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Document 31970R1484

Regolamento (CEE) n. 1484/70 della Commissione, del 24 luglio 1970, che classifica merci nella voce n. 48.21 della tariffa doganale comune

GU L 163 del 25/07/1970, p. 19–20 (DE, FR, IT, NL)
edizione speciale inglese: serie I tomo 1970(II) pag. 480 - 481

Altre edizioni speciali (DA, EL, ES, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 24/05/2005; abrogato da 32005R0705

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1970/1484/oj

31970R1484

Regolamento (CEE) n. 1484/70 della Commissione, del 24 luglio 1970, che classifica merci nella voce n. 48.21 della tariffa doganale comune

Gazzetta ufficiale n. L 163 del 25/07/1970 pag. 0019 - 0020
edizione speciale finlandese: capitolo 2 tomo 1 pag. 0013
edizione speciale danese: serie I capitolo 1970(II) pag. 0417
edizione speciale svedese/ capitolo 2 tomo 1 pag. 0013
edizione speciale inglese: serie I capitolo 1970(II) pag. 0480
edizione speciale greca: capitolo 02 tomo 1 pag. 0101
edizione speciale spagnola: capitolo 02 tomo 1 pag. 0077
edizione speciale portoghese: capitolo 02 tomo 1 pag. 0077


REGOLAMENTO (CEE) N. 1484/70 DELLA COMMISSIONE del 24 luglio 1970 che classifica merci nella voce n. 48.21 della tariffa doganale comune

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 97/69 del Consiglio, del 16 gennaio 1969, relativo alle misure da adottare per l'applicazione uniforme della nomenclatura della tariffa doganale comune (1), in particolare l'articolo 3,

considerando che sono necessarie disposizioni per assicurare l'applicazione uniforme della nomenclatura della tariffa doganale comune al fine di classificare gli assorbenti costituiti da ovatta di cellulosa in fogli sovrapposti, ricoperti, su una delle faccie, di una «stoffa non tessuta» e, sull'altra faccia, di un foglio di materia plastica artificiale;

considerando che la tariffa doganale comune allegata al regolamento (CEE) n. 950/68 del Consiglio, del 28 giugno 1968 (2), modificata da ultimo col regolamento (CEE) n. 1237/70 del Consiglio, del 29 giugno 1970 (3), comprende nella voce n. 30.04 ovatte, garze, bende e prodotti analoghi (fasciature, sparadrappi, senapismi, ecc.), impregnati o ricoperti di sostanze farmaceutiche o condizionati per la vendita al minuto per usi medici o chirurgici, diversi dai prodotti elencati nella nota 3 del capitolo 30, e nella voce n. 48.21 gli altri lavori di pasta, di carta, di cartone o di ovatta di cellulosa;

considerando che la nota 1 del capitolo 48 non esclude gli assorbenti in questione ; che peraltro risulta dalle note esplicative della nomenclatura di Bruxelles che la voce n. 48.21 comprende tutti i lavori di pasta di carta, di cartone e di ovatta di cellulosa, non classificati nelle voci che precedono e non esclusi dal capitolo 48 ; che, in particolare, sono classificati nella voce sopracitata i fazzoletti, gli assorbenti igienici e la biancheria di carta;

considerando che, secondo le note esplicative della nomenclatura di Bruxelles, sono espressamente escluse dalla voce n. 48.21 l'ovatta di cellulosa, le fasce e compresse, impregnate o ricoperte di sostanze farmaceutiche o condizionate per la vendita al minuto, per la medicina o la chirurgia (voce n. 30.04) ; che, in effetti, secondo le citate note esplicative, la voce n. 30.04 comprende, da un lato, i prodotti quali l'ovatta, la garza, le bende ed i prodotti similari in tessuto, carta, materie plastiche, ecc. che sono impregnati o ricoperti di sostanze farmaceutiche (revulsive, antisettiche, ecc.) e destinati a usi medici o chirurgici e, dall'altro lato, le ovatte e le garze per fasciature (generalmente di cotone idrofilo), le bende, ecc., che, senza essere impregnate né ricoperte di sostanze farmaceutiche, sono riconoscibili per il loro condizionamento (presenza di etichette, presentazione in strati, ecc.) in quanto destinate esclusivamente alla vendita diretta e senza successivo ricondizionamento agli utilizzatori (privati, ospedali, ecc.) per essere impiegate per usi medici o chirurgici;

considerando che gli assorbenti in questione non sono impregnati o ricoperti di sostanze farmaceutiche ; che, inoltre, pur potendo essere condizionati per la vendita al minuto, non lo sono specialmente per usi medici o chirurgici ; che l'utilizzazione normale degli assorbenti, pur essendo di natura tale da alleviare lo stato in cui si trovano le persone soggette a incontinenza, costrette o meno a letto, non costituisce in modo particolare un uso a fini medici o chirurgici ; che pertanto tali assorbenti non possono essere classificati nella voce n. 30.04;

considerando che detti assorbenti, la cui parte essenziale è la materia assorbente, sono utilizzati per l'assorbimento di sostanze liquide secrete e costituiscono pertanto prodotti d'igiene analoghi ai pannolini per neonati ed agli assorbenti igienici femminili ; che, per conseguenza, essi devono essere classificati nella sottovoce 48.21 B secondo il contenuto attribuito alla voce n. 48.21 dalle note esplicative della nomenclatura di Bruxelles;

considerando che il Consiglio di cooperazione doganale si è pronunciato per la classificazione di questi prodotti nella voce n. 48.21;

considerando che le disposizioni previste nel presente regolamento sono conformi al parere del Comitato della nomenclatura della tariffa doganale comune, (1)GU n. L 14 del 21.1.1969, pag. 1. (2)GU n. L 172 del 22.7.1968, pag. 1. (3)GU n. L 141 del 29.6.1970, pag. 50.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli assorbenti composti di materia assorbente, costituita da ovatta di cellulosa in fogli sovrapposti, e ricoperti, su una delle faccie, di una «stoffa non tessuta» e, sull'altra faccia, di un foglio di materia plastica artificiale, rientrano nella seguente sottovoce della tariffa doganale comune: 48.21 Altri lavori di pasta di carta, di carta, di cartone o di ovatta di cellulosa: B. altri

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'ottavo giorno seguente la sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 luglio 1970.

Per la Commissione

Il Presidente

Franco M. MALFATTI

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