Norme in materia di igiene per gli alimenti di origine animale

SINTESI DI:

Regolamento (CE) n. 853/2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale

QUAL È L’OBIETTIVO DEL REGOLAMENTO?

PUNTI CHIAVE

Lo scopo principale del regolamento consiste nella definizione di requisiti igienici specifici per gli alimenti di origine animale, decritti in dettaglio nell’allegato III (si veda di seguito).

Obblighi generali degli operatori del settore alimentare

L’allegato III stabilisce le norme specifiche per ciascuna categoria di prodotto.

Carni, tra cui ungulati domestici (specie bovine, ovine e caprine), pollame e lagomorfi (volatili d’allevamento, conigli, lepri e roditori), selvaggina d’allevamento, selvaggina selvatica, carni macinate, preparazioni di carni e carni separate/recuperate meccanicamente e prodotti a base di carne. Le norme comprendono requisiti per:

Molluschi bivalvi vivi, quali ostriche, molluschi, vongole, cardidi e capesante. I requisiti speciali presenti nell’allegato III comprendono:

Prodotti della pesca, pesci di mare o di acqua dolce, compresi crostacei e molluschi, sia selvatici che allevati. Le norme si applicano ai prodotti della pesca decongelati non trasformati e ai prodotti della pesca freschi. Tra gli altri, i prodotti devono soddisfare i requisiti per quanto riguarda:

Il latte crudo e i prodotti lattiero-caseari devono provenire da animali:

Sono inoltre presenti requisiti per:

Le uova e gli ovoprodotti devono:

Gli stabilimenti devono essere progettati e attrezzati in modo che sia assicurata la separazione tra le seguenti operazioni:

I requisiti supplementari per gli ovoprodotti comprendono i seguenti:

Altri alimenti di origine animale

L’allegato III contempla inoltre norme che si applicano a:

Poteri delegati e competenze di esecuzione della Commissione

Il regolamento conferisce alla Commissione il potere di attuarne l’adeguamento mediante l’adozione di atti delegati, qualora ciò sia giustificato dalla presenza di nuove informazioni scientifiche o dall’acquisizione di esperienze pratiche.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA IL REGOLAMENTO?

Il regolamento è in vigore dal .

CONTESTO

Per maggiori informazioni, si veda:

DOCUMENTO PRINCIPALE

Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (GU L 139 del , pag. 55). Testo ripubblicato nella rettifica (GU L 226 del , pag. 22).

Le successive modifiche al regolamento (CE) n. 853/2004 sono state incorporate nel testo originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

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