02014D0512 — IT — 22.07.2023 — 033.001


Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

►B

DECISIONE 2014/512/PESC DEL CONSIGLIO

del 31 luglio 2014

concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina

(GU L 229 del 31.7.2014, pag. 13)

Modificata da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  n.

pag.

data

►M1

DECISIONE 2014/659/PESC DEL CONSIGLIO dell'8 settembre 2014

  L 271

54

12.9.2014

►M2

DECISIONE 2014/872/PESC DEL CONSIGLIO del 4 dicembre 2014

  L 349

58

5.12.2014

 M3

DECISIONE (PESC) 2015/971 DEL CONSIGLIO del 22 giugno 2015

  L 157

50

23.6.2015

►M4

DECISIONE (PESC) 2015/1764 DEL CONSIGLIO del 1o ottobre 2015

  L 257

42

2.10.2015

 M5

DECISIONE (PESC) 2015/2431 DEL CONSIGLIO del 21 dicembre 2015

  L 334

22

22.12.2015

 M6

DECISIONE (PESC) 2016/1071 DEL CONSIGLIO del 1o luglio 2016

  L 178

21

2.7.2016

 M7

DECISIONE (PESC) 2016/2315 DEL CONSIGLIO del 19 dicembre 2016

  L 345

65

20.12.2016

 M8

DECISIONE (PESC) 2017/1148 DEL CONSIGLIO del 28 giugno 2017

  L 166

35

29.6.2017

►M9

DECISIONE (PESC) 2017/2214 DEL CONSIGLIO del 30 novembre 2017

  L 316

20

1.12.2017

 M10

DECISIONE (PESC) 2017/2426 DEL CONSIGLIO del 21 dicembre 2017

  L 343

77

22.12.2017

 M11

DECISIONE (PESC) 2018/964 DEL CONSIGLIO del 5 luglio 2018

  L 172

3

9.7.2018

 M12

DECISIONE (PESC) 2018/2078 DEL CONSIGLIO del 21 dicembre 2018

  L 331

224

28.12.2018

 M13

DECISIONE (PESC) 2019/1108 DEL CONSIGLIO del 27 giugno 2019

  L 175

38

28.6.2019

 M14

DECISIONE (PESC) 2019/2192 DEL CONSIGLIO del 19 dicembre 2019

  L 330

71

20.12.2019

 M15

DECISIONE (PESC) 2020/907 DEL CONSIGLIO del 29 giugno 2020

  L 207

37

30.6.2020

 M16

DECISIONE (PESC) 2020/2143 DEL CONSIGLIO del 17 dicembre 2020

  L 430

26

18.12.2020

 M17

DECISIONE (PESC) 2021/1144 DEL CONSIGLIO del 12 luglio 2021

  L 247

99

13.7.2021

 M18

DECISIONE (PESC) 2022/52 DEL CONSIGLIO del 13 gennaio 2022

  L 9

43

14.1.2022

►M19

DECISIONE (PESC) 2022/264 DEL CONSIGLIO del 23 febbraio 2022

  L 42I

95

23.2.2022

►M20

DECISIONE (PESC) 2022/327 DEL CONSIGLIO del 25 febbraio 2022

  L 48

1

25.2.2022

►M21

DECISIONE (PESC) 2022/335 DEL CONSIGLIO del 28 febbraio 2022

  L 57

4

28.2.2022

►M22

DECISIONE (PESC) 2022/346 DEL CONSIGLIO del 1o marzo 2022

  L 63

5

2.3.2022

►M23

DECISIONE (PESC) 2022/351 DEL CONSIGLIO del 1o marzo 2022

  L 65

5

2.3.2022

►M24

DECISIONE (PESC) 2022/395 DEL CONSIGLIO del 9 marzo 2022

  L 81

8

9.3.2022

►M25

DECISIONE (PESC) 2022/430 DEL CONSIGLIO del 15 marzo 2022

  L 87I

56

15.3.2022

►M26

DECISIONE (PESC) 2022/578 DEL CONSIGLIO dell'8 aprile 2022

  L 111

70

8.4.2022

►M27

DECISIONE (PESC) 2022/884 DEL CONSIGLIO del 3 giugno 2022

  L 153

128

3.6.2022

►M28

DECISIONE (PESC) 2022/1271 DEL CONSIGLIO del 21 luglio 2022

  L 193

196

21.7.2022

 M29

DECISIONE (PESC) 2022/1313 DEL CONSIGLIO del 26 luglio 2022

  L 198

17

27.7.2022

►M30

DECISIONE (PESC) 2022/1909 DEL CONSIGLIO del 6 ottobre 2022

  L 259I

122

6.10.2022

►M31

DECISIONE (PESC) 2022/2369 DEL CONSIGLIO del 3 dicembre 2022

  L 311I

8

3.12.2022

►M32

DECISIONE (PESC) 2022/2478 DEL CONSIGLIO del 16 dicembre 2022

  L 322I

614

16.12.2022

 M33

DECISIONE (PESC) 2023/191 DEL CONSIGLIO del 27 gennaio 2023

  L 26

44

30.1.2023

►M34

DECISIONE (PESC) 2023/252 DEL CONSIGLIO del 4 febbraio 2023

  L 32I

11

4.2.2023

►M35

DECISIONE (PESC) 2023/434 DEL CONSIGLIO del 25 febbraio 2023

  L 59I

593

25.2.2023

►M36

DECISIONE (PESC) 2023/1217 DEL CONSIGLIO del 23 giugno 2023

  L 159I

451

23.6.2023

►M37

DECISIONE (PESC) 2023/1517 DEL CONSIGLIO del 20 luglio 2023

  L 184

40

21.7.2023


Rettificata da:

 C1

Rettifica, GU L 204, 4.8.2022, pag.  16 (2022/1313)

►C2

Rettifica, GU L 061, 27.2.2023, pag.  86 ((PESC) 2022/2478)




▼B

DECISIONE 2014/512/PESC DEL CONSIGLIO

del 31 luglio 2014

concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina



▼M20

Articolo 1

1.  

Sono vietati l'acquisto, la vendita, la prestazione di servizi di investimento o l'assistenza all'emissione, diretti o indiretti, o qualsiasi altra negoziazione su obbligazioni, capitale o strumenti finanziari analoghi con scadenza superiore a 90 giorni, emessi successivamente al 1o agosto 2014 fino al 12 settembre 2014, o con scadenza superiore a 30 giorni, emessi successivamente al 12 settembre 2014 dal 12 aprile 2022 o valori mobiliari e strumenti del mercato monetario emessi dopo il 12 aprile 2022 da:

a) 

maggiori enti creditizi o istituti di finanziamento allo sviluppo con sede in Russia di proprietà o controllo pubblici per oltre il 50 % al 1o agosto 2014, elencati nell'allegato I;

b) 

qualsiasi persona giuridica, entità od organismo stabiliti al di fuori dell'Unione di proprietà per oltre il 50 % di un'entità elencata nell'allegato I; oppure

c) 

qualsiasi persona giuridica, entità od organismo che agisce per conto, o sotto la direzione, di un'entità all'interno di una categoria di cui alla lettera b) del presente paragrafo o elencata nell'allegato I.

2.  

Sono vietati l'acquisto, la vendita, la prestazione di servizi di investimento o l'assistenza all'emissione, diretti o indiretti, o qualsiasi altra negoziazione su valori mobiliari e strumenti del mercato monetario emessi dopo il 12 aprile 2022 da:

a) 

qualsiasi ente creditizio principale o un altro ente di proprietà o controllo pubblici per oltre il 50 % al 26 febbraio 2022 o qualsiasi altro ente creditizio che svolge un ruolo significativo nel sostenere le attività della Russia e del suo governo o della Banca centrale russa e stabilito in Russia, di cui all'allegato V;

b) 

una persona giuridica, un'entità o un organismo stabiliti fuori dall'Unione i cui diritti di proprietà sono direttamente o indirettamente detenuti per oltre il 50 % da un'entità elencata nell'allegato V; oppure

c) 

una persona giuridica, un'entità o un organismo che agiscono per conto o sotto la direzione di un'entità di cui alla lettera a) o b) del presente paragrafo.

3.  

Sono vietati l'acquisto, la vendita, la prestazione di servizi di investimento o l'assistenza all'emissione, diretti o indiretti, o qualsiasi altra negoziazione su valori mobiliari e strumenti del mercato monetario con scadenza superiore a 30 giorni, emessi successivamente al 12 settembre 2014, il 12 aprile 2022 o valori mobiliari e strumenti del mercato monetario emessi dopo il 12 aprile 2022 da:

a) 

una persona giuridica, un'entità o un organismo stabiliti in Russia, elencati nell'allegato II, prevalentemente impegnati e con importanti attività nell'ideazione, produzione, vendita o esportazione di materiale o servizi militari, a eccezione di persone giuridiche, entità od organismi attivi nei settori spaziale e dell'energia nucleare;

b) 

una persona giuridica, un'entità o un organismo stabiliti in Russia, sotto controllo pubblico o di proprietà pubblica per oltre il 50 %, aventi attività totali stimate di oltre mille miliardi di RUB e i cui introiti stimati provengono per almeno il 50 % dalla vendita o dal trasporto di petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell'allegato III;

c) 

una persona giuridica, un'entità o un organismo stabiliti fuori dall'Unione i cui diritti di proprietà sono direttamente o indirettamente detenuti per oltre il 50 % da un'entità elencata alla lettera a) o b) del presente paragrafo; oppure

d) 

una persona giuridica, un'entità o un organismo che agiscono per conto o sotto la direzione di un'entità di cui alla lettera a), b) o c) del presente paragrafo.

4.  

Sono vietati l'acquisto, la vendita, la prestazione di servizi di investimento o l'assistenza all'emissione, diretti o indiretti, o qualsiasi altra negoziazione su valori mobiliari e strumenti del mercato monetario emessi dopo il 22 aprile 2022 da:

a) 

una persona giuridica, un'entità o un organismo di cui all'allegato VI, stabiliti in Russia, sotto controllo pubblico o di proprietà pubblica per oltre il 50 %, ai cui utili la Russia e il suo governo o la sua banca centrale hanno il diritto di partecipare o con cui la Russia, il suo governo o la sua banca centrale hanno altre relazioni economiche sostanziali; oppure

b) 

una persona giuridica, un'entità o un organismo stabiliti fuori dall'Unione i cui diritti di proprietà sono direttamente o indirettamente detenuti per oltre il 50 % da un'entità elencata nell'allegato VI; oppure

c) 

una persona giuridica, un'entità o un organismo che agiscono per conto o sotto la direzione di un'entità di cui alla lettera a) o b) del presente paragrafo.

▼M32

5.  
È vietato quotare e fornire servizi a decorrere dal 12 aprile 2022 e ammettere alla negoziazione a decorrere dal 29 gennaio 2023 in sedi di negoziazione registrate o riconosciute nell'Unione per i valori mobiliari di qualsiasi persona giuridica, entità od organismo stabiliti in Russia di proprietà pubblica per oltre il 50 %.

▼M20

6.  

È vietato concludere o partecipare, direttamente o indirettamente, ad accordi destinati a erogare:

i) 

nuovi prestiti o crediti con scadenza superiore a 30 giorni a qualsiasi persona giuridica, entità od organismo di cui al paragrafo 1 o 3, dopo il 12 settembre 2014 fino al 26 febbraio 2022; oppure

ii) 

qualsiasi nuovo prestito o credito a qualsiasi persona giuridica, entità od organismo di cui ai paragrafi 1, 2, 3 o 4 dopo il 26 febbraio 2022.

Il divieto non si applica:

a) 

ai prestiti o ai crediti che hanno l'obiettivo specifico e documentato di fornire finanziamenti per le importazioni o le esportazioni di beni e servizi non finanziari non soggette a divieti tra l'Unione e qualsiasi Stato terzo, comprese le spese per beni e servizi provenienti da un altro Stato terzo necessarie per l'esecuzione dei contratti di esportazione o di importazione; oppure

b) 

ai prestiti che hanno l'obiettivo specifico e documentato di fornire finanziamenti di emergenza atti a soddisfare criteri di solvibilità e di liquidità per persone giuridiche stabilite nell'Unione, i cui diritti di proprietà sono detenuti per oltre il 50 % da un'entità di cui all'allegato I.

7.  

Il divieto di cui al paragrafo 6 non si applica all'utilizzo di fondi o agli esborsi effettuati a titolo di un contratto concluso prima del 26 febbraio 2022, purché siano soddisfatte le condizioni seguenti:

a) 

tutti i termini e le condizioni di utilizzo o esborso:

i) 

sono stati convenuti prima del26 febbraio 2022; e

ii) 

non sono stati modificati in tale data o in una successiva; e

b) 

prima del 26 febbraio 2022, una data di scadenza contrattuale era stata fissata per il rimborso integrale di tutti i fondi messi a disposizione e per la cessazione di tutti gli impegni, diritti e obblighi derivanti dal contratto; e

c) 

all'atto della sua conclusione, il contratto non violava i divieti allora vigenti di cui alla presente decisione.

I termini e le condizioni dell'utilizzo di fondi e degli esborsi di cui alla lettera a) comprendono disposizioni riguardanti la durata del periodo di rimborso per ogni utilizzo di fondi o esborso, il tasso di interesse applicato o il metodo di calcolo del tasso di interesse, e l'importo massimo.

▼M19

Articolo 1 bis

1.  

L'acquisto o la vendita diretti o indiretti, la prestazione diretta o indiretta di servizi di investimento, o l'assistenza all'emissione, ovvero qualunque altra negoziazione su valori mobiliari e strumenti del mercato monetario emessi dopo il 9 marzo 2022:

a) 

dalla Russia e dal suo governo;

b) 

dalla Banca centrale russa; o

c) 

da una persona giuridica, un'entità o un organismo che agisce per conto, o sotto la direzione, dell'entità di cui alla lettera b),

sono vietati.

2.  
È vietato a qualsiasi persona giuridica, entità o organismo di cui al paragrafo 1 dopo il 23 febbraio 2022 concludere o partecipare, direttamente o indirettamente, a qualsiasi accordo per l'erogazione di nuovi prestiti o crediti. Tale divieto non si applica ai prestiti o ai crediti che hanno l'obiettivo specifico e documentato di fornire finanziamenti per le importazioni o le esportazioni di beni e servizi non finanziari non soggette a divieti tra l'Unione e qualsiasi Stato terzo, comprese le spese per beni e servizi provenienti da un altro Stato terzo necessarie per l'esecuzione dei contratti di esportazione o di importazione.
3.  

Il divieto di cui al paragrafo 2 non si applica all'utilizzo di fondi o agli esborsi effettuati a titolo di un contratto concluso prima del 23 febbraio 2022, purché siano soddisfatte le condizioni seguenti:

a) 

tutti i termini e le condizioni di utilizzo o esborso:

i) 

sono stati convenuti prima del 23 febbraio 2022; e

ii) 

non sono stati modificati in tale data o in una successiva; e

b) 

prima del 23 febbraio 2022 una data di scadenza contrattuale era stata fissata per il rimborso integrale di tutti i fondi messi a disposizione e per la cessazione di tutti gli impegni, diritti e obblighi derivanti dal contratto.

I termini e le condizioni dell'utilizzo di fondi e degli esborsi di cui alla lettera a) comprendono disposizioni riguardanti la durata del periodo di rimborso per ogni utilizzo di fondi o esborso, il tasso di interesse applicato o il metodo di calcolo del tasso di interesse, e l'importo massimo.

▼M24

4.  
Sono vietate tutte le operazioni relative alla gestione delle riserve e delle attività della Banca centrale di Russia, comprese le operazioni con qualsiasi persona giuridica, entità o organismo che agisce per conto o sotto la direzione della Banca centrale di Russia, come il Fondo di ricchezza nazionale russo.

▼M21

5.  
In deroga al paragrafo 4 le autorità competenti possono autorizzare un'operazione, a condizione che sia strettamente necessaria ai fini della stabilità finanziaria dell'Unione nel suo complesso o dello Stato membro interessato.
6.  
Lo Stato membro interessato informa immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione della sua intenzione di rilasciare un'autorizzazione a norma del paragrafo 5.

▼M25

Articolo 1 bis bis

1.  

È vietato effettuare, direttamente o indirettamente, operazioni con:

a) 

una persona giuridica, un'entità o un organismo di cui all'allegato X, stabiliti in Russia, sotto controllo pubblico o di proprietà pubblica per oltre il 50 % o ai cui utili la Russia, il suo governo o la Banca centrale russa hanno il diritto di partecipare o con cui la Russia, il suo governo o la Banca centrale russa hanno altre relazioni economiche sostanziali;

b) 

una persona giuridica, un'entità o un organismo stabiliti fuori dall'Unione i cui diritti di proprietà sono direttamente o indirettamente detenuti per oltre il 50 % da un'entità elencata nell'allegato X; oppure

c) 

una persona giuridica, un'entità o un organismo che agisce per conto o sotto la direzione di un'entità di cui alla lettera a) o b) del presente paragrafo.

▼M30

1 bis.  
È vietato, a decorrere dal 22 ottobre 2022, ricoprire cariche negli organi direttivi di qualsivoglia persona giuridica, entità od organismo di cui al paragrafo 1.

▼M32

1 ter.  

È vietato a decorrere dal 16 gennaio 2023 ricoprire cariche negli organi direttivi di:

a) 

una persona giuridica, un'entità o un organismo stabiliti in Russia, sotto controllo pubblico o di proprietà pubblica per oltre il 50 % o ai cui utili la Russia, il suo governo o la sua banca centrale hanno il diritto di partecipare o con cui la Russia, il suo governo o la sua banca centrale hanno altre relazioni economiche sostanziali;

b) 

una persona giuridica, un'entità o un organismo stabiliti in Russia i cui diritti di proprietà sono direttamente o indirettamente detenuti per oltre il 50 % da un'entità di cui alla lettera a); oppure

c) 

una persona giuridica, un'entità o un organismo stabiliti in Russia e che agisce per conto o sotto la direzione di un'entità di cui alla lettera a) o b).

Il presente divieto non si applica alle persone giuridiche, alle entità o agli organismi di cui al paragrafo 1, cui si applica il paragrafo 1 bis.

1 quater.  

In deroga al paragrafo 1 ter, le autorità competenti possono rilasciare l'autorizzazione a ricoprire una carica nell'organo direttivo di una persona giuridica, di un'entità o di un organismo di cui al paragrafo 1 ter, dopo aver stabilito che la persona giuridica, l'entità o l'organismo è:

a) 

un'impresa in partecipazione o un analogo dispositivo giuridico cui partecipa una persona giuridica, un'entità o un organismo di cui al paragrafo 1 ter e concluso da una persona giuridica, un'entità o un organismo registrati o costituiti conformemente al diritto di uno Stato membro prima del 17 dicembre 2022 oppure

b) 

una persona giuridica, un'entità o un organismo di cui al paragrafo 1 ter stabiliti in Russia prima del 17 dicembre 2022 e di proprietà o sotto il controllo, esclusivo o congiunto, di una persona giuridica, un'entità o un organismo registrati o costituiti conformemente al diritto di uno Stato membro.

quinquies.  
In deroga al paragrafo 1 ter, le autorità competenti possono rilasciare l'autorizzazione a ricoprire una carica nell'organo direttivo di una persona giuridica, di un'entità o di un organismo di cui al paragrafo 1 ter, dopo aver stabilito che il fatto di ricoprire tale carica è necessario per garantire l'approvvigionamento energetico critico.
sexies.  
In deroga al paragrafo 1 ter, le autorità competenti possono rilasciare l'autorizzazione a ricoprire una carica nell'organo direttivo di una persona giuridica, di un'entità o di un organismo di cui al paragrafo 1 ter, dopo aver stabilito che la persona giuridica, l'entità o l'organismo partecipa al transito attraverso la Russia di petrolio originario di un paese terzo e che il fatto di ricoprire tale carica è inteso a realizzare operazioni che non siano vietate a norma degli articoli 4 sexdecies e 4 septdecies.

▼M30

2.  
Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica all'esecuzione, fino al 15 maggio 2022, di contratti conclusi con una persona giuridica, un'entità o un organismo di cui all'allegato X, parte A, prima del 16 marzo 2022, o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti.
2 bis.  
Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica al ricevimento di pagamenti dovuti dalle persone giuridiche, dalle entità o dagli organismi di cui all'allegato X, parte A, in virtù di contratti eseguiti prima del 15 maggio 2022.

▼M30

2 ter.  
Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica all'esecuzione, fino all'8 gennaio 2023, di contratti conclusi con una persona giuridica, un'entità o un organismo di cui all'allegato X, parte B, prima del 7 ottobre 2022, o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti.
2 quater.  
Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica al ricevimento di pagamenti dovuti dalle persone giuridiche, dalle entità o dagli organismi di cui all'allegato X, parte B, in virtù di contratti eseguiti prima dell'8 gennaio 2023.

▼M32

2 quinquies.  
Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica all'esecuzione, fino al 18 marzo 2023, di contratti conclusi con una persona giuridica, un'entità o un organismo di cui all'allegato X, parte C, prima del 17 dicembre 2022, o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti.
2 sexies.  
Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica al ricevimento di pagamenti dovuti dalle persone giuridiche, dalle entità o dagli organismi di cui all'allegato X, parte C, in virtù di contratti eseguiti prima del 18 marzo 2023.

▼M25

3.  

Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica a:

▼M28

a) 

salvo se vietate a norma dell'articolo 4 sexdecies o 4 septdecies, operazioni strettamente necessarie per l'acquisto, l'importazione o il trasporto, diretti o indiretti, di gas naturale, titanio, alluminio, rame, nichel, palladio e minerali di ferro dalla Russia, o attraverso la Russia, nell'Unione, in un paese membro dello Spazio economico europeo, in Svizzera o nei Balcani occidentali;

▼M28

a bis) 

salvo se vietate a norma dell'articolo 4 sexdecies o 4 septdecies, operazioni strettamente necessarie per l'acquisto, l'importazione o il trasporto, diretti o indiretti, di petrolio, compresi i prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio, dalla Russia o attraverso la Russia;

▼M25

b) 

operazioni relative a progetti energetici al di fuori della Russia in cui una persona giuridica, un'entità o un organismo elencato nell'allegato X è un azionista di minoranza;

▼M36 —————

▼M35

d) 

operazioni, compresa la vendita, strettamente necessarie per la liquidazione, entro il 31 dicembre 2023, di un'impresa in partecipazione o analogo dispositivo giuridico concluso prima del 16 marzo 2022 cui partecipa una persona giuridica, un'entità o un organismo di cui al paragrafo 1;

▼M27

e) 

operazioni connesse alla fornitura di servizi di comunicazione elettronica, servizi di centro dati e alla fornitura di servizi e apparecchiature necessari per il funzionamento, la manutenzione e la sicurezza degli stessi, compresa la fornitura di firewall, e di servizi di call center, a una persona giuridica, un'entità o un organismo elencati nell'allegato X;

▼M28

f) 

operazioni necessarie per l'acquisto, l'importazione o il trasporto di prodotti farmaceutici, medici, agricoli e alimentari, compreso il frumento e i fertilizzanti la cui importazione, il cui acquisto e il cui trasporto sono consentiti ai sensi della presente decisione;

g) 

le operazioni strettamente necessarie per l'accesso a un procedimento giudiziario o amministrativo o a un arbitrato in uno Stato membro ovvero per il riconoscimento o l'esecuzione di una sentenza o di un lodo arbitrale resi in uno Stato membro, e se tali operazioni sono coerenti con gli obiettivi della presente decisione e della decisione 2014/145/PESC del Consiglio ( 1 );

▼M35

h) 

la prestazione dei servizi di pilotaggio necessari per motivi di sicurezza marittima alle navi in passaggio inoffensivo quale definito dal diritto internazionale.

▼M35

3 bis.  
In deroga al paragrafo 1, le autorità competenti possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, le operazioni strettamente necessarie per il disinvestimento e il ritiro entro il 31 dicembre 2023 da parte delle entità di cui al paragrafo 1 o delle loro controllate nell'Unione da una persona giuridica, un'entità o un organismo stabiliti nell'Unione.

▼M26

4.  
L'Unione adotta le misure necessarie per determinare i prodotti coperti dal presente articolo.

▼M32

5.  
Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni rilasciate a norma del paragrafo 1 quater, 1 quinquies, 1 sexies e 3 bis entro due settimane dal rilascio.

▼M30

Articolo 1 bis ter

1.  
Gli Stati membri che hanno autorizzato il registro del trasporto navale russo a eseguire, tutte o in parte, le ispezioni e i controlli relativi ai certificati statutari e, se del caso, a rilasciare o rinnovare i relativi certificati in conformità dell'articolo 3, paragrafo 2, e dell'articolo 5 della direttiva 2009/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 2 ), revocano tali autorizzazioni in conformità dell'articolo 8 di detta direttiva prima del 5 gennaio 2023.

Durante il periodo che intercorre fino alla revoca di tali autorizzazioni, gli Stati membri non autorizzano né delegano il registro del trasporto navale russo a eseguire alcuno dei compiti che, conformemente alle norme dell'Unione in materia di sicurezza marittima, sono riservati a organizzazioni riconosciute dall'Unione, inclusi l'esecuzione di ispezioni e controlli relativi ai certificati statutari nonché il rilascio, la convalida o il rinnovo dei relativi certificati.

2.  
Tutti i certificati statutari rilasciati per conto di uno Stato membro dal registro del trasporto navale russo prima del 7 ottobre 2022 sono ritirati e revocati dallo Stato membro interessato, che agisce in qualità di Stato di bandiera, prima dell'8 aprile 2023.
3.  
In deroga alla procedura di cui all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 391/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 3 ) e all'articolo 21, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2016/1629 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 4 ), è revocato il riconoscimento da parte dell'Unione del registro del trasporto navale russo a norma del regolamento (CE) n. 391/2009 e della direttiva (UE) 2016/1629.
4.  
Gli Stati membri che abbiano delegato eventuali compiti di ispezione al registro del trasporto navale russo, secondo quanto stabilito all'articolo 20, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2016/1629, in particolare per l'esecuzione di ispezioni tecniche intese a verificare la conformità dell'unità navale ai requisiti tecnici di cui alla direttiva (UE) 2016/1629, in particolare ai suoi allegati II e V, revocano tali autorizzazioni prima del 6 novembre 2022.
5.  
Gli Stati membri che abbiano delegato eventuali compiti in materia di sicurezza al registro del trasporto navale russo conformemente a quanto disposto al punto 4.3 dell'allegato II del regolamento (CE) n. 725/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 5 ) o all'articolo 11 della direttiva 2005/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 6 ), in particolare per quanto riguarda il rilascio o il rinnovo di certificati internazionali di sicurezza navale e le relative verifiche conformemente ai punti 19.1.2 e 19.2.2 dell'allegato II del regolamento (CE) n. 725/2004, revocano tali autorizzazioni prima del 5 gennaio 2023.
6.  
Tutti i certificati internazionali di sicurezza navale rilasciati per conto di uno Stato membro dal registro del trasporto navale russo prima del 7 ottobre 2022 sono ritirati e revocati dallo Stato membro interessato, che agisce in qualità di governo contraente, prima dell'8 aprile 2023.

▼M26

Articolo 1 ter

▼M28

1.  
È vietato accettare depositi di cittadini russi o di persone fisiche residenti in Russia, ovvero di persone giuridiche, entità o organismi stabiliti in Russia o ancora di persone giuridiche, entità o organismi stabiliti fuori dall'Unione i cui diritti di proprietà sono direttamente o indirettamente detenuti per oltre il 50 % da cittadini russi o da persone fisiche residenti in Russia, se il valore totale dei depositi della persona fisica o giuridica, dell'entità o dell'organismo è superiore a 100 000  EUR per ente creditizio.

▼M30

2.  
È vietato fornire servizi di portafoglio, conti o custodia di cripto-attività a cittadini russi o persone fisiche residenti in Russia, o persone giuridiche, entità od organismi stabiliti in Russia.

▼M26

3.  
I paragrafi 1 e 2 non si applicano ai cittadini di uno Stato membro, di un paese membro dello Spazio economico europeo o della Svizzera, né alle persone fisiche titolari di un permesso di soggiorno temporaneo o permanente in uno Stato membro, in un paese membro dello Spazio economico europeo o in Svizzera.

▼M28 —————

▼M27

5.  

In deroga ai paragrafi 1 e 2, le autorità competenti possono autorizzare l'accettazione di siffatti depositi o la fornitura di siffatti servizi di portafoglio, conti o custodia alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver accertato che l'accettazione del deposito o la fornitura del servizio di portafoglio, conti o custodia è:

a) 

necessaria per soddisfare le esigenze di base delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi di cui al paragrafo 1 e dei familiari a loro carico, compresi i pagamenti relativi a generi alimentari, locazioni o ipoteche, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e utenze di servizi pubblici;

b) 

destinata esclusivamente al pagamento di onorari ragionevoli o al rimborso delle spese sostenute per la prestazione di servizi legali;

c) 

destinata esclusivamente al pagamento di diritti o di spese connessi alla normale gestione o alla custodia dei fondi o delle risorse economiche congelati;

d) 

necessaria per coprire spese straordinarie, purché l'autorità competente interessata abbia notificato alle autorità competenti degli altri Stati membri e alla Commissione, almeno due settimane prima dell'autorizzazione, i motivi per i quali ritiene che debba essere rilasciata un'autorizzazione specifica; o

e) 

necessaria per gli scopi ufficiali di una missione diplomatica o consolare o organizzazione internazionale; o

▼M28

f) 

necessaria per gli scambi transfrontalieri non vietati di beni e servizi tra l'Unione e la Russia.

▼M27

Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni rilasciate a norma delle lettere a), b), c) o e) del presente paragrafo entro due settimane dal rilascio dell'autorizzazione.

▼M26

6.  

In deroga ai paragrafi 1 e 2, le autorità competenti possono autorizzare l'accettazione di tali depositi o la fornitura di tali servizi di portafoglio, conti o custodia di cripto-attività, alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver accertato che l'accettazione di tali depositi o la fornitura di tali servizi di portafoglio, conti o custodia di cripto-attività è:

a) 

necessaria per scopi umanitari, quali la prestazione o l'agevolazione della prestazione di assistenza, tra cui forniture mediche, generi alimentari, o per il trasferimento di operatori umanitari e la relativa assistenza, o per evacuazioni; oppure

b) 

necessaria per le attività della società civile che promuovono direttamente la democrazia, i diritti umani o lo Stato di diritto in Russia.

Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni rilasciate a norma del presente articolo entro due settimane dal rilascio.

▼M20

Articolo 1 quater

1.  
Ai depositari centrali di titoli dell'Unione è fatto divieto di prestare qualsiasi servizio quale definito nell'allegato del regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 7 ) per i valori mobiliari emessi dopo il 12 aprile 2022 a qualsiasi cittadino russo o persona fisica residente in Russia, o a qualsiasi persona giuridica, entità od organismo stabiliti in Russia.

▼M28

2.  
Il paragrafo 1 non si applica ai cittadini di uno Stato membro, di un paese membro dello Spazio economico europeo o della Svizzera, né alle persone fisiche titolari di un permesso di soggiorno temporaneo o permanente in uno Stato membro, in un paese membro dello Spazio economico europeo o in Svizzera.

▼M20

Articolo 1 quinquies

▼M36

1.  
È vietato vendere valori mobiliari denominati in qualsiasi valuta ufficiale di uno Stato membro emessi dopo il 12 aprile 2022 o denominati in qualsiasi altra valuta emessi dopo il 6 agosto 2023 o quote di organismi di investimento collettivo che offrono esposizioni verso tali valori a qualsiasi cittadino russo o persona fisica residente in Russia o a qualsiasi persona giuridica, entità od organismo stabiliti in Russia.

▼M27

2.  
Il paragrafo 1 non si applica ai cittadini di uno Stato membro, di un paese membro dello Spazio economico europeo o della Svizzera, né alle persone fisiche titolari di un permesso di soggiorno temporaneo o permanente in uno Stato membro, in un paese membro dello Spazio economico europeo o in Svizzera.

Articolo 1 sexies

1.  
È vietato prestare servizi specializzati di messaggistica finanziaria, utilizzati per scambiare dati finanziari, alle persone giuridiche, entità o organismi elencati nell'allegato VIII o a qualsiasi persona giuridica, entità o organismo stabiliti in Russia i cui diritti di proprietà sono direttamente o indirettamente detenuti per oltre il 50 % da un'entità elencata nell'allegato VIII.
2.  
Per ogni persona giuridica, entità o organismo elencati all'allegato VIII, il divieto di cui paragrafo 1 si applica a decorrere dalla data indicata per lo stesso in tale allegato. Il divieto si applica a decorrere dalla stessa data a qualsiasi persona giuridica, entità o organismo stabiliti in Russia i cui diritti di proprietà sono direttamente o indirettamente detenuti per oltre il 50 % da un'entità elencata nell'allegato VIII.

▼M26

Articolo 1 septies

1.  
È vietato vendere, fornire, trasferire o esportare banconote denominate nella valuta ufficiale di uno Stato membro alla Russia o a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia, ivi compresi il governo russo e la banca centrale russa, o per un uso in Russia.
2.  

Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all'esportazione di banconote denominate nella valuta ufficiale di uno Stato membro se la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione sono necessari per:

a) 

uso personale da parte di persone fisiche che si recano in Russia o dei loro familiari più stretti che li accompagnano; oppure

b) 

scopi ufficiali di missioni diplomatiche o consolari od organizzazioni internazionali in Russia che godono di immunità in virtù del diritto internazionale.

▼M25

Articolo 1 octies

▼M28

1.  
È vietato prestare servizi di rating del credito a qualsiasi cittadino russo o persona fisica residente in Russia, o a qualsiasi persona giuridica, entità o organismo stabiliti in Russia, ovvero nei riguardi di uno di tali soggetti.

▼M25

2.  
A decorrere dal 15 aprile 2022 è vietato fornire accesso a servizi in abbonamento in relazione ad attività di rating del credito a qualsiasi cittadino russo o persona fisica residente in Russia, o a qualsiasi persona giuridica, entità od organismo stabiliti in Russia.
3.  
I paragrafi 1 e 2 non si applicano ai cittadini di uno Stato membro o alle persone fisiche titolari di un permesso di soggiorno temporaneo o permanente in uno Stato membro.

▼M26

Articolo 1 nonies

▼M36

1.  

È vietato aggiudicare o proseguire l'esecuzione di qualsiasi contratto di appalto pubblico o di concessione rientrante nell'ambito di applicazione delle direttive 2014/23/UE ( 8 ), 2014/24/UE ( 9 ), 2014/25/UE ( 10 ), 2009/81/CE ( 11 ) del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché dell'articolo 10, paragrafi 1 e 3, dell'articolo 10, paragrafo 6, lettere da a) a e), dell'articolo 10, paragrafi 8, 9 e 10, e degli articoli 11, 12, 13 e 14 della direttiva 2014/23/UE; dell'articolo 7, lettere da a) a d), dell'articolo 8 e dell'articolo 10, lettere da b) a f) e da h) a j), della direttiva 2014/24/UE; dell'articolo 18, dell'articolo 21, lettere da b) a e) e da g) a i), e degli articoli 29 e 30 della direttiva 2014/25/UE; e dell'articolo 13, lettere da a) a d), da f) a h) e j), della direttiva 2009/81/CE, a o con:

▼M28

a) 

un cittadino russo, una persona fisica residente in Russia o una persona giuridica, un'entità o un organismo stabiliti in Russia;

b) 

una persona giuridica, un'entità o un organismo i cui diritti di proprietà sono direttamente o indirettamente detenuti per oltre il 50 % da un'entità di cui alla lettera a); oppure

c) 

una persona fisica o giuridica, un'entità o un organismo che agiscono per conto o sotto la direzione di un'entità di cui alla lettera a) o b), compresi, se rappresentano oltre il 10 % del valore del contratto, subappaltatori, fornitori o soggetti sulle cui capacità si fa affidamento ai sensi delle direttive 2009/81/CE, 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE.

▼M26

2.  

In deroga al paragrafo 1 le autorità competenti possono autorizzare l'aggiudicazione e la prosecuzione dell'esecuzione dei contratti destinati:

a) 

alla gestione, alla manutenzione, alla disattivazione e alla gestione dei rifiuti radioattivi, all'approvvigionamento e al ritrattamento del combustibile e alla sicurezza delle capacità nucleari a uso civile, e alla continuazione della progettazione, della costruzione e dell’attivazione necessaria per il completamento degli impianti nucleari civili, nonché alla fornitura di materiale precursore per la produzione di radioisotopi medici e applicazioni mediche analoghe, nonché di tecnologie critiche per il controllo delle radiazioni ambientali, e alla cooperazione nucleare per fini civili, in particolare nel campo della ricerca e dello sviluppo;

b) 

alla cooperazione intergovernativa nei programmi spaziali;

c) 

alla fornitura di beni o servizi strettamente necessari che possono essere forniti, o forniti in quantità sufficiente, solo dalle persone di cui al paragrafo 1;

d) 

al funzionamento delle rappresentanze diplomatiche e consolari dell'Unione e degli Stati membri in Russia, comprese delegazioni, ambasciate e missioni, od organizzazioni internazionali in Russia che godono di immunità in virtù del diritto internazionale; oppure

▼M27

e) 

salvo se vietati a norma dell'articolo 4 sexdecies o 4 septdecies, l'acquisto, l'importazione o il trasporto di gas naturale o petrolio, compresi i prodotti petroliferi raffinati, nonché titanio, alluminio, rame, nichel, palladio e minerali di ferro dalla Russia, o attraverso la Russia, nell'Unione.

▼M36 —————

▼M26

3.  
Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni rilasciate a norma del presente articolo entro due settimane dal rilascio.
4.  
Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica all'esecuzione, fino al 10 ottobre 2022, di contratti conclusi prima del 9 aprile 2022.
5.  
L'Unione adotta le misure necessarie per determinare i prodotti coperti dal presente articolo.

Articolo 1 decies

1.  
È vietato fornire sostegno diretto o indiretto, ivi compresi finanziamenti e assistenza finanziaria o qualsiasi altro beneficio nell'ambito di un programma dell'Unione, dell'Euratom o di un programma nazionale di uno Stato membro e di contratti ai sensi del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 ( 12 ) a qualsiasi persona giuridica, entità od organismo stabiliti in Russia sotto controllo pubblico o di proprietà pubblica per oltre il 50 %.
2.  

Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica:

a) 

al sostegno per scopi umanitari, emergenze di sanità pubblica, prevenzione o mitigazione urgente di un evento che potrebbe avere conseguenze gravi e rilevanti sulla salute e sulla sicurezza delle persone o sull'ambiente, o risposta a catastrofi naturali;

b) 

ai programmi veterinari e fitosanitari;

c) 

alla cooperazione intergovernativa nei programmi spaziali e nell'ambito dell'accordo sul reattore sperimentale termonucleare internazionale;

d) 

alla gestione, alla manutenzione, alla disattivazione e alla gestione dei rifiuti radioattivi, all'approvvigionamento e al ritrattamento del combustibile e alla sicurezza delle capacità nucleari a uso civile, alla fornitura di materiale precursore per la produzione di radioisotopi medici e applicazioni mediche analoghe, nonché di tecnologie critiche per il controllo delle radiazioni ambientali, e alla cooperazione nucleare per fini civili, in particolare nel campo della ricerca e dello sviluppo;

e) 

agli scambi di mobilità per singole persone e ai contatti interpersonali;

f) 

ai programmi per il clima e l'ambiente, a eccezione del sostegno nel contesto della ricerca e dell'innovazione;

g) 

al funzionamento delle rappresentanze diplomatiche e consolari dell'Unione e degli Stati membri in Russia, comprese delegazioni, ambasciate e missioni, od organizzazioni internazionali in Russia che godono di immunità in virtù del diritto internazionale.

▼M27

Articolo 1 undecies

1.  

È vietato registrare, fornire una sede legale, un indirizzo commerciale o amministrativo, nonché servizi di gestione, a un trust o un istituto giuridico affine aventi come trustor o beneficiario:

a) 

cittadini russi o persone fisiche residenti in Russia;

b) 

persone giuridiche, entità o organismi stabiliti in Russia;

c) 

persone giuridiche, entità o organismi i cui diritti di proprietà siano direttamente o indirettamente detenuti per oltre il 50 % da una persona fisica o giuridica, un'entità o un organismo di cui alla lettera a) o b);

d) 

persone giuridiche, entità o organismi sotto il controllo di una persona fisica o giuridica, un'entità o un organismo di cui alla lettera a), b) o c);

e) 

una persona fisica o giuridica, un'entità o un organismo che agisca per conto o sotto la direzione di una persona fisica o giuridica, di un'entità o di un organismo di cui alla lettera a), b), c) o d).

2.  
A decorrere dal 5 luglio 2022 è vietato agire, o provvedere affinché un'altra persona agisca, in qualità di trustee, azionista fiduciario (nominee shareholder), amministratore, segretario generale (secretary) o in funzione analoga, per un trust o un istituto giuridico affine di cui al paragrafo 1.
3.  
I paragrafi 1 e 2 non si applicano alle operazioni strettamente necessarie per la cessazione entro il 5 luglio 2022 di contratti non conformi al presente articolo conclusi prima del 9 aprile 2022 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti.

▼M30

4.  
I paragrafi 1 e 2 non si applicano quando il trustor o il beneficiario è un cittadino di uno Stato membro, di un paese membro dello Spazio economico europeo o della Svizzera, o una persona fisica titolare di un permesso di soggiorno temporaneo o permanente in uno Stato membro, in un paese membro dello Spazio economico europeo o in Svizzera.

▼M27

5.  

In deroga al paragrafo 2, le autorità competenti possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, la continuazione dei servizi di cui al paragrafo 2 oltre il 5 luglio 2022:

a) 

per il completamento entro il 5 settembre 2022 delle operazioni strettamente necessarie per la cessazione dei contratti di cui al paragrafo 3, a condizione che tali operazioni siano state avviate prima dell'11 maggio 2022; o

b) 

per altri motivi, a condizione che i fornitori di servizi non accettino dalle persone di cui al paragrafo 1 fondi o risorse economiche, né che li mettano a loro disposizione, direttamente o indirettamente, ovvero che non procurino in altro modo a tali persone alcun beneficio derivante da attività poste in un trust.

6.  

In deroga ai paragrafi 1 e 2, le autorità competenti possono autorizzare la prestazione dei servizi di cui a tali paragrafi alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver accertato che il servizio è necessario per:

a) 

scopi umanitari, quali la prestazione o l'agevolazione della fornitura di assistenza, tra cui forniture mediche, e generi alimentari, o per il trasferimento di operatori umanitari e la relativa assistenza, o per evacuazioni; o

b) 

le attività della società civile che promuovono direttamente la democrazia, i diritti umani o lo Stato di diritto in Russia;

c) 

il funzionamento di trust finalizzati all'amministrazione di regimi pensionistici aziendali o professionali, polizze assicurative o regimi di partecipazione dei dipendenti, di enti di beneficenza, di circoli sportivi dilettantistici e di fondi per minori o adulti vulnerabili.

7.  
Lo Stato membro interessato informa la Commissione di tutte le autorizzazioni rilasciate a norma del paragrafo 5 o 6 entro due settimane dal rilascio di tale autorizzazione.

▼M32

Articolo 1 duodecies

1.  

È vietato prestare, direttamente o indirettamente, servizi contabili, di auditing, compresa la revisione legale dei conti, o di consulenza in materia fiscale ovvero servizi di consulenza amministrativo-gestionale o di pubbliche relazioni ai soggetti seguenti:

a) 

governo russo; o

b) 

persone giuridiche, entità o organismi stabiliti in Russia.

2.  

È vietato prestare, direttamente o indirettamente, servizi di architettura e ingegneria e servizi di consulenza giuridica e informatica ai soggetti seguenti:

a) 

governo russo; o

b) 

persone giuridiche, entità o organismi stabiliti in Russia.

bis.  

È vietato prestare servizi di ricerca di mercato e sondaggi di opinione, servizi tecnici di prova e analisi e servizi pubblicitari ai soggetti seguenti:

a) 

governo russo; o

b) 

persone giuridiche, entità o organismi stabiliti in Russia.

3.  
Il paragrafo 1 non si applica alla prestazione dei servizi strettamente necessari per la cessazione entro il 5 luglio 2022 di contratti non conformi al presente articolo conclusi prima del 4 giugno 2022 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti.
4.  
Il paragrafo 2 non si applica alla prestazione dei servizi strettamente necessari per la cessazione entro l'8 gennaio 2023 di contratti non conformi al presente articolo conclusi prima del 7 ottobre 2022 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti.
4 bis.  
Il paragrafo 2 bis non si applica alla prestazione dei servizi strettamente necessari per la cessazione entro il 16 gennaio 2023 di contratti non conformi al presente articolo conclusi prima del 17 dicembre 2022 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti.
5.  
I paragrafi 1 e 2 non si applicano alla prestazione dei servizi strettamente necessari per l'esercizio del diritto di difesa in un procedimento giudiziario e del diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo.
6.  
I paragrafi 1 e 2 non si applicano alla prestazione dei servizi strettamente necessari per l'accesso a un procedimento giudiziario o amministrativo o a un arbitrato in uno Stato membro ovvero per il riconoscimento o l'esecuzione di una sentenza o di un lodo arbitrale resi in uno Stato membro, purché tale prestazione di servizi sia coerente con gli obiettivi della presente decisione e della decisione 2014/145/PESC.
7.  
I paragrafi 1, 2 e 2 bis non si applicano alla prestazione di servizi destinati all'uso esclusivo di persone giuridiche, entità o organismi stabiliti in Russia che sono di proprietà o sotto il controllo, esclusivo o congiunto, di una persona giuridica, un'entità o un organismo registrati o costituiti a norma del diritto di uno Stato membro, di un paese membro dello Spazio economico europeo, della Svizzera o di un paese partner compreso nell'elenco di cui all'allegato VII.
8.  
I paragrafi 2 e 2 bis non si applicano alla prestazione dei servizi necessari per emergenze di sanità pubblica, prevenzione o mitigazione urgente di un evento che potrebbe avere conseguenze gravi e rilevanti sulla salute e sulla sicurezza delle persone o sull'ambiente, o risposta a catastrofi naturali.
9.  
Il paragrafo 2 non si applica alla prestazione dei servizi necessari agli aggiornamenti di software, per un uso non militare e per utenti finali non militari, consentiti dall'articolo 3, paragrafo 3, lettera d) e dall'articolo 3 bis, paragrafo 3, lettera d).

▼M36

9 bis.  

In deroga ai paragrafi 1 e 2, le autorità competenti possono autorizzare la prestazione dei servizi ivi richiamati alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver accertato che tali servizi sono strettamente necessari per l'istituzione, la certificazione o la valutazione di una barriera che:

a) 

elimini il controllo, da parte di una persona fisica o giuridica, di un'entità o di un organismo di cui all'allegato della decisione 2014/145/PESC, sulle attività di persone giuridiche, entità o organismi non inseriti in elenco che siano registrati o costituiti a norma del diritto di uno Stato membro e posseduti o controllati da tale persona fisica o giuridica, entità o organismo; e

b) 

garantisca che nessun ulteriore fondo o nessuna ulteriore risorsa economica vada a beneficio della persona fisica o giuridica, dell'entità o dell'organismo inseriti in elenco.

▼M32

10.  

In deroga ai paragrafi 1, 2 e 2 bis, le autorità competenti possono autorizzare la prestazione dei servizi ivi richiamati alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver accertato che il servizio è necessario per:

a) 

scopi umanitari, quali la prestazione o l'agevolazione della prestazione di assistenza, tra cui forniture mediche e generi alimentari, o per il trasferimento di operatori umanitari e la relativa assistenza, o per evacuazioni;

b) 

attività della società civile che promuovono direttamente la democrazia, i diritti umani o lo Stato di diritto in Russia;

c) 

il funzionamento delle rappresentanze diplomatiche e consolari dell'Unione e degli Stati membri o dei paesi partner in Russia, comprese le delegazioni, le ambasciate e le missioni, o delle organizzazioni internazionali in Russia che godono di immunità in virtù del diritto internazionale;

d) 

l'approvvigionamento energetico critico all'interno dell'Unione e l'acquisto, l'importazione o il trasporto nell'Unione di titanio, alluminio, rame, nichel, palladio e minerali di ferro;

e) 

il funzionamento continuo di infrastrutture, hardware e software critici per la salute e la sicurezza delle persone o per la sicurezza dell'ambiente;

f) 

la costituzione, la gestione, la manutenzione, l'approvvigionamento e il ritrattamento del combustibile e la sicurezza delle capacità nucleari a uso civile, nonché la continuazione della progettazione, della costruzione e dell'attivazione necessaria per il completamento degli impianti nucleari civili, la fornitura di materiale precursore per la produzione di radioisotopi medici e applicazioni mediche analoghe, o di tecnologie critiche per il controllo delle radiazioni ambientali, e la cooperazione nucleare per fini civili, in particolare nel settore della ricerca e dello sviluppo; oppure

g) 

la prestazione di servizi di comunicazione elettronica da parte di operatori di telecomunicazioni dell'Unione necessari per il funzionamento, la manutenzione e la sicurezza, compresa la cibersicurezza, dei servizi di comunicazione elettronica, in Russia, in Ucraina, nell'Unione, tra la Russia e l'Unione e tra l'Ucraina e l'Unione, e per i servizi dei centri di dati nell'Unione.

▼M36

11.  
Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni rilasciate a norma dei paragrafi 9 bis e 10 entro due settimane dal rilascio.

▼M35

Articolo 1 terdecies

1.  
È vietato, a decorrere dal 27 marzo 2023 far ricoprire a cittadini russi e a persone fisiche residenti in Russia cariche negli organi direttivi dei proprietari o operatori di infrastrutture critiche, infrastrutture critiche europee e soggetti critici.
2.  
Il paragrafo 1 non si applica ai cittadini di uno Stato membro, di un paese membro dello Spazio economico europeo o della Svizzera.

Articolo 1 quaterdecies

1.  

È vietato mettere capacità di stoccaggio quale definita all'articolo 2, paragrafo 1, punto 28), del regolamento (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 13 ) in un impianto di stoccaggio quale definito all'articolo 2, punto 9), della direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 14 ), ad esclusione della parte di impianto di gas naturale liquefatto utilizzata per lo stoccaggio, a disposizione di:

a) 

un cittadino russo, una persona fisica residente in Russia o una persona giuridica, un'entità o un organismo stabiliti in Russia;

b) 

una persona giuridica, un'entità o un organismo i cui diritti di proprietà sono direttamente o indirettamente detenuti per oltre il 50 % una persona giuridica, un'entità o un organismo di cui alla lettera a); o

c) 

una persona fisica o giuridica, un'entità o un organismo che agisce per conto o sotto la direzione di una persona giuridica, un'entità o un organismo di cui alla lettera a) o b).

2.  
Il paragrafo 1 non si applica alle operazioni strettamente necessarie per la cessazione entro il 27 marzo 2023 di contratti non conformi al presente articolo conclusi prima del 26 febbraio 2023 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti.
3.  
In deroga al paragrafo 1, le autorità competenti possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, la messa a disposizione di capacità di stoccaggio di cui al paragrafo 1 dopo aver accertato che è necessaria per garantire l'approvvigionamento energetico critico all'interno dell'Unione.
4.  
Lo Stato membro o gli Stati membri interessati informano gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni rilasciate a norma del paragrafo 3 entro due settimane dal rilascio.

▼B

Articolo 2

1.  
Sono vietati la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione diretti o indiretti alla Russia di armamenti e materiale connesso di qualsiasi tipo, compresi armi e munizioni, veicoli ed equipaggiamento militari, equipaggiamento paramilitare e relativi pezzi di ricambio, da parte di cittadini degli Stati membri o in provenienza dal territorio degli Stati membri ovvero mediante navi o aeromobili battenti bandiera degli stessi, siano tali armamenti o materiali originari o no di tale territorio.
2.  

È vietato:

a) 

prestare, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi connessi ad attività militari e alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso di armamenti e materiale connesso di qualsiasi tipo, ivi compresi armi e munizioni, veicoli ed equipaggiamento militari, equipaggiamento paramilitare e relativi pezzi di ricambio, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo in Russia, o destinati a essere ivi utilizzati;

b) 

fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria in relazione ad attività militari, compresi in particolare sovvenzioni, prestiti e assicurazione o garanzia dei crediti all'esportazione, nonché l'assicurazione e la riassicurazione per l'eventuale vendita, fornitura, trasferimento o esportazione di armamenti e materiale connesso, o per la prestazione di assistenza tecnica, di servizi di intermediazione o di altri servizi connessi, a qualunque persona, entità o organismo in Russia, o destinati a essere ivi utilizzati.

▼M30

3.  
Sono vietati l'importazione, l'acquisto o il trasporto diretti o indiretti dalla Russia di armamenti e materiale connesso di qualsiasi tipo, comprese armi e munizioni, veicoli ed equipaggiamento militari, equipaggiamento paramilitare e relativi pezzi di ricambio da parte di cittadini degli Stati membri ovvero mediante navi o aeromobili battenti bandiera degli stessi.

▼M2

4.  
I divieti di cui ►M26  al paragrafo 3 ◄ non pregiudicano l'esecuzione di contratti conclusi prima del 1o agosto 2014 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti né la fornitura di pezzi di ricambio e servizi necessari per la manutenzione e la sicurezza delle capacità esistenti all'interno dell'Unione.

▼M26

bis.  
I divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano alla fornitura di pezzi di ricambio e servizi necessari per la manutenzione, la riparazione e la sicurezza delle capacità esistenti all’interno dell’Unione.

▼M4

5.  

I divieti di cui ai paragrafi 1 e 3 non si applicano:

a) 

alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all'esportazione e all'importazione, all'acquisto o al trasporto di idrazina (CAS 302-01-2) in concentrazioni uguali o superiori al 70 per cento;

b) 

all'importazione, all'acquisto o al trasporto di dimetilidrazina asimmetrica (CAS 57-14-7);

c) 

alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all'esportazione e all'importazione, all'acquisto o al trasporto di monometilidrazina (CAS 60-34-4),

per l'uso di lanciatori gestiti da fornitori europei di servizi di lancio, o per l'uso di lanci di programmi spaziali europei, o per il rifornimento di satelliti da parte di produttori europei di satelliti.

La quantità di ogni esportazione di idrazina deve essere calcolata in conformità del lancio o dei lanci o dei satelliti per cui viene fatta e non deve superare un totale di 800 kg per ogni singolo lancio o satellite. La quantità di ogni esportazione di monometilidrazina deve essere calcolata in conformità del lancio o dei lanci o dei satelliti per cui viene fatta.

▼M9

bis  

I divieti di cui ai paragrafi 1 e 3 non si applicano alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all'esportazione e all'importazione, all'acquisto o al trasporto di idrazina (CAS 302-01-2) in concentrazioni uguali o superiori al 70 per cento per i test e il volo del modulo di discesa ExoMars e il volo del modulo di trasporto ExoMars nel quadro della missione ExoMars 2020, alle seguenti condizioni:

a) 

il quantitativo di idrazina destinato ai test e al volo del modulo di discesa ExoMars nel quadro della missione ExoMars 2020, calcolato in funzione del fabbisogno di ciascuna fase di tale missione, non deve superare un totale di 5 000  kg per l'intera durata della missione;

b) 

il quantitativo di idrazina destinato al volo del modulo di trasporto ExoMars nel quadro della missione ExoMars 2020 non deve superare un totale di 300 kg.

▼M9

6.  
I divieti di cui al paragrafo 2 non si applicano alla fornitura di assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi e alla fornitura di finanziamenti o assistenza finanziaria, in relazione alle operazioni di cui ai paragrafi 5 e 5 bis.
7.  
Le operazioni di cui ai paragrafi 5, 5 bis e 6 sono soggette alla previa autorizzazione delle autorità competenti degli Stati membri. Gli Stati membri informano debitamente il Consiglio in tutti i casi in cui concedono un'autorizzazione. Le informazioni includono i dettagli delle quantità trasferite e dell'uso finale.

▼M20

Articolo 3

1.  
Sono vietati la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione diretti o indiretti, da parte di cittadini degli Stati membri, o in provenienza dal territorio degli Stati membri ovvero mediante navi o aeromobili battenti bandiera degli stessi, di tutti i beni e le tecnologie a duplice uso elencati nell'allegato I del regolamento (UE) 2021/821 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 15 ), siano essi originari o meno di detto territorio, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia o per un uso in Russia.

▼M35

bis.  
È vietato il transito attraverso il territorio della Russia dei beni e tecnologie a duplice uso di cui al paragrafo 1 esportati dall'Unione.

▼M20

2.  

È vietato:

a) 

prestare, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi connessi ai beni e alle tecnologie di cui al paragrafo 1 e alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso di tali beni e tecnologie, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia o per un uso in Russia;

b) 

fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria in relazione ai beni e alle tecnologie di cui al paragrafo 1 per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di tali beni e tecnologie, o per la prestazione di assistenza tecnica, di servizi di intermediazione o di altri servizi connessi, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia o per un uso in Russia;

▼M36

c) 

vendere, dare in licenza o altrimenti trasferire, direttamente o indirettamente, diritti di proprietà intellettuale o segreti commerciali così come riconoscere, direttamente o indirettamente, diritti di accesso o di riutilizzo di materiale o informazioni che sono tutelati da diritti di proprietà intellettuale o che costituiscono segreti commerciali in relazione ai beni e alle tecnologie di cui al paragrafo 1 e alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso di tali beni e tecnologie, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia, o per un uso in Russia.

▼M20

3.  

Fatti salvi gli obblighi di autorizzazione a norma del regolamento (UE) 2021/821, i divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all'esportazione di beni e tecnologie a duplice uso o alla relativa prestazione di assistenza tecnica e finanziaria, per un uso non militare e per utenti finali non militari, per le destinazioni seguenti:

a) 

scopi umanitari, emergenze sanitarie, prevenzione o mitigazione urgente di un evento che potrebbe avere conseguenze gravi e rilevanti sulla salute e sulla sicurezza delle persone o sull'ambiente, o risposta a catastrofi naturali;

b) 

usi medici o farmaceutici;

c) 

esportazione temporanea di prodotti utilizzati dai mezzi di informazione;

d) 

aggiornamenti del software;

e) 

utilizzo come dispositivi di comunicazione al consumo; oppure

▼M28 —————

▼M20

g) 

uso personale da parte di persone fisiche che si recano in Russia o dei loro familiari più stretti che le accompagnano, e limitatamente agli effetti personali e a quelli di uso domestico, ai mezzi di trasporto o agli utensili professionali appartenenti a tali persone e non destinati alla vendita.

▼M28

Fatta eccezione per la lettera g) del primo comma, l'esportatore dichiara nella dichiarazione doganale che i prodotti sono esportati a norma della pertinente eccezione prevista dal presente paragrafo e notifica all'autorità competente dello Stato membro in cui l'esportatore è residente o stabilito il primo uso della relativa eccezione entro trenta giorni dalla data della prima esportazione.

▼M35

bis.  
Fatti salvi gli obblighi di autorizzazione a norma del regolamento (UE) 2021/821, il divieto di cui al paragrafo 1 bis non si applica al transito attraverso il territorio della Russia di beni e tecnologie a duplice uso destinati agli scopi di cui al paragrafo 3, lettere da a) ad e).

▼M20

4.  

In deroga ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo e fatti salvi gli obblighi di autorizzazione a norma del regolamento (UE) 2021/821, le autorità competenti possono autorizzare la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di beni e tecnologie a duplice uso o la prestazione della relativa assistenza tecnica o finanziaria, per un uso non militare e per utenti finali non militari, dopo aver accertato che tali beni o tecnologie o la relativa assistenza tecnica o finanziaria sono:

a) 

destinati alla cooperazione tra l'Unione, i governi degli Stati membri e il governo della Russia in ambiti puramente civili;

b) 

destinati alla cooperazione intergovernativa nei programmi spaziali;

c) 

destinati alla gestione, alla manutenzione, al ritrattamento del combustibile e alla sicurezza delle capacità nucleari a uso civile, nonché alla cooperazione nucleare per fini civili, in particolare nel campo della ricerca e dello sviluppo;

d) 

destinati alla sicurezza marittima;

▼M26

e) 

destinati alle reti di comunicazione elettronica civile non accessibili al pubblico che non sono di proprietà di un'entità sotto controllo pubblico o di proprietà pubblica per oltre il 50 %;

▼M20

f) 

destinati all'uso esclusivo di entità che siano di proprietà o sotto il controllo, esclusivo o congiunto, di una persona giuridica, un'entità od organismo registrati o costituiti conformemente al diritto di uno Stato membro o di un paese partner;

g) 

destinati alle rappresentanze diplomatiche dell'Unione, degli Stati membri e dei paesi partner, comprese delegazioni, ambasciate e missioni;

▼M28

h) 

destinati alla garanzia della cibersicurezza e della sicurezza dell'informazione delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi in Russia, fatta eccezione per il suo governo e le imprese direttamente o indirettamente controllate da tale governo.

▼M35

4 bis.  
In deroga al paragrafo 1 bis e fatti salvi gli obblighi di autorizzazione a norma del regolamento (UE) 2021/821, le autorità competenti possono autorizzare il transito attraverso il territorio della Russia di beni e tecnologie a duplice uso dopo aver stabilito che tali beni o tecnologie sono destinati agli scopi di cui al paragrafo 4, lettere b), c), d), e h) del presente articolo.

▼M20

5.  
In deroga ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo e fatti salvi gli obblighi di autorizzazione a norma del regolamento (UE) 2021/821, le autorità competenti possono autorizzare la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di beni e tecnologie a duplice uso o la prestazione della relativa assistenza tecnica o finanziaria, per un uso non militare e per utenti finali non militari, dopo aver accertato che tali beni o tecnologie o la relativa assistenza tecnica o finanziaria sono dovuti in forza di contratti conclusi prima del 26 febbraio 2022 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti, purché l'autorizzazione sia richiesta prima del 1o maggio 2022.
6.  
Tutte le autorizzazioni richieste a norma del presente articolo sono concesse dalle autorità competenti conformemente alle norme e alle procedure previste dal regolamento (UE) 2021/821, che si applica mutatis mutandis. L'autorizzazione è valida in tutto il territorio dell'Unione.

▼M25

7.  

Nel decidere se concedere o no un'autorizzazione a norma dei paragrafi 4 e 5, le autorità competenti non concedono l'autorizzazione se hanno fondati motivi per ritenere che:

▼M26

i) 

l'utente finale possa essere un utilizzatore finale militare, una persona fisica o giuridica, un'entità o un organismo di cui all'allegato IV o che i beni possano essere destinati a un uso finale militare, a meno che la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione dei beni e delle tecnologie di cui al paragrafo 1 o la prestazione della relativa assistenza tecnica o finanziaria siano consentiti a norma dell'articolo 3 ter, paragrafo 1, lettera a);

ii) 

la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione dei beni e delle tecnologie di cui al paragrafo 1 o la prestazione della relativa assistenza tecnica o finanziaria siano destinati all'aviazione o all'industria spaziale, a meno che tale vendita, fornitura, trasferimento o esportazione o la prestazione della relativa assistenza tecnica o finanziaria siano consentiti a norma del paragrafo 4, lettera b); oppure

▼M25

iii) 

la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione dei beni e delle tecnologie di cui al paragrafo 1 o la prestazione della relativa assistenza tecnica o finanziaria siano destinati al settore dell'energia, a meno che tale vendita, fornitura, trasferimento o esportazione o la relativa assistenza tecnica o finanziaria siano consentiti a norma delle eccezioni di cui all'articolo 4, paragrafi da 3 a 6.

▼M20

8.  
Le autorità competenti degli Stati membri possono annullare, sospendere, modificare o revocare un'autorizzazione da esse già concessa a norma dei paragrafi 4 e 5 se ritengono che l'annullamento, la sospensione, la modifica o la revoca siano necessari per l'effettiva attuazione della presente decisione.
9.  
I paesi partner di cui al presente articolo e all'articolo 3bis, paragrafo 4, lettere f) e g), che applicano misure di controllo delle esportazioni sostanzialmente equivalenti, sono incluse all'allegato VII.

Articolo 3 bis

1.  
È vietato vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia o per un uso in Russia, beni e tecnologie, anche non originari dell'Unione, che possano contribuire al rafforzamento militare e tecnologico o allo sviluppo del settore della difesa e della sicurezza della Russia.

▼M36

1 bis.  
È vietato il transito nel territorio russo dei beni e tecnologie esportati dall'Unione che possano contribuire al rafforzamento militare e tecnologico o allo sviluppo del settore della difesa e della sicurezza della Russia.

▼M20

2.  

È vietato:

a) 

prestare, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi connessi ai beni e alle tecnologie di cui al paragrafo 1 e alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso di tali beni e tecnologie, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia o per un uso in Russia;

b) 

fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria in relazione ai beni e alle tecnologie di cui al paragrafo 1 per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di tali beni e tecnologie, o per la prestazione di assistenza tecnica, di servizi di intermediazione o di altri servizi connessi, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia o per un uso in Russia;

▼M36

c) 

vendere, dare in licenza o altrimenti trasferire, direttamente o indirettamente, diritti di proprietà intellettuale o segreti commerciali così come riconoscere, direttamente o indirettamente, diritti di accesso o di riutilizzo di materiale o informazioni che sono tutelati da diritti di proprietà intellettuale o che costituiscono segreti commerciali in relazione ai beni e alle tecnologie di cui al paragrafo 1 e alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso di tali beni e tecnologie, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia, o per un uso in Russia.

▼M20

3.  

I divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all'esportazione dei beni e delle tecnologie di cui al paragrafo 1 o alla relativa prestazione di assistenza tecnica e finanziaria, per un uso non militare e per utenti finali non militari, con le destinazioni seguenti:

a) 

scopi umanitari, emergenze sanitarie, prevenzione o mitigazione urgente di un evento che potrebbe avere conseguenze gravi e rilevanti sulla salute e sulla sicurezza delle persone o sull'ambiente, o risposta a catastrofi naturali;

b) 

usi medici o farmaceutici;

c) 

esportazione temporanea di prodotti utilizzati dai mezzi di informazione;

d) 

aggiornamenti del software;

e) 

utilizzo come dispositivi di comunicazione al consumo; oppure

▼M28 —————

▼M20

g) 

uso personale da parte di persone fisiche che si recano in Russia o dei loro familiari più stretti che le accompagnano, e limitatamente agli effetti personali e a quelli di uso domestico, ai mezzi di trasporto o agli utensili professionali appartenenti a tali persone e non destinati alla vendita.

▼M28

Fatta eccezione per la lettera f) del primo comma, l'esportatore dichiara nella dichiarazione doganale che i prodotti sono esportati a norma della pertinente eccezione prevista dal presente paragrafo e notifica all'autorità competente dello Stato membro in cui l'esportatore è residente o stabilito il primo uso della relativa eccezione entro trenta giorni dalla data della prima esportazione.

▼M36

bis.  
Il divieto di cui al paragrafo 1 bis del presente articolo non si applica al transito attraverso il territorio della Russia dei beni e delle tecnologie, che possano contribuire al rafforzamento militare e tecnologico o allo sviluppo del settore della difesa e della sicurezza della Russia, quali elencati nell'allegato VII del regolamento (UE) n. 833/2014, destinati agli scopi di cui al paragrafo 3, lettere da a) a e).

▼M20

4.  

In deroga ai paragrafi 1 e 2, le autorità competenti possono autorizzare la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione dei beni e delle tecnologie di cui al paragrafo 1 o la prestazione della relativa assistenza tecnica o finanziaria, per un uso non militare e per utenti finali non militari, dopo aver accertato che tali beni o tecnologie o la relativa assistenza tecnica o finanziaria sono:

a) 

destinati alla cooperazione tra l'Unione, i governi degli Stati membri e il governo della Russia in ambiti puramente civili;

b) 

destinati alla cooperazione intergovernativa nei programmi spaziali;

c) 

destinati alla gestione, alla manutenzione, al ritrattamento del combustibile e alla sicurezza delle capacità nucleari a uso civile, nonché alla cooperazione nucleare per fini civili, in particolare nel campo della ricerca e dello sviluppo;

d) 

destinati alla sicurezza marittima;

▼M26

e) 

destinati alle reti di comunicazione elettronica civile non accessibili al pubblico che non sono di proprietà di un'entità sotto controllo pubblico o di proprietà pubblica per oltre il 50 %;

▼M20

f) 

destinati all'uso esclusivo di entità che siano di proprietà o sotto il controllo, esclusivo o congiunto, di una persona giuridica, un'entità od organismo registrati o costituiti conformemente al diritto di uno Stato membro o di un paese partner; oppure

g) 

destinati alle rappresentanze diplomatiche dell'Unione, degli Stati membri e dei paesi partner, comprese delegazioni, ambasciate e missioni; oppure

▼M28

h) 

destinati alla garanzia della cibersicurezza e della sicurezza dell'informazione delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi in Russia, fatta eccezione per il suo governo e le imprese direttamente o indirettamente controllate da tale governo; oppure

▼M36

i) 

destinati all'uso esclusivo, e sotto il pieno controllo, dello Stato membro che rilascia l'autorizzazione in adempimento dei propri obblighi di manutenzione in aree che sono oggetto di un contratto di locazione a lungo termine tra tale Stato membro e la Federazione russa.

4 bis.  
In deroga al paragrafo 1 bis, le autorità competenti possono autorizzare il transito attraverso il territorio della Russia dei beni e delle tecnologie che possano contribuire al rafforzamento militare e tecnologico o allo sviluppo del settore della difesa e della sicurezza della Russia, ed elencati nell’allegato VII del regolamento (UE) n. 833/2014 dopo aver accertato che tali beni o tecnologie sono destinati agli scopi di cui al paragrafo 4, lettere b), c), d) e h), del presente articolo.

▼M20

5.  
In deroga ai paragrafi 1 e 2, le autorità competenti possono autorizzare la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione dei beni e delle tecnologie di cui al paragrafo 1 o la prestazione della relativa assistenza tecnica o finanziaria, per un uso non militare e per utenti finali non militari, dopo aver accertato che tali beni o tecnologie o la relativa assistenza tecnica o finanziaria sono dovuti in forza di contratti conclusi prima del 26 febbraio 2022 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti, purché l'autorizzazione sia richiesta prima del 1o Maggio 2022.
6.  
Tutte le autorizzazioni richieste a norma del presente articolo sono concesse dalle autorità competenti conformemente alle norme e alle procedure previste dal regolamento (UE) 2021/821, che si applica mutatis mutandis. L'autorizzazione è valida in tutto il territorio dell'Unione.

▼M25

7.  

Nel decidere se concedere o no un'autorizzazione a norma dei paragrafi 4 e 5 del presente articolo, le autorità competenti non concedono l'autorizzazione se hanno fondati motivi per ritenere che:

▼M26

i) 

l'utente finale possa essere un utilizzatore finale militare, una persona fisica o giuridica, un'entità o un organismo di cui all'allegato IV o che i beni possano essere destinati a un uso finale militare, a meno che la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione dei beni e delle tecnologie di cui al paragrafo 1 o la prestazione della relativa assistenza tecnica o finanziaria siano consentiti a norma dell'articolo 3 ter, paragrafo 1;

ii) 

la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione dei beni e delle tecnologie di cui al paragrafo 1 o la prestazione della relativa assistenza tecnica o finanziaria siano destinati all'aviazione o all'industria spaziale, a meno che tale vendita, fornitura, trasferimento o esportazione o la prestazione della relativa assistenza tecnica o finanziaria siano consentiti a norma del paragrafo 4, lettera b); oppure

▼M25

iii) 

la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione dei beni e delle tecnologie di cui al paragrafo 1 o la prestazione della relativa assistenza tecnica o finanziaria siano destinati al settore dell'energia a meno che tale vendita, fornitura, trasferimento o esportazione o la relativa assistenza tecnica o finanziaria siano consentiti a norma delle eccezioni di cui all'articolo 4, paragrafi da 3 a 6.

▼M20

8.  
Le autorità competenti degli Stati membri possono annullare, sospendere, modificare o revocare un'autorizzazione da esse già concessa a norma dei paragrafi 4 e 5 se ritengono che l'annullamento, la sospensione, la modifica o la revoca siano necessari per l'effettiva attuazione della presente decisione.
9.  
L'Unione adotta le misure necessarie per determinare i prodotti che devono essere contemplati dal presente articolo.

▼M30

Articolo 3 bis bis

▼M36

1.  

È vietato vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia, o per un uso in Russia, armi da fuoco, loro parti e componenti essenziali e munizioni elencati nell'allegato I del regolamento (UE) n. 258/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 16 ) nonché talune altre armi da fuoco e armi, anche non originari dell'Unione.

▼M35

1 bis.  
È vietato il transito attraverso il territorio della Russia di armi da fuoco, loro parti e componenti essenziali e munizioni di cui al paragrafo 1 esportati dall'Unione.

▼M30

2.  

È vietato:

a) 

prestare, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi connessi ai beni di cui al paragrafo 1 e alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso di tali beni, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia, o per un uso in Russia;

b) 

fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria in relazione ai beni di cui al paragrafo 1 per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di tali beni, o per la prestazione di assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi connessi, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia, o per un uso in Russia;

▼M36

c) 

vendere, dare in licenza o altrimenti trasferire, direttamente o indirettamente, diritti di proprietà intellettuale o segreti commerciali così come riconoscere, direttamente o indirettamente, diritti di accesso o di riutilizzo di materiale o informazioni che sono tutelati da diritti di proprietà intellettuale o che costituiscono segreti commerciali in relazione ai beni e alle tecnologie di cui al paragrafo 1 e alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso di tali beni e tecnologie, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia, o per un uso in Russia.

3.  
L'Unione adotta le misure necessarie per determinare i prodotti coperti dal presente articolo.

▼M20

Articolo 3 ter

▼M25

1.  

Per quanto riguarda le persone fisiche o giuridiche, le entità o gli organismi elencati all'allegato IV, in deroga agli articoli 3 e 3 bis della presente decisione e fatti salvi gli obblighi di autorizzazione a norma del regolamento (UE) 2021/821, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione dei beni e delle tecnologie a duplice uso e dei beni e delle tecnologie di cui all'articolo 3 bis della presente decisione o la prestazione della relativa assistenza tecnica o finanziaria solo dopo aver accertato:

a) 

che tali beni o tecnologie o la relativa assistenza tecnica o finanziaria sono necessari per la prevenzione o la mitigazione urgente di un evento che potrebbe avere conseguenze gravi e rilevanti sulla salute e sulla sicurezza delle persone o sull'ambiente; oppure

b) 

che tali beni o tecnologie o la relativa assistenza tecnica o finanziaria sono dovuti in forza di contratti conclusi prima del 26 febbraio 2022 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti, purché l'autorizzazione sia richiesta prima del 1o maggio 2022.

▼M20

2.  
Tutte le autorizzazioni richieste a norma del presente articolo sono concesse dalle autorità competenti conformemente alle norme e alle procedure previste dal regolamento (UE) 2021/821, che si applica mutatis mutandis. L'autorizzazione è valida in tutto il territorio dell'Unione.
3.  
Le autorità competenti degli Stati membri possono annullare, sospendere, modificare o revocare un'autorizzazione da esse già concessa a norma del paragrafo 1 se ritengono che l'annullamento, la sospensione, la modifica o la revoca siano necessari per l'effettiva attuazione della presente decisione.

▼M25

Articolo 4

1.  
È vietato vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, determinati beni e tecnologie adatti a determinate categorie di progetti di prospezione e produzione, anche non originari dell'Unione, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia, comprese la sua zona economica esclusiva e la sua piattaforma continentale, o per un uso in Russia, comprese la sua zona economica esclusiva e la sua piattaforma continentale.

L'Unione adotta le misure necessarie per determinare i prodotti coperti dal presente paragrafo.

2.  

È vietato:

a) 

fornire assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi relativi ai beni e alla tecnologia di cui al paragrafo 1 e alla fornitura, fabbricazione, manutenzione e utilizzo di tali beni e tecnologie, direttamente o indirettamente a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo in Russia, o per l'uso in Russia;

b) 

fornire finanziamenti o assistenza finanziaria relativi ai beni e alla tecnologia di cui al paragrafo 1 per qualsiasi vendita, fornitura, trasferimento o esportazione di tali beni e tecnologie, o per la fornitura della relativa assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi, direttamente o indirettamente a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo in Russia, o per l'uso in Russia.

3.  

I divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all'esportazione di beni o tecnologie, o alla fornitura di assistenza tecnica o finanziaria, necessari per:

▼M27

a) 

il trasporto di gas naturale e petrolio, compresi i prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio, salvo se vietato a norma dell'articolo 4 sexdecies o 4 septdecies, dalla Russia, o attraverso la Russia, nell'Unione; oppure

▼M25

b) 

la prevenzione o la mitigazione urgente di un evento che potrebbe avere conseguenze gravi e rilevanti sulla salute e sulla sicurezza delle persone o sull'ambiente.

4.  
I divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano all'esecuzione, fino al 17 settembre 2022, di un obbligo derivante da un contratto concluso prima del 16 marzo 2022 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tale contratto, purché l'autorità competente sia stata informata con un anticipo di almeno cinque giorni lavorativi.
5.  
I divieti di cui al paragrafo 2 non si applicano alla fornitura di assicurazione o riassicurazione a qualsiasi persona giuridica, ente od organismo che sia registrato o costituito a norma del diritto di uno Stato membro per quanto riguarda le sue attività al di fuori del settore energetico in Russia.
6.  

In deroga ai paragrafi 1 e 2 le autorità competenti possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione, la prestazione della relativa assistenza tecnica o finanziaria, dopo aver accertato che:

a) 

ciò è necessario per garantire l'approvvigionamento energetico critico all'interno dell'Unione; o

b) 

ciò è destinato all'uso esclusivo di entità di proprietà o sotto il controllo, esclusivo o congiunto, di una persona giuridica, un'entità od organismo registrati o costituiti a norma del diritto di uno Stato membro.

7.  
Lo Stato membro o gli Stati membri interessati informano gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni rilasciate a norma del paragrafo 6 entro due settimane dal rilascio.

▼M32

Articolo 4 bis

1.  

È vietato:

a) 

acquisire o aumentare la partecipazione in qualsiasi persona giuridica, entità od organismo registrati o costituiti a norma del diritto della Russia o di qualsiasi altro paese terzo e operante nel settore dell'energia in Russia;

b) 

concedere o partecipare ad accordi destinati a concedere nuovi prestiti o crediti o fornire in altro modo finanziamenti, incluso capitale netto, a qualsiasi persona giuridica, entità od organismo registrati o costituiti a norma del diritto della Russia o di qualsiasi altro paese terzo e operante nel settore dell'energia in Russia, o per lo scopo documentato di finanziare tale persona giuridica, entità od organismo;

c) 

creare nuove imprese in partecipazione con qualsiasi persona giuridica, entità od organismo registrati o costituiti a norma del diritto della Russia o di qualsiasi altro paese terzo e operante nel settore dell'energia in Russia;

d) 

prestare servizi d'investimento direttamente connessi alle attività di cui alle lettere a), b) e c).

2.  

È vietato:

a) 

acquisire o aumentare la partecipazione in qualsiasi persona giuridica, entità od organismo registrati o costituiti a norma del diritto della Russia o di qualsiasi altro paese terzo e operante nel settore delle attività estrattive in Russia;

b) 

concedere o partecipare ad accordi destinati a concedere nuovi prestiti o crediti o fornire in altro modo finanziamenti, incluso capitale netto, a qualsiasi persona giuridica, entità od organismo registrati o costituiti a norma del diritto della Russia o di qualsiasi altro paese terzo e operante nel settore delle attività estrattive in Russia, o per lo scopo documentato di finanziare tale persona giuridica, entità od organismo;

c) 

creare nuove imprese in partecipazione con qualsiasi persona giuridica, entità od organismo registrati o costituiti a norma del diritto della Russia o di qualsiasi altro paese terzo e operante nel settore delle attività estrattive in Russia;

d) 

prestare servizi d'investimento direttamente connessi alle attività di cui alle lettere a), b) e c).

3.  

In deroga al paragrafo 1, le autorità competenti possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, qualsiasi attività di cui al paragrafo 1 dopo aver accertato che:

a) 

essa è necessaria per garantire l'approvvigionamento energetico critico all'interno dell'Unione, nonché il trasporto gas naturale e petrolio, compresi i prodotti petroliferi raffinati, a meno che non sia vietato dall'articolo 4 sexdecies o 4 septdecies, dalla Russia, o attraverso la Russia, nell'Unione; oppure

b) 

essa riguarda esclusivamente una persona giuridica, entità od organismo operante nel settore dell'energia in Russia posseduto da una persona giuridica, un'entità od organismo registrati o costituiti a norma del diritto di uno Stato membro.

4.  
Lo Stato membro o gli Stati membri interessati informano gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni rilasciate a norma del paragrafo 3 entro due settimane dal rilascio.
5.  
Il divieto di cui al paragrafo 2 non si applica alle attività estrattive che generano la maggior parte del loro valore dalla produzione di determinati materiali, o che hanno come obiettivo principale tale produzione. L'Unione adotta le misure necessarie per determinare i prodotti coperti dal presente paragrafo.

▼M20

Articolo 4 ter

1.  
È vietato fornire finanziamenti pubblici o assistenza finanziaria pubblica per gli scambi con la Russia o per gli investimenti in tale paese.
2.  

Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica:

a) 

agli impegni finanziari o di assistenza finanziaria vincolanti stabiliti prima del 26 febbraio 2022;

▼M24

b) 

alla fornitura di finanziamenti pubblici o di assistenza finanziaria pubblica fino a un valore totale di 10 000 000  EUR per progetto a favore di piccole e medie imprese stabilite nell'Unione; oppure

▼M20

c) 

alla fornitura di finanziamenti pubblici o di assistenza finanziaria pubblica per gli scambi di prodotti alimentari, e per scopi agricoli, medici o umanitari.

▼M22

3.  
È vietato investire, partecipare o contribuire in altro modo a progetti cofinanziati dal Fondo russo per gli investimenti diretti.
4.  
In deroga al paragrafo 3, le autorità competenti possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, una partecipazione all'investimento o un contributo a progetti cofinanziati dal Fondo russo per gli investimenti diretti, dopo aver accertato che tale partecipazione o contributo sono dovuti in forza di contratti conclusi prima del 2 marzo 2022 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti.

▼M20

Articolo 4 quater

▼M26

1.  
È vietato vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, beni e tecnologie idonei all'uso nella raffinazione del petrolio e nella liquefazione del gas naturale, originari o meno dell'Unione, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia o per l'uso in Russia.

▼M20

2.  

È vietato:

a) 

prestare, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi connessi ai beni e alle tecnologie di cui al paragrafo 1 e alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso di tali beni e tecnologie, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia o per un uso in Russia;

b) 

fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria in relazione ai beni e alle tecnologie di cui al paragrafo 1 per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di tali beni e tecnologie, o per la prestazione di assistenza tecnica, di servizi di intermediazione o di altri servizi connessi, a qualsiasi persona, entità od organismo in Russia o per un uso in Russia;

▼M36

c) 

vendere, dare in licenza o altrimenti trasferire, direttamente o indirettamente, diritti di proprietà intellettuale o segreti commerciali così come riconoscere, direttamente o indirettamente, diritti di accesso o di riutilizzo di materiale o informazioni che sono tutelati da diritti di proprietà intellettuale o che costituiscono segreti commerciali in relazione ai beni e alle tecnologie di cui al paragrafo 1 e alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso di tali beni e tecnologie, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia, o per un uso in Russia.

▼M20

3.  
I divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 non pregiudicano l'esecuzione, fino al 27 maggio 2022, di contratti conclusi prima del 26 febbraio 2022 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti.
4.  
In deroga ai paragrafi 1 e 2, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione dei beni e delle tecnologie di cui al paragrafo 1 o la fornitura della relativa assistenza tecnica o finanziaria, dopo aver accertato che tali beni o tecnologie o la fornitura della relativa assistenza tecnica o finanziaria sono necessari per la prevenzione o la mitigazione urgente di un evento che potrebbe avere un impatto grave e significativo sulla salute e sulla sicurezza umana o sull'ambiente.

In casi di emergenza debitamente giustificati, si può procedere senza autorizzazione preventiva alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all'esportazione, purché l'esportatore informi l'autorità competente entro cinque giorni lavorativi dalla data della vendita, della fornitura, del trasferimento o dell'esportazione, precisando i motivi per i quali la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione sono avvenuti senza autorizzazione preventiva.

▼M28

4 bis.  
Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di ogni autorizzazione rilasciata a norma del paragrafo 4 entro due settimane dal rilascio.

▼M20

5.  
L'Unione adotta le misure necessarie per determinare i prodotti che devono essere contemplati dal presente articolo.

Articolo 4 quinquies

▼M26

1.  
È vietato vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, beni e tecnologie adatti all'uso nei settori aeronautico o spaziale, nonché i carboturbi e gli additivi per carburanti, anche non originari dell'Unione, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia o per un uso in Russia.

▼M36

bis.  
È vietato il transito nel territorio russo di beni e tecnologie adatti all'uso nell'aviazione o nell'industria spaziale e di carboturbi e additivi per carburanti esportati dall'Unione.

▼M20

2.  
È vietato fornire, direttamente o indirettamente, assicurazioni e riassicurazioni in relazione ai beni e alle tecnologie di cui al paragrafo 1 a qualsiasi persona, entità od organismo in Russia o per un uso in Russia.
3.  
È vietato prestare una o più delle seguenti attività: revisione, riparazione, ispezione, sostituzione, modifica o rettifica di anomalie di un aeromobile o di un componente, ad eccezione dell'ispezione pre-volo, in relazione ai beni e alle tecnologie di cui al paragrafo 1, direttamente o indirettamente, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia o per un uso in Russia.
4.  

È vietato:

a) 

prestare, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi connessi ai beni e alle tecnologie di cui al paragrafo 1 e alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso di tali beni e tecnologie, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia o per un uso in Russia;

b) 

fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria in relazione ai beni e alle tecnologie di cui al paragrafo 1 per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di tali beni e tecnologie, o per la prestazione di assistenza tecnica, di servizi di intermediazione o di altri servizi connessi, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia o per un uso in Russia;

▼M36

c) 

vendere, dare in licenza o altrimenti trasferire, direttamente o indirettamente, diritti di proprietà intellettuale o segreti commerciali così come riconoscere, direttamente o indirettamente, diritti di accesso o di riutilizzo di materiale o informazioni che sono tutelati da diritti di proprietà intellettuale o che costituiscono segreti commerciali in relazione ai beni e alle tecnologie di cui al paragrafo 1 e alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso di tali beni e tecnologie, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia, o per un uso in Russia.

▼M30

5.  
Per quanto riguarda i beni elencati nell'allegato XI, parte A, del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio ( 17 ), i divieti di cui ai paragrafi 1 e 4 non si applicano all'esecuzione, fino al 28 marzo 2022, di contratti conclusi prima del 26 febbraio 2022 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti.

▼M30

5 bis.  
Per quanto riguarda i beni elencati nell'allegato XI, parte B, del regolamento (UE) n. 833/2014, i divieti di cui ai paragrafi 1 e 4 non si applicano all'esecuzione, fino al 6 novembre 2022, di contratti conclusi prima del 7 ottobre 2022 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti.

▼M32

ter.  
Per quanto riguarda i beni elencati nell'allegato XI, parte C, del regolamento (UE) n. 833/2014, i divieti di cui ai paragrafi 1 e 4 non si applicano all'esecuzione, fino al 16 gennaio 2023, di contratti conclusi prima del 17 dicembre 2022 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti.

▼M35

quater.  
Per quanto riguarda i beni elencati nell'allegato XI, parte D, del regolamento (UE) n. 833/2014, i divieti di cui ai paragrafi 1 e 4 del presente articolo non si applicano all'esecuzione, fino al 27 marzo 2023, di contratti conclusi prima del 26 febbraio 2023 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti.

▼M26

6.  

In deroga ai paragrafi 1 e 4 le autorità nazionali competenti possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, l'esecuzione di un contratto di leasing finanziario di aeromobili concluso prima del 26 febbraio 2022, dopo aver accertato che:

a) 

è strettamente necessaria per garantire il pagamento dei canoni del leasing a una persona giuridica, un'entità o un organismo registrati o costituiti a norma del diritto di uno Stato membro cui non si applica nessuna delle misure restrittive di cui alla presente decisione; e

b) 

nessuna risorsa economica verrà messa a disposizione della controparte russa, a eccezione del trasferimento di proprietà dell'aeromobile dopo il rimborso integrale del leasing finanziario.

▼M30

6 bis.  
In deroga ai paragrafi 1 e 4, le autorità competenti possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione dei beni elencati nell'allegato XI, parte B, del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio o l'assistenza tecnica, i servizi di intermediazione, i finanziamenti o l'assistenza finanziaria connessi, dopo aver accertato che ciò è necessario per la produzione di beni in titanio necessari all'industria aeronautica per i quali non sono disponibili forniture alternative.

▼M32

ter.  
In deroga al paragrafo 4, le autorità competenti possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, la fornitura di assistenza tecnica connessa all'uso dei beni e delle tecnologie di cui al paragrafo 1, dopo aver accertato che la fornitura di tale assistenza tecnica è necessaria per evitare collisioni tra satelliti o il loro rientro involontario nell'atmosfera.
quater.  
In deroga ai paragrafi 1 e 4, le autorità competenti possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione dei beni di cui ai codici NC 8517 71 00, 8517 79 00 e 9026 00 00 elencati nell'allegato XI, parte B, del regolamento (UE) n. 833/2014, o l'assistenza tecnica, i servizi di intermediazione, i finanziamenti o l'assistenza finanziaria connessi, dopo aver accertato che ciò è necessario per usi medici o farmaceutici ovvero per scopi umanitari, quali la prestazione o l'agevolazione della prestazione di assistenza, tra cui forniture mediche e generi alimentari, o per il trasferimento di operatori umanitari e la relativa assistenza, o per evacuazioni.

Nel decidere se rilasciare o no l'autorizzazione per usi medici o farmaceutici o per scopi umanitari a norma del presente paragrafo, le autorità nazionali competenti evitano di rilasciare autorizzazioni di esportazione a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo in Russia, o per l'uso in Russia, se hanno fondati motivi per ritenere che i beni possano essere destinati a un uso finale militare.

▼M36

quinquies.  
In deroga al paragrafo 1 bis del presente articolo, le autorità competenti possono autorizzare il transito attraverso il territorio della Russia di beni e tecnologie adatti all'uso nei settori aeronautico o spaziale elencati nell'allegato XI del regolamento (UE) n. 833/2014, nonché di carboturbi e additivi per carburanti elencati nell'allegato XX del regolamento (UE) n. 833/2014, dopo aver accertato che tali beni o tecnologie sono destinati agli scopi di cui ai paragrafi 6 bis, 6 ter e 6 quater del presente articolo.
sexies.  
In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, le autorità competenti possono autorizzare la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione dei beni elencati nell'allegato XI, parte B, del regolamento (EU) No 833/2014 se i beni sono destinati all'uso esclusivo, e sotto il pieno controllo, dello Stato membro che rilascia l'autorizzazione e al fine di adempiere ai suoi obblighi di manutenzione in aree che sono oggetto di un contratto di locazione a lungo termine tra tale Stato membro e la Federazione russa.

▼M26

7.  
Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni rilasciate a norma del presente articolo entro due settimane dal rilascio.
8.  
Il divieto di cui al paragrafo 1 lascia impregiudicati l'articolo 3, paragrafo 4, lettera b), e l'articolo 3 bis, paragrafo 4, lettera b).

▼M28

8 bis.  
Il divieto di cui al paragrafo 4, lettera a), non si applica allo scambio di informazioni volto alla definizione di norme tecniche in sede di Organizzazione dell'aviazione civile internazionale con riguardo ai beni e alle tecnologie di cui al paragrafo 1.

▼M26

9.  
L'Unione adotta le misure necessarie per determinare i prodotti coperti dal presente articolo.

▼M21

Articolo 4 sexies

1.  
Gli Stati membri, conformemente alle proprie norme nazionali e al proprio diritto nazionale e in linea con il diritto internazionale, in particolare con i pertinenti accordi per l'aviazione civile internazionale, negano a qualsiasi aeromobile operato da vettori russi, anche in funzione di vettore commerciale che opera in base ad accordi di code-sharing o di blocked-space, a qualsiasi aeromobile immatricolato in Russia e a qualsiasi aeromobile non immatricolato in Russia ma posseduto, noleggiato o altrimenti controllato da persona fisica o giuridica, entità o organismo russi, il permesso di atterrare nel territorio dell'Unione, decollare dal territorio dell'Unione o sorvolare il territorio dell'Unione.
2.  
Il paragrafo 1 non si applica in caso di atterraggio di emergenza o di sorvolo di emergenza.
3.  
In deroga all'articolo 1, le autorità competenti possono autorizzare un aeromobile a decollare dal territorio dell'Unione, atterrare nel territorio dell'Unione o sorvolare il territorio dell'Unione se hanno accertato che tale atterraggio, decollo o sorvolo è necessario per scopi umanitari o per qualsiasi altra finalità coerente con gli obiettivi della presente decisione.
4.  
Lo Stato membro o gli Stati membri interessati informano gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni rilasciate a norma del paragrafo 3 entro due settimane dal rilascio.

▼M36

5.  
Gli operatori aerei che esercitano voli non di linea tra la Russia e l'Unione, effettuati direttamente o attraverso un paese terzo, comunicano prima dell'esercizio, con almeno 48 ore di anticipo, tutte le informazioni relative al volo alle autorità competenti dello Stato membro di partenza o di destinazione.

▼M35

6.  
In caso di rifiuto di un volo di cui ha ricevuto comunicazione a norma del paragrafo 5, lo Stato membro interessato informa immediatamente gli altri Stati membri, il gestore della rete e la Commissione.

▼M21

Articolo 4 septies

▼M25

1.  
Il gestore della rete per le funzioni della rete di gestione del traffico aereo del cielo unico europeo assiste la Commissione e gli Stati membri nel garantire l'attuazione e il rispetto dell’articolo 4 sexies. Il gestore della rete, in particolare, respinge tutti i piani di volo presentati dagli operatori aerei che indichino l'intenzione di svolgere attività sul territorio dell'Unione che costituiscano una violazione della presente decisione, in modo tale che il pilota non sia autorizzato a volare.

▼M21

2.  
Il gestore della rete trasmette periodicamente alla Commissione e agli Stati membri una relazione sull'attuazione dell'articolo 4 sexies basata sull'analisi dei piani di volo.

▼M23

Articolo 4 octies

1.  
È vietata agli operatori la radiodiffusione, ovvero il conferimento della capacità di diffondere, l'agevolazione della radiodiffusione o altro concorso a tal fine, dei contenuti delle persone giuridiche, delle entità o degli organismi elencati nell'allegato IX, anche sotto forma di trasmissione o distribuzione tramite mezzi quali cavo, satellite, IP-TV, fornitori di servizi internet, piattaforma o applicazione di condivisione di video su internet, siano essi nuovi o preinstallati.
2.  
Sono sospesi qualsiasi licenza o autorizzazione di radiodiffusione e qualsiasi accordo di trasmissione e distribuzione con le persone giuridiche, le entità o gli organismi elencati nell'allegato IX.

▼M27

3.  
È vietato pubblicizzare prodotti o servizi in qualsiasi contenuto prodotto o diffuso dalle persone giuridiche, dalle entità o dagli organismi elencati nell'allegato IX, anche sotto forma di trasmissione o distribuzione tramite qualsiasi dei mezzi di cui al paragrafo 1.

▼M24

Articolo 4 nonies

1.  
È vietato vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, beni e tecnologie per la navigazione marittima, anche non originari dell'Unione, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia o per un uso in Russia, o per la collocazione a bordo di una nave battente bandiera russa.
2.  

È vietato:

a) 

prestare, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi connessi ai beni e alle tecnologie di cui al paragrafo 1 e alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso di tali beni e tecnologie, alle persone fisiche o giuridiche, alle entità o agli organismi in Russia o per un uso in Russia;

b) 

fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria in relazione ai beni e alle tecnologie di cui al paragrafo 1, per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di tali beni e tecnologie, o per la prestazione di assistenza tecnica, di servizi di intermediazione o di altri servizi connessi, a qualunque persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia o per un uso in Russia;

▼M36

c) 

vendere, dare in licenza o altrimenti trasferire, direttamente o indirettamente, diritti di proprietà intellettuale o segreti commerciali così come riconoscere, direttamente o indirettamente, diritti di accesso o di riutilizzo di materiale o informazioni che sono tutelati da diritti di proprietà intellettuale o che costituiscono segreti commerciali in relazione ai beni e alle tecnologie di cui al paragrafo 1 e alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso di tali beni e tecnologie, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia, o per un uso in Russia.

▼M24

3.  
I divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all'esportazione dei beni e delle tecnologie di cui al paragrafo 1 o alla relativa prestazione di assistenza tecnica e finanziaria, per un uso non militare e per utenti finali non militari, destinati a scopi umanitari, emergenze sanitarie, prevenzione o mitigazione urgente di un evento che potrebbe avere conseguenze gravi e rilevanti sulla salute e sulla sicurezza delle persone o sull'ambiente, o risposta a catastrofi naturali;
4.  
In deroga ai paragrafi 1 e 2, le autorità competenti possono autorizzare la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione dei beni e delle tecnologie di cui al paragrafo 1 o la prestazione della relativa assistenza tecnica o finanziaria, per un uso non militare e per utenti finali non militari, dopo aver accertato che tali beni o tecnologie o la relativa assistenza tecnica o finanziaria sono destinati alla sicurezza marittima.

▼M28

4 bis.  
Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di ogni autorizzazione rilasciata a norma del paragrafo 4 entro due settimane dal rilascio.

▼M24

5.  
L'Unione adotta le misure necessarie per determinare i prodotti coperti dal presente articolo.

▼M26

Articolo 4 nonies bis

▼M28

1.  
Alle navi registrate sotto bandiera russa è vietato l'accesso, dopo il 16 aprile 2022, ai porti situati nel territorio dell'Unione e, dopo il 29 luglio 2022, alle chiuse situate nel territorio dell'Unione, tranne se l'accesso alla chiusa è volto all'uscita dal territorio dell'Unione.

▼M30

1 bis.  
Il divieto di cui al paragrafo 1 si applica altresì, dopo l'8 aprile 2023, a qualsiasi nave certificata dal registro navale russo.

▼M26

2.  
Il paragrafo 1 si applica alle navi che sono passate dalla bandiera o dalla registrazione russa alla bandiera o alla registrazione di qualsiasi altro Stato dopo il 24 febbraio 2022.

▼M30

3.  

Ai fini del presente articolo, con l'eccezione del paragrafo 1 bis, si intende per nave:

▼M26

a) 

una nave che rientra nell'ambito di applicazione delle pertinenti convenzioni internazionali;

b) 

un panfilo, di lunghezza pari o superiore a 15 metri, non adibito al trasporto merci e che trasporta al massimo 12 passeggeri; oppure

c) 

un'imbarcazione da diporto o una moto d'acqua quali definite nella direttiva 2013/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 18 ).

▼M30

4.  
I paragrafi 1 e 1 bis non si applicano nel caso in cui una nave che necessita assistenza sia alla ricerca di un luogo di rifugio, di uno scalo di emergenza in un porto per ragioni di sicurezza marittima, oppure per salvare vite in mare.
5.  

In deroga ai paragrafi 1 e 1 bis, le autorità competenti possono autorizzare la nave ad accedere al porto o alla chiusa, alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver accertato che l'accesso è necessario per:

▼M27

a) 

salvo se vietati a norma dell'articolo 4 sexdecies o 4 septdecies, l'acquisto, l'importazione o il trasporto nell'Unione di gas naturale e petrolio, compresi i prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio, titanio, alluminio, rame, nichel, palladio, minerali di ferro, nonché taluni prodotti chimici e ferrosi;

▼M26

b) 

l'acquisto, l'importazione o il trasporto di prodotti farmaceutici, medici, agricoli e alimentari, compreso il frumento e i fertilizzanti la cui importazione, il cui acquisto e il cui trasporto sono consentiti ai sensi della presente decisione;

c) 

scopi umanitari; oppure

d) 

il trasporto di combustibile nucleare e altri beni strettamente necessari al funzionamento delle capacità nucleari civili.

▼M36 —————

▼M28

5 bis.  

In deroga al paragrafo 2, le autorità competenti possono autorizzare le navi che sono passate dalla bandiera o dalla registrazione russa alla bandiera o alla registrazione di qualsiasi altro Stato prima del 16 aprile 2022 ad accedere al porto o alla chiusa, alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver accertato che:

a) 

una bandiera o registrazione russa era richiesta per contratto; e

b) 

l'accesso è necessario per lo scarico di merci strettamente necessarie per il completamento di progetti nel campo delle energie rinnovabili nell'Unione, purché l'importazione di tali merci non sia altrimenti vietata dalla presente decisione.

▼M30

5 ter.  

In deroga al paragrafo 2, le autorità competenti possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, l'accesso al porto o alla chiusa a una nave che:

a) 

abbia battuto bandiera della Federazione russa con una registrazione del contratto di locazione a scafo nudo inizialmente effettuata anteriormente al 24 febbraio 2022;

b) 

abbia riacquistato il diritto di battere la bandiera del registro dello Stato membro sottostante anteriormente al 31 gennaio 2023; e

c) 

non sia posseduta, noleggiata, gestita o altrimenti controllata da una persona fisica russa o persona giuridica, entità od organismo registrati o costituiti a norma del diritto della Federazione russa.

▼M32

6.  
Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni rilasciate a norma dei paragrafi 5, 5bus e 5 ter entro due settimane dal rilascio dell'autorizzazione.

▼M26

7.  

L'Unione adotta le misure necessarie per determinare i prodotti coperti dal presente articolo.

▼M36

Articolo 4 nonies ter

1.  
È vietato a decorrere dal 24 luglio 2023 dare accesso ai porti e alle chiuse situati nell’Unione alle navi che effettuano trasbordi da nave a nave, in qualsiasi punto di un viaggio verso i porti o le chiuse situati nel territorio di uno Stato membro, qualora l'autorità competente abbia ragionevoli motivi per sospettare che esse violino i divieti di cui all'articolo 4 sexdecies, paragrafi 1 e 2, e all'articolo 4 septdecies, paragrafi 1 e 4.
2.  
2.Un'autorità competente non dà l'accesso a una nave che omette di comunicare all'autorità competente, con almeno 48 ore di anticipo, un trasbordo da nave a nave che si verifica all'interno della zona economica esclusiva di uno Stato membro o entro 12 miglia nautiche dalla linea di base della costa di tale Stato membro
3.  
I paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui una nave che necessita assistenza sia alla ricerca di un luogo di rifugio, di uno scalo di emergenza in un porto per ragioni di sicurezza marittima, oppure per salvare vite in mare.
4.  
In deroga ai paragrafi 1 e 2, le autorità competenti possono autorizzare una nave ad accedere al porto o alla chiusa situati nel territorio dell’Unione, alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver accertato che tale accesso è necessario per scopi umanitari.
5.  
In caso di rifiuto dell'accesso in porto a norma dei paragrafi 1 e 2, le autorità portuali competenti interessate ne informano immediatamente le altre autorità competenti degli Stati membri. Lo Stato membro interessato informa senza indugio gli altri Stati membri e la Commissione.
6.  
Ai fini dei paragrafi 1 e 2, le autorità competenti utilizzano, oltre a qualsiasi sistema e informazione nazionale, le informazioni marittime integrate disponibili nel sistema dell'Unione per lo scambio di dati marittimi (SafeSeaNet) istituito in conformità della direttiva 2002 /59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 19 ).

Articolo 4 nonies quater

1.  
È vietato a decorrere dal 24 luglio 2023 dare accesso ai porti e alle chiuse situati nel territorio dell'Unione alle navi che l'autorità competente abbia ragionevoli motivi per sospettare che manomettano, disattivino o altrimenti disabilitino illecitamente il sistema di identificazione automatica di bordo, in qualsiasi punto di un viaggio verso i porti o le chiuse di uno Stato membro, in violazione della regola SOLAS V/19, punto 2.4, quando trasportano petrolio greggio o prodotti petroliferi soggetti ai divieti di cui all’articolo 4 sexdecies, paragrafi 1 e 2, e all’articolo 4 septdecies, paragrafi 1 e 4.
2.  
Il paragrafo 1 non si applica nel caso in cui una nave che necessita di assistenza sia alla ricerca di un riparo o di uno scalo di emergenza in porto per motivi di sicurezza marittima, oppure per salvare vite in mare.
3.  
In deroga al paragrafo 1, le autorità competenti possono autorizzare una nave ad accedere al porto o alla chiusa situati nel territorio dell’Unione, alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver accertato che tale accesso è necessario per scopi umanitari.
4.  
In caso di rifiuto dello scalo in porto chiesto a norma del paragrafo 1, le autorità portuali competenti interessate ne informano immediatamente le altre autorità competenti degli Stati membri. Lo Stato membro interessato informa senza indugio gli altri Stati membri e la Commissione.
5.  
Ai fini del paragrafo 1, le autorità competenti utilizzano, oltre a qualsiasi sistema e informazione nazionale, le informazioni marittime integrate disponibili nel sistema dell’Unione per lo scambio di dati marittimi (SafeSeaNet) istituito in conformità della direttiva 2002 /59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

▼M25

Articolo 4 decies

1.  

È vietato:

a) 

importare nell'Unione, direttamente o indirettamente, prodotti siderurgici se:

i) 

sono originari della Russia; oppure

ii) 

sono stati esportati dalla Russia;

b) 

acquistare, direttamente o indirettamente, i prodotti siderurgici situati in Russia o originari della Russia;

c) 

trasportare i prodotti siderurgici originari della Russia o esportati dalla Russia in qualsiasi altro paese;

▼M36

d) 

importare o acquistare, a decorrere dal 30 settembre 2023, direttamente o indirettamente, i prodotti siderurgici elencati nell’allegato XVII del regolamento (UE) n. 833/2014 che sono sottoposti a trasformazione in un paese terzo e incorporano prodotti siderurgici originari della Russia elencati nell’allegato XVII del regolamento (UE) n. 833/2014; per quanto riguarda i prodotti elencati nell’allegato XVII del regolamento (UE) n. 833/2014 che sono sottoposti a trasformazione in un paese terzo e incorporano prodotti siderurgici originari della Russia di cui ai codici NC 7207 11 , 7207 12 10 o 7224 90 , il divieto si applica a decorrere dal 1o aprile 2024 per il codice NC 7207 11 e dal 1o ottobre 2024 per i codici NC 7207 12 10 e 7224 90 .

Ai fini dell’applicazione della presente lettera, all’atto dell’importazione l’importatore apporta la prova attestante il paese di origine dei fattori produttivi siderurgici impiegati per la trasformazione del prodotto in un paese terzo.

▼M30

e) 

fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica, servizi di intermediazione, finanziamenti o assistenza finanziaria, compresi gli strumenti finanziari derivati, assicurazioni e riassicurazioni, pertinenti ai divieti di cui alle lettere a), b), c) e d).

▼M25

L'Unione adotta le misure necessarie per determinare i prodotti coperti dal presente paragrafo.

▼M36 —————

▼M30

4.  

I divieti di cui alle lettere a), b), c) ed e) del paragrafo 1 non si applicano all'importazione, all'acquisto o al trasporto, o alla relativa assistenza tecnica o finanziaria, delle seguenti quantità di beni che rientrano nel codice NC 7207 12 10 :

a) 

3 747 905 tonnellate metriche tra il 7 ottobre 2022 e il 30 settembre 2023;

b) 

3 747 905 tonnellate metriche tra il 1o ottobre 2023 e il 30 settembre 2024;

5.  

I divieti di cui al paragrafo 1 non si applicano all'importazione, all'acquisto o al trasporto, o alla relativa assistenza tecnica o finanziaria, delle seguenti quantità di beni che rientrano nel codice NC 7207 11 :

a) 

487 202 tonnellate metriche tra il 7 ottobre 2022 e il 30 settembre 2023;

b) 

85 260 tonnellate metriche tra il 1o ottobre 2023 e il 31 dicembre 2023;

c) 

48 720 tonnellate metriche tra il 1o gennaio 2024 e il 31 marzo 2024;

▼M32

5 bis.  

I divieti di cui al paragrafo 1 non si applicano all'importazione, all'acquisto o al trasporto, o alla relativa assistenza tecnica o finanziaria, delle seguenti quantità di beni che rientrano nel codice NC 7224 90:

a) 

147 007 tonnellate metriche tra il 17 dicembre 2022 e il 31 dicembre 2023;

b) 

110 255 tonnellate metriche tra il 1o gennaio 2024 e il 30 settembre 2024.

▼M32

6.  
I volumi dei contingenti di importazione stabiliti ai paragrafi 4, 5 e 5 bis sono gestiti dalla Commissione e dagli Stati membri in conformità del sistema di gestione dei contingenti tariffari di cui agli articoli da 49 a 54 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione. ( 20 )

▼M30

7.  
In deroga al paragrafo 1, le autorità competenti possono autorizzare l'acquisto, l'importazione o il trasferimento dei beni elencati nell'allegato XVII del regolamento (UE) n. 833/2014, alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver accertato che ciò è necessario per la costituzione, la gestione, la manutenzione, l'approvvigionamento e il ritrattamento del combustibile e la sicurezza delle capacità nucleari a uso civile, nonché la continuazione della progettazione, della costruzione e dell'attivazione necessaria per il completamento degli impianti nucleari civili, la fornitura di materiale precursore per la produzione di radioisotopi medici e applicazioni mediche analoghe, o di tecnologie critiche per il controllo delle radiazioni ambientali, e la cooperazione nucleare per fini civili, in particolare nel settore della ricerca e dello sviluppo.
8.  

Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni rilasciate a norma del paragrafo 7 entro due settimane dal rilascio.

▼M25

Articolo 4 undecies

1.  
È vietato vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, beni di lusso a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia, o per un uso in Russia.

▼M36

2.  

È vietato:

a) 

prestare, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi in relazione ai beni di cui al paragrafo 1 e in relazione alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all’uso di tali beni, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo in Russia, o per un uso in Russia;

b) 

fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria in relazione ai beni di cui al paragrafo 1 per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione di tali beni o per la prestazione di assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi connessi, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia, o per un uso in Russia;

c) 

vendere, dare in licenza o altrimenti trasferire, direttamente o indirettamente, diritti di proprietà intellettuale o segreti commerciali così come riconoscere, direttamente o indirettamente, diritti di accesso o di riutilizzo di materiale o informazioni che sono tutelati da diritti di proprietà intellettuale o che costituiscono segreti commerciali in relazione ai beni di cui al paragrafo 1 e alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all’uso di tali beni, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia, o per un uso in Russia.

▼M36

bis.  
I divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 si applicano ai beni di lusso nella misura in cui il loro valore sia superiore a 300 EUR per articolo, salvo se diversamente specificato.

▼M25

3.  
Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica a beni che sono necessari a scopi ufficiali di missioni diplomatiche o consolari degli Stati membri o dei paesi partner in Russia o di organizzazioni internazionali che godono di immunità conformemente al diritto internazionale o agli effetti personali del loro personale.

▼M28

3 bis.  
Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica ai beni di lusso per uso personale da parte di persone fisiche che viaggiano dall’Unione europea o dei loro familiari più stretti che li accompagnano, appartenenti a tali persone e non destinati alla vendita.

▼M26

4.  
In deroga al paragrafo 1 le autorità competenti possono autorizzare il trasferimento o l'esportazione in Russia di beni culturali di proprietà statale in prestito nel contesto della cooperazione culturale ufficiale con la Russia.

▼M36

bis.  

In deroga ai paragrafi 1 e 2, le autorità competenti possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, la vendita o la fornitura di una nave di cui ai codici NC 8901 10 00 o 8901 90 00 o la prestazione dell’assistenza tecnica o finanziaria connessa fino al 31 dicembre 2023, a una persona giuridica, un’entità o un organismo in Russia o per un uso in Russia, dopo aver accertato che:

a) 

la nave sia fisicamente situata in Russia il 24 giugno 2023 e per un uso in Russia;

b) 

la nave abbia battuto bandiera della Federazione russa con una registrazione del contratto di locazione a scafo nudo inizialmente effettuata anteriormente al 24 febbraio 2022;

c) 

la persona giuridica, l’entità o l’organismo in Russia non sia un utente finale militare e non utilizzerà la nave per scopi militari;

d) 

la vendita o la fornitura non vada a favore di una persona, entità o organismo elencato nell’allegato della decisione 2014/145/PESC né sia soggetta alle misure restrittive di cui alla presente decisione.

▼M36

5.  
Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni rilasciate a norma dei paragrafi 4 e 4 bis entro due settimane dal rilascio.

▼M26

6.  
L'Unione adotta le misure necessarie per determinare i prodotti coperti dal presente articolo.

▼M26

Articolo 4 duodecies

1.  
È vietato acquistare, importare o trasferire nell'Unione, direttamente o indirettamente, se sono originari della Russia o sono esportati dalla Russia, i beni che generano introiti significativi per la Russia consentendole di intraprendere azioni che destabilizzano la situazione in Ucraina.
2.  

È vietato:

a) 

prestare, direttamente o indirettamente in riferimento al divieto di cui al paragrafo 1, assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi connessi ai beni e alle tecnologie di cui al paragrafo 1 e alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso di tali beni e tecnologie;

b) 

fornire, direttamente o indirettamente in riferimento al divieto di cui al paragrafo 1, finanziamenti o assistenza finanziaria in relazione ai beni e alle tecnologie di cui al paragrafo 1 per l'acquisto, l'importazione o il trasferimento di tali beni e tecnologie, o per la prestazione di assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi connessi.

▼M36 —————

▼M26

bis.  
Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica agli acquisti in Russia necessari al funzionamento delle rappresentanze diplomatiche e consolari dell'Unione e degli Stati membri, comprese le delegazioni, le ambasciate e le missioni, o destinati all'uso personale dei cittadini degli Stati membri e dei loro familiari diretti.

▼M36 —————

▼M30

3 quater.  
In deroga ai paragrafi 1 e 2, le autorità competenti possono autorizzare l'acquisto, l'importazione o il trasferimento dei beni elencati nell'allegato XXI del regolamento (UE) n. 883/2014, o la fornitura della relativa assistenza tecnica o finanziaria, alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver accertato che ciò è necessario per la costituzione, la gestione, la manutenzione, l'approvvigionamento e il ritrattamento del combustibile e la sicurezza delle capacità nucleari a uso civile, nonché la continuazione della progettazione, della costruzione e dell'attivazione necessaria per il completamento degli impianti nucleari civili, la fornitura di materiale precursore per la produzione di radioisotopi medici e applicazioni mediche analoghe, o di tecnologie critiche per il controllo delle radiazioni ambientali, e la cooperazione nucleare per fini civili, in particolare nel settore della ricerca e dello sviluppo.

▼M36 —————

▼M35

3 quinquies bis.  

I divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano all'importazione, all'acquisto o al trasporto, né alla relativa assistenza tecnica o finanziaria, necessari per l'importazione nell'Unione, fino al 30 giugno 2024, delle quantità seguenti:

a) 

752 475 tonnellate metriche per i beni che rientrano nel codice NC 2803 ;

b) 

562 973 tonnellate metriche per i beni che rientrano nel codice NC 4002 .

▼M36

sexies.  
In deroga ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, le autorità competenti possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, l'acquisto, l'importazione o il trasferimento dei beni di cui ai codici NC 7007 , 8479 , 8481 , 8487 , 8504 , 8517 , 8525 , 8531 , 8536 , 8537 , 8538 , 8542 , 8543 e 8603 elencati nell'allegato XXI del regolamento (UE) n. 833/2014, o la prestazione dell'assistenza tecnica o finanziaria connessa, dopo aver accertato che ciò è necessario per l'esercizio, la manutenzione o la riparazione delle vetture della linea 3 della metropolitana di Budapest consegnate nel 2018, in esecuzione di una garanzia fornita da Metrowagonmash prima del 24 giugno 2023.

▼M26

4.  

A decorrere dal 10 luglio 2022, i divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano all'importazione, all'acquisto o al trasporto, né alla relativa assistenza tecnica o finanziaria, necessari per l'importazione nell'Unione, di:

a) 

837 570 tonnellate metriche di cloruro di potassio del codice NC 3104 20 tra il 10 luglio di un determinato anno e il 9 luglio dell'anno seguente;

b) 

1 577 807 tonnellate metriche di una combinazione degli altri prodotti recanti i codici NC 3105 20 , 3105 60 e 3105 90 tra il 10 luglio di un determinato anno e il 9 luglio dell'anno seguente.

▼M35

5.  
I contingenti di importazione espressi in volume stabiliti ai paragrafi 3 quinquies bis e 4 sono gestiti dalla Commissione e dagli Stati membri in conformità del sistema di gestione dei contingenti tariffari di cui agli articoli da 49 a 54 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione ( 21 ).

▼M30

5 bis.  
Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di ogni autorizzazione rilasciata a norma del paragrafo 3 quater entro due settimane dal rilascio.

▼M26

6.  
L'Unione adotta le misure necessarie per determinare i prodotti coperti dal presente articolo.

▼M36 —————

▼M26

Articolo 4 quaterdecies

1.  
È vietato vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia o per un uso in Russia, i beni atti a contribuire in particolare al rafforzamento delle capacità industriali della Russia.
2.  

È vietato:

a) 

prestare, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi connessi ai beni e alle tecnologie di cui al paragrafo 1 e alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso di tali beni e tecnologie, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia, o per un uso in Russia;

b) 

fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria in relazione ai beni e alle tecnologie di cui al paragrafo 1 per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di tali beni e tecnologie, o per la prestazione di assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi connessi, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia, o per un uso in Russia;

▼M36

c) 

vendere, dare in licenza o altrimenti trasferire, direttamente o indirettamente, diritti di proprietà intellettuale o segreti commerciali così come riconoscere, direttamente o indirettamente, diritti di accesso o di riutilizzo di materiale o informazioni che sono tutelati da diritti di proprietà intellettuale o che costituiscono segreti commerciali in relazione ai beni e alle tecnologie di cui al paragrafo 1 e alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso di tali beni e tecnologie, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia, o per un uso in Russia.

▼M36

3.  
Per quanto riguarda i beni di valore unitario non superiore a 50 000  EUR di cui ai codici NC 8703 23 , 8703 24 , 8703 32 , 8703 33 , 8703 40 , 8703 50 , 8703 60 , 8703 70 , 8703 80 , 8703 90 o 8903 , i divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano all'esecuzione fino al 25 settembre 2023 di contratti conclusi prima del 24 giugno 2023 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti.
bis.  
Per quanto riguarda i beni di cui ai codici NC 2710 12 , 2909 60 , 3905 99 , 4002 19 , 4002 70 , 4010 11 , 4010 12 , 4011 20 , 4012 90 , 4805 93 , 4810 29 , 4823 90 , 7216 61 , 8402 11 , 8454 30 , 8477 10 , 8477 20 , 8477 59 , 8477 80 , 8477 90 , 8514 32 , 8514 40 , 8525 89 , 8704 21 , 9024 90 , 9031 10 , 9031 41 , 9031 49 , 9031 80 , 9031 90 o 9406 20 , i divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano all'esecuzione fino al 25 settembre 2023 di contratti conclusi prima del 24 giugno 2023 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti.
ter.  
Per quanto riguarda i beni di cui ai codici NC inclusi per la prima volta nell'allegato XXIII del regolamento (UE) n. 833/2014 il 24 giugno 2023 e non indicati nei paragrafi 3 e 3 bis, e con l’eccezione dei beni che rientrano nei codici NC erano già inclusi nell’allegato XVIII di tale regolamento, i divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo non si applicano all'esecuzione fino al 25 settembre 2023 di contratti conclusi prima del 24 giugno 2023 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti.

▼M36 —————

▼M26

4.  
I divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano a beni che sono necessari a scopi ufficiali di missioni diplomatiche o consolari degli Stati membri o dei paesi partner in Russia o di organizzazioni internazionali che godono di immunità conformemente al diritto internazionale o agli effetti personali del loro personale.

▼M35

bis.  
Le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione dei beni che rientrano nel codice NC 8417 20 o la prestazione della relativa assistenza tecnica o finanziaria, dopo aver accertato che tali beni o la prestazione della relativa assistenza tecnica o finanziaria sono necessari per l'uso personale o domestico da parte delle persone fisiche.

▼M36

ter.  
In deroga ai paragrafi 1 e 2, le autorità competenti possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione dei beni di cui ai capitoli NC 72, 84, 85 e 90 elencati nell'allegato XXIII del regolamento (UE) n. 833/2014, o l'assistenza tecnica, i servizi di intermediazione, i finanziamenti o l'assistenza finanziaria connessi, dopo aver accertato che ciò è strettamente necessario per la produzione di beni in titanio necessari all'industria aeronautica per i quali non sono disponibili forniture alternative.

▼M28

5.  

Le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione dei beni e delle tecnologie di cui al presente articolo, o la prestazione della relativa assistenza tecnica o finanziaria, dopo aver accertato che tali beni o tecnologie o la prestazione della relativa assistenza tecnica o finanziaria sono necessari per:

a) 

usi medici o farmaceutici ovvero per scopi umanitari, quali la prestazione o l'agevolazione della prestazione di assistenza, tra cui forniture mediche e generi alimentari, o per il trasferimento di operatori umanitari e la relativa assistenza, o per evacuazioni; o

b) 

l'uso esclusivo, e sotto il pieno controllo, dello Stato membro che rilascia l'autorizzazione in adempimento dei propri obblighi di manutenzione in aree che sono oggetto di un contratto di locazione a lungo termine tra tale Stato membro e la Federazione russa; o

▼M30

c) 

la costituzione, la gestione, la manutenzione, l'approvvigionamento e il ritrattamento del combustibile e la sicurezza delle capacità nucleari a uso civile, nonché la continuazione della progettazione, della costruzione e dell'attivazione necessaria per il completamento degli impianti nucleari civili, la fornitura di materiale precursore per la produzione di radioisotopi medici e applicazioni mediche analoghe, o di tecnologie critiche per il controllo delle radiazioni ambientali, e la cooperazione nucleare per fini civili, in particolare nel settore della ricerca e dello sviluppo.

▼M35

5 bis.  
Nel decidere se rilasciare o no le autorizzazioni di cui ai paragrafi 4 bis, 4 ter e 5, le autorità competenti evitano di rilasciare autorizzazioni di esportazione a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo in Russia, o per l'uso in Russia, se hanno motivi fondati per ritenere che i beni possano essere destinati a un uso finale militare.

▼M36

ter.  
Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni rilasciate a norma dei paragrafi 4 bis, 4 ter e 5 entro due settimane dal rilascio.

▼M26

6.  
L'Unione adotta le misure necessarie per determinare i prodotti coperti dal presente articolo.

Articolo 4 quindecies

1.  
È fatto divieto a qualsiasi impresa di trasporto su strada stabilita in Russia di trasportare merci su strada all'interno del territorio dell'Unione, anche in transito.

▼M36

bis.  
Il divieto di cui al paragrafo 1 si applica al trasporto di merci effettuato nel territorio dell'Unione da imprese di trasporto su strada con rimorchi o semirimorchi immatricolati in Russia, anche se trainati da autocarri immatricolati in altro paese.

▼M26

2.  

Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica alle imprese di trasporto su strada che trasportano:

a) 

posta nell'ambito del servizio universale;

b) 

merci in transito attraverso l'Unione tra l'Oblast di Kaliningrad e la Russia, purché il trasporto di tali merci non sia altrimenti vietato dalla presente decisione.

3.  

Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica, fino al 16 aprile 2022, al trasporto di merci iniziato prima del 9 aprile 2022, purché il veicolo dell'impresa di trasporto su strada:

a) 

si trovasse già nel territorio dell'Unione alla data del 9 aprile 2022, o

b) 

debba transitare attraverso l'Unione per ritornare in Russia.

▼M36

bis.  

Il divieto di cui al paragrafo 1 bis non si applica fino al 30 giugno 2023 al trasporto di merci iniziato prima del 24 giugno 2023], purché il rimorchio o il semirimorchio:

a) 

si trovasse già nel territorio dell'Unione alla data del 24 giugno 2023; o

b) 

debba transitare attraverso l'Unione per ritornare in Russia.

▼M36

4.  

In deroga ai paragrafi 1 e 1 bis, le autorità competenti di uno Stato membro possono autorizzare il trasporto di merci da parte di un'impresa di trasporto su strada stabilita in Russia o di qualsiasi impresa di trasporto su strada quando i beni sono trasportati con rimorchi o semirimorchi immatricolati in Russia, anche se trainati da autocarri immatricolati in altro paese, se le autorità competenti hanno accertato che tale trasporto è necessario per:;

▼M27

a) 

salvo se vietati a norma dell'articolo 4 sexdecies o 4 septdecies, l'acquisto, l'importazione o il trasporto nell'Unione di gas naturale e petrolio, compresi i prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio, nonché titanio, alluminio, rame, nichel, palladio e minerali di ferro;

▼M26

b) 

l'acquisto, l'importazione o il trasporto di prodotti farmaceutici, medici, agricoli e alimentari, compreso il frumento e i fertilizzanti la cui importazione, il cui acquisto e il cui trasporto sono consentiti ai sensi della presente decisione;

c) 

scopi umanitari;

▼M27

d) 

il funzionamento delle rappresentanze diplomatiche e consolari in Russia, comprese delegazioni, ambasciate e missioni, o delle organizzazioni internazionali in Russia che godono di immunità in virtù del diritto internazionale; o

▼M26

e) 

il trasferimento o l'esportazione in Russia di beni culturali di proprietà statale in prestito nel contesto della cooperazione culturale ufficiale con la Russia.

5.  

Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni rilasciate a norma del paragrafo 4 entro due settimane dal rilascio.

▼M27

Articolo 4 sexdecies

▼M34

1.  
È vietato acquistare, importare o trasferire, direttamente o indirettamente, petrolio greggio o prodotti petroliferi elencati nell'allegato XIII della presente decisione, originari della Russia o esportati dalla Russia.

▼M27

2.  
È vietato fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica, servizi di intermediazione, finanziamenti o assistenza finanziaria ovvero altri servizi relativi al divieto di cui al paragrafo 1.
3.  

I divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano:

a) 

fino al 5 dicembre 2022, alle operazioni una tantum per consegna a breve termine concluse ed eseguite prima di tale data o all'esecuzione di contratti di acquisto, importazione o trasferimento di petrolio greggio conclusi prima del 4 giugno 2022 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti, a condizione che tali contratti siano stati notificati dallo Stato membro interessato alla Commissione entro 24 giugno 2022 e le operazioni una tantum per consegna a breve termine siano notificate dallo Stato membro interessato alla Commissione entro 10 giorni dal completamento;

b) 

fino al 5 febbraio 2023, alle operazioni una tantum per consegna a breve termine concluse ed eseguite prima di tale data o all'esecuzione di contratti di acquisto, importazione o trasferimento di petrolio greggio conclusi prima del 4 giugno 2022 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti, a condizione tali contratti siano stati notificati dallo Stato membro interessato alla Commissione entro il 24 giugno 2022 e le operazioni una tantum per consegna a breve termine siano notificate dallo Stato membro interessato alla Commissione entro 10 giorni dal completamento;

▼M34

c) 

all'acquisto, all'importazione o al trasferimento di petrolio greggio trasportato per via marittima e di prodotti petroliferi elencati nell'allegato XIII della presente decisione se tali beni sono originari di un paese terzo e sono solo caricati in Russia, in partenza dalla Russia o in transito attraverso la Russia, a condizione che tanto l'origine quanto il proprietario di tali beni non siano russi;

▼M27

d) 

al petrolio greggio consegnato mediante oleodotto dalla Russia agli Stati membri, fino a quando il Consiglio, deliberando all'unanimità, su proposta dell'alto rappresentante con il sostegno della Commissione, non decida che si applicano i divieti di cui ai paragrafi 1 e 2.

▼M36

bis.  
La deroga di cui al paragrafo 3, lettera d), cessa di applicarsi alla Germania e alla Polonia il 23 giugno 2023.

▼M27

4.  
Se la fornitura di petrolio greggio mediante oleodotto dalla Russia a uno Stato membro senza sbocco sul mare è interrotta per motivi che esulano dal controllo di tale Stato membro, il petrolio greggio trasportato per via marittima dalla Russia di può essere importato in tale Stato membro, in virtù di una deroga temporanea eccezionale ai paragrafi 1 e 2, fino alla ripresa della fornitura o fino all'applicazione nei confronti di tale Stato membro della decisione del Consiglio di cui al paragrafo 3, lettera d), se questa data è precedente.

▼M34

5.  
A decorrere dal 5 dicembre 2022 e in deroga ai paragrafi 1 e 2, le autorità competenti della Bulgaria possono autorizzare l'esecuzione fino al 31 dicembre 2024 di contratti conclusi prima del 4 giugno 2022 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti, ai fini dell'acquisto, dell'importazione o del trasferimento di petrolio greggio trasportato per via marittima e di prodotti petroliferi elencati nell'allegato XIII della presente decisione originari della Russia o esportati dalla Russia.

▼M27

6.  

A decorrere dal 5 febbraio 2023 e in deroga ai paragrafi 1 e 2, le autorità competenti della Croazia possono autorizzare fino al 31 dicembre 2023 l'acquisto, l'importazione o il trasferimento di gasolio sottovuoto originario della Russia o esportato dalla Russia, purché siano soddisfate le condizioni seguenti:

a) 

non è disponibile alcuna fornitura alternativa di gasolio sottovuoto; e

b) 

la Croazia ha notificato alla Commissione, almeno due settimane prima dell'autorizzazione, i motivi per i quali ritiene che debba essere concessa un'autorizzazione specifica e la Commissione non ha sollevato obiezioni in tale periodo.

7.  
Le merci importate a seguito di una deroga concessa da un'autorità competente conformemente al paragrafo 5 o 6 non sono vendute ad acquirenti situati in un altro Stato membro o in un paese terzo.

▼M32

A decorrere dal 5 febbraio 2023 è vietato trasferire o trasportare prodotti petroliferi di cui al codice NC 2710 , ottenuti a partire da petrolio greggio importato sulla base di una deroga concessa dall'autorità bulgara competente ai sensi del paragrafo 5, verso altri Stati membri o paesi terzi, ovvero vendere tali prodotti petroliferi ad acquirenti in altri Stati membri o paesi terzi.

In deroga al divieto di cui al secondo comma, le autorità competenti della Bulgaria possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione in Ucraina dei prodotti petroliferi ottenuti da petrolio greggio importato a norma del paragrafo 5, dopo aver accertato che:

a) 

i prodotti sono destinati a un uso esclusivo in Ucraina;

b) 

la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione non sono intesi ad eludere i divieti di cui al secondo comma.

In deroga al divieto di cui al secondo comma, le autorità competenti della Bulgaria possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione verso qualsiasi paese terzo di determinati prodotti petroliferi ottenuti da petrolio greggio importato a norma del paragrafo 5, entro i volumi dei contingenti di esportazione di cui all'allegato XXXII del regolamento (UE) n.833/2014, dopo aver accertato che:

a) 

i prodotti non possono essere immagazzinati in Bulgaria a causa di rischi per l'ambiente e la sicurezza;

b) 

la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione non sono intesi ad eludere i divieti di cui al secondo comma.

La Bulgaria informa gli altri Stati membri e la Commissione di ogni autorizzazione rilasciata a norma del terzo comma entro due settimane dal rilascio.

L'Unione adotta le misure necessarie per determinare i prodotti coperti dalle deroghe di cui al terzo e quarto comma.

▼M27

8.  
Sono vietati il trasferimento o il trasporto di petrolio greggio consegnato mediante oleodotto negli Stati membri di cui al paragrafo 3, lettera d), verso altri Stati membri o paesi terzi, o la sua vendita ad acquirenti in altri Stati membri o in paesi terzi.

Tutte le partite e tutti i contenitori di tale petrolio greggio sono contrassegnati chiaramente dalla dicitura «REBCO: esportazione vietata».

A decorrere dal 5 febbraio 2023, qualora il petrolio greggio sia stato fornito mediante oleodotto a uno Stato membro di cui al paragrafo 3, lettera d), è vietato trasferire o trasportare prodotti petroliferi ottenuti da tale petrolio greggio verso altri Stati membri o paesi terzi, ovvero vendere tali prodotti petroliferi ad acquirenti in altri Stati membri o paesi terzi.

A titolo di deroga temporanea, a decorrere dal 5 dicembre 2023 i divieti di cui al terzo comma si applicano all'importazione e al trasferimento verso la Cechia, nonché alla vendita ad acquirenti in tale paese, di prodotti petroliferi ottenuti da petrolio greggio fornito mediante oleodotto a un altro Stato membro di cui al paragrafo 3, lettera d). Se forniture alternative per tali prodotti petroliferi sono messe a disposizione della Cechia prima di tale data, il Consiglio, deliberando all'unanimità, adotta una decisione che pone fine a detta deroga temporanea. Durante il periodo fino al 5 dicembre 2023 i quantitativi di tali prodotti petroliferi importati in Cechia da altri Stati membri non superano i quantitativi medi importati in Cechia da tali altri Stati membri nello stesso periodo durante i cinque anni precedenti.

▼M32

A decorrere dal 5 febbraio 2023, in deroga ai divieti di cui al terzo comma, le autorità competenti dell'Ungheria e della Slovacchia possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione in Ucraina dei prodotti petroliferi ottenuti da petrolio greggio importato a norma del paragrafo 3, lettera d), dopo aver accertato che:

a) 

i prodotti sono destinati a un uso esclusivo in Ucraina;

b) 

la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione non sono intesi a eludere i divieti di cui al terzo comma.

Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di ogni autorizzazione rilasciata a norma del presente paragrafo entro due settimane dal rilascio.

L'Unione adotta le misure necessarie per determinare i prodotti coperti dalla deroga di cui al quinto comma.

▼M34

9.  
I divieti di cui al paragrafo 1 non si applicano agli acquisti in Russia di petrolio greggio o di prodotti petroliferi elencati nell'allegato XIII della presente decisione che sono necessari per soddisfare le esigenze di base dell'acquirente in Russia o di progetti umanitari in Russia.

▼M27

10.  
L'Unione adotta le misure necessarie per determinare i prodotti soggetti al presente articolo.

Articolo 4 septdecies

▼M34

1.  
È vietato fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica, servizi di intermediazione o finanziamenti o assistenza finanziaria relativi al commercio, all'intermediazione o al trasporto verso paesi terzi, anche tramite trasbordo da nave a nave, di petrolio greggio o prodotti petroliferi elencati nell'allegato XIII della presente decisione originari della Russia o esportati dalla Russia.

▼M30

2.  

Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica all'esecuzione di contratti conclusi prima del 4 giugno 2022 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti, fino al:

a) 

5 dicembre 2022, per il petrolio greggio di cui al codice NC 2709 00 ,

b) 

5 febbraio 2023, per i prodotti petroliferi di cui al codice NC 2710 .

▼M30

3.  
Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica al pagamento di crediti assicurativi dopo il 5 dicembre 2022, per il petrolio greggio di cui al codice NC 2709 00 , o dopo il 5 febbraio 2023, per i prodotti petroliferi di cui al codice NC 2710 , sulla base di contratti di assicurazione conclusi prima del 4 giugno 2022 e a condizione che la copertura assicurativa sia cessata entro la data pertinente.

▼M31

4.  
È vietato il commercio, l'intermediazione o il trasporto verso paesi terzi, anche mediante trasbordo da nave a nave, di petrolio greggio di cui al codice NC 2709 00 , a decorrere dal 5 dicembre 2022, o di prodotti petroliferi di cui al codice NC 2710 , a decorrere dal 5 febbraio 2023, elencati nell' ►M34  allegato XIII della presente decisione ◄ , originari della Russia o esportati dalla Russia.
5.  

Il divieto di cui al paragrafo 4 del presente articolo si applica a partire dalla data di entrata in vigore della prima decisione del Consiglio che modifica l'allegato XI in conformità del paragrafo 9, lettera a), del presente articolo.

A decorrere dalla data di entrata in vigore di ogni successiva decisione del Consiglio che modifica l'allegato XI della presente decisione, i divieti di cui ai paragrafi 1 e 4 del presente articolo non si applicano, per un periodo di 90 giorni, al trasporto dei prodotti elencati nell' ►M34  allegato XIII della presente decisione ◄ , originari della Russia o esportati dalla Russia, né alla fornitura, diretta o indiretta, di assistenza tecnica, servizi di intermediazione, finanziamenti o assistenza finanziaria connessi al trasporto, a condizione che:

a) 

il trasporto o la fornitura di assistenza tecnica, servizi di intermediazione, finanziamenti o assistenza finanziaria connessi al trasporto siano basati su un contratto concluso anteriormente alla data di entrata in vigore di ogni successiva decisione del Consiglio che modifica l'allegato XI della presente decisione; e

b) 

il prezzo di acquisto al barile non superi il prezzo fissato nell'allegato XI della presente decisione alla data della conclusione di tale contratto.

▼M34

6.  

I divieti di cui ai paragrafi 1 e 4 non si applicano:

a) 

dal 5 dicembre 2022, al petrolio greggio di cui al codice NC 2709 00 e, dal 5 febbraio 2023, ai prodotti petroliferi di cui al codice NC 2710 , originari della Russia o esportati dalla Russia, a condizione che il prezzo di acquisto al barile di tali prodotti non superi i prezzi fissati nell'allegato XI della presente decisione;

b) 

al petrolio greggio o ai prodotti petroliferi elencati nell'allegato XIII della presente decisione se tali beni sono originari di un paese terzo e sono solo caricati in Russia, in partenza dalla Russia o in transito attraverso la Russia, a condizione che tanto l'origine quanto il proprietario di tali beni non siano russi;

c) 

al trasporto o all'assistenza tecnica, ai servizi di intermediazione, ai finanziamenti o all'assistenza finanziaria connessi a tale trasporto, dei prodotti di cui all'allegato XII della presente decisione verso i paesi terzi ivi menzionati, per la durata specificata in tale allegato;

d) 

a decorrere dal 5 dicembre 2022, al petrolio greggio di cui al codice NC 2709 00 , originario della Russia o esportato dalla Russia, acquistato al di sopra del prezzo fissato nell'allegato XI della presente decisione, caricato su una nave nel porto di carico prima del 5 dicembre 2022 e scaricato nel porto di destinazione finale prima del 19 gennaio 2023;

e) 

a decorrere dal 5 febbraio 2023, ai prodotti petroliferi di cui al codice NC 2710 , originari della Russia o esportati dalla Russia, acquistati al di sopra del rispettivo prezzo di cui all'allegato XI della presente decisione, caricati su una nave nel porto di carico prima del 5 febbraio 2023 e scaricati nel porto di destinazione finale prima del 1o aprile 2023.

▼M30

7.  
Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica alla prestazione di servizi di pilotaggio necessari per motivi di sicurezza marittima.

▼M31

8.  
Qualora, dopo l'entrata in vigore di una decisione del Consiglio che modifica l'allegato XI, una nave trasporti il petrolio greggio o i prodotti petroliferi russi di cui al paragrafo 4, e l’operatore responsabile del transporto sappia che tale petrolio greggio o tali prodotti petroliferi sono stati acquistati a un prezzo superiore al prezzo fissato nell'allegato XI alla data della conclusione del contratto relativo a tale acquisto, o lo sospetti, è vietato fornire i servizi di cui al paragrafo 1 in relazione al trasporto di petrolio greggio o prodotti petroliferi originari della Russia o esportati dalla Russia di cui al paragrafo 4 effettuato da tale nave nei 90 giorni successivi alla data di scarico della merce acquistata a un prezzo superiore al tetto sui prezzi.

▼M30

9.  

Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta dell'alto rappresentante con il sostegno della Commissione, modifica:

a) 

l'allegato XI sulla base dei prezzi stabiliti dall'organo di fissazione del tetto sui prezzi della coalizione per il tetto sui prezzi;

b) 

l'allegato XII sulla base dei criteri oggettivi di ammissibilità concordati dalla coalizione per il tetto sui prezzi, per esentare specifici progetti energetici essenziali per la sicurezza energetica di taluni paesi terzi.

▼M31

10.  
I divieti di cui ai paragrafi 1 e 4 non si applicano al trasporto o alla fornitura di assistenza tecnica, servizi di intermediazione, finanziamenti o assistenza finanziaria connessi al trasporto necessario alla prevenzione o mitigazione urgente di un evento che potrebbe avere conseguenze gravi e rilevanti sulla salute e sulla sicurezza delle persone o sull'ambiente, o risposta a catastrofi naturali, a condizione che l'autorità nazionale competente sia stata informata immediatamente una volta individuato l'evento.
11.  
Gli Stati membri e la Commissione si informano reciprocamente dei casi rilevati di violazione o elusione dei divieti di cui al presente articolo.

Le informazioni fornite o ricevute a norma del presente articolo sono utilizzate per gli scopi per i quali sono state fornite o ricevute, tra cui la garanzia dell'efficacia della misura.

▼M34

12.  
Il funzionamento del meccanismo del tetto sui prezzi, compresi l'allegato XI nonché i divieti di cui ai paragrafi 1 e 4 del presente articolo, è riesaminato entro metà marzo 2023 e, successivamente, ogni due mesi.

Il riesame tiene conto dell'efficacia della misura in termini di risultati attesi, della sua attuazione, di adesione a livello internazionale e di allineamento informale al meccanismo del tetto sui prezzi e del suo potenziale impatto sull'Unione e sui suoi Stati membri. Risponde all'evoluzione del mercato, comprese possibili turbolenze.

Al fine di conseguire gli obiettivi del tetto sui prezzi, compresa la sua capacità di ridurre i proventi della Russia generati dal petrolio, il tetto sui prezzi è almeno il 5 % inferiore al prezzo medio di mercato del petrolio e dei prodotti petroliferi russi, calcolato sulla base dei dati forniti dall'Agenzia internazionale per l'energia.

▼M36

Articolo 4 septdecies bis

1.  

In deroga agli articoli 3, 3 bis, 4 nonies e 4 quaterdecies, le autorità competenti possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, la vendita, la fornitura, il trasferimento, l'esportazione o il transito attraverso la Russia dei beni e delle tecnologie di cui a detti articoli o la prestazione dell'assistenza tecnica, dei servizi di intermediazione o altri servizi connessi o del finanziamento o dell'assistenza finanziaria ai fini dell'esercizio e della manutenzione delle condotte del Consorzio per l'oleodotto del Caspio (CPC) e della relativa infrastruttura, necessari per il trasporto di beni di cui al codice NC 2709 00 originari del Kazakhstan per i quali soltanto il caricamento, la partenza o il transito avviene in Russia, dopo aver accertato che:

a) 

la vendita, la fornitura, il trasferimento, l'esportazione o il transito attraverso la Russia o la prestazione dell'assistenza tecnica, dei servizi di intermediazione o altri servizi connessi o il finanziamento e l'assistenza finanziaria siano necessari per l'esercizio, la manutenzione essenziale, la riparazione o la sostituzione di componenti dell'oleodotto CPC e della relativa infrastruttura;

b) 

il tipo di beni, tecnologie e assistenza richiesti non vada al di là dei beni e tecnologie esportati in precedenza, o l’assistenza fornita in precedenza, in Russia dall'Unione, da un paese membro dello Spazio economico europeo, dalla Svizzera o da un paese partner compreso nell'elenco di cui all'allegato VII per l'esercizio, la manutenzione essenziale, la riparazione o la sostituzione di componenti dell'oleodotto CPC e della relativa infrastruttura, e l'assistenza connessa;

c) 

il volume richiesto sia commisurato a quello usato per l'esercizio, la manutenzione essenziale, la riparazione o la sostituzione di componenti dell'oleodotto CPC e della relativa infrastruttura; e

d) 

tali beni e tecnologie saranno forniti da una persona fisica o giuridica soggetta all'articolo 13 del regolamento (UE) n. 833/2014 esclusivamente per la destinazione finale nell'ambito dell'esercizio, della manutenzione essenziale, della riparazione o della sostituzione di componenti dell'oleodotto CPC e della relativa infrastruttura.

2.  

In deroga all'articolo 1 duodecies, le autorità competenti possono autorizzare la prestazione di servizi di audit, servizi di ingegneria, servizi di consulenza legale, servizi tecnici di prova e di analisi tecnica ai fini dell'esercizio e della manutenzione delle condotte del CPC e della relativa infrastruttura necessari per il trasporto di beni di cui al codice NC 2709 00 originari del Kazakhstan per i quali soltanto il caricamento, la partenza o il transito avviene in Russia, dopo aver accertato che:

a) 

la prestazione di tali servizi sia necessaria per l'esercizio, la manutenzione essenziale, la riparazione o la sostituzione di componenti dell'oleodotto CPC e della relativa infrastruttura; e

b) 

tali servizi siano prestati da una persona fisica o giuridica fatto salvo l'articolo 13 del regolamento (UE) n. 833/2014.

3.  
Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni rilasciate a norma dei paragrafi 1 e 2 entro due settimane dal rilascio.
4.  
Nel concedere un'autorizzazione a norma dei paragrafi 1 e 2, l'autorità competente richiede la presentazione di un certificato di destinazione finale e di relazioni periodiche dettagliate che indicano che durante i lavori nessuno di tali beni, tecnologie o servizi è stato usato per scopi diversi da quello previsto. Può imporre condizioni supplementari, conformemente al paragrafo 1.

▼M28

Articolo 4 octodecies

1.  
È vietato acquistare, importare o trasferire, direttamente o indirettamente, oro originario della Russia e dalla Russia esportato nell'Unione o in qualsiasi paese terzo dopo il 22 luglio 2022.
2.  
È vietato acquistare, importare o trasferire, direttamente o indirettamente, i prodotti che sono sottoposti a trasformazione in un paese terzo e incorporano il prodotto vietato a norma del paragrafo 1.
3.  
È vietato acquistare, importare o trasferire, direttamente o indirettamente, gioielli in oro se originari della Russia e dalla Russia esportati nell'Unione dopo il 22 luglio 2022.
4.  

È vietato:

a) 

prestare, direttamente o indirettamente in riferimento al divieto di cui ai paragrafi 1, 2 e 3, assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi connessi ai beni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3, e alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso di tali beni;

b) 

fornire, direttamente o indirettamente in riferimento al divieto di cui ai paragrafi 1, 2 e 3, finanziamenti o assistenza finanziaria in relazione ai beni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 per l'acquisto, l'importazione o il trasferimento di tali beni, o per la prestazione di assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi connessi.

5.  
Il divieto di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 non si applica all'oro necessario per gli scopi ufficiali di missioni diplomatiche o consolari od organizzazioni internazionali in Russia che godono di immunità in virtù del diritto internazionale.
6.  
Il divieto di cui al paragrafo 3 non si applica ai gioielli in oro per uso personale da parte di persone fisiche che viaggiano verso l’Unione europea o dei loro familiari più stretti che li accompagnano, appartenenti a tali persone e non destinati alla vendita.
7.  
In deroga ai paragrafi 1, 2 e 3 le autorità competenti possono autorizzare il trasferimento o l’importazione di beni culturali in prestito nel contesto della cooperazione culturale ufficiale con la Russia.
8.  
L'Unione adotta le misure necessarie per determinare i prodotti coperti dal presente articolo.

▼C2

Articolo 4 novodecies

▼M36

1.  

In deroga agli articoli 3, 3 bis, 4, 4 quater, 4 quinquies, 4 octies, 4 undecies e 4 quaterdecies, le autorità competenti possono autorizzare la vendita, la fornitura o il trasferimento dei beni e delle tecnologie elencati negli allegati II, VII, X, XI, XVI, XVIII, XX e XXIII del regolamento (UE) n. 833/2014 e nell'allegato I del regolamento (UE) 2021/821, nonché la vendita, la concessione in licenza o qualsiasi altro trasferimento di diritti di proprietà intellettuale o segreti commerciali, così come il riconoscimento di diritti di accesso o di riutilizzo di materiale o informazioni che sono tutelati da diritti di proprietà intellettuale o che costituiscono segreti commerciali, in relazione ai beni e alle tecnologie di cui sopra fino al 31 dicembre 2023, qualora la vendita, la fornitura o il trasferimento, la concessione in licenza, il riconoscimento di diritti di accesso o di riutilizzo siano strettamente necessari per disinvestire dalla Russia o liquidare attività commerciali in Russia, purché siano soddisfatte le condizioni seguenti:

▼M32

a) 

i beni e le tecnologie sono di proprietà di un cittadino di uno Stato membro o di una persona giuridica, un'entità o un organismo registrati o costituiti a norma del diritto di uno Stato membro o di persone giuridiche, entità o organismi stabiliti in Russia che sono di proprietà o sotto il controllo, esclusivo o congiunto, di una persona giuridica, un'entità o un organismo registrati o costituiti a norma del diritto di uno Stato membro; e

b) 

le autorità competenti che decidono se rilasciare l'autorizzazione non hanno motivi fondati per ritenere che i beni possano essere destinati a un utilizzatore finale militare o a un uso finale militare in Russia; e

c) 

i beni e le tecnologie interessati erano fisicamente situati in Russia prima dell'entrata in vigore dei divieti previsti agli articoli 3, 3 bis, 4, 4 quater, 4 octies, 4 undecies o 4 quaterdecies relativamente a tali beni e tecnologie.

▼M36

bis.  
In deroga all'articolo 4, le autorità competenti possono autorizzare la vendita, la fornitura o il trasferimento dei beni e delle tecnologie elencati nell'allegato II del regolamento (UE) n. 833/2014 fino al 31 marzo 2024, qualora la vendita, la fornitura o il trasferimento siano strettamente necessari per disinvestire da un'impresa in partecipazione registrata o costituita a norma del diritto di uno Stato membro prima del 24 febbraio 2022, cui partecipa una persona giuridica russa, un'entità russa o un organismo russo e che gestisce un'infrastruttura di gasdotti tra la Russia e paesi terzi.

▼M32

2.  

In deroga agli articoli 4 decies e 4 duodecies, le autorità competenti possono autorizzare l'importazione o il trasferimento dei beni elencati negli allegati XVII e XXI del regolamento (UE) n. 833/2014 fino al 30 settembre 2023 qualora tale importazione o trasferimento siano strettamente necessari per disinvestire dalla Russia o liquidare attività commerciali in Russia, purché siano soddisfatte le condizioni seguenti:

a) 

i beni sono di proprietà di un cittadino di uno Stato membro o di una persona giuridica, un'entità o un organismo registrati o costituiti a norma del diritto di uno Stato membro o di persone giuridiche, entità o organismi stabiliti in Russia che sono di proprietà o sotto il controllo, esclusivo o congiunto, di una persona giuridica, un'entità o un organismo registrati o costituiti a norma del diritto di uno Stato membro; e

b) 

i beni interessati erano fisicamente situati in Russia prima dell'entrata in vigore dei divieti previsti agli articoli 4 decies e 4 duodecies relativamente a tali beni.

▼M36

bis.  

In deroga all'articolo 1 duodecies, le autorità competenti possono autorizzare il proseguimento della prestazione di servizi ivi indicati fino al 31 marzo 2024 qualora sia strettamente necessaria per disinvestire dalla Russia o liquidare attività commerciali in Russia, purché siano soddisfatte le condizioni seguenti:

▼M35

a) 

i servizi derivanti dal disinvestimento sono prestati alle persone giuridiche, alle entità o agli organismi ovvero a loro esclusivo beneficio; e

b) 

le autorità competenti che decidono se rilasciare l'autorizzazione non hanno motivi fondati per ritenere che i servizi possano essere prestati, direttamente o indirettamente, al governo russo o a un utilizzatore finale militare o possano essere destinati a un uso finale militare in Russia.

▼M36

ter.  
In deroga all'articolo 1 duodecies, paragrafo 2, le autorità competenti possono autorizzare la prestazione, fino al 31 marzo 2024, dei servizi di consulenza giuridica necessari per legge per il perfezionamento della vendita o della cessione di diritti di proprietà detenuti direttamente o indirettamente da persone giuridiche, entità o organismi stabiliti in Russia in una persona giuridica, un'entità o un organismo stabilita o stabilito nell’Unione.

▼M36

3.  
Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni rilasciate a norma del paragrafo 1, 1 bis, 2, 2 bis o 2 ter entro due settimane dal rilascio.

▼M36 —————

▼M35

Articolo 4 vicies

I divieti di prestare assistenza tecnica fissati dalla presente decisione non si applicano alla prestazione dei servizi di pilotaggio necessari per motivi di sicurezza marittima alle navi in passaggio inoffensivo quale definito dal diritto internazionale.

Articolo 4 unvicies

1.  
Ai fini dei divieti di importazione di beni previsti dalla presente decisione, le autorità doganali possono svincolare ai sensi dell'articolo 5, punto 26 del codice doganale dell'Unione ( 22 ) le merci che si trovano fisicamente nell'Unione purché siano state presentate in dogana conformemente all'articolo 134 di tale codice prima dell'entrata in vigore o, se posteriore, della data di applicazione del rispettivo divieto di importazione.
2.  
Sono consentite tutte le fasi procedurali necessarie per lo svincolo di cui ai paragrafi 1 e 5 delle merci in questione a norma del codice doganale dell'Unione.
3.  
Le autorità doganali degli Stati membri non consentono lo svincolo delle merci se hanno fondati motivi per sospettare un'elusione del divieto e non autorizzano la riesportazione delle merci verso la Russia.
4.  
I pagamenti relativi a tali merci sono coerenti con le disposizioni e gli obiettivi della presente decisione, in particolare il divieto di acquisto, e con la decisione 2014/145/PESC.
5.  
Le autorità doganali possono svincolare, alle condizioni di cui ai paragrafi 1, 2, 3 e 4, le merci che si trovano fisicamente nell'Unione, sono state presentate in dogana prima del 26 febbraio 2023 e sono state bloccate in applicazione della presente decisione.

▼B

Articolo 5

Per massimizzare l'impatto delle misure di cui alla presente decisione, l'Unione incoraggia i paesi terzi a adottare misure restrittive analoghe a quelle ivi previste.

▼M36

Articolo 5 bis

1.  
È vietato vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, beni e tecnologie elencati nell’allegato XIV, anche non originari dell’Unione, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in un paese terzo individuato in tale allegato.
2.  

È vietato:

a) 

prestare, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi connessi in relazione ai beni e alle tecnologie di cui al paragrafo 1 e alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso di tali beni e tecnologie, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo nel paese terzo individuato;

b) 

fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria in relazione ai beni e alle tecnologie di cui al paragrafo 1 per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di tali beni e tecnologie, o per la prestazione di assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi connessi, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo nel paese terzo individuato;

c) 

vendere, dare in licenza o altrimenti trasferire, direttamente o indirettamente, diritti di proprietà intellettuale o segreti commerciali così come riconoscere, direttamente o indirettamente, diritti di accesso o di riutilizzo di materiale o informazioni che sono tutelati da diritti di proprietà intellettuale o che costituiscono segreti commerciali in relazione ai beni e alle tecnologie di cui al paragrafo 1 e alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso di tali beni e tecnologie, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo nel paese terzo individuato

3.  
Sono compresi nell'allegato XIV solo i beni e le tecnologie sensibili a duplice uso, o i beni e le tecnologie atti a contribuire al rafforzamento delle capacità militari, tecnologiche o industriali della Russia o allo sviluppo russo del settore della difesa e della sicurezza, in modo da rafforzarne la capacità bellica, e la cui esportazione verso la Russia è vietata ai sensi della presente decisione e per i quali è elevato e continuato il rischio di vendita, fornitura, trasferimento o esportazione in Russia da paesi terzi dopo la vendita, fornitura, trasferimento o esportazione dall'Unione. L'allegato XIV della presente decisione specifica, per ciascuna voce dei beni o tecnologia elencati, i paesi terzi verso i quali sono vietati la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione.

Sono compresi nell'allegato XIV solo i paesi terzi che nelle constatazioni del Consiglio hanno omesso in maniera sistematica e persistente di impedire la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione in Russia di beni e tecnologie elencati a tale allegato ed esportati dall'Unione nonostante le precedenti azioni di informazione e assistenza dell'Unione al paese in questione.

4.  
Se, in virtù di una deroga, la presente decisione non vieta la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di beni o tecnologie elencati nell'allegato XIV a una persona fisica o giuridica, un’entità o un organismo in Russia o per un uso in Russia, non sono vietati neppure la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di tali beni o tecnologie a una persona fisica o giuridica, un’entità o un organismo nel paese terzo individuato o per un uso in siffatto paese terzo, purché siano rispettate le stesse condizioni applicabili a norma della presente decisione per l'esportazione in Russia o per l'uso in Russia.
5.  
Se, in conformità della presente decisione, le autorità competenti hanno facoltà di autorizzare la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di beni o tecnologie elencati nell’allegato XIV a una persona fisica o giuridica, un’entità o un organismo in Russia o per un uso in Russia, la stessa facoltà può essere esercitata dalle autorità competenti per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di tali beni o tecnologie a una persona fisica o giuridica, un’entità o un organismo nel paese terzo individuato o per un uso in siffatto paese terzo, alle stesse condizioni applicabili alle deroghe relative all'esportazione in Russia o all'uso in Russia.

▼B

Articolo 6

Le azioni compiute da persone fisiche o giuridiche, entità o organismi non comportano alcun genere di responsabilità a loro carico se non sapevano, e non avevano alcun motivo ragionevole di sospettare, che le loro azioni avrebbero violato le misure previste dalla presente decisione.

▼M20

Articolo 7

1.  

Non è concesso alcun diritto in relazione a contratti o transazioni sulla cui esecuzione abbiano inciso, direttamente o indirettamente, integralmente o in parte, le misure istituite ai sensi della presente decisione, anche a fini di indennizzo o diritto analogo, ad esempio un diritto di compensazione o un diritto coperto da garanzia, segnatamente una proroga o il pagamento di una garanzia o di una controgaranzia, in particolare finanziaria, indipendentemente dalla sua forma, se la richiesta è presentata da:

▼M26

a) 

persone giuridiche, entità od organismi elencati negli allegati della presente decisione oppure persone giuridiche, entità od organismi stabiliti fuori dall'Unione i cui diritti di proprietà sono da questi direttamente o indirettamente detenuti per oltre il 50 %;

▼M20

b) 

qualsiasi altra persona, entità od organismo russo; oppure

c) 

qualsiasi persona, entità od organismo che agisca per tramite o per conto di una delle persone, delle entità o degli organismi di cui alle lettere a) o b) del presente paragrafo.

2.  
In ogni procedura volta all'esercizio di un diritto, l'onere della prova che l'esercizio del diritto non è vietato dal paragrafo 1 incombe alla persona che intende esercitare il diritto.
3.  
Il presente articolo lascia impregiudicato il diritto delle persone, delle entità e degli organismi di cui al paragrafo 1 al controllo giurisdizionale dell'inadempimento degli obblighi contrattuali a norma della presente decisione.

▼M21

Articolo 8

È vietato partecipare, consapevolmente o deliberatamente, ad attività aventi l'obiettivo o l'effetto di eludere i divieti di cui alla presente decisione, anche agendo in qualità di sostituto delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi oggetto di tali divieti, o agendo a loro beneficio avvalendosi di una delle eccezioni previste nella presente decisione.

▼M20

Articolo 8 bis

1.  
Il Consiglio e l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza («alto rappresentante») possono trattare i dati personali per svolgere i propri compiti a norma della presente decisione, in particolare per la preparazione e l'introduzione delle modifiche nella presente decisione e nei relativi allegati.
2.  
Ai fini della presente decisione, il Consiglio e l'alto rappresentante sono designati come «titolari del trattamento» ai sensi dell'articolo 3, punto 8, del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 23 ), in relazione alle attività di trattamento necessarie per svolgere i compiti di cui al paragrafo 1.

▼M20

Articolo 9

▼M37

1.  
La presente decisione si applica fino al 31 gennaio 2024.

▼M20

2.  
La presente decisione è costantemente riesaminata. È prorogata o modificata, a seconda dei casi, qualora il Consiglio ritenga che i suoi obiettivi non sono stati raggiunti.

▼B

Articolo 10

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.




▼M20

ALLEGATO I

Elenco delle persone giuridiche, delle entità e degli organismi di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a)

▼B

1. 

SBERBANK

2. 

VTB BANK

3. 

GAZPROMBANK

4. 

VNESHECONOMBANK (VEB)

5. 

ROSSELKHOZBANK




▼M20

ALLEGATO II

Elenco delle persone giuridiche, delle entità e degli organismi di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettera a)

▼M1

OPK OBORONPROM
UNITED AIRCRAFT CORPORATION
URALVAGONZAVOD




▼M20

ALLEGATO III

Elenco delle persone giuridiche, delle entità e degli organismi di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettera b)

▼M1

ROSNEFT
TRANSNEFT
GAZPROM NEFT

▼M36




ALLEGATO IV

Il presente allegato elenca le persone fisiche o giuridiche, le entità o gli organismi che sono utilizzatori finali militari, fanno parte del complesso militare-industriale russo o hanno legami commerciali o di altro tipo con il settore della difesa e della sicurezza della Russia o lo sostengono in altro modo. Tali persone fisiche o giuridiche, entità o organismi contribuiscono al rafforzamento militare e tecnologico della Russia o allo sviluppo del settore russo della difesa e della sicurezza. Comprendono le persone fisiche o giuridiche, le entità o gli organismi di paesi terzi diversi dalla Russia. La loro inclusione nel presente allegato non comporta alcuna attribuzione di responsabilità per le loro azioni alla giurisdizione in cui operano.

Elenco delle persone giuridiche, delle entità e degli organismi di cui all'articolo 3, paragrafo 7, all'articolo 3 bis, paragrafo 7, e all'articolo 3 ter, paragrafo 1

1. 

JSC Sirius (Russia)

2. 

OJSC Stankoinstrument (Russia)

3. 

OAO JSC Chemcomposite (Russia)

4. 

JSC Kalashnikov (Russia)

5. 

JSC Tula Arms Plant (Russia)

6. 

NPK Technologii Maschinostrojenija (Russia)

7. 

OAO Wysokototschnye Kompleksi (Russia)

8. 

OAO Almaz Antey (Russia)

9. 

OAO NPO Bazalt (Russia)

10. 

Admiralty Shipyard JSC (Russia)

11. 

Aleksandrov Scientific Research Technological Institute NITI (Russia)

12. 

Argut OOO (Russia)

13. 

Communication center of the Ministry of Defense (Russia)

14. 

Federal Research Center Boreskov Institute of Catalysis (Russia)

15. 

Federal State Budgetary Enterprise of the Administration of the President of Russia (Russia)

16. 

Federal State Budgetary Enterprise Special Flight Unit Rossiya of the Administration of the President of Russia (Russia)

17. 

Federal State Unitary Enterprise Dukhov Automatics Research Institute (VNIIA) (Russia)

18. 

Foreign Intelligence Service (SVR) (Russia)

19. 

Forensic Center of Nizhniy Novgorod Region Main Directorate of the Ministry of Interior Affairs (Russia)

20. 

International Center for Quantum Optics and Quantum Technologies (the Russian Quantum Center) (Russia)

21. 

Irkut Corporation (Russia)

22. 

Irkut Research and Production Corporation Public Joint Stock Company (Russia)

23. 

Joint Stock Company Scientific Research Institute of Computing Machinery (Russia)

24. 

JSC Central Research Institute of Machine Building (JSC TsNIIMash) (Russia)

25. 

JSC Kazan Helicopter Plant Repair Service (Russia)

26. 

JSC Shipyard Zaliv (Zaliv Shipbuilding yard) (Repubblica autonoma di Crimea, annessa illegalmente dalla Russia)

27. 

JSC Rocket and Space Centre – Progress (Russia)

28. 

Kamensk-Uralsky Metallurgical Works J.S. Co. (Russia)

29. 

Kazan Helicopter Plant PJSC (Russia)

30. 

Komsomolsk-na-Amur Aviation Production Organization (KNAAPO) (Russia)

31. 

Ministry of Defence RF (Russia)

32. 

Moscow Institute of Physics and Technology (Russia)

33. 

NPO High Precision Systems JSC (Russia)

34. 

NPO Splav JSC (Russia)

35. 

OPK Oboronprom (Russia)

36. 

PJSC Beriev Aircraft Company (Russia)

37. 

PJSC Irkut Corporation (Russia)

38. 

PJSC Kazan Helicopters (Russia)

39. 

POLYUS Research Institute of M.F. Stelmakh Joint Stock Company (Russia)

40. 

Promtech-Dubna, JSC (Russia)

41. 

Public Joint Stock Company United Aircraft Corporation (Russia)

42. 

Radiotechnical and Information Systems (RTI) Concern (Russia)

43. 

Rapart Services LLC (Russia)

44. 

Rosoboronexport OJSC (ROE) (Russia)

45. 

Rostec (Russian Technologies State Corporation) (Russia)

46. 

Rostekh – Azimuth (Russia)

47. 

Russian Aircraft Corporation MiG (Russia)

48. 

Russian Helicopters JSC (Russia)

49. 

SP KVANT (Sovmestnoe Predpriyatie Kvantovye Tekhnologii) (Russia)

50. 

Sukhoi Aviation JSC (Russia)

51. 

Sukhoi Civil Aircraft (Russia)

52. 

Tactical Missiles Corporation JSC (Russia)

53. 

Tupolev JSC (Russia)

54. 

UEC-Saturn (Russia)

55. 

United Aircraft Corporation (Russia)

56. 

JSC AeroKompozit (Russia)

57. 

United Engine Corporation (Russia)

58. 

UEC-Aviadvigatel JSC (Russia)

59. 

United Instrument Manufacturing Corporation (Russia)

60. 

United Shipbuilding Corporation (Russia)

61. 

JSC PO Sevmash (Russia)

62. 

Krasnoye Sormovo Shipyard (Russia)

63. 

Severnaya Shipyard (Russia)

64. 

Shipyard Yantar (Russia)

65. 

UralVagonZavod (Russia)

66. 

Baikal Electronics (Russia)

67. 

Center for Technological Competencies in Radiophtonics (Russia)

68. 

Central Research and Development Institute Tsiklon (Russia)

69. 

Crocus Nano Electronics (Russia)

70. 

Dalzavod Ship-Repair Center (Russia)

71. 

Elara (Russia)

72. 

Electronic Computing and Information Systems (Russia)

73. 

ELPROM (Russia)

74. 

Engineering Center Ltd. (Russia)

75. 

Forss Technology Ltd. (Russia)

76. 

Integral SPB (Russia)

77. 

JSC Element (Russia)

78. 

JSC Pella-Mash (Russia)

79. 

JSC Shipyard Vympel (Russia)

80. 

Kranark LLC (Russia)

81. 

Lev Anatolyevich Yershov (Ershov) (Russia)

82. 

LLC Center (Russia)

83. 

MCST Lebedev (Russia)

84. 

Miass Machine-Building Factory (Russia)

85. 

Microelectronic Research and Development Center Novosibirsk (Russia)

86. 

MPI VOLNA (Russia)

87. 

N.A. Dollezhal Order of Lenin Research and Design Institute of Power Engineering (Russia)

88. 

Nerpa Shipyard (Russia)

89. 

NM-Tekh (Russia)

90. 

Novorossiysk Shipyard JSC (Russia)

91. 

NPO Electronic Systems (Russia)

92. 

NPP Istok (Russia)

93. 

NTC Metrotek (Russia)

94. 

OAO GosNIIkhimanalit (Russia)

95. 

OAO Svetlovskoye Predpriyatiye Era (Russia)

96. 

OJSC TSRY (Russia)

97. 

OOO Elkomtekh (Elkomtex) (Russia)

98. 

OOO Planar (Russia)

99. 

OOO Sertal (Russia)

100. 

Photon Pro LLC (Russia)

101. 

PJSC Zvezda (Russia)

102. 

Amur Shipbuilding Factory PJSC (Russia)

103. 

AO Center of Shipbuilding and Ship Repairing JSC (Russia)

104. 

AO Kronshtadt (Russia)

105. 

Avant Space LLC (Russia)

106. 

Production Association Strela (Russia)

107. 

Radioavtomatika (Russia)

108. 

Research Center Module (Russia)

109. 

Robin Trade Limited (Russia)

110. 

R.Ye. Alekseyev Central Design Bureau for Hydrofoil Ships (Russia)

111. 

Rubin Sever Design Bureau (Russia)

112. 

Russian Space Systems (Russia)

113. 

Rybinsk Shipyard Engineering (Russia)

114. 

Scientific Research Institute of Applied Chemistry (Russia)

115. 

Scientific-Research Institute of Electronics (Russia)

116. 

Scientific Research Institute of Hypersonic Systems (Russia)

117. 

Scientific Research Institute NII Submikron (Russia)

118. 

Sergey IONOV (Russia)

119. 

Serniya Engineering (Russia)

120. 

Severnaya Verf Shipbuilding Factory (Russia)

121. 

Ship Maintenance Center Zvezdochka (Russia)

122. 

State Governmental Scientific Testing Area of Aircraft Systems (GkNIPAS) (Russia)

123. 

State Machine Building Design Bureau Raduga Bereznya (Russia)

124. 

State Scientific Center AO GNTs RF—FEI A.I. Leypunskiy Physico-Energy Institute (Russia)

125. 

State Scientific Research Institute of Machine Building Bakhirev (GosNIImash) (Russia)

126. 

Tomsk Microwave and Photonic Integrated Circuits and Modules Collective Design Center (Russia)

127. 

UAB Pella-Fjord (Russia)

128. 

United Shipbuilding Corporation JSC ‘35th Shipyard’ (Russia)

129. 

United Shipbuilding Corporation JSC ‘Astrakhan Shipyard’ (Russia)

130. 

United Shipbuilding Corporation JSC ‘Aysberg Central Design Bureau’ (Russia)

131. 

United Shipbuilding Corporation JSC ‘Baltic Shipbuilding Factory’ (Russia)

132. 

United Shipbuilding Corporation JSC ‘Krasnoye Sormovo Plant OJSC’ (Russia)

133. 

United Shipbuilding Corporation JSC SC ‘Zvyozdochka’ (Russia)

134. 

United Shipbuilding Corporation ‘Pribaltic Shipbuilding Factory Yantar’ (Russia)

135. 

United Shipbuilding Corporation ‘Scientific Research Design Technological Bureau Onega’ (Russia)

136. 

United Shipbuilding Corporation ‘Sredne-Nevsky Shipyard’ (Russia)

137. 

Ural Scientific Research Institute for Composite Materials (Russia)

138. 

Urals Project Design Bureau Detal (Russia)

139. 

Vega Pilot Plant (Russia)

140. 

Vertikal LLC(Russia)

141. 

Vladislav Vladimirovich Fedorenko (Russia)

142. 

VTK Ltd (Russia)

143. 

Yaroslavl Shipbuilding Factory (Russia)

144. 

ZAO Elmiks-VS (Russia)

145. 

ZAO Sparta (Russia)

146. 

ZAO Svyaz Inzhiniring (Russia)

147. 

46th TSNII Central Scientific Research Institute (Russia)

148. 

Alagir Resistor Factory (Russia)

149. 

All-Russian Research Institute of Optical and Physical Measurements (Russia)

150. 

All-Russian Scientific-Research Institute Etalon JSC (Russia)

151. 

Almaz JSC (Russia)

152. 

Arzam Scientific Production Enterprise Temp Avia (Russia)

153. 

Automated Procurement System for State Defense Orders, LLC (Russia)

154. 

Dolgoprudniy Design Bureau of Automatics (DDBA JSC) (Russia)

155. 

Electronic Computing Technology Scientific-Research Center JSC (Russia)

156. 

Electrosignal JSC (Russia)

157. 

Energiya JSC (Russia)

158. 

Engineering Center Moselectronproekt (Russia)

159. 

Etalon Scientific and Production Association (Russia)

160. 

Evgeny Krayushin (Russia)

161. 

Foreign Trade Association Mashpriborintorg (Russia)

162. 

Ineko LLC (Russia)

163. 

Informakustika JSC (Russia)

164. 

Institute of High Energy Physics (Russia)

165. 

Institute of Theoretical and Experimental Physics (Russia)

166. 

Inteltech PJSC (Russia)

167. 

ISE SO RAN Institute of High-Current Electronics (Russia)

168. 

Kaluga Scientific-Research Institute of Telemechanical Devices JSC (Russia)

169. 

Kulon Scientific-Research Institute JSC (Russia)

170. 

Lutch Design Office JSC (Russia)

171. 

Meteor Plant JSC (Russia)

172. 

Moscow Communications Research Institute JSC (Russia)

173. 

Moscow Order of the Red Banner of Labor Research Radio Engineering Institute JSC (Russia)

174. 

NPO Elektromechaniki JSC (Russia)

175. 

Omsk Production Union Irtysh JSC (Russia)

176. 

Omsk Scientific-Research Institute of Instrument Engineering JSC (Russia)

177. 

Optron, JSC (Russia)

178. 

Pella Shipyard OJSC (Russia)

179. 

Polyot Chelyabinsk Radio Plant JSC (Russia)

180. 

Pskov Distance Communications Equipment Plant (Russia)

181. 

Radiozavod JSC (Russia)

182. 

Razryad JSC (Russia)

183. 

Research Production Association Mars (Russia)

184. 

Ryazan Radio-Plant (Russia)

185. 

Scientific Production Center Vigstar JSC (Russia)

186. 

Scientific Production Enterprise 'Radiosviaz' (Russia)

187. 

Scientific Research Institute Ferrite-Domen (Russia)

188. 

Scientific Research Institute of Communication Management Systems (Russia)

189. 

Scientific-Production Association and Scientific-Research Institute of Radio- Components (Russia)

190. 

Scientific-Production Enterprise ‘Kant’ (Russia)

191. 

Scientific-Production Enterprise ‘Svyaz’ (Russia)

192. 

Scientific-Production Enterprise Almaz JSC (Russia)

193. 

Scientific-Production Enterprise Salyut JSC (Russia)

194. 

Scientific-Production Enterprise Volna (Russia)

195. 

Scientific-Production Enterprise Vostok JSC (Russia)

196. 

Scientific-Research Institute ‘Argon’ (Russia)

197. 

Scientific-Research Institute and Factory Platan (Russia)

198. 

Scientific-Research Institute of Automated Systems and Communications ComplexesNeptune JSC (Russia)

199. 

Special Design and Technical Bureau for Relay Technology (Russia)

200. 

Special Design Bureau Salute JSC (Russia)

201. 

Tactical Missile Company, Joint Stock Company ‘Salute’ (Russia)

202. 

Tactical Missile Company, Joint Stock Company ‘State Machine Building Design Bureau 'Vympel' By Name I.I.Toropov’ (Russia)

203. 

Tactical Missile Company, Joint Stock Company ‘URALELEMENT’ (Russia)

204. 

Tactical Missile Company, Joint Stock Company ‘Plant Dagdiesel’ (Russia)

205. 

Tactical Missile Company, Joint Stock Company ‘Scientific Research Institute of Marine Heat Engineering’ (Russia)

206. 

Tactical Missile Company, Joint Stock Company PA Strela (Russia)

207. 

Tactical Missile Company, Joint Stock Company Plant Kulakov (Russia)

208. 

Tactical Missile Company, Joint Stock Company Ravenstvo (Russia)

209. 

Tactical Missile Company, Joint Stock Company Ravenstvo-service (Russia)

210. 

Tactical Missile Company, Joint Stock Company Saratov Radio Instrument Plant (Russia)

211. 

Tactical Missile Company, Joint Stock Company Severny Press (Russia)

212. 

Tactical Missile Company, Joint-Stock Company ‘Research Center for Automated Design’ (Russia)

213. 

Tactical Missile Company, KB Mashinostroeniya (Russia)

214. 

Tactical Missile Company, NPO Electromechanics (Russia)

215. 

Tactical Missile Company, NPO Lightning (Russia)

216. 

Tactical Missile Company, Petrovsky Electromechanical Plant ‘Molot’ (Russia)

217. 

Tactical Missile Company, PJSC ‘MBDB ‘ISKRA’’ (Russia)

218. 

Tactical Missile Company, PJSC ANPP Temp Avia (Russia)

219. 

Tactical Missile Company, Raduga Design Bureau (Russia)

220. 

Tactical Missile Corporation, ‘Central Design Bureau of Automation’ (Russia)

221. 

Tactical Missile Corporation, 711 Aircraft Repair Plant (Russia)

222. 

Tactical Missile Corporation, AO GNPP ‘Region’ (Russia)

223. 

Tactical Missile Corporation, AO TMKB ‘Soyuz’ (Russia)

224. 

Tactical Missile Corporation, Azov Optical and Mechanical Plant (Russia)

225. 

Tactical Missile Corporation, Concern ‘MPO – Gidropribor’ (Russia)

226. 

Tactical Missile Corporation, Joint Stock Company ‘KRASNY GIDROPRESS’ (Russia)

227. 

Tactical Missile Corporation, Joint Stock Company Avangard (Russia)

228. 

Tactical Missile Corporation, Joint Stock Company Concern Granit-Electron (Russia)

229. 

Tactical Missile Corporation, Joint Stock Company Elektrotyaga (Russia)

230. 

Tactical Missile Corporation, Joint Stock Company GosNIIMash (Russia)

231. 

Tactical Missile Corporation, RKB Globus (Russia)

232. 

Tactical Missile Corporation, Smolensk Aviation Plant (Russia)

233. 

Tactical Missile Corporation, TRV Engineering (Russia)

234. 

Tactical Missile Corporation, Ural Design Bureau ‘Detal’ (Russia)

235. 

Tactical Missile Corporation, Zvezda-Strela Limited Liability Company (Russia)

236. 

Tambov Plant (TZ) ‘October’ (Russia)

237. 

United Shipbuilding Corporation ‘Production Association Northern Machine Building Enterprise’ (Russia)

238. 

United Shipbuilding Corporation ‘5th Shipyard’ (Russia)

239. 

Federal Center for Dual-Use Technology (FTsDT) Soyuz (Russia)

240. 

Turayev Machine Building Design Bureau Soyuz (Russia)

241. 

Zhukovskiy Central Aerohydrodynamics Institute (TsAGI) (Russia)

242. 

Rosatomflot (Russia)

243. 

Lyulki Experimental-Design Bureau (Russia)

244. 

Lyulki Science and Technology Center (Russia)

245. 

AO Aviaagregat (Russia)

246. 

Central Aerohydrodynamic Institute (TsAGI) (Russia)

247. 

Closed Joint Stock Company Turborus (Turborus) (Russia)

248. 

Federal Autonomous Institution Central Institute of Engine-Building N.A. P.I. Baranov; Central Institute of Aviation Motors (CIAM) (Russia)

249. 

Federal State Budgetary Institution National Research Center Institute N.A. N.E. Zhukovsky (Zhukovsky National Research Institute) (Russia)

250. 

Federal State Unitary Enterprise ‘State Scientific-Research Institute for Aviation Systems’ (GosNIIAS) (Russia)

251. 

Joint Stock Company 123 Aviation Repair Plant (123 ARZ) (Russia)

252. 

Joint Stock Company 218 Aviation Repair Plant (218 ARZ) (Russia)

253. 

Joint Stock Company 360 Aviation Repair Plant (360 ARZ) (Russia)

254. 

Joint Stock Company 514 Aviation Repair Plant (514 ARZ) (Russia)

255. 

Joint Stock Company 766 UPTK (Russia)

256. 

Joint Stock Company Aramil Aviation Repair Plant (AARZ) (Russia)

257. 

Joint Stock Company Aviaremont (Aviaremont) (Russia)

258. 

Joint Stock Company Flight Research Institute N.A. M.M. Gromov (FRI Gromov) (Russia)

259. 

Joint Stock Company Metallist Samara (Metallist Samara) (Russia)

260. 

Joint Stock Company Moscow Machine-Building Enterprise named after V. V. Chernyshev (MMP V.V. Chernyshev) (Russia)

261. 

JSC NII Steel (Russia)

262. 

Joint Stock Company Remdizel (Russia)

263. 

Joint Stock Company Special Industrial and Technical Base Zvezdochka (SPTB Zvezdochka) (Russia)

264. 

Joint Stock Company STAR (Russia)

265. 

Joint Stock Company Votkinsk Machine Building Plant (Russia)

266. 

Joint Stock Company Yaroslav Radio Factory (Russia)

267. 

Joint Stock Company Zlatoustovsky Machine Building Plant (JSC Zlatmash) (Russia)

268. 

Limited Liability Company Center for Specialized Production OSK Propulsion (OSK Propulsion) (Russia)

269. 

Lytkarino Machine-Building Plant (Russia)

270. 

Moscow Aviation Institute (Russia)

271. 

Moscow Institute of Thermal Technology (Russia)

272. 

Omsk Motor-Manufacturing Design Bureau (Russia)

273. 

Open Joint Stock Company 170 Flight Support Equipment Repair Plant (170 RZ SOP) (Russia)

274. 

Open Joint Stock Company 20 Aviation Repair Plant (20 ARZ) (Russia)

275. 

Open Joint Stock Company 275 Aviation Repair Plant (275 ARZ) (Russia)

276. 

Open Joint Stock Company 308 Aviation Repair Plant (308 ARZ) (Russia)

277. 

Open Joint Stock Company 32 Repair Plant of Flight Support Equipment (32 RZ SOP) (Russia)

278. 

Open Joint Stock Company 322 Aviation Repair Plant (322 ARZ) (Russia)

279. 

Open Joint Stock Company 325 Aviation Repair Plant (325 ARZ) (Russia)

280. 

Open Joint Stock Company 680 Aircraft Repair Plant (680 ARZ) (Russia)

281. 

Open Joint Stock Company 720 Special Flight Support Equipment Repair Plant (720 RZ SOP) (Russia)

282. 

Open Joint Stock Company Volgograd Radio-Technical Equipment Plant (VZ RTO) (Russia)

283. 

Public Joint Stock Company Agregat (PJSC Agregat) (Russia)

284. 

Salute Gas Turbine Research and Production Center (Russia)

285. 

Scientific-Production Association Vint of Zvezdochka Shipyard (SPU Vint) (Russia)

286. 

Scientific Research Institute of Applied Acoustics (NIIPA) (Russia)

287. 

Siberian Scientific-Research Institute of Aviation N.A. S.A. Chaplygin (SibNIA) (Russia)

288. 

Software Research Institute (Russia)

289. 

Subsidiary Sevastopol Naval Plant of Zvezdochka Shipyard (Sevastopol Naval Plant) (città di Sebastopoli, annessa illegalmente dalla Russia)

290. 

Tula Arms Plant (Russia)

291. 

Russian Institute of Radio Navigation and Time (Russia)

292. 

Federal Technical Regulation and Metrology Agency (Rosstandart) (Russia)

293. 

Federal State Budgetary Institution of Science P.I. K.A. Valiev RAS of the Ministry of Science and Higher Education of Russia (FTIAN) (Russia)

294. 

Federal State Unitary Enterprise All-Russian Research Institute of Physical, Technical and Radio Engineering Measurements (VNIIFTRI) (Russia)

295. 

Institute of Physics Named After P.N. Lebedev of the Russian Academy of Sciences (LPI) (Russia)

296. 

The Institute of Solid-State Physics of the Russian Academy of Sciences (ISSP) (Russia)

297. 

Rzhanov Institute of Semiconductor Physics, Siberian Branch of Russian Academy of Sciences (IPP SB RAS) (Russia)

298. 

UEC-Perm Engines, JSC (Russia)

299. 

Ural Works of Civil Aviation, JSC (Russia)

300. 

Central Design Bureau for Marine Engineering ‘Rubin’, JSC (Russia)

301. 

‘Aeropribor-Voskhod’, JSC (Russia)

302. 

Aerospace Equipment Corporation, JSC (Russia)

303. 

Central Research Institute of Automation and Hydraulics (CNIIAG), JSC (Russia)

304. 

Aerospace Systems Design Bureau, JSC (Russia)

305. 

Afanasyev Technomac, JSC (Russia)

306. 

Ak Bars Shipbuilding Corporation, CJSC (Russia)

307. 

AGAT, Gavrilov-Yaminskiy Machine-Building Plant, JSC (Russia)

308. 

Almaz Central Marine Design Bureau, JSC (Russia)

309. 

Joint Stock Company Eleron (Russia)

310. 

AO Rubin (Russia)

311. 

Branch of AO Company Sukhoi Yuri Gagarin Komsomolsk-on-Amur Aircraft Plant (Russia)

312. 

Branch of PAO II – Aviastar (Russia)

313. 

Branch of RSK MiG Nizhny Novgorod Aircraft-Construction Plant Sokol (Russia)

314. 

Chkalov Novosibirsk Aviation Plant (Russia)

315. 

Joint Stock Company All-Russian Scientific-Research Institute Gradient (Russia)

316. 

Joint Stock Company Almatyevsk Radiopribor Plant (JSC AZRP) (Russia)

317. 

Joint Stock Company Experimental-Design Bureau Elektroavtomatika in the name of P.A. Efimov (Russia)

318. 

Joint Stock Company Industrial Controls Design Bureau (Russia)

319. 

Joint Stock Company Kazan Instrument-Engineering and Design Bureau (Russia)

320. 

Joint Stok Company Microtechnology (Russia)

321. 

Phasotron Scientific-Research Institute of Radio-Engineering (Russia)

322. 

Joint Stock Company Radiopribor (Russia)

323. 

Joint Stock Company Ramensk Instrument-Engineering Bureau (Russia)

324. 

Joint Stock Company Research and Production Center SAPSAN (Russia)

325. 

Joint Stock Company Rychag (Russia)

326. 

Joint Stock Company Scientific Production Enterprise Izmeritel (Russia)

327. 

Joint Stock Company Scientific-Production Union for Radioelectronics named after V.I. Shimko (Russia)

328. 

Joint Stock Company Taganrog Communications Scientific-Research Institute (Russia)

329. 

Joint Stock Company Urals Instrument-Engineering Plant (Russia)

330. 

Joint Stock Company Vzlet Engineering Testing Support (Russia)

331. 

Joint Stock Company Zhiguli Radio Plant (Russia)

332. 

Joint Stock Company Bryansk Electromechanical Plant (Russia)

333. 

Public Joint Stock Company Moscow Institute of Electro-Mechanics and Automation (Russia)

334. 

Public Joint Stock Company Stavropol Radio Plant Signal (Russia)

335. 

Public Joint Stock Company Techpribor (Russia)

336. 

Joint Stock Company Ramensky Instrument-Engineering Plant (Russia)

337. 

V.V. Tarasov Avia Avtomatika (Russia)

338. 

Design Bureau of Chemical Machine Building KBKhM (Russia)

339. 

Far Eastern Shipbuilding and Ship Repair Center (Russia)

340. 

Ilyushin Aviation Complex Branch: Myasishcheva Experimental Mechanical Engineering Plant (Russia)

341. 

Institute of Marine Technology Problems Far East Branch Russian Academy of Sciences (Russia)

342. 

Irkutsk Aviation Plant (Russia)

343. 

Joint Stock Company Aerocomposit Ulyanovsk Plant (Russia)

344. 

Joint Stock Company Experimental Design Bureau named after A.S. Yakovlev (Russia)

345. 

Joint Stock Company Federal Research and Production Center Altai (Russia)

346. 

Joint Stock Company "Head Special Design Bureau Prozhektor (Russia)

347. 

Joint Stock Company Ilyushin Aviation Complex (Russia)

348. 

Joint Stock Company Lazurit Central Design Bureau (Russia)

349. 

Joint Stock Company Research and Development Enterprise Protek (Russia)

350. 

Joint Stock Company SPMDB Malachite (Russia)

351. 

Joint Stock Company Votkinsky Zavod (Russia)

352. 

Kalyazinsky Machine Building Factory – Branch of RSK MiG (Russia)

353. 

Main Directorate of Deep-Sea Research of the Ministry of Defense of the Russian Federation (Russia)

354. 

NPP Start (Russia)

355. 

OAO Radiofizika (Russia)

356. 

P.A. Voronin Lukhovitsk Aviation Plant, branch of RSK MiG (Russia)

357. 

Public Joint Stock Company Bryansk Special Design Bureau (Russia)

358. 

Public Joint Stock Company Voronezh Joint Stock Aircraft Company (Russia)

359. 

Radio Technical Institute named after A. L. Mints (Russia)

360. 

Russian Federal Nuclear Center – All-Russian Research Institute of Experimental Physics (Russia)

361. 

Shvabe JSC (Russia)

362. 

Special Technological Center LLC (Russia)

363. 

St. Petersburg Marine Bureau of Machine Building Malakhit (Russia)

364. 

St. Petersburg Naval Design Bureau Almaz (Russia)

365. 

St. Petersburg Shipbuilding Institution Krylov 45 (Russia)

366. 

Strategic Control Posts Corporation (Russia)

367. 

V.A. Trapeznikov Institute of Control Sciences of Russian Academy of Sciences (Russia)

368. 

Vladimir Design Bureau for Radio Communications OJSC (Russia)

369. 

Voentelecom JSC (Russia)

370. 

A.A. Kharkevich Institute for Information Transmission Problems (IITP), Russian Academy of Sciences (RAS) (Russia)

371. 

Ak Bars Holding (Russia)

372. 

Special Research Bureau for Automation of Marine Researches Far East Branch Russian Academy of Sciences (Russia)

373. 

Systems of Biological Synthesis LLC (Russia)

374. 

Borisfen, JSC (Russia)

375. 

Barnaul cartridge plant, JSC (Russia)

376. 

Concern Avrora Scientific and Production Association, JSC (Russia)

377. 

Bryansk Automobile Plant, JSC (Russia)

378. 

Burevestnik Central Research Institute, JSC (Russia)

379. 

Research Institute of Space Instrumentation, JSC (Russia)

380. 

Arsenal Machine-building plant, OJSC (Russia)

381. 

Central Design Bureau of Automatics, JSC (Russia)

382. 

Zelenodolsk Design Bureau, JSC (Russia)

383. 

Zavod Elecon, JSC (Russia)

384. 

VMP ‘Avitec’, JSC (Russia)

385. 

JSC V. Tikhomirov Scientific Research Institute of Instrument Design (Russia)

386. 

Tulatochmash, JSC (Russia)

387. 

PJSC ‘I.S. Brook’ INEUM (Russia)

388. 

SPE ‘Krasnoznamenets’, JSC (Russia)

389. 

SPA Pribor named after S.S. Golembiovsky, SC (Russia)

390. 

SPA ‘Impuls’, JSC (Russia)

391. 

RusBITech (Russia)

392. 

ROTOR 43 (Russia)

393. 

Rostov optical and mechanical plant, PJSC (Russia)

394. 

RATEP, JSC (Russia)

395. 

PLAZ (Russia)

396. 

OKB ‘Technika’ (Russia)

397. 

Ocean Chips (Russia)

398. 

Nudelman Precision Engineering Design Bureau (Russia)

399. 

Angstrem JSC (Russia)

400. 

NPCAP (Russia)

401. 

Novosibirsk Plant of Artificial Fibre (Russia)

402. 

Novosibirsk Cartridge Plant, JSC (SIBFIRE) (Russia)

403. 

Novator DB (Russia)

404. 

NIMI named after V.V. BAHIREV, JSC (Russia)

405. 

NII Stali JSC (Russia)

406. 

Nevskoe Design Bureau, JSC (Russia)

407. 

Neva Electronica JSC (Russia)

408. 

ENICS (Russia)

409. 

The JSC Makeyev Design Bureau (Russia)

410. 

KURGANPRIBOR, JSC (Russia)

411. 

Ural Optical-Mechanical Plant E.S. Yalamova, JSC (Russia)

412. 

Ramenskoye Engineering Design Office, JSC (Russia)

413. 

Vologda Optical and Mechanical Plant, JSC (Russia)

414. 

Videoglaz Project (Russia)

415. 

Innovative Underwater Technologies, LLC (Russia)

416. 

Ulyanovsk Mechanical Plant (Russia)

417. 

All-Russian Research Institute of Radio Engineering (Russia)

418. 

PJSC ‘Scientific and Production Association ‘Almaz’ named after Academician A.A. Raspletin’ (Russia)

419. 

Concern OJSC - KIZLYAR ELECTRO-MECHANICAL PLANT (Russia)

420. 

Concern Oceanpribor, JSC (Russia)

421. 

JSC Zelenogradsky Nanotechnology Center (Russia)

422. 

JSC Elektronstandart Pribor (Russia)

423. 

JSC ‘Urals Optical-Mechanical Plant named after Mr E.S Yalamov’ (Russia)

424. 

Ramenskoye Instrument-Making Design Bureau, JSC (Russia)

425. 

Special Technology Centre Limited Liability Company (Russia)

426. 

Vest Ost Limited Liability (Russia)

427. 

Trade-Component LLC (Russia)

428. 

Radiant Electronic Components JSC (Russia)

429. 

JSC ICC Milandr (Russia)

430. 

SMT iLogic LLC (Russia)

431. 

Device Consulting (Russia)

432. 

Concern Radio-Electronic Technologies (Russia)

433. 

Technodinamika, JSC (Russia)

434. 

OOO ‘UNITEK’ (Russia)

435. 

Closed Joint Stock Company TPK LINKOS (Russia)

436. 

Closed Joint Stock Company TPK LINKOS, SUBDIVISION IN ASTRAKHAN (Russia)

437. 

Design and Manufacturing of Aircraft Engines (DAMA) (Iran)

438. 

Islamic Revolutionary Guard Corps Aerospace Force (Iran)

439. 

Islamic Revolutionary Guard Corps Research and Self-Sufficiency Jihad Organization (IRGC SSJO) (Iran)

440. 

Oje Parvaz Mado Nafar Company (Mado) (Iran)

441. 

Paravar Pars Company (Iran)

442. 

Qods Aviation Industries (Iran)

443. 

Shahed Aviation Industries (Iran)

444. 

Concern Morinformsystem–Agat (Russia)

445. 

AO Papilon (Russia)

446. 

IT-Papillon OOO (Russia)

447. 

OOO Adis (Russia)

448. 

Papilon Systems Limited Liability Company (Russia)

449. 

Advanced Research Foundation (Russia)

450. 

Federal Service for Military-Technical Cooperation (Russia)

451. 

Federal State Budgetary Scientific Institution Research and Production Complex Technology Center (Russia)

452. 

Federal State Institution Federal Scientific Center Scientific Research Institute for System Analysis of the Russian Academy of Sciences (Russia)

453. 

Joint Stock Company All-Russian Research Institute Signal (Russia)

454. 

Joint Stock Company Center of Research and Technology Services Dinamika (Russia)

455. 

Joint Stock Company Concern Avtomatika (Russia)

456. 

Joint Stock Company Corporation Moscow Institute of Heat Technology (Russia)

457. 

Joint Stock Company Design Center Soyuz (Russia)

458. 

Joint Stock Company Design Technology Center Elektronika (Russia)

459. 

Joint Stock Company Institute for Scientific Research Microelectronic Equipment Progress (Russia)

460. 

Joint Stock Company Machine-Building Engineering Office Fakel Named After Akademika P.D. Grushina (Russia)

461. 

Joint Stock Company Moscow Institute of Electromechanics and Automatics (Russia)

462. 

Joint Stock Company North Western Regional Center of Almaz Antey Concern Obukhovsky Plant (Russia)

463. 

Joint Stock Company Obninsk Research and Production Enterprise Technologiya Named After A.G. Romashin (Russia)

464. 

Joint Stock Company Penza Electrotechnical Research Institute (Russia)

465. 

Joint Stock Company Production Association Sever (Russia)

466. 

Joint Stock Company Research Center ELINS (Russia)

467. 

Joint Stock Company Research and Production Association of Measuring Equipment (Russia)

468. 

Joint Stock Company Research and Production Enterprise Radar MMS (Russia)

469. 

Joint Stock Company Research and Production Enterprise Sapfir (Russia)

470. 

Joint Stock Company RT-Tekhpriemka (Russia)

471. 

Joint Stock Company Russian Research Institute Electronstandart (Russia)

472. 

Joint Stock Company Ryazan Plant of Metal Ceramic Instruments (Russia)

473. 

Joint Stock Company Scientific Production Enterprise Digital Solutions (Russia)

474. 

Joint Stock Company Scientific Production Enterprise Kontakt (Russia)

475. 

Joint Stock Company Scientific Production Enterprise Topaz (Russia)

476. 

Joint Stock Company Scientific Research Institute Giricond (Russia)

477. 

Joint Stock Company Scientific Research Institute of Computer Engineering NII SVT (Russia)

478. 

Joint Stock Company Scientific Research Institute of Electrical Carbon Products (Russia)

479. 

Joint Stock Company Scientific Research Institute of Electronic and Mechanical Devices (Russia)

480. 

Joint Stock Company Scientific Research Institute of Electronic Engineering Materials (Russia)

481. 

Joint Stock Company Scientific Research Institute of Gas Discharge Devices Plasma (Russia)

482. 

Joint Stock Company Scientific Research Institute of Industrial Television Rastr (Russia)

483. 

Joint Stock Company Scientific Research Institute of Precision Mechanical Engineering (Russia)

484. 

Joint Stock Company Special Design Bureau of Computer Engineering (Russia)

485. 

Joint Stock Company Special Design Bureau of Control Means (Russia)

486. 

Joint Stock Company Special Design Bureau Turbina (Russia)

487. 

Joint Stock Company State Scientific Research Institute Kristall (Russia)

488. 

Joint Stock Company Svetlana Semiconductors (Russia)

489. 

Joint Stock Company Tekhnodinamika (Russia)

490. 

Joint Stock Company Voronezh Semiconductor Devices Factory Assembly (Russia)

491. 

KAMAZ Publicly Traded Company (Russia)

492. 

Keldysh Institute of Applied Mathematics of the Russian Academy of Sciences (Russia)

493. 

Limited Liability Company Research and Production Association Radiovolna (Russia)

494. 

Limited Liability Company RSBGroup (Russia)

495. 

Mitishinskiy Scientific Research Institute of Radio Measuring Instruments (Russia)

496. 

Open Joint Stock Company Khabarovsk Radio Engineering Plant (Russia)

497. 

Open Joint Stock Company Mariyskiy Machine-Building Plant (Russia)

498. 

Open Joint Stock Company Scientific and Production Enterprise Pulsar (Russia)

499. 

Public Joint Stock Company Megafon (Russia)

500. 

Public Joint Stock Company Tutaev Motor Plant (Russia)

501. 

Public Joint Stock Company Vympel Interstate Corporation (Russia)

502. 

RT-Inform Limited Liability Company (Russia)

503. 

Skolkovo Foundation (Russia)

504. 

Skolkovo Institute of Science and Technology (Russia)

505. 

State Flight Testing Center Named After V.P. Chkalov (Russia)

506. 

Joint Stock Company Research and Production Association Named After S.A. Lavochkina (Russia)

507. 

VMK Limited Liability Company (Russia)

508. 

TESTKOMPLEKT LLC (Russia)

509. 

Radiopriborsnab LLC (Russia)

510. 

CJSC Radiotekhkomplekt (Russia)

511. 

Asia Pacific Links Ltd. (Hong Kong, Cina)

512. 

Tordan Industry Limited (Hong Kong, Cina)

513. 

Alpha Trading Investments Limited (Hong Kong, Cina)

514. 

JSC NICEVT (Russia)

515. 

A-CONTRAKT (Russia)

516. 

JCS Izhevsk Motozavod Axion-holding (Russia)

517. 

Gorky Plant of Communication Equipment (GZAS) (Russia)

518. 

Nizhny Novgorod Research Institute of Radio Engineering (NNIIRT) (Russia)

519. 

Nizhegorodskiy televizionnyy zavod (NITEL JSC) (Russia)

520. 

LLC Rezonit (Russia)

521. 

ZAO Promelektronika (Russia)

522. 

TD Promelektronika LLC (Russia)

523. 

Tako LLC (Armenia)

524. 

Art Logistics LLC (Russia)

525. 

GFK Logistics LLC (Russia)

526. 

Novastream Limited (Russia)

527. 

SKS Elektron Broker (Russia)

528. 

Trust Logistics (Russia)

529. 

Trust Logistics LLC (Russia)

530. 

Alfa Beta Creative LLC (Uzbekistan)

531. 

GFK Logistics Asia LLC (Uzbekistan)

532. 

I Jet Global DMCC (Siria)

533. 

I Jet Global DMCC (Emirati arabi uniti)

534. 

Success Aviation Services FZC (Emirati arabi uniti)

535. 

LLC CST (Zala Aero Group) (Russia)

536. 

Iran Aircraft Manufacturing Industries Corporation (HESA) (Iran)

537. 

Closed Joint Stock Company Special Design Bureau (Russia)

538. 

Federal State Enterprise Kazan State Gunpowder Plant (Russia)

539. 

Federal State Unitary Enterprise Central Scientific Research Institute of Chemistry and Mechanics (Russia)

540. 

Federal State Unitary Enterprise Rostov-On-Don Research Institute of Radio Communications (Russia)

541. 

Informtest Firm Limited Liability Company (Russia)

542. 

Joint Stock Company 150 Aircraft Repair Plant (Russia)

543. 

Joint Stock Company 810 Aircraft Repair Plant (Russia)

544. 

Joint Stock Company Arzamas Instrument-Making Plant named after P.I. Plandin (Russia)

545. 

Joint Stock Company Concern Central Institute for Scientific Research Elektropribor (Russia)

546. 

Joint Stock Company Dux (Russia)

547. 

Joint Stock Company Eastern Shipyard (Russia)

548. 

Joint Stock Company Information Satellite Systems Named After Academician M.F. Reshetnev (Russia)

549. 

Joint Stock Company Izhevsk Electromechanical Plant Kupol (Russia)

550. 

Joint Stock Company Kazan Optical-Mechanical Plant (Russia)

551. 

Joint Stock Company Khabarovsk Shipbuilding Yard (Russia)

552. 

Joint Stock Company Machine Building Company Vityaz (Russia)

553. 

Joint Stock Company Management Company Radiostandard (Russia)

554. 

Joint Stock Company Marine Instrument Engineering Corporation (Russia)

555. 

Joint Stock Company NII Gidrosvyazi Shtil (Russia)

556. 

Joint Stock Company Nizhny Novgorod Plant of the 70th Anniversary of Victory (Russia)

557. 

Joint Stock Company Northern Production Association Arktika (Russia)

558. 

Joint Stock Company Perm Machine Building Plant (Russia)

559. 

Joint Stock Company Production Complex Akhtuba (Russia)

560. 

Joint Stock Company Project Design Bureau RIO (Russia)

561. 

Joint Stock Company Scientific Production Association Orion (Russia)

562. 

Joint Stock Company Scientific Production Association Volna Plant (Russia)

563. 

Joint Stock Company Scientific Production Center of Automatics and Instrument Building Named After Academician N.A. Pilyugin (Russia)

564. 

Joint Stock Company Scientific Production Concern Tekhmash (Russia)

565. 

Joint Stock Company Scientific Research Engineering Institute (Russia)

566. 

Joint Stock Company Scientific Research Institute of Computing Complexes Named After M.A. Kartsev (Russia)

567. 

Joint Stock Company Scientific Technical Institute Radiosvyaz (Russia)

568. 

Joint Stock Company Taganrog Plant Priboy (Russia)

569. 

Joint Stock Company Tula Cartridge Works (Russia)

570. 

Joint Stock Company Tula Machine-Building Plant (Russia)

571. 

Joint Stock Company Ulan-Ude Aviation Plant (Russia)

572. 

Joint Stock Company Ulyanovsk Cartridge Works (Russia)

573. 

Joint Stock Company Ural Automotive Plant (Russia)

574. 

Joint Stock Company Vodtranspribor (Russia)

575. 

Joint Stock Company Zavolzhskiy Plant of Caterpillar Tractors (Russia)

576. 

Joint Stock Company Zelenodolsk Plant Named After A.M. Gorky (Russia)

577. 

Machine Building Group Limited Liability Company (Russia)

578. 

Military Industrial Company Limited Liability Company (Russia)

579. 

Open Joint Stock Company Degtyaryov Plant (Russia)

580. 

Promtekhnologiya Limited Liability Company (Russia)

581. 

Public Joint Stock Company Kurganmashzavod (Russia)

582. 

Public Joint Stock Company Motovilikha Plants (Russia)

583. 

Public Joint Stock Company Proletarsky Plant (Russia)

584. 

Public Joint Stock Company Rostvertol (Russia)

585. 

Scientific Production Association Izhevsk Unmanned Systems Limited Liability Company (Russia)

586. 

Scientific Production Enterprise Prima Limited Liability Company (Russia)

587. 

United Machine Building Group Limited Liability Company (Russia)

588. 

Volgograd Machine Building Company Limited Liability Company (Russia)

589. 

VXI-Systems Limited Liability Company (Russia)

590. 

LLC Yadro (Russia)

591. 

Perm Powder Plant (Russia)

592. 

RPA Kazan Machine Building Plant (Russia)

593. 

Proton JSC (Russia)

▼M20




ALLEGATO V

Elenco delle persone giuridiche, delle entità e degli organismi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a)

Alfa Bank
Bank Otkritie
Bank Rossiya
Promsvyazbank




ALLEGATO VI

Elenco delle persone giuridiche, delle entità e degli organismi di cui all'articolo 1, paragrafo 4, lettera a)

Almaz-Antey
Kamaz
Novorossiysk Commercial Sea Port

▼M24

Registro navale russo

▼M20

Rostec (Russian Technologies State Corporation)
Russian Railways
JSC PO Sevmash
Sovcomflot
United Shipbuilding Corporation

▼M35




ALLEGATO VII

Elenco dei paesi partner di cui all'articolo 1 duodecies, paragrafo 7, all'articolo 3, paragrafo 9, all'articolo 4 undecies, paragrafo 3, e all'articolo 4 quaterdecies, paragrafo 4

STATI UNITI D'AMERICA
GIAPPONE
REGNO UNITO
COREA DEL SUD
AUSTRALIA
CANADA
NUOVA ZELANDA
NORVEGIA

▼M36

SVIZZERA

▼M27




ALLEGATO VIII

ELENCO DELLE PERSONE GIURIDICHE, DELLE ENTITÀ O DEGLI ORGANISMI DI CUI ALL'ARTICOLO 1 SEXIES



Nome della persona giuridica, dell'entità o dell'organismo

Data di applicazione

Bank Otkritie

12 marzo 2022

Novikombank

12 marzo 2022

Promsvyazbank

12 marzo 2022

Bank Rossiya

12 marzo 2022

Sovcombank

12 marzo 2022

VNESHECONOMBANK (VEB)

12 marzo 2022

VTB BANK

12 marzo 2022

Sberbank

14 giugno 2022

Credit Bank of Moscow

14 giugno 2022

Joint Stock Company Russian Agricultural Bank, JSC Rosselkhozbank

14 giugno 2022

▼M23




ALLEGATO IX

ELENCO DELLE PERSONE GIURIDICHE, DELLE ENTITÀ O DEGLI ORGANISMI DI CUI ALL'ARTICOLO 4 octies

RT — Russia Today English
RT — Russia Today UK
RT — Russia Today Germany
RT — Russia Today France
RT — Russia Today Spanish
Sputnik

▼M27

Rossiya RTR / RTR Planeta
Rossiya 24 / Russia 24
TV Centre International

▼M32

NTV/NTV Mir
Rossiya 1
REN TV
Pervyi Kanal

▼M35

RT Arabic
Sputnik Arabic

▼M32




ALLEGATO X

Elenco delle persone giuridiche, delle entità e degli organismi di cui all'articolo 1 bis bis

PARTE A

OPK OBORONPROM
UNITED AIRCRAFT CORPORATION
URALVAGONZAVOD
ROSNEFT
TRANSNEFT
GAZPROM NEFT
ALMAZ-ANTEY
KAMAZ
ROSTEC (RUSSIAN TECHNOLOGIES STATE CORPORATION)
JSC PO SEVMASH
SOVCOMFLOT
UNITED SHIPBUILDING CORPORATION

PARTE B

RUSSIAN MARITIME REGISTER of SHIPPING (RMRS)

PARTE C

RUSSIAN REGIONAL DEVELOPMENT BANK

▼M30




ALLEGATO XI

Prezzi di cui all'articolo 4 septdecies, paragrafo 9, lettera a)

▼M34

Prezzo per il petrolio greggio

▼M31



Codice NC

Descrizione

Prezzo al barile (USD)

Data di applicazione

2709 00

Oli greggi di petrolio o di minerali bituminosi

60

5 dicembre 2022

▼M34

Prezzi dei prodotti petroliferi



Codice NC

Descrizione

Sopra la pari rispetto al petrolio greggio/

Sotto la pari rispetto al petrolio greggio

Prezzo al barile (USD)

Data di applicazione

 

Oli di petrolio o di minerali bituminosi, diversi dagli oli greggi, e preparazioni non nominate né comprese altrove, contenenti, in peso, 70  % o più di oli di petrolio o di minerali bituminosi e delle quali tali oli costituiscono il componente base, diversi da quelli contenenti biodiesel e dai residui di oli

 

2710 12

Oli leggeri e preparazioni

2710 12 11

destinati a subire un trattamento definito

Sotto la pari rispetto al petrolio greggio

45

5 febbraio 2023

2710 12 15

destinati a subire una trasformazione chimica mediante un trattamento diverso da quelli definiti per la sottovoce 2710 12 11

Sotto la pari rispetto al petrolio greggio

45

5 febbraio 2023

 

destinati ad altri usi

Benzine speciali

 

2710 12 21

Acqua ragia minerale

Sotto la pari rispetto al petrolio greggio

45

5 febbraio 2023

2710 12 25

altre

Sotto la pari rispetto al petrolio greggio

45

5 febbraio 2023

 

altre

Benzine per motori

 

2710 12 31

Benzine avio

Sopra la pari rispetto al petrolio greggio

100

5 febbraio 2023

 

altre, aventi tenore di piombo

inferiore o uguale a 0,013  g per l

 

2710 12 41

aventi numero di ottani (RON) inferiore a 95

Sopra la pari rispetto al petrolio greggio

100

5 febbraio 2023

2710 12 45

aventi numero di ottani (RON) uguale o superiore a 95 e inferiore a 98

Sopra la pari rispetto al petrolio greggio

100

5 febbraio 2023

2710 12 49

aventi numero di ottani (RON) uguale o superiore a 98

Sopra la pari rispetto al petrolio greggio

100

5 febbraio 2023

2710 12 50

superiore a 0,013  g per l

Sopra la pari rispetto al petrolio greggio

100

5 febbraio 2023

2710 12 70

Carboturbi tipo benzina

Sopra la pari rispetto al petrolio greggio

100

5 febbraio 2023

2710 12 90

altri oli leggeri

Sopra la pari rispetto al petrolio greggio

100

5 febbraio 2023

2710 19

altre

 

 

Oli medi

2710 19 11

destinati a subire un trattamento definito

Sopra la pari rispetto al petrolio greggio

100

5 febbraio 2023

2710 19 15

destinati a subire una trasformazione chimica mediante un trattamento diverso da quelli definiti per la sottovoce 2710 19 11

Sopra la pari rispetto al petrolio greggio

100

5 febbraio 2023

 

destinati ad altri usi

cherosene

 

2710 19 21

Carboturbi

Sopra la pari rispetto al petrolio greggio

100

5 febbraio 2023

2710 19 25

altro

Sopra la pari rispetto al petrolio greggio

100

5 febbraio 2023

2710 19 29

altri

Sopra la pari rispetto al petrolio greggio

100

5 febbraio 2023

 

Oli pesanti

Oli da gas

 

2710 19 31

destinati a subire un trattamento definito

Sopra la pari rispetto al petrolio greggio

100

5 febbraio 2023

2710 19 35

destinati a subire una trasformazione chimica mediante un trattamento diverso da quelli definiti per la sottovoce 2710 19 31

Sopra la pari rispetto al petrolio greggio

100

5 febbraio 2023

 

destinati ad altri usi

 

2710 19 43

aventi tenore, in peso, di zolfo inferiore o uguale a 0,001  %

Sopra la pari rispetto al petrolio greggio

100

5 febbraio 2023

2710 19 46

aventi tenore, in peso, di zolfo superiore a 0,001  % e inferiore o uguale a 0,002  %

Sopra la pari rispetto al petrolio greggio

100

5 febbraio 2023

2710 19 47

aventi tenore, in peso, di zolfo superiore a 0,002  % e inferiore o uguale a 0,1  %

Sopra la pari rispetto al petrolio greggio

100

5 febbraio 2023

2710 19 48

aventi tenore, in peso, di zolfo superiore a 0,1  %

Sopra la pari rispetto al petrolio greggio

100

5 febbraio 2023

 

Oli combustibili

 

2710 19 51

destinati a subire un trattamento definito

Sotto la pari rispetto al petrolio greggio

45

5 febbraio 2023

2710 19 55

destinati a subire una trasformazione chimica mediante un trattamento diverso da quelli definiti per la sottovoce 2710 19 51

Sotto la pari rispetto al petrolio greggio

45

5 febbraio 2023

 

destinati ad altri usi

 

2710 19 62

aventi tenore, in peso, di zolfo inferiore o uguale a 0,1  %

Sotto la pari rispetto al petrolio greggio

45

5 febbraio 2023

2710 19 66

aventi tenore, in peso, di zolfo superiore a 0,1  % e inferiore o uguale a 0,5  %

Sotto la pari rispetto al petrolio greggio

45

5 febbraio 2023

2710 19 67

aventi tenore, in peso, di zolfo superiore a 0,5  %

Sotto la pari rispetto al petrolio greggio

45

5 febbraio 2023

 

Oli lubrificanti ed altri

 

2710 19 71

destinati a subire un trattamento definito

Sopra la pari rispetto al petrolio greggio

100

5 febbraio 2023

2710 19 75

destinati a subire una trasformazione chimica mediante un trattamento diverso da quelli definiti per la sottovoce 2710 19 71

Sotto la pari rispetto al petrolio greggio

45

5 febbraio 2023

 

destinati ad altri usi

 

2710 19 81

Oli per motore, per compressori o per turbine

Sotto la pari rispetto al petrolio greggio

45

5 febbraio 2023

2710 19 83

Oli idraulici

Sotto la pari rispetto al petrolio greggio

45

5 febbraio 2023

2710 19 85

Oli bianchi, paraffina liquida

Sotto la pari rispetto al petrolio greggio

45

5 febbraio 2023

2710 19 87

Oli per cambi

Sotto la pari rispetto al petrolio greggio

45

5 febbraio 2023

2710 19 91

Oli destinati alla lavorazione dei metalli; oli da sformare; oli destinati alla protezione anticorrosiva

Sotto la pari rispetto al petrolio greggio

45

5 febbraio 2023

2710 19 93

Oli per isolamenti elettrici

Sotto la pari rispetto al petrolio greggio

45

5 febbraio 2023

2710 19 99

altri oli lubrificanti ed altri

Sotto la pari rispetto al petrolio greggio

45

5 febbraio 2023

2710 20

Oli di petrolio o di minerali bituminosi, diversi dagli oli greggi, e preparazioni non nominate né comprese altrove, contenenti, in peso, 70  % o più di oli di petrolio o di minerali bituminosi e delle quali tali oli costituiscono il componente base, contenti biodiesel, diversi dai residui di oli

 

 

Oli di gas

2710 20 11

aventi tenore, in peso, di zolfo inferiore o uguale a 0,001  %

Sopra la pari rispetto al petrolio greggio

100

5 febbraio 2023

2710 20 16

aventi tenore, in peso, di zolfo superiore a 0,001  % e inferiore o uguale a 0,1  %

Sopra la pari rispetto al petrolio greggio

100

5 febbraio 2023

2710 20 19

aventi tenore, in peso, di zolfo superiore a 0,1  %

Sopra la pari rispetto al petrolio greggio

100

5 febbraio 2023

 

Oli combustibili

 

2710 20 32

aventi tenore, in peso, di zolfo inferiore o uguale a 0,5  %

Sotto la pari rispetto al petrolio greggio

45

5 febbraio 2023

2710 20 38

aventi tenore, in peso, di zolfo superiore a 0,5  %

Sotto la pari rispetto al petrolio greggio

45

5 febbraio 2023

2710 20 90

altri oli

Sotto la pari rispetto al petrolio greggio

45

5 febbraio 2023

 

Residui di oli

 

2710 91

contenenti difenil policlorurati (PCB), tetrafenil policlorurati (PCT) o difenil polibromurati (PBB)

Sotto la pari rispetto al petrolio greggio

45

5 febbraio 2023

2710 99

altre

Sotto la pari rispetto al petrolio greggio

45

5 febbraio 2023

▼M36




ALLEGATO XII

Elenco dei progetti di cui all’articolo 4 septdecies, paragrafo 9, lettera b)



Ambito di applicazione dell’esenzione

Data di applicazione

Data di scadenza

Trasporto via nave verso il Giappone, assistenza tecnica, servizi di intermediazione, finanziamenti o assistenza finanziaria in relazione a tale trasporto, di petrolio greggio rientrante nella voce NC 2709 00 commisto a condensato, proveniente dal progetto Sakhalin-2 (Сахалин-2) sito in Russia

5 dicembre 2022

31 marzo 2024

▼M34




ALLEGATO XIII

Elenco di petrolio greggio e prodotti petroliferi di cui agli articoli 4 sexdecies e 4 septdecies



Codice NC

Descrizione

ex 2709 00

Oli greggi di petrolio o di minerali bituminosi, diversi dai condensati di gas naturale della sottovoce NC 2709 00 10 provenienti da impianti di produzione di gas naturale liquefatto

2710

Oli di petrolio o di minerali bituminosi, diversi dagli oli greggi; preparazioni non nominate né comprese altrove, contenenti, in peso, 70  % o più di oli di petrolio o di minerali bituminosi e delle quali tali oli costituiscono il componente base; residui di oli

▼M36




ALLEGATO XIV

Elenco dei beni e delle tecnologie e dei paesi di cui all'articolo 5 bis.



( 1 ) Decisione 2014/145/PESC del Consiglio, del 17 marzo 2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l ' indipendenza dell'Ucraina (GU L 78 del 17.3.2014, pag. 16).

( 2 ) Direttiva 2009/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime (GU L 131 del 28.5.2009, pag. 47).

( 3 ) Regolamento (CE) n. 391/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativo alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi (GU L 131 del 28.5.2009, pag. 11).

( 4 ) Direttiva (UE) 2016/1629 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, che stabilisce i requisiti tecnici per le navi adibite alla navigazione interna, che modifica la direttiva 2009/100/CE e che abroga la direttiva 2006/87/CE (GU L 252 del 16.9.2016, pag. 118).

( 5 ) Regolamento (CE) n. 725/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004 relativo al miglioramento della sicurezza delle navi e degli impianti portuali (GU L 129 del 29.4.2004, pag. 6).

( 6 ) Direttiva 2005/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa al miglioramento della sicurezza dei porti (GU L 310 del 25.11.2005, pag. 28).

( 7 ) Regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell’Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012 (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 1)

( 8 ) Direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull’aggiudicazione dei contratti di concessione (GU L 94, 28.3.2014, pag. 1).

( 9 ) Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag.65).

( 10 ) Direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 243).

( 11 ) Direttiva 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa al coordinamento delle procedure per l’aggiudicazione di taluni appalti di lavori, di forniture e di servizi nei settori della difesa e della sicurezza da parte delle amministrazioni aggiudicatrici/degli enti aggiudicatori, e recante modifica delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE (GU L 216 del 20.8.2009. pag. 76).;

( 12 ) Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

( 13 ) Regolamento (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale e che abroga il regolamento (CE) n. 1775/2005 (GU L 211 del 14.8.2009, pag. 36).

( 14 ) Direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE (GU L 211 del 14.8.2009, pag. 94)

( 15 ) Regolamento (UE) 2021/821 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021, che istituisce un regime dell’Unione di controllo delle esportazioni, dell’intermediazione, dell’assistenza tecnica, del transito e del trasferimento di prodotti a duplice uso (rifusione) (GU L 206 dell'11.6.2021, pag. 1)

( 16 ) Regolamento (UE) n. 258/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, che attua l’articolo 10 del protocollo delle Nazioni Unite contro la fabbricazione e il traffico illeciti di armi da fuoco, loro parti e componenti e munizioni, addizionale alla convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità transnazionale organizzata (protocollo delle Nazioni Unite sulle armi da fuoco), e dispone autorizzazioni all’esportazione, misure di importazione e transito per le armi da fuoco, loro parti e componenti e munizioni (GU L 94 del 30.3.2012, pag. 1).

( 17 ) Regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio, del 31 luglio 2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU L 229 del 31.7.2014, pag. 1).

( 18 ) Direttiva 2013/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativa alle imbarcazioni da diporto e alle moto d’acqua e che abroga la direttiva 94/25/CE (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 90).

( 19 ) Direttiva 2002/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2002, relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale e d'informazione e che abroga la direttiva 93/75/CEE del Consiglio (GU L 208 del 5.8.2002, pag. 10).

( 20 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell’Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558).

( 21 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558).

( 22 ) Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).

( 23 ) Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39)