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Document 31965L0264

Seconda direttiva 65/264/CEE del Consiglio, del 13 maggio 1965, relativa all'applicazione delle disposizioni dei Programmi generali per la soppressione delle restrizioni alle libertà di stabilimento ed alla libera prestazione dei servizi in materia di cinematografia

GU 85 del 19/05/1965, p. 1437–1439 (DE, FR, IT, NL)
edizione speciale inglese: serie I tomo 1965-1966 pag. 62 - 63

Altre edizioni speciali (DA, EL, ES, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/07/1999; abrogato e sostituito da 31999L0042

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1965/264/oj

31965L0264

Seconda direttiva 65/264/CEE del Consiglio, del 13 maggio 1965, relativa all'applicazione delle disposizioni dei Programmi generali per la soppressione delle restrizioni alle libertà di stabilimento ed alla libera prestazione dei servizi in materia di cinematografia

Gazzetta ufficiale n. 085 del 19/05/1965 pag. 1437 - 1439
edizione speciale finlandese: capitolo 6 tomo 1 pag. 0041
edizione speciale danese: serie I capitolo 1965-1966 pag. 0055
edizione speciale svedese/ capitolo 6 tomo 1 pag. 0041
edizione speciale inglese: serie I capitolo 1965-1966 pag. 0062
edizione speciale greca: capitolo 06 tomo 1 pag. 0058
edizione speciale spagnola: capitolo 06 tomo 1 pag. 0063
edizione speciale portoghese: capitolo 06 tomo 1 pag. 0063


SECONDA DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 13 maggio 1965 relativa all'applicazione delle disposizioni dei Programmi generali per la soppressione delle restrizioni alla libertà di stabilimento ed alla libera prestazione dei servizi in materia di cinematografia

(65/264/CEE)

IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea e, in particolare, l'articolo 54 paragrafi 2 e 3 e l'articolo 63 paragrafo 2,

Visto il Programma generale per la soppressione delle restrizioni alla libertà di stabilimento e, in particolare, il titolo IV A (1),

Visto il Programma generale per la soppressione delle restrizioni alla libera prestazione dei servizi e, in particolare, il titolo V C e (2),

Vista la prima direttiva in materia di cinematografia, adottata dal Consiglio il 15 ottobre 1963 (2),

Vista la proposta della Commissione,

Visto il parere del Parlamento Europeo (4),

Visto il parere del Comitato economico e sociale (5),

Considerando che, conformemente al titolo IV A del Programma generale per la soppressione delle restrizioni alla libertà di stabilimento, le restrizioni all'apertura di sale specializzate nella proiezione esclusiva di film stranieri nella lingua del paese d'origine devono essere eliminate entro la fine del secondo anno della seconda tappa del periodo transitorio;

Considerando che, conformemente al titolo V C e del Programma generale per la soppressione delle restrizioni alla libera prestazione dei servizi, i problemi connessi all'attuazione di un mercato comune della cinematografia devono essere gradualmente risolti prima della fine del periodo transitorio; che, ai fini di questa attuazione e tenendo conto della parte del periodo transitorio già trascorsa, è necessario procedere alla soppressione di alcune restrizioni che ancora sussistono dopo l'approvazione della direttiva del Consiglio in data 15 ottobre 1963; che fra tali restrizioni quelle concernenti l'importazione e la proiezione dei film limitano in modo considerevole gli scambi comunitari e che è opportuno sopprimerle parallelamente, dato che esse determinano effetti analoghi sugli scambi;

Considerando che il doppiaggio del film può essere effettuato in modo soddisfacente nel paese esportatore e che di conseguenza non si giustifica piú l'obbligo di doppiare nel paese di proiezione i film aventi la nazionalità di uno Stato membro;

Considerando che le condizioni di stabilimento non devono essere falsate da aiuti concessi dallo Stato membro d'origine del beneficiario della presente direttiva,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Gli Stati membri sopprimono, in favore delle persone fisiche e delle società citate al titolo I dei Programmi generali per la soppressione delle restrizioni alla libertà di stabilimento e alla libera prestazione dei servizi, qui di seguito denominati beneficiari, le restrizioni previste al titolo III dei predetti Programmi, concernenti, in materia di cinematografia:

a) l'apertura di sale cinematografiche specializzate nella proiezione esclusiva di film stranieri nella lingua del paese d'origine, con o senza sottotitoli;

b) i contingenti all'importazione e i contingenti allo schermo;

c) il doppiaggio dei film.

Articolo 2

Ai fini dell'applicazione della presente direttiva, è riconosciuto come avente la nazionalità di uno o più Stati membri il film realizzato alle condizioni previste agli articoli 3 e 4 della prima direttiva in materia di cinematografia, adottata dal Consiglio il 15 ottobre 1963.

Articolo 3

L'articolo 1 lettera a) non si applica negli Stati membri nei quali, di regola, i film vengono proiettati nella lingua del paese di origine.

Articolo 4

L'apertura in uno Stato membro di una sala specializzata non può dar luogo alla concessione, da parte di un altro Stato membro, di alcun aiuto, diretto o indiretto, finanziario o di qualsiasi altra natura, che abbia per effetto di falsare le condizioni di stabilimento.

In particolare, non saranno concessi simili aiuti per:

- la costruzione, la ricostruzione e l'ammodernamento delle sale di proiezione cinematografica;

- la realizzazione di lavori di sicurezza, di igiene, di migliorie tecniche;

- l'acquisto di attrezzature;

- il noleggio di film a lungo metraggio;

- la copertura di rischi o di perdite di gestione.

Gli aiuti di qualunque natura elargiti nelle Stato membro interessato a favore dell'apertura di una sala specializzata devono essere concessi senza discriminazioni anche agli esercenti cittadini degli altri Stati membri della Comunità.

Il trattamento riservato ai beneficiari degli Stati membri non può in alcun caso essere meno favorevole di quello che è riservato alle persone fisiche e alle società dei paesi terzi.

Articolo 5

Gli Stati membri che, alla data della notificazione della presente direttiva, impongono alle sale di proiezione cinematografica un numero minimo di giornate di proiezione di film nazionali per ogni anno civile (sistema del contingente allo schermo), ammetteranno al beneficio di questo contingente, al più tardi il 31 dicembre 1966, i film che hanno la nazionalità di uno o più Stati membri, alle stesse condizioni dei film nazionali. Questi Stati potranno aumentare il numero delle giornate che formano il contingente allo schermo in ragione della sua estensione ai film degli altri paesi.

Gli Stati membri che, al momento della notificazione della presente direttiva, non impongono contingenti allo schermo, potranno istituirne a condizione che essi siano applicabili ai film che hanno la nazionalità degli altri Stati membri.

I contingenti allo schermo non possono essere applicati alle sale specializzate di cui all'articolo 1, lettera a).

Articolo 6

Il Consiglio, su proposta della Commissione e su richiesta di uno Stato membro, può, a maggioranza qualificata, autorizzare questo Stato a porre dei limiti alla proiezione, in sale specializzate o non specializzate, di film stranieri nella lingua del paese d'origine, allorchè questa lingua è quella della regione dove la sala è stabilita.

Articolo 7

I contingenti all'importazione dei film di nazionalità di uno o più Stati membri saranno soppressi entro e non oltre il 31 dicembre 1966.

Tuttavia, la Repubblica federale di Germania conserva la facoltà, durante il periodo transitorio, di limitare l'importazione dei film che hanno la nazionalità di uno o più Stati membri e per i quali la censura nazionale ha rilasciato il visto da piú di quattro anni, a partire dalla data della domanda d'importazione presentata alle autorità competenti.

La sopressione dei contingenti comporta il diritto all'importazione illimitata di copie, centrotipi e materiale pubblicitario.

Articolo 8

Le disposizioni che impongono l'obbligo di doppiare i film nel paese importatore saranno soppresse entro e non oltre il 31 dicembre 1966 per i film che hanno la nazionalità di uno o più Stati membri.

Articolo 9

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro i sei mesi successivi alla sua notificazione, informandone immediatamente la Commissione.

Articolo 10

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 13 maggio 1965.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. COUVE DE MURVILLE

(1) GU n. 2 del 15. 1. 1962, pag. 36/62.

(2) GU n. 2 del 15. 1. 1962, pag. 32/62.

(3) GU n. 159 del 2. 11. 1963, pag. 2661/63.

(4) GU n. 20 del 6. 2. 1965, pag. 265/65.

(5) GU n. 194 del 27. 11. 1964, pag. 3243/64.

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