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Document 22014D0092

Decisione del Comitato misto SEE n. 92/2014, del 16 maggio 2014 , che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE

GU L 310 del 30.10.2014, p. 56–57 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2014/92/oj

30.10.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 310/56


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 92/2014

del 16 maggio 2014

che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 1236/2013 della Commissione, del 2 dicembre 2013, relativo alla specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema «materiale rotabile–carri merci» del sistema ferroviario nell'Unione europea e che modifica il regolamento (UE) n. 321/2013 (1).

(2)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 1273/2013 della Commissione, del 6 dicembre 2013, che modifica il regolamento (UE) n. 454/2011 relativo alle specifiche tecniche di interoperabilità per il sottosistema «applicazioni telematiche per i servizi passeggeri» del sistema ferroviario transeuropeo (2).

(3)

Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione 2013/710/UE della Commissione, del 2 dicembre 2013, recante modifica della decisione 2012/757/UE relativa alla specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema «Esercizio e gestione del traffico» del sistema ferroviario nell'Unione europea (3).

(4)

Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato XIII dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato XIII dell'accordo SEE è così modificato:

1.

al punto 37dj [regolamento (UE) n. 454/2011 della Commissione] è aggiunto il seguente trattino:

«—

32013 R 1273: Regolamento (UE) n. 1273/2013 della Commissione, del 6 dicembre 2013 (GU L 328 del 7.12.2013, pag. 72).»

2.

Al punto 37 dl (decisione 2012/757/UE della Commissione) dell'allegato XIII dell'accordo SEE è aggiunto quanto segue:

«, modificato da:

32013 D 0710: Decisione 2013/710/UE della Commissione, del 2 dicembre 2013 (GU L 323 del 4.12.2013, pag. 35).»

3.

Al punto 37n [regolamento (UE) n. 321/2013 della Commissione] è aggiunto quanto segue:

«, modificato da:

32013 R 1236: Regolamento (UE) n. 1236/2013 della Commissione, del 2 dicembre 2013 (GU L 322 del 3.12.2013, pag. 23).»

Articolo 2

I testi dei regolamenti (CE) n. 1236/2013 e (CE) n. 1273/2013 e della decisione 2013/710/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 17 maggio 2014, a condizione che siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (4).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 16 maggio 2014

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Gianluca GRIPPA


(1)  GU L 322 del 3.12.2013, pag. 23.

(2)  GU L 328 del 7.12.2013, pag. 72.

(3)  GU L 323 del 4.12.2013, pag. 35.

(4)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


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