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Document 52017PC0218

Raccomandazione di DECISIONE DEL CONSIGLIO che autorizza la Commissione ad avviare negoziati con il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord per concludere un accordo volto a definire le modalità del suo recesso dall'Unione europea

COM/2017/0218 final

Bruxelles, 3.5.2017

COM(2017) 218 final

Raccomandazione di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che autorizza la Commissione ad avviare negoziati con il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord per concludere un accordo volto a definire le modalità del suo recesso dall'Unione europea


RELAZIONE

1.    CONTESTO DELLA PROPOSTA

Motivi e obiettivi della proposta

Ai sensi dell'articolo 50 del trattato sull'Unione europea, ogni Stato membro può decidere, conformemente alle proprie norme costituzionali, di recedere dall'Unione; in tal caso, ne notifica l'intenzione al Consiglio europeo.

Il 29 marzo 2017 il Regno Unito ha notificato al Consiglio europeo l'intenzione di recedere dall'Unione e dalla Comunità europea dell'energia atomica.

L'articolo 50 del trattato sull'Unione europea prevede che, alla luce degli orientamenti formulati dal Consiglio europeo, l'Unione negozi e concluda con lo Stato che intende recedere dall'Unione europea un accordo volto a definire le modalità del recesso, tenendo conto del quadro delle future relazioni con l'Unione.

Si ricorda che la data di entrata in vigore dell'accordo di recesso dovrà cadere al più tardi il 30 marzo 2019, salvo che il Consiglio europeo, d'intesa con il Regno Unito, decida all'unanimità di prorogare tale termine ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea. In caso contrario, tutti i trattati dell'Unione e il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica cessano di essere applicabili al Regno Unito alle ore 00.00 del 30 marzo 2019 (ora di Bruxelles). Alla data del recesso il Regno Unito diventerà un paese terzo. Alla stessa data i trattati cessano di essere applicabili anche ai paesi e territori d'oltremare che mantengono relazioni particolari con il Regno Unito 1 e ai territori europei di cui il Regno Unito assume la rappresentanza nelle relazioni con l'estero ai quali si applicano i trattati in forza dell'articolo 355 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Il Consiglio europeo ha adottato gli orientamenti il 29 aprile 2017. Alla luce di tali orientamenti, con la presente raccomandazione la Commissione propone che il Consiglio la autorizzi ad avviare negoziati con il Regno Unito per concludere un accordo volto a definire le modalità del recesso dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, la designi negoziatore dell'Unione e le impartisca le direttive di negoziato.

I negoziati saranno condotti alla luce degli orientamenti del Consiglio europeo, nel rispetto delle direttive di negoziato e tenendo nella debita considerazione la risoluzione del Parlamento europeo del 5 aprile 2017. Conformemente agli orientamenti del Consiglio europeo si seguirà un approccio per fasi ai negoziati. Le direttive di negoziato raccomandate in allegato si riferiscono alla prima fase negoziale, nella quale si darà priorità alle questioni al momento considerate rigorosamente necessarie ai fini di un recesso ordinato. Le direttive di negoziato potranno essere modificate e integrate secondo necessità lungo tutto l'arco dei negoziati, in particolare in conseguenza dell'evoluzione degli orientamenti del Consiglio europeo e con riferimento alla fase negoziale successiva.

Sarà possibile mettere a punto e concludere con il Regno Unito un accordo sul futuro delle sue relazioni con l'Unione soltanto una volta che esso sarà diventato un paese terzo. L'articolo 50 del trattato sull'Unione europea impone tuttavia di tener conto del quadro delle future relazioni con l'Unione nell'accordo volto a definire le modalità del recesso. A tal fine, non appena il Consiglio europeo avrà stabilito che i progressi compiuti nei negoziati sono sufficienti a consentire il passaggio alla fase successiva, sarà opportuno tracciare, in questa seconda fase dei negoziati a norma dell'articolo 50, un'intesa di massima con il Regno Unito sul quadro delle future relazioni.

La determinazione di eventuali disposizioni transitorie nell'ambito dell'accordo di recesso in funzione dei progressi compiuti, comprese le passerelle verso il prevedibile quadro delle future relazioni, sarà subordinata a un'intesa, da raggiungere nella seconda fase negoziale, sul quadro delle future relazioni tra l'Unione e il Regno Unito. Le attuali direttive di negoziato qui raccomandate non contemplano quindi le questioni su cui potrebbero vertere tali disposizioni transitorie, che saranno individuate in una fase successiva. Si potrà così sfruttare in modo efficiente il tempo limitato che l'articolo 50 del trattato sull'Unione europea lascia per la conclusione dell'accordo.

Conformemente agli orientamenti del Consiglio europeo, i principi fondamentali esposti qui di seguito si applicheranno in egual misura ai negoziati per un recesso ordinato, alle eventuali trattative preliminari e preparatorie sul quadro delle future relazioni e a qualunque altra forma di modalità transitoria:

l'accordo dovrà essere basato su un equilibrio di diritti e obblighi e garantire condizioni di parità;

la salvaguardia dell'integrità del mercato unico esclude la partecipazione ad esso su base settoriale;

un paese che non è membro dell'Unione e non ha i medesimi obblighi di un membro non può avere gli stessi diritti e godere degli stessi vantaggi di un membro;

la partecipazione al mercato unico presuppone l'accettazione di tutte e quattro le libertà;

i negoziati con il Regno Unito saranno condotti come un pacchetto unico. In ottemperanza al principio secondo cui "nulla è concordato finché tutto non è concordato", non sarà possibile concordare soluzioni su singoli elementi. L'Unione affronterà i negoziati con posizioni unificate, esclusivamente attraverso i canali stabiliti negli orientamenti del Consiglio europeo e nelle direttive di negoziato, e non vi saranno negoziati separati tra singoli Stati membri e il Regno Unito su questioni attinenti al recesso dall'Unione;

l'accordo dovrà rispettare l'autonomia dell'Unione in termini di processo decisionale e il ruolo della Corte di giustizia dell'Unione europea.

Coerenza con le altre normative dell'Unione

I negoziati e l'accordo a norma dell'articolo 50 del trattato sull'Unione europea rispetteranno pienamente i trattati e preserveranno l'integrità e l'autonomia dell'ordinamento giuridico dell'Unione. Promuoveranno i valori, gli obiettivi e gli interessi dell'Unione e garantiranno la coerenza, l'efficacia e la continuità delle sue politiche e delle sue azioni.

Diritti fondamentali

A norma dell'articolo 6 del trattato sull'Unione europea, l'Unione riconosce i diritti, le libertà e i principi sanciti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, che ha lo stesso valore giuridico dei trattati. Inoltre i diritti fondamentali, garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e risultanti dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, fanno parte del diritto dell'Unione in quanto principi generali.

Questi diritti, libertà e principi continueranno ad essere salvaguardati e protetti integralmente nell'Unione sia durante il processo negoziale condotto con il Regno Unito a norma dell'articolo 50 del trattato sull'Unione europea, sia dopo il recesso del Regno Unito dall'Unione.

2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

Base giuridica

Il Regno Unito ha notificato l'intenzione di recedere dall'Unione europea; l'articolo 50 del trattato sull'Unione europea costituisce quindi la base giuridica per la negoziazione e la conclusione di un accordo di recesso. Si ricorda che, a norma dell'articolo 106 bis del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, l'articolo 50 del trattato sull'Unione europea si applica anche alla Comunità europea dell'energia atomica.

A norma dell'articolo 218, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea cui rimanda l'articolo 50 del trattato sull'Unione europea, la Commissione presenta raccomandazioni al Consiglio, il quale adotta una decisione che autorizza l'avvio dei negoziati e designa il negoziatore dell'Unione.

Proporzionalità

La presente raccomandazione propone al Consiglio di autorizzare l'avvio dei negoziati e di designare il negoziatore, secondo quanto previsto all'articolo 50 del trattato sull'Unione europea in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. I negoziati condotti a norma dell'articolo 50 del trattato sull'Unione europea mireranno a garantire un recesso ordinato del Regno Unito dall'Unione. Poiché un accordo sulle future relazioni fra l'Unione e il Regno Unito potrà essere concluso soltanto quando il Regno Unito sarà diventato un paese terzo, i negoziati non affronteranno questioni inerenti al quadro delle future relazioni tra l'UE e il Regno Unito, salvo tenendo conto di tale quadro.

Scelta dell'atto giuridico

A norma dell'articolo 50 del trattato sull'Unione europea, occorre negoziare con il Regno Unito un accordo volto a definire le modalità del recesso dall'Unione europea. L'articolo 218, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea dispone che la Commissione presenti raccomandazioni al Consiglio, il quale adotta una decisione che designa il negoziatore dell'Unione e che autorizza l'avvio di negoziati. Una decisione del Consiglio è lo strumento adeguato con cui il Consiglio può autorizzare la Commissione in tal senso.

3.INCIDENZA SUL BILANCIO

Non si prevede che la presente raccomandazione con cui si propone al Consiglio di designare il negoziatore dell'Unione e di autorizzare la Commissione ad avviare negoziati con il Regno Unito abbia un'incidenza diretta sul bilancio per quanto riguarda il processo negoziale. L'incidenza sul bilancio dell'accordo a norma dell'articolo 50 del trattato sull'Unione europea che scaturirà da tali negoziati sarà quantificata quando saranno presentate le proposte relative alla firma e alla conclusione dell'accordo di recesso.

4.ALTRI ELEMENTI

Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta

Con l'articolo 1 della decisione del Consiglio raccomandata il Consiglio autorizza l'avvio dei negoziati e designa la Commissione negoziatore dell'Unione per l'accordo con il Regno Unito volto a definire le modalità del recesso dall'Unione e dalla Comunità europea dell'energia atomica.

Con l'articolo 2 della decisione del Consiglio raccomandata il Consiglio prevede che i negoziati saranno condotti alla luce degli orientamenti formulati dal Consiglio europeo e delle direttive di negoziato allegate.

L'allegato della decisione del Consiglio raccomandata stabilisce le direttive di negoziato su:

diritti dei cittadini;

liquidazione finanziaria una tantum in collegamento con il bilancio dell'Unione, con l'uscita del Regno Unito dalle istituzioni e dagli organi istituiti dai trattati e con la partecipazione del Regno Unito a fondi e meccanismi specifici collegati alle politiche dell'Unione;

soluzioni per le merci già immesse sul mercato e per le procedure in corso fondate sulla normativa dell'Unione;

soluzioni per altri aspetti amministrativi relativi al funzionamento dell'Unione;

amministrazione dell'accordo.

Pubblicazione della decisione e delle allegate direttive di negoziato

La Commissione propone al Consiglio di rendere pubblica sia la decisione che autorizza l'avvio di negoziati con il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord per la conclusione di un accordo volto a definire le modalità del suo recesso dall'Unione europea e che designa la Commissione negoziatore dell'Unione, sia le direttive di negoziato ad essa allegate.

Raccomandazione di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che autorizza la Commissione ad avviare negoziati con il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord per concludere un accordo volto a definire le modalità del suo recesso dall'Unione europea

Il CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visti i trattati, in particolare l'articolo 50 del trattato sull'Unione europea in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visti gli orientamenti del Consiglio europeo del 29 aprile 2017,

vista la raccomandazione della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)Il 29 marzo 2017 il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord ("Regno Unito") ha notificato al Consiglio europeo l'intenzione di recedere dall'Unione europea.

(2)Il 29 aprile 2017 il Consiglio europeo ha adottato gli orientamenti che definiscono il quadro per i negoziati a norma dell'articolo 50 del trattato sull'Unione europea e stabiliscono i principi generali che l'Unione seguirà in tutto l'arco dei negoziati.

(3)Alla luce degli orientamenti del Consiglio europeo, l'Unione dovrebbe negoziare e concludere con il Regno Unito un accordo volto a definire le modalità del suo recesso, tenendo conto del quadro delle future relazioni con l'Unione ("accordo di recesso").

(4)I trattati cesseranno di essere applicabili al Regno Unito a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'accordo di recesso o, in mancanza di tale accordo, due anni dopo la notifica, salvo che il Consiglio europeo, d'intesa con il Regno Unito, decida all'unanimità di prorogare tale termine.

(5)È pertanto opportuno avviare immediatamente i negoziati per la conclusione di un accordo di recesso.

(6)Il 5 aprile 2017 il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione che ne stabilisce la posizione riguardo ai negoziati sul recesso.

(7)È opportuno autorizzare la Commissione ad avviare i negoziati per la conclusione di un accordo di recesso e designarla negoziatore dell'Unione.

(8)A norma dell'articolo 106 bis del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, l'articolo 50 del trattato sull'Unione europea si applica alla Comunità europea dell'energia atomica,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Commissione è autorizzata ad avviare a nome dell'Unione negoziati per la conclusione di un accordo con il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord volto a definire le modalità del suo recesso dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, tenendo conto del quadro delle future relazioni con l'Unione, ed è designata negoziatore dell'Unione.

Articolo 2

I negoziati sono condotti alla luce degli orientamenti adottati dal Consiglio europeo e nel rispetto delle direttive di negoziato qui allegate.

Articolo 3

La Commissione è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

   Per il Consiglio

   Il presidente

(1) Paesi e territori elencati negli ultimi dodici trattini dell'allegato II del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
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Bruxelles, 3.5.2017

COM(2017) 218 final

ALLEGATO

della

Raccomandazione di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che autorizza la Commissione ad avviare negoziati con il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord per concludere un accordo volto a definire le modalità del suo recesso dall’Unione europea


ALLEGATO

Direttive per negoziare con il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord un accordo
volto a definire le modalità del suo recesso dall'Unione europea

I.Finalità dell'accordo di recesso

1.Poiché il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord ("Regno Unito") ha notificato l'intenzione di recedere dall'Unione europea, l'Unione negozia e conclude con esso un accordo di recesso a norma dell'articolo 50 del trattato sull'Unione europea ("accordo" o "accordo di recesso").

2.L'accordo definirà le modalità del recesso del Regno Unito, tenendo conto del quadro delle future relazioni con l'Unione.

3.La finalità principale dell'accordo è garantire un recesso ordinato del Regno Unito dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica. Nelle presenti direttive di negoziato per "Unione" s'intende l'Unione europea fondata sul trattato sull'Unione europea e sul trattato sul funzionamento dell'Unione europea e/o, secondo il caso, la Comunità europea dell'energia atomica fondata sul trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica.

4.L'accordo sarà negoziato alla luce degli orientamenti del Consiglio europeo e nel rispetto delle direttive di negoziato. Le direttive di negoziato muovono dagli orientamenti del Consiglio europeo per sviluppare le posizioni dell'Unione nei negoziati sul recesso nel totale rispetto degli obiettivi, dei principi e delle posizioni ivi stabiliti. Le direttive di negoziato potranno essere modificate e integrate secondo necessità nell'intero arco dei negoziati, in particolare in conseguenza dell'evoluzione degli orientamenti del Consiglio europeo.

II.Natura e ambito d'applicazione dell'accordo

5.L'accordo sarà negoziato e concluso dall'Unione. L'articolo 50 del trattato sull'Unione europea conferisce al riguardo all'Unione una competenza trasversale eccezionale che le permette di contemplare nell'accordo tutti gli aspetti necessari per predisporre il recesso. Questa competenza eccezionale ha carattere una tantum e le sue finalità sono limitate rigorosamente alla predisposizione del recesso dall'Unione. L'esercizio da parte dell'Unione di questa competenza specifica ai fini dell'accordo lascia impregiudicata la ripartizione delle competenze tra Unione e Stati membri riguardo all'adozione degli atti futuri nelle materie in questione.

6.L'accordo dovrà ricordare che il diritto dell'Unione (comprensivo di tutte le norme di diritto primario, in particolare il trattato sull'Unione europea, il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, i trattati di adesione e il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, di diritto derivato e degli accordi internazionali) cessa di essere applicabile al Regno Unito a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'accordo di recesso ("data del recesso").

7.A norma dell'articolo 50 del trattato sull'Unione europea e conformemente agli orientamenti del Consiglio europeo, l'accordo dovrà ricordare altresì che alla data del recesso il diritto dell'Unione cessa di essere applicabile ai paesi e territori d'oltremare che mantengono relazioni particolari con il Regno Unito 1 e ai territori europei di cui il Regno Unito assume la rappresentanza nelle relazioni con l'estero ai quali si applicano i trattati in forza dell'articolo 355 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Per quanta riguarda l'ambito di applicazione territoriale dell'accordo di recesso e del quadro futuro, le direttive di negoziato dovranno rispettare integralmente i paragrafi 4 e 24 degli orientamenti del Consiglio europeo.

8.L'accordo dovrà fissare la data del recesso al più tardi al 30 marzo 2019, ore 00.00 (ora di Bruxelles), salvo che il Consiglio europeo, d'intesa con il Regno Unito, decida all'unanimità di prorogare tale termine ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea. Alla data del recesso il Regno Unito diventerà un paese terzo.

III.Finalità e ambito di applicazione delle presenti direttive di negoziato

9.Gli orientamenti del Consiglio europeo stabiliscono per i negoziati un approccio a due fasi. La prima fase mirerà a:

offrire a cittadini, imprese, soggetti interessati e partner internazionali il massimo grado possibile di chiarezza e certezza giuridica per quanto riguarda gli effetti immediati del recesso del Regno Unito dall'Unione;

regolare lo svincolamento del Regno Unito dall'Unione e da tutti i diritti e gli obblighi che ad esso derivano dagli impegni assunti in quanto Stato membro.

10.Il presente blocco di direttive di negoziato riguarda la prima fase dei negoziati. In linea con l'obiettivo fissato dal Consiglio europeo per tale prima fase, le presenti direttive di negoziato danno priorità alle questioni al momento considerate rigorosamente necessarie ai fini di un recesso ordinato del Regno Unito dall'Unione.

11.In considerazione del numero di persone interessate direttamente e della gravità delle conseguenze che il recesso comporterà per loro, la prima priorità nei negoziati è salvaguardare lo status e i diritti dei cittadini dell'UE a 27 e dei loro familiari nel Regno Unito e lo status e i diritti dei cittadini britannici e dei loro familiari negli Stati membri dell'UE a 27. Riguardo ai diritti di tali cittadini l'accordo dovrà offrire le necessarie garanzie effettive, eseguibili, non discriminatorie e globali, compreso il diritto di ottenere il soggiorno permanente dopo un periodo continuativo di cinque anni di soggiorno legale.

12.Un recesso ordinato del Regno Unito dall'Unione implica necessariamente la liquidazione degli obblighi finanziari conseguenti a tutto il periodo in cui il Regno Unito è stato membro dell'Unione. Nella prima fase dei negoziati si deve pertanto stabilire la metodologia di calcolo della liquidazione finanziaria in base ai principi di cui al punto III.2.

13.Al momento si considera che, per evitare un vuoto giuridico e fugare l'incertezza nella misura del possibile, l'accordo debba chiarire la situazione delle merci immesse sul mercato prima della data del recesso e la situazione delle procedure in corso, elencate al punto III.3.

14.Conformemente agli orientamenti del Consiglio europeo l'Unione è fermamente intenzionata a continuare a sostenere la pace, la stabilità e la riconciliazione nell'isola d'Irlanda. Nessuna disposizione dell'accordo dovrà compromettere gli obiettivi e gli impegni stabiliti nell'accordo del Venerdì santo e nei relativi accordi attuativi; considerate le circostanze e le sfide specifiche dell'isola d'Irlanda, sarà necessario trovare soluzioni flessibili e creative. I negoziati dovranno puntare in particolare a evitare l'innalzamento di una frontiera fisica nell'isola d'Irlanda, rispettando al contempo l'integrità dell'ordinamento giuridico dell'Unione. Si dovrà tenere pienamente conto del fatto che i cittadini irlandesi residenti in Irlanda del Nord continueranno a godere dei diritti spettanti ai cittadini dell'UE; dovranno essere riconosciuti gli accordi e le intese bilaterali vigenti tra l'Irlanda e il Regno Unito, quali la zona di libero spostamento, che sono conformi al diritto dell'Unione. L'accordo dovrà risolvere inoltre i problemi derivanti dalla peculiare posizione geografica dell'Irlanda, fra cui il transito delle merci (da e verso l'Irlanda attraverso il Regno Unito). Tali questioni saranno affrontate secondo l'approccio previsto dagli orientamenti del Consiglio europeo.

15.Conformemente agli orientamenti del Consiglio europeo, l'Unione dovrà concordare con il Regno Unito intese relativamente alle zone di sovranità del Regno Unito a Cipro e riconoscere al riguardo gli accordi e le intese bilaterali tra la Repubblica di Cipro e il Regno Unito che sono compatibili con il diritto dell'Unione, specialmente per quanto attiene alla salvaguardia dei diritti e degli interessi dei cittadini dell'Unione che risiedono o lavorano nelle zone di sovranità.

16.L'accordo dovrà garantire l'adeguata tutela degli interessi dell'Unione nel Regno Unito.

17.L'accordo dovrà disciplinare la propria amministrazione generale. Le disposizioni in questo senso dovranno garantire l'effettiva attuazione degli impegni assunti con l'accordo prevedendo efficaci meccanismi di esecuzione e di risoluzione delle controversie che rispettino integralmente l'autonomia dell'Unione e del relativo ordinamento giuridico.

18.Conformemente agli orientamenti del Consiglio europeo, non appena le condizioni lo permetteranno si dovrà avviare un dialogo costruttivo con il Regno Unito su un possibile approccio comune nei confronti dei paesi terzi partner, delle organizzazioni internazionali e dei trattati internazionali relativamente agli impegni internazionali sottoscritti prima della data del recesso, che restano vincolanti per il Regno Unito.

19.Non appena il Consiglio europeo avrà stabilito che i progressi compiuti nei negoziati sono sufficienti a consentire il passaggio alla fase successiva, saranno proposti altri blocchi di direttive di negoziato In questo contesto, gli aspetti che potrebbero rientrare in disposizioni transitorie (ossia le passerelle verso il prevedibile quadro delle future relazioni) saranno inclusi nei futuri blocchi di direttive di negoziato alla luce dei progressi compiuti. Si potrà così sfruttare in modo efficiente il tempo limitato che l'articolo 50 del trattato sull'Unione europea lascia per la conclusione dell'accordo, evitando di doversi occupare della stessa materia più volte nelle diverse fasi dei negoziati.

III.1.Diritti dei cittadini

20.L'accordo dovrà salvaguardare lo status e i diritti derivanti dal diritto dell'Unione alla data del recesso, anche se il godimento interverrà in una data successiva (ad es. i diritti a pensioni di vecchiaia), sia per i cittadini dell'UE a 27 che risiedono (o hanno risieduto) e/o che lavorano (o hanno lavorato) nel Regno Unito sia per i cittadini britannici che risiedono (o hanno risieduto) e/o che lavorano (o hanno lavorato) in uno degli Stati membri dell'UE a 27. Le garanzie previste in tal senso nell'accordo dovranno essere reciproche e fondarsi sul principio della parità di trattamento sia fra i cittadini dei vari Stati membri dell'UE a 27 sia dei cittadini dell'UE a 27 rispetto ai cittadini britannici, secondo quanto stabilito nel pertinente acquis dell'Unione. Tali diritti dovranno essere tutelati come diritti acquisiti a vita dai titolari e direttamente esercitabili.

21.L'accordo dovrà stabilire almeno gli elementi illustrati qui di seguito.

(a)Determinazione delle persone interessate: l'ambito d'applicazione personale dovrà corrispondere a quello della direttiva 2004/38, vale a dire comprendere sia le persone economicamente attive (lavoratori dipendenti e autonomi) sia le persone non attive che hanno risieduto nel Regno Unito o nell'UE a 27 prima della data del recesso, e i familiari che li accompagnano o che si ricongiungono con loro in un qualsiasi momento prima o dopo la data del recesso. Dovranno essere incluse inoltre le persone contemplate dal regolamento 883/2004 (ad es. i lavoratori frontalieri).

(b)Determinazione dei diritti da tutelare: dovranno essere tutelati almeno i diritti seguenti:

i)i diritti di soggiorno derivanti dagli articoli 21, 45 e 49 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e stabiliti dalla direttiva 2004/38 (stesso ambito d'applicazione materiale, comprensivo del diritto di residenza permanente dopo un periodo continuativo di cinque anni di soggiorno legale) e le norme relative a tali diritti; qualsiasi documento da rilasciare in relazione ai diritti di soggiorno (ad es., atti anagrafici, carte di soggiorno o certificati) dovrà essere di carattere dichiarativo e il rilascio dovrà seguire una procedura semplice e celere, gratuita o a un costo non superiore a quello imposto ai cittadini del paese per il rilascio di un documento analogo;

ii)i diritti e gli obblighi stabiliti dal regolamento 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e dal regolamento 987/2009 che lo attua (comprese le modifiche future di entrambi), fra cui i diritti di cumulo, l'esportabilità delle prestazioni e il principio dell'unicità della legge applicabile; 

iii)i diritti stabiliti dal regolamento 492/2011 relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno dell'Unione (ad es., accesso al mercato del lavoro, esercizio di un'attività, vantaggi sociali e fiscali, formazione, alloggio, diritti collettivi);

iv)il diritto di accedere a un'attività lavorativa autonoma e di esercitarla, in ottemperanza all'articolo 49 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

22.Ai fini della certezza del diritto l'accordo dovrà assicurare che, sia nel Regno Unito sia nell'UE a 27, i diplomi, certificati ed altri titoli conseguiti in uno Stato membro dell'Unione prima della data del recesso siano tutelati in conformità delle norme del diritto dell'Unione applicabili prima di tale data. L'accordo dovrà assicurare che i diplomi, certificati ed altri titoli conseguiti in un paese terzo e riconosciuti in uno Stato membro dell'Unione prima della data del recesso in conformità delle norme del diritto dell'Unione applicabili prima di tale data continuino ad essere riconosciuti anche dopo tale data. Dovrà altresì prevedere soluzioni per le procedure di riconoscimento in corso alla data del recesso.

III.2.Liquidazione finanziaria

23.Una liquidazione finanziaria una tantum dovrà garantire il rispetto, da parte sia dell'Unione sia del Regno Unito, degli obblighi conseguenti a tutto il periodo in cui il Regno Unito è stato membro dell'Unione. Relativamente alla metodologia di calcolo della liquidazione finanziaria i negoziati dovranno basarsi sui principi esposti qui di seguito.

24.Si dovrà arrivare a una liquidazione finanziaria una tantum relativamente a:

il bilancio dell'Unione;

l'uscita del Regno Unito da tutte le istituzioni e tutti gli organi istituiti dai trattati 2 (ad es., Banca europea per gli investimenti, Banca centrale europea 3 );

La partecipazione del Regno Unito a fondi e meccanismi specifici collegati alle politiche dell'Unione (ad es., Fondo europeo di sviluppo, Strumento per i rifugiati in Turchia).

25.La liquidazione finanziaria una tantum dovrà fondarsi sul principio che il Regno Unito deve onorare la sua parte di contributo finanziario per tutti gli obblighi assunti nel periodo in cui è stato membro dell'Unione.

26.In base al paragrafo 10 degli orientamenti del Consiglio europeo, tali obblighi riguardano tutte le passività, ivi comprese le passività potenziali e qualsiasi altro obbligo derivante da un atto di base ai sensi dell'articolo 54 del regolamento finanziario 4 . Il Regno Unito dovrà inoltre farsi carico di tutti i costi collegati specificamente al recesso, come il trasferimento di agenzie o di altri organi dell'Unione.

27.Il metodo di calcolo dovrà basarsi sui conti annuali consolidati ufficiali, se necessario integrati da conti intermedi. Si useranno anche gli importi previsti dai pertinenti atti di base (compresi gli importi di riferimento e la relativa evoluzione nel quadro della programmazione finanziaria). Gli obblighi dovranno essere espressi in euro.

28.Gli obblighi del Regno Unito nei confronti del bilancio dell'Unione dovranno essere calcolati in base alla decisione sulle risorse proprie 5 e tenere conto dei dati storici sulla quota di finanziamento a carico del Regno Unito prima della data del recesso.

29.Dovranno essere concordate le modalità di pagamento in modo da attutire l'impatto del recesso sul bilancio dell'Unione.

30.L'accordo dovrà prevedere quindi:

(a)il calcolo dell'importo complessivo che il Regno Unito deve onorare per assolvere i suoi obblighi finanziari collegati al bilancio dell'Unione, a tutte le istituzioni e a tutti gli organi istituiti dai trattati e agli altri aspetti che hanno incidenza finanziaria. All'importo complessivo potranno applicarsi successivamente adeguamenti tecnici annuali;

(b)uno scadenzario dei pagamenti annuali a carico del Regno Unito e le relative modalità pratiche;

(c)disposizioni transitorie che prevedano il controllo da parte della Commissione (o, secondo il caso, di altro organo competente prima della data del recesso ai sensi del diritto dell'Unione), della Corte dei conti e dell'OLAF e la competenza della Corte di giustizia dell'Unione europea a pronunciarsi sugli ordini di pagamento/riscossione emessi in passato nei confronti di beneficiari del Regno Unito e su tutti i pagamenti effettuati dopo la data del recesso a beneficiari del Regno Unito per onorare tutti gli impegni giuridici (compresi gli eventuali prestiti) autorizzati dall'organo competente prima della data del recesso;

(d)le modalità eventualmente applicabili agli impegni giuridici presenti o futuri assunti nei confronti di beneficiari del Regno Unito dopo la data del recesso (ad es., relativamente alle autorità di gestione per i pagamenti ai beneficiari del Regno Unito);

(e)norme specifiche per regolare la questione delle passività potenziali assunte dal bilancio dell'Unione ovvero da istituzioni o organi o fondi specifici (ad es., i prestiti erogati dalla Banca europea per gli investimenti e dal Fondo europeo per gli investimenti).

III.3.Situazione delle merci immesse sul mercato ed esito delle procedure fondate sul diritto dell'Unione

A. Merci immesse sul mercato ai sensi del diritto dell'Unione prima della data del recesso

31.L'accordo dovrà assicurare che le merci immesse legalmente sul mercato dell'Unione ai sensi del diritto dell'Unione prima della data del recesso possano continuare a essere messe a disposizione sul mercato o messe in servizio dopo tale data sia nel Regno Unito sia nell'UE a 27 alle condizioni previste dalla normativa dell'Unione applicabile prima della data del recesso.

B. Cooperazione giudiziaria in corso tra gli Stati membri ai sensi del diritto dell'Unione

32.L'accordo dovrà regolare le procedure di cooperazione giudiziaria disciplinate dal diritto dell'Unione in corso alla data del recesso, in particolare prevedendo che continuino fino alla conclusione ad essere disciplinate dalle disposizioni del diritto dell'Unione applicabili prima della data del recesso.

33.Per quanto riguarda la cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale tra il Regno Unito e l'UE a 27, l'accordo dovrà assicurare che il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie nazionali emesse prima della data del recesso continuino ad essere disciplinati dalle disposizioni del diritto dell'Unione applicabili prima della data del recesso. L'accordo dovrà assicurare anche che restino d'applicazione le norme del diritto dell'Unione relativamente all'elezione del foro e alla scelta della legge applicabile effettuate prima della data del recesso.



C. Procedure di cooperazione amministrativa e fra servizi di contrasto in corso ai sensi del diritto dell'Unione

34.L'accordo dovrà regolare le procedure di cooperazione amministrativa e fra servizi di contrasto disciplinate dal diritto dell'Unione in corso alla data del recesso, procedure di verifica comprese, in particolare prevedendo che continuino fino alla conclusione ad essere disciplinate dalle disposizioni del diritto dell'Unione applicabili prima della data del recesso. Si dovranno stabilire norme per regolamentare l'eventuale uso di dati e informazioni nelle indagini giudiziarie e di polizia e nei procedimenti penali in corso alla data del recesso. Dovranno rientrare in queste norme sia le informazioni e i dati ricevuti/detenuti dal Regno Unito in provenienza dall'UE a 27 o da istituzioni, organi e organismi dell'Unione sia le informazioni e i dati ricevuti/detenuti dall'UE a 27 o da istituzioni, organi e organismi dell'Unione in provenienza dal Regno Unito. Dovranno essere incluse le norme sulla protezione dei dati personali.

D. Procedure giudiziarie e amministrative in corso nell'ambito dell'Unione

35.L'accordo dovrà regolamentare:

(a)i procedimenti giudiziari pendenti dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea alla data del recesso in cui sono implicati il Regno Unito o sue persone fisiche e/o giuridiche (rinvii pregiudiziali compresi); la Corte di giustizia dovrà rimanere competente a decidere in tali procedimenti e le sue decisioni dovranno vincolare il Regno Unito;

(b)le procedure amministrative in corso presso le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'Unione (ad es., procedimenti di infrazione, aiuti di Stato) che riguardano il Regno Unito o, secondo il caso, sue persone fisiche o giuridiche;

(c)la possibilità di avviare dopo la data del recesso un procedimento amministrativo presso le istituzioni dell'Unione o un procedimento giudiziario dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea (ad es., procedimenti di infrazione, aiuti di Stato) nei confronti del Regno Unito per fatti risalenti a prima di tale data;

(d)il mantenimento dell'esecutività degli atti dell'Unione che impongono obblighi pecuniari e delle sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea adottati o emesse prima della data del recesso o nel quadro di procedimenti giudiziari e amministrativi in corso.

III.4.Altri aspetti amministrativi relativi al funzionamento dell'Unione

36.L'accordo dovrà prevedere le disposizioni necessarie a tutelare i beni, fondi, averi e operazioni dell'Unione, delle sue istituzioni e dei suoi organi, del loro personale (anche in pensione) e dei relativi familiari secondo quanto disposto dai trattati e dai protocolli ad essi allegati (in particolare il protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea).

37.Ove appropriato, l'accordo dovrà disporre la cessione al Regno Unito della proprietà:

(a)delle materie fissili speciali ubicate nel territorio della Comunità europea dell'energia atomica di cui attualmente questa è proprietaria a norma dell'articolo 86 del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica e il cui diritto di utilizzazione è attualmente in capo a una persona fisica o giuridica del Regno Unito, sia essa pubblica o privata;

(b)dei beni di proprietà della Comunità europea dell'energia atomica ubicati nel Regno Unito che sono usati ai fini del controllo di sicurezza a norma del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica.

L'accordo dovrà prevedere che il Regno Unito si assuma tutti i diritti e gli obblighi associati alla proprietà delle materie o dei beni ceduti e regolare? le altre questioni inerenti a tali materie o beni a norma del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare gli obblighi di controllo di sicurezza sulle materie sopra menzionate.

38.L'accordo dovrà disporre che, nella sua giurisdizione, il Regno Unito provveda a che i membri delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione, i membri dei comitati e i funzionari e altri agenti dell'Unione continuino a rispettare gli obblighi imposti loro prima della data del recesso dall'articolo 339 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

III.5.Amministrazione dell'accordo

39.L'accordo dovrà predisporre un assetto istituzionale che assicuri l'effettivo assolvimento degli impegni con esso assunti, tenendo presente l'interesse dell'Unione a tutelare in modo efficace la propria autonomia e il proprio ordinamento giuridico, compreso il ruolo della Corte di giustizia dell'Unione europea.

40.L'accordo dovrà prevedere adeguate disposizioni istituzionali che consentano di adottare misure per far fronte agli imprevisti in esso non contemplati e d'integrarvi, se necessario per una sua applicazione corretta, le future modifiche del diritto dell'Unione.

41.L'accordo dovrà regolamentare la risoluzione delle controversie e il controllo della propria esecuzione. Dovranno essere contemplate, in particolare, le controversie vertenti su:

prosecuzione dell'applicazione del diritto dell'Unione;

diritti dei cittadini;

applicazione e interpretazione delle altre disposizioni dell'accordo, quali la liquidazione finanziaria o le misure adottate dall'assetto istituzionale per far fronte agli imprevisti.

42.In dette materie si dovrà mantenere la competenza della Corte di giustizia dell'Unione europea (e la funzione di vigilanza della Commissione). Per l'applicazione e l'interpretazione delle disposizioni dell'accordo non inerenti al diritto dell'Unione, dovrà essere preso in considerazione un meccanismo alternativo di risoluzione delle controversie soltanto se offre garanzie di indipendenza e imparzialità equivalenti a quelle offerte dalla Corte di giustizia dell'Unione europea.

43.L'accordo dovrà indicare che ogni suo rimando a concetti o disposizioni del diritto dell'Unione va inteso come comprensivo della giurisprudenza con cui la Corte di giustizia dell'Unione europea ha interpretato tali concetti o disposizioni prima della data del recesso. Qualora per determinate disposizioni dell'accordo sia previsto un meccanismo alternativo di risoluzione delle controversie, si dovrà includere una disposizione in base alla quale l'interpretazione di detti concetti e disposizioni deve tenere conto della futura giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea successiva alla data del recesso.

IV.Disposizioni procedurali per la condotta dei negoziati

44.In linea con la dichiarazione dei capi di Stato o di governo dei 27 Stati membri e dei presidenti del Consiglio europeo e della Commissione europea, le presenti direttive di negoziato stabiliscono le modalità particolareggiate che disciplineranno la relazione tra il Consiglio e i suoi organi preparatori, da un lato, e il negoziatore dell'Unione, dall'altro.

45.Il negoziatore dell'Unione condurrà i negoziati con il Regno Unito in continuo coordinamento e in costante dialogo con il Consiglio e i relativi organi preparatori. Nel totale rispetto dell'equilibrio istituzionale sancito dai trattati, il Consiglio e il Coreper, assistiti dal gruppo "Articolo 50", daranno indicazioni al negoziatore dell'Unione alla luce degli orientamenti del Consiglio europeo e nel rispetto delle direttive di negoziato.

46.Il negoziatore dell'Unione consulterà e riferirà tempestivamente agli organi preparatori del Consiglio. A tal fine il Consiglio organizzerà una riunione del gruppo "Articolo 50" prima e dopo ciascuna sessione negoziale. Il negoziatore dell'Unione dovrà trasmettere tempestivamente i necessari documenti e informazioni inerenti ai negoziati.

(1) Paesi e territori elencati negli ultimi dodici trattini dell'allegato II del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
(2) Restano impregiudicati gli obblighi di legge specifici alle istituzioni e agli organi in questione, in particolare quelli previsti dai corrispondenti protocolli allegati ai trattati.
(3) A norma dell'articolo 47 del protocollo n. 4 allegato ai trattati, la decisione BCE/2010/28, del 13 dicembre 2010, relativa al versamento del capitale della Banca centrale europea da parte delle banche centrali nazionali non appartenenti all'area dell'euro (2011/22/UE) ha determinato la misura e la forma del capitale sottoscritto e versato relativamente alla quota a carico della Bank of England. Il capitale versato costituisce il contributo ai costi operativi della Banca centrale europea.
(4) Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).
(5) Decisione 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea (GU L 168 del 7.6.2014, pag. 105).
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