18.11.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 319/37


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 13 novembre 2006

relativa alle procedure di consultazione e d'informazione in materia di assicurazione-crediti, garanzie e crediti finanziari

(Versione codificata)

(2006/789/CE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 73/391/CEE del Consiglio, del 3 dicembre 1973, relativa alle procedure di consultazione e d'informazione in materia di assicurazione-crediti, garanzie e crediti finanziari (3), è stata modificata in modo sostanziale (4). Per ragioni di chiarezza e razionalizzazione è perciò opportuno procedere alla codificazione di tale decisione.

(2)

Con decisione del 27 settembre 1960 (5), il Consiglio ha istituito un gruppo di coordinamento delle politiche in materia di assicurazione-crediti, garanzie e crediti finanziari.

(3)

È opportuno predisporre procedure di consultazione e d'informazione in materia di assicurazione-crediti, garanzie e crediti finanziari,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La presente decisione riguarda le procedure di consultazione e d'informazione in materia di assicurazione-crediti, garanzie e crediti finanziari.

TITOLO I

PROCEDURA GENERALE

SEZIONE I

Settore d'applicazione

Articolo 2

1.   Secondo la procedura della sezione II vi è un motivo di consultazione non appena venga prevista, da parte dello Stato, di qualsiasi altra collettività pubblica o di qualsiasi organismo di assicurazione-crediti o di finanziamento che dipenda dallo Stato o da qualsiasi altra collettività pubblica, la concessione o la garanzia totale o parziale di crediti esterni:

a)

legati a esportazioni di beni o di servizi;

b)

che si scostino dalle norme di cui all'allegato I o da qualsiasi altra norma adottata dagli Stati membri.

2.   La procedura di consultazione è applicabile quando:

a)

si tratti di crediti fornitori o di crediti finanziari;

b)

tali crediti formino oggetto di contratti singoli o di intese globali di credito definite all'articolo 3;

c)

i crediti siano puramente privati o facciano appello interamente o parzialmente a fondi pubblici.

3.   I crediti misti che associano fondi pubblici e privati, nonché le intese globali di crediti privati accompagnati da abbuoni di interessi su fondi pubblici, sono considerati, per l'applicazione della procedura di consultazione, come crediti pubblici.

Articolo 3

1.   Per «intesa globale di credito» si intende qualsiasi accordo o dichiarazione, sotto qualsiasi forma, in virtù dei quali è portata a conoscenza di un paese terzo o degli esportatori o degli istituti finanziari l'intenzione di garantire crediti fornitori o crediti finanziari o di concedere crediti finanziari all'interno di massimali determinati o determinabili e a beneficio di un insieme di operazioni.

La procedura di consultazione è applicabile a tali intese globali, anche se la natura delle esportazioni non è stata definita e anche se non è stato preso alcun impegno formale, essendo stato riservato il diritto di deliberare su ciascun contratto individuale.

2.   Se durante la consultazione sulla concessione di una intesa globale, a prescindere dalla natura pubblica o privata della stessa, uno Stato membro o la Commissione chiede che intervenga una consultazione orale e se durante quest'ultima sette Stati membri chiedono che tutti i contratti individuali, o taluni di essi che saranno imputati su tale intesa, siano oggetto di consultazioni preliminari, la consultazione è applicabile a tali contratti.

3.   Lo Stato membro che ha accordato un'intesa globale notifica a posteriori ogni sei mesi lo stato di utilizzazione di tale intesa.

SEZIONE II

Procedura

Articolo 4

Se si tratta di un contratto individuale, lo Stato membro che avvia la consultazione comunica le seguenti informazioni:

a)

paese di destinazione;

b)

localizzazione dell'operazione o, in subordine, indicazione della sede sociale del contraente del paese di destinazione;

c)

caratteristiche dell'operazione:

i)

natura dell'operazione: tipo di materiale e numero approssimativo di unità da fornire;

ii)

entità in funzione della scala di cui all'allegato II;

iii)

qualità pubblica o privata degli acquirenti e garanti eventuali;

iv)

se si tratta di un'operazione oggetto di un bando di gara internazionale: data limite fissata per la presentazione delle offerte;

d)

principali condizioni di credito chieste dall'eventuale beneficiario;

e)

condizioni di credito che le autorità del paese esportatore intendono concedere:

i)

percentuale pagabile a credito;

ii)

durata del credito e decorrenza di tale credito (ad esempio ciascuna consegna, ultima consegna, messa in funzione);

iii)

ritmo di rimborso;

iv)

qualora i rimborsi non si suddividano in quote di importo uguale regolarmente scaglionate tra la decorrenza e la scadenza del credito, modalità precise di rimborso (percentuale di ciascuna quota e data esatta di rimborso);

v)

abbuono effettivo di interesse, qualora sia in deroga al diritto comune; tasso di interesse, qualora il credito debba essere accordato su fondi pubblici;

vi)

oneri di assicurazione-crediti, qualora siano in deroga al diritto comune;

vii)

estensione e condizioni di qualsiasi sostegno per costi locali;

f)

ragioni precise addotte per non applicare le norme di cui all'articolo 2, paragrafo 1, o per derogarvi. Laddove esistano, le circostanze seguenti devono obbligatoriamente essere menzionate:

i)

credito di aiuto;

ii)

concorrenza di un paese terzo (precisando se è sostenuta o no);

iii)

operazione da imputare su un'intesa globale già oggetto di una consultazione preliminare.

Articolo 5

Se si tratta di intese globali di credito, lo Stato membro che avvia la consultazione comunica le seguenti informazioni:

a)

paese di destinazione;

b)

importo dell'intesa globale;

c)

destinazione del credito:

i)

nella misura del possibile, localizzazione;

ii)

tipo di materiale di cui è eventualmente prevista la fornitura;

iii)

qualità pubblica o privata dei beneficiari del credito e garanti eventuali;

d)

condizioni di credito per analogia con le condizioni di cui all'articolo 4, lettera e), nonché condizioni di imputabilità dei contratti individuali (per esempio date limite di imputazione sull'intesa globale, importo minimo eventualmente previsto per i contratti);

e)

ragioni precise addotte per non applicare le norme di cui all'articolo 2, paragrafo 1, o per derogarvi. Laddove esistano, le circostanze seguenti devono obbligatoriamente essere menzionate:

i)

credito di aiuto;

ii)

concorrenza di un paese terzo (precisando se è sostenuta o no).

Articolo 6

La trasmissione delle informazioni viene effettuata osservando la seguente numerazione:

a)

contratti individuali: sigla dello Stato membro consultante seguita da un numero d'ordine per anno; qualora il contratto sia imputato su un'intesa globale, occorre indicare anche la numerazione di detta intesa globale;

b)

intese globali di crediti privati: lettera «X» seguita dalla sigla dello Stato membro consultante e da un numero d'ordine per anno;

c)

crediti pubblici o misti: lettera «A» seguita dalla sigla dello Stato membro consultante e da un numero d'ordine per anno.

Articolo 7

Per consentire un coordinamento tempestivo della posizione degli Stati membri, le informazioni di cui agli articoli 4 e 5 devono essere trasmesse non appena possibile dopo l'inizio dell'esame delle garanzie o degli stessi crediti previsti ovvero di ogni altra decisione che, a norma di una regolamentazione nazionale o in base alle consuetudini amministrative nazionali, costituisca un precedente per l'ulteriore istruzione delle garanzie o dei crediti.

Articolo 8

In caso di modifica degli elementi che motivano una deroga alle norme o se vengono previste nuove condizioni essenziali di credito che differiscono da quelle inizialmente segnalate dallo Stato membro consultante, si rende necessaria una nuova consultazione e le relative informazioni vengono trasmesse secondo una numerazione riveduta.

Se tuttavia le nuove condizioni previste sono più restrittive, lo Stato membro interessato è tenuto soltanto ad una informazione immediata che conserva la numerazione iniziale.

Articolo 9

Le informazioni di cui agli articoli 4 e 5, le risposte di cui all'articolo 10 nonché le notifiche di cui all'articolo 15 sono trasmesse mediante telex ai destinatari designati rispettivamente da ciascuno Stato membro, dalla Commissione e dal segretariato generale del Consiglio.

Tutta la corrispondenza relativa ad una consultazione reca la numerazione di quest'ultima e l'indicazione del paese di destinazione.

Articolo 10

1.   Gli Stati membri e la Commissione possono:

a)

dichiarare che le condizioni previste dallo Stato membro consultante non suscitano osservazioni;

b)

chiedere allo Stato membro consultante precisazioni supplementari;

c)

formulare osservazioni e riserve o esprimere un parere sfavorevole; è considerato parere sfavorevole unicamente il parere esplicitamente formulato con i termini «parere sfavorevole»;

d)

chiedere una riunione di consultazione.

2.   La riunione di consultazione è d'obbligo se l'operazione soggetta a consultazione è stata oggetto di pareri sfavorevoli da parte di sette Stati membri.

3.   Salvo applicazione delle disposizioni dell'articolo 13, lo Stato membro consultante è tenuto a sospendere la decisione fino alla scadenza dei termini fissati dall'articolo 11 o, qualora una riunione di consultazione debba svolgersi d'obbligo a norma delle disposizioni del paragrafo 2, finché non si sarà tenuta tale riunione.

Articolo 11

La procedura di cui all'articolo 10, paragrafo 1, deve essere applicata entro un termine di 7 giorni di calendario a decorrere dalla comunicazione introduttiva dello Stato membro consultante.

Qualora allo Stato membro consultante siano state rivolte richieste di precisazioni supplementari al più tardi alla scadenza del suddetto termine di sette giorni di calendario, lo Stato membro consultante deve rispondere entro un termine di cinque giorni di calendario.

Il partecipante alla procedura dispone di un termine massimo di tre giorni lavorativi a decorrere dal ricevimento della precisazione supplementare in questione per rendere noto il suo parere.

Articolo 12

L'assenza di una risposta da parte degli Stati membri consultati e della Commissione entro i termini fissati all'articolo 11 è considerata equivalente all'assenza di osservazioni ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, lettera a).

La riunione di consultazione è d'obbligo e le disposizioni dell'articolo 10, paragrafo 3, sono applicabili non appena uno Stato membro che ha formulato richieste di precisazioni supplementari notifica ai destinatari di cui all'articolo 9 di non aver ricevuto risposta alla scadenza del termine fissato all'articolo 11, secondo comma.

Articolo 13

A titolo eccezionale, lo Stato membro consultante ha la facoltà di prendere una decisione immediata sull'operazione prevista ove ritenga che detta decisione non possa più essere procrastinata.

Tuttavia, a meno che si tratti di crediti esclusivamente su fondi pubblici, la disposizione del primo comma non è applicabile:

a)

se la decisione di accordare o garantire il credito è fondata esclusivamente su una concorrenza intracomunitaria. È ammessa tuttavia la possibilità di prendere una decisione immediata in merito ad un'operazione, alle condizioni che un altro Stato membro abbia già deciso di appoggiare;

b)

se una procedura definita a livello internazionale e alla quale aderiscono tutti gli Stati membri, prevede per i partecipanti, in caso di urgenza, soltanto la possibilità di ridurre i termini normali per la risposta.

Articolo 14

Le riunioni di consultazione hanno luogo in occasione delle riunioni del gruppo di coordinamento delle politiche in materia di assicurazione-crediti, garanzie e crediti finanziari istituito con decisione del Consiglio del 27 settembre 1960, o delle riunioni dei suoi sottogruppi. Inoltre, su richiesta di uno degli Stati membri, si procede alla convocazione di riunioni speciali nell'intervallo fra le sessioni del gruppo e dei suoi sottogruppi.

Gli Stati membri e la Commissione comunicano ai destinatari di cui all'articolo 9, se possibile 4 giorni di calendario prima delle riunioni di consultazione, l'elenco dei casi che intendono sottoporre a discussione.

Le riunioni di consultazione sono convocate nella sede del segretariato generale del Consiglio.

Articolo 15

In tutti i casi la decisione finale presa per ciascuna operazione è portata a conoscenza degli altri Stati membri. La notifica di tale decisione è accompagnata dall'indicazione dei motivi per i quali lo Stato membro consultante non sia stato eventualmente in grado di seguire le osservazioni, le riserve o i pareri sfavorevoli dei membri consultati.

TITOLO II

PROCEDURE PARTICOLARI

Articolo 16

Uno Stato membro può chiedere ad un altro Stato membro se è informato di una operazione che non è stata ancora oggetto di una consultazione e in particolare delle condizioni di credito addotte da un esportatore o da un istituto finanziario. Qualora tale richiesta di precisazioni restasse senza risposta entro un termine di sette giorni di calendario, lo Stato membro richiedente ha il diritto di ritenere che lo Stato membro consultato sia al corrente dell'operazione e che le condizioni di credito addotte siano considerate acquisite. Esso ha la facoltà di avviare una consultazione secondo la procedura di cui al titolo I, dichiarando esplicitamente che è motivata da una situazione concorrenziale considerata acquisita.

Se una consultazione è già stata avviata da uno Stato membro e se un altro Stato membro, chiamato a fornire il proprio appoggio per la stessa operazione, interpella il primo sulla sua posizione definitiva, la mancanza di risposta, alla scadenza di un termine di cinque giorni lavorativi, autorizza lo Stato membro interpellante a ritenere che lo Stato membro interpellato abbia appoggiato l'operazione alle condizioni segnalate durante la consultazione.

Articolo 17

I crediti non legati che si discostano dalle norme riportate nell'allegato I o che si discostassero da qualsiasi altra norma adottata dagli Stati membri, danno luogo, nell'ambito del gruppo di coordinamento delle politiche in materia di assicurazione-crediti, garanzie e crediti finanziari, alla notifica:

a)

degli elementi essenziali dei crediti concessi durante il trimestre precedente;

b)

della situazione di utilizzazione dei crediti non legati al termine dell'anno precedente.

Articolo 18

Qualora uno Stato membro abbia concluso con un paese terzo un accordo in cui si preveda la possibilità di concedere crediti senza fissarne le condizioni precise:

a)

se si tratta di crediti legati, è tenuto a comunicare senza indugio gli elementi essenziali di tale accordo ai destinatari di cui all'articolo 9;

b)

se si tratta di crediti non legati, le notifiche di cui all'articolo 17 dovranno vertere anche su tali crediti.

TITOLO III

RELAZIONI PERIODICHE

Articolo 19

Il gruppo di coordinamento delle politiche in materia di assicurazione-crediti, garanzie e crediti finanziari riferisce semestralmente sull'applicazione delle procedure di cui ai titoli I e II.

Oltre a tali relazioni periodiche saranno pure compilate relazioni complementari, se la natura e l'importanza dei problemi incontrati nell'applicazione delle procedure le renderanno necessarie.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 20

La decisione 73/391/CEE è abrogata.

I riferimenti alla decisione abrogata si intendono fatti alla presente decisione e si leggono secondo la tavola di concordanza contenuta nell’allegato IV.

Articolo 21

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 13 novembre 2006.

Per il Consiglio

Il presidente

E. TUOMIOJA


(1)  GU C 226 E del 15.9.2005, pag. 43.

(2)  GU C 302 del 7.12.2004, pag. 19.

(3)  GU L 346 del 17.12.1973, pag. 1. Decisione modificata da ultimo dall'atto di adesione del 1994.

(4)  Cfr. allegato III.

(5)  GU 66 del 27.10.1960, pag. 1339.


ALLEGATO I

NORME COMUNITARIE CUI NON SI PUÒ DEROGARE SENZA CONSULTAZIONE

A.   Durata dei crediti

Il credito accordato, si tratti di credito di fornitura o di credito finanziario, non deve superare i cinque anni a decorrere dalle seguenti date:

1.

beni strumentali consistenti in articoli utilizzabili individualmente (per esempio locomotive):

data media o date effettive alle quali l'acquirente deve prendere possesso effettivo dei beni nel proprio paese;

2.

beni strumentali destinati a impianti o a fabbriche completi, quando il fornitore non è responsabile della presa in consegna:

data alla quale l'acquirente deve prendere possesso effettivo dell'intera attrezzatura (esclusi i prezzi di ricambio) fornita in base al contratto;

3.

contratti di costruzione in cui l'imprenditore non è responsabile della presa in consegna:

data di completamento della costruzione;

4.

contratti di impianto (o di costruzione) in cui il fornitore (o l'imprenditore) è contrattualmente responsabile della presa in consegna:

data alla quale il fornitore (o l'imprenditore) ha ultimato l'impianto (o la costruzione) e le prove preliminari per accertare che è in grado di funzionare, indipendentemente dal fatto che l'impianto (o la costruzione) sia o non sia consegnato a quella data a termini del contratto e indipendentemente dall'esistenza di impegni assunti dal fornitore (o dall'imprenditore), per quanto riguarda, ad esempio, la garanzia di effettivo funzionamento o la formazione del personale locale;

5.

nei casi di cui ai punti 2, 3 e 4, quando il contratto preveda l'esecuzione separata di varie parti di un progetto:

data di decorrenza di ogni singola parte o data media di decorrenza delle varie parti, oppure, quando il fornitore abbia sottoscritto un contratto non per la totalità ma per una parte essenziale del progetto, data di decorrenza adeguata all'insieme del progetto.

B.   Percentuali di spese locali

Sempre che si tratti di crediti garantiti privati, la residua frazione, pagabile a credito, della parte locale non deve superare il 5 % dell'ammontare del contratto.

Non occorre tuttavia procedere a una consultazione per quei contratti in cui il pagamento della parte locale è effettuato al più tardi allo scadere di un termine di 3 mesi a decorrere dal completamento definitivo dei lavori o delle consegne.

Ai fini dell'interpretazione di questa norma, si intende:

a)

per «frazione residua pagabile a credito», la frazione restante dopo l'imputazione sulla parte locale di tutti gli acconti relativi al contratto;

b)

per «parte locale», la parte del prezzo contrattuale corrispondente alle spese che l'esportatore prevede di sostenere sul posto per pagare i propri dipendenti, i terzi o le forniture;

c)

per «contratto», tutti i tipi di contratto (di fornitura, di lavoro, misti);

d)

per «acconti», la totalità delle somme pagabili tra l'ordinazione e il completamento definitivo dei lavori o delle consegne.

C.   Contratti di leasing

Ai fini dell'applicazione delle norme che formano oggetto della presente decisione, questi contratti sono assimilati a crediti. La loro durata, qualora non sia espressamente limitata, è considerata eccedente cinque anni.


ALLEGATO II

SCALA DEI VALORI DA UTILIZZARE

Categoria I

:

fino a 750 000 DSP

Categoria II

:

da 600 000 a 1 200 000 DSP

Categoria III

:

da 1 000 000 a 2 200 000 DSP

Categoria IV

:

da 2 000 000 a 3 200 000 DSP

Categoria V

:

da 3 000 000 a 5 000 000 DSP

Categoria VI

:

da 4 800 000 a 7 600 000 DSP

Categoria VII

:

da 7 400 000 a 11 200 000 DSP

Categoria VIII

:

da 10 000 000 a 22 000 000 DSP

Categoria IX

:

da 20 000 000 a 44 000 000 DSP

Categoria X

:

oltre 40 000 000 DSP.


ALLEGATO III

DECISIONE ABROGATA E SUCCESSIVA MODIFICA

Decisione 73/391/CEE del Consiglio (1)

(GU L 346 del 17.12.1973, pag. 1)

Decisione 76/641/CEE del Consiglio

(GU L 223 del 16.8.1976, pag. 25)


(1)  La decisione 73/391/CEE è stata inoltre modificata dai seguenti atti non abrogati:

atto di adesione del 1985,

atto di adesione del 1994.


ALLEGATO IV

TAVOLA DI CONCORDANZA

Decisione 73/391/CEE

Presente decisione

Articolo 1

Articolo 1

Articolo 2

Articolo 21

Allegato, articolo 1, alinea

Articolo 2, paragrafo 1, alinea

Allegato, articolo 1, primo e secondo trattino

Articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e b)

Allegato, articolo 2, primo comma, alinea

Articolo 2, paragrafo 2, alinea

Allegato, articolo 2, primo comma, primo, secondo e terzo trattino

Articolo 2, paragrafo 2, lettere da a) a c)

Allegato, articolo 2, secondo comma

Articolo 2, paragrafo 3

Allegato, articolo 3

Articolo 3

Allegato, articolo 4, lettere a) e b)

Articolo 4, lettere a) e b)

Allegato, articolo 4, lettera c), dal primo al quarto trattino

Articolo 4, lettera c), punti da i) a iv)

Allegato, articolo 4, lettera d)

Articolo 4, lettera d)

Allegato, articolo 4, lettera e), dal primo al settimo trattino

Articolo 4, lettera e), punti da i) a vii)

Allegato, articolo 4, lettera f)

Articolo 4, lettera f), punti da i) a iii)

Allegato, articolo 5, lettere a) e b)

Articolo 5, lettere a) e b)

Allegato, articolo 5, lettera c), primo, secondo e terzo trattino

Articolo 5, lettera c), punti da i) a iii)

Allegato, articolo 5, lettera d)

Articolo 5, lettera d)

Allegato, articolo 5, lettera e)

Articolo 5, lettera e), punti i) e ii)

Allegato, articolo 6, alinea

Articolo 6, alinea

Allegato, articolo 6, primo, secondo e terzo trattino

Articolo 6, lettere da a) a c)

Allegato, articoli da 7 a 9

Articoli da 7 a 9

Allegato, articolo 10, paragrafo 1, alinea

Articolo 10, paragrafo 1, alinea

Allegato, articolo 10, paragrafo 1, dal primo al quarto trattino

Articolo 10, paragrafo 1, lettere da a) a d)

Allegato, articolo 10, paragrafi 2 e 3

Articolo 10, paragrafi 2 e 3

Allegato, articoli 11 e 12

Articoli 11 e 12

Allegato, articolo 13, primo comma

Articolo 13, primo comma

Allegato, articolo 13, secondo comma, alinea

Articoli 13, secondo comma, alinea

Allegato, articolo 13, secondo comma, primo e secondo trattino

Articolo 13, secondo comma, lettere a) e b)

Allegato, articoli da 14 a 16

Articoli da 14 a 16

Allegato, articolo 17, alinea

Articolo 17, alinea

Allegato, articolo 17, primo e secondo trattino

Articolo 17, lettere a) e b)

Allegato, articolo 18, alinea

Articolo 18, alinea

Allegato, articolo 18, primo e secondo trattino

Articolo 18, lettere a) e b)

Allegato, articolo 19

Articolo 19

Articolo 20

Allegato 1, punto A

Allegato I, punto A

Allegato 1, punto B, alinea

Allegato I, punto B, primo comma

Allegato 1, punto B, primo trattino

Allegato I, punto B, secondo comma

Allegato 1, punto B, secondo trattino, primo, secondo, terzo e quarto sottotrattino

Allegato I, punto B, terzo comma, lettere da a) a d)

Allegato 1, punto C

Allegato I, punto C

Allegato 2

Allegato II

Allegato III

Allegato IV