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Document 52012PC0721
Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the accessibility of public sector bodies' websites
Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativa all’accessibilità dei siti web degli enti pubblici
Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativa all’accessibilità dei siti web degli enti pubblici
/* COM/2012/0721 final - 2012/0340 (COD) */
Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativa all’accessibilità dei siti web degli enti pubblici /* COM/2012/0721 final - 2012/0340 (COD) */
RELAZIONE 1. CONTESTO DELLA PROPOSTA La presente relazione precisa il contenuto della proposta
di una nuova direttiva avente come obiettivo il ravvicinamento delle
disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri
relative all’accessibilità dei siti web degli enti pubblici. La direttiva
agevola gli Stati membri nel conseguimento degli obiettivi previsti nei
rispettivi impegni nazionali riguardanti l’accessibilità del web, nonché nell’applicazione
della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità
per quanto riguarda i siti web degli enti pubblici. Il concetto di
accessibilità del web rimanda ai principi e alle tecniche a cui attenersi nella
costruzione di siti web per rendere il contenuto di tali siti accessibile a
tutti gli utenti, in particolare alle persone con disabilità[1]. 1.1. Obiettivi e contesto della
proposta Nel 2009, il
mercato degli sviluppatori di siti web era formato da circa 175 000
imprese nei 27 Stati membri dell’UE, dava lavoro a circa 1 milione di persone e
generava un giro d’affari di 144 miliardi di EUR[2].
Il mercato
europeo dei prodotti e servizi legati all’accessibilità del web ha un valore
stimato in 2 miliardi di EUR e poiché i siti web accessibili non superano il 10%,
potrebbe crescere in misura significativa. Con l’invecchiamento della
popolazione dell’Unione europea, il numero di cittadini con limitazioni
funzionali o disabilità (15% della popolazione in età lavorativa dell’UE, vale
a dire 80 milioni di persone) potrebbe aumentare in modo consistente. L’accessibilità del web riveste grande
importanza per gli enti pubblici poiché consente loro di raggiungere un maggior
numero di persone e di assolvere le proprie funzioni pubbliche. Il numero di
siti web che forniscono servizi di e-government (all’incirca 380 500 nell’UE)
e di siti web del settore pubblico (oltre 761 000 nell’UE) è in forte
crescita. La maggior parte degli Stati membri ha già adottato norme legislative
o altre misure volte a garantire l’accessibilità del web; ciononostante, si
registrano notevoli differenze tra tali norme e misure. La mancanza di armonizzazione nelle politiche
in materia di accessibilità del web crea barriere nel mercato interno: i
fornitori che operano al di là dei confini nazionali devono sostenere costi di
produzione aggiuntivi; inoltre, la concorrenza, la competitività e la crescita
economica sono ostacolate dal fatto che alle imprese, in particolare a quelle
di piccole e medie dimensioni, mancano le conoscenze e le capacità per
ottemperare a tutte le specifiche e procedure previste. Le autorità
nazionali e gli operatori economici si scontrano con incertezze nella scelta
delle specifiche di “accessibilità del web” per la creazione di potenziali
servizi transfrontalieri e nella definizione del quadro politico più
appropriato per favorire l’accessibilità del web. Per porre fine
a tale frammentazione e alla mancanza di fiducia nel mercato dell’accessibilità
del web, viene proposta l’armonizzazione delle misure nazionali per il settore
pubblico a livello UE, considerata un una condizione necessaria per il
conseguimento di tale obiettivo. La presente direttiva riguarda i siti web
degli enti pubblici perché tali enti forniscono informazioni e servizi
essenziali per i cittadini e perché la spesa pubblica in sé può creare un
mercato sicuro e di dimensioni consistenti per gli sviluppatori di siti web. È stata effettuata una valutazione dalla quale
risulta che i benefici sono superiori ai costi di conformità a carico delle
amministrazioni. Poiché gli sviluppatori di siti web sono
incoraggiati ad ottenere economie di scala, questa misura contribuirà a creare
una cascata di “ricadute”, a partire da tutti gli altri siti web del settore
pubblico. L’armonizzazione
permetterà di migliorare le condizioni di mercato, creare nuovi posti di
lavoro, ridurre i costi da sostenere per assicurare l’accessibilità del web e
ottenere una maggiore accessibilità dei siti web, con vantaggi sia per le
amministrazioni, sia per le imprese e i cittadini. 1.2. Contesto tecnico In tutto il
mondo le parti interessate fanno attualmente ampio uso di tecniche basate sui
criteri di successo e requisiti di conformità al livello AA stabiliti nella
versione 2.0 delle Linee guida per l’accessibilità dei contenuti Web (WCAG 2.0)
emanate dal World Wide Web Consortium (W3C)[3]. Nell’ambito del
mandato M/376 conferito dalla Commissione agli organismi europei di
normalizzazione CEN, CENELEC e ETSI, è in corso di elaborazione una norma
europea concernente, tra l’altro, l’accessibilità del web in conformità delle
Linee guida WCAG 2.0, anche per quanto riguarda l’utilizzo al livello AA e i
corrispondenti metodi di valutazione della conformità. Sulla base dei risultati
di tali lavori sarà elaborata una norma armonizzata intesa a conferire una
presunzione di conformità alle prescrizioni in materia di accessibilità del web
stabilite nella presente direttiva. La norma internazionale ISO/IEC 40500:2012[4] sull’accessibilità del web è
stata adottata dall’Organizzazione internazionale per la standardizzazione (ISO)
e dalla Commissione elettrotecnica internazionale (IEC). La norma ISO/IEC 40500:2012
è identica alle Linee guida originali WCAG 2.0. 1.3. Contesto politico Numerose iniziative politiche a livello
europeo si riallacciano al tema dell’accessibilità del web: la strategia
europea sulla disabilità 2010-2020 (accessibilità delle TIC), il
piano d’azione europeo per l’eGovernment 2011-2015 (servizi di eGovernment
inclusivi e accessibili), l’agenda digitale europea (in cui la
Commissione propone di garantire la piena accessibilità dei siti web del
settore pubblico entro il 2015) e i programmi di finanziamento dell’UE (7° PQ,
CIP) a favore delle attività di R&S legate a soluzioni tecnologiche per l’accessibilità
del web. Anche la revisione delle direttive sugli appalti pubblici darà impulso
all’accessibilità del web. 1.4. Coerenza con altri obiettivi
e politiche dell’Unione L’articolo 9 della Convenzione delle Nazioni
Unite sui diritti delle persone con disabilità[5]
obbliga gli Stati membri e l’UE ad adottare misure adeguate a garantire alle
persone con disabilità, alle stesse condizioni degli altri, l’accesso ad
elementi tra cui le tecnologie dell’informazione e della comunicazione, ivi
compresa internet. La presente direttiva garantirebbe l’uso efficace della
norma armonizzata per l’accessibilità del web che sarà elaborata sulla base
delle conclusioni scaturite dal mandato M/376 della Commissione[6]. Il campo di
applicazione della proposta di direttiva riportata nel seguito è limitato ai
servizi online basati su siti web e forniti da enti pubblici. La proposta è
in linea con l’atto europeo sull’accessibilità[7],
attualmente in fase di elaborazione, che tratta i temi dell’accessibilità di
beni e servizi tra cui le TIC. Fatto salvo l’esito della valutazione di impatto
in corso, tale atto, che riguarda il settore privato, favorirà il conseguimento
della totale accessibilità del web prevista dall’agenda digitale europea
garantendo l’accessibilità dei siti web del settore privato che forniscono
servizi di base ai cittadini. Tali siti web offrono informazioni e interazioni,
ad esempio per la sottoscrizione di contratti, prenotazioni, fatturazioni e
pagamenti e per servizi di assistenza. 2. RISULTATI DELLE CONSULTAZIONI DELLE
PARTI INTERESSATE E DELLE VALUTAZIONI D’IMPATTO 2.1. Consultazione delle parti
interessate Per individuare problemi e necessità, sono
stati effettuati numerosi studi e consultazioni che hanno riguardato gli Stati
membri, il settore e la società civile: –
studio comparativo 2010-2011 “Monitoraggio della
e-accessibilità”[8];
–
studio “Valutazione economica per il miglioramento
dei servizi e prodotti per l’e‑accessibilità”[9]; workshop sull’accessibilità
del web (2008)[10]
–
consultazione pubblica attraverso la piattaforma
internet interattiva “La tua voce” della Commissione (2008)[11]; –
indagine “Accessibilità del web nei paesi europei”[12]; –
studio comparativo “Misurare i progressi dell’e-accessibilità
in Europa” (2006‑2008)[13];
–
gruppi di esperti degli Stati membri sull’e-inclusione
e sulle comunicazioni inclusive[14]; –
consultazioni dirette e incontri con i
rappresentanti di importanti organizzazioni della società civile quali il Forum
europeo sulla disabilità e l’Unione europea dei ciechi, AGE e ANEC, con l’industria
del software e con l’associazione di settore europea[15]. 2.2. Valutazione dell’impatto È stato istituito un gruppo direttivo sulla
valutazione d’impatto, guidato dalla direzione generale della Società dell’informazione
e dei media e con un’ampia rappresentanza di servizi e dipartimenti della
Commissione tra cui il servizio giuridico, il Segretariato generale e le DG
Comunicazione, Affari economici e finanziari, Occupazione, affari sociali e
inclusione, Imprese e industria, Eurostat, Salute e consumatori, Informatica,
Mercato interno e servizi, Giustizia, con il compito di analizzare e discutere
le diverse questioni e prospettive aventi attinenza con la presente proposta. La versione finale della valutazione d’impatto
integra le risposte alle raccomandazioni formulate dal comitato per la
valutazione d’impatto. 3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA 3.1. Base giuridica Articolo 114, paragrafo 1, del trattato sul
funzionamento dell’Unione europea (TFUE). 3.2. Principio di sussidiarietà Si applica il principio di sussidiarietà in
quanto le questioni trattate nella presente proposta non rientrano in un
settore di competenza esclusiva dell’Unione europea. Gli obiettivi della proposta non possono
essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri per i motivi indicati di
seguito. La proposta comporta aspetti transnazionali
che non possono essere affrontati con azioni singole degli Stati membri. Come
confermano gli studi e le consultazioni, le azioni attuate a livello nazionale
non sono sufficienti per il ravvicinamento delle misure nazionali e per l’applicazione
coordinata di un’impostazione armonizzata. Le differenze di impostazione che si rilevano
tra i diversi Stati membri si traducono in oneri e barriere per le imprese
intenzionate a interagire a livello transnazionale; questo limita la
possibilità di creare un mercato pubblico maturo dei prodotti e servizi per l’accessibilità
del web e può determinare restrizioni della mobilità per i cittadini che
utilizzano tecnologie assistive. Utilizzando prescrizioni armonizzate e
partecipando a un sistema di cooperazione per la condivisione delle buone
pratiche, del know how e delle risposte agli sviluppi tecnologici, si
otterrebbe un uso più efficiente delle risorse. 3.3. Principio di proporzionalità Poiché la proposta è limitata a un elenco
minimo di (tipi di) siti web ed è data possibilità agli Stati membri di
ampliare tale elenco, il principio di proporzionalità è salvaguardato. Inoltre, parametri di attuazione importanti,
quali la scelta dell’autorità a cui affidare la verifica della conformità, sono
lasciati alla discrezione degli Stati membri. 3.4. Proposta Articolo 1 – Oggetto e ambito di
applicazione La direttiva ha come obiettivo il
ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative
degli Stati membri in materia di accessibilità dei siti web degli enti pubblici
mediante la definizione di prescrizioni armonizzate. La proposta stabilisce disposizioni tecniche
che prevedono che gli Stati membri rendano accessibile il contenuto di
determinati tipi di siti web degli enti pubblici (in appresso “siti web
interessati”). Attraverso tali tipi di siti web, indicati in un apposito
elenco, gli enti pubblici mettono a disposizione informazioni e servizi
essenziali ai fini della partecipazione dei cittadini all’economia e alla
società e del godimento, da parte dei cittadini dell’UE, dei loro diritti. L’elenco
è riportato nell’allegato I ed è tratto dall’analisi comparativa dell’e‑government
del 2001[16]. Gli Stati membri possono decidere di ampliare
tale elenco inserendovi altri tipi di siti web. Articolo 2 – Definizioni Nella direttiva è precisato il significato dei
termini che si riferiscono ai siti web, alle norme e ai soggetti pubblici. La
terminologia relativa ai contenuti web e all’interfaccia utente è simile a
quella utilizzata dal W3C nel contesto dell’iniziativa per l’accessibilità del
web ed è conforme al progetto di norma risultante dal mandato 376. Articolo 3 – Prescrizioni in materia di
accessibilità del web Le prescrizioni in materia di accessibilità
del web sono definite lungo due direttrici: –
orientamento all’utente, –
orientamento al mercato e interoperabilità. Stante la possibilità che le prescrizioni
cambino per effetto di evoluzioni tecnologiche e sociali eccezionali, alla
Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati per precisare
ulteriormente, ove opportuno, le prescrizioni armonizzate necessarie a
garantire l’accessibilità dei siti web interessati. Al fine di assicurare in tempi brevi l’attuazione
degli impegni politici, il termine di applicazione di tali prescrizioni è
fissato al 31 dicembre 2015. Articolo 4 – Norme armonizzate e
presunzione di conformità La presente direttiva è conforme al
regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla
normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio
nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE,
2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che
abroga la decisione 87/95/CEE e la decisione n. 1673/2006/CE, regolamento che
stabilisce la base giuridica che consente alla Commissione di chiedere agli
organismi europei di normalizzazione di elaborare norme armonizzate intese ad
agevolare le parti interessate nel compito di fornire la presunzione di
conformità. Il riferimento di tali norme sarà pubblicato nella Gazzetta
ufficiale dell’Unione europea indicando, ove opportuno, le opzioni da
osservare nella loro applicazione. La direttiva indica, in un considerando, che
nell’elaborazione della norma europea che sarà emanata in forza del mandato 376
e, successivamente, della norma armonizzata che dovrà essere definita sulla
base dei risultati di tali lavori, si dovranno prendere in considerazione i
criteri di successo e i requisiti di conformità al livello AA specificati nella
versione 2.0 delle Linee guida per l’accessibilità dei contenuti web (WCAG 2.0)
emanate dal World Wide Web Consortium (W3C). Queste specifiche, neutre sul
piano delle tecnologie, costituiscono la base per le prescrizioni in materia di
accessibilità del web. Articolo 5 – Norme europee e internazionali
e presunzione di conformità In mancanza di norme armonizzate, la presente
direttiva prevede una soluzione per la presunzione di conformità alle
prescrizioni in materia di accessibilità dei siti web interessati che
rispettano le norme europee, o parti di esse, stabilite dalla Commissione
mediante atti delegati. Nell’ambito del mandato M/376 è in corso di
elaborazione una norma europea concernente l’accessibilità del web. In mancanza di tale norma europea, la presente
direttiva prevede una soluzione per la presunzione di conformità alle
prescrizioni in materia di accessibilità dei siti web interessati che
rispettano le parti della norma ISO/IEC 40500:2012 riguardanti i criteri di
successo e i requisiti di conformità al livello AA. Articolo 6 – Misure aggiuntive Si richiedono ulteriori misure per contribuire
alla sensibilizzazione, alla conclusione di accordi di cooperazione e alla
crescita del mercato. Si esortano gli Stati membri ad agevolare l’estensione
dell’accessibilità del web a siti web del settore pubblico diversi da quelli
interessati, perché questo accelererà la crescita del mercato e il
conseguimento dell’accessibilità del web per i cittadini dell’UE. Articolo 7 – Relazioni Poiché i contenuti web sono aggiornati
regolarmente, l’accessibilità dei siti web dovrebbe essere sottoposta a un
monitoraggio continuo. Agli Stati membri si chiede di effettuare controlli sui
siti web degli enti pubblici interessati, utilizzando la metodologia stabilita
dalla Commissione secondo la procedura indicata nella direttiva. La metodologia
utilizzerà procedure e approcci di valutazione tecnica ricavati dalla norma
armonizzata, se disponibile e adeguata, e sarà pubblicata nella Gazzetta
ufficiale dell’Unione europea. Gli Stati membri sono liberi di predisporre un
meccanismo adeguato per tali controlli scegliendo le autorità responsabili. Gli Stati membri trasmettono ogni anno una
relazione sugli esiti di tali controlli. Nelle relazioni dovrebbero essere
presentate informazioni anche sull’eventuale ampliamento dell’elenco dei tipi
di siti web interessati, nonché sulle eventuali ulteriori misure adottate a
norma dell’articolo 6. Le modalità di presentazione delle
informazioni alla Commissione da parte degli Stati membri sono stabilite
secondo la procedura indicata nella presente direttiva. Articolo 8 – Esercizio della delega La direttiva contiene disposizioni per l’esercizio
di atti delegati conformemente all’articolo 290 del TFUE, che permette al
legislatore di delegare alla Commissione il potere di adottare atti non
legislativi di portata generale che integrano o modificano determinati elementi
non essenziali di un atto legislativo. L’utilizzo di tale procedura è previsto
nei casi in cui sia opportuno precisare ulteriormente le prescrizioni in materia
di accessibilità del web di cui all’articolo 3 della direttiva e stabilire la
norma europea, o parti di essa, per conferire una presunzione di conformità
alle prescrizioni in materia di accessibilità dei siti web interessati che
rispettano tale norma o parti di essa. Articolo 9 – Comitato La Commissione è assistita da un comitato,
descritto nel regolamento (UE) n. 182/2011. Si fa riferimento alle procedure,
consultive o di esame, applicate in modo distinto ai sensi degli articoli della
presente direttiva. Articolo 10 – Attuazione La direttiva fissa la data di entrata in
vigore delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative
necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 30 giugno 2014. Articolo 11 – Riesame Entro tre anni dall’entrata in vigore della
presente direttiva è effettuato un riesame dell’applicazione della stessa
direttiva. 4. INCIDENZA SUL BILANCIO La proposta di direttiva non ha alcuna
incidenza sul bilancio dell’Unione. 2012/0340 (COD) Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO relativa all’accessibilità dei siti web degli
enti pubblici (Testo rilevante ai fini del SEE) IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO
DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione
europea, in particolare l’articolo 114, paragrafo 1, vista la proposta della Commissione europea, previa trasmissione del progetto di atto
legislativo ai parlamenti nazionali, visto il parere del Comitato economico e
sociale europeo[17],
visto il parere del Comitato delle regioni[18], deliberando secondo la procedura legislativa
ordinaria, considerando quanto segue: (1) Con la tendenza alla
digitalizzazione della società, gli utenti hanno a disposizione nuove modalità
di accesso alle informazioni e ai servizi. I fornitori di informazioni e
servizi, tra cui gli enti pubblici, utilizzano sempre più la rete internet per
produrre, raccogliere e mettere a disposizione una vasta gamma di informazioni
e servizi online essenziali per il pubblico. (2) Il concetto di accessibilità
del web rimanda ai principi e alle tecniche da rispettare nella costruzione di
siti web per rendere il contenuto di tali siti accessibile a tutti gli utenti,
in particolare alle persone con limitazioni funzionali tra cui i disabili. I
siti web contengono informazioni sia testuali che non testuali e consentono
anche di scaricare moduli e di realizzare forme di interazione a due vie, ad
esempio l’evasione di pratiche digitali e l’autenticazione, nonché transazioni
quali la gestione di casi e i pagamenti. (3) Il piano d’azione della
Commissione per l’eGovernment 2011-2015[19]
auspica azioni per lo sviluppo di servizi di eGovernment che garantiscano l’inclusione
e l’accessibilità. (4) Nella sua comunicazione “Un’agenda
digitale europea”[20],
la Commissione ha annunciato che i siti web del settore pubblico dovrebbero
essere completamente accessibili entro il 2015. (5) Il programma quadro per le
attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione[21] e il programma per la
competitività e l’innovazione[22]
sostengono la ricerca e lo sviluppo di soluzioni tecnologiche per i problemi
legati all’accessibilità. (6) Ratificando la Convenzione
delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (“la Convenzione
delle Nazioni Unite”), la maggior parte degli Stati Membri e l’Unione si sono
impegnate a “garantire alle persone con disabilità, su base di uguaglianza con
gli altri, l’accesso tra l’altro alle tecnologie dell’informazione della
comunicazione” e ad “adottare misure adeguate […] per promuovere l’accesso
delle persone con disabilità alle nuove tecnologie ed ai sistemi di
informazione e comunicazione, compreso internet”. (7) La strategia europea sulla
disabilità 2010-2020[23]
si riallaccia alla Convenzione delle Nazioni Unite e prevede interventi in
diverse aree prioritarie, tra cui l’accessibilità del web, con l’obiettivo di “garantire
ai disabili l’accessibilità dei beni, dei servizi, tra cui i servizi pubblici,
e dei dispositivi di assistenza”. (8) Il regolamento (CE) n. 1081/2006
recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul
Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione[24]
contiene disposizioni in materia di accessibilità delle TIC, ma non tratta gli
aspetti specifici dell’accessibilità del web. (9) Il mercato in rapida crescita
dell’accessibilità del web è formato da una serie di operatori economici, tra
cui operatori che sviluppano siti web o strumenti software per creare, gestire
ed effettuare test di pagine web, operatori che sviluppano programmi utente
quali browser web e relative tecnologie assistive, operatori che realizzano
servizi di certificazione e operatori che forniscono servizi di formazione. (10) Diversi Stati membri hanno
adottato misure basate su linee guida internazionali per la progettazione di
siti web accessibili, ma le indicazioni fornite spesso si riferiscono a
versioni o livelli di conformità diversi di tali linee guida, oppure sono state
introdotte varianti tecniche a livello nazionale. (11) I fornitori di accessibilità
del web comprendono numerose piccole e medie imprese (PMI). I fornitori e in
particolare le PMI stentano ad avviare iniziative imprenditoriali al di fuori
del rispettivo mercato nazionale. A causa delle differenze esistenti nelle
specifiche relative all’accessibilità del web e nelle normative, la crescita e
la competitività di tali fornitori e imprese sono frenate dai costi aggiuntivi
che essi dovrebbero sostenere per lo sviluppo e la commercializzazione di
prodotti e servizi transnazionali legati all’accessibilità del web. (12) La concorrenza limitata
comporta, per gli acquirenti di siti web e di prodotti e servizi connessi,
prezzi elevati dei servizi o la dipendenza da un unico fornitore. Spesso i
fornitori privilegiano variazioni di norme proprietarie che ostacolano la
successiva interoperabilità dei programmi utente e l’accesso ai contenuti web
da ogni luogo dell’Unione. La frammentazione tra normative nazionali riduce i
vantaggi che potrebbero derivare dalla condivisione di esperienze con analoghi
soggetti nazionali e internazionali negli sforzi per rispondere agli sviluppi
sociali e tecnologici. (13) Per porre fine alla
frammentazione, è necessario il ravvicinamento delle misure nazionali a livello
unionale sulla base di un accordo relativo ai requisiti di accessibilità da
applicare ai siti web degli enti pubblici. Tale ravvicinamento ridurrebbe l’incertezza
per gli sviluppatori di siti web e favorirebbe l’interoperabilità. L’adozione
di requisiti di accessibilità neutri sul piano delle tecnologie permetterà di
non ostacolare l’innovazione e potrebbe addirittura stimolarla. (14) Un approccio armonizzato
dovrebbe consentire agli enti pubblici e alle imprese dell’Unione di ricavare
benefici economici e sociali dall’estensione dei servizi online a una platea
più ampia di cittadini e clienti e pertanto dovrebbe accrescere le potenzialità
del mercato interno per i prodotti e i servizi connessi all’accessibilità del
web. La crescita del mercato che ne deriverebbe dovrebbe permettere alle
imprese di contribuire alla crescita economica e alla creazione di posti di
lavoro nell’Unione. Il rafforzamento del mercato interno dovrebbe accrescere l’attrattiva
degli investimenti nell’Unione. Le amministrazioni dovrebbero beneficiare della
riduzione dei costi da sostenere per assicurare l’accessibilità del web. (15) I cittadini dovrebbero
beneficiare di un accesso più ampio ai servizi pubblici online e dovrebbero
ricevere servizi e informazioni che facilitino il godimento dei loro diritti in
tutta l’Unione, in particolare il diritto di circolare e soggiornare
liberamente nel territorio dell’Unione, la libertà di stabilimento e la libertà
di prestazione di servizi. (16) Le prescrizioni in materia di
accessibilità del web definite nella presente direttiva sono neutre sul piano
delle tecnologie. Esse si limitano a indicare le funzionalità di base che
devono essere assicurate affinché gli utenti possano percepire, utilizzare o
comprendere un sito e i suoi contenuti. Esse non precisano in che modo deve
essere ottenuto tale risultato o quale tecnologia debba essere scelta per un
determinato sito, informazione online o applicazione. Per queste loro
caratteristiche, le prescrizioni non ostacolano l’innovazione. (17) L’interoperabilità legata all’accessibilità
del web dovrebbe basarsi su specifiche comunemente adottate e utilizzate che
assicurino la massima compatibilità dei contenuti web con i programmi utente
attuali e futuri e le tecnologie assistive. Più precisamente, i contenuti web
dovrebbero fornire ai programmi utente una codifica interna del linguaggio
naturale, delle strutture, relazioni e sequenze, nonché dati relativi a tutti i
componenti dell’interfaccia utente incorporati. L’interoperabilità, quindi,
rappresenta un vantaggio per gli utenti e consente loro di utilizzare ovunque i
propri programmi utente per accedere ai siti web; gli utenti potrebbero anche
avvantaggiarsi di una scelta più ampia e di prezzi ridotti in tutta l’Unione. L’interoperabilità
andrebbe a beneficio anche dei fornitori e degli acquirenti di prodotti e
servizi connessi all’accessibilità del web. (18) Come sottolinea l’agenda
digitale europea, le amministrazioni pubbliche dovrebbero fare la loro parte
promuovendo i mercati dei contenuti digitali, ad esempio dovrebbero stimolare i
mercati di contenuti mettendo a disposizione le informazioni relative al
settore pubblico in modo trasparente, efficace e non discriminatorio. Ciò
rappresenta una fonte importante di crescita potenziale di servizi online
innovativi. (19) È opportuno che la direttiva
miri a garantire l’accessibilità, sulla base di requisiti comuni, di taluni
tipi di siti web di enti pubblici che rivestono un’importanza essenziale per il
pubblico. Tali tipi sono stati individuati nell’analisi comparativa dell’e-government
del 2001[25]
e su di essi si basa l’elenco riportato nell’allegato. (20) La presente direttiva
stabilisce prescrizioni in materia di accessibilità del web per taluni tipi di
siti web di enti pubblici. Al fine di agevolare la realizzazione della messa in
conformità di tali siti web alle suddette prescrizioni, è necessario conferire
una presunzione di conformità ai siti web che rispettano le norme armonizzate
definite e pubblicate in conformità del regolamento (UE) n. 1025/2012 del
Parlamento europeo e del Consiglio sulla normazione europea, che modifica le
direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE,
95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE e la
decisione n. 1673/2006/CE, ai fini della formulazione di specifiche
tecniche particolareggiate per tali prescrizioni. In conformità di tale
regolamento, gli Stati membri e il Parlamento europeo possono sollevare
obiezioni qualora ritengano che una norma armonizzata non soddisfi
completamente le prescrizioni in materia di accessibilità del web stabilite
nella presente direttiva. (21) La Commissione ha già
conferito agli organismi europei di normalizzazione un mandato, identificato
come “M/376”[26],
per l’elaborazione di una norma europea utilizzabile negli appalti pubblici e
in altri contesti, ad esempio negli appalti privati, in cui siano precisati i
requisiti di accessibilità funzionale dei prodotti e servizi TIC, compresi i
contenuti web. A tal fine, gli organismi europei di normalizzazione devono
avviare stretti rapporti di cooperazione con i forum e consorzi che si occupano
dell’emanazione di norme di settore riguardanti gli aspetti considerati, tra
cui il World Wide Web Consortium (W3C/WAI). Sulla base dei risultati di tali
lavori è necessario elaborare una norma armonizzata intesa a conferire una
presunzione di conformità alle prescrizioni in materia di accessibilità del web
stabilite nella presente direttiva. (22) In attesa che siano pubblicati
i riferimenti a tale norma armonizzata, o a parti di essa, è opportuno
conferire una presunzione di conformità alle prescrizioni in materia di
accessibilità del web ai siti web interessati che rispettano le norme europee,
o parti di esse, stabilite dalla Commissione mediante atti delegati. Tale norma
potrebbe essere la norma europea che dovrà essere adottata nell’ambito del
mandato M/376. (23) In mancanza di tale norma
europea, è opportuno conferire una presunzione di conformità alle prescrizioni
in materia di accessibilità del web ai siti web interessati che rispettano le
parti della norma internazionale ISO/IEC 40500:2012 riguardanti i criteri di
successo e i requisiti di conformità al livello AA. La norma internazionale
ISO/IEC 40500:2012 è identica alle Linee guida per l’accessibilità dei
contenuti web WCAG 2.0. I criteri di successo e i requisiti di conformità al
livello AA specificati per le pagine web nella versione 2.0 delle Linee guida
per l’accessibilità dei contenuti web (WCAG 2.0) del W3C godono di ampio
consenso presso le parti interessate, sia a livello internazionale che a
livello europeo, in quanto elementi atti a garantire specifiche adeguate in
materia di accessibilità del web, come sottolineato nelle conclusioni del
Consiglio sulla società dell’informazione accessibile[27]. (24) La conformità alle prescrizioni
in materia di accessibilità del web dovrebbe essere sottoposta a monitoraggio
continuo, dalla costruzione iniziale dei siti web degli enti pubblici a tutti i
successivi aggiornamenti dei contenuti. Una metodologia armonizzata per l’attività
di monitoraggio dovrebbe comprendere un sistema per verificare, su base
uniforme in tutti gli Stati membri, il grado di conformità dei siti web ai
requisiti di accessibilità del web, la raccolta di campioni rappresentativi e
la periodicità dei controlli. Gli Stati membri dovrebbero presentare ogni anno
una relazione sugli esiti dell’attività di monitoraggio e più in generale sull’elenco
di azioni intraprese in applicazione della presente direttiva. (25) In un contesto armonizzato, il
settore degli sviluppatori di siti web dovrebbe incontrare meno ostacoli all’esercizio
della propria attività nel mercato interno, mentre i costi per le
amministrazioni e altri soggetti che acquistano prodotti e servizi per l’accessibilità
del web dovrebbero ridursi. (26) Per assicurare l’accessibilità
dei siti web interessati conformemente alle prescrizioni in materia di
accessibilità del web stabilite dalla presente direttiva, è opportuno che alla
Commissione sia delegato il potere di adottare atti ai sensi dell’articolo 290
del trattato sul funzionamento dell’Unione europea al fine di precisare
ulteriormente, all’occorrenza, tali prescrizioni e stabilire la norma europea,
o parti di essa, che, in assenza di norme armonizzate, consentano di conferire
una presunzione di conformità alle prescrizioni in materia di accessibilità dei
siti web interessati che rispettano tale norma o parti di essa. È
particolarmente importante che la Commissione svolga consultazioni adeguate nel
corso dei lavori preparatori, anche a livello di esperti. Nella preparazione e
nell’elaborazione degli atti delegati, la Commissione dovrebbe garantire la
trasmissione simultanea, tempestiva e appropriata dei documenti pertinenti al
Parlamento europeo e al Consiglio. (27) Al fine di assicurare
condizioni uniformi di applicazione delle disposizioni pertinenti della
presente direttiva, è opportuno conferire competenze di esecuzione alla
Commissione. Per la definizione della metodologia che gli Stati membri dovranno
utilizzare per verificare la conformità dei siti web interessati a tali
requisiti, è opportuno utilizzare la procedura di esame. Per la determinazione
delle modalità con cui gli Stati membri dovrebbero comunicare alla Commissione
gli esiti di tale monitoraggio, è opportuno utilizzare la procedura di
consultazione. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al
regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio
2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di
controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di
esecuzione attribuite alla Commissione. (28) Poiché l’obiettivo della
presente direttiva, segnatamente la realizzazione di un mercato armonizzato per
l’accessibilità dei siti web degli enti pubblici, non può essere realizzato in
misura sufficiente dagli Stati membri in quanto richiede l’armonizzazione di
norme diverse attualmente esistenti nei sistemi giuridici nazionali, e può
dunque essere conseguito meglio a livello di Unione, quest’ultima può adottare
misure in ottemperanza al principio di sussidiarietà sancito all’articolo 5 del
trattato sull’Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è
necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di
proporzionalità enunciato nello stesso articolo, HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA: Articolo 1 Oggetto e ambito di applicazione 1.
La presente direttiva mira al ravvicinamento delle
disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri
riguardanti l’accessibilità del contenuto dei siti web degli enti pubblici a
tutti gli utenti e in particolare alle persone con limitazioni funzionali,
compresi i disabili. 2.
Essa stabilisce le norme a cui gli Stati membri si
conformano per rendere accessibile il contenuto dei siti web appartenenti ad
enti pubblici, i cui tipi sono precisati nell’allegato. 3.
Gli Stati membri possono estendere l’applicazione
della presente direttiva a tipi di siti web degli enti pubblici diversi da
quelli indicati nel paragrafo 2. Articolo 2 Definizioni Ai fini della presente direttiva, si intende per: (1)
“siti web interessati”, siti di cui all’articolo 1,
paragrafo 2, della presente direttiva; (2)
“contenuto dei siti web”, informazioni che devono
essere veicolate all’utente per mezzo di un programma utente, incluso il codice
o il markup che definiscono la struttura, gli aspetti presentazionali e quelli
interattivi del contenuto; (3)
“programma utente” (user agent), qualsiasi
programma che recuperi e presenti contenuti web agli utenti; in questa
definizione sono compresi i browser web, i lettori multimediali, i componenti
aggiuntivi (plug in) e altri programmi che permettono di trovare, presentare e
interagire con i contenuti web; (4)
“norma”, una specifica tecnica, adottata da un
organismo riconosciuto di normalizzazione per un’applicazione ripetuta o
continua, la cui osservanza non è obbligatoria, ai sensi dell’articolo 2,
paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1025/2012; (5)
“norma internazionale”, una norma adottata da un
organismo internazionale di normalizzazione ai sensi dell’articolo 2, paragrafo
1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1025/2012; (6)
“norma europea”, una norma adottata da un organismo
europeo di normalizzazione ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera b),
del regolamento (UE) n. 1025/2012; (7)
“norma armonizzata”, una norma europea adottata
sulla base di una richiesta della Commissione ai fini dell’applicazione della
legislazione dell’Unione sull’armonizzazione ai sensi dell’articolo 2,
paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1025/2012; (8)
“ente pubblico”, lo Stato, le autorità regionali o
locali, gli organismi di diritto pubblico ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 9,
della direttiva 2004/18/CE e le associazioni formate da una o più di tali
autorità oppure da uno o più di tali organismi di diritto pubblico. Articolo 3 Prescrizioni in materia di accessibilità del
web 1.
Gli Stati membri adottano le misure necessarie
affinché i siti web interessati siano resi accessibili: (a)
in maniera coerente e adeguata per la percezione, l’utilizzo
e la comprensione da parte degli utenti, anche per quanto riguarda l’adattabilità
della presentazione del contenuto e dell’interazione con lo stesso, ove
necessario, fornendo un’alternativa elettronica accessibile; (b)
con modalità che favoriscano l’interoperabilità con
diversi programmi utente e tecnologie assistive a livello unionale e
internazionale. 2.
Gli Stati membri applicano le disposizioni del
paragrafo 1 al più tardi entro il 31 dicembre 2015. 3.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare
atti delegati in conformità dell’articolo 8, per precisare ulteriormente,
ove opportuno, le prescrizioni in materia di accessibilità del web di cui al
paragrafo 1. Articolo 4 Presunzione di conformità alle norme
armonizzate 1.
I siti web interessati che rispettano le norme
armonizzate, o parti di esse, i cui riferimenti sono stati stabiliti e
pubblicati dalla Commissione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
in conformità del regolamento (UE) n. 1025/2012 si presumono conformi alle
prescrizioni in materia di accessibilità del web contemplate da tali norme o da
loro parti, definite all’articolo 3. Articolo 5 Presunzione di conformità alle norme europee o
internazionali 1.
Finché i riferimenti alle norme armonizzate di cui
all’articolo 4 non sono stati pubblicati, i siti web interessati che rispettano
le norme europee, o parti di esse, stabilite in conformità del paragrafo 2 si
presumono conformi alle prescrizioni in materia di accessibilità del web
contemplate da tali norme o da loro parti, definite all’articolo 3. 2.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare
atti delegati in conformità dell’articolo 8 per stabilire le norme europee, o
parti di esse, di cui al paragrafo 1. 3.
Finché i riferimenti alle norme europee di cui al
paragrafo 1 non sono stati stabiliti, i siti web interessati che rispettano le
parti della norma ISO/IEC 40500:2012 riguardanti i criteri di successo e i
requisiti di conformità al livello AA si presumono conformi alle prescrizioni
in materia di accessibilità del web previste all’articolo 3. Articolo 6 Misure aggiuntive 1.
Gli Stati membri promuovono l’inserimento, nei siti
web interessati, di una dichiarazione sull’accessibilità degli stessi, in
particolare sulla conformità alla presente direttiva, e di eventuali ulteriori
informazioni sull’accessibilità a sostegno degli utenti. 2.
Gli Stati membri adottano misure intese ad
agevolare l’applicazione delle prescrizioni in materia di accessibilità del web
definite all’articolo 3 a tutti i siti web degli enti pubblici, oltre ai siti
web interessati, e segnatamente ai siti web degli enti pubblici cui si
applicano disposizioni nazionali in vigore o pertinenti misure in materia di
accessibilità del web. 3.
Gli Stati membri sostengono meccanismi appropriati
di consultazione delle parti interessate riguardo all’accessibilità del web e
rendono pubblici gli eventuali sviluppi della politica in materia di
accessibilità del web, nonché le esperienze e le conclusioni tratte dalla
realizzazione della messa in conformità alle prescrizioni in materia di
accessibilità del web. 4.
Gli Stati membri, agevolati dalla Commissione,
cooperano a livello unionale con le parti interessate dell’industria e della
società civile per rivedere, ai fini della presentazione della relazione
annuale di cui all’articolo 7, paragrafo 4, gli sviluppi di mercato e
tecnologici e i progressi nel campo dell’accessibilità del web, nonché per
scambiarsi le migliori pratiche. Articolo 7 Monitoraggio e relazioni 1.
Gli Stati membri esercitano un monitoraggio
continuo sulla conformità dei siti web interessati alle prescrizioni in materia
di accessibilità del web, utilizzando la metodologia di cui al paragrafo 4. 2.
Gli Stati membri presentano ogni anno una relazione
sugli esiti del monitoraggio esercitato ai sensi del paragrafo 4, includendo i
dati di misura nonché, se del caso, l’elenco dei siti web di cui all’articolo 1,
paragrafo 3. 3.
Nella relazione sono trattate anche le azioni
eseguite a norma dell’articolo 6. 4.
La Commissione stabilisce, per mezzo di atti di
esecuzione, la metodologia per il monitoraggio sulla conformità dei siti web
interessati alle prescrizioni dell’articolo 3 in materia di accessibilità del
web. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui
all’articolo 9, paragrafo 3. La metodologia è pubblicata nella Gazzetta
ufficiale dell’Unione europea. 5.
Nella metodologia di cui al paragrafo 4 rientrano: (a)
la periodicità dei controlli e del campionamento
dei siti web interessati soggetti a sorveglianza; e (b)
a livello di singoli siti web, la descrizione del
modo in cui deve essere dimostrata la conformità alle prescrizioni dell’articolo
3 in materia di accessibilità del web, facendo direttamente riferimento,
ogniqualvolta siano disponibili, alle descrizioni pertinenti contenute nella
norma armonizzata o, in assenza di questa, nelle norme europee o internazionali
di cui rispettivamente agli articoli 4 e 5. 6.
Le disposizioni riguardanti la presentazione delle
relazioni degli Stati membri alla Commissione sono stabilite dalla Commissione
per mezzo di atti di esecuzione. Tali atti sono adottati secondo la procedura
di consultazione di cui all’articolo 9, paragrafo 2. Articolo 8 Esercizio della delega 1.
Il potere di adottare atti delegati è conferito
alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo. 2.
Il potere di adottare gli atti delegati di cui agli
articoli 3 e 5 è conferito per un periodo indeterminato a decorrere dalla data
di entrata in vigore della presente direttiva. 3.
La delega di potere di cui agli articoli 3 e 5 può
essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La
decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli
effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione
della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una
data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti
delegati già in vigore. 4.
Non appena adotta un atto delegato, la Commissione
ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio. 5.
L’atto delegato adottato ai sensi degli articoli 3
e 5 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno
sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato
loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento
europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono
sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del
Parlamento europeo o del Consiglio. Articolo 9 Comitato 1.
La Commissione è assistita da un comitato. Tale
comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011. 2.
Nei casi in cui è fatto riferimento al presente
paragrafo, si applica l’articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011. 3.
Nei casi in cui è fatto riferimento al presente
paragrafo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011. Articolo 10 Attuazione 1.
Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni
legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla
presente direttiva entro il 30 giugno 2014. Essi comunicano immediatamente
alla Commissione il testo di tali disposizioni. Quando gli Stati membri
adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente
direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all’atto della loro
pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono determinate dagli Stati
membri. 2.
Gli Stati membri comunicano alla Commissione il
testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che adottano nel settore
disciplinato dalla presente direttiva. Articolo 11 Riesame Entro tre anni
dall’entrata in vigore della presente direttiva la Commissione effettua un
riesame dell’applicazione della stessa. Articolo 12 Entrata in vigore La presente
direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione
nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Articolo 13 Destinatari Gli Stati
membri sono destinatari della presente direttiva conformemente ai trattati. Fatto a Bruxelles, il Per il Parlamento europeo Per
il Consiglio Il presidente Il
presidente
class=Section4>
ALLEGATO Tipi di siti web degli enti pubblici (a cui si fa riferimento nell’articolo
1, paragrafo 2) (1)
Imposte sul reddito: dichiarazione, notifica di
accertamento (2)
Servizi di ricerca lavoro da parte degli uffici di
collocamento (3)
Contributi di sicurezza sociale: indennità di
disoccupazione, assegni familiari, spese mediche (rimborso o pagamento
diretto), borse di studio (4)
Documenti personali: passaporto o patente di guida (5)
Immatricolazione di autoveicoli (6)
Domanda di licenza edilizia (7)
Dichiarazioni alla polizia, per esempio in caso di
furto (8)
Servizi delle biblioteche pubbliche, per esempio
cataloghi e strumenti di ricerca (9)
Domanda e rilascio di certificati di nascita o di
matrimonio (10)
Iscrizione a istituti di insegnamento di livello
superiore o università (11)
Avviso di trasferimento di residenza (12)
Servizi sanitari: indicazioni interattive sulla
disponibilità di servizi, servizi online per pazienti, prenotazioni. [1] Ai sensi della Convenzione delle Nazioni Unite sui
diritti delle persone con disabilità, per “persone con disabilità” si intendono
coloro che presentano durature menomazioni fisiche, mentali, intellettuali o
sensoriali che in interazione con barriere di diversa natura possono ostacolare
la loro piena ed effettiva partecipazione nella società su base di uguaglianza
con gli altri. [2] I dati riportati per il mercato degli sviluppatori di
siti web sono stati calcolati sommando le attività economiche delle
classificazioni NACE rev. 2 J6201 – Attività di programmazione informatica e J6312
– Portali web. Fonte: Eurostat, Statistiche annuali dettagliate delle imprese
per i servizi (NACE Rev.2H-N e S95), codice dati online sbs_na_1a_se_r2). [3] Fonte:
http://www.w3.org/WAI/ [4] http://www.iso.org/iso/iso_catalogue/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=58625 [5] http://www.un.org/disabilities/default.asp?id=150
[6] http://www.mandate376.eu/
[7] http://ec.europa.eu/governance/impact/planned_ia/docs/2012_just_025_european_accessibiliy_act_en.pdf
[8] Lo studio (commissionato nel 2008 come SMART 2008/0066)
ha prodotto due relazioni annuali nel 2010 e 2011. (http://www.eaccessibility-monitoring.eu/researchResult.aspx) [9] SMART 2009/00-72: http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/study-economic-assessment-and-evaluation-recommendations-improving-e-accessibility-services-and [10] http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/consultation-workshop-web-accessibility-10-june-2008 [11] http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0804:FIN:EN:PDF
[12] Accessibilità del web nei paesi europei: “livello di
conformità alle più recenti specifiche internazionali sull’accessibilità, in
particolare WCAG 2.0, e approcci o piani per l’applicazione di tali specifiche”
(SMART 2008/0068). http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/study-report-web-accessibility-european-countries-level-compliance-latest-international [13] Studio comparativo 2006-2008 “Misurare i progressi dell’e-accessibilità
in Europa” (MEAC-1). Cfr. Empirica, WRC, RNIB, RNID,
eWORX (2007), http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/assessment-status-eaccessibility-europe [14] http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/groups-supporting-e-inclusion-agenda [15] European Information & Communications Technology
Industry Association. [16] http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/egovernment-indicators-benchmarking-eeurope [17] GU C 110/26 del 9.5.2006 (COM(2005) 425 definitivo). [18] GU C 009 dell’11.1.2012, pag. 65. [19] COM(2010) 743 definitivo – Non pubblicato nella Gazzetta
ufficiale. [20] COM(2010) 245 definitivo/2. [21] GU L 412 del 30.12.2006, pag. 1. [22] GU L 310 del 9.11.2006, pag. 15. [23] COM(2010) 636 definitivo. Non pubblicato nella Gazzetta ufficiale. [24] GU L 210 del 31.7.2006, pag. 25. [25] http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/egovernment-indicators-benchmarking-eeurope [26] http://www.mandate376.eu/ [27] http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/trans/107014.pdf