ISSN 1977-0707

doi:10.3000/19770707.L_2013.294.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 294

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

56o anno
6 novembre 2013


Sommario

 

I   Atti legislativi

pagina

 

 

DIRETTIVE

 

*

Direttiva 2013/48/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, relativa al diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato d’arresto europeo, al diritto di informare un terzo al momento della privazione della libertà personale e al diritto delle persone private della libertà personale di comunicare con terzi e con le autorità consolari

1

 

*

Direttiva 2013/50/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, recante modifica della direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, sull’armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, la direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa al prospetto da pubblicare per l’offerta pubblica o l’ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari, e la direttiva 2007/14/CE della Commissione, che stabilisce le modalità di applicazione di talune disposizioni della direttiva 2004/109/CE ( 1 )

13

 

 

II   Atti non legislativi

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (UE) n. 1093/2013 della Commissione, del 4 novembre 2013, che modifica il regolamento (CE) n. 638/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1982/2004 della Commissione per quanto riguarda la semplificazione del sistema Intrastat e la raccolta di dati Intrastat

28

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1094/2013 della Commissione, del 4 novembre 2013, relativo all’assegnazione alla Francia e al Regno Unito di giorni in mare aggiuntivi nella divisione CIEM VIIe

30

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1095/2013 della Commissione, del 4 novembre 2013, recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Sierra de Cádiz (DOP)]

32

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1096/2013 della Commissione, del 4 novembre 2013, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni d’origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Poulet des Cévennes/Chapon des Cévennes (IGP)]

34

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1097/2013 della Commissione, del 4 novembre 2013, recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Lentilles vertes du Berry (IGP)]

36

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1098/2013 della Commissione, del 4 novembre 2013, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Gâche vendéenne (IGP)]

38

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1099/2013 della Commissione, del 5 novembre 2013, recante modifica del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (potenziamento dei servizi regolari di trasporto marittimo)

40

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1100/2013 della Commissione, del 5 novembre 2013, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

42

 

 

RACCOMANDAZIONI

 

 

2013/637/UE

 

*

Raccomandazione della Commissione, del 4 novembre 2013, che modifica la raccomandazione 2006/576/CE per quanto riguarda le tossine T-2 e HT-2 nei mangimi composti per gatti ( 1 )

44

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti legislativi

DIRETTIVE

6.11.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 294/1


DIRETTIVA 2013/48/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 22 ottobre 2013

relativa al diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato d’arresto europeo, al diritto di informare un terzo al momento della privazione della libertà personale e al diritto delle persone private della libertà personale di comunicare con terzi e con le autorità consolari

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 82, paragrafo 2, lettera b),

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea («Carta»), l’articolo 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali («CEDU») e l’articolo 14 del Patto internazionale sui diritti civili e politici («ICCPR») sanciscono il diritto a un processo equo. L’articolo 48, paragrafo 2, della Carta garantisce il rispetto dei diritti della difesa.

(2)

L’Unione si è prefissa l’obiettivo di mantenere e sviluppare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia. Secondo le conclusioni della presidenza del Consiglio europeo di Tampere del 15 e 16 ottobre 1999, in particolare il punto (33), il principio del reciproco riconoscimento delle sentenze e di altre decisioni di autorità giudiziarie dovrebbe diventare il fondamento della cooperazione giudiziaria nell’Unione in materia civile e penale, poiché un reciproco riconoscimento rafforzato e il necessario ravvicinamento delle legislazioni faciliterebbero la cooperazione tra le autorità competenti e la tutela giudiziaria dei diritti dei singoli.

(3)

A norma dell’articolo 82, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), «la cooperazione giudiziaria in materia penale nell’Unione deve fondarsi sul principio del riconoscimento reciproco delle sentenze e delle decisioni giudiziarie …».

(4)

L’attuazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni in materia penale presuppone che gli Stati membri ripongano fiducia reciproca nei rispettivi sistemi di giustizia penale. La portata del reciproco riconoscimento è strettamente vincolata a numerosi parametri, inclusi i meccanismi di protezione dei diritti degli indagati e imputati e norme minime comuni necessarie ad agevolare l’applicazione del suddetto principio.

(5)

Sebbene gli Stati membri siano firmatari della CEDU e dell’ICCPR, l’esperienza ha dimostrato che questa sola circostanza non sempre assicura che ciascuno di essi abbia un grado sufficiente di fiducia nei sistemi di giustizia penale degli altri Stati membri.

(6)

Il reciproco riconoscimento delle decisioni in materia penale può realizzarsi efficacemente soltanto in uno spirito di fiducia, nel quale non solo le autorità giudiziarie, ma tutti i soggetti coinvolti nel procedimento penale considerano le decisioni delle autorità giudiziarie degli altri Stati membri equivalenti alle proprie, il che presuppone fiducia non solo nell’adeguatezza delle normative degli altri Stati membri, ma anche nella corretta applicazione di tali normative. Ai fini di un rafforzamento della fiducia reciproca sono necessarie norme dettagliate sulla tutela dei diritti e delle garanzie procedurali derivanti dalla Carta, dalla CEDU e dall’ICCPR. È inoltre necessario, per mezzo della presente direttiva e di altre misure, sviluppare ulteriormente all’interno dell’Unione le norme minime stabilite nella Carta e nella CEDU.

(7)

A norma dell’articolo 82, paragrafo 2, TFUE è possibile stabilire norme minime applicabili negli Stati membri per facilitare il riconoscimento reciproco delle sentenze e delle decisioni giudiziarie e la cooperazione di polizia e giudiziaria nelle materie penali aventi dimensione transnazionale. Detto articolo indica i «diritti della persona nella procedura penale» quale uno degli ambiti in cui è possibile stabilire norme minime.

(8)

Le norme minime comuni dovrebbero incrementare la fiducia nei sistemi di giustizia penale di tutti gli Stati membri, la quale a sua volta dovrebbe portare a una più efficace cooperazione giudiziaria in un clima di fiducia reciproca e alla promozione di una cultura dei diritti fondamentali nell’Unione. Tali norme minime comuni dovrebbero altresì rimuovere gli ostacoli alla libera circolazione dei cittadini in tutto il territorio degli Stati membri. Tali norme minime comuni dovrebbero essere fissate in relazione al diritto di avvalersi di un difensore nei procedimenti penali, al diritto di informare un terzo al momento della privazione della libertà personale e al diritto di comunicare con terzi e con le autorità consolari durante la privazione della libertà personale.

(9)

Il 30 novembre 2009 il Consiglio ha adottato una risoluzione relativa a una tabella di marcia per il rafforzamento dei diritti procedurali di indagati o imputati in procedimenti penali («tabella di marcia») (3). Seguendo un approccio in varie tappe, la tabella di marcia invita ad adottare misure concernenti il diritto alla traduzione e all’interpretazione (misura A), il diritto alle informazioni relative ai diritti e all’accusa (misura B), il diritto alla consulenza legale e all’assistenza legale gratuita (misura C), il diritto alla comunicazione con familiari, datori di lavoro e autorità consolari (misura D) e garanzie speciali per indagati e imputati vulnerabili (misura E). Nella tabella di marcia si sottolinea che l’ordine dei diritti è puramente indicativo e di conseguenza potrà essere cambiato a seconda delle priorità. La tabella di marcia è concepita per operare come uno strumento globale; i suoi benefici si percepriranno appieno soltanto quando tutte le sue componenti saranno state attuate.

(10)

L’11 dicembre 2009 il Consiglio europeo ha accolto con favore la tabella di marcia e l’ha integrata nel programma di Stoccolma — Un’Europa aperta e sicura al servizio e a tutela dei cittadini (4) (punto 2.4). Il Consiglio europeo ha sottolineato il carattere non esaustivo della tabella di marcia, invitando la Commissione a esaminare ulteriori elementi dei diritti procedurali minimi di indagati e imputati e a valutare se sia necessario affrontare altre questioni, ad esempio la presunzione di innocenza, per promuovere una migliore cooperazione nel settore.

(11)

Finora sono state adottate due misure in base alla tabella di marcia: la direttiva 2010/64/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, sul diritto all’interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali (5), e la direttiva 2012/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, sul diritto all’informazione nei procedimenti penali (6).

(12)

La presente direttiva stabilisce norme minime relative al diritto di avvalersi di un difensore nei procedimenti penali e nei procedimenti di esecuzione del mandato d’arresto europeo ai sensi della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (7) («procedimenti di esecuzione del mandato d’arresto europeo»), al diritto di informare un terzo al momento della privazione della libertà personale e al diritto delle persone private della libertà personale di comunicare con terzi e con le autorità consolari. In tal modo, la direttiva promuove l’applicazione della Carta, in particolare gli articoli 4, 6, 7, 47 e 48, fondandosi sugli articoli 3, 5, 6 e 8 CEDU come interpretati dalla Corte europea dei diritti dell’uomo che, nella sua giurisprudenza, fissa regolarmente norme sul diritto di avvalersi di un difensore. Tale giurisprudenza stabilisce, tra l’altro, che l’equità del procedimento esige che l’indagato o l’imputato possano beneficiare dell’intera gamma di servizi specificamente associati all’assistenza legale. A tale riguardo, i difensori degli indagati o degli imputati dovrebbero poter garantire, senza limitazioni, gli aspetti fondamentali della difesa.

(13)

Fatti salvi gli obblighi degli Stati membri a norma della CEDU di garantire il diritto a un processo equo, i procedimenti relativi a reati minori commessi all’interno di un carcere e i procedimenti relativi a reati commessi in un contesto militare che sono trattati da un ufficiale di comando non dovrebbero essere considerati procedimenti penali ai fini della presente direttiva.

(14)

La presente direttiva dovrebbe essere attuata tenendo in considerazione le disposizioni della direttiva 2012/13/UE che stabiliscono che indagati e imputati siano informati immediatamente del diritto di avvalersi di un difensore e che indagati e imputati che siano arrestati o detenuti ricevano immediatamente una comunicazione dei diritti per iscritto che contenga informazioni sul diritto di avvalersi di un difensore.

(15)

Il termine «difensore» si riferisce, nella presente direttiva, a qualsiasi persona che è qualificata e autorizzata conformemente al diritto nazionale, ad esempio mediante abilitazione da parte di un organo preposto, a fornire consulenza e assistenza legali a indagati o imputati.

(16)

In taluni Stati membri un’autorità diversa da una corte avente giurisdizione in materia penale è competente per irrogare sanzioni diverse dalla privazione della libertà personale in relazione a reati relativamente minori. Questo può essere il caso, ad esempio, delle infrazioni al codice della strada commesse su larga scala e che potrebbero essere accertate in seguito a un controllo stradale. In tali situazioni non sarebbe ragionevole esigere che le autorità competenti garantiscano tutti i diritti sanciti dalla presente direttiva. Laddove il diritto di uno Stato membro preveda l’imposizione di una sanzione per reati minori da parte di tale autorità e laddove vi sia il diritto a presentare ricorso o la possibilità che il caso sia altrimenti deferito a una corte avente giurisdizione in materia penale, la presente direttiva dovrebbe quindi applicarsi solo ai procedimenti dinanzi a tale giurisdizione in seguito a ricorso o deferimento.

(17)

In alcuni Stati membri determinati reati minori, in particolare le infrazioni minori al codice della strada, le violazioni minori dei regolamenti comunali generali e le violazioni minori dell’ordine pubblico, sono considerati reati. In tali situazioni non sarebbe ragionevole esigere che le autorità competenti garantiscano tutti i diritti sanciti dalla presente direttiva. Laddove il diritto di uno Stato membro preveda che la privazione della libertà personale non possa essere imposta per sanzionare i reati minori, la presente direttiva dovrebbe pertanto applicarsi solo ai procedimenti dinanzi a una corte avente giurisdizione in materia penale.

(18)

L’ambito di applicazione della presente direttiva con riferimento a taluni reati minori dovrebbe far salvi gli obblighi degli Stati membri di garantire, ai sensi della CEDU, il diritto a un equo processo, che comprenda il diritto ad avere l’assistenza legale di un difensore.

(19)

Gli Stati membri dovrebbero assicurare che indagati e imputati abbiano il diritto di avvalersi di un difensore senza indebito ritardo in conformità della presente direttiva. In ogni caso, a indagati e imputati dovrebbe essere consentito di avvalersi di un difensore durante il procedimento penale dinanzi a una corte, qualora non abbiano rinunciato a tale diritto.

(20)

Ai fini della presente direttiva, non rientrano tra gli interrogatori le domande preliminari effettuate dalla polizia o da un’altra autorità di contrasto finalizzate a identificare l’interessato, a verificare il possesso di armi o ad accertare altre questioni analoghe relative alla sicurezza o a determinare se le indagini debbano essere avviate, ad esempio, nel corso di un controllo su strada o durante controlli periodici su base casuale qualora un indagato o imputato non sia ancora stato identificato.

(21)

Laddove una persona diversa da un indagato o un imputato, quale un testimone, diventi un indagato o imputato, tale persona dovrebbe essere tutelata dall’autoincriminazione e avere la facoltà di non rispondere, come confermato dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo. La presente direttiva fa pertanto espresso riferimento al caso pratico in cui tale persona diventi un indagato o un imputato durante un interrogatorio condotto dalla polizia o da un’altra autorità di contrasto nell’ambito di un procedimento penale. Laddove nel corso di un interrogatorio di tale tipo una persona diversa da un indagato o imputato diventi un indagato o imputato, è opportuno sospendere immediatamente l’interrogatorio. Tuttavia, l’interrogatorio può proseguire qualora l’interessato sia stato informato di essere indagato o imputato e sia in grado di esercitare pienamente i diritti previsti dalla presente direttiva.

(22)

Indagati e imputati dovrebbero avere il diritto di incontrare in privato il difensore che li assiste. Gli Stati membri possono stabilire disposizioni pratiche riguardanti la durata e la frequenza di tali incontri, tenendo conto delle circostanze del procedimento, in particolare della complessità del caso e degli adempimenti procedurali applicabili. Gli Stati membri possono altresì stabilire disposizioni pratiche per garantire la sicurezza, in particolare del difensore e dell’indagato o imputato, nel luogo in cui avviene tale incontro. Tali disposizioni pratiche non dovrebbero pregiudicare l’effettivo esercizio o l’essenza del diritto degli imputati o indagati di incontrare il loro difensore.

(23)

Indagati e imputati dovrebbero avere il diritto di comunicare con il difensore che li assiste. Tale comunicazione può aver luogo in qualsiasi momento, anche prima dell’esercizio del diritto di incontrare il difensore. Gli Stati membri possono stabilire disposizioni pratiche riguardanti la durata, la frequenza e le modalità di tale comunicazione, anche per quanto riguarda l’uso della videoconferenza o di altre tecnologie di comunicazione per consentire che tale comunicazione abbia luogo. Tali disposizioni pratiche non dovrebbero pregiudicare l’effettivo esercizio o l’essenza del diritto degli imputati o indagati di comunicare con il loro difensore.

(24)

In relazione ad alcuni reati minori, la presente direttiva non dovrebbe impedire agli Stati membri di disciplinare il diritto dell’indagato o dell’imputato ad essere assisitito da un difensore mediante l’uso del telefono. Tuttavia, una siffatta limitazione del diritto dovrebbe essere circoscritta ai casi in cui l’indagato o l’imputato non sarà interrogato dalla polizia o da un’altra autorità di contrasto.

(25)

Gli Stati membri dovrebbero assicurare che indagati e imputati abbiano il diritto alla presenza e alla partecipazione effettiva del loro difensore in occasione di interrogatori da parte della polizia o di un’altra autorità di contrasto o giudiziaria, comprese le udienze dinanzi al giudice. Detta partecipazione dovrebbe avvenire conformemente a eventuali procedure previste dal diritto nazionale che disciplinino la partecipazione del difensore in occasione di interrogatori dell’indagato o imputato da parte della polizia o di un’altra autorità di contrasto o giudiziaria, comprese le udienze dinanzi al giudice, a condizione che tali procedure non pregiudichino l’effettivo esercizio e l’essenza del diritto in questione. In occasione di un interrogatorio dell’indagato o imputato da parte della polizia o di un’altra autorità di contrasto o giudiziaria o di un’udienza davanti al giudice, il difensore può, tra l’altro, secondo dette procedure, porre domande, chiedere chiarimenti e rendere dichiarazioni che dovrebbero essere verbalizzate conformemente al diritto dello Stato membro interessato.

(26)

Indagati e imputati hanno diritto a che il proprio difensore presenzi agli atti investigativi o di raccolta delle prove nella misura in cui essi siano previsti dal diritto nazionale pertinente e nella misura in cui a indagati o imputati sia imposto o consentito presenziarvi. Tali atti dovrebbero includere almeno le ricognizioni di persone nelle quali l’indagato o imputato figura tra altre persone per essere identificato da una vittima o da un testimone, i confronti in cui un indagato o imputato è posto di fronte a uno o più testimoni o vittime qualora vi sia una divergenza tra loro in merito a fatti o questioni importanti e le ricostruzioni delle scene del crimine alla presenza dell’indagato o imputato al fine di comprendere meglio le modalità e le circostanze in cui è stato commesso il reato e per poter rivolgere domande specifiche all’indagato o all’imputato. Gli Stati membri possono stabilire disposizioni pratiche riguardanti la presenza del difensore in occasione di atti investigativi o di raccolta delle prove. Tali disposizioni pratiche non dovrebbero pregiudicare l’effettivo esercizio e l’essenza dei diritti in questione. In caso di presenza del difensore in occasione di un atto investigativo o di raccolta delle prove, tale presenza dovrebbe essere verbalizzata utilizzando la procedura di verbalizzazione ai sensi del diritto dello Stato membro interessato.

(27)

Gli Stati membri dovrebbero impegnarsi a rendere disponibili informazioni generali, ad esempio su un sito web o per mezzo di opuscoli disponibili presso gli uffici di polizia, per aiutare gli indagati e imputati a trovare un difensore. Tuttavia, gli Stati membri non dovrebbero essere tenuti ad adottare misure attive per garantire che l’indagato o imputato che non è privato della libertà personale sia assistito da un difensore se l’interessato stesso non ha disposto di farsi assistere da un difensore. L’indagato o imputato interessato dovrebbe poter contattare, consultare liberamente un difensore e farsi assistere dallo stesso.

(28)

Laddove gli indagati o imputati siano privati della libertà personale, gli Stati membri dovrebbero adottare le disposizioni necessarie per assicurare che essi siano in grado di esercitare in modo effettivo il loro diritto di avvalersi di un difensore, anche predisponendo l’assistenza di un difensore qualora non ne abbiano uno, a meno che non abbiano rinunciato a tale diritto. Tali disposizioni potrebbero prevedere, tra l’altro, che le autorità competenti predispongano l’assistenza di un difensore sulla base di un elenco di difensori disponibili tra cui l’indagato o imputato possa scegliere. Tali disposizioni potrebbero comprendere, se del caso, quelle relative al patrocinio a spese dello Stato.

(29)

Le condizioni in cui gli indagati o imputati sono privati della libertà personale dovrebbero rispettare pienamente le norme stabilite dalla CEDU, dalla Carta e dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea (Corte di giustizia) e della Corte europea dei diritti dell’uomo. Nel fornire assistenza, a norma della presente direttiva, a un indagato o a un imputato privato della libertà personale, il difensore in questione dovrebbe poter interpellare le autorità competenti circa le condizioni di privazione della libertà personale di tale persona.

(30)

Qualora l’indagato o imputato si trovi in un luogo geograficamente lontano, ad esempio in territori d’oltremare o laddove uno Stato membro conduce o partecipa ad operazioni militari fuori del suo territorio, gli Stati membri possono derogare temporaneamente al diritto dell’indagato o imputato di avvalersi di un difensore senza indebito ritardo dopo la privazione della libertà personale. Durante tale deroga temporanea, le autorità competenti non dovrebbero interrogare l’interessato o procedere a uno degli atti investigativi o di raccolta delle prove di cui alla presente direttiva. Qualora non sia possibile avvalersi in maniera immediata di un difensore a causa della lontananza geografica dell’indagato o imputato, gli Stati membri dovrebbero predisporre la comunicazione tramite telefono o videoconferenza, a meno che ciò non sia impossibile.

(31)

Gli Stati membri dovrebbero poter derogare temporaneamente al diritto di avvalersi di un difensore nella fase che precede il processo penale qualora sia necessario, in casi d’urgenza, prevenire gravi conseguenze negative per la vita, la libertà o l’integrità fisica di una persona. Durante una deroga temporanea per tale motivo, le autorità competenti possono interrogare gli indagati o imputati senza la presenza del difensore, a condizione che essi siano stato informati della loro facoltà di non rispondere e possano esercitare tale diritto e a condizione che detto interrogatorio non pregiudichi i diritti della difesa, comprese le garanzie contro l’autoincriminazione. Si può procedere all’interrogatorio soltanto allo scopo e nella misura necessaria a ottenere informazioni essenziali per evitare gravi conseguenze negative per la vita, la libertà o l’integrità fisica di una persona. Ogni abuso di tale deroga arrecherebbe, in linea di principio, un pregiudizio irrimediabile ai diritti della difesa.

(32)

Gli Stati membri dovrebbero altresì poter derogare temporaneamente al diritto di avvalersi di un difensore nella fase che precede il processo penale qualora sia indispensabile un intervento immediato delle autorità inquirenti per evitare che tale processo penale sia compromesso in modo sostanziale, in particolare per evitare che siano distrutte o alterate prove essenziali o siano influenzati i testimoni. Durante una deroga temporanea per tale motivo, le autorità competenti possono interrogare gli indagati o imputati senza la presenza di un difensore, a condizione che essi siano stati informati della loro facoltà di non rispondere e possano esercitare tale diritto e a condizione che detto interrogatorio non pregiudichi i diritti della difesa, comprese le garanzie contro l’autoincriminazione. Si può procedere all’interrogatorio soltanto allo scopo e nella misura necessaria a ottenere informazioni essenziali per evitare di compromettere in modo sostanziale un processo penale. Ogni abuso di tale deroga arrecherebbe, in linea di principio, un pregiudizio irrimediabile ai diritti della difesa.

(33)

La riservatezza delle comunicazioni fra gli indagati o imputati e il loro difensore è fondamentale per garantire l’effettivo esercizio dei diritti della difesa ed è parte essenziale del diritto a un processo equo. Gli Stati membri dovrebbero pertanto rispettare, senza deroghe, la riservatezza degli incontri e delle altre forme di comunicazione tra il difensore e l’indagato o imputato nell’esercizio del diritto di avvalersi di un difensore di cui alla presente direttiva. La presente direttiva fa salve le procedure applicabili nel caso in cui sussistano circostanze oggettive e concrete che determinano il sospetto che il difensore è coinvolto in un reato con l’indagato o imputato. L’attività criminale del difensore non dovrebbe essere considerata un’assistenza legittima agli indagati o imputati nel quadro della presente direttiva. L’obbligo di rispettare la riservatezza non implica solo che gli Stati membri dovrebbero astenersi dall’interferire in tali comunicazioni o dall’accedervi, ma anche che, se gli indagati o imputati sono privati della libertà personale o si trovano altrimenti in un luogo sotto il controllo dello Stato, gli Stati membri dovrebbero assicurare che le disposizioni in materia di comunicazione difendano e tutelino la riservatezza. Ciò fa salvi i meccanismi predisposti nelle strutture di detenzione per evitare l’invio ai detenuti di plichi illegali, quale il vaglio della corrispondenza, a condizione che tali meccanismi non consentano alle autorità competenti di leggere le comunicazioni tra gli indagati o imputati e il loro difensore. La presente direttiva fa salve altresì le procedure di cui al diritto nazionale in base alle quali l’inoltro di corrispondenza può essere rifiutato qualora il mittente non accetti che la corrispondenza sia prima sottoposta ad un giudice competente.

(34)

La presente direttiva dovrebbe lasciare impregiudicata una violazione della riservatezza legata a un’operazione di sorveglianza legittima da parte delle autorità competenti. La presente direttiva dovrebbe inoltre lasciare impregiudicato il lavoro che è svolto, ad esempio, dai servizi segreti nazionali per salvaguardare la sicurezza nazionale conformemente all’articolo 4, paragrafo 2, del trattato sull’Unione europea (TUE) o che rientra nell’ambito di applicazione dell’articolo 72 TFUE, ai sensi del quale il titolo V su uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia non deve ostare all’esercizio delle responsabilità incombenti agli Stati membri per il mantenimento dell’ordine pubblico e la salvaguardia della sicurezza interna.

(35)

Gli indagati e imputati privati della libertà personale dovrebbero avere il diritto di informare senza indebito ritardo almeno una persona, quale un familiare o un datore di lavoro, da loro indicata, della loro privazione della libertà personale, a condizione che ciò non pregiudichi il normale svolgimento del procedimento penale nei confronti della persona interessata o qualsiasi altro procedimento penale. Gli Stati membri possono stabilire disposizioni pratiche in relazione all’applicazione di tale diritto. Tali disposizioni pratiche non dovrebbero pregiudicare l’effettivo esercizio e l’essenza del diritto. Tuttavia, in circostanze limitate ed eccezionali, dovrebbe essere possibile derogare temporaneamente a tale diritto qualora ciò sia giustificato, alla luce delle circostanze particolari del caso, da un motivo imperativo specificato nella presente direttiva. Quando le autorità competenti prendono in considerazione l’applicazione di tale deroga temporanea nei confronti di un determinato terzo, dovrebbero prima esaminare se un altro terzo, indicato dall’indagato o imputato, possa essere informato della privazione della libertà personale.

(36)

Indagati e imputati dovrebbero avere il diritto, durante lo stato di privazione della libertà personale, di comunicare senza indebito ritardo con almeno un terzo, quale un parente, da essi indicato. Gli Stati membri possono limitare o differire l’esercizio di tale diritto in considerazione di esigenze imperative o di esigenze operative proporzionate. Tali esigenze potrebbero includere, tra l’altro, la necessità di evitare gravi conseguenze negative per la vita, la libertà o l’integrità fisica di una persona, la necessità di evitare che sia pregiudicato un procedimento penale, la necessità di evitare un reato, la necessità di assistere a un’udienza e la necessità di proteggere le vittime di reato. Quando le autorità competenti prendono in considerazione la limitazione o il differimento dell’esercizio del diritto di comunicare nei confronti di un determinato terzo, dovrebbero prima esaminare se gli indagati o imputati possano comunicare con un altro terzo da loro indicato. Gli Stati membri possono stabilire disposizioni pratiche riguardanti il momento, le modalità, la durata e la frequenza della comunicazione con terzi, tenendo conto della necessità di mantenere ordine e sicurezza nel luogo in cui si trova la persona privata della libertà personale.

(37)

Il diritto degli indagati e imputati che sono privati della libertà personale all’assistenza consolare è sancito dall’articolo 36 della Convenzione di Vienna del 1963 sulle relazioni consolari, che conferisce agli Stati il diritto di avere contatti con i propri cittadini. La presente direttiva conferisce un diritto analogo a indagati e imputati privati della libertà personale che lo desiderino. La protezione consolare può essere esercitata da autorità diplomatiche quando queste agiscono in qualità di autorità consolari.

(38)

Gli Stati membri dovrebbero definire chiaramente nel diritto nazionale i motivi e i criteri per qualsiasi deroga temporanea ai diritti conferiti dalla presente direttiva e dovrebbero fare un uso limitato di tali deroghe. Qualsiasi deroga temporanea dovrebbe essere proporzionata, rigorosamente limitata nel tempo, non essere basata esclusivamente sul tipo o sulla gravità del reato contestato e non dovrebbe pregiudicare l’equità complessiva del procedimento. Gli Stati membri dovrebbero assicurare che, in caso di autorizzazione di una deroga temporanea ai sensi della presente direttiva da parte di un’autorità giudiziaria che non sia un giudice la decisione di autorizzazione della deroga temporanea possa essere valutata da un giudice, almeno durante la fase processuale.

(39)

Gli indagati e imputati dovrebbero poter rinunciare a un diritto conferito dalla presente direttiva a condizione che abbiano ricevuto informazioni sul contenuto del diritto in questione e sulle possibili conseguenze della rinuncia allo stesso. Nel fornire tali informazioni, si dovrebbe tenere conto delle condizioni specifiche degli indagati o imputati interessati, tra cui la loro età e il loro stato mentale e fisico.

(40)

La rinuncia e le circostanze in cui avviene dovrebbero essere verbalizzate utilizzando la procedura di verbalizzazione prevista dal diritto dello Stato membro interessato. Ciò non dovrebbe comportare per gli Stati membri l’obbligo aggiuntivo di introdurre nuovi meccanismi né alcun tipo di onere amministrativo supplementare.

(41)

Laddove un indagato o imputato revochi la propria rinuncia in conformità della presente direttiva, non dovrebbe essere necessario procedere nuovamente all’interrogatorio e ad eventuali atti procedurali eseguiti nel periodo durante il quale si è rinunciato al diritto in questione.

(42)

Le persone oggetto di un procedimento di esecuzione del mandato di arresto europeo («persone ricercate») dovrebbero avere il diritto di avvalersi di un difensore nello Stato membro di esecuzione al fine di poter esercitare in modo effettivo i propri diritti ai sensi della decisione quadro 2002/584/GAI. Quando partecipa a un’audizione della persona ricercata da parte dell’autorità giudiziaria di esecuzione, il difensore può, tra l’altro, in conformità delle procedure previste dal diritto nazionale, porre domande, chiedere chiarimenti e rendere dichiarazioni. La partecipazione del difensore a tale audizione dovrebbe essere verbalizzata utilizzando la procedura di verbalizzazione conformemente al diritto dello Stato membro interessato.

(43)

Le persone ricercate dovrebbero avere il diritto di incontrare in privato il difensore che le assiste nello Stato membro di esecuzione. Gli Stati membri possono stabilire disposizioni pratiche riguardanti la durata e la frequenza di tali incontri, tenendo conto delle circostanze particolari del caso. Gli Stati membri possono altresì stabilire disposizioni pratiche per garantire la sicurezza, in particolare del difensore e della persona ricercata, nel luogo in cui avviene l’incontro tra il difensore e la persona ricercata. Tali disposizioni pratiche non dovrebbero pregiudicare l’effettivo esercizio e l’essenza del diritto delle persone ricercate di incontrare il loro difensore.

(44)

Le persone ricercate dovrebbero avere il diritto di comunicare con il difensore che le assiste nello Stato dell’esecuzione. La comunicazione dovrebbe poter aver luogo in qualsiasi momento, anche prima dell’esercizio del diritto di incontrare il difensore. Gli Stati membri possono stabilire disposizioni pratiche riguardanti la durata, la frequenza e le modalità della comunicazione fra le persone ricercate e il loro difensore, anche per quanto riguarda l’uso della videoconferenza o di altre tecnologie di comunicazione per consentire che tale comunicazione abbia luogo. Tali disposizioni pratiche non dovrebbero pregiudicare l’effettivo esercizio e l’essenza del diritto delle persone ricercate di comunicare con il loro difensore.

(45)

Lo Stato membro di esecuzione dovrebbe adottare le disposizioni necessarie per assicurare che le persone ricercate siano in grado di esercitare in modo effettivo il loro diritto di avvalersi di un difensore, anche predisponendo l’assistenza di un difensore qualora le persone ricercate non ne abbiano uno, a meno che non abbiano rinunciato a tale diritto. Tali disposizioni, comprese, se del caso, quelle sul patrocinio a spese dello Stato, dovrebbero essere disciplinate dal diritto nazionale. Esse potrebbero prevedere, tra l’altro, che le autorità competenti predispongano l’assistenza di un difensore sulla base di un elenco di difensori disponibili tra cui le persone ricercate potrebbero scegliere.

(46)

Senza indebito ritardo dopo essere stata informata che una persona ricercata desidera nominare un difensore nello Stato membro di emissione, l’autorità competente di tale Stato membro dovrebbe fornire informazioni alla persona ricercata per agevolarla nella nomina di un difensore in detto Stato membro. Tali informazioni potrebbero, ad esempio, comprendere l’elenco aggiornato dei difensori oppure il nome di un difensore di turno nello Stato di emissione in grado di fornire informazioni e consulenza in casi connessi al mandato d’arresto europeo. Gli Stati membri potrebbero chiedere che detto elenco sia stilato dall’ordine degli avvocati competente.

(47)

La procedura di consegna è fondamentale per la cooperazione in materia penale tra gli Stati membri. L’osservanza dei termini previsti dalla decisione quadro 2002/584/GAI è essenziale per tale cooperazione. Pertanto, è opportuno che tali termini siano rispettati consentendo nel contempo alle persone ricercate di esercitare pienamente i loro diritti ai sensi della presente direttiva nei procedimenti di esecuzione del mandato d’arresto europeo.

(48)

Nelle more dell’adozione di un atto legislativo dell’Unione sul patrocinio a spese dello Stato, gli Stati membri dovrebbero applicare il loro diritto nazionale in materia, che dovrebbe essere conforme alla Carta, alla CEDU e alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo.

(49)

Conformemente al principio dell’efficacia del diritto dell’Unione, gli Stati membri dovrebbero istituire mezzi di ricorso adeguati ed efficaci per tutelare i diritti conferiti ai singoli dalla presente direttiva.

(50)

Gli Stati membri dovrebbero garantire che nella valutazione delle dichiarazioni rese da indagati o imputati o delle prove raccolte in violazione del loro diritto ad avvalersi di un difensore o in casi in cui è stata autorizzata una deroga a tale diritto conformemente alla presente direttiva siano rispettati i diritti della difesa e l’equità del procedimento. In tale contesto è opportuno tener conto della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, che ha stabilito che i diritti della difesa saranno irrimediabilmente pregiudicati quando dichiarazioni incriminanti rese durante un interrogatorio di polizia senza la possibilità di avvalersi di un difensore sono usate ai fini di una condanna. Ciò dovrebbe far salvo l’uso di dichiarazioni per altri scopi consentiti dal diritto nazionale, quali la necessità di eseguire atti investigativi urgenti per evitare la perpetrazione di ulteriori reati o gravi conseguenze negative per chiunque, o legate all’urgente necessità di evitare di compromettere in modo sostanziale un procedimento penale, qualora la possibilità di avvalersi di un difensore o un ritardo nello svolgimento delle indagini possa pregiudicare irrimediabilmente indagini in corso su un reato grave. Inoltre, ciò dovrebbe far salvi i sistemi o le norme nazionali in materia di ammissibilità delle prove e non dovrebbe impedire agli Stati membri di mantenere un sistema in base al quale possono essere prodotte davanti a un giudice tutte le prove esistenti, senza che vi sia una valutazione distinta o preliminare dell’ammissibilità di tali prove.

(51)

L’obbligo di dedicare un’attenzione particolare a indagati e imputati in posizione di potenziale debolezza costituisce il fondamento di una buona amministrazione della giustizia. Le autorità preposte all’esercizio dell’azione penale e le autorità di contrasto e giudiziarie dovrebbero pertanto agevolare tali soggetti nell’esercizio effettivo dei diritti previsti dalla presente direttiva, ad esempio tenendo conto di qualsiasi potenziale vulnerabilità che comprometta la loro capacità di esercitare il diritto di avvalersi di un difensore e di informare un terzo al momento della privazione della libertà personale e adottando le misure necessarie per garantire i diritti in questione.

(52)

La presente direttiva difende i diritti fondamentali e i principi riconosciuti dalla Carta, compresi la proibizione della tortura e di trattamenti inumani e degradanti, il diritto alla libertà e alla sicurezza, il rispetto della vita privata e familiare, il diritto all’integrità della persona, i diritti dei minori, l’integrazione delle persone con disabilità, il diritto a un ricorso effettivo e il diritto a un giudice imparziale, la presunzione d’innocenza e i diritti della difesa. La presente direttiva dovrebbe essere applicata in conformità di tali diritti e principi.

(53)

Gli Stati membri dovrebbero assicurare che le disposizioni della presente direttiva, quando corrispondono a diritti garantiti dalla CEDU, siano applicate in modo coerente con le disposizioni della CEDU come sviluppate dalla pertinente giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo.

(54)

La presente direttiva stabilisce norme minime. Gli Stati membri possono ampliare i diritti da essa previsti al fine di assicurare un livello di tutela più elevato. Tale livello di tutela più elevato non dovrebbe costituire un ostacolo al reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie che dette regole minime mirano a facilitare. Il livello di tutela non dovrebbe mai essere inferiore alle norme della Carta e della CEDU come interpretate dalla giurisprudenza della Corte di giustizia e della Corte europea dei diritti dell’uomo.

(55)

La presente direttiva promuove i diritti dei minori e tiene conto delle linee guida del Consiglio d’Europa su una giustizia a misura di minore, in particolare delle relative norme in materia di informazione e consulenza da fornire ai minori. La presente direttiva assicura che ad indagati e imputati, compresi i minori, siano fornite informazioni adeguate per comprendere le conseguenze della rinuncia a un diritto previsto dalla presente direttiva e che tale rinuncia avvenga in maniera volontaria e inequivocabile. Qualora l’indagato o imputato sia un minore, il titolare della responsabilità genitoriale dovrebbe essere informato quanto prima a seguito della privazione della libertà personale del minore e dovrebbe ricevere comunicazione dei relativi motivi. Se la comunicazione di tali informazioni al titolare della responsabilità genitoriale è contraria all’interesse superiore del minore, è opportuno che sia informato un altro adulto idoneo, ad esempio un parente. Ciò dovrebbe far salve le disposizioni del diritto nazionale che dispongono che specifiche autorità, istituzioni o persone, in particolare quelle responsabili per la protezione o il benessere dei minori, siano informate della privazione della libertà personale di un minore. Salvo in casi del tutto eccezionali, gli Stati membri dovrebbero astenersi dal limitare o differire l’esercizio del diritto di comunicare con un terzo in relazione a minori indagati o imputati privati della libertà personale. In caso di differimento, il minore non dovrebbe comunque essere tenuto in isolamento e dovrebbe essere autorizzato a comunicare, ad esempio, con un’istituzione o una persona responsabile per la protezione o il benessere dei minori.

(56)

Conformemente alla dichiarazione politica comune del 28 settembre 2011 degli Stati membri e della Commissione sui documenti esplicativi (8), gli Stati membri si sono impegnati ad accompagnare, in casi giustificati, la notifica delle loro misure di recepimento con uno o più documenti che chiariscano il rapporto tra gli elementi costitutivi di una direttiva e le parti corrispondenti degli strumenti nazionali di recepimento. Per quanto riguarda la presente direttiva, il legislatore ritiene che la trasmissione di tali documenti sia giustificata.

(57)

Poiché gli obiettivi della presente direttiva, vale a dire la fissazione di norme minime comuni relative al diritto ad avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato d’arresto europeo, al diritto di informare un terzo al momento della privazione della libertà personale e al diritto delle persone private della libertà personale di comunicare con terzi e con le autorità consolari, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque, a motivo della portata della misura, essere conseguiti meglio a livello dell’Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 TUE. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(58)

A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al TUE e al TFUE, e fatto salvo l’articolo 4 di tale protocollo, detti Stati membri non partecipano all’adozione della presente direttiva, non sono da essa vincolati, né sono soggetti alla sua applicazione.

(59)

A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al TUE e al TFUE, la Danimarca non partecipa all’adozione della presente direttiva, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Oggetto

La presente direttiva stabilisce norme minime relative al diritto di indagati e imputati in procedimenti penali e di persone oggetto di procedimenti ai sensi della decisione quadro 2002/584/GAI («procedimenti di esecuzione del mandato d’arresto europeo») ad avvalersi di un difensore, al diritto di informare un terzo al momento della privazione della libertà personale e al diritto delle persone private della libertà personale di comunicare con terzi e con le autorità consolari.

Articolo 2

Ambito di applicazione

1.   La presente direttiva si applica agli indagati e imputati in procedimenti penali dal momento in cui sono informati dalle autorità competenti di uno Stato membro, mediante notifica ufficiale o in altro modo, di essere indagati o imputati per un reato, indipendentemente dal fatto che siano privati della libertà personale. Si applica fino alla conclusione del procedimento, vale a dire fino alla decisione definitiva che stabilisce se l’indagato o imputato abbia commesso il reato, inclusi, se del caso, l’irrogazione della pena e l’esaurimento delle procedure d’impugnazione.

2.   La presente direttiva si applica alle persone oggetto di un procedimento di esecuzione del mandato d’arresto europeo («persone ricercate») a partire dal momento del loro arresto nello Stato membro di esecuzione conformemente all’articolo 10.

3.   La presente direttiva si applica, alle stesse condizioni di cui al paragrafo 1, altresì alle persone diverse da indagati o imputati che, nel corso di un interrogatorio da parte della polizia o di altre autorità di contrasto, diventano indagati o imputati.

4.   Fatto salvo il diritto a un equo processo, in relazione a reati minori:

a)

laddove il diritto di uno Stato membro preveda l’irrogazione di una sanzione da parte di un’autorità diversa da una giurisdizione competente in materia penale e l’irrogazione di tale sanzione possa essere oggetto di impugnazione dinanzi a tale giurisdizione o ad essa deferita; oppure

b)

laddove la privazione della libertà personale non possa essere imposta come sanzione,

la presente direttiva si applica solamente ai procedimenti dinanzi a una giurisdizione competente in materia penale.

In ogni caso, la presente direttiva si applica integralmente se l’indagato o imputato è privato della libertà personale, indipendentemente dalla fase del procedimento penale.

Articolo 3

Diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale

1.   Gli Stati membri assicurano che gli indagati e imputati abbiano diritto di avvalersi di un difensore in tempi e secondo modalità tali da permettere agli interessati di esercitare i propri diritti di difesa in modo concreto ed effettivo.

2.   Gli indagati e gli imputati si avvalgono di un difensore senza indebito ritardo. In ogni caso, gli indagati e gli imputati si avvalgono di un difensore a partire dal primo tra i momenti seguenti:

a)

prima che essi siano interrogati dalla polizia o da un’altra autorità di contrasto o giudiziaria;

b)

quando le autorità inquirenti o altre autorità competenti procedono ad atti investigativi o altri atti di raccolta delle prove conformemente al paragrafo 3, lettera c);

c)

senza indebito ritardo dopo la privazione della libertà personale;

d)

qualora siano stati chiamati a comparire dinanzi a un giudice competente in materia penale, a tempo debito prima che compaiano dinanzi a tale giudice.

3.   Il diritto di avvalersi di un difensore comporta quanto segue:

a)

gli Stati membri garantiscono che gli indagati e imputati abbiano diritto di incontrare in privato e di comunicare con il difensore che li assiste, anche prima dell’interrogatorio da parte della polizia o di un’altra autorità di contrasto o giudiziaria;

b)

gli Stati membri garantiscono che gli indagati e imputati abbiano diritto alla presenza e alla partecipazione effettiva del loro difensore quando sono interrogati. Tale partecipazione avviene secondo le procedure previste dal diritto nazionale, a condizione che tali procedure non pregiudichino l’effettivo esercizio o l’essenza del diritto in questione. Ove un difensore partecipi all’interrogatorio, il fatto che ci sia stata tale partecipazione è verbalizzato utilizzando la procedura di verbalizzazione conformemente al diritto dello Stato membro interessato;

c)

gli Stati membri garantiscono che gli indagati e imputati abbiano almeno diritto alla presenza del proprio difensore ai seguenti atti di indagine o di raccolta delle prove, ove tali atti siano previsti dal diritto nazionale e all’indagato o all’imputato sia richiesto o permesso di essere presente all’atto in questione:

i)

ricognizioni di persone;

ii)

confronti;

iii)

ricostruzioni della scena di un crimine.

4.   Gli Stati membri si impegnano a rendere disponibili informazioni generali per aiutare gli indagati e imputati a trovare un difensore.

Fatte salve le disposizioni del diritto nazionale relative alla presenza obbligatoria di un difensore, gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie per assicurare che gli indagati e imputati che sono privati della libertà personale siano in grado di esercitare in modo effettivo il loro diritto di avvalersi di un difensore, a meno che non abbiano rinunciato a tale diritto ai sensi dell’articolo 9.

5.   In circostanze eccezionali e solo nella fase che precede il processo, gli Stati membri possono derogare temporaneamente all’applicazione del paragrafo 2, lettera c), qualora, a causa della lontananza geografica dell’indagato o imputato, sia impossibile garantire il diritto di avvalersi di un difensore senza indebito ritardo dopo la privazione della libertà personale.

6.   In circostanze eccezionali e solo nella fase che precede il processo, gli Stati membri possono derogare temporaneamente all’applicazione dei diritti di cui al paragrafo 3 nella misura in cui ciò sia giustificato alla luce delle circostanze particolari del caso, sulla base di uno dei seguenti motivi imperativi:

a)

ove vi sia la necessità impellente di evitare gravi conseguenze negative per la vita, la libertà o l’integrità fisica di una persona;

b)

ove vi sia la necessità indispensabile di un intervento immediato delle autorità inquirenti per evitare di compromettere in modo sostanziale un procedimento penale.

Articolo 4

Riservatezza

Gli Stati membri rispettano la riservatezza delle comunicazioni fra indagati o imputati e il loro difensore nell’esercizio del loro diritto di avvalersi di un difensore previsto dalla presente direttiva. Tale comunicazione comprende gli incontri, la corrispondenza, le conversazioni telefoniche e le altre forme di comunicazione consentite ai sensi del diritto nazionale.

Articolo 5

Diritto di informare un terzo della privazione della libertà personale

1.   Gli Stati membri garantiscono che indagati e imputati che sono privati della libertà personale abbiano il diritto, se lo desiderano, di informare della loro privazione della libertà personale almeno una persona, quale un parente o un datore di lavoro, da loro indicata, senza indebito ritardo.

2.   Gli Stati membri garantiscono che, qualora l’indagato o imputato sia un minore, il titolare della potestà genitoriale sia informato quanto prima della privazione della libertà personale e dei relativi motivi, salvo che ciò sia contrario all’interesse superiore del minore, nel qual caso ne è informato un altro adulto idoneo. Ai fini del presente paragrafo, è considerata minore una persona di età inferiore ai diciotto anni.

3.   Gli Stati membri possono derogare temporaneamente all’applicazione dei diritti di cui ai paragrafi 1 e 2 qualora ciò sia giustificato alla luce delle circostanze particolari del caso, sulla base di uno dei seguenti motivi imperativi:

a)

ove vi sia la necessità impellente di evitare gravi conseguenze negative per la vita, la libertà o l’integrità fisica di una persona; o

b)

ove vi sia la necessità impellente di prevenire una situazione suscettibile di compromettere in modo sostanziale un procedimento penale.

4.   Allorché derogano temporaneamente all’applicazione del diritto di cui al paragrafo 2, gli Stati membri garantiscono che un’autorità competente per la protezione o il benessere dei minori sia informata senza indebito ritardo della privazione della libertà personale del minore.

Articolo 6

Diritto di comunicare con terzi durante lo stato di privazione della libertà personale

1.   Gli Stati membri garantiscono che indagati e imputati che sono privati della libertà personale abbiano il diritto di comunicare senza indebito ritardo con almeno un terzo, quale un parente, da essi indicato.

2.   Gli Stati membri possono limitare o differire l’esercizio del diritto di cui al paragrafo 1 in considerazione di esigenze imperative o di esigenze operative proporzionate.

Articolo 7

Diritto di comunicare con le autorità consolari

1.   Gli Stati membri garantiscono che indagati e imputati che non sono loro cittadini e che sono privati della libertà personale abbiano il diritto di informare della privazione della libertà personale le autorità consolari del loro Stato di cittadinanza senza indebito ritardo e di comunicare con tali autorità, se lo desiderano. Tuttavia, se gli indagati o imputati hanno due o più cittadinanze, possono scegliere quali autorità consolari informare della privazione della libertà personale, se del caso, e con chi desiderano comunicare.

2.   Gli indagati e imputati hanno altresì il diritto di ricevere visite delle loro autorità consolari, il diritto di conversare e di corrispondere con esse nonché il diritto ad una assistenza legale predisposta dalle loro autorità consolari, fatto salvo il consenso di tali autorità e se gli indagati o imputati in questione lo desiderano.

3.   L’esercizio dei diritti stabiliti dal presente articolo può essere disciplinato dal diritto o dalle procedure nazionali, a condizione che consentano di dare pieno effetto alle finalità cui mirano tali diritti.

Articolo 8

Condizioni generali per l’applicazione di deroghe temporanee

1.   Qualsiasi deroga temporanea ai sensi dell’articolo 3, paragrafi 5 o 6, o dell’articolo 5, paragrafo 3:

a)

è proporzionata e non va oltre quanto è necessario;

b)

è rigorosamente limitata nel tempo;

c)

non si basa esclusivamente sul tipo o sulla gravità del reato contestato; e

d)

non pregiudica l’equità complessiva del procedimento.

2.   Le deroghe temporanee ai sensi dell’articolo 3, paragrafi 5 o 6, possono essere autorizzate solo mediante decisione debitamente motivata, adottata caso per caso da un’autorità giudiziaria o da un’altra autorità competente a condizione che la decisione possa essere sottoposta a controllo giurisdizionale. La decisione debitamente motivata è verbalizzata utilizzando la procedura di verbalizzazione conformemente al diritto dello Stato membro interessato.

3.   Le deroghe temporanee ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 3, possono essere autorizzate solo caso per caso da un’autorità giudiziaria o da un’altra autorità competente a condizione che la decisione possa essere sottoposta a controllo giurisdizionale.

Articolo 9

Rinuncia

1.   Fatte salvo il diritto nazionale che impone la presenza o l’assistenza obbligatoria di un difensore, gli Stati membri garantiscono che, in relazione a qualunque rinuncia a un diritto di cui agli articoli 3 e 10:

a)

l’indagato o imputato abbia ricevuto, oralmente o per iscritto, informazioni chiare e sufficienti in un linguaggio semplice e comprensibile sul contenuto del diritto in questione e sulle possibili conseguenze della rinuncia allo stesso; e

b)

la rinuncia avvenga in maniera volontaria ed inequivocabile.

2.   La rinuncia, che può essere effettuata oralmente o per iscritto, nonché le circostanze in cui è avvenuta sono verbalizzate utilizzando la procedura di verbalizzazione conformemente al diritto dello Stato membro interessato.

3.   Gli Stati membri garantiscono che indagati e imputati possano successivamente revocare una rinuncia in qualunque momento nel corso del procedimento penale e che siano informati di tale possibilità. Tale revoca produce effetto dal momento in cui è effettuata.

Articolo 10

Diritto di accesso a un difensore nel procedimento di esecuzione del mandato d’arresto europeo

1.   Gli Stati membri garantiscono che una persona ricercata abbia diritto di avvalersi di un difensore nello Stato membro di esecuzione al momento dell’arresto eseguito in conformità del mandato d’arresto europeo.

2.   Con riferimento al contenuto del diritto di avvalersi di un difensore nello Stato membro di esecuzione, le persone ricercate godono, in tale Stato membro, dei seguenti diritti:

a)

il diritto di avvalersi di un difensore in maniera tale da permettere alle persone ricercate di esercitare i loro diritti in modo effettivo e in ogni caso senza indebito ritardo dal momento in cui sono private della libertà personale;

b)

il diritto di incontrare e di comunicare con il difensore che le assiste;

c)

il diritto alla presenza e alla partecipazione, conformemente alle procedure previste dal diritto nazionale, del loro difensore all’audizione di una persona ricercata da parte dell’autorità giudiziaria di esecuzione. Ove un difensore partecipi all’audizione, tale partecipazione è verbalizzata utilizzando la procedura di verbalizzazione conformemente al diritto dello Stato membro interessato.

3.   I diritti di cui agli articoli 4, 5, 6, 7, 9 e, in caso di applicazione di una deroga temporanea ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 3, all’articolo 8, si applicano, mutatis mutandis, al procedimento di esecuzione del mandato d’arresto europeo nello Stato membro di esecuzione.

4.   L’autorità competente dello Stato membro di esecuzione provvede, senza indebito ritardo dopo la privazione della libertà personale, ad informare le persone ricercate che hanno il diritto di nominare un difensore nello Stato membro di emissione. Il ruolo del difensore nello Stato membro di emissione consiste nell’assistere il difensore nello Stato membro di esecuzione fornendogli informazioni e consulenza ai fini dell’effettivo esercizio dei diritti delle persone ricercate di cui alla decisione quadro 2002/584/GAI.

5.   Qualora le persone ricercate desiderino esercitare il diritto di nominare un difensore nello Stato membro di emissione e non abbiano già tale difensore, l’autorità competente dello Stato membro di esecuzione ne informa immediatamente l’autorità competente dello Stato membro di emissione. L’autorità competente di tale Stato membro provvede, senza indebito ritardo, a fornire informazioni alle persone ricercate per agevolarle nella nomina di un difensore in detto Stato membro.

6.   Il diritto della persona ricercata di nominare un difensore nello Stato membro di emissione fa salvi i termini fissati nella decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio o l’obbligo per l’autorità giudiziaria dell’esecuzione di decidere se consegnare la persona entro tali termini e alle condizioni stabilite da tale decisione quadro.

Articolo 11

Patrocinio a spese dello Stato

La presente direttiva fa salvo il diritto nazionale in materia di patrocinio a spese dello Stato, che si applica in conformità della Carta e della CEDU.

Articolo 12

Mezzi di ricorso

1.   Gli Stati membri garantiscono che gli indagati e imputati in un procedimento penale, così come le persone ricercate nell’ambito di un procedimento di esecuzione di un mandato d’arresto europeo, dispongano di mezzi di ricorso effettivi ai sensi del diritto nazionale in caso di violazione dei diritti previsti dalla presente direttiva.

2.   Fatti salvi i sistemi o le norme nazionali in materia di ammissibilità delle prove, gli Stati membri garantiscono che, nel quadro dei procedimenti penali, nella valutazione delle dichiarazioni rese da indagati o imputati o delle prove raccolte in violazione del loro diritto di accesso a un difensore o in casi in cui è stata autorizzata una deroga a tale diritto conformemente all’articolo 3, paragrafo 6, siano rispettati i diritti della difesa e l’equità del procedimento.

Articolo 13

Persone vulnerabili

Gli Stati membri garantiscono che, nell’applicazione della presente direttiva, si tenga conto delle particolare esigenze di indagati e imputati vulnerabili.

Articolo 14

Clausola di non regressione

Nessuna disposizione della presente direttiva può essere interpretata in modo tale da limitare o derogare ai diritti e alle garanzie procedurali garantiti dalla Carta, dalla CEDU o da altre pertinenti disposizioni di diritto internazionale o dal diritto di qualsiasi Stato membro che assicuri un livello di protezione più elevato.

Articolo 15

Recepimento

1.   Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 27 novembre 2016. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

2.   Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

3.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 16

Relazione

Entro il 28 novembre 2019 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione in cui valuta in che misura gli Stati membri abbiano adottato le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva, compresa una valutazione sull’applicazione dell’articolo 3, paragrafo 6, in combinato disposto con l’articolo 8, paragrafi 1 e 2, corredata, se del caso, di proposte legislative.

Articolo 17

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 18

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva conformemente ai trattati.

Fatto a Strasburgo, il 22 ottobre 2013

Per il Parlamento europeo

Il presidente

M. SCHULZ

Per il Consiglio

Il presidente

V. LEŠKEVIČIUS


(1)  GU C 43 del 15.2.2012, pag. 51.

(2)  Posizione del Parlamento europeo del 10 settembre 2013 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 7 ottobre 2013.

(3)  GU C 295 del 4.12.2009, pag. 1.

(4)  GU C 115 del 4.5.2010, pag. 1.

(5)  GU L 280 del 26.10.2010, pag. 1.

(6)  GU L 142 dell’1.6.2012, pag. 1.

(7)  GU L 190 del 18.7.2002, pag. 1.

(8)  GU C 369 del 17.12.2011, pag. 14.


6.11.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 294/13


DIRETTIVA 2013/50/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 22 ottobre 2013

recante modifica della direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, sull’armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, la direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa al prospetto da pubblicare per l’offerta pubblica o l’ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari, e la direttiva 2007/14/CE della Commissione, che stabilisce le modalità di applicazione di talune disposizioni della direttiva 2004/109/CE

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare gli articoli 50 e 114,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere della Banca centrale europea (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (3),

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi dell’articolo 33 della direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4), la Commissione era tenuta a riferire al Parlamento europeo e al Consiglio in merito all’applicazione della direttiva stessa, ivi compreso in merito all’opportunità di porre termine all’esenzione per i titoli di debito esistenti dopo il periodo di dieci anni di cui all’articolo 30, paragrafo 4, di tale direttiva e il potenziale impatto dell’applicazione della medesima direttiva sui mercati finanziari europei.

(2)

Il 27 maggio 2010 la Commissione ha adottato una relazione sull’applicazione della direttiva 2004/109/CE, che individua i settori in cui il regime creato da tale direttiva può essere migliorato. In particolare, la relazione evidenzia la necessità di semplificare alcuni obblighi a carico degli emittenti, al fine di rendere i mercati regolamentati più attraenti per i piccoli e medi emittenti che raccolgono capitali nell’Unione. Inoltre, è necessario migliorare l’efficacia dell’attuale regime di trasparenza, in particolare in relazione all’informativa sull’assetto proprietario delle società.

(3)

Inoltre, nella comunicazione del 13 aprile 2011 dal titolo «L’atto per il mercato unico. Dodici leve per stimolare la crescita e rafforzare la fiducia. Insieme per una nuova crescita», la Commissione ha ravvisato la necessità di rivedere la direttiva 2004/109/CE in modo da rendere più proporzionati gli obblighi applicabili alle piccole e medie imprese quotate, garantendo contemporaneamente lo stesso livello di tutela degli investitori.

(4)

Secondo la relazione e la comunicazione della Commissione, è opportuno ridurre l’onere amministrativo associato agli obblighi correlati all’ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato a carico dei piccoli e medi emittenti, in modo da migliorare il loro accesso ai capitali. L’obbligo di pubblicazione dei resoconti intermedi sulla gestione o delle relazioni finanziarie trimestrali rappresenta un onere significativo per molti piccoli e medi emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione nei mercati regolamentati, senza essere necessario per la tutela degli investitori. Inoltre, tali obblighi incoraggiano i risultati a breve termine, a scapito degli investimenti a lungo termine. Per stimolare una creazione sostenibile di valore e una strategia d’investimento a lungo termine, è fondamentale ridurre la pressione a breve termine sugli emittenti e fornire agli investitori un incentivo ad adottare un approccio a più lungo termine. Pertanto, è opportuno abolire l’obbligo di pubblicazione dei resoconti intermedi sulla gestione.

(5)

Gli Stati membri non dovrebbero essere autorizzati a imporre, nella propria legislazione nazionale, l’obbligo di pubblicare informazioni finanziarie periodiche con una frequenza maggiore rispetto alle relazioni finanziarie annuali e semestrali. Gli Stati membri dovrebbero tuttavia poter imporre agli emittenti di pubblicare informazioni finanziarie periodiche aggiuntive, se tale obbligo non costituisce un onere finanziario consistente e se le informazioni aggiuntive sono proporzionate ai fattori che contribuiscono alle decisioni di investimento. La presente direttiva fa salve eventuali informazioni aggiuntive che siano richieste dalla legislazione settoriale dell’Unione e, in particolare, gli Stati membri possono chiedere agli enti finanziari di pubblicare informazioni finanziarie periodiche aggiuntive. Inoltre un mercato regolamentato può esigere dagli emittenti i cui titoli sono ivi ammessi alla negoziazione che pubblichino informazioni finanziarie periodiche aggiuntive in tutti o alcuni segmenti di tale mercato.

(6)

Al fine di una maggiore flessibilità, riducendo in tal modo gli oneri amministrativi, il termine per la pubblicazione delle relazioni finanziarie semestrali dovrebbe essere prolungato a tre mesi dopo la fine del periodo di riferimento. Dato che il periodo in cui gli emittenti possono pubblicare le relazioni finanziarie semestrali è prolungato, si presume che i partecipanti al mercato prestino più attenzione alle relazioni dei piccoli e medi emittenti e che, di conseguenza, tali emittenti acquisiscano maggiore visibilità.

(7)

Ai fini di una maggiore trasparenza dei pagamenti effettuati a favore dei governi, è opportuno che gli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato e che operano nell’industria estrattiva o forestale primaria comunichino annualmente in una relazione separata i pagamenti effettuati ai governi nei paesi in cui operano. È opportuno che in questa relazione siano menzionati anche i tipi di pagamento paragonabili a quelli dichiarati in base all’iniziativa per la trasparenza delle industrie estrattive (Extractive Industry Transparency Initiative – EITI). La comunicazione dei pagamenti ai governi dovrebbe mettere a disposizione della società civile e degli investitori informazioni che inducano i governi dei paesi ricchi di risorse a giustificare le proprie entrate derivanti dallo sfruttamento delle risorse naturali. L’iniziativa, inoltre, è complementare al piano d’azione dell’Unione europea sull’applicazione delle normative, governance e commercio nel settore forestale (UE FLEGT) e alle disposizioni del regolamento (UE) n. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati (5), che assoggettano gli operatori che commercializzano i prodotti del legno al sistema di dovuta diligenza per evitare che sul mercato dell’Unione sia immesso legname illegale. Gli Stati membri dovrebbero assicurare che ai membri degli organi responsabili di un’impresa, i quali operano nell’ambito delle competenze ad essi attribuite dal diritto nazionale, incomba la responsabilità di garantire, al meglio delle loro possibilità e conoscenze, che la relazione sui pagamenti ai governi sia predisposta in osservanza degli obblighi previsti dalla presente direttiva. Gli obblighi sono stabiliti in dettaglio al capo 10 della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d’esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (6).

(8)

Ai fini della trasparenza e della tutela degli investitori, gli Stati membri dovrebbero imporre l’applicazione dei seguenti principi alla comunicazione dei pagamenti effettuati ai governi conformemente al capo 10 della direttiva 2013/34/UE: rilevanza (i pagamenti inferiori a 100 000 EUR effettuati in un esercizio, sia che si tratti di pagamenti singoli o di una serie di pagamenti correlati, non devono essere considerati nella relazione); comunicazione per singolo governo e progetto (la comunicazione dei pagamenti ai governi dovrebbe essere effettuata per singolo governo e progetto); universalità (non dovrebbero essere autorizzate esenzioni, ad esempio per emittenti che operano in taluni paesi, che abbiano un effetto distorsivo e consentano agli emittenti di strumentalizzare requisiti poco rigorosi in materia di trasparenza); esaustività (tutti i pagamenti pertinenti versati ai governi dovrebbero essere segnalati, in linea con il capo 10 della direttiva 2013/34/UE e i corrispondenti considerando).

(9)

L’innovazione finanziaria ha portato alla creazione di nuove tipologie di strumenti finanziari che creano una determinata esposizione economica degli investitori nei confronti delle società, la cui comunicazione non è disciplinata dalla direttiva 2004/109/CE. Questi strumenti potrebbero essere utilizzati per acquisire quote occulte di società, da cui potrebbero risultare abusi di mercato e che potrebbero fornire una rappresentazione errata e fuorviante della proprietà economica delle società quotate. Per garantire che gli emittenti e gli investitori abbiano piena conoscenza della struttura dell’assetto proprietario delle società, è opportuno che la definizione di strumenti finanziari in tale direttiva ricomprenda tutti gli strumenti con effetto economico simile alla detenzione di azioni e al diritto di acquisirne.

(10)

Gli strumenti finanziari con effetto economico simile alla detenzione di azioni e al diritto di acquisirne che comportano regolamento in contanti dovrebbero essere calcolati mediante aggiustamento in base a un coefficiente delta, moltiplicando il valore nozionale di azioni sottostanti per il delta dello strumento. Il coefficiente delta indica quanto varierebbe il valore teorico dello strumento finanziario in caso di variazione del prezzo dello strumento sottostante e fornisce una rappresentazione accurata dell’esposizione del possessore allo strumento sottostante. Questo approccio è adottato onde assicurare che le informazioni sui diritti di voto totali accessibili all’investitore siano il più accurate possibile.

(11)

Inoltre, per garantire un’adeguata trasparenza delle partecipazioni rilevanti, nei casi in cui il possessore degli strumenti finanziari eserciti il proprio diritto all’acquisizione di azioni e i diritti di voto inerenti alle azioni sottostanti complessivamente detenute siano superiori alla soglia di notifica, senza però influire sulla percentuale complessiva delle partecipazioni precedentemente notificate, è opportuno imporre una nuova notifica per comunicare la variazione nella tipologia delle partecipazioni.

(12)

Un regime armonizzato per la notifica delle partecipazioni rilevanti con diritto di voto, in particolare per quanto riguarda l’aggregazione delle partecipazioni azionarie con la detenzione di strumenti finanziari, dovrebbe aumentare la certezza del diritto, migliorare la trasparenza e ridurre gli oneri amministrativi per gli investitori transfrontalieri. Pertanto gli Stati membri non dovrebbero essere autorizzati ad adottare norme più restrittive rispetto a quelle disposte dalla direttiva 2004/109/CE concernenti il calcolo delle soglie di notifica, l’aggregazione delle partecipazioni con diritti di voto inerenti alle azioni con le partecipazioni con diritti di voto relativi agli strumenti finanziari e le esenzioni dagli obblighi di notifica. Tuttavia, tenendo in considerazione le differenze esistenti nella concentrazione della proprietà e le differenze nel diritto societario all’interno dell’Unione che comportano, per taluni emittenti, una differenza tra il numero totale di azioni e il numero totale dei diritti di voto, è opportuno che gli Stati membri possano continuare a definire soglie inferiori e aggiuntive per la notifica delle partecipazioni con diritto di voto e a esigere notifiche equivalenti in relazione a soglie basate sulle quote di capitale. Inoltre è opportuno che gli Stati membri possano continuare a definire obblighi più rigorosi di quelli stabiliti dalla direttiva 2004/109/CE riguardo al contenuto (ad esempio comunicazione delle intenzioni degli azionisti), la procedura e tempi di notifica e a richiedere informazioni aggiuntive sulle partecipazioni rilevanti non previste dalla direttiva 2004/109/CE. In particolare è opportuno che gli Stati membri possano inoltre continuare ad applicare disposizioni legislative, regolamentari o amministrative adottate in riferimento alle offerte pubbliche di acquisto, alle operazioni di fusione e alle altre operazioni che incidono sulla proprietà o sul controllo di imprese sottoposte a vigilanza da parte delle autorità designate dagli Stati membri in conformità all’articolo 4 della direttiva 2004/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, concernente le offerte pubbliche di acquisto (7), che stabilisce obblighi di pubblicità più severi rispetto alla direttiva 2004/109/CE.

(13)

È opportuno che le norme tecniche garantiscano un’armonizzazione coerente del regime di notifica delle partecipazioni rilevanti, nonché livelli di trasparenza adeguati. Potrebbe rivelarsi utile e appropriato incaricare l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) (AESFEM), istituita dal regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (8), di elaborare progetti di norme tecniche di regolamentazione che non implichino scelte politiche, da presentare alla Commissione. È opportuno che la Commissione adotti le norme tecniche di regolamentazione sviluppate dall’AESFEM, specificando le condizioni per l’applicazione delle vigenti esenzioni dagli obblighi di notifica per le partecipazioni rilevanti con diritto di voto. È opportuno che, facendo ricorso alle proprie competenze, l’AESFEM definisca i casi di esenzione, tenendo conto di eventuali abusi volti ad aggirare gli obblighi di notifica.

(14)

Al fine di tenere conto degli sviluppi tecnici, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) per precisare il contenuto della notifica di detenzioni rilevanti di strumenti finanziari. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell’elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

(15)

Per facilitare gli investimenti transfrontalieri, è opportuno che gli investitori possano accedere facilmente, e per tutte le società quotate nell’Unione, alle informazioni previste dalla regolamentazione. Tuttavia, la rete attuale di meccanismi nazionali designati ufficialmente per lo stoccaggio centrale delle informazioni previste dalla regolamentazione non consente una ricerca facile e snella di tali informazioni in tutta l’Unione. Al fine di garantire l’accesso transfrontaliero alle informazioni e tenere in considerazione gli sviluppi tecnici dei mercati finanziari e delle tecnologie della comunicazione, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 TFUE, per definire gli standard minimi per la diffusione delle informazioni previste dalla regolamentazione, l’accesso a quest’ultime a livello dell’Unione e i meccanismi per lo stoccaggio centrale di tali informazioni. La Commissione, assistita dall’AESFEM, dovrebbe anche poter adottare misure per migliorare il funzionamento della rete di meccanismi ufficiali nazionali per lo stoccaggio delle informazioni e per sviluppare i criteri tecnici per accedere alle informazioni previste dalla regolamentazione a livello dell’Unione, in particolare per quanto riguarda il funzionamento di un punto di accesso centrale a livello dell’Unione per la ricerca di dette informazioni. È opportuno che l’AESFEM predisponga e gestisca un portale web che funga da punto di accesso elettronico europeo («punto di accesso»).

(16)

Per migliorare il rispetto dei requisiti della direttiva 2004/109/CE e alla luce della comunicazione della Commissione del 9 dicembre 2010 dal titolo «Potenziare i regimi sanzionatori nel settore dei servizi finanziari», è opportuno rafforzare i poteri sanzionatori che devono soddisfare determinati requisiti essenziali in relazione a destinatari, criteri di cui tenere conto nell’applicare una sanzione o misura amministrativa, poteri sanzionatori fondamentali e livelli delle sanzioni amministrative pecuniarie. Tali poteri sanzionatori dovrebbero almeno essere disponibili in caso di violazione delle disposizioni essenziali della direttiva 2004/109/CE; gli Stati membri dovrebbero altresì poterli esercitare in altre circostanze. In particolare gli Stati membri dovrebbero garantire che le sanzioni e misure amministrative applicabili prevedano la possibilità di imporre sanzioni pecuniarie sufficientemente elevate per essere dissuasive. In caso di violazione da parte di persone giuridiche gli Stati membri dovrebbero poter disporre l’applicazione di sanzioni ai membri degli organi di amministrazione, di gestione o sorveglianza e di controllo delle persone giuridiche interessate o altri soggetti che possano essere tenuti responsabili delle violazioni in base al diritto nazionale. Gli Stati membri dovrebbero altresì poter disporre la sospensione o avere la possibilità di sospendere dall’esercizio dei diritti di voto i titolari di azioni e di strumenti finanziari che non adempiano agli obblighi di notifica. Gli Stati membri dovrebbero poter stabilire che la sospensione dei diritti di voto debba applicarsi soltanto alle violazioni più gravi. La direttiva 2004/109/CE dovrebbe fare riferimento ad entrambe le sanzioni e le misure amministrative per coprire tutti i casi di inosservanza, indipendentemente dalla qualifica di sanzione o misura ai sensi del diritto nazionale, e dovrebbe far salve le disposizioni legislative degli Stati membri in materia di sanzioni penali.

Gli Stati membri dovrebbero poter prevedere sanzioni o misure aggiuntive e livelli di sanzioni amministrative pecuniarie più elevati di quelli previsti dalla direttiva 2004/109/CE, considerando l’esigenza di sanzioni sufficientemente dissuasive a sostegno di mercati corretti e trasparenti. Le disposizioni relative alle sanzioni e le disposizioni relative alla pubblicazione delle sanzioni amministrative non costituiscono un precedente per altra normativa dell’Unione, soprattutto per violazioni più gravi della regolamentazione.

(17)

Affinché le decisioni che impongono sanzioni o misure amministrative abbiano un effetto dissuasivo sul grande pubblico, è opportuno che siano di norma pubblicate. La pubblicazione delle decisioni costituisce inoltre uno strumento importante per informare i partecipanti al mercato in merito a quali comportamenti siano considerati in violazione della direttiva 2004/109/CE e per promuovere la diffusione di comportamenti corretti tra i partecipanti stessi. Nondimeno, qualora la pubblicazione di una decisione metta gravemente a repentaglio la stabilità del sistema finanziario o un’indagine ufficiale in corso o arrechi, nella misura in cui ciò si possa determinare, danni gravi e sproporzionati alle istituzioni o alle persone coinvolte, o qualora, nel caso di una sanzione applicata a una persona fisica, si dimostri che la pubblicazione dei dati personali è sproporzionata mediante una valutazione preventiva obbligatoria della proporzionalità di tale pubblicazione, l’autorità competente dovrebbe poter decidere di ritardare tale pubblicazione o di pubblicare l’informazione in forma anonima.

(18)

Per chiarire il trattamento dei titoli non quotati rappresentati da certificati di deposito ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato e per evitare lacune nella trasparenza, è opportuno chiarire ulteriormente la definizione di «emittente», in modo tale da includere gli emittenti di titoli non quotati rappresentati da certificati di deposito ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato. È opportuno inoltre modificare la definizione di «emittente» considerando che in alcuni Stati membri gli emittenti di titoli ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato possono essere persone fisiche.

(19)

Ai sensi della direttiva 2004/109/CE, nel caso di un emittente di titoli di debito di un paese terzo il cui valore nominale unitario è inferiore a 1 000 EUR o di azioni, lo Stato membro d’origine dell’emittente è quello di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera m), punto iii), della direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (9). Al fine di chiarire e semplificare la determinazione dello Stato membro d’origine di questi emittenti di paesi terzi, è opportuno modificare la definizione di tale termine per stabilire che lo Stato membro d’origine deve essere lo Stato membro scelto dall’emittente tra gli Stati membri in cui i suoi valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato.

(20)

È opportuno che tutti gli emittenti i cui titoli sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato nell’Unione siano soggetti alla vigilanza di un’autorità competente di uno Stato membro, in modo da garantire che soddisfino i propri obblighi. Gli emittenti che, ai sensi della direttiva 2004/109/CE, devono scegliere il proprio Stato membro d’origine, ma che non l’hanno fatto, possono sottrarsi alla vigilanza delle autorità competenti all’interno dell’Unione. È opportuno pertanto modificare la direttiva 2004/109/CE per determinare lo Stato membro d’origine per gli emittenti che, entro tre mesi, non abbiano comunicato alle autorità competenti la scelta dello Stato membro d’origine. In tal caso lo Stato membro d’origine dovrebbe essere quello in cui i valori mobiliari dell’emittente sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato. Qualora i valori mobiliari siano ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato in più di uno Stato membro, tutti questi Stati membri saranno Stati membri d’origine fino a che l’emittente non scelga e comunichi un solo Stato membro d’origine. Gli emittenti sarebbero in tal modo incentivati a scegliere e comunicare lo Stato membro d’origine alle autorità competenti rispettive e, nel contempo, le autorità competenti non sarebbero più sprovviste dei poteri necessari per intervenire fino a quando un emittente non ha comunicato la propria scelta di Stato membro d’origine.

(21)

Ai sensi della direttiva 2044/109/CE, nel caso dell’emittente di titoli di debito il cui valore nominale unitario è pari o superiore a 1 000 EUR, la scelta dello Stato membro d’origine fatta dall’emittente è valida per un periodo di tre anni. Tuttavia, qualora i valori mobiliari dell’emittente non siano più ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato nello Stato membro d’origine dell’emittente stesso, bensì solo in uno o più Stati membri ospitanti, tale emittente non ha più alcuna relazione con lo Stato membro d’origine inizialmente scelto, ove questo non sia lo Stato membro in cui ha sede legale. Tale emittente dovrebbe poter scegliere uno degli Stati membri ospitanti ovvero lo Stato membro in cui ha sede legale come nuovo Stato membro d’origine prima della scadenza del triennio. La stessa possibilità di scegliere un nuovo Stato membro d’origine si applicherebbe anche all’emittente di titoli di debito o azioni di un paese terzo, con valore nominale unitario inferiore a 1 000 EUR, i cui valori mobiliari non siano più ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato nello Stato membro d’origine dell’emittente stesso, bensì solo in uno o più Stati membri ospitanti.

(22)

Relativamente alla definizione di Stato membro d’origine le direttive 2004/109/CE e 2003/71/CE dovrebbero essere coerenti. Al riguardo, per garantire che la vigilanza sia esercitata dallo Stato membro più pertinente, è opportuno modificare la direttiva 2003/71/CE al fine di una maggiore flessibilità per le situazioni in cui i valori immobiliari di un emittente con sede in un paese terzo non sono più ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato nel suo Stato membro d’origine ma lo sono in uno o più altri Stati membri.

(23)

La direttiva 2007/14/CE della Commissione (10) contiene, in particolare, alcune norme relative alla notifica della scelta dello Stato membro d’origine da parte dell’emittente. Tali norme dovrebbero essere integrate nella direttiva 2004/109/CE. Per garantire che le autorità competenti dello Stato membro ospitante o degli Stati membri ospitanti e dello Stato membro in cui si trova la sede legale dell’emittente, qualora questo non sia né lo Stato membro d’origine né lo Stato membro ospitante, siano informate in merito alla scelta dello Stato membro d’origine da parte dell’emittente, è opportuno che tutti gli emittenti comunichino la scelta dello Stato membro d’origine all’autorità competente del loro Stato membro d’origine, alle autorità competenti di tutti gli Stati membri ospitanti e all’autorità competente dello Stato membro in cui hanno la sede legale, qualora sia diverso dallo Stato membro d’origine. Le norme relative alla notifica della scelta dello Stato membro d’origine dovrebbero pertanto essere modificate di conseguenza.

(24)

Il requisito di cui alla direttiva 2004/109/CE concernente la comunicazione delle nuove emissioni di prestiti ha generato molti problemi pratici di attuazione e la sua applicazione è considerata complessa. Inoltre, tale requisito si sovrappone parzialmente ai requisiti definiti nella direttiva 2003/71/CE e nella direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, relativa all’abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato (abusi di mercato) (11), senza fornire al mercato informazioni aggiuntive di rilievo. È opportuno pertanto abolire tale obbligo così da ridurre gli oneri amministrativi inutili a carico degli emittenti.

(25)

L’obbligo di comunicare alle autorità competenti dello Stato membro d’origine eventuali modifiche ai documenti costitutivi o allo statuto dell’emittente si sovrappone ad un obbligo analogo di cui alla direttiva 2007/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 luglio 2007, relativa all’esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate (12) e può dare adito a confusione per quanto concerne il ruolo delle autorità competenti. È opportuno pertanto abolire tale obbligo così da ridurre gli oneri amministrativi inutili a carico degli emittenti.

(26)

Un formato elettronico armonizzato per la comunicazione delle informazioni apporterebbe grandi benefici agli emittenti, agli investitori e alle autorità competenti in quanto agevolerebbe la comunicazione delle informazioni nonché l’accessibilità, l’analisi e la comparabilità delle relazioni finanziarie annuali. Pertanto, la preparazione delle relazioni finanziarie annuali in un formato elettronico unico di comunicazione dovrebbe essere obbligatoria a decorrere dal 1o gennaio 2020, a condizione che l’AESFEM abbia effettuato un’analisi costi-benefici. L’AESFEM dovrebbe elaborare progetti di norme tecniche di regolamentazione, soggetti all’adozione della Commissione, volti a specificare il formato elettronico di comunicazione e contenenti i dovuti riferimenti alle opzioni tecnologiche attuali e future, quali il linguaggio universale per le registrazioni finanziarie (eXtensible Business Reporting Language — XBRL). L’AESFEM, nell’elaborazione dei progetti di norme tecniche di regolamentazione, dovrebbe effettuare consultazioni pubbliche di tutti i soggetti interessati, procedere ad una valutazione approfondita dei potenziali impatti dell’adozione delle diverse opzioni tecnologiche e svolgere opportuni test negli Stati membri, e riferire al riguardo alla Commissione in occasione della presentazione dei progetti di norme tecniche di regolamentazione. Nell’elaborazione dei progetti di norme tecniche di regolamentazione sui formati da applicare alle banche e agli intermediari finanziari nonché alle imprese di assicurazione, l’AESFEM dovrebbe cooperare regolarmente e strettamente con l’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea) istituita dal regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (13), e l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali) istituita dal regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (14), per tener conto delle caratteristiche specifiche dei settori in questione, assicurando la coerenza intersettoriale delle attività e raggiungendo posizioni comuni. Il Parlamento europeo e il Consiglio dovrebbero poter sollevare obiezioni alle norme tecniche di regolamentazione conformemente all’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1095/2010, nel qual caso tali norme non dovrebbero entrare in vigore.

(27)

La direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (15), e il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (16), si applicano in toto al trattamento dei dati personali ai fini della presente direttiva.

(28)

La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali ed osserva i principi riconosciuti nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea quali sanciti dal trattato, e deve essere applicata conformemente a tali diritti e principi.

(29)

Poiché l’obiettivo della presente direttiva, vale a dire l’armonizzazione degli obblighi di trasparenza relativi alle informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a motivo della sua portata o dei suoi effetti, essere conseguito meglio a livello dell’Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(30)

Conformemente alla dichiarazione politica comune del 28 settembre 2011 degli Stati membri e della Commissione sui documenti esplicativi (17), gli Stati membri si sono impegnati ad accompagnare, in casi giustificati, la notifica delle loro misure di recepimento con uno o più documenti che chiariscano il rapporto tra gli elementi costitutivi di una direttiva e le parti corrispondenti degli strumenti nazionali di recepimento. Per quanto riguarda la presente direttiva, il legislatore ritiene che la trasmissione di tali documenti sia giustificata.

(31)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza le direttive 2004/109/CE, 2003/71/CE e 2007/14/CE,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Modifiche della direttiva 2004/109/CE

La direttiva 2004/109/CE è così modificata:

1)

l’articolo 2 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è così modificato:

i)

la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d)   “emittente”: persona fisica o giuridica di diritto privato o pubblico, compreso uno Stato, i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato.

Nel caso di certificati di deposito ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, per emittente si intende l’emittente dei valori mobiliari rappresentati, a prescindere dal fatto che tali valori siano ammessi o meno alla negoziazione in un mercato regolamentato;»

ii)

la lettera i) è così modificata:

i)

al punto i) il secondo trattino è sostituito dal seguente:

«—

quando l’emittente ha sede in un paese terzo, lo Stato membro scelto dall’emittente stesso tra gli Stati membri in cui i suoi valori mobiliari siano ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato. La scelta dello Stato membro d’origine resta valida a meno che l’emittente ne abbia scelto uno nuovo ai sensi del punto iii) e abbia comunicato tale scelta in conformità del secondo comma della presente lettera i);»

ii)

il punto ii) è sostituito dal seguente:

«ii)

per gli emittenti diversi da quelli di cui al punto i), lo Stato membro scelto dall’emittente tra lo Stato membro in cui l’emittente ha, se del caso, la sede legale e gli Stati membri che hanno ammesso i suoi valori mobiliari alla negoziazione in un mercato regolamentato. L’emittente può scegliere un solo Stato membro come Stato membro d’origine. La scelta resta valida per almeno tre anni a meno che i suoi valori mobiliari non siano più ammessi alla negoziazione in alcun mercato regolamentato dell’Unione o a meno che l’emittente, nel triennio, rientri tra gli emittenti di cui ai punti i) o iii);»

iii)

è aggiunto il punto seguente:

«iii)

per un emittente i cui valori mobiliari non siano più ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato nello Stato membro d’origine, quale definito al punto i), secondo trattino, o al punto ii), ma siano ammessi alla negoziazione in uno o più degli altri Stati membri, il nuovo Stato membro d’origine che l’emittente può scegliere tra gli Stati membri in cui i suoi valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato e, se del caso, lo Stato membro in cui l’emittente ha la sede legale;»

iv)

sono aggiunti i commi seguenti:

«Un emittente comunica il suo Stato membro d’origine di cui ai punti i), ii) o iii) conformemente agli articoli 20 e 21. Inoltre un emittente comunica lo Stato membro d’origine all’autorità competente dello Stato membro in cui ha, se del caso, la sede legale, all’autorità competente dello Stato membro d’origine e alle autorità competenti di tutti gli Stati membri ospitanti.

Se l’emittente, quale definito al punto i), secondo trattino, o al punto ii), non comunica lo Stato membro d’origine in un periodo di tre mesi dalla data in cui i suoi valori mobiliari sono ammessi per la prima volta alla negoziazione in un mercato regolamentato, lo Stato membro d’origine è quello in cui i valori mobiliari dell’emittente sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato. Qualora i valori mobiliari dell’emittente siano ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati situati o operanti in più Stati membri, questi ultimi sono gli Stati membri d’origine dell’emittente fino alla scelta successiva di un solo Stato membro d’origine e la relativa comunicazione da parte dell’emittente stesso.

Per un emittente i cui valori mobiliari siano già ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato e la cui scelta dello Stato membro d’origine di cui al secondo trattino del punto i) o al punto ii) non sia stata comunicata prima del 27 novembre 2015, il periodo di tre mesi decorre dal 27 novembre 2015.

Un emittente che abbia scelto lo Stato membro d’origine di cui al secondo trattino del punto i) oppure ai punti ii) o iii) e abbia comunicato tale scelta alle autorità competenti dello Stato membro d’origine prima del 27 novembre 2015 è esentato dall’obbligo di cui al secondo comma della presente lettera i), a meno che scelga un’altro Stato membro d’origine dopo il 27 novembre 2015.»;

iii)

è aggiunta la lettera seguente:

«q)   “accordo formale”: accordo vincolante in base al diritto applicabile.»;

b)

è aggiunto il paragrafo seguente:

«2 bis.   Nella presente direttiva il termine “persona giuridica” comprende le associazioni di imprese registrate prive di personalità giuridica e i trust»;

2)

l’articolo 3 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Lo Stato mmbro d’origine può assoggettare un emittente ad obblighi più severi di quelli previsti dalla presente direttiva, ma non può imporgli di pubblicare informazioni finanziarie periodiche con una frequenza maggiore rispetto alle relazioni finanziarie annuali di cui all’articolo 4 e alle relazioni finanziarie semestrali di cui all’articolo 5.»;

b)

è inserito il paragrafo seguente:

«1 bis.   In deroga al paragrafo 1, lo Stato membro d’origine può imporre agli emittenti di pubblicare informazioni finanziarie periodiche aggiuntive con una frequenza maggiore rispetto alle relazioni finanziarie annuali di cui all’articolo 4 e alle relazioni finanziarie semestrali di cui all’articolo 5, alle condizioni seguenti:

le informazioni finanziarie periodiche aggiuntive non comportano un onere finanziario sproporzionato nello Stato membro in questione, in particolare per i piccoli e medi emittenti interessati, e

il contenuto delle informazioni finanziarie periodiche aggiuntive richieste è proporzionato ai fattori che contribuiscono alle decisioni di investimento assunte dagli investitori nello Stato membro in questione.

Prima di adottare la decisione che impone agli emittenti di pubblicare informazioni finanziarie periodiche aggiuntive gli Stati membri valutano se tali requisiti aggiuntivi possono comportare un’attenzione eccessiva ai risultati e al rendimento a breve termine degli emittenti e incidere negativamente sulle possibilità di accesso dei piccoli e medi emittenti ai mercati regolamentati.

Questa disposizione non pregiudica la facoltà degli Stati membri di richiedere agli emittenti che siano enti finanziari la pubblicazione di informazioni finanziarie periodiche aggiuntive.

Lo Stato membro d’origine non può assoggettare un possessore di azioni, o una persona fisica o giuridica di cui agli articoli 10 e 13, ad obblighi più severi di quelli previsti dalla presente direttiva, salvo che:

i)

definisca soglie di notifica inferiori o aggiuntive rispetto a quelle definite all’articolo 9, paragrafo 1 ed esiga notifiche equivalenti in relazione alle soglie basate sulle quote di capitale;

ii)

imponga obblighi più severi rispetto a quelli previsti dall’articolo 12; o

iii)

applichi disposizioni legislative, regolamentari e amministrative adottate in riferimento alle offerte pubbliche di acquisto, alle operazioni di fusione che incidono sulla proprietà o sul controllo di un’impresa, che sono soggette alla vigilanza delle autorità designate dagli Stati membri in conformità all’articolo 4 della direttiva 2004/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, concernente le offerte pubbliche di acquisto (18).

3)

l’articolo 4 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   L’emittente pubblica la sua relazione finanziaria annuale entro quattro mesi dopo la fine di ciascun esercizio finanziario e assicura che resti a disposizione del pubblico per almeno dieci anni.»;

b)

è aggiunto il paragrafo seguente:

«7.   A decorrere dal 1o gennaio 2020 tutte le relazioni finanziarie annuali sono predisposte in un formato elettronico unico di comunicazione, a condizione che l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) (AESFEM), istituita dal regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (19), abbia effettuato un’analisi costi-benefici.

L’AESFEM elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione volte a specificare il formato elettronico di comunicazione e contenenti i dovuti riferimenti alle opzioni tecnologiche attuali e future. Prima dell’adozione dei progetti di norme tecniche di regolamentazione, l’AESFEM conduce un’analisi adeguata dei possibili formati elettronici di comunicazione e svolge opportuni test sul campo. L’AESFEM presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il 31 dicembre 2016.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al secondo comma, in conformità agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

4)

all’articolo 5, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   L’emittente di azioni o titoli di debito pubblica una relazione finanziaria semestrale riguardante i primi sei mesi dell’esercizio finanziario, quanto prima possibile dopo la fine del semestre considerato, ma comunque entro tre mesi dalla fine di tale semestre. L’emittente provvede affinché la relazione finanziaria semestrale resti a disposizione del pubblico per almeno dieci anni.»;

5)

l’articolo 6 è sostituito dal seguente:

«Articolo 6

Relazione sui pagamenti ai governi

Gli Stati membri impongono agli emittenti operanti nell’industria estrattiva o forestale primaria, in base alla definizione fornita all’articolo 41, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d’esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (20), di predisporre su base annua una relazione sui pagamenti effettuati ai governi, conformemente al capo 10 di tale direttiva. La relazione è pubblicata entro sei mesi dalla fine di ciascun esercizio finanziario e resta a disposizione del pubblico per almeno dieci anni. I pagamenti ai governi sono riportati a livello consolidato.

6)

l’articolo 8 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Gli articoli 4 e 5 non si applicano ai seguenti emittenti:

a)

Stato, autorità regionali o locali di uno Stato, organismi internazionali pubblici ai quali appartiene almeno uno Stato membro, la Banca centrale europea (BCE), il Fondo europeo di stabilità finanziaria (FESF), istituito dall’accordo quadro del FESF e qualsiasi altro meccanismo istituito con l’obiettivo di preservare la stabilità finanziaria dell’unione monetaria europea prestando un’assistenza finanziaria temporanea agli Stati membri la cui moneta è l’euro e le banche centrali nazionali degli Stati membri a prescindere dal fatto che esse emettano o meno azioni o altri valori mobiliari, e

b)

emittenti che emettono esclusivamente titoli di debito ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato il cui valore nominale unitario è di almeno 100 000 EUR, o, in caso di titoli di debito in valute diverse dall’euro, il cui valore nominale unitario, alla data dell’emissione, è equivalente almeno a 100 000 EUR.»;

b)

il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   In deroga al paragrafo 1, lettera b), del presente articolo, gli articoli 4 e 5 non si applicano agli emittenti che emettono esclusivamente titoli di debito il cui valore nominale unitario è di almeno 50 000 EUR o, in caso di titoli di debito in valute diverse dall’euro, il cui valore nominale unitario, alla data dell’emissione, è equivalente almeno a 50 000 EUR, che siano già stati ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato dell’Unione prima del 31 dicembre 2010, sino a quando tali titoli di debito siano in circolazione.»;

7)

l’articolo 9 è così modificato:

a)

il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

«6.   Il presente articolo non si applica ai diritti di voto detenuti nel portafoglio di negoziazione, quale definito all’articolo 11 della direttiva 2006/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2006 relativa all’adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi (21), di un ente creditizio o di un’impresa di investimento, purché:

a)

i diritti di voto detenuti nel portafoglio di negoziazione non superino il 5 %, e

b)

i diritti di voto inerenti alle azioni detenute nel portafoglio di negoziazione non siano esercitati né altrimenti utilizzati per intervenire nella gestione dell’emittente.

b)

sono inseriti i paragrafi seguenti:

«6 bis.   Il presente articolo non si applica ai diritti di voto inerenti ad azioni acquisite a fini di stabilizzazione in conformità del regolamento della Commissione (CE) n. 2273/2003, del 22 dicembre 2003, recante modalità di esecuzione della direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la deroga per i programmi di riacquisto di azioni proprie e per le operazioni di stabilizzazione di strumenti finanziari (22), purché i diritti di voto inerenti a tali azioni non siano esercitati né altrimenti utilizzati per intervenire nella gestione dell’emittente.

6 ter.   L’AESFEM elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare il metodo di calcolo della soglia del 5 % di cui ai paragrafi 5 e 6, anche nel caso di un gruppo di società, tenendo in considerazione l’articolo 12, paragrafi 4 e 5.

L’AESFEM presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il 27 novembre 2014.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

8)

all’articolo 12, paragrafo 2, la parte introduttiva è sostituita dalla seguente:

«La notifica all’emittente è effettuata tempestivamente ma comunque entro quattro giorni di negoziazione a decorrere da quello in cui l’azionista, o la persona fisica o giuridica di cui all’articolo 10,»;

9)

l’articolo 13 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Gli obblighi di notifica previsti all’articolo 9 si applicano altresì alla persona fisica o giuridica che detiene, direttamente o indirettamente:

a)

strumenti finanziari che, alla scadenza, conferiscono al possessore, in virtù di un accordo formale, il diritto incondizionato ad acquisire o la facoltà di acquisire azioni, già emesse, che incorporano diritti di voto di un emittente le cui azioni sono ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato;

b)

strumenti finanziari che non sono inclusi nella lettera a), ma che sono collegati alle azioni di cui alla suddetta lettera e che hanno un effetto economico simile a quello degli strumenti finanziari di cui alla suddetta lettera, che diano o meno diritto a regolamento fisico.

La notifica richiesta include la ripartizione per tipo di strumento finanziario detenuto conformemente al primo comma, lettera a), e per strumento finanziario detenuto conformemente alla lettera b) di tale comma, distinguendo tra strumenti finanziari che danno diritto a regolamento fisico e strumenti finanziari che danno diritto a regolamento in contanti.»;

b)

sono inseriti i paragrafi seguenti:

«1 bis.   Il numero di diritti di voto è calcolato in base all’intero importo nozionale delle azioni sottostanti allo strumento finanziario, eccetto nel caso in cui lo strumento finanziario preveda esclusivamente il regolamento in contanti, nel qual caso il numero dei diritti di voto è calcolato mediante aggiustamento in base ad un coefficiente delta, moltiplicando l’importo nozionale delle azioni sottostanti per il coefficiente delta dello strumento. A tale scopo, il possessore aggrega e notifica tutti gli strumenti finanziari riguardanti lo stesso emittente sottostante. Per il calcolo dei diritti di voto, sono prese in considerazione soltanto le posizioni lunghe. Le posizioni lunghe non sono compensate con le posizioni corte relative allo stesso emittente sottostante.

L’AESFEM elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare:

a)

il metodo per calcolare il numero di diritti di voto, di cui al primo comma, nel caso di strumenti finanziari collegati ad un paniere di azioni o ad un indice, e

b)

i metodi per determinare il coefficiente delta ai fini del calcolo dei diritti di voto collegati a strumenti finanziari che prevedono esclusivamente il regolamento in contanti come stabilito dal primo comma.

L’AESFEM presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il 27 novembre 2014.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al secondo comma del presente paragrafo, in conformità agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

1 ter   Ai fini del paragrafo 1 sono considerati strumenti finanziari, purché soddisfino le condizioni di cui al paragrafo 1, primo comma, lettere a) o b):

a)

i valori mobiliari;

b)

i contratti di opzione;

c)

i contratti finanziari a termine standardizzati (future);

d)

gli swaps;

e)

gli accordi per scambi futuri sui tassi di interesse;

f)

i contratti per differenza; e

g)

altri contratti o accordi con effetti economici simili regolabili fisicamente o in contanti.

L’AESFEM elabora e aggiorna periodicamente un elenco indicativo di strumenti finanziari soggetti agli obblighi di notifica di cui al paragrafo 1, tenendo conto degli sviluppi tecnici nei mercati finanziari.»;

c)

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   La Commissione è autorizzata ad adottare, mediante atti delegati conformemente all’articolo 27, paragrafi 2 bis, 2 ter e 2 quater, e alle condizioni stabilite dagli articoli 27 bis e 27 ter, le misure atte a specificare i contenuti della notifica da effettuare, il periodo di notifica e i soggetti a cui deve essere effettuata come disposto al paragrafo 1.»;

d)

è aggiunto il paragrafo seguente:

«4.   Le esenzioni di cui all’articolo 9, paragrafi 4, 5 e 6, e all’articolo 12, paragrafi 3, 4 e 5, si applicano mutatis mutandis agli obblighi di notifica di cui al presente articolo.

L’AESFEM elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare i casi in cui le esenzioni di cui al primo comma si applicano agli strumenti finanziari detenuti da una persona fisica o giuridica che esegue ordini ricevuti dai clienti, che risponde alle richieste del cliente di negoziare a titolo non proprietario, o che copre le posizioni derivate da tali operazioni.

L’AESFEM presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il 27 novembre 2014.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al secondo comma del presente paragrafo, in conformità agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.»;

10)

è inserito l’ articolo seguente:

«Articolo 13 bis

Aggregazione

1.   Gli obblighi di notifica di cui agli articoli 9, 10 e 13 si applicano anche a una persona fisica o giuridica quando il numero dei diritti di voto detenuti direttamente o indirettamente da tale persona ai sensi degli articoli 9 e 10, aggregato al numero dei diritti di voto relativi agli strumenti finanziari detenuti direttamente o indirettamente ai sensi dell’articolo 13, raggiunge, supera o scende al di sotto della soglia definita all’articolo 9, paragrafo 1.

La notifica richiesta in base al primo comma del presente paragrafo include la ripartizione del numero dei diritti di voto inerenti alle azioni detenute in conformità degli articoli 9 e 10 e dei diritti di voto collegati agli strumenti finanziari ai sensi dell’articolo 13.

2.   I diritti di voto collegati agli strumenti finanziari che sono già stati notificati in conformità dell’articolo 13 sono nuovamente oggetto di notifica laddove la persona fisica o giuridica abbia acquisito le azioni sottostanti e da tale acquisizione ne consegua che il numero totale di diritti di voto inerenti alle azioni emesse dallo stesso emittente raggiunga o superi le soglie stabilite dall’articolo 9, paragrafo 1.»;

11)

all’articolo 16, il paragrafo 3 è soppresso;

12)

all’articolo 19, paragrafo 1, il secondo comma è soppresso;

13)

l’articolo 21, paragrafo 4, è sostituito dal seguente:

«4.   La Commissione ha il potere di adottare, mediante atti delegati in conformità dell’articolo 27, paragrafi 2 bis, 2 ter e 2 quater, e alle condizioni stabilite dagli articoli 27 bis e 27 ter, misure atte a specificare:

a)

standard minimi per la diffusione delle informazioni previste dalla regolamentazione di cui al paragrafo 1;

b)

standard minimi per i meccanismi di stoccaggio centrale di cui al paragrafo 2;

c)

regole per assicurare l’interoperabilità delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione utilizzate dai meccanismi di cui al paragrafo 2 e l’accesso alle informazioni previste dalla regolamentazione a livello dell’Unione di cui al medesimo paragrafo.

La Commissione può altresì stilare e aggiornare un elenco di mezzi di comunicazione per la diffusione delle informazioni al pubblico.»;

14)

è inserito l’articolo seguente:

«Articolo 21 bis

Punto di accesso elettronico europeo

1.   Entro il 1o gennaio 2018 è istituito un portale che funge da punto di accesso elettronico europeo («il punto di accesso»). L’AESFEM predispone e gestisce il punto di accesso.

2.   Il sistema di interconnessione dei meccanismi designati ufficialmente è composto:

dai meccanismi di cui all’articolo 21, paragrafo 2;

dal portale, che funge da punto di accesso elettronico europeo.

3.   Gli Stati membri garantiscono l’accesso ai rispettivi meccanismi di stoccaggio centrale tramite il punto di accesso.»;

15)

l’articolo 22 è sostituito dal seguente:

«Articolo 22

Accesso alle informazioni previste dalla regolamentazione a livello dell’Unione

1.   L’AESFEM elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione che definiscono alcuni requisiti tecnici in merito all’accesso alle informazioni previste dalla regolamentazione a livello dell’Unione, così da specificare quanto segue:

a)

i requisiti tecnici relativi alle tecnologie della comunicazione utilizzate dai meccanismi di cui all’articolo 21, paragrafo 2;

b)

i requisiti tecnici per il funzionamento del punto di accesso centrale per la ricerca di informazioni previste dalla regolamentazione a livello dell’Unione;

c)

i requisiti tecnici relativi all’utilizzo di un identificativo unico per ciascun emittente da parte dei meccanismi di cui all’articolo 21, paragrafo 2;

d)

un formato standard per la trasmissione delle informazioni previste dalla regolamentazione da parte dei meccanismi di cui all’articolo 21, paragrafo 2;

e)

una classificazione comune delle informazioni previste dalla regolamentazione da parte dei meccanismi di cui all’articolo 21, paragrafo 2 ed un elenco comune dei tipi di informazioni previste dalla regolamentazione.

2.   All’atto dell’elaborazione dei progetti di norme tecniche di regolamentazione, l’AESFEM tiene conto dei requisiti tecnici per il sistema di interconnessione dei registri delle imprese istituito dalla direttiva 2012/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (23).

L’AESFEM presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il 27 novembre 2015.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo, in conformità agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

16)

all’articolo 23, paragrafo 1, è aggiunto il comma seguente:

«Le informazioni da fornire in base alle disposizioni previste dal paese terzo sono depositate conformemente all’articolo 19 e comunicate conformemente agli articoli 20 e 21.»;

17)

all’articolo 24 sono inseriti i paragrafi seguenti:

«4 bis.   Fatto salvo il paragrafo 4, alle autorità competenti sono conferiti tutti i poteri di indagine necessari per l’esercizio delle loro funzioni. Tali poteri sono esercitati in conformità della legislazione nazionale.

4 ter.   Le autorità competenti esercitano i loro poteri sanzionatori, conformemente alla presente direttiva e al diritto nazionale, in una qualsiasi delle forme seguenti:

direttamente,

in collaborazione con altre autorità,

sotto la propria responsabilità mediante delega a tali autorità,

rivolgendosi alle competenti autorità giudiziarie.»;

18)

all’articolo 25, paragrafo 2, è aggiunto il comma seguente:

«Nell’esercizio dei poteri sanzionatori e di indagine, le autorità competenti cooperano per assicurare che le sanzioni o le misure producano i risultati voluti e coordinano la loro azione nei casi transfrontalieri.»;

19)

dopo l’articolo 27 ter è inserito il titolo seguente:

«CAPO VI BIS

SANZIONI E MISURE»;

20)

l’articolo 28 è sostituito dal seguente:

«Articolo 28

Misure e sanzioni amministrative

1.   Fatti salvi i poteri delle autorità competenti conformemente all’articolo 24 e il diritto degli Stati membri di prevedere e imporre sanzioni penali, gli Stati membri stabiliscono norme in materia di misure e sanzioni amministrative applicabili alle violazioni delle disposizioni nazionali di recepimento della presente direttiva e prendono tutte le misure necessarie per assicurare che siano attuate. Le misure e le sanzioni amministrative sono efficaci, proporzionate e dissuasive.

2.   Fatto salvo l’articolo 7, gli Stati membri assicurano che in caso di violazione degli obblighi a carico di persone giuridiche possano essere applicate, alle condizioni previste dalla normativa nazionale, sanzioni ai membri degli organi amministrativi, di gestione o di sorveglianza e di controllo della persona giuridica e interessata ad altri soggetti responsabili della violazione ai sensi della normativa nazionale.»;

21)

sono inseriti gli articoli seguenti:

«Articolo 28 bis

Violazioni

L’articolo 28 ter si applica almeno alle seguenti violazioni:

a)

mancata pubblicazione da parte dell’emittente, entro il termine richiesto, delle informazioni di cui alle disposizioni nazionali adottate in recepimento degli articoli 4, 5, 6, 14 e 16;

b)

mancata notifica, entro il termine richiesto, da parte della persona fisica o giuridica dell’acquisizione o della cessione di partecipazioni rilevanti conformemente alle disposizioni nazionali adottate in recepimento degli articoli 9, 10, 12, 13 e 13 bis.

Articolo 28 ter

Poteri sanzionatori

1.   Nel caso di violazioni di cui all’articolo 28 bis, le autorità competenti hanno facoltà di imporre almeno le misure e sanzioni amministrative seguenti:

a)

una dichiarazione pubblica indicante la persona fisica o giuridica responsabile e la natura della violazione;

b)

un ordine che impone alla persona fisica o giuridica responsabile di porre termine al comportamento costituente la violazione e di astenersi dal ripeterlo;

c)

sanzioni amministrative pecuniarie:

i)

nel caso di persona giuridica:

fino a 10 000 000 EUR o fino al 5 % del fatturato complessivo annuo in base agli ultimi conti annuali disponibili approvati dall’organo di amministrazione; se la persona giuridica è un’impresa madre o una impresa figlia di un’impresa madre che deve presentare conti consolidati ai sensi della direttiva 2013/34/UE, il fatturato complessivo da considerare è il fatturato complessivo annuo, o il tipo di reddito corrispondente ai sensi delle pertinenti direttive contabili, risultante nell’ultimo conto annuale consolidato disponibile approvato dall’organo di gestione dell’impresa capogruppo, o

fino al doppio dell’ammontare dei profitti ricavati o delle perdite evitate grazie alla violazione, ove possano essere determinati,

se superiore;

ii)

nel caso di persona fisica:

fino a 2 000 000 EUR; o

fino al doppio dell’ammontare dei profitti ricavati o delle perdite evitate grazie alla violazione, ove possano essere determinati,

se superiore.

Negli Stati membri la cui moneta ufficiale non è l’euro il valore in valuta nazionale corrispondente all’importo in euro è calcolato in base al tasso di cambio ufficiale alla data di entrata in vigore della direttiva 2013/50/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2013 recante modifica della direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, sull’armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, la direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa al prospetto da pubblicare per l’offerta pubblica o l’ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari, e la direttiva 2007/14/CE della Commissione, che stabilisce le modalità di applicazione di talune disposizioni della direttiva 2004/109/CE (24).

2.   Fatti salvi i poteri delle autorità competenti a norma dell’articolo 24 e il diritto degli Stati membri di imporre sanzioni penali, gli Stati membri assicurano che le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative nazionali prevedano la possibilità di sospendere l’esercizio dei diritti di voto inerenti alle azioni in caso di violazioni di cui all’articolo 28 bis, lettera b). Gli Stati membri possono disporre che la sospensione dei diritti di voto debba applicarsi soltanto alle violazioni più gravi.

3.   Gli Stati membri possono introdurre sanzioni o misure aggiuntive o sanzioni amministrative pecuniarie di livello superiore rispetto a quelle previste dalla presente direttiva.

Articolo 28 quater

Esercizio dei poteri sanzionatori

1.   Gli Stati membri assicurano che, nello stabilire il tipo e il livello di sanzione o misura amministrativa, le autorità competenti tengano conto di tutte le circostanze pertinenti tra cui, se del caso:

a)

la gravità e la durata della violazione;

b)

il grado di responsabilità della persona fisica o giuridica responsabile;

c)

la capacità finanziaria della persona fisica o giuridica responsabile, ad esempio quale risulta dal fatturato complessivo della persona giuridica responsabile o dal reddito annuo della persona fisica responsabile;

d)

l’importanza dei profitti realizzati o delle perdite evitate da parte della persona fisica o giuridica responsabile, nella misura in cui possano essere determinati;

e)

le perdite subite dai terzi a causa della violazione, nella misura in cui possano essere determinate;

f)

il livello di cooperazione della persona fisica o giuridica responsabile con l’autorità competente;

g)

precedenti violazioni da parte della persona fisica o giuridica responsabile.

2.   Il trattamento di dati personali raccolti nell’esercizio dei poteri di vigilanza e di indagine ai sensi della presente direttiva è effettuato a norma della direttiva 95/46/CE e del regolamento (CE) n. 45/2001 a seconda dei casi.

22)

dopo l’articolo 29 è inserito il titolo seguente:

«CAPO VI TER

PUBBLICAZIONE DELLE DECISIONI»;

23)

l’articolo 29 è sostituito dal seguente:

«Articolo 29

Pubblicazione delle decisioni

1.   Gli Stati membri dispongono che le autorità competenti pubblichino, senza indugio, ogni decisione sulle sanzioni o le misure adottate per una violazione della presente direttiva, fornendo almeno informazioni sul tipo e la natura della violazione e l’identità delle persone fisiche o giuridiche responsabili.

Nondimeno, le autorità competenti possono ritardare la pubblicazione di una decisione o pubblicarla in forma anonima in maniera conforme alla normativa nazionale in uno dei seguenti casi:

a)

qualora, nel caso di una sanzione applicata a una persona fisica, una valutazione preventiva obbligatoria della proporzionalità di tale pubblicazione accerti che la pubblicazione dei dati personali è sproporzionata;

b)

qualora la pubblicazione metta gravemente a repentaglio la stabilità del sistema finanziario o un’indagine ufficiale in corso;

c)

qualora la pubblicazione sia tale da arrecare, nella misura in cui ciò si possa determinare, danni gravi e sproporzionati agli enti o alle persone coinvolte.

2.   Se la decisione pubblicata di cui al paragrafo 1 è oggetto di ricorso, l’autorità competente ha l’obbligo di includere informazioni in tal senso nella pubblicazione all’atto della pubblicazione stessa, ovvero a modificare la pubblicazione se il ricorso è presentato dopo la pubblicazione iniziale.»;

24)

l’articolo 31, paragrafo 2, è sostituito dal seguente:

«2.   Gli Stati membri che adottano misure conformemente all’articolo 3, paragrafo 1, all’articolo 8, paragrafi 2 o 3, o all’articolo 30, le comunicano immediatamente alla Commissione e agli altri Stati membri.»

Articolo 2

Modifiche della direttiva 2003/71/CE

La direttiva 2003/71/CE è così modificata: all’articolo 2, paragrafo 1, lettera m), il punto iii) è sostituito dal seguente:

«iii)

per tutti gli emittenti di strumenti finanziari che non sono menzionati nel punto ii) aventi sede in un paese terzo, lo Stato membro nel quale gli strumenti finanziari sono destinati ad essere offerti al pubblico per la prima volta dopo la data di entrata in vigore della direttiva 2013/50/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2013 recante modifica della direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, sull’armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, la direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa al prospetto da pubblicare per l’offerta pubblica o l’ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari, e la direttiva 2007/14/CE della Commissione, che stabilisce le modalità di applicazione di talune disposizioni della direttiva 2004/109/CE (25) o nel quale è stata presentata la prima domanda di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato a scelta dell’emittente, dell’offerente o della persona che chiede l’ammissione, secondo il caso, salvo scelta successiva da parte degli emittenti aventi sede in un paese terzo nelle circostanze seguenti:

qualora lo Stato membro d’origine non fosse stato determinato da una loro scelta, o

ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera i), punto iii), della direttiva 2044/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, sull’armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato (26).

Articolo 3

Modifiche della direttiva 2007/14/CE

La direttiva 2007/14/CE è così modificata:

1)

l’articolo 2 è soppresso;

2)

all’articolo 11, i paragrafi 1 e 2 sono soppressi;

3)

l’articolo 16 è soppresso.

Articolo 4

Recepimento

1.   Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro un termine di 24 mesi dalla data della sua entrata in vigore. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 5

Riesame

Entro il 27 novembre 2015, la Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio in merito al funzionamento della presente direttiva, anche per quanto riguarda l’impatto sui piccoli e medi emittenti e sull’applicazione delle sanzioni, ed in particolare se esse siano o meno efficaci, proporzionate e dissuasive, e riesamina il funzionamento e valuta l’efficacia del metodo adottato per il calcolo del numero dei diritti di voto relativi agli strumenti finanziari di cui alla direttiva 2004/109/CE, articolo 13, paragrafo 1 bis, primo comma.

La relazione è trasmessa, se del caso, unitamente a una proposta legislativa.

Articolo 6

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 7

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Strasburgo, il 22 ottobre 2013

Per il Parlamento europeo

Il presidente

M. SCHULZ

Per il Consiglio

Il presidente

V. LEŠKEVIČIUS


(1)  GU C 93 del 30.3.2012, pag. 2.

(2)  GU C 143 del 22.5.2012, pag. 78.

(3)  Posizione del Parlamento europeo del 12 giugno 2013 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 17 ottobre 2013.

(4)  GU L 390 del 31.12.2004, pag. 38.

(5)  GU L 295 del 12.11.2010, pag. 23.

(6)  GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19.

(7)  GU L 142 del 30.4.2004, pag. 12.

(8)  GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84.

(9)  GU L 345 del 31.12.2003, pag. 64.

(10)  GU L 69 del 9.3.2007, pag. 27.

(11)  GU L 96 del 12.4.2003, pag. 16.

(12)  GU L 184 del 14.7.2007, pag. 17.

(13)  GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12.

(14)  GU L 331 del 15.12.2010, pag. 48.

(15)  GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

(16)  GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

(17)  GU C 369 del 17.12.2011, pag. 14.

(18)  GU L 142 del 30.4.2004, pag. 12.»;

(19)  GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84.»;

(20)  GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19.»;

(21)  GU L 177 del 30.6.2006, pag. 201.»;

(22)  GU L 336 del 23.12.2003, pag. 33.»;

(23)  GU L 156 del 16.6.2012, pag. 1.»;

(24)  GU L 294 del 6.11.2013, pag. 13.»;

(25)  GU L 294 del 6.11.2013, pag. 13.

(26)  GU L 390 del 31.12.2004, pag. 38.».


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

6.11.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 294/28


REGOLAMENTO (UE) N. 1093/2013 DELLA COMMISSIONE

del 4 novembre 2013

che modifica il regolamento (CE) n. 638/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1982/2004 della Commissione per quanto riguarda la semplificazione del sistema Intrastat e la raccolta di dati Intrastat

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 638/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativo alle statistiche comunitarie degli scambi di beni tra Stati membri e che abroga il regolamento (CEE) n. 3330/91 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 1, e l’articolo 10, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 638/2004 ha definito un quadro comune per la produzione sistematica di statistiche comunitarie relative agli scambi di beni tra Stati membri.

(2)

Gli sviluppi tecnici ed economici successivi rendono ora possibile adattare il tasso di copertura minimo stabilito per gli arrivi, pur continuando a compilare statistiche che rispondano agli indicatori e alle norme di qualità in vigore. Tale semplificazione consentirà di ridurre l’onere di risposta che grava sui soggetti obbligati a fornire le informazioni statistiche, in particolare le piccole e medie imprese. Il tasso di copertura per gli arrivi dovrebbe essere pertanto ridotto dal 95 % al 93 %.

(3)

Il regolamento (CE) n. 1982/2004 della Commissione, del 18 novembre 2004, che attua il regolamento (CE) n. 638/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie degli scambi di beni tra Stati membri e abroga i regolamenti (CE) n. 1901/2000 e (CEE) n. 3590/92 della Commissione (2), stabilisce le modalità di rilevazione delle informazioni Intrastat. Gli Stati membri sono tenuti a inviare i propri risultati mensili per valore statistico a Eurostat, ma sono soggetti a limitazioni per quanto riguarda le modalità pratiche della loro rilevazione. Occorre prevedere un approccio globale coerente alla raccolta delle informazioni Intrastat e semplificare le modalità di rilevazione dei valori statistici.

(4)

Le disposizioni di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato delle statistiche degli scambi di beni tra Stati membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 10, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 638/2004, «95 %» è sostituito da «93 %».

Articolo 2

All’articolo 8, il paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1982/2004 è sostituito dal seguente:

«2.   A norma dell’allegato del regolamento (CE) n. 638/2004 gli Stati membri possono inoltre rilevare il valore statistico delle merci.»

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 novembre 2013

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 102 del 7.4.2004, pag. 1.

(2)  GU L 343 del 19.11.2004, pag. 3.


6.11.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 294/30


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1094/2013 DELLA COMMISSIONE

del 4 novembre 2013

relativo all’assegnazione alla Francia e al Regno Unito di giorni in mare aggiuntivi nella divisione CIEM VIIe

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 39/2013 del Consiglio, del 21 gennaio 2013, che stabilisce, per il 2013, le possibilità di pesca concesse alle navi UE per alcuni stock o gruppi di stock ittici che non sono oggetto di negoziati o accordi internazionali (1), in particolare il punto 7 dell’allegato IIC,

viste le domande della Francia e del Regno Unito,

considerando quanto segue:

(1)

La tabella I dell’allegato IIC del regolamento (UE) n. 39/2013 precisa il numero massimo di giorni in mare in cui le navi UE di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 10 metri che detengono a bordo o utilizzano sfogliare aventi apertura di maglia pari o superiore a 80 mm o reti fisse, incluse le reti da imbrocco, i tramagli e le reti da posta impiglianti, aventi apertura di maglia pari o inferiore a 220 mm, possono essere presenti nella divisione CIEM VIIe dal 1o febbraio 2013 al 31 gennaio 2014.

(2)

Il punto 7.5 dello stesso allegato autorizza la Commissione ad assegnare un numero aggiuntivo di giorni in mare in cui una nave può trovarsi nella zona detenendo a bordo o utilizzando le suddette sfogliare o reti fisse, sulla base delle cessazioni definitive delle attività di pesca intervenute a decorrere dal 1o gennaio 2004.

(3)

Tenuto conto dei dati sulle sfogliare ritirate dalla flotta peschereccia contenuti nella domanda presentata dalla Francia in conformità ai punti 7.1 e 7.4 dell’allegato IIC e applicando il metodo di calcolo di cui al punto 7.2 dello stesso allegato, occorre assegnare alla Francia 11 giorni in mare aggiuntivi per il periodo compreso fra il 1o febbraio 2013 e il 31 gennaio 2014 per le navi che detengono a bordo o utilizzano tali sfogliare.

(4)

Tenuto conto dei dati sulle navi con reti fisse ritirate dalla flotta peschereccia contenuti nella domanda presentata dalla Francia in conformità ai punti 7.1 e 7.4 dell’allegato IIC e applicando il metodo di calcolo di cui al punto 7.2 dello stesso allegato, occorre assegnare alla Francia 14 giorni in mare aggiuntivi per il periodo compreso fra il 1o febbraio 2013 e il 31 gennaio 2014 per le navi che detengono a bordo o utilizzano tali reti fisse.

(5)

Tenuto conto dei dati sulle sfogliare ritirate dalla flotta peschereccia contenuti nella domanda presentata dal Regno Unito in conformità ai punti 7.1 e 7.4 dell’allegato IIC e applicando il metodo di calcolo di cui al punto 7.2 dello stesso allegato, occorre assegnare al Regno Unito 43 giorni in mare aggiuntivi per il periodo compreso fra il 1o febbraio 2013 e il 31 gennaio 2014 per le navi che detengono a bordo o utilizzano tali sfogliare.

(6)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la pesca e l’acquacoltura,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Giorni di pesca aggiuntivi per la Francia

1.   Per il periodo compreso tra il 1o febbraio 2013 e il 31 gennaio 2014 il numero massimo di giorni in cui una nave da pesca battente bandiera francese che detiene a bordo o utilizza sfogliare aventi apertura di maglia pari o superiore a 80 mm può essere presente nella divisione CIEM VIIe, secondo quanto indicato nella tabella I dell’allegato IIC del regolamento (UE) n. 39/2013, passa a 175 giorni all’anno.

2.   Per il periodo compreso tra il 1o febbraio 2013 e il 31 gennaio 2014 il numero massimo di giorni in cui una nave da pesca battente bandiera francese che detiene a bordo o utilizza reti fisse, incluse le reti da imbrocco, i tramagli e le reti da posta impiglianti, aventi apertura di maglia pari o inferiore a 220 mm può essere presente nella divisione CIEM VIIe, come stabilito nella tabella I dell’allegato IIC del regolamento (UE) n. 39/2013, passa a 178 giorni all’anno.

Articolo 2

Giorni di pesca aggiuntivi per il Regno Unito

Per il periodo compreso tra il 1o febbraio 2013 e il 31 gennaio 2014 il numero massimo di giorni in cui una nave da pesca battente bandiera britannica che detiene a bordo o utilizza sfogliare aventi apertura di maglia pari o superiore a 80 mm può essere presente nella divisione CIEM VIIe, come stabilito nella tabella I dell’allegato IIC del regolamento (UE) n. 39/2013, passa a 207 giorni all’anno.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 novembre 2013

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 23 del 25.1.2013, pag. 1.


6.11.2013   

IT

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L 294/32


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1095/2013 DELLA COMMISSIONE

del 4 novembre 2013

recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Sierra de Cádiz (DOP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l’articolo 52, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 1151/2012 ha abrogato e sostituito il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari (2).

(2)

A norma dell’articolo 9, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 510/2006, la Commissione ha esaminato la domanda della Spagna relativa all’approvazione di una modifica del disciplinare della denominazione di origine protetta “Sierra de Cádiz”, registrata in virtù del regolamento (CE) n. 205/2005 della Commissione (3).

(3)

Non trattandosi di una modifica minore, la Commissione ha pubblicato la domanda di modifica nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  (4) a norma dell’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006. Poiché alla Commissione non è stata presentata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 7 del suddetto regolamento, la modifica del disciplinare deve essere approvata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È approvata la modifica del disciplinare pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea relativa alla denominazione che figura nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 novembre 2013

Per la Commissione, a nome del presidente

Dacian CIOLOȘ

Membro della Commissione


(1)  GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.

(2)  GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.

(3)  GU L 33 del 5.2.2005, pag.6.

(4)  GU C 376 del 6.12.2012, pag. 8.


ALLEGATO

Prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell’allegato I del trattato:

Classe 1.5.   Oli e grassi (burro, margarina, olio, ecc.)

SPAGNA

Sierra de Cádiz (DOP)


6.11.2013   

IT

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L 294/34


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1096/2013 DELLA COMMISSIONE

del 4 novembre 2013

recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni d’origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Poulet des Cévennes/Chapon des Cévennes (IGP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l’articolo 52, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione della denominazione “Poulet des Cévennes»/«Chapon des Cévennes”, presentata dalla Francia, è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  (2).

(2)

Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la denominazione “Poulet des Cévennes»/«Chapon des Cévennes” deve essere registrata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La denominazione che figura nell’allegato del presente regolamento è registrata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 novembre 2013

Per la Commissione, a nome del presidente

Dacian CIOLOȘ

Membro della Commissione


(1)  GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.

(2)  GU C 33 del 5.2.2013, pag. 10.


ALLEGATO

Prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell’allegato I del trattato:

Classe 1.1.   Carni fresche (e frattaglie)

FRANCIA

Poulet des Cévennes/Chapon des Cévennes (IGP)


6.11.2013   

IT

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L 294/36


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1097/2013 DELLA COMMISSIONE

del 4 novembre 2013

recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Lentilles vertes du Berry (IGP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 1151/2012 ha abrogato e sostituito il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari (2).

(2)

A norma dell'articolo 9, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 510/2006, la Commissione ha esaminato la domanda della Francia relativa all'approvazione di una modifica degli elementi del disciplinare dell'indicazione geografica protetta "Lentilles vertes du Berry", registrata in virtù del regolamento (CE) n. 1576/98 della Commissione (3).

(3)

Non trattandosi di una modifica minore, la Commissione ha pubblicato la domanda di modifica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea  (4) a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006. Poiché alla Commissione non è stata presentata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 7 del suddetto regolamento, la modifica del disciplinare deve essere approvata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È approvata la modifica del disciplinare pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea relativa alla denominazione che figura nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 novembre 2013

Per la Commissione, a nome del presidente

Dacian CIOLOȘ

Membro della Commissione


(1)  GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.

(2)  GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.

(3)  GU L 206 del 23.7.1998, pag. 15.

(4)  GU C 387 del 15.12.2012, pag. 16.


ALLEGATO

Prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell'allegato I del trattato:

Classe 1.6.   Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

FRANCIA

Lentilles vertes du Berry (IGP)


6.11.2013   

IT

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L 294/38


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1098/2013 DELLA COMMISSIONE

del 4 novembre 2013

recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Gâche vendéenne (IGP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l’articolo 52, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a) del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione della denominazione “Gâche vendéenne”, presentata dalla Francia, è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  (2).

(2)

Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la denominazione “Gâche vendéenne” deve essere registrata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La denominazione che figura nell’allegato del presente regolamento è registrata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 novembre 2013

Per la Commissione, a nome del presidente

Dacian CIOLOȘ

Membro della Commissione


(1)  GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.

(2)  GU C 68 dell’8.3.2013, pag. 48.


ALLEGATO

Prodotti agricoli e alimentari di cui all’allegato I, punto I del regolamento (UE) n. 1151/2012:

Classe 2.4.   Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria

FRANCIA

Gâche vendéenne (IGP)


6.11.2013   

IT

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L 294/40


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1099/2013 DELLA COMMISSIONE

del 5 novembre 2013

recante modifica del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (potenziamento dei servizi regolari di trasporto marittimo)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (1), in particolare l’articolo 247,

considerando quanto segue:

(1)

L’azione chiave 2 della comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni «L’Atto per il mercato unico II - Insieme per una nuova crescita» (2) invita ad istituire un vero mercato unico del trasporto marittimo, non assoggettando più le merci prodotte nell’Unione e trasportate tra i porti marittimi dell’Unione alle stesse formalità amministrative e doganali che si applicano alle merci provenienti da porti di paesi terzi.

(2)

A tal fine, la Commissione si è impegnata a presentare un pacchetto «cintura blu», comprendente iniziative legislative e non legislative volte a ridurre gli oneri amministrativi cui è soggetto il trasporto marittimo all’interno dell’Unione a un livello paragonabile a quello di altri modi di trasporto (aereo, ferroviario, stradale).

(3)

Il presente regolamento fa parte del pacchetto «cintura blu».

(4)

Ai sensi dell’articolo 313, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (3), le merci introdotte nel territorio doganale della Comunità in conformità dell’articolo 37 del regolamento (CEE) n. 2913/92 non sono considerate merci comunitarie, tranne quando si accerti che hanno posizione comunitaria.

(5)

L’articolo 313, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (CEE) n. 2454/93 prevede che le merci trasportate tra due porti situati all’interno del territorio doganale della Comunità mediante un servizio regolare autorizzato sono considerate merci comunitarie, salvo contrario accertamento. Le navi che forniscono un servizio regolare possono anche trasportare merci non comunitarie, purché tali merci siano vincolate al regime di transito comunitario esterno. Il ricorso a un servizio regolare per il trasporto di merci non comunitarie non pregiudica inoltre l’applicazione di controlli per altri scopi, compresi quelli connessi ai rischi per la salute degli animali, per la salute pubblica o in campo fitosanitario.

(6)

Prima di rilasciare un’autorizzazione relativa a un servizio regolare di trasporto marittimo, l’autorità doganale di rilascio è tenuta a consultare le autorità doganali degli altri Stati membri interessati dal servizio. Se, dopo aver ricevuto un’autorizzazione, il titolare di quest’ultima (di seguito, «il titolare») intende estendere il servizio ad altri Stati membri, è opportuno organizzare ulteriori consultazioni con le autorità doganali di tali Stati membri. Per limitare il più possibile la necessità di ulteriori consultazioni successivamente al rilascio di un’autorizzazione, è opportuno stabilire che le società di navigazione che presentano una domanda di autorizzazione possano indicare, oltre all’elenco degli Stati membri effettivamente interessati dal servizio, anche gli Stati membri potenzialmente interessati per i quali dichiarano di prevedere servizi futuri.

(7)

A partire dal 2010, il periodo concesso per la consultazione delle autorità doganali di altri Stati membri è di 45 giorni. L’esperienza ha tuttavia indicato che questo lasso di tempo è inutilmente lungo e dovrebbe essere ridotto.

(8)

L’uso di un sistema elettronico di informazione e comunicazione ha reso privo di oggetto l’allegato 42 bis del regolamento (CEE) n. 2454/93.

(9)

Su richiesta del titolare, è opportuno rivedere le autorizzazioni relative ai servizi regolari di trasporto marittimo esistenti prima dell’entrata in vigore del presente regolamento per tener conto degli Stati membri potenzialmente interessati per i quali lo stesso titolare dichiara di prevedere servizi futuri.

(10)

Il sistema elettronico di informazione e comunicazione attualmente utilizzato per conservare le informazioni e notificare alle autorità doganali di altri Stati membri le autorizzazioni relative ai servizi regolari di trasporto marittimo non è il sistema di cui all’articolo 14 quinvicies del regolamento (CEE) n. 2454/93. I riferimenti a questo sistema devono essere corretti.

(11)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CEE) n. 2454/93.

(12)

Le modifiche relative alla lunghezza del periodo concesso per la consultazione delle autorità doganali di altri Stati membri e al numero di Stati membri che possono essere indicati nella domanda impongono di modificare il sistema elettronico di informazione e comunicazione per i servizi regolari di trasporto marittimo e di differire l’entrata in vigore delle disposizioni corrispondenti del presente regolamento.

(13)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2454/93 è così modificato:

(1)

l’articolo 313 ter è così modificato:

a)

il seguente paragrafo 2 bis è inserito dopo il paragrafo 2:

«2 bis.   La Commissione e le autorità doganali degli Stati membri, mediante l’uso di un sistema elettronico di informazione e comunicazione relativo ai servizi regolari di trasporto marittimo, conservano e hanno accesso alle seguenti informazioni:

a)

i dati contenuti nelle domande;

b)

le autorizzazioni relative ai servizi regolari di trasporto marittimo e, se del caso, la modifica o revoca delle stesse;

c)

i nomi dei porti di scalo e i nomi delle navi destinate al servizio;

d)

ogni altra informazione pertinente.»;

b)

il paragrafo 3 è così modificato:

i)

il primo comma è sostituito dal seguente:

«La domanda di autorizzazione relativa a un servizio regolare specifica quali sono gli Stati membri interessati dal servizio e può indicare gli Stati membri potenzialmente interessati per i quali il richiedente dichiara di prevedere servizi futuri. Le autorità doganali dello Stato membro cui è stata presentata la domanda (autorità doganale di rilascio) informano le autorità doganali degli altri Stati membri effettivamente o potenzialmente interessati dal servizio di trasporto marittimo (autorità doganali corrispondenti) mediante il sistema elettronico di informazione e comunicazione per i servizi regolari di trasporto marittimo di cui al paragrafo 2 bis.»;

ii)

al secondo comma, la cifra «45» è sostituita da «15»;

iii)

al secondo comma, i termini «il sistema elettronico di informazione e comunicazione di cui all’articolo 14 quinvicies» sono sostituiti dai termini «il sistema elettronico di informazione e comunicazione per i servizi regolari di trasporto marittimo di cui al paragrafo 2 bis»;

iv)

al terzo comma, i termini «il sistema elettronico di informazione e comunicazione di cui all’articolo 14 quinvicies» sono sostituiti dai termini «il sistema elettronico di informazione e comunicazione per i servizi regolari di trasporto marittimo di cui al paragrafo 2 bis»;

(2)

all’articolo 313 quater, paragrafo 2, secondo comma, i termini «il sistema elettronico di informazione e comunicazione di cui all’articolo 14 quinvicies» sono sostituiti dai termini «il sistema elettronico di informazione e comunicazione per i servizi regolari di trasporto marittimo di cui all’articolo 313 ter, paragrafo 2 bis»;

(3)

all’articolo 313 quinquies, paragrafo 2, primo comma, i termini «il sistema elettronico di informazione e comunicazione di cui all’articolo 14 quinvicies» sono sostituiti dai termini «il sistema elettronico di informazione e comunicazione per i servizi regolari di trasporto marittimo di cui all’articolo 313 ter, paragrafo 2 bis»;

(4)

all’articolo 313 septies, paragrafo 2, i termini «il sistema elettronico di informazione e comunicazione di cui all’articolo 14 quinvicies» sono sostituiti dai termini «il sistema elettronico di informazione e comunicazione per i servizi regolari di trasporto marittimo di cui all’articolo 313 ter, paragrafo 2 bis»;

(5)

L’allegato 42 bis è soppresso.

Articolo 2

Su richiesta del titolare, le autorità doganali di rilascio riesaminano le autorizzazioni relative ai servizi regolari di trasporto marittimo già esistenti alla data di applicazione del presente regolamento di cui all’articolo 3, secondo comma, per tener conto degli Stati membri potenzialmente interessati per i quali il titolare dichiara di prevedere servizi futuri.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

L’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), punti i) e ii), si applica a decorrere dal 1o marzo 2014.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 novembre 2013

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.

(2)  COM(2012) 573 final del 3.10.2012.

(3)  Regolamento (CE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1).


6.11.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 294/42


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1100/2013 DELLA COMMISSIONE

del 5 novembre 2013

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

(2)

Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell’articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 novembre 2013

Per la Commissione, a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice dei paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

AL

41,5

MA

41,8

MK

36,9

TR

75,3

ZZ

48,9

0707 00 05

AL

53,3

EG

177,3

MK

71,7

TR

144,5

ZZ

111,7

0709 93 10

AL

50,7

MA

88,1

TR

127,3

ZZ

88,7

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

TR

67,6

ZZ

67,6

0805 50 10

TR

72,1

ZA

54,2

ZZ

63,2

0806 10 10

BR

231,7

PE

281,8

TR

169,9

ZZ

227,8

0808 10 80

BA

66,4

CL

210,3

NZ

151,7

US

132,2

ZA

127,9

ZZ

137,7

0808 30 90

CN

72,8

TR

116,3

ZZ

94,6


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».


RACCOMANDAZIONI

6.11.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 294/44


RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE

del 4 novembre 2013

che modifica la raccomandazione 2006/576/CE per quanto riguarda le tossine T-2 e HT-2 nei mangimi composti per gatti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2013/637/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 292,

considerando quanto segue:

(1)

Le tossine T-2 e HT-2 sono micotossine prodotte da diverse specie di Fusarium. La tossina T-2 è metabolizzata rapidamente in un gran numero di prodotti e la tossina HT-2 è uno dei principali metaboliti.

(2)

Su richiesta della Commissione il gruppo di esperti scientifici sui contaminanti nella catena alimentare (gruppo CONTAM) dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ha adottato un parere sui rischi per la salute degli animali e per la salute pubblica legati alla presenza delle tossine T-2 e HT-2 negli alimenti e nei mangimi (1).

(3)

Per quanto riguarda il rischio per la salute degli animali, il gruppo CONTAM ha concluso che è da ritenersi improbabile che l’attuale esposizione stimata alle tossine T-2 e HT-2 costituisca un problema per la salute dei ruminanti, dei conigli dei pesci. Le stime dell’esposizione alle tossine T-2 e HT-2 indicano che il rischio di effetti negativi sulla salute dei suini, del pollame, dei cavalli e dei cani è basso. I gatti sono tra le specie animali più sensibili. A causa della scarsità di dati e dei gravi effetti nocivi per la salute osservati a bassi dosaggi, non è stato possibile definire né il No Observed Adverse Effect Level (NOAEL — livello al quale non si osservano effetti negativi) né il Lowest Observed Adverse Effect Level (LOAEL — livello più basso al quale si osservano effetti negativi).

(4)

Alla luce delle conclusioni presentate nel parere scientifico vanno effettuate indagini intese a raccogliere informazioni sui fattori che determinano tenori relativamente elevati di tossine T2 e HT-2 nei cereali e nei prodotti a base di cereali, nonché sugli effetti della trasformazione dei mangimi e degli alimenti. La Commissione ha pertanto adottato la raccomandazione 2013/165/UE (2) ai fini dell’esecuzione di tali indagini.

(5)

Data la tossicità delle tossine T-2 e HT-2 per i gatti è opportuno stabilire altresì un valore di riferimento per la somma delle tossine T-2 e HT-2 nei mangimi per gatti, da applicare per determinare l’accettabilità dei mangimi per tali animali per quanto riguarda la presenza delle tossine T-2 e HT-2. È pertanto opportuno modificare la raccomandazione 2006/576/CE (3) della Commissione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE RACCOMANDAZIONE:

Nell’allegato della raccomandazione 2006/576/CE, dopo la voce relativa alle fumonisine B1 + B2 è aggiunta la seguente voce:

«Micotossina

Prodotti destinati all’alimentazione degli animali

Valore di riferimento in mg/kg (ppm) di mangime al tasso di umidità del 12 %

Tossine T-2 + HT-2

Mangimi composti per gatti

0,05»

Fatto a Bruxelles, il 4 novembre 2013

Per la Commissione

Tonio BORG

Membro della Commissione


(1)  Gruppo di esperti scientifici dell’EFSA sui contaminanti nella catena alimentare (Contam); Scientific Opinion on risks for animal and public health related to the presence of T-2 and HT-2 toxin in food and feed (Parere scientifico sui rischi per la salute degli animali e per la salute pubblica legati alla presenza delle tossine T-2 e HT-2 negli alimenti e nei mangimi). EFSA Journal 2011; 9(12):2481. [187 pagg.]. doi:10.2903/j.efsa.2011.2481. Disponibile online all’indirizzo: www.efsa.europa.eu/efsajournal

(2)  Raccomandazione 2013/165/UE della Commissione, del 27 marzo 2013, relativa alla presenza di tossine T-2 e HT-2 nei cereali e nei prodotti a base di cereali (GU L 91 del 3.4.2013, pag. 12).

(3)  Raccomandazione 2006/576/CE della Commissione, del 17 agosto 2006, sulla presenza di deossinivalenolo, zearalenone, ocratossina A, tossine T-2 e HT-2 e fumonisine in prodotti destinati all’alimentazione degli animali (GU L 229 del 23.8.2006, pag. 7).