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Document 31993L0091

Direttiva 93/91/CEE della Commissione, del 29 ottobre 1993, che adegua al progresso tecnico la direttiva 78/316/CEE del Consiglio relativa alla sistemazione interna dei veicoli a motore (identificazione di comandi, spie ed indicatori)

OJ L 284, 19.11.1993, p. 25–44 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 13 Volume 025 P. 47 - 66
Special edition in Swedish: Chapter 13 Volume 025 P. 47 - 66
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 012 P. 253 - 272
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 012 P. 253 - 272
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 012 P. 253 - 272
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 012 P. 253 - 272
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 012 P. 253 - 272
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 012 P. 253 - 272
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 012 P. 253 - 272
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 012 P. 253 - 272
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 012 P. 253 - 272
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 013 P. 101 - 120
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 013 P. 101 - 120
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 007 P. 68 - 87

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1993/91/oj

31993L0091

Direttiva 93/91/CEE della Commissione, del 29 ottobre 1993, che adegua al progresso tecnico la direttiva 78/316/CEE del Consiglio relativa alla sistemazione interna dei veicoli a motore (identificazione di comandi, spie ed indicatori)

Gazzetta ufficiale n. L 284 del 19/11/1993 pag. 0025 - 0044
edizione speciale finlandese: capitolo 13 tomo 25 pag. 0047
edizione speciale svedese/ capitolo 13 tomo 25 pag. 0047


DIRETTIVA 93/91/CEE DELLA COMMISSIONE del 29 ottobre 1993 che adegua al progresso tecnico la direttiva 78/316/CEE del Consiglio relativa alla sistemazione interna dei veicoli a motore (identificazione di comandi, spie ed indicatori)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 70/156/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970, relativa all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (1), modificata da ultimo dalla direttiva 92/53/CEE (2), in particolare l'articolo 13, paragrafo 2,

vista la direttiva 78/316/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1977, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla sistemazione interna dei veicoli a motore (identificazione di comandi, spie ed indicatori) (3), in particolare l'articolo 4,

considerando che la direttiva 78/316/CEE è una delle direttive particolari previste dalla procedura di omologazione CEE istituita dalla direttiva 70/156/CEE; che, di conseguenza, le disposizioni della direttiva 70/156/CEE relative a veicoli, sistemi, componenti ed entità tecniche si applicano alla presente direttiva;

considerando che, in particolare, l'articolo 3, paragrafo 4 e l'articolo 4, paragrafo 3 della direttiva 70/156/CEE prescrivono che ciascuna direttiva particolare deve essere corredata da una scheda informativa contenente i punti specificati nell'allegato I della medesima direttiva particolare, nonché da una scheda di omologazione basata sull'allegato VI, per consentire il trattamento informatico dell'omologazione;

considerando che la direttiva 76/756/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, relativa all'installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (4), modificata da ultimo dalla direttiva 91/663/CEE (5), definisce il simbolo che identifica il comando dei dispositivi di regolazione dei proiettori e che detta identificazione deve essere mantenuta;

considerando che, in base all'esperienza acquisita, è opportuno modificare o precisare alcune prescrizioni, in particolare ricorrendo a nuovi simboli riconosciuti a livello internazionale e normalizzati dall'ISO (Organizzazione internazionale di normalizzazione), nonché eliminandone altri che non sono più impiegati; che è opportuno considerare le nuove tecniche di identificazione che dovrebbero entrare in uso generalizzato, le quali consistono nell'identificare i comandi, le spie e gli indicatori mediante termini o abbreviazioni invece che con i simboli; che prescrizioni specifiche dovranno essere emanate nel momento in cui saranno disponibili informazioni più precise che consentano di progettare modelli basati sulle nuove tecniche di identificazione;

considerando che le disposizioni della presente direttiva sono conformi al parere del comitato per l'adeguamento al progresso tecnico istituito dalla direttiva 70/156/CEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

1. L'articolo 1 della direttiva 78/316/CEE è modificato in fine come segue:

« . . . rotaie, dei trattori agricoli e forestali e di tutte le macchine mobili ».

2. L'elenco degli allegati e gli allegati I, II, III e IV della direttiva 78/316/CEE sono modificati in conformità con l'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

1. A decorrere dal 1o aprile 1994, gli Stati membri non possono:

- rifiutare, per un tipo di veicolo a motore, l'omologazione CEE o l'omologazione di portata nazionale,

- rifiutare l'immatricolazione o vietare la vendita e la messa in circolazione dei veicoli,

per motivi concernenti la sistemazione interna (identificazione di comandi, spie ed indicatori), se detta sistemazione è conforme alle prescrizioni della direttiva 78/316/CEE, modificata dalla presente direttiva.

2. A decorrere dal 1o ottobre 1995, gli Stati membri:

- non possono più rilasciare l'omologazione CEE di un tipo di veicolo,

- possono rifiutare l'omologazione di portata nazionale di un tipo di veicolo,

- possono rifiutare l'immatricolazione e vietare la vendita e la messa in circolazione di veicoli nuovi che non siano accompagnati da un certificato di conformità a norma della direttiva 70/156/CEE,

per motivi concernenti la sistemazione interna (identificazione di comandi, spie ed indicatori), se le prescrizioni della direttiva 78/316/CEE, modificata dalla presente direttiva, non sono soddisfatte.

Articolo 3

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 marzo 1994. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

2. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 29 ottobre 1993.

Per la Commissione

Martin BANGEMANN

Vicepresidente

(1) GU n. L 42 del 23. 2. 1970, pag. 1.

(2) GU n. L 225 del 10. 8. 1992, pag. 1.

(3) GU n. L 81 del 28. 3. 1978, pag. 3.

(4) GU n. L 262 del 27. 9. 1976, pag. 1.

(5) GU n. L 366 del 31. 12. 1991, pag. 17.

ALLEGATO

Nell'elenco degli allegati:

- vengono cancellati gli asterischi dopo i titoli degli allegati da I a IV e le relative note;

- il titolo dell'allegato V viene così modificato: « Scheda informativa »;

- alla fine della lista, viene aggiunto un nuovo allegato VI con il seguente titolo: « Scheda di omologazione ».

L'allegato I viene modificato come segue:

Il punto 2.1 è cancellato.

I punti 2.2 e 2.3 vengono rinumerati 2.1 e 2.2.

I punti da 2.4 a 2.6 sono cancellati.

I punti da 2.7 a 2.9 vengono rinumerati da 2.3 a 2.5.

Dopo il punto 2.5 viene aggiunto il nuovo punto 2.6 che segue:

« 2.6. Pannello indicatore

Per "pannello indicatore" si intende un dispositivo di visualizzazione in grado di indicare diversi tipi di informazioni o messaggi. »

I punti da 2.10 a 2.20 vengono cancellati.

Il punto 3.1 viene modificato come segue:

« 3.1. Conformemente all'articolo 3, paragrafo 4 della direttiva 70/156/CEE, la domanda di omologazione CEE di un tipo di veicolo per quanto riguarda l'identificazione di comandi, spie ed indicatori deve essere presentata dal costruttore. »

Il punto 3.2 viene modificato come segue:

« 3.2. Il modello della scheda informativa figura nell'allegato V. »

Il punto 3.2.1 viene cancellato.

Il punto 4 è modificato come segue:

« 4. RILASCIO DELL'OMOLOGAZIONE CEE

4.1. Se sono soddisfatti i requisiti del caso, l'omologazione CEE viene rilasciata ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3 della direttiva 70/156/CEE.

4.2. Il modello della scheda di omologazione CEE figura nell'allegato VI.

4.3. Ad ogni tipo di veicolo omologato viene attribuito un numero di omologazione conformemente all'allegato VII della direttiva 70/156/CEE. Uno Stato membro non può attribuire lo stesso numero ad un altro tipo di veicolo. »

Punto 5.1.1: La prima frase diventa:

« Se installati, i comandi, le spie e gli indicatori elencati nell'allegato II devono essere identificati da simboli. »

Il punto 5.1.2 viene modificato come segue:

« 5.1.2. Se si utilizzano simboli per indicare i comandi, le spie e gli indicatori di cui all'allegato III, tali simboli devono essere conformi a quelli indicati nel suddetto allegato. »

Il punto 5.1.3 viene modificato come segue:

« 5.1.3. Si possono utilizzare simboli diversi da quelli di cui agli allegati II e III per identificare comandi, spie ed indicatori diversi da quelli indicati nella presente direttiva, a condizione che non sussista alcun rischio di confusione con i simboli che figurano nei suddetti allegati. »

Dopo il punto 5.1.4 si aggiungono i seguenti nuovi punti:

« 5.1.5. Si può utilizzare un pannello per indicare messaggi provenienti da qualsiasi fonte a condizione che vengano soddisfatti i seguenti requisiti:

5.1.5.1. Le spie dei freni, dei proiettori abbaglianti e dell'indicatore di direzione non devono comparire sullo stesso pannello.

5.1.5.2. Le spie e gli indicatori presenti su un pannello indicatore devono fornire informazioni pertinenti ogniqualvolta si produce la situazione che li fa attivare.

5.1.5.3. Se appaiono due o più messaggi, questi devono essere ripetuti automaticamente in sequenza oppure essere indicati in modo da risultare visibili ed identificabili dal conducente.

5.1.5.4. I requisiti relativi al colore presentati nell'allegato III non si applicano alle spie e agli indicatori che compaiono in un pannello indicatore. »

Il punto 5.2.3 viene modificato come segue:

« 5.2.3. I simboli devono risultare nettamente sullo sfondo. »

Il punto 5.2.4 viene modificato come segue:

« 5.2.4. I colori utilizzati per le spie devono essere quelli stabiliti dagli allegati II e III. »

Il nuovo punto 5.2.5 viene inserito dopo il punto 5.2.4:

« 5.2.5. Quando un comando, un indicatore o una spia vengono riuniti insieme, si può utilizzare un simbolo comune per l'intera combinazione. »

I punti (6) e (7) tra parentesi sono modificati come segue:

« 6. MODIFICA DEL TIPO

6.1. In caso di modifica del tipo omologato ai sensi della presente direttiva, si applicano le disposizioni dell'articolo 5 della direttiva 70/156/CEE.

7. CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE

7.1. I provvedimenti intesi a garantire la conformità della produzione sono presi a norma dell'articolo 10 della direttiva 70/156/CEE. »

I punti (8) e (9) tra parentesi sono cancellati.

L'allegato II è modificato come segue:

Le note dalla lettera a) alla lettera e) sono cancellate.

Sotto il titolo viene inserita una nuova frase:

« (I simboli sono conformi alla norma internazionale ISO 2575, quarta edizione 1982-11-15.) »

I simboli delle figure da 1 a 29 vengono sostituiti da quelli delle figure da 1 a 23 indicati in appresso:

« Figura 1

Luce generale

ISO 2575 n. 4.23

Colore della luce della spia: verde

Figura 2

Proiettori anabbaglianti

ISO 2575 n. 4.2

Colore della luce della spia: verde

Le zone all'interno del riquadro possono essere di colore uniforme.

Se il comando non è separato, viene identificato dal simbolo indicato nella figura 1.

Sono ammessi anche quattro tratti.

Figura 3

Proiettori abbaglianti

ISO 2575 n. 4.1

Colore della luce della spia: blu

Le zone all'interno del riquadro possono essere di colore uniforme.

Sono ammessi anche quattro tratti.

Figura 4

Luci di posizione (laterali)

ISO 2575 n. 4.33

Colore della luce della spia: verde

Le zone all'interno del riquadro possono essere di colore uniforme.

Se il comando è separato, viene identificato dal simbolo indicato nella figura 1.

Figura 5

Proiettori fendinebbia anteriori

ISO 2575 n. 4.21

Colore della luce della spia: verde

Le zone all'interno del riquadro possono essere di colore uniforme.

Figura 6

Proiettori fendinebbia posteriori

ISO 2575 n. 4.22

Colore della luce della spia: giallo

Le zone all'interno del riquadro possono essere di colore uniforme.

Figura 7

Dispositivo di regolazione proiettori

ISO 2575 n. 4.27

Le zone all'interno del riquadro possono essere di colore uniforme.

L'identificazione può essere conforme alla direttiva 76/756/CEE, allegato I, appendice 7.

Sono ammessi anche cinque tratti.

Figura 8

Luci di stazionamento

ISO 2575 n. 4.9

Colore della luce della spia: verde

Figura 9

Indicatori di direzione

ISO 2575 n. 4.3

Colore della luce della spia: verde

Le zone all'interno del riquadro possono essere di colore uniforme.

Figura 10

Segnale di emergenza

ISO 2575 n. 4.4

Colore della luce della spia: rosso

Le zone all'interno del riquadro possono essere di colore uniforme.

Nota alle figure 9 e 10:

Se le spie per gli indicatori di direzione sinistro e destro sono separate, anche le due frecce si possono usare separatamente. In tal caso, le due frecce separate si possono utilizzare contemporaneamente come spia del segnale di emergenza assieme a o al posto del segnale indicato nella figura 10.

Figura 11

Tergicristallo

ISO 2575 n. 4.5

Figura 12

Lavacristallo

ISO 2575 n. 4.6

Figura 13

Tergicristallo e lavacristallo combinati

ISO 2575 n. 4.7

Figura 14

Dispositivo tergifari

(con comando separato)

ISO 2575 n. 4.19

Figura 15

Dispositivo di disappannamento e sbrinamento del parabrezza

(se separati)

ISO 2575 n. 4.24

Colore della luce della spia: giallo

Figura 16

Dispositivo di disappannamento e sbrinamento del lunotto posteriore

(se separati)

ISO 2575 n. 4.25

Colore della luce della spia: giallo

Figura 17

Ventilatore (aria calda/aria fredda)

ISO 2575 n. 4.8

Si può utilizzare anche solo il profilo

Figura 18

Pre-riscaldatore diesel

ISO 2575 n. 4.34

Colore della luce della spia: giallo

Figura 19

Starter

(dispositivo di avviamento a freddo)

ISO 2575 n. 4.12

Colore della luce della spia: giallo

Figura 20

Funzionamento difettoso del sistema di frenatura

ISO 2575 n. 4.31

Colore della luce della spia: rosso

Quando un'unica spia indica più di una condizione del sistema di frenatura, ad eccezione di un guasto del sistema antibloccaggio del freno, deve essere utilizzato il simbolo di guasto del freno indicato nella figura 20.

Figura 21

Livello carburante

ISO 2575 n. 4.14

Colore della luce della spia: giallo

Si può utilizzare anche solo il profilo.

Figura 22

Situazione di carica della batteria

ISO 2575 n. 4.16

Colore della luce della spia: rosso

Figura 23

Temperatura liquido di raffreddamento

ISO 2575 n. 4.15

Colore della luce della spia: rosso

»

L'allegato III viene modificato come segue:

La nota viene cancellata.

Sotto il titolo viene aggiunta la seguente frase:

« (I simboli sono conformi alla norma internazionale ISO 2575, quarta edizione 1982-11-15). »

I simboli delle figure 1 e 2 vengono sostituiti da quelli delle figure da 1 a 11 indicate in appresso:

« Figura 1

Freno di stazionamento

ISO 2575 n. 4.32

Colore della luce della spia: rosso

Quando un'unica spia indica più di una condizione del sistema di frenatura, deve essere utilizzato il simbolo di guasto del freno indicato nella figura 20 dell'allegato II.

Figura 2

Tergicristallo lunotto posteriore

ISO 2575 n. 4.28

Figura 3

Lavacristallo lunotto posteriore

ISO 2575 n. 4.29

Figura 4

Tergicristallo e lavacristallo lunotto posteriore

ISO 2575 n. 4.30

Figura 5

Tergicristallo a intermittenza

ISO 2575 n. 4.45

Figura 6

Clacson

ISO 2575 n. 4.13

Figura 7

Cofano anteriore (motore)

ISO 2575 n. 4.10

Si può utilizzare anche solo il profilo.

Figura 8

Cofano posteriore (vano bagagli)

ISO 2575 n. 4.11

Si può utilizzare anche solo il profilo.

Figura 9

Cintura di sicurezza

ISO 2575 n. 4.18

Colore della luce della spia: rosso

Si può utilizzare anche solo il profilo.

Figura 10

Pressione lubrificante

ISO 2575 n. 4.17

Colore della luce della spia: rosso

Figura 11

Benzina senza piombo

ISO 2575 n. 4.26

»

L'allegato V viene eliminato e sostituito dall'allegato V indicato in appresso.

Viene introdotto il nuovo allegato VI.

« ALLEGATO V

SCHEDA INFORMATIVA N. . . . (1)()

ai sensi dell'allegato I della direttiva 70/156/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi per quanto riguarda la sistemazione interna (identificazione di comandi, spie ed indicatori) (direttiva 78/316/CEE) modificata da ultimo dalla direttiva 93/91/CEE

Le seguenti informazioni devono, ove applicabili, essere fornite in triplice copia e includere un indice del contenuto. Gli eventuali disegni devono essere forniti in scala adeguata e con sufficienti dettagli in formato A 4 o in fogli piegati in detto formato. Eventuali fotografie devono fornire sufficienti dettagli.

Qualora i sistemi, componenti o entità tecniche includano funzioni controllate elettronicamente, saranno fornite le necessarie informazioni relative alle prestazioni.

0. DATI GENERALI

0.1. Marca (denominazione commerciale del costruttore):

0.2. Tipo e denominazione/i commerciale/i generale/i:

0.3. Mezzi di identificazione del tipo, se marcati sul veicolo (b):

0.3.1. Posizione della marcatura:

0.4. Categoria del veicolo: (c)

0.5. Nome e indirizzo del costruttore:

0.8. Indirizzo dello o degli stabilimenti di montaggio:

1. CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE GENERALI DEL VEICOLO

1.1. Fotografie e/o disegni di un veicolo rappresentativo:

9. CARROZZERIA

9.10. Finiture interne:

9.10.2. Sistemazione e identificazione di comandi, spie e indicatori:

9.10.2.1. Fotografie e/o disegni della sistemazione dei simboli e dei comandi, delle spie e degli indicatori:

9.10.2.2. Fotografie e/o disegni concernenti l'identificazione di comandi, spie e indicatori e delle parti del veicolo menzionate nella direttiva 78/316/CEE, ove pertinenti:

9.10.2.3. Tabella riassuntiva:

Il tipo di veicolo è munito dei seguenti comandi, spie e indicatori, conformemente agli allegati II e III della direttiva 78/316/CEE:

Comandi, spie e indicatori la cui identificazione è obbligatoria, e simboli da utilizzare a tale scopo

>(2)(2)(3)(2)(2)(3)"> ID="1">1> ID="2">Interruttore generale di illuminazione"> ID="1">2> ID="2">Proiettori anabbaglianti"> ID="1">3> ID="2">Proiettori abbaglianti"> ID="1">4> ID="2">Luci di posizione (laterali)"> ID="1">5> ID="2">Proiettore fendinebbia"> ID="1">6> ID="2">Luce posteriore per nebbia"> ID="1">7> ID="2">Dispositivo di regolazione proiettori"> ID="1">8> ID="2">Luci di stazionamento"> ID="1">9> ID="2">Indicatori di direzione"> ID="1">10> ID="2">Segnalazione d'emergenza"> ID="1">11> ID="2">Tergicristallo parabrezza"> ID="1">12> ID="2">Lavacristallo parabrezza"> ID="1">13> ID="2">Tergicristallo e lavacristallo"> ID="1">14> ID="2">Dispositivo tergifari"> ID="1">15> ID="2">Dispositivo di sbrinamento e disappannamento parabrezza"> ID="1">16> ID="2">Dispositivo di sbrinamento e disappannamento lunotto posteriore"> ID="1">17> ID="2">Ventilatore"> ID="1">18> ID="2">Preriscaldatore per diesel"> ID="1">19> ID="2">Starter"> ID="1">20> ID="2">Freni difettosi"> ID="1">21> ID="2">Livello carburante"> ID="1">22> ID="2">Carica batteria"> ID="1">23> ID="2">Temperatura del liquido di raffreddamento del motore""

>

Comandi, spie e indicatori la cui identificazione, se esistono, non è obbligatoria, e simboli da utilizzare a tale scopo

>(4)(4)(5)(4)(4)(5)"> ID="1">1> ID="2">Freno di stazionamento"> ID="1">2> ID="2">Tergicristallo lunotto posteriore"> ID="1">3> ID="2">Lavacristallo lunotto posteriore"> ID="1">4> ID="2">Tergicristallo e lavacristallo lunotto posteriore"> ID="1">5> ID="2">Tergicristallo a intermittenza"> ID="1">6> ID="2">Segnalatore acustico (clacson)"> ID="1">7> ID="2">Cofano anteriore (motore)"> ID="1">8> ID="2">Cofano posteriore (vano bagagli)"> ID="1">9> ID="2">Cintura di sicurezza"> ID="1">10> ID="2">Pressione olio del motore"> ID="1">11> ID="2">Benzina senza piombo""

>

ALLEGATO VI MODELLO [Formato massimo: A 4 (210 × 297 mm)] SCHEDA DI OMOLOGAZIONE CEE Timbro dell'amministrazione Comunicazione riguardante: - omologazione CEE (6) - estensione dell'omologazione (6) - rifiuto dell'omologazione (6) - revoca dell'omologazione (6) di un tipo di veicolo/componente/entità tecnica (6) per quanto riguarda la direttiva 78/316/CEE, modificata da ultimo dalla direttiva 93/91/CEE. Numero di omologazione: Motivo dell'estensione: SEZIONE I 0. Dati generali 0.1. Marca (denominazione commerciale del costruttore): 0.2. Tipo e denominazione commerciale generale: 0.3. Mezzi di identificazione del tipo, se marcati sul veicolo/componente/entità tecnica (6) (7): 0.3.1. Posizione della marcatura: 0.4. Categoria del veicolo (8): 0.5. Nome e indirizzo del costruttore: 0.7. Posizione e metodo di fissaggio del marchio di omologazione CEE per componenti ed entità tecniche indipendenti: 0.8. Nome e indirizzo dello o degli stabilimenti di montaggio: SEZIONE II 1. Informazioni aggiuntive (ove applicabili): vedere appendice 2. Servizio tecnico incaricato delle prove: 3. Data del verbale rilasciato dal suddetto servizio: 4. Numero del verbale rilasciato dal suddetto servizio: 5. Eventuali annotazioni: vedere appendice 6. Località: 7. Data: 8. Firma: 9. Alla presente scheda viene allegato l'indice della documentazione informativa presentata all'autorità di omologazione, disponibile su richiesta. Appendice alla scheda di omologazione CEE n. . . . . concernente l'omologazione di un veicolo per quanto riguarda la direttiva 78/316/CEE modificata da ultimo dalla direttiva 93/91/CEE 1. Informazioni supplementari Non applicabile 5. Annotazioni: (ad esempio valido per veicoli con guida a destra e a sinistra) »

(1)() I numeri dei punti e delle note impiegati nella presente scheda informativa corrispondono a quelli indicati nell'allegato I della direttiva 70/156/CEE, modificata da ultimo dalla direttiva 92/53/CEE. Sono omessi i punti che non risultano pertinenti ai fini della presente direttiva.

(2) × = disponibile.

- = non disponibile o non disponibile separatamente.

o = facoltativo.

(3) d = direttamente sul comando, sull'indicatore o sulla spia.

c = in immediata prossimità.

(4) × = disponibile.

- = non disponibile o non disponibile separatamente.

o = facoltativo.

(5) d = direttamente sul comando, sull'indicatore o sulla spia.

c = in immediata prossimità.

(6) Cancellare ove non applicabile. (7) Se i mezzi di identificazione del tipo contengono caratteri non necessari alla descrizione del tipo di veicolo, componente o entità tecnica di cui alla presente scheda informativa/di omologazione, i suddetti caratteri sono rappresentati dal simbolo "?" (esempio: ABC??123??). (8) Secondo la definizione riportata nell'allegato II A della direttiva 70/156/CEE.

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