ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 310

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Edizione in lingua italiana

Legislazione

57° anno
30 ottobre 2014


Sommario

 

III   Altri atti

pagina

 

 

SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 63/2014, del 16 maggio 2014, che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE

1

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 64/2014, del 16 maggio 2014, che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE

3

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 65/2014, del 16 maggio 2014, che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE

5

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 66/2014, del 16 maggio 2014, che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE

7

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 67/2014, del 16 maggio 2014, che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE

9

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 68/2014, del 16 maggio 2014, che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE

10

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 69/2014, del 16 maggio 2014, che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE

11

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 70/2014, del 16 maggio 2014, che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE

13

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 71/2014, del 16 maggio 2014, che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE

14

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 72/2014, del 16 maggio 2014, che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE

17

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 73/2014, del 16 maggio 2014, che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE

19

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 74/2014, del 16 maggio 2014, che modifica gli allegati I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE

21

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 75/2014, del 16 maggio 2014, che modifica gli allegati I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE

23

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 76/2014, del 16 maggio 2014, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE

25

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 77/2014, del 16 maggio 2014, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE

27

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 78/2014, del 16 maggio 2014, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE

29

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 79/2014, del 16 maggio 2014, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE

31

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 80/2014, del 16 maggio 2014, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE

32

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 81/2014, del 16 maggio 2014, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE

34

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 82/2014, del 16 maggio 2014, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE

35

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 83/2014, del 16 maggio 2014, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE

36

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 84/2014, del 16 maggio 2014, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE

37

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 85/2014, del 16 maggio 2014, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE

38

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 86/2014, del 16 maggio 2014, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) e l'allegato IV (Energia) dell'accordo SEE

39

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 88/2014, del 16 maggio 2014, che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE

40

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 89/2014, del 16 maggio 2014, che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE

52

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 90/2014, del 16 maggio 2014, che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE

54

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 91/2014, del 16 maggio 2014, che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE

55

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 92/2014, del 16 maggio 2014, che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE

56

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 93/2014, del 16 maggio 2014, che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE

58

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 94/2014, del 16 maggio 2014, che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE

59

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 95/2014, del 16 maggio 2014, che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE

60

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 96/2014, del 16 maggio 2014, che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE

62

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 97/2014, del 16 maggio 2014, che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE

63

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 98/2014, del 16 maggio 2014, che modifica l'allegato XV (Aiuti di Stato) dell'accordo SEE

65

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 99/2014, del 16 maggio 2014, che modifica l'allegato XVI (Appalti) dell'accordo SEE

67

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 100/2014, del 16 maggio 2014, che modifica l'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE

68

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 101/2014, del 16 maggio 2014, che modifica l'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE

69

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 102/2014, del 16 maggio 2014, che modifica l'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE

70

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 103/2014, del 16 maggio 2014, che modifica l'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE

72

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 104/2014, del 16 maggio 2014, che modifica l'allegato XXI (Statistiche) dell'accordo SEE

73

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 105/2014, del 16 maggio 2014, che modifica l'allegato XXI (Statistiche) dell'accordo SEE

75

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 106/2014, del 16 maggio 2014, che modifica l'allegato XXI (Statistiche) dell'accordo SEE

76

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 107/2014, del 16 maggio 2014, che modifica l'allegato XXI (Statistiche) dell'accordo SEE

77

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 108/2014, del 16 maggio 2014, che modifica l'allegato XXII (Diritto societario) dell'accordo SEE

78

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 109/2014, del 16 maggio 2014, che modifica il protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà

80

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 110/2014, del 16 maggio 2014, che modifica il protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà

82

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 111/2014, del 16 maggio 2014, che modifica il protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà

83

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 112/2014, del 16 maggio 2014, che modifica il protocollo 47 (Eliminazione degli ostacoli tecnici al commercio del vino) dell'accordo SEE

84

 

 

Avviso ai lettori

 

*

Nota per il lettore (vedi pagina 87)

87

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


III Altri atti

SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

30.10.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 310/1


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 63/2014

del 16 maggio 2014

che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione 2013/491/UE della Commissione, del 7 ottobre 2013, che modifica la decisione 2009/821/CE per quanto riguarda l'elenco dei posti d'ispezione frontalieri (1).

(2)

Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione 2013/764/UE della Commissione, del 13 dicembre 2013, recante misure di protezione contro la peste suina classica in taluni Stati membri (2).

(3)

La presente decisione riguarda la legislazione relativa alle questioni veterinarie. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.

(4)

Occorre quindi modificare opportunamente l'allegato I dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il capitolo I dell'allegato I dell'accordo SEE è così modificato:

1.

al punto 39 (decisione 2009/821/CE della Commissione) della parte 1.2 è aggiunto il seguente trattino:

«—

32013 D 0491: Decisione di esecuzione 2013/491/UE della Commissione, del 7 ottobre 2013 (GU L 267 del 9.10.2013, pag. 3).»

2.

Sotto il titolo «ATTI DI CUI GLI STATI AELS (EFTA) E L'AUTORITÀ DI VIGILANZA AELS (EFTA) TENGONO DEBITO CONTO», dopo il punto 47 (decisione 2011/111/UE della Commissione) della parte 3.2 è inserito il seguente punto:

«48.

32013 D 0764: Decisione di esecuzione 2013/764/UE della Commissione, del 13 dicembre 2013, recante misure di protezione contro la peste suina classica in taluni Stati membri (GU L 338 del 17.12.2013, pag. 102).»

Articolo 2

I testi delle decisioni di esecuzione 2013/491/UE e 2013/764/UE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 17 maggio 2014, a condizione che siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (3).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 16 maggio 2014

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Gianluca GRIPPA


(1)  GU L 267 del 9.10.2013, pag. 3.

(2)  GU L 338 del 17.12.2013, pag. 102.

(3)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


30.10.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 310/3


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 64/2014

del 16 maggio 2014

che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione 2013/445/UE della Commissione, del 29 agosto 2013, che modifica l'allegato E della direttiva 91/68/CEE del Consiglio per quanto riguarda i modelli di certificati sanitari per gli scambi di ovini e caprini all'interno dell'Unione e le prescrizioni sanitarie relative alla scrapie (1).

(2)

La presente decisione riguarda la legislazione relativa agli animali vivi diversi dal pesce e dagli animali d'acquacoltura. La legislazione relativa a questi argomenti non si applica all'Islanda, come specificato al paragrafo 2 della parte introduttiva del capitolo I dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica all'Islanda.

(3)

La presente decisione riguarda la legislazione relativa alle questioni veterinarie. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.

(4)

Occorre quindi modificare opportunamente l'allegato I dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 2 (direttiva 91/68/CEE del Consiglio) della parte 4.1 del capitolo I dell'allegato I dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«—

32013 D 0445: Decisione di esecuzione 2013/445/UE della Commissione, del 29 agosto 2013 (GU L 233 del 31.8.2013, pag. 48).»

Articolo 2

Il testo della decisione di esecuzione 2013/445/UE nella lingua norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 17 maggio 2014, a condizione che siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (2), oppure, se successivo, il giorno in cui entra in vigore la decisione del Comitato misto SEE che integra il regolamento (UE) n. 630/2013 della Commissione (3) nell'accordo SEE.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 16 maggio 2014

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Gianluca GRIPPA


(1)  GU L 233 del 31.8.2013, pag. 48.

(2)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

(3)  GU L 179 del 29.6.2013, pag. 60.


30.10.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 310/5


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 65/2014

del 16 maggio 2014

che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione 2013/784/UE della Commissione, del 18 dicembre 2013, che modifica i modelli di certificati sanitari I, II e III relativi agli scambi all'interno dell'Unione di ovini e caprini da macello, da ingrasso, da riproduzione e d'allevamento figuranti nell'allegato E della direttiva 91/68/CEE del Consiglio (1).

(2)

La presente decisione riguarda la legislazione relativa agli animali vivi diversi dal pesce e dagli animali d'acquacoltura. La legislazione relativa a questi argomenti non si applica all'Islanda, come specificato al paragrafo 2 della parte introduttiva del capitolo I dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica all'Islanda.

(3)

La presente decisione riguarda la legislazione relativa alle questioni veterinarie. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.

(4)

Occorre quindi modificare opportunamente l'allegato I dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 2 (direttiva 91/68/CEE del Consiglio) della parte 4.1 del capitolo I dell'allegato I dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«—

32013 D 0784: Decisione di esecuzione 2013/784/UE della Commissione, del 18 dicembre 2013 (GU L 346 del 20.12.2013, pag. 75).»

Articolo 2

Il testo della decisione di esecuzione 2013/784/UE nella lingua norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 17 maggio 2014, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (2), oppure, se successivo, il giorno in cui entra in vigore la decisione del Comitato misto SEE che integra il regolamento (CE) n. 630/2013 della Commissione (3) nell'accordo SEE.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 16 maggio 2014

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Gianluca GRIPPA


(1)  GU L 346 del 20.12.2013, pag. 75.

(2)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

(3)  GU L 179 del 29.6.2013, pag. 60.


30.10.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 310/7


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 66/2014

del 16 maggio 2014

che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione 2013/709/UE della Commissione, del 2 dicembre 2013, che autorizza un laboratorio negli Stati Uniti d'America ad effettuare test sierologici di controllo dell'azione dei vaccini antirabbici (1).

(2)

La presente decisione riguarda la legislazione relativa agli animali vivi diversi dal pesce e dagli animali d'acquacoltura. La legislazione relativa a questi argomenti non si applica all'Islanda, come specificato al paragrafo 2 della parte introduttiva del capitolo I dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica all'Islanda.

(3)

La presente decisione riguarda la legislazione relativa alle questioni veterinarie. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.

(4)

Occorre quindi modificare opportunamente l'allegato I dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dopo il punto 54a (decisione di esecuzione 2012/304/UE della Commissione) della parte 4.2 del capitolo I dell'allegato I dell'accordo SEE è aggiunto il seguente punto:

«54b.

32013 D 0709: Decisione di esecuzione 2013/709/UE della Commissione, del 2 dicembre 2013, che autorizza un laboratorio negli Stati Uniti d'America ad effettuare test sierologici di controllo dell'azione dei vaccini antirabbici (GU L 323 del 4.12.2013, pag. 34).

Questo atto non si applica all'Islanda.»

Articolo 2

Il testo della decisione di esecuzione 2013/709/UE nella lingua norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 17 maggio 2014, a condizione che siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (2).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 16 maggio 2014

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Gianluca GRIPPA


(1)  GU L 323 del 4.12.2013, pag. 34.

(2)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


30.10.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 310/9


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 67/2014

del 16 maggio 2014

che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione 2013/706/UE della Commissione, del 29 novembre 2013, che modifica l'allegato I della decisione 2009/177/CE per quanto riguarda lo status di indenne da malattia della Danimarca per la setticemia emorragica virale e dell'Irlanda e del territorio dell'Irlanda del Nord facente parte del Regno Unito per la malattia da virus erpetico della carpa Koi (1).

(2)

La presente decisione riguarda la legislazione relativa alle questioni veterinarie. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.

(3)

Occorre quindi modificare opportunamente l'allegato I dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 89 (decisione 2009/177/CE della Commissione) della parte 4.2 del capitolo I dell'allegato I dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«—

32013 D 0706: Decisione di esecuzione 2013/706/UE della Commissione, del 29 novembre 2013 (GU L 322 del 3.12.2013, pag. 42).»

Articolo 2

I testi della decisione di esecuzione 2013/706/UE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 17 maggio 2014, a condizione che siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (2).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 16 maggio 2014

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Gianluca GRIPPA


(1)  GU L 322 del 3.12.2013, pag. 42.

(2)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


30.10.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 310/10


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 68/2014

del 16 maggio 2014

che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione 2013/302/UE della Commissione, del 19 giugno 2013, che modifica l'allegato II della decisione 2009/861/CE recante misure transitorie a norma del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la trasformazione di latte crudo non conforme in alcuni stabilimenti di trasformazione del latte in Bulgaria (1).

(2)

La presente decisione riguarda la legislazione relativa alle questioni veterinarie. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.

(3)

Occorre quindi modificare opportunamente l'allegato I dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al secondo trattino (decisione 2009/861/CE della Commissione) del punto 17 [regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio] della parte 6.1 del capitolo I dell'allegato I, sotto la dicitura «Si applicano le disposizioni provvisorie contenute nei seguenti atti:», è aggiunto il seguente trattino:

«—

32013 D 0302: Decisione 2013/302/UE della Commissione, del 19 giugno 2013 (GU L 169 del 21.6.2013, pag. 73

Articolo 2

I testi della decisione 2013/302/UE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 17 maggio 2014, a condizione che siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (2).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 16 maggio 2014

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Gianluca GRIPPA


(1)  GU L 169 del 21.6.2013, pag. 73.

(2)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


30.10.2014   

IT

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L 310/11


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 69/2014

del 16 maggio 2014

che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 1079/2013 della Commissione, del 31 ottobre 2013, che fissa disposizioni transitorie per l'applicazione dei regolamenti (CE) n. 853/2004 e (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (1).

(2)

Il regolamento (UE) n. 1079/2013 abroga il regolamento (CE) n. 1162/2009 della Commissione (2), che è integrato nell'accordo SEE e deve quindi essere abrogato ai sensi del medesimo.

(3)

La presente decisione riguarda la legislazione relativa alle questioni veterinarie. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.

(4)

Occorre quindi modificare opportunamente l'allegato I dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il capitolo I dell'allegato I dell'accordo SEE è così modificato:

1.

dopo il punto 19 [Regolamento (UE) n. 101/2013 della Commissione] della parte 6.1 è aggiunto il seguente punto:

«20.

32013 R 1079: Regolamento (UE) n. 1079/2013 della Commissione, del 31 ottobre 2013, che fissa disposizioni transitorie per l'applicazione dei regolamenti (CE) n. 853/2004 e (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 292 dell'1.11.2009, pag. 10).»

2.

Il testo del punto 146 (Regolamento (CE) n. 1162/2009 della Commissione) della parte 1.2 è soppresso.

Articolo 2

I testi del regolamento (UE) n. 1079/2013 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 17 maggio 2014, a condizione che siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (3).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 16 maggio 2014

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Gianluca GRIPPA


(1)  GU L 292 dell'1.11.2013, pag. 10.

(2)  GU L 314 dell'1.12.2009, pag. 10.

(3)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


30.10.2014   

IT

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L 310/13


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 70/2014

del 16 maggio 2014

che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 216/2014 della Commissione, del 7 marzo 2014, recante modifica del regolamento (CE) n. 2075/2005 che definisce norme specifiche applicabili ai controlli ufficiali relativi alla presenza di Trichine nelle carni (1).

(2)

La presente decisione riguarda la legislazione relativa alle questioni veterinarie. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.

(3)

Occorre quindi modificare opportunamente l'allegato I dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 54 [Regolamento (CE) n. 2075/2005 della Commissione] della parte 6.2 del capitolo I dell'allegato I dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«—

32014 R 0216: Regolamento (UE) n. 216/2014 della Commissione, del 7 marzo 2014 (GU L 69 dell'8.3.2014, pag. 85).»

Articolo 2

I testi del regolamento (UE) n. 216/2014 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 17 maggio 2014, a condizione che siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (2).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 16 maggio 2014

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Gianluca GRIPPA


(1)  GU L 69 dell'8.3.2014, pag. 85.

(2)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


30.10.2014   

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L 310/14


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 71/2014

del 16 maggio 2014

che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 1006/2013 della Commissione, del 18 ottobre 2013, relativo all'autorizzazione della L-cistina quale additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali (1).

(2)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 1014/2013 della Commissione, del 22 ottobre 2013, che modifica i regolamenti (CE) n. 2380/2001, (CE) n. 1289/2004, (CE) n. 1455/2004, (CE) n. 1800/2004, (CE) n. 600/2005, (UE) n. 874/2010 e i regolamenti di esecuzione (UE) n. 388/2011, (UE) n. 532/2011 e (UE) n. 900/2011 per quanto riguarda il nome del titolare dell'autorizzazione di alcuni additivi destinati all'alimentazione animale (2).

(3)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 1016/2013 della Commissione, del 23 ottobre 2013, relativo all'autorizzazione di un preparato di un ceppo di microrganismi DSM 11798 della famiglia delle Coriobacteriaceae come additivo per mangimi per i suini (3).

(4)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 1059/2013 della Commissione, del 29 ottobre 2013, relativo all'autorizzazione di un preparato di Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 come additivo per mangimi destinati ai bovini da ingrasso e che modifica il regolamento (CE) n. 492/2006 (titolare dell'autorizzazione Prosol SpA) (4).

(5)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 1061/2013 della Commissione, del 29 ottobre 2013, concernente l'autorizzazione di un preparato di Enterococcus faecium NCIMB 10415 come additivo per mangime destinato a vitelli, capretti, gatti e cani e che modifica il regolamento (CE) n. 1288/2004 (titolare dell'autorizzazione DSM Nutritional Products Ltd, rappresentato da DSM Nutritional products Sp. Z o.o) (5).

(6)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 1077/2013 della Commissione, del 31 ottobre 2013, relativo all'autorizzazione di un preparato di Enterococcus faecium NBIMCC 8270, Lactobacillus acidophilus NBIMCC 8242, Lactobacillus helveticus NBIMCC 8269, Lactobacillus delbrueckii ssp. lactis NBIMCC 8250, Lactobacillus delbrueckii ssp. bulgaricus NBIMCC 8244 e Streptococcus thermophilus NBIMCC 8253 per l'impiego in qualità di additivo nei mangimi per suinetti lattanti (titolare dell'autorizzazione: Lactina Ltd.) (6).

(7)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 1101/2013 della Commissione, del 6 novembre 2013, relativo all'autorizzazione di un preparato di Enterococcus faecium DSM 7134 e di Lactobacillus rhamnosus DSM 7133 come additivo dei mangimi per vitelli da allevamento e recante modifica del regolamento (CE) n. 1288/2004 (titolare dell'autorizzazione Lactosan GmbH & Co KG) (7).

(8)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 1061/2013 abroga il regolamento (CE) n. 102/2009 della Commissione (8), che è integrato nell'accordo SEE e deve quindi essere abrogato ai sensi del medesimo.

(9)

La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai mangimi. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.

(10)

Occorre quindi modificare opportunamente l'allegato I dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il capitolo II dell'allegato I dell'accordo SEE è così modificato:

1.

ai punti 1y [Regolamento (CE) n. 2380/2001 della Commissione], 1zy [Regolamento (CE) n. 1289/2004 della Commissione], 1zza [Regolamento (CE) n. 1455/2004 della Commissione], 1zzd [Regolamento (CE) n. 1800/2004 della Commissione], 1zzj [Regolamento (CE) n. 600/2005 della Commissione], 2 h [Regolamento (UE) n. 874/2010 della Commissione], 2zc [Regolamento di esecuzione (UE) n. 388/2011 della Commissione], 2zi [Regolamento di esecuzione (UE) n. 532/2011 della Commissione] e 2zp [Regolamento di esecuzione (UE) n. 900/2011 della Commissione] è aggiunto il seguente trattino:

«—

32013 R 1014: Regolamento di esecuzione (UE) n. 1014/2013 della Commissione, del 22 ottobre 2013 (GU L 281 del 23.10.2013, pag. 1).»

2.

Al punto 1zt [Regolamento (CE) n. 1288/2004 della Commissione] sono aggiunti i seguenti trattini:

«—

32013 R 1061: Regolamento di esecuzione (UE) n. 1061/2013 della Commissione, del 29 ottobre 2013 (GU L 289 del 31.10.2013, pag. 38),

32013 R 1101: Regolamento di esecuzione (UE) n. 1101/2013 della Commissione, del 6 novembre 2013 (GU L 296 del 7.11.2013, pag. 1).»

3.

Al punto 1zzv [Regolamento (CE) n. 492/2006 della Commissione] è aggiunto il seguente trattino:

«—

32013 R 1059: Regolamento di esecuzione (UE) n. 1059/2013 della Commissione, del 29 ottobre 2013 (GU L 289 del 31.10.2013, pag. 30).»

4.

Dopo il punto 2zzn [Regolamento di esecuzione (UE) n. 1222/2013 della Commissione] sono inseriti i seguenti punti:

«2zzo.

32013 R 1006: Regolamento di esecuzione (UE) n. 1006/2013 della Commissione, del 18 ottobre 2013, relativo all'autorizzazione della L-cistina quale additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali (GU L 279 del 19.10.2013, pag. 59).

2zzp.

32013 R 1016: Regolamento di esecuzione (UE) n. 1016/2013 della Commissione, del 23 ottobre 2013, relativo all'autorizzazione di un preparato di un ceppo di microrganismi DSM 11798 della famiglia delle Coriobacteriaceae come additivo per mangimi per i suini (GU L 282 del 24.10.2013, pag. 36).

2zzq.

32013 R 1059: Regolamento di esecuzione (UE) n. 1059/2013 della Commissione, del 29 ottobre 2013, relativo all'autorizzazione di un preparato di Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 come additivo per mangimi destinati ai bovini da ingrasso e che modifica il regolamento (CE) n. 492/2006 (titolare dell'autorizzazione Prosol SpA) (GU L 289 del 31.10.2013, pag. 30).

2zzr.

32013 R 1061: Regolamento di esecuzione (UE) n. 1061/2013 della Commissione, del 29 ottobre 2013, concernente l'autorizzazione di un preparato di Enterococcus faecium NCIMB 10415 come additivo per mangime destinato a vitelli, capretti, gatti e cani e che modifica il regolamento (CE) n. 1288/2004 (titolare dell'autorizzazione DSM Nutritional Products Ltd, rappresentato da DSM Nutritional products Sp. Z o.o) (GU L 289 del 31.10.2013, pag. 38).

2zzs.

32013 R 1077: Regolamento di esecuzione (UE) n. 1077/2013 della Commissione, del 31 ottobre 2013, relativo all'autorizzazione di un preparato di Enterococcus faecium NBIMCC 8270, Lactobacillus acidophilus NBIMCC 8242, Lactobacillus helveticus NBIMCC 8269, Lactobacillus delbrueckii ssp. lactis NBIMCC 8250, Lactobacillus delbrueckii ssp. bulgaricus NBIMCC 8244 e Streptococcus thermophilus NBIMCC 8253 per l'impiego in qualità di additivo nei mangimi per suinetti lattanti (titolare dell'autorizzazione: Lactina Ltd.) (GU L 292 dell'1.11.2013, pag. 3).

2zzt.

32013 R 1101: Regolamento di esecuzione (UE) n. 1101/2013 della Commissione, del 6 novembre 2013, relativo all'autorizzazione di un preparato di Enterococcus faecium DSM 7134 e di Lactobacillus rhamnosus DSM 7133 come additivo dei mangimi per vitelli da allevamento e recante modifica del regolamento (CE) n. 1288/2004 (titolare dell'autorizzazione Lactosan GmbH & Co KG) (GU L 296 del 7.11.2013, pag. 1).»

5.

Il testo del punto 1zzzzzg [Regolamento (CE) n. 102/2009 della Commissione] è soppresso.

Articolo 2

I testi dei regolamenti di esecuzione (UE) n. 1006/2013, (UE) n. 1014/2013, (UE) n. 1016/2013, (UE) n. 1059/2013, (UE) n. 1061/2013, (UE) n. 1077/2013 e (UE) n. 1101/2013 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 17 maggio 2014, a condizione che siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (9).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 16 maggio 2014

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Gianluca GRIPPA


(1)  GU L 279 del 19.10.2013, pag. 59.

(2)  GU L 281 del 23.10.2013, pag. 1.

(3)  GU L 282 del 24.10.2013, pag. 36.

(4)  GU L 289 del 31.10.2013, pag. 30.

(5)  GU L 289 del 31.10.2013, pag. 38.

(6)  GU L 292 dell'1.11.2013, pag. 3.

(7)  GU L 296 del 7.11.2013, pag. 1.

(8)  GU L 34 del 4.2.2009, pag. 8.

(9)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


30.10.2014   

IT

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L 310/17


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 72/2014

del 16 maggio 2014

che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 1275/2013 della Commissione, del 6 dicembre 2013, che modifica l'allegato I della direttiva 2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di arsenico, cadmio, piombo, nitriti, essenza volatile di senape e impurità botaniche nocive (1).

(2)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 1334/2013 della Commissione, del 13 dicembre 2013, che modifica il regolamento (CE) n. 1290/2008 per quanto concerne il nome del titolare dell'autorizzazione e la dose raccomandata di un preparato di Lactobacillus rhamnosus (CNCM-I-3698) e Lactobacillus farciminis (CNCM-I-3699) (2).

(3)

La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai mangimi. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.

(4)

Occorre quindi modificare opportunamente l'allegato I dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il capitolo II dell'allegato I dell'accordo SEE è così modificato:

1.

al punto 1zzzzzd [regolamento (CE) n. 1290/2008 della Commissione] è aggiunto il seguente trattino:

«—

32013 R 1334: Regolamento di esecuzione (UE) n. 1334/2013 della Commissione, del 13 dicembre 2013 (GU L 335 del 14.12.2013, pag. 12).»

2.

Al punto 33 (Direttiva 2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) è aggiunto il seguente trattino:

«—

32013 R 1275: Regolamento (UE) n. 1275/2013 della Commissione, del 6 dicembre 2013 (GU L 328 del 7.12.2013, pag. 86).»

Articolo 2

I testi del regolamento (UE) n. 1275/2013 e del regolamento di esecuzione (UE) n. 1334/2013 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 17 maggio 2014, a condizione che siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (3).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 16 maggio 2014

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Gianluca GRIPPA


(1)  GU L 328 del 7.12.2013, pag. 86.

(2)  GU L 335 del 14.12.2013, pag. 12.

(3)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


30.10.2014   

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L 310/19


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 73/2014

del 16 maggio 2014

che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE la direttiva 2010/60/UE della Commissione, del 30 agosto 2010, che dispone deroghe per la commercializzazione delle miscele di sementi di piante foraggere destinate a essere utilizzate per la preservazione dell'ambiente naturale (1).

(2)

La presente decisione riguarda la legislazione relativa alle questioni fitosanitarie. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.

(3)

Occorre quindi modificare opportunamente l'allegato I dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dopo il punto 57 (decisione 2011/180/UE della Commissione) del capitolo III dell'allegato I dell'accordo SEE è inserito quanto segue:

«58.

32010 L 0060: Direttiva 2010/60/UE della Commissione, del 30 agosto 2010, che dispone deroghe per la commercializzazione delle miscele di sementi di piante foraggere destinate a essere utilizzate per la preservazione dell'ambiente naturale (GU L 228 del 31.8.2010, pag. 10).

Ai fini del presente accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come segue:

Il testo dell'articolo 1, lettera a), è sostituito da quanto segue:

“zona fonte”: una zona con un tipo di vegetazione che presenta particolare interesse per la conservazione delle risorse fitogenetiche e che è designata conformemente alla normativa nazionale.»

Articolo 2

I testi della direttiva 2010/60/UE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 17 maggio 2014, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (2).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 16 maggio 2014

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Gianluca GRIPPA


(1)  GU L 228 del 31.8.2010, pag. 10.

(2)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


30.10.2014   

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L 310/21


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 74/2014

del 16 maggio 2014

che modifica gli allegati I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 1019/2013 della Commissione, del 23 ottobre 2013, che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 2073/2005 relativo all'istamina nei prodotti della pesca (1).

(2)

La presente decisione riguarda la legislazione relativa alle questioni veterinarie e ai prodotti alimentari. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintantoché l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I e nell'introduzione al capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.

(3)

Occorre quindi modificare opportunamente gli allegati I e II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 52 [regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione] della parte 6.2 del capitolo I dell'allegato I dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«—

32013 R 1019: Regolamento (UE) n. 1019/2013 della Commissione, del 23 ottobre 2013 (GU L 282 del 24.10.2013, pag. 46),»

Articolo 2

Al punto 54zzzj (Regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione) del capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«—

32013 R 1019: Regolamento (UE) n. 1019/2013 della Commissione, del 23 ottobre 2013 (GU L 282 del 24.10.2013, pag. 46),»

Articolo 3

I testi del regolamento (UE) n. 1019/2013 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il 17 maggio 2014, a condizione che siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (2).

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 16 maggio 2014

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Gianluca GRIPPA


(1)  GU L 282 del 24.10.2013, pag. 46.

(2)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


30.10.2014   

IT

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L 310/23


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 75/2014

del 16 maggio 2014

che modifica gli allegati I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo «l'accordo SEE», in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 1138/2013 della Commissione, dell'8 novembre 2013, che modifica gli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di bitertanolo, clorfenvinfos, dodina e vinclozolin in o su determinati prodotti (1).

(2)

La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai mangimi e ai prodotti alimentari. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I e nell'introduzione al capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.

(3)

Occorre quindi modificare opportunamente gli allegati I e II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 40 (Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio) del capitolo II dell'allegato I dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«—

32013 R 1138: Regolamento (UE) n. 1138/2013 della Commissione, dell'8 novembre 2013 (GU L 307 del 16.11.2013, pag. 1).»

Articolo 2

Al punto 54zzy (Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio) del capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«—

32013 R 1138: Regolamento (UE) n. 1138/2013 della Commissione, dell'8 novembre 2013 (GU L 307 del 16.11.2013, pag. 1).»

Articolo 3

I testi del regolamento (UE) n. 1138/2013 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il 17 maggio 2014, a condizione che siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (2).

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 16 maggio 2014

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Gianluca GRIPPA


(1)  GU L 307 del 16.11.2013, pag. 1.

(2)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


30.10.2014   

IT

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L 310/25


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 76/2014

del 16 maggio 2014

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE la direttiva 2013/60/UE della Commissione, del 27 novembre 2013, che modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico, la direttiva 97/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa a taluni elementi o caratteristiche dei veicoli a motore a due o a tre ruote, la direttiva 2002/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa all'omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote e la direttiva 2009/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa all'installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa sui veicoli a motore a due o a tre ruote (1).

(2)

Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il capitolo I dell'allegato II dell'accordo SEE è così modificato:

1.

Ai punti 45x (direttiva 97/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) e 45za (Direttiva 2002/24/EC del Parlamento europeo e del Consiglio):

«—

32013 L 0060: Direttiva 2013/60/UE della Commissione, del 27 novembre 2013 (GU L 329 del 10.12.2013, pag. 15).»

2.

Al punto 45zv (direttiva 2009/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) è aggiunto quanto segue:

«, modificata da:

32013 L 0060: Direttiva 2013/60/UE della Commissione, del 27 novembre 2013 (GU L 329 del 10.12.2013, pag. 15).»

Articolo 2

I testi della direttiva 2013/60/UE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 17 maggio 2014, a condizione che siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (2).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 16 maggio 2014

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Gianluca GRIPPA


(1)  GU L 329 del 10.12.2013, pag. 15.

(2)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


30.10.2014   

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L 310/27


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 77/2014

del 16 maggio 2014

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 1017/2013 della Commissione, del 23 ottobre 2013, relativo al rifiuto dell'autorizzazione di alcune indicazioni sulla salute fornite sui prodotti alimentari, diverse da quelle riguardanti la riduzione del rischio di malattia nonché lo sviluppo e la salute dei bambini (1).

(2)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 1018/2013 della Commissione, del 23 ottobre 2013, che modifica il regolamento (UE) n. 432/2012, relativo alla compilazione di un elenco di indicazioni sulla salute consentite sui prodotti alimentari, diverse da quelle facenti riferimento alla riduzione dei rischi di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini (2).

(3)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 1066/2013 della Commissione, del 30 ottobre 2013, relativo al rifiuto dell'autorizzazione di alcune indicazioni sulla salute fornite sui prodotti alimentari, diverse da quelle riguardanti la riduzione del rischio di malattia nonché lo sviluppo e la salute dei bambini (3).

(4)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 1067/2013 della Commissione, del 30 ottobre 2013, che modifica il regolamento (CE) n. 1881/2006 per quanto riguarda i tenori massimi per i contaminanti diossine, PCB diossina-simili e PCB non diossina-simili nel fegato degli animali terrestri (4).

(5)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 1069/2013 della Commissione, del 30 ottobre 2013, che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'impiego di fosfati di sodio (E 339) negli involucri naturali per salsicce (5).

(6)

Occorre integrare nell'accordo SEE la raccomandazione 2013/165/UE della Commissione, del 27 marzo 2013, relativa alla presenza di tossine T-2 e HT-2 nei cereali e nei prodotti a base di cereali (6).

(7)

La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai prodotti alimentari. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato nell'introduzione al capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.

(8)

Occorre quindi modificare opportunamente l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE è così modificato:

1.

Al punto 54zzzz [regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione] è aggiunto il seguente trattino:

«—

32013 R 1067: Regolamento (UE) n. 1067/2013 della Commissione, del 30 ottobre 2013 (GU L 289 del 31.10.2013, pag. 56).»

2.

Al punto 54zzzzr [Regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio) è aggiunto il seguente trattino:

«—

32013 R 1069: Regolamento (UE) n. 1069/2013 della Commissione, del 30 ottobre 2013 (GU L 289 del 31.10.2013, pag. 61).»

3.

Al punto 54zzzzzp (Regolamento (UE) n. 432/2012 della Commissione) è aggiunto il seguente trattino:

«—

32013 R 1018: Regolamento (UE) n. 1018/2013 della Commissione, del 23 ottobre 2013 (GU L 282 del 24.10.2013, pag. 43).»

4.

Dopo il punto 78 (Regolamento (UE) n. 851/2013 della Commissione) sono inseriti i seguenti punti:

«79.

32013 R 1017: Regolamento (UE) n. 1017/2013 della Commissione, del 23 ottobre 2013, relativo al rifiuto dell'autorizzazione di alcune indicazioni sulla salute fornite sui prodotti alimentari diverse da quelle che si riferiscono alla riduzione del rischio di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini (GU L 282 del 24.10.2013, pag. 39).

80.

32013 R 1066: Regolamento (UE) n. 1066/2013 della Commissione, del 30 ottobre 2013, relativo al rifiuto dell'autorizzazione di alcune indicazioni sulla salute fornite sui prodotti alimentari diverse da quelle che si riferiscono alla riduzione del rischio di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini (GU L 289 del 31.10.2013, pag. 49).»

5.

Sotto il titolo «ATTI DEI QUALI LE PARTI CONTRAENTI PRENDONO ATTO», dopo il punto 14 (Raccomandazione 2012/154/UE della Commissione) è inserito il seguente punto:

«15.

32013 H 0165: Raccomandazione 2013/165/UE della Commissione, del 27 marzo 2013, relativa alla presenza di tossine T-2 e HT-2 nei cereali e nei prodotti a base di cereali (GU L 91 del 3.4.2013, pag. 12).»

Articolo 2

I testi dei regolamenti (UE) n. 1017/2013, (UE) n. 1018/2013, (UE) n. 1066/2013, (UE) n. 1067/2013 e (UE) n. 1069/2013 e della raccomandazione 2013/165/UE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 17 maggio 2014, a condizione che siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (7).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 16 maggio 2014

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Gianluca GRIPPA


(1)  GU L 282 del 24.10.2013, pag. 39.

(2)  GU L 282 del 24.10.2013, pag. 43.

(3)  GU L 289 del 31.10.2013, pag. 49.

(4)  GU L 289 del 31.10.2013, pag. 56.

(5)  GU L 289 del 31.10.2013, pag. 61.

(6)  GU L 91 del 3.4.2013, pag. 12.

(7)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


30.10.2014   

IT

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L 310/29


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 78/2014

del 16 maggio 2014

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 1274/2013 della Commissione, del 6 dicembre 2013, che modifica e rettifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e l'allegato del regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione per quanto riguarda alcuni additivi alimentari (1).

(2)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 59/2014 della Commissione, del 23 gennaio 2014, che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'uso di anidride solforosa-solfiti (E 220-228) in prodotti aromatizzati a base di vino (2).

(3)

La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai prodotti alimentari. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato nell'introduzione al capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.

(4)

Occorre quindi modificare opportunamente l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE è così modificato:

1.

al punto 54zzzzr [regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio] sono aggiunti i seguenti trattini:

«—

32013 R 1274: Regolamento (UE) n. 1274/2013 della Commissione, del 6 dicembre 2013 (GU L 328 del 7.12.2013, pag. 79),

32014 R 0059: Regolamento (UE) n. 59/2014 della Commissione, del 23 gennaio 2014 (GU L 21 del 24.1.2014, pag. 9).»

2.

Al punto 69 [regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione] è aggiunto il seguente trattino:

«—

32013 R 1274: Regolamento (UE) n. 1274/2013 della Commissione del 6 dicembre 2013 (GU L 328 del 7.12.2013, pag. 79).»

Articolo 2

I testi dei regolamenti (UE) n. 1274/2013 e (UE) n. 59/2014 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 17 maggio 2014, a condizione che siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (3).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 16 maggio 2014

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Gianluca GRIPPA


(1)  GU L 328 del 7.12.2013, pag. 79.

(2)  GU L 21 del 24.1.2014, pag. 9.

(3)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


30.10.2014   

IT

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L 310/31


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 79/2014

del 16 maggio 2014

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE la raccomandazione 2013/647/UE della Commissione, dell'8 novembre 2013, sulle analisi dei tenori di acrilammide negli alimenti (1).

(2)

La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai prodotti alimentari. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato nell'introduzione al capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.

(3)

Occorre quindi modificare opportunamente l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Sotto il titolo «ATTI DI CUI GLI STATI AELS (EFTA) E L'AUTORITÀ DI VIGILANZA AELS (EFTA) TENGONO DEBITO CONTO» del capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE, dopo il punto 15 (raccomandazione 2013/165/UE della Commissione) è inserito il seguente punto:

«16.

32013 H 0647: Raccomandazione 2013/647/UE della Commissione, dell'8 novembre 2013, sulle analisi dei tenori di acrilammide negli alimenti (GU L 301 del 12.11.2013, pag. 15).»

Articolo 2

I testi della raccomandazione 2013/647/UE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 17 maggio 2014, a condizione che siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (2).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 16 maggio 2014

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Gianluca GRIPPA


(1)  GU L 301 del 12.11.2013, pag. 15.

(2)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


30.10.2014   

IT

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L 310/32


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 80/2014

del 16 maggio 2014

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE», in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 1056/2013 della Commissione, del 29 ottobre 2013, che modifica, per quanto riguarda la sostanza neomicina, l'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 concernente le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale (1).

(2)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 1057/2013 della Commissione, del 29 ottobre 2013, che modifica, per quanto riguarda la sostanza carbonato di manganese, l'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 concernente le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale (2).

(3)

Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 13 [Regolamento (UE) n. 37/2010 della Commissione] del capitolo XIII dell'allegato II dell'accordo SEE sono aggiunti i seguenti trattini:

«—

32013 R 1056: Regolamento di esecuzione (UE) n. 1056/2013 della Commissione, del 29 ottobre 2013 (GU L 288 del 30.10.2013, pag. 60),

32013 R 1057: Regolamento di esecuzione (UE) n. 1057/2013 della Commissione, del 29 ottobre 2013 (GU L 288 del 30.10.2013, pag. 63).»

Articolo 2

I testi dei regolamenti di esecuzione (UE) n. 1056/2013 e (UE) n. 1057/2013 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 17 maggio 2014, a condizione che siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (3).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 16 maggio 2014

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Gianluca GRIPPA


(1)  GU L 288 del 30.10.2013, pag. 60.

(2)  GU L 288 del 30.10.2013, pag. 63.

(3)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


30.10.2014   

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L 310/34


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 81/2014

del 16 maggio 2014

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 1235/2013 della Commissione, del 2 dicembre 2013, che modifica, in relazione alla sostanza diclazuril, l'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 concernente le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale (1).

(2)

Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 13 [regolamento (UE) n. 37/2010 della Commissione] del capitolo XIII dell'allegato II dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«—

32013 R 1235: Regolamento di esecuzione (UE) n. 1235/2013 della Commissione, del 2 dicembre 2013 (GU L 322 del 3.12.2013, pag. 21).»

Articolo 2

I testi del regolamento di esecuzione (UE) n. 1235/2013 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 17 maggio 2014, a condizione che siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (2).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 16 maggio 2014

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Gianluca GRIPPA


(1)  GU L 322 del 3.12.2013, pag. 21.

(2)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


30.10.2014   

IT

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L 310/35


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 82/2014

del 16 maggio 2014

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione 2013/196/UE della Commissione, del 24 aprile 2013, recante modifica della decisione di esecuzione 2012/715/UE che stabilisce un elenco di paesi terzi dotati di un quadro normativo applicabile alle sostanze attive per la fabbricazione di medicinali per uso umano e delle corrispondenti attività di controllo e di applicazione della legge che assicurino un livello di tutela della salute pubblica equivalente a quello dell'Unione (1).

(2)

Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 15qb (decisione di esecuzione 2012/715/UE della Commissione) del capitolo XIII dell'allegato II dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«—

32013 D 0196: Decisione di esecuzione 2013/196/UE della Commissione, del 24 aprile 2013 (GU L 113 del 25.4.2013, pag. 22).»

Articolo 2

I testi della decisione di esecuzione 2013/196/UE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 17 maggio 2014, a condizione che siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (2).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 16 maggio 2014

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Gianluca GRIPPA


(1)  GU L 113 del 25.4.2013, pag. 22.

(2)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


30.10.2014   

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L 310/36


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 83/2014

del 16 maggio 2014

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 1272/2013 della Commissione, del 6 dicembre 2013, recante modifica dell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda gli idrocarburi policiclici aromatici (1).

(2)

Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 12zc [regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio] del capitolo XV dell'allegato II dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«—

32013 R 1272: Regolamento (UE) n. 1272/2013 della Commissione, del 6 dicembre 2013 (GU L 328 del 7.12.2013, pag. 69).»

Articolo 2

I testi del regolamento (UE) n. 1272/2013 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 17 maggio 2014, a condizione che siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (2).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 16 maggio 2014

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Gianluca GRIPPA


(1)  GU L 328 del 7.12.2013, pag. 69.

(2)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


30.10.2014   

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L 310/37


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 84/2014

del 16 maggio 2014

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione 2013/121/UE della Commissione, del 7 marzo 2013, relativa ai requisiti di sicurezza cui devono rispondere le norme europee applicabili a taluni sedili per bambini, conformemente alla direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla sicurezza generale dei prodotti (1).

(2)

Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dopo il punto 3r (decisione 2011/477/UE della Commissione) del capitolo XIX dell'allegato II dell'accordo SEE è inserito il seguente punto:

«3 s.

32013 D 0121: Decisione 2013/121/UE della Commissione, del 7 marzo 2013, relativa ai requisiti di sicurezza cui devono rispondere le norme europee applicabili a taluni sedili per bambini, conformemente alla direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla sicurezza generale dei prodotti (GU L 65 dell'8.3.2013, pag. 23).»

Articolo 2

I testi della decisione 2013/121/UE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 17 maggio 2014, a condizione che siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (2).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 16 maggio 2014

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Gianluca GRIPPA


(1)  GU L 65 dell'8.3.2013, pag. 23.

(2)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


30.10.2014   

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L 310/38


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 85/2014

del 16 maggio 2014

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 681/2013 della Commissione, del 17 luglio 2013, che modifica l'allegato II, parte III, della direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla sicurezza dei giocattoli (1).

(2)

Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 1a (direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) del capitolo XXIII dell'allegato II dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«—

32013 R 0681: Regolamento (UE) n. 681/2013 della Commissione, del 17 luglio 2013 (GU L 195 del 18.7.2013, pag. 16).»

Articolo 2

I testi del regolamento (UE) n. 681/2013 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 17 maggio 2014, a condizione che siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (2).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 16 maggio 2014

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Gianluca GRIPPA


(1)  GU L 195 del 18.7.2013, pag. 16.

(2)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


30.10.2014   

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L 310/39


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 86/2014

del 16 maggio 2014

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) e l'allegato IV (Energia) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 4/2014 della Commissione, del 6 gennaio 2014, che modifica il regolamento (CE) n. 640/2009 recante modalità di applicazione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile dei motori elettrici (1).

(2)

Occorre pertanto modificare opportunamente gli allegati II e IV dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 13 [regolamento (CE) n. 640/2009 della Commissione] del capitolo IV dell'allegato II dell'accordo SEE è aggiunto quanto segue:

«, modificato da:

32014 R 0004: Regolamento (UE) n. 4/2014 della Commissione, del 6 gennaio 2014 (GU L 2 del 7.1.2014, pag. 1).»

Articolo 2

Al punto 36 [regolamento (CE) n. 640/2009 della Commissione] dell'allegato IV dell'accordo SEE è aggiunto quanto segue:

«, modificato da:

32014 R 0004: Regolamento (UE) n. 4/2014 della Commissione, del 6 gennaio 2014 (GU L 2 del 7.1.2014, pag. 1).»

Articolo 3

I testi del regolamento (UE) n. 4/2014 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il 17 maggio 2014, a condizione che siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (2).

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 16 maggio 2014

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Gianluca GRIPPA


(1)  GU L 2 del 7.1.2014, pag. 1.

(2)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


30.10.2014   

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L 310/40


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 88/2014

del 16 maggio 2014

che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attività di trasportatore su strada e abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio (1).

(2)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (CE) n. 1072/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che fissa norme comuni per l'accesso al mercato internazionale del trasporto di merci su strada (2).

(3)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che fissa norme comuni per l'accesso al mercato internazionale dei servizi di trasporto effettuati con autobus e che modifica il regolamento (CE) n. 561/2006 (3).

(4)

Il regolamento (CE) n. 1071/2009 abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio (4), che è integrata nell'accordo SEE e deve pertanto essere abrogata ai sensi del medesimo.

(5)

Il regolamento (CE) n. 1072/2009 abroga i regolamenti (CEE) n. 881/92 del Consiglio (5) e (CEE) n. 3118/93 del Consiglio (6) e la direttiva 2006/94/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (7), che sono integrati nell'accordo SEE e devono pertanto essere abrogati ai sensi del medesimo.

(6)

Il regolamento (CE) n. 1073/2009 abroga i regolamenti (CEE) n. 684/92 del Consiglio (8) e (CE) n. 12/98 del Consiglio (9), che sono integrati nell'accordo SEE e devono pertanto essere abrogati ai sensi del medesimo.

(7)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato XIII dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato XIII dell'accordo SEE è così modificato:

1.

dopo il punto 19 (direttiva 96/26/CE del Consiglio) è aggiunto il seguente punto:

«19a.

32009 R 1071: Regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attività di trasportatore su strada e abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 51).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso:

a)

all'articolo 7, paragrafo 1, per quanto riguarda gli Stati EFTA, le parole “nelle valute degli Stati membri che non partecipano alla terza fase dell'unione economica e monetaria” sono sostituite da “nelle valute degli Stati EFTA” e le parole “pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea” sono sostituite da “pubblicati ufficialmente in ciascuno Stato EFTA”,

b)

gli Stati EFTA riconoscono gli attestati rilasciati dagli Stati membri dell'UE conformemente all'articolo 21 del regolamento. Ai fini di tale riconoscimento, nelle disposizioni relative agli attestati di cui all'allegato III del regolamento, ogni riferimento a “Stato/i membro/i” va interpretato come “Stato/i membro/i dell'UE, Islanda, Liechtenstein e Norvegia”,

c)

la Comunità e gli Stati membri dell'UE riconoscono gli attestati rilasciati dall'Islanda, dal Liechtenstein e dalla Norvegia conformemente al regolamento, adattato nell'appendice 7 del presente allegato,

d)

gli attestati rilasciati dall'Islanda, dal Liechtenstein e dalla Norvegia sono conformi al modello di cui all'appendice 7 del presente allegato,

e)

nell'allegato I il riferimento alla decisione 85/368/CEE del Consiglio è sostituito da un riferimento alla raccomandazione 2008/C 111/01 del 23 aprile 2008 sulla costituzione del quadro europeo delle qualifiche e dei titoli per l'apprendimento permanente.»

2.

Al punto 24e [regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio] è aggiunto quanto segue:

«, modificato da:

32009 R 1073: Regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009 (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 88).»

3.

Dopo il punto 25 (direttiva 2006/94/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) è inserito il seguente punto:

«25a.

32009 R 1072: Regolamento (CE) n. 1072/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che fissa norme comuni per l'accesso al mercato internazionale del trasporto di merci su strada (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 72).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso:

a)

all'articolo 1, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

“Nel caso di un trasporto da una parte contraente verso un paese terzo e viceversa, il presente regolamento non si applica per il tragitto effettuato nel territorio di una parte contraente di carico o di scarico, salvo diverso accordo tra le parti contraenti.”

b)

all'articolo 1, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

“Il presente regolamento lascia impregiudicate le disposizioni relative ai trasporti da uno Stato EFTA verso un paese terzo di cui al paragrafo 2 contenute in accordi bilaterali tra uno Stato EFTA e un paese terzo, che consentono, per mezzo di autorizzazioni bilaterali o in regime di liberalizzazione, a trasportatori stabiliti in una parte contraente di effettuare operazioni di carico e scarico in un'altra parte contraente, purché sia rispettato il principio di non discriminazione tra trasportatori comunitari e trasportatori di uno Stato EFTA.”

c)

gli Stati EFTA riconoscono le licenze comunitarie e gli attestati di conducente rilasciati dagli Stati membri dell'UE conformemente al regolamento. Ai fini di tale riconoscimento, nelle disposizioni generali della licenza comunitaria che figura nell'allegato II del presente regolamento, e degli attestati di conducente che figurano nell'allegato III del presente regolamento, i riferimenti a “la Comunità” devono essere letti come riferimenti a “la Comunità, l'Islanda, il Liechtenstein e la Norvegia” ed i riferimenti agli “Stati membri” devono essere letti come “lo Stato membro o gli Stati membri dell'UE e/o l'Islanda, il Liechtenstein e la Norvegia”,

d)

la Comunità e gli Stati membri dell'UE riconoscono le licenze e gli attestati di conducente rilasciati da uno Stato EFTA a norma del presente regolamento, adattato nella parte b) degli allegati II e III contenuti nell'appendice 2 del presente allegato,

e)

le licenze e gli attestati di conducente rilasciati dagli Stati EFTA sono conformi ai modelli che figurano nell'appendice 2 del presente allegato,

f)

all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 2, le parole “ai sensi della direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo” e “ai sensi della direttiva 2003/109/CE” non si applicano,

g)

il testo dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera e), è sostituito dal seguente:

“l'imposta sul valore aggiunto (IVA) o l'imposta sul fatturato sui servizi di trasporto.”

h)

nelle situazioni di cui all'articolo 10:

per quanto riguarda gli Stati EFTA, il termine “Commissione” è sostituito da “Autorità di vigilanza EFTA” e il termine “Consiglio” è sostituito da “Comitato permanente EFTA”,

qualora la Commissione riceva da uno Stato membro dell'UE o l'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) riceva dall'Islanda, dal Liechtenstein o dalla Norvegia una richiesta di adottare misure di salvaguardia, ne viene tempestivamente data notifica al Comitato misto SEE e gli vengono fornite tutte le informazioni pertinenti.

Su richiesta di una parte contraente, si procede a consultazioni in sede di Comitato misto SEE. Tali consultazioni possono essere richieste anche in caso di proroga delle misure di salvaguardia.

Non appena adottata una decisione, la Commissione europea o l'Autorità di vigilanza EFTA notificano immediatamente le misure prese al Comitato misto SEE.

Qualora una delle parti contraenti ritenga che le misure di salvaguardia creino uno squilibrio tra i diritti e gli obblighi delle parti contraenti, si applica, mutatis mutandis, l'articolo 114 dell'accordo.»

4.

Dopo il punto 32 [regolamento (CEE) n. 684/92 del Consiglio] è aggiunto il seguente punto:

«32a.

32009 R 1073: Regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che fissa norme comuni per l'accesso al mercato internazionale dei servizi di trasporto effettuati con autobus e che modifica il regolamento (CE) n. 561/2006 (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 88).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso:

a)

all'articolo 1, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

“Nel caso di un trasporto da una parte contraente verso un paese terzo e viceversa, il presente regolamento non si applica per il tragitto effettuato nel territorio di una parte contraente di carico o di scarico, salvo diverso accordo tra le parti contraenti”

,

b)

l'articolo 1, paragrafo 3, non si applica,

c)

gli Stati EFTA riconoscono la licenza comunitaria rilasciata dagli Stati membri dell'UE conformemente al regolamento. Ai fini di tale riconoscimento, nelle disposizioni relative alla licenza comunitaria di cui all'allegato II del regolamento, ogni riferimento a “Stato/i membro/i” va letto come “Stato/i membro/i dell'UE, Islanda, Liechtenstein e/o Norvegia”,

d)

la Comunità e gli Stati membri dell'UE riconoscono le licenze rilasciate dall'Islanda, dal Liechtenstein e dalla Norvegia conformemente al regolamento, adattato nell'appendice 4 del presente allegato,

e)

le licenze rilasciate dall'Islanda, dal Liechtenstein e dalla Norvegia sono conformi al modello di cui all'appendice 4 del presente allegato,

f)

il testo dell'articolo 16, paragrafo 1, lettera e), è sostituito dal seguente:

“l'imposta sul valore aggiunto (IVA) o l'imposta sul fatturato sui servizi di trasporto.”»

5.

Il testo dei punti 19 (direttiva 96/26/CE del Consiglio), 25 (direttiva 2006/94/CE del Parlamento europeo e del Consiglio), 26a [regolamento (CEE) n. 881/92 del Consiglio], 26c [regolamento (CEE) n. 3118/93 del Consiglio], 32 [regolamento (CEE) n. 684/92 del Consiglio] e 33b [regolamento (CE) n. 12/98 del Consiglio] è soppresso.

Articolo 2

Le appendici 2, 4 e 7 dell'allegato XIII dell'accordo SEE sono modificate come specificato nell'allegato alla presente decisione.

Articolo 3

I testi dei regolamenti (CE) n. 1071/2009, (CE) n. 1072/2009 e (CE) n. 1073/2009 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il 17 maggio 2014, a condizione che siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (10).

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 16 maggio 2014

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Gianluca GRIPPA


(1)  GU L 300 del 14.11.2009, pag. 51.

(2)  GU L 300 del 14.11.2009, pag. 72.

(3)  GU L 300 del 14.11.2009, pag. 88.

(4)  GU L 124 del 23.5.1996, pag. 1.

(5)  GU L 95 del 9.4.1992, pag. 1.

(6)  GU L 279 del 12.11.1993, pag. 1.

(7)  GU L 374 del 27.12.2006, pag. 5.

(8)  GU L 74 del 20.3.1992, pag. 1.

(9)  GU L 4 dell'8.1.1998, pag. 10.

(10)  È stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


ALLEGATO

Le appendici 2, 4 e 7 dell'allegato XIII dell'accordo SEE sono così modificate:

1.

l'appendice 2 è sostituita da quanto segue:

«

APPENDICE 2

DOCUMENTI DI CUI ALL'ALLEGATO DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1072/2009 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, ADATTATO AI FINI DELL'ACCORDO SEE

[cfr. adattamento (f) al punto 25 dell'allegato XIII dell'accordo]

 

ALLEGATO II

SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

(a)

(Carta di cellulosa di colore blu chiaro Pantone, formato DIN A4, carta di cellulosa di 100 g/m2 o superiore)

(Prima pagina della licenza)

(Testo redatto nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato EFTA che rilascia la licenza)

Sigla distintiva dello Stato (1) che rilascia la licenza

 

Denominazione dell'autorità o dell'organismo competente

LICENZA N. …

(o)

COPIA CERTIFICATA CONFORME N.

per il trasporto internazionale di merci su strada per conto terzi

La presente licenza autorizza (2)

a effettuare, su tutte le relazioni di traffico, per i percorsi o le parti di percorso entro il territorio della Comunità, dell'Islanda, del Liechtenstein e della Norvegia (3), trasporti internazionali di merci su strada per conto terzi secondo la definizione del regolamento (CE) n. 1072/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che fissa norme comuni per l'accesso al mercato internazionale del trasporto di merci su strada, adattato ai fini dell'accordo sullo Spazio economico europeo (accordo SEE), e secondo le disposizioni generali della presente licenza.

Osservazioni particolari:

 

La presente licenza è valida dal

al

Rilasciato a,

il

 (4)

 

(b)

(Seconda pagina della licenza)

(Testo redatto nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato EFTA che rilascia la licenza)

DISPOSIZIONI GENERALI

La presente licenza è rilasciata a norma del regolamento (CE) n. 1072/2009, adattato ai fini dell'accordo SEE.

Essa permette al titolare di effettuare, su tutte le relazioni di traffico, per i percorsi o le parti di percorso nel territorio della Comunità e degli Stati EFTA e, se del caso, alle condizioni che essa stabilisce trasporti internazionali di merci su strada per conto terzi:

il cui punto di partenza e il cui punto di arrivo si trovano in due Stati diversi che sono Stati membri dell'UE o Stati EFTA, con o senza transito attraverso uno o più Stati membri dell'UE, Stati EFTA o paesi terzi,

in partenza da uno Stato membro dell'UE o da uno Stato EFTA e a destinazione di un paese terzo o viceversa, con o senza transito in uno o più Stati membri dell'UE, Stati EFTA o paesi terzi,

tra paesi terzi con transito nel territorio di uno o più Stati membri dell'UE o Stati EFTA,

nonché gli spostamenti a vuoto in relazione a tali trasporti.

Nel caso di un trasporto in partenza da uno Stato membro dell'UE o da uno Stato EFTA e a destinazione di un paese terzo o viceversa, la presente licenza non è valida per il percorso effettuato negli Stati membri dell'UE o nello Stato EFTA di carico o scarico.

La presente licenza è personale e non è cedibile.

Le autorità competenti dello Stato EFTA che l'hanno rilasciata possono ritirarla qualora il titolare:

non abbia soddisfatto tutte le condizioni cui è soggetto il suo impiego,

abbia fornito informazioni inesatte circa i dati richiesti per il rilascio o la proroga della licenza.

L'originale della licenza deve essere conservato dall'impresa di trasporti.

Una copia autenticata della licenza deve trovarsi a bordo del veicolo (5). Nel caso di un complesso di veicoli accoppiati, deve accompagnare il veicolo a motore e si riferisce al complesso di veicoli accoppiati anche nel caso in cui il rimorchio o il semirimorchio non siano immatricolati o ammessi alla circolazione a nome del titolare della licenza stessa o siano immatricolati o ammessi alla circolazione in uno Stato membro dell'UE o in un altro Stato EFTA.

La licenza deve essere esibita a richiesta degli agenti preposti al controllo.

In ogni Stato membro dell'UE e in ogni Stato EFTA il titolare è tenuto a rispettare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative ivi in vigore, in particolare le norme in materia di trasporto e di circolazione.

ALLEGATO III

SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

(a)

(Colore rosa Pantone, formato DIN A4, carta di cellulosa 100 g/m2 o più)

(Prima pagina dell'attestato)

(Testo redatto nella lingua o in una delle lingue ufficiali dello Stato EFTA che rilascia l'attestato)

Sigla distintiva dello Stato (6) che rilascia l'attestato

 

Denominazione dell'autorità o dell'organismo competente

ATTESTATO DI CONDUCENTE N. …

per il trasporto di merci su strada per conto terzi effettuato in virtù della licenza comunitaria o di una licenza rilasciata da Islanda, Liechtenstein o Norvegia (7)

[Regolamento (CE) n. 1072/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che fissa norme comuni per l'accesso al mercato del trasporto internazionale di merci su strada]

Il presente attestato certifica, sulla base della documentazione presentata da:

 (8)

che il conducente:

Cognome e nome

Data e luogo di nascita

Cittadinanza:

Tipo e numero del documento di identità

Rilasciato il

Luogo di emissione

Numero di patente di guida

Rilasciato il

Luogo di emissione

Numero di sicurezza sociale

è impiegato, conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative e, se del caso, ai contratti collettivi secondo le norme applicabili nello Stato EFTA seguente, in materia di condizioni di lavoro e di formazione professionale dei conducenti applicabili in detto Stato EFTA per effettuarvi trasporti su strada:

 (9)

Osservazioni particolari:

Il presente attestato è valido dal

al

Rilasciato a

il

 (10)

 

(b)

(Seconda pagina dell'attestato)

(Testo redatto nella lingua o in una delle lingue ufficiali dello Stato EFTA che rilascia l'attestato)

DISPOSIZIONI GENERALI

Il presente attestato è rilasciato a norma del regolamento (CE) n. 1072/2009, adattato ai fini dell'accordo SEE.

Esso certifica che il conducente il cui nome figura nell'attestato è impiegato conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative e, se del caso, ai contratti collettivi secondo le norme applicabili nello Stato EFTA che figura nell'attestato, in materia di condizioni di lavoro e di formazione professionale dei conducenti applicabili in detto Stato EFTA per effettuarvi trasporti su strada.

L'attestato di conducente è di proprietà del trasportatore, che lo mette a disposizione del conducente nominativamente identificato nello stesso quando questi guida un veicolo (11) che effettua trasporti in virtù di una licenza comunitaria o di uno Stato EFTA rilasciata al trasportatore stesso. L'attestato di conducente non è cedibile. Esso resta valido solo fintantoché sussistono le condizioni in base alle quali è stato rilasciato e deve essere immediatamente restituito dal trasportatore alle autorità di rilascio se tali condizioni vengono meno.

Le autorità competenti dello Stato EFTA che l'hanno rilasciato possono ritirarlo, in particolare, qualora il trasportatore:

non abbia soddisfatto tutte le condizioni cui è soggetto il suo impiego,

abbia fornito informazioni inesatte circa i dati richiesti per il rilascio o la proroga dell'attestato.

Una copia certificata conforme dell'attestato deve essere conservata dall'impresa di trasporto.

L'originale dell'attestato deve trovarsi a bordo del veicolo e deve essere esibito dal conducente a richiesta degli agenti preposti al controllo.

»

(11)  Per “veicolo” s'intende un veicolo a motore immatricolato in uno Stato EFTA o un insieme di veicoli accoppiati di cui almeno il veicolo a motore sia immatricolato in uno Stato EFTA, adibiti esclusivamente al trasporto di merci."

2.

L'appendice 4 è sostituita dal testo seguente:

«

APPENDICE 4

DOCUMENTI DI CUI ALL'ALLEGATO DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1073/2009 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, ADATTATO AI FINI DELL'ACCORDO SEE

[cfr. adattamento (e) al punto 32 dell'allegato XIII dell'accordo]

 

ALLEGATO II

SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

(a)

(Carta di cellulosa di colore blu chiaro Pantone, formato DIN A4, carta di cellulosa di 100 g/m2 o superiore)

(Prima pagina della licenza)

(Testo redatto nella lingua, nelle lingue o in una delle lingue ufficiali dello Stato EFTA che rilascia la licenza)

Sigla distintiva dello Stato (12) che rilascia la licenza

 

Denominazione dell'autorità o dell'organismo competente

LICENZA N. …

(o)

COPIA CERTIFICATA CONFORME N.

per il trasporto internazionale di passeggeri su strada per conto terzi effettuato con autobus

Il titolare della licenza (13)

è autorizzato ad effettuare trasporti internazionali di passeggeri su strada per conto terzi, sul territorio della Comunità, dell'Islanda, del Liechtenstein e della Norvegia (14) alle condizioni stabilite dal regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che fissa norme comuni per l'accesso al mercato internazionale dei servizi di trasporto effettuati con autobus, adattato ai fini dell'accordo sullo Spazio economico europeo (accordo SEE), e secondo le disposizioni generali della presente licenza.

Osservazioni particolari:

 

La presente licenza è valida dal

al

Rilasciato a

il

 (15)

 

(b)

(Seconda pagina della licenza)

(Testo redatto nella lingua, nelle lingue o in una delle lingue ufficiali dello Stato EFTA che rilascia la licenza)

DISPOSIZIONI GENERALI

1.

La presente licenza è rilasciata a norma del regolamento (CE) n. 1073/2009, adattato ai fini dell'accordo SEE.

2.

La presente licenza è rilasciata dalle autorità competenti dello Stato EFTA di stabilimento del vettore per conto terzi che:

a)

è autorizzato nello Stato EFTA di stabilimento ad effettuare trasporti a mezzo autobus, in forma di servizi regolari, ivi compresi i servizi regolari specializzati, o servizi occasionali;

b)

soddisfa le condizioni stabilite secondo la normativa comunitaria, adattata ai fini dell'accordo SEE, riguardante l'accesso alla professione di trasportatore di passeggeri su strada nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali;

c)

soddisfa i requisiti prescritti dalle norme applicabili ai conducenti e ai veicoli.

3.

La presente licenza autorizza, su tutte le relazioni di traffico, relativamente ai percorsi effettuati nel territorio della Comunità e degli Stati EFTA, ad effettuare trasporti internazionali di passeggeri su strada a mezzo autobus per conto terzi:

a)

il cui punto di partenza e il cui punto di arrivo si trovano in due Stati diversi che sono Stati membri dell'UE o Stati EFTA, con o senza transito attraverso uno o più Stati membri dell'UE, Stati EFTA o paesi terzi,

b)

il cui punto di partenza e di arrivo si trovano nello stesso Stato membro dell'UE o Stato EFTA, mentre l'imbarco o lo sbarco di passeggeri ha luogo in un altro Stato membro dell'UE o Stato EFTA o in un paese terzo;

c)

in partenza da uno Stato membro dell'UE o da uno Stato EFTA e a destinazione di un paese terzo o viceversa, con o senza transito in uno o più Stati membri dell'UE, Stati EFTA o paesi terzi,

d)

tra paesi terzi con transito nel territorio di uno o più Stati membri dell'UE o Stati EFTA,

nonché gli spostamenti a vuoto relativi a tali trasporti, alle condizioni stabilite dal regolamento (CE) n. 1073/2009, adattato ai fini dell'accordo SEE.

Nel caso di un trasporto in partenza da uno Stato membro dell'UE o da uno Stato EFTA e a destinazione di un paese terzo o viceversa, la presente licenza non si applica alla parte di percorso effettuato negli Stati membri dell'UE o nello Stato EFTA di imbarco o sbarco.

4.

La presente licenza è personale e non è cedibile.

5.

La presente licenza può essere ritirata dall'autorità competente dello Stato EFTA che l'ha rilasciata qualora il vettore:

a)

non soddisfi più le condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1073/2009;

b)

abbia fornito informazioni inesatte in ordine ai dati necessari al fine del rilascio o del rinnovo della licenza;

c)

abbia commesso un'infrazione grave o infrazioni alla normativa comunitaria in materia di trasporti su strada, adattata ai fini dell'accordo SEE, in un qualsiasi Stato membro dell'UE o Stato EFTA, in particolare per quanto riguarda le norme applicabili ai veicoli, ai tempi di guida, ai periodi di riposo dei conducenti e alla fornitura senza autorizzazione di servizi paralleli o temporanei di cui all'articolo 5, paragrafo 1, quinto comma, del regolamento (CE) n. 1073/2009. Le autorità competenti dello Stato EFTA di stabilimento del vettore che ha commesso l'infrazione possono procedere in particolare al ritiro della licenza ovvero al ritiro temporaneo o permanente di alcune o di tutte le copie certificate conformi della licenza.

Tali sanzioni sono determinate in funzione della gravità dell'infrazione commessa dal titolare della licenza e del numero totale delle copie certificate conformi di cui dispone relativamente ai suoi servizi di trasporto internazionale.

6.

L'originale della licenza deve essere conservato dal vettore. Una copia certificata conforme deve trovarsi a bordo del veicolo che effettua un trasporto internazionale.

7.

La presente licenza deve essere esibita a richiesta degli agenti preposti al controllo.

8.

Il titolare è tenuto a rispettare, sul territorio di ogni Stato membro dell'UE o Stato EFTA, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative ivi in vigore, in particolare in materia di trasporto e circolazione.

9.

Per “servizi regolari” si intendono i servizi che assicurano il trasporto di passeggeri con una frequenza e su un itinerario determinati, in cui l'imbarco o lo sbarco dei passeggeri hanno luogo alle fermate preventivamente stabilite e che sono accessibili a tutti, salvo, se del caso, l'obbligo di prenotare.

La regolarità del servizio non è compromessa da un adeguamento delle condizioni di esercizio del servizio stesso.

I servizi regolari sono soggetti ad autorizzazione.

Per “servizi regolari specializzati” si intendono servizi regolari, a prescindere da chi li organizza, che assicurano il trasporto di determinate categorie di passeggeri ad esclusione di altre, con una frequenza e su un itinerario determinati e in cui l'imbarco o lo sbarco dei passeggeri hanno luogo alle fermate preventivamente stabilite.

I servizi regolari specializzati comprendono:

a)

il trasporto domicilio-lavoro dei lavoratori;

b)

il trasporto domicilio-istituto scolastico degli scolari e degli studenti.

Il fatto che l'organizzazione del trasporto possa adeguarsi alle necessità variabili degli utenti non modifica il carattere regolare dei servizi specializzati.

I servizi regolari specializzati non sono soggetti ad autorizzazione purché siano contemplati da un contratto stipulato tra l'organizzatore ed il vettore.

L'organizzazione di servizi paralleli o temporanei che servono la stessa clientela dei servizi regolari esistenti è soggetta ad autorizzazione.

Per “servizi occasionali” si intendono i servizi che non rispondono né alla definizione di servizi regolari, né alla definizione di servizi regolari specializzati, e che sono principalmente caratterizzati dal fatto di trasportare gruppi costituiti su richiesta di un committente o del vettore stesso. L'organizzazione di servizi paralleli o temporanei comparabili ai servizi regolari esistenti e che servono la stessa clientela di questi ultimi è soggetta ad autorizzazione secondo la procedura stabilita al capo III del regolamento (CE) n. 1073/2009. Questi servizi non perdono la caratteristica di servizi occasionali per il mero fatto di essere effettuati con una certa frequenza.

I servizi occasionali non sono soggetti ad autorizzazione.

»

3.

L'appendice 7 è sostituita dal testo seguente:

«

APPENDICE 7

CERTIFICATI DI CUI ALL'ALLEGATO III DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1071/2009 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, ADATTATO AI FINI DELL'ACCORDO SEE

[cfr. adattamento (d) al punto 19 dell'allegato XIII dell'accordo]

 

ALLEGATO III

SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

(Colore beige Pantone, — formato DIN A4 carta di cellulosa 100 g/m2 o superiore)

(Testo redatto nella lingua, nelle lingue o in una delle lingue ufficiali dello Stato EFTA che rilascia l'attestato)

Sigla distintiva dello Stato EFTA interessato (16)

 

Denominazione dell'autorità o dell'organismo autorizzato (17)

ATTESTATO DI IDONEITÀ PROFESSIONALE PER IL TRASPORTO SU STRADA DI MERCI/PERSONE  (18)

N

Si

attesta che (19)

nato il a

ha superato le prove dell'esame (anno: …; sessione: …) (20) organizzato per ottenere l'attestato di idoneità professionale per il trasporto su strada di merci/persone (18), conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attività di trasportatore su strada (21), adattato ai fini dell'accordo SEE.

Il presente attestato costituisce la prova sufficiente dell'idoneità professionale di cui all'articolo 21, del regolamento (CE) n. 1071/2009.

Rilasciato a il (22)

»

(18)  Cancellare la dicitura inutile."

(19)  Cognome e nome; luogo e data di nascita."

(20)  Identificazione dell'esame."

(18)  Cancellare la dicitura inutile."

(21)  GU L 300 del 14.11.2009, pag. 51."

(22)  Sigillo e firma dell'autorità o dell'organismo autorizzato che rilascia l'attestato."


(1)  Le sigle distintive sono IS (Islanda), FL (Liechtenstein), N (Norvegia).

(2)  Nome o ragione sociale e indirizzo completo del trasportatore.

(3)  In appresso denominati “gli Stati EFTA”.

(4)  Firma e sigillo dell'autorità o dell'organismo competente che rilascia l'attestato.

(5)  Per “veicolo” s'intende un veicolo a motore immatricolato in uno Stato EFTA o un insieme di veicoli accoppiati di cui almeno il veicolo a motore sia immatricolato in uno Stato EFTA, adibiti esclusivamente al trasporto di merci.

(6)  Le sigle distintive sono IS (Islanda), FL (Liechtenstein), N (Norvegia).

(7)  In appresso denominati “gli Stati EFTA”.

(8)  Nome o ragione sociale e indirizzo completo del trasportatore.

(9)  Nome dello Stato di stabilimento del trasportatore.

(10)  Firma e sigillo dell'autorità o dell'organismo competente che rilascia l'attestato.

(12)  Le sigle distintive sono IS (Islanda), FL (Liechtenstein), N (Norvegia).

(13)  Nome o ragione sociale e indirizzo completo del trasportatore.

(14)  In appresso denominati “gli Stati EFTA”.

(15)  In appresso denominati “gli Stati EFTA”.


30.10.2014   

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L 310/52


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 89/2014

del 16 maggio 2014

che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 611/2012 della Commissione, del 9 luglio 2012, recante modifica dell'allegato II del regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa norme comuni per l'accesso al mercato internazionale dei servizi di trasporto effettuati con autobus (1).

(2)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 612/2012 della Commissione, del 9 luglio 2012, recante modifica degli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1072/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa norme comuni per l'accesso al mercato internazionale del trasporto merci su strada (2).

(3)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 613/2012 della Commissione, del 9 luglio 2012, recante modifica dell'allegato III del regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attività di trasportatore su strada (3).

(4)

Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato XIII dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato XIII dell'accordo è così modificato:

1.

al punto 19a [regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio] è aggiunto quanto segue:

«, modificato da:

32012 R 0613: Regolamento (UE) n. 613/2012 della Commissione, del 9 luglio 2012 (GU L 178 del 10.7.2012, pag. 6).»

2.

Al punto 25 a [regolamento (CE) n. 1072/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio] è aggiunto quanto segue:

«, modificato da:

32012 R 0612: Regolamento (UE) n. 612/2012 della Commissione, del 9 luglio 2012 (GU L 178 del 10.7.2012, pag. 5).»

3.

Al punto 32a [regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio] è aggiunto quanto segue:

«, modificato da:

32012 R 0611: Regolamento (UE) n. 611/2012 della Commissione, del 9 luglio 2012 (GU L 178 del 10.7.2012, pag. 4).»

Articolo 2

I testi dei regolamenti (UE) n. 611/2012, (UE) n. 612/2012 e (UE) n. 613/2012 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 17 maggio 2014, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (4), oppure, se successivo, il giorno in cui entra in vigore la decisione del Comitato misto SEE n. 88/2014 del 16 maggio 2014 (5).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 16 maggio 2014

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Gianluca GRIPPA


(1)  GU L 178 del 10.7.2012, pag. 4.

(2)  GU L 178 del 10.7.2012, pag. 5.

(3)  GU L 178 del 10.7.2012, pag. 6.

(4)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

(5)  Cfr. pag. 40 della presente gazzetta ufficiale.


30.10.2014   

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L 310/54


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 90/2014

del 16 maggio 2014

che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione 2009/992/UE della Commissione, del 17 dicembre 2009, sui requisiti minimi relativi ai dati da inserire nel registro elettronico nazionale delle imprese di trasporto su strada (1).

(1)

Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato XIII dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dopo il punto 19a [regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio] dell'allegato XIII dell'accordo SEE è inserito il seguente punto:

«19aa.

32009 D 0992: Decisione 2009/992/UE della Commissione, del 17 dicembre 2009, sui requisiti minimi relativi ai dati da inserire nel registro elettronico nazionale delle imprese di trasporto su strada (GU L 339 del 22.12.2009, pag. 36).»

Articolo 2

I testi della decisione 2009/992/UE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 17 maggio 2014, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (2), oppure, se successivo, il giorno in cui entra in vigore la decisione del Comitato misto SEE n. 88/2014 del 16 maggio 2014 (3).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 16 maggio 2014

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Gianluca GRIPPA


(1)  GU L 339 del 22.12.2009, pag. 36.

(2)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

(3)  Cfr. pag. 40 della presente Gazzetta ufficiale.


30.10.2014   

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L 310/55


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 91/2014

del 16 maggio 2014

che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 1213/2010 della Commissione, del 16 dicembre 2010, che stabilisce norme comuni sull'interconnessione dei registri elettronici nazionali delle imprese di trasporto su strada (1).

(1)

Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato XIII dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dopo il punto 219aa (decisione 2009/992/UE della Commissione) dell'allegato XIII dell'accordo SEE è inserito il seguente punto:

«19ab.

32010 R 1213: Regolamento (UE) n. 1213/2010 della Commissione, del 16 dicembre 2010, che stabilisce norme comuni sull'interconnessione dei registri elettronici nazionali delle imprese di trasporto su strada (GU L 335 del 18.12.2010, pag. 21).»

Articolo 2

I testi del regolamento (UE) n. 1213/2010 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 17 maggio 2014, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (2), oppure, se successivo, il giorno in cui entra in vigore la decisione del Comitato misto SEE n. 88/2014 del 16 maggio 2014 (3).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 16 maggio 2014

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Gianluca GRIPPA


(1)  GU L 335 del 18.12.2010, pag. 21.

(2)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

(3)  Cfr. pag. 40 della presente Gazzettta ufficiale.


30.10.2014   

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L 310/56


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 92/2014

del 16 maggio 2014

che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 1236/2013 della Commissione, del 2 dicembre 2013, relativo alla specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema «materiale rotabile–carri merci» del sistema ferroviario nell'Unione europea e che modifica il regolamento (UE) n. 321/2013 (1).

(2)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 1273/2013 della Commissione, del 6 dicembre 2013, che modifica il regolamento (UE) n. 454/2011 relativo alle specifiche tecniche di interoperabilità per il sottosistema «applicazioni telematiche per i servizi passeggeri» del sistema ferroviario transeuropeo (2).

(3)

Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione 2013/710/UE della Commissione, del 2 dicembre 2013, recante modifica della decisione 2012/757/UE relativa alla specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema «Esercizio e gestione del traffico» del sistema ferroviario nell'Unione europea (3).

(4)

Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato XIII dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato XIII dell'accordo SEE è così modificato:

1.

al punto 37dj [regolamento (UE) n. 454/2011 della Commissione] è aggiunto il seguente trattino:

«—

32013 R 1273: Regolamento (UE) n. 1273/2013 della Commissione, del 6 dicembre 2013 (GU L 328 del 7.12.2013, pag. 72).»

2.

Al punto 37 dl (decisione 2012/757/UE della Commissione) dell'allegato XIII dell'accordo SEE è aggiunto quanto segue:

«, modificato da:

32013 D 0710: Decisione 2013/710/UE della Commissione, del 2 dicembre 2013 (GU L 323 del 4.12.2013, pag. 35).»

3.

Al punto 37n [regolamento (UE) n. 321/2013 della Commissione] è aggiunto quanto segue:

«, modificato da:

32013 R 1236: Regolamento (UE) n. 1236/2013 della Commissione, del 2 dicembre 2013 (GU L 322 del 3.12.2013, pag. 23).»

Articolo 2

I testi dei regolamenti (CE) n. 1236/2013 e (CE) n. 1273/2013 e della decisione 2013/710/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 17 maggio 2014, a condizione che siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (4).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 16 maggio 2014

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Gianluca GRIPPA


(1)  GU L 322 del 3.12.2013, pag. 23.

(2)  GU L 328 del 7.12.2013, pag. 72.

(3)  GU L 323 del 4.12.2013, pag. 35.

(4)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


30.10.2014   

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L 310/58


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 93/2014

del 16 maggio 2014

che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione 2013/753/UE della Commissione, dell'11 dicembre 2013, recante modifica della decisione 2012/226/UE relativa alla seconda serie di obiettivi comuni di sicurezza per il sistema ferroviario (1).

(2)

Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato XIII dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 42ed (decisione 2012/226/UE della Commissione) dell'allegato XIII dell'accordo SEE è aggiunto quanto segue:

«, modificata da:

32013 D 0753: Decisione di esecuzione 2013/753/UE della Commissione, dell'11 dicembre 2013 (GU L 334 del 13.12.2013, pag. 37).»

Articolo 2

I testi della decisione di esecuzione 2013/753/UE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 17 maggio 2014, a condizione che siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (2).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 16 maggio 2014

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Gianluca GRIPPA


(1)  GU L 334 del 13.12.2013, pag. 37.

(2)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


30.10.2014   

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L 310/59


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 94/2014

del 16 maggio 2014

che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 530/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2012, sull'introduzione accelerata delle norme in materia di doppio scafo o di tecnologia equivalente per le petroliere monoscafo (rifusione) (1).

(2)

Il regolamento (UE) n. 530/2012 abroga il regolamento (CE) n. 417/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), che è integrato nell'accordo SEE e deve pertanto essere abrogato ai sensi del medesimo.

(3)

Occorre quindi modificare opportunamente l'allegato XIII dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il testo del punto 56 m [regolamento (CE) n. 417/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio] dell'allegato XIII dell'accordo SEE è sostituito da quanto segue:

«32012 R 0530: Regolamento (UE) n. 530/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2012, sull'introduzione accelerata delle norme in materia di doppio scafo o di tecnologia equivalente per le petroliere monoscafo (GU L 172 del 30.6.2012, pag. 3).»

Articolo 2

I testi del regolamento (UE) n. 530/2012 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 17 maggio 2014, a condizione che siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (3).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 16 maggio 2014

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Gianluca GRIPPA


(1)  GU L 172 del 30.6.2012, pag. 3.

(2)  GU L 64 del 7.3.2002, pag. 1.

(3)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


30.10.2014   

IT

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L 310/60


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 95/2014

del 16 maggio 2014

che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 996/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, sulle inchieste e la prevenzione di incidenti e inconvenienti nel settore dell'aviazione civile e che abroga la direttiva 94/56/CE (1).

(2)

Il regolamento (UE) n. 996/2010 abroga la direttiva 94/56/CE del Consiglio (2), che è integrata nell'accordo e deve pertanto essere soppressa dal medesimo.

(3)

Occorre quindi modificare opportunamente l'allegato XIII dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il testo del punto 66d (direttiva 94/56/CE del Consiglio) dell'allegato XIII dell'accordo SEE è sostituito da quanto segue:

«32010 R 0996: Regolamento (UE) n. 996/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, sulle inchieste e la prevenzione di incidenti e inconvenienti nel settore dell'aviazione civile e che abroga la direttiva 94/56/CE (GU L 295 del 12.11.2010, pag. 35).

Ai fini del presente accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come segue:

all'articolo 18, paragrafo 5, e all'articolo 19, paragrafo 1, è aggiunto il comma seguente:

“Poiché il Liechtenstein e la Svizzera hanno una base di dati nazionale comune in conformità della direttiva 2003/42/CE, i dati pertinenti provenienti dal Liechtenstein saranno integrati nel repertorio centrale insieme ai dati svizzeri.”»

Articolo 2

I testi del regolamento (UE) n. 996/2010 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 17 maggio 2014, a condizione che siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (3).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 16 maggio 2014

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Gianluca GRIPPA


(1)  GU L 295 del 12.11.2010, pag. 35.

(2)  GU L 319 del 12.12.1994, pag. 14.

(3)  Comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


30.10.2014   

IT

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L 310/62


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 96/2014

del 16 maggio 2014

che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione 2012/780/UE della Commissione, del 5 dicembre 2012, sui diritti d'accesso al repertorio centrale europeo delle raccomandazioni di sicurezza e delle risposte ricevute stabiliti dall'articolo 18, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 996/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio sulle inchieste e la prevenzione di incidenti e inconvenienti nel settore dell'aviazione civile e che abroga la direttiva 94/56/CE (1).

(2)

Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato XIII dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dopo il punto 66d [regolamento (UE) n. 996/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio] dell'allegato XIII dell'accordo è inserito il seguente punto:

«66da.

32012 D 0780: Decisione 2012/780/UE della Commissione, del 5 dicembre 2012, sui diritti d'accesso al repertorio centrale europeo delle raccomandazioni di sicurezza e delle risposte ricevute stabiliti dall'articolo 18, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 996/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio sulle inchieste e la prevenzione di incidenti e inconvenienti nel settore dell'aviazione civile e che abroga la direttiva 94/56/CE (GU L 342 del 14.12.2012, pag. 46).»

Articolo 2

I testi della decisione 2012/780/UE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 17 maggio 2014, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (2), oppure, se successivo, il giorno in cui entra in vigore la decisione del Comitato misto SEE n. 95/2014 del 16 maggio 2014 (3).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 16 maggio 2014

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Gianluca GRIPPA


(1)  GU L 342 del 14.12.2012, pag. 46.

(2)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

(3)  Cfr. pag. 60 della presente Gazzetta ufficiale.


30.10.2014   

IT

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L 310/63


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 97/2014

del 16 maggio 2014

che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 1103/2013 della Commissione, del 6 novembre 2013, che modifica il regolamento (UE) n. 185/2010 per quanto riguarda il riconoscimento dell'equivalenza delle norme di sicurezza di paesi terzi (1).

(2)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 1116/2013 della Commissione, del 6 novembre 2013, recante modifica del regolamento (UE) n. 185/2010 per quanto riguarda la chiarificazione, l'armonizzazione e la semplificazione di determinate misure specifiche di sicurezza nel settore dell'aviazione (2).

(3)

Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione 2013/7275/UE della Commissione, del 6 novembre 2013, che modifica la decisione C(2010) 774 della Commissione per quanto riguarda la chiarificazione, l'armonizzazione e la semplificazione di determinate misure specifiche di sicurezza nel settore dell'aviazione.

(4)

Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato XIII dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato XIII dell'accordo SEE è così modificato:

1.

al punto 66he [regolamento (UE) n. 185/2010 della Commissione] sono aggiunti i seguenti trattini:

«—

32013 R 1103: Regolamento di esecuzione (UE) n. 1103/2013 della Commissione, del 6 novembre 2013 (GU L 296 del 7.11.2013, pag. 6),

32013 R 1116: Regolamento di esecuzione (UE) n. 1116/2013 della Commissione, del 6 novembre 2013 (GU L 299 del 9.11.2013, pag. 1).»

2.

Al punto 66hf [decisione C(2010) 774 definitivo della Commissione] è aggiunto il seguente trattino:

«—

32013 D 7275: Decisione di esecuzione 2013/7275/UE della Commissione, del 6 novembre 2013, che modifica la decisione C(2010) 774 della Commissione per quanto riguarda la chiarificazione, l'armonizzazione e la semplificazione di determinate misure specifiche di sicurezza nel settore dell'aviazione.»

Articolo 2

I testi dei regolamenti di esecuzione (UE) n. 1103/2013 e (UE) n. 1116/2013 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 17 maggio 2014, a condizione che siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (3).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 16 maggio 2014

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Gianluca GRIPPA


(1)  GU L 296 del 7.11.2013, pag. 6.

(2)  GU L 299 del 9.11.2013, pag. 1.

(3)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


30.10.2014   

IT

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L 310/65


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 98/2014

del 16 maggio 2014

che modifica l'allegato XV (Aiuti di Stato) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» (1).

(2)

Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato XV dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il testo del punto 1ea [regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione] dell'allegato XV dell'accordo SEE è sostituito da quanto segue:

«32013 R 1407: Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti “de minimis” (GU L 352 del 24.12.2013, pag. 1).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso:

a)

all'articolo 1, paragrafo 1, è aggiunto il testo seguente: “Il regolamento si applica esclusivamente ai settori che non rientrano nel campo di applicazione degli articoli da 61 a 64 dell'accordo SEE.”;

b)

anziché “articolo 107, paragrafo 1, del trattato” leggi “articolo 61, paragrafo 1, dell'accordo SEE”;

c)

anziché “articolo 108, paragrafo 3, del trattato CE” leggi “articolo 1, paragrafo 3, del protocollo 3 dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte”.»

Articolo 2

I testi del regolamento (UE) n. 1407/2013 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 17 maggio 2014, a condizione che siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (2).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 16 maggio 2014

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Gianluca GRIPPA


(1)  GU L 352 del 24.12.2013, pag. 1.

(2)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


30.10.2014   

IT

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L 310/67


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 99/2014

del 16 maggio 2014

che modifica l'allegato XVI (Appalti) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 1336/2013 della Commissione, del 13 dicembre 2013, che modifica le direttive 2004/17/CE, 2004/18/CE e 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo alle soglie di applicazione in materia di procedure di aggiudicazione degli appalti (1).

(2)

Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato XVI dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Ai punti 2 (direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio), 4 (direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) e 5c (direttiva 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) dell'allegato XVI dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«—

32013 R 1336: Regolamento (UE) n. 1336/2013 della Commissione, del 13 dicembre 2013 (GU L 335 del 14.12.2013, pag. 17).»

Articolo 2

I testi del regolamento (UE) n. 1336/2013 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 17 maggio 2014, a condizione che siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (2).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 16 maggio 2014

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Gianluca GRIPPA


(1)  GU L 335 del 14.12.2013, pag. 17.

(2)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


30.10.2014   

IT

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L 310/68


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 100/2014

del 16 maggio 2014

che modifica l'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione 2013/131/UE della Commissione, del 4 marzo 2013, che istituisce le linee guida per l'utente che illustrano le misure necessarie per aderire a EMAS, a norma del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) (1).

(2)

Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato XX dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dopo il punto 1ead (decisione 2011/832/UE della Commissione) dell'allegato XX dell'accordo SEE è inserito il seguente punto:

«1eae.

32013 D 0131: Decisione 2013/131/UE della Commissione, del 4 marzo 2013, che istituisce le linee guida per l'utente che illustrano le misure necessarie per aderire a EMAS, a norma del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) (GU L 76 del 19.3.2013, pag. 1).»

Articolo 2

I testi della decisione 2013/131/UE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 17 maggio 2014, a condizione che siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (2).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 16 maggio 2014

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Gianluca GRIPPA


(1)  GU L 76 del 19.3.2013, pag. 1.

(2)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


30.10.2014   

IT

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L 310/69


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 101/2014

del 16 maggio 2014

che modifica l'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione 2013/806/UE della Commissione, del 17 dicembre 2013, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio Ecolabel UE di qualità ecologica alle apparecchiature per la riproduzione di immagini (1).

(1)

Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato XX dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dopo il punto 2zj (decisione 2013/641/UE della Commissione) dell'allegato XX dell'accordo SEE è inserito il seguente punto:

«2zk.

32013 D 0806: Decisione 2013/806/UE della Commissione, del 17 dicembre 2013, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio Ecolabel UE di qualità ecologica alle apparecchiature per la riproduzione di immagini (GU L 353 del 28.12.2013, pag. 53).»

Articolo 2

I testi della decisione 2013/806/UE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 17 maggio 2014, a condizione che siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (2).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 16 maggio 2014

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Gianluca GRIPPA


(1)  GU L 353 del 28.12.2013, pag. 53.

(2)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


30.10.2014   

IT

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L 310/70


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 102/2014

del 16 maggio 2014

che modifica l'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 1042/2012 della Commissione, del 7 novembre 2012, che modifica il regolamento (UE) n. 1031/2010 al fine di registrare una piattaforma d'asta destinata a essere designata dal Regno Unito (1).

(2)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 1143/2013 della Commissione, del 13 novembre 2013, che modifica il regolamento (UE) n. 1031/2010 relativo ai tempi, alla gestione e ad altri aspetti della vendita all'asta delle quote di emissioni dei gas a effetto serra a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità, in particolare per registrare una piattaforma d'asta designata dalla Germania (2).

(3)

Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato XX dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 21ala [regolamento (UE) n. 1031/2010 della Commissione] dell'allegato XX dell'accordo SEE sono aggiunti i seguenti trattini:

«—

32012 R 1042: Regolamento (UE) n. 1042/2012 della Commissione del 7 novembre 2012 (GU L 310 del 9.11.2012, pag. 19).

32013 R 1143: Regolamento (UE) n. 1143/2013 della Commissione del 13 novembre 2013 (GU L 303 del 14.11.2013, pag. 10).»

Articolo 2

I testi dei regolamenti (UE) n. 1042/2012 e (UE) n. 1143/2013 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 17 maggio 2014, a condizione che siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (3).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 16 maggio 2014

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Gianluca GRIPPA


(1)  GU L 310 del 9.11.2012, pag. 19.

(2)  GU L 303 del 14.11.2013, pag. 10.

(3)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


30.10.2014   

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L 310/72


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 103/2014

del 16 maggio 2014

che modifica l'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE la direttiva 2013/28/UE della Commissione, del 17 maggio 2013, recante modifica dell'allegato II della direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai veicoli fuori uso (1).

(2)

Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato XX dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 32e (direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) dell'allegato XX dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«—

32013 L 0028: Direttiva 2013/28/UE della Commissione del 17 maggio 2013 (GU L 135 del 22.5.2013, pag. 14

Articolo 2

I testi della direttiva 2013/28/UE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 17 maggio 2014, a condizione che siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (2).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 16 maggio 2014

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Gianluca GRIPPA


(1)  GU L 135 del 22.5.2013, pag. 14.

(2)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


30.10.2014   

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L 310/73


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 104/2014

del 16 maggio 2014

che modifica l'allegato XXI (Statistiche) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 830/2011 della Commissione, del 27 luglio 2011, che stabilisce per il 2011 l' «elenco Prodcom» dei prodotti industriali di cui al regolamento (CEE) n. 3924/91 del Consiglio (1).

(2)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 907/2012 della Commissione, del 20 agosto 2012, che stabilisce per il 2012 l' «elenco Prodcom» dei prodotti industriali di cui al regolamento (CEE) n. 3924/91 del Consiglio (2).

(3)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 936/2013 della Commissione, del 12 settembre 2013, che stabilisce per il 2013 l' «elenco Prodcom» dei prodotti industriali di cui al regolamento (CEE) n. 3924/91 del Consiglio (3).

(4)

Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato XXI dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dopo il punto 4ai [regolamento (UE) n. 860/2010 della Commissione] dell'allegato XXI dell'accordo SEE sono inseriti i seguenti punti:

«4aj.

32011 R 0830: Regolamento (CE) n. 830/2011 della Commissione, del 27 luglio 2011, che stabilisce per il 2011 l' “elenco Prodcom” dei prodotti industriali di cui al regolamento (CEE) n. 3924/91 del Consiglio (GU L 224 del 30.8.2011, pag. 1).

4ak.

32012 R 0907: Regolamento (CE) n. 907/2012 della Commissione, del 20 agosto 2012, che stabilisce per il 2012 l' “elenco Prodcom” dei prodotti industriali di cui al regolamento (CEE) n. 3924/91 del Consiglio (GU L 276 del 10.10.2012, pag. 1).

4al.

32013 R 0936: Regolamento (CE) n. 936/2013 della Commissione, del 12 settembre 2013, che stabilisce per il 2013 l' “elenco Prodcom” dei prodotti industriali di cui al regolamento (CEE) n. 3924/91 del Consiglio (GU L 271 dell'11.10.2013, pag. 1).»

Articolo 2

I testi dei regolamenti (UE) n. 830/2011, (UE) n. 907/2012 e (UE) n. 936/2013 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 17 maggio 2014, a condizione che siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (4).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 16 maggio 2014

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Gianluca GRIPPA


(1)  GU L 224 del 30.8.2011, pag. 1.

(2)  GU L 276 del 10.10.2012, pag. 1.

(3)  GU L 271 dell'11.10.2013, pag. 1.

(4)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


30.10.2014   

IT

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L 310/75


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 105/2014

del 16 maggio 2014

che modifica l'allegato XXI (Statistiche) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 912/2013 della Commissione, del 23 settembre 2013, che attua il regolamento (CE) n. 452/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla produzione e allo sviluppo di statistiche sull'istruzione e sull'apprendimento permanente per quanto riguarda le statistiche relative ai sistemi d'istruzione e di formazione (1).

(2)

Il regolamento (UE) n. 912/2013 abroga il regolamento (UE) n. 88/2011 della Commissione (2), che è integrato nell'accordo SEE e deve quindi essere abrogato ai sensi del medesimo.

(3)

Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato XXI dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il testo del punto 18wb [regolamento (UE) n. 88/2011 della Commissione] dell'allegato XXI dell'accordo SEE è sostituito da quanto segue:

«32013 R 0912: Regolamento (UE) n. 912/2013 della Commissione, del 23 settembre 2013, che attua il regolamento (CE) n. 452/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla produzione e allo sviluppo di statistiche sull'istruzione e sull'apprendimento permanente per quanto riguarda le statistiche relative ai sistemi d'istruzione e di formazione (GU L 252 del 24.9.2013, pag. 5).»

Articolo 2

I testi del regolamento (UE) n. 912/2013 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 17 maggio 2014, a condizione che siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (3).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 16 maggio 2014

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Gianluca GRIPPA


(1)  GU L 252 del 24.9.2013, pag. 5.

(2)  GU L 29 del 3.2.2011, pag. 5.

(3)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


30.10.2014   

IT

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L 310/76


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 106/2014

del 16 maggio 2014

che modifica l'allegato XXI (Statistiche) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 1260/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativo alle statistiche demografiche europee (1).

(2)

Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato XXI dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dopo il punto 18z2 [regolamento (UE) n. 349/2011 della Commissione] dell'allegato XXI dell'accordo SEE è inserito quanto segue:

«18z3.

32013 R 1260: Regolamento (CE) n. 1260/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativo alle statistiche demografiche europee (GU L 330 del 10.12.2013, pag. 39).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento si intendono adattate come segue:

a)

Il Liechtenstein è esentato dal fornire i dati sulle nascite vitali.

b)

L'articolo 4 non si applica agli Stati EFTA.»

Articolo 2

I testi del regolamento (UE) n. 1260/2013 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 17 maggio 2014, a condizione che siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (2).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 16 maggio 2014

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Gianluca GRIPPA


(1)  GU L 330 del 10.12.2013, pag. 39.

(2)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


30.10.2014   

IT

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L 310/77


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 107/2014

del 16 maggio 2014

che modifica l'allegato XXI (Statistiche) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 859/2013 della Commissione, del 5 settembre 2013, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 808/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie sulla società dell'informazione (1).

(1)

Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato XXI dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dopo il punto 28 h [regolamento (UE) n. 1083/2012 della Commissione] dell'allegato XXI dell'accordo SEE è inserito il seguente punto:

«28i.

32013 R 0859: Regolamento (UE) n. 859/2013 della Commissione, del 5 settembre 2013, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 808/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie sulla società dell'informazione (GU L 238 del 6.9.2013, pag. 5).»

Articolo 2

I testi del regolamento (UE) n. 859/2013 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 17 maggio 2014, a condizione che siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (2).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 16 maggio 2014

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Gianluca GRIPPA


(1)  GU L 238 del 6.9.2013, pag. 5.

(2)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


30.10.2014   

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L 310/78


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 108/2014

del 16 maggio 2014

che modifica l'allegato XXII (Diritto societario) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 1374/2013 della Commissione, del 19 dicembre 2013, che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda il Principio contabile internazionale (IAS) 36 (1).

(2)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 1375/2013 della Commissione, del 19 dicembre 2013, che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda il Principio contabile internazionale (IAS) 39 (2).

(3)

Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato XXII dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 10ba [regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione] dell'allegato XXII dell'accordo SEE sono aggiunti i seguenti trattini:

«—

32013 R 1374: Regolamento (UE) n. 1374/2013 della Commissione del 19 dicembre 2013 (GU L 346 del 20.12.2013, pag. 38),

32013 R 1375: Regolamento (UE) n. 1375/2013 della Commissione del 19 dicembre 2013 (GU L 346 del 20.12.2013, pag. 42).»

Articolo 2

I testi dei regolamenti (UE) n. 1374/2013 e (UE) n. 1375/2013 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 17 maggio 2014, a condizione che siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (3).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 16 maggio 2014

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Gianluca GRIPPA


(1)  GU L 346 del 20.12.2013, pag. 38.

(2)  GU L 346 del 20.12.2013, pag. 42.

(3)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


30.10.2014   

IT

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L 310/80


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 109/2014

del 16 maggio 2014

che modifica il protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare gli articoli 86 e 98,

considerando quanto segue:

(1)

È opportuno estendere la cooperazione delle parti contraenti dell'accordo SEE al fine di integrare il regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) — Orizzonte 2020 e abroga la decisione n. 1982/2006/CE (1).

(2)

È opportuno estendere la cooperazione delle parti contraenti dell'accordo SEE al fine di integrare il regolamento (UE) n. 1292/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che modifica il regolamento (CE) n. 294/2008 che istituisce l'Istituto europeo di innovazione e tecnologia (2).

(3)

Occorre pertanto modificare opportunamente il protocollo 31 dell'accordo SEE per far sì che la cooperazione estesa possa iniziare dal 1o gennaio 2014,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'articolo 1 del protocollo 31 dell'accordo SEE è così modificato:

1.

al paragrafo 5 è aggiunto il testo seguente:

«—

32013 R 1291: Regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) — Orizzonte 2020 e abroga la decisione n. 1982/2006/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 104).

Il Liechtenstein è esonerato dal partecipare e dal contribuire finanziariamente a questo programma.»

2.

al paragrafo 11, lettera a), è aggiunto il testo seguente:

«, modificato da:

32013 R 1292: Regolamento (UE) n. 1292/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che modifica il regolamento (CE) n. 294/2008 che istituisce l'Istituto europeo di innovazione e tecnologia (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 174).»

3.

il testo del paragrafo 11, lettera b), è soppresso.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all'ultima notifica a norma dell'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (3).

Essa si applica a decorrere dal 1o gennaio 2014.

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 16 maggio 2014

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Gianluca GRIPPA


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 104.

(2)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 174.

(3)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


30.10.2014   

IT

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L 310/82


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 110/2014

del 16 maggio 2014

che modifica il protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare gli articoli 86 e 98,

considerando quanto segue:

(1)

È opportuno estendere la cooperazione delle parti contraenti dell'accordo SEE al fine di includere il regolamento (UE) n. 1288/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce «Erasmus+»: il programma dell'Unione per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport e che abroga le decisioni n. 1719/2006/CE, n. 1720/2006/CE e n. 1298/2008/CE (1).

(2)

È opportuno pertanto modificare il protocollo 31 dell'accordo SEE per far sì che la cooperazione estesa possa iniziare dal 1o gennaio 2014,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'articolo 4 del protocollo 31 dell'accordo SEE è così modificato:

1.

dopo il paragrafo 2 quaterdecies è inserito il paragrafo seguente:

«2 quindecies.

Gli Stati EFTA partecipano, a decorrere dal 1o gennaio 2014, al seguente programma:

32013 R 1288: Regolamento (UE) n. 1288/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce “Erasmus+”: il programma dell'Unione per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport e che abroga le decisioni n. 1719/2006/CE, n. 1720/2006/CE e n. 1298/2008/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 50).»

2.

Il testo del paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«Gli Stati EFTA contribuiscono finanziariamente, conformemente all'articolo 82, paragrafo 1, lettera a), dell'accordo, ai programmi e alle azioni di cui ai paragrafi 1, 2, 2 bis, 2 ter, 2 quater, 2 quinquies, 2 sexies, 2 septies, 2 octies, 2 nonies, 2 decies, 2 undecies, 2 duodecies, 2 terdecies, 2 quaterdecies e 2 quindecies

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all'ultima notifica a norma dell'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (2).

Essa si applica a decorrere dal 1o gennaio 2014.

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 16 maggio 2014

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Gianluca GRIPPA


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 50.

(2)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


30.10.2014   

IT

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L 310/83


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 111/2014

del 16 maggio 2014

che modifica il protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare gli articoli 86 e 98,

considerando quanto segue:

(1)

È opportuno estendere la cooperazione delle parti contraenti dell'accordo SEE al fine di includere il regolamento (UE) n. 1295/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce il programma Europa creativa (2014-2020) e che abroga le decisioni n. 1718/2006/CE, n. 1855/2006/CE e n. 1041/2009/CE (1).

(2)

È opportuno pertanto modificare il protocollo 31 dell'accordo SEE per far sì che la cooperazione estesa possa iniziare dal 1o gennaio 2014,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

All'articolo 9, paragrafo 4, del protocollo 31 dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«—

32013 R 1295: Regolamento (UE) n. 1295/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce il programma Europa creativa (2014-2020) e che abroga le decisioni n. 1718/2006/CE, n. 1855/2006/CE e n. 1041/2009/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 221).

Il Liechtenstein è dispensato dal partecipare e dal contribuire finanziariamente a questo programma.»

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all'ultima notifica a norma dell'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (2).

Essa si applica a decorrere dal 1o gennaio 2014

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 16 maggio 2014

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Gianluca GRIPPA


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 221.

(2)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


30.10.2014   

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L 310/84


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 112/2014

del 16 maggio 2014

che modifica il protocollo 47 (Eliminazione degli ostacoli tecnici al commercio del vino) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 314/2012 della Commissione, del 12 aprile 2012, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 555/2008 e (CE) n. 436/2009 per quanto riguarda i documenti che scortano il trasporto dei prodotti vitivinicoli e la tenuta dei registri nel settore vitivinicolo (1), rettificato dalla GU L 319 del 16.11.2012, pag. 10.

(2)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 315/2012 della Commissione, del 12 aprile 2012, che modifica il regolamento (CE) n. 606/2009 recante alcune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni (2).

(3)

La presente decisione riguarda la legislazione relativa al vino. Tale normativa non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato nel settimo paragrafo dell'introduzione al protocollo 47 dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.

(4)

È quindi opportuno modificare di conseguenza il protocollo 47 dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'appendice 1 del protocollo 47 dell'accordo SEE è così modificata:

1.

al punto 9 [regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione] è aggiunto il seguente trattino:

«—

32012 R 0314: Regolamento di esecuzione (UE) n. 314/2012 della Commissione, del 12 aprile 2012 (GU L 103 del 13.4.2012, pag. 21), rettificato dalla GU L 319 del 16.11.2012, pag. 10

2.

Il testo di adattamento del punto 9 è sostituito dal seguente:

«Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso:

a)

si applicano soltanto le seguenti disposizioni del regolamento:

 

articolo 21, paragrafo 1, e paragrafo 2, lettere a) e b),

 

articoli 22 e 23,

 

articolo 24, paragrafo 1, lettera a), e paragrafi 2, 4 e 5, cfr. allegato VI,

 

articoli 25 e 26, cfr. allegato VIII,

 

articolo 29, paragrafo 1, paragrafo 2, lettere a) e c), e paragrafo 3,

 

articolo 31, paragrafi 1, 2, 5 e 6, cfr. allegato IX bis,

 

articoli da 32 a 35,

 

articolo 47,

 

articolo 48, paragrafo 1, e

 

articolo 49.

Le disposizioni si applicano con gli adattamenti che possono essere desunti dalle disposizioni del testo principale dell'accordo, dagli adattamenti orizzontali nell'introduzione al protocollo 47 dell'accordo e dagli adattamenti specifici nell'appendice 1 del protocollo 47 dell'accordo.

b)

L'articolo 24, paragrafo 4, primo comma, si applica con i seguenti adattamenti:

Quando sono rilasciati da uno Stato EFTA, i documenti di accompagnamento di cui all'articolo 24, paragrafo 1, lettera a), punto iii), comportano nell'intestazione l'indicazione “Spazio economico europeo” anziché il logo dell'Unione e l'indicazione “Unione europea”.

c)

Al terzo comma dell'articolo 34, paragrafo 1, la frase “Ove si tratti di trasporti intracomunitari, l'informazione è trasmessa a norma del regolamento (CE) n. 555/2008.” è sostituita da “L'informazione viene trasmessa a norma dell'appendice 2 del protocollo 47 dell'accordo.”.

d)

Nell'allegato IX bis B del regolamento è inserito il seguente testo:

“—

in norvegese:

a)

for vin med BOB: ‘Dette dokumentet attesterer riktigheten av den beskyttede opprinnelsesbetegnelsen’, ‘nr. […, …] i E-Bacchus-databasen’

b)

for vin med BGB: ‘Dette dokumentet attesterer riktigheten av den beskyttede geografiske betegnelsen’, ‘nr. […, …] i E-Bacchus-databasen’

c)

for vin uten BOB eller BGB, som markedsføres med angivelse av innhøstingsår: ‘Dette dokumentet attesterer riktigheten av innhøstingsåret, jf. artikkel 118z i forordning (EF) nr. 1234/2007’

d)

for vin uten BOB eller BGB, som markedsføres med angivelse av den (eller de) druesorten(e) som er brukt til vinfremstilling: ‘Dette dokumentet attesterer riktigheten av den (eller de) druesorten(e) som er brukt til vinfremstilling, jf. artikkel 118z i forordning (EF) nr. 1234/2007’

e)

for vin uten BOB eller BGB, som markedsføres med angivelse av innhøstingsår og med angivelse av den (eller de) druesorten(e) som er brukt til vinfremstilling: ‘Dette dokumentet attesterer riktigheten av innhøstingsåret og den (eller de) druesorten(e) som er brukt til vinfremstilling, jf. artikkel 118z i forordning (EF) nr. 1234/2007’.”»

3.

Al punto 10 (Regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione) è aggiunto il seguente trattino:

«—

32012 R 0315: Regolamento di esecuzione (UE) n. 315/2012 della Commissione, del 12 aprile 2012 (GU L 103 del 13.4.2012, pag. 38).»

Articolo 2

I testi dei regolamenti di esecuzione (UE) n. 314/2012, rettificato dalla GU L 319 del 16.11.2012, pag. 10, e (UE) n. 315/2012 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 17 maggio 2014, a condizione che siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (3).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 16 maggio 2014

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Gianluca GRIPPA


(1)  GU L 103 del 13.4.2012, pag. 21.

(2)  GU L 103 del 13.4.2012, pag. 38.

(3)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


Avviso ai lettori

30.10.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 310/87


NOTA PER IL LETTORE

La decisione del Comitato misto SEE n. 87/2014 è stata ritirata prima dell'adozione e pertanto non esiste.