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Document 31965L0001

    Direttiva 65/1/CEE del Consiglio, del 14 dicembre 1964, che fissa le modalità di realizzazione della libera prestazione dei servizi nelle attività dell'agricoltura e dell'ortofrutticoltura

    GU 1 del 08/01/1965, p. 1–6 (DE, FR, IT, NL)
    edizione speciale inglese: serie I tomo 1965-1966 pag. 3 - 8

    Altre edizioni speciali (DA, EL, ES, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/07/1999; abrogato e sostituito da 31999L0042

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1965/1/oj

    31965L0001

    Direttiva 65/1/CEE del Consiglio, del 14 dicembre 1964, che fissa le modalità di realizzazione della libera prestazione dei servizi nelle attività dell'agricoltura e dell'ortofrutticoltura

    Gazzetta ufficiale n. 001 del 08/01/1965 pag. 0001 - 0006
    edizione speciale finlandese: capitolo 6 tomo 1 pag. 0035
    edizione speciale danese: serie I capitolo 1965-1966 pag. 0003
    edizione speciale svedese/ capitolo 6 tomo 1 pag. 0035
    edizione speciale inglese: serie I capitolo 1965-1966 pag. 0003
    edizione speciale greca: capitolo 06 tomo 1 pag. 0052
    edizione speciale spagnola: capitolo 06 tomo 1 pag. 0057
    edizione speciale portoghese: capitolo 06 tomo 1 pag. 0057


    DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 14 dicembre 1964 che fissa le modalità di realizzazione della libera prestazione dei servizi nelle attività dell'agricoltura e dell'ortofrutticoltura (65/1/CEE)

    IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

    Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea ed in particolare l'articolo 63, paragrafi 2 e 3, e l'articolo 227, paragrafo 2,

    Visto il Programma generale per la soppressione delle restrizioni alla libera prestazione dei servizi (1) ed in particolare il titolo V C d),

    Vista la proposta della Commissione,

    Visto il parere del Parlamento Europeo (2),

    Visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

    Considerando che il Programma generale contiene uno scadenzario speciale per la soppressione delle restrizioni in materia di agricoltura e di ortofrutticoltura; che questa soppressione è stata prevista entro il 31 dicembre 1963 per un primo gruppo di prestazioni di servizi, prima della fine della seconda tappa del periodo transitorio per un secondo gruppo e nel corso della terza tappa per le altre prestazioni;

    Considerando che tali servizi intervengono direttamente nei costi di produzione dell'agricoltura e dell'ortofrutticoltura e favoriscono lo sviluppo del progresso tecnico; che la loro liberalizzazione deve pertanto essere realizzata al più presto, conformemente all'articolo 63, paragrafo 3, del Trattato e agli obiettivi della politica agricola comune;

    Considerando che la libertà di stabilimento nelle attività coperte dalla direttiva è prevista soltanto per la fine del periodo transitorio (4), salvo per taluni salariati agricoli beneficiari della direttiva del Consiglio del 2 aprile 1963 (5); che d'altro lato la libera prestazione dei servizi, quando il prestatore esegue la sua prestazione nel paese del destinatario, non deve comportare l'obbligo per il prestatore di assolvere le condizioni cui soddisfano le persone stabilite in questo paese soltanto in ragione del carattere stabile e permanente dell'attività che esse vi esercitano, come possono essere, per taluni Stati membri e in circostanze determinate, l'iscrizione al registro del commercio e l'iscrizione a taluni organismi professionali;

    Considerando che, in ragione di questa diversità di scadenze e di regime fra il diritto di stabilimento e la libera prestazione dei servizi, è necessario precisare nella direttiva ciò che bisogna intendere per prestazione di servizi per la categoria che (1)GU n. 2 del 15. 1. 1962, pag. 32/62. (2)GU n. 109 del 9. 7. 1964, pag. 1739/64. (3)GU n. 174 del 4. 11. 1964, pag. 2772/64. (4)Programma generale per la soppressione delle restrizioni alla libertà di stabilimento (GU n. 2 del 15. 1. 1962, pag. 36/62, titolo IV-F 6 e allegato V ex gruppo 012.). (5)GU n. 62 del 20. 4. 1963, pag. 1323/63.

    comporta l'esecuzione della prestazione nel paese del destinatario, e dare contemporaneamente a questa nozione il senso più ampio possibile;

    Considerando che la libera prestazione dei servizi per la costruzione di impianti di raccolta d'acqua, d'irrigazione, di drenaggio e per i lavori di prosciugamento - attività spesso strettamente connesse a taluni lavori agricoli ed ortofrutticoli inclusi nella direttiva - deve essere realizzata in applicazione delle direttive del Consiglio del 7 luglio 1964 relative all'attuazione della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi per le attività non salariate di trasformazione delle classi 23-40 CITI (Industria ed artigianato) e alle misure transitorie nel settore delle attività non salariate di trasformazione delle classi 23-40 CITI (Industria ed artigianato) (1), nonché della direttiva relativa ai pubblici appalti di lavori che sarà adottata in seguito; che, conformemente al Programma generale, la prestazione dei servizi nel campo della silvicoltura e dello sfruttamento forestale, nonché nel campo di talune attività indipendenti che possono occasionalmente interessare l'agricoltura, formerà oggetto di direttive successive;

    Considerando che il regime applicabile ai lavoratori salariati che accompagnano il prestatore di servizi o che agiscono per conto di quest'ultimo è disciplinato dalle disposizioni adottate in applicazione degli articoli 48 e 49 del Trattato;

    Considerando che le condizioni di trasferimento e di soggiorno per l'insieme dei beneficiari della libertà di prestazione di servizi e di stabilimento hanno formato oggetto di due direttive adottate dal Consiglio il 25 febbraio 1964 (2);

    Considerando l'importanza tutta particolare, per la libera prestazione dei servizi in agricoltura ed ortofrutticoltura, della raccomandazione inviata dalla Commissione agli Stati membri l'8 novembre 1962 (3), secondo la quale «gli utensili, strumenti o materiali... importati temporaneamente da un Stato membro in un altro Stato membro per essere utilizzati per l'esecuzione di lavori di qualsiasi natura, sono ammessi al beneficio del regime dell'importazione temporanea quando restano nello Stato membro d'importazione per un periodo di tempo non superiore a sei mesi»;

    Considerando infine che la libera prestazione dei servizi in agricoltura e ortofrutticoltura, specie in materia di assistenza tecnica e di utilizzazione di prodotti tossici o pericolosi, sarà agevolata dal reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli e dal coordinamento di talune regolamentazioni nazionali; che delle direttive dovranno essere successivamente adottate a tal fine,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

    Articolo 1

    Gli Stati membri sopprimono a favore delle persone fisiche e delle società citate nel titolo I del Programma generale per la soppressione delle restrizioni alla libera prestazione dei servizi, denominate in appresso beneficiari, le restrizioni di cui al titolo III di tale programma per quanto riguarda le prestazioni di servizi nelle attività menzionate nell'articolo 2.

    Articolo 2

    1. Le disposizioni della direttiva si applicano alle prestazioni di servizi nell'agricoltura ed ortofrutticoltura che figurano al titolo V C d) del Programma generale, cioè: a) l'assistenza tecnica,

    b) la distruzione delle piante e degli animali nocivi, il trattamento delle piante e delle terre mediante polverizzazione,

    c) la potatura degli alberi,

    d) la raccolta, l'imballaggio dei prodotti fino alla presentazione per la vendita,

    e) lo sfruttamento di impianti di irrigazione,

    f) il noleggio di macchine agricole,

    g) la lavorazione e la coltivazione della terra,

    h) i lavori di mietitura, trebbiatura, pressatura e raccolta con mezzi meccanici e non meccanici,

    i) tutti i servizi non compresi nel precedente elenco.

    2. Ai fini dell'applicazione della direttiva si intendono per agricoltura ed ortofrutticoltura i settori di attività che figurano nel gruppo 011 della Classificazione internazionale tipo di tutti i rami di attività economica (Ufficio statistico delle Nazioni Unite, Studi statistici, Serie M, n. 4, riv. 1, New York 1958), cioè principalmente: a) l'agricoltura generale, ivi compresa la viticoltura e le colture tropicali; la frutticoltura, la produzione di semi, la coltivazione di ortaggi, fiori e piante da ornamento, anche in serre, ivi compreso il giardinaggio; (1)GU n. 117 del 23. 7. 1964, pagg. 1880/64 e 1863/64. (2)GU n. 56 del 4. 4. 1964, pagg. 845/64 e 850/64. (3)GU n. 125 del 30. 11. 1962, pag. 2767/62.

    b) l'allevamento del bestiame, l'avicoltura, l'allevamento dei conigli, l'allevamento di animali da pelliccia ed allevamenti vari; l'apicoltura, la produzione di carne, di latte, di lana, di pelli e pellicce, di uova, di miele.

    3. L'elenco dettagliato delle varie prestazioni da comprendere in ciascuna delle rubriche del paragrafo 1 figura nell'allegato alla presente direttiva.

    Articolo 3

    1. La libera prestazione dei servizi comporta, per i beneficiari della presente direttiva, la facoltà di effettuare, sul territorio degli altri Stati membri diversi da quello in cui sono stabiliti, le varie operazioni preliminari necessarie alla esecuzione della loro prestazione, in particolare la ricerca della clientela mediante pubblicità e l'offerta dei servizi e la stipulazione di contratti.

    2. Per l'esecuzione delle prestazioni nel paese del destinatario, i beneficiari esercitano la loro attività a titolo temporaneo, essendo escluso ogni stabilimento, per la durata corrispondente alla natura dei servizi resi, restando inteso che il centro della loro attività professionale resta fissato in un altro Stato membro.

    Il prestatore può nondimeno, nello Stato ospitante e come i cittadini di esso, acquistare, prendere in locazione, utilizzare ed alienare i beni mobili ed immobili di cui ha bisogno per effettuare la sua prestazione, senza tuttavia che l'insieme di tali beni costituisca una istallazione stabile e permanente avente forma di succursale o di agenzia.

    3. Per le prestazioni di cui al paragrafo 2, lo Stato membro nel quale esse sono effettuate può, se le stesse implicano lo spostamento della persona, esigere dal prestatore che questi presenti i documenti o altra prova da cui risulti la data a decorrere dalla quale egli ha esercitato la sua attività professionale sul suo territorio. Se il prestatore effettua prestazioni per più destinatari, ciascuna di esse, od ogni gruppo, deve poter essere individuata.

    Articolo 4

    1. Quando l'esercizio di un'attività compresa nell'articolo 2 e il godimento dei diritti e facoltà che ad essa si riferiscono sono subordinati, nello Stato membro dove il prestatore esegue la sua prestazione, all'iscrizione nel registro del commercio oppure all'iscrizione ad una camera professionale o qualsiasi altro organismo della stessa natura, i beneficiari della presente direttiva possono essere tenuti ad assolvere l'una o l'altra di tali condizioni soltanto quando effettuano una prestazione o una serie di prestazioni di durata superiore a 90 giorni per anno civile.

    2. Gli Stati membri vigilano a che i beneficiari della presente direttiva abbiano il diritto di ottenere, entro un termine normale, la loro iscrizione al suddetto registro e alle organizzazioni professionali alle stesse condizioni e con gli stessi diritti dei loro cittadini, tenendo conto della situazione particolare di tali beneficiari.

    3. Il diritto d'iscrizione non implica necessariamente, per i beneficiari della presente direttiva, l'eleggibilità o il diritto di essere nominato ai posti direttivi in tali organismi. Nel Granducato del Lussemburgo, la qualifica di iscritto alla Camera di commercio non implica per tali beneficiari il diritto di partecipare all'elezione degli organi di gestione.

    Articolo 5

    1. Gli Stati membri sopprimono le restrizioni che in particolare: a) impediscono ai beneficiari di fornire prestazioni di servizi alle stesse condizioni e con gli stessi diritti dei loro cittadini;

    b) risultano da una prassi amministrativa che si risolve per i beneficiari in un trattamento discriminatorio rispetto ai loro cittadini.

    2. In particolare, vanno considerate restrizioni da sopprimere quelle che sono oggetto delle norme che vietano o limitano, nei riguardi dei beneficiari, la prestazione dei servizi nel modo seguente: a) nella Repubblica federale di Germania: - con l'obbligo di possedere una tessera professionale di viaggiatore «Reisegewerbekarte» per poter visitare terzi nel quadro dell'attività professionale di questi (Gewerbeordnung § 55 d, testo del 5 febbraio 1960; regolamento del 30 novembre 1960);

    - con la subordinazione del rilascio della detta «Reisegewerbekarte» alla necessità economica («Bedürfnisprüfung») nonché con la limitazione geografica imposta da tale documento (Gewerbeordnung § 55 d, testo del 5 febbraio 1960; regolamento del 30 novembre 1960);

    b) in Belgio: con l'obbligo di possedere una tessera professionale (regio decreto n. 62 del 16 novembre 1939, decreto ministeriale 17 dicembre 1945 e decreto ministeriale 11 marzo 1954);

    c) in Francia: - con l'obbligo di possedere una tessera speciale per stranieri (decreto legge 12 novembre 1938, legge 8 ottobre 1940);

    - con l'obbligo di possedere la nazionalità francese per poter ottenere la licenza per la fecondazione artificiale (decreto 24 aprile 1948 - articolo 17).

    3. Gli Stati membri vigilano particolarmente a che: a) i lavori effettuati sul loro territorio dai beneficiari della direttiva possano dar luogo, come se fossero effettuati dai propri cittadini: - alla concessione delle varie forme di credito, di aiuti e di sovvenzioni previste a tal fine,

    - al beneficio delle agevolazioni fiscali usuali, in particolare quelle riguardanti le condizioni di acquisto del carburante utilizzato per effettuare la prestazione;

    b) i beneficiari possano, alle stesse condizioni dei propri cittadini, stipulare qualsiasi contratto di diritto privato o pubblico per l'esercizio della loro attività professionale, e in particolare per i lavori che rientrano nel quadro dei programmi di miglioramento delle strutture agricole, comprese la prestazione delle offerte a tal fine e la partecipazione come co-contraente o subappaltatore;

    c) qualora le disposizioni vigenti sul loro territorio subordinino l'esecuzione di taluni lavori, in particolare quelli che comportano l'uso di prodotti tossici o pericolosi, ad un'autorizzazione speciale per l'imprenditore, i beneficiari possano sollecitare ed ottenere tale autorizzazione come i loro cittadini senza speciali difficoltà.

    Articolo 6

    1. Quando uno Stato membro esige dai suoi cittadini per l'esercizio di una delle attività di cui all'articolo 2 una prova d'onorabilità e la prova che non sono stati dichiarati falliti in precedenza, o soltanto una di queste due prove, questo Stato riconosce come prova sufficiente, da parte dei beneficiari della presente direttiva, la presentazione di un estratto del casellario giudiziale o, in mancanza di questo, di un documento equivalente, rilasciato dall'autorità giudiziaria o amministrativa competente del paese di origine o di provenienza, da cui risulti che tali esigenze sono soddisfatte.

    2. Quando un tale documento non vien rilasciato dal paese di origine o di provenienza per quanto riguarda l'inesistenza di fallimento, potrà essere sostituito con una dichiarazione sotto giuramento fatta dall'interessato davanti ad un'autorità giudiziaria o amministrativa, un notaio od un organismo professionale qualificato del paese di origine o di provenienza.

    3. I documenti rilasciati in conformità dei paragrafi 1 e 2 non dovranno risalire, al momento della loro presentazione, a più di tre mesi.

    4. Gli Stati membri designano, nel termine previsto dall'articolo 7, paragrafo 1 a), le autorità e gli organismi competenti per il rilascio dei documenti di cui sopra e ne informano immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione.

    Articolo 7

    1. Gli Stati membri pongono in vigore i provvedimenti necessari per conformarsi alla presente direttiva nei termini seguenti: a) per le prestazioni di servizi elencati alle lettere da a) ad h) dell'articolo 2, paragrafo 1: sei mesi dopo la notifica della direttiva;

    b) per le prestazioni di servizi elencati alla lettera i) dell'articolo 2, paragrafo 1: prima del termine del primo anno della terza tappa del periodo transitorio.

    2. Gli Stati membri ne informano immediatamente la Commissione.

    Articolo 8

    Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

    Fatto a Bruxelles, addì 14 dicembre 1964.

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    K. SCHMÜCKER

    ALLEGATO

    Attività da comprendere nelle rubriche da a) ad i) dell'articolo 2, paragrafo 1

    a) «L'assistenza tecnica»:

    dare consigli ed informazioni in tutti i settori dell'attività agricola ed orticola, esercitata sia individualmente che collettivamente, in particolare in materia di: - tecnica della produzione agricola ed ortofrutticola,

    - tecnica (allo stadio dell'azienda) della preparazione, del trattamento e della vendita di prodotti agricoli ed ortofrutticoli,

    - acquisto ed impiego dei mezzi di produzione,

    - acquisto, impianto ed utilizzazione dei beni d'investimento,

    - organizzazione dell'azienda e del lavoro, contabilità agraria ed in genere tutto ciò che riguarda la gestione dell'azienda,

    - economia domestica,

    - formazione del personale,

    - cooperazione agricola (cooperative), associazione ed integrazione verticale,

    - miglioramento del terreno e delle strutture (ad esempio, lotta contro l'erosione, drenaggio ed irrigazione, ricomposizione fondiaria, ampliamento e reinsediamento di aziende agrarie, messa a coltura di nuove terre);

    b) «La distruzione delle piante e degli animali nocivi, il trattamento delle piante e delle terre mediante polverizzazione»:

    tutti i lavori effettuati a mano o con l'aiuto di mezzi meccanici, mediante veicolo terrestre od aereo, per distruggere o per prevenire, con trattamento fisico, chimico o biologico, le piante infestanti, i parassiti di ogni genere delle piante, degli animali e dei loro prodotti, nonché gli agenti nocivi che si trovano nel terreno, nell'acqua, nell'aria, nei fabbricati e sui prodotti in deposito;

    c) «la potatura degli alberi»

    la potatura degli alberi, degli arbusti e piante similari (ad esempio: vite, giunchi) effettuata a mano e con mezzi meccanici;

    d) «la raccolta, l'imballaggio dei prodotti fino alla presentazione per la vendita»:

    tutti i lavori effettuati a mano o con mezzi meccanici, riguardanti: - la raccolta di prodotti ortofrutticoli, nonché delle colture speciali (ad esempio : uva, luppolo, tabacco, olive, bulbi di fiori, piante medicinali ed aromatiche),

    - la scelta, la pulitura, l'essiccamento, l'immagazzinamento, l'imballaggio e l'etichettatura dei prodotti di cui sopra;

    e) «lo sfruttamento di impianti di irrigazione»:

    tutte le operazioni che comportano l'utilizzo di impianti di aspersione, annaffiamento ed altri tipi di conduzione d'acqua per la produzione agricola ed orticola;

    f) «il noleggio di macchine agricole»:

    mettere a disposizione, in base a contratto e contro indennizzo, per un periodo più o meno lungo, macchine e attrezzi agricoli per l'effettuazione di lavori agricoli ed orticoli, prima, durante e dopo il ciclo produttivo, compresi i trattori e i rimorchi per uso agricolo;

    g) «lavorazione e coltivazione della terra»:

    tutte le operazioni idonee alla messa a coltura ed al miglioramento del terreno, nonché la lavorazione del terreno, prima, durante e dopo il periodo vegetativo, effettuate con mezzi meccanici o non meccanici, in particolare: - asportazione delle radici, rovescio delle terre incolte, degli erbai, dei maggesi, dissodamento, terrazzamento, livellamento, spietramento, drenaggio, aratura del crostone,

    - scasso, aratura, aratura con punte dissodatrici,

    - spargimento ed iniezioni di concimi chimici, di letame e di altri ammendanti in qualsiasi forma,

    - preparazione dello strato attivo per la semina e la piantatura, semina e piantatura,

    - sarchiatura, rivangatura, rincalzatura, rullatura;

    h) «lavori di mietitura, trebbiatura, pressatura e di raccolta con e senza mezzi meccanici»:

    tutti i lavori per la raccolta e la preparazione dei prodotti dei campi e degli erbai, al livello dell'azienda, effettuati con o senza mezzi meccanici (la raccolta dei prodotti ortofrutticoli e delle colture speciali sono escluse e comprese invece nella rubrica d), in particolare: - mietitura e trebbiatura (mietitrebbiatura, trebbiatura in pieno campo o all'azienda) dei cereali, delle leguminose e delle crucifere,

    - estirpazione e raccolta delle piante sarchiate, estirpazione e preparazione del lino,

    - sminuzzamento, raccolta, pressatura della paglia,

    - tutti i lavori per la preparazione e la conservazione dei foraggi verdi, degli alimenti acquosi e dei foraggi grossolani quali il taglio, la trinciatura, la fibratura e la raccolta dei foraggi verdi, tutti i lavori attinenti all'essiccamento sul terreno, in cumoli, oppure artificiale mediante riscaldamento, insilatura,

    - tutte le operazioni con elevatori, caricatori e scaricatori pneumatici e meccanici,

    - la scelta, la pulitura, l'essiccamento, l'immagazzinamento, l'imballaggio e l'etichettatura dei prodotti di cui sopra;

    i) «i servizi non compresi nel precedente elenco»:

    tutte le prestazioni di servizi riguardanti l'agricoltura e l'orticoltura non compresi nelle precedenti rubriche, effettuati con o senza mezzi meccanici, in particolare: - i lavori relativi all'allevamento del bestiame quale la fecondazione artificiale, la mungitura, la pulizia delle stalle, la tosatura delle pecore,

    - alcuni lavori particolari quali la pulizia delle serre e dei cassoni sotto vetro.

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