1968R0998 — IT — 01.01.1988 — 002.001


Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

►B

REGOLAMENTO (CEE) N. 998/68 DELLA COMMISSIONE

del 18 luglio 1968

relativo alla non fissazione di importi supplementari per le importazioni di suini macellati ed alcuni tagli di suini, provenienti dall'Ungheria

(GU L 170, 19.7.1968, p.14)

Modificato da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  No

page

date

 M1

Regolamento (CEE) n. 328/83 della Commissione del 9 febbraio 1983

  L 38

12

10.2.1983

►M2

Regolamento (CEE) n. 4159/87 della Commissione del 29 dicembre 1987

  L 392

43

31.12.1987




▼B

REGOLAMENTO (CEE) N. 998/68 DELLA COMMISSIONE

del 18 luglio 1968

relativo alla non fissazione di importi supplementari per le importazioni di suini macellati ed alcuni tagli di suini, provenienti dall'Ungheria



LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 121/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore della carne suina ( 1 ), in particolare l'articolo 13, paragrafo 2,

visto il regolamento n. 202/67/CEE della Commissione, del 28 giugno 1967, che fissa l'importo supplementare applicabile alle importazioni di prodotti del settore della carne suina in provenienza dai paesi terzi ( 2 ), modificato dal regolamento n. 614/67/CEE ( 3 ), in particolare l'articolo 6,

considerando che, quando il prezzo d'offerta franco frontiera di un prodotto scende al disotto del prezzo limite, il prelievo applicabile a tale prodotto deve essere aumentato di un importo supplementare pari alla differenza fra il prezzo limite e il prezzo d'offerta;

considerando che l'importo supplementare non si applica tuttavia nei confronti dei paesi terzi disposti a garantire, e in grado di farlo, che all'importazione nella Comunità di prodotti originari e in provenienza dal loro territorio il prezzo indicato non sarà inferiore al prezzo limite e che sarà evitata ogni deviazione di traffico;

considerando che, con lettera del 25 giugno 1968, le competenti autorità della Repubblica popolare ungherese sono dichiarate disposte a dare tale garanzia per le esportazioni verso la Comunità di suini macellati e di alcuni tagli di suini; che esso provvederà affinché dette esportazioni vengano effettuate esclusivamente dall'impresa per il commercio estero «Terimpex»; che provvederà inoltre affinché per tali prodotti non vi siano consegne a prezzi franco frontiera della Comunità inferiori al prezzo limite valido nel giorno dello sdoganamento; che a tal fine prenderanno ogni utile misura per evitare che l'impresa per il commercio estero «Terimpex» non faccia ricorso in particolare a misure che possano determinare indirettamente prezzi inferiori ai prezzi limite, come ad esempio l'assunzione a carico delle spese di commercializzazione o di trasporto, la concessione di riduzioni di prezzo, la conclusione di accordi per prestazioni abbinate, o le misure aventi effetti analoghi;

considerando che le competenti autorità della Repubblica popolare ungherese si sono inoltre dichiarate disposte a trasmettere regolarmente alla Commissione, tramite l'impresa per il commercio estero «Terimpex», i dettagli relativi alle esportazioni nella Comunità di suini macellati e di tagli di suini e a dar modo alla Commissione di esercitare un controllo permanente sull'efficacia delle misure applicate;

considerando che i problemi relativi all'osservanza di tale dichiarazione di garanzia sono stati discussi nei particolari con i rappresentanti della Repubblica popolare ungherese; che a seguito delle discussioni si può ritenere che la Repubblica popolare ungherese è in grado di tener fede alla sua dichiarazione di garanzia; che non occorre pertanto fissare un importo supplementare all'importazione dei prodotti in questione originari e in provenienza dalla Repubblica popolare ungherese;

considerando che il Comitato di gestione per le carni suine non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:



▼M2

Articolo 1

I prelievi determinati a norma dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio ( 4 ) non vengono maggiorati di un importo supplementare per le importazioni dei seguenti prodotti originari e provenienti dall'Ungheria:



Codice NC

Designazione delle merci

0203

Carni di animali della specie suina, fresche, refrigerate o congelate:

 

-  fresche o refrigerate:

ex02 03 11

- -  in carcasse o mezzene:

0203 11 10

- - -  di animali della specie suina domestica

ex02 03 12

- -  Prosciutti, spalle e loro pezzi, non disossati:

 

- - -  di animali della specie suina domestica:

0203 12 11

- - - -  Prosciutti e loro pezzi

0203 12 19

- - - -  Spalle e loro pezzi

ex02 03 19

- -  altre:

 

- - -  di animali della specie suina domestica:

0203 19 11

- - - -  Parti anteriori e loro pezzi

0203 19 13

- - - -  Lombate e loro pezzi

 

-  congelate:

ex02 03 21

- -  in carcasse o mezzene:

0203 21 10

- - -  di animali della specie suina domestica

ex02 03 22

- -  Prosciutti, spalle e loro pezzi, non disossati:

 

- - -  di animali della specie suina domestica:

0203 22 11

- - - -  Prosciutti e loro pezzi

0203 22 19

- - - -  Spalle e loro pezzi

ex02 03 29

- -  altre:

 

- - -  di animali della specie suina domestica:

0203 29 11

- - - -  Parti anteriori e loro pezzi

0203 29 13

- - - -  Lombate e loro pezzi

▼B

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.



( 1 ) GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2283/67.

( 2 ) GU n. 134 del 30. 6. 1967, pag. 2837/67.

( 3 ) GU n. 231 del 27. 9. 1967, pag. 6.

( 4 ) GU n. L 282 dell' 1. 11. 1975, pag. 1.