COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 26.4.2023
COM(2023) 240 final
2023/0138(COD)
Proposta di
REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
relativo al coordinamento efficace delle politiche economiche e alla sorveglianza di bilancio multilaterale e che abroga il regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio
RELAZIONE
1.CONTESTO DELLA PROPOSTA
•Motivi e obiettivi della proposta
La presente proposta fa parte di un pacchetto ed è volta a sostituire il regolamento n. 1466/97, del 7 luglio 1997, per il rafforzamento della sorveglianza delle posizioni di bilancio nonché della sorveglianza e del coordinamento delle politiche economiche (il braccio preventivo del patto di stabilità e crescita). È accompagnata da una proposta di modifica del regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio del 7 luglio 1997 per l'accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi (il braccio correttivo del patto di stabilità e crescita), nonché da una proposta di modifica della direttiva 2011/85/UE del Consiglio, dell'8 novembre 2011, relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri. Il pacchetto mira pertanto a riformare il quadro di bilancio dell'UE.
Nel 2011, al fine di tener conto degli insegnamenti tratti dalla crisi finanziaria globale e dalla crisi del debito sovrano nella zona euro, e nel quadro del pacchetto noto come "six-pack", il regolamento (CE) n. 1466/97 è stato modificato dal regolamento (UE) n. 1175/2011, il regolamento (CE) n. 1467/97 è stato modificato dal regolamento (UE) n. 1177/2011, ed è stata adottata la direttiva 2011/85/UE.
L'articolo 12 bis del regolamento n. 1466/97 contiene una clausola di riesame in base alla quale ogni cinque anni la Commissione è tenuta a pubblicare una relazione sull'applicazione del regolamento, al fine di valutare: i) l'efficacia del regolamento; ii) i progressi realizzati in termini di più stretto coordinamento delle politiche economiche e di convergenza duratura delle prestazioni economiche degli Stati membri conformemente al TFUE; la relazione è accompagnata, se del caso, da una proposta di modifica del regolamento. La Commissione ha effettuato un riesame del regolamento nell'ambito del riesame del quadro di governance economica dell'UE avviato nel febbraio 2020.
Il riesame del quadro della governance economica dell'UE si è basato su un'ampia consultazione con una pluralità di portatori di interessi, tra cui istituzioni dell'UE, cittadini, governi e parlamenti nazionali, parti sociali, istituzioni non governative e mondo accademico. Il riesame ha evidenziato numerosi punti di forza del quadro, ma anche una serie di lacune, in particolare una maggiore complessità, la necessità di dimostrare una maggiore efficacia nel ridurre i livelli del debito elevati e di creare riserve per shock futuri, nonché la necessità di aggiornare un certo numero di strumenti e procedure al fine di integrare gli insegnamenti tratti dalle risposte strategiche ai recenti shock economici, compresa l'interazione tra riforme e investimenti a titolo del dispositivo per la ripresa e la resilienza. Il pacchetto proposto, comprendente la presente proposta, mira a colmare tali lacune e a integrare quanto appreso.
Nella comunicazione del 9 novembre 2022 la Commissione ha presentato orientamenti per una riforma del quadro di governance economica dell'UE miranti a garantire la sostenibilità del debito e a promuovere una crescita sostenibile e inclusiva in tutti gli Stati membri. Gli orientamenti prevedevano un rafforzamento della titolarità nazionale e una semplificazione del quadro spostandone il fulcro maggiormente sul medio termine, in combinazione con un'applicazione più rigorosa e coerente. Gli orientamenti rispecchiavano anche le osservazioni emerse dalla consultazione pubblica avviata nell'ottobre 2021, che invitava le altre istituzioni dell'UE e tutti i principali portatori di interessi ad esprimersi su tale questione.
Sulla base delle conclusioni del riesame della governance economica e della consultazione pubblica avviata nell'ottobre 2021, come pure sulla base degli orientamenti presentati nella comunicazione del 9 novembre 2022, il pacchetto legislativo mira a rendere il quadro della governance dell'UE più semplice (mediante l'utilizzo di un indicatore operativo unico sotto forma di percorso della spesa netta e la semplificazione degli obblighi di rendicontazione, in particolare tramite l'introduzione di un piano strutturale di bilancio a medio termine unico, olistico e integrato), più trasparente ed efficace, con una maggiore titolarità nazionale e una migliore applicazione delle norme, consentendo al contempo riforme e investimenti e riducendo gli elevati rapporti debito pubblico/PIL in modo realistico, graduale e duraturo. In tal modo, nel contesto di un semestre europeo rafforzato e più efficace, il quadro riformato dovrebbe contribuire a costruire l'economia europea verde, digitale e resiliente del futuro, garantendo al contempo la sostenibilità delle finanze pubbliche in tutti gli Stati membri. Le proposte di riforma sono pertanto condizionate dai livelli di debito pubblico più elevati e diversificati osservati nel corso di alcuni anni e dalla necessità di sostenere livelli elevati di investimento per le transizioni verde e digitale, dalla necessità di garantire la sicurezza energetica, l'autonomia strategica aperta e la resilienza sociale ed economica, e dalla necessità di attuare una bussola strategica per la sicurezza e la difesa.
•Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato
In considerazione della portata delle modifiche necessarie per l'attuazione degli orientamenti della Commissione del 9 novembre 2022 per una riforma del quadro di governance economica dell'UE, la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al coordinamento efficace delle politiche economiche e alla sorveglianza di bilancio multilaterale intende sostituire il regolamento (CE) n. 1466/97.
I tre atti legislativi sono volti a stabilire un quadro riformato che sia basato su un orientamento a medio termine e una titolarità nazionale al fine di ridurre in modo credibile e sostanziale i livelli di debito elevati e di promuovere una crescita sostenibile e inclusiva. Il quadro di governance economica riformato conserva pertanto gli obiettivi fondamentali di disciplina di bilancio e di promozione della crescita del patto di stabilità e crescita (PSC) e le sue disposizioni istitutive stabilite dal trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
Al contempo, poiché si propone di garantire finanze pubbliche sane e sostenibili e di promuovere la crescita, il quadro riformato soddisfa anche gli obiettivi principali del patto di bilancio che costituisce il titolo III del trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla governance nell'Unione economica e monetaria (TSCG). Inoltre altri elementi della normativa proposta conservano la sostanza del patto di bilancio. Con un orientamento a medio termine basato sui problemi del debito specifici per paese, il presente regolamento rispecchia in parte la prescrizione del patto di bilancio relativa alla convergenza verso posizioni a medio termine, che dev'essere proposta tenendo conto dei problemi di debito pubblico specifici del paese (articolo 3, paragrafo 1, lettera b), TSCG). Pur mettendo in rilievo il saldo strutturale, il patto di bilancio impone anche un'analisi della spesa al netto delle misure discrezionali sul lato delle entrate per la valutazione globale della conformità (articolo 3, paragrafo 1, lettera b), TSCG); tale analisi è mantenuta nel presente regolamento. Il patto di bilancio consente deviazioni temporanee dall'obiettivo a medio termine o dal percorso di avvicinamento a tale obiettivo soltanto in circostanze eccezionali (articolo 3, paragrafo 1, lettera c), TSCG), come previsto nel presente regolamento. Il patto di bilancio prevede che qualora si constatino deviazioni significative dall'obiettivo di medio termine o dal percorso di avvicinamento a tale obiettivo, devono essere attuate misure per correggere le deviazioni in un periodo di tempo definito (articolo 3, paragrafo 1, lettera e), TSCG). Allo stesso modo, il quadro riformato impone la correzione delle deviazioni dal percorso della spesa netta stabilito dal Consiglio. Inoltre, quando le deviazioni determinano un disavanzo superiore al 3 % del PIL, lo Stato membro potrebbe essere sottoposto alla procedura per i disavanzi eccessivi. Per uno Stato membro con un debito superiore al 60 % del PIL, la procedura per i disavanzi eccessivi basata sul debito sarebbe rafforzata e si concentrerebbe sugli scostamenti dal percorso della spesa netta, sostituendo l'attuale parametro per la riduzione del debito (la cosiddetta "regola dell'1/20"), che imponeva uno sforzo di bilancio troppo impegnativo. Il patto di bilancio assegna agli enti di bilancio nazionali indipendenti un ruolo per il controllo dell'osservanza delle sue regole; le disposizioni riguardanti il ruolo e l'indipendenza di tali istituzioni di sorveglianza, che dovevano essere illustrate in dettaglio nei principi comuni proposti dalla Commissione in conformità dell'articolo 3, paragrafo 2, TSCG, sono ora pienamente integrate nella proposta di modifica della direttiva 2011/85. Il patto di bilancio prevede che la Commissione e il Consiglio svolgano un ruolo nel processo di esecuzione (articolo 5 TSCG), come si afferma nella proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio.
Dall'attuazione del patto di bilancio negli ordinamenti giuridici nazionali scaturiscono elementi in comune tra il patto di bilancio e il quadro di governance economica riformato. La maggior parte delle parti contraenti del TSCG ha recepito le disposizioni del trattato negli ordinamenti nazionali inserendo un collegamento diretto con la normativa corrispondente dell'UE. Ciò vale per quanto riguarda l'obiettivo a medio termine e il percorso di convergenza, come pure per la valutazione di una deviazione significativa o per le disposizioni che impongono di seguire le raccomandazioni adottate dal Consiglio (tutte emanate in sede di applicazione del regolamento (CE) n. 1466/97).
In considerazione di tali elementi comuni, si può ritenere che il quadro di governance economica riformato proposto incorpori la sostanza delle disposizioni in materia di bilancio del TSCG nel quadro giuridico dell'UE, conformemente all'articolo 16 TSCG.
•Coerenza con le altre normative dell'Unione
La proposta fa parte di un pacchetto che mira a passare a un quadro di sorveglianza comune dell'UE basato sul rischio che operi una distinzione tra gli Stati membri tenendo conto dei relativi problemi di debito pubblico. Essa rivede il quadro di bilancio dell'UE integrando gli obiettivi in materia di bilancio, riforme e investimenti in un unico piano strutturale di bilancio a medio termine e olistico, che costituirà uno dei fondamenti del nuovo quadro. Il piano includerà tutti gli impegni di riforma e di investimento assunti dagli Stati membri per affrontare le sfide individuate nel contesto del semestre europeo, incluse le raccomandazioni specifiche per paese. Una serie di impegni di riforma e di investimento potrebbe consentire di ampliare l'orizzonte di aggiustamento di bilancio, purché tali impegni, nell'insieme, soddisfino determinati criteri: essere di stimolo alla crescita (tra queste riforme vi sono, ad esempio, la risposta alle sfide poste dall'invecchiamento demografico, la maggiore efficienza del mercato del lavoro e l'aumento dell'offerta di manodopera, l'incoraggiamento dell'innovazione e il rafforzamento delle competenze, il miglioramento del contesto imprenditoriale, l'eliminazione degli ostacoli al mercato unico e il superamento delle dipendenze strategiche), favorire la sostenibilità di bilancio (tra tali riforme figurano, ad esempio, le riforme delle pensioni, le riforme volte a migliorare il rapporto costo/efficacia della spesa pubblica, oppure le riforme che aumentano la riscossione delle imposte) ed essere coerenti con le priorità comuni dell'Unione definite nell'allegato VI del regolamento proposto.
Il regolamento proposto interagisce con il regolamento (UE) n. 1176/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011, sulla prevenzione e la correzione degli squilibri macroeconomici, in quanto il Consiglio può adottare una raccomandazione che stabilisca l'esistenza di uno squilibrio eccessivo qualora lo Stato membro non rispetti gli impegni di riforma e di investimento assunti, inclusi nel piano strutturale di bilancio a medio termine, volti a dare seguito alle raccomandazioni specifiche per paese pertinenti nel quadro della procedura per gli squilibri macroeconomici. Inoltre, a norma del regolamento proposto, se uno Stato membro è oggetto di una procedura per gli squilibri eccessivi, deve presentare un piano strutturale di bilancio a medio termine riveduto che fungerà da piano d'azione correttivo ai sensi del regolamento (UE) n. 1176/2011.
Il regolamento proposto interagisce anche con il regolamento (UE) n. 472/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, sul rafforzamento della sorveglianza economica e di bilancio degli Stati membri nella zona euro che si trovano o rischiano di trovarsi in gravi difficoltà per quanto riguarda la loro stabilità finanziaria. La proposta di regolamento esenta gli Stati membri della zona euro soggetti a un programma di aggiustamento macroeconomico a norma del regolamento (UE) n. 472/2013 dalla presentazione di piani strutturali nazionali di bilancio a medio termine e di relazioni annuali sui progressi compiuti per la durata del programma. Inoltre gli Stati membri della zona euro sottoposti a sorveglianza rafforzata a norma del regolamento (UE) n. 472/2013 dovranno tenere conto delle raccomandazioni formulate dal Consiglio in conformità dell'articolo 121, paragrafo 4, TFUE in caso di deviazione dal percorso della spesa netta.
2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ
•Base giuridica
La base giuridica del presente atto giuridico è l'articolo 121, paragrafo 6, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).
Tale disposizione consente al Parlamento europeo e al Consiglio, deliberando mediante regolamenti conformemente alla procedura legislativa ordinaria, di adottare norme dettagliate per la sorveglianza multilaterale degli Stati membri, compresa l'istituzione di una procedura multilaterale in base alla quale sono valutate le politiche degli Stati membri. L'obiettivo principale dell'articolo 121 TFUE è il coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri in considerazione delle loro interdipendenze.
L'articolo 121, paragrafo 6, TFUE è servito come base giuridica del regolamento (CE) n. 1466/97 che verrebbe sostituito dall'attuale proposta. L'obiettivo della presente proposta resta analogo a quello del regolamento (CE) n. 1466/97, segnatamente garantire il coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri e la loro sorveglianza di bilancio multilaterale con l'obiettivo di garantire il rispetto dei seguenti principi direttivi: prezzi stabili, finanze pubbliche e condizioni monetarie sane, nonché una bilancia dei pagamenti sostenibile.
•Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)
La proposta mira a passare a un quadro di sorveglianza dell'UE basato sul rischio che operi una distinzione tra gli Stati membri tenendo conto dei relativi problemi di debito pubblico. I piani strutturali nazionali di bilancio a medio termine rappresentano la pietra angolare del quadro proposto. Essi integreranno gli obiettivi in materia di bilancio, riforme e investimenti, compresi quelli volti a sanare gli squilibri macroeconomici, laddove necessario, e ad attuare il pilastro europeo dei diritti sociali, in un unico piano a medio termine olistico, creando in tal modo un processo coerente e semplificato. Gli Stati membri disporranno di un margine di manovra più ampio per definire la loro traiettoria della spesa netta di bilancio, rafforzando la titolarità nazionale delle traiettorie di bilancio. Al contempo è fondamentale che tali piani siano ancorati a un quadro dell'Unione comune nel contesto del semestre europeo, al fine di garantire la sorveglianza multilaterale degli Stati membri, data la possibilità di ricadute tra i membri di un'unione economica e monetaria. Ciò garantisce inoltre la parità di trattamento tra gli Stati membri e la coerenza con le priorità comuni dell'Unione.
La proposta rispetta il principio di sussidiarietà enunciato all'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il suo obiettivo, segnatamente garantire il coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri e la loro sorveglianza di bilancio multilaterale, come previsto dal TFUE, non può essere conseguito in modo soddisfacente dagli Stati membri e può essere conseguito meglio a livello di Unione.
•Proporzionalità
La proposta rispetta il principio di proporzionalità enunciato all'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Essa si limita a quanto è necessario per conseguire gli obiettivi perseguiti dallo strumento.
•Scelta dell'atto giuridico
L'articolo 121, paragrafo 6, TFUE prevede l'adozione di regolamenti.
3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO
•Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente
Le valutazioni retrospettive del quadro di governance economica dell'UE sono state pubblicate nel febbraio 2020 e nell'ottobre 2021.
•Consultazioni dei portatori di interessi
Sono state condotte ampie consultazioni con i portatori di interessi, in particolare:
·una consultazione on line per raccogliere le opinioni dei portatori di interessi, della società civile e dei cittadini. Una relazione di sintesi dei risultati di tale consultazione è stata pubblicata nel marzo del 2022;
·discussioni tematiche approfondite con gli Stati membri che si sono svolte in seno al Consiglio (ECOFIN), all'Eurogruppo, al comitato economico e finanziario e al comitato di politica economica.
I risultati sono stati presi in considerazione nella comunicazione della Commissione del 9 novembre 2022 sugli orientamenti per una riforma del quadro di governance economica dell'UE, e nella presente proposta.
Dopo l'adozione della comunicazione del 9 novembre 2022, la Commissione ha fornito agli Stati membri materiale supplementare sull'incidenza della riforma proposta e in seno al Consiglio e al Parlamento europeo si sono svolte ulteriori discussioni di cui si è tenuto conto nella presente proposta:
·il 15 marzo 2023 il Parlamento europeo ha adottato le relazioni annuali sul semestre europeo, anch'esse incentrate sulla riforma del quadro di governance economica dell'UE e sul futuro del semestre europeo;
·il 14 marzo 2023 il Consiglio (ECOFIN) ha adottato le conclusioni sugli orientamenti per una riforma del quadro di governance economica dell'UE, che sono state approvate dal Consiglio europeo il 23 e 24 marzo 2023.
•Valutazione d'impatto
La proposta ha beneficiato di una deroga alla valutazione d'impatto per i motivi seguenti: i) non presenta opzioni, in quanto i limiti della revisione sono determinati dal quadro di bilancio dell'UE e ii) è incentrata su modifiche mirate che iii) non determinano un aumento degli obblighi di rendicontazione da parte degli Stati membri e iv) sono basate su attività di raccolta di prove condotte recentemente e pubblicate in documenti di lavoro dei servizi della Commissione e comunicazioni redatti tra il 2020 e il 2022.
•Diritti fondamentali
La proposta non incide sui diritti.
4.INCIDENZA SUL BILANCIO
La proposta non ha alcuna incidenza sul bilancio dell'UE.
5.ALTRI ELEMENTI
•Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e rendicontazione
Il regolamento non impone l'adozione di misure per facilitare la sua attuazione. L'oggetto della presente iniziativa legislativa non pone agli Stati membri problemi di attuazione.
Il regolamento proposto semplifica gli obblighi di rendicontazione per gli Stati membri mediante l'utilizzo di un indicatore operativo unico sotto forma di percorso della spesa netta e l'introduzione di un piano strutturale nazionale di bilancio a medio termine, unico, olistico e integrato che sostituisce i programmi di stabilità o di convergenza e i programmi nazionali di riforma degli Stati membri.
L'articolo 36 del regolamento proposto contiene una clausola di riesame in base alla quale ogni cinque anni la Commissione pubblicherà una relazione sull'applicazione del presente regolamento. La relazione esaminerà: i) l'efficacia del regolamento, in particolare se le disposizioni che disciplinano il processo decisionale si siano dimostrate sufficientemente efficaci per garantire che il debito pubblico segua un percorso di riduzione o sia mantenuto a livelli prudenti; ii) i progressi realizzati in termini di più stretto coordinamento delle politiche economiche e di convergenza duratura delle prestazioni economiche degli Stati membri conformemente al TFUE.
Al fine di assicurare che gli Stati membri attuino il quadro di governance dell'UE riveduto, il rafforzamento della titolarità nazionale costituirà un elemento fondamentale della riforma. Ciò sarà realizzato tramite una migliore integrazione delle prescrizioni del quadro comune dell'Unione nei dibattiti politici nazionali e l'ampliamento del ruolo degli enti di bilancio indipendenti, che saranno coinvolti nel monitoraggio dell'attuazione dei piani strutturali nazionali di bilancio a medio termine da parte degli Stati membri. La Commissione inoltre studierà il modo per rafforzare il ruolo del Comitato consultivo europeo per le finanze pubbliche, pur preservando la funzione di sorveglianza attribuita alla Commissione dai trattati dell'UE. Attualmente il Comitato consultivo europeo per le finanze pubbliche è incaricato di valutare l'attuazione del quadro di bilancio dell'UE, in particolare la sua coerenza orizzontale, i possibili casi gravi di inosservanza e l'adeguatezza dell'orientamento della politica di bilancio. Esso fornisce consulenze su tali questioni alla Commissione e, qualora rilevi dei rischi per il corretto funzionamento dell'UEM, indica le opzioni strategiche disponibili nell'ambito del patto di stabilità e crescita. Il Comitato coopera inoltre con gli enti di bilancio indipendenti nazionali al fine di scambiare le migliori pratiche e favorire una visione comune. I nuovi compiti del Comitato consultivo europeo per le finanze pubbliche potrebbero consistere nell'orientare la valutazione periodica del quadro riformato e nel fornire valutazioni sull'attuazione degli elementi centrali del sistema di governance riformato. Il Comitato potrebbe inoltre fornire un parere per orientare la decisione del Consiglio in merito all'attivazione (o alla proroga) della clausola di salvaguardia generale.
•Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta
Il capo 1 (articoli 1 e 2) del regolamento proposto presenta lo scopo del regolamento che è segnatamente quello di stabilire disposizioni dettagliate riguardanti il contenuto, la presentazione, la valutazione e il monitoraggio di piani strutturali nazionali di bilancio a medio termine. Definisce inoltre i principali termini utilizzati nel regolamento.
Il capo 2 (articoli 3 e 4) del regolamento proposto contiene le disposizioni che disciplinano il semestre europeo. Esse introducono il quadro di bilancio dell'UE nel ciclo di sorveglianza del semestre europeo. Tali disposizioni impongono inoltre agli Stati membri di tenere conto degli orientamenti forniti dal Consiglio, ed elencano gli strumenti giuridici cui potrebbe dar luogo la mancata considerazione da parte degli Stati membri degli orientamenti ricevuti.
Il capo 3 (articoli da 5 a 8) del regolamento proposto è incentrato sulla traiettoria tecnica che la Commissione è tenuta a proporre agli Stati membri con un debito pubblico superiore al 60 % del PIL o un disavanzo pubblico superiore al 3 % del PIL.
Il capo 4 (articoli da 9 a 19) del regolamento proposto definisce il processo relativo ai piani strutturali di bilancio a medio termine. Tali articoli stabiliscono l'obbligo per ogni Stato membro di presentare un piano strutturale di bilancio a medio termine, gli obiettivi del dialogo tecnico tra la Commissione e lo Stato membro prima della presentazione dei piani, il contenuto e i requisiti dei piani, le condizioni e i criteri per una proroga del periodo di aggiustamento, il processo di valutazione del piano da parte della Commissione e il processo di approvazione da parte del Consiglio. Stabiliscono inoltre le condizioni in base alle quali il Consiglio può chiedere che uno Stato membro presenti un piano riveduto e alle quali il Consiglio può proporre una revisione del percorso della spesa netta da esso stesso approvato, qualora lo Stato membro non osservi le condizioni previste riguardanti la presentazione di un piano rivisto o non attui gli impegni di riforma e di investimento che hanno portato a una proroga del periodo di aggiustamento.
Il capo 5 (articoli da 20 a 25) del regolamento proposto stabilisce il processo di monitoraggio riguardante i piani strutturali nazionali di bilancio a medio termine e quanto accade in caso di rischio significativo di deviazione dal percorso di spesa netta. Gli Stati membri devono presentare relazioni annuali sui progressi compiuti e la Commissione monitorerà l'attuazione dei percorsi della spesa netta anche tramite l'istituzione di un conto di controllo. Gli articoli definiscono inoltre il ruolo degli enti di bilancio indipendenti nazionali nel processo di monitoraggio e stabiliscono le condizioni in base alle quali potrebbe essere attivata una clausola di salvaguardia generale o una clausola di salvaguardia specifica per paese.
Il capo 6 (articoli da 26 a 29) del regolamento proposto definisce le condizioni per lo svolgimento del dialogo economico tra istituzioni e Stati membri, tra cui la necessità di informare il Parlamento europeo in merito all'applicazione del regolamento, il principio "conformità o spiegazione" e la possibilità del Parlamento europeo di avere uno scambio di vedute con uno Stato membro, qualora vi sia un rischio significativo di deviazione dal percorso della spesa netta.
Il capo 7 (articolo 30) del regolamento proposto stabilisce l'interazione con il regolamento (UE) n. 1176/2011 che prevede che sia presa in considerazione l'apertura della procedura per gli squilibri eccessivi nel caso in cui gli Stati membri non attuino gli impegni di riforma e di investimento pertinenti alla procedura per gli squilibri macroeconomici che sono inclusi nel loro piano strutturale di bilancio a medio termine. L'articolo prevede inoltre che, qualora sia avviata una procedura per gli squilibri eccessivi a norma del regolamento (UE) n. 1176/2011, lo Stato membro dovrà presentare un piano strutturale di bilancio a medio termine riveduto che fungerà da piano d'azione correttivo ai sensi di quest'ultimo regolamento.
Il capo 8 (articolo 31) del regolamento proposto definisce l'interazione con il regolamento (UE) n. 472/2013. L'articolo esenta gli Stati membri della zona euro soggetti a un programma di aggiustamento macroeconomico dalla presentazione di un piano strutturale di bilancio a medio termine e di una relazione annuale sui progressi compiuti e prevede che gli Stati membri della zona euro soggetti a una sorveglianza rafforzata tengano conto delle raccomandazioni formulate dal Consiglio conformemente all'articolo 121, paragrafo 4, TFUE in caso di una deviazione dal percorso della spesa netta.
Il capo 9 (articoli 32 e 33) del regolamento proposto conferisce alla Commissione il potere di apportare modifiche agli allegati (ad eccezione dell'allegato I) mediante atti delegati e definisce le condizioni in base a cui la Commissione può esercitare tale delega.
Il capo 10 (articoli da 34 a 38) del regolamento proposto stabilisce le disposizioni comuni applicabili al regolamento proposto riguardanti il dialogo con gli Stati membri e le missioni presso gli Stati membri, la clausola di riesame, l'abrogazione del regolamento (CE) n. 1466/97 e l'entrata in vigore.
Gli allegati da I a VII del regolamento proposto contengono gli elementi seguenti: i criteri per stabilire la traiettoria tecnica a medio termine per gli Stati membri con un debito pubblico superiore al 60 % del PIL o un disavanzo pubblico superiore al 3 % del PIL; le informazioni che gli Stati membri devono fornire nei piani strutturali di bilancio a medio termine; le informazioni che gli Stati membri devono fornire nelle relazioni annuali sui progressi compiuti; il funzionamento del conto di controllo; il metodo utilizzato dalla Commissione per valutare la plausibilità; l'elenco delle priorità comuni dell'Unione; e il quadro di valutazione per la serie di impegni di riforma e di investimento che giustifica una proroga del periodo di aggiustamento di bilancio.
2023/0138 (COD)
Proposta di
REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
relativo al coordinamento efficace delle politiche economiche e alla sorveglianza di bilancio multilaterale e che abroga il regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 121, paragrafo 6,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere della Banca centrale europea (nota a piè di pagina),
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,
considerando quanto segue:
(1)Il coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri all'interno dell'Unione, come stabilito dal trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), implica il rispetto dei seguenti principi direttivi: prezzi stabili, finanze pubbliche e condizioni monetarie sane, nonché una bilancia dei pagamenti sostenibile.
(2)Il patto di stabilità e crescita (PSC) che, nella sua versione iniziale, era composto dal regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio, dal regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, e dalla risoluzione del Consiglio europeo, del 17 giugno 1997, relativa al patto di stabilità e crescita, si fonda sull'obiettivo di finanze pubbliche sane e sostenibili come mezzo volto a rafforzare le condizioni per la stabilità dei prezzi e per una crescita forte e sostenibile sostenuta dalla stabilità finanziaria, contribuendo in tal modo al conseguimento degli obiettivi dell'Unione in termini di crescita sostenibile e inclusiva e di occupazione.
(3)Il quadro di governance di bilancio, che costituisce l'oggetto del presente regolamento, fa parte del semestre europeo, che comprende anche il coordinamento e la sorveglianza delle più ampie politiche economiche e occupazionali degli Stati membri, a norma degli articoli 121 e 148 TFUE.
(4)La partecipazione delle parti sociali, delle organizzazioni della società civile e di altri portatori di interessi pertinenti nel semestre europeo è fondamentale al fine di garantire la titolarità e la definizione di politiche trasparenti e inclusive.
(5)È opportuno adattare il quadro di governance economica dell'Unione, al fine di tenere maggiormente conto della crescente eterogeneità delle posizioni di bilancio, dei problemi di debito pubblico e di altre vulnerabilità dei vari Stati membri. La forte risposta politica alla pandemia di COVID‑19 si è dimostrata molto efficace nell'attenuare i danni economici e sociali della crisi, che ha però determinato un aumento significativo del rapporto tra debito pubblico e privato e PIL, il che sottolinea l'importanza di far scendere tali indici a livelli prudenti in modo graduale, duraturo e favorevole alla crescita e di sanare gli squilibri macroeconomici, prestando la dovuta attenzione agli obiettivi occupazionali e sociali. Al contempo è opportuno adattare il quadro di governance economica dell'Unione, affinché quest'ultima possa meglio affrontare le sfide a medio e lungo termine che le si presentano, tra cui la realizzazione di una transizione equa, verde e digitale, inclusa la normativa sul clima, la garanzia della sicurezza energetica, l'autonomia strategica aperta, il cambiamento demografico, il rafforzamento della resilienza sociale ed economica e l'attuazione della bussola strategica per la sicurezza e la difesa, tutte sfide che richiedono riforme e livelli di investimento costantemente elevati nei prossimi anni.
(6)Il quadro di governance economica dell'Unione dovrebbe mettere al centro la sostenibilità del debito e una crescita sostenibile e inclusiva e operare pertanto una distinzione tra gli Stati membri, tenendo conto dei relativi problemi di debito pubblico e consentendo la definizione di traiettorie di bilancio specifiche per paese.
(7)La procedura di sorveglianza multilaterale di cui all'articolo 121, paragrafi 2, 3 e 4, e all'articolo 148, paragrafo 4, TFUE dovrebbe, sulla base di norme più dettagliate, sorvegliare tutti gli aspetti dell'evoluzione economica e occupazionale in ciascuno degli Stati membri e nell'Unione. Ciò comprende l'individuazione degli squilibri macroeconomici nonché la prevenzione e la correzione degli squilibri eccessivi, conformemente ai regolamenti (UE) n. 1174/2011 e (UE) n. 1176/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio. Ai fini del monitoraggio dell'andamento dell'economia e dell'occupazione, è opportuno che gli Stati membri presentino le informazioni sotto forma di piani strutturali di bilancio a medio termine.
(8)È pertanto opportuno stabilire disposizioni dettagliate riguardanti il contenuto, la presentazione, la valutazione e il monitoraggio dei piani strutturali nazionali di bilancio a medio termine, al fine di promuovere la sostenibilità del debito e una crescita sostenibile e inclusiva negli Stati membri e di prevenire il determinarsi di disavanzi pubblici eccessivi mediante una programmazione a medio termine.
(9)I piani strutturali nazionali di bilancio a medio termine dovrebbero raggruppare gli impegni di ciascuno Stato membro in materia di riforme e investimenti strutturali di bilancio e costituire la pietra angolare del quadro di governance economica dell'Unione. Ciascuno Stato membro dovrebbe presentare un piano a medio termine che definisca la sua traiettoria di bilancio e gli impegni prioritari in materia di investimenti pubblici e di riforme che, nell'insieme, garantiscano una riduzione duratura e graduale del debito e una crescita sostenibile e inclusiva, evitando una politica di bilancio prociclica, nonché impegni più ampi di riforma e investimento, anche relativi alle transizioni verde e digitale, alla resilienza sociale ed economica e all'attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali. Per tutta la durata del dispositivo per la ripresa e la resilienza si dovrebbe tenere debitamente conto degli impegni assunti nei piani nazionali per la ripresa e la resilienza.
(10)I fondi per la politica di coesione sono sincronizzati anche con il processo del semestre europeo. È opportuno che, in sede di elaborazione dei piani strutturali nazionali di bilancio a medio termine, si tenga debitamente conto anche degli investimenti e delle riforme a titolo della politica di coesione, poiché questa costituisce la strategia di investimento a lungo termine del bilancio dell'UE. Ciascuno Stato membro dovrebbe anche spiegare in che modo il proprio piano strutturale nazionale di bilancio a medio termine garantirà la coerenza con la spesa relativa ai programmi dell'UE interamente finanziata dai fondi dell'UE e dai cofinanziamenti nazionali pertinenti.
(11)È opportuno che la presentazione del piano strutturale nazionale di bilancio a medio termine sia preceduta da un dialogo tecnico con la Commissione al fine di garantire l'osservanza delle disposizioni del presente regolamento. Sulla base di una raccomandazione della Commissione, il Consiglio dovrebbe fissare il percorso della spesa netta e approvare gli impegni di riforma e investimento, compresi quelli assunti per la possibile proroga del periodo di aggiustamento, se del caso.
(12)Al fine di semplificare il quadro di bilancio dell'Unione e aumentare la trasparenza, è opportuno che la base per definire il percorso di bilancio e per esercitare la sorveglianza di bilancio annuale per ciascuno Stato membro sia costituita da un indicatore operativo unico ancorato alla sostenibilità del debito. Tale indicatore operativo unico dovrebbe basarsi sulla spesa primaria netta finanziata a livello nazionale, ossia la spesa al netto delle misure discrezionali sul lato delle entrate ed escludendo la spesa per interessi e la spesa ciclica per la disoccupazione nonché la spesa per i programmi dell'Unione interamente finanziata dai fondi dell'Unione. L'indicatore consente la stabilizzazione macroeconomica, poiché non è influenzato dal funzionamento degli stabilizzatori automatici, tra cui le fluttuazioni delle entrate e delle spese al di fuori del controllo diretto del governo.
(13)Al fine di assistere gli Stati membri nella stesura dei rispettivi piani strutturali di bilancio a medio termine, la Commissione dovrebbe presentare una traiettoria tecnica basata sull'aggiustamento di bilancio minimo che riconduca la traiettoria del debito dello Stato membro su un percorso di riduzione plausibile o che mantenga il debito a livelli prudenti. La Commissione dovrebbe inoltre garantire che il rapporto debito pubblico/PIL al termine dell'orizzonte di programmazione scenda sotto il livello registrato nell'anno precedente l'inizio della traiettoria tecnica. La sostenibilità della riduzione del debito dovrebbe essere il risultato di politiche di bilancio appropriate.
(14)La traiettoria tecnica proposta dalla Commissione dovrebbe inoltre garantire che il disavanzo pubblico sia portato e mantenuto al di sotto del valore di riferimento del 3 % del prodotto interno lordo (PIL).
(15)Al fine di valutare se sono necessari ulteriori aggiustamenti verso la fine del periodo di attuazione di quattro anni del piano strutturale nazionale di bilancio a medio termine, la Commissione dovrebbe rivalutare la situazione e, se il debito pubblico dello Stato membro è ancora superiore al valore di riferimento del 60 % del PIL o il disavanzo pubblico è superiore al valore di riferimento del 3 % del PIL, proporre una nuova traiettoria tecnica.
(16)Ogni piano strutturale nazionale di bilancio a medio termine dovrebbe indicare lo stato del suo iter a livello nazionale, precisando in particolare se il piano è stato presentato al parlamento nazionale e se ha ricevuto l'approvazione parlamentare. Il piano strutturale nazionale di bilancio a medio termine dovrebbe inoltre indicare se il parlamento nazionale ha avuto l'opportunità di discutere la raccomandazione del Consiglio sul precedente piano e, se del caso, eventuali altre raccomandazioni o decisioni del Consiglio o avvertimenti della Commissione.
(17)Qualora uno Stato membro utilizzi, per il proprio piano strutturale di bilancio a medio termine, ipotesi che differiscono da quelle di cui al quadro standard della Commissione in materia di proiezioni del debito a medio termine, lo Stato membro interessato dovrebbe spiegare e motivare le differenze in maniera trasparente e sulla base di solide argomentazioni economiche.
(18)Poiché al termine del piano strutturale di bilancio a medio termine potrebbero affrontare costi supplementari, quali i costi legati all'invecchiamento o un differenziale tra tasso d'interesse e tasso di crescita sfavorevole, gli Stati membri dovrebbero fare in modo che, alla fine del periodo di aggiustamento, il saldo nominale sia sufficiente a garantire che il disavanzo rimanga stabilmente al di sotto del valore di riferimento del 3 % del PIL.
(19)Al fine di garantire una corretta interazione tra il quadro comune dell'Unione e i quadri di bilancio nazionali, è opportuno che la Commissione basi la propria valutazione soltanto sull'andamento della spesa primaria netta finanziata a livello nazionale. È opportuno che gli Stati membri possano fissare gli obiettivi di bilancio nazionali in funzione di un indicatore diverso, quale il saldo strutturale, qualora il quadro di bilancio nazionale lo imponga.
(20)La valutazione da parte della Commissione dei piani strutturali nazionali di bilancio a medio termine dovrebbe esaminare in particolare la plausibilità delle ipotesi macroeconomiche e di bilancio, qualora esse si discostino da quelle alla base della traiettoria tecnica. In particolare le proiezioni del debito a politiche invariate destinate a essere incluse nel piano dovrebbero essere coerenti e comparabili con le proiezioni della Commissione.
(21)Al fine di garantire l'attuazione dei piani strutturali di bilancio a medio termine, la Commissione e il Consiglio dovrebbero monitorare gli impegni di riforma e di investimento formulati nei piani nell'ambito del semestre europeo, sulla base delle relazioni annuali sui progressi compiuti presentate dagli Stati membri, e conformemente alle disposizioni di cui agli articoli 121 e 148 TFUE. A tal fine essi dovrebbero avviare un dialogo con il Parlamento europeo nel quadro del semestre europeo.
(22)Al fine di garantire una riduzione più graduale del debito, è possibile prorogare il periodo di aggiustamento per una durata massima di tre anni, a condizione che il piano strutturale di bilancio a medio termine dello Stato membro sia supportato da una serie di riforme e di investimenti verificabili e temporalmente definiti che, nel loro insieme: siano di stimolo alla crescita e favoriscano la sostenibilità di bilancio, riguardino le priorità comuni dell'Unione, diano seguito alle raccomandazioni specifiche per paese rivolte allo Stato membro nel quadro del semestre europeo, coprano le priorità di investimento specifiche per paese senza comportare tagli in altri investimenti pubblici finanziati a livello nazionale nell'arco del periodo di aggiustamento al fine di garantire un impatto macroeconomico degli investimenti e di evitare l'esclusione di altre priorità di investimento.
(23)Al fine di garantire un processo equo e trasparente, gli impegni di riforma e di investimento dovrebbero essere valutati sulla base di un quadro comune dell'Unione. Per tutta la durata del dispositivo per la ripresa e la resilienza, gli impegni assunti nei piani nazionali per la ripresa e la resilienza possono, se del caso, essere presi in considerazione nella valutazione della domanda di proroga del periodo di aggiustamento. La serie di riforme e di investimenti che giustifica una proroga del percorso di aggiustamento di bilancio dovrebbe essere commisurata al livello dei problemi di debito pubblico rilevati nell'aggiornamento più recente del Debt Sustainability Monitor nonché alle sfide in materia di crescita a medio termine che lo Stato membro deve affrontare. Per quanto riguarda gli Stati membri con problemi di debito pubblico legati a sfide significative in materia di crescita a medio termine, la serie di riforme e di investimenti dovrebbe inoltre eliminare gli ostacoli per la crescita a medio termine.
(24)La serie di impegni di riforma e di investimento formulati nei piani strutturali nazionali di bilancio a medio termine dovrebbe essere allineata con le priorità comuni dell'Unione. Tale serie di impegni di riforma e di investimento dovrebbe inoltre essere coerente con l'attuazione delle strategie nazionali proposte dallo Stato membro interessato volte ad affrontare le priorità pertinenti dell'Unione. Ove pertinente, per tutta la durata del dispositivo per la ripresa e la resilienza, dovrebbero essere effettuati riferimenti incrociati ai piani per la ripresa e la resilienza al fine di garantire la coerenza delle politiche.
(25)In caso di mancata attuazione, entro i termini specificati, della serie verificabile e temporalmente definita degli impegni di riforma e di investimento su cui poggia il percorso della spesa netta più graduale, il Consiglio, su raccomandazione della Commissione, può raccomandare un'accelerazione dell'aggiustamento, ossia una riduzione della proroga del percorso della spesa netta.
(26)Affinché le misure di applicazione della normativa, in particolare le relazioni a norma dell'articolo 126, paragrafo 3, TFUE, si basino su informazioni pertinenti, la Commissione dovrebbe istituire un conto di controllo per ciascuno Stato membro, al fine di tenere traccia delle deviazioni annuali della spesa netta dal percorso fissato dal Consiglio osservate negli Stati membri, sommandole nel tempo.
(27)Gli enti di bilancio indipendenti si sono dimostrati capaci di promuovere la disciplina di bilancio e rafforzare la credibilità delle finanze pubbliche degli Stati membri. Al fine di rafforzare la titolarità nazionale, il ruolo di tali enti, tradizionalmente incaricati di monitorare l'osservanza del quadro nazionale, dovrebbe essere esteso al quadro di governance economica dell'Unione.
(28)Nell'esprimere un parere sui documenti programmatici di bilancio presentati a norma dell'articolo 6 del regolamento (UE) n. 473/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, la Commissione dovrebbe valutare se tali documenti sono coerenti con i percorsi della spesa netta a norma del presente regolamento.
(29)È opportuno riservare una particolare attenzione ai rischi significativi di scostamenti delle posizioni di bilancio dal percorso della spesa netta stabilito dal Consiglio. È pertanto opportuno integrare la procedura di sorveglianza multilaterale di cui all'articolo 121, paragrafi 3 e 4, TFUE con una procedura di allarme preventivo che consenta alla Commissione, a norma dell'articolo 121, paragrafo 4, TFUE, di avvertire tempestivamente uno Stato membro della necessità di adottare le necessarie misure di bilancio correttive volte ad evitare che il disavanzo pubblico diventi eccessivo. Inoltre, in caso di persistente scostamento, è opportuno che il Consiglio rafforzi la propria raccomandazione e la renda pubblica.
(30)In caso di gravi shock per la zona euro o per l'Unione nel suo complesso, è necessario prevedere una clausola di salvaguardia generale in grado di gestire una grave recessione economica nella zona euro o nell'Unione nel suo complesso, che consenta una deviazione dal percorso della spesa netta, a condizione che la sostenibilità di bilancio a medio termine non ne risulti compromessa.
(31)È opportuno prevedere anche una clausola di salvaguardia specifica per paese che, purché la sostenibilità di bilancio a medio termine non ne risulti compromessa, consenta una deviazione dal percorso della spesa netta in caso di circostanze eccezionali, quali eventi esogeni imprevedibili e inevitabili e che richiedono misure di bilancio anticicliche, non soggetti al controllo dello Stato membro, che abbiano rilevanti ripercussioni sulle sue finanze pubbliche. Tali ripercussioni dovrebbero tradursi in uno shock la cui dimensione complessiva sia superiore a un intervallo di valori "normale": ad esempio, i costi delle calamità naturali dovrebbero essere presi in considerazione nella programmazione di bilancio entro determinati limiti. L'attivazione e la proroga della clausola di salvaguardia generale e delle clausole specifiche per paese sono oggetto di una raccomandazione del Consiglio.
(32)Il presente regolamento fa parte di un pacchetto comprendente anche la direttiva [XXX] del Consiglio [recante modifica della direttiva 2011/85/EU] e il regolamento [XXX] del Consiglio [recante modifica del regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio]. Insieme, tali atti istituiscono un quadro di governance economica dell'Unione riformato che incorpora nel diritto dell'Unione la sostanza del titolo III "patto di bilancio" del trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla governance (TSCG) nell'Unione economica e monetaria, a norma dell'articolo 16 del trattato. Sulla base dell'esperienza maturata nell'attuazione del TSCG da parte degli Stati membri, il pacchetto legislativo proposto conserva l'orientamento a medio termine del patto di bilancio in quanto strumento per conseguire la disciplina di bilancio e la promozione della crescita. Il pacchetto prevede un rafforzamento della dimensione specifica per paese volto a promuovere la titolarità nazionale, anche mediante un potenziamento del ruolo degli enti di bilancio indipendenti, sulla base, essenzialmente, dei principi comuni del patto di bilancio proposti dalla Commissione a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, TSCG. Il presente regolamento definisce l'analisi della spesa al netto delle misure discrezionali sul lato delle entrate ai fini della valutazione globale della conformità richiesta dal patto di bilancio. Analogamente al patto di bilancio, il presente regolamento consente deviazioni temporanee dal piano a medio termine solo in circostanze eccezionali. Allo stesso modo, in caso di deviazioni significative dal piano a medio termine, si dovrebbero attuare misure per correggere le deviazioni in un periodo di tempo definito. Il pacchetto rafforza le procedure di sorveglianza e di esecuzione di bilancio al fine di realizzare l'impegno di promuovere finanze pubbliche sane e sostenibili e una crescita sostenibile e inclusiva. La riforma del quadro di governance economica conserva pertanto gli obiettivi fondamentali della disciplina di bilancio e della sostenibilità del debito definiti nel TSCG.
(33)Al fine di garantire l'efficace attuazione e un monitoraggio adeguato del presente regolamento, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE per quanto riguarda: le informazioni che devono essere fornite dagli Stati membri nei piani strutturali di bilancio a medio termine e nelle relazioni annuali sui progressi compiuti, il funzionamento del conto di controllo, il metodo di valutazione della plausibilità da parte della Commissione, la redazione dell'elenco delle priorità comuni dell'Unione e il quadro di valutazione per la serie di impegni di riforma e investimento che giustifica una proroga del periodo di aggiustamento di bilancio. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, e che tali consultazioni siano condotte nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la partecipazione su un piede di parità alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.
(34)La sorveglianza multilaterale dovrebbe fondarsi su statistiche di elevata qualità e indipendenti, prodotte conformemente ai principi di cui al regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio,
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
CAPO I
OGGETTO E DEFINIZIONI
Articolo 1
Oggetto
Articolo 2
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:
(1)"raccomandazione specifica per paese": gli orientamenti annuali indirizzati dal Consiglio a uno Stato membro riguardanti le politiche economiche, di bilancio, occupazionali e strutturali, conformemente agli articoli 121 e 148 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE);
(2)"spesa netta": la spesa pubblica al netto della spesa per interessi, delle misure discrezionali sul lato delle entrate e di altre variabili di bilancio al di fuori del controllo del governo, definite nell'allegato II, lettera a);
(3)"traiettoria tecnica": la traiettoria della spesa netta proposta dalla Commissione per fornire orientamenti agli Stati membri con un debito pubblico superiore al valore di riferimento del 60 % del prodotto interno lordo (PIL) o un disavanzo pubblico superiore al valore di riferimento del 3 % del PIL ai fini dell'elaborazione dei loro piani strutturali nazionali di bilancio a medio termine;
(4)"percorso della spesa netta": la traiettoria pluriennale per la spesa netta di uno Stato membro stabilita dal Consiglio;
(5)"piano strutturale nazionale di bilancio a medio termine": il documento contenente gli impegni di uno Stato membro in materia di bilancio, di riforme e di investimenti;
(6)"relazione annuale sui progressi compiuti": il documento in cui uno Stato membro riferisce in merito all'attuazione del percorso della spesa netta e degli impegni di riforma e di investimento contenuti nel proprio piano strutturale nazionale di bilancio a medio termine;
(7)"periodo di aggiustamento": il periodo durante il quale ha luogo l'aggiustamento di bilancio di uno Stato membro, che comprende un periodo di aggiustamento minimo di quattro anni del piano strutturale nazionale di bilancio a medio termine e la sua possibile proroga;
(8)"conto di controllo": un rendiconto delle deviazioni cumulative della spesa netta effettiva di uno Stato membro dal percorso della spesa netta;
(9)"saldo strutturale": il saldo delle amministrazioni pubbliche corretto per il ciclo al netto delle misure temporanee;
(10)"saldo primario strutturale": il saldo delle amministrazioni pubbliche corretto per il ciclo al netto delle misure temporanee e della spesa per interessi.
CAPO II
SEMESTRE EUROPEO
Articolo 3
Il semestre europeo
Al fine di garantire un più stretto coordinamento delle politiche economiche e una convergenza duratura delle prestazioni economiche e sociali degli Stati membri, il Consiglio e la Commissione esercitano la sorveglianza multilaterale nell'ambito del semestre europeo in osservanza degli obiettivi e degli obblighi sanciti dal TFUE. La sorveglianza multilaterale si fonda su statistiche di elevata qualità e indipendenti, prodotte conformemente ai principi di cui al regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio.
Il semestre europeo comprende:
(a)l'elaborazione e la sorveglianza sull'attuazione degli indirizzi di massima per le politiche economiche degli Stati membri e dell'Unione a norma dell'articolo 121, paragrafo 2, TFUE, delle raccomandazioni specifiche per paese e della raccomandazione sulla politica economica della zona euro;
(b)l'elaborazione e la sorveglianza sull'attuazione degli orientamenti in materia di occupazione di cui gli Stati membri devono tenere conto in conformità dell'articolo 148, paragrafo 2, TFUE, compreso il pilastro europeo dei diritti sociali, e delle pertinenti raccomandazioni specifiche per paese;
(c)la presentazione, la valutazione e l'approvazione dei piani strutturali di bilancio a medio termine degli Stati membri, nonché il loro monitoraggio mediante le relazioni annuali sui progressi compiuti;
(d)la sorveglianza volta a prevenire e correggere gli squilibri macroeconomici a norma del regolamento (UE) n. 1176/2011;
(e)altre procedure di sorveglianza multilaterale stabilite dal Parlamento europeo e dal Consiglio a norma dell'articolo 121, paragrafo 6, TFUE.
Articolo 4
Attuazione del semestre europeo
1.Se necessario, previa valutazione, a norma del presente regolamento, dei piani strutturali di bilancio a medio termine, delle relazioni annuali sui progressi compiuti e della situazione socioeconomica degli Stati membri interessati, il Consiglio, sulla base delle raccomandazioni della Commissione, rivolge raccomandazioni a tali Stati membri utilizzando appieno gli strumenti giuridici disciplinati dagli articoli 121 e 148 TFUE nonché dal diritto derivato pertinente.
2.Prima di adottare decisioni aventi una notevole incidenza sullo sviluppo delle proprie politiche economiche, occupazionali e di bilancio, gli Stati membri tengono debitamente conto degli indirizzi di massima per le politiche economiche, degli orientamenti in materia di occupazione e delle raccomandazioni di cui all'articolo 3, secondo comma, lettere a) e b). I progressi compiuti sono monitorati dalla Commissione.
3.La mancata adozione da parte di uno Stato membro di interventi conformi agli orientamenti ricevuti può dar luogo a:
(a)ulteriori raccomandazioni specifiche per paese;
(b)un avvertimento da parte della Commissione o una raccomandazione da parte del Consiglio a norma dell'articolo 121, paragrafo 4, TFUE;
(c)misure a norma del presente regolamento, del regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio o del regolamento (UE) n. 1176/2011.
CAPO III
LA TRAIETTORIA TECNICA
Articolo 5
Traiettoria tecnica
Per ogni Stato membro con un debito pubblico superiore al valore di riferimento del 60 % del PIL o un disavanzo pubblico superiore al valore di riferimento del 3 % del PIL, la Commissione propone, in una relazione al comitato economico e finanziario, una traiettoria tecnica per la spesa netta che copre un periodo di aggiustamento minimo di quattro anni del piano strutturale nazionale di bilancio a medio termine e una sua possibile proroga di un massimo di tre anni a norma dell'articolo 13. La Commissione rende pubblica la relazione.
Articolo 6
Requisiti riguardanti la traiettoria tecnica
La traiettoria tecnica garantisce che:
a) il rapporto debito pubblico/PIL sia avviato o mantenuto su un percorso di riduzione plausibile o rimanga a livelli prudenti;
b) il disavanzo pubblico sia portato e mantenuto al di sotto del valore di riferimento del 3 % del PIL;
c) lo sforzo di aggiustamento di bilancio durante il periodo del piano strutturale nazionale di bilancio a medio termine sia almeno proporzionale allo sforzo complessivo compiuto nell'arco dell'intero periodo di aggiustamento;
d) il rapporto debito pubblico/PIL al termine dell'orizzonte di programmazione sia inferiore a quello registrato nell'anno precedente l'inizio della traiettoria tecnica; e
e) nel periodo coperto dal piano, la crescita della spesa netta nazionale resti, di norma, mediamente inferiore alla crescita del prodotto a medio termine.
La traiettoria tecnica è specifica per ciascuno Stato membro. I criteri per stabilire le traiettorie tecniche sono definiti nell'allegato I.
Articolo 7
Orientamenti preliminari della Commissione
1.Entro il [1º marzo] dell'anno [xxxx] in cui gli Stati membri sono tenuti a presentare per la prima volta i rispettivi piani strutturali di bilancio a medio termine o, se del caso, entro tre settimane dalla richiesta dello Stato membro di presentare un nuovo piano, la Commissione pubblica:
(a)il sottostante quadro delle proiezioni del debito pubblico a medio termine e i risultati ottenuti;
(b)le sue previsioni e ipotesi macroeconomiche;
(c)la traiettoria tecnica, se prescritta a norma dell'articolo 5, e il saldo primario strutturale corrispondente.
2.Per gli Stati membri con un disavanzo pubblico inferiore al valore di riferimento del 3 % del PIL e un debito pubblico inferiore al valore di riferimento del 60 % del PIL, la Commissione fornisce informazioni tecniche riguardanti il saldo primario strutturale necessario al fine di garantire che il disavanzo nominale sia mantenuto al di sotto del valore di riferimento del 3 % del PIL senza alcun ulteriore intervento per un periodo di 10 anni dopo la chiusura del piano strutturale nazionale di bilancio a medio termine.
3.La Commissione aggiorna le traiettorie tecniche e gli orientamenti quantitativi almeno una volta ogni quattro anni e in tempo utile per il ciclo successivo di presentazione dei piani strutturali di bilancio a medio termine.
Articolo 8
Valutazione della plausibilità
Per valutare la plausibilità del fatto che il rapporto debito pubblico/PIL previsto dello Stato membro interessato sia su un percorso di riduzione o rimanga a livelli prudenti, la Commissione utilizza il metodo definito nell'allegato V. La Commissione rende pubblica la sua analisi della plausibilità e i dati sottostanti.
CAPO IV
PIANI STRUTTURALI NAZIONALI DI BILANCIO A MEDIO TERMINE
Articolo 9
Presentazione dei piani strutturali nazionali di bilancio a medio termine
Ogni Stato membro presenta al Consiglio e alla Commissione un piano strutturale nazionale di bilancio a medio termine entro la fine del mese di aprile successivo all'entrata in vigore del presente regolamento. Se necessario, lo Stato membro interessato e la Commissione possono convenire di prorogare tale termine di un periodo di tempo ragionevole.
Lo Stato membro rende pubblico il proprio piano strutturale nazionale di bilancio a medio termine.
Articolo 10
Dialogo tecnico
Prima della presentazione del proprio piano strutturale nazionale di bilancio a medio termine, lo Stato membro interessato tiene con la Commissione un dialogo tecnico, con l'obiettivo di garantire che il piano sia conforme agli articoli 11, 12 e 14.
Articolo 11
Contenuto dei piani strutturali nazionali di bilancio a medio termine
1.Il piano strutturale nazionale di bilancio a medio termine fornisce le informazioni elencate nell'allegato II. In particolare presenta una traiettoria della spesa netta della durata di almeno quattro anni nonché le ipotesi macroeconomiche sottostanti e le misure strutturali di bilancio programmate al fine di dimostrare la conformità ai requisiti di cui all'articolo 12.
Il piano strutturale nazionale di bilancio a medio termine descrive inoltre gli interventi dello Stato membro interessato volti a dare seguito alle raccomandazioni specifiche per paese, comprese quelle pertinenti per la procedura per gli squilibri macroeconomici, nonché agli avvertimenti formulati dalla Commissione, se del caso, o alle raccomandazioni presentate dal Consiglio, ove applicabili, a norma dell'articolo 121, paragrafo 4, TFUE.
2.Nel caso in cui il piano strutturale nazionale di bilancio a medio termine contenga una traiettoria della spesa netta più elevata rispetto alla traiettoria tecnica stabilita dalla Commissione a norma dell'articolo 5, lo Stato membro presenta nel proprio piano argomentazioni economiche solide e verificabili che spieghino la differenza.
Articolo 12
Requisiti
Il piano strutturale nazionale di bilancio a medio termine:
(a)garantisce l'aggiustamento di bilancio necessario affinché il debito pubblico sia avviato o mantenuto su un percorso di riduzione plausibile al più tardi entro la fine del periodo di aggiustamento, o rimanga a livelli prudenti, e affinché il disavanzo pubblico sia portato o mantenuto al di sotto del valore di riferimento del 3 % del PIL a medio termine;
(b)spiega in che modo sarà garantita la realizzazione degli investimenti e delle riforme in risposta alle principali sfide individuate, nel quadro del semestre europeo, nelle raccomandazioni specifiche per paese, correggerà gli squilibri macroeconomici individuati nell'ambito della procedura per gli squilibri macroeconomici, se applicabile, e affronterà le priorità comuni dell'Unione indicate nell'allegato VI del presente regolamento, tra cui il Green Deal europeo, il pilastro europeo dei diritti sociali e il decennio digitale, restando coerente con i piani aggiornati nazionali per l'energia e il clima nonché con le tabelle di marcia nazionali per il decennio digitale;
(c)se applicabile, indica in che modo sarà garantita la realizzazione di una serie pertinente di riforme e di investimenti di cui all'articolo 13 che giustifica una proroga massima di tre anni del periodo di aggiustamento dello Stato membro;
(d)illustra in che modo sarà garantita la coerenza con il piano per la ripresa e la resilienza dello Stato membro interessato durante il periodo di disponibilità del dispositivo per la ripresa e la resilienza a norma del regolamento (UE) 2021/241.
Articolo 13
Condizioni per una proroga del periodo di aggiustamento
1.Nel caso in cui lo Stato membro si impegni a realizzare una serie pertinente di riforme e di investimenti conformemente ai criteri di cui al paragrafo 2, il periodo di aggiustamento può essere prorogato di tre anni al massimo.
2.La serie di impegni di riforma e di investimento che giustifica una proroga del periodo di aggiustamento è commisurata al livello dei problemi di debito pubblico e alle sfide in materia di crescita a medio termine che lo Stato membro interessato deve affrontare.
La serie di impegni di riforma e di investimento soddisfa, nell'insieme, i criteri seguenti:
i)essere di stimolo alla crescita;
ii)favorire la sostenibilità di bilancio;
iii)affrontare le priorità comuni dell'Unione di cui all'allegato VI;
iv)dare seguito alle raccomandazioni specifiche per paese pertinenti rivolte allo Stato membro interessato, comprese, se del caso, le raccomandazioni formulate nell'ambito della procedura per gli squilibri macroeconomici;
v)garantire che il livello complessivo degli investimenti pubblici finanziati a livello nazionale per tutta la durata del piano strutturale nazionale di bilancio a medio termine sia superiore al livello a medio termine precedente il periodo coperto da tale piano.
3.Ciascuno degli impegni di riforma e di investimento che giustifica una proroga del periodo di aggiustamento è sufficientemente dettagliato, anticipato, temporalmente definito e verificabile.
4.Per tutta la durata del dispositivo per la ripresa e la resilienza, conformemente al regolamento (UE) 2021/241, gli impegni inclusi nel piano per la ripresa e la resilienza approvato dello Stato membro interessato possono essere presi in considerazione ai fini di una proroga del periodo di aggiustamento.
5.La valutazione volta a determinare se la serie di impegni di riforma e di investimento soddisfi i criteri di cui al paragrafo 2 e se ciascuno di tali impegni soddisfi le condizioni di cui al paragrafo 3 è condotta in conformità con il quadro di valutazione definito nell'allegato VII.
Articolo 14
Piano strutturale nazionale di bilancio a medio termine riveduto
1.Uno Stato membro può richiedere di presentare alla Commissione un piano strutturale nazionale di bilancio a medio termine riveduto prima della fine del periodo di aggiustamento, se l'attuazione del piano originario è impedita da circostanze oggettive o se la presentazione di un nuovo piano strutturale nazionale di bilancio a medio termine è richiesta da un nuovo governo.
2.Prima della presentazione del piano strutturale nazionale di bilancio a medio termine riveduto, la Commissione presenta, in una relazione al comitato economico e finanziario, una nuova traiettoria tecnica.
3.La nuova traiettoria tecnica, che tiene conto degli aggiustamenti che lo Stato membro ha già realizzato o non ha realizzato, non consente alcuno slittamento dello sforzo di aggiustamento di bilancio alla fine del periodo né porta ad una riduzione di tale sforzo.
4.In caso di presentazione di un piano strutturale nazionale di bilancio a medio termine riveduto, si applicano l'articolo 12 e gli articoli da 15 a 19.
5.La Commissione, se del caso, valuta in particolare se, nel quadro del piano strutturale nazionale di bilancio a medio termine riveduto, debba continuare ad applicarsi un'eventuale proroga del periodo di aggiustamento, tenendo conto dell'attuazione della serie di impegni di riforma e di investimento che hanno giustificato la proroga nell'ambito del piano originario e dei cambiamenti apportati nel quadro del piano strutturale nazionale di bilancio a medio termine riveduto per quanto riguarda i problemi di debito pubblico.
Articolo 15
Valutazione dei piani strutturali nazionali di bilancio a medio termine da parte della Commissione
1.La Commissione valuta ciascun piano strutturale nazionale di bilancio a medio termine entro due mesi dalla sua presentazione. Lo Stato membro interessato e la Commissione possono concordare di prorogare il periodo per la valutazione di un lasso di tempo ragionevole, se necessario.
2.Al momento della valutazione del piano strutturale nazionale di bilancio a medio termine, la Commissione esamina per tutti gli Stati membri:
a) se il piano strutturale nazionale di bilancio a medio termine garantisca che il debito pubblico sia avviato o mantenuto su un percorso di riduzione plausibile al più tardi entro la fine del periodo di aggiustamento, o che rimanga a livelli prudenti;
b) se il disavanzo pubblico sia mantenuto al di sotto del valore di riferimento del 3 % del PIL per tutta la durata del piano o, qualora al momento della presentazione del piano strutturale nazionale di bilancio a medio termine il disavanzo pubblico superi il valore di riferimento del 3 % del PIL, se sia portato rapidamente al di sotto di tale valore al più tardi entro la fine del periodo di aggiustamento;
c) se il disavanzo pubblico sia mantenuto al di sotto del valore di riferimento del 3 % del PIL in assenza di ulteriori misure di bilancio per un periodo di 10 anni;
d) se lo sforzo di aggiustamento di bilancio durante il periodo del piano strutturale nazionale di bilancio a medio termine sia almeno proporzionale allo sforzo complessivo compiuto nell'arco dell'intero periodo di aggiustamento;
e) se, per gli anni in cui si prevede che il disavanzo registrato dallo Stato membro interessato sia superiore al valore di riferimento del 3 % del PIL, che non sia vicino a tale valore e che il superamento non sia temporaneo, l'aggiustamento di bilancio sia coerente con il valore di riferimento di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio per l'accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi modificato dal regolamento [X]; e
f) se il rapporto debito pubblico/PIL al termine dell'orizzonte di programmazione sia inferiore a quello registrato nell'anno precedente l'inizio della traiettoria tecnica.
3.a Commissione valuta inoltre, per lo Stato membro interessato:
a) se la serie di impegni di riforma e di investimento che giustifica una proroga del periodo di aggiustamento soddisfi le condizioni di cui all'articolo 13;
b) se gli altri impegni di riforma e di investimento contenuti nel piano rispettino i requisiti di cui all'articolo 12, lettera b).
Articolo 16
Approvazione del piano strutturale nazionale di bilancio a medio termine da parte del Consiglio
Sulla base di una raccomandazione della Commissione, e di norma entro quattro settimane da essa, il Consiglio adotta una raccomandazione che definisce il percorso della spesa netta dello Stato membro interessato e, se del caso, approva la serie di impegni di riforma e di investimento che giustifica una proroga del periodo di aggiustamento inclusi nel piano strutturale nazionale di bilancio a medio termine.
Nel caso in cui il piano strutturale nazionale di bilancio a medio termine funga da piano d'azione correttivo necessario per correggere squilibri macroeconomici eccessivi, come previsto all'articolo 30, in tale raccomandazione il Consiglio approva anche le riforme e gli investimenti necessari ai fini della correzione degli squilibri.
Articolo 17
Raccomandazione del Consiglio per un piano strutturale nazionale di bilancio a medio termine riveduto
Qualora ritenga che il piano non soddisfi i requisiti di cui all'articolo 15, paragrafo 2, e paragrafo 3, lettera a), sulla base di una raccomandazione della Commissione, il Consiglio raccomanda allo Stato membro interessato di presentare un piano strutturale nazionale di bilancio a medio termine riveduto.
Articolo 18
Raccomandazione del Consiglio in caso di inadempimento dello Stato membro
Su raccomandazione della Commissione, il Consiglio raccomanda allo Stato membro interessato di adottare la traiettoria tecnica definita dalla Commissione come percorso della spesa netta nei seguenti casi:
(a)lo Stato membro interessato non ha presentato un piano strutturale nazionale di bilancio a medio termine riveduto entro un mese dalla raccomandazione del Consiglio;
(b)il Consiglio ritiene che il piano strutturale nazionale di bilancio a medio termine riveduto non soddisfi i requisiti di cui all'articolo 15, paragrafo 2, e paragrafo 3, lettera a);
(c)lo Stato membro non ha presentato un nuovo piano strutturale nazionale di bilancio a medio termine alla fine del periodo coperto dal precedente piano strutturale nazionale di bilancio a medio termine.
Articolo 19
Adempimento non soddisfacente da parte di uno Stato membro degli impegni che giustificano una proroga del periodo di aggiustamento
Nel caso in cui uno Stato membro che ha ottenuto una proroga del periodo di aggiustamento non adempia in modo soddisfacente alla serie di impegni di riforma e di investimento che giustifica la proroga di cui all'articolo 13, paragrafo 1, su raccomandazione della Commissione il Consiglio può raccomandare un percorso della spesa netta riveduto con un periodo di aggiustamento più breve.
CAPO V
ATTUAZIONE DEI PIANI STRUTTURALI NAZIONALI DI BILANCIO A MEDIO TERMINE
Articolo 20
Relazione sui progressi compiuti
1.Ciascuno Stato membro presenta alla Commissione una relazione annuale sui progressi compiuti nell'attuazione del piano strutturale nazionale di bilancio a medio termine al più tardi entro il 15 aprile di ogni anno.
2.La relazione annuale sui progressi compiuti di cui al paragrafo 1 contiene segnatamente informazioni riguardanti i progressi compiuti nell'attuazione del percorso della spesa netta, degli impegni di riforma e di investimento più ampi nel contesto del semestre europeo e, se del caso, della serie di impegni di riforma e di investimento che giustifica una proroga del periodo di aggiustamento.
3.La relazione annuale sui progressi compiuti di cui al paragrafo 1 contiene inoltre le informazioni definite nell'allegato III.
4.Ciascuno Stato membro rende pubblica la propria relazione annuale sui progressi compiuti.
Articolo 21
Monitoraggio della Commissione
La Commissione monitora l'attuazione dei piani strutturali nazionali di bilancio a medio termine e, in particolare, il percorso della spesa netta.
La Commissione istituisce un conto di controllo, il cui funzionamento è definito all'allegato IV, e tiene traccia delle deviazioni cumulative verso l'alto o verso il basso delle spese nette effettive dal percorso della spesa netta.
Articolo 22
Ruolo degli enti di bilancio indipendenti
Ciascun ente di bilancio indipendente nazionale di cui all'articolo 8 della direttiva […] del Consiglio [relativa ai quadri di bilancio nazionali] fornisce una valutazione della conformità dei dati sui risultati di bilancio riportati nella relazione sui progressi compiuti di cui all'articolo 20 rispetto al percorso della spesa netta. Ove applicabile, ciascun ente di bilancio indipendente nazionale analizza anche i fattori alla base di una deviazione dal percorso della spesa netta.
Articolo 23
Avvertimento della Commissione e raccomandazione del Consiglio sugli interventi da adottare
1.In presenza di un rischio significativo di deviazione dal percorso della spesa netta o di un rischio che il disavanzo pubblico possa superare il valore di riferimento del 3 % del PIL, la Commissione può rivolgere un avvertimento allo Stato membro interessato conformemente all'articolo 121, paragrafo 4, TFUE.
2.Sulla base di una raccomandazione della Commissione, il Consiglio, entro un mese dall'avvertimento di cui al paragrafo 1, adotta una raccomandazione rivolta allo Stato membro interessato sugli interventi da adottare, a norma dell'articolo 121, paragrafo 4, TFUE.
Articolo 24
Grave recessione economica nella zona euro o nell'Unione nel suo complesso
Su raccomandazione della Commissione, il Consiglio può adottare una raccomandazione che consenta agli Stati membri di deviare dal percorso della spesa netta, in caso di grave recessione economica nella zona euro o nell'Unione nel suo complesso, a condizione che la sostenibilità di bilancio a medio termine non ne risulti compromessa. Il Consiglio specifica un termine per tale deviazione.
Fintanto che la grave recessione economica persiste nella zona euro o nell'Unione nel suo complesso, la Commissione continua a monitorare la sostenibilità del debito e garantisce il coordinamento delle politiche nonché una combinazione coerente di politiche che tenga conto della dimensione della zona euro e dell'Unione.
Su raccomandazione della Commissione, il Consiglio può prorogare il periodo durante il quale gli Stati membri possono deviare dai percorsi della spesa netta in caso di persistenza della grave recessione economica nella zona euro o nell'Unione nel suo complesso. È possibile concedere una proroga più di una volta. Tuttavia ciascuna proroga ha una durata massima di un anno.
Articolo 25
Circostanze eccezionali al di fuori del controllo dello Stato membro aventi rilevanti ripercussioni sulle finanze pubbliche dello Stato membro interessato
Su raccomandazione della Commissione, il Consiglio può adottare una raccomandazione che consenta a uno Stato membro di deviare dal percorso della spesa netta, nel caso in cui circostanze eccezionali al di fuori del controllo dello Stato membro abbiano rilevanti ripercussioni sulle sue finanze pubbliche, a condizione che la sostenibilità di bilancio a medio termine non ne risulti compromessa. Il Consiglio specifica un termine per tale deviazione.
Su raccomandazione della Commissione, il Consiglio può prorogare il periodo durante il quale lo Stato membro può deviare dal percorso della spesa netta, se le circostanze eccezionali persistono. È possibile concedere una proroga più di una volta. Tuttavia ciascuna proroga ha una durata massima di un anno.
CAPO VI
DIALOGO ECONOMICO
Articolo 26
Dialogo nel quadro del semestre europeo
Il Parlamento europeo è debitamente coinvolto nel semestre europeo per accrescere la trasparenza, la titolarità e la responsabilità per le decisioni adottate, in particolare mediante un dialogo economico. Il comitato economico e finanziario, il Comitato di politica economica, il Comitato per l'occupazione e il Comitato per la protezione sociale sono consultati nel quadro del semestre europeo laddove opportuno. I portatori di interessi, in particolare le parti sociali, sono opportunamente coinvolti nel semestre europeo sui principali temi programmatici, secondo le disposizioni del TFUE e degli ordinamenti giuridici e politici nazionali.
Al fine di intensificare il dialogo tra le istituzioni dell'Unione, in particolare tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione, e garantire nel contempo trasparenza e responsabilità, il Parlamento europeo può invitare il presidente del Consiglio, la Commissione nonché, ove opportuno, il presidente del Consiglio europeo o il presidente dell'Eurogruppo, a discutere dinanzi al Parlamento europeo gli orientamenti in materia di politiche indirizzati dalla Commissione agli Stati membri, le conclusioni tratte dal Consiglio europeo e i risultati della sorveglianza multilaterale condotta a norma del presente regolamento.
Il presidente del Consiglio e la Commissione, secondo quanto disposto all'articolo 121 TFUE e, se del caso, il presidente dell'Eurogruppo riferiscono annualmente al Parlamento europeo e al Consiglio europeo sui risultati della sorveglianza multilaterale.
Articolo 27
Principio "conformità o spiegazione"
Si presume che il Consiglio, di norma, segua le raccomandazioni e le proposte della Commissione o esponga la propria posizione pubblicamente.
Articolo 28
Dialogo con uno Stato membro
Qualora il Consiglio rivolga una raccomandazione a uno Stato membro a norma dell'articolo 23, paragrafo 2, in caso di rischio significativo di deviazione dal percorso della spesa netta, il Parlamento europeo può offrire a tale Stato membro l'opportunità di partecipare a uno scambio di opinioni.
Articolo 29
Informazione periodica del Parlamento europeo
1.Il Consiglio e la Commissione informano periodicamente il Parlamento europeo in merito all'applicazione del presente regolamento.
2.Il Consiglio e la Commissione includono nella loro relazione al Parlamento europeo i risultati della sorveglianza multilaterale svolta nel quadro del presente regolamento.
CAPO VII
INTERAZIONE CON IL REGOLAMENTO (UE) n. 1176/2011
Articolo 30
Interazione con la procedura per gli squilibri macroeconomici
1. Qualora uno Stato membro non adempia agli impegni di riforma e di investimento inclusi nel piano strutturale nazionale di bilancio a medio termine al fine di dare seguito alle raccomandazioni specifiche per paese che riguardano la procedura per gli squilibri macroeconomici stabilita dal regolamento (UE) n. 1176/2011, e nel caso in cui la Commissione ritenga che lo Stato membro interessato presenti squilibri eccessivi a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, di tale regolamento, si applica la procedura definita all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1176/2011.
2. In tal caso lo Stato membro per cui è avviata una procedura per gli squilibri eccessivi a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1176/2011 presenta un piano riveduto ai sensi dell'articolo 14 del presente regolamento. Il piano riveduto segue la raccomandazione del Consiglio adottata in conformità dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1176/2011. La presentazione del piano riveduto è soggetta all'approvazione del Consiglio conformemente agli articoli da 16 a 19 del presente regolamento. Il piano riveduto è valutato conformemente all'articolo 15 del presente regolamento.
3. Qualora uno Stato membro presenti un piano strutturale di bilancio a medio termine riveduto a norma del paragrafo 2, tale piano riveduto funge da piano d'azione correttivo previsto a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1176/2011 e dispone le misure d'intervento specifiche che lo Stato membro interessato ha attuato, o intende attuare, e prevede un calendario per la loro esecuzione.
In tal caso, conformemente all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1176/2011, entro due mesi dalla presentazione del piano riveduto e sulla base di una valutazione della Commissione, il Consiglio valuta tale piano. Il monitoraggio e la valutazione dell'attuazione del piano riveduto sono condotti in conformità dell'articolo 21 del presente regolamento e degli articoli 9 e 10 del regolamento (UE) n. 1176/2011.
CAPO VIII
INTERAZIONE CON IL REGOLAMENTO (UE) n. 472/2013
Articolo 31
Interazione con la procedura di sorveglianza rafforzata
Uno Stato membro soggetto a una sorveglianza rafforzata a norma dell'articolo 2 del regolamento (UE) n. 472/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, nell'adozione di misure atte a eliminare le cause o le cause potenziali di difficoltà a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, di tale regolamento, tiene conto di ogni raccomandazione indirizzatagli a norma dell'articolo 23 del presente regolamento.
Qualora sia soggetto a un programma di aggiustamento macroeconomico e alle relative modifiche previste all'articolo 7 del regolamento (UE) n. 472/2013, uno Stato membro non è tenuto a presentare un piano strutturale di bilancio a medio termine a norma dell'articolo 9 del presente regolamento né una relazione annuale sui progressi compiuti a norma dell'articolo 20 del presente regolamento.
CAPO IX
DELEGA DI POTERE
Articolo 32
Modifiche degli allegati
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, conformemente all'articolo 33, per modificare gli allegati da II a VII al fine di adattarli per tenere debito conto di ulteriori sviluppi o necessità per quanto concerne le informazioni contenute nel piano strutturale nazionale di bilancio a medio termine (allegato II) o nelle relazioni annuali sui progressi compiuti (allegato III), il funzionamento del conto di controllo (allegato IV), il metodo di valutazione della plausibilità (allegato V), le priorità comuni dell'Unione (allegato VI) o il quadro di valutazione (allegato VII).
Articolo 33
Esercizio della delega
1.Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2.Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 32 è conferito per un periodo indeterminato a decorrere dal XXX.
3.La delega di potere di cui all'articolo 32 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4.Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016.
5.Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
6.L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 32 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di un mese dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di un mese su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.
CAPO X
DISPOSIZIONI COMUNI
Articolo 34
Dialogo con gli Stati membri
La Commissione garantisce un dialogo permanente con gli Stati membri conformemente agli obiettivi del presente regolamento. A tal fine la Commissione, in particolare, conduce missioni allo scopo di valutare la situazione socioeconomica dello Stato membro e di identificare eventuali rischi o difficoltà relativamente al rispetto degli obiettivi del presente regolamento.
Articolo 35
Missioni di sorveglianza approfondita
1.La Commissione può attuare missioni di sorveglianza approfondita presso gli Stati membri destinatari di raccomandazioni emesse a norma dell'articolo 23 per finalità di controlli in loco.
2.Quando lo Stato membro interessato è uno Stato membro la cui moneta è l'euro o che fa parte dell'ERM2, la Commissione può invitare rappresentanti della Banca centrale europea, se opportuno, a partecipare alle missioni di sorveglianza.
Articolo 36
Relazione
1.Entro il [31 dicembre 2030] e, successivamente, ogni cinque anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione del presente regolamento, corredandola, se del caso, di una proposta di modifica del presente regolamento. La Commissione rende pubblica tale relazione.
2.La relazione di cui al paragrafo 1 esamina:
(a)l'efficacia del regolamento, in particolare se le disposizioni che disciplinano il processo decisionale si siano dimostrate sufficientemente efficaci per garantire che i rapporti debito pubblico/PIL seguano un percorso di riduzione o siano mantenuti a livelli prudenti conformemente alle pertinenti raccomandazioni del Consiglio;
(b)i progressi realizzati in termini di più stretto coordinamento delle politiche economiche e di convergenza duratura delle prestazioni economiche degli Stati membri.
3.La relazione è inoltrata al Parlamento europeo e al Consiglio.
Articolo 37
Abrogazione del regolamento (CE) n. 1466/97
Il regolamento (CE) n. 1466/97 è abrogato.
Articolo 38
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il [ventesimo] giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il
Per il Parlamento europeo
Per il Consiglio
La presidente
Il presidente
COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 26.4.2023
COM(2023) 240 final
ALLEGATI
della
Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
relativo al coordinamento efficace delle politiche economiche e alla sorveglianza di bilancio multilaterale e che abroga il regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio
ALLEGATO I
Criteri per stabilire la traiettoria tecnica per gli Stati membri con un debito pubblico superiore al valore di riferimento del 60 % del PIL o un disavanzo pubblico superiore al valore di riferimento del 3 % del PIL
Per gli Stati membri con un debito pubblico superiore al valore di riferimento del 60 % del PIL o un disavanzo pubblico superiore al valore di riferimento del 3 % del PIL, la traiettoria tecnica garantisce che:
(a)al più tardi entro la fine del periodo di aggiustamento, la traiettoria del debito decennale in assenza di ulteriori misure di bilancio sia su un percorso di riduzione plausibile o rimanga a livelli prudenti;
(b)il disavanzo pubblico sia portato e mantenuto al di sotto del valore di riferimento del 3 % del PIL in assenza di ulteriori misure di bilancio per lo stesso periodo decennale;
(c)per gli anni in cui si prevede che il disavanzo registrato dallo Stato membro interessato sia superiore al valore di riferimento del 3 % del PIL, che non sia vicino a tale valore e che il superamento non sia temporaneo, la traiettoria tecnica sia anche coerente con il valore di riferimento di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio per l'accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi, modificato dal regolamento [X];
(d)lo sforzo di aggiustamento non sia concentrato negli anni finali del periodo di aggiustamento, vale a dire che lo sforzo di aggiustamento di bilancio durante il periodo del piano strutturale nazionale di bilancio a medio termine sia almeno proporzionale allo sforzo complessivo compiuto nell'arco dell'intero periodo di aggiustamento;
(e)il rapporto debito pubblico/PIL al termine dell'orizzonte di programmazione sia inferiore a quello registrato nell'anno precedente l'inizio della traiettoria tecnica; e
(f)nel periodo coperto dal piano, la crescita della spesa netta nazionale resti, di norma, mediamente inferiore alla crescita del prodotto a medio termine.
ALLEGATO II
Informazioni da fornire nei piani strutturali nazionali di bilancio a medio termine
Un piano strutturale nazionale di bilancio a medio termine contiene le informazioni seguenti:
(a)il percorso della spesa netta nazionale di cui all'articolo 11. Le altre variabili di bilancio al di fuori del controllo del governo che rientrano nella definizione di spesa netta di cui all'articolo 2 sono costituite dalla spesa relativa ai programmi dell'Unione interamente finanziata con fondi dell'Unione e dagli elementi ciclici della spesa per le indennità di disoccupazione;
(b)il percorso previsto di crescita delle entrate pubbliche a politiche invariate;
(c)il percorso previsto per il rapporto debito pubblico/PIL;
(d)informazioni sulle passività implicite legate all'invecchiamento e sulle passività potenziali, il cui impatto può avere vaste ripercussioni sui conti pubblici, come le garanzie statali, i crediti deteriorati e le passività derivanti dalla gestione delle imprese pubbliche, inclusa la loro entità, le spese e gli obblighi potenziali derivanti da azioni giudiziarie e, nei limiti del possibile, informazioni sulle passività potenziali legate alle calamità e al clima;
(e)le principali ipotesi sul previsto andamento dell'economia e sulle principali variabili economiche pertinenti per garantire la coerenza con una convergenza del debito pubblico su livelli prudenti e il mantenimento del disavanzo pubblico al di sotto del livello di riferimento del 3 % del PIL;
(f)qualora lo Stato membro utilizzi ipotesi di cui alla lettera e) che differiscono da quelle della Commissione nel periodo di aggiustamento del piano strutturale nazionale di bilancio a medio termine e nel successivo periodo decennale in assenza di ulteriori misure di bilancio, le debite spiegazioni e motivazioni di tali differenze, basate su solide argomentazioni economiche;
(g)un'analisi delle ripercussioni di eventuali modifiche delle principali ipotesi economiche sulla posizione di bilancio e sul debito dello Stato membro;
(h)se del caso, le ragioni debitamente motivate (accompagnate da argomentazioni economiche pertinenti solide e verificabili) della deviazione dalla traiettoria tecnica proposta dalla Commissione;
(i)le priorità in materia di riforme e investimenti volte a rispondere alle sfide principali rilevate nelle raccomandazioni specifiche per paese, tenendo conto dello stato di attuazione di tali raccomandazioni;
(j)la spesa complessiva per investimenti pubblici, come pure la spesa per le riforme e gli investimenti pubblici che riguardano le priorità comuni dell'Unione di cui all'allegato VI;
(k)se del caso, informazioni su una serie specifica, temporalmente definita e verificabile di impegni di riforma e di investimento che giustificano una proroga del periodo di aggiustamento a norma dell'articolo 13, un calendario per la sua attuazione, nonché solide argomentazioni economiche a dimostrazione del fatto che tale serie di impegni di riforma e investimento soddisfa i criteri di cui all'articolo 13, tenendo conto dei criteri di valutazione di cui all'allegato VII;
(l)una quantificazione, nei limiti del possibile, degli impatti attesi delle riforme e degli investimenti di cui alla lettera k) su sostenibilità di bilancio, crescita e occupazione, se del caso, in linea con metodologie concordate;
(m)l'incidenza sul bilancio a medio termine e l'incidenza potenziale sulla crescita a medio termine degli impegni di riforma e di investimento di cui alla lettera k), nei limiti del possibile;
(n)se del caso, riforme e investimenti volti a correggere gli squilibri macroeconomici individuati nell'ambito della procedura per gli squilibri macroeconomici;
(o)il livello complessivo programmato degli investimenti pubblici finanziati a livello nazionale per il periodo coperto dal piano strutturale nazionale di bilancio a medio termine;
(p)per gli Stati membri con problemi di debito pubblico limitati ma passività implicite elevate dovute all'invecchiamento demografico, la traiettoria della spesa netta nazionale e le riforme previste nei piani strutturali nazionali di bilancio a medio termine dovrebbero tenere debitamente conto delle sfide in materia di sostenibilità a lungo termine delle finanze pubbliche;
(q)informazioni riguardanti le consultazioni delle parti sociali, delle organizzazioni della società civile e degli altri portatori di interessi pertinenti ai fini dell'elaborazione del piano.
ALLEGATO III
Informazioni che gli Stati membri devono fornire nelle relazioni annuali sui progressi compiuti
Nelle relazioni annuali sui progressi compiuti gli Stati membri comunicano le informazioni seguenti:
(a)un confronto tra la spesa netta programmata basata sul percorso della spesa netta stabilito dal Consiglio e la spesa netta basata sui dati disponibili sui risultati;
(b)un confronto, a partire dall'inizio del piano strutturale nazionale di bilancio a medio termine, tra le proiezioni relative alle principali variabili economiche presentate nel piano e i dati sui risultati riguardanti tali variabili, nonché le implicazioni per la conformità rispetto al percorso della spesa netta stabilito dal Consiglio e le implicazioni sul percorso previsto del rapporto debito pubblico/PIL indicato in tale piano;
(c)un'analisi dell'attuazione, nell'anno precedente, di misure discrezionali in materia di entrate;
(d)i progressi e l'attuazione prevista per l'anno successivo degli impegni di riforma e di investimento indicati nel piano strutturale nazionale di bilancio a medio termine nel contesto delle informazioni da comunicare in conformità dell'allegato II, lettere i) e j), nonché, se del caso, delle lettere k) e n);
(e)informazioni per l'anno successivo riguardanti il modo in cui lo Stato membro intende dare seguito alle raccomandazioni specifiche per paese dell'anno precedente, compresa, se del caso, la raccomandazione sulla politica economica della zona euro;
(f)per tutta la durata del dispositivo per la ripresa e la resilienza, informazioni sui progressi compiuti nell'attuazione del piano per la ripresa e la resilienza, al fine di adempiere gli obblighi di presentare relazioni semestrali nell'ambito del semestre europeo di cui all'articolo 27 del regolamento (UE) 2021/241;
(g)informazioni sull'andamento delle passività potenziali riportate nel piano strutturale nazionale di bilancio a medio termine e indicate nell'allegato II, lettera d), nonché delle passività implicite legate all'invecchiamento, ove pertinente, e informazioni sulle passività potenziali e le passività implicite per l'anno successivo;
(h)le principali ipotesi sul previsto andamento dell'economia e sulle principali variabili economiche per gli anni successivi del periodo di aggiustamento, compreso il rapporto debito pubblico/PIL;
(i)le proiezioni a politiche invariate per gli anni successivi del periodo di aggiustamento riguardanti la spesa e le entrate pubbliche e le loro principali componenti, compresa la spesa per investimenti pubblici;
(j)la spesa e le entrate pubbliche programmate espresse in percentuale del PIL e le loro principali componenti per gli anni successivi del periodo di aggiustamento, tenendo conto del percorso della spesa netta stabilito dal Consiglio;
(k)una descrizione e una quantificazione delle misure in materia di spesa e di entrate da attuare al fine di colmare il divario tra le proiezioni a politiche invariate per la spesa e le entrate di cui alla lettera i) e la spesa e le entrate programmate di cui alla lettera j);
(l)un'analisi dell'evoluzione degli squilibri macroeconomici individuati nell'ambito della procedura per gli squilibri macroeconomici e dell'incidenza su tali squilibri dell'attuazione delle riforme e degli investimenti pertinenti indicati nel piano strutturale nazionale di bilancio a medio termine in conformità dell'allegato II, lettera n), se del caso;
(m)informazioni sull'attuazione di un avvertimento da parte della Commissione o di una raccomandazione da parte del Consiglio a norma dell'articolo 121, paragrafo 4, TFUE;
(n)informazioni riguardanti l'evoluzione del mercato del lavoro, delle competenze e delle politiche sociali e l'attuazione di misure prese per promuovere una convergenza sociale tra gli Stati membri tesa al miglioramento delle condizioni di lavoro e di vita, in linea con i principi del pilastro europeo dei diritti sociali e con gli orientamenti in materia di occupazione a norma dell'articolo 148 TFUE. È compreso l'impatto atteso delle misure per quanto riguarda i progressi compiuti nel conseguimento degli obiettivi nazionali in materia di lavoro, di competenze e di riduzione della povertà entro il 2030;
(o)la valutazione degli enti di bilancio indipendenti di cui all'articolo 22.
ALLEGATO IV
Funzionamento del conto di controllo
Il conto di controllo di ciascuno Stato membro di cui all'articolo 21 registrerà un debito quando la spesa netta effettiva di uno Stato membro in un dato anno è superiore al percorso della spesa netta stabilito dal Consiglio.
Il conto di controllo registrerà un credito quando la spesa netta effettiva di uno Stato membro in un dato anno è inferiore al percorso della spesa netta stabilito dal Consiglio.
Il saldo complessivo del conto di controllo in un dato periodo è la somma dei debiti e dei crediti annui registrati nel corso di tale periodo.
ALLEGATO V
Metodo utilizzato dalla Commissione per valutare la plausibilità
Il metodo per valutare la plausibilità a norma dell'articolo 8 è basato sulle condizioni seguenti:
·il rapporto debito pubblico/PIL dovrebbe essere in calo o rimanere a livelli prudenti, secondo gli scenari deterministici del quadro di proiezione del debito pubblico a medio termine della Commissione descritti nel Debt Sustainability Monitor 2022;
·il rischio che il rapporto debito pubblico/PIL non diminuisca nei cinque anni successivi al periodo di aggiustamento del piano strutturale nazionale di bilancio a medio termine è sufficientemente basso. Il rischio è valutato ricorrendo all'analisi stocastica della Commissione.
ALLEGATO VI
Priorità comuni dell'Unione
Le priorità comuni dell'Unione di cui all'articolo 12, lettera b), sono le seguenti:
(a)il Green Deal europeo, comprendente la transizione verso la neutralità climatica entro il 2050 e la trasposizione a livello nazionale attraverso i piani nazionali per l'energia e il clima;
(b)il pilastro europeo dei diritti sociali compresi i relativi obiettivi in materia di occupazione, competenze e riduzione della povertà entro il 2030;
(c)il programma strategico per il decennio digitale 2030, che si riflette a livello nazionale attraverso le tabelle di marcia strategiche nazionali per il decennio digitale;
(d)
una bussola strategica per la sicurezza e la difesa – Per un'Unione europea che protegge i suoi cittadini, i suoi valori e i suoi interessi e contribuisce alla pace e alla sicurezza internazionali
.
ALLEGATO VII
Quadro di valutazione per la serie di impegni di riforma e di investimento che giustifica una proroga del periodo di aggiustamento
1.Ambito di applicazione
L'obiettivo del presente quadro di valutazione è di costituire:
–una base per la Commissione per valutare se la serie di impegni di riforma e di investimento inclusi nei piani strutturali nazionali di bilancio a medio termine a giustificazione di una proroga del periodo di aggiustamento soddisfi i criteri di cui all'articolo 13, paragrafo 2. Il presente quadro di valutazione costituisce pertanto la base per l'applicazione dei criteri di valutazione di cui all'articolo 13, paragrafo 2, al fine di garantire un processo equo e trasparente;
–una base per valutare se ciascuno di tali impegni di riforma e di investimento soddisfi le condizioni di cui all'articolo 13, paragrafo 3. Il presente quadro di valutazione rappresenta pertanto la base per l'applicazione delle condizioni di cui all'articolo 13, paragrafo 3, con lo stesso obiettivo.
2.Criteri di valutazione
Conformemente all'articolo 13, paragrafo 2, la serie di impegni di riforma e di investimento inclusa nei piani strutturali nazionali di bilancio a medio termine che giustifica una proroga del periodo di aggiustamento è commisurata al livello dei problemi di debito pubblico rilevati nell'aggiornamento più recente del Debt Sustainability Monitor e alle sfide in materia di crescita a medio termine che lo Stato membro deve affrontare. Per quanto riguarda gli Stati membri con problemi di debito pubblico legati a sfide significative in materia di crescita a medio termine, la serie di riforme e di investimenti dovrebbe inoltre eliminare gli ostacoli per la crescita a medio termine.
La serie di impegni di riforma e di investimento soddisfa, nell'insieme, i criteri seguenti:
2.1La serie di impegni di riforma e di investimento è di stimolo alla crescita
–Sulla base di ipotesi credibili, ben documentate e prudenti, si prevede che la serie di impegni di riforma e di investimento stimolerà in modo significativo la crescita potenziale dell'economica dello Stato membro interessato in modo sostenibile.
2.2La serie di impegni di riforma e di investimento favorisce la sostenibilità di bilancio
–Si prevede che la serie di impegni di riforma e di investimento comporterà un significativo miglioramento strutturale delle finanze pubbliche nel medio termine, mediante una riduzione strutturale della spesa pubblica o una crescita delle entrate pubbliche dello Stato membro interessato.
2.3La serie di impegni di riforma e di investimento riguarda le priorità dell'Unione di cui all'allegato VI
–La serie di impegni di riforma e di investimento contribuisce in modo significativo almeno a una delle priorità dell'Unione di cui all'allegato VI.
2.4 La serie di impegni di riforma e di investimento, nell'insieme, dà seguito alle raccomandazioni specifiche per paese pertinenti, comprese, se del caso, le raccomandazioni formulate nell'ambito della procedura per gli squilibri macroeconomici
–Si prevede che la serie di impegni di riforma e di investimento pertinenti che giustifica la proroga del periodo di aggiustamento affronti nell'insieme i problemi individuati nelle raccomandazioni specifiche per paese pertinenti, comprese ove opportuno le raccomandazioni formulate nell'ambito della procedura per gli squilibri macroeconomici, tenendo conto delle dimensioni e della portata dei problemi specifici per paese e degli impegni nel quadro dei piani per la ripresa e la resilienza, se del caso.
2.5 La serie di impegni di riforma e di investimento garantisce che il livello complessivo degli investimenti pubblici finanziati a livello nazionale per tutta la durata del piano strutturale nazionale di bilancio a medio termine sia superiore al livello a medio termine precedente il periodo coperto da tale piano
–Se il livello previsto degli investimenti pubblici finanziati a livello nazionale per tutta la durata del piano è superiore al livello a medio termine precedente il periodo coperto dal piano.
Inoltre ciascuno degli impegni di riforma e di investimento assunti dagli Stati membri che giustificano una proroga del periodo di aggiustamento dovrebbe essere sufficientemente dettagliato, anticipato all'inizio del periodo, temporalmente definito e verificabile
–La descrizione degli impegni di riforma e di investimento è chiara e fornisce i particolari di ciascuna riforma e di ciascun investimento al fine di consentire alla Commissione di valutare i criteri di cui ai punti da 2.1 a 2.5, anche per quanto riguarda la loro attuazione e il loro monitoraggio;
–le riforme saranno attuate entro il periodo programmato;
–gli investimenti saranno realizzati al più tardi entro la fine del periodo di aggiustamento;
–il piano strutturale nazionale di bilancio a medio termine comprende indicatori chiari e realistici, pertinenti e affidabili che consentono di verificare i progressi compiuti nell'efficace attuazione degli impegni di riforma e di investimento.