SENTENZA DEL TRIBUNALE (Prima Sezione ampliata)

22 aprile 2016 ( *1 )

«Aiuti di Stato — Direttiva 92/81/CEE — Accise sugli oli minerali — Oli minerali utilizzati come combustibile per la produzione di allumina — Esenzione dall’accisa — Legittimo affidamento — Certezza del diritto — Termine ragionevole»

Nella causa T‑56/06 RENV II,

Repubblica francese, rappresentata da G. de Bergues, D. Colas e R. Coesme, in qualità di agenti,

ricorrente,

contro

Commissione europea, rappresentata da V. Di Bucci, N. Khan, G. Conte, D. Grespan e K. Walkerová, in qualità di agenti,

convenuta,

avente ad oggetto una domanda di annullamento dell’articolo 5 della decisione 2006/323/CE della Commissione, del 7 dicembre 2005, relativa all’esenzione dall’accisa sugli oli minerali utilizzati come combustibile per la produzione di allumina nella regione di Gardanne, nella regione di Shannon e in Sardegna cui hanno dato esecuzione la Francia, l’Irlanda e l’Italia rispettivamente (GU 2006, L 119, pag. 12), per la parte in cui tale articolo impone alla Repubblica francese di recuperare l’aiuto di Stato incompatibile con il mercato comune dalla stessa concesso, fra il 3 febbraio 2002 e il 31 dicembre 2003, sul fondamento dell’esenzione dall’accisa sugli oli minerali utilizzati come combustibile per la produzione di allumina nella regione di Gardanne (Francia),

IL TRIBUNALE (Prima Sezione ampliata),

composto da H. Kanninen, presidente, I. Pelikánová (relatore), E. Buttigieg, S. Gervasoni e L. Madise, giudici,

cancelliere: S. Bukšek Tomac, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 6 marzo 2015,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Fatti

L’esenzione controversa

1

L’allumina (o ossido di alluminio) è una polvere bianca utilizzata principalmente nelle fonderie per la produzione di alluminio. Essa è ricavata dalla bauxite mediante un processo di raffinazione, la cui ultima fase consiste nella calcinazione. Oltre il 90% dell’allumina calcinata è utilizzata per la fusione dell’alluminio. Il resto è sottoposto ad ulteriori lavorazioni ed utilizzato in applicazioni chimiche. Esistono due mercati di prodotti distinti, vale a dire quello dell’allumina metallurgica e quello dell’allumina chimica. Per la produzione di allumina possono essere utilizzati, come combustibile, oli minerali.

2

In Irlanda, in Italia e in Francia esiste un solo produttore di allumina. Si tratta, in Francia, dell’Alcan Inc., con sede nella regione di Gardanne. Produttori di allumina sono parimenti presenti in Germania, in Spagna, in Grecia, in Ungheria e nel Regno Unito.

3

Dal 1997 la Repubblica francese esenta dall’accisa gli oli minerali utilizzati come combustibile per la produzione di allumina nella regione di Gardanne (in prosieguo: l’«esenzione controversa»). L’esenzione controversa è stata introdotta nell’ordinamento francese dall’articolo 6 della legge n. 97‑1239, del 29 dicembre 1997, recante legge finanziaria di rettifica per il 1997 (JORF del 30 dicembre 1997, pag. 19101).

4

L’applicazione dell’esenzione francese nella regione di Gardanne è stata autorizzata, sino al 31 dicembre 1998, dalla decisione 97/425/CE del Consiglio, del 30 giugno 1997, che autorizza gli Stati membri ad applicare e a continuare ad applicare a determinati oli minerali utilizzati per fini specifici le già esistenti riduzioni delle aliquote d’accisa o esenzioni dall’accisa, secondo la procedura di cui alla direttiva 92/81/CEE (GU L 182, pag. 22). Tale autorizzazione è stata poi prorogata dal Consiglio dell’Unione europea sino al 31 dicembre 1999 con la decisione 1999/255/CE, del 30 marzo 1999, che autorizza, ai sensi della direttiva 92/81/CEE, alcuni Stati membri ad applicare o a continuare ad applicare a determinati oli minerali riduzioni delle aliquote d’accisa o esenzioni dall’accisa, e che modifica la decisione 97/425 (GU L 99, pag. 26). Essa è stata nuovamente prorogata dal Consiglio, sino al 31 dicembre 2000, per effetto della decisione 1999/880/CE, del 17 dicembre 1999, che autorizza gli Stati membri a continuare ad applicare a determinati oli minerali utilizzati per fini specifici le già esistenti riduzioni delle aliquote d’accisa o esenzioni dall’accisa, secondo la procedura di cui alla direttiva 92/81/CEE (GU L 331, pag. 73).

5

La decisione 2001/224/CE del Consiglio, del 12 marzo 2001, relativa alle riduzioni delle aliquote d’accisa e alle esenzioni dall’accisa su determinati oli minerali utilizzati per fini specifici (GU L 84, pag. 23), vale a dire l’ultima riguardante l’esenzione controversa, proroga l’esenzione stessa sino al 31 dicembre 2006. Ai sensi del punto 5, tale decisione «non pregiudica l’esito di eventuali procedimenti in materia di distorsioni di funzionamento del mercato unico, che potrebbero essere in particolare intentati a norma degli articoli 87 [CE] e 88 [CE]» ed «[e]ssa non dispensa gli Stati membri, a norma dell’articolo 88 [CE], dall’obbligo di comunicare alla Commissione gli aiuti di Stato che possono essere istituiti».

Procedimento amministrativo

6

Con lettera del 2 giugno 1998, la Commissione delle Comunità europee ha chiesto informazioni alle autorità francesi al fine di verificare se l’esenzione controversa rientrasse nell’ambito di applicazione degli articoli 87 CE e 88 CE. Dopo aver chiesto una proroga del termine per la risposta in data 10 luglio 1998, proroga accordata il 24 luglio 1998, la Repubblica francese ha risposto con lettera del 7 agosto 1998.

7

Con lettera del 17 luglio 2000, la Commissione ha chiesto alla Repubblica francese di notificarle l’esenzione controversa. Con lettera del 4 settembre 2000, le autorità francesi hanno risposto che ritenevano che l’esenzione controversa non costituisse un aiuto di Stato e non andasse quindi notificato. La Commissione ha invitato la Repubblica francese a fornire ulteriori informazioni con lettera del 27 settembre 2000. In seguito a un sollecito della Commissione, del 20 novembre 2000, le autorità francesi hanno risposto l’8 dicembre 2000.

8

Con decisione C(2001) 3295, del 30 ottobre 2001, la Commissione ha avviato il procedimento previsto dall’articolo 88, paragrafo 2, CE, riguardo all’esenzione controversa (in prosieguo: il «procedimento d’indagine formale»). Tale decisione è stata notificata alla Repubblica francese, con lettera del 5 novembre 2001, e pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee il 2 febbraio 2002 (GU C 30, pag. 21).

9

Con lettere del 26 e 28 febbraio e del 1o marzo 2002, la Commissione ha ricevuto le osservazioni, rispettivamente, dell’Aughinish Alumina Ltd, dell’Eurallumina SpA, dell’Alcan e dell’Associazione europea dell’alluminio. Queste sono state trasmesse alla Repubblica francese il 26 marzo 2002.

10

Dopo aver chiesto una proroga del termine fissato per la risposta, con lettera del 21 novembre 2001, proroga accordata il 29 novembre 2001, la Repubblica francese ha presentato le sue osservazioni con lettera del 12 febbraio 2002.

Decisione allumina I

11

Il 7 dicembre 2005, la Commissione ha adottato la decisione 2006/323/CE, relativa all’esenzione dall’accisa sugli oli minerali utilizzati come combustibile per la produzione di allumina nella regione di Gardanne, nella regione di Shannon e in Sardegna, cui hanno dato esecuzione la Francia, l’Irlanda e l’Italia rispettivamente (GU 2006, L 119, pag. 12; in prosieguo: la «decisione allumina I»).

12

La decisione allumina I riguarda il periodo anteriore al 1o gennaio 2004, data in cui è divenuta applicabile la direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità (GU L 283, pag. 51), che abroga la direttiva 92/81/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa all’armonizzazione delle strutture delle accise sugli oli minerali (GU L 316, pag. 12), nonché la direttiva 92/82/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa al ravvicinamento delle aliquote di accisa sugli oli minerali (GU L 316, pag. 19), con effetto a decorrere dal 31 dicembre 2003 (punto 57). Essa estende, tuttavia, il procedimento d’indagine formale al periodo successivo al 31 dicembre 2003 (punto 92).

13

Il dispositivo della decisione allumina I stabilisce in particolare quanto segue:

«Articolo 1

Le esenzioni dall’accisa sugli oli combustibili pesanti utilizzati per la produzione di allumina concesse da Francia, Irlanda e Italia fino al 31 dicembre 2003 costituiscono aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, [CE].

Articolo 2

Gli aiuti concessi fra il 17 luglio 1990 e il 2 febbraio 2002, nella misura in cui sono incompatibili con il mercato comune, non sono soggetti a recupero, poiché ciò sarebbe contrario ai principi generali del diritto comunitario.

Articolo 3

Gli aiuti di cui all’articolo 1, concessi fra il 3 febbraio 2002 e il 31 dicembre 2003, sono compatibili con il mercato comune, ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 3, [CE], nella misura in cui i beneficiari versano un’aliquota pari come minimo a 13,01 EUR per 1000 kg di oli combustibili pesanti.

Articolo 4

Gli aiuti (...) concessi fra il 3 febbraio 2002 e il 31 dicembre 2003, sono incompatibili con il mercato comune, ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 3 [CE], nella misura in cui i beneficiari non versano un’aliquota pari come minimo a 13,01 EUR per 1000 kg di oli combustibili pesanti.

Articolo 5

1.   La Francia, l’Irlanda e l’Italia prendono tutti i provvedimenti necessari per recuperare presso i beneficiari gli aiuti incompatibili di cui all’articolo 4.

(…)

5.   Entro due mesi dalla notificazione della presente decisione, la Francia, l’Irlanda e l’Italia intimano a tutti i beneficiari degli aiuti incompatibili di cui all’articolo 4 di rimborsare gli aiuti illegittimi, maggiorati di interessi».

Procedimento e conclusioni delle parti

14

Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 17 febbraio 2006, la Repubblica francese ha proposto il presente ricorso, iscritto a ruolo con il numero T‑56/06.

15

In applicazione dell’articolo 14 del regolamento di procedura del Tribunale del 2 maggio 1991 e su proposta della Seconda Sezione, il Tribunale ha deciso, sentite le parti conformemente all’articolo 51 di detto regolamento, di rinviare la presente causa dinanzi a un collegio giudicante ampliato.

16

Con ordinanza del 24 maggio 2007, il presidente della Seconda Sezione ampliata del Tribunale ha deciso, sentite le parti, di riunire la causa T‑56/06 e le cause T‑50/06, T‑60/06, T‑62/06 e T‑69/06 (in prosieguo: le «cause allumina I») ai fini della fase orale del procedimento, conformemente all’articolo 50 del regolamento di procedura del 2 maggio 1991.

17

Con sentenza del 12 dicembre 2007, Irlanda e a./Commissione (T‑50/06, T‑56/06, T‑60/06, T‑62/06 e T‑69/06, EU:T:2007:383), il Tribunale ha riunito le cause allumina I ai fini della sentenza, ha annullato la decisione allumina I e, nella causa T‑62/06, ha respinto il ricorso quanto al resto.

18

Avverso tale sentenza del Tribunale la Commissione ha proposto impugnazione con ricorso del 26 febbraio 2008.

19

Con sentenza del 2 dicembre 2009, Commissione/Irlanda e a. (C‑89/08 P, Racc., EU:C:2009:742), la Corte ha annullato la sentenza Irlanda e a./Commissione, punto 17 supra (EU:T:2007:383), in quanto il Tribunale aveva annullato la decisione allumina I, ha rinviato le cause allumina I dinanzi al Tribunale e ha riservato le spese.

20

In seguito alla sentenza Commissione/Irlanda e a., punto 19 supra (EU:C:2009:742), e conformemente all’articolo 118, paragrafo 1, del regolamento di procedura del 2 maggio 1991, le cause allumina I sono state assegnate alla Seconda Sezione ampliata con decisione del presidente del Tribunale del 18 dicembre 2009.

21

Conformemente all’articolo 119, paragrafo 1, del regolamento di procedura del 2 maggio 1991, le parti hanno presentato osservazioni scritte, rispettivamente, il 16 febbraio 2010, per la Repubblica francese, e il 28 aprile 2010, per la Commissione. Nelle sue osservazioni scritte la Repubblica francese ha chiarito, alla luce della sentenza Commissione/Irlanda e a., punto 19 supra (EU:C:2009:742), che essa rinunciava al secondo motivo di ricorso, vertente sulla violazione dell’obbligo di motivazione.

22

Con ordinanza del presidente della Seconda Sezione ampliata del 1o marzo 2010, le cause allumina I sono state riunite ai fini della fase scritta ed orale del procedimento, nonché della sentenza. Con decisione del presidente del Tribunale del 20 settembre 2010, le cause allumina I sono state riassegnate alla Quarta Sezione ampliata.

23

Con sentenza del 21 marzo 2012, Irlanda/Commissione (T‑50/06 RENV, T‑56/06 RENV, T‑60/06 RENV, T‑62/06 RENV e T‑69/06 RENV, Racc., EU:T:2012:134), il Tribunale ha annullato la decisione allumina I, per la parte in cui accertava, o si basava sull’accertamento, che le esenzioni dalle accise sugli oli minerali utilizzati come combustibile per la produzione di allumina, concesse dalla Repubblica francese, dall’Irlanda e dalla Repubblica italiana sino al 31 dicembre 2003 (in prosieguo: le «esenzioni dall’accisa») costituivano aiuti di Stato, ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, CE, e in quanto intimava alla Repubblica francese, all’Irlanda e alla Repubblica italiana di adottare ogni misura necessaria per recuperare dette esenzioni presso i rispettivi beneficiari nella misura in cui questi ultimi non avevano versato un’accisa pari come minimo a EUR 13,01 per 1000 kg di olio combustibile pesante.

24

Avverso tale sentenza del Tribunale la Commissione ha proposto impugnazione con ricorso del 1o giugno 2012.

25

Con sentenza del 10 dicembre 2013, Commissione/Irlanda e a. (C‑272/12 P, Racc., EU:C:2013:812), la Corte ha annullato la sentenza Irlanda/Commissione, punto 23 supra (EU:T:2012:134), ha rinviato le cause allumina I dinanzi al Tribunale e ha riservato le spese.

26

In seguito alla sentenza Commissione/Irlanda e a., punto 25 supra (EU:C:2013:812), le cause allumina I sono state assegnate alla Prima Sezione con decisioni del presidente del Tribunale del 21 gennaio e del 10 marzo 2014.

27

Conformemente all’articolo 119, paragrafo 1, del regolamento di procedura del 2 maggio 1991, le parti hanno presentato osservazioni scritte, rispettivamente, il 20 febbraio 2014, per la Repubblica francese, e l’8 aprile 2014, per la Commissione. Nelle sue osservazioni scritte la Repubblica francese ha chiarito, alla luce della sentenza Commissione/Irlanda e a., punto 25 supra (EU:C:2013:812), che essa rinunciava al primo motivo del ricorso, vertente sulla violazione della nozione di aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, CE, e limitava le conclusioni di detto ricorso all’annullamento dell’articolo 5 della decisione allumina I, per la parte in cui il medesimo le imponeva il recupero dell’aiuto di Stato incompatibile dalla stessa concesso fra il 3 febbraio 2002 e il 31 dicembre 2003, sul fondamento dell’esenzione controversa (in prosieguo: l’«aiuto controverso»), nonché alla condanna della Commissione alle spese. La Commissione ne ha preso atto nelle sue osservazioni scritte.

28

Con decisione del presidente del Tribunale del 30 settembre 2014, le cause allumina I sono state riassegnate alla Prima Sezione ampliata, in conformità all’articolo 118, paragrafo 1, del regolamento di procedura del 2 maggio 1991.

29

Su relazione del giudice relatore, il Tribunale ha deciso di avviare la fase orale del procedimento.

30

All’udienza del 6 marzo 2015 le parti hanno esposto le loro difese e hanno risposto ai quesiti orali del Tribunale all’udienza del 6 marzo 2015.

31

La Repubblica francese chiede, in sostanza, che il Tribunale voglia:

annullare l’articolo 5 della decisione allumina I, per la parte in cui esso prevede il recupero dell’aiuto controverso (in prosieguo: la «decisione impugnata»);

condannare la Commissione alle spese.

32

La Commissione chiede che il Tribunale voglia:

respingere il ricorso;

condannare la Repubblica francese alle spese.

In diritto

33

A sostegno del presente ricorso, la Repubblica francese deduce ormai un solo motivo, corrispondente al terzo motivo di ricorso, vertente sul fatto che la Commissione, nell’adottare la decisione controversa, ha violato i principi della tutela del legittimo affidamento, della certezza del diritto e del rispetto del termine ragionevole.

34

In primo luogo, a sostegno del motivo dedotto, vertente sulla violazione dei principi della tutela del legittimo affidamento, della certezza del diritto e del rispetto del termine ragionevole, la Repubblica francese fa valere i punti 98 e 99 della decisione allumina I, nei quali la Commissione ammette l’esistenza di circostanze eccezionali che ostano, conformemente all’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell’articolo [88 CE] (GU L 83, pag. 1), e a una giurisprudenza costante, al recupero dell’aiuto controverso.

35

In secondo luogo, essa fa valere la decisione 2001/224, che l’autorizzava a continuare ad applicare l’esenzione controversa sino al 31 dicembre 2006, nonché l’articolo 18, paragrafo 1, della direttiva 2003/96, che confermava quest’ultima decisione, i quali ostavano a che la Commissione ritenesse che la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale, il 2 febbraio 2006, della decisione di avviare il procedimento d’indagine formale avesse posto fine al legittimo affidamento del beneficiario dell’aiuto controverso, ossia dell’Alcan, nella regolarità di tale aiuto.

36

In terzo luogo, la Repubblica francese fa riferimento al legittimo affidamento dell’Alcan nella regolarità dell’aiuto controverso derivante dal ritardo della Commissione nell’adottare la decisione allumina I, la quale è stata adottata solo il 7 dicembre 2005, sebbene la Commissione avesse pubblicato la decisione di avvio del procedimento d’indagine formale e ricevuto le ultime osservazioni delle parti nel febbraio 2002 e i principi della certezza del diritto e del rispetto del termine ragionevole ostassero a che essa ritardasse indefinitamente l’esercizio dei suoi poteri in materia di aiuti di Stato.

37

In quarto luogo, essa si basa sull’impossibilità per la Commissione di giustificare detto termine per l’esame di quasi quattro anni con la particolare complessità del fascicolo, non avendo precisato in che modo la valutazione della compatibilità delle esenzioni dall’accisa con l’articolo 87 CE e, più specificamente, con le discipline comunitarie sugli aiuti di Stato per la tutela dell’ambiente del 1994 e del 2001 ponesse grosse difficoltà e alla luce della lunga esperienza già maturata dalla Commissione in materia di esenzioni dall’accisa.

38

In quinto luogo, la Repubblica francese si fonda sulla giurisprudenza che stabilisce la possibilità per il giudice dell’Unione europea di valutare la ragionevolezza della durata del procedimento d’indagine formale della Commissione, e ciò anche dopo l’entrata in vigore del regolamento n. 659/1999. A suo avviso, è impossibile interpretare l’articolo 15 del regolamento n. 659/1999, che istituisce un termine di prescrizione di dieci anni per il recupero di un aiuto, nel senso che esso autorizza la Commissione a procedere all’esame della compatibilità dall’aiuto entro il medesimo termine, senza violare il termine indicativo d’esame di 18 mesi espressamente previsto all’articolo 15 del medesimo regolamento.

39

La Commissione sostiene che il presente motivo è infondato.

40

In via preliminare, va ricordato, conformemente all’articolo 14 paragrafo 1, del regolamento n. 659/1999, che la Commissione non può imporre il recupero di un aiuto di Stato qualora ciò sia in contrasto con un principio generale del diritto dell’Unione.

41

Nella fattispecie, la Repubblica francese ritiene proprio che la decisione impugnata sia contraria ai principi della tutela del legittimo affidamento, della certezza del diritto e del rispetto del termine ragionevole.

42

Al riguardo, occorre, anzitutto, ricordare che il principio della tutela del legittimo affidamento, principio fondamentale del diritto dell’Unione (sentenza del 14 ottobre 1999, Atlanta/Comunità europea, C‑104/97 P, Racc., EU:C:1999:498, punto 52), consente a qualsiasi operatore economico nei cui confronti un’istituzione abbia fatto sorgere fondate aspettative di far valere tale principio [sentenze dell’Van den Bergh en Jurgens e 11 marzo 1987, Van Dijk Food Products (Lopik)/CEE, 265/85, Racc., EU:C:1987:121, punto 44, del 24 marzo 2011, ISD Polska e a./Commissione, C‑369/09 P, Racc., EU:C:2011:175, punto 123, e del 27 settembre 2012, Producteurs de légumes de France/Commissione, T‑328/09, EU:T:2012:498, punto 18]. Tuttavia, quando un operatore economico prudente e avveduto è in grado di prevedere l’adozione, da parte delle istituzioni, di un atto tale da incidere sui suoi interessi, egli non può far valere il beneficio di tale principio, qualora tale misura sia adottata (v. sentenze del 1o febbraio 1978, Lührs, 78/77, Racc., EU:C:1978:20, punto 6, e del 25 marzo 2009, Alcoa Trasformazioni/Commissione, T‑332/06, EU:T:2009:79, punto 102). Il diritto di far valere il legittimo affidamento presuppone la sussistenza di tre condizioni cumulative. In primo luogo, devono essere state fornite all’interessato, da parte dell’istituzione di cui trattasi, garanzie precise, incondizionate e concordanti, provenienti da fonti autorizzate e attendibili. In secondo luogo, tali garanzie devono essere tali da far sorgere un’aspettativa legittima in capo al soggetto al quale sono rivolte. In terzo luogo, le garanzie fornite devono essere conformi alle norme applicabili (v. sentenza Producteurs de légumes de France/Commissione, cit., EU:T:2012:498, punto 19 e giurisprudenza ivi citata).

43

Occorre poi ricordare, per quanto riguarda, più in particolare, l’applicabilità del principio della tutela del legittimo affidamento in materia di aiuti di Stato, che uno Stato membro le cui autorità abbiano concesso un aiuto in violazione delle norme procedurali di cui all’articolo 88 CE, può invocare il legittimo affidamento dell’impresa beneficiaria per contestare dinanzi al giudice dell’Unione la validità di una decisione della Commissione con cui gli sia stato intimato di recuperare l’aiuto, ma non per sottrarsi all’obbligo di adottare i provvedimenti necessari ai fini della sua esecuzione (v. sentenza del 14 gennaio 1997, Spagna/Commissione, C‑169/95, Racc., EU:C:1997:10, punti 4849 e giurisprudenza ivi citata). Risulta inoltre dalla giurisprudenza che, tenuto conto del ruolo fondamentale dell’obbligo di notifica per consentire l’effettività del controllo degli aiuti di Stato da parte della Commissione, il quale ha natura imperativa, i beneficiari di un aiuto possono avere, in via di principio, un legittimo affidamento nella regolarità di detto aiuto solo se quest’ultimo è stato concesso nel rispetto del procedimento di cui all’articolo 88 CE e un operatore economico diligente deve essere normalmente in grado di assicurarsi che detto procedimento sia stato rispettato. In particolare, quando viene data esecuzione a un aiuto senza una preventiva notifica alla Commissione, cosicché tale aiuto è illegittimo conformemente all’articolo 88, paragrafo 3, CE, il beneficiario dell’aiuto non può avere, in quel momento, un legittimo affidamento nella regolarità della sua concessione (v., in tal senso, sentenza Producteurs de légumes de France/Commissione, punto 42 supra, EU:T:2012:498, punti 2021 e giurisprudenza ivi citata), fatta salva l’esistenza di circostanze eccezionali (sentenza del 20 settembre 1990, Commissione/Germania, C‑5/89, Racc., EU:C:1990:320, punto 16, v. anche sentenza del 29 aprile 2004, Italia/Commissione, C‑298/00 P, Racc., EU:C:2004:240, punto 86 e giurisprudenza ivi citata, sentenza del 30 novembre 2009, Francia/Commissione, T‑427/04 e T‑17/05, Racc., EU:T:2009:474, punto 263).

44

Occorre altresì ricordare che il rispetto di un termine ragionevole nello svolgimento di un procedimento amministrativo costituisce un principio generale del diritto dell’Unione (sentenza del 27 novembre 2003, Regione Siciliana/Commissione, T‑190/00, Racc., EU:T:2003:316, punto 136). Inoltre, la fondamentale esigenza della certezza del diritto, che osta a che la Commissione possa ritardare indefinitamente l’esercizio dei suoi poteri, induce il giudice a esaminare se lo svolgimento del procedimento amministrativo riveli l’esistenza di un’azione eccessivamente tardiva da parte di tale istituzione (sentenze del 24 settembre 2002, Falck e Acciaierie di Bolzano/Commissione, C‑74/00 P e C‑75/00 P, Racc., EU:C:2002:524, punti 140141, e del 14 gennaio 2004, Fleuren Compost/Commissione, T‑109/01, Racc., EU:T:2004:4, punti da 145 a 147).

45

Il ritardo della Commissione nel decidere che un aiuto è illegittimo e che deve essere soppresso e recuperato da uno Stato membro può, in talune circostanze, far nascere nei beneficiari di detto aiuto un legittimo affidamento tale da impedire alla Commissione di intimare a detto Stato membro di ordinare la restituzione di tale aiuto (sentenza del 24 novembre 1987, RSV/Commissione, 223/85, Racc., EU:C:1987:502, punto 17). In presenza di aiuti di Stato non notificati, siffatto ritardo può, tuttavia, essere addebitato alla Commissione solo a decorrere dal momento in cui essa ha avuto conoscenza dell’esistenza degli aiuti incompatibili con il mercato comune (sentenza Italia/Commissione, punto 43 supra, EU:C:2004:240, punto 91).

46

Il solo fatto che il regolamento n. 659/1999, oltre a un termine di prescrizione di dieci anni (decorrente dalla concessione dell’aiuto) alla cui scadenza il recupero dell’aiuto non può essere più ordinato, non preveda alcun termine, sia pure indicativo, per l’esame, da parte della Commissione, di un aiuto illegittimo, conformemente all’articolo 13, paragrafo 2, di detto regolamento che dispone che la Commissione non è vincolata dal termine fissato all’articolo 7, paragrafo 6, del medesimo regolamento, non osta a che il giudice dell’Unione verifichi se tale istituzione non abbia osservato un termine ragionevole o abbia agito in modo eccessivamente tardivo (v., in tal senso e per analogia, relativamente a un termine indicativo, sentenze del 15 giugno 2005, Regione autonoma della Sardegna/Commissione, T‑171/02, Racc., EU:T:2005:219, punto 57, e del 9 settembre 2009, Diputación Foral de Álava e a., da T‑230/01 a T‑232/01 e da T‑267/01 a T‑269/01, EU:T:2009:316, punti 338339, e Diputación Foral de Álava e a./Commissione, da T‑30/01 a T‑32/01 e da T‑86/02 a T‑88/02, Racc., EU:T:2009:314, punti 259260).

47

Occorre infine ricordare che, secondo la giurisprudenza, il principio della certezza del diritto impone che, qualora la Commissione abbia creato, in violazione del dovere di diligenza ad essa incombente, una situazione equivoca, a causa dell’introduzione di elementi di incertezza e della mancanza di chiarezza nella normativa applicabile, cumulata con un’inerzia prolungata da parte della stessa nonostante la sua conoscenza degli aiuti interessati, spetta ad essa chiarire detta situazione prima di poter pretendere di dare avvio a qualsiasi azione volta a intimare la restituzione degli aiuti già versati (v., in tal senso, sentenza del 9 luglio 1970, Commissione/Francia, 26/69, Racc., EU:C:1970:67, punti da 28 a 32).

48

È alla luce delle norme richiamate supra ai punti da 42 a 47 che devono essere valutati, nella fattispecie, gli argomenti delle parti.

49

La Repubblica francese non contesta il fatto di non aver mai notificato l’aiuto controverso alla Commissione. Tale aiuto è stato quindi concesso senza essere stato preventivamente notificato alla Commissione, in violazione dell’articolo 88, paragrafo 3, CE.

50

La Repubblica francese fa valere, nella fattispecie, l’esistenza di circostanze eccezionali che avrebbero legittimamente giustificato l’affidamento dell’Alcan nella regolarità dell’esenzione controversa e, pertanto, dell’aiuto controverso.

51

Tuttavia, la Repubblica francese, nella fattispecie, non ha fondati motivi, per far valere l’esistenza di siffatte circostanze eccezionali, e ciò per le ragioni esposte infra ai punti da 52 a 86.

52

Contrariamente a quanto sostiene la Repubblica francese, la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della decisione di avvio del procedimento d’indagine formale è stata tale da porre fine al legittimo affidamento che l’Alcan poteva avere nella regolarità dell’esenzione controversa, tenuto conto della situazione equivoca creata in precedenza dalla formulazione letterale delle decisioni di autorizzazione del Consiglio, adottate su proposta della Commissione, ivi compresa quella della decisione 2001/224, in vigore nel periodo interessato dalla decisione impugnata.

53

Ai punti 52 e 53 della sentenza Commissione/Irlanda e a., punto 25 supra (EU:C:2013:812), che vincolano il Tribunale conformemente all’articolo 61, comma 2, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, la Corte ha dichiarato che la circostanza che le decisioni di autorizzazione del Consiglio siano state adottate su proposta della Commissione e che quest’ultima non si sia mai avvalsa dei poteri conferitile dall’articolo 8, paragrafo 5, della direttiva 92/81 o dagli articoli 230 CE e 241 CE per ottenere l’abrogazione o la modifica di tali decisioni doveva essere presa in considerazione per quanto riguarda l’obbligo di recuperare l’aiuto incompatibile, alla luce dei principi della tutela del legittimo affidamento e della certezza del diritto, come la Commissione aveva fatto, nella decisione allumina I, rinunciando ad intimare il recupero degli aiuti concessi sino al 2 febbraio 2002, data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle decisioni di avvio del procedimento di cui all’articolo 88, paragrafo 2, CE. Tale punto della motivazione è stato decisivo affinché la Corte constatasse, al punto 54 della sentenza Commissione/Irlanda e a., punto 25 supra (EU:C:2013:812), che la motivazione esposta ai punti da 39 a 44 della medesima sentenza non poteva dare fondamento giuridico alla conclusione del Tribunale secondo cui la decisione allumina I rimetteva in discussione la validità delle decisioni di autorizzazione del Consiglio e violava pertanto i principi della certezza del diritto e della presunzione di legittimità degli atti delle istituzioni e la conclusione, fondata sulla stessa motivazione, secondo cui, nella causa T‑62/06 RENV, la Commissione aveva violato il principio di buon andamento dell’amministrazione.

54

Alla luce degli obblighi derivanti dai principi della tutela del legittimo affidamento e della certezza del diritto, la situazione equivoca creata dalla formulazione letterale delle decisioni di autorizzazione del Consiglio, adottate su proposta della Commissione, ostava solo al recupero dell’aiuto concesso sul fondamento dell’esenzione controversa sino alla data della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della decisione di avvio del procedimento di cui all’articolo 88, paragrafo 2, CE. Per contro, a decorrere da detta pubblicazione, l’Acan doveva essere al corrente del fatto che, se costituiva un aiuto di Stato, l’esenzione controversa doveva essere autorizzata dalla Commissione, conformemente all’articolo 88 CE.

55

Ne consegue che, contrariamente a quanto sostiene la Repubblica francese, la pubblicazione della decisione di avvio del procedimento d’indagine formale ha effettivamente posto fine al legittimo affidamento che l’Alcan poteva avere in precedenza nella regolarità dell’esenzione controversa, alla luce delle decisioni di autorizzazione del Consiglio, adottate precedentemente su proposta della Commissione.

56

Al punto 98 della decisione allumina I la Commissione ha tenuto conto correttamente del fatto che le circostanze della fattispecie erano eccezionali in quanto essa aveva creato e mantenuto una certa ambiguità presentando proposte al Consiglio e del fatto che, poiché la Commissione non poteva stabilire se e, in caso affermativo, quando gli Stati membri avessero effettivamente notificato ai singoli beneficiari le sue decisioni di avviare un procedimento di indagine formale, non si poteva escludere che i beneficiari avessero potuto far valere il principio del legittimo affidamento sino al 2 febbraio 2002, quando le sue decisioni di avviare il procedimento di cui all’articolo 88, paragrafo 2, CE riguardo alle esenzioni dall’accisa erano state pubblicate nella Gazzetta ufficiale, posto che, quanto meno, tale pubblicazione aveva eliminato ogni incertezza dovuta alla formulazione delle decisioni di autorizzazione del Consiglio, quanto al fatto che le misure in questione, se costituivano aiuti di Stato, dovevano avere l’autorizzazione della Commissione conformemente all’articolo 88 CE.

57

La fondatezza di siffatta soluzione non è rimessa in discussione dai vari argomenti dedotti dalla Repubblica francese.

58

Da un lato, il fatto che l’articolo 18, paragrafo 1, della direttiva 2003/96, in combinato disposto con l’articolo 28, paragrafo 2, della medesima direttiva autorizzasse la Repubblica francese a continuare ad applicare l’esenzione controversa a decorrere dal 1o gennaio 2003 è irrilevante ai fini di un’eventuale affidamento legittimo dell’Alcan nella regolarità di tale esenzione per il periodo compreso fra il 3 febbraio 2002 e il 31 dicembre 2003. Infatti, alla data in cui l’articolo 18, paragrafo 1, della direttiva 2003/96 è divenuto applicabile, ossia il 1o gennaio 2003, l’Alcan doveva essere informata dell’esistenza di un procedimento d’indagine formale pendente, riguardante l’esenzione controversa, e del fatto che, se l’esenzione controversa costituiva un aiuto di Stato, essa doveva essere autorizzata dalla Commissione, conformemente all’articolo 88 CE. Non è stato possibile modificare tale situazione con l’adozione e l’entrata in vigore della direttiva 2003/96, rispettivamente il 27 e il 31 ottobre 2003, il cui considerando 32 rileva espressamente che tale direttiva «lascia impregiudicato l’esito di eventuali procedure relative agli aiuti di Stato avviate a norma degli articoli 87 [CE] e 88 [CE]» (v., in tal senso e per analogia, sentenza Commissione/Irlanda e a., punto 25 supra, EU:C:2013:812, punto 51). Pertanto, l’articolo 18, paragrafo 1, della direttiva 2003/96 non era tale, dopo la pubblicazione della decisione di avvio del procedimento d’indagine formale, da ingenerare nuovamente nell’Alcan un legittimo affidamento nella regolarità dell’esenzione controversa alla luce delle norme in materia di aiuti di Stato.

59

Dall’altro, il ritardo della Commissione nell’adottare la decisione allumina I non costituisce una circostanza eccezionale tale da aver ingenerato nuovamente nell’Alcan un legittimo affidamento nella regolarità dell’esenzione controversa, e ciò per tutte le ragioni esposte infra, ai punti da 60 a 86.

60

In primo luogo, occorre esaminare se il termine del procedimento d’indagine formale abbia superato, nella fattispecie, i limiti della ragionevolezza.

61

Al riguardo, nella sentenza RSV/Commissione, punto 45 supra (EU:C:1987:502), fatta valere dalla Repubblica francese, la Corte ha ritenuto che il termine di 26 mesi impiegato dalla Commissione per adottare la sua decisione avesse superato i limiti della ragionevolezza.

62

Inoltre, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 6, del regolamento n. 659/1999, il termine di riferimento per concludere un procedimento d’indagine formale nell’ambito degli aiuti di Stato notificati è di 18 mesi. Detto termine, pur non essendo applicabile agli aiuti illegittimi, conformemente all’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento n. 659/1999 (v. supra, punto 46), fornisce un riferimento utile per valutare la ragionevolezza della durata di un procedimento d’indagine formale riguardante, come nella fattispecie, una misura non notificata.

63

Nella fattispecie, occorre constatare che, il 17 luglio 2000, la Commissione ha chiesto alla Repubblica francese, all’Irlanda e alla Repubblica italiana di notificare le esenzioni dall’accisa ai sensi delle disposizioni in materia di aiuti di Stato. Le risposte, che non hanno valore di notifica, le sono pervenute nel settembre, nell’ottobre e nel dicembre 2000. Essa ha poi avviato il procedimento d’indagine formale con decisione del 30 ottobre 2001, notificata agli Stati membri interessati il 5 novembre 2001 e pubblicata nella Gazzetta ufficiale il 2 febbraio 2002. La Commissione ha infine ricevuto commenti dall’Aughinish Alumina (lettere del 26 febbraio e del 1o marzo 2002) dall’Eurallumina (lettere del 28 febbraio 2002), dall’Alcan (lettera del 1o marzo 2002) e dall’Associazione europea dell’alluminio (lettera del 26 febbraio 2002). Tali osservazioni sono state trasmesse all’Irlanda, alla Repubblica italiana e alla Repubblica francese in data 26 marzo 2002.

64

L’Irlanda ha presentato i propri commenti sulla decisione di avvio del procedimento d’indagine formale l’8 gennaio 2002. Il 18 febbraio 2002, la Commssione ha chiesto informazioni complementari all’Irlanda, che ha risposto il 26 aprile 2002, dopo aver chiesto una proroga del termine fissato per la risposta. Dopo aver chiesto anch’essa una proroga del termine di risposta il 21 novembre 2001, la Repubblica francese ha commentato la decisione di avvio il 12 febbraio 2002. La Repubblica italiana ha presentato i propri commenti il 6 febbraio 2002.

65

La decisione allumina I è stata adottata il 7 dicembre 2005.

66

Pertanto, sono trascorsi poco più di 49 mesi tra l’adozione della decisione di avvio del procedimento d’indagine formale e l’adozione della decisione allumina I.

67

A priori, siffatto termine, che era quasi il doppio di quello preso in considerazione nella sentenza RSV/Commissione, punto 45 supra (EU:C:1987:502), e poco più del doppio di quello previsto all’articolo 7, paragrafo 6, del regolamento n. 659/1999 per concludere un procedimento d’indagine formale nell’ambito degli aiuti di Stato notificati, risulta irragionevole. Conformemente alla giurisprudenza, occorre tuttavia esaminare se detto termine non potesse essere giustificato alla luce delle circostanze del caso di specie.

68

Nella fattispecie, le circostanze fatte valere dalla Commissione non sono tuttavia tali da giustificare un termine di esame di 49 mesi.

69

È vero che detto termine tiene conto, da un lato, del termine impartito agli Stati membri e ai beneficiari per presentare le loro osservazioni e, dall’altro, del fatto che i governi francese, irlandese e italiano hanno chiesto alla Commissione il rinvio dei termini per presentare le loro osservazioni e le loro risposte nell’ambito del procedimento d’indagine formale. Considerato lo stretto collegamento esistente, nella fattispecie, tra le esenzioni dall’accisa, trattandosi di misure simili autorizzate, secondo procedure svolte parallelamente, dalla stessa decisione del Consiglio, si deve tener conto di tutti gli atti procedurali contenuti nei fascicoli di cui trattasi, e, in particolare, del fatto che, il 26 aprile 2002, l’Irlanda ha risposto all’ultima richiesta di informazioni complementari inviata dalla Commissione.

70

Tuttavia, dopo quest’ultima data, sono trascorsi ancora poco più di 43 mesi prima che la Commissione adottasse la decisione allumina I. Orbene, siffatto termine di esame dei fascicoli di cui trattasi, alla luce di tutte le osservazioni fornite dagli Stati interessati e dalle parti interessate, non è giustificabile nelle circostanze del caso di specie.

71

Sotto un primo profilo, per quanto riguarda l’asserita complessità dei fascicoli, quest’ultima non è provata e, anche se così fosse, non potrebbe giustificare un termine di esame così lungo come quello del caso di specie. Infatti, nessun indizio consente di concludere che la Commissione avrebbe affrontato questioni giuridiche di particolare rilevanza, in quanto la decisione allumina I era, del resto, di una lunghezza ragionevole (112 punti) e non faceva emergere, nella sua esposizione, alcuna difficoltà manifesta. Inoltre, come rileva giustamente la Repubblica francese, la Commissione era a conoscenza delle esenzioni dall’accisa assai prima dell’avvio del procedimento d’indagine formale, dato che le prime domande di esenzione risalivano al 1992, per l’Irlanda, al 1993, per la Repubblica italiana, e al 1997, per la Repubblica francese. È del resto la Commissione ad aver trasmesso le successive proposte di decisione di autorizzazione delle esenzioni dall’accisa al Consiglio, dopo aver ricevuto richieste in tal senso da parte della Repubblica francese, dell’Irlanda e della Repubblica italiana. Infine, nell’ambito delle sue relazioni sugli aiuti di Stato, la Commissione ha informato l’Organizzazione mondiale del commercio (OMC) dell’esistenza dell’esenzione irlandese.

72

Inoltre, la stessa Commissione ha precisato che, dal 1999, essa considerava le esenzioni dall’accisa contrarie alle norme in materia di aiuti di Stato. Essa è stata quindi in grado, a partire da tale data, di approfondire la sua riflessione sulla regolarità di dette esenzioni alla luce della normativa in materia.

73

Peraltro, il fatto che la Commissione non abbia più chiesto informazioni complementari alla Repubblica francese, all’Irlanda o alla Repubblica italiana durante i 43 mesi che hanno preceduto l’adozione della decisione allumina I attesta che essa disponeva già, all’epoca, di tutti gli elementi necessari per pronunciare la sua decisione sulle esenzioni dall’accisa.

74

Infine, per quanto riguarda la presunta difficoltà derivante dall’evoluzione del regime comunitario di tassazione degli oli minerali, e in particolare dall’adozione della direttiva 2003/96, la Commissione non ha fondati motivi per farla valere, come sostiene correttamente la Repubblica francese. Infatti, la decisione allumina I riguarda una situazione giuridica disciplinata non già dal nuovo regime di tassazione degli oli minerali risultante dalla direttiva 2003/96, il quale è entrato in vigore solo a decorrere dal 1o gennaio 2004, bensì dal regime di tassazione degli oli minerali precedentemente applicabile. Pertanto, l’evoluzione della normativa comunitaria, invocata dalla Commissione, era ininfluente nella fattispecie. Ciò è confermato dal fatto che, nella decisione allumina I, la Commissione ha avviato un nuovo procedimento d’indagine formale relativo alle esenzioni dall’accisa sugli oli minerali utilizzati come combustibile per la produzione di allumina nella regione di Gardanne, nella regione di Shannon e in Sardegna per il periodo decorrente dal 1o gennaio 2004, data che segna l’inizio dell’applicazione del nuovo regime di tassazione degli oli minerali risultante dalla direttiva 2003/96. In ogni caso, occorre sottolineare che la decisione allumina I è stata adottata quasi due anni dopo l’adozione della direttiva 2003/96. Orbene, la mera necessità, asserita dalla Commissione, di tener conto, nella decisione allumina I, del nuovo regime di tassazione degli oli minerali risultante dalla direttiva 2003/96 non poteva essere sufficiente per giustificare un termine per l’esame così lungo come quello del caso di specie.

75

In tali circostanze, la Commissione aveva una buona conoscenza del contesto di diritto e di fatto delle esenzioni dall’accisa e non faceva fronte ad alcuna difficoltà manifesta relativa al loro esame alla luce delle norme in materia di aiuti di Stato.

76

Sotto un secondo profilo, per quanto attiene alle difficoltà di ordine pratico e linguistico asserite dalla Commissione, anche supponendo che siano provate, esse non possono giustificare un termine per l’esame così lungo come quello del caso di specie. In ogni caso, la Commissione disponeva di servizi che le consentivano di far fronte alle difficoltà linguistiche dalla stessa asserite nonché all’esame, in parallelo, delle esenzioni dall’accisa entro termini assai più brevi di quello applicato nella fattispecie, in particolare grazie a un buon coordinamento dei suoi servizi.

77

Pertanto, il termine per l’esame dell’aiuto controverso è, nella fattispecie, irragionevole.

78

In secondo luogo, resta da esaminare se, come sostiene la Repubblica francese, tale superamento del termine ragionevole, da parte della Commissione, nel corso del procedimento d’indagine formale, abbia potuto ragionevolmente far ritenere all’Alcan che i dubbi della Commissione non sussistessero più e che all’esenzione controversa non fossero opposte obiezioni, e se tale superamento fosse tale da impedire alla Commissione di chiedere il recupero dell’aiuto concesso, fra il 3 febbraio 2002 e il 31 dicembre 2003, in base a detta esenzione, come è già stato dichiarato nella sentenza RSV/Commissione, punto 45 supra (EU:C:1987:502, punto 16), fatta valere dalla Repubblica francese.

79

Nella sentenza RSV/Commissione, punto 45 supra (EU:C:1987:502), la Corte ha certamente dichiarato che il termine di 26 mesi impiegato dalla Commissione per adottare la propria decisione aveva potuto ingenerare nel ricorrente, beneficiario dell’aiuto, un legittimo affidamento tale da impedire all’istituzione di intimare alle autorità nazionali interessate di ordinare la restituzione di tale aiuto.

80

Tuttavia, sebbene occorra vigilare sul rispetto del principio imperativo della certezza del diritto a tutela degli interessi privati, è opportuno ugualmente ponderare detto principio con quello della tutela degli interessi pubblici, che comprende, in materia di aiuti di Stato, il dovere di evitare che il funzionamento del mercato sia falsato in ragione di aiuti di Stato lesivi della concorrenza, il che impone, secondo una costante giurisprudenza, che gli aiuti illegittimi siano restituiti al fine di ripristinare la situazione precedente [v. sentenza del 5 agosto 2003, P & O European Ferries (Vizcaya) e Diputación Foral de Vizcaya/Commissione, T‑116/01 e T‑118/01, Racc., EU:T:2003:217, punti 207208 e giurisprudenza ivi citata].

81

La giurisprudenza ha quindi interpretato la sentenza RSV/Commissione, punto 45 supra (EU:C:1987:502), nel senso che le circostanze concrete della causa che ha dato luogo a tale sentenza hanno avuto un ruolo decisivo nell’orientamento seguito dalla Corte (v., in tal senso, sentenze Italia/Commissione, punto 43 supra, EU:C:2004:240, punto 90, del 29 aprile 2004, Italia/Commissione, C‑372/97, Racc., EU:C:2004:234, punto 119, Diputación Foral de Álava e a./Commissione, punto 46 supra, EU:T:2009:314, punto 286, e Diputación Foral de Álava e a., punto 46 supra, EU:T:2009:316, punto 344). In particolare, l’aiuto in questione nella sentenza RSV/Commissione, punto 45 supra (EU:C:1987:502), era stato concesso prima che la Commissione avviasse il relativo procedimento d’indagine formale. Inoltre, tale aiuto era stato oggetto, sia pure dopo il suo versamento, di una notifica formale alla Commissione. Peraltro, esso si ricollegava a costi supplementari connessi ad aiuti autorizzati dalla Commissione e riguardava un settore che, dal 1977, aveva beneficiato di aiuti autorizzati dalla Commissione. Infine, l’esame della compatibilità dell’aiuto non richiedeva una ricerca approfondita.

82

Orbene, l’insieme delle circostanze eccezionali della causa che ha dato luogo alla sentenza RSV/Commissione, punto 45 supra (EU:C:1987:502), non è rinvenibile nella causa in esame. È vero che, come nella causa che ha dato luogo alla sentenza RSV/Commissione, punto 45 supra (EU:C:1987:502), al momento in cui la Commissione sembra essere rimasta inattiva, essa aveva già una buona conoscenza dell’esenzione controversa ed era dunque in grado di formarsi un’opinione sulla regolarità della medesima alla luce delle norme in materia di aiuti di Stato, sicché essa non doveva più effettuare una ricerca approfondita a tal riguardo. Tuttavia, altre circostanze essenziali prese in esame nella sentenza RSV/Commissione, punto 181 supra (EU:C:1987:502), mancano nel caso di specie. In particolare, nella presente causa, l’aiuto controverso è stato concesso dopo l’avvio, da parte della Commissione, del procedimento di indagine formale relativo all’esenzione controversa.

83

Ciò crea una differenza fondamentale tra il caso di specie nella sentenza RSV/Commissione, punto 45 supra (EU:C:1987:502), e quello sotteso al presente ricorso. Pertanto, la Repubblica francese non può far valere utilmente, nella fattispecie, la sentenza RSV/Commissione, punto 45 supra (EU:C:1987:502).

84

Peraltro, occorre tener conto del fatto che, al punto 52 della sentenza dell’11 novembre 2004, Demesa e Territorio Histórico de Álava/Commissione (C‑183/02 P e C‑187/02 P, Racc., EU:C:2004:701), la Corte ha dichiarato, a proposito delle circostanze eccezionali che potrebbero aver legittimamente fondato l’affidamento del beneficiario di un aiuto illegittimo nella regolarità di quest’ultimo e, più precisamente, un legittimo affidamento che poteva derivare dall’inerzia della Commissione, che qualsiasi apparente inerzia di tale istituzione era priva di significato nel caso in cui un regime di aiuti non le fosse stato notificato. Pertanto, nella fattispecie, l’apparente inerzia della Commissione per i 43 mesi successivi alla risposta dell’Irlanda all’ultima richiesta di informazioni complementari della Commissione (v. supra, punto 70), per quanto contraria al principio del rispetto di un termine ragionevole, non assume tuttavia un particolare significato dal punto di vista dell’applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato all’aiuto controverso. Pertanto, tale inerzia non è sufficiente, nella fattispecie, per constatare l’esistenza di circostanze eccezionali tali da ingenerare nuovamente nell’Alcan un legittimo affidamento nella regolarità dell’aiuto controverso alla luce delle norme in materia di aiuti di Stato. Ne consegue che la sola violazione, nella fattispecie, del principio del rispetto di un termine ragionevole per l’adozione della decisione allumina I non ostava a che, in tale decisione, la Commissione intimasse il recupero dell’aiuto controverso.

85

Pertanto, l’argomento relativo all’inosservanza del termine ragionevole deve essere respinto.

86

Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, occorre constatare che la Repubblica francese non ha dimostrato, nella fattispecie, l’esistenza di circostanze eccezionali tali da far ragionevolmente ritenere all’Alcan che i dubbi della Commissione non sussistessero più e che all’esenzione controversa non fosse opposta alcuna obiezione, circostanze che avrebbero impedito che, al punto 5 della decisione allumina I, la Commissione intimasse il recupero dell’aiuto controverso.

87

Occorre quindi respingere il motivo vertente sul fatto che la Commissione ha violato i principi della tutela del legittimo affidamento, della certezza del diritto e del rispetto del termine ragionevole e, pertanto, il presente ricorso nella sua integralità, che si fonda su tale motivo unico.

Sulle spese

88

Conformemente all’articolo 219 del regolamento di procedura del Tribunale, nelle decisioni del Tribunale pronunciate dopo l’annullamento e il rinvio, il medesimo provvede sulle spese relative, da un lato, ai procedimenti instaurati dinanzi ad esso e, dall’altro, al procedimento di impugnazione dinanzi alla Corte. Dato che, nelle sentenze Commissione/Irlanda e a., punto 19 supra (EU:C:2009:742), e Commissione/Irlanda e a., punto 25 supra (EU:C:2013:812), la Corte ha riservato le spese, spetta al Tribunale pronunciarsi altresì, nella presente sentenza, sulle spese relative a tali procedimenti di impugnazione.

89

Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Tuttavia, secondo l’articolo 135, paragrafo 1, del regolamento di procedura, in via eccezionale, per ragioni di equità, il Tribunale può decidere che una parte soccombente sostenga, oltre alle proprie spese, soltanto una quota delle spese dell’altra parte. Inoltre, ai sensi dell’articolo 135, paragrafo 2, del medesimo regolamento, una parte, anche se non soccombente, può essere condannata parzialmente o addirittura totalmente alle spese da parte del Tribunale, qualora ciò appaia giustificato in ragione del suo comportamento, compreso quello precedente alla presentazione del ricorso. In particolare, al Tribunale è consentito condannare alle spese un’istituzione la cui decisione non sia stata annullata, a causa delle carenze di quest’ultima, che hanno potuto indurre un ricorrente a proporre ricorso (v., per analogia, sentenza del 9 settembre 2010, Evropaïki Dynamiki/Commissione, T‑387/08, EU:T:2010:377, punto 177 e giurisprudenza ivi citata).

90

Nella fattispecie, la Repubblica francese è rimasta soccombente nelle sue conclusioni. Tuttavia, dal precedente punto 77 emerge che la Commissione ha violato il principio del rispetto del termine ragionevole nell’adozione della decisione impugnata, il che ha potuto indurre la Repubblica francese a proporre il presente ricorso, al fine di far constatare detta violazione. In tali circostanze, il Tribunale dichiara che è giusto ed equo, relativamente alle cause T‑56/06, T‑56/06 RENV I e T‑56/06 RENV II, condannare la Repubblica francese a sopportare le proprie spese nonché tre quarti delle spese sostenute dalla Commissione e condannare quest’ultima a sopportare un quarto delle proprie spese. Per quanto attiene alle cause C‑89/08 P e C‑272/12 P, dato che cinque parti erano contrapposte alla Commissione in ciascuna di tali cause, occorre, in applicazione del criterio di ripartizione adottato nelle cause T‑56/06, T‑56/06 RENV I e T‑56/06 RENV II, condannare la Repubblica francese a sopportare le proprie spese nonché tre ventesimi, ossia un quinto di tre quarti, delle spese sostenute dalla Commissione e condannare quest’ultima a sopportare un quinto delle proprie spese.

 

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Prima Sezione ampliata)

dichiara e statuisce:

 

1)

Il ricorso è respinto.

 

2)

La Repubblica francese è condannata a sopportare le proprie spese nonché tre quarti delle spese della Commissione europea nelle cause T‑56/06, T‑56/06 RENV I e T‑56/06 RENV II e tre ventesimi delle spese sostenute dalla Commissione nelle cause C‑89/08 P e C‑272/12 P.

 

3)

La Commissione è condannata a sopportare un quarto delle proprie spese nelle cause T‑56/06, T‑56/06 RENV I e T‑56/06 RENV II nonché un quinto delle proprie spese nelle cause C‑89/08 P e C‑272/12 P.

 

Kanninen

Pelikánová

Buttigieg

Gervasoni

Madise

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 22 aprile 2016.

Firme


( *1 ) Lingua processuale: il francese.