Bruxelles, 25.4.2025

COM(2025) 181 final

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSIGLIO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E AL COMITATO DELLE REGIONI

Relazione sulla politica di concorrenza 2024

{SWD(2025) 102 final}


Indice

1.    Introduzione    

2.    Modernizzare e semplificare le norme in materia di concorrenza per contribuire alla competitività dell'UE, alle transizioni verde e digitale e al rafforzamento del mercato unico    

2.1. Valutazione e revisione delle norme in materia di antitrust e concentrazioni    

2.2. Valutazione e revisione delle norme e degli orientamenti in materia di aiuti di Stato    

2.3. La politica in materia di aiuti di Stato come chiave per la resilienza in tempi di crisi    

Il quadro temporaneo di crisi e transizione per sostenere la transizione verso un'economia a zero emissioni nette    

Attuazione del dispositivo per la ripresa e la resilienza    

3. Un'efficace applicazione delle norme in materia di concorrenza ha contribuito alle transizioni verde e digitale dell'UE e al rafforzamento del mercato unico    

3.1. Mantenere i mercati equi e contendibili e rafforzare il mercato unico    

Applicazione delle norme antitrust    

Controllo delle concentrazioni    

Controllo degli aiuti di Stato    

3.2 Sostenere la transizione verde    

Applicazione delle norme antitrust    

Controllo delle concentrazioni    

Controllo degli aiuti di Stato    

3.3. Sostenere un'economia al servizio delle persone    

Settore dei servizi finanziari    

Fiscalità    

4. Applicazione effettiva del regolamento sui mercati digitali e del regolamento sulle sovvenzioni estere    

4.1. Affrontare le sfide e le dinamiche dei mercati digitali applicando il regolamento sui mercati digitali    

4.2. Proteggere il mercato unico dalle sovvenzioni estere distorsive mediante l'applicazione del regolamento sulle sovvenzioni estere    

5. Impatto della politica di concorrenza e applicazione della normativa    

5.1. Benefici dell'applicazione delle norme in materia di concorrenza per i consumatori e i cittadini    

5.2. Proteggere la concorrenza in un mondo che cambia    

5.3. Impatto della politica in materia di aiuti di Stato sul mercato unico    

6. Attività di comunicazione e sensibilizzazione a sostegno della politica di concorrenza    

7. Relazioni con altre istituzioni dell'UE    

8. Politica di concorrenza nel contesto europeo e globale    

8.1. Promuovere una cultura europea della concorrenza attraverso la rete europea della concorrenza    

8.2. Contribuire alle riforme attuate dagli Stati membri tramite lo strumento di sostegno tecnico    

8.3. Relazioni internazionali    



1.Introduzione

Fin dagli esordi del progetto europeo la politica di concorrenza ha svolto un ruolo fondamentale nella definizione del mercato unico. La politica di concorrenza consente alle imprese di qualsiasi dimensione di competere e crescere nell'Unione europea sulla base dei propri meriti; allo stesso tempo favorisce l'innovazione e la crescita e contribuisce alla competitività e alla resilienza complessive dell'economia dell'UE.

La politica di concorrenza dell'Unione, unita a un'efficace applicazione delle norme in materia di concorrenza, mantiene bassi i prezzi, accresce la qualità dei prodotti, accelera l'innovazione e in generale migliora il benessere dei consumatori e delle imprese. L'obiettivo della politica di concorrenza dell'UE è quello di mantenere i mercati aperti e contendibili, in particolare eliminando e sanzionando le pratiche che falsano il gioco della concorrenza e consentendo solo gli aiuti di Stato meno distorsivi.

Nel 2024 Enrico Letta 1 e Mario Draghi 2 hanno pubblicato due relazioni. La relazione Letta formula raccomandazioni sul modo per migliorare il mercato unico, mentre la relazione Draghi contiene proposte per accrescere la competitività dell'UE. Entrambe le relazioni sottolineano che il mercato unico costituisce la migliore risorsa dell'Unione per un futuro competitivo, pulito e digitale e che l'efficace applicazione delle norme in materia di concorrenza è un fattore fondamentale per la crescita della produttività e per la competitività nell'UE. Una concorrenza effettiva è una caratteristica essenziale del buon funzionamento dei mercati.

In tale contesto nel 2024 la Commissione europea (Commissione) e la direzione generale della Concorrenza hanno continuato a sviluppare la politica di concorrenza dell'UE per conseguire gli obiettivi di un'economia europea verde, digitale e resiliente, oltre che per applicare attivamente le norme in materia di concorrenza. Una concorrenza effettiva è una caratteristica essenziale del buon funzionamento dei mercati. La politica di concorrenza non funziona però in modo a sé stante: l'applicazione delle norme in materia di concorrenza e l'applicazione delle normative settoriali vanno di pari passo e si rafforzano a vicenda.

La relazione sulla politica di concorrenza 2024, che la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio dell'Unione europea, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, descrive i principali sviluppi della politica di concorrenza dell'UE e della sua applicazione nel 2024. Il documento di lavoro dei servizi della Commissione che accompagna la relazione offre un resoconto più completo degli sviluppi politici, dell'attuazione delle norme e della giurisprudenza più rilevante.


2.Modernizzare e semplificare le norme in materia di concorrenza per contribuire alla competitività dell'UE, alle transizioni verde e digitale e al rafforzamento del mercato unico

Nel 2024 molto si è fatto per garantire che tutti gli strumenti di applicazione delle norme in materia di concorrenza (controllo delle concentrazioni, antitrust e controllo degli aiuti di Stato) rimangano adeguati allo scopo di tutelare la concorrenza leale e siano in linea con gli obiettivi di un'economia dell'UE verde, digitale e resiliente.

2.1. Valutazione e revisione delle norme in materia di antitrust e concentrazioni

Nel febbraio 2024 la Commissione ha adottato la comunicazione riveduta sulla definizione del mercato, che aggiorna le modalità di definizione dei mercati al fine di rispecchiare le nuove realtà del mercato e gli sviluppi della prassi decisionale e della giurisprudenza 3 . Per definire il mercato, al momento della valutazione delle concentrazioni e della maggior parte dei casi di antitrust occorre identificare i confini entro i quali le imprese competono. La comunicazione sulla definizione del mercato aumenta la trasparenza e la certezza del diritto per le imprese, agevola la conformità e contribuisce a un'applicazione più efficiente della normativa in materia di concorrenza. La comunicazione riveduta sulla definizione del mercato offre orientamenti aggiornati e più accessibili; descrive i principi generali e sottolinea l'importanza per la definizione del mercato di parametri diversi dai prezzi, quali l'innovazione, la qualità, l'affidabilità dell'approvvigionamento e la sostenibilità. La comunicazione sulla definizione del mercato contiene inoltre orientamenti sui concetti di definizione del mercato in circostanze specifiche: ad esempio nei mercati digitali, nelle industrie ad alta intensità di innovazione e nei mercati in cui siano in corso transizioni strutturali. La comunicazione sulla definizione del mercato riguarda anche le tecniche quantitative utilizzate per definire i mercati e calcolare le quote di mercato.

La valutazione del quadro procedurale antitrust è stata completata nel 2024. Il regolamento (CE) n. 1/2003 4 e il suo atto di esecuzione, il regolamento (CE) n. 773/2004 5 , istituiscono un quadro procedurale volto a garantire l'applicazione efficace e uniforme degli articoli 101 e 102 TFUE. Dopo avere effettuato un'ampia raccolta di prove, una consultazione pubblica e un'indagine, nel settembre 2024 la Commissione ha pubblicato un documento di lavoro dei servizi 6 che presenta i risultati della valutazione. Durante l'intero processo di valutazione i servizi della Commissione si sono tenuti in contatto con le autorità nazionali garanti della concorrenza (ANC) degli Stati membri. I servizi della Commissione hanno concluso che in generale i regolamenti valutati avevano ottenuto buoni risultati nella realizzazione degli obiettivi di applicazione efficace e uniforme degli articoli 101 e 102 TFUE, sia attraverso le modifiche apportate ai poteri di esecuzione della Commissione sia conferendo alle ANC il potere di applicare le norme dell'UE in materia di concorrenza. La valutazione ha inoltre individuato ambiti di ulteriore riflessione per garantire un'applicazione delle norme in materia di concorrenza al passo con la digitalizzazione, nonché un'applicazione coerente e rapida delle norme antitrust.

Lo sfruttamento abusivo delle posizioni dominanti volto ad escludere la concorrenza danneggia sia le imprese che i consumatori, determinando prezzi più elevati, minore innovazione e beni e servizi di qualità inferiore. Nel 2024 la Commissione ha proseguito l'elaborazione di nuovi orientamenti sullo sfruttamento abusivo delle posizioni dominanti volto ad escludere la concorrenza. Tale esercizio si propone di sistematizzare la giurisprudenza in materia di comportamento abusivo ai sensi dell'articolo 102 TFUE, al fine di garantire la certezza del diritto e la prevedibilità, oltre che di fornire orientamenti operativi alle imprese. Gli orientamenti mirano inoltre a promuovere un approccio praticabile basato sugli effetti, in linea con il pensiero economico e tale da consentire un'applicazione efficace dell'articolo 102 TFUE. Nell'agosto 2024 la Commissione ha pubblicato il progetto di orientamenti sullo sfruttamento abusivo delle posizioni dominanti volto ad escludere la concorrenza 7 invitando a presentare osservazioni. La rete europea della concorrenza (ECN) ha successivamente approvato il progetto di orientamenti in una dichiarazione congiunta pubblicata nel settembre 2024 8 .

Nel gennaio 2024 la Commissione ha avviato la valutazione del regolamento di esenzione per categoria nel settore automobilistico. Scopo della valutazione è stabilire in che misura tale regolamento sia ancora adeguato allo scopo. Nell'aprile 2023 la Commissione aveva prorogato il suddetto regolamento per cinque anni, fino al 31 maggio 2028 9 . Questa proroga limitata ha concesso alla Commissione un tempo più ampio per valutare le tendenze emergenti, come quelle derivanti dalla diffusione di funzionalità digitali nei nuovi veicoli. La Commissione ha inoltre aggiornato gli orientamenti aggiuntivi per il settore 10 con lo stesso periodo di validità.

La valutazione delle norme sugli accordi di trasferimento di tecnologia è stata portata a termine.
Il regolamento di esenzione per categoria relativo agli accordi di trasferimento di tecnologia 11 esenta talune categorie di accordi e pratiche dall'applicazione delle norme dell'UE in materia di concorrenza. L'attuale regolamento, che scadrà il 30 aprile 2026, è stato oggetto di una valutazione (comprendente le linee direttrici che lo accompagnano) 12 per valutare il funzionamento pratico delle norme, e contribuire così a decidere se la Commissione debba lasciare scadere il regolamento, prorogarlo o preparare un regolamento riveduto con le relative linee direttrici. Dai risultati della valutazione, pubblicati nel novembre 2024 13 , è emerso che il regolamento di esenzione per categoria relativo agli accordi di trasferimento di tecnologia e le linee direttrici sugli accordi di trasferimento di tecnologia sono ampiamente riusciti a garantire l'applicazione efficace, efficiente e uniforme delle norme dell'UE in materia di concorrenza agli accordi di trasferimento di tecnologia, e che i loro obiettivi restano pertinenti. La valutazione ha inoltre dimostrato che sarebbe possibile migliorare e semplificare il regolamento e le linee direttrici che lo accompagnano per migliorare la certezza del diritto e rispecchiare i recenti sviluppi del mercato. La Commissione riesaminerà il quadro relativo al trasferimento di tecnologia affinché le imprese dispongano di norme chiare, semplici e aggiornate su accordi di licenza di tecnologie favorevoli alla concorrenza, agevolando in questo modo la diffusione delle tecnologie, incentivando le attività di ricerca e sviluppo iniziale e promuovendo l'innovazione.

Nel novembre 2024 la Commissione ha pubblicato uno studio di valutazione ex post, commissionato dalla DG Concorrenza, riguardante le "acquisizioni killer" nel settore farmaceutico 14 . Ai fini dello studio sono state definite acquisizioni killer le acquisizioni di prodotti farmaceutici innovativi non ancora in commercio che hanno per oggetto o per effetto l'interruzione di uno dei progetti di R&S sovrapposti. C'è il concreto rischio che tali acquisizioni killer riducano la concorrenza in materia di innovazione che è in gioco nell'operazione, e in ultima analisi nell'intero mercato. Lo studio ha valutato non solo gli accordi di concentrazione e acquisizione, ma anche altri tipi di operazioni, compresi gli accordi di licenza e gli accordi di cooperazione in materia di R&S 15 . Secondo lo studio, tra il 2014 e il 2018 in media 48 operazioni all'anno hanno comportato l'acquisizione di progetti di ricerca e sviluppo limitatamente sovrapposti a livello di sperimentazioni cliniche. In un gran numero di tali operazioni un progetto di R&S delle parti è stato successivamente abbandonato. In mancanza di accesso ai documenti interni, lo studio non è stato in grado di individuare esempi specifici di accordi di cui sia stato confermato ("dimostrato") che si trattava di acquisizioni killer; 18 operazioni all'anno sono però risultate "meritevoli di ulteriore esame", ossia non vi era alcuna ragione tecnica o di sicurezza chiaramente identificabile tale da spiegare l'interruzione in questione. Lo studio ha valutato le precedenti attività di applicazione delle norme svolte dalla Commissione in materia di potenziali acquisizioni killer, nonché il quadro giuridico che guida le azioni della Commissione a tale riguardo; ha constatato che la Commissione aveva valutato correttamente le teorie del pregiudizio in cinque casi di concentrazione che riguardavano acquisizioni killer 16 . Lo studio ha avanzato inoltre suggerimenti per migliorare la definizione di misure correttive; ha infine analizzato l'adeguatezza degli strumenti in materia di concentrazioni e antitrust utilizzati per trattare le acquisizioni killer nei casi in cui la Commissione non abbia competenza giurisdizionale 17 .

2.2. Valutazione e revisione delle norme e degli orientamenti in materia di aiuti di Stato

Nel maggio 2024 la Commissione ha modificato gli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 18 . La possibilità per gli Stati membri di concedere aiuti nel quadro dei suddetti orientamenti è uno strumento importante per sostenere gli investimenti nelle regioni meno favorite d'Europa e per rafforzare la coesione sociale ed economica. La modifica degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 19 ha consentito agli Stati membri di modificare le proprie carte degli aiuti a finalità regionale per concedere aiuti più elevati a progetti di investimento coperti dalla piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (STEP) 20 , aumentandoli di un massimo di 10 punti percentuali nelle regioni ammissibili agli aiuti a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), TFUE (le cosiddette "zone a") e di un massimo di cinque punti percentuali nelle regioni ammissibili agli aiuti a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE (le cosiddette "zone c"). La STEP mira a sostenere lo sviluppo e la produzione di tecnologie critiche rilevanti per le transizioni verde e digitale e la sovranità strategica dell'UE.

Il finanziamento del rischio assolve una funzione fondamentale nel finanziamento dell'economia, in particolare per le start-up, le PMI e le imprese a media capitalizzazione (mid-caps). Nel gennaio 2024 la Commissione ha fornito agli Stati membri orientamenti pratici su come valutare l'esistenza di aiuti per le misure di finanziamento del rischio al momento di decidere se le misure pubbliche volte ad agevolare l'accesso delle imprese ai finanziamenti costituiscano aiuti di Stato 21 .

Il 1º gennaio 2024 sono entrati in vigore due regolamenti "de minimis" riveduti. Un terzo regolamento "de minimis" è stato adottato nel dicembre 2024.

Il regolamento generale "de minimis" 22 riveduto, che si applicherà fino al 31 dicembre 2030, esclude gli aiuti di importo limitato dal controllo degli aiuti di Stato dell'UE in quanto non sono ritenuti tali da incidere sugli scambi tra Stati membri e da falsare o minacciare di falsare la concorrenza. Il massimale di esenzione è stato aumentato da 200 000 EUR a 300 000 EUR per impresa nell'arco di tre anni. Gli Stati membri saranno tenuti a registrare gli aiuti "de minimis" in un registro centrale stabilito a livello nazionale o dell'UE. Tale obbligo si applicherà a decorrere dal 1º gennaio 2026.

Anche il regolamento "de minimis" per i servizi di interesse economico generale 23 riveduto è entrato in vigore il 1º gennaio 2024. Il massimale di esenzione per gli aiuti "de minimis" per i servizi di interesse economico generale è stato aumentato da 500 000 EUR a 750 000 EUR per impresa nell'arco di tre anni. Analogamente a quanto previsto dal regolamento generale "de minimis", gli Stati membri saranno tenuti a registrare gli aiuti "de minimis" per i servizi di interesse economico generale in un registro centrale stabilito a livello nazionale o dell'UE. Tale obbligo si applicherà a decorrere dal 1º gennaio 2026.

Nel dicembre 2024 la Commissione ha adottato una modifica del regolamento "de minimis" per il settore agricolo 24 . In base alle norme modificate gli Stati membri possono fornire agli agricoltori un sostegno più cospicuo in modo semplice, rapido, diretto ed efficiente. Le principali variazioni introdotte con la modifica sono le seguenti: 1) un aumento del massimale "de minimis" per impresa nell'arco di tre anni, da 25 000 EUR a 50 000 EUR, 2) un aumento del "limite nazionale" (importo cumulativo massimo degli aiuti "de minimis" consentito per Stato membro) dall'1,5 % al 2 % del valore della produzione agricola dello Stato membro interessato, 3) la soppressione del "limite settoriale" (limite massimo delle misure per Stato membro destinate al mercato di un singolo prodotto), 4) l'introduzione di un registro centrale obbligatorio degli aiuti "de minimis" a livello nazionale o europeo e 5) la proroga della validità del regolamento riveduto fino al 31 dicembre 2032.

L'aumento del massimale "de minimis" e l'introduzione del registro centrale degli aiuti "de minimis" nei tre regolamenti semplifica notevolmente le norme applicabili. L'aumento dei massimali consente agli Stati membri di fornire un sostegno più cospicuo, in modo più rapido e semplice, mentre i registri centrali riducono gli obblighi di comunicazione per le parti interessate.

Inoltre nel giugno 2024 la Commissione ha pubblicato, a fini di consultazione, il nuovo progetto di norme per il trasporto terrestre e multimodale, gli orientamenti sul trasporto terrestre e multimodale e il regolamento di esenzione per categoria nel settore dei trasporti. Quest'ultimo regolamento intende esentare dalla notifica preventiva talune categorie di aiuti nel settore del trasporto ferroviario, per vie navigabili interne e multimodale. Il regolamento integrerà gli orientamenti sul trasporto terrestre e multimodale, che sostituiranno le attuali linee guida per gli aiuti alle imprese ferroviarie 25 , e stabilirà le condizioni per valutare la compatibilità con il mercato unico degli aiuti al trasporto terrestre sostenibile che non beneficiano dell'esenzione per categoria. Questi due insiemi di norme costituiranno un corpus di norme completo e aggiornato per gli aiuti al trasporto terrestre sostenibile. Il processo di revisione di questi due strumenti è in corso.

2.3. La politica in materia di aiuti di Stato come chiave per la resilienza in tempi di crisi     

Ai sensi delle norme in materia di aiuti di Stato, gli aiuti mirano a ovviare ai fallimenti del mercato ed evitano sovracompensazioni, l'esclusione dei finanziamenti privati e altri tipi di distorsioni della concorrenza nel mercato unico. Negli ultimi anni la politica in materia di aiuti di Stato ha fornito all'economia dell'UE un prezioso contributo per far fronte alle crisi che si sono succedute e uscirne più resiliente.

Il quadro temporaneo di crisi e transizione per sostenere la transizione verso un'economia a zero emissioni nette

Nel 2024 la Commissione ha continuato ad applicare il quadro temporaneo di crisi e transizione 26 a sostegno dell'economia dell'UE a seguito della guerra di aggressione della Russia contro l'Ucraina e a sostenere ulteriormente i settori fondamentali per la transizione verso un'economia a zero emissioni nette.

La possibilità di accelerare la diffusione di regimi per le energie rinnovabili, lo stoccaggio dell'energia e la decarbonizzazione dei processi di produzione industriale (sezioni 2.5 e 2.6 del quadro temporaneo di crisi e transizione) e di adottare misure che accelerino ulteriormente gli investimenti a sostegno della transizione verso un'economia a zero emissioni nette (sezione 2.8) rimane in vigore fino alla fine del 2025. Le sezioni che consentono agli Stati membri di concedere aiuti di importo limitato (sezione 2.1 del quadro temporaneo di crisi e transizione) e aiuti per compensare i prezzi elevati dell'energia (sezione 2.4 del quadro temporaneo di crisi e transizione) sono rimaste applicabili fino al 30 giugno 2024. Il 2 maggio 2024, a seguito di una consultazione con gli Stati membri, la Commissione ha modificato il quadro temporaneo di crisi e transizione alla luce della situazione specifica delle imprese attive nei settori della produzione primaria di prodotti agricoli, della pesca e dell'acquacoltura. La Commissione ha adottato una proroga limitata delle disposizioni che consentono agli Stati membri di continuare a concedere aiuti di importo limitato (sezione 2.1 del quadro temporaneo di crisi e transizione) fino al 31 dicembre 2024 alle imprese di tali settori 27 .

Nel 2024 la Commissione ha adottato 127 decisioni (di cui 55 decisioni di modifica) nell'ambito del quadro temporaneo di crisi e transizione o sulla base dei relativi principi, approvando 77 misure nazionali notificate da 24 Stati membri. L'importo complessivo che gli Stati membri hanno notificato alla Commissione nell'ambito di tali misure di aiuto di Stato è stato pari a 68,03 miliardi di EUR.

Attuazione del dispositivo per la ripresa e la resilienza

Nel 2024 è proseguita l'attuazione da parte della Commissione dei piani nazionali per la ripresa e la resilienza adottati nell'ambito del dispositivo per la ripresa e la resilienza (RRF) 28 – il fulcro dell'iniziativa NextGenerationEU 29 . Affiancando e integrando la politica di coesione, l'RRF promuove la coesione tra gli Stati membri mediante l'attenuazione delle ricadute sociali ed economiche della pandemia di COVID-19 e attraverso il sostegno alle transizioni verde e digitale. La maggior parte delle misure finanziate dall'RRF non costituisce aiuto di Stato. Quelle che invece costituiscono aiuto di Stato sarebbero per lo più direttamente attuabili dagli Stati membri in forza di un regolamento di esenzione per categoria 30 o di un regolamento "de minimis" 31 . Alcune misure di aiuto di Stato finanziate dall'RRF devono però essere notificate alla Commissione per l'autorizzazione preventiva. Nel corso del 2024 la Commissione ha adottato almeno 40 decisioni in materia di aiuti di Stato che autorizzavano misure finanziate dall'RRF, alcune delle quali riguardavano importanti progetti di comune interesse europeo (IPCEI), perché in taluni casi i fondi dell'RRF sono stati utilizzati per cofinanziare tali progetti.

3. Un'efficace applicazione delle norme in materia di concorrenza ha contribuito alle transizioni verde e digitale dell'UE e al rafforzamento del mercato unico

L'applicazione delle norme in materia di concorrenza contribuisce a rimuovere gli ostacoli all'ingresso nel mercato unico e alla sua espansione. In un'economia di mercato non esiste competitività in assenza di una concorrenza effettiva. Migliorando il funzionamento dei mercati e preservando la disciplina del mercato, le norme in materia di concorrenza promuovono l'innovazione, gli investimenti e la diversificazione delle catene di approvvigionamento. Ciò contribuisce alle trasformazioni digitale e verde, nonché alla resilienza economica dell'economia dell'UE, e favorisce la politica industriale dell'Unione.

3.1. Mantenere i mercati equi e contendibili e rafforzare il mercato unico

Applicazione delle norme antitrust

In materia di antitrust, nel 2024 la Commissione ha continuato a perseguire diversi casi nei mercati digitali contro le grandi imprese del settore, impedendo a tali imprese di abusare del proprio potere di mercato. I mercati digitali presentano caratteristiche specifiche e pongono sfide concrete, a causa dei modelli commerciali prevalenti e delle consuete dinamiche del mercato. Le imprese possono acquisire ad esempio dati o tecnologie per rafforzare gli ostacoli all'ingresso oppure utilizzare i dati dei concorrenti a proprio vantaggio (come le piattaforme con una duplice funzione, vale a dire di intermediario e anche di concorrente).

Nel marzo 2024 la Commissione ha inflitto ad Apple un'ammenda di oltre 1,8 miliardi di EUR per aver abusato della sua posizione dominante sul mercato della distribuzione di applicazioni di streaming di musica utilizzate dagli utenti di iPhone e iPad (congiuntamente utenti iOS) attraverso l'App Store 32 . In particolare la Commissione ha constatato che Apple imponeva agli sviluppatori di applicazioni restrizioni che impedivano loro di informare gli utenti iOS in merito ai servizi di abbonamento alternativi e meno costosi esistenti al di fuori dell'applicazione (disposizioni anti-steering).

Nel novembre 2024 la Commissione ha inflitto a Meta un'ammenda di 797,72 milioni di EUR per aver abusato della sua posizione dominante 33 . Il prodotto principale di Meta è il social network personale Facebook. Facebook offre inoltre "Facebook Marketplace", un servizio di annunci online in cui gli utenti possono acquistare e vendere beni. La Commissione ha concluso che Meta ha violato le norme antitrust dell'UE abbinando Facebook Marketplace al proprio social network personale Facebook. Poiché tutti gli utenti di Facebook hanno accesso a Facebook Marketplace e, che lo vogliano o no, vi sono esposti, ciò conferisce a Facebook Marketplace notevoli vantaggi con cui i concorrenti non sono in grado di competere. Facebook impone inoltre unilateralmente condizioni commerciali non eque ad altri inserzionisti sulle piattaforme di Meta, in particolare Facebook e Instagram. Ciò consente a Meta di utilizzare i dati relativi agli annunci generati da altri inserzionisti a esclusivo vantaggio di Facebook Marketplace.

Nel giugno 2024 la Commissione ha informato Microsoft del proprio parere preliminare, secondo cui la società ha violato l'articolo 102 TFUE abbinando il suo prodotto di comunicazione e collaborazione Teams alle sue diffusissime applicazioni di produttività incluse nei pacchetti per le aziende Office 365 e Microsoft 365 34 .

Oltre alle indagini sul comportamento di mercato delle grandi imprese digitali, la Commissione è intervenuta contro le pratiche anticoncorrenziali in vari altri settori, ad esempio della telefonia cellulare e dell'abbigliamento.

Nel novembre 2024 la Commissione ha avviato un'indagine formale per stabilire se Corning, uno dei principali produttori di vetro resistente per dispositivi elettronici portatili, possa aver abusato della sua posizione dominante sul mercato mondiale di tali dispositivi 35 . La Commissione sta indagando per appurare se Corning abbia concluso accordi anticoncorrenziali di fornitura esclusiva con produttori di telefoni cellulari e con imprese che lavorano il vetro grezzo a tal fine. La Commissione teme che gli accordi conclusi da Corning con i produttori di telefoni cellulari e le imprese che lavorano il vetro grezzo possano aver escluso i concorrenti da ampi segmenti del mercato, riducendo così la scelta dei clienti, aumentando i prezzi e soffocando l'innovazione a scapito dei consumatori.

Nel novembre 2024 la Commissione ha inflitto un'ammenda di 5,7 milioni di EUR alla casa di moda Pierre Cardin e al suo principale licenziatario Ahlers per aver violato il diritto dell'UE in materia di concorrenza 36 . La Commissione ha constatato che Pierre Cardin e Ahlers avevano violato l'articolo 101 TFUE limitando le vendite passive di prodotti soggetti a licenza Pierre Cardin all'interno dell'UE e limitando i clienti ai quali tali prodotti potevano essere venduti. Impedendo ai consumatori di cercare l'offerta più conveniente e di godere dei vantaggi di una scelta più ampia, il comportamento di Pierre Cardin e Ahlers ha frammentato illegalmente il mercato unico.

Nel 2024 la Commissione ha continuato a indagare sul settore alimentare, che è di fondamentale importanza per i cittadini dell'UE. L'aumento del prezzo dei generi alimentari, accelerato dall'inflazione, contribuisce sensibilmente all'aumento del costo della vita nell'UE.

Nel maggio 2024 la Commissione ha inflitto a Mondelez un'ammenda di 337,5 milioni di EUR per aver ostacolato il commercio transfrontaliero di prodotti di cioccolato, biscotteria o a base di caffè 37 . Mondelez aveva concluso 22 accordi in violazione dell'articolo 101 TFUE e aveva abusato della sua posizione dominante in violazione dell'articolo 102 TFUE.

Nel gennaio 2024 la Commissione ha adottato una comunicazione degli addebiti relativa a un presunto cartello del salmone norvegese 38 . La Norvegia rappresenta oltre la metà della produzione mondiale di salmone d'allevamento dell'Atlantico e i suoi principali clienti sono società dell'UE. La Commissione sospetta che i produttori norvegesi di salmone abbiano violato le norme antitrust dell'UE, colludendo per falsare la concorrenza nel mercato dell'Unione per le vendite a pronti del salmone d'allevamento dell'Atlantico originario della Norvegia.

La Commissione inoltre ha continuato a impegnarsi per mantenere accessibili a tutti i prezzi dei prodotti farmaceutici. Preservando e ampliando la scelta del trattamento e stimolando l'innovazione che porta allo sviluppo di medicinali nuovi e migliori, l'applicazione da parte della Commissione delle norme in materia di concorrenza ha offerto vantaggi ai sistemi sanitari nazionali, alle farmacie, ai pazienti e in ultima analisi ai consumatori in generale.

A tal fine nel luglio 2024 la Commissione ha reso giuridicamente vincolanti gli impegni offerti da Vifor in merito alla presunta campagna denigratoria nei confronti del medicinale Monofer di Pharmacosmos, il trattamento per la somministrazione di ferro per via endovenosa che è il principale concorrente diretto di Vifor nell'UE 39 . Vifor si è impegnata a realizzare una campagna di comunicazione globale e multicanale per correggere e annullare gli effetti dei messaggi potenzialmente fuorvianti diffusi in precedenza in merito alla sicurezza di Monofer. Vifor ha inoltre promesso di non lanciare comunicazioni promozionali e mediche esterne denigratorie in merito alla sicurezza di Monofer per un periodo di 10 anni.

Nell'ottobre 2024 la Commissione ha inflitto un'ammenda di 462,6 milioni di EUR alla società farmaceutica globale Teva per aver abusato della sua posizione dominante ritardando la concorrenza contro Copaxone (glatiramer acetato), il medicinale di punta della società per il trattamento della sclerosi multipla 40 . Fino al 2015 Teva era titolare di un brevetto di base per il glatiramer acetato. La Commissione ha constatato che Teva aveva prolungato artificialmente la tutela brevettuale del glatiramer acetato, creando una rete di brevetti secondari concernenti il processo di fabbricazione e il regime posologico, da far valere successivamente nei confronti dei concorrenti; ciò ha comportato lunghi contenziosi legali che hanno ostacolato l'ingresso di medicinali concorrenti sul mercato. Teva inoltre ha diffuso sistematicamente informazioni fuorvianti sulla sicurezza, l'efficacia e l'equivalenza terapeutica con il Copaxone del prodotto concorrente, al fine di ostacolarne l'ingresso e la diffusione sul mercato del prodotto concorrente. Teva ha abusato della sua posizione dominante sui mercati del glatiramer acetato in Belgio, Cechia, Germania, Italia, Paesi Bassi, Polonia e Spagna. I gravi effetti del comportamento anticoncorrenziale di Teva sono corroborati dal fatto che, una volta entrato sul mercato il prodotto concorrente, i prezzi di listino del glatiramer acetato sono diminuiti addirittura dell'80 %.

Fonte: Commissione europea

Il regolamento n. 1/2003 conferisce alla Commissione il potere di effettuare accertamenti senza preavviso presso i locali di imprese sospettate di violare le norme dell'Unione in materia di concorrenza. Nel 2024 la Commissione ha effettuato accertamenti senza preavviso in diversi settori, ad esempio quelli degli pneumatici (in due occasioni) 41 , della costruzione di centri dati 42 e dei servizi finanziari 43 . Nel giugno 2024 la Commissione ha inflitto un'ammenda di 15,9 milioni di EUR a International Flavors & Fragrances Inc. e International Flavors & Fragrances IFF France SAS per aver ostacolato un'indagine della Commissione mediante la cancellazione di dati da un telefono cellulare durante un accertamento 44 .

Nel 2024 la Corte di giustizia e il Tribunale hanno pronunciato diverse importanti sentenze relative alle attività di applicazione delle norme antitrust della Commissione, confermando alcune delle decisioni più importanti adottate dalla Commissione negli ultimi anni:

Il Tribunale ha sostanzialmente confermato l'ammenda inflitta a Qualcomm dalla Commissione

Nel 2019 la Commissione ha adottato una decisione in cui concludeva che Qualcomm, società attiva nella produzione di chip, aveva abusato della sua posizione dominante fornendo sottocosto chip UMTS (Universal Mobile Telecommunications System) a due dei suoi principali clienti, Huawei e ZTE, nell'intento di eliminare il suo concorrente Icera. La Commissione ha definito come mercato rilevante quello dei processori "baseband" autonomi e integrati, compatibili con la tecnologia UMTS. La Commissione ha constatato che Qualcomm deteneva una posizione dominante a livello mondiale su tale mercato, almeno dal 1º gennaio 2009 al 31 dicembre 2011, e ha inflitto alla società un'ammenda di 242 042 000 EUR. Nella sua impugnazione Qualcomm ha chiesto al Tribunale di annullare integralmente la decisione della Commissione o di ridurre sostanzialmente l'importo dell'ammenda. Nella sentenza del 18 settembre 2024 il Tribunale ha respinto il ricorso di Qualcomm, ad eccezione di un motivo riguardante il calcolo dell'ammenda. Il Tribunale ha constatato che la Commissione si era discostata, senza giustificazione, dal metodo prescritto dagli orientamenti del 2006 per il calcolo delle ammende. Pertanto il Tribunale ha ridotto l'ammenda inflitta a Qualcomm a 238 732 659 EUR 45 . 

La Corte di giustizia ha confermato la decisione della Commissione nella causa Google Shopping

In una decisione del 2017 la Commissione ha constatato che Google aveva privilegiato, nelle sue pagine di risultati di ricerca generale, i risultati del proprio comparatore di prodotti rispetto a quelli dei comparatori di prodotti concorrenti. Google promuoveva i propri risultati in una posizione preminente in "riquadri" accompagnati da immagini e informazioni testuali. Per contro i risultati di ricerca per i comparatori di prodotti concorrenti apparivano sotto forma di semplici risultati generici visualizzati come link blu. Google ha adottato questo comportamento in 13 paesi dello Spazio economico europeo. La Commissione ha concluso che Google aveva abusato della sua posizione dominante adottando un comportamento di esclusione sui mercati della ricerca generale e della ricerca specializzata di prodotti su Internet e ha inflitto all'azienda un'ammenda di 2 424 495 000 EUR. Google e la sua società madre Alphabet hanno impugnato la decisione della Commissione dinanzi al Tribunale. Con sentenza del novembre 2021 il Tribunale ha sostanzialmente respinto il ricorso e ha confermato l'ammenda. A seguito dell'impugnazione di Google e Alphabet avverso tale sentenza, anche la Corte di giustizia ha confermato la decisione della Commissione 46 . La Corte di giustizia ha dichiarato che in linea di principio il fatto che un'impresa dominante applichi ai propri prodotti o servizi un trattamento più favorevole di quello che concede a quelli dei suoi concorrenti non può essere considerato di per sé abusivo. La Corte di giustizia ha tuttavia ritenuto che, alla luce delle caratteristiche del mercato e delle circostanze specifiche del caso di specie, il comportamento di Google fosse discriminatorio e non costituisse una concorrenza basata sui meriti. La Corte di giustizia ha confermato l'ammenda inflitta dalla Commissione.

Il Tribunale ha annullato la decisione della Commissione nella causa Google AdSense

Il 18 settembre 2024 il Tribunale ha annullato la decisione della Commissione nella causa Google AdSense 47 . Nella decisione la Commissione ha constatato che Google aveva abusato della sua posizione dominante mediante l'uso di una clausola di esclusiva, di una clausola di posizionamento e di una clausola di autorizzazione preventiva nell'accordo di servizi che Google utilizzava per la sua piattaforma pubblicitaria AdSense, al fine di limitare o vietare la visualizzazione di pubblicità di servizi concorrenti. Google ha successivamente eliminato o modificato le clausole in questione. Pur confermando la maggior parte delle constatazioni della Commissione, il Tribunale ha annullato la decisione di quest'ultima di infliggere a Google un'ammenda di quasi 1,5 miliardi di EUR, in quanto nel valutare la portata e la durata delle tre clausole la Commissione non aveva preso in considerazione tutte le circostanze pertinenti. Il Tribunale ha pertanto concluso che la Commissione non aveva dimostrato che ciascuna clausola costituisse di per sé un abuso di posizione dominante, né che le clausole nel loro insieme costituissero un'infrazione unica e continuata dell'articolo 102 TFUE.

Controllo delle concentrazioni

Nel 2024 la Commissione ha continuato ad applicare le norme in materia di controllo delle concentrazioni per proteggere le imprese e i consumatori dagli aumenti dei prezzi e dal deterioramento di altri parametri importanti della concorrenza, ad esempio qualità, scelta e innovazione, in molti dei principali settori dell'economia dell'UE. Il controllo delle concentrazioni impedisce la creazione di un potere di mercato eccessivo, la preclusione del mercato e l'eliminazione di nuovi operatori, promuovendo in tal modo le priorità della Commissione.

Nel 2024 le attività della Commissione in materia di controllo delle concentrazioni si sono mantenute a un livello elevato. La Commissione ha adottato 398 decisioni in materia di concentrazioni in vari settori (nel 2023 erano state 333). La stragrande maggioranza delle concentrazioni (351) è stata approvata con procedura semplificata. La Commissione è intervenuta 48 in dieci progetti di acquisizione, di cui otto hanno ottenuto l'approvazione a determinate condizioni. Nel 2024 non vi è stato alcun divieto, ma due concentrazioni notificate sono state abbandonate dalle parti e ritirate nella fase II 49 . I casi che hanno dato luogo a una decisione di autorizzazione subordinata a impegni sono sintetizzati di seguito, a partire dai tre casi conclusi dopo indagini approfondite.

Nel febbraio 2024 la Commissione ha approvato, a determinate condizioni, il progetto di acquisizione di Asiana Airlines da parte di KoreanAir 50 . La Commissione temeva che l'operazione avrebbe danneggiato la concorrenza sui mercati dei servizi di trasporto aereo merci tra l'UE e la Corea del Sud e dei servizi di trasporto aereo passeggeri su quattro rotte tra Seoul e alcune destinazioni dell'UE. Per rispondere alle riserve in materia di concorrenza espresse dalla Commissione, Korean Air si è offerta di cedere l'attività globale di trasporto merci di Asiana e di mettere a disposizione della compagnia aerea concorrente T'Way le risorse necessarie per consentirle di avviare le operazioni di volo sulle quattro rotte di sovrapposizione.

Nel luglio 2024 la Commissione ha autorizzato, a determinate condizioni, il progetto di acquisizione del controllo comune di ITA da parte di Lufthansa e del Ministero italiano dell'Economia e delle finanze (MEF) 51 . Per rispondere alle riserve in materia di concorrenza espresse dalla Commissione, Lufthansa e il MEF hanno proposto i) di mettere a disposizione di una o due compagnie aeree concorrenti le risorse necessarie per consentire loro di avviare voli diretti tra Roma o Milano e alcuni aeroporti dell'Europa centrale, nonché di garantire che una di queste compagnie aeree abbia accesso alla rete nazionale di ITA per offrire collegamenti indiretti tra alcuni aeroporti dell'Europa centrale e alcune città italiane diverse da Roma e Milano, ii) di concludere accordi con i concorrenti per migliorare la loro competitività sulle rotte a lungo raggio interessate, ad esempio attraverso accordi interlinea o scambi di bande orarie, e iii) di trasferire le bande orarie di decollo e atterraggio dell'aeroporto di Linate (Milano) ai soggetti che beneficiano di misure correttive per le rotte a corto raggio che collegano l'Italia con i paesi dell'Europa centrale.

Nel febbraio 2024 la Commissione ha approvato, a determinate condizioni, il progetto di costituzione di una impresa comune in Spagna tra Orange e MásMóvil 52 . Le società si sono offerte di cedere lo spettro mobile detenuto da MásMóvil al concorrente Digi in tre bande di frequenza (due bande di frequenza media e una banda di frequenza alta). In tal modo per Digi sarà più agevole costruire la propria rete e sarà garantita un'importante pressione concorrenziale sull'impresa comune. Le imprese concluderanno inoltre un accordo facoltativo di roaming nazionale. Digi potrà quindi decidere se avvalersi dell'accordo facoltativo di roaming.

Fonte: Commissione europea

Cinque casi sono stati conclusi dopo un'indagine iniziale, in cui la Commissione ha subordinato la sua decisione di autorizzazione agli impegni delle parti notificanti. Nel febbraio 2024 la Commissione ha approvato, a determinate condizioni, il progetto di acquisizione di Bolloré Logistics da parte di CMA CGM 53 . Entrambe le imprese svolgono un ruolo importante a livello globale nei settori della logistica e dei trasporti. Le parti si sono offerte di cedere tutte le attività di Bolloré Logistics in Guadalupa, Martinica, Saint Martin e Guyana francese, nonché una serie di attivi nella Francia metropolitana connessi alle attività cedute. Tali misure correttive sono state concepite per rispondere alle riserve in materia di concorrenza legate principalmente al mercato della logistica nei territori francesi d'oltremare e nella Francia metropolitana.

Nel giugno 2024, dopo la fase I dell'indagine, la Commissione ha approvato, a determinate condizioni, il progetto di acquisizione dell'attività europea dei prodotti farmaceutici da banco di Viatris da parte di Cooper 54 . Per rispondere alle riserve in materia di concorrenza espresse dalla Commissione, le parti si sono impegnate a cedere diritti, titoli e vantaggi relativi al lassativo per bambini Bebegel e quelli relativi al prodotto per la rimozione della cera auricolare Otowaxol. La Commissione ha concluso che le cessioni rispondono pienamente alle riserve in materia di concorrenza, giacché offrono a nuovi concorrenti l'opportunità di entrare nei mercati di tali prodotti ed espandersi come concorrenti operanti in modo redditizio.

Nell'agosto 2024 la Commissione ha approvato, a determinate condizioni, l'acquisizione di Viterra da parte di Bunge 55 . Le due società sono imprese agroalimentari attive a livello globale lungo tutta la catena del valore agricola, dalla produzione delle colture a monte fino all'approvvigionamento di prodotti alimentari, mangimi e combustibili a valle. Dall'indagine della Commissione è emerso che nell'Europa centrale Bunge e Viterra esercitano un notevole potere di mercato sugli agricoltori a monte e sui clienti lungo le catene del valore dei semi di colza e di girasole. La Commissione ha subordinato l'autorizzazione alla cessione delle risorse e del personale coinvolti nelle attività di produzione, trasformazione e raffinazione di Viterra in Ungheria e in Polonia.

Nell'ottobre 2024 la Commissione ha approvato, a determinate condizioni, l'acquisizione di Courir da parte di JD Sports 56 . Entrambe le società sono imprese che si occupano della vendita al dettaglio di articoli sportivi multimarca, soprattutto articoli di abbigliamento e calzature per lo sport e il tempo libero, in diversi paesi del SEE. La Commissione ha constatato che la concentrazione genererebbe elevate quote di mercato congiunte in diversi mercati locali in Francia e Portogallo, determinando una minore concorrenza, prezzi più alti e una minore scelta per i consumatori in tali mercati locali. L'autorizzazione della Commissione era subordinata alla cessione a Snipes, concorrente diretto delle parti, di tutti i negozi Courir in Portogallo e di numerosi negozi in taluni mercati locali in Francia.

Nell'ottobre 2024 la Commissione ha approvato, a determinate condizioni, l'acquisizione di EQOS da parte di Eiffage 57 . EQOS ed Eiffage, che hanno sede rispettivamente in Germania e in Francia, operano nell'installazione e nella manutenzione di catenarie e linee aeree di contatto per linee ferroviarie a lunga percorrenza, anche in Belgio. La Commissione ha constatato che la concentrazione avrebbe comportato prezzi più elevati, una qualità inferiore e una minore innovazione, a scapito della gestione dell'infrastruttura ferroviaria in Belgio, e in ultima analisi dei consumatori. La decisione è subordinata alla cessione di EQOS Belgio, che consentirà a un operatore indipendente di agire come nuovo vincolo concorrenziale sul mercato. Nel dicembre 2024 la Commissione ha approvato l'acquisizione di EQOS Belgio da parte di Stadsbader, società belga operante nel settore delle infrastrutture ferroviarie.

Il Tribunale ha confermato la decisione della Commissione che autorizza l'acquisizione da parte di Vodafone delle attività di telecomunicazione di Liberty Global in Germania, Repubblica ceca, Ungheria e Romania.

Nel luglio 2019 la Commissione ha approvato l'acquisizione, subordinata a impegni, di Liberty Global da parte di Vodafone. In Germania l'operazione consisteva nell'acquisizione del controllo esclusivo di Unitymedia, un'impresa che fornisce servizi televisivi e Internet a banda larga. Tre società tedesche - Deutsche Telekom, Tele Columbus e NetCologne - hanno impugnato la decisione della Commissione. Il Tribunale ha respinto il ricorso. Nella sua decisione la Commissione aveva constatato che, prima dell'operazione, le imprese partecipanti alla concentrazione non erano concorrenti, né effettivi né potenziali, sui mercati della fornitura al dettaglio di servizi di trasmissione del segnale televisivo in Germania. Il Tribunale ha confermato tale constatazione; pertanto la Commissione ha potuto legittimamente constatare l'assenza di un ostacolo significativo a una concorrenza effettiva come conseguenza della concentrazione.

La Corte di giustizia ha annullato le decisioni della Commissione in materia di competenza giurisdizionale in lllumina/GRAIL

Annullando la sentenza del Tribunale, la Corte di giustizia ha annullato - con sentenza del 3 settembre 2024 58 - le decisioni della Commissione 59 di esaminare l'acquisizione di GRAIL da parte di Illumina ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 3, del regolamento UE sulle concentrazioni 60 . In considerazione del principio di buona amministrazione, la Commissione ha successivamente ritirato tutte le decisioni adottate in base al presupposto di avere la competenza giurisdizionale per sottoporre a esame la concentrazione Illumina/GRAIL 61 . Nel settembre 2022 la Commissione aveva bloccato l'operazione proposta, temendo che potesse avere effetti anticoncorrenziali significativi, soffocando l'innovazione e riducendo la scelta nel mercato dei test per la diagnosi precoce del cancro effettuati sul sangue.

La Corte di giustizia ha dichiarato che "la Commissione non è autorizzata a incoraggiare o ad accettare il rinvio dinanzi ad essa di progetti di concentrazione privi di dimensione europea da parte delle autorità nazionali garanti della concorrenza, quando queste ultime non sono competenti ad esaminare tali progetti in forza della loro normativa nazionale".

In linea con la sentenza, la Commissione ha ritirato i suoi orientamenti del 2021 sull'articolo 22 del regolamento UE sulle concentrazioni, che incoraggiavano gli Stati membri a rinviare determinati tipi di casi anche se non raggiungevano le soglie di fatturato per il controllo delle concentrazioni nell'UE. La Commissione ha dichiarato inoltre che avrebbe continuato ad accettare i rinvii effettuati dagli Stati membri ai sensi dell'articolo 22 del regolamento sulle concentrazioni, solo se questi ultimi sono competenti a riesaminare una concentrazione ai sensi delle rispettive normative nazionali oppure se non dispongono di alcun regime di controllo delle concentrazioni. La Commissione ha dichiarato altresì che avrebbe preso in considerazione la possibilità di intraprendere ulteriori iniziative per poter esaminare i casi in cui un progetto di concentrazione potrebbe avere un impatto negativo sulla concorrenza nell'UE, pur non raggiungendo altrimenti le soglie di notifica del regolamento UE sulle concentrazioni 62 .

Controllo degli aiuti di Stato

Gli investimenti nelle infrastrutture, nelle tecnologie e nei servizi digitali sono motori fondamentali della crescita economica, non solo nel settore digitale ma anche nell'economia in generale. Tali investimenti sono necessari per conseguire gli obiettivi strategici stabiliti nel programma strategico per il decennio digitale 63 . Il sostegno statale a favore di investimenti rischiosi nel settore digitale può essere necessario per ovviare ai fallimenti del mercato (vale a dire situazioni in cui il ricorso esclusivo a iniziative private determinerebbe livelli di investimento troppo esigui dal punto di vista sociale).

Nell'aprile 2024 la Commissione ha approvato i piani della Slovacchia volti a compensare l'operatore di rete della televisione digitale terrestre (TDT) Towercom per i costi diretti sostenuti per la liberazione della banda dei 700 MHz 64 . Towercom riceverà una compensazione di 11,7 milioni di EUR. Ciò fa seguito alla decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che perseguiva la liberazione della banda dei 700 MHz a favore delle comunicazioni mobili entro giugno 2020 65 e che consentiva una compensazione adeguata degli operatori della TDT conformemente alle norme in materia di aiuti di Stato.

Nel maggio 2024 la Commissione ha approvato una misura di aiuto di Stato italiana da due miliardi di EUR a sostegno di STMicroelectronics per la costruzione e il funzionamento di un impianto integrato di fabbricazione di chip per dispositivi elettrici in carburo di silicio a Catania, in Sicilia 66 . Il progetto si basa su tecnologie che sono state e saranno sviluppate nell'ambito di importanti progetti di comune interesse europeo (IPCEI) per la ricerca e l'innovazione nel settore della microelettronica 67 . La misura rafforzerà la sicurezza dell'approvvigionamento, la resilienza e la sovranità digitale dell'UE nel settore delle tecnologie dei semiconduttori, in linea con gli obiettivi stabiliti nella comunicazione "Una normativa sui chip per l'Europa" 68 .

In alcuni casi la Commissione ha concluso che le misure di sostegno non erano in linea con le norme dell'UE in materia di aiuti di Stato.

Nel 2024 ad esempio la Commissione ha valutato il piano di ristrutturazione attuato dalla Romania per Blue Air. La compagnia aerea rumena Blue Air versava in difficoltà finanziarie sin dal 2019. Nel 2020 la Romania ha concesso una garanzia pubblica volta a compensare la compagnia aerea per i danni causati direttamente dal coronavirus, nonché una garanzia pubblica su un prestito di salvataggio. Il sostegno pubblico alle imprese in difficoltà deve accompagnarsi a piani validi, tali da garantire la redditività a lungo termine del beneficiario dell'aiuto. Nel febbraio 2024 la Commissione ha concluso che il piano di ristrutturazione attuato per Blue Air non era in linea con le norme dell'UE in materia di aiuti di Stato 69 .

Nel giugno 2024 la Commissione ha concluso che il piano dell'Ungheria a sostegno della costruzione di un nuovo impianto di componenti auto a Észak Magyarország non era in linea con le norme dell'UE in materia di aiuti di Stato 70 . Gli aiuti a finalità regionale devono incentivare un'impresa a svolgere un'attività supplementare in una zona svantaggiata, e nel caso di specie questo requisito non è stato soddisfatto. La Commissione ha concluso che l'Ungheria non ha dimostrato che l'aiuto fosse determinante per consentire al beneficiario di localizzare il suo investimento in Ungheria.

Nell'aprile 2024 la Commissione ha concluso che il sostegno agli investimenti concesso dalla Cechia ad alcune grandi imprese agricole ceche nel 2017 e nel 2018 non era in linea con le norme dell'UE in materia di aiuti di Stato 71 . La Cechia deve recuperare l'aiuto di Stato incompatibile. L'aiuto si basava sul precedente regolamento di esenzione per categoria nel settore agricolo 72 , in base al quale gli aiuti possono essere concessi soltanto alle PMI. Le autorità ceche hanno erroneamente qualificato alcuni dei beneficiari come PMI, mentre in realtà si trattava di grandi imprese.

Uno dei principali fattori trainanti della competitività è l'innovazione. Servendosi delle norme in materia di aiuti di Stato, gli Stati membri possono sostenere lo sviluppo di tecnologie all'avanguardia con finanziamenti pubblici. Gli IPCEI perseguono questo scopo, e consentono agli Stati membri di mettere in comune le risorse statali in settori strategici e in tecnologie di interesse comune per l'UE, in particolare nei settori in cui i mercati da soli non producono i risultati auspicati.

La Commissione ha collaborato strettamente con gli Stati membri nell'ambito del Forum europeo congiunto per gli IPCEI (JEF-IPCEI), al fine di migliorare e accelerare il processo di progettazione e valutazione dei nuovi IPCEI 73 .

IPCEI nel settore della sanità e dei prodotti farmaceutici

Nel maggio 2024 la Commissione ha approvato il primo IPCEI a sostegno della ricerca, dell'innovazione e della prima applicazione industriale di prodotti sanitari, nonché di processi di produzione innovativi di prodotti farmaceutici (IPCEI Med4Cure) 74 . Questo IPCEI contribuirà agli obiettivi dell'Unione europea della salute affrontando le malattie per le quali non esistono mezzi soddisfacenti di prevenzione o cura. Aumenterà inoltre la preparazione dell'UE alle minacce sanitarie emergenti. Il progetto è stato notificato congiuntamente da sei Stati membri, che erogheranno fino a un miliardo di EUR di finanziamenti pubblici, una cifra che, secondo le previsioni, permetterà di sbloccare altri 5,9 miliardi di EUR di investimenti privati. Tredici imprese, tra cui nove PMI, realizzeranno progetti nell'ambito dell'IPCEI Med4Cure.

Fonte: Commissione europea

3.2 Sostenere la transizione verde

La politica di concorrenza contribuisce agli obiettivi climatici e ambientali dell'UE, tra cui la decarbonizzazione dell'economia dell'UE e la transizione dai combustibili fossili ai combustibili alternativi nel settore dei trasporti. L'applicazione del diritto dell'UE in materia di concorrenza contribuisce al Green Deal europeo 75 mantenendo i mercati efficienti, equi e innovativi.

Applicazione delle norme antitrust

Nel 2024 la Commissione ha continuato a contrastare i comportamenti di mercato anticoncorrenziali che ostacolano la transizione verde. È fondamentale passare dal trasporto su strada a modi di trasporto più rispettosi dell'ambiente. Il trasporto ferroviario in particolare riduce l'impronta di carbonio. Questa transizione non si può realizzare senza servizi di trasporto ferroviario efficaci, competitivi e attraenti.

Nell'ottobre 2024 agli operatori ferroviari storici ceco e austriaco - České dráhy (ČD) e Österreichische Bundesbahnen (ÖBB) - è stata inflitta un'ammenda di 48,7 milioni di EUR per violazione delle norme dell'UE in materia di concorrenza 76 . ČD e ÖBB forniscono servizi di trasporto ferroviario di passeggeri in Cechia e Austria. Mediante pratiche collusive ČD e ÖBB si sono accordate per impedire ad un nuovo operatore, RegioJet, di acquistare da ÖBB vagoni usati, dei quali RegioJet si avvaleva in larga misura per riuscire a competere. Al fine di escludere RegioJet dal mercato, ČD e ÖBB si sono scambiate informazioni riservate sulle procedure di vendita, sulle offerte e sul grado di interesse di altri offerenti, manipolando in tal modo le vendite di materiale rotabile al fine di consentire a ČD, anziché a RegioJet, di aggiudicarsi i vagoni usati.

Nel gennaio 2024 la Commissione ha reso giuridicamente vincolanti gli impegni offerti da Renfe, aprendo così alla concorrenza il settore della biglietteria ferroviaria online in Spagna 77 . La Commissione ha concluso che gli impegni offerti da Renfe rispondevano alle sue riserve preliminari, secondo cui Renfe avrebbe violato l'articolo 102 TFUE rifiutandosi di fornire tutti i contenuti e i dati in tempo reale (RTD) alle piattaforme terze di vendita di biglietti. Gli impegni di Renfe aprono alla concorrenza il settore della biglietteria ferroviaria online in Spagna, contribuendo a rendere più accessibili i servizi ferroviari e promuovendo mezzi di trasporto rispettosi dell'ambiente.

Controllo delle concentrazioni

Nel 2024 la Commissione ha avviato indagini ed esami su molteplici concentrazioni e acquisizioni relative alle tecnologie verdi e agli sforzi di sostenibilità in settori quali le energie rinnovabili 78 , le stazioni di ricarica dei veicoli elettrici 79 e i biocarburanti 80 .

Nell'agosto 2024 la Commissione ha approvato la costituzione di due imprese comuni da parte di tre società con sede in Francia, Eramet, Suez RV France e TFIN 81 . Le tre società madri operano rispettivamente nell'estrazione e nel recupero di metalli, nei servizi di gestione delle acque e dei rifiuti e nelle soluzioni di riciclaggio a circuito chiuso in ogni fase del ciclo di vita di un veicolo. L'operazione riguardava principalmente il riciclaggio delle batterie agli ioni di litio dei veicoli elettrici e dei residui della loro produzione.

Nell'ottobre 2024 la Commissione ha approvato incondizionatamente il progetto di acquisizione di Terna, una società greca attiva nel settore delle energie rinnovabili e quotata alla borsa di Atene, da parte di Masdar costituita negli Emirati arabi uniti (EAU) 82 . Masdar è una società del settore delle energie rinnovabili e della sostenibilità che promuove soluzioni in materia di energia, acqua, sviluppo urbano e tecnologie pulite in tutto il mondo.

Controllo degli aiuti di Stato

Sarà necessario mobilitare ingenti fondi per sostenere l'ecologizzazione dell'economia dell'UE, principalmente da fonti private, incentivate e/o integrate però, ove necessario, da fondi pubblici. Le norme vigenti in materia di controllo degli aiuti di Stato offrono agli Stati membri molteplici possibilità di finanziare iniziative che contribuiscono alla decarbonizzazione e all'ecologizzazione dell'economia.

Nel 2024 la Commissione ha approvato 51 misure di aiuto di Stato 83 volte ad accelerare la transizione verde in vari settori. Tali misure comprendono un deciso sostegno a progetti in materia di energie rinnovabili, sforzi di decarbonizzazione industriale e iniziative di mobilità pulita. Ad esempio le misure di aiuto di Stato approvate hanno sostenuto l'espansione di fonti energetiche rinnovabili come l'energia eolica e solare, l'adozione di tecnologie a basse emissioni di carbonio nella produzione industriale e lo sviluppo di soluzioni di trasporto sostenibili, comprese le infrastrutture per i veicoli elettrici e la mobilità alimentata a idrogeno. Tali iniziative non solo contribuiscono alla neutralità climatica, ma promuovono anche la resilienza economica e la competitività all'interno dell'UE.

Nel novembre 2024 la Commissione ha deciso che una misura di aiuto di Stato tedesca da 1,9 miliardi di EUR a sostegno di DB Cargo 84 era in linea con le norme dell'UE in materia di aiuti di Stato, valutate alla luce degli orientamenti dell'UE sugli aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione 85 . DB Cargo, il maggiore operatore di trasporto ferroviario di merci dell'UE in termini di dimensioni e fatturato, è una controllata al 100 % di Deutsche Bahn (DB) che a sua volta è di proprietà dello Stato. Nel valutare la compatibilità dell'aiuto, la Commissione ha tenuto conto dell'importanza fondamentale del trasporto ferroviario di merci quale alternativa sostenibile e a più basse emissioni al trasporto su strada, nonché del suo ruolo di soluzione indispensabile per la trasformazione ecologica dei circuiti logistici.

Gli IPCEI possono essere progettati per stimolare l'innovazione nelle tecnologie pulite e aumentare l'efficienza energetica e delle risorse. A tal fine la Commissione ha approvato l'IPCEI Hy2Infra.

IPCEI nelle infrastrutture dell'idrogeno

Nel febbraio 2024 la Commissione ha approvato un IPCEI che sostiene le infrastrutture dell'idrogeno (IPCEI Hy2Infra) 86 . Sette Stati membri erogheranno fino a 6,9 miliardi di EUR di finanziamenti pubblici che, secondo le previsioni, permetteranno di sbloccare 5,4 miliardi di EUR di investimenti privati. Nell'ambito di questo IPCEI, 32 imprese con attività in uno o più Stati membri, tra cui alcune PMI, parteciperanno a 33 progetti. L'IPCEI Hy2Infra promuoverà l'approvvigionamento di idrogeno rinnovabile, riducendo la dipendenza dal gas naturale. In tal modo l'IPCEI contribuirà a conseguire gli obiettivi del Green Deal europeo e del piano REPowerEU.

Fonte: Commissione europea

IPCEI nella catena del valore dell'idrogeno

Nel maggio 2024 la Commissione ha approvato un IPCEI a sostegno della ricerca, dell'innovazione e della prima applicazione industriale nella catena del valore dell'idrogeno (IPCEI Hy2Move) 87 . Sette Stati membri erogheranno fino a 1,4 miliardi di EUR di finanziamenti pubblici che, secondo le previsioni, permetteranno di sbloccare altri 3,3 miliardi di EUR di investimenti privati. Nell'ambito di questo IPCEI, 11 imprese con attività in uno o più Stati membri, tra cui PMI e start-up, realizzeranno 13 progetti. Il progetto contribuisce all'obiettivo dell'UE di ridurre del 90 % le emissioni nel settore della mobilità e dei trasporti, per consentire all'Unione di raggiungere la neutralità climatica entro il 2050.

Fonte: Commissione europea

Nel febbraio 2024 la Commissione ha approvato una misura di aiuto di Stato tedesca da 1,3 miliardi di EUR 88 nel quadro della disciplina in materia di aiuti di Stato a favore del clima, dell'ambiente e dell'energia (CEEAG) 89 . Finanziata parzialmente tramite l'RRF, questa misura sostiene ArcelorMittal nella decarbonizzazione di parte dei suoi processi di produzione dell'acciaio. Il regime di aiuti di Stato contribuisce agli obiettivi stabiliti nella strategia dell'UE per l'idrogeno, nel Green Deal europeo e nel piano industriale del Green Deal. La misura riduce inoltre la dipendenza dai combustibili fossili russi e accelererà la transizione verde, in linea con il piano REPowerEU.

Inoltre nel giugno 2024, nell'ambito della CEEAG, la Commissione ha approvato una misura svedese da 265 milioni di EUR finanziata parzialmente tramite l'RRF. La misura sosterrà H2GS AB nella realizzazione di uno stabilimento siderurgico verde su larga scala 90 . Nell'ottobre 2024 la Commissione ha approvato anche una misura svedese da 128 milioni di EUR per sostenere SSAB nella decarbonizzazione della sua produzione di acciaio. La misura mira ad accelerare la transizione di SSAB verso l'elettrificazione della produzione di acciaio presso i suoi stabilimenti siderurgici in Svezia, nonché a contribuire all'ecologizzazione della catena del valore dell'acciaio 91 . Questa misura di aiuto di Stato è in linea con l'obiettivo dell'UE di conseguire la neutralità climatica entro il 2050.

Nell'ambito degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale, nell'aprile 2024 la Commissione ha approvato una misura di aiuto di Stato slovacca che contribuirà alla creazione di posti di lavoro, allo sviluppo regionale e al Green Deal europeo. L'aiuto di Stato ammontava a 267 milioni di EUR 92 . L'aiuto agli investimenti sosterrà la realizzazione di un nuovo stabilimento per la produzione di veicoli elettrici per il trasporto di passeggeri a Valaliky, nella Slovacchia orientale.

Nell'aprile 2024 la Commissione ha approvato, nell'ambito della disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione 93 , una misura di aiuto di Stato francese con una dotazione di 300 milioni di EUR 94 . Questa misura sostiene Nuward, una controllata di Electricité de France, nella ricerca e nello sviluppo di piccoli reattori nucleari modulari.

Nel luglio 2024 la Commissione ha approvato un regime di aiuti di Stato francese nell'ambito del quadro temporaneo di crisi e transizione, che sosterrà per 20 anni la diffusione dell'energia eolica offshore, contribuendo alla transizione verso un'economia a zero emissioni nette. La dotazione del regime ammonta a 10,82 miliardi di EUR 95 .

Nel 2024 la Commissione ha approvato, nell'ambito del quadro temporaneo di crisi e transizione, un aiuto agli investimenti di 902 milioni di EUR a favore di Northvolt per la costruzione di un impianto di produzione di batterie per veicoli elettrici 96 . Senza l'aiuto l'impresa avrebbe investito negli Stati Uniti e non nell'UE.

Nel maggio 2024 la Commissione ha approvato un regime ceco da 3,2 miliardi di EUR nell'ambito della CEEAG 97 , che sosterrà la produzione di energia elettrica da impianti di produzione combinata di calore e di energia ad alto rendimento nuovi e modernizzati. Il regime contribuirà all'attuazione del piano nazionale per l'energia e il clima della Cechia, del Green Deal europeo e degli obiettivi di efficienza energetica dell'UE.

3.3. Sostenere un'economia al servizio delle persone

Settore dei servizi finanziari

Nel 2022 la Commissione aveva concluso in via provvisoria che Apple aveva limitato la concorrenza abusando della propria posizione dominante sul mercato dei portafogli mobili 98 utilizzati sui dispositivi iOS, e limitando l'accesso a tale funzionalità sugli iPhone per i pagamenti in negozio ("tap and go"), riservando così l'accesso a Apple Pay 99 . Nel luglio 2024 la Commissione ha constatato che gli impegni offerti da Apple rispondevano alle sue riserve preliminari e li ha resi giuridicamente vincolanti. Apple si è impegnata a permettere ai concorrenti di accedere alla tecnologia "tap and go" degli iPhone (o Near Field Communication) 100 , consentendo agli utenti di iPhone di disporre di una gamma più ampia di portafogli mobili sicuri e innovativi tra cui scegliere 101 .

Fonte: Commissione europea

Nel 2024 la Commissione ha esaminato varie concentrazioni nel settore dei servizi finanziari.
Ad esempio nel marzo 2024 la Commissione ha approvato la costituzione di un'impresa comune da parte di Worldline e Crédit Agricole, entrambe con sede in Francia 102 . L'impresa comune si rivolge al mercato della fornitura di servizi di affiliazione e accettazione 103 per gli operatori commerciali francesi ed esteri in Francia. Nel giugno 2024 la Commissione ha approvato l'acquisizione del controllo esclusivo di Alpha Bank Romania da parte di UniCredit 104 . L'operazione riguardava vari servizi bancari e finanziari in Romania, come i servizi bancari al dettaglio e alle imprese e i servizi dei mercati finanziari.

Nel 2024 la Commissione ha autorizzato la proroga e la reintroduzione di alcuni regimi di aiuti di Stato esistenti che consentono agli Stati membri di concedere aiuti per la ristrutturazione o l'uscita ordinata dal mercato delle imprese finanziarie in difficoltà. Nel settembre 2024 ad esempio la Commissione ha autorizzato la reintroduzione del regime polacco di liquidazione delle cooperative di credito, in vigore dal 2014 105 . Nell'aprile e nel dicembre 2024 inoltre la Commissione ha approvato la reintroduzione e la modifica del regime cipriota per la gestione dei prestiti concessi nell'ambito dei piani pubblici per l'edilizia abitativa (regime OIKIA), che erogano sovvenzioni sotto forma di remissione parziale del debito a mutuatari che incontrano difficoltà nel rimborsare i prestiti, nell'ambito di un piano pubblico per l'edilizia abitativa 106 . A dicembre 2024 la Commissione ha approvato un'altra proroga di Hercules, un regime di protezione degli attivi in Grecia. Hercules assiste le banche nella cartolarizzazione e nella rimozione dei crediti deteriorati dai loro bilanci 107 .

Fiscalità

Nel febbraio 2024 la Commissione ha chiuso l'indagine sugli aiuti di Stato relativa al finanziamento pubblico danese 108 e svedese 109 del collegamento fisso ferroviario-stradale dell'Øresund. La Commissione ha concluso che né la garanzia concessa dalla Danimarca e dalla Svezia, né la costruzione costituivano un nuovo aiuto di Stato. Si è ritenuto però che una parte del sostegno fiscale concesso e attuato dalla Danimarca costituisse un nuovo aiuto di Stato sproporzionato e quindi incompatibile con le norme in materia di aiuti di Stato. La Danimarca ha dovuto recuperare l'aiuto incompatibile.

Nel giugno 2024 la Commissione ha adottato due decisioni riguardanti la Germania 110 , e ha concluso che il regime fiscale speciale della Germania per gli operatori di casinò pubblici non era in linea con le norme dell'UE in materia di aiuti di Stato. Si è dovuto pertanto recuperare l'aiuto di Stato incompatibile e abolire i regimi fiscali.

La Corte di giustizia ha confermato la decisione della Commissione secondo cui l'Irlanda ha concesso ad Apple aiuti di Stato illegali

In una decisione del 2016 la Commissione ha concluso che, dal 1991 al 2014, le società appartenenti al gruppo Apple avevano ricevuto dall'Irlanda vantaggi fiscali che costituivano aiuti di Stato illegali. Gli aiuti riguardavano gli utili generati da Apple al di fuori degli Stati Uniti. L'Irlanda aveva adottato due ruling fiscali a favore di due società del gruppo Apple. Entrambe le società erano costituite come società di diritto irlandese, ma non erano residenti fiscalmente in Irlanda. Nella sua decisione la Commissione ha constatato che, escludendo dalla base imponibile gli utili generati dalle due società in quanto la loro sede si trovava al di fuori dell'Irlanda, i ruling fiscali avevano conferito a tali società aiuti di Stato illegali e incompatibili con il mercato interno dell'Unione. La Commissione ha pertanto ordinato all'Irlanda di recuperare gli aiuti, stimati a 13 miliardi di EUR. Nel 2020 il Tribunale ha annullato la decisione della Commissione, sostenendo che quest'ultima non aveva dimostrato sufficientemente che le società del gruppo Apple beneficiassero di un vantaggio selettivo. Il 10 settembre 2024 la Corte di giustizia ha annullato la sentenza del Tribunale e ha confermato la decisione della Commissione 111 . La Commissione ha accolto con favore la sentenza della Corte di giustizia e ha tratto le conclusioni seguenti. Gli Stati membri hanno la competenza esclusiva di definire il proprio sistema di imposta sulle società. Ciò non significa che i ruling fiscali sfuggano al controllo dell'UE sugli aiuti di Stato. La Commissione può esercitare un controllo per evitare che le imprese ricevano vantaggi fiscali sleali attraverso ruling che derogano al diritto o alla giurisprudenza nazionali oppure alle prassi amministrative. È fondamentale che l'amministrazione fiscale rispetti le proprie norme; spetta però alla Commissione dimostrare che gli Stati membri si sono discostati dalle proprie norme fiscali 112 .

4. Applicazione effettiva del regolamento sui mercati digitali e del regolamento sulle sovvenzioni estere

4.1. Affrontare le sfide e le dinamiche dei mercati digitali applicando il regolamento sui mercati digitali

Il regolamento sui mercati digitali 113 è uno strumento normativo del mercato unico che mira ad aumentare la contendibilità del settore digitale nell'UE e a porre fine alle pratiche sleali delle imprese che agiscono da gatekeeper nell'economia delle piattaforme online. Le società formalmente designate come gatekeeper devono rispettare una serie di obblighi stabiliti nel regolamento sui mercati digitali 114 .

I primi sei gatekeeper designati 115 hanno presentato le proprie relazioni di conformità al regolamento sui mercati digitali nel marzo 2024 116 . Più tardi, nello stesso mese, la Commissione ha avviato indagini di non conformità formale nei confronti di Alphabet, Apple e Meta. Tali indagini riguardavano: le norme di Alphabet e Apple in materia di steering, nei rispettivi app store (ad esempio Google Play; App Store); l'autoagevolazione di Alphabet su Google Search; gli obblighi di scelta dell'utente di Apple, tra cui la schermata di scelta del browser web, la disinstallazione e le impostazioni predefinite; e il modello pubblicitario di "consenso o a pagamento" di Meta. La Commissione sospettava che le misure di conformità messe in atto da tali gatekeeper non garantissero un'effettiva conformità e non fornissero alle imprese che operano nell'UE e ai cittadini dell'Unione l'ampia gamma di opportunità prevista dal regolamento sui mercati digitali.

Per i servizi di piattaforma di base, la Commissione ha condotto cinque indagini di mercato approfondite a seguito di controdeduzioni formulate dalle rispettive imprese in merito al loro presunto status di gatekeeper, esaminando attentamente un'ampia gamma di opinioni degli operatori del mercato e dei gatekeeper. Di conseguenza la Commissione ha deciso in primo luogo, nel febbraio 2024, che nonostante il raggiungimento delle soglie alcuni servizi di piattaforma di base di Microsoft - vale a dire il motore di ricerca online di Microsoft Bing, il browser web Edge e il servizio pubblicitario online Microsoft Advertising - e il servizio di messaggistica iMessage di Apple non si qualificavano come servizi di gatekeeper. In secondo luogo dopo aver deciso, nel maggio 2024, di non designare X Ads e TikTok Ads come servizi di piattaforma di base, nell'ottobre 2024 la Commissione ha concluso la sua quinta indagine di mercato decidendo che il servizio di social network online X non dovrebbe essere designato come servizio di piattaforma di base, in quanto non costituisce, ai sensi del regolamento sui mercati digitali, un punto di accesso importante per consentire agli utenti commerciali di raggiungere gli utenti finali 117 . In totale nel 2024 la Commissione ha adottato sei decisioni di non designazione.

Nel giugno 2024 la Commissione ha informato Apple del proprio parere preliminare secondo cui le norme in materia di steering che disciplinano l'uso dell'App Store di Apple violano il regolamento sui mercati digitali in quanto impediscono agli sviluppatori di applicazioni di orientare liberamente i consumatori verso canali alternativi per le offerte e i contenuti. Nello stesso mese inoltre la Commissione ha avviato una nuova procedura di non conformità nei confronti di Apple per quanto riguarda gli obblighi contrattuali imposti dalla società agli app store e agli sviluppatori di applicazioni terzi, compresa la nuova "commissione per le tecnologie fondamentali" di Apple.

Nel luglio 2024 la Commissione ha informato Meta delle proprie risultanze preliminari secondo cui il modello pubblicitario di "consenso o a pagamento" di Meta non era conforme al regolamento sui mercati digitali, e ha avviato procedimenti di non conformità. Secondo il parere preliminare della Commissione, questa scelta binaria costringe gli utenti ad acconsentire alla combinazione dei loro dati personali e non fornisce loro una versione equivalente dei social network di Meta con un minor numero di annunci personalizzati.

Nell'aprile 2024 la Commissione ha designato Apple come gatekeeper per il suo sistema operativo iPadOS da utilizzare nei tablet della società (iPads), sbloccando le opportunità previste dal regolamento sui mercati digitali per tutte le società che operano nell'UE. Nel maggio 2024 la Commissione ha designato Booking come gatekeeper ai sensi del regolamento sui mercati digitali per il suo servizio di intermediazione online Booking.com. La società disponeva di sei mesi, fino al 14 novembre 2024, per garantire la piena conformità agli obblighi previsti dal regolamento sui mercati digitali per tale servizio. Il 13 novembre 2024 Booking ha pubblicato una relazione di conformità che illustra in dettaglio le misure adottate affinché Booking.com si conformasse al regolamento sui mercati digitali 118 .

Nel settembre 2024 la Commissione ha avviato due procedimenti di specificazione 119 destinati ad assistere Apple nell'adempimento degli obblighi che, ai sensi del regolamento sui mercati digitali, le impongono di fornire alle imprese e agli sviluppatori terzi un'interoperabilità gratuita ed efficace con le componenti hardware e software controllate dai sistemi operativi iOS e iPadOS di Apple, designati ai sensi del regolamento sui mercati digitali. Il 18 dicembre 2024 la Commissione ha inviato ad Apple risultanze preliminari in entrambi i procedimenti di specificazione. In tali risultanze preliminari si propongono, tenendo conto del contributo di Apple e di terzi, misure miranti a far sì che Apple garantisca l'interoperabilità dei dispositivi connessi con gli iPhone e renda l'interoperabilità da parte di terzi più prevedibile e trasparente, come richiede il regolamento sui mercati digitali.

Nel luglio 2024 il Tribunale ha emesso la sentenza relativa alla richiesta di Bytedance di annullare la decisione che la designava come gatekeeper ai sensi del regolamento sui mercati digitali. Il Tribunale ha respinto il ricorso.

Il regolamento sui mercati digitali richiede una stretta collaborazione tra la Commissione, in quanto unica autorità preposta all'applicazione del regolamento, le ANC e le altre parti interessate. A tal fine è stato istituito un gruppo ad alto livello 120 . Tra i principali obiettivi del gruppo ad alto livello rientra il sostegno all'attuazione coerente ed efficace del regolamento sui mercati digitali e di altri regolamenti settoriali applicabili ai gatekeeper. Nel 2024 il gruppo ad alto livello si è riunito otto volte.

Maggiori informazioni sul modo in cui la Commissione applica il regolamento sui mercati digitali sono disponibili nella relazione annuale sul regolamento sui mercati digitali.

4.2. Proteggere il mercato unico dalle sovvenzioni estere distorsive mediante l'applicazione del regolamento sulle sovvenzioni estere

Nel 2024 la Commissione ha applicato rigorosamente il regolamento sulle sovvenzioni estere 121 , per proteggere il mercato unico dalle sovvenzioni distorsive della concorrenza concesse da paesi terzi a società che operano nel mercato unico. Al fine di garantire condizioni di parità, il regolamento sulle sovvenzioni estere fornisce un quadro per affrontare le distorsioni causate nel mercato unico dalle sovvenzioni estere. Tali distorsioni possono verificarsi in relazione a qualsiasi attività economica, in particolare nel caso delle concentrazioni e delle procedure di appalto pubblico. Allo stesso tempo il regolamento sulle sovvenzioni estere garantisce che il mercato unico dell'UE rimanga aperto agli scambi e agli investimenti provenienti da paesi terzi 122 .

Nel 2024 la Commissione ha ricevuto 102 notifiche di concentrazione ai sensi del regolamento sulle sovvenzioni estere. Nel 2024 la Commissione ha avviato un esame preliminare nel settore delle apparecchiature di sicurezza per aeroporti e porti. Nel quadro di tale indagine la Commissione ha effettuato ispezioni senza preavviso ai sensi del regolamento sulle sovvenzioni estere presso i locali olandesi e polacchi di Nuctech, una società cinese attiva nella produzione e nella vendita di apparecchiature di sicurezza nell'UE. La Commissione disponeva di indicazioni secondo cui la società oggetto dell'ispezione avrebbe potuto ricevere sovvenzioni estere tali da falsare la concorrenza nel mercato unico 123 . La Commissione ha inoltre avviato un esame preliminare nel settore dell'energia eolica.

Tra le 102 notifiche di concentrazione ricevute ai sensi del regolamento sulle sovvenzioni estere, la Commissione ha aperto un'indagine approfondita riguardante l'acquisizione da parte di Emirates Telecommunications Group Company PJSC (e&) del controllo esclusivo di PPF Telecom Group B.V. (PPF), a esclusione delle attività in Cechia 124 . Nel settembre 2024 la Commissione ha approvato, a determinate condizioni, tale operazione, fatto salvo il pieno rispetto degli impegni offerti dalle parti. e& è un operatore di telecomunicazioni con sede negli Emirati arabi uniti, controllato dal fondo sovrano Emirates Investment Authority (EIA). PPF, con sede nei Paesi Bassi, è un operatore di telecomunicazioni attivo in Cechia, Bulgaria, Ungheria, Serbia e Slovacchia. La Commissione ha constatato che e& ed EIA hanno ricevuto sovvenzioni estere dagli Emirati arabi uniti, in particolare sotto forma di una garanzia statale illimitata a favore di e&, oltre a sovvenzioni, prestiti e altri strumenti di debito. Ai sensi del regolamento sulle sovvenzioni estere, le garanzie statali illimitate sono considerate "maggiormente a rischio di creare distorsioni sul mercato interno". Utilizzando tali sovvenzioni, l'entità risultante dalla concentrazione avrebbe potuto effettuare investimenti distorsivi della concorrenza nel mercato unico. Per rispondere alle riserve espresse dalla Commissione, e& ed EIA si sono impegnati a far sì che lo statuto societario di e& non si discosti dal diritto fallimentare ordinario applicabile negli Emirati arabi uniti, eliminando a tal fine la garanzia statale illimitata. È stato inoltre vietato qualsiasi finanziamento a PPF da parte di EIA ed e&, per le attività nel mercato unico dell'entità risultante dalla concentrazione. Le parti si sono impegnate a far sì che altre operazioni tra le società avvengano a condizioni di mercato, oltre che a informare la Commissione in merito a future acquisizioni non soggette a obbligo di notifica ai sensi del regolamento sulle sovvenzioni estere.

5. Impatto della politica di concorrenza e applicazione della normativa

5.1. Benefici dell'applicazione delle norme in materia di concorrenza per i consumatori e i cittadini

L'applicazione delle norme in materia di antitrust e concentrazioni da parte della Commissione genera benefici diretti per i cittadini. La DG Concorrenza ne misura l'impatto in vari modi. Un dato importante consiste nei risparmi diretti per i clienti, vale a dire gli effetti diretti sui prezzi a vantaggio dei clienti dopo l'intervento della Commissione in casi di concentrazioni e antitrust (compresi cartelli e comportamenti unilaterali). Basandosi su un metodo adottato dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) 125 , la DG Concorrenza stima che tra il 2012 e il 2023 i risparmi diretti per i clienti, generati dall'applicazione delle norme in materia di antitrust e concentrazioni da parte della Commissione, siano ammontati a 12-21 miliardi di EUR all'anno 126 .

Risparmi dei clienti (valori centrali, ossia nel mezzo di ciascun intervallo) 2013-2023

Fonte: Commissione europea

La Commissione non è l'unica responsabile dell'applicazione delle norme dell'UE in materia di concorrenza; sono profondamente coinvolte anche le ANC. Nel 2024 la DG Concorrenza ha iniziato a misurare e stimare i risparmi diretti aggiuntivi per i clienti, generati dalle attività di applicazione delle norme da parte delle ANC dell'UE. Nel periodo 2020-2022 il totale dei risparmi diretti per i clienti generati da tutte le 13 ANC partecipanti si può stimare a un importo compreso tra 7 e 11 miliardi di EUR all'anno. La somma di tutti i risparmi dei clienti, ossia i risparmi generati dalla Commissione e dalle ANC partecipanti, ammonta a un importo compreso tra 23 e 38 miliardi di EUR nel periodo 2020-2022. Tali calcoli forniscono un quadro preliminare dell'entità dei risparmi diretti generati dall'applicazione delle norme in materia di concorrenza da parte della Commissione e delle 13 ANC partecipanti 127 .

Sono significativi anche gli effetti indiretti e dissuasivi dell'applicazione delle norme, oltre agli effetti positivi sull'innovazione e sulla qualità. Gli effetti indiretti sono più difficili da stimare rispetto agli effetti diretti, ma sono probabilmente più significativi dei risparmi diretti per i clienti. Alla fine del 2023 la Commissione ha commissionato uno studio sugli effetti dissuasivi dell'applicazione delle norme in materia di concorrenza per comprendere meglio in che modo le imprese ne tengano conto nelle proprie decisioni commerciali. Il progetto è proseguito nel 2024 e si concluderà nel primo semestre del 2025.

5.2. Proteggere la concorrenza in un mondo che cambia

Nel giugno 2024 la DG Concorrenza ha pubblicato un rapporto informativo dal titolo Protecting competition in a changing world - Evidence on the evolution of competition in the EU during the past 25 years 128 . Nel 2024 si sono tenuti anche una conferenza e un seminario di esperti. Il rapporto informativo si basa sui contributi dell'OCSE, sulle informazioni fornite da un consorzio di ricercatori e sulle ricerche condotte dalla stessa DG Concorrenza. Scopo del rapporto era esaminare come e perché le condizioni di concorrenza si siano evolute nell'UE negli ultimi 20-25 anni e determinare come e perché una concorrenza effettiva sia importante per i risultati economici in termini generali (come prezzi, produttività, competitività e crescita).

Le ricerche contenute nella prima parte di questo rapporto suggeriscono che, in media e in un'ampia gamma di settori dell'UE negli ultimi 25 anni, i) la concentrazione a livello sia settoriale che di mercato è cresciuta, ii) sono aumentati i margini e i profitti in particolare al vertice della catena di distribuzione, iii) si è approfondito il divario tra i leader di ogni settore e coloro che si trovano in posizioni più arretrate, in termini di margini, profitti e produttività e iv) è diminuito il dinamismo delle imprese, misurato da indicatori quali la volatilità della quota di mercato tra imprese leader o i tassi di ingresso e di uscita. Un significativo fattore trainante delle tendenze osservate negli ultimi 25 anni sembra il fatto che, in molti settori, le grandi imprese pionieristiche possono cogliere gran parte dei vantaggi (secondo la dinamica del "vincitore pigliatutto"), principalmente a causa di cambiamenti economici strutturali a lungo termine: i) l'aumento della quota di investimenti in soluzioni e dati informatici proprietari o in altri beni immateriali (ad esempio R&S, brevetti e marchi), ii) la globalizzazione e iii) l'incremento delle attività di concentrazione e acquisizione, anche se queste ultime potrebbero essere più limitate. È possibile che anche gli ostacoli normativi all'ingresso e all'uscita dal mercato abbiano contribuito a tali tendenze.

Mentre le tendenze e la combinazione dei fattori che contribuiscono varieranno in funzione del settore, in media l'intensità della concorrenza sembra più debole e il potere di mercato delle imprese al vertice della distribuzione dei margini e dei profitti sembra più pronunciato che in passato.

Ulteriori ricerche presentate nella seconda parte del rapporto confermano e integrano i risultati delle ricerche precedenti, da cui emergeva che una concorrenza efficace (o debole) può avere effetti positivi (o negativi) considerevoli, non solo sui prezzi e quindi sul potere d'acquisto dei consumatori, ma anche sulla produttività e sulla competitività delle imprese dell'UE e quindi sulla crescita economica complessiva 129 . Tali risultati sono corroborati da uno studio che analizza il rapporto tra prezzi e concentrazione del mercato in sei settori in cui i prezzi variano notevolmente da uno Stato membro all'altro, da un'indagine delle imprese esportatrici con sede nell'UE sull'importanza di un'effettiva concorrenza interna nel mercato unico dell'Unione e da uno studio sugli effetti macroeconomici di una concorrenza effettiva.

5.3. Impatto della politica in materia di aiuti di Stato sul mercato unico

Per tutelare l'equità e il corretto funzionamento del mercato unico, il TFUE vieta di concedere aiuti di Stato che falsino o minaccino di falsare la concorrenza. Il controllo sugli aiuti di Stato garantisce che la concorrenza tra le imprese sia basata sui meriti anziché sul livello di sostegno pubblico ricevuto da ciascuna impresa, evitando in tal modo le corse alle sovvenzioni che favoriscono le imprese degli Stati membri con maggiori disponibilità economiche. In determinate situazioni tuttavia può essere necessario un intervento pubblico per salvaguardare il funzionamento e l'equità dell'economia. Per questo motivo il TFUE prevede la possibilità per gli Stati membri di concedere aiuti di Stato a sostegno di determinati obiettivi strategici chiaramente definiti. Gli aiuti di Stato si possono concedere a condizione che siano necessari, proporzionati e idonei a garantire il conseguimento degli obiettivi individuati, senza falsare indebitamente la concorrenza nel mercato unico. Il risultato di un controllo efficace sugli aiuti di Stato è un sostegno statale più mirato, legittimo ed efficace, che evita sovracompensazioni. In tal modo il controllo sugli aiuti di Stato contribuisce a massimizzare l'utilità di risorse pubbliche limitate.

Per monitorare l'impatto degli aiuti di Stato, la Commissione raccoglie periodicamente dati che misurano il modo in cui gli Stati membri attuano le misure di aiuto di Stato. Ciò avviene in vari modi e soprattutto tramite gli strumenti seguenti:

i) il quadro di valutazione degli aiuti di Stato, pubblicato ogni anno, si basa sui dati compilati dagli Stati membri 130 riguardanti le spese effettive (ossia gli importi erogati) nell'ambito di ciascuna misura di aiuto approvata, compresi gli elementi di aiuto, vale a dire il vantaggio conferito dall'aiuto 131 . I dati più recenti del quadro di valutazione degli aiuti di Stato riguardano il 2023;

(ii) indagini periodiche che raccolgono informazioni sugli aiuti pubblici concessi ed erogati dagli Stati membri durante le recenti crisi (la pandemia di COVID-19 e la guerra di aggressione della Russia contro l'Ucraina). Tali indagini sono state condotte in via eccezionale al fine di cogliere l'impatto degli ingenti importi di aiuto approvati in risposta all'invasione russa dell'Ucraina e di sostenere i settori economici fondamentali per la transizione verso un'economia a zero emissioni nette. A tal fine la Commissione ha raccolto informazioni sugli aiuti di Stato che sono stati effettivamente concessi conformemente alle misure di crisi approvate, vale a dire i fondi ai quali le imprese avevano legalmente diritto durante il periodo oggetto di ciascuna indagine. L'indagine più recente riguarda il sostegno erogato fino alla fine di giugno 2024.

Erogazione di aiuti di Stato legati alle crisi e non legati alle crisi nel 2023

Le cifre analizzate di seguito si riferiscono esclusivamente agli esborsi effettuati nell'ambito di misure di sostegno che costituiscono aiuti di Stato. Gli Stati membri potrebbero aver sostenuto in misura significativa le loro economie e le famiglie attraverso altre misure che non costituiscono aiuti di Stato.

Secondo le più recenti relazioni annuali trasmesse dagli Stati membri (relative al 2023), essi hanno erogato 186,77 miliardi di EUR (pari all'1,09 % del PIL dell'UE) per il sostegno alle misure non legate alle crisi e alle misure legate alle crisi.

La spesa totale si è notevolmente ridotta rispetto agli anni precedenti. In termini nominali la spesa del 2023 si è quasi dimezzata rispetto agli anni 2020 e 2021 (ossia al picco della crisi COVID-19). Se adeguata per tenere conto dell'inflazione (rispetto al tasso annuo di inflazione nel 2022), la spesa totale per gli aiuti di Stato è diminuita di circa il 23 %.

Figura 1: spesa totale per aiuti di Stato, elementi di aiuto in percentuale del PIL, ripartizione tra aiuti di Stato legati all'emergenza COVID-19, aiuti di Stato connessi al TCTF 132 e misure di aiuto di Stato non legate alla crisi

Per i motivi seguenti la riduzione della spesa osservata nel 2022 e nel 2023 è coerente con una riduzione significativa degli aiuti connessi alle misure legate alle crisi 133 :

i) nel 2023 la spesa per le misure connesse alla COVID-19 è ammontata a 10,55 miliardi di EUR, ossia circa lo 0,06 % del PIL dell'UE e meno del 6 % della spesa totale per gli aiuti di Stato. Rispetto alla spesa per le misure connesse alla COVID-19 nel 2022 (77,70 miliardi di EUR a prezzi del 2023) si tratta di una riduzione dell'86 %. Tale diminuzione era prevista alla luce dell'eliminazione graduale del quadro temporaneo per la COVID-19, completata alla fine di dicembre 2023;

ii) le spese segnalate per le misure legate alle crisi si basavano prevalentemente sul TCTF, comprese le sezioni di tale quadro destinate a sostenere la transizione verso un'economia a zero emissioni nette. Nel 2023 le misure di aiuto di Stato approvate nell'ambito del TCTF, o sulla base dei principi del TCTF, sono scese a 39,45 miliardi di EUR, cifra che corrisponde circa allo 0,23 % del PIL totale dell'UE e al 21 % della spesa totale per gli aiuti di Stato nel 2023. Rispetto alla spesa del 2022, pari a 45,59 miliardi di EUR a prezzi costanti, nel 2023 la spesa totale per gli aiuti è diminuita del 13 %.

Nel 2023 gli aiuti di Stato per obiettivi non legati alle crisi sono aumentati fino a circa 136,78 miliardi di EUR, con un aumento del 14 % rispetto alla spesa del 2022, che è stata di 119,98 miliardi di EUR (a prezzi costanti). In termini nominali, rispetto al 2022 l'importo totale erogato per gli aiuti non legati alle crisi è aumentato in 19 Stati membri 134 . L'aumento degli aiuti di Stato non legati alle crisi sembra essere stato determinato principalmente dall'incremento nell'erogazione di aiuti a favore dell'ambiente (compreso il risparmio energetico). Questo tipo di aiuti è cresciuto da circa 45,99 miliardi di EUR nel 2022 a 55,32 miliardi di EUR nel 2023. Analogamente la spesa per gli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione è aumentata da 11,99 miliardi di EUR nel 2022 a 15,95 miliardi di EUR nel 2023. Gli aiuti di Stato non legati alle crisi erogati per lo sviluppo settoriale sono aumentati da 9,37 miliardi di EUR nel 2022 a 13,02 miliardi di EUR nel 2023. Infine gli aiuti di Stato destinati agli IPCEI sono quasi raddoppiati, passando da 1,25 miliardi di EUR nel 2022 a 2,22 miliardi di EUR nel 2023.

Nonostante l'aumento l'importo degli aiuti non legati alle crisi per il 2023 rimane ben al di sotto della spesa per le misure non legate alle crisi calcolata al picco della pandemia di COVID-19. A prezzi costanti tale spesa è ammontata a 157,46 miliardi di EUR nel 2020 e a 157,23 miliardi di EUR nel 2021. Inoltre la spesa per gli aiuti non legati alle crisi nel 2023 rimane inferiore alla spesa precedente alla crisi, che a prezzi costanti ammontava a 153,34 miliardi di EUR nel 2019 e a 145,43 miliardi di EUR nel 2018.

Figura 2: spesa per aiuti di Stato, esclusi gli aiuti legati alle crisi, tra il 2018 e il 2023, elementi di aiuto in miliardi di EUR a prezzi costanti, ripartizione per obiettivo dell'aiuto

Se si considera la distribuzione della spesa per aiuti legati alle crisi e per aiuti di Stato non legati alle crisi tra gli Stati membri come quota del PIL nazionale, emerge una dispersione significativa della spesa 135 . In conclusione, nonostante le differenze significative tra gli importi nominali degli aiuti erogati dagli Stati membri, la spesa relativa per gli aiuti di Stato rispetto al PIL rivela un quadro più sfumato.

Infine le cifre di cui sopra si riferiscono esclusivamente agli esborsi effettuati nell'ambito di misure di sostegno che costituiscono aiuti di Stato. Gli Stati membri potrebbero aver sostenuto in misura significativa le proprie economie e le famiglie attraverso altri mezzi diversi dagli aiuti di Stato.

Figura 3: spesa totale per aiuti di Stato per Stato membro nel 2023, elementi di aiuto in miliardi di EUR, ripartizione tra misure di aiuto di Stato non legate alle crisi, aiuti di Stato legati all'emergenza COVID-19 e aiuti di Stato connessi al quadro temporaneo di crisi e transizione.

Figura 4: spesa totale per aiuti di Stato per Stato membro, in % del PIL nazionale 2023, ripartizione tra misure di aiuto di Stato non legate alle crisi, aiuti di Stato legati all'emergenza COVID-19 e aiuti di Stato connessi al quadro temporaneo di crisi e transizione.

Aiuti di Stato volti a promuovere l'innovazione industriale e la leadership tecnologica

Sebbene lo Stato possa svolgere un ruolo importante nel tentativo di stimolare la competitività in un'economia, molti tipi di sostegno non comportano aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE. Le norme in materia di aiuti di Stato offrono però agli Stati membri molteplici possibilità di sostenere un'economia ben funzionante ed equa e di affrontare i fallimenti del mercato. Le "sezioni relative alla transizione" del quadro temporaneo di crisi e transizione mirano a promuovere le transizioni verde e digitale. Fino al 31 dicembre 2025 gli Stati membri possono concedere aiuti per favorire la transizione verso un'economia a zero emissioni nette 136 .

Nel 2023 l'importo totale degli aiuti nel settore industriale 137 , compreso il sostegno basato sugli orientamenti in materia di aiuti di Stato, ammontava a 126,97 miliardi di EUR, pari circa allo 0,74 % del PIL dell'UE. Sull'importo totale degli aiuti nel settore industriale, gli aiuti destinati alla tutela dell'ambiente (compresi quelli per il risparmio energetico) sono stati il principale obiettivo strategico degli ultimi dieci anni. Nel 2023 ammontavano a 55,32 miliardi di EUR, pari al 44 % del totale degli aiuti nel settore industriale, ossia circa allo 0,32 % del PIL totale dell'UE. Nel 2023 gli aiuti di Stato erogati a favore degli IPCEI ammontavano a 2,22 miliardi di EUR. Nel 2023 gli aiuti agli investimenti erogati in conformità degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale a sostegno della produzione di batterie, componenti di batterie, pannelli solari e veicoli elettrici ammontavano a 138 milioni di EUR.

Dopo il 2023, in base ai dati più recenti raccolti attraverso un'indagine sugli aiuti concessi nell'ambito del quadro temporaneo di crisi e transizione fino alla fine di giugno 2024 138 , 11 Stati membri 139 hanno avviato l'attuazione di misure nell'ambito delle "sezioni relative alla transizione" del quadro: circa 2,38 miliardi di EUR sono stati concessi per misure approvate a norma delle sezioni 2.5, 2.6 e 2.8 del quadro temporaneo di crisi e transizione 140 .

Concentrandosi esclusivamente sugli aiuti concessi da ciascuno Stato membro per promuovere la transizione verso un'economia a zero emissioni nette, calcolati in percentuale del PIL nazionale, il Portogallo è stato il principale fornitore di aiuti, seguito dalla Slovacchia.

Figura 5: Aiuti di Stato per la transizione concessi nel 2023 e nel 2024 (fino al 30 giugno 2024) nell'ambito delle misure del quadro temporaneo di crisi e transizione (in valori assoluti e in percentuale del PIL nazionale)


6. Attività di comunicazione e sensibilizzazione a sostegno della politica di concorrenza

Nel 2024 la Commissione ha continuato a sostenere l'efficacia della politica di concorrenza dell'UE con attività di sensibilizzazione e promozione a più livelli. In particolare la vicepresidente esecutiva responsabile della Concorrenza ha partecipato a eventi e conferenze stampa. Con il sostegno delle rappresentanze della Commissione, alti dirigenti della DG Concorrenza hanno anche partecipato ad attività di promozione negli Stati membri. Tali attività integrano le iniziative di comunicazione esterna della DG Concorrenza, quali comunicati stampa, documenti programmatici, newsletter e social media.

Nel 2024 la Commissione ha proseguito il ciclo di dibattiti itineranti "The Markets for People". Il quinto e ultimo dibattito, intitolato This is why we need competition policy, si è tenuto ad Aarhus (Danimarca) nel maggio 2024. Inoltre la DG Concorrenza ha proseguito il ciclo di dibattiti via web "Let's Talk Competition", in cui gli esperti hanno discusso i principali sviluppi in materia di strategia e applicazione della politica di concorrenza 141 .

Importanti sforzi di comunicazione hanno accompagnato anche la pubblicazione del rapporto informativo della DG Concorrenza intitolato Protecting competition in a changing world. Evidence on the evolution of competition in the EU during the past 25 years', con una conferenza di lancio tenuta il 27 giugno 2024 142 e un seminario di esperti il 15 ottobre 2024. 143  

7. Relazioni con altre istituzioni dell'UE

Il Parlamento europeo, il Consiglio, il Comitato economico e sociale europeo e il Comitato europeo delle regioni sono partner fondamentali della Commissione nei continui dialoghi sulla politica di concorrenza. Al Parlamento europeo, nel 2024, la vicepresidente esecutiva Vestager ha partecipato a vari scambi di opinioni o dialoghi strutturati, tra cui quelli con la commissione per i problemi economici e monetari, la commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori, la sottocommissione per le questioni fiscali e la commissione per il controllo dei bilanci. La vicepresidente esecutiva Vestager ha inoltre partecipato a dibattiti in plenaria sulla politica di concorrenza.

In sede di Consiglio, nel 2024 la vicepresidente esecutiva Vestager ha partecipato a scambi di opinioni e dibattiti su questioni di politica di concorrenza, nonché sulla competitività, la transizione verde e gli strumenti in materia di aiuti di Stato nel contesto della guerra di aggressione della Russia contro l'Ucraina.

La Commissione ha avviato anche un dialogo diretto con altri organismi dell'UE. Ad esempio il personale della DG Concorrenza ha partecipato alle riunioni convocate dal relatore incaricato di elaborare il parere del Comitato economico e sociale europeo sulla relazione della Commissione sulla politica di concorrenza 2023, adottato nell'ottobre 2024 144 . Nel corso di queste riunioni del gruppo di redazione e della sezione competente della politica di concorrenza (Mercato unico, produzione e consumo), la DG Concorrenza ha prestato consulenza e ha risposto a quesiti concreti.

8. Politica di concorrenza nel contesto europeo e globale

8.1. Promuovere una cultura europea della concorrenza attraverso la rete europea della concorrenza

Nell'UE le ANC applicano le norme in materia di concorrenza nell'ambito delle rispettive giurisdizioni nazionali, mentre la Commissione si concentra sui casi che presentano una dimensione di mercato unico. La cooperazione multilaterale tra le ANC e la Commissione, in particolare in materia di antitrust, si svolge attraverso la rete europea della concorrenza 145 . L'obiettivo è garantire che le norme antitrust dell'UE siano applicate in modo efficace e coerente in tutta l'Unione, in particolare nelle indagini sui comportamenti che limitano la concorrenza e che possono incidere sugli scambi tra gli Stati membri dell'UE. L'applicazione congiunta delle norme antitrust tramite il quadro della rete europea della concorrenza rafforza la pertinenza e la credibilità della politica di concorrenza in tutta l'UE.

Nel 2024 la Commissione ha continuato a salvaguardare l'applicazione efficace e coerente degli articoli 101 e 102 TFUE in tutta l'Unione europea. In primo luogo le autorità nazionali garanti della concorrenza informano la Commissione in merito a qualsiasi nuova indagine al momento della prima misura formale di indagine. In secondo luogo le autorità nazionali garanti della concorrenza consultano la Commissione prima di adottare alcuni tipi di decisioni. Nel 2024 sono state avviate 191 nuove indagini all'interno della rete e le ANC hanno sottoposto alla Commissione 66 decisioni previste. I membri della rete europea della concorrenza si riuniscono frequentemente per discutere i casi, le questioni politiche e quelle di importanza strategica. Nel 2024 si sono tenute 37 riunioni della rete europea della concorrenza. Il gruppo di lavoro per le indagini digitali e l'IA promuove la messa in comune di esperti di dati nell'ambito della rete europea della concorrenza. Le risorse messe in comune sono utilizzate per la collaborazione su progetti di interesse comune per le ANC, ad esempio per individuare le turbative d'asta mediante l'analisi di grandi insiemi di dati.

8.2. Contribuire alle riforme attuate dagli Stati membri tramite lo strumento di sostegno tecnico

Lo strumento di sostegno tecnico (SST) è lo strumento utilizzato dalla Commissione per assistere gli Stati membri nell'elaborazione e nell'attuazione delle riforme 146 . Tale sostegno non richiede il cofinanziamento da parte degli Stati membri, e può concretizzarsi ad esempio in consulenze strategiche e giuridiche, in studi, attività di formazione e visite di esperti sul campo. Può riguardare qualsiasi fase del processo di riforma, L'SST è gestito dalla task force per le riforme e gli investimenti della Commissione (SG REFORM). Ogni anno l'SST individua progetti faro di sostegno tecnico che rispondono a esigenze comuni in tutti gli Stati membri e sono allineati alle principali priorità dell'UE.

Per il ciclo 2024 la DG COMP ha sostenuto il finanziamento dei progetti seguenti:

Lotta contro la turbativa d'asta negli appalti pubblici - Miglioramento della conformità e della concorrenza negli appalti pubblici 147 : concepito e organizzato dall'OCSE, questo progetto mira ad aiutare l'Austria, la Bulgaria, la Croazia, Cipro, la Grecia e la Romania a migliorare la prevenzione e l'individuazione delle turbative d'asta tramite una serie di seminari. Il progetto promuove inoltre lo sviluppo di capacità, le buone pratiche e la cooperazione tra le autorità garanti della concorrenza, le amministrazioni aggiudicatrici e altri enti pubblici.

Studio di mercato sulla concorrenza - Settore digitale 148 : il progetto si propone di individuare eventuali problemi di concorrenza nei mercati digitali in Polonia, Lettonia e Lituania, nonché di verificare l'idoneità degli attuali quadri legislativi nazionali e dell'UE ad affrontare efficacemente tali questioni.

8.3. Relazioni internazionali

Relazioni multilaterali

Nel 2024 la Commissione ha continuato a partecipare nelle sedi internazionali attinenti alla concorrenza, quali il comitato per la concorrenza dell'OCSE, la Rete internazionale della concorrenza (ICN) e la Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e lo sviluppo (UNCTAD).

In qualità di copresidente del gruppo di lavoro sulle concentrazioni dell'ICN, la Commissione ha contribuito ai lavori sulle pratiche raccomandate per l'analisi delle concentrazioni, in particolare guidando i lavori di revisione dei capitoli sugli effetti unilaterali e coordinati nelle concentrazioni orizzontali. La Commissione ha inoltre organizzato congiuntamente il seminario dell'ICN sulle concentrazioni, che si è svolto a Taiwan nel novembre 2024.

La Commissione ha partecipato a diverse tavole rotonde dell'OCSE e ha contribuito all'elaborazione della raccomandazione riveduta dell'OCSE sulle concentrazioni, che costituisce un documento di orientamento sugli aspetti procedurali del controllo delle concentrazioni. La Commissione infine ha preso parte ai lavori su una versione riveduta di un documento dell'OCSE riguardante aspetti sostanziali del controllo delle concentrazioni.

Relazioni bilaterali

Nel 2024 la Commissione ha proseguito i negoziati per la conclusione di accordi commerciali equi con India, Indonesia, Filippine, Thailandia e cinque paesi dell'Africa orientale e australe (ESA5) 149 .

Ad aprile del 2024 la Commissione e le autorità statunitensi garanti della concorrenza hanno tenuto la quarta riunione ad alto livello del dialogo congiunto sulla politica di concorrenza in ambito tecnologico 150 , per proseguire la cooperazione volta a garantire e promuovere la concorrenza leale nel settore digitale. Il dialogo si è concentrato sull'evoluzione delle strategie commerciali delle grandi imprese tecnologiche, compresi i recenti investimenti e partenariati tra i principali fornitori di servizi cloud e i fornitori di IA, nonché sulle loro implicazioni per l'applicazione delle norme in materia di concorrenza.

Nel 2024 la Commissione ha proseguito i lavori sulla cooperazione bilaterale con il Regno Unito, come previsto dall'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione UE/Regno Unito 151 e dall'accordo di recesso 152 . In ottobre la Commissione e il Regno Unito hanno concluso le discussioni tecniche su un accordo di cooperazione in materia di concorrenza 153 . Il futuro accordo sarebbe un "accordo integrativo" dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione UE/Regno Unito, che prevede la possibilità di concludere un accordo separato sulla cooperazione in materia di concorrenza. L'accordo consentirebbe non solo alla Commissione, ma anche alle ANC che applicano il diritto della concorrenza dell'UE, di cooperare con l'autorità garante della concorrenza del Regno Unito.

Nel 2024 la Commissione ha inoltre avviato negoziati con la Svizzera su otto questioni concernenti le relazioni bilaterali tra l'UE e la Svizzera. Una di tali questioni riguarda gli aiuti di Stato.

Nel 2024 la Commissione ha proseguito la cooperazione in materia di politica di concorrenza con la Fair Trade Commission coreana e la Fair Trade Commission giapponese. La Commissione ha inoltre proseguito i negoziati con il Canada per garantire che le disposizioni sulla protezione dei dati contenute nell'accordo di cooperazione UE-Canada in materia di concorrenza siano in linea con le norme stabilite dal parere della Corte di giustizia sull'accordo UE-Canada del 2014 sui dati del codice di prenotazione 154 . Nel 2024 la Commissione si è poi impegnata con diverse autorità nazionali e regionali africane per intensificare la cooperazione nel settore della concorrenza 155 .

Per quanto riguarda la politica di allargamento dell'UE, l'obiettivo principale della Commissione nel settore della concorrenza è quello di assistere i paesi candidati 156 e potenziali candidati 157 nella creazione, nel mantenimento e nello sviluppo di quadri legislativi, di assistere le autorità competenti in materia di concorrenza e di aiuti di Stato ben funzionanti e indipendenti dal punto di vista operativo, nonché di aiutare tali autorità a portare avanti una rigorosa applicazione della normativa. La Commissione sta inoltre lavorando all'attuazione di strutture di sostegno per l'Ucraina e la Moldova, in modo da contribuire all'integrazione giuridica, amministrativa ma anche economica di questi paesi con il mercato unico dell'UE.

(1)

Much More than a Market - Speed, Security, Solidarity - Empowering the Single Market to deliver a sustainable future and prosperity for all EU Citizens, Enrico Letta, 10.4.2024.

(2)

 The future of European competitiveness – A competitiveness strategy for Europe, Mario Draghi, 9.9.2024.

(3)

Comunicazione della Commissione - Comunicazione della Commissione sulla definizione del mercato rilevante ai fini dell'applicazione del diritto dell'Unione in materia di concorrenza /(GU C, C/2024/1645, 22.2.2024, pag. 1).

(4)

Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU L 001 del 4.1.2003, pag. 1).

(5)

Regolamento (CE) n. 773/2004 della Commissione, del 7 aprile 2004, relativo ai procedimenti svolti dalla Commissione a norma degli articoli 81 e 82 del trattato CE (GU L 123 del 27.4.2004, pag. 18).

(6)

Documento di lavoro dei servizi della Commissione - "Evaluation of Regulations 1/2003 and 773/2004" (SWD (2024) 217 final) del 5.9.2024.

(7)

Comunicazione della Commissione - Linee direttrici sull'applicazione dell'articolo 102 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea al comportamento abusivo delle imprese dominanti volto all'esclusione della concorrenza.

(8)

Dichiarazione congiunta della rete europea della concorrenza (ECN) sull'iniziativa della Commissione europea di adottare orientamenti sul comportamento abusivo delle imprese dominanti volto all'esclusione dei concorrenti of 2.9.2024.

(9)

Regolamento (UE) n. 461/2010 della Commissione, del 27 maggio 2010, relativo all'applicazione dell'articolo 101, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea a categorie di accordi verticali e pratiche concordate nel settore automobilistico (GU L 129 del 28.5.2010, pag. 52), modificato dal regolamento (UE) 2023/822 della Commissione, del 17 aprile 2023, che modifica il regolamento (UE) n. 461/2010 per quanto riguarda il suo periodo di applicazione (GU L 102I del 17.4.2023, pag. 1).

(10)

Comunicazione della Commissione: Orientamenti aggiuntivi in materia di restrizioni verticali negli accordi per la vendita e la riparazione di autoveicoli e per la distribuzione di pezzi di ricambio per autoveicoli (GU C 138 del 28.5.2010, pag. 16), modificata dalla comunicazione della Commissione "Modifiche alla comunicazione della Commissione – Orientamenti aggiuntivi in materia di restrizioni verticali negli accordi per la vendita e la riparazione di autoveicoli e per la distribuzione di pezzi di ricambio per autoveicoli" (2023/C 133 I/01) (GU C 133I del 17.4.2023, pag. 1).

(11)

Regolamento (UE) n. 316/2014 della Commissione, del 21 marzo 2014, relativo all'applicazione dell'articolo 101, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea a categorie di accordi di trasferimento di tecnologia (GU L 93 del 28.3.2014, pag. 17).

(12)

Comunicazione della Commissione - Linee direttrici sull'applicazione dell'articolo 101 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli accordi di trasferimento di tecnologia (GU C 89 del 28.3.2014, pag. 3).

(13)

Documento di lavoro dei servizi della Commissione - Evaluation of Commission Regulation (EU) No 316/2014 of 21 March 2014 on the application of Article 101(3) of the Treaty on the Functioning of the European Union to categories of technology transfer agreements (SWD (2024) 269 final), 22.11.2024.

(14)

In mancanza di accesso ai documenti interni, gli autori non sono stati in grado di confermare ("dimostrare") esempi specifici di acquisizioni killer. L'ordine di grandezza dei risultati dello studio è paragonabile a quello che hanno rilevato altri ricercatori impiegando metodi e serie di dati diversi.

(15)

Buccirossi, P., Marrazzo, A. et al. (2024), Ex-post evaluation: EU competition enforcement and acquisitions of innovative competitors in the pharma sector leading to the discontinuation of overlapping drug research and development projects, relazione finale elaborata da Lear per la Commissione europea, novembre 2024. Cfr. https://competition-policy.ec.europa.eu/publications/ex-post-economic-evaluations_en?prefLang=it . Per una descrizione più dettagliata dei risultati, cfr. il documento di lavoro dei servizi della Commissione che accompagna la presente relazione, sezione 7.4.

(16)

I cinque casi sono stati selezionati ai fini dello studio e non indicano il numero totale dei casi che comportano potenziali acquisizioni killer.

(17)

Per quanto riguarda le acquisizioni killer, si rimanda anche alla sintesi della sentenza della Corte di giustizia nella causa Illumina/Grail, di cui al successivo punto 3.1.

(18)

Comunicazione della Commissione - Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale (GU C 153 del 29.4.2021, pag. 1).

(19)

Comunicazione della Commissione che integra gli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale per quanto riguarda la piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (STEP).

(20)

Regolamento (UE) 2024/795 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 febbraio 2024, che istituisce la piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (STEP) e modifica la direttiva 2003/87/CE e i regolamenti (UE) 2021/1058, (UE) 2021/1056, (UE) 2021/1057, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) 2021/1060, (UE) 2021/523, (UE) 2021/695, (UE) 2021/697 e (UE) 2021/241.

(21)

"Practical guidance for Member States: The Market Economy Operator Test for Risk Finance Measures", 26.1.2024.

(22)

Regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" (GU L, 2023/2831, 15.12.2023).

(23)

Regolamento (UE) 2023/2832 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di importanza minore ("de minimis") concessi ad imprese che forniscono servizi di interesse economico generale (GU L, 2023/2832, 15.12.2023).

(24)

Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo (GU L 352 del 24.12.2013, pag. 9).

(25)

Comunicazione della Commissione - Linee guida comunitarie per gli aiuti di Stato alle imprese ferroviarie (GU C 184 del 22.7.2008, pag. 13).

(26)

Comunicazione della Commissione - Quadro temporaneo di crisi e transizione per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina (GU C 101 del 17.3.2023, pag. 3).

(27)

Comunicazione della Commissione - Seconda modifica del quadro temporaneo di crisi e transizione per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina (GU C, C/2024/3113, 2.5.2024).

(28)

Cfr.: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/IP_22_3131 e https://ec.europa.eu/economy_finance/recovery-and-resilience-scoreboard/index.html?lang=it .

(29)

  https://next-generation-eu.europa.eu/index_it  

(30)

Principalmente il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (GU L 187 del 26.6.2014, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2021/1237 della Commissione (GU L 270 del 29.7.2021, pag. 1).

(31)

Principalmente il regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" (GU L, 2023/2831, 15.12.2023).

(32)

Caso AT.40437 – Apple – Pratiche dell'Apple store (streaming di musica).

(33)

Caso AT.40684 – Facebook Marketplace.

(34)

Caso AT.40721 – Microsoft Teams, e AT.40873 – Microsoft Teams II.

(35)

Caso AT.40728 – Corning.

(36)

Caso AT.40642 – Pierre Cardin/Ahlers.

(37)

Caso AT.40632 – Restrizioni commerciali imposte da Mondelez.

(38)

Caso AT.40606 – Salmone d'allevamento dell'Atlantico.

(39)

Caso AT.40577 – VIFOR IV prodotti per la somministrazione di ferro per via endovenosa.

(40)

Caso AT.40588 – TEVA – Copaxone.

(41)

Cfr.: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_24_561 e https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_24_3365  

(42)

Cfr.: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_24_5926  

(43)

Cfr.: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_24_4832

(44)

Caso AT.40882 – IFF – Cancellazione di dati.

(45)

Sentenza del Tribunale del 18.9.2024 nella causa T-671/19, Qualcomm/Commissione.

(46)

Sentenza della Corte del 10.9.2024, nella causa C-48/22 P, Google e Alphabet/Commissione (Google Shopping), ECLI:EU:C:2024:726.

(47)

Sentenza del Tribunale del 18.9.2024, nella causa T-334/19, Google e Alphabet/Commissione (Google AdSense for Search), ECLI:EU:T:2024:634.

(48)

Gli interventi nei casi di concentrazione comprendono decisioni di divieto, concentrazioni autorizzate subordinatamente a misure correttive e ritiri nella fase II.

(49)

Caso M.10920 – Amazon/iRobot e caso M.11109 IAG/AIR EUROPA.

(50)

Caso M.10149 – Korean Airlines/Asiana Airlines.

(51)

Caso M.11071 – Deutsche Lufthansa/MEF/ITA.

(52)

Caso M.10896 – Orange/MásMóvil/JV.

(53)

Caso M.11143 – CMA CGM / Bolloré Logistics.

(54)

Caso M.11383 – Cooper/Viatris.

(55)

Caso M.11204, Bunge/Viterra.

(56)

Caso M.11159, JD Sports/Groupe Courir.

(57)

Caso M.11577, Eiffage/Eqos.

(58)

Sentenza della Corte del 3.9.2024 nelle cause riunite C-611/22 P e C-625/22, Illumina e Grail /Commissione, ECLI:EU:C:2024:677.

(59)

Nel marzo 2021 l'autorità garante della concorrenza francese ha cercato di rinviare alla Commissione il progetto di acquisizione di GRAIL da parte di Illumina ai sensi dell'articolo 22 del regolamento sulle concentrazioni. Il 19 aprile 2022 la Commissione ha accettato il rinvio ai sensi dell'articolo 22. Alla richiesta di rinvio si sono poi associate le autorità nazionali garanti della concorrenza di Paesi Bassi, Belgio, Grecia, Islanda e Norvegia. 

(60)

Caso M.10188 – Illumina/GRAIL.

(61)

Segnatamente: i) la decisione adottata il 22.7.2021 che avvia un'indagine di fase II sul progetto di acquisizione di GRAIL da parte di Illumina (M.10188), ii) la decisione adottata il 6.9.2022 che vieta l'acquisizione di GRAIL da parte di Illumina (M.10188), iii) due decisioni relative ai provvedimenti provvisori adottate il 29.10.2021 (M.10493) e il 28.10.2022 (M.10938), iv) la decisione adottata il 12.10.2023 che disponeva misure di ripristino che imponevano a Illumina di annullare l'acquisizione di GRAIL (M.10939) e v) la decisione adottata il 12.7.2023 che infliggeva ammende a Illumina e GRAIL per il fatto di avere attuato la concentrazione prima dell'approvazione da parte della Commissione (M.10483). 

(62)

Dichiarazione della vicepresidente esecutiva Vestager del 3.9.2024. https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/statement_24_4525 .

(63)

Decisione (UE) 2022/2481 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, che istituisce il programma strategico per il decennio digitale 2030.

(64)

Caso SA.55953 – Slovacchia – Compensation to Towercom for the costs resulting from the release of the 700 MHz band.

(65)

Decisione (UE) 2017/899 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, relativa all'uso della banda di frequenza 470-790 MHz nell'Unione (GU L138 del 25.5.2017, pag. 131).

(66)

Caso SA.107594 – Italia – Catania Campus STMicroelectronics S.r.l.

(67)

Cfr.: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_18_6862 , e https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/IP_23_3087  

(68)

Regolamento (UE) 2023/1781 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 settembre 2023, che istituisce un quadro di misure per rafforzare l'ecosistema europeo dei semiconduttori e che modifica il regolamento (UE) 2021/694 (regolamento sui chip) (GU L 229 del 18.9.2023, pag. 1).

(69)

Caso SA.62829 – Romania – Blue Air.

(70)

Caso SA.63470 – Ungheria – LIP Aiuto a finalità regionale agli investimenti a favore di Rubin NewCo 2021 Kft.

(71)

Casi SA.50787 e SA.50837 - Cechia - Aiuti per la ristrutturazione di frutteti e aiuti per la costruzione di impianti di irrigazione a goccia per frutteti, luppoleti, vigneti e vivai.

(72)

Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006 (GU L 193 dell'1.7.2014, pag. 1).

(73)

Cfr.: https://competition-policy.ec.europa.eu/state-aid/ipcei/joint-european-forum-ipcei_en?prefLang=it  

(74)

Caso SA.105088 - Belgio; SA.104974 - Francia; SA.105126 - Ungheria; SA.105085 - Italia; SA.105097 - Slovacchia; SA.105098 – Spagna, RRF  Important Project of Common European Interest on health (IPCEI-Med4Cure).

(75)

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Il Green Deal europeo (COM(2019) 640 final).

(76)

Caso AT.40401 – Materiale rotabile di seconda mano.

(77)

Caso AT.40735 – Renfe - Distribuzione online di biglietti ferroviari in Spagna.

(78)

Caso M.11632 – Alten/Worldgrid.

(79)

Caso M.11745 – Die Schweizerische Post/Fenaco/PowerUp JV.

(80)

Caso M.11639 – Enilive/LG Chem/JV.

(81)

Caso M.11371 – Eramet/Suez RV/TFIN/JV.

(82)

Caso M.11634 – Masdar/Terna.

(83)

Questo numero non comprende gli aiuti concessi a norma del regolamento generale di esenzione per categoria.

(84)

Caso SA.50952 – Germania – Presunte misure di aiuto di Stato a favore di DB Cargo.

(85)

Comunicazione della Commissione - Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà

(GU C 249 del 31.7.2014, pag. 1).

(86)

Casi SA.102821 – Francia; SA.102825 – Germania; SA.102815 – Italia; SA.102807 – Paesi Bassi; SA.102810 – Polonia; SA.103494 – Portogallo; SA.102811 – Slovacchia, RRF – Important Project of Common European Interest on Hydrogen Infrastructure (IPCEI Hy2Infra).

(87)

Casi SA.104442 – Estonia; SA.104668 – Francia; SA.104676 – Germania; SA.104453 – Italia; SA.104440 – Paesi Bassi; SA.104434 – Slovacchia; SA.104435 – Spagna, RRF – Important Project of Common European Interest on Hydrogen on Mobility & Transport (IPCEI Hy2Move).

(88)

Caso SA.104898 – Germania – RRF  ArcelorMittal (Bremen & Eisenhuttenstadt).

(89)

Comunicazione della Commissione – Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore del clima, dell'ambiente e dell'energia 2022 (GU C 80 del 18.2.2022, pag. 1).

(90)

Caso SA.110031 – Svezia – Sweden setting up a large-scale green steel plant.

(91)

Caso SA.109640 – Svezia – Support to SSAB Luleå for the transition to carbon-neutral production of slabs.

(92)

Caso SA.103740 – Slovacchia – Regional investment aid to Volvo Car Slovakia s. r. o.

(93)

Comunicazione della Commissione - Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione (GU C 414 del 28.10.2022, pag. 1).

(94)

Caso SA.106964 – Francia – Soutien à la phase APD du projet Nuward.

(95)

Case SA.109161 – Francia – TCTF FR Régime de soutien à Deux parcs éoliens en mer posés, l'un en Sud Atlantique et l'autre au large de la Normandie dans la zone Centre Manche 2.

(96)

Caso SA.107936 Germania– TCTF – Aid to Northvolt Germany GmbH.

(97)

Caso SA.108368 – Cechia – Support for electricity from high-efficiency combined heat and power generation.

(98)

Un portafoglio mobile è un modo digitale per memorizzare carte di credito, di debito, d'identità e carte regalo, in modo che sia possibile effettuare gli acquisti utilizzando un dispositivo mobile intelligente anziché una carta fisica.

(99)

Caso AT.40452 – Apple - Mobile Payments.

(100)

La Near-field communication (NFC) è una serie di protocolli di comunicazione che consente la comunicazione tra due dispositivi elettronici a una distanza di 4 cm.

(101)

Cfr.: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_24_3706  

(102)

Caso M.11120 – Worldine/Crédit Agricole/JV.

(103)

L'affiliazione è un insieme di servizi che consente agli operatori commerciali di accettare carte di pagamento (ad esempio quando un cliente mette la carta sul terminale di pagamento e il terminale approva il pagamento, i servizi che consentono tale approvazione sono i servizi di affiliazione). L'accettazione è un servizio che consente all'operatore commerciale di ottimizzare la sua connessione a vari prestatori di servizi di affiliazione. Ciò vale principalmente per i grandi operatori commerciali (ad esempio un supermercato) presso i quali si effettuano ogni giorno centinaia/migliaia di pagamenti e che di solito si collegano a vari prestatori di servizi di affiliazione per ottimizzare tali pagamenti.

(104)

Caso M.11546 – Unicredit/Alpha Bank Romania.

(105)

Caso SA.114922 – Polonia – Reintroduction of the Credit Unions Orderly Liquidation Scheme.

(106)

Caso SA.112704 – Cipro – Scheme for the management of loans granted under Government Housing Plans (OIKIA scheme) e Caso SA.116563 - Cipro - Amendment of the scheme for the management of loans granted under Government Housing Plans (OIKIA scheme)

(107)

Caso SA. 116229 - Grecia - Prolongation and amendment of the reintroduced Hercules Scheme

(108)

Caso SA.52162 – Danimarca – Aiuti di Stato a favore del consorzio Oresund Bridge.

(109)

Caso SA.52617 – Svezia – Aiuti di Stato a favore del consorzio Oresund Bridge.

(110)

Casi SA.44944 e SA.53552 – Germania – Trattamento fiscale degli operatori dei casinò pubblici in Germania.

(111)

Sentenza della Corte del 10. settembre 2024 nella causa C-465/20 P, Commissione/Irlanda e a.

(112)

Cfr.: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/speech_24_4624

(113)

Regolamento (UE) 2022/1925 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2022, relativo a mercati equi e contendibili nel settore digitale e che modifica le direttive (UE) 2019/1937 e (UE) 2020/1828 (regolamento sui mercati digitali) (GU L 265 del 12.10.2022, pag. 1).

(114)

Ad esempio le società designate come gatekeeper per uno o più servizi di piattaforma di base a norma del regolamento sui mercati digitali devono: consentire a terzi di essere interoperabili con i servizi del gatekeeper in determinate situazioni specifiche; consentire ai loro utenti commerciali di accedere ai dati che essi generano nello svolgimento delle loro attività attraverso la piattaforma; fornire agli inserzionisti della piattaforma gli strumenti e le informazioni necessari per verificare gli annunci pubblicitari ospitati dal gatekeeper; consentire agli utenti commerciali di promuovere le proprie offerte e stipulare contratti con i clienti al di fuori della piattaforma del gatekeeper. Ai gatekeeper designati è ad esempio vietato riservare ai propri prodotti e servizi un trattamento più favorevole, in termini di posizionamento, rispetto a prodotti e servizi analoghi o prodotti offerti da terzi; essi non possono più impedire ai consumatori di collegarsi a imprese al di fuori delle loro piattaforme; non possono impedire agli utenti di disinstallare software o applicazioni preinstallati, né possono tracciare gli utenti finali al di fuori del servizio di piattaforma di base a scopo di pubblicità mirata salvo consenso.

(115)

Nel settembre 2023 la Commissione ha designato sei gatekeeper ai sensi del regolamento sui mercati digitali: Alphabet, Amazon, Apple, ByteDance, Meta, e Microsoft, in relazione a 22 servizi di piattaforma di base prestati da tali gatekeeper.

(116)

Le versioni pubbliche di tali relazioni sono state pubblicate. Cfr.: https://digital-markets-act-cases.ec.europa.eu/reports/compliance-reports .

(117)

La versione non riservata della decisione sarà pubblicata sul sito web della Commissione dedicato al regolamento sui mercati digitali.

(118)

Cfr.: https://digital-markets-act-cases.ec.europa.eu/reports/compliance-reports .

(119)

A norma dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento sui mercati digitali, la Commissione può, di propria iniziativa, adottare una decisione che specifica le misure che il gatekeeper deve attuare per garantire un'osservanza effettiva degli obblighi sostanziali previsti dal regolamento sui mercati digitali, come l'obbligo di interoperabilità di cui all'articolo 6, paragrafo 7, del medesimo regolamento.

(120)

Il gruppo ad alto livello è composto da 30 rappresentanti nominati dall' organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche  (BEREC), dal garante europeo della protezione dei dati  (GEPD) e dal comitato europeo per la protezione dei dati , dalla rete europea della concorrenza  (ECN), dalla  rete di cooperazione per la tutela dei consumatori  (rete CPC), e dal  gruppo dei regolatori europei per i servizi di media audiovisivi  (ERGA).

(121)

Regolamento (UE) 2022/2560 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, relativo alle sovvenzioni estere distorsive del mercato interno (GU L 330 del 23.12.2022, pag. 1). La DG Concorrenza è responsabile dell'applicazione delle norme del regolamento sulle sovvenzioni estere e dell'avvio di procedure d'ufficio al di fuori delle procedure di appalto pubblico, mentre la DG Mercato interno, industria, imprenditoria e PMI (DG GROW) è responsabile dell'applicazione del regolamento sulle sovvenzioni estere negli appalti pubblici.

(122)

Il regolamento sulle sovvenzioni estere colma una lacuna normativa nel mercato unico, in cui le sovvenzioni concesse dagli Stati membri sono soggette a un attento controllo ai sensi delle norme dell'UE in materia di aiuti di Stato, mentre le sovvenzioni concesse da governi di paesi terzi sfuggono in gran parte a qualsiasi verifica. Ai sensi del regolamento sulle sovvenzioni estere, le imprese sono tenute a notificare i contributi finanziari ricevuti da autorità pubbliche di paesi terzi nei tre anni precedenti, prima di realizzare una concentrazione (ossia una fusione, un'acquisizione o un'impresa comune) o di aggiudicare un appalto nell'ambito di una procedura di appalto pubblico nell'UE al di sopra di determinate soglie di notifica. Il regolamento sulle sovvenzioni estere consente alla Commissione di effettuare esami d'ufficio se le informazioni indicano l'esistenza di una sovvenzione estera distorsiva del mercato unico.

(123)

  https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/mex_24_2247  

(124)

Caso FS.100011 – Emirates Telecommunications Group/PPF Telecommunication Group.

(125)

 The OECD Guide for helping competition authorities assess the expected impact of their activities, OCSE, 15.4.2014.

(126)

L'importo di 12 miliardi di EUR è la media degli estremi inferiori del periodo 2012-2023, mentre i 21 miliardi di EUR rappresentano la media degli estremi superiori per lo stesso periodo.

(127)

L'importo stimato non riguarda tutte le ANC dell'UE, e pertanto dev'essere considerato una stima approssimativa. È inoltre opportuno osservare che questo esercizio iniziale ha riguardato tre anni durante i quali l'applicazione delle norme è stata probabilmente influenzata dalla pandemia di COVID-19.

(128)

Cfr.: https://op.europa.eu/it/publication-detail/-/publication/c03374f1-3833-11ef-b441-01aa75ed71a1  

(129)

Per una sintesi dei risultati, si rimanda al documento di lavoro dei servizi della Commissione, sezione 7.3.

(130)

I dati contenuti nel quadro di valutazione degli aiuti di Stato si basano sulle relazioni annuali trasmesse dagli Stati membri a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione. Gli Stati membri restano responsabili dei dati forniti.

(131)

 L'elemento di aiuto dipende dalla forma dell'aiuto. Per quanto riguarda le sovvenzioni, il vantaggio trasferito al beneficiario corrisponde di norma alla spesa di bilancio. Per quanto concerne altri strumenti di aiuto, il vantaggio conferito al beneficiario e il costo per la pubblica amministrazione possono differire. Ad esempio, nel caso delle garanzie, il beneficiario evita il rischio associato alla garanzia, giacché tale rischio è assunto dallo Stato. L'assunzione del rischio da parte dello Stato dovrebbe di norma essere remunerata con un adeguato corrispettivo (premio). L'eventuale rinuncia, totale o parziale, al premio stesso rappresenta l'elemento di aiuto.

(132)

La sigla TCTF indica il quadro temporaneo di crisi e transizione.

(133)

Gli aiuti legati alla COVID-19, che nel 2022 rappresentavano circa lo 0,45 % del PIL dell'UE, nel 2023 sono scesi allo 0,06 % del PIL dell'UE. Anche la spesa per gli aiuti in risposta al turbamento dell'economia provocato dalla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina è diminuita, passando dallo 0,27 % del PIL dell'UE nel 2022 allo 0,23 % del PIL dell'UE nel 2023.

(134)

Malta (+ 0,91 punti percentuali), Croazia (+ 0,47 p.p.), Grecia (+ 0,33 p.p.), Polonia (+ 0,32 p.p.), Lituania (+ 0,27 p.p.), Slovenia (+ 0,22 p.p.), Lussemburgo (+ 0,21 p.p.), Germania (+ 0,19 p.p.), Lettonia (+ 0,16 p.p.), Italia (+ 0,13 p.p.), Danimarca (+ 0,12 p.p.), Spagna, Slovacchia e Austria (+ 0,09 p.p.), Finlandia (+ 0,08 p.p.), Irlanda (+ 0,07 p.p.), Francia e Cipro (+ 0,04 p.p.) ed Estonia (+ 0,02 p.p.). I livelli di aiuti non legati alle crisi sono rimasti stabili nei Paesi Bassi, e sono invece diminuiti in altri sette Stati membri: Portogallo (-0,44 p.p.), Cechia (0,23 p.p.) e Bulgaria (-0,11 p.p.), Svezia (-0,09 p.p.), Belgio (-0,07 p.p.), Bulgaria (-0,04 p.p.) e Romania (-0,02 p.p.).

(135)

L'Ungheria è lo Stato membro con la spesa maggiore in rapporto al PIL del 2023 (circa il 2,91 %) seguita dalla Croazia (circa l'1,86 %). Gli Stati membri che nel 2023 hanno registrato le spese più modeste - Irlanda, Cipro e Bulgaria - hanno speso tra lo 0,39 % e lo 0,51 % dei rispettivi PIL nazionali. Maggiori informazioni sono reperibili nel quadro di valutazione degli aiuti di Stato pubblicato sul sito web della Commissione: https://competition-policy.ec.europa.eu/state-aid/scoreboard_it

(136)

Si possono concedere aiuti per i) accelerare la diffusione, prevista dal piano REPowerEU, delle energie rinnovabili, dello stoccaggio e del calore rinnovabile (misure di cui alla sezione 2.5) e ii) decarbonizzare i processi di produzione industriale (misure di cui alla sezione 2.6). Gli Stati membri possono anche concedere aiuti per accelerare gli investimenti in settori strategici per la transizione verso un'economia a zero emissioni nette, consentendo aiuti agli investimenti per la fabbricazione di attrezzature strategiche, segnatamente batterie, pannelli solari, turbine eoliche, pompe di calore, elettrolizzatori e dispositivi per la cattura e lo stoccaggio del carbonio, per la produzione di componenti fondamentali e per la produzione e il riciclaggio delle materie prime critiche necessarie (misure di cui alla sezione 2.8).

(137)

Per aiuti nel settore industriale si intendono le spese per aiuti di Stato, in termini di elementi di aiuto, registrate nel 2023, quali indicate nelle relazioni annuali, ad esclusione degli aiuti di Stato che perseguono i seguenti obiettivi strategici: "cultura", "conservazione del patrimonio" e "risarcimento dei danni causati da calamità naturali". L'analisi esclude anche gli aiuti legati alle crisi, ossia la spesa per aiuti di Stato erogata nel contesto della crisi COVID-19 e la spesa per aiuti di Stato in risposta alla guerra di aggressione della Russia contro l'Ucraina.

(138)

Una presentazione più completa degli aiuti concessi dal marzo 2022 al giugno 2024 nell'ambito del quadro temporaneo di crisi e transizione è disponibile nel documento periodico informativo sugli aiuti di Stato in materia di concorrenza: Competition policy briefs - Commissione europea

(139)

 Portogallo, Slovacchia, Ungheria, Croazia, Spagna, Germania, Italia, Belgio, Francia, Austria e Danimarca.

(140)

Di questi 2,38 miliardi di EUR, 150 milioni di EUR sono stati concessi nell'ambito della sezione 2.5 del quadro temporaneo di crisi e transizione - Aiuti per accelerare la diffusione, prevista dal piano REPowerEU, delle energie rinnovabili, dello stoccaggio e del calore rinnovabile; 240 milioni di EUR nell'ambito della sezione 2.6 - Aiuti a favore della decarbonizzazione dei processi di produzione industriale attraverso l'elettrificazione e/o l'uso di idrogeno rinnovabile e di idrogeno elettrolitico che soddisfa determinate condizioni e di misure di efficienza energetica, e 1,99 miliardi di EUR nell'ambito della sezione 2.8 - Aiuti per accelerare gli investimenti in settori strategici per la transizione verso un'economia a zero emissioni nette.

(141)

Cfr.: https://competition-policy.ec.europa.eu/about/reaching-out/lets-talk-competition_en?prefLang=it .

(142)

Cfr.: https://competition-policy.ec.europa.eu/about/reaching-out/protecting-competition-changing-world_en?prefLang=it  

(143)

Cfr.: https://competition-policy.ec.europa.eu/about/reaching-out/protecting-competition-changing-world-public-workshop_en?prefLang=it .

(144)

Comitato economico e sociale europeo - Parere sulla relazione della Commissione sulla politica di concorrenza 2023, 21.10.2024, (COM(2024) 115 final), https://www.eesc.europa.eu/it/our-work/opinions-information-reports/opinions/report-competition-policy-2023 .

(145)

Comunicazione della Commissione sulla cooperazione nell'ambito della rete delle autorità garanti della concorrenza (GU C 101 del 27.4.2004, pag. 43 e GU C 374 del 13.10.2016, pag. 1).

(146)

https://commission.europa.eu/funding-tenders/find-funding/eu-funding-programmes/technical-support-instrument/technical-support-instrument-tsi_en?prefLang=it

(147)

https://www.oecd.org/en/about/projects/fighting-bid-rigging-in-public-procurement-in-austria-bulgaria-croatia-cyprus-greece-and-romania.html .

(148)

https://www.oecd.org/en/about/projects/oecd-competition-market-study-digital-sector-in-poland-latvia-and-lithuania.html

(149)

Cinque paesi dell'Africa orientale e australe: Comore, Madagascar, Maurizio, Seychelles e Zimbabwe.

(150)

Cfr.: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_24_1952 .

(151)

Accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra (GU L 444 del 31.12.2020, pag. 14).

(152)

 Accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica (GU C 384I del 12.11.2019, pag. 1).

(153)

Cfr.: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_24_5468 .

(154)

Parere della Corte di giustizia (Grande Sezione) del 26.7.2017, Parere 1/15, Progetto di accordo tra il Canada e l'Unione europea — Trasferimento dei dati del codice di prenotazione dei passeggeri aerei dall'Unione al Canada, EU:C:2016:656.

(155)

Cfr.: https://africa.competitioncooperation.eu/ .

(156)

Paesi a cui il Consiglio europeo ha concesso lo status di paese candidato sulla base di una raccomandazione della Commissione europea: Albania, Bosnia-Erzegovina, Georgia, Macedonia del Nord, Moldova, Montenegro, Serbia, Turchia e Ucraina.

(157)

Potenziale candidato all'adesione all'UE: Kosovo.