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Presidente del Consiglio europeo

L'articolo 15 del trattato sull’Unione europea (TUE) stabilisce la posizione del presidente del Consiglio europeo. Il presidente è eletto dal Consiglio europeo a maggioranza qualificata per un mandato di due anni e mezzo, rinnovabile una volta. Il presidente non può esercitare contemporaneamente un mandato nazionale.

Le principali funzioni del presidente sono:

  • presiedere e dirigere i lavori del Consiglio europeo in maniera autonoma e imparziale;
  • assicurare la preparazione e la continuità dei lavori del Consiglio europeo, in cooperazione con il presidente della Commissione e in base ai lavori del Consiglio Affari generali;
  • adoperarsi per la coesione e il consenso dei paesi membri;
  • assicurare la rappresentanza dell'Unione per le materie relative alla politica estera e di sicurezza comune (PESC), fatte salve le attribuzioni dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza;
  • presentare al Parlamento europeo relazioni sul lavoro del Consiglio europeo.

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