Bruxelles, 3.7.2020

COM(2020) 278 final

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO

relativa agli "impegni sulla fiducia nelle statistiche" degli Stati membri, in conformità al regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009




1.Introduzione

1.1.Regolamento (CE) n. 223/2009 relativo alle statistiche europee

La presente relazione è la seconda ad essere stata redatta conformemente al regolamento (CE) n. 223/2009 relativo alle statistiche europee 1 , e in particolare all'articolo 11, paragrafo 4, a norma del quale:

"Gli impegni degli Stati membri sono monitorati regolarmente dalla Commissione sulla base di relazioni annuali trasmesse dagli Stati membri e sono aggiornati ove necessario.

...

La Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio sugli impegni pubblicati e, ove opportuno, sulle relazioni sullo stato di avanzamento entro il 9 giugno 2018 e in seguito ogni due anni."

La prima relazione è stata pubblicata nel 2018 2 .

1.1.Impegno sulla fiducia nelle statistiche

Il concetto di impegno sulla fiducia nelle statistiche ("impegno") è stato introdotto allo scopo di migliorare il quadro di gestione della qualità delle statistiche, ed è presentato per la prima volta in una comunicazione della Commissione nel 2011 3 . L'idea era di responsabilizzare i governi nazionali in merito alla conformità dei paesi al codice delle statistiche europee 4 .

Il codice delle statistiche europee fissa le norme per lo sviluppo, la produzione e la diffusione di statistiche europee. Esso si basa su 16 principi che guidano il contesto istituzionale, i processi di produzione delle statistiche e i relativi risultati, e mira a garantire che le statistiche prodotte nell'ambito del sistema statistico europeo non siano solo pertinenti, tempestive e accurate ma rispettino altresì i principi dell'indipendenza professionale, dell'imparzialità e dell'obiettività. Gli impegni creano un collegamento, mancato in precedenza, tra il codice delle statistiche europee e il governo di uno Stato membro.

A norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 223/2009, gli impegni sono strumenti che "mirano inoltre a garantire la fiducia del pubblico nelle statistiche europee e a compiere progressi nell'attuazione dei principi statistici contenuti nel codice delle statistiche" e devono essere introdotti sia dagli Stati membri che dalla Commissione.

Il considerando 17 del regolamento modificativo (UE) n. 2015/759 5 prevede inoltre che gli impegni includano "impegni specifici del governo di tale Stato membro a migliorare o mantenere le condizioni per l'attuazione del codice delle statistiche".

2.Panoramica degli impegni sulla fiducia e delle relazioni degli Stati membri

2.1.Disposizioni generali

A norma dell'articolo 11 del regolamento (CE) n. 223/2009, gli Stati membri sono tenuti ad assumere e pubblicare un impegno sulla fiducia nelle statistiche o almeno a trasmettere alla Commissione e pubblicare una relazione sullo stato di avanzamento dell'attuazione del codice delle statistiche e sugli sforzi compiuti verso l'assunzione di un impegno. La Commissione monitora regolarmente gli impegni sulla base di relazioni annuali trasmesse dagli Stati membri.

Ai sensi del suddetto articolo, prima dell'assunzione di un impegno gli Stati membri trasmettono alla Commissione e pubblicano una relazione sullo stato di avanzamento dell'attuazione del codice delle statistiche o, se del caso, sugli sforzi compiuti per l'assunzione di un impegno. Le relazioni sullo stato di avanzamento devono essere aggiornate ogni due anni.

Come rilevato a suo tempo nella relazione della Commissione redatta nel 2018 a norma dell'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 223/2009, la maggior parte degli Stati membri ha riferito, parallelamente alle rispettive comunicazioni, sull'attuazione delle misure di miglioramento derivanti dal secondo ciclo di revisioni paritetiche, in base a cui gli Stati membri segnalano alla Commissione (Eurostat) nel gennaio di ogni anno qualsiasi azione da loro intrapresa per dare seguito al rispettivo processo di revisioni paritetiche.

La parte della relazione sulle revisioni paritetiche che va a costituire la relazione sull'impegno deve essere resa pubblica dallo Stato membro affinché funga da relazione sullo stato di avanzamento riguardo all'impegno stesso.

2.2.Forma dell'impegno

Il regolamento (CE) n. 223/2009 non contempla norme sulla forma dell'impegno, fermo restando che occorre raggiungere l'obiettivo di aumentare la fiducia del pubblico attraverso un impegno da parte dei governi a creare le condizioni per fornire statistiche di qualità elevata.

Come già constatato nella relazione del 2018 ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 223/2009, la maggior parte degli Stati membri considera che l'impegno è costituito da alcuni atti delle rispettive legislazioni. Tale situazione è stata confermata.

Il gruppo degli Stati membri che hanno assunto impegni "autonomi" è lievemente cresciuto ma resta di minore entità. Nel seguito viene presentata una panoramica degli sviluppi significativi recentemente segnalati riguardo a entrambi i gruppi di Stati membri.

2.2.1.Normative nazionali che costituiscono l'impegno

Gli Stati membri che reputano l'impegno insito nel diritto nazionale hanno fatto riferimento alle disposizioni giuridiche rilevanti ai fini del miglioramento o del mantenimento delle condizioni per l'attuazione del codice delle statistiche e hanno riferito in merito ai relativi sviluppi. Per il periodo di osservazione dal 2018 al 2019, gli sviluppi maggiormente significativi o tipici segnalati da questo gruppo di Stati membri sono elencati di seguito.

Bulgaria: l'istituto statistico bulgaro è stato in grado di migliorare in modo globale il sistema di gestione della qualità, sia internamente sia nell'insieme del sistema nazionale, in rapporto alla cooperazione con altre autorità nazionali preposte alla produzione di statistiche ufficiali, stabilendo ad esempio linee guida comuni sulla diffusione. Per quanto riguarda il suo ruolo di coordinamento, l'istituto statistico bulgaro è stato dotato di maggiori facoltà di coordinamento nell'ambito dell'intero sistema nazionale di statistica.

In quanto all'impegno "autonomo" sulla fiducia nelle statistiche, l'istituto nazionale di statistica ha terminato il progetto e lo ha inviato al governo, il quale è in procinto di avviare il dibattito sulla sua adozione.

Croazia: la procedura di adozione da parte del governo e del parlamento croati della nuova legge sulle statistiche ufficiali è nella sua fase conclusiva.

La nuova legge riconosce in modo chiaro che le statistiche ufficiali sono sviluppate, prodotte e diffuse nel rispetto dei principi stabiliti dal regolamento (CE) n. 223/2009, garantendo quindi la piena assunzione dell'impegno sulla fiducia nelle statistiche nel dotare l'istituto nazionale di statistica, Croatian Bureau of Statistics, dell'indipendenza professionale e del sostegno di cui necessita per mantenere e migliorare le condizioni per l'attuazione del codice delle statistiche europee.

Danimarca: il 1° luglio 2018 è entrata in vigore una legge riveduta sulle statistiche ufficiali e sull'istituto nazionale di statistica, Statistics Denmark, che contiene disposizioni specifiche sullo status dell'esperto nazionale di statistica, sull'indipendenza statistica e sul ruolo di coordinamento dell'istituto Statistics Denmark in materia di statistiche ufficiali.

Le disposizioni comprendono una chiara procedura per attuare il codice delle statistiche europee nell'ambito del sistema per le statistiche ufficiali. L'esperto nazionale di statistica ha preparato una serie di linee guida per la qualità basate sul codice, cui tutte le statistiche ufficiali devono essere conformi.

La conformità alle linee guida è monitorata dall'istituto Statistics Denmark mediante autovalutazioni annuali a cura di altre autorità nazionali e visite regolari da parte dello stesso Statistics Denmark per la revisione paritetica. Sulla base di questo monitoraggio, ogni anno l'esperto nazionale di statistica redige una relazione sulla conformità alle linee guida che viene presentata al governo.

Francia: sono state ulteriormente chiarite le competenze dell'organismo di vigilanza Autorité de la statistique publique (ASP), creato nel 2009 per garantire il rispetto del principio dell'indipendenza professionale nella concezione, produzione e diffusione di statistiche ufficiali. 6  

Il ruolo dell'ASP nell'adempimento della conformità al codice delle statistiche europee è definito ora più chiaramente ed è stata creata una "paratia stagna" per separare la diffusione di statistiche da qualsivoglia comunicazione ministeriale. Inoltre l'ASP formula ora un parere presso la commissione di audizione, in occasione della nomina degli alti funzionari del servizio statistico francese, in merito alla loro competenza professionale in campo statistico. Ciò rafforza il mandato dell'ASP inteso a garantire il rispetto del principio dell'indipendenza professionale in ogni parte dell'intero servizio francese per le statistiche ufficiali.

Italia: di recente è stato posto l'accento su misure atte a migliorare la conformità al principio della qualità. Dal 2018 l'Istituto nazionale di statistica, Istat, svolge un programma sulla valutazione della qualità conducendo audit in merito ad altre autorità nazionali al fine di valutarne i processi statistici. Un programma di formazione sta inoltre contribuendo a migliorare le capacità di gestione della qualità delle altre autorità nazionali.

Nel 2019 è stato organizzato un convegno aziendale rivolto a tutti i dipendenti dell'Istat, di ogni livello, dall'alta direzione al personale, allo scopo di condividere la nuova struttura organizzativa, le strategie, le sfide e le opportunità legate all'impegno sulla qualità.

Gli sforzi per assumere un impegno "autonomo" sulla fiducia sono tuttora in corso. Sarà nuovamente proposta l'inclusione di un impegno specifico nel prossimo programma statistico nazionale triennale per il periodo 2020-2022, che deve essere adottato dal Consiglio dei ministri su proposta del presidente del Consiglio e promulgato da un decreto del presidente della Repubblica.

Polonia: la legge del 29 giugno 1995 in materia di statistiche pubbliche 7 è stata formalmente dichiarata quale impegno della Polonia sulla fiducia nelle statistiche e costituisce l'atto polacco più importante che disciplina in modo ampio il funzionamento delle statistiche ufficiali. Esso garantisce la piena indipendenza da influenze politiche di coloro che elaborano le statistiche, assicurando in tal modo l'elevata qualità dei dati statistici prodotti.

La legge prevede un obbligo per la pubblica amministrazione polacca ad agire in conformità alle disposizioni normative dell'Unione cui la legge stessa si riferisce direttamente, ed è pertanto intesa a favorire la fiducia del pubblico nelle statistiche elaborate nel paese, ivi comprese le statistiche destinate alle esigenze dell'Europa.

Inoltre la legge contiene un obbligo diretto a produrre le statistiche ufficiali della Polonia in conformità alle regole del codice delle statistiche europee, garantendo così il più elevato livello della qualità dei dati.

Spagna: a decorrere dal 2016 l'impegno sulla fiducia è stato inserito in un articolo specifico di ogni programma annuale nel quadro del piano statistico nazionale per il periodo 2017-2020. In aggiunta, nel 2018 è stata creata una sezione specifica che tratta la questione sul sito web dell'istituto nazionale di statistica, nella quale è disponibile al pubblico una sintesi dell'impegno, con collegamenti a tutti i programmi annuali.

Altri paesi considerano che l'impegno è costituito dalla legislazione nazionale ma non sono menzionati nell'elenco precedente in ragione della minor rilevanza degli sviluppi negli ultimi due anni. Questi paesi sono: Germania, Estonia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Ungheria, Paesi Bassi, Austria, Portogallo, Slovacchia, Finlandia e Regno Unito.

2.2.2.Impegni "autonomi" sulla fiducia

Gli impegni "autonomi" assunti presentano forme differenti, rispecchiando in ciascun caso le caratteristiche specifiche del sistema nazionale statistico in questione.

La prima relazione sugli impegni del 2018 ha presentato (in ordine cronologico) gli impegni "autonomi" assunti negli Stati membri elencati di seguito.

Grecia: l'impegno greco sulla fiducia nelle statistiche 8 è stato sottoscritto il 29 febbraio 2012 dal primo ministro greco e dal membro della Commissione europea responsabile per la Fiscalità, l'unione doganale, l'audit e la lotta antifrode.

Svezia: l'impegno sulla fiducia nelle statistiche 9 è stato presentato nel quadro della legge finanziaria del governo svedese per il 2017 e, successivamente, è stato anche pubblicato sul sito web dell'istituto di statistica svedese.

Slovenia: il 5 gennaio 2017 il governo sloveno ha adottato l'impegno sulla fiducia nelle statistiche 10 che è stato in seguito pubblicato, assieme alla relativa sintesi per i cittadini, sul sito web dell'istituto statistico sloveno.

Irlanda: l'impegno irlandese sulla fiducia nelle statistiche 11 è stato adottato dal governo dell'Irlanda il 30 maggio 2017 ed è stato successivamente pubblicato sul sito web dell'istituto statistico irlandese.

Belgio: il 31 maggio 2017 l'impegno belga sulla fiducia 12 è stato approvato dal Comitato consultivo nel quale sono rappresentati il governo federale e i governi delle regioni e delle comunità, ed è stato in seguito pubblicato sul sito web dell'istituto federale belga di statistica e delle autorità statistiche regionali.

Romania: l'impegno rumeno sulla fiducia è stato adottato dal governo nazionale nel corso della sua riunione del 9 giugno 2017 13 .

14 Malta: il 17 maggio 2018 il primo ministro ha sottoscritto l'impegno sulla fiducia nelle statistiche per il governo maltese.

Nuovi impegni "autonomi" sono stati assunti nei paesi elencati di seguito.

15 Cechia: l'impegno sulla fiducia nelle statistiche nella Repubblica ceca è stato pubblicato il 28 febbraio 2018 sul sito web dell'autorità statistica nazionale.

L'impegno rispecchia le disposizioni pertinenti di cui al regolamento (CE) n. 223/2009 e stabilisce che tali disposizioni sono già soddisfatte dalla normativa vigente che definisce le attività del servizio statistico ceco, innanzitutto dalla legge n. 89/1995 sul servizio statistico statale ma anche da altri atti quali la costituzione o il regolamento interno del governo. Il sistema normativo fornisce le condizioni necessarie a soddisfare tutti i principi del codice delle statistiche europee riguardanti il contesto istituzionale.

16 Cipro: l'impegno sulla fiducia nelle statistiche è stato approvato dal Consiglio dei ministri il 16 ottobre 2018. Il Consiglio ha inoltre autorizzato il ministro delle Finanze a fornire istruzioni al direttore del servizio statistico affinché proceda alla pubblicazione dell'impegno.

17 Anche l'Islanda, che partecipa al sistema statistico europeo in qualità di membro dello Spazio economico europeo (SEE), ha assunto un impegno "autonomo". Un testo riguardante l'impegno sulla fiducia nelle statistiche è stato inserito nei documenti relativi al piano di bilancio 2020-2024 ed è stato approvato dal Parlamento nazionale. Il testo ribadisce che la credibilità delle statistiche pubbliche è tra le condizioni essenziali per la fiducia nelle statistiche economiche e sociali utilizzate per definire le politiche e valutare l'impatto delle decisioni del governo in un modo improntato alla neutralità. Il testo indica altresì che, per mantenere la fiducia nelle statistiche ufficiali, occorre assolutamente che i principi del codice delle statistiche europee siano rispettati. È inoltre precisato che si garantiscono all'autorità statistica nazionale, Statistics Iceland, l'indipendenza professionale e l'ambiente di lavoro necessari all'esecuzione di tali norme nell'attuazione di nuovi progetti, nella raccolta di dati e nell'elaborazione e nella diffusione di statistiche.

Infine va inoltre rilevato che anche tre paesi dei Balcani occidentali, sebbene non facenti parte del sistema statistico europeo, hanno formalmente adottato impegni sulla fiducia nelle statistiche: Albania, il 10 novembre 2017, Montenegro, il 22 febbraio 2018 e Macedonia del Nord, il 17 ottobre 2018.

3.Conclusione

Per la maggior parte degli Stati membri l'impegno è insito nella legislazione statistica nazionale. Dalle loro relazioni emerge che l'obbligo di assumere un impegno sta conducendo a costanti perfezionamenti della legislazione statistica pertinente, nella prospettiva di una migliore attuazione dei principi del codice delle statistiche europee.

Per questo gruppo di Stati membri, l'adesione dei rispettivi governi ad un impegno in merito al codice delle statistiche europee, indispensabile per promuovere la fiducia del pubblico nelle statistiche ufficiali, si realizza coinvolgendo i governi nella creazione della normativa pertinente. Questo aspetto è inoltre presente nelle disposizioni sulla rendicontazione diretta al governo in merito all'attuazione delle misure che garantiscono la conformità ai principi del codice delle statistiche europee.

Tra i paesi che hanno assunto impegni "autonomi" o il cui processo di assunzione è in corso, la differenziazione delle forme scelte rispecchia le caratteristiche specifiche del sistema statistico nazionale oltreché del sistema giuridico. Considerato che l'assunzione dell'impegno dipende da una decisione politica, la sua finalizzazione è un processo lento. I paesi che stanno ancora lavorando sui loro impegni "autonomi" stanno compiendo progressi e, nel contempo, hanno anche migliorato ulteriormente l'attuazione dei principi del codice delle statistiche europee.

In via generale è possibile rilevare che i governi e le autorità statistiche nazionali in tutta l'Unione europea sono sempre più consapevoli dell'importanza di assicurare la fiducia del pubblico nelle statistiche europee grazie ad una migliore attuazione dei principi del codice. Si constata inoltre che le condizioni per l'attuazione del codice stanno migliorando in modo graduale e sostenibile.

(1)    Regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1101/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla trasmissione all'Istituto statistico delle Comunità europee di dati statistici protetti dal segreto, il regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie, e la decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio, che istituisce un comitato del programma statistico delle Comunità europee (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 164).
(2)    COM(2018) 516 final: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1574866259293&uri=CELEX:52018DC0516 .
(3)    COM(2011) 211.
(4)     http://ec.europa.eu/eurostat/web/products-manuals-and-guidelines/-/KS-32-11-955 .
(5)    Regolamento (UE) 2015/759 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, che modifica il regolamento (CE) n. 223/2009, relativo alle statistiche europee (GU L 123 del 19.5.2015, pag. 90).
(6)    Decreto n. 2018-800, del 20 settembre 2018, che modifica il decreto n. 2009-250, del 3 marzo 2009, relativo all'Autorità.
(7)    Il documento è consultabile al sito: https://bip.stat.gov.pl/en/law/law-on-public-statistics/ o all'indirizzo http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=wdu19950880439 oppure all'indirizzo http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19950880439/U/D19950439Lj.pdf .
(8)     http://www.statistics.gr/documents/20181/c5b9264e-815e-4f74-9955-467d14cad474 (disponibile solo in inglese).
(9)

    http://www.scb.se/contentassets/bbe78b2a144143c7955b165f76fb4d52/regeringens-atagande-om-att-skapa-fortroende-for-statistiken.pdf e http://www.scb.se/om-scb/samordning-av-europeisk-statistik-i-sverige/regeringens-atagande-om-att-skapa-fortroende-for-statistiken/ (disponibile solo in svedese).

Cfr. anche pagg. 28 e 29 della relazione annuale 2017 di Official Statistics of Sweden  http://www.scb.se/contentassets/fd60f41a3abc4d2c8a791e425357ba5b/ov9999_2017a01_br_x43br1802.pdf  (descrizione dell'impegno in inglese).

(10)     http://www.stat.si/StatWeb/en/News/Index/6458 (disponibile solo in inglese e in sloveno).
(11)     http://cso.ie/en/media/csoie/aboutus/documents/CoCS.pdf  (disponibile solo in inglese).
(12)     https://statbel.fgov.be/en/about-statbel/quality/commitment-confidence (disponibile solo in inglese, francese, tedesco e neerlandese).
(13)       http://www.insse.ro/cms/files/eurostat/angajament_de_sprijinirea_credibilitatii_statisticii_oficiale_nationale.pdf (disponibile solo in rumeno) .
(14)     https://nso.gov.mt/en/nso/Pages/Commitment-on-Confidence.aspx e https://msa.gov.mt/en/public_information/Pages/Commitment-on-Confidence.aspx (disponibile solo in inglese).
(15)     https://www.czso.cz/csu/czso/commitment-on-confidence-in-statistics-in-the-czech-republic (disponibile solo in inglese e in ceco).
(16)    Decisione n. 85.964.
(17)     https://www.stjornartidindi.is/Advert.aspx?RecordID=de627e49-2146-45cb-b1eb-969072b8deac .