Bruxelles, 5.10.2023

COM(2023) 572 final

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO E AL PARLAMENTO EUROPEO

relativa all'applicazione del regolamento (UE) 2017/1938 sulla sicurezza dell'approvvigionamento di gas

{SWD(2023) 323 final}


Relazione relativa all'applicazione del regolamento (UE) 2017/1938 sulla sicurezza dell'approvvigionamento di gas

1.Introduzione

Il regolamento (UE) 2017/1938 concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas ("il regolamento sulla sicurezza dell'approvvigionamento di gas") mira a prevenire potenziali interruzioni dell'approvvigionamento di gas e a rispondervi. Esso stabilisce il quadro per la preparazione alle emergenze e per la resilienza dell'UE alle interruzioni dell'approvvigionamento di gas.

L'articolo 17 del regolamento sulla sicurezza dell'approvvigionamento di gas incarica la Commissione, in base alle valutazioni dei piani d'azione preventivi e dei piani di emergenza degli Stati membri, di redigere conclusioni su eventuali mezzi intesi a rafforzare la sicurezza dell'approvvigionamento di gas a livello dell'Unione e di presentare al Parlamento europeo e al Consiglio, entro il 1º settembre 2023, una relazione in merito all'applicazione del medesimo regolamento e, se necessario, una proposta legislativa volta a modificarlo.

Negli ultimi sei anni, dall'adozione del regolamento sulla sicurezza dell'approvvigionamento di gas, il panorama della sicurezza dell'approvvigionamento di gas ha subito profondi cambiamenti, soprattutto nel 2022 dopo l'invasione russa dell'Ucraina, in risposta alla quale la Commissione europea ha adottato il piano REPowerEU 1 , volto a risparmiare energia, accelerare la transizione verso l'energia pulita e diversificare l'approvvigionamento energetico per l'UE al fine di ridurre al minimo la dipendenza dal gas russo quanto prima.

Di conseguenza, le importazioni di gas russo sono state in larga misura sostituite da approvvigionamenti provenienti da fornitori alternativi sotto forma di importazioni supplementari via gasdotto da partner affidabili e, soprattutto, da un notevole aumento delle importazioni di GNL (50 miliardi di m3, pari a un aumento del 73 % su base annua nel 2022). Mentre prima della guerra le importazioni russe rappresentavano circa il 50 % delle importazioni via gasdotto dell'UE, attualmente rappresentano meno del 10 %, a dimostrazione del cambiamento senza precedenti che ha interessato il sistema del gas dell'UE nell'ultimo anno.

Nell'ambito del piano REPowerEU l'UE ha anche adottato il regolamento (UE) 2023/435 riveduto che consente agli Stati membri di finanziare, nei rispettivi capitoli REPowerEU, a condizioni rigorose, investimenti nelle infrastrutture del gas volti ad affrancarsi dal gas russo e a garantire la sicurezza immediata dell'approvvigionamento di gas.

Oltre al piano REPowerEU, l'UE ha adottato una serie di regolamenti, quali il regolamento (UE) 2022/1032 sullo stoccaggio del gas che fissa un obiettivo di riempimento dello stoccaggio del 90 %, il regolamento (UE) 2022/1369 temporaneo sulla riduzione della domanda e la relativa proroga (regolamento (UE) 2023/706) che fissa un obiettivo di riduzione della domanda di gas del 15 % e il regolamento (UE) 2022/2576 temporaneo sulla solidarietà che, tra l'altro, ha fornito la base giuridica per l'acquisto in comune di gas e ha rafforzato le norme in materia di solidarietà in caso di emergenza. Tali regolamenti sono stati adottati ai fini della sicurezza dell'approvvigionamento di gas e integrano il regolamento vigente sulla sicurezza dell'approvvigionamento di gas.

Per affrancare gradualmente l'UE dal gas russo è necessario porre un forte accento su una continua diversificazione dell'approvvigionamento. Ciò si tradurrà in una crescente importanza del GNL e quindi anche in una maggiore dipendenza dal mercato mondiale del GNL negli anni a venire.

A lungo termine, la domanda di gas dovrebbe diminuire a un ritmo diverso in tutti i settori e nei vari Stati membri, il che potrebbe comportare un cambiamento del profilo della domanda nell'UE. Invero, l'architettura futura della sicurezza dell'approvvigionamento di gas deve prendere in considerazione e sostenere gli sforzi di decarbonizzazione in corso con la continua elettrificazione e la crescente importanza del biometano e dell'idrogeno. Ciò presuppone una strategia integrata per disattivare e riconvertire le infrastrutture ai fini di una transizione ordinata che garantisca la sicurezza dell'approvvigionamento di gas naturale, biometano e idrogeno.

L'architettura della sicurezza dell'approvvigionamento di gas dell'UE dovrà quindi continuamente adattarsi ai cambiamenti che interverranno nei prossimi anni e decenni.

Scopo della presente relazione è adempiere agli obblighi giuridici di cui all'articolo 17 del regolamento sulla sicurezza dell'approvvigionamento di gas. Il termine di presentazione della relazione è stato leggermente modificato per allinearlo ai lavori in corso nei settori correlati, tenendo conto in particolare del fatto che l'articolo 30 del regolamento sulla solidarietà prevede che la Commissione europea riesamini lo stesso entro il 1º ottobre 2023 2 .

Inoltre diverse disposizioni relative alla sicurezza dell'approvvigionamento sono attualmente all'esame dei colegislatori nel quadro del pacchetto sul mercato dell'idrogeno e del gas decarbonizzato 3 .

2.Valutazione della Commissione dei piani d'azione preventivi e dei piani di emergenza degli Stati membri

L'articolo 17 del regolamento sulla sicurezza dell'approvvigionamento di gas prevede che la Commissione presenti una relazione in base alle proprie valutazioni dei piani d'azione preventivi e dei piani di emergenza aggiornati.

Nel 2019 gli Stati membri hanno presentato alla Commissione i rispettivi piani d'azione preventivi e piani di emergenza, la Commissione li ha valutati e ha formulato una serie di pareri 4 con raccomandazioni specifiche e punti in cui i piani dovrebbero essere migliorati. La stessa procedura dovrebbe svolgersi nel 2023 per l'aggiornamento periodico dei piani ogni quattro anni previsto dall'articolo 9, paragrafo 11, e dall'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento sulla sicurezza dell'approvvigionamento di gas, con l'obbligo per gli Stati membri di presentare piani aggiornati entro marzo 2023. Tuttavia al momento della stesura del presente documento soltanto sette Stati membri avevano trasmesso alla Commissione entrambi i piani, la maggior parte dei quali è pervenuta nel giugno-luglio 2023 5 . Ne consegue che la valutazione della Commissione si baserà sui piani d'azione preventivi e sui piani di emergenza presentati nel 2019, nonché sugli insegnamenti tratti dagli anni passati. Data la mancanza della maggior parte dei piani aggiornati, la Commissione ha distribuito un questionario al fine di consultare i membri del gruppo di coordinamento del gas in merito alle disposizioni del regolamento sulla sicurezza dell'approvvigionamento di gas.

Una spiegazione più precisa del contesto e della sostanza delle disposizioni, nonché maggiori informazioni sul riesame da parte della Commissione delle disposizioni del regolamento sulla sicurezza dell'approvvigionamento di gas figurano nel documento di lavoro dei servizi della Commissione SWD(2023)323.

3.Riesame del regolamento sulla sicurezza dell'approvvigionamento di gas, eventuali mezzi intesi a rafforzare la sicurezza dell'approvvigionamento di gas e insegnamenti tratti dalla crisi del gas

3.1. Gruppo di coordinamento del gas

Il gruppo di coordinamento del gas (GCG) trae la propria base giuridica dall'articolo 4 del regolamento sulla sicurezza dell'approvvigionamento di gas che stabilisce che il GCG è presieduto dalla Commissione ed è composto da rappresentanti degli Stati membri, dell'ACER, dell'ENTSO per il gas e degli organismi rappresentativi dei settori e dei consumatori. La Commissione può, in consultazione con gli Stati membri, decidere in merito alla composizione del GCG al fine di garantirne la piena rappresentatività.

Nel 2022 il GCG si è riunito 24 volte, un numero record di convocazioni. Ha discusso in particolare degli ultimi sviluppi riguardanti la sicurezza dell'approvvigionamento di gas nel contesto dell'invasione russa dell'Ucraina e delle conseguenti interruzioni dell'approvvigionamento stesso. Sono stati agevolati gli scambi di migliori prassi sulle misure nazionali di prevenzione e di emergenza, nonché sulle prossime misure a livello dell'UE volte a migliorare la preparazione; tali scambi hanno avuto un ruolo essenziale nell'informare la Commissione per la presentazione di nuove proposte legislative. 

Nelle risposte a un questionario distribuito dalla Commissione nel maggio 2023, i rappresentanti del GCG hanno dichiarato di apprezzare il funzionamento del gruppo, elogiandone principalmente il formato adattabile e flessibile.

Per una riunione del GCG finalizzata allo scambio di opinioni sulla sicurezza dell'approvvigionamento di gas, la Commissione ha esteso inviti ad hoc a paesi terzi. Diversi Stati membri si sono detti favorevoli a invitare con maggiore frequenza i paesi fornitori o di transito.

3.2. Standard infrastrutturale

L'articolo 5 del regolamento sulla sicurezza dell'approvvigionamento di gas stabilisce che gli Stati membri provvedono affinché, in caso di interruzione dell'operatività dell'infrastruttura principale del gas (N-1), la domanda totale di gas possa essere soddisfatta durante un giorno di domanda eccezionalmente elevata. Ciò comporta l'obbligo di predisporre una capacità fisica bidirezionale permanente sugli interconnettori tra Stati membri, salvo che non sia accordata un'esenzione.

I partecipanti al questionario distribuito al GCG hanno indicato che lo standard infrastrutturale rappresenta un buon incentivo a disporre di capacità infrastrutturali adeguate, in particolare per agevolare l'inversione dei flussi da ovest a est osservata nel 2022 dopo l'invasione russa dell'Ucraina. Altri hanno sottolineato la necessità di integrare tale approccio basato sulle infrastrutture con una maggiore attenzione al versante dell'offerta, ad esempio prevedendo standard complementari in materia di diversificazione. Ulteriori disposizioni possono essere prese in considerazione al fine di prevenire future vulnerabilità di un unico fornitore. Ciò potrebbe avvenire attraverso un ulteriore scambio di informazioni a norma dell'articolo 14 o un ulteriore standard S-1, bilanciando nel contempo i benefici in termini di sicurezza con i costi o le inefficienze potenziali.

I partecipanti al questionario hanno indicato che, sebbene standard più rigorosi possano contribuire a migliorare la sicurezza dell'approvvigionamento, l'interesse primario dovrebbe essere evitare il rischio di creare attivi non recuperabili.

3.3. Standard di approvvigionamento e clienti protetti

L'articolo 6 del regolamento sulla sicurezza dell'approvvigionamento di gas definisce lo standard di approvvigionamento, il quale prevede che gli Stati membri prescrivano alle imprese di gas di adottare misure volte ad assicurare ai clienti protetti l'approvvigionamento di gas in una serie di casi prestabiliti.

Tra i clienti protetti definiti all'articolo 2, paragrafo 5, figurano i clienti civili. Gli Stati membri possono farvi rientrare, a determinate condizioni: 1) le PMI, 2) i servizi sociali essenziali e 3) il teleriscaldamento. Tuttavia durante la crisi energetica del 2022 il ruolo della riduzione volontaria della domanda di tutti i settori ha assunto sempre più importanza. Il regolamento sulla solidarietà ha pertanto introdotto la possibilità per gli Stati membri di adottare misure volte a ridurre il consumo non essenziale dei clienti protetti.

Molti Stati membri hanno dichiarato di non incontrare grossi problemi nell'applicazione dello standard di approvvigionamento. Per quanto riguarda i clienti protetti, alcuni Stati membri hanno segnalato difficoltà nella stima della domanda dei clienti protetti. Alcuni partecipanti hanno ritenuto utile armonizzare ulteriormente la definizione di clienti protetti a livello unionale, pur tenendo conto delle specificità nazionali.

Vari partecipanti hanno indicato che la limitazione del consumo non essenziale dei clienti protetti (attualmente prevista nel regolamento sulla solidarietà) debba essere resa permanente, in quanto offre maggiore flessibilità per conseguire gli obiettivi in materia di sicurezza dell'approvvigionamento.

Poiché in alcuni Stati membri la domanda di gas dei clienti civili può essere ridotta gradualmente prima che in altri settori, in futuro potrebbe essere necessario riconsiderare la definizione di clienti protetti ai fini di un adeguamento all'evoluzione del profilo della domanda, garantendo nel contempo il soddisfacimento delle esigenze abitative, in particolare per quanto riguarda il consumo di gas dei consumatori vulnerabili.

3.4. Valutazioni del rischio e gruppi di rischio regionali

Per essere preparati a eventuali rischi legati alla sicurezza dell'approvvigionamento, il regolamento sulla sicurezza dell'approvvigionamento di gas istituisce un'architettura delle valutazioni del rischio e dei gruppi di rischio regionali, di cui all'articolo 7 e agli allegati I, IV e V del regolamento.

Tale architettura inizia con una simulazione delle interruzioni dell'approvvigionamento di gas e dell'operatività dell'infrastruttura a livello dell'UE condotta dall'REGST del gas, in seguito alla quale gli Stati membri effettuano una valutazione nazionale del rischio e una valutazione comune del rischio in specifici gruppi di rischio regionali, corrispondenti ai principali corridoi di approvvigionamento.

Le prime valutazioni comuni e nazionali del rischio sono state effettuate nel 2018 e dovrebbero essere aggiornate ogni quattro anni. A causa delle sfide cui hanno dovuto far fronte durante la crisi energetica del 2022, diversi Stati membri hanno affermato di non disporre della capacità amministrativa necessaria per dirigere i gruppi di rischio o effettuare le valutazioni del rischio in tempo utile.

Tuttavia tali valutazioni del rischio e i relativi piani d'azione preventivi e piani di emergenza sono estremamente importanti per la preparazione dell'UE ai rischi per il prossimo inverno e gli anni a seguire.

Inizialmente la Commissione non aveva avviato procedimenti di infrazione in ragione della crisi eccezionale del 2022. A causa degli scarsi progressi compiuti e dell'importanza di essere preparati per l'inverno 2023-2024, a metà giugno 2023 la Commissione ha comunque deciso di avviare 26 procedure EU Pilot per far sì che gli Stati membri redigano e notifichino le valutazioni del rischio, i piani d'azione preventivi e i piani di emergenza.

Dall'esperienza acquisita con l'aggiornamento delle valutazioni del rischio e del funzionamento dei gruppi di rischio, nonché dai riscontri ricevuti dai membri del GCG, sono emerse diverse problematiche che vanno oltre la mancanza di capacità amministrativa negli Stati membri:

·l'attuale approccio regionale ai gruppi di rischio non sembra più adatto allo scopo, in ragione del mutato panorama geopolitico, della crescente importanza del GNL e del ruolo ridotto di alcuni dei corridoi di approvvigionamento dei gasdotti;

·un certo numero di partecipanti suggerisce un approccio a livello dell'UE, possibilmente con analisi di sensibilità regionali, con un ruolo rafforzato del Centro comune di ricerca della Commissione.

3.5. Piani d'azione preventivi e piani di emergenza

I piani d'azione preventivi sono intesi a evitare il verificarsi di crisi e si basano sulle valutazioni comuni e nazionali del rischio, mentre i piani di emergenza indicano le procedure, le responsabilità e le misure da applicare durante una crisi.

Oltre agli elementi illustrati nella sezione 2, la Commissione ritiene sia necessario approfondire ulteriormente gli aspetti seguenti che non sono attualmente contemplati dal regolamento sulla sicurezza dell'approvvigionamento di gas:

·i progressi compiuti nell'abbandono progressivo del gas russo, nonché una descrizione e una proiezione degli sforzi di diversificazione nell'ambito del sistema nazionale del gas. In alternativa, un rafforzamento dello scambio di informazioni sulla base dell'articolo 14 potrebbe risultare favorevole in tal senso;

·una stima dell'evoluzione della ripartizione del consumo di gas;

·oltre al ruolo della produzione interna (compreso il biometano), occorrerebbe valutare ulteriormente l'opportunità di prevedere strategie nazionali per l'idrogeno. Ciò è particolarmente importante se incide sulla sicurezza dell'approvvigionamento di gas o sulla sostituzione della domanda di gas nel contesto dello sviluppo di un mercato europeo dell'idrogeno sicuro.

Sebbene i piani di emergenza pervenuti dall'entrata in vigore del regolamento possano in generale essere migliorati, in linea con le raccomandazioni contenute nei pareri della Commissione, la prova di solidarietà (esperimento in condizioni simulate) effettuata congiuntamente dalla Commissione, dagli Stati membri e dall'REGST del gas nel dicembre 2022 ha confermato il ruolo fondamentale dei piani di emergenza nel garantire una risposta rapida ed efficiente a una situazione di emergenza. Gli Stati membri hanno ribadito l'imprescindibilità di una verifica da parte della Commissione delle misure dei piani di emergenza che potrebbero avere ripercussioni a livello transfrontaliero, come quelle che limitano le capacità o i flussi transfrontalieri.

Come ulteriormente precisato nel documento di lavoro dei servizi della Commissione SWD(2023)323 che accompagna la presente relazione, gli elementi salienti che non figuravano nei piani d'azione preventivi erano i seguenti:

(1)informazioni dettagliate sulla consultazione dei portatori di interessi;

(2)informazioni sullo standard di approvvigionamento (o sull'applicazione dello stesso) e sullo standard infrastrutturale;

(3)informazioni inesatte sui clienti protetti (nel quadro della solidarietà);

(4)informazioni dettagliate sui sistemi del gas regionali e nazionali;

(5)valutazioni inadeguate dell'impatto delle misure preventive sull'economia, sul mercato interno, sui consumatori e sull'ambiente.

Per quanto riguarda i piani di emergenza, invece, il problema principale era rappresentato da un capitolo regionale incompleto in particolare perché non figuravano gli accordi di solidarietà né la quantificazione dell'impatto delle misure. La Commissione ritiene che gli Stati membri debbano migliorare gli elementi indicati, come già sottolineato nei pareri formulati nel 2019.

3.6. Responsabilità ai diversi livelli di crisi

Una delle disposizioni fondamentali del regolamento sulla sicurezza dell'approvvigionamento di gas è l'istituzione di diversi livelli di crisi nazionali e dell'UE all'articolo 11, il quale definisce i tre livelli di crisi nazionali seguenti: 1) preallarme, 2) allarme e 3) emergenza.

La Commissione può inoltre dichiarare un'emergenza a livello regionale o dell'UE, nel corso della quale ha una responsabilità di coordinamento. Anche il regolamento (UE) 2022/1369 sulla riduzione della domanda ha temporaneamente stabilito uno stato di allarme dell'UE.

Durante la crisi energetica del 2022, e in particolare durante l'esperimento di solidarietà in condizioni simulate effettuato nel dicembre 2022, si è ritenuto che il livello di emergenza dell'UE dovesse essere ulteriormente definito e che i criteri per dichiarare un'emergenza regionale o a livello dell'UE non fossero chiari. Tramite il questionario presentato al GCG alcuni Stati membri hanno fornito un riscontro in merito alla possibile utilità di istituire un piano di emergenza dell'UE, in particolare al fine di chiarire i ruoli e le responsabilità dei vari organismi dell'UE e delle autorità nazionali in caso di emergenza.

Il regolamento (UE) 2022/1369 sulla riduzione della domanda ha altresì stabilito lo stato di allarme dell'UE in risposta all'invasione russa dell'Ucraina che impegnerebbe gli Stati membri a una riduzione obbligatoria della domanda di gas del 15 %. Poiché tale regolamento scadrà alla fine di marzo 2024, occorrerebbe valutare l'utilità nel lungo termine dello stato di allarme dell'UE. Il GCG ha fornito riscontri tramite un questionario, indicando la disponibilità a mantenere un siffatto meccanismo, seppure in subordine alle misure che attiverebbe. Alcuni partecipanti hanno indicato che sia l'attivazione sia le misure conseguenti potrebbero essere connesse al riempimento dello stoccaggio. Altri hanno affermato che le misure legate allo stato di allarme dell'UE dovrebbero, come nel 2022, rappresentare un percentile della riduzione della domanda, e la percentuale dovrebbe essere commisurata alla crisi in questione.

Inoltre mentre l'articolo 12, paragrafo 5, lettera a), del regolamento sulla sicurezza dell'approvvigionamento di gas stabilisce che gli Stati membri non possono limitare indebitamente il flusso transfrontaliero di gas, per portare a termine la procedura prevista nel corso di una crisi potrebbe essere necessaria anche una settimana. L'articolo 25 del regolamento di solidarietà ha pertanto introdotto ulteriori misure di salvaguardia atte a garantire i flussi transfrontalieri, consentendo alla Commissione di obbligare lo Stato membro in questione a modificare la propria azione con effetto immediato. La maggior parte dei partecipanti al questionario del GCG ritiene che le misure di salvaguardia per i flussi transfrontalieri siano utili oltre la scadenza del regolamento (UE) 2022/2576 temporaneo, in ragione del riconoscimento delle nuove disposizioni dell'articolo 25 o considerando che quelle dell'articolo 12, paragrafo 5, dovrebbero già essere rispettate in qualsiasi momento.

3.7. Solidarietà

L'articolo 13 del regolamento sulla sicurezza dell'approvvigionamento di gas stabilisce i requisiti del meccanismo di solidarietà, che è un meccanismo di ultima istanza in caso di grave emergenza del gas laddove la domanda dei "clienti protetti nel quadro della solidarietà" sia a rischio e il mercato non sia più in grado di fornire i volumi necessari.

Come previsto dall'articolo 13, paragrafo 10, gli Stati membri devono concordare bilateralmente, entro il 1º dicembre 2018, accordi di solidarietà che comprendano le modalità tecniche, giuridiche e finanziarie per garantire il funzionamento pratico della solidarietà. Tali accordi di solidarietà rendono operativa la solidarietà nella pratica, sebbene in loro assenza resti invariato l'obbligo giuridico. Al fine di promuovere gli accordi bilaterali di solidarietà, la Commissione ha pubblicato la raccomandazione (UE) 2018/177, in cui indica una raccomandazione riguardo agli elementi tecnici, giuridici e finanziari da inserire negli accordi bilaterali di solidarietà.

Al momento della stesura del presente documento sono stati firmati solo otto accordi di solidarietà su 40, segnatamente tra Austria e Germania, Danimarca e Germania, Estonia e Lettonia, Lettonia e Lituania, Italia e Slovenia, Estonia e Finlandia, Danimarca e Svezia, Slovenia e Croazia.

Come indicato da diversi Stati membri, le cause degli scarsi progressi compiuti sono la complessità tecnica, la mancata assegnazione di competenze da parte delle amministrazioni nazionali e le difficoltà politiche nel raggiungere un accordo, in particolare per quanto riguarda la compensazione finanziaria.

Dati i progressi insufficienti, nel maggio 2020 la Commissione ha inviato una lettera di costituzione in mora a 25 Stati membri per il mancato rispetto delle disposizioni in materia di solidarietà. La Commissione sta tenendo con gli Stati membri riunioni sui pacchetti di infrazioni in cui vengono discusse le violazioni della solidarietà. La Commissione ha inoltre offerto sostegno per agevolare le discussioni tra gli Stati membri interessati al fine di superare le difficoltà esistenti.

Sviluppi legislativi

Per garantire che i meccanismi di solidarietà siano efficaci e operativi e per far fronte alla mancanza di accordi bilaterali, nel dicembre 2021 la Commissione ha proposto di modificare il regolamento sulla sicurezza dell'approvvigionamento di gas attraverso il pacchetto sul mercato dell'idrogeno e del gas decarbonizzato al fine di introdurre norme comuni in materia di solidarietà applicabili in assenza di accordi bilaterali.

Poiché durante la crisi del 2022 i negoziati interistituzionali relativi a tale pacchetto non erano prossimi alla conclusione, il 19 dicembre 2022 i ministri dell'UE hanno adottato il regolamento sulla solidarietà di emergenza che stabilisce norme standard in materia di solidarietà applicabili in assenza di accordi bilaterali con una limitazione della compensazione massima da versare per la solidarietà. Il regolamento sulla solidarietà ha inoltre esteso temporaneamente la protezione nel quadro della solidarietà ai volumi critici di gas per la sicurezza dell'approvvigionamento di energia elettrica, nonché l'obbligo di solidarietà agli Stati membri dotati di impianti GNL.

Il regolamento sulla solidarietà è stato adottato a norma dell'articolo 122 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), il che lo rende una misura temporanea di emergenza che scade alla fine del 2023. Qualora il pacchetto sul mercato dell'idrogeno e del gas decarbonizzato non fosse adottato prima di tale data, sarà ripristinata la situazione precedente la crisi, come descritto sopra.

Prova di solidarietà (esperimento in condizioni simulate)

Per sottoporre a prova le disposizioni in materia di solidarietà del regolamento sulla sicurezza dell'approvvigionamento di gas e del regolamento sulla solidarietà, nel dicembre 2022 la Commissione ha effettuato un esperimento congiunto in condizioni simulate con gli Stati membri e l'REGST del gas.

Sono stati individuati alcuni elementi che è necessario approfondire:

·la maggior parte dei partecipanti ha convenuto che il GNL può offrire maggiore flessibilità in una situazione di crisi. La solidarietà in materia di GNL richiederebbe tuttavia meccanismi di mercato e l'intervento dell'autorità competente, sempreché siano state esaurite tutte le misure di mercato, circostanza questa che dovrebbe essere ulteriormente chiarita;

·è stato rilevato che non esiste una base giuridica per richiedere solidarietà via gasdotto a uno Stato membro confinante non direttamente connesso;

·è stata ritenuta poco chiara la procedura da seguire qualora a uno Stato membro pervengano due richieste di solidarietà;

·i partecipanti hanno espresso l'auspicio che per la solidarietà prestata via gasdotti sia applicabile un periodo di 24 ore, mentre 72 ore potrebbero ancora essere pertinenti per la solidarietà prestata attraverso il GNL.

Ulteriori informazioni in merito alla prova di solidarietà sono reperibili nel documento di lavoro dei servizi della Commissione SWD(2023)323.



4.Conclusioni

Dallo scorso anno la sicurezza dell'approvvigionamento di gas in Europa è migliorata grazie all'attuazione efficace di misure supplementari da parte dell'UE e degli Stati membri in tutti i settori chiave della politica energetica. Alla luce dell'uso che la Russia fa dell'energia quale arma politica ed economica, l'UE ha agito all'unisono, in uno spirito di solidarietà, al fine di ridurre la propria dipendenza dai combustibili fossili russi, continuando nel contempo a far fronte alla crisi climatica, accelerando gli sforzi volti ad aumentare la resilienza delle infrastrutture critiche e dei soggetti critici dell'UE. L'espansione e la diffusione delle energie rinnovabili fatte in Europa hanno registrato una notevole accelerazione. L'UE ha rafforzato i legami con i partner internazionali per diversificare l'approvvigionamento energetico e ha intrapreso azioni coordinate per migliorare la preparazione, tra l'altro per quanto riguarda lo stoccaggio del gas o la riduzione della domanda.

Tuttavia sussistono ancora rischi per la sicurezza dell'approvvigionamento di gas dell'Unione, quali ad esempio un blocco totale delle importazioni russe, incidenti che interessano le infrastrutture, condizioni meteorologiche avverse, un incremento della domanda di gas in Europa o difficoltà nella fornitura di carichi di GNL.

Inoltre il sistema energetico è in fase di transizione verso la decarbonizzazione grazie a una sempre maggiore integrazione dei gas rinnovabili e a basse emissioni di carbonio e all'aumento dell'elettrificazione. La trasformazione del sistema energetico migliora la sicurezza dell'approvvigionamento di gas riducendo la dipendenza dell'UE dai combustibili fossili e in particolare dal gas naturale. L'architettura futura della sicurezza dell'approvvigionamento di gas dovrà essere adattata per integrare i gas rinnovabili e a basse emissioni di carbonio, compresi il biometano e l'idrogeno, come pure l'ulteriore elettrificazione e integrazione settoriale del sistema energetico. 

Il nuovo quadro dovrebbe basarsi sul pacchetto sul mercato dell'idrogeno e del gas decarbonizzato e sostenerlo una volta adottato. Il crescente sviluppo del gas rinnovabile e a basse emissioni di carbonio, compresi il biometano e l'idrogeno, nonché l'aumento dell'elettrificazione del sistema energetico sono elementi essenziali di cui si dovrà tener conto nell'evoluzione del quadro giuridico in materia di sicurezza dell'approvvigionamento al fine di garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas e sostenere gli obiettivi di decarbonizzazione dell'UE.

La presente relazione evidenzia una serie di potenziali miglioramenti dell'architettura della sicurezza dell'approvvigionamento di gas dell'UE. In particolare, come stabilito dall'articolo 17 del regolamento sulla sicurezza dell'approvvigionamento di gas, la relazione costituisce la base per ulteriori riflessioni in vista di un'eventuale futura proposta della Commissione volta a modificare il regolamento suddetto.

(1)

  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=COM%3A2022%3A230%3AFIN&qid=1653033742483 . 

(2)

Il capo IV del regolamento sulla solidarietà riguarda le misure temporanee applicabili in caso di emergenza nell'approvvigionamento di gas e integra il regolamento sulla sicurezza dell'approvvigionamento di gas.

(3)

https://energy.ec.europa.eu/topics/markets-and-consumers/market-legislation/hydrogen-and-decarbonised-gas-market-package_en (solo in EN). Per maggiori informazioni cfr. sezione 3.7.

(4)

  https://energy.ec.europa.eu/topics/energy-security/commissions-opinions-preventive-action-plans-and-emergency-plans_en (solo in EN).

(5)

 All'inizio di giugno 2023 sono state avviate procedure EU Pilot nei confronti degli Stati membri i cui piani d'azione preventivi, piani di emergenza e valutazioni del rischio risultano mancanti. Per ulteriori informazioni cfr. le sezioni 3.4.1 e 3.5 del documento di lavoro dei servizi della Commissione che accompagna la presente relazione.