COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 3.5.2017
COM(2017) 218 final
ALLEGATO
della
Raccomandazione di
DECISIONE DEL CONSIGLIO
che autorizza la Commissione ad avviare negoziati con il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord per concludere un accordo volto a definire le modalità del suo recesso dall’Unione europea
ALLEGATO
Direttive per negoziare con il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord un accordo volto a definire le modalità del suo recesso dall'Unione europea
I.Finalità dell'accordo di recesso
1.Poiché il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord ("Regno Unito") ha notificato l'intenzione di recedere dall'Unione europea, l'Unione negozia e conclude con esso un accordo di recesso a norma dell'articolo 50 del trattato sull'Unione europea ("accordo" o "accordo di recesso").
2.L'accordo definirà le modalità del recesso del Regno Unito, tenendo conto del quadro delle future relazioni con l'Unione.
3.La finalità principale dell'accordo è garantire un recesso ordinato del Regno Unito dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica. Nelle presenti direttive di negoziato per "Unione" s'intende l'Unione europea fondata sul trattato sull'Unione europea e sul trattato sul funzionamento dell'Unione europea e/o, secondo il caso, la Comunità europea dell'energia atomica fondata sul trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica.
4.L'accordo sarà negoziato alla luce degli orientamenti del Consiglio europeo e nel rispetto delle direttive di negoziato. Le direttive di negoziato muovono dagli orientamenti del Consiglio europeo per sviluppare le posizioni dell'Unione nei negoziati sul recesso nel totale rispetto degli obiettivi, dei principi e delle posizioni ivi stabiliti. Le direttive di negoziato potranno essere modificate e integrate secondo necessità nell'intero arco dei negoziati, in particolare in conseguenza dell'evoluzione degli orientamenti del Consiglio europeo.
II.Natura e ambito d'applicazione dell'accordo
5.L'accordo sarà negoziato e concluso dall'Unione. L'articolo 50 del trattato sull'Unione europea conferisce al riguardo all'Unione una competenza trasversale eccezionale che le permette di contemplare nell'accordo tutti gli aspetti necessari per predisporre il recesso. Questa competenza eccezionale ha carattere una tantum e le sue finalità sono limitate rigorosamente alla predisposizione del recesso dall'Unione. L'esercizio da parte dell'Unione di questa competenza specifica ai fini dell'accordo lascia impregiudicata la ripartizione delle competenze tra Unione e Stati membri riguardo all'adozione degli atti futuri nelle materie in questione.
6.L'accordo dovrà ricordare che il diritto dell'Unione (comprensivo di tutte le norme di diritto primario, in particolare il trattato sull'Unione europea, il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, i trattati di adesione e il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, di diritto derivato e degli accordi internazionali) cessa di essere applicabile al Regno Unito a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'accordo di recesso ("data del recesso").
7.A norma dell'articolo 50 del trattato sull'Unione europea e conformemente agli orientamenti del Consiglio europeo, l'accordo dovrà ricordare altresì che alla data del recesso il diritto dell'Unione cessa di essere applicabile ai paesi e territori d'oltremare che mantengono relazioni particolari con il Regno Unito e ai territori europei di cui il Regno Unito assume la rappresentanza nelle relazioni con l'estero ai quali si applicano i trattati in forza dell'articolo 355 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Per quanta riguarda l'ambito di applicazione territoriale dell'accordo di recesso e del quadro futuro, le direttive di negoziato dovranno rispettare integralmente i paragrafi 4 e 24 degli orientamenti del Consiglio europeo.
8.L'accordo dovrà fissare la data del recesso al più tardi al 30 marzo 2019, ore 00.00 (ora di Bruxelles), salvo che il Consiglio europeo, d'intesa con il Regno Unito, decida all'unanimità di prorogare tale termine ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea. Alla data del recesso il Regno Unito diventerà un paese terzo.
III.Finalità e ambito di applicazione delle presenti direttive di negoziato
9.Gli orientamenti del Consiglio europeo stabiliscono per i negoziati un approccio a due fasi. La prima fase mirerà a:
–offrire a cittadini, imprese, soggetti interessati e partner internazionali il massimo grado possibile di chiarezza e certezza giuridica per quanto riguarda gli effetti immediati del recesso del Regno Unito dall'Unione;
–regolare lo svincolamento del Regno Unito dall'Unione e da tutti i diritti e gli obblighi che ad esso derivano dagli impegni assunti in quanto Stato membro.
10.Il presente blocco di direttive di negoziato riguarda la prima fase dei negoziati. In linea con l'obiettivo fissato dal Consiglio europeo per tale prima fase, le presenti direttive di negoziato danno priorità alle questioni al momento considerate rigorosamente necessarie ai fini di un recesso ordinato del Regno Unito dall'Unione.
11.In considerazione del numero di persone interessate direttamente e della gravità delle conseguenze che il recesso comporterà per loro, la prima priorità nei negoziati è salvaguardare lo status e i diritti dei cittadini dell'UE a 27 e dei loro familiari nel Regno Unito e lo status e i diritti dei cittadini britannici e dei loro familiari negli Stati membri dell'UE a 27. Riguardo ai diritti di tali cittadini l'accordo dovrà offrire le necessarie garanzie effettive, eseguibili, non discriminatorie e globali, compreso il diritto di ottenere il soggiorno permanente dopo un periodo continuativo di cinque anni di soggiorno legale.
12.Un recesso ordinato del Regno Unito dall'Unione implica necessariamente la liquidazione degli obblighi finanziari conseguenti a tutto il periodo in cui il Regno Unito è stato membro dell'Unione. Nella prima fase dei negoziati si deve pertanto stabilire la metodologia di calcolo della liquidazione finanziaria in base ai principi di cui al punto III.2.
13.Al momento si considera che, per evitare un vuoto giuridico e fugare l'incertezza nella misura del possibile, l'accordo debba chiarire la situazione delle merci immesse sul mercato prima della data del recesso e la situazione delle procedure in corso, elencate al punto III.3.
14.Conformemente agli orientamenti del Consiglio europeo l'Unione è fermamente intenzionata a continuare a sostenere la pace, la stabilità e la riconciliazione nell'isola d'Irlanda. Nessuna disposizione dell'accordo dovrà compromettere gli obiettivi e gli impegni stabiliti nell'accordo del Venerdì santo e nei relativi accordi attuativi; considerate le circostanze e le sfide specifiche dell'isola d'Irlanda, sarà necessario trovare soluzioni flessibili e creative. I negoziati dovranno puntare in particolare a evitare l'innalzamento di una frontiera fisica nell'isola d'Irlanda, rispettando al contempo l'integrità dell'ordinamento giuridico dell'Unione. Si dovrà tenere pienamente conto del fatto che i cittadini irlandesi residenti in Irlanda del Nord continueranno a godere dei diritti spettanti ai cittadini dell'UE; dovranno essere riconosciuti gli accordi e le intese bilaterali vigenti tra l'Irlanda e il Regno Unito, quali la zona di libero spostamento, che sono conformi al diritto dell'Unione. L'accordo dovrà risolvere inoltre i problemi derivanti dalla peculiare posizione geografica dell'Irlanda, fra cui il transito delle merci (da e verso l'Irlanda attraverso il Regno Unito). Tali questioni saranno affrontate secondo l'approccio previsto dagli orientamenti del Consiglio europeo.
15.Conformemente agli orientamenti del Consiglio europeo, l'Unione dovrà concordare con il Regno Unito intese relativamente alle zone di sovranità del Regno Unito a Cipro e riconoscere al riguardo gli accordi e le intese bilaterali tra la Repubblica di Cipro e il Regno Unito che sono compatibili con il diritto dell'Unione, specialmente per quanto attiene alla salvaguardia dei diritti e degli interessi dei cittadini dell'Unione che risiedono o lavorano nelle zone di sovranità.
16.L'accordo dovrà garantire l'adeguata tutela degli interessi dell'Unione nel Regno Unito.
17.L'accordo dovrà disciplinare la propria amministrazione generale. Le disposizioni in questo senso dovranno garantire l'effettiva attuazione degli impegni assunti con l'accordo prevedendo efficaci meccanismi di esecuzione e di risoluzione delle controversie che rispettino integralmente l'autonomia dell'Unione e del relativo ordinamento giuridico.
18.Conformemente agli orientamenti del Consiglio europeo, non appena le condizioni lo permetteranno si dovrà avviare un dialogo costruttivo con il Regno Unito su un possibile approccio comune nei confronti dei paesi terzi partner, delle organizzazioni internazionali e dei trattati internazionali relativamente agli impegni internazionali sottoscritti prima della data del recesso, che restano vincolanti per il Regno Unito.
19.Non appena il Consiglio europeo avrà stabilito che i progressi compiuti nei negoziati sono sufficienti a consentire il passaggio alla fase successiva, saranno proposti altri blocchi di direttive di negoziato In questo contesto, gli aspetti che potrebbero rientrare in disposizioni transitorie (ossia le passerelle verso il prevedibile quadro delle future relazioni) saranno inclusi nei futuri blocchi di direttive di negoziato alla luce dei progressi compiuti. Si potrà così sfruttare in modo efficiente il tempo limitato che l'articolo 50 del trattato sull'Unione europea lascia per la conclusione dell'accordo, evitando di doversi occupare della stessa materia più volte nelle diverse fasi dei negoziati.
III.1.Diritti dei cittadini
20.L'accordo dovrà salvaguardare lo status e i diritti derivanti dal diritto dell'Unione alla data del recesso, anche se il godimento interverrà in una data successiva (ad es. i diritti a pensioni di vecchiaia), sia per i cittadini dell'UE a 27 che risiedono (o hanno risieduto) e/o che lavorano (o hanno lavorato) nel Regno Unito sia per i cittadini britannici che risiedono (o hanno risieduto) e/o che lavorano (o hanno lavorato) in uno degli Stati membri dell'UE a 27. Le garanzie previste in tal senso nell'accordo dovranno essere reciproche e fondarsi sul principio della parità di trattamento sia fra i cittadini dei vari Stati membri dell'UE a 27 sia dei cittadini dell'UE a 27 rispetto ai cittadini britannici, secondo quanto stabilito nel pertinente acquis dell'Unione. Tali diritti dovranno essere tutelati come diritti acquisiti a vita dai titolari e direttamente esercitabili.
21.L'accordo dovrà stabilire almeno gli elementi illustrati qui di seguito.
(a)Determinazione delle persone interessate: l'ambito d'applicazione personale dovrà corrispondere a quello della direttiva 2004/38, vale a dire comprendere sia le persone economicamente attive (lavoratori dipendenti e autonomi) sia le persone non attive che hanno risieduto nel Regno Unito o nell'UE a 27 prima della data del recesso, e i familiari che li accompagnano o che si ricongiungono con loro in un qualsiasi momento prima o dopo la data del recesso. Dovranno essere incluse inoltre le persone contemplate dal regolamento 883/2004 (ad es. i lavoratori frontalieri).
(b)Determinazione dei diritti da tutelare: dovranno essere tutelati almeno i diritti seguenti:
i)i diritti di soggiorno derivanti dagli articoli 21, 45 e 49 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e stabiliti dalla direttiva 2004/38 (stesso ambito d'applicazione materiale, comprensivo del diritto di residenza permanente dopo un periodo continuativo di cinque anni di soggiorno legale) e le norme relative a tali diritti; qualsiasi documento da rilasciare in relazione ai diritti di soggiorno (ad es., atti anagrafici, carte di soggiorno o certificati) dovrà essere di carattere dichiarativo e il rilascio dovrà seguire una procedura semplice e celere, gratuita o a un costo non superiore a quello imposto ai cittadini del paese per il rilascio di un documento analogo;
ii)i diritti e gli obblighi stabiliti dal regolamento 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e dal regolamento 987/2009 che lo attua (comprese le modifiche future di entrambi), fra cui i diritti di cumulo, l'esportabilità delle prestazioni e il principio dell'unicità della legge applicabile;
iii)i diritti stabiliti dal regolamento 492/2011 relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno dell'Unione (ad es., accesso al mercato del lavoro, esercizio di un'attività, vantaggi sociali e fiscali, formazione, alloggio, diritti collettivi);
iv)il diritto di accedere a un'attività lavorativa autonoma e di esercitarla, in ottemperanza all'articolo 49 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
22.Ai fini della certezza del diritto l'accordo dovrà assicurare che, sia nel Regno Unito sia nell'UE a 27, i diplomi, certificati ed altri titoli conseguiti in uno Stato membro dell'Unione prima della data del recesso siano tutelati in conformità delle norme del diritto dell'Unione applicabili prima di tale data. L'accordo dovrà assicurare che i diplomi, certificati ed altri titoli conseguiti in un paese terzo e riconosciuti in uno Stato membro dell'Unione prima della data del recesso in conformità delle norme del diritto dell'Unione applicabili prima di tale data continuino ad essere riconosciuti anche dopo tale data. Dovrà altresì prevedere soluzioni per le procedure di riconoscimento in corso alla data del recesso.
III.2.Liquidazione finanziaria
23.Una liquidazione finanziaria una tantum dovrà garantire il rispetto, da parte sia dell'Unione sia del Regno Unito, degli obblighi conseguenti a tutto il periodo in cui il Regno Unito è stato membro dell'Unione. Relativamente alla metodologia di calcolo della liquidazione finanziaria i negoziati dovranno basarsi sui principi esposti qui di seguito.
24.Si dovrà arrivare a una liquidazione finanziaria una tantum relativamente a:
–il bilancio dell'Unione;
–l'uscita del Regno Unito da tutte le istituzioni e tutti gli organi istituiti dai trattati (ad es., Banca europea per gli investimenti, Banca centrale europea);
–La partecipazione del Regno Unito a fondi e meccanismi specifici collegati alle politiche dell'Unione (ad es., Fondo europeo di sviluppo, Strumento per i rifugiati in Turchia).
25.La liquidazione finanziaria una tantum dovrà fondarsi sul principio che il Regno Unito deve onorare la sua parte di contributo finanziario per tutti gli obblighi assunti nel periodo in cui è stato membro dell'Unione.
26.In base al paragrafo 10 degli orientamenti del Consiglio europeo, tali obblighi riguardano tutte le passività, ivi comprese le passività potenziali e qualsiasi altro obbligo derivante da un atto di base ai sensi dell'articolo 54 del regolamento finanziario. Il Regno Unito dovrà inoltre farsi carico di tutti i costi collegati specificamente al recesso, come il trasferimento di agenzie o di altri organi dell'Unione.
27.Il metodo di calcolo dovrà basarsi sui conti annuali consolidati ufficiali, se necessario integrati da conti intermedi. Si useranno anche gli importi previsti dai pertinenti atti di base (compresi gli importi di riferimento e la relativa evoluzione nel quadro della programmazione finanziaria). Gli obblighi dovranno essere espressi in euro.
28.Gli obblighi del Regno Unito nei confronti del bilancio dell'Unione dovranno essere calcolati in base alla decisione sulle risorse proprie e tenere conto dei dati storici sulla quota di finanziamento a carico del Regno Unito prima della data del recesso.
29.Dovranno essere concordate le modalità di pagamento in modo da attutire l'impatto del recesso sul bilancio dell'Unione.
30.L'accordo dovrà prevedere quindi:
(a)il calcolo dell'importo complessivo che il Regno Unito deve onorare per assolvere i suoi obblighi finanziari collegati al bilancio dell'Unione, a tutte le istituzioni e a tutti gli organi istituiti dai trattati e agli altri aspetti che hanno incidenza finanziaria. All'importo complessivo potranno applicarsi successivamente adeguamenti tecnici annuali;
(b)uno scadenzario dei pagamenti annuali a carico del Regno Unito e le relative modalità pratiche;
(c)disposizioni transitorie che prevedano il controllo da parte della Commissione (o, secondo il caso, di altro organo competente prima della data del recesso ai sensi del diritto dell'Unione), della Corte dei conti e dell'OLAF e la competenza della Corte di giustizia dell'Unione europea a pronunciarsi sugli ordini di pagamento/riscossione emessi in passato nei confronti di beneficiari del Regno Unito e su tutti i pagamenti effettuati dopo la data del recesso a beneficiari del Regno Unito per onorare tutti gli impegni giuridici (compresi gli eventuali prestiti) autorizzati dall'organo competente prima della data del recesso;
(d)le modalità eventualmente applicabili agli impegni giuridici presenti o futuri assunti nei confronti di beneficiari del Regno Unito dopo la data del recesso (ad es., relativamente alle autorità di gestione per i pagamenti ai beneficiari del Regno Unito);
(e)norme specifiche per regolare la questione delle passività potenziali assunte dal bilancio dell'Unione ovvero da istituzioni o organi o fondi specifici (ad es., i prestiti erogati dalla Banca europea per gli investimenti e dal Fondo europeo per gli investimenti).
III.3.Situazione delle merci immesse sul mercato ed esito delle procedure fondate sul diritto dell'Unione
A. Merci immesse sul mercato ai sensi del diritto dell'Unione prima della data del recesso
31.L'accordo dovrà assicurare che le merci immesse legalmente sul mercato dell'Unione ai sensi del diritto dell'Unione prima della data del recesso possano continuare a essere messe a disposizione sul mercato o messe in servizio dopo tale data sia nel Regno Unito sia nell'UE a 27 alle condizioni previste dalla normativa dell'Unione applicabile prima della data del recesso.
B. Cooperazione giudiziaria in corso tra gli Stati membri ai sensi del diritto dell'Unione
32.L'accordo dovrà regolare le procedure di cooperazione giudiziaria disciplinate dal diritto dell'Unione in corso alla data del recesso, in particolare prevedendo che continuino fino alla conclusione ad essere disciplinate dalle disposizioni del diritto dell'Unione applicabili prima della data del recesso.
33.Per quanto riguarda la cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale tra il Regno Unito e l'UE a 27, l'accordo dovrà assicurare che il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie nazionali emesse prima della data del recesso continuino ad essere disciplinati dalle disposizioni del diritto dell'Unione applicabili prima della data del recesso. L'accordo dovrà assicurare anche che restino d'applicazione le norme del diritto dell'Unione relativamente all'elezione del foro e alla scelta della legge applicabile effettuate prima della data del recesso.
C. Procedure di cooperazione amministrativa e fra servizi di contrasto in corso ai sensi del diritto dell'Unione
34.L'accordo dovrà regolare le procedure di cooperazione amministrativa e fra servizi di contrasto disciplinate dal diritto dell'Unione in corso alla data del recesso, procedure di verifica comprese, in particolare prevedendo che continuino fino alla conclusione ad essere disciplinate dalle disposizioni del diritto dell'Unione applicabili prima della data del recesso. Si dovranno stabilire norme per regolamentare l'eventuale uso di dati e informazioni nelle indagini giudiziarie e di polizia e nei procedimenti penali in corso alla data del recesso. Dovranno rientrare in queste norme sia le informazioni e i dati ricevuti/detenuti dal Regno Unito in provenienza dall'UE a 27 o da istituzioni, organi e organismi dell'Unione sia le informazioni e i dati ricevuti/detenuti dall'UE a 27 o da istituzioni, organi e organismi dell'Unione in provenienza dal Regno Unito. Dovranno essere incluse le norme sulla protezione dei dati personali.
D. Procedure giudiziarie e amministrative in corso nell'ambito dell'Unione
35.L'accordo dovrà regolamentare:
(a)i procedimenti giudiziari pendenti dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea alla data del recesso in cui sono implicati il Regno Unito o sue persone fisiche e/o giuridiche (rinvii pregiudiziali compresi); la Corte di giustizia dovrà rimanere competente a decidere in tali procedimenti e le sue decisioni dovranno vincolare il Regno Unito;
(b)le procedure amministrative in corso presso le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'Unione (ad es., procedimenti di infrazione, aiuti di Stato) che riguardano il Regno Unito o, secondo il caso, sue persone fisiche o giuridiche;
(c)la possibilità di avviare dopo la data del recesso un procedimento amministrativo presso le istituzioni dell'Unione o un procedimento giudiziario dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea (ad es., procedimenti di infrazione, aiuti di Stato) nei confronti del Regno Unito per fatti risalenti a prima di tale data;
(d)il mantenimento dell'esecutività degli atti dell'Unione che impongono obblighi pecuniari e delle sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea adottati o emesse prima della data del recesso o nel quadro di procedimenti giudiziari e amministrativi in corso.
III.4.Altri aspetti amministrativi relativi al funzionamento dell'Unione
36.L'accordo dovrà prevedere le disposizioni necessarie a tutelare i beni, fondi, averi e operazioni dell'Unione, delle sue istituzioni e dei suoi organi, del loro personale (anche in pensione) e dei relativi familiari secondo quanto disposto dai trattati e dai protocolli ad essi allegati (in particolare il protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea).
37.Ove appropriato, l'accordo dovrà disporre la cessione al Regno Unito della proprietà:
(a)delle materie fissili speciali ubicate nel territorio della Comunità europea dell'energia atomica di cui attualmente questa è proprietaria a norma dell'articolo 86 del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica e il cui diritto di utilizzazione è attualmente in capo a una persona fisica o giuridica del Regno Unito, sia essa pubblica o privata;
(b)dei beni di proprietà della Comunità europea dell'energia atomica ubicati nel Regno Unito che sono usati ai fini del controllo di sicurezza a norma del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica.
L'accordo dovrà prevedere che il Regno Unito si assuma tutti i diritti e gli obblighi associati alla proprietà delle materie o dei beni ceduti e regolare? le altre questioni inerenti a tali materie o beni a norma del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare gli obblighi di controllo di sicurezza sulle materie sopra menzionate.
38.L'accordo dovrà disporre che, nella sua giurisdizione, il Regno Unito provveda a che i membri delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione, i membri dei comitati e i funzionari e altri agenti dell'Unione continuino a rispettare gli obblighi imposti loro prima della data del recesso dall'articolo 339 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
III.5.Amministrazione dell'accordo
39.L'accordo dovrà predisporre un assetto istituzionale che assicuri l'effettivo assolvimento degli impegni con esso assunti, tenendo presente l'interesse dell'Unione a tutelare in modo efficace la propria autonomia e il proprio ordinamento giuridico, compreso il ruolo della Corte di giustizia dell'Unione europea.
40.L'accordo dovrà prevedere adeguate disposizioni istituzionali che consentano di adottare misure per far fronte agli imprevisti in esso non contemplati e d'integrarvi, se necessario per una sua applicazione corretta, le future modifiche del diritto dell'Unione.
41.L'accordo dovrà regolamentare la risoluzione delle controversie e il controllo della propria esecuzione. Dovranno essere contemplate, in particolare, le controversie vertenti su:
–prosecuzione dell'applicazione del diritto dell'Unione;
–diritti dei cittadini;
–applicazione e interpretazione delle altre disposizioni dell'accordo, quali la liquidazione finanziaria o le misure adottate dall'assetto istituzionale per far fronte agli imprevisti.
42.In dette materie si dovrà mantenere la competenza della Corte di giustizia dell'Unione europea (e la funzione di vigilanza della Commissione). Per l'applicazione e l'interpretazione delle disposizioni dell'accordo non inerenti al diritto dell'Unione, dovrà essere preso in considerazione un meccanismo alternativo di risoluzione delle controversie soltanto se offre garanzie di indipendenza e imparzialità equivalenti a quelle offerte dalla Corte di giustizia dell'Unione europea.
43.L'accordo dovrà indicare che ogni suo rimando a concetti o disposizioni del diritto dell'Unione va inteso come comprensivo della giurisprudenza con cui la Corte di giustizia dell'Unione europea ha interpretato tali concetti o disposizioni prima della data del recesso. Qualora per determinate disposizioni dell'accordo sia previsto un meccanismo alternativo di risoluzione delle controversie, si dovrà includere una disposizione in base alla quale l'interpretazione di detti concetti e disposizioni deve tenere conto della futura giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea successiva alla data del recesso.
IV.Disposizioni procedurali per la condotta dei negoziati
44.In linea con la dichiarazione dei capi di Stato o di governo dei 27 Stati membri e dei presidenti del Consiglio europeo e della Commissione europea, le presenti direttive di negoziato stabiliscono le modalità particolareggiate che disciplineranno la relazione tra il Consiglio e i suoi organi preparatori, da un lato, e il negoziatore dell'Unione, dall'altro.
45.Il negoziatore dell'Unione condurrà i negoziati con il Regno Unito in continuo coordinamento e in costante dialogo con il Consiglio e i relativi organi preparatori. Nel totale rispetto dell'equilibrio istituzionale sancito dai trattati, il Consiglio e il Coreper, assistiti dal gruppo "Articolo 50", daranno indicazioni al negoziatore dell'Unione alla luce degli orientamenti del Consiglio europeo e nel rispetto delle direttive di negoziato.
46.Il negoziatore dell'Unione consulterà e riferirà tempestivamente agli organi preparatori del Consiglio. A tal fine il Consiglio organizzerà una riunione del gruppo "Articolo 50" prima e dopo ciascuna sessione negoziale. Il negoziatore dell'Unione dovrà trasmettere tempestivamente i necessari documenti e informazioni inerenti ai negoziati.