Bruxelles, 21.4.2021

COM(2021) 188 final

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSIGLIO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E AL COMITATO DELLE REGIONI

Tassonomia dell’UE, comunicazione societaria sulla sostenibilità, preferenze di sostenibilità e doveri fiduciari:

dirigere i finanziamenti verso il Green Deal europeo


Il Green Deal europeo è la strategia di crescita dell'Europa che proteggerà la salute e il benessere dei cittadini, renderà l'Europa climaticamente neutra entro il 2050 e proteggerà, conserverà e migliorerà il capitale naturale e la biodiversità dell'UE. Un'economia al servizio delle persone significa anche una transizione giusta che crea occupazione e non lascia indietro nessuno. Per raggiungere questi obiettivi è necessario che il sistema finanziario europeo diventi più sostenibile. Ciò richiederà non solo un solido quadro normativo in materia finanziaria, ma anche un chiaro percorso di transizione per le imprese. L'entità degli investimenti che serviranno per realizzare i cambiamenti necessari porrà il settore finanziario europeo al centro di una ripresa economica sostenibile e inclusiva dall'epidemia da COVID‑19, da un lato, e dello sviluppo economico sostenibile di lungo termine dell'Europa, dall'altro.

L'UE ha adottato importanti iniziative per creare un ecosistema finanziario sostenibile. Il regolamento Tassonomia dell'UE, il regolamento relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari e il regolamento Indici di riferimento costituiscono la base per una maggiore trasparenza e forniscono agli investitori gli strumenti per individuare le opportunità di investimento sostenibile.

La Commissione presenta l'atto delegato relativo agli aspetti climatici della tassonomia dell'UE, una proposta di direttiva relativa alla comunicazione societaria sulla sostenibilità, che rivede la direttiva Comunicazione di informazioni non finanziarie, nonché modifiche ad alcuni atti delegati per riflettere meglio le preferenze di sostenibilità nella consulenza assicurativa e di investimento e l'aspetto della sostenibilità nella governance dei prodotti e nei doveri fiduciari. Ciò contribuirà a creare un'Europa più verde, più giusta e più sostenibile e a favorire la realizzazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile.

La tassonomia dell'UE è uno strumento di trasparenza solido e basato su criteri scientifici: destinato alle imprese e agli investitori, introduce criteri di prestazione chiari per stabilire quali attività apportano un contributo sostanziale agli obiettivi del Green Deal. Questi criteri creano un linguaggio comune che consente a imprese e investitori di comunicare le proprie attività verdi con maggiore credibilità e li aiuta a orientarsi nella transizione in corso. La tassonomia dell'UE svolge inoltre un ruolo importante nella definizione della norma dell'UE per le obbligazioni verdi e nella creazione del marchio Ecolabel UE per determinati prodotti di investimento al dettaglio.

L'ambito di applicazione dell'atto delegato relativo agli aspetti climatici della tassonomia dell'UE include già circa il 40 % delle imprese quotate in borsa 1 , appartenenti a settori che sono responsabili di quasi l'80 % delle emissioni dirette di gas serra in Europa; altre attività saranno aggiunte in futuro 2 . Grazie a tale ambito di applicazione la tassonomia dell'UE può aumentare in modo significativo il potenziale offerto dal finanziamento verde per sostenere la transizione, in particolare per i settori ad alta intensità di carbonio, che richiedono cambiamenti urgenti.

La proposta di direttiva relativa alla comunicazione societaria sulla sostenibilità intende stabilire norme comuni europee in materia di informativa che aumenteranno la trasparenza, imponendo alle imprese di comunicare le informazioni relative alla sostenibilità in maniera coerente e comparabile. I nuovi obblighi di informativa si applicherebbero a tutte le società di grandi dimensioni e a tutte le società quotate in borsa, comprese le piccole e medie imprese (PMI). Per queste ultime la Commissione elaborerà norme proporzionate, che costituiranno un riferimento per quanto riguarda le informazioni che le società ricomprese nell'ambito di applicazione della proposta di direttiva potrebbero ragionevolmente richiedere alle PMI che sono fornitori e clienti nelle loro catene di valore.

I.INTRODUZIONE

Il regolamento (UE) 2020/852 relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili (il "regolamento Tassonomia dell'UE") è entrato in vigore il 12 luglio 2020 3 . A norma di tale regolamento il Parlamento europeo e il Consiglio hanno conferito alla Commissione europea il mandato di fornire, mediante atti delegati, i criteri di vaglio tecnico per determinare se un'attività economica contribuisce in modo sostanziale agli obiettivi ambientali. Tali criteri aiuteranno le imprese, gli investitori e i partecipanti ai mercati finanziari a stabilire adeguatamente quali attività possono essere considerate ecosostenibili.

Il mandato prevede che i criteri di vaglio tecnico siano aggiornati e basati su prove scientifiche. I criteri devono essere chiari, praticabili e di facile applicazione, in modo da evitare inutili oneri amministravi. Il Parlamento europeo e il Consiglio hanno inoltre riconosciuto l'importanza della consultazione pubblica, dando esplicito mandato alla Commissione di coinvolgere i pertinenti portatori di interessi e di basarsi sulla consulenza di esperti di comprovata competenza ed esperienza nei settori in questione.

Come richiesto dal Parlamento europeo e dal Consiglio, l'atto delegato relativo agli aspetti climatici della tassonomia dell'UE 4 fornisce la prima serie di criteri di vaglio tecnico della tassonomia dell'UE e un linguaggio comune intorno alle attività sostenibili. Il regolamento Tassonomia dell'UE impone agli investitori e alle imprese di usare i criteri nelle relative informative, che costituiranno anche una guida affidabile per le decisioni di investimento.

All'atto delegato si affianca la proposta di direttiva relativa alla comunicazione societaria sulla sostenibilità 5 , che garantirà che le imprese forniscano informazioni sulla sostenibilità delle loro pratiche aziendali in modo trasparente e comparabile. Grazie alle informazioni sull'allineamento alla tassonomia, sugli investimenti a favore della transizione e sui rischi per la sostenibilità, le società finanziarie potranno valutare l'ambizione e le prestazioni ambientali delle attività finanziate.

II. L'ATTO DELEGATO RELATIVO AGLI ASPETTI CLIMATICI DELLA TASSONOMIA DELL'UE

L'atto delegato relativo agli aspetti climatici della tassonomia dell'UE, soggetto al controllo del Parlamento europeo e del Consiglio, presenta il primo insieme di criteri tecnici per la definizione delle attività che contribuiscono in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento ad essi, i primi due dei sei obiettivi ambientali della tassonomia dell'UE 6 .

Tali criteri sono stati elaborati sulla base delle raccomandazioni del gruppo di esperti tecnici e tenendo conto dei contributi della consultazione pubblica e del parere formulato dalla piattaforma sulla finanza sostenibile 7 .

La quantità di contributi ricevuti dai portatori di interessi (tra i quali figurano cittadini, autorità pubbliche, imprese, organizzazioni senza scopo di lucro e rappresentanti del mondo accademico) dimostra l'importanza del tema. La stragrande maggioranza dei partecipanti ha ribadito l'importanza della tassonomia dell'UE come strumento chiave per guidare il processo di transizione nell'ambito del Green Deal europeo. Una sintesi della consultazione pubblica è disponibile nella pagina web della Commissione dedicata alla finanza sostenibile 8 . 

Dalle reazioni raccolte sono emerse anche molte preoccupazioni, in particolare sugli aspetti seguenti:

-implicazioni per un'attività considerata o meno ecosostenibile: alcuni portatori di interessi hanno espresso il timore che un'attività non considerata verde ai sensi dell'atto delegato relativo agli aspetti climatici della tassonomia dell'UE rischi di essere percepita come non sostenibile, con possibili conseguenze in termini di accesso ai finanziamenti per tali attività; (sezione 1)

-livello di ambizione e utilizzabilità dei criteri: se molti portatori di interessi hanno apprezzato il livello di ambizione dei criteri o ne auspicano persino un innalzamento, altri hanno lo trovano invece troppo alto e hanno suggerito miglioramenti per l'utilizzabilità dei criteri. (sezione 2)

-ambito di applicazione della tassonomia dell'UE: alcuni portatori di interessi ritengono troppo ristretto l'ambito delle attività contemplate dai criteri e criticano la natura binaria della tassonomia dell'UE temendo che non fornisca ai mercatile indicazioni su come trattare le attività che non soddisfano i criteri stabiliti nell'atto delegato relativo agli aspetti climatici della tassonomia dell'UE, o che non vi sono contemplate. (sezione 3)

Nelle tre sezioni seguenti sono chiariti i punti sopra esposti e sono illustrate le misure che la Commissione ha adottato, o adotterà in futuro, per risolverli.

1.Implicazioni per un'attività considerata o meno ecosostenibile

Molti portatori di interessi hanno espresso preoccupazione per il fatto che la tassonomia dell'UE definisca quali attività possono essere considerate "ecosostenibili", il che potrebbe fare intendere che se un'attività non è contemplata nell'atto delegato relativo agli aspetti climatici della tassonomia dell'UE dovrebbe automaticamente essere considerata "non ecosostenibile". Ma non è così. Il semplice fatto che un'impresa non svolga attività in linea con la tassonomia non significa che si possano trarre conclusioni circa la sua prestazione ambientale o la sua capacità di accedere ai finanziamenti.

La tassonomia dell'UE attualmente non definisce come devono essere trattate le attività diverse dalle attività verdi. Non definisce o classifica le attività che "migliorano i livelli attuali di prestazione ambientale", ma non raggiungono il livello di contributo sostanziale. Tali attività, anche se di per sé importanti per sostenere la necessaria e vasta trasformazione dell'economia dell'UE, non saranno in sé sufficienti per raggiungere gli obiettivi verdi che ci siamo prefissati. Analogamente la tassonomia dell'UE non definisce o classifica alcuna attività come "non ecosostenibile". Inoltre l'atto delegato non contempla ancora tutte le attività verdi che possono apportare un contributo sostanziale agli obiettivi ambientali, che di conseguenza non rientrano nemmeno nella tassonomia dell'UE. La tassonomia dell'UE è un documento in divenire, che sarà integrato e aggiornato nel corso del tempo in funzione delle necessità.

La tassonomia dell'UE è uno strumento di trasparenza, che introduce obblighi di informativa per alcune imprese e alcuni partecipanti ai mercati finanziari, imponendo l'obbligo di indicare la quota delle loro attività in linea con la tassonomia. La pubblicazione della quota delle attività verdi allineate con la tassonomia permetterà di confrontare imprese e portafogli di investimento. Le imprese che lo desiderano possono fare affidamento sulla tassonomia dell'UE per pianificare la propria transizione climatica e ambientale e reperire i finanziamenti per la transizione. I partecipanti al mercato finanziario che lo desiderano possono usare la tassonomia dell'UE per progettare prodotti finanziari verdi e credibili. Ci si attende che la tassonomia dell'UE favorisca il cambiamento e incoraggi la transizione verso la sostenibilità, ma, sebbene possa orientare i partecipanti ai mercati finanziari nelle loro decisioni di investimento, è evidente che non proibisce di investire in alcuna attività. Le imprese non hanno alcun obbligo di allinearsi alla tassonomia e gli investitori sono altrettanto liberi di scegliere in cosa e dove investire.

Il quadro della tassonomia estenderà l'accesso al finanziamento sostenibile al di là degli attuali strumenti di finanziamento verde di mercato. Copre più attività economiche e più obiettivi ambientali di quelli che sono stati finora contemplati nei quadri di finanziamento verde basato sul mercato. Vi rientrano in particolare alcuni settori ad alta intensità di carbonio, consentendo alle attività di transizione nell'ambito di questi settori di ottenere il riconoscimento del mercato.

Le imprese potranno considerare in linea con la tassonomia dell'UE non solo il fatturato, ma anche talune spese operative e in conto capitale, il che amplia ulteriormente le opportunità offerte dalla tassonomia dell'UE. Le stime e le prime verifiche dei criteri climatici della tassonomia hanno evidenziato che il grado attuale di allineamento alla tassonomia delle attività e dei portafogli di investimento delle imprese è in generale basso (tra l'1 % e il 5 %, con zero allineamento per molte imprese e portafogli di investimento). Sebbene ci si aspetti una crescita significativa di questi numeri con l'attuazione del Green Deal europeo, è evidente che il cammino che resta da fare per raggiungere la neutralità climatica entro il 2050 è ancora lungo.

La tassonomia dell'UE è concepita con lo scopo specifico di fornire un sistema di classificazione e migliorare la trasparenza. Il regolamento che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza 9 si rifà al principio "non arrecare un danno significativo", sancito nell'articolo 17 del regolamento Tassonomia dell'UE, senza però imporre l'uso dei criteri definiti negli atti delegati che integrano la tassonomia. La Commissione ha pubblicato specifici orientamenti tecnici 10 che illustrano con maggiori dettagli le modalità di applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" ai fini del dispositivo per la ripresa e la resilienza. Ciò significa che i criteri definiti nell'atto delegato relativo agli aspetti climatici della tassonomia dell'UE non hanno alcun effetto diretto e vincolante sull'attuazione del dispositivo per la ripresa e la resilienza. Anche il regolamento sulla politica di coesione per il periodo 2021-2027 prevede che gli obiettivi dei suoi fondi debbano usare il principio "non arrecare un danno significativo", senza però imporre l'uso dei criteri degli atti delegati che integrano la tassonomia. In futuro, prima di inserire la tassonomia dell'UE in altre politiche, dovrebbero essere ribadite le sue finalità originarie e valutate con attenzione le implicazioni in termini di sostenibilità, proporzionalità e costi di adeguamento alla normativa.

2.Livello di ambizione e utilizzabilità dei criteri dell'atto delegato relativo agli aspetti climatici della tassonomia dell'UE

Nell'elaborare gli atti delegati volti a definire i criteri per le attività economiche sostenibili, la Commissione europea è tenuta a rispettare il mandato, conferitole dal Parlamento europeo e dal Consiglio, di individuare il livello di ambizione necessario affinché i progetti verdi raggiungano gli obiettivi ambientali dell'UE.

La tassonomia dell'UE considera sostenibili le attività che apportano un contributo sostanziale, anziché marginale, al raggiungimento degli obiettivi ambientali, fissa i criteri di "contributo sostanziale" e "non arrecare un danno significativo" sulla base del livello di ambizione degli obiettivi del Green Deal europeo, tra cui l'obiettivo di neutralità climatica dell'UE.

Dopo un'attenta analisi delle osservazioni ricevute sono state apportate modifiche al progetto di atto delegato pubblicato per la consultazione pubblica, senza tuttavia compromettere il livello di ambizione degli obiettivi del Green Deal europeo. Tra le modifiche vi sono le seguenti:

-numerosi chiarimenti per migliorare l'accuratezza tecnica e l'utilizzabilità dei criteri;

-ulteriore miglioramento dell'utilizzabilità dei criteri, semplificandoli, riducendo la complessità e l'onere globale che impongono e, se del caso, adattandoli per renderli più specifici e flessibili;

-chiarimenti volti a rispecchiare la sussidiarietà e la competenza concorrente tra l'Unione e gli Stati membri, ove opportuno (compresi numerosi chiarimenti volti a tenere meglio conto delle normative nazionali);

-maggiore coerenza con i quadri e la legislazione settoriale esistenti e considerazione dei riesami successivi, se del caso;

-precisazioni riguardanti la portata di alcune attività di transizione e abilitanti e adattamenti per rendere la tassonomia più utilizzabile da parte degli attori economici;

-definizione più precisa di un piccolo numero di attività che in un primo tempo erano state considerate facenti parte di un'altra attività, su richiesta esplicita dei portatori di interessi e purché conformi agli obiettivi e alle disposizioni del regolamento Tassonomia dell'UE;

-aggiornamento dei considerando, sottolineando la necessità di futuri riesami e l'introduzione di ulteriori attività in una fase successiva.

3.Ambito di applicazione della tassonomia dell'UE

Alla luce dei riscontri ricevuti nella consultazione pubblica e tenendo conto delle raccomandazioni della piattaforma sulla finanza sostenibile, la Commissione sta valutando di sviluppare ulteriormente la tassonomia dell'UE, in conformità dell'omonimo regolamento, per rispondere alle preoccupazioni ancora irrisolte dei portatori di interesse, come illustrato nella sezione seguente.

In particolare l'attuale ambito di applicazione dei criteri definito nell'atto delegato relativo agli aspetti climatici della tassonomia dell'UE sarà ampliato in futuro. I criteri sono dinamici e saranno soggetti a un riesame periodico. Sarà così possibile inserire via via nell'ambito di applicazione nuovi settori e attività, comprese le attività abilitanti e di transizione, mediante modifiche dell'atto delegato. I portatori di interessi avranno l'opportunità di proporre le attività da inserire tramite un portale web, che sarà creato verso la metà del 2021 sul sito della Commissione europea. La Commissione valuterà i suggerimenti alla luce dei contributi forniti dalla piattaforma sulla finanza sostenibile.

La tassonomia avrà inoltre un impatto sulla finanza sostenibile a livello internazionale. Nel perseguire gli obiettivi del Green Deal europeo, l'UE opererà in stretta cooperazione con i paesi partner, anche nei pertinenti forum internazionali come la piattaforma internazionale sulla finanza sostenibile (IPSF, International Platform on Sustainable Finance), il G7/G20 e il Consiglio per la stabilità finanziaria (FSB, Financial Stability Board). Nell'ambito di tale cooperazione saranno esplorati modi per rendere operativa la tassonomia dell'UE a livello mondiale in modo appropriato e proporzionato. In questo contesto si continuerà a lavorare sull'utilizzabilità e l'operabilità internazionale della tassonomia dell'UE.

III.LE PROSSIME TAPPE DELL'ELABORAZIONE DELLA TASSONOMIA DELL'UE

In linea con il quadro normativo e i precedenti impegni assunti, la Commissione adotterà un atto delegato complementare al regolamento Tassonomia dell'UE riguardante le attività che non rientrano ancora nell'atto delegato relativo agli aspetti climatici della tassonomia dell'UE, come l'agricoltura, alcuni settori energetici e alcune attività manifatturiere. 

Tale atto delegato complementare riguarderà l'energia nucleare, fatti salvi e in conformità dei risultati del processo specifico di riesame in corso ai sensi del regolamento Tassonomia dell'UE. Il processo è basato sulla relazione tecnico-scientifica indipendente 11 pubblicata nel marzo 2021 dal Centro comune di ricerca, il servizio della Commissione europea per la scienza e la conoscenza 12 . La relazione è attualmente esaminata da due gruppi di esperti (il gruppo di esperti di cui all'art. 31 del trattato Euratom e il comitato scientifico dei rischi sanitari, ambientali ed emergenti - CSRSAE), che devono completare la valutazione scientifica, e sarà finalizzata nel giugno 2021. 

L'atto delegato complementare riguarderà anche il gas naturale e le tecnologie correlate in quanto attività di transizione nella misura in cui rientrano nei limiti delle disposizioni dell'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento Tassonomia dell'UE. A tale riguardo saranno presi in considerazione i vantaggi di una clausola di temporaneità per le attività di transizione.

La Commissione adotterà l'atto delegato complementare non appena possibile dopo il processo di riesame, che dovrebbe concludersi nell'estate 2021.

Un atto delegato distinto riguarderà le attività che apportano un contributo sostanziale agli altri quattro obiettivi ambientali definiti nel regolamento Tassonomia dell'UE (uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine, transizione verso un'economia circolare, prevenzione e riduzione dell'inquinamento, protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi). La piattaforma sulla finanza sostenibile sta lavorando alle raccomandazioni per questo atto.

Inoltre l'articolo 26 del regolamento Tassonomia dell'UE prevede che entro la fine del 2021 la Commissione valuti se e in che modo l'ambito di applicazione del regolamento Tassonomia dell'UE potrebbe essere esteso per includere livelli di prestazione ambientale diversi dal contributo sostanziale, nonché altri obiettivi, come gli obiettivi sociali.

IV.FINANZIARE LA TRANSIZIONE VERSO LA SOSTENIBILITÀ

Sebbene il regolamento Tassonomia dell'UE sia uno strumento importante per mobilitare gli investimenti in soluzioni sostenibili di lungo termine, i contributi della consultazione pubblica e le reazioni dei membri del Parlamento europeo, degli Stati membri e di altri portatori di interessi riscontrate negli ultimi mesi hanno evidenziato i limiti della tassonomia dell'UE. In particolare vi è una diffusa preoccupazione che alcune attività che contribuiscono alla transizione verde dell'economia reale non abbiano i requisiti per essere incluse nella tassonomia.

Pertanto la Commissione esaminerà l'opportunità di presentare una proposta legislativa a favore del finanziamento di determinate attività economiche, principalmente nel settore energetico, compreso il gas, che contribuiscono a ridurre le emissioni di gas a effetto serra in modo da sostenere la transizione verso la neutralità climatica nel decennio in corso. La proposta sarà intesa a definire i tempi e le tappe intermedie delle attività economiche, nonché degli investimenti esistenti, che contribuiscono al processo di transizione in modo conforme al Green Deal europeo.

Tale approccio permetterebbe di dare seguito alle conclusioni del Consiglio europeo dell'11‑12 dicembre 2020, in cui è riconosciuto il ruolo delle tecnologie di transizione come il gas naturale. 

Gli investimenti in progetti del gas naturale sono ammessi a beneficiare di finanziamenti a titolo di strumenti UE se sostengono gli obiettivi strategici dell'UE in modo conforme al Green Deal. Ne sono un esempio il dispositivo per la ripresa e la resilienza 13 , InvestEU, il Fondo europeo di sviluppo regionale e il Fondo per la modernizzazione del sistema di scambio delle quote di emissione, che ammettono al finanziamento i progetti del gas naturale sulla base di valutazioni caso per caso.

La transizione verso un'economia climaticamente neutra e sostenibile non avviene tutta in una volta ma è un processo che si compie gradualmente: per le imprese significa ridurre le emissioni di gas serra, diventare resilienti e ridurre i danni arrecati all'ambiente; per gli investitori significa migliorare la prestazione ambientale del portafoglio. Agli Stati membri spetta progettarla e incentivarla.

Tutte le imprese possono investire in attività verdi. Nell'ambito della loro strategia aziendale le imprese possono pianificare la transizione di specifiche attività applicando i valori limite della tassonomia dell'UE. Per fissare gli obiettivi di sostenibilità dell'impresa nel suo complesso potrebbero essere d'ausilio altri parametri scientifici.

Su incarico della Commissione europea la piattaforma sulla finanza sostenibile ha formulato un parere su come riconoscere il contributo della tassonomia dell'UE alla transizione verde. Nella relazione presentata alla Commissione europea, pubblicata nel marzo 2021 14 , la piattaforma ha raccomandato, tra l'altro, di valutare anche ulteriori opzioni, per riconoscere - al di fuori dell'attuale quadro della tassonomia dell'UE - gli sforzi compiuti per migliorare la prestazione delle attività allo scopo di soddisfare il criterio di contributo significativo.

V.COERENZA DELLE INFORMAZIONI SULLA SOSTENIBILITÀ COMUNICATE DALLE IMPRESE

1.Una nuova direttiva relativa alla comunicazione societaria sulla sostenibilità

La Commissione propone una nuova direttiva relativa alla comunicazione societaria sulla sostenibilità, che dovrebbe rivedere le norme attuali in materia di divulgazione di informazioni stabilite nella direttiva Comunicazione di informazioni non finanziarie. La direttiva proposta pone le basi per un flusso coerente di informazioni sulla sostenibilità lungo la catena di valore finanziaria e anche a vantaggio degli altri portatori di interessi. Le informazioni comunicate dalle imprese saranno pertanto a disposizione degli analisti delle banche, delle compagnie di assicurazione, delle società di gestione del risparmio e delle agenzie di rating del credito, degli investitori finali, delle organizzazioni non governative e degli altri portatori di interessi che desiderano una maggiore responsabilizzazione delle imprese per il loro impatto sociale e ambientale. Ai fini degli obiettivi del Green Deal europeo le imprese incluse nell'ambito di applicazione della direttiva sarebbero tenute a comunicare informazioni sull'impatto del loro modello e della loro strategia aziendale per la transizione verso un'economia sostenibile e climaticamente neutra. La direttiva proposta intende garantire che la comunicazione societaria sulla sostenibilità risponda alle esigenze dei partecipanti al mercato finanziario soggetti agli obblighi di informativa previsti dal regolamento relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari 15 . Essa tiene anche conto dell'intenzione della Commissione di presentare entro l'anno una proposta di iniziativa per un governo societario sostenibile.

La maggior parte delle imprese sta affrontando un aumento dei costi dovuto alle richieste non coordinate di informazioni sulla sostenibilità da parte degli investitori e dei portatori di interessi. Se da un lato la direttiva relativa alla comunicazione societaria sulla sostenibilità proposta comporterebbe costi di rendicontazione supplementari per le imprese, dall'altro mira a ridurli nel medio e lungo termine, tramite la costruzione del consenso intorno alle informazioni essenziali che le imprese sarebbero tenute a comunicare.

La direttiva proposta si applicherebbe a circa 49 000 imprese, rispetto alle circa 11 000 che sono soggette alle norme vigenti in materia di informativa sulla sostenibilità (la direttiva Comunicazione di informazioni non finanziarie). Tutte le imprese di grandi dimensioni e tutte le imprese quotate nei mercati regolamentati dell'UE, eccetto le microimprese quotate, sarebbero soggette ai suddetti obblighi di informativa. Le imprese dovrebbero comunicare informazioni in merito a un'ampia gamma di aspetti ambientali, sociali e di governance riguardanti la loro attività. In conformità delle disposizioni vigenti della direttiva Comunicazione di informazioni non finanziarie, le imprese dovrebbero dar conto dei rischi a cui sono esposte sul versante della sostenibilità e dell'impatto che esse stesse hanno sulle persone e sull'ambiente. Dovrebbero anche fornire informazioni su aspetti delle loro catene mondiali di approvvigionamento quali il lavoro forzato e il lavoro minorile, conformemente ai principi e ai quadri riconosciuti a livello internazionale quali la dichiarazione dell'Organizzazione internazionale del lavoro sui principi e diritti fondamentali nel lavoro. Le informazioni comunicate sarebbero sottoposte a verifica ed etichettate digitalmente in modo da poter confluire nel punto di accesso unico europeo previsto dal piano d'azione per l'Unione dei mercati dei capitali 16 .

La direttiva proposta relativa alla comunicazione societaria sulla sostenibilità imporrebbe alle imprese di comunicare le informazioni secondo principi vincolanti dell'UE in materia di informativa. Tali principi saranno definiti tramite atti delegati che la Commissione adotterà tenendo conto del parere tecnico del gruppo consultivo europeo sull'informativa finanziaria, in collaborazione con i portatori di interessi chiave e sentiti gli Stati membri e gli organismi dell'Unione europea interessati, tra cui le autorità europee di vigilanza, l'Agenzia europea dell'ambiente, l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali e la piattaforma sulla finanza sostenibile. Il primo insieme di principi dovrebbe essere adottato entro ottobre 2022.

I principi saranno concepiti per le politiche dell'UE, ma poggeranno anche sulle iniziative di normazione internazionali, che contribuiranno ad arricchire. Pertanto, nel portare avanti i principi dell'UE per raggiungere gli obiettivi del Green Deal e soddisfare il crescente bisogno di informazioni degli investitori, l'Unione si adopererà per arrivare a una convergenza della comunicazione societaria sulla sostenibilità a livello mondiale, basandosi su iniziative come la task force sulle comunicazioni di informazioni di carattere finanziario relative al clima (TCFD, Task Force on Climate-related Financial Disclosures).

La Commissione propone di elaborare principi per le imprese di grandi dimensioni e principi distinti proporzionati per le PMI. Mentre le PMI quotate nei mercati regolamentati sarebbero tenute a utilizzare tali principi proporzionati, le PMI non quotate (che sono la stragrande maggioranza) potrebbero scegliere di aderirvi su base volontaria. La Commissione è pronta a fornire un supporto tecnico mirato agli Stati membri al fine di agevolare la comunicazione societaria, in particolare delle PMI.

2.Coerenza degli obblighi di comunicazione societaria sulla sostenibilità

La direttiva proposta relativa alla comunicazione societaria sulla sostenibilità mira a garantire la coerenza tra gli obblighi di informativa di cui al regolamento Tassonomia dell'UE e la comunicazione societaria sulla sostenibilità. L'articolo 8 del regolamento Tassonomia dell'UE prevede che le imprese che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva Comunicazione di informazioni non finanziarie comunichino indicatori specifici relativi alla misura in cui le loro attività sono sostenibili ai sensi della tassonomia dell'UE, obbligo che si applicherà anche ad altre società incluse nell'ambito di applicazione della direttiva proposta relativa alla comunicazione societaria sulla sostenibilità. In particolare queste imprese devono comunicare la quota del loro fatturato, delle spese in conto capitale e delle spese operative derivante o associata ad attività economiche considerate ecosostenibili.

Tali indicatori saranno specificati in un atto delegato distinto che si applicherà a partire dal 2022. Pubblicando ogni anno i propri indicatori di prestazione chiave per le attività considerate ecosostenibili in conformità della tassonomia dell'UE, le imprese dimostreranno in modo oggettivo agli investitori, e al pubblico in generale, il loro percorso verso la sostenibilità ambientale.

Le imprese dovranno comunicare tali indicatori insieme alle altre informazioni sulla sostenibilità prescritte dalla direttiva relativa alla comunicazione societaria sulla sostenibilità. I principi vincolanti di informativa che saranno elaborati a norma della direttiva relativa alla comunicazione societaria sulla sostenibilità terranno pienamente conto di tali indicatori e saranno basati sui criteri di vaglio e sul principio "non arrecare un danno significativo" della tassonomia dell'UE. In particolare i principi di informativa sulla sostenibilità definiti ai sensi della direttiva proposta comprenderanno indicatori allineati agli indicatori che i partecipanti ai mercati finanziari saranno tenuti a comunicare ai sensi del regolamento relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari.

Nel contempo, attraverso l'informativa a norma della direttiva proposta relativa alla comunicazione societaria sulla sostenibilità, le imprese potranno dimostrare non solo i loro progressi verso la sostenibilità, ma anche il loro grado di allineamento con la tassonomia. In particolare le imprese dovrebbero presentare un quadro complessivo dei loro impatti e dipendenze in termini di sostenibilità. 

La Commissione garantirà che i principi di informativa riflettano non solo il grado attuale di allineamento delle attività di un'impresa alla tassonomia, ma anche i futuri piani aziendali e che agevolino sia i finanziamenti bancari sia quelli sui mercati dei capitali. Gli obblighi di informativa a norma del regolamento Tassonomia si applicheranno a partire da gennaio 2022 per gli obiettivi di mitigazione dei cambiamenti climatici e di adattamento agli stessi e da gennaio 2023 per gli altri quattro obiettivi, come convenuto dal Parlamento europeo e dal Consiglio nel regolamento Tassonomia dell'UE.

La Commissione, tenendo conto dei contributi della piattaforma sulla finanza sostenibile e del gruppo consultivo europeo sull'informativa finanziaria, valuterà opportuni orientamenti e opzioni per aiutare i soggetti sottoposti agli obblighi di informativa di cui al regolamento Tassonomia dell'UE ad assolvere adeguatamente tali obblighi nel corso del primo anno di decorrenza, tenuto conto della mancanza di alcuni dati.

VI.PREFERENZE DI SOSTENIBILITÀ E DOVERI FIDUCIARI

La Commissione introduce negli atti delegati adottati a norma della direttiva relativa ai mercati degli strumenti finanziari (MiFID II) 17 e della direttiva sulla distribuzione assicurativa 18 la valutazione delle preferenze di sostenibilità del cliente, a complemento della valutazione dell'adeguatezza. Nell'ambito della valutazione dell'adeguatezza, i consulenti assicurativi e di investimento avranno l'obbligo di ottenere dal cliente informazioni non solo sulle sue conoscenze e sulla sua esperienza in materia di investimenti, sulla capacità di sostenere perdite e sulla tolleranza al rischio, ma anche sulle sue preferenze in fatto di sostenibilità. Ciò farà sì che i consulenti, nel valutare la gamma di strumenti e prodotti finanziari da raccomandare ai clienti, considerino sistematicamente l'aspetto della sostenibilità.

Gli investitori al dettaglio potranno pertanto decidere in tutta cognizione di causa se e come investire i propri risparmi. In tal modo chiunque lo desideri avrà la possibilità di dare un contributo tangibile a favore dell'ambiente, del clima e della società. Questa modifica farà crescere la domanda di strumenti e prodotti finanziari con strategie di investimenti sostenibili e che prendono in considerazione le ripercussioni negative sulla sostenibilità.

Mediante la modifica delle norme vigenti sui doveri fiduciari contenute negli atti delegati per i settori della gestione patrimoniale, dell'assicurazione, della riassicurazione e degli investimenti, la Commissione intende precisare le norme in vigore al fine di ricomprendervi anche i rischi per la sostenibilità, come gli effetti dei cambiamenti climatici e del degrado dell'ambiente sul valore degli investimenti.

VII.CONCLUSIONI

L'atto delegato relativo agli aspetti climatici della tassonomia dell'UE e la proposta di direttiva relativa alla comunicazione societaria sulla sostenibilità illustrati nella presente comunicazione, nonché le modifiche degli atti delegati riguardo alle preferenze di sostenibilità, ai doveri fiduciari e alla governance dei prodotti rappresentano un passo importante nella realizzazione dell'attuale piano d'azione per finanziare la crescita sostenibile e il raggiungimento degli obiettivi del Green Deal europeo.

Questo ecosistema abilitante della finanza sostenibile fa parte di una strategia più ampia volta a ottenere il cambiamento e assicurare una transizione giusta per raggiungere i nostri obiettivi di sostenibilità. Questi atti costituiscono le basi per una maggiore trasparenza e forniscono agli investitori gli strumenti per individuare le opportunità di investimento sostenibile. Consentiranno lo sviluppo di molti altri strumenti, come il marchio Ecolabel UE per i prodotti finanziari al dettaglio e la norma dell'UE per le obbligazioni verdi.

Il dialogo e una stretta collaborazione tra le autorità, gli attori del mercato finanziario e le imprese, le parti sociali, la società civile e la comunità accademica e della ricerca saranno essenziali per l'ulteriore sviluppo degli strumenti di finanza sostenibile, anche attraverso la piattaforma sulla finanza sostenibile.

È un momento di grande slancio, in cui molti dei nostri partner internazionali dimostrano di nutrire una maggiore ambizione e hanno intrapreso percorsi di sviluppo più sostenibili in linea con l'accordo di Parigi e altri obiettivi ambientali. Anche l'interesse per i prodotti sostenibili sui mercati internazionali è in aumento e offre più opportunità di investimenti sostenibili. La convergenza mondiale dei principi è essenziale per evitare la frammentazione dei mercati e far sì che gli investimenti transfrontalieri possano concorrere al raggiungimento degli obiettivi mondiali climatici e ambientali. L'UE continua a essere determinata a svolgere un ruolo di primo piano nel rafforzamento della cooperazione mondiale, attraverso la piattaforma sulla finanza sostenibile e gli altri forum internazionali, come il G20 e il G7.

La strategia aggiornata per la finanza sostenibile, che deve essere adottata dalla Commissione nel giugno 2021, definirà ulteriormente il modo in cui questo settore può agevolare la transizione verso un'economia sostenibile e climaticamente neutra.

(1)

Percentuale di imprese domiciliate nell'UE con più di 500 dipendenti, attive nei settori economici disciplinati dall'atto delegato sulla tassonomia dell'UE relativa agli obiettivi climatici (fonte: Bloomberg).

(2)

Fonte: Eurostat.

(3)

Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088 (GU L 198 del 22.6.2020, pag. 13).

(4)

Regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio fissando i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un'attività economica contribuisce in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici o all'adattamento ai cambiamenti climatici e se l'attività economica arreca un danno significativo a qualsiasi altro obiettivo ambientale; cfr. https://ec.europa.eu/info/law/sustainable-finance-taxonomy-regulation-eu-2020-852/amending-and-supplementary-acts/implementing-and-delegated-acts_it.

(5)

Proposta di direttiva che modifica le direttive 2013/34/UE, 2004/109/CE, 2006/43/CE e il regolamento (UE) n. 537/2014, per quanto riguarda la comunicazione societaria sulla sostenibilità (COM(2021) 189).

(6)

L'articolo 9 del regolamento Tassonomia dell'UE specifica i sei obiettivi ambientali seguenti: a) mitigazione dei cambiamenti climatici; b) adattamento ai cambiamenti climatici; c) uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine; d) transizione verso un'economia circolare; e) prevenzione e riduzione dell'inquinamento; e f) protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi.

(7)

La piattaforma sulla finanza sostenibile è stata istituita ai sensi dell'articolo 20 del regolamento Tassonomia dell'UE. È composta da esperti del settore pubblico e privato che forniscono pareri alla Commissione sullo sviluppo della tassonomia dell'UE.

(8)

 Pagina web della Commissione sulla finanza sostenibile: link .

(9)

 Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza (GU L 57 del 18.2.2021, pag. 17).

(10)

Comunicazione della Commissione - Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza, 2021/C 58/01 (GU C 58 del 18.2.2021, pag.1).

(11)

Centro comune di ricerca, Technical assessment of nuclear energy with respect to the 'do no significant harm' criteria of the EU Taxonomy Regulation, marzo 2021. Consultabile al seguente indirizzo link .

(12)

La relazione del centro comune di ricerca è divisa in due parti: la prima parte è incentrata sullo studio degli indicatori ambientali relativi al criterio "non arrecare un danno significativo" durante l'intero ciclo di vita del nucleare e la seconda parte verte sulla questione specifica dei rifiuti, sollevata dal gruppo di esperti tecnici. La relazione ha concluso che: "dalle analisi non è emersa alcuna evidenza scientifica comprovante che l'energia nucleare arrechi un danno maggiore alla salute dell'uomo o all'ambiente rispetto alle altre tecnologie per la produzione di energia elettrica già incluse nella tassonomia in quanto attività che sostengono la mitigazione dei cambiamenti climatici".

(13)

Fatte salve le condizioni specifiche previste nell'allegato III della comunicazione della Commissione sugli orientamenti tecnici per l'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza.

(14)

Piattaforma sulla finanza sostenibile, Transition finance report, marzo 2021, consultabile al seguente indirizzo link .

(15)

Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (GU L 317 del 9.12.2019, pag.1).

(16)

Comunicazione della Commissione su un'Unione dei mercati dei capitali per le persone e le imprese: nuovo piano di azione (COM(2020) 590 final).

(17)

Regolamento delegato (UE) 2017/565 della Commissione, del 25 aprile 2016, che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti organizzativi e le condizioni di esercizio dell'attività delle imprese di investimento e le definizioni di taluni termini ai fini di detta direttiva (GU L 87 del 31.3.2017, pag.1).

(18)

Regolamento delegato (UE) 2017/2359 della Commissione, del 21 settembre 2017, che integra la direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli obblighi di informazione e le norme di comportamento applicabili alla distribuzione di prodotti di investimento assicurativi (GU L 341 del 20.12.2017, pag. 8).