COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 26.10.2022
COM(2022) 542 final/2
2022/0347(COD)
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Proposta di
DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa
(rifusione)
{SEC(2022) 542}
{SWD(2022) 345, 542, 545}
RELAZIONE
1.CONTESTO DELLA PROPOSTA
L'aria pulita è essenziale per la salute umana e per la salvaguardia dell'ambiente. Negli ultimi trent'anni l'Unione europea (UE) ha ottenuto notevoli miglioramenti nella qualità dell'aria grazie agli sforzi congiunti che ha messo in campo assieme alle autorità nazionali, regionali e locali degli Stati membri al fine di ridurre gli effetti negativi dell'inquinamento atmosferico. Circa 300 000 decessi prematuri all'anno (rispetto a un milione all'anno nei primi anni novanta) e un numero consistente di malattie non trasmissibili come l'asma, i problemi cardiovascolari e il cancro ai polmoni sono tuttavia ancora attribuiti all'inquinamento atmosferico (e soprattutto al particolato, al biossido di azoto e all'ozono);. L'inquinamento atmosferico continua ad essere la prima causa ambientale di morte precoce nell'UE. Colpisce in modo sproporzionato i gruppi vulnerabili, quali i bambini, gli anziani e le persone con patologie pregresse, nonché i gruppi svantaggiati dal punto di vista socioeconomico. Vi sono inoltre sempre più prove del fatto che l'inquinamento atmosferico può essere associato ad alterazioni del sistema nervoso, come la demenza.
Inoltre l'inquinamento atmosferico minaccia l'ambiente attraverso l'acidificazione, l'eutrofizzazione e i danni da ozono che colpiscono foreste, ecosistemi e colture. L'eutrofizzazione dovuta ai depositi di azoto supera i carichi critici in due terzi delle superfici di ecosistemi dell'UE, con un impatto significativo sulla biodiversità. La pressione esercitata dall'inquinamento può aggravare le situazioni di surplus di azoto dovuto all'inquinamento idrico.
Nel novembre 2019 la Commissione ha pubblicato il
controllo dell'adeguatezza
delle direttive sulla qualità dell'aria ambiente (direttive 2004/107/CE e 2008/50/CE), nel quale si conclude che le direttive sono state parzialmente efficaci quanto al miglioramento della qualità dell'aria e all'adempimento delle norme in materia di qualità dell'aria, sebbene finora non tutti i loro obiettivi siano stati raggiunti.
Nel dicembre 2019, nel
Green Deal europeo
, la Commissione europea si è impegnata a migliorare ulteriormente la qualità dell'aria e ad allineare maggiormente le norme dell'UE in materia di qualità dell'aria alle raccomandazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS). Tali raccomandazioni sono state recentemente riviste nel settembre 2021 e sono oggetto di un riesame scientifico periodico, generalmente condotto ogni 10 anni. L'obiettivo di un maggiore allineamento ai più recenti risultati scientifici è stato confermato nel
piano d'azione per l'inquinamento zero
, nel quale si prevede, entro il 2050, di ridurre l'inquinamento dell'aria, nonché dell'acqua e del suolo, a livelli che non siano più considerati nocivi per la salute e gli ecosistemi naturali e che rimangano entro limiti che il nostro pianeta può sostenere, così da creare un ambiente privo di sostanze tossiche. Sono stati inoltre introdotti traguardi per il 2030, due dei quali sull'aria: ridurre di oltre il 55 % gli effetti nocivi sulla salute (decessi prematuri) dell'inquinamento atmosferico e la percentuale di ecosistemi dell'UE nei quali l'inquinamento atmosferico minaccia la biodiversità del 25 %. Norme più rigorose in materia di qualità dell'aria contribuirebbero anche agli obiettivi del piano europeo di lotta contro il cancro. Nel
Green Deal europeo
la Commissione ha inoltre annunciato che rafforzerà il monitoraggio, la modellizzazione e la pianificazione della qualità dell'aria.
L'aggressione militare russa nei confronti dell'Ucraina, iniziata nel febbraio 2022, ha indotto i leader dell'UE a concordare sulla necessità di accelerare con urgenza la transizione verso la produzione di energia pulita, al fine di ridurre la dipendenza dell'UE dal gas e da altri combustibili fossili importati dalla Russia. Il 18 maggio 2022 è stato varato il piano
RePowerEU
, un ambizioso pacchetto di misure destinate tra l'altro ad aiutare gli Stati membri a intensificare la diffusione della produzione di energia rinnovabile. Se attuato rapidamente come indicato nella comunicazione della Commissione, questo pacchetto potrebbe apportare benefici collaterali significativi dal punto di vista dell'inquinamento atmosferico.
Le direttive sulla qualità dell'aria ambiente fanno parte di un quadro strategico globale in materia di aria pulita che si basa su tre pilastri principali. Il primo è costituito dalle stesse direttive sulla qualità dell'aria ambiente che stabiliscono norme di qualità per i livelli di concentrazione di 12 inquinanti dell'aria ambiente. Il secondo è rappresentato dalla direttiva concernente la riduzione delle emissioni nazionali di determinati inquinanti atmosferici (direttiva NEC) che fissa per ciascuno Stato membro impegni di riduzione delle emissioni dei principali inquinanti dell'aria ambiente e dei loro precursori, intervenendo all'interno dell'UE al fine di giungere a una riduzione congiunta dell'inquinamento transfrontaliero. A ciò si aggiungono gli sforzi internazionali, in particolare attraverso la convenzione UNECE sull'inquinamento atmosferico, volti a ridurre le emissioni transfrontaliere provenienti da paesi terzi. Il terzo pilastro consiste nella legislazione che stabilisce norme in materia di emissioni per le principali fonti di inquinamento atmosferico, come i veicoli adibiti al trasporto su strada, gli impianti di riscaldamento domestici e gli impianti industriali.
I livelli dell'inquinamento prodotto da tali fonti sono determinati anche da altre politiche che interessano attività e settori chiave in ambiti quali i trasporti, l'industria, l'energia, il clima e l'agricoltura. Alcune di queste politiche fanno parte di recenti iniziative adottate nell'ambito del
Green Deal europeo
, quali il
piano d'azione per l'inquinamento zero
, la
normativa europea sul clima
e il pacchetto
"Pronti per il 55 %"
con iniziative sull'efficienza energetica e le energie rinnovabili, la
strategia per il metano
, la
strategia per una mobilità sostenibile e intelligente
, il relativo
nuovo quadro per la mobilità urbana
del 2021, la
strategia sulla biodiversità
e l'
iniziativa "Dal produttore al consumatore"
. L'adozione e l'attuazione dell'imminente proposta di norme Euro 7 (cfr. PLAN/2020/6308) dovrebbero inoltre determinare riduzioni significative delle emissioni inquinanti prodotte da autovetture, furgoni, autocarri e autobus.
La revisione delle direttive sulla qualità dell'aria ambiente comporterebbe la loro fusione in un'unica direttiva e mirerebbe a:
·allineare maggiormente le norme dell'UE in materia di qualità dell'aria alle raccomandazioni dell'OMS;
·migliorare ulteriormente il quadro legislativo (ad esempio in relazione alle sanzioni e all'informazione del pubblico);
·offrire un migliore sostegno alle autorità locali nel conseguire l'obiettivo di garantire un'aria più pulita rafforzando il monitoraggio, la modellizzazione e i piani per la qualità dell'aria.
La valutazione d'impatto indica che i benefici della revisione proposta per la società sono di gran lunga superiori ai costi. I principali benefici attesi riguardano la salute (tra cui la riduzione della mortalità e della morbilità, della spesa per l'assistenza sanitaria e delle assenze dal lavoro dovute a malattia, nonché l'aumento della produttività sul lavoro) e l'ambiente (tra cui la riduzione delle perdite di rendimento dei raccolti legate all'ozono).
1.1.Coerenza con le altre normative dell'Unione
L'iniziativa fa parte del programma di lavoro della Commissione per il 2022 e costituisce un'azione chiave del piano d'azione per l'inquinamento zero. Come tutte le iniziative nell'ambito del Green Deal europeo, essa mira a garantire che gli obiettivi siano conseguiti nel modo più efficace e meno oneroso possibile e rispettino il principio "non arrecare un danno significativo". La proposta contribuisce all'attuazione dell'obiettivo "inquinamento zero" e dei traguardi del piano d'azione per l'inquinamento zero relativi alla qualità dell'aria volti a proteggere la salute e l'ambiente. Molte politiche e priorità del
Green Deal europeo
sono importanti per la corretta attuazione della proposta e possono giovare della maggiore ambizione prevista dalla proposta di direttiva. Tra tali politiche e priorità figurano quelle descritte di seguito.
·La normativa sul clima e il pacchetto "Pronti per il 55 %" promuoveranno, grazie alla loro maggiore ambizione climatica, l'adozione di tecnologie a basse o a zero emissioni con benefici collaterali per la qualità dell'aria (come le energie rinnovabili non combustibili, le misure di efficienza energetica, la mobilità elettrica). Le proposte prevedono obiettivi più ambiziosi nel quadro del sistema per lo scambio di quote di emissioni dell'UE (ETS) e del regolamento dell'UE sulla condivisione degli sforzi, nonché livelli di prestazione più rigorosi in materia di emissioni di CO2 che impongono a tutte le autovetture e ai furgoni di nuova immatricolazione di essere a emissioni zero a partire dal 2035. Le norme più rigorose in materia di qualità dell'aria previste dalla presente proposta apporteranno benefici collaterali per il clima sotto forma di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, in particolare le emissioni di CO2 prodotte dalla combustione di combustibili fossili, e di riduzione del particolato carbonioso, un forzante climatologico a vita breve.
·REPowerEU propone azioni volte a ridurre rapidamente la dipendenza dell'Europa dai combustibili fossili russi, tra cui una riduzione complessiva del consumo energetico, la diversificazione delle importazioni di energia, la sostituzione dei combustibili fossili e l'accelerazione della transizione verso le energie rinnovabili nella produzione di energia, nell'industria, nel settore dell'edilizia e dei trasporti e negli investimenti intelligenti. L'accelerazione di queste azioni può giovare anche alla qualità dell'aria.
·Una più ampia diffusione di fonti energetiche rinnovabili non combustibili ridurrà la dipendenza dai combustibili fossili e quindi le emissioni di inquinanti atmosferici, migliorando la qualità dell'aria. Tra le iniziative che promuovono le fonti energetiche rinnovabili figurano la proposta del 2021 di revisione della direttiva Rinnovabili (RED II) che presenta obiettivi più ambiziosi per il 2030, nonché la comunicazione della Commissione del 2022 sul piano RePowerEU, che pone l'accento sull'anticipazione degli investimenti nelle energie rinnovabili, in particolare nell'energia solare ed eolica, e nelle pompe di calore, tutte soluzioni che sono vantaggiose anche per la qualità dell'aria.
·Una maggiore ambizione in materia di efficienza energetica e l'introduzione di un obiettivo di efficienza energetica vincolante per l'UE attraverso la proposta di revisione della direttiva sull'efficienza energetica ridurranno il fabbisogno energetico complessivo, compresi i combustibili fossili, e quindi le emissioni di inquinanti atmosferici, migliorando la qualità dell'aria.
·Gli interventi nell'ambito della strategia per una mobilità sostenibile e intelligente e il relativo nuovo quadro per la mobilità urbana del 2021 a sostegno della transizione verso trasporti pubblici e a basse emissioni apporteranno benefici collaterali per la qualità dell'aria. Alcune azioni di particolare rilevanza per la qualità dell'aria prevedono norme più rigorose in materia di emissioni di inquinanti atmosferici per i veicoli con motore a combustione (nell'imminente proposta di norme Euro 7); la proposta di regolamento sulla realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi: è necessaria una rete globale di infrastrutture di ricarica e rifornimento per facilitare la maggiore diffusione di combustibili rinnovabili e a basse emissioni di carbonio, tra cui la mobilità elettrica, che apporterebbe importanti benefici collaterali in termini di qualità dell'aria; tra le proposte per le iniziative ReFuelEU Aviation e FuelEU Maritime figurano misure che promuovono carburanti più puliti, con un potenziale di riduzione delle emissioni di inquinanti atmosferici, e il miglioramento della qualità dell'aria in prossimità di porti e aeroporti imponendo l'utilizzo dell'alimentazione elettrica da terra o di energia a zero emissioni durante l'ormeggio per tipi specifici di navi e di carburanti sostenibili per l'aviazione negli aeromobili. Le direttive sulla qualità dell'aria ambiente stimolano, a loro volta, un numero maggiore di interventi nelle aree urbane per favorire il passaggio a una mobilità a basse emissioni, l'introduzione di zone a basse emissioni, una maggiore diffusione dei trasporti pubblici e la mobilità attiva per raggiungere i valori limite.
·Una politica agricola comune più verde e la strategia "Dal produttore al consumatore" possono contribuire a ridurre le emissioni di ammoniaca prodotte dall'agricoltura, ad esempio promuovendo misure di riduzione dell'ammoniaca attraverso i piani strategici della PAC o migliorando la gestione dei nutrienti.
·Norme più rigorose in materia di qualità dell'aria nell'ambito della presente proposta contribuiranno a proteggere la diversità in linea con la strategia sulla biodiversità, mentre le politiche volte a migliorare la salute degli ecosistemi, come la proposta di normativa sul ripristino della natura, possono anche favorire il raggiungimento di risultati in termini di aria pulita.
1.2.Base giuridica
Gli articoli 191 e 192 del
trattato sul funzionamento dell'Unione europea
(TFUE) in materia di ambiente costituiscono la base giuridica su cui si fonda l'azione dell'UE a favore della qualità dell'aria Tali articoli autorizzano l'UE ad agire per salvaguardare, tutelare e migliorare la qualità dell'ambiente, proteggere la salute umana e promuovere sul piano internazionale misure destinate a risolvere i problemi dell'ambiente a livello regionale o mondiale. Le attuali direttive sulla qualità dell'aria ambiente si fondano sulla medesima base giuridica. Trattandosi di un settore di competenza concorrente tra l'UE e gli Stati membri, l'azione dell'UE deve rispettare il principio di sussidiarietà.
1.3.Sussidiarietà e proporzionalità
Gli obiettivi della presente iniziativa non possono essere conseguiti in misura sufficiente a livello dei soli Stati membri. Ciò dipende, in primo luogo, dalla natura transfrontaliera dell'inquinamento atmosferico: i modelli atmosferici e le misurazioni dell'inquinamento dell'aria dimostrano, al di là di ogni dubbio, che l'inquinamento di uno Stato membro contribuisce all'inquinamento rilevato in altri Stati membri. Una volta emessi o formatisi nell'atmosfera, gli inquinanti atmosferici possono essere trasportati per migliaia di chilometri. La portata della questione in esame richiede un'azione a livello dell'UE per garantire che tutti gli Stati membri adottino misure atte a ridurre i rischi per la popolazione di ciascuno Stato membro.
In secondo luogo il TFUE prevede politiche che mirano a un elevato livello di protezione, tenendo conto della diversità delle situazioni all'interno dell'UE. Le direttive vigenti stabiliscono norme minime in materia di qualità dell'aria in tutta l'UE, ma lasciano agli Stati membri la scelta delle misure, in modo che possano adeguarle alle specifiche realtà nazionali, regionali e locali. Questo principio è mantenuto nella proposta di direttiva che fonderebbe in un unico strumento le due direttive vigenti sulla qualità dell'aria ambiente.
In terzo luogo occorre garantire equità e uguaglianza per quanto riguarda le implicazioni economiche delle misure di controllo dell'inquinamento atmosferico e della qualità dell'aria ambiente sperimentate dai cittadini di tutta l'UE.
1.4.Principio di proporzionalità
La proposta rispetta il principio di proporzionalità in quanto:
·fonde due direttive, consolidando e semplificando le disposizioni delle direttive vigenti in un'unica direttiva;
·lascia la facoltà di stabilire le modalità precise di attuazione agli Stati membri, che conoscono le realtà nazionali, regionali e locali e possono pertanto scegliere meglio le misure più efficaci sotto il profilo dei costi per adempiere alle norme in materia di qualità dell'aria;
·apporta notevoli vantaggi dal punto di vista sanitario ed economico che dovrebbero essere nettamente superiori ai costi delle misure da adottare;
·richiede una valutazione più precisa della qualità dell'aria attraverso requisiti di monitoraggio e modellizzazione specifici, che dovrebbero promuovere misure più mirate ed efficaci sotto il profilo dei costi ai fini dell'adempimento delle norme in materia di qualità dell'aria.
1.5.Scelta degli strumenti
Lo strumento proposto rimane la direttiva, come in precedenza. Altri strumenti non sarebbero adeguati, in quanto la proposta intende continuare a fissare obiettivi a livello dell'UE, pur lasciando la scelta delle misure di conformità agli Stati membri che possono adattarle alle diverse realtà nazionali, regionali e locali, ossia tenendo conto della diversità e della specificità delle situazioni in tutta l'UE. La continuità nella scelta dello strumento facilita inoltre la semplificazione e la fusione in un unico strumento delle due direttive vigenti.
2.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO
2.1.Valutazione/controllo dell'adeguatezza e relativi pareri del comitato per il controllo normativo
Dal controllo dell'adeguatezza delle direttive sulla qualità dell'aria ambiente è emerso che esse hanno ispirato l'istituzione di un monitoraggio rappresentativo della qualità dell'aria di elevato valore, hanno stabilito norme chiare in materia di qualità dell'aria e hanno agevolato lo scambio di informazioni affidabili, obiettive e comparabili in merito, comprese le informazioni destinate al grande pubblico. Sono state meno efficaci nel garantire che fossero adottate misure sufficienti per adempiere alle norme in materia di qualità dell'aria e ridurre al minimo la durata dei superamenti. I dati disponibili indicano tuttavia che le direttive sulla qualità dell'aria ambiente hanno contribuito a una tendenza al ribasso dell'inquinamento atmosferico e hanno ridotto il numero e l'entità dei superamenti. Alla luce di questo risultato parziale, si è giunti alla conclusione che le direttive sulla qualità dell'aria ambiente sono state ampiamente adeguate allo scopo, pur indicando margini di miglioramento nel quadro esistente al fine di conseguire una buona qualità dell'aria in tutta l'UE. Dal controllo dell'adeguatezza è emerso che ulteriori orientamenti, o requisiti più chiari nelle stesse direttive sulla qualità dell'aria ambiente, potrebbero contribuire a rendere più efficaci ed efficienti il monitoraggio, la modellizzazione e le disposizioni relative a piani e misure.
È stato constatato che le norme in materia di qualità dell'aria sono state determinanti per il calo delle concentrazioni e la riduzione dei livelli di superamento. Le norme dell'UE in materia di qualità dell'aria non sono tuttavia pienamente in linea con le raccomandazioni consolidate in materia di salute e sono stati registrati e continuano a registrarsi notevoli ritardi nell'adozione di misure adeguate ed efficaci per l'adempimento delle norme in materia di qualità dell'aria.
In generale la rete di monitoraggio è risultata nel complesso conforme alle disposizioni delle direttive vigenti sulla qualità dell'aria ambiente e atta a garantire la disponibilità di dati affidabili e rappresentativi sulla qualità dell'aria. È stato tuttavia rilevato che i criteri di monitoraggio presentano un margine di manovra eccessivo e un certo grado di ambiguità per le autorità competenti.
A seguito delle raccomandazioni del comitato per il controllo normativo, il controllo dell'adeguatezza ha fornito ulteriori chiarimenti in diversi ambiti, tra cui le differenze tra le norme dell'UE in materia di qualità dell'aria e le raccomandazioni dell'OMS, le tendenze e il monitoraggio della qualità dell'aria, l'efficacia della legislazione nell'adempiere alle norme in materia di qualità dell'aria, le osservazioni dei portatori di interessi e la percezione della qualità dell'aria da parte del pubblico.
2.2.Consultazione dei portatori di interessi
L'obiettivo della consultazione dei portatori di interessi era raccogliere informazioni, dati, conoscenze e pareri di supporto da un'ampia gamma di portatori di interessi, fornire contributi riguardo alle diverse opzioni strategiche per la revisione delle direttive sulla qualità dell'aria ambiente e contribuire alla valutazione della fattibilità della loro attuazione.
La consultazione pubblica aperta si è svolta per 12 settimane, sotto forma di questionario online con 13 domande introduttive e 31 domande specifiche, tramite lo strumento EU Survey. Il questionario riguardava argomenti da trattare nella valutazione d'impatto e raccoglieva pareri iniziali sul livello di ambizione e sui potenziali impatti di talune opzioni di revisione delle direttive sulla qualità dell'aria ambiente. Sono pervenute in totale 934 risposte e sono stati presentati 116 documenti di sintesi. Le domande aperte hanno ricevuto da 11 a 406 risposte individuali, 124 in media. Le risposte sono pervenute da 23 Stati membri diversi.
L'indagine mirata è stata pubblicata su EU Survey in due parti (la prima parte sul primo settore d'intervento "norme in materia di qualità dell'aria" il 13 dicembre 2021 e la seconda parte sul secondo e terzo settore d'intervento "governance" e "monitoraggio, modellizzazione e piani per la qualità dell'aria" il 13 gennaio 2022); in entrambi i casi la scadenza per la presentazione dei contributi era stata fissata all'11 febbraio 2022. Tramite l'indagine mirata si è cercato di ottenere pareri approfonditi da parte delle organizzazioni che manifestano un certo interesse nelle norme dell'UE in materia di qualità dell'aria o che fondano il loro lavoro su di esse. Il questionario è stato pertanto inviato a portatori di interessi mirati, tra cui le autorità competenti a diversi livelli di governance, le organizzazioni del settore privato, gli istituti accademici e le organizzazioni della società civile in tutti gli Stati membri dell'UE. Per la prima parte dell'indagine mirata presso i portatori di interessi sono pervenute in totale 139 risposte da 24 Stati membri, mentre per la seconda parte ne sono pervenute 93 da 22 Stati membri.
Alla prima riunione dei portatori di interessi, svoltasi il 23 settembre 2021, hanno preso parte 315 partecipanti esterni, in presenza oppure online, provenienti da 27 Stati membri. L'obiettivo della prima riunione dei portatori di interessi era raccogliere pareri sulle carenze individuate nelle attuali direttive sulla qualità dell'aria ambiente, nonché sul livello di ambizione della legislazione riveduta.
Alla seconda riunione dei portatori di interessi, tenutasi il 4 aprile 2022, hanno preso parte 257 partecipanti esterni, in presenza oppure online, provenienti da 23 Stati membri. L'obiettivo della riunione era raccogliere i contributi dei portatori di interessi per il completamento della valutazione d'impatto.
Sono state condotte interviste mirate a integrazione delle altre attività di consultazione, in particolare con rappresentanti delle autorità pubbliche regionali e nazionali, della società civile e delle ONG, e degli istituti accademici e di ricerca. Lo scopo principale delle interviste era colmare le restanti lacune informative individuate con la valutazione dell'indagine mirata presso i portatori di interessi. Di conseguenza le interviste si sono concentrate sul secondo settore d'intervento, in particolare sulla fattibilità, sui mezzi di attuazione e sull'impatto delle varie opzioni considerate.
La valutazione d'impatto ha inoltre tenuto conto di quanto segue: i 30 contributi ad hoc (documenti di sintesi, studi scientifici e altri documenti) pervenuti da 25 diversi portatori di interessi, le discussioni tenutesi in occasione del terzo forum europeo "Aria pulita" del 18 e 19 novembre 2021, i riscontri sulla valutazione d'impatto iniziale forniti da 63 portatori di interessi di 12 Stati membri e il parere della piattaforma "Fit for future" sulla legislazione in materia di qualità dell'aria ambiente.
Dalla relazione sul risultato finale della Conferenza sul futuro dell'Europa è altresì emerso che i cittadini chiedono misure volte a ridurre l'inquinamento atmosferico.
2.3.Uso di perizie
L'elaborazione della presente proposta si è basata sulle perizie seguenti: 1) analisi dei legami tra l'inquinamento atmosferico e la salute umana, 2) stima degli impatti sulla salute, compresa la quantificazione monetaria, 4) stima degli impatti sugli ecosistemi, 5) modellizzazione macroeconomica e 6) pareri di esperti in materia di valutazione e gestione della qualità dell'aria.
Tali perizie sono state raccolte principalmente attraverso contratti di servizi e convenzioni di sovvenzione con, tra l'altro, l'OMS, l'Agenzia europea dell'ambiente, il Centro comune di ricerca e vari consulenti. Tutte le relazioni degli esperti e i contratti sono stati regolarmente caricati su Internet per essere accessibili al pubblico.
2.4.Valutazione d'impatto e parere del comitato per il controllo normativo
La valutazione d'impatto ha analizzato 19 opzioni strategiche (comprendenti 69 misure strategiche) per ovviare alle carenze individuate nelle attuali direttive sulla qualità dell'aria ambiente per quanto riguarda l'ambiente e la salute, la governance e l'applicazione, il monitoraggio e la valutazione, nonché l'informazione e la comunicazione.
Ciascuna di queste opzioni è stata valutata in relazione alle conseguenze ambientali, sociali ed economiche, alla coerenza con altre priorità strategiche e al rapporto benefici/costi previsto.
Il pacchetto strategico prescelto è illustrato di seguito.
1.In merito alle norme in materia di qualità dell'aria:
a. stabilire norme dell'UE chiare in materia di qualità dell'aria, definite come valori limite per il 2030, sulla base di una scelta politica da effettuarsi tra le opzioni strategiche "allineamento completo" (I-1), "allineamento maggiore" (I-2) e "allineamento parziale" (I-3), con un numero limitato di eccezioni temporanee ove queste siano chiaramente giustificate;
b. puntare a una prospettiva a lungo termine per il periodo successivo al 2030 finalizzata all'allineamento completo alle linee guida dell'OMS sulla qualità dell'aria del 2021, procedendo al contempo verso l'allineamento anche con le future linee guida dell'OMS al fine di conseguire l'obiettivo "inquinamento zero" per il 2050;
c. un meccanismo di revisione periodica atto a garantire che le più recenti conoscenze scientifiche in materia di qualità dell'aria orientino le decisioni future.
2.In merito alla governance e all'applicazione:
a. aggiornare i requisiti minimi relativi ai piani per la qualità dell'aria;
b. introdurre valori limite per gli inquinanti atmosferici attualmente soggetti a valori obiettivo, al fine di consentire una riduzione più efficace delle concentrazioni degli stessi;
c. chiarire ulteriormente in che modo il superamento dei valori imposti dalle norme in materia di qualità dell'aria debba essere risolto, come prevenirlo e quando aggiornare i piani per la qualità dell'aria;
d. definire ulteriormente il tipo di misure che le autorità competenti devono adottare per ridurre al minimo i periodi di superamento e ampliare le disposizioni in materia di sanzioni in caso di violazione delle norme in materia di qualità dell'aria;
e. rafforzare l'obbligo di cooperazione tra gli Stati membri nei casi in cui l'inquinamento transfrontaliero comporti una violazione delle norme in materia di qualità dell'aria;
f. migliorare l'applicabilità delle direttive mediante nuove disposizioni sull'accesso alla giustizia e sul risarcimento e una disposizione rafforzata sulle sanzioni.
3.In merito alla valutazione della qualità dell'aria:
a. migliorare ulteriormente, semplificare e ampliare in una certa misura il monitoraggio e la valutazione della qualità dell'aria, tramite anche le seguenti azioni:
i. monitorando gli inquinanti che destano nuove preoccupazioni;
ii. limitando le delocalizzazioni dei punti di campionamento della qualità dell'aria a quelli in cui i valori limite sono rispettati da almeno tre anni;
iii. chiarendo e semplificando ulteriormente i criteri di ubicazione dei punti di campionamento;
vi. aggiornando i valori massimi consentiti riguardanti l'incertezza delle misure in linea con le norme più rigorose proposte in materia di qualità dell'aria;
b. utilizzare in modo più appropriato la modellizzazione della qualità dell'aria:
i. per individuare casi di violazione delle norme in materia di qualità dell'aria, nonché orientare i piani per la qualità dell'aria e l'ubicazione dei punti di campionamento;
ii. per migliorare la qualità e la comparabilità della modellizzazione della qualità dell'aria.
4.In merito all'informazione del pubblico sulla qualità dell'aria:
a. comunicare ogni ora tutte le misurazioni aggiornate della qualità dell'aria disponibili riguardanti i principali inquinanti e rendere le informazioni accessibili ai cittadini con un indice della qualità dell'aria;
b. informare il pubblico dei possibili effetti sulla salute e raccomandare condotte da tenere in caso di violazione delle norme in materia di qualità dell'aria.
Nel complesso, i principali benefici dovrebbero concretizzarsi con la riduzione della mortalità e della morbilità, della spesa per l'assistenza sanitaria, delle perdite di rendimento dei raccolti legate all'ozono, delle assenze dal lavoro dovute a malattia e l'aumento della produttività sul lavoro.
Le opzioni strategiche relative ai diversi livelli di allineamento alle linee guida dell'OMS sulla qualità dell'aria hanno implicazioni ambientali, economiche, sociali e sanitarie. Tutte e tre le opzioni, vale a dire "allineamento completo" (I-1), "allineamento maggiore" (I-2) e "allineamento parziale" (I-3), apporterebbero notevoli benefici per la salute e l'ambiente, anche se in misura diversa. Ad ogni modo, per tutte e tre le opzioni strategiche, la valutazione d'impatto indica che i benefici per la società sono di gran lunga superiori ai costi.
I costi e i benefici annuali sono stati calcolati per il 2030 come stima centrale, poiché si tratta dell'anno in cui la maggior parte delle nuove norme in materia di qualità dell'aria dovrebbe essere rispettata per la prima volta. Garantire il rispetto delle nuove norme entro il 2030 comporterebbe costi di mitigazione già negli anni precedenti, che diminuiranno con tutta probabilità dopo il 2030 in quanto saranno già stati effettuati gli investimenti una tantum necessari per conseguire gli obiettivi.
L'opzione strategica I-3 ("allineamento parziale" entro il 2030 alle linee guida dell'OMS sulla qualità dell'aria del 2021) presenta il rapporto costi/benefici più elevato (tra 10:1 e 28:1). Si prevede che la maggior parte dei punti di campionamento per la qualità dell'aria nell'UE potrebbe conformarsi alle norme in materia di qualità dell'aria corrispondenti mediante ulteriori interventi limitati. Secondo la stima centrale, i benefici netti ammontano a oltre 29 miliardi di EUR, rispetto ai costi corrispondenti delle misure di mitigazione pari a 3,3 miliardi di EUR nel 2030.
Per quanto riguarda l'opzione strategica I-2 ("allineamento maggiore" entro il 2030 alle linee guida dell'OMS sulla qualità dell'aria del 2021) il rapporto benefici/costi dovrebbe essere leggermente inferiore (tra 7,5:1 e 21:1). Si prevede che circa il 6 % dei punti di campionamento potrebbe non rispettare le norme in materia di qualità dell'aria corrispondenti in assenza di ulteriori interventi a livello locale (o potrebbe necessitare di proroghe o eccezioni). Secondo la stima centrale, i benefici netti ammontano a oltre 36 miliardi di EUR, ossia il 25 % in più rispetto all'opzione strategica I-3. Il totale delle misure di mitigazione corrispondenti e i relativi costi amministrativi sono stimati a 5,7 miliardi di EUR nel 2030.
Nell'ambito dell'opzione strategica I-1 ("allineamento completo" entro il 2030 alle linee guida dell'OMS sulla qualità dell'aria del 2021), anche il rapporto benefici/costi rimane sostanzialmente positivo (tra 6:1 e 18:1). Si prevede tuttavia che il 71 % dei punti di campionamento potrebbe non rispettare le norme in materia di qualità dell'aria corrispondenti in assenza di ulteriori interventi a livello locale (e in molti casi i punti di campionamento non sarebbero affatto in grado di rispettare tali norme solo con riduzioni tecnicamente realizzabili). Secondo la stima centrale, i benefici netti ammontano a oltre 38 miliardi di EUR, ossia il 5 % in più rispetto all'opzione strategica I-2. I costi di mitigazione corrispondenti sono stimati a 7 miliardi di EUR nel 2030.
I costi amministrativi sono stimati tra 75 e 106 milioni di EUR all'anno nel 2030. Vi rientrano i costi per la redazione di piani per la qualità dell'aria, per le valutazioni della qualità dell'aria e per ulteriori punti di campionamento. In particolare i costi di redazione dei piani per la qualità dell'aria dovrebbero diminuire nel tempo, in quanto, con la risoluzione dei problemi dovuti ai superamenti della qualità dell'aria, diventerebbero superflui. Analogamente i requisiti del regime di valutazione della qualità dell'aria diventano meno rigorosi con il miglioramento della qualità dell'aria, con una diminuzione prevista dei costi connessi al monitoraggio della qualità dell'aria; le stime di cui sopra, che comprendono gli investimenti una tantum, sono state tuttavia annualizzate nei calcoli. Si noti che tutti questi costi sono a carico delle autorità pubbliche.
È importante evidenziare che le direttive sulla qualità dell'aria ambiente non impongono costi amministrativi diretti ai consumatori e alle imprese. I costi potenzialmente a loro carico derivano principalmente dalle misure adottate dalle autorità degli Stati membri per adempiere alle norme in materia di qualità dell'aria stabilite nelle direttive. Si tratta di una parte dei costi complessivi di mitigazione/adeguamento menzionati sopra.
La proposta di fusione delle attuali direttive sulla qualità dell'aria ambiente (2008/50/CE e 2004/107/CE) in un'unica direttiva dovrebbe ridurre gli oneri amministrativi per le autorità pubbliche, in particolare per le autorità competenti degli Stati membri, semplificando le norme, migliorando la coerenza e la chiarezza e rendendo più efficace l'attuazione.
La valutazione d'impatto ha inoltre verificato la coerenza con la politica climatica, in particolare con la
normativa europea sul clima
. Date le numerose fonti comuni di emissioni di gas a effetto serra e di sostanze inquinanti, la proposta di revisione delle norme dell'UE in materia di qualità dell'aria sosterrà gli obiettivi climatici, in quanto anche le misure volte a conseguire l'obiettivo di garantire un'aria più pulita determineranno riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra.
Secondo la valutazione effettuata, l'impatto della proposta sulla qualità dell'aria è inoltre coerente con il
piano d'azione per l'inquinamento zero
, in particolare con l'obiettivo di ridurre di oltre il 55 % l'impatto sulla salute (decessi prematuri) dell'inquinamento atmosferico entro il 2030 e con la prospettiva di ridurre, entro il 2050, l'inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo a livelli non più considerati nocivi per la salute. Vi sono inoltre importanti sinergie con le politiche relative alle emissioni inquinanti alla fonte e che fanno parte del piano d'azione. Si tratta, ad esempio, della
recente proposta di revisione della direttiva sulle emissioni industriali
e dell'imminente
proposta di norme sulle emissioni Euro 7
per i veicoli stradali che favoriranno il rispetto di norme più rigorose in materia di qualità dell'aria.
A seguito del parere del comitato per il controllo normativo, la valutazione d'impatto è stata rafforzata con ulteriori analisi e chiarimenti riguardanti 1) l'interazione della proposta con altre iniziative quali l'impatto della proposta di revisione della direttiva sulle emissioni industriali, 2) i diversi parametri analizzati per le varie opzioni strategiche, compresa la loro rispettiva fattibilità e 3) i motivi dei problemi individuati nell'attuazione delle direttive vigenti sulla qualità dell'aria ambiente.
Parallelamente alla valutazione d'impatto effettuata per la presente proposta, è stata effettuata un'analisi più ampia della politica in materia di aria pulita e delle sue prospettive future, che sarà pubblicata come relazione periodica sulle prospettive in materia di aria pulita e nell'ambito della relazione sul monitoraggio e le prospettive sull'inquinamento zero prevista per la fine del 2022. Le terze prospettive in materia di aria pulita integreranno l'analisi effettuata per la valutazione d'impatto ai fini della revisione delle direttive, mettendo in evidenza ulteriori elementi quali: l'impatto regionale delle misure proposte nel pacchetto REPowerEU sull'aria pulita, la prospettiva positiva di conseguire gli obiettivi di inquinamento zero per il 2030 nell'ambito del pacchetto strategico prescelto per la revisione delle direttive e l'effetto dell'inclusione di misure non tecnologiche (ad esempio alimentari) sulle proiezioni per il 2030 in materia di aria pulita. Tali impatti si aggiungono ai possibili maggiori effetti positivi a lungo termine.
2.5.Efficienza normativa e semplificazione (REFIT)
Alla luce dell'agenda "Legiferare meglio" (e del programma REFIT), la Commissione propone la fusione della direttiva 2008/50/CE e della direttiva 2004/107/CE in un'unica direttiva che disciplini tutti gli inquinanti atmosferici pertinenti.
Con la sua adozione, la direttiva 2008/50/CE ha sostituito una serie di atti legislativi: la direttiva 96/62/CE del Consiglio in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente, la direttiva 99/30/CE del Consiglio concernente i valori limite di qualità dell'aria ambiente per il biossido di zolfo, il biossido di azoto, gli ossidi di azoto, le particelle e il piombo, la direttiva 2000/69/CE concernente i valori limite per il benzene ed il monossido di carbonio nell'aria ambiente, la direttiva 2002/3/CE relativa all'ozono nell'aria e la decisione 97/101/CE del Consiglio che instaura uno scambio reciproco di informazioni e di dati provenienti dalle reti e dalle singole stazioni di misurazione dell'inquinamento atmosferico negli Stati membri. Essi sono stati fusi in un'unica direttiva per motivi di chiarezza, semplificazione ed efficienza amministrativa. All'epoca, il Parlamento europeo e il Consiglio avevano inoltre stabilito che si sarebbe dovuta prendere in considerazione la fusione della direttiva 2004/107/CE con la direttiva 2008/50/CE, una volta acquisita un'esperienza sufficiente in relazione all'attuazione della direttiva 2004/107/CE.
Dopo oltre un decennio di attuazione parallela della direttiva 2008/50/CE e della direttiva 2004/107/CE, la revisione delle direttive sulla qualità dell'aria ambiente offre l'opportunità di recepire le più recenti conoscenze scientifiche e l'esperienza maturata nell'attuazione attraverso la fusione delle stesse in un'unica direttiva. In tal modo si consoliderà la legislazione in materia di qualità dell'aria, semplificando nel contempo le norme applicabili alle autorità competenti, migliorando la coerenza e la chiarezza generali e rendendo così più efficace l'attuazione.
Inoltre la proposta semplifica e razionalizza una serie di disposizioni, in particolare per quanto riguarda il monitoraggio della qualità dell'aria dei vari inquinanti atmosferici, i tipi di norme in materia di qualità dell'aria per tali inquinanti e le prescrizioni che ne derivano, come l'elaborazione di piani per la qualità dell'aria.
I suggerimenti formulati nel parere della piattaforma "Fit for future" del 12 novembre 2021 sul tema "Legislazione in materia di qualità dell'aria ambiente" sono stati presi in considerazione nell'ambito della valutazione d'impatto, comprese ad esempio le raccomandazioni relative alle norme in materia di qualità dell'aria, all'attuazione, al monitoraggio, alla fusione delle direttive vigenti in un'unica direttiva e alla coerenza con le politiche correlate.
2.6.Diritti fondamentali
La proposta di direttiva rispetta i diritti fondamentali ed osserva i principi riconosciuti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. La presente proposta mira a evitare, prevenire e ridurre gli effetti nocivi dell'inquinamento atmosferico sulla salute umana e l'ambiente, in linea con l'articolo 191, paragrafo 1, TFUE. Intende dunque integrare nelle politiche dell'UE un livello elevato di tutela dell'ambiente e il miglioramento della qualità dell'ambiente secondo il principio dello sviluppo sostenibile stabilito all'articolo 37 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Essa dà inoltre concreta attuazione all'obbligo di tutelare il diritto alla vita e all'integrità della persona sancito dagli articoli 2 e 3 della Carta.
Essa contribuisce altresì al diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice sancito dall'articolo 47 della Carta, in relazione alla protezione della salute umana, mediante disposizioni dettagliate riguardo all'accesso alla giustizia, al risarcimento e alle sanzioni.
3.INCIDENZA SUL BILANCIO
La scheda finanziaria relativa all'incidenza sul bilancio e alle risorse umane e amministrative necessarie per la presente proposta è integrata nella scheda finanziaria legislativa relativa al pacchetto "inquinamento zero", presentata nell'ambito della proposta di revisione degli elenchi degli inquinanti che alterano le acque superficiali e sotterranee.
La proposta avrà un'incidenza sul bilancio della Commissione, del Centro comune di ricerca (JRC) e dell'Agenzia europea dell'ambiente (AEA) in termini di risorse umane e amministrative necessarie.
Il carico di lavoro della Commissione in materia di attuazione e applicazione aumenterà leggermente in conseguenza dell'inserimento nell'elenco di nuove norme e di un maggior numero di sostanze da monitorare e della necessità di rivedere e aggiornare gli orientamenti e le decisioni di esecuzione esistenti, nonché di redigere nuovi documenti di orientamento.
La Commissione avrà inoltre bisogno di un maggiore sostegno da parte del JRC per rafforzare l'attuazione del monitoraggio e della modellizzazione della qualità dell'aria. In particolare ciò comporterà la redazione di orientamenti, l'affidamento della presidenza di due importanti reti di esperti e l'elaborazione di norme relative al monitoraggio e alla modellizzazione della qualità dell'aria in collaborazione con il Comitato europeo di normalizzazione (CEN). Tale sostegno scientifico si otterrebbe attraverso l'avvio di accordi amministrativi.
Il carico di lavoro dell'AEA sarà maggiore a causa dei fattori seguenti: la necessità di ampliare le infrastrutture e di sostenere un sistema di rendicontazione continuo, che si estenderebbe agli inquinanti atmosferici che destano nuove preoccupazioni, nonché agli obblighi di riduzione dell'esposizione media riguardanti gli inquinanti PM2,5 e NO2, la necessità di ampliare l'infrastruttura di comunicazione per ottenere informazioni aggiornate da ulteriori punti di campionamento, dati di modellizzazione e piani per la qualità dell'aria, la necessità di aumentare il sostegno a favore di valutazioni affidabili dei dati relativi alla qualità dell'aria comunicati e la necessità di consolidare i legami tra l'analisi e il sostegno alle politiche in materia di inquinamento atmosferico, cambiamenti climatici, salute umana e degli ecosistemi. A tal fine saranno necessari un nuovo equivalente a tempo pieno e due riassegnazioni, oltre all'attuale squadra di colleghi dell'AEA che già sostiene la politica dell'UE in materia di aria pulita.
4.ALTRI ELEMENTI
L'attuale quadro istituito nell'ambito delle direttive sulla qualità dell'aria ambiente garantisce già un monitoraggio rappresentativo della qualità dell'aria di elevato valore, come dimostrato dal
controllo dell'adeguatezza
delle stesse. Gli Stati membri hanno istituito in tutta l'UE una rete di monitoraggio della qualità dell'aria con circa 16 000 punti di campionamento per inquinanti specifici (molti dei quali raggruppati in oltre 4 000 stazioni di monitoraggio), con un campionamento basato su criteri comuni definiti dalle direttive. Nel complesso la rete di monitoraggio è ampiamente conforme alle direttive e garantisce la disponibilità di dati affidabili e rappresentativi sulla qualità dell'aria. La presente proposta permetterà l'ulteriore miglioramento del quadro di monitoraggio, come spiegato in modo più dettagliato di seguito.
Le disposizioni vigenti in materia di comunicazione di informazioni di cui alla
decisione di esecuzione 2011/850/UE della Commissione
hanno orientato lo sviluppo di un sistema digitale di comunicazione elettronica efficace ed efficiente, gestito dall'AEA. La presente proposta prevede inoltre il monitoraggio degli inquinanti che destano nuove preoccupazioni. Sarà così possibile osservare diversi inquinanti atmosferici per i quali non esiste ancora un monitoraggio armonizzato della qualità dell'aria a livello dell'UE.
La presente proposta prevede anche miglioramenti dei regimi di monitoraggio, modellizzazione e valutazione della qualità dell'aria, i quali forniranno ulteriori informazioni comparabili e obiettive che consentiranno di monitorare e valutare regolarmente l'evoluzione della qualità dell'aria nell'UE. Oltre a requisiti più precisi circa le informazioni da inserire nei piani per la qualità dell'aria, come previsto nella presente proposta, ciò consentirà di riesaminare costantemente l'efficacia di misure specifiche (spesso locali) per la qualità dell'aria. Requisiti specifici più chiari in merito all'informazione del pubblico renderanno più facile e più rapido l'accesso del pubblico ai risultati del monitoraggio e della valutazione dei dati sulla qualità dell'aria e della relativa azione strategica.
Tutto ciò fungerà da base per le valutazioni future di una direttiva riveduta sulla qualità dell'aria ambiente.
5.ILLUSTRAZIONE DETTAGLIATA DELLE SINGOLE DISPOSIZIONI DELLA PROPOSTA
Le modifiche apportate attraverso la proposta di fusione delle attuali direttive sulla qualità dell'aria ambiente (2008/50/CE e 2004/107/CE) mirano a consolidare e semplificare la legislazione.
Le spiegazioni che seguono vertono sulle modifiche rispetto alle direttive vigenti. La numerazione degli articoli citati corrisponde alla proposta.
L'articolo 1 introduce l'obiettivo "inquinamento zero" per il 2050 al fine di garantire che, entro il 2050, la qualità dell'aria sia migliorata al punto che l'inquinamento non è più considerato nocivo per la salute umana e per l'ambiente.
L'articolo 3 prevede un riesame periodico delle prove scientifiche atto a verificare se le norme in materia di qualità dell'aria in vigore siano ancora sufficienti a proteggere la salute umana e l'ambiente e se debbano essere regolamentati altri inquinanti atmosferici. Il riesame contribuirà all'elaborazione di piani di allineamento alle linee guida dell'OMS sulla qualità dell'aria entro il 2050, sulla base di un meccanismo di revisione periodica per tenere conto delle più recenti conoscenze scientifiche.
L'articolo 4 contiene aggiornamenti e introduce nuove definizioni di elementi che sono modificati o aggiunti alla direttiva.
L'articolo 5 impone agli Stati membri di garantire l'accuratezza delle applicazioni di modelli, al fine di consentire un maggiore ricorso alla modellizzazione per la valutazione della qualità dell'aria e un uso migliore della modellizzazione.
L'articolo 7 semplifica le norme relative alle soglie di valutazione. Le soglie indicano quali tecniche di valutazione della qualità dell'aria dovrebbero essere applicate a vari livelli di inquinamento. La proposta sostituisce l'attuale soglia inferiore e superiore con un'unica soglia di valutazione per inquinante.
L'articolo 8 garantisce che la qualità dell'aria ambiente sia monitorata tramite punti di campionamento fissi ogni volta che i livelli di inquinamento atmosferico sono superiori a quelli raccomandati dall'OMS. In caso di superamento dei valori limite o del valore obiettivo per l'ozono della presente direttiva, la qualità dell'aria deve essere valutata anche con applicazioni di modellizzazione. La modellizzazione contribuirà inoltre a individuare eventuali altri punti in cui i valori limite o il valore obiettivo per l'ozono sono superati. L'obiettivo è avvalersi dei progressi compiuti nelle applicazioni di modellizzazione per orientare misure per la qualità dell'aria efficaci, mirate ed efficienti sotto il profilo dei costi con l'intento di porre fine quanto prima alle violazioni delle norme in materia di qualità dell'aria.
L'articolo 9 aggiorna e chiarisce le norme relative al numero e all'ubicazione dei punti di campionamento, comprese norme più rigorose per la delocalizzazione degli stessi. Le norme rivedute riuniscono e semplificano inoltre le prescrizioni relative ai punti di campionamento per i vari inquinanti atmosferici e le norme in materia di qualità dell'aria, attualmente ripartite nelle direttive.
L'articolo 10 introduce i supersiti di monitoraggio e ne disciplina il numero e l'ubicazione. Tali supersiti di monitoraggio combinano più punti di campionamento per raccogliere dati a lungo termine sugli inquinanti atmosferici contemplati dalla presente direttiva, nonché sugli inquinanti atmosferici che destano nuove preoccupazioni e su altri parametri pertinenti. In alcuni casi la combinazione di più punti di campionamento in un supersito anziché la collocazione separata degli stessi può ridurre i costi. L'introduzione di ulteriori punti di campionamento per gli inquinanti atmosferici non regolamentati che destano nuove preoccupazioni, come il particolato ultrafine, il particolato carbonioso, l'ammoniaca (NH3) o il potenziale ossidativo del particolato, contribuirà alla comprensione scientifica dei loro effetti sulla salute e sull'ambiente. Se del caso, gli Stati membri possono allestire supersiti di monitoraggio comuni, riducendo così i costi.
L'articolo 11 chiarisce gli obiettivi di qualità dei dati per la misurazione della qualità dell'aria e introduce obiettivi di qualità per la modellizzazione. È aggiunto un nuovo requisito che prevede che tutti i dati siano comunicati e utilizzati ai fini della valutazione della conformità, anche se non soddisfano gli obiettivi di qualità dei dati.
Le disposizioni sulla valutazione dell'ozono sono integrate con disposizioni sulla valutazione di altri inquinanti al fine di semplificarle e razionalizzarle.
L'articolo 12 riunisce le prescrizioni vigenti relative al mantenimento dei livelli di inquinanti atmosferici al di sotto dei valori limite e introduce nuove prescrizioni per le concentrazioni dell'esposizione media.
L'articolo 13 allinea maggiormente le norme dell'UE in materia di qualità dell'aria alle raccomandazioni dell'OMS del 2021, tenendo conto della fattibilità e dell'efficacia in termini di costi analizzate nella valutazione d'impatto che accompagna la presente proposta. Sono inoltre introdotti valori limite per tutti gli inquinanti atmosferici attualmente soggetti a valori obiettivo, ad eccezione dell'ozono (O3). L'esperienza acquisita con le direttive attuali dimostra che ciò renderà più efficace la riduzione delle concentrazioni di inquinanti atmosferici. L'ozono è esentato da questa modifica a causa delle complesse caratteristiche della sua formazione nell'atmosfera, che complicano il compito di valutare la fattibilità del rispetto di valori limite rigorosi. I valori limite e i valori obiettivo riveduti entreranno in vigore nel 2030, bilanciando la necessità di un miglioramento rapido con la necessità di garantire un lasso di tempo sufficiente e il coordinamento con le principali politiche correlate i cui risultati sono previsti nel 2030, come il pacchetto "Pronti per il 55 %" riguardante politiche di mitigazione dei cambiamenti climatici. Per riportare l'UE su una traiettoria che le consentirà di conseguire l'obiettivo di un inquinamento zero per l'aria nel 2050, viene introdotta una nuova disposizione che impone una riduzione dell'esposizione media della popolazione al particolato fine (PM2,5) e al biossido di azoto (NO2) sul piano regionale (unità territoriali NUTS 1) ai livelli raccomandati dall'OMS. Tale disposizione va ad aggiungersi all'obbligo di rispettare i valori limite e i valori obiettivo applicabili nelle zone di qualità dell'aria. Per orientare la politica in materia di aria pulita a livello dell'UE gli Stati membri sono tenuti a notificare rapidamente alla Commissione se introducono norme in materia di qualità dell'aria più rigorose di quelle dell'UE.
L'articolo 14 è abbreviato, in quanto le prescrizioni relative ai punti di campionamento sono identiche a quelle di cui all'articolo 7.
Il contenuto di vari articoli (ex articoli da 15 a 18 della direttiva 2008/50/CE) sulle norme in materia di qualità dell'aria e sulle relative prescrizioni per il particolato fine (PM2,5) e l'ozono (O3) è integrato con le norme riguardanti altri inquinanti di cui agli articoli 12, 13 e 23, mentre le prescrizioni relative ai punti di campionamento sono integrate nell'articolo 7.
L'articolo 15 introduce soglie di allarme per le misure a breve termine relative ai picchi di inquinamento da particolato (PM10 e PM2,5), oltre alle soglie di allarme esistenti per il biossido di azoto (NO2) e il biossido di zolfo (SO2), dati gli impatti significativi sulla salute dell'inquinamento da particolato.
L'articolo 16 estende le norme sulla deduzione dei contributi delle fonti naturali al superamento dei valori imposti dalle norme in materia di qualità dell'aria per farvi rientrare i superamenti degli obblighi di riduzione dell'esposizione media. Sull'inquinamento atmosferico proveniente da fonti naturali, come la polvere sahariana, non può incidere la gestione della qualità dell'aria. Per questo motivo gli articoli 19 e 20 garantiscono che i superamenti della qualità dell'aria derivanti da tali fonti non siano considerati non conformi alle norme in materia di qualità dell'aria, compresi gli obblighi di riduzione dell'esposizione media, e non prevedono piani per la qualità dell'aria.
L'articolo 17 sulla deduzione della sabbiatura invernale e della salatura invernale è esteso al particolato fine (PM2,5). La sabbiatura invernale e la salatura invernale sono importanti per la sicurezza stradale, sebbene la risospensione di particelle derivante da queste misure può anch'essa contribuire all'inquinamento atmosferico con particelle di diverse dimensioni. I superamenti della qualità dell'aria derivanti unicamente da queste fonti non comporteranno l'obbligo di elaborazione di piani per la qualità dell'aria ai sensi dell'articolo 19.
L'articolo 18 sulla proroga dei termini per il raggiungimento dei valori limite per il particolato (PM10 e PM2,5) e per il biossido di azoto (NO2) stabilisce condizioni supplementari per la proroga, al fine di aumentare l'efficienza delle misure per la qualità dell'aria adottate per rispettare i valori limite. Ad esempio i piani per la qualità dell'aria devono indicare in che modo si cercherà di ottenere finanziamenti supplementari per conseguire più rapidamente la conformità e in che modo il pubblico sarà informato delle conseguenze della proroga per la salute umana e l'ambiente. Sarà altresì possibile prorogare il raggiungimento di un valore limite solo se l'obbligo di riduzione dell'esposizione media per l'inquinante atmosferico in questione è stato rispettato per almeno tre anni prima dell'inizio della proroga. Ciò al fine di garantire che la proroga sia concessa solo per i casi di superamento localizzato dei valori limite dovuto a condizioni specifiche dei siti e non sia utilizzata per ritardare le misure locali, regionali o nazionali per la qualità dell'aria.
L'articolo 19 aumenta l'efficacia dei piani per la qualità dell'aria al fine di garantire quanto prima il rispetto delle norme in materia di qualità dell'aria. A tal fine si richiederà che i piani per la qualità dell'aria a) siano redatti prima dell'entrata in vigore delle norme in materia di qualità dell'aria in caso di non conformità prima del 2030, b) mirino a ridurre al minimo il periodo di superamento e in ogni caso per un periodo non superiore a tre anni per i valori limite e c) siano aggiornati regolarmente qualora non raggiungano la conformità.
I piani per la qualità dell'aria sono resi obbligatori in caso di superamento dei valori limite, del valore obiettivo per l'ozono o degli obblighi di riduzione dell'esposizione media. I piani saranno obbligatori anche quando è previsto il superamento dei valori imposti da tali norme. Ciò contribuirà a garantire che i periodi di superamento siano ridotti al minimo. Promuoverà inoltre le sinergie tra la gestione di diversi inquinanti atmosferici e tra le misure volte all'adempimento di varie norme. Ad esempio le misure volte al rispetto dell'obbligo di riduzione dell'esposizione media al particolato fine (PM2,5) sosterranno anche il raggiungimento del valore limite per il PM2,5.
Una modifica finale prevedrà che i piani per la qualità dell'aria analizzino il rischio di superamento delle soglie di allarme. Ciò comporterà una maggiore integrazione dei piani d'azione a breve termine, necessari per far fronte al superamento delle soglie di allarme, con piani d'azione a più lungo termine, risparmiando risorse e migliorando le misure adottate.
L'articolo 20 impone agli Stati membri di dimostrare la ragione per cui un piano d'azione a breve termine non sarebbe efficace qualora decidessero di non adottarlo nonostante il rischio di superare la soglia di allarme per l'ozono. L'articolo rende inoltre obbligatoria la consultazione pubblica sui piani d'azione a breve termine onde garantire che tutte le informazioni pertinenti siano prese in considerazione ai fini della loro elaborazione.
L'articolo 21 chiarisce e rafforza ulteriormente le modalità di cooperazione tra gli Stati membri per sanare le violazioni delle norme in materia di qualità dell'aria dovute all'inquinamento atmosferico transfrontaliero, in particolare disponendo un rapido scambio di informazioni tra gli Stati membri e con la Commissione.
L'articolo 22 migliora la consapevolezza del pubblico in merito all'inquinamento atmosferico obbligando gli Stati membri a stabilire un indice della qualità dell'aria che fornisca aggiornamenti orari della qualità dell'aria per gli inquinanti atmosferici più nocivi.
L'articolo 23 prevede che la Commissione adotti atti di esecuzione sulla comunicazione delle informazioni relative ai dati e alla gestione della qualità dell'aria. Tali atti di esecuzione saranno allineati alla direttiva riveduta.
L'articolo 27 stabilisce disposizioni dettagliate atte a garantire l'accesso alla giustizia per coloro che intendono contestare l'attuazione della presente direttiva, ad esempio qualora non sia stato elaborato un piano per la qualità dell'aria nonostante il superamento dei valori imposti dalle pertinenti norme in materia di qualità dell'aria.
L'articolo 28 mira a stabilire un diritto effettivo al risarcimento per le persone che hanno subito, integralmente o parzialmente, danni alla salute a seguito di una violazione delle norme sui valori limite, i piani per la qualità dell'aria, i piani d'azione a breve termine o in relazione all'inquinamento transfrontaliero. Le persone interessate hanno il diritto di chiedere e ottenere il risarcimento di tali danni. È prevista la possibilità di azioni collettive.
L'articolo 29 è modificato per chiarire più nel dettaglio in che modo gli Stati membri devono stabilire sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive per coloro che violano le misure adottate dallo Stato membro ai fini dell'attuazione della presente direttiva, comprese le sanzioni pecuniarie dissuasive, fatta salva la direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente.
L'allegato I, in combinato disposto con gli articoli 13 e 15, riunisce le norme in materia di qualità dell'aria per vari inquinanti, stabilendo: a) nuovi valori limite per la protezione della salute umana, b) valori obiettivo per l'ozono e obiettivi a lungo termine aggiornati, c) nuove soglie di allarme per il particolato (PM10 e PM2,5) e d) obblighi di riduzione dell'esposizione media per il particolato fine (PM2,5) e il biossido di azoto (NO2) che permettano di allineare l'obbligo di concentrazione dell'esposizione media alle raccomandazioni dell'OMS.
L'allegato II fissa le soglie di valutazione per il monitoraggio e la modellizzazione della qualità dell'aria.
L'allegato III, in combinato disposto con l'articolo 9, semplifica i criteri per determinare il numero minimo di punti di campionamento per la misurazione in siti fissi e riunisce tali criteri per tutti gli inquinanti atmosferici soggetti a varie norme in materia di qualità dell'aria (valori limite, valori obiettivo per l'ozono, obblighi di riduzione dell'esposizione media, soglie di allarme e livelli critici).
L'allegato IV raggruppa i criteri per l'ubicazione dei punti di campionamento per tutti gli inquinanti atmosferici soggetti a varie norme in materia di qualità dell'aria.
L'allegato V aggiorna e rafforza le prescrizioni in materia di qualità e incertezza dei dati per le misurazioni indicative della qualità dell'aria e in siti fissi, la modellizzazione e la stima obiettiva al fine di garantire una valutazione precisa alla luce delle norme più rigorose proposte in materia di qualità dell'aria e dei progressi tecnici successivi all'adozione delle direttive vigenti.
L'allegato VI aggiorna le norme relative ai metodi da utilizzare per valutare le concentrazioni di vari inquinanti nell'aria ambiente, nonché per valutare la velocità in cui taluni inquinanti entrano negli ecosistemi.
L'allegato VII introduce il monitoraggio del particolato ultrafine (PUF) in luoghi in cui è probabile che vi siano elevate concentrazioni dello stesso, ad esempio presso aeroporti, porti, strade, siti industriali o in prossimità, oppure nel riscaldamento domestico. Insieme alle informazioni provenienti dal monitoraggio delle concentrazioni di fondo di PUF presso i supersiti di monitoraggio di cui all'articolo 10, ciò contribuirà a comprendere il contributo delle diverse fonti alle concentrazioni di PUF. L'allegato VII aggiorna inoltre l'elenco dei composti organici volatili (COV) raccomandati per le misurazioni volte a migliorare la comprensione della formazione e della gestione dell'ozono.
L'allegato VIII, in combinato disposto con l'articolo 19, riunisce le prescrizioni relative ai piani per la qualità dell'aria che riguardano il superamento dei valori limite, il valore obiettivo per l'ozono e gli obblighi di riduzione dell'esposizione media. La razionalizzazione di tali prescrizioni favorirà sinergie tra la gestione dei diversi inquinanti atmosferici e l'adempimento di varie norme in materia di qualità dell'aria. L'allegato VIII prevede inoltre che i piani per la qualità dell'aria contengano un'analisi più precisa degli effetti attesi delle misure per la qualità dell'aria, contribuendo così a renderli più efficaci.
L'allegato IX intende migliorare le informazioni sulla qualità dell'aria da fornire al pubblico, compresi gli aggiornamenti orari obbligatori per le misurazioni in siti fissi dei principali inquinanti atmosferici, nonché i risultati della modellizzazione aggiornati, se disponibili.
🡻 2008/50 (adattato)
2022/0347 (COD)
Proposta di
DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa
(rifusione)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato ⌦ sul funzionamento dell'Unione europea ⌫ che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo ⌦ 192 ⌫ 175,
vista la proposta della Commissione europea,
⌦ previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali, ⌫
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,
visto il parere del Comitato delle regioni,
deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato ⌦ legislativa ordinaria ⌫ ,
considerando quanto segue:
⇩ nuovo
(1)Le direttive 2004/107/CE e 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio hanno subito modifiche sostanziali. Poiché si rendono necessarie nuove modifiche, a fini di chiarezza è opportuno procedere alla loro rifusione.
(2)Nel dicembre 2019 la Commissione europea ha definito nella sua comunicazione "Il Green Deal europeo" una tabella di marcia ambiziosa per trasformare l'Unione in una società giusta e prospera, dotata di un'economia moderna, efficiente sotto il profilo delle risorse e competitiva, che mira a proteggere, conservare e migliorare il capitale naturale dell'Unione e a proteggere la salute e il benessere dei cittadini dai rischi di natura ambientale e dalle relative conseguenze. Per quanto riguarda la pulizia dell'aria, con il Green Deal europeo la Commissione si è impegnata in particolare a migliorare ulteriormente la qualità dell'aria e ad allineare maggiormente le norme dell'UE in materia alle raccomandazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS). Ha inoltre annunciato il rafforzamento delle disposizioni in materia di monitoraggio, modellizzazione e piani per la qualità dell'aria.
(3)Nel maggio 2021 la Commissione ha adottato una comunicazione che istituisce un "piano d'azione per l'inquinamento zero" in cui, tra l'altro, affronta aspetti del Green Deal europeo relativi all'inquinamento e si impegna inoltre a ridurre, entro il 2030, l'impatto dell'inquinamento atmosferico sulla salute di oltre il 55 % e gli ecosistemi dell'UE nei quali l'inquinamento atmosferico minaccia la biodiversità del 25 %.
(4)Il piano d'azione per l'inquinamento zero definisce inoltre una visione per il 2050, in cui l'inquinamento atmosferico è ridotto a livelli non più considerati nocivi per la salute e per gli ecosistemi naturali. A tal fine, si dovrebbe perseguire un approccio graduale alla definizione delle norme attuali e future dell'UE in materia di qualità dell'aria, stabilendo standard di qualità dell'aria intermedi per il 2030 e oltre e puntando a raggiungere l'allineamento con gli orientamenti dell'OMS sulla qualità dell'aria al più tardi entro il 2050, sulla base di un meccanismo di revisione periodica per tenere conto delle più recenti conoscenze scientifiche. Considerata la correlazione che sussiste tra la riduzione dell'inquinamento e la decarbonizzazione, l'obiettivo a lungo termine di conseguire l'"inquinamento zero" dovrebbe essere perseguito di pari passo con la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, come stabilito dal regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio.
(5)Nell'adottare le misure pertinenti a livello nazionale e di Unione per conseguire l'obiettivo "inquinamento zero" per l'inquinamento atmosferico, gli Stati membri, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione dovrebbero essere guidati dal "principio di precauzione" e dal principio "chi inquina paga" stabiliti nel trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nonché al principio del "non nuocere" del Green Deal europeo. Essi dovrebbero, tra l'altro, tenere conto: del contributo di una migliore qualità dell'aria alla salute pubblica, alla qualità dell'ambiente, al benessere dei cittadini, alla prosperità della società, all'occupazione e alla competitività dell'economia; della transizione energetica, di una maggiore sicurezza energetica e della lotta alla povertà energetica; della sicurezza alimentare e dell'accessibilità economica dei prodotti alimentari; dello sviluppo di soluzioni di mobilità e trasporto sostenibili e intelligenti; dell'impatto dei cambiamenti comportamentali; dell'equità e della solidarietà tra gli Stati membri e al loro interno, alla luce della loro capacità economica, delle circostanze nazionali, come le specificità delle isole, e dell'esigenza di una convergenza nel tempo; della necessità di rendere la transizione giusta ed equa sul piano sociale tramite opportuni programmi di istruzione e formazione; dei più recenti e migliori dati scientifici disponibili, in particolare i risultati comunicati dall'OMS; della necessità di integrare i rischi legati all'inquinamento atmosferico nelle decisioni di investimento e di pianificazione; dell'efficacia in termini di costi e della neutralità tecnologica nel conseguire la riduzione delle emissioni di inquinanti atmosferici; nonché dei progressi compiuti sul piano dell'integrità ambientale e del livello di ambizione.
(6)L'Ottavo programma generale di azione dell'Unione per l'ambiente fino al 2030, adottato con decisione (UE) 2022/591 del Parlamento europeo e del Consiglio il 6 aprile 2022, stabilisce l'obiettivo di realizzare un ambiente privo di sostanze tossiche per proteggere la salute e il benessere delle persone, degli animali e degli ecosistemi dai rischi ambientali e dagli effetti negativi e, a tal fine, stabilisce la necessità di migliorare ulteriormente i metodi di monitoraggio, l'accesso del pubblico all'informazione e l'accesso alla giustizia. Questi principi ispirano gli obiettivi fissati nella presente direttiva.
(7)La Commissione dovrebbe riesaminare periodicamente i dati scientifici relativi agli inquinanti, ai loro effetti sulla salute umana e sull'ambiente e allo sviluppo tecnologico. Sulla base di tale riesame, la Commissione dovrebbe valutare se le norme applicabili in materia di qualità dell'aria siano ancora adeguate per conseguire gli obiettivi della presente direttiva. Il primo riesame dovrebbe essere effettuato entro il 31.12.2028 per valutare se le norme in materia di qualità dell'aria debbano essere aggiornate sulla base delle più recenti informazioni scientifiche.
🡻 2008/50 considerando 5 (adattato)
(8)È opportuno seguire un'impostazione comune nella valutazione della qualità dell'aria ambiente sulla base di ⌦ applicando ⌫ criteri comuni di valutazione. Nel determinare la qualità dell'aria ambiente è opportuno tener conto della dimensione delle popolazioni e degli ecosistemi esposti all'inquinamento atmosferico. È pertanto opportuno classificare il territorio di ciascuno Stato membro in base a zone o agglomerati che rispecchino la densità della popolazione.
🡻 2008/50 considerando 14 (adattato)
⇨ nuovo
(9)Nelle zone e negli agglomerati in cui gli obiettivi a lungo termine per l'ozono o le soglie di valutazione per altri inquinanti sono superate è opportuno rendere obbligatoria la misurazione in siti fissi. Le informazioni tratte dalle misurazioni in siti fissi potrebbero essere completate con tecniche di modellizzazione e/o misurazioni indicative onde consentire ⌦ Le applicazioni di modellizzazione e le misurazioni indicative, insieme alle informazioni tratte dalle misurazioni in siti fissi, consentono ⌫ un'interpretazione dei dati puntuali in termini di distribuzione geografica delle concentrazioni. Il ricorso a ⌦ tali ⌫ tecniche di valutazione supplementari dovrebbe anche consentire di ridurre il numero minimo di punti di campionamento fissi ⇨ nelle zone in cui le soglie di valutazione non sono superate. Nelle zone in cui i valori limite o i valori-obiettivo sono superati, dovrebbero essere obbligatorie sia le misurazioni in siti fissi sia l'uso di applicazioni di modellizzazione. Al fine di consentire una migliore comprensione della dispersione e dei livelli di inquinamento, dovrebbero essere svolte ulteriori attività di monitoraggio delle concentrazioni di fondo e della deposizione degli inquinanti nell'aria ambiente ⇦.
🡻 2008/50 considerando 6
⇨ nuovo
(10)Ove possibile, èÈ opportuno utilizzare tecniche ⇨ applicazioni ⇦ di modellizzazione onde consentire un'interpretazione dei dati puntuali in termini di distribuzione geografica della concentrazione ⇨ , facilitare l'individuazione di violazioni delle norme in materia di qualità dell'aria e fornire elementi necessari a elaborare i piani per la qualità dell'aria e a stabilire l'ubicazione dei punti di campionamento ⇦. Ciò potrebbe costituire una base per il calcolo dell'esposizione collettiva della popolazione nella zona interessata. ⇨ Oltre agli obblighi di monitoraggio della qualità dell'aria definiti nella presente direttiva, a fini di monitoraggio gli Stati membri sono incoraggiati a utilizzare prodotti di informazione e strumenti aggiuntivi (ad esempio relazioni periodiche di analisi e di valutazione della qualità, applicazioni online di sostegno agli interventi strategici) forniti dalla componente "osservazione della Terra" del programma spaziale dell'UE, in particolare dal servizio di monitoraggio atmosferico di Copernicus (CAMS). ⇦
⇩ nuovo
(11)È importante monitorare gli inquinanti che destano nuove preoccupazioni, come il particolato ultrafine, il particolato carbonioso e il carbonio elementare, nonché l'ammoniaca e il potenziale ossidativo del particolato, al fine di favorire la comprensione scientifica dei loro effetti sulla salute e sull'ambiente, come raccomandato dall'OMS.
🡻 2008/50 considerando 8 (adattato)
⇨ nuovo
(12)È opportuno procedere a misurazioni dettagliate del materiale particolato sottile in siti di fondo rurali per poter meglio comprendere l'impatto di questo tipo di inquinante e formulare politiche adeguate al riguardo. Tali misurazioni dovrebbero essere effettuate in maniera coerente con quelle effettuate nell'ambito del programma concertato per la sorveglianza e la valutazione del trasporto a grande distanza degli inquinanti atmosferici in Europa (EMEP), istituito dalla convenzione ⌦ della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE) ⌫ del 1979 sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza approvata dalla decisione 81/462/CEE del Consiglio dell'11 giugno 1981 ⇨ e dai relativi protocolli, tra cui il protocollo per la riduzione dell'acidificazione, dell'eutrofizzazione e dell'ozono troposferico del 1999, riesaminato nel 2012 ⇦.
🡻 2008/50 considerando 7 (adattato)
(13)Per garantire che le informazioni raccolte sull'inquinamento atmosferico siano sufficientemente rappresentative e comparabili in tutta ⌦ l'Unione ⌫ la Comunità, ai fini della valutazione della qualità dell'aria ambiente è importante utilizzare tecniche di misurazione standard e criteri comuni per quanto riguarda il numero e l'ubicazione delle stazioni di misurazione. Per la valutazione della qualità dell'aria ambiente possono essere utilizzate tecniche diverse dalle misurazioni ed è pertanto necessario definire i criteri per l'utilizzo delle suddette tecniche e per la necessaria accuratezza delle stesse.
🡻 2004/107 considerando 12
⇨ nuovo
(14)Nel valutare la qualità dell'aria ambiente, è importante basarsi su tecniche di misura normalizzate e accurate e su criteri comuni per l'ubicazione delle stazioni di misura, affinché le informazioni ottenute siano confrontabili nell'intera Comunità. La fornitura di metodi di riferimento per le misurazioni è una questione importante. La Commissione ha già commissionato i lavori per l'elaborazione di norme CEN per la misurazione ⇨ degli idrocarburi policiclici aromatici e per la valutazione del funzionamento dei sistemi di sensori per determinare le concentrazioni di inquinanti gassosi e particolato nell'aria ambiente ⇦ di quelle sostanze nell'aria ambiente per le quali siano stati definiti valori obiettivo (arsenico, cadmio, nickel e benzo(a)pirene), nonché per la deposizione dei metalli pesanti, ai fini di una loro tempestiva messa a punto e adozione. In mancanza di metodi standard CEN, potrebbe essere autorizzato l'uso di metodi di riferimento standard internazionali o nazionali per le misurazioni.
🡻 2008/50 considerando 2 (adattato)
⇨ nuovo
(15)Ai fini della tutela della salute umana e dell'ambiente nel suo complesso, è particolarmente importante combattere alla fonte l'emissione di inquinanti nonché individuare e attuare le più efficaci misure di riduzione delle emissioni a livello locale, nazionale e ⌦ unionale ⌫ comunitario ⇨ , specialmente nel caso di emissioni generate dall'agricoltura, dall'industria, dai trasporti e della produzione di energia ⇦. È opportuno pertanto evitare, prevenire o ridurre le emissioni di inquinanti atmosferici nocivi e definire adeguate ⇨ norme in materia di ⇦ obiettivi per la qualità dell'aria ambiente che tengano conto delle pertinenti norme, orientamenti e programmi dell'Organizzazione mondiale della sanità.
🡻 2004/107 considerando 3 (adattato)
⇨ nuovo
(16)Dai dati scientifici disponibili risulta che ⇨ il biossido di zolfo, il biossido di azoto e gli ossidi di azoto, il particolato, il piombo, il benzene, il monossido di carbonio, ⇦ l'arsenico, il cadmio, il nickel, e alcuni idrocarburi policiclici aromatici ⇨ e l'ozono ⇦ ⇨ abbiano effetti negativi importanti sulla salute umana ⇦ sono agenti cancerogeni umani genotossici e che non esiste una soglia identificabile al di sotto della quale queste sostanze non comportano un rischio per salute umana. L'impatto sulla salute umana e sull'ambiente è dovuto alle concentrazioni nell'aria ambiente e alla deposizione. Per motivi di rapporto costi/efficacia, in determinate zone non si può arrivare a concentrazioni nell'aria ambiente di arsenico, cadmio, nickel e idrocarburi policiclici aromatici che non rappresentino un rischio considerevole per la salute umana.
🡻 2004/107 considerando 11 (adattato)
⇨ nuovo
(17)Gli effetti ⇨ del piombo, ⇦ dell'arsenico, del cadmio, del mercurio, del nickel e degli idrocarburi policiclici aromatici sulla salute umana, compreso attraverso la catena alimentare, e sull'ambiente nel suo complesso, sono ⌦ inoltre ⌫ dovuti alle concentrazioni nell'aria ambiente e alla deposizione; occorre tenere conto dell'accumulo di queste sostanze nel suolo e della protezione delle acque freatiche. Per agevolare la revisione della presente direttiva nel 2010, la Commissione e gli Stati membri dovrebbero promuovere la ricerca sugli effetti di arsenico, cadmio, mercurio, nickel e idrocarburi policiclici aromatici sulla salute umana e l'ambiente, segnatamente attraverso la deposizione.
⇩ nuovo
(18)L'esposizione media della popolazione agli inquinanti che hanno l'impatto documentato più elevato sulla salute umana, ossia il particolato sottile (PM2,5) e il biossido di azoto (NO2), dovrebbe essere ridotta sulla base delle raccomandazioni dell'OMS. A tal fine, oltre ai valori limite, per tali inquinanti dovrebbe essere introdotto un obbligo di riduzione dell'esposizione media.
🡻 2004/107 considerando 4
⇨ nuovo
(19)⇨ Dal controllo dell'adeguatezza delle direttive sulla qualità dell'aria ambiente (direttive 2004/107/CE e 2008/50/CE) è emerso che i valori limite sono più efficaci nel ridurre le concentrazioni di inquinanti rispetto ai valori-obiettivo. ⇦ Al fine di ridurre al minimo gli effetti nocivi dell'arsenico, del cadmio, del nickel e degli idrocarburi policiclici aromatici aerodispersi sulla salute umana, tenendo conto in particolare delle categorie vulnerabili ⇨ e dei gruppi sensibili ⇦ della popolazione, e sull'ambiente nel suo complesso, occorre fissare valori ⇨ limite ⇦ obiettivo ⇨ per le concentrazioni di biossido di zolfo, biossido di azoto, particolato, piombo, benzene, monossido di carbonio, arsenico, cadmio, nickel e idrocarburi policiclici aromatici nell'aria ambiente ⇦ da raggiungere per quanto possibile. Il benzo(a)pirene dovrebbe essere usato come marker per il rischio cancerogeno degli idrocarburi policiclici aromatici nell'aria ambiente.
⇩ nuovo
(20)Per consentire agli Stati membri di prepararsi alla revisione delle norme in materia di qualità dell'aria stabilite dalla presente direttiva e per garantire la continuità giuridica, per un periodo transitorio i valori limite dovrebbero essere identici a quelli fissati dalle direttive abrogate fino all'entrata in vigore dei nuovi valori limite.
🡻 2008/50 considerando 13 (adattato)
⇨ nuovo
(21)L'ozono è un inquinante transfrontaliero che si forma nell'atmosfera dall'emissione degli inquinanti primari disciplinati dalla direttiva (UE) 2016/22842001/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
, del 23 ottobre 2001, relativa ai limiti nazionali di emissione di alcuni inquinanti atmosferici
. I progressi verso il raggiungimento degli obiettivi di qualità dell'aria e degli obiettivi a lungo termine per l'ozono che la presente direttiva intende realizzare dovrebbero essere determinati dagli obiettivi e ⇨ dagli impegni di riduzione delle emissioni ⇦ dai limiti di emissione previsti nella direttiva (UE) 2016/22842001/81/CE e , se del caso, dall'attuazione di ⇨ provvedimenti efficaci sotto il profilo dei costi e ⇦ piani per la qualità dell'aria come previsto dalla presente direttiva.
🡻 2008/50 considerando 12 (adattato)
⇨ nuovo
(22)Gli attualiI valori-obiettivo ⇨ per l'ozono ⇦ e gli obiettivi a lungo termine finalizzati a garantire una protezione efficace contro gli effetti nocivi per la salute umana, la vegetazione e gli ecosistemi dovuti all'esposizione all'ozono dovrebbero rimanere invariati ⇨ dovrebbero essere aggiornati alla luce delle più recenti raccomandazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità ⇦.
(23)È opportuno fissare una soglia di allarme ⇨ per il biossido di zolfo, il biossido di azoto, il particolato (PM10 e PM2,5) e l'ozono ⇦ e una soglia di informazione per l'ozono al fine di tutelare, rispettivamente, la salute della popolazione in generale e delle fasce vulnerabili ⇨ e dei gruppi sensibili della popolazione ⇦ dalle esposizioni di breve durata a concentrazioni elevate di ozono Il raggiungimento di tali soglie dovrebbe far scattare l'obbligo di informare il pubblico in merito ai rischi dell'esposizione e l'applicazione, se del caso, di provvedimenti a breve termine per ridurre i livelli di ozono ⇨ inquinamento ⇦ nelle zone in cui le soglie di allarme sono superate.
🡻 2004/107 considerando 7 (adattato)
(24)Conformemente all'articolo ⌦ 193 ⌫ 176 del trattato, gli Stati membri possono mantenere o prendere provvedimenti più rigorosi in materia di arsenico, cadmio, mercurio, nickel e idrocarburi policiclici aromatici, purché siano compatibili con il trattato e vengano comunicati alla Commissione.
🡻 2008/50 considerando 9
⇨ nuovo
(25)Lo stato di qualità dell'aria dovrebbe essere mantenuto, se già buono, o migliorato. Qualora ⇨ gli standard in materia ⇦ gli obiettivi di qualità dell'aria ambiente fissati dalla presente direttiva non siano raggiunti ⇨ rischino di non essere raggiunti, o non siano stati raggiunti ⇦, gli Stati membri dovrebbero intervenire ⇨ immediatamente ⇦ per ottenere la conformità ai valori limite ⇨ , agli obblighi di riduzione dell'esposizione media ⇦ e ai livelli critici e per raggiungere, ove possibile, i valori-obiettivo e gli obiettivi a lungo termine ⇨ per l'ozono ⇦.
🡻 2004/107 considerando 9
(26)Il mercurio è una sostanza molto pericolosa per la salute umana e per l'ambiente. Esso è presente in tutto l'ambiente e, sotto forma di metilmercurio, ha la capacità di accumularsi negli organismi e in particolare negli organismi ai livelli più elevati della catena alimentare. Il mercurio rilasciato nell'atmosfera può essere trasportato su lunghe distanze.
🡻 2004/107 considerando 10 (adattato)
⇨ nuovo
(27)La Commissione intende presentare nel 2005 una strategia coerente che preveda misure volte a ⌦ Il regolamento (UE) 2017/852 del Parlamento europeo e del Consiglio mira a ⌫ tutelare la salute umana e l'ambiente dalle emissioni di mercurio e che si basi su un'analisi del ciclo di vita, tenendo conto della produzione, dell'utilizzo, del trattamento dei rifiuti e delle emissioni. A tale proposito, la Commissione dovrebbe esaminare tutte le misure atte a ridurre la quantità di mercurio negli ecosistemi terrestri ed acquatici e, di conseguenza, l'assunzione di mercurio per via alimentare, nonché ad evitare la presenza di mercurio in determinati prodotti. ⇨ Le disposizioni sul monitoraggio del mercurio di cui alla presente direttiva integrano e informano tale regolamento. ⇦
🡻 2008/50 considerando 10
⇨ nuovo
(28)Il rischio che l'inquinamento atmosferico rappresenta per la vegetazione e per gli ecosistemi naturali è più rilevante in siti distanti dalle zone urbane. Ai fini della valutazione di tali rischi e della conformità ai livelli critici per la tutela della vegetazione è opportuno, pertanto, prendere in esame principalmente i luoghi distanti dalle zone edificate. ⇨ Tale valutazione dovrebbe tenere conto delle prescrizioni di cui alla direttiva (UE) 2016/2284 e integrarle per monitorare e segnalare gli effetti dell'inquinamento atmosferico sugli ecosistemi terrestri e acquatici. ⇦
🡻 2008/50 considerando 15
⇨ nuovo
(29)I contributi da fonti naturali possono essere valutati, ma non possono essere controllati. Pertanto, qualora i contributi naturali a inquinanti nell'aria ambiente possano essere determinati con sufficiente certezza e qualora i superamenti siano dovuti in tutto o in parte a tali contributi naturali, questi possono essere detratti, alle condizioni previste dalla presente direttiva, al momento della valutazione del rispetto dei valori limite della qualità dell'aria ⇨ e degli obblighi di riduzione dell'esposizione media ⇦. I contributi ai superamenti dei valori limite per il materiale particolato PM10 dovuti alla sabbiatura o salatura invernali delle strade possono anch'essi essere detratti all'atto della valutazione della conformità ai valori limite per la qualità dell'aria, sempreché siano state adottate misure ragionevoli per diminuire le concentrazioni.
🡻 2008/50 considerando 16
(30)Per le zone e gli agglomerati in cui le condizioni sono particolarmente difficili, dovrebbe essere possibile prorogare il termine entro il quale deve essere garantita la conformità ai valori limite per la qualità dell'aria nei casi in cui, nonostante l'attuazione di adeguate misure di abbattimento, in alcune zone o agglomerati specifici persistano problemi acuti di conformità. Le eventuali proroghe per una determinata zona o agglomerato dovrebbero essere corredate di un piano globale sottoposto alla valutazione della Commissione e finalizzato a garantire la conformità entro il termine così prorogato. La disponibilità delle necessarie misure comunitarie che riflettono il livello di ambizione scelto nella strategia tematica sull'inquinamento atmosferico per ridurre le emissioni alla fonte è importante ai fini di un'effettiva riduzione delle emissioni nel periodo fissato dalla presente direttiva per la conformità ai valori limite e dovrebbe essere presa in considerazione al momento di valutare le richieste di posticipare i termini per la conformità.
🡻 2008/50 considerando 18
⇨ nuovo
(31)È opportuno predisporre ⇨ e aggiornare ⇦ piani per la qualità dell'aria per le zone e gli agglomerati entro i quali le concentrazioni di inquinanti nell'aria ambiente superano i rispettivi valori-obiettivo o valori limite per la qualità dell'aria ⇨ , i valori-obiettivo per l'ozono o gli obblighi di riduzione dell'esposizione media ⇦ , più eventuali margini di tolleranza provvisori. Gli inquinanti atmosferici provengono da molte fonti e attività diverse. Per garantire la coerenza tra le varie politiche, tali piani per la qualità dell'aria dovrebbero, se possibile, essere in linea ed integrati con i piani e i programmi formulati a norma della direttiva 2010/75/UE 2001/80/CE del Parlamento europeo e del Consiglio , del 23 ottobre 2001, concernente la limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati dai grandi impianti di combustione
, della direttiva (UE) 2016/2284 2001/81/CE e della direttiva 2002/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2002, relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale
. Si terrà altresì pienamente conto degli obiettivi di qualità dell'aria ambiente previsti nella presente direttiva quando vengono concesse autorizzazioni per attività industriali a norma della direttiva 2008/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento
.
⇩ nuovo
(32)I piani per la qualità dell'aria dovrebbero inoltre essere elaborati prima del 2030 qualora vi sia il rischio che gli Stati membri non raggiungano i valori limite o il valore-obiettivo per l'ozono entro tale data al fine di garantire che i livelli di inquinanti siano ridotti di conseguenza.
🡻 2008/50 considerando 19
⇨ nuovo
(33)I piani d'azione dovrebbero indicare i provvedimenti da adottare nel breve termine nei casi in cui sussista il rischio di superare una o più delle soglie di allarme al fine di ridurre il rischio in questione e di limitarne la durata. Allorché il rischio riguarda uno o più valori limite o valori-obiettivo, gli Stati membri possono, se opportuno, elaborare tali piani d'azione a breve termine. Per quanto riguarda l'ozono, i piani d'azione a breve termine dovrebbero tener conto delle disposizioni contenute nella decisione 2004/279/CE della Commissione, del 19 marzo 2004, concernente orientamenti per l'attuazione della direttiva 2002/3/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'ozono nell'aria.
🡻 2008/50 considerando 20
⇨ nuovo
(34)Gli Stati membri dovrebbero consultarsi ⇨ cooperare ⇦ con un altro Stato membrotra loro qualora, in seguito ad un inquinamento rilevante che abbia origine in un altro Stato membro quest'ultimo, il livello di un inquinante superi o è probabile che superi ⇨ uno qualsiasi tra i valori limite, i valori-obiettivo per l'ozono, gli obblighi di riduzione dell'esposizione media o ⇦ gli obiettivi di qualità dell'aria del caso più l'eventuale margine di tolleranza o, a seconda dei casi, la soglia di allarme. In caso di natura transfrontaliera di alcuni inquinanti specifici, come l'ozono e il materiale particolato, può essere necessario un coordinamento fra Stati membri limitrofi ai fini della predisposizione e dell'attuazione di piani per la qualità dell'aria e di piani d'azione a breve termine e dell'informazione del pubblico. Gli Stati membri dovrebbero avviare, se del caso, una cooperazione con i paesi terzi, privilegiando una tempestiva partecipazione dei paesi candidati. ⇨ La Commissione dovrebbe essere tempestivamente informata e invitata a fornire assistenza in tale cooperazione. ⇦
🡻 2008/50 considerando 21
⇨ nuovo
(35)È necessario che gli Stati membri e la Commissione raccolgano, scambino e diffondano le informazioni sulla qualità dell'aria per meglio comprendere gli effetti dell'inquinamento atmosferico e formulare politiche adeguate al riguardo. È opportuno fornire prontamente al pubblico informazioni aggiornate sulle concentrazioni nell'aria ambiente di tutti gli inquinanti disciplinati ⇨ , sui piani per la qualità dell'aria e sui piani di d'azione a breve termine ⇦.
🡻 2008/50 considerando 22
⇨ nuovo
(36)⇨ La Commissione dovrebbe ricevere informazioni sulle concentrazioni e sulla deposizione degli inquinanti disciplinati per poter stilare relazioni periodiche. ⇦ Per agevolare il trattamento e la comparazione delle informazioni sulla qualità dell'aria, i dati presentati alla Commissione dovrebbero avere un formato standard.
🡻 2008/50 considerando 23
(37)È necessario adeguare le procedure riguardanti la fornitura dei dati, la valutazione e la comunicazione delle informazioni sulla qualità dell'aria per consentire l'utilizzo di strumenti elettronici e di Internet quali strumenti principali per mettere a disposizione le informazioni, e per rendere tali procedure compatibili con la direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2007, che istituisce un'infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (INSPIRE).
🡻 2008/50 considerando 24
(38)È opportuno prevedere la possibilità di adeguare all'evoluzione scientifica e tecnica i criteri e le tecniche utilizzati per la valutazione della qualità dell'aria ambiente e di adattare le informazioni da fornire.
⇩ nuovo
(39)Come chiarito dalla giurisprudenza della Corte di giustizia, gli Stati membri non possono limitare la legittimazione ad agire per contestare una decisione di un'autorità pubblica ai soli membri del pubblico interessato che hanno partecipato al procedimento amministrativo precedente l'adozione di tale decisione. Come chiarito anche dalla giurisprudenza della Corte di giustizia, un accesso effettivo alla giustizia in materia ambientale e a mezzi di ricorso effettivi richiede, tra l'altro, che i membri del pubblico interessato abbiano il diritto di chiedere al competente giudice od organo indipendente e imparziale di adottare misure provvisorie idonee a prevenire casi specifici di inquinamento. È pertanto opportuno precisare che la legittimazione ad agire non dovrebbe essere subordinata al ruolo che i membri del pubblico interessato hanno svolto durante una fase partecipativa delle procedure decisionali ai sensi della presente direttiva. Inoltre, qualsiasi procedura di ricorso dovrebbe essere giusta, equa, tempestiva e non eccessivamente onerosa e dovrebbe prevedere meccanismi di ricorso adeguati ed efficaci, compresi, se del caso, provvedimenti ingiuntivi.
🡻 2008/50 considerando 30
⇨ nuovo
(40)La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi sanciti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. In particolare, la presente direttiva intende promuovere l'integrazione nelle politiche dell'Unione di un livello elevato di tutela dell'ambiente e il miglioramento della qualità dell'ambiente secondo il principio dello sviluppo sostenibile stabilito all'articolo 37 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. ⇨ In caso di danno alla salute umana intervenuto a seguito di una violazione degli articoli 19, 20 e 21 della presente direttiva, gli Stati membri dovrebbero garantire che le persone interessate da tali violazioni possano chiedere e ottenere un indennizzo per tale danno dall'autorità competente pertinente. Le norme in materia di risarcimento, accesso alla giustizia e sanzioni stabilite nella presente direttiva hanno l'obiettivo di evitare, prevenire e ridurre gli effetti nocivi dell'inquinamento atmosferico sulla salute umana e sull'ambiente, in linea con l'articolo 191, paragrafo 1, TFUE. Esse mirano pertanto a integrare nelle politiche dell'Unione un elevato livello di tutela dell'ambiente e il miglioramento della qualità dell'ambiente, conformemente al principio dello sviluppo sostenibile sancito dall'articolo 37 della Carta, e concretizzano l'obbligo di tutelare il diritto alla vita e all'integrità della persona sancito dagli articoli 2 e 3 della Carta. Contribuiscono altresì al diritto a un ricorso effettivo di cui all'articolo 47 della Carta, in relazione alla protezione della salute umana. ⇦
🡻 2008/50 considerando 28 (adattato)
L'obbligo di attuazione della presente direttiva nel diritto nazionale dovrebbe limitarsi alle disposizioni che costituiscono un cambiamento rilevante rispetto alle direttive precedenti.
🡻 2008/50 considerando 29 (adattato)
Conformemente al punto 34 dell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio"
, gli Stati membri sono incoraggiati a redigere e a rendere pubblici, nell'interesse proprio e della Comunità, prospetti indicanti, per quanto possibile, la concordanza tra la direttiva e i provvedimenti di recepimento.
⇩ nuovo
(41)Al fine di garantire condizioni uniformi di attuazione degli obblighi degli Stati membri in materia di trasmissione di informazioni e di comunicazione sulla qualità dell'aria ai sensi della presente direttiva, è opportuno attribuite alla Commissione competenze di esecuzione per quanto riguarda i) la definizione di norme relative alle informazioni sulla qualità dell'aria ambiente che gli Stati membri devono mettere a disposizione della Commissione nonché ai tempi di comunicazione di tali informazioni e ii) la razionalizzazione delle modalità di comunicazione dei dati e lo scambio reciproco di informazioni e dati provenienti dalle reti e dai singoli punti di campionamento che misurano l'inquinamento atmosferico all'interno degli Stati membri. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio.
(42)Al fine di garantire che la presente direttiva continui a conseguire i propri obiettivi, in particolare di evitare, prevenire e ridurre gli effetti nocivi della qualità dell'aria ambiente sulla salute umana e sull'ambiente, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo alla modifica degli allegati della presente direttiva per tener conto degli sviluppi tecnici e scientifici relativi agli inquinanti atmosferici, alla loro valutazione e gestione, al loro impatto sulla salute umana e sull'ambiente e a un'adeguata informazione del pubblico. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.
(43)È opportuno che l'obbligo di recepimento della presente direttiva nel diritto interno sia limitato alle disposizioni che costituiscono una modifica sostanziale rispetto alle direttive precedenti. L'obbligo di recepire le disposizioni che restano immutate discende dalle direttive precedenti.
(44)È opportuno che la presente direttiva faccia salvi gli obblighi degli Stati membri relativi al termine di recepimento nel diritto interno della direttiva di cui all'allegato I, parte B,
🡻 2004/107 considerando 1 (adattato)
Basandosi sui principi di cui all'articolo 175, paragrafo 3, del trattato, il Sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente, adottato con decisione n. 1600/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
, sancisce la necessità di ridurre l'inquinamento dell'aria ad un livello tale da ridurre al minimo gli effetti nocivi per la salute umana, tenendo conto in particolare delle categorie vulnerabili della popolazione, e per l'ambiente nel suo complesso, migliorare la sorveglianza e la valutazione della qualità dell'aria, inclusa la deposizione di sostanze inquinanti, e garantire la divulgazione delle informazioni al pubblico.
🡻 2004/107 considerando 2 (adattato)
A norma dell'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 96/62/CE del Consiglio, del 27 settembre 1996, in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente
, la Commissione trasmette proposte volte a disciplinare gli inquinanti elencati nell'allegato I della direttiva tenendo conto dei paragrafi 3 e 4 del medesimo articolo.
🡻 2004/107 considerando 5
I valori obiettivo non richiederebbero misure che comportano costi sproporzionati. Per gli impianti industriali, i valori obiettivo non comporterebbero altre misure, a parte l'applicazione delle migliori tecniche disponibili (BAT), come prescritto dalla direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento
e, in particolare, non comporterebbero la chiusura di impianti. Tuttavia essi richiederebbero che gli Stati membri adottino tutte le misure di abbattimento economicamente razionali nei settori pertinenti.
🡻 2004/107 considerando 6
In particolare, è necessario che i valori obiettivo di cui alla presente direttiva non siano considerati norme di qualità ambientale quali definite all'articolo 2, paragrafo 7, della direttiva 96/61/CE e che, conformemente all'articolo 10 di tale direttiva, richiedono condizioni più rigorose di quelle ottenibili con l'applicazione delle migliori tecniche disponibili.
🡻 2004/107 considerando 8
Quando le concentrazioni superano determinate soglie di valutazione, dovrebbe essere obbligatorio un monitoraggio dell'arsenico, del cadmio, del nickel e del benzo(a)pirene. Il numero richiesto dei punti di campionamento per misurazioni fisse può essere ridotto grazie a mezzi di valutazione supplementari. È previsto altresì il monitoraggio delle concentrazioni di fondo nell'aria ambiente e della deposizione.
🡻 2004/107 considerando 13
La Commissione dovrebbe ricevere informazioni sulle concentrazioni e sulla deposizione degli inquinanti disciplinati per poter stilare relazioni periodiche.
🡻 2004/107 considerando 14
Il pubblico dovrebbe poter ottenere agevolmente informazioni aggiornate sulle concentrazioni nell'aria ambiente e sulla deposizione degli inquinanti disciplinati.
🡻 2004/107 considerando 15
Gli Stati membri dovrebbero adottare e far applicare norme sulle sanzioni applicabili in caso di violazione della presente direttiva. Le sanzioni dovrebbero essere efficaci, proporzionate e dissuasive.
🡻 2004/107 considerando 16
Le misure necessarie per l'esecuzione della presente direttiva dovrebbero essere adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione
.
🡻 2004/107 considerando 17
Le modifiche necessarie per adeguare la presente direttiva al progresso scientifico e tecnico dovrebbero riguardare unicamente i criteri e le tecniche per la valutazione delle concentrazioni e della deposizione degli inquinanti disciplinati o le modalità esatte di trasmissione delle informazioni alla Commissione. I valori obiettivo non dovrebbero quindi subire alcun cambiamento, diretto o indiretto, a seguito di dette modifiche,
🡻 2008/50 considerando 1 (adattato)
Il sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente, adottato con la decisione n. 1600/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 luglio 2002
, sancisce la necessità di ridurre l'inquinamento a livelli tali che limitino al minimo gli effetti nocivi per la salute umana, con particolare riferimento alle popolazioni sensibili, e per l'ambiente nel suo complesso, di migliorare le attività di monitoraggio e valutazione della qualità dell'aria, compresa la deposizione degli inquinanti, e di informare il pubblico.
🡻 2008/50 considerando 2
Ai fini della tutela della salute umana e dell'ambiente nel suo complesso, è particolarmente importante combattere alla fonte l'emissione di inquinanti nonché individuare e attuare le più efficaci misure di riduzione delle emissioni a livello locale, nazionale e comunitario. È opportuno pertanto evitare, prevenire o ridurre le emissioni di inquinanti atmosferici nocivi e definire adeguati obiettivi per la qualità dell'aria ambiente che tengano conto delle pertinenti norme, orientamenti e programmi dell'Organizzazione mondiale della sanità.
🡻 2008/50 considerando 3 (adattato)
La direttiva 96/62/CE del Consiglio, del 27 settembre 1996, in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente
, la direttiva 1999/30/CE del Consiglio, del 22 aprile 1999, concernente i valori limite di qualità dell'aria ambiente per il biossido di zolfo, il biossido di azoto, gli ossidi di azoto, le particelle e il piombo
, la direttiva 2000/69/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2000, concernente i valori limite per il benzene ed il monossido di carbonio nell'aria ambiente
, la direttiva 2002/3/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2002, relativa all'ozono nell'aria
, e la decisione 97/101/CE del Consiglio, del 27 gennaio 1997, che instaura uno scambio reciproco di informazioni e di dati provenienti dalle reti e dalle singole stazioni di misurazione dell'inquinamento atmosferico negli Stati membri
, devono essere modificate sostanzialmente per incorporarvi gli ultimi sviluppi in campo scientifico e sanitario e le esperienze più recenti degli Stati membri. A fini di chiarezza, semplificazione ed efficienza amministrativa è pertanto opportuno sostituire i cinque atti citati con un'unica direttiva e, se del caso, con disposizioni di attuazione.
🡻 2008/50 considerando 4 (adattato)
Quando sarà stata maturata un'esperienza sufficiente a livello di attuazione della direttiva 2004/107/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, concernente l'arsenico, il cadmio, il mercurio, il nickel e gli idrocarburi policiclici aromatici nell'aria ambiente
, si potrà prendere in considerazione la possibilità di incorporare le disposizioni di tale direttiva nella presente direttiva.
🡻 2008/50 considerando 11
Il materiale particolato sottile (PM2,5) ha impatto molto negativo sulla salute umana. Finora, inoltre, non esiste una soglia identificabile al di sotto della quale il PM2,5 non rappresenti un rischio. Per tale motivo la disciplina prevista per questo inquinante dovrebbe essere differente da quella di altri inquinanti atmosferici. Tale approccio dovrebbe mirare ad una riduzione generale delle concentrazioni nei siti di fondo urbani per garantire che ampie fasce della popolazione beneficino di una migliore qualità dell'aria. Tuttavia, per garantire un livello minimo di tutela della salute su tutto il territorio, a tale approccio è opportuno affiancare la definizione di un valore limite, preceduto in una prima fase da un valore-obiettivo.
🡻 2008/50 considerando 17
Le misure comunitarie necessarie per ridurre le emissioni alla fonte, in particolare quelle volte a migliorare l'efficacia della legislazione comunitaria in materia di emissioni industriali, a limitare le emissioni di scarico dei motori dei veicoli pesanti, a ridurre ulteriormente le emissioni nazionali di inquinanti chiave consentite dagli Stati membri e le emissioni connesse all'approvvigionamento di carburante degli autoveicoli a benzina nelle stazioni di servizio, nonché ad affrontare la questione del tenore di zolfo dei combustibili, compresi quelli marini, dovrebbero essere debitamente esaminate in via prioritaria da tutte le istituzioni interessate.
🡻 2008/50 considerando 18
È opportuno predisporre piani per la qualità dell'aria per le zone e gli agglomerati entro i quali le concentrazioni di inquinanti nell'aria ambiente superano i rispettivi valori-obiettivo o valori limite per la qualità dell'aria, più eventuali margini di tolleranza provvisori. Gli inquinanti atmosferici provengono da molte fonti e attività diverse. Per garantire la coerenza tra le varie politiche, tali piani per la qualità dell'aria dovrebbero, se possibile, essere in linea ed integrati con i piani e i programmi formulati a norma della direttiva 2001/80/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2001, concernente la limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati dai grandi impianti di combustione
, della direttiva 2001/81/CE e della direttiva 2002/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2002, relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale
. Si terrà altresì pienamente conto degli obiettivi di qualità dell'aria ambiente previsti nella presente direttiva quando vengono concesse autorizzazioni per attività industriali a norma della direttiva 2008/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento
.
🡻 2008/50 considerando 25 (adattato)
Poiché gli obiettivi della presente direttiva non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e a causa della natura transfrontaliera degli inquinanti dell'aria e possono dunque essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi, in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
🡻 2008/50 considerando 26
È opportuno che gli Stati membri stabiliscano norme relative alle sanzioni da irrogare in caso di violazione delle disposizioni della presente direttiva e ne garantiscano l'applicazione. Tali sanzioni dovrebbero essere effettive, proporzionate e dissuasive.
🡻 2008/50 considerando 27 (adattato)
Alcune disposizioni degli atti abrogati dalla presente direttiva dovrebbero rimanere in vigore per garantire il mantenimento dei valori limite esistenti, ai fini della qualità dell'aria, per il biossido di azoto fino alla loro sostituzione a decorrere dal 1° gennaio 2010, il mantenimento delle disposizioni in materia di comunicazione delle informazioni sulla qualità dell'aria fino all'adozione di nuove modalità di applicazione e, infine, il mantenimento degli obblighi riguardanti la valutazione preliminare della qualità dell'aria di cui alla direttiva 2004/107/CE.
🡻 2008/50 considerando 31
Le misure necessarie per l'esecuzione della presente direttiva dovrebbero essere adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione
.
🡻 2008/50 considerando 32
La Commissione dovrebbe avere il potere di modificare gli allegati da I a VI, da VIII a X e l'allegato XV. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.
🡻 2008/50 considerando 33 (adattato)
La clausola di recepimento prevede che gli Stati membri provvedano a predisporre le necessarie misurazioni in siti di fondo urbani in tempo utile per definire l'indicatore di esposizione media, al fine di garantire il rispetto dei requisiti in materia di valutazione dell'obiettivo nazionale di riduzione dell'esposizione e in materia di calcolo dell'indicatore di esposizione media,
🡻 2008/50
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
🡻 2004/107
Articolo 1
Obiettivi
Obiettivi della presente direttiva sono:
a)
fissare un valore obiettivo per la concentrazione di arsenico, cadmio, nickel e benzo(a)pirene nell'aria ambiente per evitare, prevenire o ridurre gli effetti nocivi di arsenico, cadmio, nickel e degli idrocarburi policiclici aromatici sulla salute umana e sull'ambiente nel suo complesso;
b)
garantire il mantenimento della buona qualità dell'aria ambiente e il suo miglioramento, negli altri casi, con riferimento all'arsenico, al cadmio, al nickel e agli idrocarburi policiclici aromatici;
c)
definire metodi e criteri comuni per la valutazione delle concentrazioni di arsenico, cadmio, mercurio, nickel e idrocarburi policiclici aromatici nell'aria ambiente, nonché della deposizione di arsenico, cadmio, mercurio, nickel e idrocarburi policiclici aromatici;
d)
garantire la raccolta di informazioni esaurienti sulle concentrazioni di arsenico, cadmio, mercurio, nickel e idrocarburi policiclici aromatici nell'aria ambiente, nonché sulla deposizione di arsenico, cadmio, mercurio, nickel e idrocarburi policiclici aromatici, e la loro disponibilità al pubblico.
⇩ nuovo
Articolo 1
Obiettivi
1.La presente direttiva stabilisce un obiettivo di inquinamento zero per la qualità dell'aria, in modo che la qualità dell'aria all'interno dell'Unione sia progressivamente migliorata fino al raggiungimento di livelli non più considerati nocivi per la salute umana e gli ecosistemi naturali, quali definiti da prove scientifiche, contribuendo in tal modo a creare un ambiente privo di sostanze tossiche entro il 2050.
2.La presente direttiva fissa valori limite intermedi, valori-obiettivo, obblighi di riduzione dell'esposizione media, obiettivi di concentrazione dell'esposizione media, livelli critici, soglie di informazione, soglie di allarme e obiettivi a lungo termine ("norme in materia di qualità dell'aria") da rispettare entro il 2030 e che saranno successivamente riesaminati periodicamente in conformità all'articolo 3.
3.La presente direttiva contribuisce inoltre a conseguire gli obiettivi dell'Unione in materia di riduzione dell'inquinamento, biodiversità ed ecosistemi conformemente all'Ottavo programma di azione per l'ambiente stabiliti dalla decisione (UE) 2022/591 del Parlamento europeo e del Consiglio.
🡻 2008/50 (adattato)
⇨ nuovo
Articolo 2
⌦ Oggetto ⌫
La presente direttiva istituisce ⌦ le seguenti ⌫ misure volte a:
1.⌦ misure ⌫ definire e stabilire che definiscono e stabiliscono obiettivi di qualità dell'aria ambiente al fine di evitare, prevenire o ridurre gli effetti nocivi per la salute umana e per l'ambiente nel suo complesso;
2.⌦ misure che stabiliscono metodi e criteri comuni per ⌫ valutare la qualità dell'aria ambiente negli Stati membri sulla base di metodi e criteri comuni;
3.⇨ misure per monitorare la ⇦ ottenere informazioni sulla qualità dell'aria ambiente per contribuire alla lotta contro l'inquinamento dell'aria e gli effetti nocivi e per monitorare , le tendenze a lungo termine e i miglioramenti ottenuti con l'applicazione delle ⇨ gli effetti delle ⇦ misure ⌦ unionali e ⌫ nazionali e comunitarie ⇨ sulla qualità dell'aria ambiente ⇦;
4.⌦ misure ⌫ che garantiscono garantire che le informazioni sulla qualità dell'aria ambiente siano messe a disposizione del pubblico;
5.⌦ misure ⌫ che mantengono mantenere la qualità dell'aria ambiente, laddove sia buona, e che la migliorano migliorarla negli altri casi;
6.⌦ misure ⌫ che promuovono promuovere una maggiore cooperazione tra gli Stati membri nella lotta contro l'inquinamento atmosferico.
⇩ nuovo
Articolo 3
Riesame periodico
1.
Entro il 31 dicembre 2028, e successivamente ogni cinque anni o più spesso se nuove e sostanziali scoperte scientifiche indicano la necessità di farlo, la Commissione riesamina i dati scientifici relativi agli inquinanti atmosferici e ai loro effetti sulla salute umana e sull'ambiente pertinenti per il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1 e presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione contenente le principali conclusioni.
2.
Il riesame valuta se le norme applicabili in materia di qualità dell'aria siano ancora adeguate per conseguire l'obiettivo di evitare, prevenire o ridurre gli effetti nocivi sulla salute umana e sull'ambiente e se debbano essere contemplati altri inquinanti atmosferici.
Al fine di conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 1, il riesame valuta se la presente direttiva debba essere rivista per garantire l'allineamento agli orientamenti dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) sulla qualità dell'aria e alle più recenti informazioni scientifiche.
Ai fini del riesame, la Commissione tiene conto, tra l'altro, dei seguenti elementi:
(a)le ultime informazioni scientifiche dell'OMS e delle altre pertinenti organizzazioni,
(b)gli sviluppi tecnologici che incidono sulla qualità dell'aria e sulla sua valutazione,
(c)la situazione della qualità dell'aria e i relativi impatti sulla salute umana e sull'ambiente negli Stati membri,
(d)i progressi compiuti nell'attuazione delle misure nazionali e dell'Unione di riduzione degli inquinanti e nel miglioramento della qualità dell'aria.
3.
L'Agenzia europea dell'ambiente assiste la Commissione nell'esecuzione del riesame.
4.
Se lo ritiene opportuno, a seguito del riesame la Commissione presenta una proposta per rivedere le norme in materia di qualità dell'aria o includere altri inquinanti atmosferici.
🡻 2008/50 (adattato)
⇨ nuovo
Articolo 42
Definizioni
Ai fini della presente direttiva ⌦ si applicano le definizioni seguenti ⌫:
(1)"aria ambiente": l'aria esterna presente nella troposfera, ad esclusione di quella presente nei luoghi di lavoro quali definiti dalla ⌦ all'articolo 2 della ⌫ direttiva 89/654/CEE ⌦ del Consiglio ⌫
a cui si applicano le disposizioni in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro e a cui il pubblico non ha accesso regolare;
(2)"inquinante": qualsiasi sostanza presente nell'aria ambiente e che è probabile che abbia può avere effetti nocivi per la salute umana e/o per l'ambiente nel suo complesso;
(3)"livello": concentrazione nell'aria ambiente di un inquinante o deposizione dello stesso su una superficie in un dato periodo di tempo;
🡻 2004/107 (adattato)
Articolo 2
Definizioni
Ai fini della presente direttiva, si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 della direttiva 96/62/CE, fatta eccezione per la definizione di "valore obiettivo".
Si applicano inoltre le seguenti definizioni:
a) "valore obiettivo": concentrazione nell'aria ambiente fissata onde evitare, prevenire o ridurre gli effetti nocivi per la salute umana e l'ambiente nel suo complesso che dovrà essere raggiunta per quanto possibile nel corso di un dato periodo;
(4)b) "deposizione totale o complessiva": la massa totale di sostanze inquinanti che viene trasferita dall'atmosfera alle superfici ⌦ , quali ⌫ (ad esempio il suolo, la vegetazione, l'acqua, gli edifici etc.) in una determinata area entro un determinato periodo di tempo;
🡻 2008/50
(5)18) "PM10": il materiale particolato che penetra attraverso un ingresso dimensionale selettivo conforme al metodo di riferimento per il campionamento e la misurazione del PM10, norma EN 12341, con un'efficienza di penetrazione del 50 % per materiale particolato di un diametro aerodinamico di 10 μm;
(6)19) "PM2,5": il materiale particolato che penetra attraverso un ingresso dimensionale selettivo conforme al metodo di riferimento per il campionamento e la misurazione del PM2,5 norma EN 14907 con un'efficienza di penetrazione del 50 % per materiale particolato di un diametro aerodinamico di 2,5 μm;
(7)24) "ossidi di azoto": la somma dei rapporti in mescolamento in volume (ppbv) di monossido di azoto (ossido nitrico) e di biossido di azoto espressa in unità di concentrazione di massa di biossido di azoto (μg/m3);
🡻 2004/107 (adattato)
c) "soglia di valutazione superiore": il livello di cui all'allegato II, al di sotto del quale, a norma dell'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 96/62/CE, per la valutazione della qualità dell'aria ambiente è possibile ricorrere ad una combinazione di misurazioni e di tecniche di modellizzazione;
d) "soglia di valutazione inferiore": il livello di cui all'allegato II, al di sotto del quale, a norma dell'articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 96/62/CE, per la valutazione della qualità dell'aria ambiente è possibile ricorrere soltanto a tecniche di modellizzazione o di stima oggettiva;
e) "misure fisse": misure effettuate in punti fissi mediante campionamento continuo o casuale a norma dell'articolo 6, paragrafo 5, della direttiva 96/62/CE;
(8)f) "arsenico", "cadmio", "nickel" e "benzo(a)pirene": tenore totale di questi elementi e composti nella frazione PM10;
g) "PM10": particelle che passano attraverso un ingresso dimensionale selettivo, definito dalla norma EN 12341, con un'efficienza di interruzione del 50 % per un diametro aerodinamico di 10 μm;
(9)h) "idrocarburi policiclici aromatici": composti organici con due o più anelli aromatici fusi, composti interamente di carbonio e idrogeno;
(10)i) "mercurio gassoso totale": vapore di mercurio elementare (Hg0) e mercurio gassoso reattivo, cioè specie di mercurio idrosolubili con una pressione di vapore sufficientemente elevata per esistere nella fase gassosa;.
🡻 2008/50
(11)27) "composti organici volatili" (COV): i composti organici provenienti da fonti antropiche e biogeniche, diversi dal metano, che possono produrre ossidanti fotochimici per reazione con gli ossidi di azoto in presenza di luce solare;
(12)28) "precursori dell'ozono": sostanze che contribuiscono alla formazione dell'ozono troposferico; , alcune delle quali sono elencate nell'allegato X.
⇩ nuovo
(13)"particolato carbonioso" (black carbon, BC): particolato carbonioso equivalente (BCe) derivato da metodi ottici;
(14)"particolato ultrafine" (UFP): le concentrazioni del numero di particelle in cm³ per una gamma di dimensioni con un limite inferiore di ≤ 10 nm e per una gamma di dimensioni senza restrizioni al limite superiore;
🡻 2008/50 (adattato)
⇨ nuovo
(15)16) "zona": parte del territorio di uno Stato membro da esso delimitata, ai fini della valutazione e della gestione della qualità dell'aria;
(16)17) "agglomerato": zona ⌦ conurbazione ⌫ in cui è concentrata una popolazione superiore a 250 000 abitanti o, allorché la popolazione è pari o inferiore a 250 000 abitanti, con una densità di popolazione per km2 definita dagli Stati membri;
(17)4) "valutazione": qualsiasi metodo utilizzato per misurare, calcolare, prevedere o stimare i livelli;
(18)12) "soglia di valutazione superiore": livello al di sotto del quale è possibile combinare le misurazioni in siti fissi con le tecniche di modellizzazione e/o le misurazioni indicative ⇨ che determina il regime di valutazione necessario ⇦ al fine di valutare la qualità dell'aria ambiente;
13)
"soglia di valutazione inferiore": livello al di sotto del quale è possibile utilizzare solo tecniche di modellizzazione o di stima obiettiva al fine di valutare la qualità dell'aria ambiente;
(19)25) "misurazione in siti fissi": misurazione effettuata in ⇨ punti di campionamento ⇦ postazioni fisse, in continuo o con campionamento casuale, ⇨ sempre negli stessi siti per almeno un anno civile ⇦ per determinare i livelli conformemente ai pertinenti obiettivi di qualità dei dati;
(20)26) "misurazione indicativa": misurazione che rispetta obiettivi di qualità dei dati meno stringenti rispetto a quelli richiesti per la misurazione in siti fissi;
⇩ nuovo
(21)"stima obiettiva": metodo di valutazione per ottenere informazioni quantitative o qualitative sul livello di concentrazione o di deposizione di un inquinante mediante il parere di esperti, che può includere l'uso di strumenti statistici, il telerilevamento e sensori in situ;
(22)"rappresentatività spaziale": approccio di valutazione in base al quale le metriche della qualità dell'aria osservate in un punto di campionamento sono rappresentative di un'area geografica esplicitamente delimitata, nella misura in cui la differenza tra le metriche della qualità dell'aria all'interno di tale area e quelle osservate nel punto di campionamento non è superiore a un livello di tolleranza predefinito;
🡻 2008/50
(23)23) "sito di fondo urbano": sito all'interno delle zone urbane dove i livelli sono rappresentativi dell'esposizione della popolazione urbana generale;
⇩ nuovo
(24)"sito di fondo rurale": sito all'interno delle zone rurali a bassa densità di popolazione dove i livelli sono rappresentativi dell'esposizione della popolazione rurale generale;
(25)"supersito di monitoraggio": una stazione di monitoraggio in un sito di fondo urbano o rurale che combina più punti di campionamento per raccogliere dati a lungo termine su diversi inquinanti;
🡻 2008/50 (adattato)
⇨ nuovo
(26)5) "valore limite": livello ⌦ che non deve essere superato e che è ⌫ fissato in base alle conoscenze scientifiche al fine di evitare, prevenire o ridurre gli effetti nocivi per la salute umana e/o per l'ambiente nel suo complesso, che deve essere raggiunto entro un termine prestabilito e in seguito non deve essere superato;
(27)9) "valore-obiettivo ⇨ per l'ozono ⇦": livello fissato ⇨ in base alle conoscenze scientifiche ⇦ al fine di evitare, prevenire o ridurre effetti nocivi per la salute umana e/o per l'ambiente nel suo complesso ⇨ derivanti dall'ozono ⇦, da ⌦ rispettare ⌫ conseguirsi, ove possibile, entro un termine prestabilito;
(28)20) "indicatore di esposizione media": livello medio determinato sulla base di misurazioni in siti di fondo urbano in tutto il territorio di uno Stato membro ⇨ tutta l'unità territoriale di livello NUTS 1 quale descritta nel regolamento (CE) n. 1059/2003 o, in assenza di aree urbane ubicate in tale unità territoriale, in siti di fondo rurale, ⇦ e che rispecchia l'esposizione della popolazione. È, utilizzato per calcolare ⇨ verificare se sia stata raggiunta la conformità all'obbligo ⇦ l'obiettivo nazionale di riduzione dell'esposizione ⇨ media ⇦ e ⇨ all'obiettivo ⇦ l'obbligo di concentrazione dell'esposizione ⇨ media per tale unità territoriale ⇦;
(29)22) "obiettivo nazionale ⇨ obbligo ⇦ di riduzione dell'esposizione ⇨ media ⇦": riduzione percentuale dell'esposizione media della popolazione ⇨ , espressa come indicatore di esposizione media, ⇦ di ⇨ un'unità territoriale di livello NUTS 1 quale descritta nel regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio ⇦ uno Stato membro fissata per l'anno di riferimento al fine di ridurre gli effetti nocivi per la salute umana, da raggiungersi , ove possibile, entro un termine prestabilito;
(30)21) " ⇨ obiettivo ⇦ obbligo di concentrazione dell'esposizione ⇨ media ⇦": livello fissato sulla base dell'indicatore di esposizione media ⌦ da raggiungere ⌫ al fine di ridurre gli effetti nocivi sulla salute umana, da raggiungere nell'arco di un determinato periodo;
(31)6) "livello critico": livello fissato in base alle conoscenze scientifiche al di sopra del quale vi possono essere effetti negativi diretti su recettori quali piante, alberi o ecosistemi naturali, esclusi gli esseri umani;
(32)11) "soglia di informazione": livello oltre il quale vi è un rischio per la salute umana in caso di esposizione di breve durata per alcuni gruppi particolarmente sensibili ⌦ e categorie particolarmente vulnerabili ⌫ della popolazione e raggiunto il quale sono necessarie informazioni adeguate e tempestive;
(33)10) "soglia di allarme": livello oltre il quale vi è un rischio per la salute umana in caso di esposizione di breve durata della popolazione nel suo insieme e raggiunto il quale gli Stati membri devono adottare provvedimenti immediati;
7)
"margine di tolleranza": percentuale di tolleranza del valore limite consentita alle condizioni stabilite dalla presente direttiva;
(34)14) "obiettivo a lungo termine": livello da raggiungere nel lungo periodo, salvo quando ciò non sia realizzabile tramite misure proporzionate, al fine di garantire un'efficace protezione della salute umana e dell'ambiente;
(35)15) "contributi da fonti naturali": emissioni di inquinanti non causate direttamente o indirettamente da attività umane, inclusi eventi naturali quali eruzioni vulcaniche, attività sismiche, attività geotermiche, incendi spontanei, tempeste di vento, aerosol marini o trasporto o risospensione atmosferici di particelle naturali dalle regioni secche;
(36)8) "piani per la qualità dell'aria": piani che stabiliscono misure per il raggiungimento dei ⌦ conformarsi ai ⌫ valori limite, ai o dei valori-obiettivo ⇨ per l'ozono o agli obblighi di riduzione dell'esposizione media ⇦;
⇩ nuovo
(37)"piani d'azione a breve termine": piani che stabiliscono misure di emergenza da adottare nel breve termine per ridurre il rischio immediato o la durata del superamento delle soglie di allarme;
(38) "pubblico interessato": il pubblico che risente o è probabile che risenta degli effetti del superamento dei valori stabiliti dalle norme in materia di qualità dell'aria o che ha un interesse da far valere nelle procedure decisionali relative all'attuazione degli obblighi previsti dalla presente direttiva, comprese le organizzazioni non governative che promuovono la tutela della salute umana o dell'ambiente e che soddisfano i requisiti previsti dal diritto nazionale;
(39)"categorie vulnerabili e gruppi sensibili": gruppi di popolazione che sono più vulnerabili all'esposizione all'inquinamento atmosferico rispetto alla popolazione media, perché presentano una maggiore sensibilità o una soglia più bassa per quanto riguarda gli effetti sulla salute o ancora perché hanno una ridotta capacità di proteggersi.
🡻 2008/50
Articolo 53
Responsabilità
Gli Stati membri designano, ai livelli adeguati, le autorità competenti e gli organismi responsabili:
a)della valutazione della qualità dell'aria ambiente;
b)dell'approvazione dei sistemi di misurazione (metodi, apparecchiature, reti e laboratori);
c)della garanzia dell'accuratezza delle misurazioni;
⇩ nuovo
d) della garanzia dell'accuratezza delle applicazioni di modellizzazione;
🡻 2008/50 (adattato)
ed)dell'analisi dei metodi di valutazione;
fe)del coordinamento, sul proprio territorio, degli eventuali programmi di garanzia della qualità su scala comunitaria ⌦ unionale ⌫ organizzati dalla Commissione;
gf)della cooperazione tra gli altri Stati membri e la Commissione;.
⇩ nuovo
h)della definizione di piani per la qualità dell'aria;
i)della definizione di piani d'azione a breve termine.
🡻 2008/50 (adattato)
⇨ nuovo
Se del caso, le autorità e gli organismi competenti si conformano alle disposizioni dell'allegato I, punto C.
Articolo 64
Istituzione delledi zone e agglomerati
Gli Stati membri istituiscono zone e agglomerati in tutto il loro territorio ⇨ , incluso, ove opportuno ai fini della gestione e della valutazione della qualità dell'aria, a livello di agglomerati ⇦. Le attività di valutazione e di gestione della qualità dell'aria sono svolte in tutte le zone e gli agglomerati.
CAPO II
VALUTAZIONE DELLA QUALITÀ DELL'ARIA AMBIENTE ⌦ E DEI TASSI DI DEPOSIZIONE ⌫
SEZIONE 1
valutazione della qualità dell'aria ambiente con riferimento al biossido di zolfo, al biossido di azoto e agli ossidi di azoto, al particolato, al piombo, al benzene e al monossido di carbonio
Articolo 75
Regime di valutazione
1.
Le soglie di valutazione superiore e inferiore indicate nell'allegato II, punto A si applicano al biossido di zolfo, al biossido di azoto e agli ossidi di azoto, al particolato (PM10 e PM2,5), al piombo, al benzene, e al monossido di carbonio ⌦ , all'arsenico, al cadmio, al nickel, al benzo(a)pirene e all'ozono nell'aria ambiente ⌫.
Ciascuna zona e agglomerato è classificata/o in base alle suddette soglie di valutazione.
2.
⌦ Gli Stati membri riesaminano ⌫ Lla classificazione di cui al paragrafo 1 è riesaminata almeno ogni cinque anni, secondo la procedura di cui all'allegato II, punto B ⌦ al presente paragrafo ⌫. Tuttavia, la classificazione è riesaminata con maggiore frequenza nel caso di cambiamenti significativi delle attività che influenzano la ⌦ emettono inquinanti atmosferici e alterano il risultato della ⌫ concentrazione nell'aria ambiente di biossido di zolfo, biossido di azoto ⌦ e ⌫ o, se del caso, ossidi di azoto, particolato (PM10 e PM2,5), piombo, benzene, o monossido di carbonio ⌦ , arsenico, cadmio, nickel, benzo(a)pirene od ozono ⌫.
B. Determinazione dei superamenti delle soglie di valutazione superiore ed inferiore
I superamenti delle soglie di valutazione , superiore ed inferiore, devono essere determinati sulla base delle concentrazioni del quinquennio precedente per il quale sono disponibili dati sufficienti. Una soglia di valutazione si considera superata se, sul quinquennio precedente, è stata superata durante almeno tre anni non consecutivi.
Se i dati disponibili non coprono il quinquennio, per determinare i superamenti delle soglie di valutazione superiore ed inferiore gli Stati membri possono combinare campagne di misura di breve durata nel periodo dell'anno e nei siti che sono probabilmente rappresentativi dei massimi livelli di inquinamento con le informazioni ricavate da inventari delle emissioni e da modellizzazioni.
Articolo 86
Criteri di valutazione
1.
Gli Stati membri valutano la qualità dell'aria ambiente con riferimento agli inquinanti di cui all'articolo 75 in tutte le loro zone e i loro agglomerati, secondo i criteri fissati nei paragrafi ⇨ da ⇦ 2, 3 e 4 ⇨ a 6 ⇦ del presente articolo e secondo i criteri fissati nell'allegato IIIconformemente all'allegato IV.
2.
In tutte le zone e gli agglomerati in cuinei quali il livello degli inquinanti di cui al paragrafo 1 supera la soglia di valutazione superiore stabilita per tali inquinanti, la qualità dell'aria ambiente è valutata tramite misurazioni in siti fissi. Tali misurazioni possono essere integrate da tecniche ⇨ applicazioni ⇦ i modellizzazione e/o da misurazioni indicative al fine di ⇨ valutare la qualità dell'aria e ⇦ fornire informazioni adeguate sulla distribuzione nello spazio della qualità dell'aria ambiente ⇨ degli inquinanti atmosferici e sulla rappresentatività nello spazio delle misurazioni in siti fissi ⇦ .
3.
In tutte le zone e gli agglomerati nei qualiin cui il livello degli inquinanti di cui al paragrafo 1 è inferiore alla soglia di valutazione superiore ⇨ supera un valore limite ⇦ stabilitoa per tali inquinanti ⇨ nell'allegato I, sezione 1, tabella 1, o un valore-obiettivo per l'ozono stabilito nell'allegato I, sezione 2 ⇦, la qualità dell'aria ambiente ⇨ è ⇦ può essere valutata con ⇨ applicazioni di modellizzazione, oltre a misurazioni in siti fissi ⇦ una combinazione di misurazioni in siti fissi e tecniche di modellizzazione e/o misurazioni indicative.
⇩ nuovo
Tali applicazioni di modellizzazione forniscono inoltre informazioni sulla distribuzione degli inquinanti nello spazio e sulla rappresentatività spaziale delle misurazioni in siti fissi.
🡻 2008/50 (adattato)
⇨ nuovo
4.
In tutte le zone e gli agglomerati nei qualiin cui il livello degli inquinanti di cui al paragrafo 1 è inferiore alla soglia di valutazione inferiore stabilita per tali inquinanti, la qualità dell'aria ambiente può essere valutata anche solo con tecniche di modellizzazione ⇨ applicazioni di modellizzazione, misure indicative, ⇦ cono tecniche di stima obiettiva o con ⇨ una combinazione di queste ⇦ entrambe.
⇩ nuovo
5. Se la modellizzazione rivela il superamento di un valore limite o di un valore-obiettivo per l'ozono in un'area della zona non coperta da misurazioni in siti fissi, per valutare il livello di concentrazione dell'inquinante in questione sono utilizzate ulteriori misurazioni indicative o in siti fissi per almeno un anno civile dopo la registrazione del superamento.
🡻 2004/107
⇨ nuovo
Articolo 4
Valutazione delle concentrazioni nell'aria ambiente e dei tassi di deposizione
1.
La qualità dell'aria ambiente con riferimento all'arsenico, al cadmio, al nickel e al benzo(a)pirene è valutata in tutto il territorio degli Stati membri.
2.
In base ai criteri di cui al paragrafo 7, le misure sono obbligatorie nelle zone seguenti:
a)
zone e agglomerati dove i livelli siano compresi tra la soglia di valutazione superiore e la soglia di valutazione inferiore e
b)
altre zone e agglomerati dove i livelli superino la soglia di valutazione superiore.
Le misure previste possono essere completate da tecniche di modellizzazione al fine di fornire un adeguato livello di informazione sulla qualità dell'aria ambiente.
3.
Una combinazione di misure, incluse misure indicative di cui all'allegato IV, sezione I, e tecniche di modellizzazione può essere utilizzata per valutare la qualità dell'aria ambiente nelle zone e negli agglomerati dove i livelli su un periodo rappresentativo sono compresi tra la soglia di valutazione superiore e la soglia di valutazione inferiore, da determinare a norma delle disposizioni di cui all'allegato II, sezione II.
4.
Nelle zone e negli agglomerati dove i livelli sono al di sotto della soglia di valutazione inferiore, da determinare a norma delle disposizioni di cui all'allegato II, sezione II, i livelli possono essere valutati ricorrendo al solo uso di tecniche di modellizzazione o di stima obiettiva.
5.
Nel caso in cui gli inquinanti devono essere misurati, le misure sono effettuate in punti fissi mediante campionamento continuo o casuale. Il numero di misure deve essere sufficiente a consentire che i livelli siano determinati.
6.
Le soglie di valutazione superiori e inferiori per arsenico, cadmio, nickel e benzo(a)pirene nell'aria ambiente sono fissate all'allegato II, sezione I. La classificazione di ciascuna zona o agglomerato ai fini del presente articolo è riesaminata almeno ogni cinque anni conformemente alla procedura fissata all'allegato II, sezione II, della presente direttiva. La classificazione è riesaminata anteriormente in caso di modifiche significative delle attività importanti per la concentrazione di arsenico, cadmio, nickel e benzo(a)pirene nell'aria ambiente.
7.
L'allegato III, sezioni I e II, contiene l'elenco dei criteri per determinare l'ubicazione dei punti di campionamento per la misura di arsenico, cadmio, nickel e benzo(a)pirene nell'aria ambiente ai fini della valutazione del rispetto dei valori obiettivo. Il numero minimo di punti di campionamento per le misure fisse delle concentrazioni di ciascun inquinante, è stabilito nella sezione IV dell'allegato III; questi punti sono installati in ogni zona o agglomerato nell'ambito del quale è richiesta la misurazione se in tali zone o agglomerati le misure fisse sono la sola fonte di dati relativi alle concentrazioni.
68.
Per valutare il contributo del benzo(a)pirene nell'aria ambiente, ciascuno Stato membro effettua il monitoraggio di altri idrocarburi policiclici aromatici significativi in un numero limitato di punti di misura ⇨ campionamento ⇦. Tali composti includono almeno i seguenti: benzo(a)antracene, benzo(b)fluorantene, benzo(j)fluorantene, benzo(k)fluorantene, indeno(1,2,3-cd)pirene e dibenzo(a,h)antracene. I punti di monitoraggio ⇨ campionamento ⇦per questi idrocarburi policiclici aromatici coincidono con i punti di campionamento per il benzo(a)pirene e vanno scelti in modo da poter individuare le variazioni geografiche e l'andamento a lungo termine. Si applicano le sezioni I, II e III dell'allegato III.
⇩ nuovo
7. Oltre al monitoraggio previsto all'articolo 10, gli Stati membri monitorano, se del caso, i livelli del particolato ultrafine conformemente all'allegato III, lettera D, e all'allegato VII, sezione 3.
🡻 2008/50
5.
Oltre alle valutazioni di cui ai paragrafi 2, 3 e 4, sono effettuate delle misurazioni presso siti di fondo rurali distanti da fonti significative di inquinamento atmosferico allo scopo di fornire almeno informazioni sulla concentrazione di massa totale e sulle concentrazioni per speciazione chimica del materiale particolato sottile (PM2,5) su base media annua; le misurazioni sono effettuate utilizzando i seguenti criteri:
a)è previsto un punto di campionamento ogni 100 000 km2;
b)ciascuno Stato membro allestisce almeno una stazione di misurazione oppure, previo accordo con Stati membri confinanti, può allestire una o più stazioni di misurazione comuni a copertura delle zone limitrofe interessate al fine di disporre della necessaria risoluzione spaziale;
c)se opportuno, le attività di monitoraggio sono coordinate con la strategia di monitoraggio e il programma di misurazioni del programma concertato per la sorveglianza e la valutazione del trasporto a grande distanza degli inquinanti atmosferici in Europa (EMEP);
d)l'allegato I, punti A e C, si applica in riferimento agli obiettivi di qualità dei dati per le misurazioni della concentrazione di massa del particolato; l'allegato IV si applica nella sua interezza.
Gli Stati membri comunicano alla Commissione i metodi utilizzati per la misurazione della composizione chimica del materiale particolato sottile (PM2,5).
🡻 219/2009 Art. 1 e allegato, punto 3.8 (adattato)
9. A prescindere dai livelli di concentrazione, si deve installare un punto di campionamento di fondo ogni 100 000 km2 per la misura indicativa, nell'aria ambiente, di arsenico, cadmio, nickel, mercurio gassoso totale, benzo(a)pirene e altri idrocarburi policiclici aromatici di cui al paragrafo 8, nonché della deposizione totale di arsenico, cadmio, mercurio, nickel, benzo(a)pirene e degli altri idrocarburi policiclici aromatici di cui al paragrafo 8. Ciascuno Stato membro predispone almeno una stazione di misura. Gli Stati membri possono tuttavia, per accordo e in conformità con gli orientamenti da definire in base alla procedura di regolamentazione di cui all'articolo 6, paragrafo 2, predisporre una o più stazioni di misura comuni che coprano zone confinanti di Stati membri attigui, per ottenere la risoluzione spaziale necessaria. È inoltre raccomandata la misura del mercurio bivalente particolato e gassoso. Se del caso, il monitoraggio è coordinato con la strategia di monitoraggio e il programma di misure dell'"European Monitoring and Evaluation of Polluants" (EMEP). I punti di campionamento per questi inquinanti vanno scelti in modo da poter individuare le variazioni geografiche e l'andamento a lungo termine. Si applicano le sezioni I, II e III dell'allegato III.
🡻 2004/107
⇨ nuovo
8.10.
È possibile considerare Ll'impiego di bioindicatori ⇨ è da considerare ⇦ laddove debbano essere valutati i tipi di impatto sugli ecosistemi in una regione ⇨ , anche in conformità con il monitoraggio effettuato a norma della direttiva (UE) 2016/2284 ⇦.
11.
Nelle zone e negli agglomerati in cui le informazioni delle stazioni per la misura fissa sono completate da informazioni provenienti da altre fonti, ad esempio inventari delle emissioni, metodi per la misura indicativa e modellizzazione della qualità dell'aria, il numero delle stazioni per la misura fissa da installare e la risoluzione spaziale delle altre tecniche devono essere sufficienti per rilevare la concentrazione di inquinanti atmosferici conformemente all'allegato III, sezione I e all'allegato IV, sezione I.
12.
Gli obiettivi di qualità dei dati sono indicati alla sezione I dell'allegato IV. Quando per la valutazione si usano modelli di qualità dell'aria, si applica la sezione II dell'allegato IV.
13.
I metodi di riferimento per il campionamento e l'analisi di arsenico, cadmio, mercurio, nickel e idrocarburi policiclici aromatici nell'aria ambiente sono indicati nell'allegato V, sezioni I, II e III. L'allegato V, sezione IV definisce le tecniche di riferimento per misurare la deposizione totale di arsenico, cadmio, mercurio, nickel e idrocarburi policiclici aromatici; l'allegato V, sezione V indica, ove siano disponibili, le tecniche di riferimento per la modellizzazione della qualità dell'aria.
14.
La data entro la quale gli Stati membri informano la Commissione dei metodi utilizzati per la valutazione preliminare della qualità dell'aria ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 96/62/CE è quella indicata all'articolo 10 della presente direttiva.
🡻 219/2009 Art. 1 e allegato, punto 3.8
15.
La Commissione adotta le modifiche necessarie per adeguare le disposizioni del presente articolo e della sezione II dell'allegato II e degli allegati III, IV e V al progresso scientifico e tecnico. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 6, paragrafo 3. Esse non possono comportare alcun cambiamento, diretto o indiretto, dei valori obiettivo.
🡻 2008/50 (adattato)
⇨ nuovo
Articolo 97
Punti di campionamento
1.
I punti di campionamento per la misurazione del biossido di zolfo, del biossido di azoto e degli ossidi di azoto, del particolato (PM10, PM2,5), del piombo, del benzene, e del monossido di carbonio ⌦ , dell'arsenico, del cadmio, del nickel, del benzo(a)pirene ⌫ nell'aria ambiente sono ubicati ⌦ conformemente ⌫ secondo i criteri di cui all'allegato IVIII.
⌦ L'ubicazione dei punti di campionamento per la misurazione dell'ozono è determinata conformemente all'allegato IV. ⌫
2.
In ciascuna zona o agglomerato in cuinei quali ⇨ il livello di inquinanti supera la soglia di valutazione precisata nell'allegato II, ⇦ le misurazioni in siti fissi sono l'unica fonte di informazione per valutare la qualità dell'aria, il numero dei punti di campionamento per ogni inquinante interessato non dev'essere inferiore al numero minimo di punti di campionamento indicato nell'allegato IIIV, punto Alettere A e C, tabelle 3 e 4.
3.
Tuttavia, nelle zone e negli agglomerati nei quali le informazioni provenienti dai punti di campionamento per le misurazioni in siti fissi sono integrate da informazioni ottenute con la modellizzazione e/o con misurazioni indicative ⇨ in cui il livello di inquinanti supera la pertinente soglia di valutazione definita nell'allegato II, ma non i rispettivi valori limite di cui all'allegato I, sezione 1, tabella 1, i valori-obiettivo per l'ozono di cui all'allegato I, sezione 2, o i livelli critici di cui all'allegato I, sezione 3 ⇦, il numero complessivo ⇨ minimo ⇦ dei punti di campionamento di cui all'allegato V, punto A, può essere ridotto fino ad un massimo del 50 % ⇨ , conformemente all'allegato III, lettere A e C, ⇦ purché siano rispettate le seguenti condizioni:
a)i metodi supplementari ⇨ le misurazioni indicative e la modellizzazione ⇦ consentano di pervenire a un livello d'informazione sufficiente per la valutazione della qualità dell'aria con riferimento ai valori limite ⇨ , ai valori-obiettivo per l'ozono, ai livelli critici, alle soglie di informazione e ⇦ o alle soglie di allarme e ad un adeguato livello d'informazione del pubblico ⇨ , oltre alle informazioni provenienti dai punti di campionamento fissi ⇦;
b)il numero di punti di campionamento da installare e la risoluzione spaziale di altre tecniche ⇨ di modellizzazione e misurazioni indicative ⇦ consentano di accertare le concentrazioni dell'inquinante interessato conformemente agli obiettivi di qualità dei dati di cui all'allegato VI, puntolettere A e B e facciano sì che i risultati della valutazione soddisfino i criteri ⌦ le prescrizioni ⌫ di cui all'allegato I, puntoV, lettera D; B.
⇩ nuovo
c)il numero di misurazioni indicative sia uguale al numero di misurazioni in siti fissi che vengono sostituite e le misurazioni indicative abbiano una durata minima di due mesi per anno civile;
d)per l'ozono, il biossido di azoto sia misurato in tutti i rimanenti punti di campionamento che misurano l'ozono, ad esclusione dei siti di fondo rurali per la valutazione dell'ozono di cui all'allegato IV, lettera B.
4. Uno o più punti di campionamento adattati all'obiettivo di monitoraggio di cui all'allegato VII, sezione 2, lettera A, sono installati nel territorio di uno Stato membro per fornire dati sulle concentrazioni dei precursori dell'ozono elencati alla lettera B di tale sezione in siti determinati conformemente alla lettera C della stessa sezione.
🡻 2008/50 (adattato)
⇨ nuovo
5.4.
Ciascuno Stato membro provvede, a norma dell'allegato IIIIV, affinché la distribuzione e il numero dei punti di campionamento su cui si basa l'indicatore di ⌦ usata per calcolare gli indicatori di ⌫ esposizione media per il PM2,5 ⇨ e l'NO2 ⇦ rispecchino adeguatamente l'esposizione della popolazione in generale. Il numero dei punti di campionamento non deve essere inferiore a quello determinato secondo i criteri dell'allegato III, letteraV, punto B.
6.
Ai fini della valutazione della qualità dell'aria in riferimento ai valori limite ⇨ e ai valori-obiettivo per l'ozono ⇦ si tiene conto dei risultati ⇨ delle applicazioni di ⇦ della modellizzazione e/o delle misurazioni indicative.
⇩ nuovo
7.
I punti di campionamento in cui sono stati registrati superamenti di valori limite precisati nell'allegato I, sezione 1, nei tre anni precedenti non sono spostati, a meno che non sia necessario per circostanze particolari, quali lo sviluppo territoriale. Lo spostamento dei punti di campionamento è effettuato all'interno della loro area di rappresentatività spaziale e si basa sui risultati della modellizzazione.
🡻 2008/50
4.
L'applicazione negli Stati membri dei criteri per la selezione dei punti di campionamento è monitorata dalla Commissione in modo da agevolare l'applicazione armonizzata di detti criteri in tutta l'Unione europea.
⇩ nuovo
Articolo 10
Monitoraggio degli supersiti
1.
Ciascuno Stato membro istituisce almeno un supersito di monitoraggio ogni 10 milioni di abitanti in un sito di fondo urbano. Gli Stati membri con meno di 10 milioni di abitanti istituiscono almeno un supersito di monitoraggio in un sito di fondo urbano.
Ciascuno Stato membro istituisce almeno un supersito di monitoraggio ogni 100 000 km2 in un sito di fondo rurale. Gli Stati membri il cui territorio misura meno di 100 000 km2 istituiscono almeno un supersito di monitoraggio in un sito di fondo rurale.
2.
L'ubicazione dei supersiti di monitoraggio è determinata per i siti di fondo urbano e di fondo rurale conformemente all'allegato IV, lettera B.
3.
Tutti i punti di campionamento che soddisfano i requisiti di cui all'allegato IV, lettere B e C, e che sono installati in supersiti di monitoraggio possono essere presi in considerazione al fine di soddisfare gli obblighi relativi al numero minimo di punti di campionamento per gli inquinanti pertinenti di cui all'allegato III.
4.
Uno Stato membro può istituire, d'intesa con uno o più Stati membri limitrofi, uno o più supersiti comuni di monitoraggio per soddisfare gli obblighi di cui al paragrafo 1. Ciò lascia impregiudicato l'obbligo di ciascuno Stato membro di istituire almeno un supersito di monitoraggio in un sito di fondo urbano e un supersito di monitoraggio in un sito di fondo rurale.
5.
Le misurazioni in tutti i supersiti di monitoraggio nei siti di fondo urbani comprendono misurazioni indicative o in siti fissi della distribuzione granulometrica delle particelle ultrafini e del potenziale ossidativo del particolato.
6.
Le misurazioni in tutti i supersiti di monitoraggio nei siti di fondo urbani e rurali comprendono almeno i seguenti elementi:
a)
misurazioni in siti fissi di particolato (PM10 e PM2,5), biossido di azoto (NO2), ozono (O3), particolato carbonioso (BC), ammoniaca (NH3) e particolato ultrafine (UFP);
b)
misurazioni indicative o in siti fissi di particolato sottile (PM2,5) allo scopo di fornire almeno informazioni sulla concentrazione di massa totale e sulle concentrazioni di speciazione chimica su base media annua, conformemente all'allegato VII, sezione 1;
c)
misurazioni indicative o in siti fissi di arsenico, cadmio, nickel, mercurio gassoso totale, benzo(a)pirene e altri idrocarburi policiclici aromatici di cui all'articolo 8, paragrafo 6, nonché della deposizione totale di arsenico, cadmio, mercurio, nickel, benzo(a)pirene e degli altri idrocarburi policiclici aromatici di cui all'articolo 8, paragrafo 6, a prescindere dai livelli di concentrazione.
7.
Le misurazioni del mercurio divalente particolato e gassoso possono essere effettuate anche nei supersiti di monitoraggio nei siti di fondo urbani e di fondo rurali.
🡻 2008/50 (adattato)
⇨ nuovo
8.c)
Se opportuno, le attività di monitoraggio sono coordinate con la strategia di monitoraggio e il programma di misurazioni del programma concertato per la sorveglianza e la valutazione del trasporto a grande distanza degli inquinanti atmosferici in Europa (EMEP) ⇨ , l'infrastruttura di ricerca su aerosol, nuvole e gas in traccia (Aerosol, Clouds and Trace Gases Research Infrastructure – ACTRIS), e il monitoraggio degli effetti dell'inquinamento atmosferico effettuato a norma della direttiva (UE) 2016/2284.⇦;
Articolo 118
Metodi di misurazione di riferimento ⌦ e obiettivi di qualità dei dati ⌫
1.
Gli Stati membri applicano i metodi di misurazione di riferimento e i criteri indicati nell'allegato VI, letterepunti A e C.
2.
Sono ⌦ tuttavia ⌫ consentiti altri metodi di misurazione a condizione che soddisfino i criteri di cui all'allegato VI, punto lettere B C, D ed E.
⇩ nuovo
2.
I dati sulla qualità dell'aria soddisfano gli obiettivi di qualità dei dati di cui all'allegato V.
🡻 2008/50 (adattato)
⇨ nuovo
SEZIONE 2
Valutazione della qualità dell'aria ambiente con riferimento all'ozono
Articolo 9
Criteri di valutazione
1.
Nelle zone o negli agglomerati nei quali, durante uno qualsiasi dei cinque anni precedenti di rilevamento, le concentrazioni di ozono hanno superato gli obiettivi a lungo termine di cui all'allegato VII, punto C, si effettuano misurazioni in siti fissi.
2.
Se i dati disponibili coprono un periodo inferiore a cinque anni, al fine di determinare se in tale periodo sono stati superati gli obiettivi a lungo termine di cui al paragrafo 1, gli Stati membri possono combinare i risultati ottenuti dalle campagne di misurazione di breve durata effettuate nel periodo dell'anno e nei siti rappresentativi dei massimi livelli di inquinamento, con le informazioni ricavate dagli inventari delle emissioni e dalla modellizzazione.
Articolo 10
Punti di campionamento
1.
L'ubicazione dei punti di campionamento per la misurazione dell'ozono è determinata utilizzando i criteri definiti nell'allegato VIII.
2.
In ciascuna zona o agglomerato in cui la misurazione è l'unica fonte di informazioni per valutare la qualità dell'aria, il numero dei punti di campionamento per la misurazione in siti fissi dell'ozono non deve essere inferiore al numero minimo di punti di campionamento di cui all'allegato IX, punto A.
3.
Nelle zone e negli agglomerati nei quali le informazioni ottenute dai punti di campionamento per la misurazione in siti fissi siano integrate da informazioni ricavate dalla modellizzazione e/o da misurazioni indicative, il numero dei punti di campionamento di cui all'allegato IX punto A può essere ridotto purché siano rispettate le seguenti condizioni:
a)
i metodi supplementari forniscano informazioni sufficienti per la valutazione della qualità dell'aria con riferimento ai valori-obiettivo, agli obiettivi a lungo termine o alle soglie di allarme e d'informazione;
b)
il numero di punti di campionamento da installare e la risoluzione spaziale di altre tecniche siano sufficienti per accertare la concentrazione di ozono conformemente agli obiettivi di qualità dei dati di cui all'allegato I, punto A e far sì che i risultati della valutazione soddisfino i criteri di cui all'allegato I, punto B;
c)
in ciascuna zona o agglomerato il numero di punti di campionamento sia almeno uno per due milioni di abitanti o uno per 50 000 km2, se ciò produce un numero maggiore di punti di campionamento; in ogni caso, il numero non dev'essere inferiore a uno per ciascuna zona o agglomerato;
d)
il biossido di azoto sia misurato in tutti i rimanenti punti di campionamento, ad esclusione delle stazioni rurali di fondo, quali definite nell'allegato VIII, punto A.
Ai fini della valutazione della qualità dell'aria in riferimento ai valori-obiettivo si tiene conto dei risultati della modellizzazione e/o delle misurazioni indicative.
5.
Nelle zone e negli agglomerati in cui, durante ciascuno dei precedenti cinque anni di misurazione, le concentrazioni siano state inferiori agli obiettivi a lungo termine, il numero dei punti di campionamento per le misurazioni in siti fissi è stabilito ai sensi dell'allegato IX, punto B.
6.
Ciascuno Stato membro provvede affinché nel suo territorio sia allestito e mantenuto operativo almeno un punto di campionamento per rilevare dati sulle concentrazioni dei precursori dell'ozono elencati nell'allegato X. Ogni Stato membro stabilisce il numero e l'ubicazione delle stazioni nelle quali misurare i precursori dell'ozono, attenendosi agli obiettivi e ai metodi indicati nell'allegato X.
Articolo 11
Metodi di misurazione di riferimento
1.
Gli Stati membri applicano il metodo di riferimento per la misurazione dell'ozono indicato nell'allegato VI, punto A.8. Sono consentiti altri metodi di misurazione a condizione che soddisfino i criteri di cui all'allegato VI, punto B.
2.
Ciascuno Stato membro comunica alla Commissione i metodi utilizzati per il campionamento e la misurazione dei COV, secondo quanto indicato all'allegato X.
CAPO III
GESTIONE DELLA QUALITÀ DELL'ARIA AMBIENTE
Articolo 12
Prescrizioni per i casi in cui i livelli siano inferiori ai valori limite ⌦ , al valore-obiettivo per l'ozono e agli obiettivi di concentrazione dell'esposizione media, ma superiori alle soglie di valutazione ⌫
1. Nelle zone e negli agglomerati nei qualiin cui i livelli di biossido di zolfo, biossido di azoto, ⌦ particolato ( ⌫ PM10, PM2,5), piombo, benzene, e monossido di carbonio ⇨ , arsenico, cadmio, nickel e benzo(a)pirene ⇦ presenti nell'aria ambiente sono inferiori ai rispettivi valori limite indicati nell'allegato I, sezione 1, negli allegati XI e XIV, gli Stati membri mantengono i livelli di tali inquinanti al di sotto dei valori limite e si adoperano per preservare la migliore qualità dell'aria ambiente che risulti compatibile con lo sviluppo sostenibile.
Articolo 18
Prescrizioni per le zone e gli agglomerati nei quali la concentrazione di ozono soddisfa gli obiettivi a lungo termine
2. Nelle zone e negli agglomerati nei qualiin cui i livelli di ozono ⇨ sono inferiori al relativo valore-obiettivo ⇦ soddisfano gli obiettivi a lungo termine, e nella misura in cui lo consentano fattori quali, ad esempio, la natura transfrontaliera dell'inquinamento da ozono e le condizioni meteorologiche, gli Stati membri ⇨ adottano le misure necessarie per mantenere tali livelli al di sotto del valore-obiettivo per l'ozono e si adoperano per raggiungere gli obiettivi a lungo termine di cui all'allegato I, sezione 2, ⇦ mantengono tali livelli al di sotto degli obiettivi a lungo termine nella misura in cui lo consentano fattori quali, ad esempio, la natura transfrontaliera dell'inquinamento da ozono e le condizioni meteorologiche, ⇨ e a condizione che le misure necessarie non comportino costi sproporzionati ⇦.
⇩ nuovo
3. Nelle unità territoriali di livello NUTS 1 descritte nel regolamento (CE) n. 1059/2003, in cui gli indicatori di esposizione media per il PM2,5 e l'NO2 sono inferiori al rispettivo valore degli obiettivi di concentrazione dell'esposizione media per detti inquinanti di cui all'allegato I, sezione 5, gli Stati membri mantengono i livelli di tali inquinanti al di sotto degli obiettivi di concentrazione dell'esposizione media.
🡻 2008/50 (adattato)
⇨ nuovo
4. e ⌦ Gli Stati membri ⌫ ⇨ si adoperano per raggiungere e preservare ⇦ preservano, tramite provvedimenti proporzionati, la migliore qualità dell'aria ambiente che risulti compatibile con lo sviluppo sostenibile e un elevato livello di protezione dell'ambiente e della salute umana ⇨ in linea con gli orientamenti dell'OMS sulla qualità dell'aria e nel rispetto delle soglie di valutazione di cui all'allegato II ⇦.
Articolo 13
Valori limite ⌦ , valori-obiettivo per l'ozono ⌫ e ⌦ obblighi di riduzione dell'esposizione media ⌫ soglie di allarme ai fini della protezione della salute umana
1.
Gli Stati membri provvedono affinché i livelli di biossido di zolfo, ⇨ biossido di azoto, particolato ( ⇦ PM10⇨ e PM2,5) ⇦, piombo ⇨ benzene, ⇦ e monossido di carbonio ⇨ , arsenico, cadmio, nickel e benzo(a)pirene ⇦ presenti nell'aria ambiente non superino, nell'insieme delle loro zone e dei loro agglomerati, i valori limite stabiliti nell'allegato XII, sezione 1.
Per quanto riguarda il biossido di azoto e il benzene, i valori limite fissati nell'allegato XI non possono essere superati a decorrere dalle date indicate nel medesimo allegato.
Articolo 17
Prescrizioni per le zone e gli agglomerati nei quali la concentrazione di ozono supera i valori-obiettivo e gli obiettivi a lungo termine
21. ⇨ Per l'ozono, ⇦ Ggli Stati membri ⌦ assicurano, adottando ⌫ adottano tutte le misure necessarie, che non comportano costi sproporzionati, per garantire che ⌦ in tutta la zona i livelli non superino ⌫ i valori-obiettivo ⇨ per l'ozono ⇦ e gli obiettivi a lungo termine siano conseguiti ⌦ , stabiliti all'allegato I, letterapunto B, sezione 2 ⌫.
Articolo 15
Obiettivo nazionale di riduzione dell'esposizione al PM2,5 per la protezione della salute umana
31.
Gli Stati membri ⌦ assicurano che ⌫ adottano tutte le misure necessarie , che non comportano costi sproporzionati, per ridurre l'esposizione al PM2,5 al fine di conseguire l'obiettivo nazionale ⇨ gli obblighi ⇦ di riduzione dell'esposizione ⇨ media per il PM2,5 e l'NO2 ⇦ di cui all'allegato ⌦ all'allegato I, lettera B, sezione 5, ⌫ XIV, punto B, ⇨ siano rispettati in tutte le unità territoriali di livello NUTS 1, laddove superano gli obiettivi di concentrazione dell'esposizione media stabiliti all'allegato I, lettera C, sezione 5 ⇦ entro l'anno indicato nello stesso allegato.
4. Il rispetto di tali requisiti ⌦ dei paragrafi 1, 2 e 3 ⌫ è valutato a norma dell'allegato IVIII.
5. L'indicatore ⌦ Gli indicatori ⌫ di esposizione media per il PM2,5 è valutatosono valutati secondo i criteri dell'allegato XIV, punto Ain conformità all'allegato I, lettera A, sezione 5.
6. ⇨ Le scadenze per raggiungere i valori limite ⇦ I margini di tolleranza fissati nell'allegato XI, punto E,nell'allegato I, sezione 1, tabella 1, si applicano ⇨ possono essere posticipate conformemente all'articolo 18 ⇦ a norma dell'articolo 22, paragrafo 3 e dell'articolo 23, paragrafo 1.
⇩ nuovo
7.
Gli Stati membri che introducono norme più rigorose in materia di qualità dell'aria, conformemente all'articolo 193 TFUE, le notificano alla Commissione entro tre mesi dalla loro adozione. Tale notifica è accompagnata da una spiegazione del processo di definizione di tali norme in materia di qualità dell'aria e un'illustrazione delle informazioni scientifiche utilizzate.
🡻 2008/50 (adattato)
Articolo 14
Livelli critici ⌦ per la protezione della vegetazione e degli ecosistemi naturali ⌫
1. Gli Stati membri provvedono affinché siano rispettati i livelli critici indicati nell'allegato I, sezione 3,XIII valutati a norma dell'allegato IVIII, lettera A.
2.
Nei casi in cui la misurazione in siti fissi è l'unica fonte di informazioni per valutare la qualità dell'aria, il numero dei punti di campionamento non dev'essere inferiore al numero minimo indicato nell'allegato V, punto C. Se le informazioni in questione sono integrate da informazioni provenienti da misurazioni indicative o dalla modellizzazione, il numero minimo di punti di campionamento può essere ridotto fino ad un massimo del 50 % a condizione che le concentrazioni valutate dell'inquinante interessato possano essere determinate secondo gli obiettivi di qualità dei dati indicati nell'allegato I, punto A.
🡻 2004/107
Articolo 3
Valori-obiettivo
1.
Gli Stati membri prendono tutte le misure necessarie, che non comportano costi sproporzionati, per assicurare che, a partire dal 31 dicembre 2012, le concentrazioni nell'aria ambiente di arsenico, cadmio, nickel e benzo(a)pirene, quest'ultimo usato come marker per il rischio cancerogeno degli idrocarburi policiclici aromatici, valutate ai sensi dell'articolo 4, non superino i valori obiettivo di cui all'allegato I.
2.
Gli Stati membri compilano un elenco delle zone e agglomerati in cui i livelli di arsenico, cadmio, nickel e benzo(a)pirene sono al di sotto dei rispettivi valori obiettivo. Gli Stati membri mantengono i livelli di dette sostanze inquinanti in queste zone e in questi agglomerati al di sotto dei rispettivi valori obiettivo e si adoperano per mantenere la qualità migliore dell'aria ambiente, compatibilmente con lo sviluppo sostenibile.
3.
Gli Stati membri compilano un elenco delle zone e agglomerati in cui i livelli superano i valori obiettivo di cui all'allegato I.
Per tali zone e agglomerati, gli Stati membri specificano le aree di superamento e le fonti che contribuiscono a tale superamento. Gli Stati membri dimostrano di aver applicato in queste aree tutte le misure necessarie che non comportino costi sproporzionati, concernenti in particolare le fonti di emissione predominanti, al fine di raggiungere valori obiettivo. Nel caso degli impianti industriali contemplati dalla direttiva 96/61/CE, ciò comporta l'applicazione delle migliori tecniche disponibili, secondo la definizione dell'articolo 2, paragrafo 11, della suddetta direttiva.
🡻 2008/50 (adattato)
⇨ nuovo
Articolo 16
Valore-obiettivo e valore limite del PM2,5 per la protezione della salute umana
1.
Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie, che non comportano costi sproporzionati, per garantire che le concentrazioni di PM2,5 nell'aria ambiente non superino il valore-obiettivo definito nell'allegato XIV, punto D, a decorrere dalla data ivi indicata.
2.
Gli Stati membri garantiscono che le concentrazioni di PM2,5 nell'aria ambiente non superino il valore limite definito nell'allegato XIV, punto E, in tutte le loro zone e agglomerati a decorrere dalla data ivi indicata. Il rispetto di tale requisito è valutato a norma dell'allegato III.
3.
I margini di tolleranza fissati nell'allegato XIV, punto E, si applicano a norma dell'articolo 23, paragrafo 1.
Articolo 1519
Misure in caso di sSuperamento delle soglie di informazione o di allarme
12. Le soglie di allarme applicabili per le concentrazioni di biossido di zolfo, e biossido di azoto ⇨ e particolato (PM10 e PM2,5) ⇦ nell'aria ambiente sono indicate nell'allegato IXII, punto A, lettera A, sezione 4.
⇩ nuovo
2. La soglia di allarme e la soglia di informazione per l'ozono sono indicate nell'allegato I, lettera B, sezione 4.
🡻 2008/50 (adattato)
⇨ nuovo
3. Se la soglia di informazione di cui all'allegato XII o una qualsiasi delle soglie ⌦ di informazione o delle soglie ⌫ di allarme specificate nello stesso allegato ⌦ nell'allegato I, sezione 4, ⌫ è superata, sono superate, gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari per informare il pubblico ⇨ entro, al massimo, poche ore, avvalendosi di diversi mezzi e canali di comunicazione e assicurando un ampio accesso del pubblico ⇦ a mezzo radio, televisione, stampa o via Internet.
⇩ nuovo
4. Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni sui superamenti effettivi o previsti di qualsiasi soglia di allarme o soglia di informazione siano fornite al pubblico quanto prima, in conformità dell'allegato IX, punti 2 e 3.
🡻 2008/50 (adattato)
⇨ nuovo
Articolo 16 20
Contributi da fonti naturali
1.
Gli Stati membri ⇨ possono ⇦ trasmettono alla Commissione, per un determinato anno, l'elenco ⇨ individuare ⇦:
a) le- delle zone e degli agglomerati in cuinei quali il superamento dei valori limite per un determinato inquinante è imputabile a fonti naturali; ⌦ e ⌫
⇩ nuovo
b) le unità territoriali NUTS 1 in cui il superamento del livello determinato dagli obblighi di riduzione dell'esposizione media è imputabile a fonti naturali.
🡻 2008/50 (adattato)
⇨ nuovo
2.
Gli Stati membri forniscono ⇨ alla Commissione gli elenchi di tali eventuali zone e unità territoriali NUTS 1, di cui al paragrafo 1, unitamente a ⇦ informazioni sulla concentrazione e sulle fonti, nonché elementi che dimostrino come il superamento sia imputabile a fonti naturali.
32.
Nei casi in cui la Commissione è informata di un superamento imputabile a fonti naturali ai sensi del paragrafo 21, detto superamento non è considerato tale ai fini della presente direttiva.
3.
Entro l'11 giugno 2010 la Commissione pubblica orientamenti per la dimostrazione e la detrazione dei superamenti imputabili a fonti naturali.
Articolo 1721
Superamenti dovuti alla sabbiatura o salatura invernali delle strade
1.
Gli Stati membri possono ⇨ , per un dato anno, ⇦ designare ⌦ individuare ⌫ zone o agglomerati in cuinei quali i valori limite per il PM10 sono superati nell'aria ambiente a causa della risospensione del particolato a seguito della sabbiatura o salatura delle strade nella stagione invernale.
2.
Gli Stati membri ⌦ forniscono ⌫ trasmettono alla Commissione un elenco delledi tali zone o agglomerati ⇨ di cui al paragrafo 1 ⇦, insieme alle informazioni sulle concentrazioni e sulle fonti di PM10 ⇨ in tali zone. ⇦
3.
Nell'informare la Commissione a norma dell'articolo 27, Gli Stati membri forniscono ⌦ anche ⌫ la documentazione necessaria per dimostrare ⌦ che dimostra ⌫ che eventuali superamenti sono dovutiogni superamento è dovuto alla risospensione di particolato e che sono stati adottati provvedimenti ragionevoli per diminuire le ⌦ tali ⌫ concentrazioni.
34.
Fatto salvo l'articolo 1620, per le zone e gli agglomerati di cui al paragrafo 1 del presente articolo, gli Stati membri sono tenuti a predisporre il piano per la qualità dell'aria di cui all'articolo 1923 solo se il superamento dei valori del PM10 è dovuto a cause diverse dalla sabbiatura o salatura invernali delle strade.
5.
La Commissione pubblica orientamenti per la determinazione dei contributi provenienti dalla risospensione di particolato a seguito di sabbiatura o salatura delle strade entro l'11 giugno 2010.
Articolo 1822
Proroga del termine per il conseguimento e deroga all'obbligo di applicare determinati valori limite
1.
Se in una determinata zona o agglomerato non è possibile raggiungere ⌦ la conformità ai ⌫ i valori limite fissati per ⇨ il particolato (PM10 e PM2,5) o ⇦ il biossido di azoto o il benzene entro i termini ⌦ il termine ⌫ di cui all'allegato I, sezione 1, tabella 1XI, ⇨ a causa delle caratteristiche di dispersione specifiche del sito, delle condizioni dei confini orografici, delle condizioni climatiche avverse o dell'apporto di inquinanti transfrontalieri, ⇦ uno Stato membro può prorogare tale termine ⇨ una volta ⇦ di cinque anni al massimo per la zona o l'agglomerato in questione, a condizione ⌦ purché siano rispettate le seguenti condizioni: ⌫
🡻 2008/50 (adattato)
⇨ nuovo
(a)che sia predisposto un piano per la qualità dell'aria a norma dell'articolo 23conformemente all'articolo 19, paragrafo 4, ⌦ che soddisfi i requisiti di cui all'articolo 19, paragrafi da 5 a 7, ⌫ per la zona o per l'agglomerato cui s'intende applicare la proroga;
(b)⌦ il ⌫ detto piano per la qualità dell'aria ⌦ di cui alla lettera a) sia ⌫ è integrato dalle informazioni di cui all'allegato XVVIII, letterapunto B, relative agli inquinanti in questione e dimostra ⌦ dimostri ⌫ come ⇨ i periodi di superamento dei valore limite saranno il più breve possibile ⇦ i valori limite saranno conseguiti entro il nuovo termine.;
⇩ nuovo
(c)il piano per la qualità dell'aria di cui alla lettera a) delinei il modo in cui il pubblico e, in particolare, categorie vulnerabili e gruppi sensibili della popolazione saranno informati in merito alle conseguenze della proroga per la salute umana e l'ambiente;
(d)il piano per la qualità dell'aria di cui alla lettera a) delinei in che modo saranno mobilitati finanziamenti supplementari, anche attraverso i pertinenti programmi di finanziamento nazionali e dell'Unione, per accelerare il miglioramento della qualità dell'aria nella zona a cui si applicherebbe la proroga;
🡻 2008/50 (adattato)
⇨ nuovo
2.
Se in una determinata zona o agglomerato non è possibile conformarsi ai valori limite per il PM10 di cui all'allegato XI, per le caratteristiche di dispersione specifiche del sito, per le condizioni climatiche avverse o per l'apporto di inquinanti transfrontalieri, uno Stato membro non è soggetto all'obbligo di applicare tali valori limite fino all'11 giugno 2011 purché siano rispettate le condizioni di cui al paragrafo 1 e purché lo Stato membro dimostri che sono state adottate tutte le misure del caso a livello nazionale, regionale e locale per rispettare le scadenze.
3.
Qualora gli Stati membri applichino i paragrafi 1 o 2, provvedono affinché il valore limite per ciascun inquinante non sia superato oltre il margine di tolleranza massimo indicato nell'allegato XI per ciascun inquinante interessato.
24.
Gli Stati membri notificano alla Commissione i casi in cui ritengono applicabili i paragrafi applicabile il paragrafo 1 o 2 e le comunicano il piano per la qualità dell'aria di cui al paragrafo 1, comprese ⌦ nonché ⌫ tutte le informazioni utili di cui la Commissione deve disporre per valutare se ⇨ la motivazione invocata per la proroga e ⇦ le condizioni ⌦ di cui al predetto paragrafo ⌫ pertinenti sono soddisfatte. In tale valutazione la Commissione tiene conto degli effetti stimati sulla qualità dell'aria ambiente negli Stati membri, attualmente e in futuro, delle misure adottate dagli Stati membri e degli effetti stimati sulla qualità dell'aria ambiente delle attuali misure comunitarie ⌦ dell'Unione ⌫ e delle misure comunitarie previste che la Commissione proporrà.
Se la Commissione non solleva obiezioni entro nove mesi dalla data di ricevimento di tale notifica, le condizioni per l'applicazione del paragrafodei paragrafi 1 o 2 sono considerate soddisfatte.
In caso di obiezioni, la Commissione può chiedere agli Stati membri di rettificare i piani per la qualità dell'aria oppure di presentarne di nuovi.
CAPO IV
PIANI
Articolo 1923
Piani per la qualità dell'aria
1.
Se in determinate zone o agglomerati i livelli di inquinanti presenti nell'aria ambiente superano un valore limite ⇨ qualsiasi fissato nell'allegato I, sezione 1, ⇦ o un valore-obiettivo qualsiasi, più qualunque margine di tolleranza eventualmente applicabile, gli Stati membri ⌦ istituiscono ⌫ provvedono a predisporre piani per la qualità dell'aria per le zone e gli agglomerati in questione ⇨ il prima possibile e comunque entro due anni dall'anno civile in cui si è registrato il superamento di un valore limite. Detti piani per la qualità dell'aria definiscono provvedimenti adeguati per ⇦ al fine di conseguire il relativo valore limite ⌦ in questione ⌫ o valore-obiettivo specificato negli allegati XI e XIV. ⇨ e mantenere il periodo di superamento il più breve possibile, e in ogni caso non superiore a tre anni dalla fine dell'anno civile in cui è stato segnalato il primo superamento. ⇦
⇩ nuovo
Qualora il superamento di uno qualsiasi dei valori limite persista durante il terzo anno civile successivo all'istituzione del piano per la qualità dell'aria, gli Stati membri aggiornano il piano per la qualità dell'aria e le misure ivi contenute e adottano misure supplementari e più efficaci nell'anno civile successivo per mantenere il periodo di superamento il più breve possibile.
2. Se in una determinata unità territoriale NUTS 1 i livelli di inquinanti nell'aria ambiente superano il valore-obiettivo per l'ozono di cui all'allegato I, sezione 2, gli Stati membri predispongono piani per la qualità dell'aria per tale unità territoriale NUTS 1 quanto prima e comunque entro due anni dall'anno civile nel corso del quale è stato registrato il superamento del valore-obiettivo per l'ozono. Tali piani per la qualità dell'aria stabiliscono misure adeguate per raggiungere il valore-obiettivo per l'ozono e mantenere il periodo di superamento il più breve possibile.
Qualora il superamento del valore-obiettivo per l'ozono persista durante il quinto anno civile successivo all'istituzione del piano per la qualità dell'aria nell'unità territoriale NUTS 1 pertinente, gli Stati membri aggiornano il piano per la qualità dell'aria e le misure ivi contenute e adottano misure supplementari e più efficaci nell'anno civile successivo per mantenere il periodo di superamento il più breve possibile.
Per le unità territoriali NUTS 1 in cui il valore-obiettivo per l'ozono è superato, gli Stati membri provvedono affinché il pertinente programma nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico elaborato a norma dell'articolo 6 della direttiva (UE) 2016/2284 comprenda misure volte ad affrontare tali superamenti.
3. Se in una determinata unità territoriale NUTS 1 l'obbligo di riduzione dell'esposizione media di cui all'allegato I, sezione 5, è superato, gli Stati membri istituiscono piani per la qualità dell'aria per tale unità territoriale NUTS 1 quanto prima e comunque entro due anni dall'anno civile nel corso del quale è stato registrato il superamento dell'obbligo di riduzione dell'esposizione media. Tali piani per la qualità dell'aria stabiliscono misure adeguate per adempiere all'obbligo di riduzione dell'esposizione media e per mantenere il periodo di superamento il più breve possibile.
Qualora il superamento degli obblighi di riduzione dell'esposizione media persista durante il quinto anno civile successivo all'istituzione del piano per la qualità dell'aria, gli Stati membri aggiornano il piano per la qualità dell'aria e le misure ivi contenute e adottano misure supplementari e più efficaci nell'anno civile successivo per mantenere il periodo di superamento il più breve possibile.
4. Se dal [inserire l'anno due anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva] al 31 dicembre 2029 in una zona o in un'unità territoriale NUTS 1, i livelli di inquinanti superano uno qualsiasi dei valori limite da raggiungere entro il 1º gennaio 2030, secondo quanto stabilito nell'allegato I, sezione 1, tabella 1, gli Stati membri predispongono un piano per la qualità dell'aria per l'inquinante in questione quanto prima e comunque entro due anni dall'anno civile nel corso del quale è stato registrato il superamento al fine di raggiungere i relativi valori limite o il valore-obiettivo per l'ozono entro il termine stabilito.
Se, per lo stesso inquinante, gli Stati membri sono tenuti a predisporre un piano per la qualità dell'aria a norma del presente paragrafo e un piano per la qualità dell'aria in conformità all'articolo 19, paragrafo 1, essi possono predisporre un piano combinato per la qualità dell'aria in conformità all'articolo 19, paragrafi 5, 6 e 7, e fornire informazioni sull'impatto previsto delle misure volte a raggiungere la conformità per ciascun valore limite contemplato, come previsto all'allegato VIII, punti 5 e 6. Qualsiasi piano combinato per la qualità dell'aria stabilisce misure adeguate per conseguire tutti i valori limite correlati e mantenere ogni periodo di superamento il più breve possibile.
5. I piani per la qualità dell'aria contengono almeno le seguenti informazioni:
(a)le informazioni di cui all'allegato VIII, lettera A, punti da 1 a 6;
(b)se del caso, le informazioni di cui all'allegato VIII, lettera A, punti 7 e 8;
(c)se del caso, informazioni sulle misure di abbattimento di cui all'allegato VIII, lettera B, punto 2.
🡻 2008/50
⇨ nuovo
⇨ Gli Stati membri considerano l'inclusione nei piani per la qualità dell'aria delle misure di cui all'articolo 20, paragrafo 2, e delle ⇦ I piani per la qualità dell'aria possono inoltre includere misure specifiche volte a tutelare gruppi sensibili ⇨ e categorie vulnerabili della ⇦ di popolazione, compresi i bambini.
⇩ nuovo
Per quanto riguarda gli inquinanti interessati, durante l'elaborazione dei piani per la qualità dell'aria, gli Stati membri valutano il rischio di superamento delle rispettive soglie di allarme. Tale analisi è utilizzata per predisporre piani d'azione a breve termine, se del caso.
🡻 2008/50 (adattato)
⇨ nuovo
Qualora occorra predisporre o attuare piani per la qualità dell'aria relativi a diversi inquinanti ⌦ o a diverse norme in materia di qualità dell'aria ⌫, gli Stati membri, se del caso, predispongono e attuano piani integrati per la qualità dell'aria riguardanti tutti gli inquinanti interessati ⇨ e tutte le norme in materia di qualità dell'aria ⇦.
2.
Gli Stati membri garantiscono, per quanto possibile, la coerenza dei propri piani per la qualità dell'aria con altri piani ⇨ che incidono in modo significativo sulla qualità dell'aria, inclusi quelli ⇦ previsti a norma della direttiva 2001/80/CE delle direttive 2010/75/UE
, (UE) 2016/2284, della direttiva 2001/81/CE o ⌦ e ⌫ della direttiva 2002/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di realizzare gli obiettivi ambientali del caso ⇨ nonché ai sensi della normativa in materia di clima, energia, trasporti e agricoltura ⇦.
⇩ nuovo
6. Gli Stati membri consultano il pubblico, conformemente alla direttiva 2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, e le autorità competenti che, in virtù delle loro responsabilità in materia di inquinamento atmosferico e qualità dell'aria, saranno probabilmente chiamate ad attuare i piani per la qualità dell'aria, in merito ai progetti di piani per la qualità dell'aria e agli eventuali aggiornamenti di rilievo degli stessi prima della loro messa a punto.
Nel predisporre i piani per la qualità dell'aria, gli Stati membri provvedono affinché i portatori di interessi le cui attività contribuiscono a determinare il superamento siano incoraggiati a proporre misure che sono in grado di mettere in campo per contribuire a porre fine ai superamenti e affinché le organizzazioni non governative, quali le associazioni ambientaliste, le associazioni dei consumatori, le associazioni che rappresentano gli interessi dei gruppi sensibili e delle categorie vulnerabili della popolazione, gli altri organismi sanitari pertinenti e le associazioni di categoria interessate, siano autorizzate a partecipare a tali consultazioni.
🡻 2008/50 (adattato)
⇨ nuovo
7. Detti piani ⌦ I piani per la qualità dell'aria ⌫ sono comunicati alla Commissione ⇨ entro due mesi dall'adozione ⇦ senza indugio e al più tardi entro due anni dalla fine dell'anno in cui è stato rilevato il primo superamento.
Articolo 2024
Piani d'azione a breve termine
1.
Se in determinate zone o agglomerati sussiste il rischio che i livelli degli inquinanti superino una o più soglie di allarme di cui all'allegato XIII, sezione 4, gli Stati membri provvedono a elaborare piani d'azione ⌦ a breve termine ⌫ contenenti indicazioni sui provvedimenti ⇨ di emergenza ⇦ da adottare nel breve termine per ridurre il rischio o la durata del superamento. Se il rischio riguarda uno o più valori limite o valori-obiettivo di cui agli allegati VII, XI e XIV, gli Stati membri possono, se opportuno, elaborare tali piani d'azione a breve termine.
Tuttavia, se sussiste il rischio che venga superata la soglia di allarme per l'ozono indicata nell'allegato XII, punto B, gli Stati membri ⇨ possono astenersi dal preparare ⇦ preparano i piani d'azione a breve termine solo se , a loro parere, alla luce delle condizioni geografiche, meteorologiche ed economiche nazionali, ⇨ non vi è alcuna ⇦ le possibilità di ridurre il rischio, la durata o la gravità del superamento sono significative. Nella redazione dei piani d'azione a breve termine gli Stati membri tengono conto della decisione 2004/279/CE.
2.
⌦ Nella redazione dei ⌫ I piani d'azione a breve termine di cui al paragrafo 1 ⌦ , gli Stati membri ⌫ possono, in funzione del caso singolo, contemplare provvedimenti efficaci per limitare e, se necessario, sospendere ⇨ temporaneamente ⇦ le attività che contribuiscono al rischio che i rispettivi valori limite, valori-obiettivo o soglie di allarme siano superati. Tali piani d'azione ⇨ A seconda della misura in cui le diverse fonti di inquinamento contribuiscono al superamento che deve essere affrontato, tali piani d'azione a breve termine considerano l'inclusione di ⇦ possono prevedere provvedimenti connessi con ⇨ i trasporti ⇦ la circolazione dei veicoli a motore, i lavori di costruzione, le navi all'ormeggio e con l'attività degli impianti industriali e l'uso di prodotti ⇨ e del ⇦ nonché il riscaldamento domestico. Nel quadro di tali piani possono ⇨ sono ⇦ anche essere prese in considerazione azioni specifiche volte a tutelare gruppi sensibili di popolazione ⇨ e categorie vulnerabili ⇦ della popolazione, compresi i bambini.
⇩ nuovo
3. Gli Stati membri consultano il pubblico, in conformità della direttiva 2003/35/CE, e le autorità competenti che, in virtù delle loro responsabilità in materia di inquinamento e qualità dell'aria, saranno probabilmente chiamate ad attuare il piano d'azione a breve termine, in merito ai progetti di piani d'azione a breve termine e agli eventuali aggiornamenti di rilievo degli stessi, prima della loro messa a punto.
🡻 2008/50
⇨ nuovo
43.
Quando gli Stati membri elaborano un piano d'azione a breve termine, mettono a disposizione del pubblico e delle associazioni interessate, quali le associazioni ambientaliste, le associazioni dei consumatori, le associazioni che rappresentano gli interessi dei gruppi di popolazione sensibili ⇨ e delle categorie vulnerabili ⇦ della popolazione, gli altri organismi sanitari pertinenti e le associazioni di categoria interessate, sia i risultati delle loro indagini sulla fattibilità e sul contenuto dei piani d'azione specifici a breve termine, sia informazioni sull'attuazione di tali piani.
⇩ nuovo
5. Gli Stati membri presentano alla Commissione piani d'azione a breve termine entro due mesi dalla loro adozione.
🡻 2008/50 (adattato)
⇨ nuovo
4.
Per la prima volta anteriormente all'11 giugno 2010 ed a intervalli regolari successivamente, la Commissione pubblica esempi delle migliori pratiche per l'elaborazione dei piani d'azione a breve termine, compresi esempi delle migliori prassi per la protezione di gruppi sensibili di popolazione, compresi i bambini.
Articolo 2125
Inquinamento atmosferico transfrontaliero
1.
Se ⇨ il trasporto transfrontaliero di inquinanti da uno o più Stati membri contribuisce in modo significativo a superare ⇦ le soglie di allarme, i valori limite, o i valori-obiettivo ⌦ per l'ozono, ⌫ più il margine di tolleranza del caso o ⇨ l'obbligo di riduzione dell'esposizione media o ⇦ ⌦ le soglie di allarme ⌫ gli obiettivi a lungo termine sono superati a causa del trasporto transfrontaliero di quantitativi significativi di inquinanti o loro precursori, ⇨ in un altro Stato membro, quest'ultimo lo notifica alla Commissione e agli Stati membri da cui proviene l'inquinante. ⇦
Ggli Stati membri interessati cooperano ⇨ per individuare le fonti dell'inquinamento atmosferico e i provvedimenti da adottare per affrontarle, ⇦ e, se opportuno, formulano iniziative congiunte, quali la preparazione di piani comuni o coordinati per la qualità dell'aria a norma dell'articolo 1923, al fine di eliminare il superamento , ricorrendo a provvedimenti adeguati ma proporzionati.
⇩ nuovo
Gli Stati membri si rispondono l'un l'altro in modo tempestivo ed entro tre mesi dalla notifica da parte di un altro Stato membro a norma del primo comma.
🡻 2008/50 (adattato)
⇨ nuovo
2.
La Commissione è ⇨ informata e ⇦ invitata a partecipare e ad assistere a tutte le iniziative di cooperazione di cui al paragrafo 1. Se opportuno, la Commissione esamina, alla luce delle relazioni presentate a norma dell'articolo 119 della direttiva (UE) 2016/2284 2001/81/CE, se sia necessario intervenire ulteriormente a livello ⌦ di Unione ⌫ comunitario per ridurre le emissioni di precursori che causano l'inquinamento transfrontaliero.
3.
Gli Stati membri predispongono e attuano, ove opportuno ai sensi dell'articolo 2024, piani d'azione a breve termine concertati che si applicano alle zone confinanti di altri Stati membri. Gli Stati membri assicurano che le zone confinanti degli altri Stati membri che hanno predisposto piani d'zione a breve termine ricevano tutte le informazioni appropriate ⇨ relativamente ai piani d'azione a breve termine senza indebito ritardo ⇦.
4.
Allorché si verifichino superamenti della soglia di informazione o della soglia di allarme in zone o agglomerati in prossimità dei confini nazionali, le autorità competenti degli Stati membri limitrofi interessati devono essere ⌦ esserne ⌫ informate quanto prima. Dette informazioni sono rese disponibili anche al pubblico.
5.
Nel predisporre i piani di cui ai paragrafi 1 e 3 e nell'informarne il pubblico come previsto al paragrafo 4, gli Stati membri si adoperano, se del caso, per cercare una cooperazione con i paesi terzi, in particolare con i paesi candidati all'adesione.
CAPO V
INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE DEI DATI
Articolo 2226
Informazione del pubblico
1.
Gli Stati membri provvedono ad informare adeguatamente e con tempestività il pubblico e le associazioni interessate, quali le associazioni ambientaliste, le associazioni dei consumatori, le associazioni che rappresentano gli interessi dei gruppi sensibili ⇨ e delle categorie vulnerabili ⇦ di della popolazione, gli altri organismi sanitari pertinenti e le associazioni di categoria interessate, in merito:
(a)alla qualità dell'aria ambiente secondo quanto disposto dall'allegato XVIIX, punti 1 e 3;
🡻 2008/50
⇨ nuovo
(b)a qualsiasi proroga tutte le decisioni riguardanti le proroghe di cui all'articolo 1822, paragrafo 1;
c) ad ogni esenzione a norma dell'articolo 22, paragrafo 2;
(c)d) ai piani per la qualità dell'aria di cui all'articolo 19;22, paragrafo 1, e all'articolo 23 e ai programmi di cui all'articolo 17, paragrafo 2.
⇩ nuovo
(d)ai piani d'azione a breve termine di cui all'articolo 20;
🡻 2008/50 (adattato)
⇨ nuovo
(e)2. Gli Stati membri mettono a disposizione del pubblico le relazioni annuali riguardanti tutti gli inquinanti disciplinati dalla presente direttiva.
Tali relazioni contengono in sintesi i livelli del superamento di valori limite, valori-obiettivo, obiettivi a lungo termine, soglie di informazione e soglie di allarme per i periodi di calcolo dei valori medi interessati. Oltre a queste informazioni è presentata una valutazione sintetica degli agli effetti del superamento dei valori predetti ⇨ limite, dei valori-obiettivo per l'ozono, degli obblighi di riduzione dell'esposizione media, delle soglie di informazione e delle soglie di allarme in una valutazione sintetica ⇦;. Tali relazioni ⇨ la valutazione sintetica ⇦ possono comprendere ⇨ comprende ⇦ se del caso, ulteriori informazioni e valutazioni sulla tutela delle foreste e dati sugli su altri inquinanti ⇨ di cui all'articolo 10 e all'allegato VII. ⇦ per i quali sono previste disposizioni di monitoraggio nella presente direttiva, quali, ad esempio, alcuni precursori dell'ozono non regolamentati indicati nell'allegato X, punto B.
⇩ nuovo
2. Gli Stati membri definiscono un indice della qualità dell'aria che copra il biossido di zolfo, il biossido di azoto, il particolato (PM10 e PM2,5) e l'ozono e lo mettono a disposizione tramite una fonte pubblica, aggiornandolo ogni ora. L'indice della qualità dell'aria tiene conto delle raccomandazioni dell'OMS e si basa sugli indici della qualità dell'aria su scala europea forniti dall'Agenzia europea dell'ambiente.
🡻 2008/50 (adattato)
⇨ nuovo
3. Gli Stati membri informano il pubblico in merito all'autorità o all'organismo competenti designati per espletare i compiti di cui all'articolo 53.
4. Le informazioni ⇨ di cui al presente articolo ⇦ sono rese ⌦ pubblicamente ⌫ disponibili gratuitamente e attraverso mezzi ⇨ e canali di comunicazione ⇦ facilmente accessibili tra cui Internet o altri mezzi di telecomunicazione adeguato e tengono conto delle disposizioni della ⌦ conformemente alle ⌫ direttive 2007/2/CE ⇨ e (UE) 2019/1024 del Parlamento europeo e del Consiglio ⇦.
🡻 2004/107
Articolo 7
Informazione del pubblico
1.
Gli Stati membri provvedono affinché siano accessibili e regolarmente messe a disposizione della popolazione e delle organizzazioni interessate (organizzazioni ambientali, organizzazioni dei consumatori, organizzazioni che rappresentano gli interessi delle popolazioni vulnerabili e altri organismi sanitari competenti) informazioni chiare e comprensibili sulle concentrazioni di arsenico, cadmio, mercurio, nickel e benzo(a)pirene e degli altri idrocarburi policiclici aromatici di cui all'articolo 4, paragrafo 8, nell'aria ambiente nonché sui tassi di deposizione di arsenico, cadmio, mercurio, nickel e benzo(a)pirene e degli altri idrocarburi policiclici aromatici di cui all'articolo 4, paragrafo 8.
2.
Le informazioni indicano anche qualsiasi superamento annuale dei valori obiettivo per l'arsenico, il cadmio, il nickel e il benzo(a)pirene indicati all'allegato I. Le informazioni espongono inoltre i motivi del superamento precisando l'area interessata, allegando una breve valutazione del valore obiettivo e opportune informazioni riguardanti l'incidenza sulla salute e l'impatto sull'ambiente.
Le organizzazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo devono poter accedere alle informazioni riguardanti tutte le misure adottate a norma dell'articolo 3.
3.
Le informazioni sono messe a disposizione attraverso, ad esempio, Internet, la stampa e altri mezzi di informazione facilmente accessibili.
Articolo 5
Trasmissione delle informazioni e comunicazioni
1.
Per le zone e gli agglomerati dove sia superato uno dei valori obiettivo di cui all'allegato I, gli Stati membri trasmettono alla Commissione le seguenti informazioni:
a)
elenchi delle zone e degli agglomerati in questione;
b)
aree di superamento;
c)
valori di concentrazione valutati;
d)
motivi del superamento, in particolare le fonti che vi contribuiscono;
e)
popolazione esposta a tale superamento.
Gli Stati membri comunicano inoltre tutti i dati valutati a norma dell'articolo 4, a meno che non siano già stati comunicati a norma della decisione 97/101/CE del Consiglio, del 27 gennaio 1997, che instaura uno scambio reciproco di informazioni e di dati provenienti dalle reti e dalle singole stazioni di misurazione dell'inquinamento atmosferico negli Stati membri
.
Le informazioni sono trasmesse, per ciascun anno di calendario, entro il 30 settembre dell'anno successivo e, per la prima volta, per l'anno di calendario successivo entro il 15 febbraio 2007.
2.
Oltre ai requisiti di cui al paragrafo 1, gli Stati membri riferiscono anche in merito a tutte le misure prese a norma dell'articolo 3.
3.
La Commissione fa in modo che il pubblico possa consultare agevolmente, con i mezzi appropriati come Internet, la stampa e altri mezzi di informazione facilmente accessibili, le informazioni comunicate a norma del paragrafo 1.
ê 219/2009 Art. 1 e allegato, punto 3.8
4.
La Commissione adotta, secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 6, paragrafo 2, tutte le modalità dettagliate per la trasmissione delle informazioni richieste a norma del paragrafo 1 del presente articolo.
🡻 2008/50 (adattato)
⇨ nuovo
Articolo 2327
Trasmissione di informazioni e relazioni
1.
Gli Stati membri provvedono a far pervenire alla Commissione le informazioni sulla qualità dell'aria ambiente entro i termini richiesti ⇨ , conformemente agli atti di esecuzione di cui al paragrafo 5 e a prescindere dalla conformità agli obiettivi di qualità dei dati stabiliti nell'allegato V ⇦ stabiliti dalle disposizioni d'attuazione di cui all'articolo 28, paragrafo 2.
2.
In ogni caso, alAl fine specifico di valutare la conformità ai valori limite ⇨ , ai valori-obiettivo per l'ozono, agli obblighi di riduzione dell'esposizione media ⇦ e ai livelli critici nonché al raggiungimento dei valori obiettivo, tali ⌦ le ⌫ informazioni ⇨ di cui al paragrafo 1 ⇦ sono messe a disposizione della Commissione entro ⇨ quattro ⇦ nove mesi dalla fine di ciascun anno civile ed includono:
a)le modifiche apportate nell'anno in questione all'elenco e alla delimitazione delle zone e degli agglomerati istituite ai sensi dell'articolo 64 ⇨ o di qualsiasi unità territoriale NUTS 1 ⇦;
b)l'elenco delle zone e degli agglomerati ⇨ e delle unità territoriali NUTS 1 e i livelli degli inquinanti valutati. Per le zone ⇦ in cui i livelli di uno o più inquinanti sono superiori ai valori limite più, ove applicabile, il margine di tolleranza o superiori ai valori-obiettivo o ai livelli critici ⇨ , nonché per le unità territoriali NUTS 1 in cui i livelli di uno o più inquinanti sono superiori ai valori limite o agli obblighi di riduzione dell'esposizione media: ⇦ ; nonché, per tali zone o agglomerati:
i)i livelli valutati e, se del caso, le date e i periodi in cui tali livelli sono stati riscontrati;
ii)se opportuno, una valutazione dei contributi da fonti naturali ai livelli valutati e dei contributi relativi alla risospensione del particolato a seguito di sabbiatura o salatura delle strade nella stagione invernale, come dichiarati alla Commissione ai sensi degli articoli 16 e 1720 e 21.
3.
I paragrafi 1 e 2 si applicano alle informazioni raccolte a decorrere dall'inizio del secondo anno civile successivo all'entrata in vigore delle disposizioni di attuazione di cui all'articolo 28, paragrafo 2.
3. Gli Stati membri ⌦ comunicano ⌫ trasmettono inoltre alla Commissione, ⇨ in conformità al paragrafo 1 ⇦ in via provvisoria, informazioni sui livelli registrati e sulla durata del superamento della soglia di allarme o della soglia di informazione.
⇩ nuovo
4. Gli Stati membri forniscono alla Commissione le informazioni di cui all'allegato IV, lettera D, entro tre mesi dalla richiesta.
5. Se del caso, la Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, provvedimenti che:
a)
stabiliscono le informazioni supplementari che agli Stati membri devono far pervenire a norma del presente articolo nonché il calendario per la trasmissione delle stesse;
b)
individuano soluzioni per razionalizzare le modalità di comunicazione dei dati e lo scambio reciproco di informazioni e di dati provenienti dalle reti e dai singoli punti di campionamento che misurano l'inquinamento dell'aria ambiente all'interno degli Stati membri.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 26, paragrafo 2.
CAPO VI
ATTI DELEGATI E DI ESECUZIONE
🡻 2008/50 (adattato)
Articolo 2428
Disposizioni di attuazione ⌦ Modifiche degli allegati ⌫
⇩ nuovo
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 25, con cui modifica gli allegati da II a IX per tener conto degli sviluppi tecnici e scientifici riguardanti la valutazione della qualità dell'aria ambiente, le informazioni da includere nei piani per la qualità dell'aria e l'informazione del pubblico.
🡻 2008/50 (adattato)
⇨ nuovo
Le misure destinate a modificare gli elementi non essenziali della presente direttiva, vale a dire gli allegati da I a VI, gli allegati da VIII a X e l'allegato XV, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 29, paragrafo 3.
Le modifiche non possono, tuttavia, avere l'effetto di modificare, direttamente o indirettamente:
a)
i valori limite, ⌦ gli obiettivi a lungo termine e ⌫ ⇨ i valori-obiettivo per l'ozono ⇦ gli obiettivi di riduzione dell'esposizione, i livelli critici, i valori-obiettivo, le soglie di informazione, le soglie di allarme ⌦ e di informazione ⌫ ⇨ , gli obblighi di riduzione dell'esposizione media e gli obiettivi di concentrazione dell'esposizione media ⇦ o gli obiettivi a lungo termine di cui all'allegato IVII e agli allegati da XI a XIV; né
b)
le date alle quali dev'essere garantita la conformità a uno qualsiasi dei parametri di cui alla lettera a).
2.
La Commissione stabilisce, secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 29, paragrafo 2, le informazioni supplementari che agli Stati membri devono far pervenire a norma dell'articolo 27 nonché il calendario per la trasmissione di tali informazioni.
La Commissione individua inoltre le soluzioni per razionalizzare il sistema di comunicazione dei dati e lo scambio reciproco di informazioni e di dati provenienti dalle reti e dalle singole stazioni di misurazione dell'inquinamento atmosferico presenti negli Stati membri, secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 29, paragrafo 2.
3.
La Commissione formula orientamenti in merito agli accordi sull'allestimento delle stazioni di misurazione comuni di cui all'articolo 6, paragrafo 5.
4.
La Commissione pubblica orientamenti sulla dimostrazione dell'equivalenza di cui all'allegato VI, punto B.
⇩ nuovo
Articolo 25
Esercizio della delega
1.
Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2.
Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 24 è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dal … [data di entrata in vigore della presente direttiva].
3.
La delega di potere di cui all'articolo 24 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4.
Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio".
5.
Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 24 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.
🡻 2008/50 (adattato)
⇨ nuovo
Articolo 26 29
⌦ Procedura di ⌫ Ccomitato
1.
La Commissione è assistita dal da un comitato, il "comitato per la qualità dell'aria ambiente". ⇨ Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.⇦
2.
Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE ⇨ applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011 ⇦ tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.
Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE, è fissato a tre mesi.
3.
Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.
🡻 2004/107
Articolo 6
Comitato
1.
La Commissione è assistita dal comitato istituito a norma dell'articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 96/62/CE.
2.
Quando si fa riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8.
Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE, è fissato a tre mesi.
ê 219/2009 Art. 1 e allegato, punto 3.8
3.
Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.
⇩ nuovo
CAPO VII
ACCESSO ALLA GIUSTIZIA, RISARCIMENTO E SANZIONI
Articolo 27
Accesso alla giustizia
1. Gli Stati membri provvedono, nel quadro del proprio ordinamento giuridico nazionale, affinché il pubblico interessato abbia accesso a una procedura di ricorso dinanzi ad un organo giurisdizionale o ad un altro organo indipendente ed imparziale istituito dalla legge, per contestare la legittimità sostanziale o procedurale di decisioni, atti od omissioni relativi ai piani di qualità dell'aria di cui all'articolo 19 e ai piani d'azione a breve termine di cui all'articolo 20 dello Stato membro, purché sia rispettata una delle seguenti condizioni:
a)
i membri del pubblico, intesi come una o più persone fisiche o giuridiche nonché, ai sensi della normativa o prassi nazionale, le associazioni, le organizzazioni o i gruppi di tali persone vantino un interesse sufficiente;
b)
qualora il diritto applicabile dello Stato membro esiga tale presupposto, i membri del pubblico sostengano che vi sia stata violazione di un diritto.
Gli Stati membri determinano ciò che costituisce un interesse sufficiente e una violazione di un diritto, compatibilmente con l'obiettivo di offrire al pubblico interessato un ampio accesso alla giustizia.
L'interesse di qualsiasi organizzazione non governativa che sia membro del pubblico interessato è considerato sufficiente ai fini del primo comma, lettera a). Si considera inoltre che tali organizzazioni siano titolari di diritti suscettibili di essere lesi ai fini del primo comma, lettera b).
2. La legittimazione a partecipare alla procedura di riesame non è subordinata al ruolo che il membro del pubblico interessato ha svolto durante una fase partecipativa delle procedure decisionali connesse all'articolo 19 o 20.
3. La procedura di ricorso è giusta, equa, tempestiva e non eccessivamente onerosa e prevede meccanismi di ricorso adeguati ed efficaci, compresi, se del caso, provvedimenti ingiuntivi.
4. Il presente articolo non impedisce agli Stati membri di esigere procedimenti di ricorso preliminare dinanzi all'autorità amministrativa e non dispensa dall'obbligo di esaurire le vie di ricorso amministrativo prima di avviare un procedimento giudiziario qualora tale obbligo sia previsto dal diritto nazionale.
5. Gli Stati membri provvedono a mettere a disposizione del pubblico informazioni pratiche sull'accesso alle procedure di ricorso amministrativo e giurisdizionale di cui al presente articolo.
Articolo 28
Risarcimento dei danni alla salute umana
1. Gli Stati membri provvedono affinché le persone fisiche la cui salute subisce un danno a causa di una violazione dell'articolo 19, paragrafi da 1 a 4, dell'articolo 20, paragrafi 1 e 2, dell'articolo 21, paragrafo 1 e paragrafo 3, secondo comma, della presente direttiva da parte delle autorità competenti abbiano diritto a un risarcimento a norma del presente articolo.
2. Gli Stati membri provvedono affinché le organizzazioni non governative che promuovono la protezione della salute umana o dell'ambiente e che soddisfano i requisiti previsti dal diritto nazionale, siano autorizzate a rappresentare le persone fisiche di cui al paragrafo 1 e a intentare azioni collettive per ottenere un risarcimento. Le disposizioni di cui all'articolo 10 e all'articolo 12, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2020/1828 si applicano mutatis mutandis a tali azioni collettive.
3. Gli Stati membri provvedono affinché una richiesta di risarcimento per una violazione possa essere presentata una sola volta da una persona fisica di cui al paragrafo 1 e dalle organizzazioni non governative che rappresentano la persona di cui al paragrafo 2. Gli Stati membri stabiliscono norme per garantire che le persone interessate non siano risarcite più di una volta per lo stesso motivo dalla stessa autorità competente.
4. Se una domanda di risarcimento è sostenuta da elementi di prova che dimostrano che la violazione di cui al paragrafo 1 è la spiegazione più plausibile del danno subito da tale persona, si presume il nesso causale tra la violazione e il verificarsi del danno.
L'autorità pubblica convenuta deve essere in grado di confutare tale presunzione. In particolare, il convenuto ha il diritto di contestare la pertinenza degli elementi di prova invocati dalla persona fisica e la plausibilità della spiegazione fornita.
5. Gli Stati membri provvedono affinché le norme e le procedure nazionali relative alle richieste di risarcimento, incluso per quanto riguarda l'onere della prova, siano concepite e applicate in modo da non rendere impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio del diritto al risarcimento dei danni ai sensi del paragrafo 1.
6. Gli Stati membri provvedono affinché i termini di prescrizione per intentare le azioni finalizzate a ottenere l'indennizzo di cui al paragrafo 1 non siano inferiori a cinque anni. Tali termini non iniziano a decorrere prima della cessazione della violazione e prima che la persona che chiede l'indennizzo sia a conoscenza, o si può ragionevolmente presumere che sia a conoscenza, di aver subito un danno a seguito di una violazione ai sensi del paragrafo 1.
🡻 2004/107 (adattato)
Articolo 9
Sanzioni
Gli Stati membri stabiliscono le sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali emanate in attuazione della presente direttiva e adottano le misure necessarie per garantirne l'applicazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.
🡻 2008/50 (adattato)
⇨ nuovo
Articolo 2930
Sanzioni
⇨ 1.
Fatti salvi gli obblighi che incombono loro a norma della direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, ⇦ gGli Stati membri determinano il regime di sanzioni da comminare in caso di violazione ⇨ , da parte di persone fisiche e giuridiche, ⇦ delle disposizioni nazionali adottate a norma della presente direttiva e ⌦ provvedono affinché le norme stabilite siano applicate ⌫ adottano tutti i provvedimenti necessari per la loro applicazione. Le sanzioni previste ⌦ sono ⌫ devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. ⇨ Gli Stati membri notificano alla Commissione senza indebito ritardo tali norme e le eventuali modifiche. ⇦
⇩ nuovo
2.
Le sanzioni di cui al paragrafo 1 comprendono sanzioni pecuniarie proporzionate al fatturato della persona giuridica o al reddito della persona fisica che ha commesso la violazione. Il livello delle sanzioni pecuniarie è calcolato in modo da garantire che privino effettivamente la persona responsabile della violazione dei benefici economici derivanti dalla stessa. In caso di violazione commessa da una persona giuridica, tali sanzioni pecuniarie sono proporzionate al fatturato annuo della persona giuridica nello Stato membro interessato, tenendo conto, tra l'altro, delle specificità delle piccole e medie imprese (PMI).
3.
Gli Stati membri provvedono affinché le sanzioni di cui al paragrafo 1 tengano debitamente conto delle seguenti circostanze, a seconda dei casi:
a)
la natura, la gravità, la portata e la durata della violazione;
b)
il carattere doloso o colposo della violazione;
c)
la popolazione, compresi i gruppi sensibili e le categorie vulnerabili, o l'ambiente su cui la violazione ha un impatto, tenendo conto dell'obiettivo di conseguire un elevato livello di tutela della salute umana e dell'ambiente;
d)
il fatto che la violazione sia stata commessa una sola volta o ripetutamente.
🡻 2008/50 (adattato)
⇨ nuovo
CAPO VIII
COMITATO, DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Articolo 3031
Abrogazione e disposizioni transitorie
1.
Le direttive 96/62/CE, 1999/30/CE, 2000/69/CE e 2002/3/CE ⌦ 2004/107/CE e 2008/50/CE, modificate dalle direttive di cui all'allegato X, parte A, ⌫ sono abrogate a decorrere dal ⇨ [inserire la data corrispondente a un giorno dopo il termine per il recepimento] ⇦ dall'11 giugno 2010, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri riguardanti i termini per il recepimento ⌦ nel diritto nazionale ⌫ o dall'applicazione delle suddette direttive ⌦ di cui all'allegato X, parte B ⌫.
Tuttavia, a decorrere dall'11 giugno 2008 si applica quanto segue:
a)
l'articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 96/62/CE è sostituito dal seguente:
"1.
Le disposizioni dettagliate per la trasmissione delle informazioni da fornire ai sensi dell'articolo 11 sono adottate secondo la procedura di cui al paragrafo 3.";
b)
l'articolo 7, paragrafo 7, la nota 1 al punto I dell'allegato VIII e il punto VI dell'allegato IX della direttiva 1999/30/CE sono soppressi;
c)
l'articolo 5, paragrafo 7, e il punto III dell'allegato VII della direttiva 2000/69/CE sono soppressi;
d)
l'articolo 9, paragrafo 5, e il punto II dell'allegato VIII della direttiva 2002/3/CE sono soppressi.
2.
Fatto salvo il paragrafo 1, primo comma, i seguenti articoli rimangono in vigore:
a)
l'articolo 5 della direttiva 96/62/CE: fino al 31 dicembre 2010;
b)
l'articolo 11, paragrafo 1 della direttiva 96/62/CE e l'articolo 10, paragrafi 1, 2 e 3 della direttiva 2002/3/CE: fino della fine del secondo anno civile successivo all'entrata in vigore delle disposizioni di attuazione di cui all'articolo 28, paragrafo 2 della presente direttiva;
c)
l'articolo 9, paragrafi 3 e 4, della direttiva 1999/30/CE: fino al 31 dicembre 2009.
23.
I riferimenti alle direttive abrogate si intendono fatti alla presente direttiva e ⌦ si leggono ⌫ vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato XVIIXI.
4.
La decisione 97/101/CE è abrogata con effetto dalla fine del secondo anno civile successivo all'entrata in vigore delle disposizioni di attuazione di cui all'articolo 28, paragrafo 2 della presente direttiva.
Tuttavia, il terzo, quarto e quinto trattino dell'articolo 7 della decisione 97/101/CE sono soppressi a decorrere dall'11 giugno 2008.
🡻 2004/107 (adattato)
Articolo 8
Relazione e riesame
1.
La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio, entro il 31 dicembre 2010, una relazione basata:
a)
sull'esperienza acquisita nell'applicazione della presente direttiva;
b)
in particolare sui risultati più recenti della ricerca scientifica concernente gli effetti sulla salute umana, tenendo conto in particolare delle categorie vulnerabili, e sull'ambiente nel suo insieme, dell'esposizione ad arsenico, cadmio, mercurio, nickel e idrocarburi policiclici aromatici; e
c)
sugli sviluppi tecnologici, compresi i progressi dei metodi di misura e di altri metodi di valutazione delle concentrazioni di tali inquinanti nell'aria ambiente nonché delle loro deposizioni.
2.
La relazione di cui al paragrafo 1 tiene conto dei seguenti aspetti:
a)
qualità attuale dell'aria, tendenze e proiezioni fino al 2015 e oltre questa data;
b)
possibilità di ridurre ulteriormente le emissioni inquinanti da tutte le fonti, e gli eventuali elementi a favore dell'introduzione di valori limite volti a ridurre i rischi per la salute umana per gli inquinanti di cui all'allegato I, prendendo in considerazione la fattibilità tecnica e il rapporto costi/efficacia e ogni significativa protezione addizionale per l'ambiente e la salute che ciò potrebbe comportare;
c)
nesso tra gli inquinanti e possibili strategie combinate per migliorare la qualità dell'aria nella Comunità e obiettivi connessi;
d)
requisiti attuali e futuri per l'informazione del pubblico e lo scambio di informazioni tra Stati membri e Commissione;
e)
esperienza acquisita nell'applicazione della direttiva negli Stati membri, in particolare le condizioni in cui è stata effettuata la misura di cui all'allegato III;
f)
vantaggi economici sussidiari per l'ambiente e la salute derivanti dalla riduzione delle emissioni di arsenico, cadmio, mercurio, nickel, e idrocarburi policiclici aromatici, nella misura in cui possono essere valutate;
g)
l'adeguatezza della frazione dimensionale di particolato utilizzata per la campionatura in vista delle esigenze generali di misurazione del particolato;
h)
l'adeguatezza del benzo(a)pirene quale marcatore per l'attività cancerogenica totale degli idrocarburi aromatici policiclici, tenendo conto delle forme prevalentemente gassose di idrocarburi policiclici aromatici come il fluorantene.
Alla luce degli ultimi sviluppi scientifici e tecnologici la Commissione esamina anche l'effetto dell'arsenico, del cadmio e del nickel sulla salute umana al fine di quantificare la loro cancerogenicità genotossica. Tenendo conto delle misure adottate in base alla strategia sul mercurio, la Commissione esamina anche l'opportunità di intraprendere ulteriori azioni per quanto riguarda il mercurio prendendo in considerazione la fattibilità tecnica e il rapporto costi/efficacia e ogni significativa protezione addizionale per l'ambiente e la salute che ciò potrebbe comportare.
3.
Al fine di raggiungere livelli di concentrazione nell'aria ambiente che riducano ulteriormente gli effetti nocivi per la salute umana e comportino una tutela ad alto livello dell'ambiente nel suo insieme, tenendo conto della fattibilità tecnica e del rapporto costi/efficacia di ulteriori azioni, la relazione di cui al paragrafo 1 può essere accompagnata, se del caso, da proposte di modifica della presente direttiva, in particolare tenendo conto dei risultati raggiunti secondo il paragrafo 2. La Commissione vaglia inoltre la possibilità di disciplinare la deposizione di arsenico, di cadmio, di mercurio, di nickel e di specifici idrocarburi policiclici aromatici.
🡻 2008/50 (adattato)
Articolo 32
Riesame
1.
Nel 2013 la Commissione riesamina le disposizioni relative al PM2,5 e, se opportuno, ad altri inquinanti e presenta una proposta al Parlamento europeo e al Consiglio.
Per quanto riguarda il PM2,5, il riesame è effettuato allo scopo di stabilire un obbligo nazionale giuridicamente vincolante per la riduzione dell'esposizione in sostituzione dell'obiettivo nazionale di riduzione dell'esposizione e per la verifica dell'obbligo di concentrazione dell'esposizione stabilito all'articolo 15, tenendo conto, tra l'altro, dei seguenti elementi:
- le ultime informazioni scientifiche dell'OMC e delle altre pertinenti organizzazioni,
- la situazione della qualità dell'aria e le potenzialità di riduzione negli Stati membri,
- la revisione della direttiva 2001/81/CE,
- i progressi conseguiti nell'attuazione delle misure comunitarie di riduzione degli inquinanti atmosferici.
2.
La Commissione tiene conto della possibilità pratica di adottare un valore limite più ambizioso per il PM2,5, sottopone a riesame il valore limite indicativo della seconda fase per il PM2,5 ed esamina se confermare o modificare detto valore.
3.
Nell'ambito del riesame, la Commissione prepara inoltre una relazione sull'esperienza e la necessità di monitoraggio del PM10 e PM2,5, tenuto conto dei progressi tecnici nelle tecniche di misurazione automatica. Se opportuno, sono proposti nuovi metodi di riferimento per la misurazione del PM10 e PM2,5.
🡻 2004/107
Articolo 10
Applicazione
1.
Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 15 febbraio 2007. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Quando gli Stati membri adottano queste disposizioni, esse contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.
2.
Gli Stati membri trasmettono alla Commissione il testo delle principali disposizioni del diritto nazionale adottate nel settore contemplato dalla presente direttiva.
🡻 2008/50 (adattato)
⇨ nuovo
Articolo 3133
AttuazioneRecepimento
1.
Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva ⌦ agli articoli 1, 2 e 3, all'articolo 4, punti 2), 13), 14), 16), 18), 19), 21) e 22), punti da 24) a 30), punti 36), 37), 38) e 39), agli articoli da 5 a 12, all'articolo 13, paragrafi 1, 2, 3, 6 e 7, all'articolo 15, all'articolo 16, paragrafi 1 e 2, agli articoli da 17 a 21, all'articolo 22, paragrafi 1, 2 e 4, agli articoli da 23 a 29 a agli allegati da I a IX ⌫ ⇨ entro il [inserire la data: due anni dopo l'entrata in vigore] ⇦ anteriormente all'11 giugno 2010.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste ⌦ Le disposizioni di cui al presente paragrafo adottate dagli Stati membri ⌫ contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. ⌦ Esse recano altresì l'indicazione che, nelle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in vigore, i riferimenti alla direttiva abrogata dalla presente direttiva si intendono fatti a quest'ultima. Le modalità del riferimento e la formulazione dell'indicazione sono stabilite dagli Stati membri. ⌫ Le modalità di tale riferimento sono determinate dagli Stati membri.
2.
Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali ⌦ principali ⌫ di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Articolo 3234
Entrata in vigore
La presente direttiva entra in vigore il ⌦ ventesimo ⌫ giorno ⌦ successivo alla ⌫ della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
⇩ nuovo
L'articolo 4, punto 1), punti da 3) a 12), punti 15), 17), 20), 23) e punti da 31) a 35), l'articolo 13, paragrafi 4 e 5, l'articolo 14, l'articolo 16, paragrafo 3, e l'articolo 22, paragrafo 3, si applicano dal [giorno successivo alla data di cui all'articolo 31, paragrafo 1, primo comma].
🡻 2008/50
Articolo 3335
Destinatari
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, il
Per il Parlamento europeo
Per il Consiglio
La presidente
Il presidente
COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 26.10.2022
COM(2022) 542 final
ALLEGATI
della
proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio
relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa (rifusione)
{SEC(2022) 542 final} - {SWD(2022) 345 final} - {SWD(2022) 542 final} - {SWD(2022) 545 final}
⇩ nuovo
ALLEGATO I
STANDARD DI QUALITÀ DELL'ARIA
Sezione 1 - Valori limite per la protezione della salute umana
Tabella 1 – Valori limite per la protezione della salute umana da raggiungere entro il 1º gennaio 2030
Periodo di mediazione
|
Valore limite
|
|
PM2,5
|
|
|
1 giorno
|
25 μg/m3
|
da non superare più di 18 volte per anno civile
|
Anno civile
|
10 µg/m³
|
|
PM10
|
|
|
1 giorno
|
45 μg/m3
|
da non superare più di 18 volte per anno civile
|
Anno civile
|
20 μg/m3
|
|
Biossido di azoto (NO2)
|
1 ora
|
200 μg/m3
|
da non superare più di una volta per anno civile
|
1 giorno
|
50 µg/m3
|
da non superare più di 18 volte per anno civile
|
Anno civile
|
20 μg/m3
|
|
Biossido di zolfo (SO2)
|
1 ora
|
350 μg/m3
|
da non superare più di una volta per anno civile
|
1 giorno
|
50 μg/m3
|
da non superare più di 18 volte per anno civile
|
Anno civile
|
20 μg/m3
|
|
Benzene
|
|
|
Anno civile
|
3,4 μg/m3
|
|
Monossido di carbonio (CO)
|
Valore medio massimo giornaliero su 8 ore(1)
|
10 mg/m3
|
|
1 giorno
|
4 mg/m3
|
da non superare più di 18 volte per anno civile
|
Piombo (Pb)
|
|
|
Anno civile
|
0,5 μg/m3
|
|
Arsenico (As)
|
|
|
Anno civile
|
6,0 ng/m³
|
|
Cadmio (Cd)
|
|
|
Anno civile
|
5,0 ng/m³
|
|
Nickel (Ni)
|
|
|
Anno civile
|
20 ng/m³
|
|
Benzo(a)pirene
|
|
|
Anno civile
|
1,0 ng/m³
|
|
(1)La massima concentrazione media giornaliera su 8 ore sarà determinata esaminando le medie consecutive su 8 ore, calcolate in base a dati orari e aggiornate ogni ora. Ogni media su 8 ore così calcolata sarà assegnata al giorno nel quale finisce; in pratica, la prima fascia di calcolo per ogni singolo giorno sarà quella compresa tra le ore 17:00 del giorno precedente e le ore 01:00 del giorno stesso; l'ultima fascia di calcolo per ogni giorno sarà quella compresa tra le ore 16:00 e le ore 24:00 del giorno stesso.
|
Tabella 2 – Valori limite per la protezione della salute umana da raggiungere entro il [INSERIRE DATA DI RECEPIMENTO]
Periodo di mediazione
|
Valore limite
|
|
PM2,5
|
|
|
Anno civile
|
25 µg/m³
|
|
PM10
|
|
|
1 giorno
|
50 μg/m3
|
da non superare più di 35 volte per anno civile
|
Anno civile
|
40 μg/m3
|
|
Biossido di azoto (NO2)
|
1 ora
|
200 μg/m3
|
da non superare più di 18 volte per anno civile
|
Anno civile
|
40 μg/m3
|
|
Biossido di zolfo (SO2)
|
1 ora
|
350 μg/m3
|
da non superare più di 24 volte per anno civile
|
1 giorno
|
125 μg/m3
|
da non superare più di 3 volte per anno civile
|
Benzene
|
|
|
Anno civile
|
5 μg/m3
|
|
Monossido di carbonio (CO)
|
Valore medio massimo giornaliero su 8 ore(1)
|
10 mg/m3
|
|
Piombo (Pb)
|
|
|
Anno civile
|
0,5 μg/m3
|
|
Arsenico (As)
|
|
|
Anno civile
|
6,0 ng/m³
|
|
Cadmio (Cd)
|
|
|
Anno civile
|
5,0 ng/m³
|
|
Nickel (Ni)
|
|
|
Anno civile
|
20 ng/m³
|
|
Benzo(a)pirene
|
|
|
Anno civile
|
1,0 ng/m³
|
|
(1)La massima concentrazione media giornaliera su 8 ore sarà determinata esaminando le medie consecutive su 8 ore, calcolate in base a dati orari e aggiornate ogni ora. Ogni media su 8 ore così calcolata sarà assegnata al giorno nel quale finisce; in pratica, la prima fascia di calcolo per ogni singolo giorno sarà quella compresa tra le ore 17:00 del giorno precedente e le ore 01:00 del giorno stesso; l'ultima fascia di calcolo per ogni giorno sarà quella compresa tra le ore 16:00 e le ore 24:00 del giorno stesso.
|
Sezione 2 - Valori-obiettivo e obiettivi a lungo termine per l'ozono
A.
Definizioni e criteri
Per esposizione cumulata all'ozono al di sopra della soglia di concentrazione di 40 parti per miliardo (Accumulated Ozone exposure over a Threshold of 40 parts per billion, AOT40), espressa in μg/m3) · h) s'intende la somma della differenza tra le concentrazioni orarie superiori a 80 μg/m3 (= 40 parti per miliardo) e 80 μg/m3 in un dato periodo di tempo, utilizzando solo i valori orari rilevati ogni giorno tra le 8:00 e le 20:00, ora dell'Europa centrale (CET).
B.
Valori-obiettivo per l'ozono
Finalità
|
Periodo di mediazione
|
Valore-obiettivo
|
|
Protezione della salute umana
|
Media massima giornaliera calcolata su 8 ore (1)
|
120 μg/m3
|
da non superare più di 18 volte per anno civile come media su tre anni (2)
|
Protezione dell'ambiente
|
Da maggio a luglio
|
AOT40 (calcolato sulla base dei valori di 1 ora)
|
18 000 μg/m3 · h come media su cinque anni (2)
|
(1) La massima concentrazione media giornaliera su 8 ore è determinata esaminando le medie consecutive su 8 ore, calcolate in base a dati orari e aggiornate ogni ora. Ogni media su 8 ore così calcolata sarà assegnata al giorno nel quale finisce; in pratica, la prima fascia di calcolo per ogni singolo giorno sarà quella compresa tra le ore 17:00 del giorno precedente e le ore 01:00 del giorno stesso; l'ultima fascia di calcolo per ogni giorno sarà quella compresa tra le ore 16:00 e le ore 24:00 del giorno stesso.
|
C.
Obiettivi a lungo termine per l'ozono (O3)
Finalità
|
Periodo di mediazione
|
Obiettivi a lungo termine
|
Protezione della salute umana
|
Media massima giornaliera calcolata su 8 ore nell'arco di un anno civile
|
100 μg/m3 (1)
|
|
Protezione della vegetazione
|
Da maggio a luglio
|
AOT40 (calcolato sulla base dei valori di 1 ora)
|
6 000 μg/m3 × h
|
(1) 99o percentile (ossia tre giorni di superamento all'anno).
|
Sezione 3 - Livelli critici per la protezione della vegetazione e degli ecosistemi naturali
Periodo di mediazione
|
Livello critico
|
Biossido di zolfo (SO2)
|
Anno civile e stagione invernale
(1o ottobre-31 marzo)
|
20 μg/m3
|
Ossidi di azoto (NOx)
|
Anno civile
|
30 μg/m3 NOx
|
Sezione 4 - Soglie di allarme e di informazione
A.
Soglie di allarme per inquinanti diversi dall'ozono
Le misurazioni sono effettuate su tre ore consecutive nel caso del biossido di zolfo e del biossido di azoto e su tre giorni consecutivi per il PM10 e il PM2,5, in siti rappresentativi della qualità dell'aria in un'area di almeno 100 km2 oppure in una zona intera, se questa è meno estesa.
Inquinante
|
Soglia di allarme
|
Biossido di zolfo (SO2)
|
500 μg/m3
|
Biossido di azoto (NO2)
|
400 μg/m3
|
PM2,5
|
50 μg/m3
|
PM10
|
90 μg/m3
|
B.
Soglie di informazione e di allarme per l'ozono
Finalità
|
Periodo di mediazione
|
Soglia
|
Informazione
|
1 ora
|
180 μg/m3
|
Allarme
|
1 ora (1)
|
240 μg/m3
|
(1)Ai fini dell'attuazione dell'articolo 20, il superamento della soglia è misurato o previsto per tre ore consecutive.
|
Sezione 5 - Obbligo di riduzione dell'esposizione media per PM2,5 e NO2
A.
Indicatore di esposizione media
L'indicatore di esposizione media (IEM), espresso in μg/m3, si basa sulle misurazioni effettuate in siti di fondo urbano all'interno di unità territoriali di livello NUTS 1 situate in tutto il territorio degli Stati membri. Deve essere valutato come concentrazione media annua su tre anni civili ricavata dalla media di tutti i punti di campionamento allestiti a norma dell'allegato III, lettera B, in ciascuna unità territoriale NUTS 1. L'IEM per un determinato anno è dato dalla concentrazione media di quello stesso anno e dei due anni precedenti.
Se gli Stati membri individuano superamenti imputabili a fonti naturali, i contributi da fonti naturali sono dedotti prima di calcolare l'IEM.
L'IEM è utilizzato per valutare se l'obbligo di riduzione dell'esposizione media è raggiunto.
B.
Obblighi di riduzione dell'esposizione media
A decorrere dal 2030, l'IEM non supera un livello che è:
–per il PM2,5: inferiore del 25 % rispetto al valore dell'IEM 10 anni prima, a meno che sia già pari o inferiore all'obiettivo di concentrazione dell'esposizione media per il PM2,5 definito nella sezione C;
–per l'NO2: inferiore del 25 % rispetto al valore dell'IEM 10 anni prima, a meno che sia già pari o inferiore all'obiettivo di concentrazione dell'esposizione media per l'NO2 definito nella sezione C;
C.
Obiettivi di concentrazione dell'esposizione media
L'obiettivo di concentrazione dell'esposizione media corrisponde ai seguenti livelli dell'IEM.
Inquinante
|
Obiettivo di concentrazione dell'esposizione media
|
PM2,5
|
IEM = 5 µg/m3
|
NO2
|
IEM = 10 µg/m3
|
ALLEGATO II
Soglie di valutazione
Sezione 1 - Soglie di valutazione per la protezione della salute
Inquinante
|
Soglia di valutazione (media annua, salvo diversa indicazione)
|
PM2,5
|
5 µg/m3
|
PM10
|
15 µg/m3
|
Biossido di azoto (NO2)
|
10 µg/m3
|
Biossido di zolfo (SO2)
|
40 µg/m³ (media su 24 ore) (1)
|
Benzene
|
1,7 µg/m3
|
Monossido di carbonio (CO)
|
4 mg/m³ (media su 24 ore) (1)
|
Piombo (Pb)
|
0,25 µg/m3
|
Arsenico (As)
|
3,0 ng/m3
|
Cadmio (Cd)
|
2,5 ng/m3
|
Nickel (Ni)
|
10 ng/m3
|
Benzo(a)pirene
|
0,12 ng/m3
|
Ozono (O3)
|
100 µg/m3 (media massima su 8 ore) (1)
|
(1) 99o percentile (ossia tre giorni di superamento all'anno).
|
Sezione 2 - Soglie di valutazione per la protezione della vegetazione e degli ecosistemi naturali
Inquinante
|
Soglia di valutazione (media annua, salvo diversa indicazione)
|
Biossido di zolfo (SO2)
|
8 μg/m3 (media tra il 1o ottobre e il 31 marzo)
|
Ossidi di azoto (NOx)
|
19,5 μg/m3
|
ALLEGATO III
Numero minimo di punti di campionamento per le misurazioni
in siti fissi
A.
Numero minimo di punti di campionamento per le misure in siti fissi al fine di valutare il rispetto dei valori limite per la protezione della salute umana, dei valori-obiettivo per l'ozono, degli obiettivi a lungo termine, delle soglie di informazione e delle soglie di allarme
1. Fonti diffuse
Tabella 1 – Numero minimo di punti di campionamento per misurazioni in siti fissi al fine di valutare il rispetto dei valori limite per la protezione della salute umana e delle soglie di allarme nelle zone in cui la misurazione in siti fissi è l'unica fonte di informazione (per tutti gli inquinanti tranne l'ozono)
Popolazione della zona (in migliaia di abitanti)
|
Numero minimo di punti di campionamento se la concentrazione supera la soglia di valutazione
|
|
NO2, SO2, CO, benzene
|
PM
(somma)(1)
|
numero minimo di punti per il PM10
|
numero minimo di punti per il PM2,5
|
Pb, Cd, As, Ni
nel PM10
|
Benzo(a)pirene nel PM10
|
0 - 249
|
2
|
4
|
2
|
2
|
1
|
1
|
250 - 499
|
2
|
4
|
2
|
2
|
1
|
1
|
500 - 749
|
2
|
4
|
2
|
2
|
1
|
1
|
750 - 999
|
3
|
4
|
2
|
2
|
2
|
2
|
1 000 - 1 499
|
4
|
6
|
2
|
2
|
2
|
2
|
1 500 - 1 999
|
5
|
7
|
3
|
3
|
2
|
2
|
2 000 - 2 749
|
6
|
8
|
3
|
3
|
2
|
3
|
2 750 - 3 749
|
7
|
10
|
4
|
4
|
2
|
3
|
3 750 - 4 749
|
8
|
11
|
4
|
4
|
3
|
4
|
4 750 - 5 999
|
9
|
13
|
5
|
5
|
4
|
5
|
6 000+
|
10
|
15
|
5
|
5
|
5
|
5
|
|
Tabella 2 – Numero minimo di punti di campionamento per misurazioni in siti fissi al fine di valutare il rispetto dei valori-obiettivo per l'ozono, degli obiettivi a lungo termine e delle soglie di informazione e di allarme laddove queste misurazioni costituiscono l'unica fonte di informazione (solo per l'ozono)
Popolazione
(in migliaia di abitanti)
|
Numero minimo di punti di campionamento nel caso di una riduzione fino al 50 % del numero di punti di campionamento (1)
|
< 250
|
1
|
< 500
|
2
|
< 1 000
|
2
|
< 1 500
|
3
|
< 2 000
|
4
|
< 2 750
|
5
|
< 3 750
|
6
|
≥ 3 750
|
Un punto di campionamento supplementare ogni due milioni di abitanti
|
(1)Almeno un punto di campionamento nelle aree in cui è probabile che la popolazione sia esposta alle concentrazioni di ozono più elevate. Negli agglomerati almeno il 50 % dei punti di campionamento è situato in aree suburbane.
|
Tabella 3 – Numero minimo di punti di campionamento per misurazioni in siti fissi al fine di valutare il rispetto dei valori limite per la protezione della salute umana e delle soglie di allarme nelle zone in cui si applica una riduzione del 50 % di tali misurazioni (per tutti gli inquinanti tranne l'ozono)
Popolazione della zona (in migliaia di abitanti)
|
Numero minimo di punti di campionamento nel caso di una riduzione fino al 50 % del numero di punti di campionamento
|
|
NO2, SO2, CO, benzene
|
PM
(somma)(1)
|
numero minimo di punti per il PM10
|
numero minimo di punti per il PM2,5
|
Pb, Cd, As, Ni
nel PM10
|
Benzo(a)pirene nel PM10
|
0 - 249
|
1
|
2
|
1
|
1
|
1
|
1
|
250 - 499
|
1
|
2
|
1
|
1
|
1
|
1
|
500 - 749
|
1
|
2
|
1
|
1
|
1
|
1
|
750 - 999
|
2
|
2
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1 000 - 1 499
|
2
|
3
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1 500 - 1 999
|
3
|
4
|
2
|
2
|
1
|
1
|
2 000 - 2 749
|
3
|
4
|
2
|
2
|
1
|
2
|
2 750 - 3 749
|
4
|
5
|
2
|
2
|
1
|
2
|
3 750 - 4 749
|
4
|
6
|
2
|
2
|
2
|
2
|
4 750 - 5 999
|
5
|
7
|
3
|
3
|
2
|
3
|
6 000+
|
5
|
8
|
3
|
3
|
3
|
3
|
|
Tabella 4 – Numero minimo di punti di campionamento per misurazioni in siti fissi al fine di valutare il rispetto dei valori-obiettivo per l'ozono, degli obiettivi a lungo termine e delle soglie di informazione e di allarme nelle zone in cui si applica una riduzione del 50 % di tali misurazioni (solo per l'ozono)
Popolazione della zona
(in migliaia di abitanti)
|
Numero minimo di punti di campionamento nel caso di una riduzione fino al 50 % del numero di punti di campionamento (1)
|
< 250
|
1
|
< 500
|
1
|
< 1 000
|
1
|
< 1 500
|
2
|
< 2 000
|
2
|
< 2 750
|
3
|
< 3 750
|
3
|
≥ 3 750
|
Un punto di campionamento supplementare ogni quattro milioni di abitanti
|
(1)Almeno un punto di campionamento nelle aree in cui è probabile che la popolazione sia esposta alle concentrazioni di ozono più elevate. Negli agglomerati almeno il 50 % dei punti di campionamento è situato in aree suburbane.
|
Per ciascuna zona, il numero minimo di punti di campionamento per le misurazioni in siti fissi indicato nelle tabelle della presente lettera comprende almeno un punto di campionamento in sito di fondo e un punto di campionamento nell'area con le concentrazioni più elevate conformemente all'allegato IV, lettera B, a condizione che ciò non aumenti il numero di punti di campionamento. Per il biossido di azoto, il particolato, il benzene e il monossido di carbonio, è compreso almeno un punto di campionamento che si concentra sulla misurazione del contributo delle emissioni prodotte dai trasporti. Tuttavia, nei casi in cui è necessario un solo punto di campionamento, questo è ubicato nella zona con le concentrazioni più elevate a cui è probabile che la popolazione sia esposta direttamente o indirettamente.
Per ciascuna zona, per il biossido di azoto, il particolato, il benzene e il monossido di carbonio, il numero totale di punti di campionamento di fondo urbano e il numero totale necessario di punti di campionamento in cui si verificano le concentrazioni più elevate non differiscono per un fattore superiore a 2. Il numero di punti di campionamento per il PM2,5 e l'NO2 nei siti di fondo urbani rispetta le disposizioni della lettera B.
2. Fonti puntuali
Per valutare l'inquinamento nelle vicinanze di fonti puntuali, il numero di punti di campionamento per misurazioni in siti fissi è calcolato tenendo conto delle densità delle emissioni, del probabile profilo di distribuzione dell'inquinamento dell'aria ambiente e della potenziale esposizione della popolazione. L'ubicazione dei punti di campionamento dovrebbe essere tale da consentire di monitorare l'applicazione delle migliori tecniche disponibili quali definite alla direttiva 2010/75/UE.
B.
Numero minimo di punti di campionamento per misurazioni in siti fissi al fine di valutare il rispetto degli obblighi di riduzione dell'esposizione media al PM2,5 e all'NO2 per la protezione della salute umana
A tal fine, sia per il PM2,5 che per l'NO2 sono predisposti un punto di campionamento per unità territoriale NUTS 1, quale descritta nel regolamento (CE) n. 1059/2003, e almeno un punto di campionamento per milione di abitanti nelle aree urbane con più di 100 000 abitanti. Questi punti di campionamento possono coincidere con quelli previsti alla lettera A.
C.
Numero minimo di punti di campionamento per le misurazioni in siti fissi al fine di valutare la conformità ai livelli critici e agli obiettivi a lungo termine per l'ozono
1. Livelli critici per la protezione della vegetazione e degli ecosistemi naturali
Se la concentrazione massima supera i livelli critici
|
un punto di campionamento ogni 20 000 km2
|
Se la concentrazione massima supera la soglia di valutazione
|
un punto di campionamento ogni 40 000 km2
|
Nelle zone insulari, il numero dei punti di campionamento per le misurazioni in siti fissi è calcolato tenendo conto del probabile profilo di distribuzione dell'inquinamento dell'aria ambiente e della potenziale esposizione della vegetazione.
2. Obiettivo a lungo termine per l'ozono per la protezione della salute umana e dell'ambiente
Per la misurazione in siti di fondo rurali, gli Stati membri assicurano una densità media, tra tutte le zone del paese, di almeno un punto di campionamento ogni 50 000 km2. Per orografie complesse, si raccomanda un punto di campionamento ogni 25 000 km2
D.
Numero minimo di punti di campionamento per le misurazioni di particolato ultrafine (UFP) con concentrazioni elevate
Il particolato ultrafine è monitorato in luoghi selezionati in aggiunta ad altri inquinanti atmosferici. I punti di campionamento per il suo monitoraggio coincidono, se del caso, con i punti di campionamento per il particolato o il biossido di azoto di cui alla lettera A e sono ubicati conformemente all'allegato VII, sezione 3. A tal fine, è predisposto almeno un punto di campionamento per cinque milioni di abitanti in un sito in cui è probabile che si verifichino concentrazioni elevate di UFP. Gli Stati membri con meno di cinque milioni di abitanti predispongono almeno un punto di campionamento fisso in un sito in cui è probabile che si verifichino concentrazioni elevate di UFP.
Ai fini del rispetto degli obblighi relativi al numero minimo di punti di campionamento per il particolato ultrafine qui stabiliti, sono esclusi i supersiti di monitoraggio in siti di fondo urbano o rurale stabiliti a norma dell'articolo 10.
ALLEGATO IV
Valutazione della qualità dell'aria ambiente
e ubicazione dei punti di campionamento
A.
Aspetti generali
La qualità dell'aria ambiente è valutata in tutte le zone con le modalità illustrate di seguito.
1.La qualità dell'aria ambiente è valutata in tutti i siti ad eccezione di quelli elencati al punto 2.
Le lettere B e C si applicano all'ubicazione dei punti di campionamento. I principi enunciati nelle lettere B e C si applicano anche nella misura in cui sono utili per individuare le ubicazioni specifiche in cui è stabilita la concentrazione degli inquinanti interessati quando la qualità dell'aria ambiente è valutata attraverso misurazioni indicative o la modellizzazione.
2.La conformità ai valori limite finalizzati alla protezione della salute umana non è valutata nei seguenti siti:
a)
tutti i siti nelle aree cui il pubblico non ha accesso e in cui non vi sono abitazioni fisse;
b)
conformemente all'articolo 4, punto 1, all'interno di stabilimenti o impianti industriali a cui si applicano tutte le pertinenti disposizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
c)
sulle carreggiate delle strade e sugli spartitraffico, salvo se i pedoni hanno normalmente accesso allo spartitraffico.
B.
Ubicazione su macroscala dei punti di campionamento
1.Informazione
L'ubicazione dei punti di campionamento tiene conto dei dati nazionali delle emissioni su griglia comunicati a norma della direttiva (UE) 2016/2284 del Parlamento europeo e del Consiglio e dei dati sulle emissioni comunicati nell'ambito del registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti.
2.Protezione della salute umana
a)
I punti di campionamento predisposti ai fini della protezione della salute umana sono situati in modo da fornire dati su tutti i seguenti elementi:
i) livelli delle concentrazioni nelle aree all'interno delle zone con le concentrazioni più elevate alle quali è probabile che la popolazione sia esposta, direttamente o indirettamente, per un periodo significativo in relazione al periodo di mediazione del valore/dei valori limite,
ii) livelli di concentrazione nelle altre aree all'interno delle zone rappresentative dell'esposizione della popolazione in generale; e
iii) per l'arsenico, il cadmio, il mercurio, il nickel e gli idrocarburi policiclici aromatici, i tassi di deposizione che rappresentano l'esposizione indiretta della popolazione attraverso la catena alimentare.
b) In generale, i punti di campionamento sono situati in modo da evitare misurazioni di micro-ambienti nelle loro immediate vicinanze; in altri termini ciò significa che il punto di campionamento è ubicato in modo tale che, se possibile, l'aria campionata sia rappresentativa della qualità dell'aria di un tratto di strada lungo almeno 100 m per i siti che misurano il contributo del traffico stradale e di una superficie pari ad almeno 250 m × 250 m per i siti che misurano il contributo di siti industriali o di altre fonti quali porti o aeroporti.
c) I siti di fondo urbano sono ubicati in modo tale che il loro livello di inquinamento sia influenzato dal contributo integrato di tutte le fonti sopravvento rispetto alla stazione. In relazione al livello di inquinamento non deve prevalere un'unica fonte, a meno che tale situazione non sia caratteristica di un'area urbana più vasta. Questi punti di campionamento sono, in linea generale, rappresentativi di vari chilometri quadrati.
d) Se l'obiettivo è misurare il contributo del riscaldamento domestico, è installato almeno un punto di campionamento nella direzione prevalente del vento da tali fonti.
e) Se l'obiettivo è valutare i livelli di fondo rurale, il punto di campionamento non deve essere influenzato da aree urbane o siti industriali situati nelle vicinanze, cioè siti a una distanza inferiore a 5 km.
f) Se l'obiettivo è valutare il contributo di fonti industriali, porti o aeroporti, è installato almeno un punto di campionamento sottovento rispetto alla fonte all'interno della zona residenziale più vicina. Se non si conosce la concentrazione di fondo, è installato un punto di campionamento supplementare nella direzione prevalente del vento. I punti di campionamento sono scelti in modo da poter monitorare l'applicazione delle migliori tecniche disponibili.
g) Per quanto possibile, i punti di campionamento sono anche rappresentativi di siti simili non ubicati nelle immediate vicinanze degli stessi. Nelle zone in cui il livello di inquinanti atmosferici è superiore alla soglia di valutazione, l'area di cui ciascun punto di campionamento è rappresentativo è chiaramente definita. L'intera zona è coperta dalle diverse aree di rappresentatività definite per ciascun punto di campionamento.
h) Si deve tener conto della necessità di installare punti di campionamento nelle isole, dove ciò sia necessario per la protezione della salute umana.
i) Per quanto possibile, i punti di campionamento per la misurazione di arsenico, cadmio, mercurio, nickel e idrocarburi policiclici aromatici sono ubicati insieme ai punti di campionamento per il PM10.
Nel definire l'area di rappresentatività spaziale si tiene conto delle seguenti caratteristiche associate:
a) l'area geografica può comprendere domini non contigui, ma la sua estensione è limitata dai confini della zona di qualità dell'aria in questione;
b) se la valutazione è effettuata mediante modellizzazione, si utilizzano un sistema di modellizzazione ad hoc e concentrazioni modellizzate nel sito della stazione per evitare distorsioni sistematiche (systematic biases) del modello di misurazione falsino la valutazione;
c) è possibile prendere in considerazione metriche diverse dalle concentrazioni assolute (ad esempio percentili);
d) i livelli di tolleranza e le eventuali soglie per i diversi inquinanti possono variare a seconda delle caratteristiche della stazione;
e) la media annua della concentrazione di inquinanti osservata è utilizzata come parametro della qualità dell'aria per un determinato anno.
3.Protezione della vegetazione e degli ecosistemi naturali
I punti di campionamento finalizzati alla protezione della vegetazione e degli ecosistemi naturali sono situati a più di 20 km di distanza dalle aree urbane o a più di 5 km di distanza da altre zone edificate, siti industriali o autostrade o strade principali con un conteggio del traffico superiore a 50 000 veicoli al giorno; ciò significa che il punto di campionamento è situato in modo tale che l'aria campionata sia rappresentativa della qualità dell'aria presente in una superficie circostante di almeno 1 000 km2. Gli Stati membri possono provvedere affinché un punto di campionamento venga posto ad una distanza inferiore o sia rappresentativo della qualità dell'aria di un'area meno estesa, tenendo conto delle condizioni geografiche o delle possibilità di proteggere zone particolarmente vulnerabili.
Si deve tener conto della necessità di valutare la qualità dell'aria sulle isole.
4.Criteri aggiuntivi per i punti di campionamento dell'ozono
Per le misurazioni in siti fissi si applicano i seguenti criteri.
Tipo di punto di campionamento
|
Finalità della misurazione
|
Rappresen-tatività (1)
|
Criteri per l'ubicazione su macroscala
|
Siti di fondo urbani per la valutazione dell'ozono
|
Protezione della salute umana:
determinare l'esposizione all'ozono della popolazione urbana, ovvero delle zone con densità di popolazione e concentrazioni di ozono relativamente alte e rappresentative dell'esposizione della popolazione generale
|
da 1 a
10 km2
|
Lontano dall'influsso di emissioni locali come traffico, distributori di carburante, ecc.;
siti ventilati in cui le sostanze da misurare siano adeguatamente miscelate;
siti quali aree cittadine ad uso residenziale o commerciale, parchi (lontano dagli alberi), strade ampie o piazze con traffico minimo o nullo, spazi aperti tipici delle strutture scolastiche o degli impianti ricreativi o sportivi.
|
Siti suburbani per la valutazione dell'ozono
|
Protezione della salute umana e della vegetazione:
determinare l'esposizione della popolazione e della vegetazione alla periferia delle aree urbane con i massimi livelli di ozono a cui la popolazione e la vegetazione sono probabilmente esposte direttamente o indirettamente
|
da 10 a
100 km2
|
Non nelle immediate vicinanze dell'area di massima emissione, sottovento rispetto alla direzione o alle direzioni prevalenti del vento in condizioni favorevoli alla formazione di ozono;
siti in cui la popolazione, le colture sensibili o gli ecosistemi naturali situati ai margini estremi di un'area urbana sono esposti ad elevati livelli di ozono;
ove appropriato, anche qualche punto di campionamento suburbano situato sopravvento rispetto all'area di massima emissione, onde determinare i livelli regionali di inquinamento di fondo dell'ozono.
|
Siti rurali per la valutazione dell'ozono
|
Protezione della salute umana e della vegetazione:
determinare l'esposizione della popolazione, delle colture e degli ecosistemi naturali alle concentrazioni di ozono su scala subregionale
|
Livelli subregionali
(da 100 a
1 000 km2)
|
I punti di campionamento possono essere ubicati in piccoli insediamenti e/o aree con ecosistemi naturali, foreste o colture;
aree rappresentative della presenza dell'ozono distanti dall'influsso di emissioni locali immediate, come siti industriali e strade;
spazi aperti, ma non alla sommità di montagne.
|
Siti di fondo rurali per la valutazione dell'ozono
|
Protezione della salute umana e della vegetazione:
determinare l'esposizione delle colture e degli ecosistemi naturali alle concentrazioni di ozono su scala regionale nonché l'esposizione della popolazione
|
Livello regionale/nazionale/continentale
(da 1 000 a
10 000 km2)
|
Punti di campionamento ubicati in aree a bassa densità di popolazione, ad esempio con ecosistemi naturali, foreste, a una distanza di almeno 20 km da aree urbane ed industriali e distanti da fonti locali di emissioni;
evitare siti soggetti ad un locale aumento delle condizioni di inversione a livello del suolo, nonché la sommità delle montagne;
sconsigliate le zone costiere caratterizzate da evidenti cicli di vento diurni a carattere locale
|
(1)I punti di campionamento sono, nella misura del possibile, rappresentativi di siti simili non ubicati nelle immediate vicinanze degli stessi.
|
L'ubicazione dei punti di campionamento per i siti rurali e i siti di fondo rurali per la valutazione dell'ozono è, se del caso, coordinata con le disposizioni relative al monitoraggio di cui al regolamento (CE) n. 1737/2006 della Commissione.
C.
Ubicazione su microscala dei punti di campionamento
Per quanto possibile si applicano i seguenti criteri:
a) l'ingresso del punto di campionamento è lasciato libero (di norma per un angolo di almeno 270° o 180° per punti di campionamento sulla linea degli edifici) e non vi devono essere ostacoli che possano interferire con il flusso d'aria nelle vicinanze dell'ingresso del punto di campionamento (a una distanza di almeno 1,5 m da edifici, balconi, alberi e altri ostacoli e, nel caso di punti di campionamento rappresentativi della qualità dell'aria sulla linea degli edifici, a una distanza di almeno di 0,5 m dall'edificio più prossimo),
b) di regola, l'ingresso del punto di campionamento è situato a un'altezza compresa tra 0,5 m (fascia di respirazione) e 4 m sopra il livello del suolo. Può essere opportuno collocarlo in posizione più elevata (fino a 8 m) se il punto di campionamento è rappresentativo di un'area estesa (un sito di fondo) o in altre circostanze specifiche e le eventuali deroghe devono essere documentate in modo approfondito;
c) l'ingresso della sonda non è collocato nelle immediate vicinanze di fonti inquinanti per evitare l'aspirazione diretta di emissioni non miscelate all'aria ambiente a cui è improbabile che i membri del pubblico siano esposti;
d) lo scarico del campionatore è collocato in modo da evitare il ricircolo dell'aria scaricata verso l'ingresso del campionatore,
e) per tutti gli inquinanti le sonde di campionamento sono situate ad almeno 25 m di distanza dal limite dei grandi incroci e a non più di 10 m dal bordo strada. Ai fini del presente punto, per "bordo strada" si intende la linea che separa il traffico motorizzato da altre aree; per "grande incrocio" si intende un incrocio che interrompe il flusso del traffico e dà origine a emissioni diverse (fermata e ripartenza) rispetto al resto della strada;
f) per le misurazioni della deposizione nei siti di fondo rurali, si applicano, per quanto possibile, gli orientamenti e i criteri EMEP;
g) per la misurazione dell'ozono, gli Stati membri provvedono affinché il punto di campionamento sia posizionato ben lontano da fonti quali fornaci e camini di incenerimento e a più di 10 m dalla strada più vicina, con una distanza che aumenta in funzione dell'intensità del traffico.
Si può anche tener conto dei fattori seguenti:
a) fonti di interferenza,
b) sicurezza;
c) accesso;
d) disponibilità di energia elettrica e di linee telefoniche;
e) visibilità del sito rispetto all'ambiente circostante;
f) sicurezza del pubblico e degli addetti;
g) opportunità di ubicare punti di campionamento per diversi inquinanti nello stesso sito;
h) vincoli di pianificazione.
D.
Selezione del sito, esame e documentazione
1.Le autorità competenti incaricate di valutare la qualità dell'aria documentano in maniera esauriente, per tutte le zone, le procedure di selezione dei siti e registrano tutte le informazioni a sostegno della progettazione della rete e della scelta dell'ubicazione di tutti i siti di monitoraggio. La progettazione della rete di monitoraggio è supportata almeno da modellizzazioni o misurazioni indicative.
2.La documentazione comprende l'ubicazione dei punti di campionamento attraverso coordinate spaziali e mappe dettagliate e informazioni sulla rappresentatività spaziale di tutti i punti di campionamento.
3.La documentazione comprende eventuali deviazioni dai criteri per l'ubicazione su microscala, le relative motivazioni e il probabile impatto sui livelli misurati.
4.Qualora in una zona siano utilizzate misurazioni indicative, modellizzazioni o stime obiettive o una loro combinazione, la documentazione include informazioni dettagliate su questi metodi e su come i criteri elencati nell'articolo 9, paragrafo 3, siano soddisfatti.
5.Qualora siano utilizzate misurazioni indicative, modellizzazioni o stime obiettive, le autorità competenti si avvalgono dei dati su griglia comunicati a norma della direttiva (UE) 2016/2284 e delle informazioni sulle emissioni comunicate a norma della direttiva 2010/75/UE.
6.Per le misurazioni dell'ozono, gli Stati membri applicano una selezione ed interpretazione adeguate dei dati di monitoraggio nel contesto dei processi meteorologici e fotochimici che determinano le concentrazioni di ozono rilevate nei rispettivi siti.
7.Se del caso, la documentazione comprende l'elenco dei precursori dell'ozono, l'obiettivo perseguito per misurarli e i metodi utilizzati il loro campionamento e misurazione.
8.Se del caso, la documentazione comprende anche informazioni sui metodi utilizzati per misurare la composizione chimica del PM2,5.
9.I criteri di selezione, la progettazione della rete e l'ubicazione del sito di monitoraggio, definiti dalle autorità competenti alla luce delle prescrizioni del presente allegato, sono riesaminati almeno ogni cinque anni per garantire che continuino a essere validi e ottimali nel tempo. Il riesame è supportato almeno da modellizzazioni o misurazioni indicative.
10.La documentazione è aggiornata a seguito di ogni riesame e di altre modifiche pertinenti della rete di monitoraggio ed è resa pubblica attraverso adeguati canali di comunicazione.
ALLEGATO V
Obiettivi di qualità dei dati
A.
Incertezza delle misurazioni e della modellizzazione per la valutazione della qualità dell'aria ambiente
1. Incertezza della misurazione e della modellizzazione delle concentrazioni medie a lungo termine (media annua)
Inquinante atmosferico
|
Incertezza massima delle misurazioni in siti fissi
|
Incertezza massima delle misurazioni indicative (1)
|
Rapporto massimo tra l'incertezza della modellizzazione e della stima obiettiva e l'incertezza delle misurazioni in siti fissi
|
|
Valore assoluto
|
Valore relativo
|
Valore assoluto
|
Valore relativo
|
Rapporto massimo
|
PM2,5
|
3,0 µg/m3
|
30 %
|
4,0 µg/m3
|
40 %
|
1,7
|
PM10
|
4,0 µg/m3
|
20 %
|
6,0 µg/m3
|
30 %
|
1,3
|
NO2/NOx
|
6,0 µg/m3
|
30 %
|
8,0 µg/m3
|
40 %
|
1,4
|
Benzene
|
0,75 µg/m3
|
25 %
|
1,2 µg/m3
|
35 %
|
1,7
|
Piombo
|
0,125 µg/m3
|
25 %
|
0,175 µg/m3
|
35 %
|
1,7
|
Arsenico
|
2,4 ng/m3
|
40 %
|
3,0 ng/m3
|
50 %
|
1,1
|
Cadmio
|
2,0 ng/m3
|
40 %
|
2,5 ng/m3
|
50 %
|
1,1
|
Nickel
|
8,0 ng/m3
|
40 %
|
10,0 ng/m3
|
50 %
|
1,1
|
Benzo(a)pirene
|
0,5 ng/m3
|
50 %
|
0,6 ng/m3
|
60 %
|
1,1
|
(1)Quando si utilizzano misurazioni indicative per scopi diversi dalla valutazione della conformità, quali progettazione o riesame della rete di monitoraggio, calibrazione e convalida del modello, ma non solo, l'incertezza può essere quella stabilita per le applicazioni di modellizzazione.
|
2. Incertezza della misurazione e la modellizzazione delle concentrazioni medie a breve termine
Inquinante atmosferico
|
Incertezza massima delle misurazioni in siti fissi
|
Incertezza massima delle misurazioni indicative (1)
|
Rapporto massimo tra l'incertezza della modellizzazione e della stima obiettiva e l'incertezza delle misurazioni in siti fissi
|
|
Valore assoluto
|
Valore relativo
|
Valore assoluto
|
Valore relativo
|
Rapporto massimo
|
PM2,5 (24 ore)
|
6,3 µg/m3
|
25 %
|
8,8 µg/m3
|
35 %
|
2,5
|
PM10 (24 ore)
|
11,3 µg/m3
|
25 %
|
22,5 µg/m3
|
50 %
|
2,2
|
NO2 (giornaliero)
|
7,5 µg/m3
|
15 %
|
12,5 µg/m3
|
25 %
|
3,2
|
NO2 (orario)
|
30 µg/m3
|
15 %
|
50 µg/m3
|
25 %
|
3,2
|
SO2 (giornaliero)
|
7,5 µg/m3
|
15 %
|
12,5 µg/m3
|
25 %
|
3,2
|
SO2 (orario)
|
52,5 µg/m3
|
15 %
|
87,5 µg/m3
|
25 %
|
3,2
|
CO (24 ore)
|
0,6 mg/m3
|
15 %
|
1,0 mg/m3
|
25 %
|
3,2
|
CO (8 ore)
|
1,0 mg/m3
|
10 %
|
2,0 mg/m3
|
20 %
|
4,9
|
Ozono (stagione di punta): incertezza dei valori su 8 ore
|
10,5 µg/m3
|
15 %
|
17,5 µg/m3
|
25 %
|
1,7
|
Ozono (media su 8 ore)
|
18 µg/m3
|
15 %
|
30 µg/m3
|
25 %
|
2,2
|
(1)Quando si utilizzano misurazioni indicative per scopi diversi dalla valutazione della conformità, quali progettazione o riesame della rete di monitoraggio, calibrazione e convalida del modello, ma non solo, l'incertezza può essere quella stabilita per le applicazioni di modellizzazione.
|
L'incertezza delle misurazioni (espressa con un livello di confidenza del 95 %) dei metodi di valutazione è calcolata in linea con la rispettiva norma EN per ciascun inquinante. Per i metodi per cui non sono disponibili norme, l'incertezza del metodo di valutazione è valutata conformemente ai principi del comitato misto di orientamento sulla metrologia (Joint Committee for Guidance in Metrology, JCGM) 100: 2008 "Evaluation of measurement data - Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement" e alla metodologia di cui alla parte 5 della norma ISO 5725:1998. Per le misurazioni indicative, l'incertezza è calcolata conformemente agli orientamenti sulla dimostrazione dell'equivalenza di cui all'allegato VI, lettera B.
Le percentuali di incertezza indicate nelle tabelle della presente sezione si applicano a tutti i valori limite (e al valore-obiettivo per l'ozono) calcolati mediante una media semplice delle singole misurazioni, quali media oraria, media giornaliera o media annua, senza considerare l'ulteriore incertezza per il calcolo del numero di superamenti. L'incertezza è interpretata come applicabile nella gamma dei valori limite opportuni (o del valore-obiettivo nel caso dell'ozono). Il calcolo dell'incertezza non si applica all'AOT40 né ai valori che includono più anni, più stazioni (ad esempio AEI) o più componenti. Non è inoltre applicabile alle soglie di informazione, alle soglie di allarme e ai livelli critici per la protezione della vegetazione e degli ecosistemi naturali.
L'incertezza dei dati di misurazione utilizzati per la valutazione della qualità dell'aria ambiente non supera il valore assoluto o il valore relativo espressi nella presente sezione.
L'incertezza massima della modellizzazione è fissata all'incertezza delle misurazioni in siti fissi moltiplicata per il rapporto massimo applicabile. L'obiettivo per la qualità della modellizzazione (ossia un indicatore di qualità della modellizzazione pari o inferiore a 1) è verificato almeno nel 90 % dei punti di monitoraggio disponibili, nell'area di valutazione e nel periodo in esame. In un determinato punto di monitoraggio, l'indicatore di qualità della modellizzazione è calcolato come il rapporto tra, da una parte, la radice dell'errore quadratico medio/degli errori quadratici medi tra i risultati della modellizzazione e le misurazioni e, dall'altra, la radice quadrata della somma quadratica/delle somme quadratiche delle incertezze di modellizzazione e di misurazione, su tutto il periodo di valutazione. Si noti che la somma sarà ridotta a un unico valore se si prendono in considerazione medie annuali. Per valutare l'incertezza della modellizzazione si utilizzano tutte le misurazioni in siti fissi che soddisfano gli obiettivi di qualità dei dati (ossia l'incertezza della misurazione e la copertura dei dati della misurazione, specificate rispettivamente alle lettere A e B del presente allegato) ubicate nell'area di valutazione della modellizzazione. Si noti che il rapporto massimo deve essere interpretato come applicabile all'intero intervallo di concentrazione.
Per le concentrazioni medie a breve termine, l'incertezza massima dei dati di misurazione utilizzati per valutare l'obiettivo di qualità della modellizzazione è l'incertezza assoluta calcolata utilizzando il valore relativo espresso nella presente sezione, al di sopra del valore limite e diminuisce linearmente dal valore assoluto al valore limite fino a una soglia con una concentrazione pari a zero. Gli obiettivi di qualità della modellizzazione a breve e a lungo termine devono essere raggiunti.
Per la modellizzazione delle concentrazioni medie annue di benzene, piombo, arsenico, cadmio, nickel e benzo(a)pirene, l'incertezza massima dei dati di misurazione utilizzati per valutare l'obiettivo di qualità della modellizzazione non supera il valore relativo espresso nella presente sezione.
Per la modellizzazione delle concentrazioni medie annue di PM2,5 e PM10 e biossido di azoto, l'incertezza massima dei dati di misurazione usati per valutare l'obiettivo di qualità di modellizzazione non supera il valore assoluto o il valore espresso nella presente sezione.
Quando per la valutazione si usa un modello di qualità dell'aria, sono indicati i riferimenti alle descrizioni del modello e le informazioni relative al calcolo dell'obiettivo di qualità della modellizzazione.
L'incertezza della stima obiettiva non supera l'incertezza delle misurazioni indicative di un valore superiore al rapporto massimo applicabile né supera l'85 %. L'incertezza della stima obiettiva è definita come lo scarto massimo dei livelli di concentrazione misurati e calcolati, nel periodo considerato, dal valore limite (o dal valore-obiettivo per l'ozono), a prescindere dalla tempistica degli eventi.
B.
Copertura dei dati delle misurazioni per la valutazione della qualità dell'aria ambiente
Per "copertura dei dati" si intende la proporzione del periodo di misurazione per cui sono disponibili dati di misurazione validi, espressa in percentuale.
Inquinante atmosferico
|
Copertura minima dei dati
|
|
Misurazioni in siti fissi
|
Misurazioni indicative
|
|
Medie annuali
|
1 ora, 8 ore o 24 ore (1)
|
Medie annuali
|
1 ora, 8 ore o 24 ore (1)
|
SO2, NO2/NOx, CO, O3
|
85 % (2)
|
75 % (3)
|
13 %
|
50 % (4)
|
PM10, PM2,5
|
85 %
|
75 %
|
13 %
|
50 %
|
Benzene
|
85 %
|
-
|
13 %
|
-
|
Benzo(a)pirene, idrocarburi policiclici aromatici (IPA), mercurio gassoso totale
|
30 %
|
-
|
13 %
|
-
|
As, Cd, Ni, Pb
|
45 %
|
-
|
13 %
|
-
|
BC, ammoniaca (NH3), UFP, distribuzione dimensionale numerica delle particelle ultrafini
|
80 %
|
-
|
13 %
|
-
|
Deposizione totale
|
-
|
-
|
30 %
|
-
|
|
Le misurazioni in siti fissi di SO2, NO2, CO, O3, PM10, PM2,5 e benzene sono svolte in modo continuo per tutto l'anno civile.
Negli altri casi, le misurazioni sono distribuite uniformemente nell'arco dell'anno civile (o nel periodo aprile-settembre per le misurazioni indicative di O3). Al fine di soddisfare queste prescrizioni e garantire che eventuali perdite di dati non alterino i risultati, gli obblighi di copertura minima dei dati sono soddisfatti per periodi specifici (trimestre, mese, settimana, giorno) dell'intero anno, a seconda dell'inquinante e del metodo/della frequenza di misurazione.
Per la valutazione dei valori medi annui mediante misurazioni indicative, gli Stati membri possono applicare misurazioni casuali anziché misurazioni in continuo se dimostrano che l'incertezza, anche quella dovuta al campionamento casuale, soddisfa gli obiettivi di qualità dei dati richiesti e la copertura minima dei dati per le misurazioni indicative. Detto campionamento casuale deve essere equamente distribuito nel corso dell'anno per evitare di falsare i risultati. L'incertezza dovuta al campionamento casuale può essere determinata secondo le procedure stabilite nella norma ISO 11222:2002 "Air Quality — Determination of the Uncertainty of the Time Average of Air Quality Measurements".
Gli obblighi di copertura minima dei dati non comprendono le perdite di dati dovute alla calibrazione periodica o alla manutenzione ordinaria della strumentazione. Tale manutenzione non avviene durante i periodi di picco di inquinamento.
Per la misura del benzo(a)pirene e degli idrocarburi policiclici aromatici occorre un campionamento nell'arco delle 24 ore. Campioni singoli prelevati durante un periodo di un mese al massimo possono essere combinati e analizzati quali campioni composti, purché il metodo garantisca che i campioni siano stabili per quel periodo. I tre congeneri benzo(b)fluorantene, benzo(j)fluorantene, benzo(k)fluorantene possono essere difficili da distinguere in modo analitico. In tali casi, possono essere riportati insieme sotto forma di somma. Il campionamento deve essere scaglionato in modo uniforme lungo la settimana e durante tutto l'anno. Per la misura dei tassi di deposizione si consiglia di utilizzare campioni mensili, o settimanali, durante tutto l'anno.
Queste disposizioni concernenti i singoli campionamenti si applicano anche all'arsenico, al cadmio, al nickel e al mercurio gassoso totale. È altresì consentito il sottocampionamento di filtri di PM10 per i metalli, in vista di analisi successive, a condizione che sia dimostrato che il sottocampione è rappresentativo dell'insieme e che la sensibilità di rilevazione non è compromessa rispetto agli obiettivi pertinenti di qualità dei dati. In alternativa al campionamento giornaliero, è ammesso il prelievo settimanale di campioni di PM10 per i metalli a condizione che le caratteristiche della raccolta non siano compromesse.
Gli Stati membri possono utilizzare unicamente un campionamento della sola deposizione umida invece di un campionamento della deposizione globale se dimostrano che la differenza tra gli stessi non supera il 10 %. I tassi di deposizione dovrebbero essere generalmente dati in μg/m2 giornalieri.
C.
Metodi per valutare la conformità e stimare i parametri statistici per tenere conto della scarsa copertura dei dati o di perdite significative di dati
La valutazione della conformità al pertinente valore limite e al valore-obiettivo per l'ozono è effettuata indipendentemente dal raggiungimento degli obiettivi di qualità dei dati, a condizione che i dati disponibili consentano una valutazione conclusiva. Nei casi relativi ai valori limite a breve termine e ai valori-obiettivo per l'ozono, le misurazioni che coprono solo una frazione dell'anno civile e che non hanno fornito sufficienti dati validi come richiesto dalla lettera B possono comunque rivelare una non conformità. In tal caso, e se non vi sono evidenti motivi per dubitare della qualità dei dati validi acquisiti, ciò è considerato come un superamento del limite o del valore-obiettivo ed è segnalato in quanto tale.
D.
Risultati della valutazione della qualità dell'aria
Per le zone in cui è utilizzata una modellizzazione della qualità dell'aria o una stima obiettiva sono indicate le seguenti informazioni:
(a)descrizione delle attività di valutazione svolte,
(b)metodi specifici utilizzati e loro descrizione,
(c)fonti dei dati e delle informazioni,
(d)descrizione dei risultati, comprese l'incertezza e, in particolare, l'estensione di qualsiasi area o, se del caso, la lunghezza della strada all'interno di una zona in cui le concentrazioni superano uno dei valori limite, il valore-obiettivo per l'ozono o l'obiettivo a lungo termine, e di ogni area in cui le concentrazioni superano la soglia di valutazione,
(e)popolazione potenzialmente esposta a livelli superiori rispetto ai valori limite per la protezione della salute umana.
E.
Garanzia di qualità per la valutazione della qualità dell'aria ambiente. Convalida dei dati
1.
Per garantire l'accuratezza delle misurazioni e il rispetto degli obiettivi di qualità dei dati di cui alla lettera A, le autorità e gli organismi competenti, designati a norma dell'articolo 5, assicurano che:
(a)tutte le misurazioni effettuate ai fini della valutazione della qualità dell'aria ambiente a norma dell'articolo 8 siano tracciabili conformemente alle prescrizioni di cui alla norma armonizzata per i laboratori di prova e di taratura;
(b)le istituzioni che gestiscono reti e singoli punti di campionamento dispongano di un sistema consolidato di garanzia e controllo della qualità che preveda una manutenzione periodica per assicurare la costante accuratezza degli strumenti di misurazione. Il sistema di qualità verrà riesaminato in funzione delle esigenze e comunque almeno ogni cinque anni dal laboratorio nazionale di riferimento;
(c)sia istituita una procedura di garanzia/controllo della qualità per il rilevamento e la comunicazione dei dati rilevati e che le organizzazioni designate a tale scopo partecipino attivamente ai relativi programmi di garanzia della qualità a livello dell'Unione;
(d)i laboratori nazionali di riferimento siano designati dall'autorità competente o dall'organismo competente designato a norma dell'articolo 5 della presente direttiva, e siano accreditati per i metodi di riferimento di cui all'allegato VI della presente direttiva, almeno per gli inquinanti per i quali le concentrazioni superano la soglia di valutazione, conformemente alla pertinente norma armonizzata sui laboratori di prova e di taratura, il cui riferimento è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 2, punto 9, del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato. Questi laboratori sono inoltre responsabili del coordinamento, sul territorio degli Stati membri, dei programmi di garanzia di qualità dell'Unione che il Centro comune di ricerca della Commissione organizza e del coordinamento, a livello nazionale, dell'adeguato utilizzo dei metodi di riferimento e della dimostrazione dell'equivalenza dei metodi diversi da quelli di riferimento. I laboratori nazionali di riferimento che organizzano attività di interconfronto a livello nazionale sono altresì accreditati secondo la pertinente norma armonizzata per le prove valutative interlaboratorio;
(e)i laboratori nazionali di riferimento partecipino almeno ogni tre anni ai programmi di garanzia della qualità a livello dell'Unione organizzati dal Centro comune di ricerca almeno per gli inquinanti per i quali le concentrazioni sono superiori alla soglia di valutazione. Si raccomanda la partecipazione a programmi per altri inquinanti. Se tale partecipazione produce risultati insoddisfacenti, il laboratorio nazionale dimostra, in occasione della successiva tornata di prove interlaboratorio, di aver adottato misure correttive soddisfacenti e trasmettere al Centro comune di ricerca una relazione concernente queste misure;
(f)i laboratori nazionali di riferimento sostengano i lavori svolti dalla rete europea dei laboratori nazionali di riferimento istituita dal Centro comune di ricerca della Commissione;
(g)la rete europea dei laboratori nazionali di riferimento sia responsabile del riesame periodico, almeno ogni cinque anni, delle incertezze di misurazione elencate nelle prime due colonne delle tabelle 1 e 2 del presente allegato e della successiva proposta di eventuali modifiche necessarie alla Commissione.
2.
Si considera che tutti i dati comunicati a norma dell'articolo 23 siano validi, eccetto quelli contrassegnati come provvisori.
F.
Promozione di approcci armonizzati di modellizzazione della qualità dell'aria
1. Per promuovere e sostenere l'uso armonizzato di approcci di modellizzazione della qualità dell'aria scientificamente validi da parte delle autorità competenti, con particolare attenzione all'applicazione del modello, le autorità competenti e gli organismi designati a norma dell'articolo 5 assicurano che:
a)
le istituzioni di riferimento designate partecipino alla rete europea di modellizzazione della qualità dell'aria istituita dal Centro comune di ricerca della Commissione;
b)
le migliori pratiche in materia di modellizzazione della qualità dell'aria individuate dalla rete attraverso il consenso scientifico siano adottate nelle pertinenti applicazioni di modellizzazione della qualità dell'aria al fine di soddisfare le disposizioni giuridiche previste dalla legislazione dell'Unione, fatti salvi gli adeguamenti dei modelli resi necessari da circostanze particolari;
c)
la qualità delle pertinenti applicazioni di modellizzazione della qualità dell'aria sia periodicamente verificata e migliorata mediante esercizi di interconfronto organizzati dal Centro comune di ricerca della Commissione;
d)
la rete europea di modellizzazione della qualità dell'aria sia responsabile del riesame periodico, almeno ogni cinque anni, del rapporto delle incertezze di modellizzazione di cui all'ultima colonna delle tabelle 1 e 2 del presente allegato e della successiva proposta di eventuali modifiche necessarie alla Commissione.
ALLEGATO VI
Metodi di riferimento per la valutazione delle concentrazioni nell'aria ambiente e dei tassi di deposizione
A.
Metodi di riferimento per la valutazione delle concentrazioni di biossido di zolfo, biossido di azoto e ossidi di azoto, particolato (PM10 e PM2,5), piombo, benzene, monossido di carbonio, arsenico, cadmio, mercurio, nickel, idrocarburi policiclici aromatici, ozono e altri inquinanti nell'aria ambiente e dei tassi di deposizione
1.
Metodo di riferimento per la misurazione del biossido di zolfo nell'aria ambiente
Il metodo di riferimento per la misurazione del biossido di zolfo è descritto nella norma EN 14212:2012 "Ambient air — Standard method for the measurement of the concentration of sulphur dioxide by ultraviolet fluorescence".
2.
Metodo di riferimento per la misurazione del biossido di azoto e degli ossidi di azoto nell'aria ambiente
Il metodo di riferimento per la misurazione del biossido di azoto e degli ossidi di azoto è descritto nella norma EN 14211:2012 "Ambient air — Standard method for the measurement of the concentration of nitrogen dioxide and nitrogen monoxide by chemiluminescence".
3.
Metodo di riferimento per il campionamento e la misurazione del PM10 nell'aria ambiente
Il metodo di riferimento per il campionamento e la misurazione del PM10 è descritto nella norma EN 12341:2014 "Ambient Air — standard gravimetric measurement method for the determination of the PM10 or PM2.5 mass concentration of suspended particulate matter".
4.
Metodo di riferimento per il campionamento e la misurazione del PM2,5 nell'aria ambiente
Il metodo di riferimento per il campionamento e la misurazione del PM2,5 è descritto nella norma EN 12341:2014 "Ambient Air — standard gravimetric measurement method for the determination of the PM10 or PM2.5 mass concentration of suspended particulate matter".
5.
Metodo di riferimento per il campionamento e la misurazione del piombo, dell'arsenico, del cadmio e del nickel nell'aria ambiente
Il metodo di riferimento per il campionamento del piombo, dell'arsenico, del cadmio e del nickel è descritto nella norma EN 12341:2014 "Ambient Air — Standard gravimetric measurement method for the determination of the PM10 or PM2.5 mass concentration of suspended particulate matter". Il metodo di riferimento per la loro misurazione è descritto nella norma EN 14902:2005 "Standard method for measurement of Pb/Cd/As/Ni in the PM10 fraction of suspended particulate matter".
6.
Metodo di riferimento per il campionamento e la misurazione del benzene nell'aria ambiente
Il metodo di riferimento per il campionamento e la misurazione del benzene è descritto nelle norme EN 14662-1:2005, 14662-2:2005 e 14662-3:2016 "Ambient air quality — Standard method for measurement of benzene concentrations".
7.
Metodo di riferimento per la misurazione del monossido di carbonio nell'aria ambiente
Il metodo di riferimento per la misurazione del monossido di carbonio è descritto nella norma EN 14626:2012 "Ambient air — Standard method for the measurement of the concentration of carbon monoxide by non-dispersive infrared spectroscopy".
8.
Metodo di riferimento per il campionamento e la misurazione degli idrocarburi policiclici aromatici nell'aria ambiente
Il metodo di riferimento per il campionamento degli idrocarburi policiclici aromatici nell'aria ambiente è descritto nella norma EN 12341:2014 "Ambient Air — standard gravimetric measurement method for the determination of the PM10 or PM2.5 mass concentration of suspended particulate matter". Il metodo di riferimento per la misurazione del benzo(a)pirene nell'aria ambiente è descritto nella norma EN 15549:2008 "Air quality — Standard method for the measurement of concentration of benzo[a]pyrene in ambient air". In mancanza di un metodo CEN normalizzato per gli altri idrocarburi policiclici aromatici di cui all'articolo 8, paragrafo 6, gli Stati membri sono autorizzati ad utilizzare metodi nazionali standard o metodi ISO, come la norma ISO 12884.
9.
Metodo di riferimento per il campionamento e la misurazione del mercurio nell'aria ambiente
Il metodo di riferimento per la misurazione delle concentrazioni di mercurio gassoso totale nell'aria ambiente è descritto nella norma EN 15852:2010 "Ambient air quality — Standard method for the determination of total gaseous mercury".
10.
Metodo di riferimento per il campionamento e l'analisi della deposizione di arsenico, cadmio, nickel, mercurio e idrocarburi policiclici aromatici
Il metodo di riferimento per la determinazione della deposizione di arsenico, cadmio e nickel è descritto nella norma EN 15841:2009 "Ambient air quality — Standard method for determination of arsenic, cadmium, lead and nickel in atmospheric deposition".
Il metodo di riferimento per la determinazione della deposizione del mercurio è descritto nella norma EN 15853:2010 "Ambient air quality — Standard method for determination of mercury deposition".
Il metodo di riferimento per la determinazione della deposizione del benzo(a)pirene e degli altri idrocarburi policiclici aromatici di cui all'articolo 8, paragrafo 6, è descritto nella norma EN 15980:2011 "Air quality. Determination of the deposition of benz[a]anthracene, benzo[b]fluoranthene, benzo[j]fluoranthene, benzo[k]fluoranthene, benzo[a]pyrene, dibenz[a,h]anthracene and indeno[1,2,3-cd]pyrene".
11.
Metodo di riferimento per la misurazione dell'ozono nell'aria ambiente
Il metodo di riferimento per la misurazione dell'ozono è descritto nella norma EN 14625:2012 "Ambient air — Standard method for the measurement of the concentration of ozone by ultraviolet photometry".
12.
Metodo di riferimento per il campionamento e la misurazione dei composti organici volatili precursori dell'ozono nell'aria ambiente
In mancanza di un metodo normalizzato del Comitato europeo di normalizzazione (CEN) per il campionamento e la misurazione dei composti organici volatili che sono precursori dell'ozono nell'aria ambiente diversi dal benzene, gli Stati membri possono scegliere i metodi di campionamento e misurazione da utilizzare, conformemente all'allegato V e tenendo conto degli obiettivi di misurazione di cui all'allegato VII, lettera A, sezione 2.
13.
Metodo di riferimento per il campionamento e la misurazione del carbonio elementare e del carbonio organico nell'aria ambiente
Il metodo di riferimento per il campionamento del carbonio elementare e del carbonio organico è descritto nella norma EN 12341:2014 "Ambient Air — Standard gravimetric measurement method for the determination of the PM10 or PM2.5 mass concentration of suspended particulate matter". Il metodo di riferimento per la misurazione del carbonio elementare e del carbonio organico nell'aria ambiente è descritto nella norma EN 16909:2017 "Ambient air - Measurement of elemental carbon (EC) and organic carbon (OC) collected on filters".
14.
Il metodo di riferimento per il campionamento e la misurazione di NO3-, SO4²-, Cl-, NH4+, Na+, K+, Mg²+, Ca²+ nel PM2,5 nell'aria ambiente
Il metodo di riferimento per il campionamento del carbonio elementare e del carbonio organico è descritto nella norma EN 12341:2014 "Ambient Air — Standard gravimetric measurement method for the determination of the PM10 or PM2.5 mass concentration of suspended particulate matter". Il metodo di riferimento per la misurazione di NO3-, SO4²-, Cl-, NH4+, Na+, K+, Mg²+, Ca²+ nel PM2,5 nell'aria ambiente è descritto nella norma EN 16913:2017 "Ambient air - Standard method for measurement of NO3-, SO4²-, Cl-, NH4+, Na+, K+, Mg²+, Ca²+ in PM2.5 as deposited on filters".
B.
Dimostrazione dell'equivalenza
1. Gli Stati membri possono utilizzare qualsiasi altro metodo di campionamento e misurazione a condizione che riescano a dimostrare che esso dà risultati equivalenti a quelli dei metodi di riferimento di cui alla lettera A o, nel caso del particolato, qualsiasi altro metodo per il quale gli Stati membri interessati riescano a dimostrare che presenta un rapporto coerente con il metodo di riferimento prescritto. In tal caso, i risultati ottenuti con tale altro metodo devono essere rettificati con un fattore di correzione per ottenere risultati equivalenti a quelli che si sarebbero conseguiti con il metodo di riferimento.
2. La Commissione può chiedere agli Stati membri di preparare e presentare un rapporto per dimostrare l'equivalenza a norma del punto 1.
3. Nel valutare l'accettabilità del rapporto di cui al punto 2, la Commissione fa riferimento ai suoi orientamenti sulla dimostrazione dell'equivalenza. Se gli Stati membri hanno applicato fattori di correzione provvisori per ottenere un'approssimazione dell'equivalenza, questi ultima deve essere confermata o modificata con riferimento agli orientamenti della Commissione.
4. Gli Stati membri garantiscono che, ove opportuno, la correzione sia anche applicata retroattivamente ai dati sulle misurazioni ricavati in passato per ottenere una migliore comparazione dei dati.
C.
Standardizzazione
Per gli inquinanti gassosi il volume è standardizzato alla temperatura di 293 K e alla pressione atmosferica di 101,3 kPa. Per il particolato e le sostanze in esso contenute da analizzare (tra cui piombo, arsenico, cadmio e benzo(a)pirene), il volume di campionamento si riferisce alle condizioni ambiente in termini di temperatura e di pressione atmosferica alla data delle misurazioni.
Per dimostrare che l'apparecchiatura soddisfa i requisiti prestazionali dei metodi di riferimento elencati alla lettera A del presente allegato, le autorità competenti e gli organismi designati ai sensi dell'articolo 5 accettano i rapporti di prova rilasciati in altri Stati membri, a condizione che i laboratori di prova siano accreditati secondo la pertinente norma armonizzata sui laboratori di prova e taratura.
I rapporti di prova dettagliati e tutti i risultati dei test sono messi a disposizione di altre autorità competenti o dei loro organismi designati. I rapporti di prova dimostrano che l'apparecchiatura soddisfa tutti i requisiti prestazionali anche laddove alcune condizioni ambientali e sito-specifiche di uno Stato membro siano diverse dalle condizioni per cui l'apparecchiatura è stata già testata e omologata in un altro Stato membro.
D.
Riconoscimento reciproco dei dati
Per dimostrare che l'apparecchiatura soddisfa i requisiti prestazionali dei metodi di riferimento elencati alla lettera A del presente allegato, le autorità competenti e gli organismi designati ai sensi dell'articolo 5 accettano i rapporti di prova rilasciati in altri Stati membri, a condizione che i laboratori di prova siano accreditati secondo la pertinente norma armonizzata sui laboratori di prova e taratura.
I rapporti di prova dettagliati e tutti i risultati dei test sono messi a disposizione di altre autorità competenti o dei loro organismi designati. I rapporti di prova dimostrano che l'apparecchiatura soddisfa tutti i requisiti prestazionali anche laddove alcune condizioni ambientali e sito-specifiche di uno Stato membro siano diverse dalle condizioni per cui l'apparecchiatura è stata già testata e omologata in un altro Stato membro.
E.
Applicazioni di riferimento per la modellizzazione della qualità dell'aria
In assenza di una norma CEN relativa agli obiettivi di qualità della modellizzazione, gli Stati membri possono scegliere le applicazioni di modellizzazione da utilizzare, conformemente all'allegato V, lettera F.
ALLEGATO VII
MONITORAGGIO DELLA CONCENTRAZIONE DI MASSA E DELLA COMPOSIZIONE CHIMICA DEL PM2,5, DEI PRECURSORI DELL'OZONO E DEL PARTICOLATO ULTRAFINE
SEZIONE 1 - Misurazione della CONCENTRAZIONE DI MASSA E della composizione chimica del PM2,5
A.
Obiettivi
Queste misurazioni servono principalmente a rendere disponibili informazioni sufficienti sui livelli nei siti di fondo urbani e nei siti di fondo rurali. Si tratta di informazioni essenziali per valutare l'aumento dei livelli nelle zone più inquinate (come i siti di fondo urbani, i siti connessi ad attività industriali, i siti influenzati dal traffico), determinare il possibile contributo dato da inquinanti trasportati su lunghe distanze, contribuire all'analisi della ripartizione tra le varie fonti e comprendere il comportamento di inquinanti specifici come il particolato. È altresì essenziale per utilizzare maggiormente le tecniche di modellizzazione anche nelle aree urbane.
B.
Sostanze
La misurazione del PM2,5 comprende almeno la concentrazione di massa totale e le concentrazioni dei componenti più opportuni per determinarne la composizione chimica. Sono comprese almeno le specie chimiche che figurano nell'elenco della tabella seguente.
SO42–
|
Na+
|
NH4+
|
Ca2+
|
carbonio elementare (CE)
|
NO3–
|
K+
|
Cl–
|
Mg2+
|
carbonio organico (CO)
|
C.
Ubicazione
Le misurazioni sono effettuate in siti di fondo urbani e siti di fondo rurali conformemente all'allegato IV.
Sezione 2 - Misurazione dei precursori dell'ozono
A.
Obiettivi
La misurazione dei precursori dell'ozono ha, come obiettivi principali, analizzare le loro tendenze, verificare l'efficienza delle strategie di riduzione delle emissioni, controllare la coerenza tra gli inventari delle emissioni, favorire la comprensione dei processi di formazione dell'ozono e di dispersione dei precursori, nonché l'applicazione di modelli fotochimici e contribuire a stabilire una migliore correlazione tra le fonti di emissione e le concentrazioni di inquinamento rilevate.
B.
Sostanze
La misurazione dei precursori dell'ozono comprende almeno gli ossidi di azoto (NO ed NO2) e i composti organici volatili (COV) opportuni. La selezione dei composti specifici da misurare, integrati da altri composti di interesse, dipenderà dall'obiettivo perseguito.
a)
Gli Stati membri possono utilizzare il metodo che ritengono adeguato per l'obiettivo perseguito;
b)
per il biossido di azoto e gli ossidi di azoto si applica il metodo di riferimento di cui all'allegato VI;
c)
i metodi standardizzati dal CEN sono utilizzati non appena disponibili.
Di seguito è riportato un elenco dei COV di cui si raccomanda la misurazione.
Famiglia chimica
|
Sostanza
|
|
Nome comune
|
Nomenclatura IUPAC
|
Formula
|
Numero CAS
|
Alcoli
|
Metanolo
|
Metanolo
|
CH4O
|
67-56-1
|
|
Etanolo
|
Etanolo
|
C2H6O
|
64-17-5
|
Aldeide
|
Formaldeide
|
Metanale
|
CH2O
|
50-00-0
|
|
Acetaldeide
|
Etanale
|
C2H4O
|
75-07-0
|
|
Metacroleina
|
2-metil-2-propenale
|
C4H6O
|
78-85-3
|
Alchini
|
Acetilene
|
Etino
|
C2H2
|
74-86-2
|
Alcani
|
Etano
|
Etano
|
C2H6
|
74-84-0
|
|
Propano
|
Propano
|
C3H8
|
74-98-6
|
|
n-butano
|
Butano
|
C4H10
|
106-97-8
|
|
i-butano
|
2-metilpropano
|
C4H10
|
75-28-5
|
|
n-pentano
|
Pentano
|
C5H12
|
109-66-0
|
|
i-pentano
|
2-metilbutano
|
C5H12
|
78-78-4
|
|
n-esano
|
Esano
|
C6H14
|
110-54-3
|
|
i-esano
|
2-metilpentano
|
C6H14
|
107-83-5
|
|
n-eptano
|
Eptano
|
C7H16
|
142-82-5
|
|
n-ottano
|
Ottano
|
C8H18
|
111-65-9
|
|
i-ottano
|
2,2,4-trimetilpentano
|
C8H18
|
540-84-1
|
Alcheni
|
Etilene
|
Etene
|
C2H4
|
75-21-8
|
|
Propene/propilene
|
Propilene
|
C3H6
|
115-07-1
|
|
1,3-butadiene
|
Buta-1,3-diene
|
C4H6
|
106-99-0
|
|
1-butene
|
But-1-ene
|
C4H8
|
106-98-9
|
|
Trans-2-butene
|
(E)-but-2-ene
|
C4H8
|
624-64-6
|
|
cis-2-butene
|
(Z)-but-2-ene
|
C4H8
|
590-18-1
|
|
1-pentene
|
Pent-1-ene
|
C5H10
|
109-67-1
|
|
2-pentene
|
(Z)-Pent-2-ene
|
C5H10
|
627-20-3 (cis-2 pentene)
|
|
|
(E)-pent-2-ene
|
|
646-04-8 (trans-2 pentene)
|
Idrocarburi aromatici
|
Benzene
|
Benzene
|
C6H6
|
71-43-2
|
|
Toluene/metilbenzene
|
Toluene
|
C7H8
|
108-88-3
|
|
Etilbenzene
|
Etilbenzene
|
C8H10
|
100-41-4
|
|
m + p-xilene
|
1,3-dimetilbenzene
(m-xilene)
|
C8H10
|
108-38-3
(m-xilene)
|
|
|
1,4-dimetilbenzene
(p-xilene)
|
|
106-42-3
(p-xilene)
|
|
o-xilene
|
1,2-dimetilbenzene
(o-xilene)
|
C8H10
|
95-47-6
|
|
1,2,4-trimetilbenzene
|
1,2,4-trimetilbenzene
|
C9H12
|
95-63-6
|
|
1,2,3-trimetilbenzene
|
1,2,3-Trimetilbenzene
|
C9H12
|
526-73-8
|
|
1,3,5-trimetilbenzene
|
1,3,5-trimetilbenzene
|
C9H12
|
108-67-8
|
Chetoni
|
Acetone
|
2-propanone
|
C3H6O
|
67-64-1
|
|
Metil etil chetone
|
2-butanone
|
C4H8O
|
78-93-3
|
|
Metil vinil chetone
|
3-buten-2-one
|
C4H6O
|
78-94-4
|
Terpeni
|
Isoprene
|
2-metil-1,3-butadiene
|
C5H8
|
78-79-5
|
|
p-cumene
|
1-metil-4-(1-metiletil)benzene;
|
C10H14
|
99-87-6
|
|
Limonene
|
1-metil-4-(1-metiletenil)-cicloesene
|
C10H16
|
138-86-3
|
|
-Mircene
|
7-metil-3-metilen-1,6-ottadiene
|
C10H16
|
123-35-3
|
|
-pinene
|
2,6,6-trimetil-biciclo[3.1.1]ept-2-ene
|
C10H16
|
80-56-8
|
|
-pinene
|
6,6-dimetil-2-metil-enebiciclo[3.1.1]eptano
|
C10H16
|
127-91-3
|
|
Canfene
|
2,2-dimetil-3-metil-enebiciclo[2.2.1]eptano
|
C10H16
|
79-92-5
|
|
3-carene
|
3,7,7-trimetil-biciclo[4.1.0]ept-3-ene
|
C10H16
|
13466-78-9
|
|
1,8-cineolo
|
1,3,3-trimetil2-ossabiciclo[2.2.2]ottano
|
C10H18O
|
470-82-6
|
C.
Ubicazione
Le misurazioni sono effettuate nei punti di campionamento istituiti conformemente alle prescrizioni della presente direttiva e considerati idonei per quanto concerne gli obiettivi di monitoraggio di cui alla lettera A della presente sezione.
Sezione 3 - Misurazione del PARTICOLATO ULTRAFINE (UFP)
A.
Obiettivi
L'obiettivo di tali misurazioni è garantire la disponibilità di informazioni adeguate nei siti in cui si verificano concentrazioni elevate di UFP influenzate principalmente da fonti connesse a trasporto via aria, acqua o su strada (come aeroporti, porti, strade), siti industriali o riscaldamento domestico. Le informazioni sono adeguate per valutare i livelli più elevati di concentrazioni di UFP provenienti da tali fonti.
B.
Sostanze
UFP.
C.
Ubicazione
I punti di campionamento sono stabiliti conformemente agli allegati IV e V in un sito in cui è probabile che le concentrazioni di UFP siano elevate e nella direzione prevalente del vento.
ALLEGATO VIII
Informazioni da includere nei piani per la qualità dell'aria per il miglioramento della qualità dell'aria ambiente
A. Informazioni da fornire a norma dell'articolo 19, paragrafo 5
1.
Luogo in cui il superamento del valore limite è stato rilevato
(a)regione;
(b)città (mappa);
(c)punto/punti di campionamento (mappa, coordinate geografiche).
2.
Informazioni generali
(a)tipo di zona (area urbana, industriale o rurale) o caratteristiche dell'unità territoriale NUTS 1 (comprese le aree urbane, industriali o rurali);
(b)stima della superficie inquinata (km2) e della popolazione esposta all'inquinamento;
(c)concentrazioni o indicatore di esposizione media dell'inquinante in questione osservati almeno cinque anni prima del superamento.
3.
Autorità responsabili
Nome e indirizzo delle autorità competenti dell'elaborazione e dell'attuazione dei piani per la qualità dell'aria.
4.
Origine dell'inquinamento tenendo conto delle comunicazioni a norma della direttiva (UE) 2016/2284 e delle informazioni fornite nel programma nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico
(a)elenco delle principali fonti di emissione responsabili dell'inquinamento;
(b)quantità totale di emissioni prodotte da tali fonti (tonnellate/anno);
(c)valutazione del livello delle emissioni (ad esempio contributi a livello urbano, regionale, nazionale e transfrontaliero);
(d)ripartizione delle fonti in base ai settori pertinenti che contribuiscono al superamento identificato nel programma nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico.
5.
Impatto previsto delle misure per raggiungere la conformità entro tre anni dall'adozione del piano per la qualità dell'aria
(a)riduzione quantitativa della concentrazione (in µg/m³) in ciascun punto di campionamento che supera i valori limite, il valore-obiettivo per l'ozono o l'indicatore di esposizione media in caso di superamento dell'obbligo di riduzione dell'esposizione media, che si prevede di raggiungere con le misure di cui al punto 6;
(b)anno in cui si prevede di raggiungere la conformità per ciascun inquinante atmosferico contemplato dal piano per la qualità dell'aria, tenendo conto delle misure di cui al punto 6.
6.
Allegato 1: informazioni dettagliate sulle misure volte a ridurre l'inquinamento atmosferico di cui al punto 5
(a)elenco e descrizione di tutte le misure previste dal piano per la qualità dell'aria, compresa l'indicazione dell'autorità competente incaricata della loro attuazione;
(b)quantificazione della riduzione delle emissioni (in tonnellate/anno) di ciascuna misura di cui alla lettera a);
(c)calendario per l'attuazione di ciascuna misura e attori responsabili;
(d)stima della riduzione della concentrazione conseguente a ciascuna misura per la qualità dell'aria, in relazione al superamento in questione;
(e)elenco delle informazioni (compresi i risultati della modellizzazione e della valutazione delle misure) per raggiungere lo standard di qualità dell'aria in questione conformemente all'allegato I.
7.
Allegato 2: ulteriori informazioni generali
(a)dati utili sul clima;
(b)dati topografici;
(c)informazioni sui tipi di obiettivi da proteggere nella zona interessata (se del caso);
(d)elenco e descrizione di tutte le misure supplementari il cui impatto sulle concentrazioni di inquinanti atmosferici nell'ambiente impiega tre anni o più per realizzarsi appieno.
8.
Allegato 3: valutazione delle misure (in caso di un aggiornamento del piano per la qualità dell'aria)
(a)valutazione del calendario delle misure del precedente piano per la qualità dell'aria;
(b)impatto stimato delle misure del precedente piano per la qualità dell'aria sulla riduzione delle emissioni e sulla concentrazione di inquinanti.
B. Elenco indicativo delle misure di abbattimento dell'inquinamento atmosferico
1.
Informazioni sullo stato di attuazione delle direttive di cui all'articolo 14, paragrafo 3, lettera b), della direttiva (UE) 2016/2284.
2.
Informazioni su tutte le misure di abbattimento dell'inquinamento atmosferico la cui attuazione è in stata presa in considerazione a livello locale, regionale o nazionale, in relazione al raggiungimento degli obiettivi di qualità dell'aria, tra cui:
(a)riduzione delle emissioni da fonti fisse, assicurando che le fonti fisse di combustione di piccole e medie dimensioni (anche per la biomassa) che inquinano siano dotate di dispositivi di limitazione delle emissioni o siano sostituite e che sia migliorata l'efficienza energetica degli edifici;
(b)riduzione delle emissioni dei veicoli dotandoli di gruppi propulsori a emissioni zero e di dispositivi di controllo delle emissioni. Deve essere valutata la possibilità di ricorrere a incentivi economici per accelerare l'adozione di tali dispositivi;
(c)acquisto da parte delle amministrazioni pubbliche, secondo le modalità descritte nel manuale sugli appalti pubblici ecocompatibili, di carburanti/combustibili, impianti di combustione e veicoli stradali a emissioni zero per ridurre le emissioni;
(d)provvedimenti per limitare le emissioni dei trasporti attraverso la pianificazione e la gestione del traffico (tra cui la tariffazione della congestione, tariffe differenziate per i parcheggi o altri incentivi economici, l'istituzione di regimi di restrizione dell'accesso dei veicoli urbani, quali le zone a basse emissioni);
(e)provvedimenti per incoraggiare il passaggio a forme di trasporto meno inquinanti;
(f)provvedimenti per incoraggiare la transizione verso veicoli a emissioni zero e macchine non stradali per applicazioni sia private che commerciali;
(g)provvedimenti per assicurare nelle fonti fisse di piccola, media e grande scala e nelle fonti mobili sia data priorità all'uso di combustibili a basse emissioni;
(h)provvedimenti per ridurre l'inquinamento atmosferico da fonti industriali a norma della direttiva 2010/75/UE e mediante l'uso di strumenti economici quali tasse, oneri o scambio di quote di emissione, tenendo conto nel contempo delle specificità delle PMI;
(i)provvedimenti per proteggere la salute dei bambini o di altre categorie sensibili della popolazione.
ALLEGATO IX
INFORMAZIONE DEL PUBBLICO
1.Gli Stati membri forniscono almeno le seguenti informazioni:
(a)dati orari aggiornati per punto di campionamento di biossidi di zolfo, biossido di azoto, particolato (PM10 e PM2,5), monossido di carbonio e ozono. Quanto precede si applica alle informazioni provenienti da tutti i punti di campionamento in cui sono disponibili informazioni aggiornate e almeno alle informazioni provenienti dal numero minimo di punti di campionamento richiesto a norma dell'allegato III. Se disponibili, sono fornite anche informazioni aggiornate risultanti dalla modellizzazione;
(b)concentrazioni misurate di tutti gli inquinanti presentate in base ai periodi appropriati di cui all'allegato I;
(c)informazioni sui superamenti osservati di qualsiasi valore limite, del valore-obiettivo per l'ozono e dell'obbligo di riduzione dell'esposizione media, tra cui almeno:
i) sito o area in cui si è verificato il fenomeno,
ii) ora d'inizio e durata del fenomeno,
iii) la concentrazione misurata rispetto alle norme in materia di qualità dell'aria o l'indicatore di esposizione media in caso di superamento dell'obbligo di riduzione dell'esposizione media;
(d)informazioni relative alla salute e alla vegetazione, tra cui almeno:
i) l'impatto dell'inquinamento atmosferico sulla salute della popolazione in generale,
i) l'impatto dell'inquinamento atmosferico sulla salute dei gruppi vulnerabili,
iii) la descrizione dei sintomi probabili,
iv) le precauzioni che si consiglia di adottare,
v) dove ottenere ulteriori informazioni;
(e)informazioni sulle azioni preventive per ridurre l'inquinamento e/o l'esposizione ad esso: indicazione dei principali settori cui appartengono le fonti, azioni raccomandate per la riduzione delle emissioni;
(f)informazioni sulle campagne di misurazione o su attività analoghe e sui loro risultati, se effettuate.
2.Gli Stati membri provvedono affinché il pubblico disponga di informazioni tempestive sui superamenti, effettivi o previsti, delle soglie di allarme e di qualsiasi soglia di informazione. Le informazioni dettagliate fornite includono almeno:
a)
informazioni sui superamenti registrati:
–sito o area in cui si è verificato il fenomeno,
–tipo di soglia superata (di informazione o di allarme),
–ora d'inizio e durata del fenomeno,
–concentrazione oraria più elevata corredata, per l'ozono, dalla concentrazione media più elevata su 8 ore;
b)
previsione per il pomeriggio/giorno seguente o i giorni seguenti:
–area geografica prevedibilmente interessata dai superamenti della soglia di informazione e/o di allarme,
–evoluzione prevista dell'inquinamento (miglioramento, stabilizzazione o peggioramento) e motivo di tale evoluzione prevista;
c)
informazione sui gruppi di popolazione colpiti, possibili effetti sulla salute e condotta raccomandata:
–informazioni sui gruppi di popolazione a rischio,
–descrizione dei sintomi probabili,
–precauzioni che i gruppi di popolazione interessati devono adottare,
–dove ottenere ulteriori informazioni;
d)
informazioni sulle azioni preventive per ridurre l'inquinamento e/o l'esposizione ad esso: indicazione dei principali settori cui appartengono le fonti, azioni raccomandate per la riduzione delle emissioni;
e)
qualora i superamenti siano solo previsti, gli Stati membri s'impegnano affinché i dati al riguardo siano forniti nella misura del possibile.
3.In caso di superamento o rischio di superamento di qualsiasi valore limite, del valore-obiettivo per l'ozono, dell'obbligo di riduzione dell'esposizione media, delle soglie di allarme o delle soglie di informazione, gli Stati membri provvedono affinché la diffusione delle informazioni di cui al presente allegato sia ulteriormente promossa presso il pubblico.
ALLEGATO X
Parte A
Direttive abrogate ed elenco delle modifiche successive
(di cui all'articolo 30)
Direttiva 2004/107/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
(GU L 23 del 26.1.2005, pag. 3)
|
|
Regolamento (CE) n. 219/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio
(GU L 87 del 31.3.2009, pag. 109)
|
limitatamente al punto 3.8 dell'allegato
|
Direttiva (UE) 2015/1480 della Commissione
(GU L 226 del 29.8.2015, pag. 4)
|
limitatamente all'articolo 1
|
Direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
(GU L 152 dell'11.6.2008, pag. 1)
|
|
Direttiva (UE) 2015/1480 della Commissione
(GU L 226 del 29.8.2015, pag. 4)
|
limitatamente all'articolo 2
|
Parte B
Termini di recepimento nel diritto interno
(di cui all'articolo 30)
Direttiva
|
Termine di recepimento
|
2004/107/CE
|
15 febbraio 2007
|
2008/50/CE
|
11 giugno 2010
|
(UE) 2015/1480
|
31 dicembre 2016
|
_____________
ALLEGATO XI
TAVOLA DI CONCORDANZA
Presente direttiva
|
Direttiva 2008/50/CE
|
Direttiva 2004/107/CE
|
Articolo 1
|
—
|
—
|
Articolo 2
|
Articolo 1
|
Articolo 1
|
Articolo 3
|
Articolo 32
|
Articolo 8
|
Articolo 4
|
Articolo 2
|
Articolo 2
|
Articolo 5
|
Articolo 3
|
—
|
Articolo 6
|
Articolo 4
|
Articolo 4, paragrafo 1
|
Articolo 7
|
Articolo 5 e articolo 9, paragrafo 2
|
Articolo 4, paragrafi 2, 3 e 6
|
Articolo 8
|
Articolo 6 e articolo 9, paragrafo 1
|
Articolo 4, paragrafi da 1 a 5, e articolo 4 paragrafi 8 e 10
|
Articolo 9
|
Articoli 7 e 10
|
Articolo 4, paragrafi 7 e 11
|
Articolo 10
|
—
|
Articolo 4, paragrafo 9
|
Articolo 11
|
Articoli 8 e 11
|
Articolo 4, paragrafi 12 e 13
|
Articolo 12
|
Articolo 12, articolo 17, paragrafi 1 e 3, e articolo 18
|
Articolo 3, paragrafo 2
|
Articolo 13
|
Articoli 13 e 15, e articolo 17, paragrafo 1
|
Articolo 3, paragrafi 1 e 3
|
Articolo 14
|
Articolo 14
|
—
|
Articolo 15
|
Articolo 19
|
—
|
Articolo 16
|
Articolo 20
|
—
|
Articolo 17
|
Articolo 21
|
—
|
Articolo 18
|
Articolo 22
|
|
Articolo 19
|
Articolo 17, paragrafo 2, e articolo 23
|
Articolo 3, paragrafo 3
|
Articolo 20
|
Articolo 24
|
—
|
Articolo 21
|
Articolo 25
|
—
|
Articolo 22
|
Articolo 26
|
Articolo 7
|
Articolo 23
|
Articolo 27
|
Articolo 5
|
Articolo 24
|
Articolo 28
|
Articolo 4, paragrafo 15
|
Articolo 25
|
—
|
—
|
Articolo 26
|
Articolo 29
|
Articolo 6
|
Articolo 27
|
—
|
—
|
Articolo 28
|
—
|
—
|
Articolo 29
|
Articolo 30
|
Articolo 9
|
Articolo 30
|
Articolo 31
|
—
|
Articolo 31
|
—
|
—
|
Articolo 32
|
Articolo 33
|
Articolo 10
|
Articolo 33
|
Articolo 34
|
Articolo 11
|
Articolo 34
|
Articolo 35
|
Articolo 12
|
🡻 2004/107
ALLEGATO IV
Obiettivi di qualità dei dati e requisiti riguardanti i modelli di qualità dell'aria
I.Obiettivi di qualità dei dati
I seguenti obiettivi di qualità dei dati vengono indicati come guida per la garanzia della qualità.
🡻 2015/1480 Art. 1 e allegato I, punto 1), lettera a)
|
Benzo(a)pirene
|
Arsenico, cadmio e nickel
|
Idrocarburi policiclici aromatici diversi dal benzo(a)pirene, mercurio gassoso totale
|
Deposizione totale
|
—
Incertezza
|
|
|
|
|
Misurazioni fisse e indicative
|
50 %
|
40 %
|
50 %
|
70 %
|
Modelli
|
60 %
|
60 %
|
60 %
|
60 %
|
—
Raccolta minima di dati
|
90 %
|
90 %
|
90 %
|
90 %
|
—
Periodo minimo di copertura
|
|
|
|
|
Misurazioni fisse(
)
|
33 %
|
50 %
|
|
|
Misurazioni indicative(
) (
)
|
14 %
|
14 %
|
14 %
|
33 %
|
🡻 2004/107/CE
🡺1 2015/1480 Art. 1 e allegato I, punto 1), lettera b)
L'incertezza (espressa come livello di affidabilità del 95 %) dei metodi usati per valutare le concentrazioni nell'aria ambiente sarà quantificata secondo i principi della guida CEN per l'espressione dell'incertezza nelle misure (ENV 13005-1999), la metodologia ISO 5725:1994 e le indicazioni contenute nella relazione CEN sulla Qualità dell'aria — Approccio alla stima dell'incertezza per i metodi di misura di riferimento per l'aria ambiente (CR 14377:2002E). Le percentuali di incertezza indicate riguardano misure singole, la cui media è calcolata su tempi di campionamento standard, per un intervallo di affidabilità del 95 %. L'incertezza delle misure si applica entro il valore obiettivo appropriato. Le misure fisse ed indicative devono essere uniformemente distribuite lungo l'arco dell'anno onde evitare la distorsione dei risultati.
Le prescrizioni relative alla lettura minima e al periodo minimo di copertura non comprendono le perdite di dati dovute alla taratura periodica o alla manutenzione ordinaria della strumentazione. Per la misura del benzo(a)pirene e degli idrocarburi policiclici aromatici occorre un campionamento nell'arco delle 24 ore. Con cura, campioni singoli prelevati durante un periodo di un mese al massimo possono essere combinati e analizzati quali campioni composti, purché il metodo garantisca che i campioni siano stabili per quel periodo. I tre congeneri benzo(b)fluorantene, benzo(j)fluorantene, benzo(k)fluorantene possono essere difficili da distinguere in modo analitico. In tali casi, possono essere riportati sotto forma di somma. 🡺1 --- 🡸 Il campionamento deve essere scaglionato in modo uniforme lungo la settimana e durante tutto l'anno. Per la misura dei tassi di deposizione si consiglia di utilizzare campioni mensili, o settimanali, durante tutto l'anno.
🡻 2015/1480 Art. 1 e allegato I, punto 1), lettera c)
Le disposizioni concernenti i singoli campionamenti di cui precedente paragrafo si applicano anche all'arsenico, al cadmio, al nickel e al mercurio gassoso totale. Inoltre, è consentito il sottocampionamento di filtri di PM10 per i metalli, in vista di analisi successive, a condizione che sia dimostrato che il sottocampione è rappresentativo dell'insieme e che la sensibilità di rilevazione non è compromessa rispetto agli obiettivi pertinenti di qualità dei dati. In alternativa al campionamento giornaliero, è ammesso il prelievo settimanale di campioni di PM10 per i metalli a condizione che le caratteristiche della raccolta non siano compromesse.
🡻 2004/107/CE
Gli Stati membri possono utilizzare unicamente un campionamento della sola deposizione umida invece di un campionamento della deposizione globale se possono dimostrare che la differenza tra gli stessi resta nel limite del 10 %. I tassi di deposizione dovrebbero essere generalmente dati in μg/m2 giornalieri.
Gli Stati membri possono applicare una copertura di tempo minima inferiore a quella indicata nella tabella, ma non inferiore al 14 % per le misure fisse e al 6 % per le misure indicative purché possano dimostrare che l'incertezza estesa del 95 % per la media annuale, calcolata a partire dagli obiettivi di qualità dei dati nella tabella conformemente all'ISO 11222:2002 — "Determinazione dell'incertezza della media temporale delle misure di qualità dell'aria" sarà rispettata.
II.Requisiti riguardanti i modelli di qualità dell'aria
Quando per la valutazione si usa un modello di qualità dell'aria, sono indicati i riferimenti alle descrizioni del modello e le informazioni relative all'incertezza. Per incertezza relativa alla modellazione s'intende la deviazione massima dei livelli di concentrazione misurati e calcolati, per un anno intero, a prescindere dall'ordine cronologico degli episodi.
III.Requisiti per tecniche di stima obiettiva
Qualora vengano utilizzate tecniche di stima obiettiva, l'incertezza non supererà il 100 %.
IV.Standardizzazione
Per le sostanze che devono essere analizzate nella frazione PM10, il volume di campionamento si riferisce alle condizioni ambientali.
🡻 2004/107
ALLEGATO V
Metodo di riferimento per la valutazione delle concentrazioni nell'aria ambiente e dei tassi di deposizione
🡻 2015/1480 Art. 1 e allegato I, punto 2)
I.Metodo di riferimento per il campionamento e l'analisi dell'arsenico, del cadmio e del nickel nell'aria ambiente
Il metodo di riferimento per il campionamento dell'arsenico, del cadmio e del nickel nell'aria ambiente è descritto nella norma EN 12341:2014. Il metodo di riferimento per la misurazione dell'arsenico, del cadmio e del nickel nell'aria ambiente è descritto nella norma EN 14902:2005 "Ambient air quality — Standard method for the measurement of Pb, Cd, As and Ni in the PM10 fraction of suspended particulate matter".
Uno Stato membro può altresì utilizzare qualsiasi altro metodo di cui possa dimostrare che fornisce risultati equivalenti al suddetto metodo.
II.Metodo di riferimento per il campionamento e l'analisi degli idrocarburi policiclici aromatici nell'aria ambiente
Il metodo di riferimento per il campionamento degli idrocarburi policiclici aromatici nell'aria ambiente è descritto nella norma EN 12341:2014. Il metodo di riferimento per la misurazione del benzo(a)pirene nell'aria ambiente è descritto nella norma EN 15549:2008 "Air quality — Standard method for the measurement of concentration of benzo[a]pyrene in ambient air". In mancanza di un metodo CEN normalizzato per gli altri idrocarburi policiclici aromatici di cui all'articolo 4, paragrafo 8, gli Stati membri sono autorizzati ad utilizzare metodi nazionali standard o metodi ISO, come la norma ISO 12884.
Uno Stato membro può altresì utilizzare qualsiasi altro metodo di cui possa dimostrare che fornisce risultati equivalenti al suddetto metodo.
III.Metodo di riferimento per il campionamento e l'analisi del mercurio nell'aria ambiente
Il metodo di riferimento per la misurazione delle concentrazioni di mercurio gassoso totale nell'aria ambiente è descritto nella norma EN 15852:2010 "Ambient air quality — Standard method for the determination of total gaseous mercury".
Uno Stato membro può altresì utilizzare qualsiasi altro metodo di cui possa dimostrare che fornisce risultati equivalenti al suddetto metodo.
IV.Metodo di riferimento per il campionamento e l'analisi della deposizione di arsenico, cadmio, mercurio, nickel e idrocarburi policiclici aromatici
Il metodo di riferimento per la determinazione della deposizione di arsenico, cadmio e nickel è descritto nella norma EN 15841:2009 "Ambient air quality — Standard method for determination of arsenic, cadmium, lead and nickel in atmospheric deposition".
Il metodo di riferimento per la determinazione della deposizione del mercurio è descritto nella norma EN 15853:2010 "Ambient air quality — Standard method for determination of mercury deposition".
Il metodo di riferimento per la determinazione della deposizione di benzo(a)pirene e degli altri idrocarburi policiclici aromatici di cui all'articolo 4, paragrafo 8, è descritto nella norma EN 15980:2011 "Air quality. Determination of the deposition of benz[a]anthracene, benzo[b]fluoranthene, benzo[j]fluoranthene, benzo[k]fluoranthene, benzo[a]pyrene, dibenz[a,h]anthracene and indeno[1,2,3-cd]pyrene".
🡻 219/2009 Art. 1 e allegato, punto 3.8
V.Tecniche di riferimento per la modellizzazione della qualità dell'aria
Le tecniche di riferimento per la modellizzazione della qualità dell'aria non possono essere specificate al momento. La Commissione può apportare modifiche per adeguare questo punto al progresso scientifico e tecnico. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 6, paragrafo 3.
🡻 2008/50
ALLEGATO I
OBIETTIVI DI QUALITÀ DEI DATI
A.Obiettivi di qualità dei dati per la valutazione della qualità dell'aria ambiente
|
Biossido di zolfo, biossido di azoto e ossidi di azoto, monossido di carbonio
|
Benzene
|
Particolato (PM10/PM2,5) e piombo
|
Ozono e NO e NO2 connessi
|
Misurazioni in siti fissi
|
|
|
|
|
Incertezza
|
15 %
|
25 %
|
25 %
|
15 %
|
Raccolta minima dei dati
|
90 %
|
90 %
|
90 %
|
90 % in estate
75 % in inverno
|
Periodo minimo di copertura:
|
|
|
|
|
—
fondo urbano e traffico
|
—
|
35 % (
)
|
—
|
—
|
—
siti industriali
|
—
|
90 %
|
—
|
—
|
Misurazioni indicative
|
|
|
|
|
Incertezza
|
25 %
|
30 %
|
50 %
|
30 %
|
Raccolta minima dei dati
|
90 %
|
90 %
|
90 %
|
90 %
|
Periodo minimo di copertura
|
14 % (
)
|
14 % (
)
|
14 % (
)
|
> 10 % in estate
|
Incertezza della modellizzazione:
|
|
|
|
|
Medie orarie
|
50 %
|
—
|
—
|
50 %
|
Medie su otto ore
|
50 %
|
—
|
—
|
50 %
|
Medie giornaliere
|
50 %
|
—
|
da definire
|
—
|
Medie annuali
|
30 %
|
50 %
|
50 %
|
—
|
Stima obiettiva
|
|
|
|
|
Incertezza
|
75 %
|
100 %
|
100 %
|
75 %
|
L'incertezza (con un intervallo di fiducia del 95 %) dei metodi di misurazione sarà valutata in base ai principi della guida CEN per l'"Espressione dell'incertezza nelle misure" (ENV 13005-1999), alla metodologia della norma ISO 5725:1994 e alle indicazioni contenute nella relazione CEN sulla "Qualità dell'aria — Approccio alla stima dell'incertezza per i metodi di misura di riferimento per l'aria ambiente" (CR 14377:2002E). Le percentuali di incertezza riportate nella precedente tabella sono indicate per le misurazioni individuali medie nel periodo considerato ai fini del calcolo del valore limite (o dal valore obiettivo in caso di ozono) per un intervallo di fiducia del 95 %. L'incertezza per le misurazioni in siti fissi va interpretata come applicabile nell'interno dell'opportuno valore limite (o dal valore obiettivo in caso di ozono).
L'incertezza per la modellizzazione è definita come lo scarto massimo dei livelli di concentrazione misurati e calcolati del 90 % dei singoli punti di monitoraggio, nel periodo considerato, dal valore limite (o dal valore obiettivo in caso di ozono), a prescindere dalla tempistica degli eventi. L'incertezza per la modellizzazione va interpretata come applicabile nell'intorno dell'opportuno valore limite (o valore obiettivo in caso di ozono). Le misurazioni in siti fissi selezionate ai fini di un raffronto con i risultati della modellizzazione sono rappresentative della scala coperta dal modello.
L'incertezza per la stima obiettiva è definita come lo scarto massimo dei livelli di concentrazione misurati e calcolati, nel periodo considerato, dal valore limite (o dal valore obiettivo in caso di ozono), a prescindere dalla tempistica degli eventi.
Le prescrizioni per la raccolta minima dei dati e il periodo minimo di copertura non comprendono le perdite di dati dovute alla calibrazione periodica o alla manutenzione ordinaria della strumentazione.
B.Risultati della valutazione della qualità dell'aria
Per le zone o gli agglomerati dove si ricorre a fonti diverse dalle misurazioni per completare le informazioni ottenute con le misurazioni, oppure dove queste fonti sono l'unico mezzo per valutare la qualità dell'aria è necessario presentare anche le seguenti informazioni:
–descrizione delle attività di valutazione svolte,
–metodi specifici utilizzati e loro descrizione,
–fonti dei dati e delle informazioni,
–descrizione dei risultati, comprese l'incertezza e, in particolare, l'estensione di qualsiasi area o, se del caso, la lunghezza della strada all'interno di una zona o di un agglomerato dove le concentrazioni superano il(i) valore(i) limite, il(i) valore(i)-obiettivo o l'obiettivo a lungo termine più il margine di tolleranza applicabile, e di ogni area dove le concentrazioni superano la soglia di valutazione superiore o la soglia di valutazione inferiore,
–popolazione potenzialmente esposta a livelli superiori rispetto ai valori limite per la protezione della salute umana.
🡻 2015/1480 Art. 2 e allegato II, punto 1)
C.Garanzia di qualità per la valutazione della qualità dell'aria ambiente. Convalida dei dati
1.
Per garantire l'accuratezza delle misurazioni e il rispetto degli obiettivi di qualità dei dati di cui al punto A, le autorità e gli organismi competenti, designati a norma dell'articolo 3, devono garantire che:
i)tutte le misurazioni effettuate ai fini della valutazione della qualità dell'aria ambiente a norma degli articoli 6 e 9 siano tracciabili conformemente alle prescrizioni di cui alla norma armonizzata per i laboratori di prova e di taratura;
ii)le istituzioni che gestiscono reti e singole stazioni dispongano di un sistema consolidato di garanzia e controllo della qualità che preveda una manutenzione periodica per assicurare la costante accuratezza degli strumenti di misurazione. Il sistema di qualità verrà riesaminato in funzione delle esigenze e comunque almeno ogni 5 anni dal laboratorio nazionale di riferimento;
iii)sia istituita una procedura di garanzia/controllo della qualità per il rilevamento e la comunicazione dei dati rilevati e che le istituzioni designate a tale scopo partecipino attivamente ai relativi programmi di garanzia della qualità a livello dell'Unione;
iv) laboratori nazionali di riferimento siano designati dall'autorità competente o dall'organismo competente designato a norma dell'articolo 3, e siano accreditati per i metodi di riferimento di cui all'allegato VI, almeno per gli inquinanti per i quali le concentrazioni superano la soglia di valutazione inferiore, conformemente alla pertinente norma armonizzata sui laboratori di prova e di taratura, il cui riferimento è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 2, punto 9, del regolamento (CE) n. 765/2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato. Questi laboratori sono inoltre responsabili del coordinamento, sul territorio degli Stati membri, dei programmi di garanzia di qualità dell'Unione che il Centro comune di ricerca della Commissione organizza e del coordinamento, a livello nazionale, dell'adeguato utilizzo dei metodi di riferimento e della dimostrazione dell'equivalenza dei metodi diversi da quelli di riferimento. I laboratori nazionali di riferimento che organizzano attività di interconfronto a livello nazionale dovrebbero anch'essi essere accreditati secondo la pertinente norma armonizzata per le prove valutative interlaboratorio;
v)i laboratori nazionali di riferimento partecipino almeno una volta ogni tre anni ai programmi di garanzia della qualità a livello dell'Unione organizzati dal Centro comune di ricerca della Commissione. Se tale partecipazione produce risultati insoddisfacenti, il laboratorio nazionale dovrebbe dimostrare, in occasione della successiva tornata di prove interlaboratorio, di aver adottato misure correttive soddisfacenti e trasmettere al Centro comune di ricerca una relazione concernente queste misure;
vi)i laboratori nazionali di riferimento sostengano i lavori svolti dalla rete europea dei laboratori nazionali di riferimento istituita dalla Commissione.
2.
Si considera che tutti i dati comunicati a norma dell'articolo 27 siano validi, eccetto quelli contrassegnati come provvisori.
🡻 2008/50/CE
ALLEGATO II
Determinazione dei requisiti per la valutazione delle concentrazioni di biossido di zolfo, biossido di azoto e ossidi di azoto, particolato (PM10 e PM2,5), piombo, benzene e monossido di carbonio nell'aria ambiente in una zona o in un agglomerato
A.Soglie di valutazione superiore e inferiore
Si applicano le seguenti soglie di valutazione superiore e inferiore:
1.Biossido di zolfo
|
Protezione della salute
|
Protezione della vegetazione
|
Soglia di valutazione superiore
|
60 % del valore limite su 24 ore (75 μg/m3, da non superare più di 3 volte per anno civile)
|
60 % del livello critico invernale
(12 μg/m3)
|
Soglia di valutazione inferiore
|
40 % del valore limite su 24 ore (50 μg/m3, da non superare più di 3 volte per anno civile)
|
40 % del livello critico invernale
(8 μg/m3)
|
2.Biossido di azoto e ossidi di azoto
|
Valore limite orario per la protezione della salute umana (NO2)
|
Valore limite annuale per la protezione della salute umana (NO2)
|
Livello critico annuale per la protezione della vegetazione e degli ecosistemi naturali (NOx)
|
Soglia di valutazione superiore
|
70 % del valore limite(140 μg/m3, da non superare più di 18 volte per anno civile)
|
80 % del valore limite (32 μg/m3)
|
80 % del livello critico (24 μg/m3)
|
Soglia di valutazione inferiore
|
50 % del valore limite (100 μg/m3, da non superare più di 18 volte per anno civile)
|
65 % del valore limite (26 μg/m3)
|
65 % del livello critico(19,5 μg/m3)
|
3.Particolato (PM10/PM2,5)
|
MEDIA su 24 ore PM10
|
MEDIA annuale PM10
|
MEDIA annuale PM2,5 (
)
|
Soglia di valutazione superiore
|
70 % del valore limite (35 μg/m3, da non superare più di 35 volte per anno civile)
|
70 % del valore limite (28 μg/m3)
|
70 % del valore limite (17 μg/m3)
|
Soglia di valutazione inferiore
|
50 % del valore limite (25 μg/m3, da non superare più di 35 volte per anno civile)
|
50 % del valore limite (20 μg/m3)
|
50 % del valore limite (12 μg/m3)
|
4.Piombo
|
MEDIA annuale
|
Soglia di valutazione superiore
|
70 % del valore limite (0,35 μg/m3)
|
Soglia di valutazione inferiore
|
50 % del valore limite (0,25 μg/m3)
|
5.Benzene
|
MEDIA annuale
|
Soglia di valutazione superiore
|
70 % del valore limite (3,5 μg/m3)
|
Soglia di valutazione inferiore
|
40 % del valore limite (2 μg/m3)
|
6.Monossido di carbonio
|
MEDIA su otto ore
|
Soglia di valutazione superiore
|
70 % del valore limite (7 μg/m3)
|
Soglia di valutazione inferiore
|
50 % del valore limite (5 μg/m3)
|
🡻 2008/50/CE
ALLEGATO III
Valutazione della qualità dell'aria ambiente e ubicazione dei punti di campionamento per la misurazione di biossido di zolfo, biossido di azoto e ossidi di azoto, particolato (PM10 e PM2,5), piombo, benzene e monossido di carbonio nell'aria ambiente
A.Aspetti generali
La qualità dell'aria ambiente è valutata in tutte le zone e gli agglomerati secondo i seguenti criteri:
1.
La qualità dell'aria ambiente è valutata in tutti i siti, eccettuati quelli di cui al paragrafo 2, secondo i criteri stabiliti nei punti B e C per l'ubicazione dei punti di campionamento per le misurazioni in siti fissi. I principi enunciati nei punti B e C si applicano anche se sono utili per individuare le ubicazioni specifiche in cui è stabilita la concentrazione degli inquinanti interessati, qualora la qualità dell'aria ambiente sia valutata attraverso misurazioni indicative o la modellizzazione.
2.
La conformità con i valori limite finalizzati alla protezione della salute umana non è valutata nelle seguenti ubicazioni:
a)tutte le ubicazioni situate nelle zone cui il pubblico non ha accesso e in cui non vi sono abitazioni fisse;
b)a norma dell'articolo 2, paragrafo 1, all'interno di stabilimenti o impianti industriali ai quali si applicano tutte le pertinenti disposizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
c)sulle carreggiate delle strade e sugli spartitraffici, salvo se i pedoni hanno normalmente accesso allo spartitraffico.
B.Ubicazione su macroscala dei punti di campionamento
1.
Protezione della salute umana
a)I punti di campionamento installati ai fini della protezione della salute umana devono essere situati in modo da fornire dati:
–sulle aree all'interno di zone ed agglomerati dove si verificano le concentrazioni più elevate alle quali la popolazione può essere esposta, direttamente o indirettamente, per un periodo significativo in relazione al periodo di mediazione del(i) valore(i) limite,
–sui livelli nelle altre aree all'interno delle zone e degli agglomerati rappresentativi dell'esposizione della popolazione in generale.
b)In generale, i punti di campionamento devono essere situati in modo da evitare misurazioni di micro-ambienti molto ridotti nelle immediate vicinanze dei punti; in altri termini, ciò significa che il punto di campionamento deve essere situato in modo che, se possibile, l'aria campionata sia rappresentativa della qualità dell'aria su un tratto di strada lungo almeno 100 m per i siti legati alla circolazione e di una superficie pari ad almeno 250 m × 250 m per i siti industriali.
c)I siti di fondo urbano devono essere ubicati in modo tale che il livello di inquinamento cui sono esposti sia influenzato dal contributo integrato di tutte le fonti sopravvento rispetto alla stazione. In relazione al livello di inquinamento non deve prevalere un'unica fonte, a meno che tale situazione non sia caratteristica di un'area urbana più vasta. Questi punti di campionamento devono, in genere, essere rappresentativi di vari chilometri quadrati.
d)Se si devono valutare i livelli di fondo rurale, il punto di campionamento non deve essere influenzato da agglomerati o siti industriali situati nelle vicinanze, cioè siti a una distanza inferiore a cinque chilometri.
e)Quando devono essere valutati i contributi delle fonti industriali, almeno un punto di campionamento deve essere installato sottovento rispetto alla fonte all'interno della zona residenziale più vicina. Se la concentrazione di fondo è sconosciuta, è necessario installare un altro punto di campionamento nella direzione principale del vento.
f)Per quanto possibile, i punti di campionamento devono anche essere rappresentativi di località simili non nelle loro immediate vicinanze.
g)Si deve tener conto della necessità di installare punti di campionamento nelle isole, dove ciò sia necessario per la protezione della salute umana.
2.
Protezione della vegetazione e degli ecosistemi naturali
I punti di campionamento finalizzati alla protezione della vegetazione e degli ecosistemi naturali devono essere situati a più di 20 km di distanza dagli agglomerati o a più di 5 km di distanza da altre zone edificate, impianti industriali o autostrade o strade principali con conteggi di traffico superiori a 50 000 veicoli al giorno; ciò significa che un punto di campionamento deve essere situato in modo tale che l'aria campionata sia rappresentativa della qualità dell'aria presente in una superficie circostante di almeno 1 000 km2. Gli Stati membri possono provvedere affinché un punto di campionamento venga posto ad una distanza inferiore o sia rappresentativo della qualità dell'aria di un'area meno estesa tenendo conto delle condizioni geografiche o delle possibilità di protezione delle zone particolarmente vulnerabili.
Si deve tener conto della necessità di valutare la qualità dell'aria sulle isole.
C.Ubicazione su microscala dei punti di campionamento
Per quanto possibile devono applicarsi i seguenti criteri:
🡻 2015/1480 Art. 2 e allegato II, punto 2), lettera a)
–l'ingresso della sonda di campionamento deve essere libero (di norma per un angolo di almeno 270° o 180° per punti di campionamento sulla linea degli edifici) e non vi devono essere ostacoli che possano disturbare il flusso d'aria nelle vicinanze dell'ingresso della sonda di campionamento (di norma ad alcuni metri da edifici, balconi, alberi e altri ostacoli e, nel caso di punti di campionamento rappresentativi della qualità dell'aria sulla linea degli edifici, ad almeno una distanza di 0,5 m dall'edificio più prossimo);
–di regola, il punto di ingresso dell'aria deve situarsi tra 1,5 m (fascia di respirazione) e 4 m sopra il livello del suolo. Può essere opportuna anche un'ubicazione più elevata se la stazione è rappresentativa di un'area ampia; eventuali deroghe devono essere adeguatamente documentate.
🡻 2008/50/CE
–l'ingresso della sonda non deve essere collocato nelle immediate vicinanze di fonti inquinanti per evitare l'aspirazione diretta di emissioni non miscelate all'aria ambiente,
–lo scarico del campionatore deve essere collocato in modo da evitare il ricircolo dell'aria scaricata verso l'ingresso del campionatore,
🡻 2015/1480 Art. 2 e allegato II, punto 2), lettera a)
–per tutti gli inquinanti le sonde di campionamento nei siti di traffico devono essere situate ad almeno 25 m di distanza dal bordo dei grandi incroci e a non più di 10 m dal bordo stradale. Per "grande incrocio" si intende un incrocio che interrompe il flusso del traffico e dà origine a emissioni diverse ("stop-go") dal resto della strada.
🡻 2008/50/CE
Si può anche tener conto dei fattori seguenti:
–fonti di interferenza,
–sicurezza,
–accesso,
–disponibilità di energia elettrica e di linee telefoniche,
–visibilità del punto di campionamento rispetto all'ambiente circostante,
–sicurezza del pubblico e degli addetti,
–opportunità di ubicare punti di campionamento per diversi inquinanti nello stesso sito,
–vincoli di pianificazione.
🡻 2015/1480 Art. 2 e allegato II, punto 2), lettera a)
Qualsiasi deroga dai criteri elencati nella presente sezione deve essere pienamente documentata attraverso le procedure di cui al punto D.
🡻 2015/1480 Art. 2 e allegato II, punto 2), lettera b)
D.Documentazione e riesame della scelta del sito
Le autorità competenti incaricate della valutazione della qualità dell'aria devono documentare in maniera esauriente, per tutte le zone e gli agglomerati, le procedure di selezione dei siti e tenere traccia di tutte le informazioni a sostegno della progettazione della rete e della scelta dell'ubicazione di tutti i siti di monitoraggio. La documentazione deve includere fotografie dell'area circostante questi siti corredate di mappe dettagliate. Qualora in una zona o un agglomerato siano utilizzati metodi supplementari, la documentazione deve includere informazioni dettagliate su questi metodi e su come i criteri elencati nell'articolo 7, paragrafo 3, siano soddisfatti. La documentazione deve essere aggiornata in funzione delle esigenze e riesaminata almeno ogni cinque anni, al fine di garantire che i criteri di selezione, la progettazione della rete e l'ubicazione dei siti di monitoraggio restino validi ed ottimali nel tempo. La documentazione deve essere trasmessa alla Commissione entro 3 mesi dal momento della richiesta.
🡻 2008/50
ALLEGATO IV
MISURAZIONI NEI SITI DI FONDO RURALI A PRESCINDERE DALLA CONCENTRAZIONE
A.
Obiettivi
Queste misurazioni servono principalmente a rendere disponibili informazioni sufficienti sui livelli di fondo. Si tratta di informazioni essenziali per valutare i livelli più elevati nelle zone più inquinate (come il fondo urbano, i siti connessi ad attività industriali, i siti relativi al traffico), determinare il possibile contributo dato da inquinanti atmosferici trasportati su lunghe distanze, contribuire all'analisi della ripartizione tra le varie fonti e capire il comportamento di inquinanti specifici come il particolato. È altresì essenziale per utilizzare maggiormente le tecniche di modellizzazione anche nelle zone urbane.
B.
Sostanze
La misurazione del PM2,5 deve comprendere almeno la concentrazione di massa totale e le concentrazioni dei componenti più opportuni per determinarne la composizione chimica. Devono essere comprese almeno le specie chimiche che figurano nell'elenco della tabella seguente.
SO42–
|
Na+
|
NH4+
|
Ca2+
|
carbonio elementare (CE)
|
NO3–
|
K+
|
Cl–
|
Mg2+
|
carbonio organico (CO)
|
C.
Ubicazione
Le misurazioni devono essere effettuate in particolare in zone di fondo rurali, secondo le modalità definite nell'allegato III, punti A, B e C.
🡻 2008/50
ALLEGATO V
Criteri per determinare il numero minimo di punti di campionamento per la misurazione in siti fissi delle concentrazioni di biossido di zolfo, biossido di azoto e ossidi di azoto, particolato (PM10 e PM2,5), piombo, benzene e monossido di carbonio nell'aria ambiente
A.
Numero minimo di punti di campionamento per misurazioni in siti fissi al fine di valutare la conformità ai valori limite per la protezione della salute umana e le soglie di allarme nelle zone e negli agglomerati dove la misurazione in siti fissi è l'unica fonte di informazione
1.Fonti diffuse
Popolazione dell'agglomerato o della zona
(in migliaia di abitanti)
|
Se la concentrazione massima supera la soglia di valutazione superiore (
)
|
Se la concentrazione massima è compresa tra la soglia di valutazione superiore e quella inferiore
|
|
Inquinanti tranne PM
|
Per PM (
) (somma di PM10 e PM2,5)
|
Inquinanti tranne PM
|
Per PM (
) (somma di PM10 e PM2,5)
|
0-249
|
1
|
2
|
1
|
1
|
250-499
|
2
|
3
|
1
|
2
|
500-749
|
2
|
3
|
1
|
2
|
750-999
|
3
|
4
|
1
|
2
|
1 000-1 499
|
4
|
6
|
2
|
3
|
1 500-1 999
|
5
|
7
|
2
|
3
|
2 000-2 749
|
6
|
8
|
3
|
4
|
2 750-3 749
|
7
|
10
|
3
|
4
|
3 750-4 749
|
8
|
11
|
3
|
6
|
4 750-5 999
|
9
|
13
|
4
|
6
|
≥ 6000
|
10
|
15
|
4
|
7
|
2.Fonti puntuali
Per valutare l'inquinamento nelle vicinanze di fonti puntuali, si deve calcolare il numero di punti di campionamento per misurazioni in siti fissi tenendo conto delle densità delle emissioni, del probabile profilo di distribuzione dell'inquinamento dell'aria ambiente e della potenziale esposizione della popolazione.
B.
Numero minimo di punti di campionamento per misurazioni in siti fissi al fine di valutare la conformità all'obiettivo di riduzione dell'esposizione al PM2,5 per la protezione della salute umana
A tal fine deve essere predisposto un punto di campionamento per milione di abitanti per l'insieme degli agglomerati e altre zone urbane con più di 100 000 abitanti. Questi punti di campionamento possono coincidere con quelli previsti al punto A.
C.
Numero minimo di punti di campionamento per misurazioni in siti fissi al fine di valutare la conformità ai livelli critici per la protezione della vegetazione in zone diverse dagli agglomerati
Se la concentrazione massima supera la soglia di valutazione superiore
|
Se la concentrazione massima è compresa tra la soglia di valutazione superiore e quella inferiore
|
1 stazione ogni 20 000 km2
|
1 stazione ogni 40 000 km2
|
Nelle zone insulari, il numero dei punti di campionamento per le misurazioni in siti fissi deve essere calcolato tenendo conto del probabile profilo di distribuzione dell'inquinamento dell'aria ambiente e della potenziale esposizione della vegetazione.
🡻 2008/50/CE
ALLEGATO VI
Metodi di riferimento per la valutazione delle concentrazioni di biossido di zolfo, biossido di azoto e ossidi di azoto, particolato (PM10 e PM2,5), piombo, benzene, monossido di carbonio, e ozono
🡻 2015/1480 Art. 2 e allegato II, punto 3), lettera a)
A.Metodi di riferimento per la valutazione delle concentrazioni di biossido di zolfo, biossido di azoto e ossidi di azoto, materiale particolato (PM10 e PM2,5), piombo, benzene, monossido di carbonio e ozono
1.Metodo di riferimento per la misurazione del biossido di zolfo
Il metodo di riferimento per la misurazione del biossido di zolfo è descritto nella norma EN 14212:2012 "Ambient air — Standard method for the measurement of the concentration of sulphur dioxide by ultraviolet fluorescence".
2.Metodo di riferimento per la misurazione del biossido di azoto e degli ossidi di azoto
Il metodo di riferimento per la misurazione del biossido di azoto e degli ossidi di azoto è descritto nella norma EN 14211:2012 "Ambient air — Standard method for the measurement of the concentration of nitrogen dioxide and nitrogen monoxide by chemiluminescence".
🡻 2015/1480 Art. 2 e allegato II, punto 3), lettera a), modificati da rettifica, GU L 72 del 14.3.2019, pag. 141
3.Metodo di riferimento per il campionamento e la misurazione del piombo
Il metodo di riferimento per il campionamento del piombo è descritto nel presente allegato, punto A.4. Il metodo di riferimento per la misurazione del piombo è descritto nella norma EN 14902:2005 "Standard method for measurement of Pb/Cd/As/Ni in the PM10 fraction of suspended particulate matter".
🡻 2015/1480 Art. 2 e allegato II, punto 3), lettera a)
4.Metodo di riferimento per il campionamento e la misurazione del PM10
Il metodo di riferimento per il campionamento e la misurazione del PM10 è descritto nella norma EN12341:2014 "Ambient Air — standard gravimetric measurement method for the determination of the PM10 or PM2,5 mass concentration of suspended particulate matter".
5.Metodo di riferimento per il campionamento e la misurazione del PM2,5
Il metodo di riferimento per il campionamento e la misurazione del PM2,5 è descritto nella norma EN12341:2014 "Ambient Air — standard gravimetric measurement method for the determination of the PM10 or PM2,5 mass concentration of suspended particulate matter".
🡻 2015/1480 Art. 2 e allegato II, punto 3), lettera a), modificati da rettifica, GU L 72 del 14.3.2019, pag. 141
6.Metodo di riferimento per il campionamento e la misurazione del benzene
Il metodo di riferimento per la misurazione "Ambient air quality — Standard method for measurement of benzene concentrations".
🡻 2015/1480 Art. 2 e allegato II, punto 3), lettera a)
7.Metodo di riferimento per la misurazione del monossido di carbonio
Il metodo di riferimento per la misurazione del monossido di carbonio è descritto nella norma EN 14626:2012 "Ambient air — Standard method for the measurement of the concentration of carbon monoxide by non-dispersive infrared spectroscopy".
8.Metodo di riferimento per la misurazione dell'ozono
Il metodo di riferimento per la misurazione dell'ozono è descritto nella norma EN 14625:2012 "Ambient air — Standard method for the measurement of the concentration of ozone by ultraviolet photometry".
🡻 2008/50/CE
B.Dimostrazione dell'equivalenza
1.
Gli Stati membri possono utilizzare qualsiasi altro metodo di campionamento e misurazione a condizione che riescano a dimostrare che esso dà risultati equivalenti a quelli dei metodi di cui al punto A o, nel caso del particolato, qualsiasi altro metodo per il quale gli Stati membri interessati riescano a dimostrare che presenta un rapporto coerente con il metodo di riferimento prescritto. In tal caso, i risultati ottenuti con il metodo utilizzato devono essere rettificati con un fattore di correzione per ottenere risultati equivalenti a quelli che si sarebbero conseguiti con il metodo di riferimento.
2.
La Commissione può chiedere agli Stati membri di preparare e presentarle un rapporto per dimostrare l'equivalenza a norma del paragrafo 1.
3.
Nel valutare l'accettabilità del rapporto di cui al paragrafo 2, la Commissione fa riferimento ai suoi orientamenti sulla dimostrazione dell'equivalenza (non ancora pubblicati). Se gli Stati membri hanno applicato fattori di correzione provvisori per ottenere un'approssimazione dell'equivalenza, questi ultimi devono essere confermati e/o modificati con riferimento agli orientamenti della Commissione.
4.
Gli Stati membri garantiscono che, ove opportuno, la correzione sia anche applicata retroattivamente ai dati sulle misurazioni ricavati in passato per ottenere una migliore comparazione dei dati.
C.Standardizzazione
Per gli inquinanti gassosi il volume deve essere standardizzato alla temperatura di 293 K e alla pressione atmosferica di 101,3 kPa. Per il particolato e le sostanze in esso contenute da analizzare (ad esempio il piombo), il volume di campionamento si riferisce alle condizioni ambiente in termini di temperatura e di pressione atmosferica alla data delle misurazioni.
E.Riconoscimento reciproco dei dati
🡻 2015/1480 Art. 2 e allegato II, punto 3), lettera c)
Per dimostrare che l'apparecchiatura soddisfa i requisiti prestazionali dei metodi di riferimento elencati al punto A del presente allegato, le autorità competenti e gli organismi designati ai sensi dell'articolo 3 accettano i rapporti di prova rilasciati in altri Stati membri, a condizione che i laboratori di prova siano accreditati secondo la pertinente norma armonizzata sui laboratori di prova e taratura.
I rapporti di prova dettagliati e tutti i risultati dei test devono essere messi a disposizione di altre autorità competenti o dei loro organismi designati. I rapporti di prova devono dimostrare che l'apparecchiatura soddisfa tutti i requisiti prestazionali anche laddove alcune condizioni ambientali e sito-specifiche di uno Stato membro siano diverse dalle condizioni per cui l'apparecchiatura è stata già testata e omologata in un altro Stato membro.
🡻 2008/50/CE
ALLEGATO VII
VALORI-OBIETTIVO E OBIETTIVI A LUNGO TERMINE PER L'OZONO
A.Definizioni e criteri
1.Definizioni
Per AOT40 (espresso in μg/m3 · h) s'intende la somma della differenza tra le concentrazioni orarie superiori a 80 μg/m3 (= 40 parti per miliardo) e 80 μg/m3 in un dato periodo di tempo, utilizzando solo i valori orari rilevati ogni giorno tra le 8:00 e le 20:00, ora dell'Europa centrale (CET).
2.Criteri
Per verificare la validità dell'aggregazione dei dati e del calcolo dei parametri statistici devono essere usati i seguenti criteri:
Parametro
|
Percentuale richiesta di dati validi
|
Valori su 1 ora
|
75 % (ossia 45 minuti)
|
Valori su 8 ore
|
75 % dei valori (ovvero 6 ore)
|
Valore medio massimo giornaliero su 8 ore sulla base delle medie consecutive di 8 ore
|
75 % delle concentrazione medie consecutive su 8 ore calcolate in base a dati orari (ossia 18 medie su 8 ore al giorno)
|
AOT40
|
90 % dei valori di 1 ora nel periodo di tempo definito per il calcolo del valore AOT 40 (
)
|
MEDIA annuale
|
75 % dei valori di 1 ora nella stagione estiva (da aprile a settembre) e 75 % nella stagione invernale (da gennaio a marzo e da ottobre a dicembre) rispettivamente
|
Numero di superamenti e valori massimi per mese
|
90 % dei valori medi massimi giornalieri su 8 ore (27 valori giornalieri disponibili al mese)
90 % dei valori di 1 ora tra le 8:00 e le 20:00, CET
|
Numero di superamenti e valori massimi per anno
|
Cinque mesi su sei nella stagione estiva (da aprile a settembre)
|
B.Valori-obiettivo
Finalità
|
Periodo di mediazione
|
Valore-obiettivo
|
Data entro la quale dovrebbe essere raggiunto il valore-obiettivo (
)
|
Protezione della salute umana
|
MEDIA massima giornaliera calcolata su 8 ore (
)
|
120 μg/m3 da non superare più di 25 volte per anno civile come media su tre anni (
)
|
1.1.2010
|
Protezione della vegetazione
|
Da maggio a luglio
|
AOT40 (calcolato sulla base dei valori di 1 ora)
18 000 μg/m3 · h come media su cinque anni
|
1.1.2010
|
C.Obiettivi a lungo termine
Finalità
|
Periodo di mediazione
|
Obiettivo a lungo termine
|
Data entro la quale dev'essere raggiunto l'obiettivo a lungo termine
|
Protezione della salute umana
|
Media massima giornaliera calcolata su 8 ore nell'arco di un anno civile
|
120 μg/m3
|
non definito
|
Protezione della vegetazione
|
Da maggio a luglio
|
AOT40, (calcolato sulla base dei valori di 1 ora) 6 000 μg/m3 · h
|
non definito
|
🡻 2008/50
ALLEGATO VIII
Criteri per la classificazione e l'ubicazione dei punti di campionamento per la valutazione delle concentrazioni di ozono
Per le misurazioni in siti fissi si applicano i seguenti criteri:
A.Ubicazione su macroscala
Tipo di stazione
|
Finalità della misurazione
|
Rappresentatività (
)
|
Criteri per l'ubicazione su macroscala
|
Urbana
|
Protezione della salute umana:
determinare l'esposizione all'ozono della popolazione delle zone urbane, ovvero delle zone con densità di popolazione e concentrazioni di ozono relativamente alte e rappresentative dell'esposizione della popolazione generale
|
Alcuni km2
|
Lontano dall'influsso di emissioni locali come traffico, distributori di carburante, ecc.;
zona sufficientemente areata da garantire un'adeguata miscela delle sostanze da misurare;
per esempio zone cittadine ad uso residenziale o commerciale, parchi (lontano dagli alberi), ampie strade o piazze con traffico minimo o nullo, zone aperte appartenenti a strutture scolastiche o a impianti ricreativi o sportivi
|
Suburbana
|
Protezione della salute umana e della vegetazione:
determinare l'esposizione della popolazione e della vegetazione alla periferia degli agglomerati, dove si riscontrano i massimi livelli di ozono ai quali la popolazione e la vegetazione possono essere esposti direttamente o indirettamente
|
Alcune decine di km2
|
Non nelle immediate vicinanze dell'area di massima emissione, sottovento rispetto alla direzione o alle direzioni principali del vento in condizioni favorevoli alla formazione di ozono;
aree in cui la popolazione, le colture sensibili o gli ecosistemi naturali situati ai margini estremi di un agglomerato sono esposti ad elevati livelli di ozono;
ove appropriato, anche qualche stazione suburbana situata sopravvento rispetto all'area di massima emissione, onde determinare i livelli regionali di inquinamento di fondo da ozono
|
Rurale
|
Protezione della salute umana e della vegetazione:
determinare l'esposizione della popolazione, delle colture e degli ecosistemi naturali alle concentrazioni di ozono su scala subregionale
|
Livelli subregionali
(alcune centinaia di km2)
|
Le stazioni possono essere situate in piccoli insediamenti e/o aree con ecosistemi naturali, foreste o colture;
aree rappresentative dell'ozono purché distanti dall'influenza di emissioni locali immediate, come insediamenti industriali e strade;
aree aperte, ma non alla sommità di montagne
|
Fondo rurale
|
Protezione della vegetazione e della salute umana:
determinare l'esposizione delle colture e degli ecosistemi naturali alle concentrazioni di ozono su scala regionale nonché l'esposizione della popolazione
|
Livelli regionale, nazionale/continentale
(da 1 000 a 10 000 km2)
|
Stazioni situate in aree a bassa densità di popolazione, ad esempio con ecosistemi naturali, foreste, a una distanza di almeno 20 km da aree urbane ed industriali e distanti dall'influenza delle emissioni locali;
evitare zone soggette ad un locale aumento delle condizioni di inversione a livello del suolo, nonché la sommità delle montagne;
sconsigliate le zone costiere caratterizzate da evidenti cicli di vento diurni a carattere locale
|
Per le stazioni rurali e rurali di fondo occorre eventualmente coordinare l'ubicazione dei punti di campionamento con le disposizioni relative al monitoraggio prescritte dal regolamento (CE) n. 1737/2006 della Commissione, del 7 novembre 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2152/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al monitoraggio delle foreste e delle interazioni ambientali nella Comunità (
).
B.Ubicazione su microscala
Se possibile deve essere seguita la procedura per l'ubicazione su microscala indicata nell'allegato III, punto C, assicurandosi inoltre che l'ingresso della sonda sia posizionato ben distante da fonti quali fornaci e camini di incenerimento e a più di 10 m dalla strada più vicina e via via più distante in funzione dell'intensità di traffico.
C.Documentazione e riesame della scelta del sito
Devono applicarsi le procedure descritte nell'allegato III, punto D, con un'adeguata selezione ed interpretazione dei dati di monitoraggio nel contesto dei processi meteorologici e fotochimici che determinano le concentrazioni di ozono rilevate nei rispettivi siti.
🡻 2008/50/CE
ALLEGATO IX
Criteri per calcolare il numero minimo di punti di campionamento per la misurazione in siti fissi delle concentrazioni di ozono
🡻 2015/1480 Art. 2 e allegato II, punto 4)
A.Numero minimo di punti di campionamento per le misurazioni in siti fissi delle concentrazioni di ozono
Numero minimo di punti di campionamento per misurazioni in continuo in siti fissi atte a valutare il grado di raggiungimento dei valori-obiettivo, obiettivi a lungo termine e soglie di informazione e di allarme laddove queste misurazioni costituiscono l'unica fonte di informazione:
Popolazione (× 1 000)
|
Agglomerato (
)
|
Altre zone (
)
|
Fondo rurale
|
< 250
|
|
1
|
1 stazione/50 000 km2 come densità media di tutte le zone di un paese (
)
|
< 500
|
1
|
2
|
|
< 1000
|
2
|
2
|
|
< 1500
|
3
|
3
|
|
< 2000
|
3
|
4
|
|
< 2750
|
4
|
5
|
|
< 3750
|
5
|
6
|
|
> 3750
|
1 stazione supplementare per 2 milioni di abitanti
|
1 stazione supplementare per 2 milioni di abitanti
|
|
🡻 2008/50/CE
B.Numero minimo di punti di campionamento per le misurazioni in siti fissi in zone ed agglomerati che raggiungono gli obiettivi a lungo termine
l numero di punti di campionamento per l'ozono, unito ad altri metodi di valutazione supplementari quali le tecniche di modellizzazione della qualità dell'aria e la misurazione contestuale di biossido di azoto, deve essere sufficiente per esaminare la tendenza dell'inquinamento da ozono e verificare la conformità agli obiettivi a lungo termine. Il numero di stazioni situate negli agglomerati e nelle altre zone può essere ridotto ad un terzo del numero indicato al punto A. Qualora le informazioni raccolte da stazioni di misurazione in siti fissi siano l'unica fonte di informazione, deve essere mantenuta almeno una stazione di monitoraggio. Se nelle zone in cui esistono altri metodi di valutazione a seguito di ciò una zona rimane priva di stazioni, deve essere istituito un coordinamento con un numero di stazioni nelle zone limitrofe tale da garantire una corretta valutazione delle concentrazioni di ozono rispetto agli obiettivi a lungo termine. Il numero delle stazioni rurali di fondo deve essere pari a 1 per ogni 100 000 km2.
🡻 2008/50
ALLEGATO X
MISURAZIONE DEI PRECURSORI DELL'OZONO
A.Obiettivi
Obiettivi principali di queste misurazioni sono l'analisi delle tendenze dei precursori dell'ozono, la verifica dell'utilità delle strategie di riduzione delle emissioni, il controllo della coerenza tra gli inventari delle emissioni e la correlazione delle fonti di emissione alle concentrazioni di inquinamento rilevate.
Ci si prefigge inoltre di approfondire la conoscenza dei processi di formazione dell'ozono e di dispersione dei precursori, e di migliorare l'applicazione di modelli fotochimici.
B.Sostanze
La misurazione dei precursori dell'ozono deve comprendere almeno gli ossidi di azoto (NO ed NO2) e i pertinenti composti organici volatili (COV). È di seguito riportato un elenco dei composti organici volatili raccomandati ai fini della misurazione.
|
1-butene
|
isoprene
|
etilbenzene
|
Etano
|
trans-2-butene
|
n-esano
|
m + p-xilene
|
Etilene
|
cis-2-butene
|
i-esano
|
o-xilene
|
Acetilene
|
1,3-butadiene
|
n-eptano
|
1,2,4-trimetilbenzene
|
Propano
|
n-pentano
|
n-ottano
|
1,2,3-trimetilbenzene
|
Propene
|
i-pentano
|
i-ottano
|
1,3,5-trimetilbenzene
|
n-butano
|
1-pentene
|
Benzene
|
formaldeide
|
i-butano
|
2-pentene
|
toluene
|
idrocarburi non metanici totali
|
C.Ubicazione
Le misurazioni devono essere effettuate principalmente nelle aree urbane o suburbane, presso tutti i siti di monitoraggio istituiti ai sensi della presente direttiva e considerati idonei alla luce degli obiettivi di monitoraggio di cui al punto A.
🡻 2008/50
ALLEGATO XI
VALORI LIMITE PER LA PROTEZIONE DELLA SALUTE UMANA
A.Criteri
Fatto salvo l'allegato I, per verificare la validità dell'aggregazione dei dati e del calcolo dei parametri statistici devono essere usati i seguenti criteri:
Parametro
|
Percentuale richiesta di dati validi
|
Valori su 1 ora
|
75 % (ossia 45 minuti)
|
Valori su 8 ore
|
75 % dei valori (ovvero 6 ore)
|
Valore medio massimo giornaliero su 8 ore
|
75 % delle concentrazioni medie consecutive su 8 ore calcolate in base a dati orari (ossia 18 medie su 8 ore al giorno)
|
Valori su 24 ore
|
75 % delle medie orarie (ossia almeno 18 valori orari)
|
MEDIA annuale
|
90 % (
)dei valori di 1 ora o (se non disponibile) dei valori di 24 ore nel corso dell'anno
|
B.Valori Limite
Periodo di mediazione
|
Valore limite
|
Margine di tolleranza
|
Data entro la quale deve essere raggiunto il valore limite
|
Biossido di zolfo
|
|
|
|
1 ora
|
350 μg/m3, da non superare più di 24 volte per anno civile
|
150 μg/m3 (43 %)
|
—
|
1 giorno
|
125 μg/m3, da non superare più di 3 volte per anno civile
|
Nessuno
|
—
|
Biossido di azoto
|
|
|
|
1 ora
|
200 μg/m3, da non superare più di 18 volte per anno civile
|
50 % il 19 luglio 1999, con una riduzione il 1o gennaio 2001 e successivamente ogni 12 mesi secondo una percentuale annua costante fino a raggiungere lo 0 % entro il 1o gennaio 2010
|
1o gennaio 2010
|
Anno civile
|
40 μg/m3
|
50 % il 19 luglio 1999, con una riduzione il 1o gennaio 2001 e successivamente ogni 12 mesi secondo una percentuale annua costante fino a raggiungere lo 0 % entro il 1o gennaio 2010
|
1o gennaio 2010
|
Benzene
|
|
|
|
Anno civile
|
5 μg/m3
|
5 μg/m3 (100 %) il 13 dicembre 2000, con una riduzione il 1o gennaio 2006 e successivamente ogni 12 mesi di 1 μg/m3 fino a raggiungere lo 0 % entro il 1o gennaio 2010
|
1o gennaio 2010
|
Monossido di carbonio
|
|
|
|
Media massima giornaliera calcolata su 8 ore (
)
|
10 mg/m3
|
60 %
|
—
|
Piombo
|
|
|
|
Anno civile
|
0,5 μg/m3
|
100 %
|
—
|
PM10
|
|
|
|
1 giorno
|
50 μg/m3, da non superare più di 35 volte per anno civile
|
50 %
|
—
|
Anno civile
|
40 μg/m3
|
20 %
|
—
|
🡻 2008/50/CE
ALLEGATO XII
SOGLIE DI INFORMAZIONE E DI ALLARME
A.Soglie di allarme per inquinanti diversi dall'ozono
Le soglie devono essere misurate su tre ore consecutive in siti rappresentativi della qualità dell'aria su almeno 100 km2 oppure in una zona o un agglomerato interi, se tale zona o agglomerato sono meno estesi.
Inquinante
|
Soglia di allarme
|
Biossido di zolfo
|
500 μg/m3
|
Biossido di azoto
|
400 μg/m3
|
B.Soglie di informazione e di allarme per l'ozono
Finalità
|
Periodo di mediazione
|
Soglia
|
Informazione
|
1 ora
|
180 μg/m3
|
Allarme
|
1 ora (
)
|
240 μg/m3
|
🡻 2008/50
ALLEGATO XIII
LIVELLI CRITICI PER LA PROTEZIONE DELLA VEGETAZIONE
Periodo di mediazione
|
Livello critico
|
Margine di tolleranza
|
Biossido di zolfo
|
Anno civile e stagione invernale (1o ottobre-31 marzo)
|
20 μg/m3
|
Nessuno
|
Ossidi di azoto
|
Anno civile
|
30 μg/m3 NOx
|
Nessuno
|
🡻 2008/50/CE
ALLEGATO XIV
OBIETTIVO NAZIONALE DI RIDUZIONE DELL'ESPOSIZIONE, VALORE-OBIETTIVO E VALORE LIMITE PER IL PM2,5
A.Indicatore di esposizione media
L'indicatore di esposizione media, espresso in μg/m3 (IEM), deve basarsi sulle misurazioni effettuate in siti di fondo urbano in zone e agglomerati situati in tutto il territorio degli Stati membri. Deve essere valutato come concentrazione media annua su 3 anni civili ricavata dalla media di tutti i punti di campionamento allestiti a norma dell'allegato V, punto B. L'IEM per l'anno di riferimento 2010 è dato dalla concentrazione media degli anni 2008, 2009 e 2010.
Tuttavia, qualora non siano disponibili dati per il 2008, gli Stati membri possono basarsi sulla concentrazione media degli anni 2009 e 2010 o sulla concentrazione media degli anni 2009, 2010 e 2011. Gli Stati membri che ricorrono a queste possibilità comunicano la loro decisione alla Commissione entro l'11 settembre 2008.
L'IEM per l'anno 2020 è dato dalla concentrazione media su tre anni consecutivi (2018, 2019 e 2020) ricavata dalla media di tutti questi punti di campionamento. L'IEM è utilizzato per esaminare se l'obiettivo nazionale di riduzione dell'esposizione è raggiunto.
L'IEM per l'anno 2015 è dato dalla concentrazione media su tre anni consecutivi (2013, 2014 e 2015) ricavata dalla media di tutti questi punti di campionamento. L'IEM è utilizzato per esaminare se l'obbligo di concentrazione dell'esposizione è raggiunto.
B.Obiettivo nazionale di riduzione dell'esposizione
Obiettivo di riduzione dell'esposizione relativo all'IEM nel 2010
|
Anno entro il quale dovrebbe essere raggiunto l'obiettivo di riduzione dell'esposizione
|
Concentrazione iniziale in μg/m3
|
Obiettivo di riduzione in percentuale
|
2020
|
< 8,5 = 8,5
|
0 %
|
|
> 8,5 — < 13
|
10 %
|
|
= 13 — < 18
|
15 %
|
|
= 18 — < 22
|
20 %
|
|
≥ 22
|
Tutte le misure appropriate per conseguire l'obiettivo di 18 μg/m3
|
|
Se l'IEM nell'anno di riferimento è uguale o inferiore a 8,5 μg/m3, l'obiettivo di riduzione dell'esposizione è fissato a zero. L'obiettivo di riduzione è zero anche nei casi in cui l'IEM raggiunge il livello di 8,5 μg/m3 in qualsiasi momento nel periodo dal 2010 al 2020 ed è mantenuto a questo livello o al di sotto di esso.
C.Obbligo di concentrazione dell'esposizione
Obbligo di concentrazione dell'esposizione
|
Anno entro il quale deve essere rispettato tale obbligo
|
20 μg/m3
|
2015
|
D.Valore-obiettivo
Periodo di mediazione
|
Valore-obiettivo
|
Data entro la quale dovrebbe essere raggiunto il valore-obiettivo
|
Anno civile
|
25 μg/m3
|
1o gennaio 2010
|
E.Valore limite
Periodo di mediazione
|
Valore limite
|
Margine di tolleranza
|
Data entro la quale deve essere raggiunto il valore limite
|
FASE 1
|
Anno civile
|
25 μg/m3
|
20 % l'11 giugno 2008, con riduzione il 1o gennaio successivo e successivamente ogni 12 mesi secondo una percentuale annua costante fino a raggiungere lo 0 % entro il 1o gennaio 2015
|
1o gennaio 2015
|
FASE 2 (
)
|
Anno civile
|
20 μg/m3
|
|
1o gennaio 2020
|
🡻 2008/50
ALLEGATO XV
Informazioni da includere nei piani per la qualità dell'aria locali, regionali o nazionali di miglioramento della qualità dell'aria ambiente
A.Informazioni da fornire a norma dell'articolo 23 (piani per la qualità dell'aria)
1.Luogo in cui il superamento del valore limite è stato rilevato
a)regione;
b)città (mappa);
c)stazione di misurazione (mappa, coordinate geografiche).
2.Informazioni generali
a)tipo di zona (centro urbano, area industriale o rurale);
b)stima della superficie inquinata (km2) e della popolazione esposta all'inquinamento;
c)dati utili sul clima;
d)dati topografici utili;
e)informazioni sufficienti sui tipi di obiettivi da proteggere nella zona interessata.
3.Autorità responsabili
nome e indirizzo delle persone responsabili dell'elaborazione e dell'attuazione dei piani di miglioramento.
4.Natura e valutazione dell'inquinamento
a)concentrazioni registrate in anni precedenti (prima dell'attuazione dei provvedimenti di miglioramento);
b)concentrazioni misurate dall'inizio del progetto;
c)tecniche di valutazione applicate.
5.Origine dell'inquinamento
a)elenco delle principali fonti di emissione responsabili dell'inquinamento (mappa);
b)quantità totale di emissioni prodotte da tali fonti (tonnellate/anno);
c)informazioni sull'inquinamento proveniente da altre regioni.
6.Analisi della situazione
a)informazioni particolareggiate sui fattori che hanno causato il superamento dei valori (ad esempio i trasporti, compresi quelli transfrontalieri, o la formazione di inquinanti secondari nell'atmosfera);
b)informazioni particolareggiate sui possibili provvedimenti per il miglioramento della qualità dell'aria.
7.Informazioni sui provvedimenti o progetti di miglioramento esistenti anteriormente all'11 giugno 2008, vale a dire
a)provvedimenti di carattere locale, regionale, nazionale e internazionale;
b)effetti riscontrati di tali provvedimenti.
8.Informazioni sui provvedimenti o progetti adottati allo scopo di ridurre l'inquinamento e posteriori all'entrata in vigore della presente direttiva
a)elenco e descrizione di tutti i provvedimenti messi a punto nell'ambito del progetto;
b)calendario di attuazione;
c)stima del miglioramento programmato della qualità dell'aria e dei tempi previsti per conseguire questi obiettivi.
9.Informazioni sui provvedimenti o progetti programmati o oggetto di ricerca a lungo termine
10.Elenco delle pubblicazioni, dei documenti, dei lavori, ecc. utilizzati a complemento delle informazioni richieste a norma del presente allegato.
B.Informazioni da fornire a norma dell'articolo 22, paragrafo 1
1.
Tutte le informazioni di cui al punto A del presente allegato.
2.
Le informazioni sullo stato di attuazione delle direttive indicate di seguito:
1.direttiva 70/220/CEE del Consiglio, del 20 marzo 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico con le emissioni dei veicoli a motore
;
2.direttiva 94/63/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sul controllo delle emissioni di composti organici volatili (COV) derivanti dal deposito della benzina e dalla sua distribuzione dai terminali alle stazioni di servizio
;
3.direttiva 2008/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento
;
4.direttiva 97/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1997, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da adottare contro l'emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante prodotti dai motori a combustione interna destinati all'installazione su macchine mobili non stradali
;
5.direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1998, relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel
;
6.direttiva 1999/13/CE del Consiglio, dell'11 marzo 1999, sulla limitazione delle emissioni di composti organici volatili dovute all'uso di solventi organici in talune attività e in taluni impianti
;
7.direttiva 1999/32/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alla riduzione del tenore di zolfo di alcuni combustibili liquidi
;
8.direttiva 2000/76/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 dicembre 2000, sull'incenerimento dei rifiuti
;
9.direttiva 2001/80/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2001, concernente la limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati dai grandi impianti di combustione;
10.direttiva 2001/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2001, relativa ai limiti nazionali di emissione di alcuni inquinanti atmosferici;
11.direttiva 2004/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa alla limitazione delle emissioni di composti organici volatili dovute all'uso di solventi organici in talune pitture e vernici e in taluni prodotti per carrozzeria
;
12.direttiva 2005/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2005, che modifica la direttiva 1999/32/CE in relazione al tenore di zolfo dei combustibili per uso marittimo
;
13.direttiva 2005/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 settembre 2005, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da prendere contro le missioni di inquinanti gassosi e di particolato prodotti dai motori ad accensione spontanea destinati alla propulsione di veicoli e contro l'emissione di inquinanti gassosi prodotti dai motori ad accensione comandata alimentati con gas naturale o con gas di petrolio liquefatto destinati alla propulsione di veicoli
;
14.direttiva 2006/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici
.
3.
Informazioni su tutte le misure di abbattimento dell'inquinamento atmosferico da mettere in atto, a livello locale, regionale o nazionale, in connessione con il raggiungimento degli obiettivi di qualità dell'aria, compresi:
a)riduzione delle emissioni da fonti fisse garantendo che gli impianti di combustione di piccole e medie dimensioni che costituiscono fonti di inquinamento fisse (anche per la biomassa) siano dotati di dispositivi di limitazione delle emissioni o siano sostituiti;
b)riduzione delle emissioni dei veicoli dotandoli di dispositivi di controllo delle emissioni. Deve essere valutata la possibilità di ricorrere ad incentivi economici per accelerare l'adozione di tali dispositivi;
c)acquisto da parte delle amministrazioni pubbliche, secondo le modalità descritte nel manuale sugli appalti pubblici compatibili con l'ambiente, di veicoli stradali, carburanti/combustibili e impianti di combustione per ridurre le emissioni, compreso l'acquisto di:
–veicoli nuovi, compresi quelli a basse emissioni,
–servizi di trasporto con veicoli più ecologici,
–fonti di combustione fisse a basse emissioni,
–combustibili a basse emissioni per fonti fisse e mobili;
d)provvedimenti per limitare le emissioni dei trasporti attraverso la pianificazione e la gestione del traffico (comprese tariffazione della congestione, tariffe differenziate per i parcheggi o altri incentivi economici; istituzione di "zone a basse emissioni");
e)provvedimenti per incentivare il passaggio verso modi di trasporto meno inquinanti;
f)garanzia che vengano utilizzati combustibili a basse emissioni in fonti fisse di piccola, media e grande scala e in fonti mobili;
g)provvedimenti per ridurre l'inquinamento atmosferico attraverso il sistema di autorizzazioni di cui alla direttiva 2008/1/CE, i piani nazionali previsti dalla direttiva 2001/80/CE e il ricorso a strumenti economici come imposte, tasse, tariffe o scambi delle quote di emissione;
h)eventualmente, provvedimenti destinati a proteggere la salute dei bambini o di altre categorie sensibili.
🡻 2008/50/CE
ALLEGATO XVI
INFORMAZIONE DEL PUBBLICO
1.
Gli Stati membri provvedono affinché siano messe sistematicamente a disposizione del pubblico informazioni aggiornate sulle concentrazioni nell'aria ambiente degli inquinanti disciplinati dalla presente direttiva.
2.
Le concentrazioni nell'aria ambiente ottenute devono essere presentate come valori medi secondo i periodi di mediazione applicabili indicati nell'allegato VII e negli allegati da XI a XIV. Le informazioni devono indicare almeno i livelli superiori agli obiettivi di qualità dell'aria, in particolare i valori limite, i valori-obiettivo, le soglie di allarme, le soglie di informazione o gli obiettivi a lungo termine fissati per l'inquinante interessato. Deve inoltre essere presentata una breve valutazione riguardo agli obiettivi di qualità dell'aria e informazioni adeguate sugli effetti per la salute o, se del caso, per la vegetazione.
3.
Le informazioni sulle concentrazioni nell'aria ambiente di biossido di zolfo, biossido di azoto, particolato (almeno PM10), ozono e monossido di carbonio devono essere aggiornate almeno ogni giorno e, se fattibile, anche su base oraria. Le informazioni sulle concentrazioni nell'aria ambiente di piombo e benzene, presentate come valore medio degli ultimi 12 mesi, devono essere aggiornate almeno su base trimestrale e, se fattibile, su base mensile.
4.
Gli Stati membri provvedono affinché il pubblico disponga di informazioni tempestive sui superamenti, effettivi o previsti, delle soglie di allarme e di qualsiasi soglia di informazione. I dati forniti devono riguardare almeno le seguenti informazioni:
a)informazioni sui superamenti registrati:
–località o area in cui si è verificato il fenomeno,
–tipo di soglia superata (di informazione o di allarme),
–ora d'inizio e durata del fenomeno,
–concentrazione oraria più elevata corredata, per l'ozono, dalla concentrazione media più elevata su 8 ore;
b)previsione per il pomeriggio/giorno/i seguenti e/i:
–area geografica prevedibilmente interessata dai superamenti della soglia di informazione e/o di allarme,
–cambiamento previsto nell'inquinamento (miglioramento, stabilizzazione o peggioramento) e motivo del cambiamento previsto;
c)informazione sui settori colpiti della popolazione, possibili effetti sulla salute e condotta raccomandata:
–informazione sui gruppi di popolazione a rischio,
–descrizione dei sintomi riscontrabili,
–precauzioni che i gruppi di popolazione interessati devono prendere,
–dove ottenere ulteriori informazioni;
d)informazioni sulle azioni preventive per la riduzione dell'inquinamento e/o dell'esposizione ad esso; indicazione dei principali settori cui appartengono le fonti; azioni raccomandate per la riduzione delle emissioni;
e)qualora i superamenti siano solo previsti, gli Stati membri s'impegnano affinché i dati al riguardo siano forniti nella misura del possibile.
🡻 2008/50 (adattato)
ALLEGATO XVII
TAVOLA DI CONCORDANZA
Presente direttiva
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Direttiva 96/62/CE
|
Direttiva 1999/30/CE
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Direttiva 2000/69/CE
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Direttiva 2002/3/CE
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Articolo 1
|
Articolo 1
|
Articolo 1
|
Articolo 1
|
Articolo 1
|
Articolo 2, paragrafi 1 e 5
|
Articolo 2, paragrafi 1 e 5
|
—
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—
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—
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Articolo 2, paragrafi 6 e 7
|
—
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—
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—
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—
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Articolo 2, paragrafo 8
|
Articolo 2, paragrafo 8
|
Articolo 2, paragrafo 7
|
—
|
—
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Articolo 2, paragrafo 9
|
Articolo 2, paragrafo 6
|
—
|
—
|
Articolo 2, paragrafo 9
|
Articolo 2, paragrafo 10
|
Articolo 2, paragrafo 7
|
Articolo 2, paragrafo 6
|
—
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Articolo 2, paragrafo 11
|
Articolo 2, paragrafo 11
|
—
|
—
|
—
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Articolo 2, paragrafo 12
|
Articolo 2, paragrafi 12 e 13
|
—
|
Articolo 2, paragrafi 13 e 14
|
Articolo 2, lettere a) e b)
|
—
|
Articolo 2, paragrafo 14
|
—
|
—
|
—
|
Articolo 2, paragrafo 10
|
Articolo 2, paragrafi 15 e 16
|
Articolo 2, paragrafi 9 e 10
|
Articolo 2, paragrafi 8 e 9
|
—
|
Articolo 2, paragrafi 7 e 8
|
Articolo 2, paragrafi 17 e 18
|
—
|
Articolo 2, paragrafi 11 e 12
|
—
|
—
|
Articolo 2, paragrafi 19, 20, 21, 22 e 23
|
—
|
—
|
—
|
—
|
Articolo 2, paragrafo 24
|
—
|
Articolo 2, paragrafo 10
|
—
|
—
|
Articolo 2, paragrafi 25 e 26
|
Articolo 6, paragrafo 5
|
—
|
—
|
—
|
Articolo 2, paragrafo 27
|
—
|
—
|
—
|
Articolo 2, paragrafo 13
|
Articolo 2, paragrafo 28
|
—
|
—
|
—
|
Articolo 2, paragrafo 3
|
Articolo 3, escluso paragrafo 1, lettera f)
|
Articolo 3
|
—
|
—
|
—
|
Articolo 3, paragrafo 1, lettera f)
|
—
|
—
|
—
|
—
|
Articolo 4
|
Articolo 2, paragrafi 9 e 10, articolo 6, paragrafo 1
|
—
|
—
|
—
|
Articolo 5
|
—
|
Articolo 7, paragrafo 1
|
Articolo 5, paragrafo 1
|
—
|
Articolo 6, paragrafi 1 e 4
|
Articolo 6, paragrafi 1 e 4
|
—
|
—
|
—
|
Articolo 6, paragrafo 5
|
—
|
—
|
—
|
—
|
Articolo 7
|
—
|
Articolo 7, paragrafi 2 e 3, con modifiche
|
Articolo 5, paragrafi 2 e 3 con modifiche
|
—
|
Articolo 8
|
—
|
Articolo 7, paragrafo 5
|
Articolo 5, paragrafo 5
|
—
|
Articolo 9
|
—
|
—
|
—
|
Articolo 9, paragrafo 1, primo e secondo comma
|
Articolo 10
|
—
|
—
|
—
|
Articolo 9, paragrafi 1 e 3, con modifiche
|
Articolo 11, paragrafo 1
|
—
|
—
|
—
|
Articolo 9, paragrafo 4
|
Articolo 11, paragrafo 2
|
—
|
—
|
—
|
—
|
Articolo 12
|
Articolo 9
|
—
|
—
|
—
|
Articolo 13, paragrafo 1
|
—
|
Articolo 3, paragrafo 1, articolo 4, paragrafo 1, articolo 5, paragrafo 1 e articolo 6
|
Articolo 3, paragrafo 1 e articolo 4
|
—
|
Articolo 13, paragrafo 2
|
—
|
Articolo 3, paragrafo 2 e articolo 4, paragrafo 2
|
—
|
—
|
Articolo 13, paragrafo 3
|
—
|
Articolo 5, paragrafo 5
|
—
|
—
|
Articolo 14
|
—
|
Articolo 3, paragrafo 1 e articolo 4, paragrafo 1, con modifiche
|
—
|
—
|
Articolo 15
|
—
|
—
|
—
|
—
|
Articolo 16
|
—
|
—
|
—
|
—
|
Articolo 17, paragrafo 1
|
—
|
—
|
—
|
Articolo 3, paragrafo 1 e articolo 4, paragrafo 1
|
Articolo 17, paragrafo 2
|
—
|
—
|
—
|
Articolo 3, paragrafi 2 e 3
|
Articolo 17, paragrafo 3
|
—
|
—
|
—
|
Articolo 4, paragrafo 2
|
Articolo 18
|
—
|
—
|
—
|
Articolo 5
|
Articolo 19
|
Articolo 10 con modifiche
|
Articolo 8, paragrafo 3
|
—
|
Articolo 6 con modifiche
|
Articolo 20
|
—
|
Articolo 3, paragrafo 4 e articolo 5, paragrafo 4, con modifiche
|
—
|
—
|
Articolo 21
|
—
|
—
|
—
|
—
|
Articolo 22
|
—
|
—
|
—
|
—
|
Articolo 23
|
Articolo 8, paragrafi 1 e 4, con modifiche
|
—
|
—
|
—
|
Articolo 24
|
Articolo 7, paragrafo 3, con modifiche
|
—
|
—
|
Articolo 7 con modifiche
|
Articolo 25
|
Articolo 8, paragrafo 5, con modifiche
|
—
|
—
|
Articolo 8 con modifiche
|
Articolo 26
|
—
|
Articolo 8 con modifiche
|
Articolo 7 con modifiche
|
Articolo 6 con modifiche
|
Articolo 27
|
Articolo 11 con modifiche
|
Articolo 5, paragrafo 2, secondo comma
|
—
|
Articolo 10 con modifiche
|
Articolo 28, paragrafo 1
|
Articolo 12, paragrafo 1, con modifiche
|
—
|
—
|
—
|
Articolo 28, paragrafo 2
|
Articolo 11 con modifiche
|
—
|
—
|
—
|
Articolo 28, paragrafo 3
|
—
|
—
|
—
|
—
|
Articolo 28, paragrafo 4
|
—
|
Allegato IX con modifiche
|
—
|
—
|
Articolo 29
|
Articolo 12, paragrafo 2
|
—
|
—
|
—
|
Articolo 30
|
—
|
Articolo 11
|
Articolo 9
|
Articolo 14
|
Articolo 31
|
—
|
—
|
—
|
—
|
Articolo 32
|
—
|
—
|
—
|
—
|
Articolo 33
|
Articolo 13
|
Articolo 12
|
Articolo 10
|
Articolo 15
|
Articolo 34
|
Articolo 14
|
Articolo 13
|
Articolo 11
|
Articolo 17
|
Articolo 35
|
Articolo 15
|
Articolo 14
|
Articolo 12
|
Articolo 18
|
Allegato I
|
—
|
Allegato VIII con modifiche
|
Allegato VI
|
Allegato VII
|
Allegato II
|
—
|
Allegato V con modifiche
|
Allegato III
|
—
|
Allegato III
|
—
|
Allegato VI
|
Allegato IV
|
—
|
Allegato IV
|
—
|
—
|
—
|
—
|
Allegato V
|
—
|
Allegato VII con modifiche
|
Allegato V
|
—
|
Allegato VI
|
—
|
Allegato IX con modifiche
|
Allegato VII
|
Allegato VIII
|
Allegato VII
|
—
|
—
|
—
|
Allegato I, allegato III, parte II
|
Allegato VIII
|
—
|
—
|
—
|
Allegato IV
|
Allegato IX
|
—
|
—
|
—
|
Allegato V
|
Allegato X
|
—
|
—
|
—
|
Allegato VI
|
Allegato XI
|
—
|
Allegato I, parte I, allegato II, parte I e allegato III (con modifiche); allegato IV (invariato)
|
Allegato I, allegato II
|
—
|
Allegato XII
|
—
|
Allegato I, parte II, allegato II, parte II
|
—
|
Allegato II, parte I
|
Allegato XIII
|
—
|
Allegato I, parte I allegato II, parte I
|
—
|
—
|
Allegato XIV
|
—
|
—
|
—
|
—
|
Allegato XV, punto A
|
Allegato IV
|
—
|
—
|
—
|
Allegato XV, punto B
|
—
|
—
|
—
|
—
|
Allegato XVI
|
—
|
Articolo 8
|
Articolo 7
|
Articolo 6 con modifiche
|