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Document 31970L0357

Direttiva 70/357/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1970, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri concernenti le sostanze che hanno effetti antiossidanti che possono essere impiegate nei prodotti destinati all'alimentazione umana

GU L 157 del 18/07/1970, p. 31–35 (DE, FR, IT, NL)
edizione speciale inglese: serie I tomo 1970(II) pag. 429 - 433

Altre edizioni speciali (DA, EL, ES, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 25/03/1995; abrogato e sostituito da 31995L0002

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1970/357/oj

31970L0357

Direttiva 70/357/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1970, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri concernenti le sostanze che hanno effetti antiossidanti che possono essere impiegate nei prodotti destinati all'alimentazione umana

Gazzetta ufficiale n. L 157 del 18/07/1970 pag. 0031 - 0035
edizione speciale finlandese: capitolo 13 tomo 1 pag. 0143
edizione speciale danese: serie I capitolo 1970(II) pag. 0372
edizione speciale svedese/ capitolo 13 tomo 1 pag. 0143
edizione speciale inglese: serie I capitolo 1970(II) pag. 0429
edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 5 pag. 0130
edizione speciale spagnola: capitolo 13 tomo 1 pag. 0225
edizione speciale portoghese: capitolo 13 tomo 1 pag. 0225


DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 13 luglio 1970 relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti le sostanze che hanno effetti antiossidanti che possono essere impiegate nei prodotti destinati all'alimentazione umana (70/357/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100 e l'articolo 227, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che ogni legislazione relativa alle sostanze che hanno effetti antiossidanti che possono essere impiegate nei prodotti destinati all'alimentazione umana deve tener conto in primo luogo delle esigenze di protezione della salute umana ma anche delle necessità di tutela dei consumatori contro le adulterazioni, nonché delle necessità economiche e tecnologiche, nei limiti imposti dalla protezione sanitaria;

considerando che le differenze fra le legislazioni nazionali concernenti tali sostanze ostacolano la libera circolazione dei prodotti destinati all'alimentazione umana, possono creare condizioni di concorrenza ineguali ed hanno pertanto un'incidenza diretta sull'instaurazione o sul funzionamento del mercato comune;

considerando che al fine di pervenire alla libera circolazione dei prodotti destinati all'alimentazione umana è necessario il ravvicinamento di tali legislazioni;

considerando che detto ravvicinamento richiede, durante una prima fase, l'elaborazione di un elenco unico delle sostanze in questione di cui è autorizzato l'impiego per la protezione dei prodotti destinati all'alimentazione umana contro le alterazioni provocate dall'ossidazione, nonché la determinazione dei requisiti di purezza ai quali dette sostanze debbono rispondere;

considerando che, per tener conto delle necessità economiche e tecnologiche di taluni Stati membri, occorre prevedere un periodo durante il quale gli Stati membri stessi possono mantenere in vigore, per alcune di tali sostanze, le legislazioni esistenti;

considerando che in tutti i casi nei quali il Consiglio conferisce alla Commissione competenze in ordine all'attuazione di norme stabilite in materia di prodotti alimentari, occorre prevedere una procedura che instauri una stretta cooperazione fra gli Stati membri e la Commissione in seno al Comitato permanente per i prodotti alimentari istituito con decisione del Consiglio del 13 novembre 1969 (1);

considerando che, in una seconda fase, il Consiglio dovrà decidere in merito al ravvicinamento delle legislazioni concernenti i prodotti destinati all'alimentazione umana, considerati individualmente, ai quali possono essere aggiunte le sostanze antiossidanti enumerate nell'allegato della presente direttiva, e le condizioni nelle quali l'aggiunta deve aver luogo, tenendo conto dei dati scientifici di cui si dispone in materia;

considerando che il ravvicinamento delle legislazioni nazionali previste dalla presente direttiva non pregiudica l'applicazione delle disposizioni degli articoli 31 e 32 del trattato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Per la protezione dei prodotti destinati all'alimentazione umana - in appresso denominati «prodotti alimentari» - contro le alternazioni provocate dall'ossidazione, quali l'alterazione dei grassi e il cambiamento di colore dei prodotti alimentari per autoossidazione, gli Stati membri possono autorizzare soltanto l'impiego delle sostanze elencate nell'allegato, parti I, II e III, eventualmente sciolte o diluite nelle sostanze di cui all'allegato, parte IV.

Articolo 2

In deroga all'articolo 1 e per un periodo di tre anni dalla notificazione della presente direttiva, gli Stati membri possono mantenere le legislazioni nazionali in virtù delle quali è ammesso l'impiego, nei prodotti alimentari del betatocoferolo di sintesi, dell'etilene diammina tetra-acetato di calcio disodico, del gallato di propile e degli esteri dell'acido l-ascorbico degli acidi grassi non ramificati C14 e C18. (1)GU n. L 291 del 19.11.1969, pag. 9.

Prima della fine del periodo previsto al primo comma, il Consiglio potrà decidere, in conformità delle disposizioni dell'articolo 100 del trattato, circa una proposta di direttiva volta ad includere nell'allegato le sostanze di cui al primo comma. L'inclusione di tali sostanze nell'allegato può essere decisa solo nel caso in cui le ricerche scientifiche abbiano dimostrato che le sostanze stesse non sono nocive per la salute umana e il loro impiego risulti necessario dal punto di vista economico.

Articolo 3

1. Nel caso in cui l'impiego nei prodotti alimentari di una delle sostanze elencate nell'allegato o il suo tenore in uno o più elementi di cui all'articolo 4 possa presentare un pericolo per la salute umana, uno Stato membro può, per il periodo massimo di un anno, sospendere l'autorizzazione per l'impiego della sostanza stessa o ridurre il tenore massimo autorizzato nell'uno o nei diversi elementi di cui trattasi. Ne informa immediatamente la Commissione che consulta gli Stati membri.

2. Su proposta della Commissione, il Consiglio, deliberando all'unanimità, decide senza indugio se l'elenco di cui all'allegato deve essere modificato ed adotta eventualmente, mediante direttiva, le necessarie modifiche. Ove occorra, il Consiglio, su proposta della Commissione e deliberando a maggioranza qualificata, può altresì prolungare al massimo di un anno il periodo di cui alla prima frase del paragrafo 1.

Articolo 4

Gli Stati membri adottano tutte le disposizioni opportune affinché le sostanze elencate nell'allegato e destinate ad essere impiegate nei prodotti alimentari rispondano: a) ai seguenti requisiti generali di purezza: - esse non devono contenere più di 3 mg/kg di arsenico né più di 10 mg/kg di piombo;

- esse non devono contenere più di 50 mg/kg di rame e di zinco presi insieme ed il tenore in zinco non deve comunque essere superiore a 25 mg/kg, salvo deroghe risultanti dalla fissazione dei requisiti specifici previsti al punto b);

- esse non devono contenere alcuna traccia dosabile di elementi pericolosi dal punto di vista tossicologico, in particolare di altri metalli pesanti, salvo deroghe risultanti dalla fissazione dei requisiti specifici previsti al punto b);

b) ai requisiti specifici di purezza stabiliti in conformità dell'articolo 5, paragrafo 1.

Articolo 5

1. Su proposta della Commissione, il Consiglio, deliberando all'unanimità, stabilisce mediante direttiva i requisiti di purezza specifici per le sostanze elencate nell'allegato, parti I, II, III e IV, punti da 4 a 7.

2. Sono determinati secondo la procedura di cui all'articolo 6: - i metodi di analisi necessari per il controllo dei requisiti di purezza generali e specifici di cui all'articolo 4,

- le modalità relative al prelievo dei campioni e i metodi di analisi per la ricerca e l'identificazione delle sostanze che hanno effetti antiossidanti nei e sui prodotti alimentari.

Articolo 6

1. Nei casi in cui viene fatto riferimento alla procedura definita nel presente articolo, il Comitato permanente per i prodotti alimentari, istituito con decisione del Consiglio del 13 novembre 1969, in appresso denominato il «Comitato», viene investito della questione dal suo presidente, sia ad iniziativa di quest'ultimo, sia a richiesta del rappresentante di uno Stato membro.

2. Il rappresentante della Commissione presenta al Comitato un progetto delle misure da adottare. Il Comitato formula il suo parere in merito a tale progetto nel termine che il presidente può stabilire in relazione all'urgenza dei problemi in causa. Il Comitato si pronuncia a maggioranza di dodici voti ; ai voti degli Stati membri è attribuita la ponderazione di cui all'articolo 148, paragrafo 2, del trattato. Il presidente non partecipa al voto. 3. a) La Commissione adotta le misure progettate quando esse sono conformi al parere del Comitato.

b) Quando le misure progettate non sono conformi al parere formulato dal Comitato o in mancanza di parere, la Commissione sottopone immediatamente al Consiglio una proposta relativa alle misure da adottare. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

c) Se, al termine di un periodo di tre mesi a decorrere dal momento in cui la proposta è pervenuta al Consiglio, quest'ultimo non ha deliberato, le misure in questione sono adottate dalla Commissione.

Articolo 7

Le disposizioni dell'articolo 6 sono applicabili per un periodo di diciotto mesi a decorrere dalla data in cui il Comitato è stato consultato per la prima volta in base all'articolo 6, paragrafo 1, oppure in base ad un'altra regolamentazione analoga.

Articolo 8

1. Gli Stati membri adottano tutte le disposizioni opportune affinché le sostanze elencate nell'allegato, parti I, II e III, destinate ad essere impiegate nei prodotti alimentari per i fini di cui all'articolo 1, possano essere poste in commercio soltanto se i loro imballaggi e recipienti siano muniti delle seguenti indicazioni: a) nome ed indirizzo del fabbricante o di un venditore responsabile ai sensi della legislazione dello Stato membro in cui risiede ; la persona che importa il prodotto da un paese terzo è equiparata al fabbricante;

b) il numero e la denominazione delle sostanze quali figurano nell'allegato;

c) l'indicazione «per prodotti alimentari (impiego limitato)»;

d) in caso di miscela delle sostanze di cui all'allegato fra loro o con altre sostanze - la denominazione di ciascun componente, o eventualmente il numero, quali figurano nell'allegato,

- nonché la relativa percentuale qualora si tratti di una o più sostanze comprese nell'allegato, parti I, II, III e IV, punto 7, o qualora tale obbligo sia previsto dalle disposizioni relative ad altre categorie di additivi.

2. Gli Stati membri non possono vietare l'introduzione nel loro territorio e l'immissione nel commercio delle sostanze elencate nell'allegato per il solo motivo che considerano l'etichettatura insufficiente, se sugli imballaggi o recipienti figurano le indicazioni previste al paragrafo 1 e se quelle previste al paragrafo 1, lettere b) e c), sono redatte in due lingue ufficiali della Comunità, una di origine germanica e l'altra di origine latina.

Articolo 9

La presente direttiva non pregiudica le legislazioni nazionali che determinano i prodotti alimentari cui possono essere aggiunte le sostanze elencate nell'allegato, parti I, II e III e le condizioni in cui le sostanze stesse possono essere aggiunte ; tali legislazioni non debbono tuttavia avere l'effetto di escludere totalmente l'impiego, nei prodotti alimentari, di una delle sostanze enumerate nell'allegato.

Articolo 10

1. La presente direttiva si applica anche alle sostanze elencate nell'allegato e destinate ad essere impiegate nei prodotti alimentari, nonché ai prodotti alimentari, importati nella Comunità.

2. La presente direttiva non si applica alle sostanze elencate nell'allegato ed ai prodotti alimentari, destinati ad essere esportati fuori della Comunità.

Articolo 11

1. Entro il termine di un anno a decorrere dalla notificazione della presente direttiva, gli Stati membri modificano le proprie legislazioni in conformità alle precedenti disposizioni e ne informano immediatamente la Commissione. La legislazione così modificata è applicata al più tardi due anni dopo tale notificazione.

2. In caso di applicazione dell'articolo 2, primo comma, i termini previsti dal precedente paragrafo decorrono dalla fine del periodo previsto da detto comma.

Articolo 12

La presente direttiva si applica anche ai dipartimenti francesi d'oltremare.

Articolo 13

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 13 luglio 1970.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. ERTL

ALLEGATO

PARTE I

Antiossidanti

>PIC FILE= "T0002180"> PARTE II

Sostanze aventi un'azione antiossidante, ma anche altre funzioni

>PIC FILE= "T0002181"> PARTE III

Sostanze che possono rafforzare l'azione antiossidante di altre sostanze

>PIC FILE= "T0002182"> PARTE IV

Sostanze nelle quali le sostanze di cui alle parti I, II e III possono essere sciolte o diluite

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