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Document 32013R1099

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1099/2013 della Commissione, del 5 novembre 2013 , recante modifica del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (potenziamento dei servizi regolari di trasporto marittimo)

GU L 294 del 6.11.2013, p. 40–41 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/04/2016; abrog. impl. da 32016R0481

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/1099/oj

6.11.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 294/40


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1099/2013 DELLA COMMISSIONE

del 5 novembre 2013

recante modifica del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (potenziamento dei servizi regolari di trasporto marittimo)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (1), in particolare l’articolo 247,

considerando quanto segue:

(1)

L’azione chiave 2 della comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni «L’Atto per il mercato unico II - Insieme per una nuova crescita» (2) invita ad istituire un vero mercato unico del trasporto marittimo, non assoggettando più le merci prodotte nell’Unione e trasportate tra i porti marittimi dell’Unione alle stesse formalità amministrative e doganali che si applicano alle merci provenienti da porti di paesi terzi.

(2)

A tal fine, la Commissione si è impegnata a presentare un pacchetto «cintura blu», comprendente iniziative legislative e non legislative volte a ridurre gli oneri amministrativi cui è soggetto il trasporto marittimo all’interno dell’Unione a un livello paragonabile a quello di altri modi di trasporto (aereo, ferroviario, stradale).

(3)

Il presente regolamento fa parte del pacchetto «cintura blu».

(4)

Ai sensi dell’articolo 313, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (3), le merci introdotte nel territorio doganale della Comunità in conformità dell’articolo 37 del regolamento (CEE) n. 2913/92 non sono considerate merci comunitarie, tranne quando si accerti che hanno posizione comunitaria.

(5)

L’articolo 313, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (CEE) n. 2454/93 prevede che le merci trasportate tra due porti situati all’interno del territorio doganale della Comunità mediante un servizio regolare autorizzato sono considerate merci comunitarie, salvo contrario accertamento. Le navi che forniscono un servizio regolare possono anche trasportare merci non comunitarie, purché tali merci siano vincolate al regime di transito comunitario esterno. Il ricorso a un servizio regolare per il trasporto di merci non comunitarie non pregiudica inoltre l’applicazione di controlli per altri scopi, compresi quelli connessi ai rischi per la salute degli animali, per la salute pubblica o in campo fitosanitario.

(6)

Prima di rilasciare un’autorizzazione relativa a un servizio regolare di trasporto marittimo, l’autorità doganale di rilascio è tenuta a consultare le autorità doganali degli altri Stati membri interessati dal servizio. Se, dopo aver ricevuto un’autorizzazione, il titolare di quest’ultima (di seguito, «il titolare») intende estendere il servizio ad altri Stati membri, è opportuno organizzare ulteriori consultazioni con le autorità doganali di tali Stati membri. Per limitare il più possibile la necessità di ulteriori consultazioni successivamente al rilascio di un’autorizzazione, è opportuno stabilire che le società di navigazione che presentano una domanda di autorizzazione possano indicare, oltre all’elenco degli Stati membri effettivamente interessati dal servizio, anche gli Stati membri potenzialmente interessati per i quali dichiarano di prevedere servizi futuri.

(7)

A partire dal 2010, il periodo concesso per la consultazione delle autorità doganali di altri Stati membri è di 45 giorni. L’esperienza ha tuttavia indicato che questo lasso di tempo è inutilmente lungo e dovrebbe essere ridotto.

(8)

L’uso di un sistema elettronico di informazione e comunicazione ha reso privo di oggetto l’allegato 42 bis del regolamento (CEE) n. 2454/93.

(9)

Su richiesta del titolare, è opportuno rivedere le autorizzazioni relative ai servizi regolari di trasporto marittimo esistenti prima dell’entrata in vigore del presente regolamento per tener conto degli Stati membri potenzialmente interessati per i quali lo stesso titolare dichiara di prevedere servizi futuri.

(10)

Il sistema elettronico di informazione e comunicazione attualmente utilizzato per conservare le informazioni e notificare alle autorità doganali di altri Stati membri le autorizzazioni relative ai servizi regolari di trasporto marittimo non è il sistema di cui all’articolo 14 quinvicies del regolamento (CEE) n. 2454/93. I riferimenti a questo sistema devono essere corretti.

(11)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CEE) n. 2454/93.

(12)

Le modifiche relative alla lunghezza del periodo concesso per la consultazione delle autorità doganali di altri Stati membri e al numero di Stati membri che possono essere indicati nella domanda impongono di modificare il sistema elettronico di informazione e comunicazione per i servizi regolari di trasporto marittimo e di differire l’entrata in vigore delle disposizioni corrispondenti del presente regolamento.

(13)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2454/93 è così modificato:

(1)

l’articolo 313 ter è così modificato:

a)

il seguente paragrafo 2 bis è inserito dopo il paragrafo 2:

«2 bis.   La Commissione e le autorità doganali degli Stati membri, mediante l’uso di un sistema elettronico di informazione e comunicazione relativo ai servizi regolari di trasporto marittimo, conservano e hanno accesso alle seguenti informazioni:

a)

i dati contenuti nelle domande;

b)

le autorizzazioni relative ai servizi regolari di trasporto marittimo e, se del caso, la modifica o revoca delle stesse;

c)

i nomi dei porti di scalo e i nomi delle navi destinate al servizio;

d)

ogni altra informazione pertinente.»;

b)

il paragrafo 3 è così modificato:

i)

il primo comma è sostituito dal seguente:

«La domanda di autorizzazione relativa a un servizio regolare specifica quali sono gli Stati membri interessati dal servizio e può indicare gli Stati membri potenzialmente interessati per i quali il richiedente dichiara di prevedere servizi futuri. Le autorità doganali dello Stato membro cui è stata presentata la domanda (autorità doganale di rilascio) informano le autorità doganali degli altri Stati membri effettivamente o potenzialmente interessati dal servizio di trasporto marittimo (autorità doganali corrispondenti) mediante il sistema elettronico di informazione e comunicazione per i servizi regolari di trasporto marittimo di cui al paragrafo 2 bis.»;

ii)

al secondo comma, la cifra «45» è sostituita da «15»;

iii)

al secondo comma, i termini «il sistema elettronico di informazione e comunicazione di cui all’articolo 14 quinvicies» sono sostituiti dai termini «il sistema elettronico di informazione e comunicazione per i servizi regolari di trasporto marittimo di cui al paragrafo 2 bis»;

iv)

al terzo comma, i termini «il sistema elettronico di informazione e comunicazione di cui all’articolo 14 quinvicies» sono sostituiti dai termini «il sistema elettronico di informazione e comunicazione per i servizi regolari di trasporto marittimo di cui al paragrafo 2 bis»;

(2)

all’articolo 313 quater, paragrafo 2, secondo comma, i termini «il sistema elettronico di informazione e comunicazione di cui all’articolo 14 quinvicies» sono sostituiti dai termini «il sistema elettronico di informazione e comunicazione per i servizi regolari di trasporto marittimo di cui all’articolo 313 ter, paragrafo 2 bis»;

(3)

all’articolo 313 quinquies, paragrafo 2, primo comma, i termini «il sistema elettronico di informazione e comunicazione di cui all’articolo 14 quinvicies» sono sostituiti dai termini «il sistema elettronico di informazione e comunicazione per i servizi regolari di trasporto marittimo di cui all’articolo 313 ter, paragrafo 2 bis»;

(4)

all’articolo 313 septies, paragrafo 2, i termini «il sistema elettronico di informazione e comunicazione di cui all’articolo 14 quinvicies» sono sostituiti dai termini «il sistema elettronico di informazione e comunicazione per i servizi regolari di trasporto marittimo di cui all’articolo 313 ter, paragrafo 2 bis»;

(5)

L’allegato 42 bis è soppresso.

Articolo 2

Su richiesta del titolare, le autorità doganali di rilascio riesaminano le autorizzazioni relative ai servizi regolari di trasporto marittimo già esistenti alla data di applicazione del presente regolamento di cui all’articolo 3, secondo comma, per tener conto degli Stati membri potenzialmente interessati per i quali il titolare dichiara di prevedere servizi futuri.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

L’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), punti i) e ii), si applica a decorrere dal 1o marzo 2014.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 novembre 2013

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.

(2)  COM(2012) 573 final del 3.10.2012.

(3)  Regolamento (CE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1).


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