COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 10.12.2024
COM(2024) 576 final
2024/0318(COD)
Proposta di
REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
sulla cooperazione tra le autorità di contrasto incaricate di applicare la direttiva (UE) 2019/633 in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare
RELAZIONE
1.CONTESTO DELLA PROPOSTA
•Motivi e obiettivi della proposta
La direttiva (UE) 2019/633 (la "direttiva") ha imposto agli Stati membri di designare autorità di contrasto per garantire l'efficace applicazione dei divieti previsti dall'articolo 3 della stessa. Le autorità di contrasto possono agire di propria iniziativa o sulla base di denunce presentate dalle parti vittime di pratiche commerciali sleali nella filiera agricola e alimentare.
La direttiva ha inoltre introdotto norme relative ai poteri delle autorità di contrasto, garantendo che tali autorità possano indagare, raccogliere informazioni e ordinare la cessazione di una pratica commerciale sleale (articolo 6 della direttiva).
La direttiva ha inoltre imposto alle autorità di contrasto di cooperare efficacemente tra loro e con la Commissione e di prestarsi reciproca assistenza nelle indagini che presentano una dimensione transfrontaliera (articolo 8 della direttiva).
Dall'esperienza delle autorità di contrasto emerge che la raccolta di informazioni, l'accertamento di una violazione e l'imposizione e l'applicazione di sanzioni pecuniarie e altre sanzioni di pari efficacia può risultare difficile quando l'acquirente si trova in un altro Stato membro. La capacità delle autorità di contrasto di cooperare in tali casi dovrebbe pertanto essere rafforzata.
Colmare le lacune nell'applicazione mira a rafforzare la posizione degli agricoltori nella filiera. Per rispondere a questa problematica, il 15 marzo 2024 la Commissione ha presentato un documento di riflessione in cui annunciava una serie di misure volte a rafforzare la posizione degli agricoltori nella filiera alimentare. In questa serie di misure annunciate dalla Commissione è stato incluso un atto giuridico a sé stante che introduce nuove norme sull'applicazione transfrontaliera della direttiva.
Gli orientamenti politici per la prossima Commissione europea 2024-2029 contengono l'impegno a rafforzare la posizione degli agricoltori e a proteggerli ulteriormente dalle pratiche commerciali sleali. Inoltre nella relazione finale del dialogo strategico sul futuro dell'agricoltura nell'UE, che è stato annunciato dalla presidente della Commissione europea nel discorso sullo stato dell'Unione del 13 settembre 2023 e avviato nel gennaio 2024 e che ha riunito 29 importanti portatori di interessi dei settori agroalimentari europei, della società civile, delle comunità rurali e del mondo accademico, sono state chieste misure proattive a livello sia europeo sia nazionale, anche per affrontare meglio le pratiche commerciali sleali.
La relazione sul dialogo strategico sul futuro dell'agricoltura nell'UE includeva raccomandazioni per un quadro efficace, equilibrato e proporzionato al fine di affrontare le pratiche commerciali sleali. Tale quadro prevedeva, tra l'altro, l'effettiva applicazione della normativa in materia di pratiche commerciali sleali, la cooperazione tra le autorità di contrasto nei casi transfrontalieri, compresa una piattaforma comune online per condividere indagini e informazioni sui casi, e la necessità che le autorità di contrasto dispongano di risorse adeguate e proporzionate per applicare la normativa.
•Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato
La proposta integra la direttiva al fine di garantire che le autorità di contrasto dispongano degli strumenti necessari per raccogliere informazioni, accertare una violazione e imporre e applicare sanzioni pecuniarie e altre sanzioni di pari efficacia nei confronti degli acquirenti che si trovano in un altro Stato membro.
La proposta non interferisce con la valutazione in corso della direttiva che la Commissione sta conducendo in linea con i propri obblighi giuridici a norma della direttiva stessa, né pregiudica il risultato di tale valutazione.
•Coerenza con le altre normative dell'Unione
Come spiegato nella relazione della proposta di quella che è diventata la direttiva, il diritto della concorrenza ha un campo di applicazione diverso rispetto alle norme in materia di pratiche commerciali sleali, in quanto queste ultime sono pratiche unilaterali che, nella maggior parte dei casi, non implicano l'esistenza di una posizione dominante in un determinato mercato o un abuso di tale posizione.
Di conseguenza le norme della proposta che stabiliscono misure destinate esclusivamente alle autorità di contrasto designate a norma della direttiva sono compatibili e complementari alle norme dell'UE in materia di concorrenza.
Sebbene l'UE abbia adottato anche norme sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'applicazione della normativa che tutela i consumatori, l'ambito di applicazione di tali norme è diverso da quello della proposta, in quanto le norme sulla tutela dei consumatori si applicano ai rapporti tra imprese e consumatori e non riguardano di per sé i rapporti tra imprese, benché gli Stati membri possano scegliere di estenderne l'ambito di applicazione.
2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ
•Base giuridica
La proposta si basa sull'articolo 43, paragrafo 2, TFUE, in quanto integra la direttiva, che a sua volta si basa sull'articolo 43, paragrafo 2, TFUE.
•Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)
La proposta riguarda le pratiche commerciali sleali aventi dimensione transfrontaliera. Gli Stati membri non possono far fronte in misura sufficiente alla dimensione transfrontaliera dell'applicazione delle norme in materia di pratiche commerciali sleali, in particolare quando queste pratiche interessano più di due Stati membri.
•Proporzionalità
La proposta si prefigge di migliorare e rafforzare la cooperazione tra le autorità di contrasto, minimizzando al tempo stesso l'interferenza negli ordinamenti giuridici degli Stati membri.
Le norme proposte in materia di raccolta di informazioni e di esecuzione non modificano le norme nazionali che disciplinano la raccolta di informazioni e l'adozione di misure di esecuzione. Le norme proposte mirano piuttosto a garantire una base giuridica per consentire lo scambio di informazioni e le richieste di misure di esecuzione, per le quali l'autorità interpellata seguirà le proprie norme nazionali.
Inoltre la proposta non incide sul sistema amministrativo o sul diritto procedurale degli Stati membri, che restano liberi di definire i propri sistemi di applicazione delle norme in materia di pratiche commerciali sleali.
•Scelta dell'atto giuridico
Si è scelto un regolamento (come per altri strumenti di cooperazione dell'UE, in particolare quelli in materia di cooperazione doganale, di cooperazione sull'IVA, di controlli sui mangimi e sugli alimenti e di tutela dei consumatori) in quanto le norme proposte prevedono sostanzialmente accordi di cooperazione direttamente applicabili tra autorità pubbliche.
In assenza di un adeguato quadro giuridico dell'UE che si applichi direttamente in tutti gli Stati membri, ciascuno Stato membro può definire le norme che disciplinano le richieste di informazioni o le richieste di misure di esecuzione secondo un approccio diverso e può subordinare le azioni dell'autorità di contrasto a diversi fattori. Ciò può comportare incertezza del diritto e, in ultima analisi, ostacolare l'applicazione delle norme previste dalla direttiva contro le pratiche commerciali sleali nei casi transfrontalieri.
3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO
•Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente
Si tratta di una proposta di un nuovo regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che non fa seguito a una valutazione ex-post o a vagli di adeguatezza della legislazione vigente.
•Consultazioni dei portatori di interessi
Per motivi di urgenza non è stato pubblicato alcun invito formale a presentare contributi.
Si sono tuttavia svolti numerosi seminari, eventi e riunioni con i portatori di interessi, che hanno presentato osservazioni, elementi di prova e suggerimenti su come migliorare l'applicazione delle norme contro le pratiche commerciali sleali.
Le autorità di contrasto responsabili dell'applicazione della direttiva si riuniscono almeno una volta all'anno e discutono le migliori pratiche, i nuovi casi e i nuovi sviluppi nell'ambito delle pratiche commerciali sleali nella filiera agricola e alimentare e si scambiano informazioni. La Commissione facilita tutte queste riunioni e, in tale contesto, ha raccolto i pareri delle autorità di contrasto sull'applicazione transfrontaliera.
•Assunzione e uso di perizie
Sebbene, vista l'urgenza di agire, non siano stati pubblicati inviti a presentare contributi o condotte consultazioni pubbliche, la Commissione ha presentato più volte le misure proposte ai portatori di interessi e alle autorità di contrasto, anche in occasione di riunioni bilaterali con la partecipazione di tutte le associazioni pertinenti della filiera agroalimentare con sede nell'UE, comprese quelle dei consumatori.
Le autorità di contrasto hanno riconosciuto le sfide poste dall'applicazione transfrontaliera delle norme contro le pratiche commerciali sleali e hanno elaborato orientamenti, modelli e procedure comuni per garantire un coordinamento più efficace tra di esse.
•Valutazione d'impatto
Data la scelta limitata di opzioni strategiche a disposizione della Commissione, non è stata effettuata una valutazione d'impatto per la proposta. La proposta deve essere considerata uno strumento di applicazione che definisce gli obblighi già esistenti a norma della direttiva sulle pratiche commerciali sleali (per i quali non esistono norme procedurali per il conseguimento), rafforzando la cooperazione tra le autorità di contrasto.
•Efficienza normativa e semplificazione
La proposta è una delle misure annunciate nel documento di riflessione della Commissione del 15 marzo 2024 nell'ambito del pacchetto di semplificazione.
L'istituzione di un quadro giuridico dell'UE applicabile in tutti gli Stati membri garantirà che non vi siano approcci diversi che possano compromettere la certezza del diritto, determinare lungaggini procedurali e creare confusione nella cooperazione tra le autorità di contrasto.
Inoltre nel parere della piattaforma "Fit for Future" si è osservato che, sebbene una maggiore armonizzazione possa tradursi in una minore flessibilità nell'adeguare le norme a livello nazionale, le numerose sfide poste dalla gestione delle pratiche commerciali sleali aventi dimensione transfrontaliera creano la necessità di adottare norme giuridiche che si applichino in tutti gli Stati membri per far fronte a tali pratiche.
•Diritti fondamentali
L'UE si impegna a rispettare standard elevati in materia di tutela dei diritti fondamentali.
La proposta rispetta i diritti sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'UE e contribuirà alla capacità dei fornitori di svolgere un'attività commerciale. Si prefigge di garantire che l'esercizio dei poteri previsto nel regolamento futuro sia soggetto a garanzie adeguate per quanto concerne il diritto di difesa degli acquirenti, compresi il diritto di essere ascoltati e il diritto a un ricorso effettivo. La proposta prevede inoltre che i procedimenti di esecuzione delle autorità di contrasto si svolgano entro un termine ragionevole.
4.INCIDENZA SUL BILANCIO
La proposta non incide sul bilancio dell'UE. Richiederebbe l'uso di un sito web esistente per lo scambio di informazioni tra le autorità di contrasto e la Commissione.
5.ALTRI ELEMENTI
•Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione
La proposta contiene un nuovo regolamento dell'UE quale strumento complementare alla direttiva. Il piano attuativo e le modalità di monitoraggio, valutazione e informazione rimangono pertanto gli stessi del quadro attuale.
•Documenti esplicativi (per le direttive)
La proposta riguarda un regolamento dell'UE.
•Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta
1. È opportuno stabilire norme procedurali per gli scambi di informazioni tra le autorità di contrasto. Le richieste di informazioni devono essere presentate per iscritto, indicando la disposizione corrispondente della direttiva e il riferimento al diritto nazionale. Le informazioni richieste sono raccolte dall'autorità di contrasto interpellata e utilizzate solo dall'autorità di contrasto richiedente conformemente alla propria legislazione nazionale.
2. Viene introdotta la possibilità per un'autorità di contrasto interpellata di esercitare i poteri che le sono attribuiti dalla direttiva conformemente alle norme nazionali del proprio Stato membro.
3. Un'autorità di contrasto, su richiesta di una sua omologa, dovrebbe essere in grado di eseguire, conformemente alle norme nazionali del proprio Stato membro, le decisioni definitive che impongono sanzioni pecuniarie o altre sanzioni di pari efficacia e i provvedimenti provvisori, adottate conformemente alla direttiva.
4. Al fine di aumentare la trasparenza, le autorità di contrasto dovrebbero poter notificare le proprie decisioni alle altre autorità di contrasto.
5. Per garantire la realizzazione del meccanismo di assistenza reciproca istituito a norma del regolamento, è opportuno stabilire norme esaustive che consentano alle autorità di contrasto di rifiutarsi di dare seguito a una richiesta di assistenza reciproca.
6. Per evitare ostacoli a una cooperazione agevole dovuti all'assenza di un regime linguistico concordato, è opportuno stabilire norme che consentano alle autorità di contrasto di concordare la lingua da utilizzare in tutte le notifiche, le richieste e le comunicazioni tra di esse, oltre a norme in caso di disaccordo.
7. Conformemente al regolamento, una pratica commerciale sleale avente dimensione transfrontaliera che coinvolge almeno tre Stati membri dovrebbe essere considerata una pratica commerciale sleale diffusa.
8. Nei casi di pratiche commerciali sleali diffuse, le autorità di contrasto degli Stati membri interessati dovrebbero poter emettere segnalazioni, intraprendere azioni coordinate e designare un coordinatore a guida della cooperazione tra le autorità competenti del territorio in cui potrebbe aver luogo la pratica.
9. È opportuno stabilire procedure per il coordinamento delle indagini e delle misure di esecuzione connesse alle pratiche commerciali sleali diffuse aventi dimensione transfrontaliera.
10. È necessario stilare un elenco dei casi in cui un'autorità di contrasto interessata può decidere di rifiutarsi di partecipare a un'azione coordinata.
11. Per garantire che le autorità di contrasto coinvolte nell'azione coordinata dispongano di tutti gli strumenti necessari alla comunicazione, alla cooperazione e alla coordinazione, il presente regolamento dovrebbe stabilire le modalità del regime linguistico.
2024/0318 (COD)
Proposta di
REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
sulla cooperazione tra le autorità di contrasto incaricate di applicare la direttiva (UE) 2019/633 in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,
visto il parere del Comitato delle regioni,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,
considerando quanto segue:
(1)La direttiva (UE) 2019/633 del Parlamento europeo e del Consiglio ha introdotto, nell'Unione, un livello minimo di tutela rispetto alle pratiche commerciali sleali per ridurre il verificarsi di pratiche che possono avere un impatto negativo sul tenore di vita della comunità agricola.
(2)La direttiva (UE) 2019/633 impone agli Stati membri di designare autorità di contrasto che garantiscano l'efficace applicazione dei divieti previsti dalla stessa. Essa impone inoltre alla Commissione e a tali autorità di contrasto di cooperare strettamente per garantire un approccio comune in merito all'applicazione delle norme stabilite in tale direttiva. In particolare, le autorità di contrasto dovrebbero fornirsi assistenza reciproca, anche scambiandosi informazioni e dando supporto alle indagini che hanno una dimensione transfrontaliera.
(3)In virtù del principio di territorialità, le autorità di contrasto possono incontrare difficoltà al momento di raccogliere informazioni, accertare una violazione e imporre ed applicare sanzioni pecuniarie e altre sanzioni di pari efficacia quando un acquirente è stabilito in un altro Stato membro. Tali difficoltà incidono sul sistema di applicazione istituito dalla direttiva (UE) 2019/633, che si basa sulla cooperazione tra le autorità di contrasto, e possono portare a un'applicazione non uniforme delle norme contro le pratiche commerciali sleali, compromettendo la tutela dei fornitori di prodotti agricoli e alimentari prevista da tale direttiva. È pertanto opportuno stabilire norme che rafforzino la cooperazione tra le autorità di contrasto nei casi transfrontalieri.
(4)Poiché la direttiva (UE) 2019/633 consente agli Stati membri di mantenere o introdurre norme nazionali più rigorose contro le pratiche commerciali sleali, è opportuno chiarire che il presente regolamento non contempla tali norme. Il regolamento dovrebbe tuttavia consentire agli Stati membri di decidere se le loro autorità di contrasto possono avvalersi della possibilità di scambiare informazioni stabilite nell'ambito del meccanismo di assistenza reciproca istituito dal presente regolamento in relazione a tali norme. In tali casi le autorità di contrasto dovrebbero comunque avere il diritto di rifiutarsi di dare seguito a tale richiesta.
(5)Per garantire l'efficace applicazione degli obblighi previsti dal presente regolamento, le autorità di contrasto dovrebbero disporre delle risorse e delle competenze necessarie.
(6)Le autorità di contrasto dovrebbero avere il potere di comunicarsi reciprocamente e utilizzare come prova, conformemente al proprio diritto nazionale, qualsiasi elemento di fatto e di diritto, comprese le informazioni riservate. Le informazioni scambiate sono utilizzate come prova soltanto ai fini dell'applicazione delle norme stabilite dalla direttiva (UE) 2019/633 e in merito alla questione per cui sono state raccolte dall'autorità che le trasmette.
(7)Le autorità di contrasto dovrebbero avere la facoltà di esercitare nel proprio territorio i poteri di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere b) e c), della direttiva (UE) 2019/633, conformemente al proprio diritto nazionale, in nome e per conto di altre autorità di contrasto.
(8)Le autorità di contrasto dovrebbero informarsi reciprocamente nel caso in cui una pratica commerciale sleale avente dimensione transfrontaliera abbia avuto luogo o stia avendo luogo nel loro territorio.
(9)Le autorità di contrasto dovrebbero avere il potere, nel proprio territorio e conformemente al proprio diritto nazionale, di eseguire le decisioni definitive che impongono sanzioni pecuniarie o altre sanzioni di pari efficacia in nome e per conto di altre autorità di contrasto o di avviare procedimenti di esecuzione di tali decisioni, a condizione che tali altre autorità di contrasto abbiano compiuto sforzi ragionevoli per accertare che gli acquirenti nei cui confronti devono essere applicate le sanzioni pecuniarie o altre sanzioni di pari efficacia non dispongano di beni sufficienti negli Stati membri di tali altre autorità di contrasto.
(10)Le autorità di contrasto dovrebbero poter scambiarsi informazioni e chiederle ad altre autorità di contrasto presentando richieste di informazioni. In tali richieste dovrebbe essere specificato quali informazioni sono ritenute necessarie nel singolo caso per svolgere indagini sulle pratiche commerciali sleali.
(11)Le autorità di contrasto non dovrebbero avere il diritto di rifiutarsi di dare seguito a una richiesta di informazioni o di rifiutarsi di partecipare alle misure di esecuzione, a meno che l'adozione di azioni di esecuzione e di decisioni amministrative a livello nazionale al di fuori del meccanismo di assistenza reciproca non possa garantire la cessazione delle pratiche commerciali sleali aventi dimensione transfrontaliera. Inoltre le autorità di contrasto dovrebbero motivare tale rifiuto.
(12)La mancanza di modalità procedurali sul regime linguistico può ostacolare una cooperazione agevole tra le autorità di contrasto. Per questo motivo è opportuno stabilire norme che consentano alle autorità di contrasto di concordare la lingua da utilizzare in tutte le notifiche, le richieste e le comunicazioni tra di esse, oltre a norme in caso di disaccordo.
(13)Al fine di garantire condizioni uniformi di attuazione delle misure stabilite dal presente regolamento, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per poter elaborare moduli standard per le richieste di informazioni o di misure di esecuzione. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio. In assenza di moduli standard elaborati dalla Commissione, le autorità di contrasto dovrebbero avere il diritto di elaborare tali moduli per agevolare il meccanismo di assistenza reciproca.
(14)Se vi è la possibilità che sia in corso una pratica commerciale sleale diffusa avente dimensione transfrontaliera che coinvolge almeno tre Stati membri, le autorità di contrasto interessate da tale pratica dovrebbero poter effettuare segnalazioni, intraprendere azioni coordinate e designare un coordinatore a guida della cooperazione tra le autorità competenti del territorio in cui potrebbe aver luogo la pratica. Per stabilire quali autorità di contrasto siano interessate da una pratica commerciale sleale diffusa avente dimensione transfrontaliera, dovrebbero essere presi in considerazione tutti gli aspetti pertinenti, in particolare il luogo in cui è stabilito l'acquirente e l'ubicazione dei fornitori che possono essere interessati dalla pratica commerciale sleale. L'individuazione di pratiche commerciali sleali diffuse aventi dimensione transfrontaliera dovrebbe essere sostenuta dallo scambio di informazioni tra le autorità di contrasto qualora vi sia un ragionevole sospetto di tali pratiche. Il coordinatore dovrebbe esercitare la propria competenza in un quadro di stretta cooperazione con le altre autorità di contrasto interessate. Analogamente tutte le autorità di contrasto interessate dovrebbero essere coinvolte attivamente nelle indagini sin dalle fasi iniziali, inviare segnalazioni alla Commissione e alle autorità di contrasto interessate da una pratica commerciale sleale diffusa avente dimensione transfrontaliera e condividere le informazioni necessarie a loro disposizione in merito a tali pratiche.
(15)È opportuno stabilire procedure per il coordinamento delle indagini e delle misure di esecuzione connesse alle pratiche commerciali sleali diffuse aventi dimensione transfrontaliera. Le azioni coordinate contro le pratiche commerciali sleali diffuse aventi dimensione transfrontaliera dovrebbero garantire che le autorità di contrasto possano scegliere gli strumenti più appropriati ed efficaci per porre fine a tali pratiche.
(16)È necessario stilare un elenco dei casi in cui un'autorità di contrasto interessata può decidere di rifiutarsi di partecipare a un'azione coordinata. In particolare la mancanza di risorse disponibili da parte di un'autorità di contrasto interessata da tale pratica commerciale sleale avente dimensione transfrontaliera non dovrebbe essere considerata una motivazione per rifiutarsi di partecipare a un'azione coordinata.
(17)Al fine di garantire che le autorità di contrasto coinvolte nell'azione coordinata dispongano di tutti gli strumenti necessari alla comunicazione, alla cooperazione e alla coordinazione, il presente regolamento dovrebbe stabilire le modalità del regime linguistico.
(18)Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e presenti nelle tradizioni costituzionali degli Stati membri. Di conseguenza il presente regolamento andrebbe interpretato e applicato conformemente a tali diritti e principi.
(19)L'applicazione del presente regolamento non dovrebbe incidere sulle indagini penali e sui procedimenti giudiziari negli Stati membri.
(20)Poiché l'obiettivo del presente regolamento, vale a dire la cooperazione tra le autorità di contrasto incaricate dell'applicazione del divieto di pratiche commerciali sleali ai sensi della direttiva (UE) 2019/633, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri in quanto essi non possono garantire la cooperazione e il coordinamento agendo da soli, e, considerato il suo ambito di applicazione territoriale e personale, l'obiettivo può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
(21)Al fine di concedere alle autorità di contrasto il tempo necessario per poter attuare le norme stabilite nel presente regolamento, la sua applicazione dovrebbe essere differita di un anno dalla sua entrata in vigore,
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
CAPO I
DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE
Articolo 1
Oggetto
Il presente regolamento stabilisce determinate norme in base alle quali le autorità di contrasto, designate dai rispettivi Stati membri e incaricate dell'applicazione del divieto di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare a norma della direttiva (UE) 2019/633, cooperano e coordinano le azioni tra loro.
Articolo 2
Ambito di applicazione
1. L'ambito di applicazione del presente regolamento concerne l'applicazione del divieto di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare di cui all'articolo 3, paragrafi 1 e 2, della direttiva (UE) 2019/633 aventi dimensione transfrontaliera.
Tuttavia l'articolo 5 del presente regolamento si applica anche in relazione alle norme nazionali ai sensi dell'articolo 9 della direttiva (UE) 2019/633, se lo Stato membro decide in tal senso conformemente al paragrafo 4 di tale articolo.
2. Il presente regolamento non pregiudica le norme dell'Unione e nazionali di diritto internazionale privato, in particolare quelle relative alla giurisdizione degli organi giudiziari e alle leggi applicabili.
3. Il presente regolamento non pregiudica l'applicazione negli Stati membri delle misure relative alla cooperazione giudiziaria in materia civile e penale, in particolare quelle relative al funzionamento della rete giudiziaria europea stabilite con decisione 2008/976/GAI del Consiglio.
Articolo 3
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 della direttiva (UE) 2019/633. Si applicano inoltre le definizioni seguenti:
a) "autorità di contrasto": l'autorità nazionale o le autorità nazionali designate da uno Stato membro a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2019/633;
b) "autorità di contrasto richiedente": l'autorità di contrasto che presenta una richiesta di assistenza reciproca;
c) "autorità di contrasto interpellata": l'autorità di contrasto che riceve una richiesta di assistenza reciproca;
d) "pratica commerciale sleale avente dimensione transfrontaliera": qualsiasi pratica commerciale sleale ai sensi della direttiva (UE) 2019/633 che coinvolga un fornitore e un acquirente situati in Stati membri diversi;
e) "pratica commerciale sleale diffusa avente dimensione transfrontaliera": qualsiasi pratica commerciale sleale ai sensi della direttiva (UE) 2019/633 che coinvolga almeno tre Stati membri;
f) "decisione definitiva": una decisione che non può (più) essere impugnata con mezzi ordinari.
CAPO II
RISORSE E COMPETENZE
Articolo 4
Risorse e competenze
Gli Stati membri provvedono affinché le autorità di contrasto dispongano delle risorse e delle competenze necessarie per l'applicazione del presente regolamento.
CAPO III
MECCANISMO DI ASSISTENZA RECIPROCA
Articolo 5
Richieste di informazioni
1. Su richiesta di un'autorità di contrasto richiedente, l'autorità di contrasto interpellata fornisce senza indugio, entro 60 giorni salvo diverso accordo, all'autorità di contrasto richiedente le informazioni richieste per stabilire se nello Stato membro dell'autorità di contrasto richiedente abbia avuto luogo o stia avendo luogo una pratica commerciale sleale avente dimensione transfrontaliera.
2. Quando invia una richiesta di informazioni all'autorità di contrasto interpellata, l'autorità di contrasto richiedente indica come base giuridica il presente regolamento, la legislazione nazionale di recepimento della direttiva (UE) 2019/633 e le disposizioni corrispondenti della direttiva (UE) 2019/633, precisa lo scopo della richiesta e specifica quali informazioni sono richieste.
3. Le informazioni fornite sono raccolte solo dall'autorità di contrasto interpellata e utilizzate solo dall'autorità di contrasto richiedente conformemente alla propria legislazione nazionale.
4. Gli Stati membri possono decidere se le autorità di contrasto possono avvalersi delle possibilità di cui al presente articolo in relazione alle norme nazionali ai sensi dell'articolo 9 della direttiva (UE) 2019/633.
Quando l'autorità di contrasto richiedente si avvale della possibilità di cui al paragrafo 1, l'autorità di contrasto interpellata può rifiutarsi di fornire informazioni, indicando i motivi del rifiuto.
Articolo 6
Richieste di misure di esecuzione
1. Su richiesta e per conto dell'autorità di contrasto richiedente, l'autorità di contrasto interpellata esercita, conformemente alle norme nazionali del proprio Stato membro, i poteri di cui all'articolo 6, paragrafo 1, primo comma, lettere a), b) e c), della direttiva (UE) 2019/633.
2. Quando un'autorità di contrasto interpellata esercita i poteri di cui all'articolo 6, paragrafo 1, primo comma, lettere a), b) e c), della direttiva (UE) 2019/633 su richiesta e per conto dell'autorità di contrasto richiedente, i funzionari e le altre persone che li accompagnano, autorizzati o nominati dall'autorità di contrasto richiedente, hanno la facoltà di presenziare e assistere l'autorità di contrasto interpellata, sotto la supervisione dei funzionari di quest'ultima.
3. L'autorità di contrasto interpellata informa l'autorità di contrasto richiedente circa i provvedimenti e le misure adottate e che intende adottare.
Articolo 7
Richieste di esecuzione di decisioni che impongono sanzioni pecuniarie o altre sanzioni di pari efficacia e misure provvisorie
1. Su richiesta di un'autorità di contrasto richiedente, l'autorità interpellata applica, conformemente al proprio diritto nazionale, le decisioni definitive che impongono sanzioni pecuniarie o altre sanzioni di pari efficacia e misure provvisorie adottate a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, primo comma, lettera e), della direttiva (UE) 2019/633.
2. Il paragrafo 1 si applica solo nella misura in cui, dopo aver compiuto sforzi ragionevoli nel proprio territorio, l'autorità di contrasto richiedente abbia accertato che l'acquirente nei cui confronti sono applicabili la sanzione pecuniaria o altre sanzioni e le misure provvisorie non dispone di beni sufficienti nel territorio del suo Stato membro.
3. L'autorità di contrasto richiedente può chiedere soltanto l'esecuzione di una decisione definitiva.
4. Le questioni relative ai termini di prescrizione per l'applicazione delle sanzioni pecuniarie, di altre sanzioni di pari efficacia e delle misure provvisorie sono disciplinate dal diritto nazionale dello Stato membro dell'autorità interpellata.
Articolo 8
Meccanismo di notifica
Un'autorità di contrasto notifica a tutte le altre autorità di contrasto entro un mese dall'adozione la decisione che stabilisce il verificarsi, nel proprio Stato membro, di una pratica commerciale sleale avente dimensione transfrontaliera.
Articolo 9
Procedura per le richieste di assistenza reciproca
1. L'autorità di contrasto richiedente che presenta una richiesta di assistenza reciproca fornisce tutte le informazioni pertinenti necessarie per consentire all'autorità di contrasto interpellata di soddisfare tale richiesta, comprese le informazioni che possono essere ottenute solo nello Stato membro dell'autorità di contrasto richiedente.
2. Le richieste di assistenza reciproca e tutte le comunicazioni ad esse collegate sono presentate per iscritto mediante moduli standard.
Articolo 10
Rifiuto di dar seguito a una richiesta di assistenza reciproca
1. Un'autorità di contrasto interpellata può rifiutarsi di dar seguito a una richiesta di informazioni a norma dell'articolo 5, soltanto in presenza di una o di entrambe le situazioni seguenti:
a) a seguito di una consultazione con l'autorità di contrasto richiedente, quest'ultima non ha bisogno delle informazioni richieste per stabilire se abbia avuto luogo o stia avendo luogo una pratica commerciale sleale avente dimensione transfrontaliera;
b) sono già stati avviati indagini penali o procedimenti giudiziari nei confronti dello stesso acquirente per la stessa pratica commerciale sleale dinanzi alle autorità dello Stato membro dell'autorità di contrasto interpellata o dell'autorità di contrasto richiedente.
2. Un'autorità di contrasto interpellata può rifiutarsi di dar seguito a una richiesta di misure di esecuzione ai sensi degli articoli 6 e 7 soltanto, previa consultazione dell'autorità richiedente, in presenza di una o più delle situazioni seguenti:
a) sono già stati avviati indagini penali o procedimenti giudiziari, è stata emessa una sentenza o si è giunti a una transazione giudiziaria in merito alla stessa pratica commerciale sleale dinanzi alle autorità giudiziarie dello Stato membro dell'autorità di contrasto interpellata;
b) è già stato avviato l'esercizio delle competenze di esecuzione necessarie o è già stata adottata una decisione amministrativa in relazione alla stessa violazione intra-UE e nei confronti dello stesso operatore nello Stato membro dell'autorità interpellata al fine di far cessare la violazione intra-UE in maniera rapida ed efficace;
c) sono già stati avviati indagini penali o procedimenti giudiziari nei confronti dello stesso acquirente per la stessa pratica commerciale sleale dinanzi alle autorità giudiziarie del richiedente;
d) l'autorità di contrasto richiedente non ha fornito le informazioni necessarie a norma dell'articolo 5.
3. L'autorità di contrasto interpellata informa l'autorità di contrasto richiedente del rifiuto di dar seguito a una richiesta di assistenza reciproca unitamente ai motivi di tale rifiuto.
Articolo 11
Regime linguistico
1. Le lingue usate dalle autorità di contrasto per le richieste, le notifiche e tutte le altre comunicazioni di cui al presente capo che sono connesse al meccanismo di assistenza reciproca sono stabilite di comune accordo con le autorità di contrasto interessate.
2. Qualora le autorità di contrasto non raggiungano un accordo, le richieste di assistenza reciproca sono trasmesse nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro dell'autorità di contrasto richiedente e le risposte nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro dell'autorità di contrasto interpellata.
Articolo 12
Competenze di esecuzione
La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscono moduli standard per le richieste di assistenza reciproca a norma dell'articolo 9, paragrafo 2.
Gli atti di esecuzione di cui al primo comma sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 21.
CAPO IV
MECCANISMI DI INDAGINE E DI ESECUZIONE PER PRATICHE COMMERCIALI SLEALI DIFFUSE AVENTI DIMENSIONE TRANSFRONTALIERA
Articolo 13
Avvio di un'azione coordinata e designazione del coordinatore
1. Qualora vi sia il ragionevole sospetto che possa esistere una pratica commerciale sleale diffusa avente dimensione transfrontaliera, le autorità di contrasto interessate da tale pratica avviano un'azione coordinata basata su un accordo tra di esse. L'avvio dell'azione coordinata è notificato senza indugio alla Commissione.
2. Le autorità di contrasto interessate dalla pratica commerciale sleale diffusa avente dimensione transfrontaliera designano un'autorità di contrasto che funga da coordinatore.
3. Le autorità di contrasto interessate dalla pratica commerciale sleale diffusa avente dimensione transfrontaliera conducono indagini sulla base delle informazioni a loro disposizione. Esse notificano i risultati di tali indagini alle altre autorità di contrasto a norma dell'articolo 19.
4. Un'autorità di contrasto partecipa all'azione coordinata se nel corso di quest'ultima diviene palese che l'autorità di contrasto è interessata dalla pratica commerciale sleale diffusa avente dimensione transfrontaliera.
5. Al fine di stabilire se un'autorità di contrasto è interessata da una pratica commerciale sleale diffusa avente dimensione transfrontaliera, sono presi in considerazione tutti gli elementi e in particolare:
a) gli Stati membri in cui sono stabiliti gli acquirenti;
b) gli Stati membri in cui sono stabiliti i fornitori che potrebbero essere interessati dalla pratica commerciale sleale.
Articolo 14
Motivi del rifiuto di partecipare all'azione coordinata
1. Un'autorità di contrasto può rifiutarsi di partecipare a un'azione coordinata soltanto per uno dei motivi seguenti:
a) è già stata avviata un'indagine penale o un procedimento giudiziario, è stata emessa una sentenza, o si è giunti a una transazione giudiziaria nei confronti dello stesso acquirente e in merito alla stessa pratica commerciale sleale diffusa avente dimensione transfrontaliera nello Stato membro di detta autorità di contrasto;
b) l'autorità di contrasto ha già avviato indagini prima che venisse effettuata la segnalazione di cui all'articolo 19 o è stata adottata una decisione amministrativa nei confronti dello stesso acquirente in merito alla stessa pratica commerciale sleale nello Stato membro di tale autorità di contrasto per far cessare tale pratica;
c) la pratica commerciale sleale diffusa avente dimensione transfrontaliera non ha avuto luogo nello Stato membro di tale autorità di contrasto e pertanto non è necessario che quest'ultima adotti misure di esecuzione.
2. Se si rifiuta di partecipare all'azione coordinata, l'autorità di contrasto comunica senza indugio tale decisione alla Commissione e alle altre autorità di contrasto interessate dalla pratica commerciale sleale diffusa avente dimensione transfrontaliera, indicandone i motivi e trasmettendo gli eventuali documenti giustificativi necessari.
Articolo 15
Misure di indagine nelle azioni coordinate
1. Le autorità di contrasto interessate dall'azione coordinata si assicurano che le indagini e le ispezioni siano condotte in modo coordinato. Cercano di condurre le indagini e le ispezioni e, per quanto permesso dal diritto nazionale, di applicare le misure provvisorie simultaneamente.
2. Le autorità di contrasto interessate dall'azione coordinata illustrano in una posizione comune i risultati dell'indagine e la valutazione della pratica commerciale sleale diffusa avente dimensione transfrontaliera, riassumendo le decisioni nazionali adottate.
3. Fatte salve le norme in materia di riservatezza e di segreto professionale e commerciale di cui alla direttiva (UE) 2016/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, le autorità di contrasto interessate dall'azione coordinata pubblicano la posizione comune o parti di essa sui propri siti web e ne informano la Commissione.
Articolo 16
Misure di esecuzione nelle azioni coordinate
1. Le autorità di contrasto interessate dall'azione coordinata adottano, nell'ambito della propria giurisdizione, tutte le misure di esecuzione necessarie a norma dell'articolo 6 della direttiva (UE) 2019/633 nei confronti dell'acquirente responsabile della pratica commerciale sleale diffusa avente dimensione transfrontaliera al fine di far cessare tale pratica.
2. Le misure di esecuzione di cui al paragrafo 1 sono adottate dalle autorità di contrasto conformemente alle norme nazionali del proprio Stato membro e in modo coordinato al fine di far cessare la pratica commerciale sleale diffusa avente dimensione transfrontaliera. Le autorità di contrasto interessate dall'azione coordinata cercano di adottare le misure di esecuzione simultaneamente negli Stati membri interessati da detta violazione transfrontaliera diffusa.
Articolo 17
Cessazione dell'azione coordinata
1. Un'azione coordinata cessa se le autorità di contrasto interessate concludono che la pratica commerciale sleale diffusa avente dimensione transfrontaliera è cessata in tutti gli Stati membri interessati o che non ha avuto luogo alcuna pratica commerciale sleale diffusa avente dimensione transfrontaliera.
2. Il coordinatore di cui all'articolo 13, paragrafo 2, notifica senza indugio, se del caso, alle autorità di contrasto degli Stati membri interessati dall'azione coordinata la cessazione di tale azione.
Articolo 18
Ruolo del coordinatore
1. Il coordinatore designato a norma dell'articolo 13, nello specifico:
a) garantisce che le autorità di contrasto interessate siano debitamente e tempestivamente informate dei progressi dell'indagine o dell'azione di esecuzione e delle successive tappe previste e misure da adottare;
b) coordina e monitora le misure di indagine adottate dalle autorità di contrasto interessate conformemente al presente regolamento;
c) coordina l'elaborazione e la condivisione di tutti i documenti necessari tra le autorità di contrasto interessate;
d) mantiene i contatti con l'acquirente e le altre parti interessate dalle misure di indagine o, se del caso, di esecuzione, salvo se diversamente concordato dalle autorità di contrasto interessate e dal coordinatore;
e) se del caso, coordina la valutazione, le consultazioni e il monitoraggio da parte delle autorità di contrasto interessate e le altre misure necessarie ad attuare gli impegni proposti dall'acquirente interessato;
f) se del caso, coordina le misure di esecuzione adottate dalle autorità di contrasto interessate;
g) coordina le richieste di assistenza reciproca presentate dalle autorità di contrasto interessate a norma del capo III.
2. Il coordinatore non è ritenuto responsabile delle azioni o delle omissioni delle altre autorità di contrasto interessate quando si avvalgono dei poteri di cui all'articolo 6 della direttiva (UE) 2019/633 e alle norme del presente regolamento.
Articolo 19
Segnalazioni
1. Un'autorità di contrasto segnala senza indugio alla Commissione e alle altre autorità di contrasto la possibilità che sia in corso una pratica commerciale sleale diffusa avente dimensione transfrontaliera.
2. Quando effettua una segnalazione di cui al paragrafo 1, l'autorità di contrasto fornisce informazioni sulla presunta pratica commerciale sleale diffusa avente dimensione transfrontaliera oggetto del presente regolamento, tra cui:
a) una descrizione della pratica commerciale sleale diffusa avente dimensione transfrontaliera;
b) informazioni sull'oggetto della pratica commerciale sleale diffusa avente dimensione transfrontaliera;
c) gli Stati membri interessati o che potrebbero essere interessati dalla pratica commerciale sleale diffusa avente dimensione transfrontaliera;
d) l'identità dell'acquirente o degli acquirenti sospettati di avere commesso la pratica commerciale sleale diffusa avente dimensione transfrontaliera;
e) la pratica commerciale sleale in questione ai sensi della direttiva (UE) 2019/633 e con riferimento al diritto nazionale;
f) una descrizione dei procedimenti giudiziari, delle misure di esecuzione o di altre misure adottate in relazione alla pratica commerciale sleale diffusa avente dimensione transfrontaliera con le date, la durata, e lo stato;
g) l'identità delle autorità di contrasto che avviano i procedimenti e adottano le altre misure.
3. Quando effettua una segnalazione, l'autorità di contrasto può chiedere alle autorità di contrasto di altri Stati membri di verificare se, sulla base delle informazioni disponibili o facilmente accessibili alle autorità di contrasto competenti, è possibile che le stesse pratiche commerciali sleali diffuse stiano avendo luogo nel territorio di tali altri Stati membri o se siano in corso procedimenti o siano già state adottate misure di esecuzione contro tali pratiche commerciali sleali in detti Stati membri. Le autorità di contrasto di tali altri Stati membri rispondono senza indugio alla richiesta.
Articolo 20
Regime linguistico
1. Le lingue usate dalle autorità di contrasto per le notifiche e per tutte le altre comunicazioni di cui al presente capo che sono connesse alle azioni coordinate sono stabilite di comune accordo dalle autorità di contrasto interessate.
2. Qualora non si raggiunga un accordo tra le autorità di contrasto interessate, le notifiche e le altre comunicazioni sono trasmesse nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro che effettua la notifica o un'altra comunicazione.
CAPO V
DISPOSIZIONI PROCEDURALI
Articolo 21
Procedura di comitato
1. La Commissione è assistita dal comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli istituito dall'articolo 229 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.
CAPO VI
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 22
Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal [un anno dopo l'adozione].
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il
Per il Parlamento europeo
Per il Consiglio
La presidente
Il presidente