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Document 32022D0264

Decisione (PESC) 2022/264 del Consiglio del 23 febbraio 2022 che modifica la decisione 2014/512/PESC concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina

ST/6493/2022/INIT

OJ L 42I, 23.2.2022, p. 95–97 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2022/264/oj

23.2.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

LI 42/95


DECISIONE (PESC) 2022/264 DEL CONSIGLIO

del 23 febbraio 2022

che modifica la decisione 2014/512/PESC concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 31 luglio 2014 il Consiglio ha adottato la decisione 2014/512/PESC (1).

(2)

Nelle conclusioni del 24 e 25 giugno 2021 il Consiglio europeo ha invitato la Russia ad assumere pienamente la propria responsabilità nel garantire l'attuazione integrale degli accordi di Minsk quale condizione essenziale per qualsiasi cambiamento sostanziale nella posizione dell'Unione. Ha sottolineato la necessità di una risposta ferma e coordinata dell'Unione e degli Stati membri a qualsiasi ulteriore attività nociva, illegale e destabilizzante della Russia, avvalendosi appieno di tutti gli strumenti a disposizione dell'Unione e garantendo il coordinamento con i partner. A tal fine, il Consiglio europeo ha invitato inoltre la Commissione e l'alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (“alto rappresentante”) a presentare ulteriori possibilità di misure restrittive, comprese sanzioni economiche.

(3)

Nelle sue conclusioni del 16 dicembre 2021, il Consiglio europeo ha evidenziato l'urgente necessità che la Russia allenti le tensioni causate dall'incremento di forze militari lungo il confine con l'Ucraina e da una retorica aggressiva, oltre ad aver ribadito il suo pieno sostegno alla sovranità e all'integrità territoriale dell'Ucraina. Pur incoraggiando gli sforzi diplomatici e sostenendo il formato Normandia nel conseguimento della piena attuazione degli accordi di Minsk, il Consiglio europeo ha affermato che qualsiasi ulteriore aggressione militare contro l'Ucraina avrebbe gravissime conseguenze e un costo pesante in risposta, comprese misure restrittive coordinate con i partner.

(4)

Il 24 gennaio 2022 il Consiglio ha approvato conclusioni con cui ha condannato le continue azioni aggressive e le minacce della Russia nei confronti dell'Ucraina, e ha invitato la Russia ad allentare le tensioni, a rispettare il diritto internazionale e ad avviare un dialogo costruttivo attraverso i meccanismi internazionali consolidati. Il Consiglio ha ribadito il pieno impegno dell'Unione a favore dei principi fondamentali su cui si fonda la sicurezza europea, sanciti dalla Carta delle Nazioni Unite e dai documenti costitutivi dell' Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa, tra cui l'Atto finale di Helsinki e la Carta di Parigi. Tali principi fondamentali comprendono, in particolare, la sovrana uguaglianza e l'integrità territoriale degli Stati, l'inviolabilità delle frontiere, il non ricorso alla minaccia o all'uso della forza, e la libertà degli Stati di scegliere o modificare le rispettive disposizioni in materia di sicurezza. Il Consiglio ha dichiarato che tali principi non sono né negoziabili né soggetti a revisione o reinterpretazione e che la loro violazione da parte della Russia costituisce un ostacolo a uno spazio di sicurezza comune e indivisibile in Europa e minaccia la pace e la stabilità nel continente europeo. Ricordando le conclusioni del Consiglio europeo del 16 dicembre 2021, il Consiglio ha ribadito che qualsiasi ulteriore aggressione militare della Russia contro l'Ucraina avrebbe gravissime conseguenze e un costo pesante, comprese una vasta gamma di misure restrittive settoriali e individuali adottate in coordinamento con i partner.

(5)

Il 19 febbraio 2022 l'alto rappresentante ha rilasciato una dichiarazione a nome dell'Unione in cui ha espresso preoccupazione per il massiccio incremento delle forze armate russe all'interno e ai confini dell'Ucraina e ha esortato la Russia ad avviare un dialogo costruttivo e a ricorrere alla diplomazia, a dar prova di moderazione e ad allentare le tensioni operando un significativo ritiro delle forze militari dalle vicinanze dei confini dell'Ucraina.

(6)

Il 21 febbraio 2022 il presidente della Federazione russa ha firmato un decreto che riconosce l'indipendenza e la sovranità delle zone non controllate dal governo delle regioni ucraine di Donetsk e Luhansk e ha ordinato lo spiegamento delle forze armate russe in tali zone.

(7)

Il 22 febbraio 2022 l'alto rappresentante ha rilasciato una dichiarazione a nome dell'Unione in cui condanna tale atto illegale, che compromette ulteriormente la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina e costituisce una grave violazione del diritto internazionale e degli accordi internazionali, tra cui la Carta delle Nazioni Unite, l'Atto finale di Helsinki, la Carta di Parigi e il memorandum di Budapest, oltre che degli accordi di Minsk e della risoluzione 2202 (2015) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. L'alto rappresentante ha esortato la Russia, in quanto parte del conflitto, a revocare il riconoscimento, a rispettare i propri impegni, a conformarsi al diritto internazionale e a riprendere le discussioni nell'ambito del formato Normandia e del gruppo di contatto tripartito. Ha annunciato che l'Unione risponderebbe a queste ultime violazioni da parte della Russia adottando con urgenza ulteriori misure restrittive.

(8)

Vista la gravità della situazione, il Consiglio ritiene appropriato adottare ulteriori misure restrittive in risposta alle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina.

(9)

In particolare, dovrebbero essere imposte restrizioni per quanto riguarda l'accesso al mercato dei capitali, in particolare vietando il finanziamento della Russia, del suo governo e della sua Banca centrale.

(10)

È necessaria un'ulteriore azione dell'Unione per attuare determinate misure.

(11)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione 2014/512/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2014/512/PESC è così modificata:

(1)

dopo l'articolo 1 è inserito l'articolo seguente:

"Articolo 1 bis

1.   L'acquisto o la vendita diretti o indiretti, la prestazione diretta o indiretta di servizi di investimento, o l'assistenza all'emissione, ovvero qualunque altra negoziazione su valori mobiliari e strumenti del mercato monetario emessi dopo il 9 marzo 2022:

a)

dalla Russia e dal suo governo;

b)

dalla Banca centrale russa; o

c)

da una persona giuridica, un'entità o un organismo che agisce per conto, o sotto la direzione, dell'entità di cui alla lettera b),

sono vietati.

2.   È vietato a qualsiasi persona giuridica, entità o organismo di cui al paragrafo 1 dopo il 23 febbraio 2022 concludere o partecipare, direttamente o indirettamente, a qualsiasi accordo per l'erogazione di nuovi prestiti o crediti. Tale divieto non si applica ai prestiti o ai crediti che hanno l'obiettivo specifico e documentato di fornire finanziamenti per le importazioni o le esportazioni di beni e servizi non finanziari non soggette a divieti tra l'Unione e qualsiasi Stato terzo, comprese le spese per beni e servizi provenienti da un altro Stato terzo necessarie per l'esecuzione dei contratti di esportazione o di importazione.

3.   Il divieto di cui al paragrafo 2 non si applica all'utilizzo di fondi o agli esborsi effettuati a titolo di un contratto concluso prima del 23 febbraio 2022, purché siano soddisfatte le condizioni seguenti:

a)

tutti i termini e le condizioni di utilizzo o esborso:

i)

sono stati convenuti prima del 23 febbraio 2022; e

ii)

non sono stati modificati in tale data o in una successiva; e

b)

prima del 23 febbraio 2022 una data di scadenza contrattuale era stata fissata per il rimborso integrale di tutti i fondi messi a disposizione e per la cessazione di tutti gli impegni, diritti e obblighi derivanti dal contratto.

I termini e le condizioni dell'utilizzo di fondi e degli esborsi di cui alla lettera a) comprendono disposizioni riguardanti la durata del periodo di rimborso per ogni utilizzo di fondi o esborso, il tasso di interesse applicato o il metodo di calcolo del tasso di interesse, e l'importo massimo.";

(2)

all'articolo 7, paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a)

le entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere b) o c), e all'articolo 1, paragrafo 2, lettere c) o d), all'articolo 1 bis, lettere a), b) o c), o elencate nell'allegato I, II, III o IV;".

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, 23 febbraio 2022

Per il Consiglio

Il presidente

J.-Y. LE DRIAN


(1)  Decisione 2014/512/PESC del Consiglio, del 31 luglio 2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU L 229 del 31.7.2014, pag. 13).


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