ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 108

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

60° anno
6 aprile 2017


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

II   Comunicazioni

 

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2017/C 108/01

Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata (Caso M.8419 — Segro/PSPIB/SELP/Target assets) ( 1 )

1


 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2017/C 108/02

Tassi di cambio dell'euro

2

2017/C 108/03

Parere del comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti formulato nella riunione del 18 luglio 2016 in merito a un progetto di decisione concernente il caso AT.39824 — Autocarri — Relatore: Lettonia

3

2017/C 108/04

Relazione finale del Consigliere-auditore — Autocarri (AT.39824)

4

2017/C 108/05

Sintesi della decisione della Commissione, del 19 luglio 2016, Relativa a un procedimento a norma dell’articolo 101 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (Caso AT.39824 — Autocarri) [notificata con il numero C(2016) 4673]

6

 

Corte dei conti

2017/C 108/06

Relazione speciale n. 5/2017 — Disoccupazione giovanile: le politiche dell’UE hanno migliorato la situazione? Una valutazione della garanzia per i giovani e dell’iniziativa a favore dell’occupazione giovanile

9

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

2017/C 108/07

Informazioni comunicate dagli Stati membri riguardo alla chiusura delle attività di pesca

10

2017/C 108/08

Informazioni comunicate dagli Stati membri riguardo alla chiusura delle attività di pesca

10

2017/C 108/09

Informazioni comunicate dagli Stati membri riguardo alla chiusura delle attività di pesca

11


 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

 

Corte EFTA

2017/C 108/10

Sentenza della Corte, del 29 luglio 2016, nella causa E-25/15 — Autorità di vigilanza EFTA contro Islanda (Inadempimento degli obblighi di un paese EFTA — Aiuto di Stato — articolo 14, paragrafo 3, della parte II del protocollo 3 dell’accordo — Mancato recupero degli aiuti concessi illegalmente)

12

2017/C 108/11

Sentenza della Corte, del 29 luglio 2016, nella causa E-30/15 — Autorità di vigilanza EFTA contro Islanda (Inadempimento degli obblighi da parte di uno Stato EFTA — Mancata attuazione — Direttiva 2011/62/UE che modifica la direttiva 2001/83/CE recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano)

13

2017/C 108/12

Sentenza della Corte, del 29 luglio 2016, nella causa E-31/15 — Autorità di vigilanza EFTA contro Islanda (Inadempimento degli obblighi da parte di uno Stato EFTA — Mancata attuazione — direttiva 2011/77/UE che modifica la direttiva 2006/116/CE concernente la durata di protezione del diritto d’autore e di alcuni diritti connessi)

14

2017/C 108/13

Sentenza della Corte, del 29 luglio 2016, nella causa E-32/15 — Autorità di vigilanza EFTA contro Principato del Liechtenstein (Inadempimento degli obblighi da parte di uno Stato EFTA — Mancata attuazione — direttiva 2006/126/CE — direttiva 2011/94/UE — direttiva 2012/36/UE)

15

2017/C 108/14

Ricorso proposto il 1o febbraio 2017 dall’Autorità di vigilanza EFTA contro la Repubblica d’Islanda (Causa E-2/17)

16

2017/C 108/15

Ricorso proposto il 1o febbraio 2017 dall’Autorità di vigilanza EFTA contro la Repubblica d’Islanda (Causa E-3/17)

17

 

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

 

Commissione europea

2017/C 108/16

Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.8312 — Panasonic Corporation/Ficosa International) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

18

2017/C 108/17

Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.8391 — Toyota Industries Europe/Vive) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

19

 

ALTRI ATTI

 

Commissione europea

2017/C 108/18

Pubblicazione di una domanda ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari

20


 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

 


II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

6.4.2017   

IT

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C 108/1


Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata

(Caso M.8419 — Segro/PSPIB/SELP/Target assets)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2017/C 108/01)

Il 29 marzo 2017 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32017M8419. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

6.4.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 108/2


Tassi di cambio dell'euro (1)

5 aprile 2017

(2017/C 108/02)

1 euro =


 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,0678

JPY

yen giapponesi

118,49

DKK

corone danesi

7,4354

GBP

sterline inglesi

0,85510

SEK

corone svedesi

9,5748

CHF

franchi svizzeri

1,0708

ISK

corone islandesi

 

NOK

corone norvegesi

9,1665

BGN

lev bulgari

1,9558

CZK

corone ceche

27,058

HUF

fiorini ungheresi

309,91

PLN

zloty polacchi

4,2315

RON

leu rumeni

4,5397

TRY

lire turche

3,9404

AUD

dollari australiani

1,4085

CAD

dollari canadesi

1,4291

HKD

dollari di Hong Kong

8,2957

NZD

dollari neozelandesi

1,5319

SGD

dollari di Singapore

1,4948

KRW

won sudcoreani

1 202,72

ZAR

rand sudafricani

14,6327

CNY

renminbi Yuan cinese

7,3638

HRK

kuna croata

7,4578

IDR

rupia indonesiana

14 227,37

MYR

ringgit malese

4,7314

PHP

peso filippino

53,532

RUB

rublo russo

59,6596

THB

baht thailandese

36,860

BRL

real brasiliano

3,2974

MXN

peso messicano

20,0177

INR

rupia indiana

69,2930


(1)  Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


6.4.2017   

IT

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C 108/3


Parere del comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti formulato nella riunione del 18 luglio 2016 in merito a un progetto di decisione concernente il caso AT.39824 — Autocarri

Relatore: Lettonia

(2017/C 108/03)

1.

Il comitato consultivo concorda con la Commissione sul fatto che il comportamento anticoncorrenziale di cui al progetto di decisione costituisce un accordo e/o una pratica concordata tra le imprese interessate ai sensi dell’articolo 101 del TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE.

2.

Il comitato consultivo concorda con la valutazione della Commissione, contenuta nel progetto di decisione, sul prodotto e sulla portata geografica dell’accordo e/o pratica concordata.

3.

Il comitato consultivo concorda con la Commissione sul fatto che le imprese oggetto del progetto di decisione hanno partecipato a un’infrazione unica e continuata dell’articolo 101 del TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE.

4.

Il comitato consultivo concorda con la Commissione sul fatto che lo scopo dell’accordo e/o delle pratiche concordate per l’infrazione sopra descritta nel progetto di decisione era di restringere la concorrenza ai sensi dell’articolo 101 del TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE.

5.

Il comitato consultivo concorda con la Commissione sul fatto che l’accordo e/o la pratica concordata descritti nel progetto di decisione sono stati tali da incidere in maniera significativa sugli scambi tra gli Stati membri dell’UE.

6.

Il comitato consultivo concorda con la valutazione della Commissione in merito alla durata dell’infrazione descritta nel progetto di decisione.

7.

Il comitato consultivo concorda con la Commissione europea per quanto riguarda i destinatari del progetto di decisione.

8.

Il comitato consultivo concorda con la Commissione sulla necessità di infliggere ammende ai destinatari del progetto di decisione.

9.

Il comitato consultivo concorda con la Commissione sull’applicazione degli orientamenti del 2006 per il calcolo delle ammende, inflitte a norma dell’articolo 23, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1/2003 per il progetto di decisione.

10.

Il Comitato consultivo concorda con la Commissione per quanto riguarda la determinazione del valore delle vendite utilizzato per il calcolo dell’importo delle ammende inflitte dal progetto di decisione.

11.

Il comitato consultivo concorda con la Commissione in merito agli importi di base delle ammende per il progetto di decisione.

12.

Il comitato consultivo concorda in merito alla determinazione della durata delle infrazioni ai fini del calcolo delle ammende per il progetto di decisione.

13.

Il comitato consultivo concorda con la Commissione sul fatto che all’infrazione non si applicano circostanze aggravanti.

14.

Il comitato consultivo concorda con la Commissione sul fatto che all’infrazione non si applicano circostanze attenuanti.

15.

Il comitato consultivo concorda con la Commissione in merito alla riduzione delle ammende in applicazione della comunicazione sul trattamento favorevole del 2006 per il progetto di decisione.

16.

Il comitato consultivo concorda con la Commissione in merito alla riduzione delle ammende in applicazione della comunicazione sul trattamento favorevole del 2008 per il progetto di decisione.

17.

Il comitato consultivo concorda con la Commissione in merito agli importi definitivi delle ammende per il progetto di decisione.

18.

Il comitato consultivo raccomanda la pubblicazione del presente parere nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.


6.4.2017   

IT

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C 108/4


Relazione finale del Consigliere-auditore (1)

Autocarri

(AT.39824)

(2017/C 108/04)

(1)

La presente relazione riguarda una proposta di decisione relativa a una procedura di transazione da adottare in conformità con la procedura prevista all’articolo 10 bis del regolamento (CE) n. 773/2004 (2) («proposta di decisione»).

(2)

Il progetto di decisione è destinato a 15 persone giuridiche (i «destinatari del progetto di decisione»), ognuna delle quali appartenente a una delle seguenti cinque imprese: MAN, Volvo, Daimler, Iveco e DAF (le «imprese che hanno concluso la transazione») (3).

(3)

Secondo il progetto di decisione, le imprese che hanno concluso la transazione hanno partecipato ad accordi collusivi riguardanti la fissazione dei prezzi e gli aumenti del prezzo lordo nello Spazio economico europeo per gli autocarri medi e pesanti, e riguardanti le tempistiche e il trasferimento dei costi per l’introduzione di tecnologie per gli autocarri medi e pesanti richieste dalle norme rivedute in materia di emissioni.

(4)

Il caso ha origine da una domanda di immunità dalle ammende. In seguito a accertamenti condotti all’inizio del 2011 la Commissione ha ricevuto tre richieste di trattamento favorevole.

(5)

Il 20 novembre 2014 la Commissione ha avviato un procedimento ai sensi dell’articolo 2 del regolamento n. 773/2004 relativamente alle imprese che hanno concluso la transazione e a un’altra impresa (la «sesta impresa»). Al momento della presente relazione, il procedimento relativo alla sesta impresa è in corso nell’ambito delle disposizioni generali (non di transazione) del regolamento n. 773/2004 (4).

(6)

Sempre il 20 novembre 2014 la Commissione ha adottato una comunicazione degli addebiti nel caso AT.39824 (la «comunicazione degli addebiti»). Tra il 20 e il 24 novembre 2014, la comunicazione degli addebiti è stata notificata ai destinatari del progetto di decisione e a tre entità appartenenti alla sesta impresa (i «destinatari della comunicazione degli addebiti»).

(7)

Tutti i destinatari della comunicazione degli addebiti hanno chiesto l’accesso al fascicolo d’indagine della Commissione. Nel dicembre 2014 la direzione generale della Concorrenza («DG Concorrenza») ha messo a disposizione dei destinatari il testo principale del fascicolo accessibile. Per quanto riguarda la parte del fascicolo della Commissione che richiedeva speciali misure di riservatezza, la DG Concorrenza ha organizzato procedure di accesso limitato (all’interno e all’esterno dei locali della DG Concorrenza) che hanno consentito ad avvocati esterni di individuare i documenti di cui hanno chiesto versioni non riservate a nome dei rispettivi clienti. Tali procedure di accesso ristretto sono iniziate nel dicembre 2014. Le richieste di versioni non riservate dei documenti individuati nelle procedure di accesso limitato sono state trasmesse alla DG Concorrenza nei mesi di febbraio e marzo 2015. Nel febbraio 2016, la DG Concorrenza ha fornito le versioni non riservate corrispondenti.

(8)

Tra il 1o settembre 2015 e il 3 giugno 2016 la Commissione ha avuto discussioni di transazione con i destinatari della comunicazione degli addebiti che, nel luglio 2015, avevano contattato in via informale la Commissione manifestando interesse per l’eventuale presentazione di proposte di transazione ai sensi dell’articolo 10 bis del regolamento n. 773/2004.

(9)

Tra il 15 e il 21 giugno 2016 i destinatari del progetto di decisione hanno presentato proposte di transazione alla Commissione a norma dell’articolo 10 bis, paragrafo 2, del regolamento n. 773/2004. In tutte le proposte si riconosceva, tra l’altro, che il destinatario del progetto di decisione in esame fosse stato sufficientemente informato degli addebiti sollevati dalla Commissione contro lo stesso e avesse avuto sufficienti possibilità di presentare osservazioni alla Commissione.

(10)

Il consigliere-auditore non ha ricevuto richieste o denunce nel caso di specie (5).

(11)

Conformemente all’articolo 16 della decisione 2011/695/UE, il consigliere-auditore ha valutato se il progetto di decisione riguardasse soltanto le obiezioni su cui i destinatari del progetto di decisione hanno avuto la possibilità di pronunciarsi ed è giunto ad una conclusione positiva.

(12)

Alla luce di quanto sopra, il consigliere-auditore ritiene che l’esercizio effettivo dei diritti procedurali dei destinatari del progetto di decisione sia stato rispettato.

Bruxelles, 18 luglio 2016

Wouter WILS


(1)  Redatta ai sensi degli articoli 16 e 17 della decisione 2011/695/UE del presidente della Commissione europea, del 13 ottobre 2011, relativa alla funzione e al mandato del consigliere-auditore per taluni procedimenti in materia di concorrenza (GU L 275 del 20.10.2011, pag. 29).

(2)  Regolamento (CE) n. 773/2004 della Commissione (GU L 123 del 27.4.2004, pag. 18) modificato in particolare dal regolamento (CE) n. 622/2008 della Commissione (GU L 171 dell’1.7.2008, pag. 3). Si veda anche la comunicazione della Commissione concernente la transazione nei procedimenti per l’adozione di decisioni a norma degli articoli 7 e 23 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, nei procedimenti relativi ai cartelli (GU C 167 del 2.7.2008, pag. 1).

(3)  Raggruppati in base alla rispettiva impresa che ha concluso la transazione, i destinatari del progetto di decisione sono: i) MAN SE, MAN Truck & Bus AG, MAN Truck & Bus Deutschland GmbH; ii) AB Volvo (publ), Volvo Lastvagnar AB, Volvo Group Trucks Central Europe GmbH, Renault Trucks SAS; iii) Daimler AG; iv) Fiat Chrysler Automobiles N.V, CNH Industrial N.V., Iveco SpA, Iveco Magirus AG; v) PACCAR Inc., DAF Trucks N.V. e DAF Trucks Deutschland GmbH.

(4)  Cfr. punto 2.2 della comunicazione concernente la transazione, in particolare il paragrafo 19.

(5)  A norma dell’articolo 15, paragrafo 2, della decisione 2011/695/UE, le parti dei procedimenti nei casi di cartelli tra imprese che partecipano a discussioni in vista di una transazione a norma dell’articolo 10 bis del regolamento (CE) n. 773/2004 possono rivolgersi al consigliere-auditore in qualsiasi fase della procedura di transazione al fine di garantire l’effettivo esercizio dei propri diritti procedurali. Cfr. anche il paragrafo 18 della comunicazione concernente la transazione e l’articolo 3, paragrafo 7, della decisione n. 2011/695/UE.


6.4.2017   

IT

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C 108/6


Sintesi della decisione della Commissione

del 19 luglio 2016

Relativa a un procedimento a norma dell’articolo 101 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e dell’articolo 53 dell’accordo SEE

(Caso AT.39824 — Autocarri)

[notificata con il numero C(2016) 4673]

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(2017/C 108/05)

Il 19 luglio 2016 la Commissione ha adottato una decisione relativa a un procedimento a norma dell’articolo 101 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e dell’articolo 53 dell’accordo SEE. Conformemente al disposto dell’articolo 30 del regolamento (CE) n. 1/2003  (1) del Consiglio, la Commissione pubblica i nomi delle parti e il contenuto essenziale della decisione, comprese le sanzioni irrogate, tenendo conto del legittimo interesse delle imprese alla protezione dei loro segreti aziendali.

1.   INTRODUZIONE

(1)

La decisione riguarda un’infrazione unica e continua dell’articolo 101 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e dell’articolo 53 dell’accordo SEE.

(2)

La decisione è destinata alle seguenti entità: MAN SE, MAN Truck & Bus AG, MAN Truck & Bus Deutschland GmbH (in prosieguo denominate congiuntamente «MAN»); Daimler AG (in prosieguo «Daimler»); Fiat Chrysler Automobiles N.V., CNH Industrial N.V., Iveco SpA, Iveco Magirus AG (in prosieguo denominate congiuntamente «Iveco»); AB Volvo (publ), Volvo Lastvagnar AB, Renault Trucks SAS, Volvo Group Trucks Central Europe GmbH (in prosieguo denominate congiuntamente «Volvo/Renault»); PACCAR Inc., DAF Trucks Deutschland GmbH, DAF Trucks N.V., DAF (in prosieguo denominate congiuntamente «DAF»).

2.   DESCRIZIONE DEL CASO

2.1.   Procedimento

(3)

A seguito di una domanda di immunità presentata da MAN il 20 settembre 2010 la Commissione ha effettuato accertamenti presso i locali di diversi produttori di autocarri tra il 18 e il 21 gennaio 2011. Il 28 gennaio 2011 Volvo/Renault ha presentato una domanda di riduzione dell’importo delle ammende, seguita da Daimler alle ore 10.00 del 10 febbraio 2011 e da Iveco alle ore 22.22 del 10 febbraio 2011.

(4)

Il 20 novembre 2014 la Commissione ha avviato un procedimento ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1/2003 nei confronti di DAF, Daimler, Iveco, MAN, Volvo/Renault e ha adottato una comunicazione degli addebiti che è stata notificata a tali entità.

(5)

Dopo l’adozione della comunicazione degli addebiti i destinatari hanno contattato la Commissione in via informale e chiesto di proseguire il caso nel quadro della procedura di transazione. Dopo che tutti i destinatari hanno confermato la propria disponibilità a partecipare a discussioni in vista di una transazione, la Commissione ha deciso di avviare una procedura per questo caso. Successivamente, MAN, DAF, Daimler, Volvo/Renault e Iveco hanno presentato alla Commissione una richiesta formale di transazione ai sensi dell’articolo 10 bis, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 773/2004 della Commissione (2).

(6)

Il 18 luglio 2016 il comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti ha emesso parere favorevole e il 19 luglio 2016 la Commissione ha adottato la decisione.

2.2.   Destinatari e durata

(7)

I destinatari della decisione hanno partecipato a una collusione e/o hanno responsabilità ad essa connesse, violando pertanto l’articolo 101 del trattato, durante i periodi indicati di seguito. In applicazione del punto 26 degli orientamenti per il calcolo delle ammende a Volvo/Renault è stata concessa l’immunità parziale per il periodo dal 17 gennaio 1997 al 15 gennaio 2001.

Entità

Durata

MAN SE,

MAN Truck & Bus AG,

MAN Truck & Bus Deutschland GmbH

17 gennaio 1997 – 20 settembre 2010

Daimler AG

17 gennaio 1997 – 18 gennaio 2011

Fiat Chrysler Automobiles N.V.

CNH Industrial N.V.,

Iveco SpA,

Iveco Magirus AG

17 gennaio 1997 – 18 gennaio 2011

AB Volvo (publ),

Volvo Lastvagnar AB,

Renault Trucks SAS,

Volvo Group Trucks Central Europe GmbH

17 gennaio 1997 – 18 gennaio 2011

PACCAR Inc.

DAF Trucks Deutschland GmbH,

DAF Trucks N.V.

17 gennaio 1997 – 18 gennaio 2011

2.3.   Sintesi dell’infrazione

(8)

I prodotti interessati dall’infrazione sono gli autocarri di peso compreso tra le 6 e le 16 tonnellate («autocarri medi») e gli autocarri di peso superiore alle 16 tonnellate («autocarri pesanti»), sia rigidi che articolati (in prosieguo gli autocarri medi e pesanti sono denominati congiuntamente «autocarri») (3). Il caso non riguarda i servizi post-vendita, altri servizi e garanzie per gli autocarri, la vendita di autocarri usati o altri beni o servizi.

(9)

L’infrazione consisteva in accordi collusivi sulla fissazione dei prezzi e sugli aumenti dei prezzi lordi degli autocarri nel SEE; tali accordi riguardavano inoltre le tempistiche e il trasferimento dei costi relativi all’introduzione di tecnologie a basse emissioni per autocarri medi e pesanti richieste dalle norme da EURO 3 a EURO 6. Le amministrazioni centrali dei destinatari sono state direttamente coinvolte nella discussione di prezzi, di aumenti dei prezzi e circa l’introduzione delle nuove norme in materia di emissioni fino al 2004. Almeno a partire dall’agosto 2002 le discussioni hanno avuto luogo mediante controllate tedesche che, in diversa misura, hanno riferito alla sede centrale. Lo scambio si è svolto a livello bilaterale e multilaterale.

(10)

Tali accordi collusivi comprendevano accordi e/o pratiche concordate in materia di fissazione dei prezzi e di aumenti del prezzo lordo al fine di allineare i prezzi lordi nel SEE e riguardavano le tempistiche e il trasferimento dei costi per l’introduzione di tecnologie a basse emissioni richieste dalle norme da EURO 3 a EURO 6.

(11)

L’infrazione ha interessato l’intero territorio del SEE ed è durata dal 17 gennaio 1997 al 18 gennaio 2011.

2.4.   Misure correttive

(12)

La decisione applica gli orientamenti per il calcolo delle ammende del 2006 (4). La decisione infligge ammende a tutte le entità pertinenti delle imprese elencate al paragrafo 7, ad esclusione di MAN.

2.4.1.   Importo di base dell’ammenda

(13)

Nel determinare le ammende, la Commissione ha tenuto conto delle pertinenti vendite di autocarri medi e pesanti (quali definiti al paragrafo 8) realizzate dalle imprese nel SEE nell’ultimo anno prima della cessazione dell’infrazione; del fatto che il coordinamento dei prezzi rientra tra le più gravi restrizioni della concorrenza; della durata dell’infrazione; dell’elevata quota di mercato dei destinatari sul mercato europeo per gli autocarri medi e pesanti; del fatto che l’infrazione riguardava l’intero territorio del SEE ed è stato deciso un importo supplementare al fine di dissuadere le imprese dal prendere parte a pratiche di coordinamento dei prezzi.

2.4.2.   Adeguamenti dell’importo di base

(14)

La Commissione non ha applicato circostanze aggravanti né attenuanti.

2.4.3.   Applicazione della comunicazione sul trattamento favorevole

(15)

MAN ha ottenuto la completa immunità dalle ammende. Volvo/Renault ha beneficiato di una riduzione del 40 % dell’importo della sua ammenda, Daimler del 30 % e Iveco del 10 %.

2.4.4.   Applicazione della comunicazione concernente la transazione

(16)

Le ammende inflitte a tutte le parti sono state ridotte del 10 % in applicazione della comunicazione concernente la transazione.

3.   CONCLUSIONE

(17)

Le ammende inflitte ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1/2003 sono le seguenti:

a)

0 EUR

per responsabilità congiunta e solidale, a MAN SE, MAN Truck & Bus AG e MAN Truck & Bus Deutschland GmbH.

b)

670 448 000 EUR

per responsabilità congiunta e solidale, a AB Volvo (publ), Volvo Lastvagnar AB e Renault Trucks SAS, di cui

Volvo Group Trucks Central Europe GmbH è ritenuta responsabile in solido per l’importo di 468 855 017 EUR.

c)

1 008 766 000 EUR

a Daimler AG.

d)

494 606 000 EUR

a Iveco SpA, di cui:

(1)

Fiat Chrysler Automobiles N.V. è ritenuta responsabile in solido per l’importo di 156 746 105 EUR,

(2)

Fiat Chrysler Automobiles N.V. e Iveco Magirus AG sono ritenute responsabili in solido per l’importo di 336 119 346 EUR e

(3)

CNH Industrial N.V. e Iveco Magirus AG sono ritenute responsabili in solido per l’importo di 1 740 549 EUR.

e)

752 679 000 EUR

per responsabilità congiunta e solidale, a PACCAR Inc. e DAF Trucks N.V., di cui

DAF Trucks Deutschland GmbH è ritenuta responsabile in solido per l’importo di 376 118 773 EUR.


(1)  GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1.

(2)  GU L 123 del 27.4.2004, pag. 18.

(3)  Sono esclusi gli autocarri per uso militare.

(4)  Orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell’articolo 23, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1/2003 (GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1).


Corte dei conti

6.4.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 108/9


Relazione speciale n. 5/2017

«Disoccupazione giovanile: le politiche dell’UE hanno migliorato la situazione? Una valutazione della garanzia per i giovani e dell’iniziativa a favore dell’occupazione giovanile»

(2017/C 108/06)

La Corte dei conti europea informa che è stata pubblicata la relazione speciale n. 5/2017 «Disoccupazione giovanile: le politiche dell’UE hanno migliorato la situazione? Una valutazione della Garanzia per i giovani e dell’Iniziativa a favore dell’occupazione giovanile».

La relazione è disponibile, per essere consultata o scaricata, sul sito Internet della Corte dei conti europea: http://eca.europa.eu oppure su EU-Bookshop https://bookshop.europa.eu.


INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

6.4.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 108/10


Informazioni comunicate dagli Stati membri riguardo alla chiusura delle attività di pesca

(2017/C 108/07)

A norma dell’articolo 35, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (1), è stata presa la decisione di chiudere le attività di pesca indicate nella seguente tabella:

Data e ora della chiusura

16.2.2017

Durata

16.2.2017 - 31.12.2017

Stato membro

Francia

Stock o gruppo di stock

SBR/678-

Specie

Occhialone (Pagellus bogaraveo)

Zona

Acque dell’Unione e acque internazionali delle zone VI, VII e VIII

Tipo(i) di pescherecci

Numero di riferimento

04/TQ2285


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.


6.4.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 108/10


Informazioni comunicate dagli Stati membri riguardo alla chiusura delle attività di pesca

(2017/C 108/08)

A norma dell’articolo 35, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (1), è stata presa la decisione di chiudere le attività di pesca indicate nella seguente tabella:

Data e ora della chiusura

1.1.2017

Durata

1.1.2017 - 31.12.2017

Stato membro

Spagna

Stock o gruppo di stock

BUM/ATLANT

Specie

Marlin azzurro (Makaira nigricans)

Zona

Oceano Atlantico

Tipo(i) di pescherecci

Numero di riferimento

05/TQ127


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.


6.4.2017   

IT

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C 108/11


Informazioni comunicate dagli Stati membri riguardo alla chiusura delle attività di pesca

(2017/C 108/09)

A norma dell’articolo 35, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (1), è stata presa la decisione di chiudere le attività di pesca indicate nella seguente tabella:

Data e ora della chiusura

1.1.2017

Durata

1.1.2017 - 31.12.2017

Stato membro

Spagna

Stock o gruppo di stock

WHM/ATLANT

Specie

Marlin bianco (Tetrapturus albidus)

Zona

Oceano Atlantico

Tipo(i) di pescherecci

Numero di riferimento

06/TQ127


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.


V Avvisi

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

Corte EFTA

6.4.2017   

IT

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C 108/12


SENTENZA DELLA CORTE

del 29 luglio 2016

nella causa E-25/15

Autorità di vigilanza EFTA contro Islanda

(Inadempimento degli obblighi di un paese EFTA — Aiuto di Stato — articolo 14, paragrafo 3, della parte II del protocollo 3 dell’accordo — Mancato recupero degli aiuti concessi illegalmente)

(2017/C 108/10)

Nella causa E-25/15, Autorità di vigilanza EFTA contro Islanda – ISTANZA di dichiarazione secondo cui omettendo di adottare entro i termini prescritti tutte le misure necessarie per recuperare dai beneficiari gli aiuti di Stato dichiarati incompatibili con il funzionamento dell’accordo sullo Spazio economico europeo dagli articoli 2, 3, 4 e 5 della decisione dell’Autorità di vigilanza EFTA n. 404/14/COL dell’8 ottobre 2014sul regime di incentivi agli investimenti in Islanda; omettendo di annullare entro i termini prescritti gli eventuali pagamenti dovuti di cui all’articolo 7, terza frase, della richiamata decisione; e omettendo di comunicare entro i termini prescritti all’Autorità di vigilanza EFTA le informazioni indicate all’articolo 8 della richiamata decisione, l’Islanda è venuta meno agli obblighi di cui all’articolo 14, paragrafo 3, della parte II del protocollo 3 dell’accordo fra gli Stati EFTA sull’istituzione di un’Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia e agli articoli 6, 7 e 8 della decisione dell’Autorità di vigilanza EFTA n. 404/14/COL, la Corte, composta da Carl Baudenbacher, presidente, Per Christiansen (giudice relatore) e Páll Hreinsson, giudici, si è pronunciata il 29 luglio 2016 con sentenza, il cui dispositivo è il seguente:

La Corte:

1.

Dichiara che l’Islanda è venuta meno agli obblighi di cui all’articolo 14, paragrafo 3, della parte II del protocollo 3 dell’accordo fra gli Stati EFTA sull’istituzione di un’Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia e agli articoli 6, 7 e 8 della decisione dell’Autorità di vigilanza EFTA n. 404/14/COL dell’8 ottobre 2014, sul regime di incentivi agli investimenti in Islanda, omettendo di adottare entro i termini prescritti tutte le misure necessarie per recuperare dai beneficiari gli aiuti di Stato dichiarati incompatibili con il funzionamento dell’accordo sullo Spazio economico europeo dagli articoli 3, 4 e 5 della suddetta decisione, omettendo di annullare gli eventuali pagamenti dovuti di cui all’articolo 7, terza frase, della richiamata decisione e omettendo di comunicare all’Autorità di vigilanza EFTA le informazioni indicate all’articolo 8 della richiamata decisione.

2.

Condanna l’Islanda al pagamento delle spese processuali.


6.4.2017   

IT

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C 108/13


SENTENZA DELLA CORTE

del 29 luglio 2016

nella causa E-30/15

Autorità di vigilanza EFTA contro Islanda

(Inadempimento degli obblighi da parte di uno Stato EFTA — Mancata attuazione — Direttiva 2011/62/UE che modifica la direttiva 2001/83/CE recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano)

(2017/C 108/11)

Nella causa E-30/15, Autorità di vigilanza EFTA contro Islanda — ISTANZA di dichiarazione secondo cui, omettendo di adottare o di comunicare all’Autorità di vigilanza EFTA, entro i termini prescritti, le misure necessarie ad attuare l’atto di cui al punto 15 q del capitolo XIII dell’allegato II dell’accordo sullo Spazio economico europeo (direttiva 2011/62/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2011, che modifica la direttiva 2001/83/CE, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano, al fine di impedire l’ingresso di medicinali falsificati nella catena di fornitura legale), adattato all’accordo dal relativo protocollo 1, l’Islanda è venuta meno agli obblighi di cui all’atto e all’articolo 7 dell’accordo — la Corte, composta da Carl Baudenbacher, presidente, e Per Christiansen (giudice relatore) e Páll Hreinsson, giudici, si è pronunciata il 29 luglio 2016 con sentenza, il cui dispositivo è il seguente:

La Corte

1.

dichiara che, omettendo di adottare, entro i termini prescritti, le misure necessarie ad attuare l’atto di cui al punto 15 q del capitolo XIII dell’allegato II dell’accordo sullo Spazio economico europeo (direttiva 2011/62/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2011, che modifica la direttiva 2001/83/CE, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano, al fine di impedire l’ingresso di medicinali falsificati nella catena di fornitura legale), adattato all’accordo dal relativo protocollo 1, l’Islanda è venuta meno agli obblighi di cui all’atto e all’articolo 7 dell’accordo;

2.

condanna l’Islanda al pagamento delle spese processuali.


6.4.2017   

IT

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C 108/14


SENTENZA DELLA CORTE

del 29 luglio 2016

nella causa E-31/15

Autorità di vigilanza EFTA contro Islanda

(Inadempimento degli obblighi da parte di uno Stato EFTA — Mancata attuazione — direttiva 2011/77/UE che modifica la direttiva 2006/116/CE concernente la durata di protezione del diritto d’autore e di alcuni diritti connessi)

(2017/C 108/12)

Nella causa E-31/15, Autorità di vigilanza EFTA contro Islanda — ISTANZA di dichiarazione secondo cui, omettendo di adottare o di comunicare all’Autorità di vigilanza EFTA, entro i termini prescritti, le misure necessarie ad attuare l’atto di cui al trattino del punto 9f dell’allegato XVII dell’accordo sullo Spazio economico europeo (direttiva 2011/77/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2011, che modifica la direttiva 2006/116/CE concernente la durata di protezione del diritto d’autore e di alcuni diritti connessi), adattato all’accordo dal relativo protocollo 1, l’Islanda è venuta meno agli obblighi di cui all’atto e all’articolo 7 dell’accordo — la Corte, composta da Carl Baudenbacher, presidente, e Per Christiansen (giudice relatore) e Páll Hreinsson, giudici, si è pronunciata il 29 luglio 2016 con sentenza, il cui dispositivo è il seguente:

La Corte

1.

dichiara che, omettendo di adottare, entro i termini prescritti, le misure necessarie ad attuare l’atto di cui al trattino del punto 9f dell’allegato XVII dell’accordo sullo Spazio economico europeo (direttiva 2011/77/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2011, che modifica la direttiva 2006/116/CE concernente la durata di protezione del diritto d’autore e di alcuni diritti connessi), adattato all’accordo dal relativo protocollo 1, l’Islanda è venuta meno agli obblighi di cui all’atto e all’articolo 7 dell’accordo;

2.

condanna l’Islanda al pagamento delle spese processuali.


6.4.2017   

IT

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C 108/15


SENTENZA DELLA CORTE

del 29 luglio 2016

nella causa E-32/15

Autorità di vigilanza EFTA contro Principato del Liechtenstein

(Inadempimento degli obblighi da parte di uno Stato EFTA — Mancata attuazione — direttiva 2006/126/CE — direttiva 2011/94/UE — direttiva 2012/36/UE)

(2017/C 108/13)

Nella causa E-32/15, Autorità di vigilanza EFTA contro Principato del Liechtenstein — ISTANZA di dichiarazione secondo cui, omettendo di adottare o di comunicare all’Autorità di vigilanza EFTA, entro i termini prescritti, le misure necessarie ad attuare gli atti di cui al punto 24f dell’allegato XIII dell’accordo sullo Spazio economico europeo (direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, concernente la patente di guida (Rifusione), direttiva 2011/94/UE della Commissione, del 28 novembre 2011, recante modifica della direttiva 2006/126/CE e direttiva 2012/36/UE della Commissione, del 19 novembre 2012, recante modifica della direttiva 2006/126/CE), adattati all’accordo dal relativo protocollo 1, il Principato del Liechtenstein è venuto meno agli obblighi di cui agli atti e all’articolo 7 dell’accordo — la Corte, composta da Carl Baudenbacher, presidente, e Per Christiansen e Páll Hreinsson (giudice relatore), giudici, si è pronunciata il 29 luglio 2016 con sentenza, il cui dispositivo è il seguente:

La Corte

1.

dichiara che, omettendo di adottare, entro i termini prescritti, le misure necessarie ad attuare gli atti di cui al punto 24f dell’allegato XIII dell’accordo sullo Spazio economico europeo (direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, concernente la patente di guida (Rifusione), direttiva 2011/94/UE della Commissione, del 28 novembre 2011, recante modifica della direttiva 2006/126/CE e direttiva 2012/36/UE della Commissione, del 19 novembre 2012, recante modifica della direttiva 2006/126/CE), adattati all’accordo dal relativo protocollo 1, il Principato del Liechtenstein è venuto meno agli obblighi di cui agli atti e all’articolo 7 dell’accordo;

2.

condanna il Principato del Liechtenstein al pagamento delle spese processuali.


6.4.2017   

IT

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C 108/16


Ricorso proposto il 1o febbraio 2017 dall’Autorità di vigilanza EFTA contro la Repubblica d’Islanda

(Causa E-2/17)

(2017/C 108/14)

In data 1o febbraio 2017 dinanzi alla Corte EFTA ha proposto ricorso contro la Repubblica d’Islanda l’Autorità di vigilanza EFTA, rappresentata da Carsten Zatschler e Maria Moustakali, in qualità di agenti della suddetta Autorità, con sede in Rue Belliard 35, 1040 Bruxelles, Belgio.

L’Autorità di vigilanza EFTA chiede alla Corte EFTA di:

1.

dichiarare che, mantenendo in vigore i) un regime di autorizzazione per l’importazione di uova crude e prodotti a base di uova crude come stabilito all’articolo 10 della legge n. 25/1993 e agli articoli 3, lettera e), e 4, del regolamento (IS) n. 448/2012; ii) sia un sistema di autorizzazione per l’importazione di latte non pastorizzato e prodotti lattiero-caseari trasformati a base di latte non pastorizzato sia altri obblighi, come stabilito all’articolo 10 della legge n. 25/1993 e agli articoli 3, lettera f), 4 e 5 del regolamento (IS) n. 448/2012, nonché il divieto di commercializzazione dei prodotti lattiero-caseari importati a base di latte non pastorizzato, come stabilito all’articolo 7 bis del regolamento (IS) n. 104/2010; iii) una prassi amministrativa che impone agli importatori di fare una dichiarazione e ottenere un’approvazione per l’importazione di ovoprodotti e prodotti lattiero-caseari trattati, come quella stabilito nell’ambito dell’applicazione del regolamento (IS) n. 448/2012, la Repubblica d’Islanda è venuta meno agli obblighi derivanti dall’atto di cui al punto 1.1.1 del capitolo I dell’allegato I dell’accordo SEE, direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell’11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili agli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno modificata e adattata all’accordo SEE dal relativo protocollo 1 e dagli adattamenti settoriali nell’allegato I della direttiva, e in particolare dall’articolo 5 della stessa.

2.

condannare la Repubblica d’Islanda al pagamento delle spese processuali.

Elementi di fatto e di diritto e motivi del ricorso

L’Autorità di vigilanza EFTA («ESA») sostiene che la Repubblica d’Islanda ha violato i propri obblighi ai sensi della direttiva 89/662/CEE i) mantenendo in vigore un regime di autorizzazione per l’importazione di uova crude e prodotti a base di uova crude; ii) mantenendo in vigore sia un regime di autorizzazione per l’importazione di latte non pastorizzato e prodotti lattiero-caseari trasformati a base di latte non pastorizzato sia altri obblighi, nonché il divieto di commercializzazione dei prodotti lattiero-caseari importati a base di latte non pastorizzato; iii) mantenendo in vigore la prassi amministrativa che impone agli importatori di fare una dichiarazione e ottenere un’approvazione per l’importazione di ovoprodotti e prodotti lattiero-caseari trattati.

L’ESA sostiene che le norme in materia di scambi all’interno del SEE di prodotti di origine animale e di controlli veterinari sono armonizzate a livello di SEE. La direttiva 89/662/CEE del Consiglio disciplina i controlli veterinari negli scambi all’interno del SEE di prodotti di origine animale. Il suo obiettivo principale è quello di eliminare i controlli veterinari alle frontiere interne del SEE, rafforzando al contempo i controlli effettuati nel luogo di origine. Le autorità competenti dello Stato SEE di destinazione possono soltanto verificare, mediante controlli a campione non discriminatori, il rispetto della pertinente normativa SEE.

L’ESA sostiene che, mantenendo in vigore le misure attuali, la Repubblica d’Islanda impone ulteriori obblighi, non consentiti dal quadro armonizzato dei controlli veterinari.

Secondo l’ESA, la Corte EFTA, nella sentenza relativa alla causa E-17/15 Ferskar kjötvörur ehf. contro Repubblica d’Islanda riguardante le restrizioni all’importazione di carne cruda in Islanda, ha già riconosciuto la non conformità di tali disposizioni con il diritto del SEE. Simili restrizioni in materia di ovoprodotti e prodotti lattiero-caseari sono stabilite nella legislazione islandese in questione.


6.4.2017   

IT

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C 108/17


Ricorso proposto il 1o febbraio 2017 dall’Autorità di vigilanza EFTA contro la Repubblica d’Islanda

(Causa E-3/17)

(2017/C 108/15)

In data 1o febbraio 2017 dinanzi alla Corte EFTA ha proposto ricorso contro la Repubblica d’Islanda l’Autorità di vigilanza EFTA, rappresentata da Carsten Zatschler e Maria Moustakali, in qualità di agenti della suddetta Autorità, con sede in Rue Belliard 35, 1040 Bruxelles, Belgio.

L’Autorità di vigilanza EFTA chiede alla Corte EFTA di:

1.

dichiarare che, mantenendo in vigore un regime di autorizzazione per le carni fresche e i prodotti a base di carne, di cui all’articolo 10 della legge n. 25/1993 e agli articoli 3, 4 e 5 del regolamento (IS) n. 448/2012, la Repubblica d’Islanda è venuta meno agli obblighi derivanti dall’atto di cui al punto 1.1.1 del capitolo I dell’allegato I dell’accordo SEE, direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell’11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili agli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno modificata e adattata all’accordo SEE dal relativo protocollo 1 e dagli adattamenti settoriali del relativo allegato I, e in particolare dall’articolo 5 di tale direttiva.

2.

condannare la Repubblica d’Islanda al pagamento delle spese processuali.

Elementi di fatto e di diritto e motivi del ricorso

L’Autorità di vigilanza EFTA («ESA») sostiene che la Repubblica d’Islanda ha violato i suoi obblighi a norma della direttiva 89/662/CEE, mantenendo in vigore un regime di autorizzazione per l’importazione di, tra l’altro, carni fresche e prodotti a base di carne.

L’ESA sostiene che le norme in materia di scambi di prodotti di origine animale all’interno del SEE e di controlli veterinari sono armonizzate a livello di SEE. La direttiva 89/662/CEE del Consiglio disciplina i controlli veterinari negli scambi di prodotti di origine animale all’interno del SEE. Il suo obiettivo principale è quello di eliminare i controlli veterinari alle frontiere interne del SEE, rafforzando al contempo i controlli effettuati nel luogo di origine. Le autorità competenti dello Stato SEE di destinazione possono soltanto verificare, mediante controlli a campione non discriminatori, il rispetto della pertinente normativa SEE.

L’ESA sostiene che, mantenendo in vigore il regime di autorizzazione per l’importazione di carni fresche e prodotti a base di carne, la Repubblica d’Islanda impone altri obblighi, che non sono consentiti dal quadro armonizzato dei controlli veterinari a livello del SEE.

Secondo l’ESA, la non conformità con il diritto del SEE dell’imposizione di altri obblighi è già stata riconosciuta dalla Corte EFTA nella sua sentenza nella causa E-17/15 Ferskar kjötvörur ehf. contro Repubblica d’Islanda.


PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

Commissione europea

6.4.2017   

IT

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C 108/18


Notifica preventiva di concentrazione

(Caso M.8312 — Panasonic Corporation/Ficosa International)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2017/C 108/16)

1.

In data 27 marzo 2017 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione Panasonic Corporation («Panasonic», Giappone) acquisisce, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo esclusivo di Ficosa International («Ficosa», Spagna) mediante acquisto di quote.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

Panasonic opera nello sviluppo e nell’ingegnerizzazione di soluzioni e tecnologie elettroniche in vari settori;

Ficosa è specializzata nella ricerca, nello sviluppo, nella fabbricazione e nella commercializzazione di sistemi e componenti per diversi tipi di veicoli.

3.

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d’applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l’applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione europea per fax (+32 22964301), per e-mail all’indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento M.8312 — Panasonic Corporation/Ficosa International, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento sulle concentrazioni»).

(2)  GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.


6.4.2017   

IT

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C 108/19


Notifica preventiva di concentrazione

(Caso M.8391 — Toyota Industries Europe/Vive)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2017/C 108/17)

1.

In data 29 marzo 2017 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione l’impresa Toyota Industries Europe AB, controllata al 100 % di Toyota Industries Corporation («TICO», Giappone), acquisisce, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo dell’insieme di Vive B.V. («Vive», Paesi Bassi) mediante acquisto di quote. Vive è l’azionista unico di Vanderlande Industries Holding B.V. («Vanderlande»).

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

—   TICO: produzione e vendita di automobili, motori, compressori per condizionatori auto, parti fuse, componenti elettronici, attrezzature per la movimentazione dei materiali, servizi logistici e macchine tessili;

—   Vive/Vanderlande: progettazione, fabbricazione, vendita e integrazione di attrezzature per l’automazione e il controllo dei processi industriali per aeroporti, stoccaggio e trattamento pacchi.

3.

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d’applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l’applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione europea per fax (+32 22964301), per e-mail all’indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento M.8391 — Toyota Industries Europe/Vive, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento sulle concentrazioni»).

(2)  GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.


ALTRI ATTI

Commissione europea

6.4.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 108/20


Pubblicazione di una domanda ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari

(2017/C 108/18)

La presente pubblicazione conferisce il diritto di opporsi alla domanda di registrazione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (1).

DOCUMENTO UNICO

«ΠΕΥΚOΘΥΜΑΡΟΜΕΛΟ ΚΡΗΤΗΣ» (PEFKOTHYMAROMELO KRITIS)

N. UE: DOP-EL-02142 — 17.5.2016

DOP ( X ) IGP ( )

1.   Denominazione (denominazioni)

«Πευκοθυμαρόμελο Κρήτης» (Pefkothymaromelo Kritis)

2.   Stato membro o paese terzo

Grecia

3.   Descrizione del prodotto agricolo o alimentare

3.1.   Tipo di prodotto

Classe 1.4 — Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari, a eccezione del burro ecc.).

3.2.   Descrizione del prodotto a cui si applica la denominazione di cui al punto 1

Il «Πευκοθυμαρόμελο Κρήτης» (Pefkothymaromelo Kritis) è una miscela naturale di mieli di timo e di pino prodotta a Creta. È il risultato di una gestione particolare degli alveari e/o della coesistenza naturale del timo a fioritura tardiva e della melata secreta da Marchalina hellenica L., un insetto che vive principalmente sul pino turco (Pinus brutias Ten.) e sul pino di Aleppo (Pinus halepensis Mill.).

Caratteristiche chimico-fisiche

Conduttività: ≥ 0,600 mS/cm; somma del glucosio e del fruttosio ≥ 50 %; percentuale di saccarosio ≤ 3 %; umidità relativa ≤ 17 %, indice diastasico ≥ 8 DN, idrossimetilfurfurale (HMF) ≤ 25 mg/kg; acidità libera 20-50 meq/kg; sostanze insolubili in acqua ≤ 0,1 g/100 g. Il colore è stabile e oscilla tra 70 e 130 mm sulla scala di Pfund. Il prodotto non contiene residui rilevabili di acaricidi o di prodotti fitosanitari, con un limite di rilevabilità di 10 mg/kg.

Caratteristiche microscopiche

Sebbene il «Pefkothymaromelo Kritis» possieda caratteristiche che lo definiscono come un miele di melata (miele di bosco), il suo sedimento contiene anche, in misura variabile, granelli di polline provenienti da numerose piante nettarifere, che possono rappresentare fino a 20 specie diverse in ciascun campione di miele. La specie più importante è il timo capocchiuto (Coridothymus capitatus L.), presente in tutti i campioni in quantità pari o superiore al 10 % del totale dei granelli di polline di specie nettarifere.

Il rapporto fra il totale degli elementi di melata e i granelli di polline (HDE/P) è compreso tra 0,5 e 6,5. Gli elementi di melata consistono in spore di Cladosporium e Fumago e, più raramente, di Altenaria e Stemphylium. Le caratteristiche spore appuntite del genere Coleosporium, che si ritrovano in altre miscele di miele contenenti miele di pino, non sono presenti.

Caratteristiche organolettiche

Il prodotto possiede un aroma caratteristico conferito principalmente dalle sostanze aromatiche contenute nel miele di timo. Il miele di pino conferisce un sapore dolce e persistente al prodotto, che presenta limpidezza e dolcezza medie. L'aroma presenta note floreali e un lieve sentore di legno e di resina. L'aroma è di intensità media, con lievi note di frutta e cera e il miele rimane liquido per almeno 12 mesi dalla data della raccolta.

3.3.   Mangimi (solo per i prodotti di origine animale) e materie prime (solo per i prodotti trasformati)

Le api vengono alimentate al solo fine di assicurare la sopravvivenza della colonia e l'alimentazione cessa almeno un mese prima della fioritura dei fiori o della comparsa della melata. Quando non è disponibile cibo naturale (nettare o polline), gli apicoltori alimentano le api con sciroppo di zucchero da barbabietole da zucchero, fondenti e alimenti proteici (palline di polline). Gli alimenti possono provenire dalle zone al di fuori della zona geografica delimitata per l'ottenimento del miele. L'alimentazione integrativa delle api non incide comunque sulle caratteristiche e sulla qualità del miele.

3.4.   Fasi specifiche della produzione che devono aver luogo nella zona geografica delimitata

Tutte le fasi della produzione si svolgono nella zona geografica delimitata. Per garantire la qualità e l'originalità del prodotto, le colonie vengono trasferite verso le pinete dopo che le api hanno bottinato il timo, oppure verso le zone in cui la fioritura tardiva del timo avviene quando la melata è presente sui pini. La raccolta avviene con minima fumigazione possibile delle api e quando almeno tre quarti delle celle sono sigillate. Il miele, estratto mediante un estrattore di miele, viene trasferito verso botti di riposo per la decantazione e non viene scaldato a più di 45 °C. La prevenzione e il trattamento delle malattie vengono effettuati adottando le opportune misure igieniche e, se necessario, utilizzando sostanze approvate, non nocive per le api.

3.5.   Norme specifiche in materia di affettatura, grattugiatura, confezionamento, ecc., del prodotto cui si riferisce la denominazione registrata

Il condizionamento avviene nella zona geografica di cui al punto 4. Tale requisito è necessario per agevolare il monitoraggio e la verifica dell'origine del miele, ridurre il rischio di miscelazione con altri tipi di miele, prevenire l'utilizzazione abusiva della denominazione per vendere miele di altra provenienza e garantire l'applicazione delle norme specifiche di cui al punto 3.6. Inoltre, il requisito è inteso a evitare il rischio di alterazioni delle caratteristiche fisico-chimiche (HMF, attività di diastasi) e organolettiche del miele in seguito all'esposizione a temperature elevate, particolarmente nei mesi estivi, durante il trasporto via mare dall'isola di Creta.

3.6.   Norme specifiche in materia di etichettatura del prodotto cui si riferisce la denominazione registrata

Per garantire la qualità e la tracciabilità del prodotto, ogni apicoltore od ogni operatore che rivende il prodotto deve utilizzare il logo che raffigura l'isola di Creta, le due api di Malia e la dicitura «Pefkothymaromelo Kritis» DOP (figura 1). Il logo sarà distribuito dalle associazioni di apicoltori firmatarie della richiesta. Inoltre, i produttori riceveranno un codice numerico per contrassegnare ciascuna partita di miele prodotto, il luogo di produzione e il numero di registrazione dell'apicoltore. Sulle etichette verrà riportato il logo, il codice numerico e tutte le indicazioni obbligatorie. Le associazioni di apicoltori comunicano all'organismo di controllo le modalità di distribuzione delle etichette. Tuttavia, tali modalità non devono in alcun caso dar luogo a discriminazioni a danno dei produttori che producono il «Pefkothymaromelo Kritis» in conformità del disciplinare di produzione ma che non appartengono a tali organismi.

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4.   Delimitazione concisa della zona geografica

L'intera isola di Creta, comprese le prefetture di Heraklion, Lasithi, Chania e Rethymno.

5.   Legame con la zona geografica

Fattori naturali

La spiccata varietà morfologica dell'isola di Creta, combinata al suo clima specifico (abbraccia le zone climatiche del Mediterraneo e dell'Africa settentrionale) e alla posizione geografica isolata, hanno favorito lo sviluppo di molte specie vegetali diverse che, stando alle cifre più recenti, sono in numero di circa 1 800, di cui 180 endemiche. L'abbondanza di piante mellifere ha contribuito al marcato aumento dell'apicoltura nell'isola, che attualmente conta una delle maggiori densità di colonie di api al mondo, con 33 alveari per chilometro quadrato.

Tale abbondanza di piante include numerose specie aromatiche, diverse delle quali fioriscono a giugno-luglio e, in alcune regioni, fino alla fine di agosto. La pianta aromatica più importante è il timo della specie Coridothymus capitatus. Durante tali mesi, a causa del clima caldo e secco, le precipitazioni sono scarse e quindi la quantità di nettare è minore, e il miele ottenuto è più concentrato e molto aromatico. La combinazione di questi fattori e la presenza della melata secreta dalla Marchalina hellenica dà agli apicoltori un'opportunità particolare per produrre una miscela dei due tipi di miele (timo e pino), che è un prodotto a sé con caratteristiche intermedie. L'insetto che produce la melata è un parassita che vive sul pino turco (Pinus brutia Ten.) e sul pino di Aleppo (Pinus halepensis Mill.) ed è presente solo in Grecia e in Turchia.

Fattore umano

Gli apicoltori, conoscendo il comportamento delle api e le condizioni specifiche che prevalgono nell'isola durante l'autunno, applicano la seguente tecnica di produzione particolare: quando viene bottinato il timo, lasciano che il favo si sviluppi in maniera incontrollata e che le api vi depositino sopra il miele a cerchi. In questa fase gli apicoltori effettuano una raccolta selettiva, prelevando unicamente i favi che contengono miele di timo chiaramente sigillato. Successivamente, le api raccolgono la melata di pino e, non essendovi polline, riducono istintivamente le dimensioni del favo. Gli apicoltori non interferiscono e lasciano che il favo si riduca in modo che le api possano depositare il miele al suo posto. Ciò è possibile grazie alle temperature ancora elevate nei mesi autunnali, che permettono alle api di prelevare il nettare dalle specie a fioritura autunnale come il carrubo (Ceratonia siliqua), l'edera (Hedera helix), l'asparago selvatico (Αsparagus officinalis), la scilla marittima (Urginea maritima) e altre, e di rinnovare la loro popolazione. Senza questo ripopolamento in autunno la colonia di api non potrebbe sopravvivere all'inverno. Le condizioni climatiche particolari dell'isola, la presenza di fiori che forniscono polline e nettare in abbondanza alle api, nonché il comportamento delle api permettono agli apicoltori cretesi di gestire gli alveari in questo modo caratteristico. Il «Pefkothymaromelo Kritis» è anche il frutto della naturale coesistenza dei timi a fioritura tardiva e della melata di pino, un fenomeno comune a Creta.

Specificità del prodotto

La specificità del «Pefkothymaromelo Kritis» è dovuta alle sue caratteristiche fisico-chimiche, microscopiche e organolettiche.

—   Caratteristiche chimico-fisiche: conduttività (≥ 0,600 mS/cm), umidità (≤ 17 %), somma glucosio + fruttosio (≥ 50 %) e colore (70-130 mm sulla scala di Pfund).

—   Caratteristiche microscopiche: granelli di polline di timo ≥ 10 %, assenza di spore del genere Coleosporium.

—   Caratteristiche organolettiche: aroma caratteristico, gusto gradevole e meno dolce.

La bassa concentrazione HMF (≤ 25 mg/kg), la bassa concentrazione di saccarosio (≤ 3 %) e i livelli non rilevabili di acaricidi e prodotti fitosanitari (≤ 10 μg/kg) connotano la qualità e la specificità del prodotto.

Legame causale fra la zona geografica e la qualità o le caratteristiche del prodotto

Da tempo immemorabile Creta è ricca di piante aromatiche e di timo e la melata secreta dal parassita del pino Marchalina hellenica L. è conosciuta almeno dal diciottesimo secolo (Gennadius, 1883). L'insetto Marchalina hellenica L. secerne la melata di pino dopo che le piante di timo hanno prodotto il nettare o, in alcune zone, contemporaneamente, dando luogo a una miscela naturale unica di mieli di timo e di pino che è strettamente legata alla regione di provenienza. La conduttività, la somma del glucosio e del fruttosio, il gusto dolce e la cristallizzazione lenta del prodotto sono dovuti alla melata di pino, mentre le sostanze aromatiche e i granelli di polline di timo provengono da una vasta gamma di fiori aromatici autoctoni ed endemici che, nel clima caldo e secco dell'isola, producono piccole quantità di nettare concentrato e aromatico. Di conseguenza, il «Pefkothymaromelo Kritis» è denso (ovvero con un basso tenore di umidità) e aromatico, contiene granelli di polline provenienti da un gran numero di piante dell'isola e presenta le caratteristiche specifiche descritte sopra.

Gli apicoltori hanno messo a punto tecniche particolari per sfruttare la combinazione delle condizioni morfologiche e climatiche, la flora locale, la presenza di melata di pino e il comportamento istintivo delle api per produrre il «Pefkothymaromelo Kritis». Tali tecniche si basano su conoscenze tramandate di generazione in generazione, quando gli apicoltori hanno dovuto adattare la loro attività all'ambiente, al comportamento delle api e alle condizioni climatiche. Una sapiente gestione degli alveari è indubbiamente fondamentale, ma il prodotto finale si distingue anche per le sue caratteristiche qualitative, come confermato dall'indice HMF, dal tenore di saccarosio e dall'assenza di residui di acaricidi e di fitofarmaci.

Riferimento alla pubblicazione del disciplinare del prodotto

(articolo 6, paragrafo 1, secondo comma, del presente regolamento)

http://www.minagric.gr/images/stories/docs/agrotis/POP-PGE/prod_pefkothimaromelo_kriti.pdf


(1)  GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.