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Document 61994CJ0245

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 10 ottobre 1996.
Ingrid Hoever e Iris Zachow contro Land Nordrhein-Westfalen.
Domanda di pronuncia pregiudiziale: Landessozialgericht Nordrhein-Westfalen - Germania.
Previdenza sociale - Prestazioni familiari - Art. 73 del regolamento (CEE) n. 1408/71 - Art. 4, n. 1, della direttiva 79/7/CEE - Art. 7, n. 2, del regolamento (CEE) n. 1612/68.
Cause riunite C-245/94 e C-312/94.

European Court Reports 1996 I-04895

ECLI identifier: ECLI:EU:C:1996:379

61994J0245

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 10 ottobre 1996. - Ingrid Hoever e Iris Zachow contro Land Nordrhein-Westfalen. - Domanda di pronuncia pregiudiziale: Landessozialgericht Nordrhein-Westfalen - Germania. - Previdenza sociale - Prestazioni familiari - Art. 73 del regolamento (CEE) n. 1408/71 - Art. 4, n. 1, della direttiva 79/7/CEE - Art. 7, n. 2, del regolamento (CEE) n. 1612/68. - Cause riunite C-245/94 e C-312/94.

raccolta della giurisprudenza 1996 pagina I-04895


Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


1. Previdenza sociale dei lavoratori migranti ° Normativa comunitaria ° Sfera di applicazione ratione materiae ° Prestazioni incluse e prestazioni escluse ° Criteri di distinzione ° Assegno parentale diretto a compensare gli oneri familiari del beneficiario, concesso in base a criteri obiettivi e definiti per legge ° Inclusione

[Regolamento del Consiglio n. 1408/71, art. 4, n. 1, lett. h)]

2. Previdenza sociale dei lavoratori migranti ° Prestazioni familiari ° Lavoratore subordinato soggetto alla normativa di uno Stato membro, ma residente con la famiglia in un altro Stato membro ° Diritto del coniuge a ricevere un assegno parentale contemplato dalla normativa dello Stato di occupazione

(Regolamento del Consiglio n. 1408/71, art. 73)

3. Politica sociale ° Parità di trattamento fra uomini e donne in materia di previdenza sociale ° Sfera di applicazione ratione materiae della direttiva 79/7 ° Assegno parentale diretto a garantire il sostentamento della famiglia durante la fase di educazione dei figli ° Esclusione

(Direttiva del Consiglio 79/7, art. 3, nn. 1 e 2)

Massima


1. La distinzione fra prestazioni escluse dalla sfera di applicazione del regolamento n. 1408/71 e prestazioni che vi rientrano è basata essenzialmente sugli elementi costitutivi di ciascuna prestazione, in particolare sulle sue finalità e sui presupposti per la sua attribuzione, e non sul fatto che essa sia qualificata o meno da una normativa nazionale come una prestazione previdenziale.

Dev' essere equiparata ad una prestazione familiare ai sensi dell' art. 4, n. 1, lett. h), del regolamento n. 1408/71 una prestazione, quale l' assegno parentale, attribuita automaticamente alle persone che rispondono a determinati criteri obiettivi e legalmente definiti, prescindendo da ogni valutazione individuale e discrezionale delle esigenze personali, e diretta a compensare gli oneri familiari e, in particolare, a ricompensare l' educazione fornita al figlio, a compensare le altre spese di custodia e di educazione e, eventualmente, poiché l' assegno parentale dev' essere concesso al beneficiario indipendentemente dal fatto che sia un lavoratore subordinato, ad attenuare gli svantaggi economici conseguenti alla rinuncia ad un reddito da lavoro a tempo pieno.

2. Quando un lavoratore subordinato è soggetto alla normativa di uno Stato membro e risiede con la famiglia in un altro Stato membro, il coniuge ha diritto, in forza dell' art. 73 del regolamento n. 1408/71, a ricevere una prestazione familiare quale l' assegno parentale nello Stato di occupazione. Questa prestazione non può essere negata al coniuge in base alla distinzione fra diritti propri del lavoratore e diritti derivati dei suoi familiari, in quanto quest' ultima è pertinente solo allorché un familiare fa valere disposizioni del regolamento n. 1408/71 applicabili soltanto ai lavoratori e non ai loro familiari, come quelle relative alle prestazioni di disoccupazione, e non si applica, in via di principio, alle prestazioni familiari.

Questa soluzione è imposta dal fatto che l' art. 73 è inteso in particolare ad evitare che uno Stato membro possa subordinare la concessione o l' importo di prestazioni familiari alla residenza dei familiari del lavoratore nello Stato membro che eroga le prestazioni, al fine di non dissuadere il lavoratore comunitario dall' esercitare il diritto alla libera circolazione, e dal fatto che, qualora uno Stato membro potesse subordinare la concessione di tale assegno parentale al coniuge del lavoratore che non risiede in questo Stato alla condizione che ivi eserciti un' attività lavorativa, il lavoratore potrebbe essere dissuaso dall' esercitare il suo diritto alla libera circolazione, il che sarebbe in contrasto con lo scopo e con lo spirito dell' art. 73 del regolamento.

3. L' art. 3, nn. 1 e 2, della direttiva 79/7, relativa alla graduale attuazione del principio della parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale, il quale definisce la sfera di applicazione ratione materiae della direttiva, dev' essere interpretato nel senso che un assegno parentale, il cui scopo è quello di garantire il sostentamento della famiglia durante la fase dell' educazione dei figli, non rientra nella sua sfera di applicazione. Infatti, una prestazione familiare come il suddetto assegno parentale non tutela direttamente ed effettivamente avverso uno dei rischi elencati nell' art. 3, n. 1, di detta direttiva.

Parti


Nei procedimenti riuniti C-245/94 e C-312/94,

aventi ad oggetto le domande di pronuncia pregiudiziale proposte alla Corte, a norma dell' art. 177 del Trattato CE, dal Landessozialgericht della Renania Settentrionale - Vestfalia (Germania) nelle cause dinanzi ad esso pendenti tra

Ingrid Hoever,

Iris Zachow,

e

Land Nordrhein-Westfalen,

domande vertenti sull' interpretazione degli artt. 4, n. 1, lett. h), e 73 del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all' applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all' interno della Comunità (GU L 149, pag. 2), nella versione modificata e aggiornata dal regolamento (CEE) del Consiglio 2 giugno 1983, n. 2001 (GU L 230, pag. 6), come modificato dal regolamento (CEE) del Consiglio 30 ottobre 1989, n. 3427 (GU L 331, pag. 1), dell' art. 4, n. 1, della direttiva del Consiglio 19 dicembre 1978, 79/7/CEE, relativa alla graduale attuazione del principio della parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale (GU 1979, L 6, pag. 24), e dell' art. 7, n. 2, del regolamento (CEE) del Consiglio 15 ottobre 1968, n. 1612, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all' interno della Comunità (GU L 257, pag. 2),

LA CORTE (Quinta Sezione),

composta dai signori J.C. Moitinho de Almeida, presidente di sezione, L. Sevón, D.A.O. Edward (relatore), P. Jann e M. Wathelet, giudici,

avvocato generale: F.G. Jacobs

cancelliere: signora D. Louterman-Hubeau, amministratore principale

viste le osservazioni scritte presentate:

° per la signora Iris Zachow (procedimento C-312/94), dall' avv. Horst Herbartz, del foro di Herzogenrath;

° per il governo tedesco, nel procedimento C-245/94, dal signor Ernst Roeder, Ministerialrat presso il ministero federale dell' Economia, in qualità di agente, e, nel procedimento C-312/94, dai signori Ernst Roeder e Gereon Thiele, Assessor presso il ministero federale dell' Economia, in qualità di agenti;

° per il governo spagnolo (procedimento C-312/94), dal signor Alberto José Navarro González, direttore generale del coordinamento giuridico e istituzionale comunitario, e dalla signora Gloria Calvo Díaz, Abogado del Estado, del servizio giuridico dello Stato, in qualità di agenti;

° per il governo francese, nel procedimento C-245/94, dalla signora Edwige Belliard, vicedirettore presso la direzione degli affari giuridici del ministero degli Affari esteri, e dal signor Claude Chavance, addetto principale d' amministrazione centrale presso la stessa direzione, in qualità di agenti, e, nel procedimento C-312/94, dalle signore Edwige Belliard e Anne de Bourgoing, incaricato ad hoc presso la direzione degli affari giuridici del ministero degli Affari esteri, in qualità di agenti;

° per il governo lussemburghese (procedimenti C-245/94 e C-312/94), dal signor Claude Ewen, ispettore della previdenza sociale, di 1ª categoria presso il ministero della Previdenza sociale, in qualità di agente;

° per la Commissione delle Comunità europee (procedimenti C-245/94 e C-312/94), dalla signora Maria Patakia, membro del servizio giuridico, e dal signor Horstpeter Kreppel, funzionario nazionale in distacco presso questo servizio, in qualità di agenti,

vista la relazione d' udienza,

sentite le osservazioni orali della signora Ingrid Hoever, rappresentata dall' avv. F.B. Heinzel, del foro di Kleve, della signora Iris Zachow, rappresentata dall' avv. Horst Herbartz, del governo tedesco, rappresentato dal signor Bernd Kloke, Oberregierungsrat presso il ministero federale dell' Economia, in qualità di agente, del governo spagnolo, rappresentato dalla signora Gloria Calvo Díaz, del governo francese, rappresentato dal signor Claude Chavance, del governo lussemburghese, rappresentato dal signor Claude Ewen, del governo del Regno Unito, rappresentato dalle signore Lindsey Nicoll, del Treasury Solicitor' s Department, in qualità di agente, e Philippa Watson, barrister, e della Commissione, rappresentata dal signor Klaus-Dieter Borchardt, membro del servizio giuridico, in qualità di agente, all' udienza del 14 marzo 1996,

sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 2 maggio 1996,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Motivazione della sentenza


1 Con ordinanze 17 giugno (procedimento C-245/94) e 19 agosto 1994 (procedimento C-312/94), pervenute in cancelleria rispettivamente il 12 settembre ed il 28 novembre successivi, il Landessozialgericht della Renania Settentrionale - Vestfalia ha sottoposto a questa Corte, ai sensi dell' art. 177 del Trattato CE, tre questioni pregiudiziali vertenti sull' interpretazione degli artt. 4, n. 1, lett. h), e 73 del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all' applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all' interno della Comunità (GU L 149, pag. 2), nella versione modificata e aggiornata dal regolamento (CEE) del Consiglio 2 giugno 1983, n. 2001 (GU L 230, pag. 6), come modificato dal regolamento (CEE) del Consiglio 30 ottobre 1989, n. 3427 (GU L 331, pag. 1; in prosieguo: il "regolamento n. 1408/71"), dell' art. 4, n. 1, della direttiva del Consiglio 19 dicembre 1978, 79/7/CEE, relativa alla graduale attuazione del principio della parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale (GU 1979, L 6, pag. 24), e dell' art. 7, n. 2, del regolamento (CEE) del Consiglio 15 ottobre 1968, n. 1612, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all' interno della Comunità (GU L 257, pag. 2).

2 Tali questioni sono state sollevate nell' ambito di due controversie sorte fra le signore Hoever (procedimento C-245/94) e Zachow (procedimento C-312/94) ed il Land Nordrhein-Westfalen in ordine al versamento di un assegno parentale.

3 L' assegno parentale è una prestazione non contributiva che s' inserisce in un complesso di provvedimenti in materia di politica della famiglia e che viene corrisposto in forza del Bundeserziehungsgeldgesetz 6 dicembre 1985 (legge sulla concessione dell' assegno e del congedo parentale; BGBl. I, pag. 2154; in prosieguo: il "BErzGG").

4 Il BErzGG, nella versione 25 luglio 1989 (BGBl. I, pag. 1550), modificata dalla legge 17 dicembre 1990 (BGBl. I, pag. 2823), all' art. 1, n. 1, dispone che può chiedere l' assegno parentale ogni persona: 1) che abbia la propria residenza o domicilio abituale nel territorio in cui vige questa legge, 2) che abbia nel proprio nucleo familiare un figlio a carico, 3) che garantisca la custodia e l' educazione di questo bambino e 4) che non svolga alcuna attività o attività professionale a tempo pieno.

5 A tenore del n. 4 dello stesso articolo, un cittadino di uno Stato membro della Comunità europea che non risiede in Germania, ma che svolge un' attività lavorativa nell' ambito della sfera di applicazione di questa legge e che soddisfa le condizioni di cui al n. 1, punti 2-4, può del pari chiedere l' assegno parentale.

6 Un' attività lavorativa ai sensi dell' art. 1, n. 4, del BErzGG implica, in particolare, un orario settimanale di almeno 15 ore, che costituisce il limite previsto per attività lavorative minori dall' art. 8 del IV libro del Sozialgesetzbuch (BGBl. I, 1982, pag. 1450).

7 Le signore Hoever e Zachow nonché i loro coniugi sono cittadini tedeschi e risiedono a Kerkrade (Paesi Bassi). Dal giugno 1990 la signora Hoever lavora per 10 ore settimanali ad Aquisgrana (Germania). Alla nascita del figlio ella ha usufruito di un congedo parentale di 18 mesi. Quanto alla signora Zachow, dal 1985 ella non svolge più attività lavorativa. I signori Hoever e Zachow lavorano a tempo pieno in Germania.

8 Le signore Hoever e Zachow presentavano, rispettivamente il 30 maggio 1991 ed il 28 dicembre 1987, domande di assegno parentale per i loro figli nati, rispettivamente, nel 1991 e nel 1987. Il Land Nordrhein-Westfalen respingeva queste domande e le opposizioni da esse presentate, in quanto la signora Hoever non aveva la qualità di lavoratrice subordinata in ragione della natura limitata del suo orario di lavoro ed in quanto la signora Zachow era domiciliata ed aveva la propria residenza abituale nei Paesi Bassi. Esse proponevano ricorsi avverso queste decisioni dinanzi al Sozialgericht di Muenster. Quest' ultimo del pari li respingeva in quanto, in particolare, esse non avevano la qualità di lavoratrici subordinate ai sensi dell' art. 73 del regolamento n. 1408/71.

9 Esse interponevano allora appello avverso tali sentenze dinanzi al Landessozialgericht della Renania Settentrionale - Vestfalia, assumendo, in ispecie, che le prestazioni previste dal BErzGG costituiscono "prestazioni familiari" ai sensi dell' art. 4, n. 1, lett. h), del regolamento n. 1408/71 e che, a tenore dell' art. 73 di questo stesso regolamento, l' assegno parentale dev' essere corrisposto al coniuge, residente all' estero, di un lavoratore subordinato che svolge la sua attività lavorativa in Germania.

10 Ai sensi dell' art. 4, n. 1, lett. h), del regolamento n. 1408/71, quest' ultimo si applica "a tutte le legislazioni relative alle (...) prestazioni familiari".

11 L' art. 1, lett. u), punto i), del detto regolamento definisce le "prestazioni familiari" come "tutte le prestazioni in natura o in danaro destinate a compensare i carichi familiari nel quadro di una delle legislazioni previste all' articolo 4, paragrafo 1, lettera h), esclusi gli assegni speciali di nascita di cui all' allegato II".

12 L' art. 73 del regolamento n. 1408/71 dispone poi quanto segue:

"Il lavoratore subordinato o autonomo soggetto alla legislazione di uno Stato membro ha diritto, per i familiari residenti nel territorio di un altro Stato membro, alle prestazioni familiari previste dalla legislazione del primo Stato, come se risiedessero nel territorio di questo, fatte salve le disposizioni dell' allegato VI".

13 Ritenendo che la soluzione della controversia dipendesse dall' interpretazione della normativa comunitaria, il giudice a quo ha deciso di soprassedere a statuire e di sottoporre alla Corte, nel procedimento C-245/94, le seguenti questioni pregiudiziali:

"1) Se l' assegno parentale ai sensi degli artt. 1 e seguenti della legge sulla concessione dell' assegno e del congedo parentale, nella versione risultante dalla pubblicazione del 25 luglio 1989 (BGBl. I, pag. 1550) e dalla legge 17 dicembre 1990 (BGBl. I, pag. 2823) ° in prosieguo: il 'BErzGG' °, sia una prestazione familiare ai sensi dell' art. 4, n. 1, lett. h), del regolamento (CEE) n. 1408/71.

2) In caso di soluzione positiva:

a) Se il coniuge di un lavoratore occupato nella Repubblica federale di Germania, ma la cui famiglia risiede in un altro Stato membro, possa chiedere il versamento dell' assegno parentale in base all' art. 73 del regolamento (CEE) n. 1408/71.

b) Se l' art. 1, n. 4, del BErzGG configuri una discriminazione fondata sul sesso in contrasto con l' art. 4, n. 1, della direttiva 79/7/CEE, nella parte in cui esso dispone che i cittadini di uno Stato membro che abbiano un rapporto di lavoro nella Repubblica federale possano chiedere l' assegno parentale solo quando svolgano un lavoro di entità significativa.

3) In caso di soluzione negativa:

a) Se l' assegno parentale costituisca un vantaggio sociale ai sensi dell' art. 7, n. 2, del regolamento (CEE) n. 1612/68.

b) Se la risposta è affermativa: se l' art. 7, n. 2, del regolamento (CEE) n. 1612/68 si applichi al caso di un lavoratore subordinato residente in un altro Stato membro che è cittadino dello Stato in cui svolge la propria attività lavorativa.

c) Se la risposta è affermativa: se la disposizione dianzi citata faccia sorgere un diritto alla percezione dell' assegno parentale in capo al coniuge del lavoratore subordinato, quando la famiglia risieda in uno Stato membro diverso da quello in cui quest' ultimo svolge la propria attività lavorativa".

14 Analogamente, nel procedimento C-312/94 il giudice a quo ha deciso di soprassedere a statuire e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

"1) Se l' assegno parentale ai sensi degli artt. 1 e seguenti della legge sulla concessione dell' assegno e del congedo parentale [Bundeserziehungsgeldgesetz ° in prosieguo: il 'BErzGG' ° nella versione risultante dalla pubblicazione del 6 dicembre 1985 (BGBl. I, pag. 2154), modificata dall' art. 6 della legge recante modifica di talune norme dell' assicurazione pensioni obbligatoria e di altre norme in materia previdenziale ° 7ª legge di modifica ° del 19 dicembre 1986 (BGBl. I, pagg. 2586, 2589), e dalla legge 17 dicembre 1990 (BGBl. I, pag. 2823)], sia una prestazione familiare ai sensi dell' art. 4, n. 1, lett. h), del regolamento (CEE) n. 1408/71.

2) In caso di soluzione affermativa: se il coniuge di un lavoratore occupato nella Repubblica federale di Germania, la cui famiglia risieda in un altro Stato membro, possa chiedere il versamento dell' assegno parentale in base all' art. 73 del regolamento (CEE) n. 1408/71.

3) In caso di soluzione negativa:

a) Se l' assegno parentale costituisca un vantaggio sociale ai sensi dell' art. 7, n. 2, del regolamento (CEE) n. 1612/68.

b) Se la risposta è affermativa: se l' art. 7, n. 2, del regolamento (CEE) n. 1612/68 si applichi al caso di un lavoratore subordinato residente in un altro Stato membro che è cittadino dello Stato in cui svolge la propria attività lavorativa.

c) Se la risposta è affermativa: se la disposizione dianzi citata faccia sorgere un diritto alla percezione dell' assegno parentale in capo al coniuge del lavoratore subordinato, quando la famiglia risieda in uno Stato membro diverso da quello in cui quest' ultimo svolge la propria attività lavorativa".

15 Con ordinanza del presidente della Corte 13 settembre 1995, i due procedimenti, conformemente all' art. 43 del regolamento di procedura, sono stati riuniti ai fini della trattazione orale e della sentenza.

Sulla prima questione nei procedimenti C-245/94 e C-312/94

16 Con tale questione, relativa alla sfera di applicazione ratione materiae del regolamento n. 1408/71, il giudice a quo chiede in sostanza se un assegno parentale, come quello previsto dal BErzGG, debba essere equiparato ad una prestazione familiare ai sensi dell' art. 4, n. 1, lett. h), del regolamento n. 1408/71.

17 La Corte ha ripetutamente statuito che la distinzione fra prestazioni escluse dalla sfera di applicazione del regolamento n. 1408/71 e prestazioni che vi rientrano è basata essenzialmente sugli elementi costitutivi di ciascuna prestazione, in particolare sulle sue finalità e sui presupposti per la sua attribuzione, e non sul fatto che essa sia o no qualificata previdenziale da una normativa nazionale (v., in particolare, sentenza 16 luglio 1992, causa C-78/91, Hughes, Racc. pag. I-4839, punto 14).

18 A questo proposito, essa ha precisato più volte che una prestazione può essere considerata prestazione previdenziale se è attribuita ai beneficiari, prescindendo da ogni valutazione individuale e discrezionale delle loro esigenze personali, in base ad una situazione legalmente definita e se si riferisce a uno dei rischi espressamente elencati nell' art. 4, n. 1, del regolamento n. 1408/71 (citata sentenza Hughes, punto 15).

19 Per una prestazione come l' assegno parentale di cui trattasi nel presente procedimento questi presupposti sussistono.

20 Per quel che riguarda il primo presupposto, occorre osservare che le disposizioni relative all' attribuzione dell' assegno parentale conferiscono ai beneficiari un diritto legalmente definito e che quest' ultimo viene attribuito automaticamente alle persone che rispondono a taluni criteri obiettivi, prescindendo da ogni valutazione individuale e discrezionale delle esigenze personali.

21 Il fatto, dedotto dal governo lussemburghese, che l' assegno parentale costituisce un importo forfettario che non varia in funzione del numero né dell' età dei figli non è tale da cancellare la natura obiettiva dei criteri per l' attribuzione della prestazione. In ogni caso, dagli atti di causa si evince che l' importo della prestazione varia, in realtà, in base alla situazione economica della famiglia e, indirettamente, in funzione del numero dei figli.

22 Quanto al secondo presupposto, il governo tedesco assume che l' assegno parentale non persegue lo scopo di una "prestazione familiare" ai sensi dell' art. 1, lett. u), punto i), del regolamento n. 1408/71, dato che esso mira a ricompensare, attribuendogli un diritto proprio, il genitore che si occupi dell' educazione del bambino e soddisfi personalmente i presupposti per la sua attribuzione.

23 Quest' argomentazione non può essere accolta. Infatti, occorre rilevare che lo scopo di una prestazione come quella di cui trattasi è quello di compensare gli oneri familiari ai sensi dell' art. 1, lett. u), punto i), del regolamento n. 1408/71.

24 In primo luogo, l' assegno parentale viene corrisposto solo allorché il nucleo familiare dell' interessato comprenda uno o più figli. Inoltre, il suo ammontare varia, in parte, in funzione dell' età e del numero dei figli, nonché del reddito dei genitori.

25 In secondo luogo, come ha rilevato il governo tedesco nelle osservazioni scritte, l' assegno parentale mira a consentire ad uno dei genitori di dedicarsi all' educazione di un figlio in tenera età. Come ha sottolineato il giudice a quo, questo assegno mira, più precisamente, a ricompensare l' educazione fornita al bambino, a compensare le altre spese di custodia e di educazione e, eventualmente, ad attenuare gli svantaggi economici determinati dalla rinuncia a un reddito da lavoro a tempo pieno.

26 In terzo luogo, il nesso, sottolineato dal governo tedesco, che presenta l' assegno parentale con il congedo parentale non è tale da sottrarlo alla sfera di applicazione degli artt. 1, lett. u), punto i), e 4, n. 1, lett. h), del regolamento n. 1408/71, poiché esso dev' essere attribuito al beneficiario, sia esso o meno occupato.

27 La prima questione nei procedimenti C-245/94 e C-312/94 va pertanto risolta nel senso che una prestazione come l' assegno parentale previsto dal BErzGG, attribuita automaticamente alle persone che rispondono a determinati criteri obiettivi, prescindendo da ogni valutazione individuale e discrezionale delle esigenze personali, e destinata a compensare gli oneri familiari, dev' essere equiparata ad una prestazione familiare ai sensi dell' art. 4, n. 1, lett. h), del regolamento n. 1408/71.

Sulla prima parte della seconda questione nel procedimento C-245/94 e sulla seconda questione nel procedimento C-312/94

28 Con la prima parte della seconda questione nel procedimento C-245/94 e con la seconda questione nel procedimento C-312/94, vertenti sulla sfera di applicazione ratione personae del regolamento n. 1408/71, il giudice a quo mira ad accertare se, qualora un lavoratore subordinato sia soggetto alla normativa di uno Stato membro e risieda con la famiglia in un altro Stato membro, il coniuge abbia il diritto, in forza dell' art. 73 del regolamento n. 1408/71, di ricevere una prestazione come l' assegno parentale nello Stato in cui svolge la propria attività lavorativa.

29 Anzitutto, occorre osservare che né la signora Hoever né la signora Zachow contestano il fatto che esse non rientrano nella sfera di applicazione ratione personae del regolamento n. 1408/71, poiché non sono assoggettate all' assicurazione previdenziale ai sensi dell' allegato I, parte I, lett. C, riguardante la Germania, del detto regolamento, allegato che elenca le condizioni da soddisfare per essere qualificato lavoratore subordinato ai fini dell' applicazione in Germania dell' art. 73 del detto regolamento. I signori Hoever e Zachow soddisfano invece queste condizioni. Essi rientrano dunque nella sfera di applicazione ratione personae del regolamento n. 1408/71 e possono pertanto essere definiti lavoratori subordinati ai sensi dell' art. 73 del detto regolamento.

30 Inoltre, occorre sottolineare che in un caso come quello in esame il diritto delle ricorrenti all' assegno parentale non è subordinato alla loro qualità di membro della famiglia di un lavoratore. Per godere di questo assegno, esse devono infatti soddisfare personalmente le condizioni elencate nell' art. 1, n. 4, del BErzGG.

31 Al riguardo, i governi tedesco, spagnolo e francese nonché la Commissione hanno fatto riferimento alla giurisprudenza inaugurata con la sentenza 23 novembre 1976, causa 40/76, Kermaschek (Racc. pag. 1669, punto 7), secondo la quale i familiari di un lavoratore possono far valere, in forza del regolamento n. 1408/71, solo diritti derivati, acquistati in qualità di membro della famiglia di un lavoratore, vale a dire di una persona che può far valere il diritto alle prestazioni contemplate dal regolamento in quanto diritto proprio (v., per quanto riguarda l' applicazione di questa giurisprudenza all' art. 73 del regolamento n. 1408/71, la citata sentenza Hughes).

32 Tuttavia, nella sentenza 30 aprile 1996, causa C-308/93, Cabanis-Issarte (Racc. pag. I-2097, punto 34), la portata della giurisprudenza Kermaschek, dianzi citata, è stata limitata soltanto ai casi nei quali un familiare di un lavoratore fa valere le disposizioni del regolamento n. 1408/71 applicabili soltanto ai lavoratori e non ai loro familiari, come gli artt. 67-71 relativi alle prestazioni di disoccupazione. Ciò non vale per l' art. 73 del regolamento, il cui scopo è, per l' appunto, quello di garantire ai familiari che risiedono in uno Stato membro diverso da quello competente l' erogazione delle prestazioni familiari previste dalla normativa in vigore.

33 Se ne desume che la distinzione fra diritti propri e diritti derivati non si applica, in via di principio, alle prestazioni familiari.

34 Si deve poi rilevare che l' art. 73 del regolamento n. 1408/71 è inteso in particolare ad evitare che uno Stato membro possa subordinare la concessione o l' importo di prestazioni familiari alla residenza dei membri della famiglia del lavoratore nello Stato membro che eroga le prestazioni, al fine di non dissuadere il lavoratore comunitario dall' esercitare il diritto alla libera circolazione (v. sentenza 5 ottobre 1995, causa C-321/93, Imbernon Martínez, Racc. pag. I-2821, punto 21).

35 Orbene, qualora, come nella fattispecie di cui alla causa principale, la concessione dell' assegno parentale ° che è una prestazione familiare ° fosse subordinata alla condizione che il coniuge di un lavoratore, che non risiede in Germania, eserciti un' attività lavorativa rientrante nella sfera di applicazione del BErzGG, il lavoratore potrebbe essere dissuaso dall' esercitare il diritto alla libera circolazione.

36 Sarebbe pertanto in contrasto con la finalità e lo spirito dell' art. 73 del regolamento n. 1408/71 privare il coniuge di un lavoratore del beneficio di una prestazione cui avrebbe potuto avere diritto se fosse rimasto nello Stato che eroga le prestazioni.

37 Infine, come sottolinea l' avvocato generale nel paragrafo 50 delle conclusioni, va rilevato che le prestazioni familiari non possono, per loro stessa natura, essere considerate spettanti ad un individuo a prescindere dalla sua situazione familiare. Infatti, poiché l' attribuzione di un assegno come quello parentale è destinata a far fronte agli oneri familiari, la scelta del genitore per l' attribuzione dell' assegno non ha alcuna rilevanza.

38 Da tutte le considerazioni che precedono discende che, quando un lavoratore subordinato è soggetto alla normativa di uno Stato membro e risiede con la famiglia in un altro Stato membro, il coniuge ha diritto, ai sensi dell' art. 73 del regolamento n. 1408/71, a ricevere una prestazione come l' assegno parentale nello Stato in cui svolge la propria occupazione.

Sulla seconda parte della seconda questione nel procedimento C-245/94

39 Nella seconda parte della seconda questione nel procedimento C-245/94 il giudice a quo chiede se una norma nazionale che, come l' art. 1, n. 4, del BErzGG, dispone che i cittadini di uno Stato membro che abbiano un rapporto di lavoro in Germania possano chiedere l' assegno parentale solo quando svolgano un lavoro di entità significativa configuri una discriminazione fondata sul sesso in contrasto con l' art. 4, n. 1, della direttiva 79/7.

40 Per risolvere tale questione occorre esaminare anzitutto se una prestazione come l' assegno parentale previsto dagli artt. 1 e seguenti del BErzGG rientri nella sfera di applicazione della direttiva 79/7.

41 A tenore dell' art. 3, n. 1, lett. a), la direttiva 79/7 si applica ai regimi legali che assicurano una protezione contro i rischi di malattia, invalidità, vecchiaia, infortunio sul lavoro e malattia professionale nonché disoccupazione. Ai sensi dell' art. 3, n. 2, questa direttiva non si applica alle disposizioni concernenti le prestazioni familiari, a meno che non si tratti di prestazioni familiari concesse a titolo di maggiorazioni di prestazioni spettanti per i rischi di cui al n. 1, lett. a).

42 Occorre rilevare che una prestazione familiare come l' assegno parentale non tutela direttamente ed effettivamente avverso uno dei rischi elencati nell' art. 3, n. 1, della direttiva 79/7.

43 Infatti, come risulta dall' ordinanza di rinvio, lo scopo di tale prestazione è quello di garantire il sostentamento della famiglia nella fase di educazione dei bambini.

44 La seconda parte della seconda questione nel procedimento C-245/94 va dunque risolta dichiarando che l' art. 3, nn. 1 e 2, della direttiva 79/7 dev' essere interpretato nel senso che un assegno parentale come quello previsto dagli artt. 1 e seguenti del BErzGG non rientra nella sfera di applicazione di questa direttiva.

Sulla terza questione nei procedimenti C-245/94 e C-312/94

45 Con la terza questione nei procedimenti C-245/94 e C-312/94 il giudice a quo interroga la Corte in ordine alla sfera di applicazione ratione materiae e ratione personae del regolamento n. 1612/68. Tuttavia, tale questione è stata proposta solo per l' ipotesi in cui una prestazione come l' assegno parentale non potesse essere considerata prestazione familiare ai sensi del regolamento n. 1408/71. Data la soluzione fornita alla prima questione, non vi è motivo di risolvere la terza.

Decisione relativa alle spese


Sulle spese

46 Le spese sostenute dai governi tedesco, spagnolo, francese, lussemburghese e del Regno Unito, nonché dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Dispositivo


Per questi motivi,

LA CORTE (Quinta Sezione),

pronunciandosi sulle questioni sottopostele dal Landessozialgericht della Renania Settentrionale - Vestfalia con ordinanze 17 giugno e 19 agosto 1994, dichiara:

1) Una prestazione come l' assegno parentale previsto dal Bundeserziehungsgeldgesetz, attribuita automaticamente alle persone che rispondono a determinati criteri obiettivi, prescindendo da ogni valutazione individuale e discrezionale delle esigenze personali, e destinata a compensare gli oneri familiari, dev' essere equiparata ad una prestazione familiare ai sensi dell' art. 4, n. 1, lett. h), del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all' applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all' interno della Comunità, nella versione modificata e aggiornata dal regolamento (CEE) del Consiglio 2 giugno 1983, n. 2001, come modificato dal regolamento (CEE) del Consiglio 30 ottobre 1989, n. 3427.

2) Quando un lavoratore subordinato è soggetto alla normativa di uno Stato membro e risiede con la famiglia in un altro Stato membro, il coniuge ha diritto, ai sensi dell' art. 73 del regolamento n. 1408/71, a ricevere una prestazione come l' assegno parentale nello Stato in cui svolge la propria attività lavorativa.

3) L' art. 3, nn. 1 e 2, della direttiva del Consiglio 19 dicembre 1978, 79/7/CEE, relativa alla graduale attuazione del principio della parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale, dev' essere interpretato nel senso che un assegno parentale come quello previsto dagli artt. 1 e seguenti del Bundeserziehungsgeldgesetz non rientra nella sfera di applicazione di questa direttiva.

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