1993L0091 — IT — 12.12.1994 — 001.001


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DIRETTIVA 93/91/CEE DELLA COMMISSIONE

del 29 ottobre 1993

che adegua al progresso tecnico la direttiva 78/316/CEE del Consiglio relativa alla sistemazione interna dei veicoli a motore (identificazione di comandi, spie ed indicatori)

(GU L 284, 19.11.1993, p.25)

Modificato da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  No

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date

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Direttiva 94/53/CE della Commissione del 15 novembre 1994

  L 299

26

22.11.1994




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DIRETTIVA 93/91/CEE DELLA COMMISSIONE

del 29 ottobre 1993

che adegua al progresso tecnico la direttiva 78/316/CEE del Consiglio relativa alla sistemazione interna dei veicoli a motore (identificazione di comandi, spie ed indicatori)



LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 70/156/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970, relativa all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi ( 1 ), modificata da ultimo dalla direttiva 92/53/CEE ( 2 ), in particolare l'articolo 13, paragrafo 2,

vista la direttiva 78/316/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1977, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla sistemazione interna dei veicoli a motore (identificazione di comandi, spie ed indicatori) ( 3 ), in particolare l'articolo 4,

considerando che la direttiva 78/316/CEE è una delle direttive particolari previste dalla procedura di omologazione CEE istituita dalla direttiva 70/156/CEE; che, di conseguenza, le disposizioni della direttiva 70/156/CEE relative a veicoli, sistemi, componenti ed entità tecniche si applicano alla presente direttiva;

considerando che, in particolare, l'articolo 3, paragrafo 4 e l'articolo 4, paragrafo 3 della direttiva 70/156/CEE prescrivono che ciascuna direttiva particolare deve essere corredata da una scheda informativa contenente i punti specificati nell'allegato I della medesima direttiva particolare, nonché da una scheda di omologazione basata sull'allegato VI, per consentire il trattamento informatico dell'omologazione;

considerando che la direttiva 76/756/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, relativa all'installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa dei veicoli a motore e dei loro rimorchi ( 4 ), modificata da ultimo dalla direttiva 91/663/CEE ( 5 ), definisce il simbolo che identifica il comando dei dispositivi di regolazione dei proiettori e che detta identificazione deve essere mantenuta;

considerando che, in base all'esperienza acquisita, è opportuno modificare o precisare alcune prescrizioni, in particolare ricorrendo a nuovi simboli riconosciuti a livello internazionale e normalizzati dall'ISO (Organizzazione internazionale di normalizzazione), nonché eliminandone altri che non sono più impiegati; che è opportuno considerare le nuove tecniche di identificazione che dovrebbero entrare in uso generalizzato, le quali consistono nell'identificare i comandi, le spie e gli indicatori mediante termini o abbreviazioni invece che con i simboli; che prescrizioni specifiche dovranno essere emanate nel momento in cui saranno disponibili informazioni più precise che consentano di progettare modelli basati sulle nuove tecniche di identificazione;

considerando che le disposizioni della presente direttiva sono conformi al parere del comitato per l'adeguamento al progresso tecnico istituito dalla direttiva 70/156/CEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:



Articolo 1

1.  L'articolo 1 della direttiva 78/316/CEE è modificato in fine come segue: «… rotaie, dei trattori agricoli e forestali e di tutte le macchine mobili».

2.  L'elenco degli allegati e gli allegati I, II, III e IV della direttiva 78/316/CEE sono modificati in conformità con l'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

1.  A decorrere dal 1o aprile 1994, gli Stati membri non possono:

 rifiutare, per un tipo di veicolo a motore, l'omologazione CEE o l'omologazione di portata nazionale,

 rifiutare l'immatricolazione o vietare la vendita e la messa in circolazione dei veicoli,

1.  per motivi concernenti la sistemazione interna (identificazione di comandi, spie ed indicatori), se detta sistemazione è conforme alle prescrizioni della direttiva 78/316/CEE, modificata dalla presente direttiva.

2.  A decorrere dal 1o ottobre 1995, gli Stati membri:

 non possono più rilasciare l'omologazione CEE di un tipo di veicolo ►M1  e ◄

 possono rifiutare l'omologazione di portata nazionale di un tipo di veicolo,

▼M1 —————

▼B

2.  per motivi concernenti la sistemazione interna (identificazione di comandi, spie ed indicatori), se le prescrizioni della direttiva 78/316/CEE, modificata dalla presente direttiva, non sono soddisfatte.

Articolo 3

1.  Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 marzo 1994. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

2.  Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

3.  Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.




ALLEGATO

Nell'elenco degli allegati:

 vengono cancellati gli asterischi dopo i titoli degli allegati da I a IV e le relative note;

 il titolo dell'allegato V viene così modificato: «Scheda informativa»;

 alla fine della lista, viene aggiunto un nuovo allegato VIcon il seguente titolo:

«Scheda di omologazione»

.

L'allegato

I viene modificato come segue:

Il punto 2.1 è cancellat

I punti 2.2 e 2.3 vengono rinumerati 2.1 e 2.2.

I punti da 2.4 a 2.6 sono cancellati.

I punti da 2.7 a 2.9 vengono rinumerati da 2.3 a 2.5.

Dopo il punto 2.5 viene aggiunto il nuovo punto 2.6 che segue:

«2.6.

Pannello indicatore

Per “pannello indicatore” si intende un dispositivo di visualizzazione in grado di indicare diversi tipi di informazioni o messaggi.»

I punti da 2.10 a 2.20 vengono cancellati.

Il punto 3.1 viene modificato come segue:

«3.1. Conformemente all'articolo 3, paragrafo 4 della direttiva 70/156/CEE, la domanda di omologazione CEE di un tipo di veicolo per quanto riguarda l'identificazione di comandi, spie ed indicatori deve essere presentata dal costruttore.»

Il punto 3.2 viene modificato come segue:

«3.2. Il modello della scheda informativa figura nell'allegato V.»

Il punto 3.2.1 viene cancellato.

Il punto 4 è modificato come segue:

«4.   RILASCIO DELL'OMOLOGAZIONE CEE

4.1. Se sono soddisfatti i requisiti del caso, l'omologazione CEE viene rilasciata ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3 della direttiva 70/156/CEE.

4.2. Il modello della scheda di omologazione CEE figura nell'allegato VI.

4.3. Ad ogni tipo di veicolo omologato viene attribuito un numero di omologazione conformemente all'allegato VII della direttiva 70/156/CEE. Uno Stato membro non può attribuire lo stesso numero ad un altro tipo di veicolo.»

Punto 5.1.1: La prima frase diventa: «Se installati, i comandi, le spie e gli indicatori elencati nell'allegato II devono essere identificati da simboli.»

Il punto 5.1.2 viene modificato come segue:

«5.1.2. Se si utilizzano simboli per indicare i comandi, le spie e gli indicatori di cui all'allegato III, tali simboli devono essere conformi a quelli indicati nel suddetto allegato.»

Il punto 5.1.3 viene modificato come segue:

«5.1.3. Si possono utilizzare simboli diversi da quelli di cui agli allegati II e III per identificare comandi, spie ed indicatori diversi da quelli indicati nella presente direttiva, a condizione che non sussista alcun rischio di confusione con i simboli che figurano nei suddetti allegati.»

Dopo il punto 5.1.4 si aggiungono i seguenti nuovi punti:

«5.1.5. Si può utilizzare un pannello per indicare messaggi provenienti da qualsiasi fonte a condizione che vengano soddisfatti i seguenti requisiti:

5.1.5.1. Le spie dei freni, dei proiettori abbaglianti e dell'indicatore di direzione non devono comparire sullo stesso pannello.

5.1.5.2. Le spie e gli indicatori presenti su un pannello indicatore devono fornire informazioni pertinenti ogniqualvolta si produce la situazione che li fa attivare.

5.1.5.3. Se appaiono due o più messaggi, questi devono essere ripetuti automaticamente in sequenza oppure essere indicati in modo da risultare visibili ed identificabili dal conducente.

5.1.5.4. I requisiti relativi al colore presentati nell'allegato III non si applicano alle spie e agli indicatori che compaiono in un pannello indicatore.»

Il punto 5.2.3 viene modificato come segue:

«5.2.3. I simboli devono risultare nettamente sullo sfondo.»

Il punto 5.2.4 viene modificato come segue:

«5.2.4. I colori utilizzati per le spie devono essere quelli stabiliti dagli allegati II e III.»

Il nuovo punto 5.2.5 viene inserito dopo il punto 5.2.4:

«5.2.5. Quando un comando, un indicatore o una spia vengono riuniti insieme, si può utilizzare un simbolo comune per l'intera combinazione.»

I punti (6) e (7) tra parentesi sono modificati come segue:

«6.   MODIFICA DEL TIPO

6.1. In caso di modifica del tipo omologato ai sensi della presente direttiva, si applicano le disposizioni dell'articolo 5 della direttiva 70/156/CEE.

7.   CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE

7.1. I provvedimenti intesi a garantire la conformità della produzione sono presi a norma dell'articolo 10 della direttiva 70/156/CEE.»

I punti (8) e (9) tra parentesi sono cancellati.

L'allegato

II è modificato come segue:

Le note dalla lettera a) alla lettera e) sono cancellate.

Sotto il titolo viene inserita una nuova frase:

«(I simboli sono conformi alla norma internazionale ISO 2575, quarta edizione 1982-11-15.)»

I simbolidelle figure da 1 a 29 vengono sostituiti da quelli delle figure da 1 a 23 indicati in appresso: « »

L'allegato III

viene modificato come segue:

La nota viene cancellata.

Sotto il titolo viene aggiunta la seguente frase:

«(I simboli sono conformi alla norma internazionale ISO 2575, quarta edizione 1982-11-15).»

I simbolidelle figure 1 e 2 vengono sostituiti da quelli delle figure da 1 a 11 indicate in appresso:« »

L'allegato V viene eliminato e sostituito dall'allegato V indicato in appresso.

Viene introdotto il nuovo allegato VI.

«ALLEGATO V»

«ALLEGATO VI»



( 1 ) GU n. L 42 del 23. 2. 1970, pag. 1.

( 2 ) GU n. L 225 del 10. 8. 1992, pag. 1.

( 3 ) GU n. L 81 del 28. 3. 1978, pag. 3.

( 4 ) GU n. L 262 del 27. 9. 1976, pag. 1.

( 5 ) GU n. L 366 del 31. 12. 1991, pag. 17.