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Documento 52017XX0406(02)

Relazione finale del Consigliere-auditore — Autocarri (AT.39824)

GU C 108 del 6.4.2017, p. 4/5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

6.4.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 108/4


Relazione finale del Consigliere-auditore (1)

Autocarri

(AT.39824)

(2017/C 108/04)

(1)

La presente relazione riguarda una proposta di decisione relativa a una procedura di transazione da adottare in conformità con la procedura prevista all’articolo 10 bis del regolamento (CE) n. 773/2004 (2) («proposta di decisione»).

(2)

Il progetto di decisione è destinato a 15 persone giuridiche (i «destinatari del progetto di decisione»), ognuna delle quali appartenente a una delle seguenti cinque imprese: MAN, Volvo, Daimler, Iveco e DAF (le «imprese che hanno concluso la transazione») (3).

(3)

Secondo il progetto di decisione, le imprese che hanno concluso la transazione hanno partecipato ad accordi collusivi riguardanti la fissazione dei prezzi e gli aumenti del prezzo lordo nello Spazio economico europeo per gli autocarri medi e pesanti, e riguardanti le tempistiche e il trasferimento dei costi per l’introduzione di tecnologie per gli autocarri medi e pesanti richieste dalle norme rivedute in materia di emissioni.

(4)

Il caso ha origine da una domanda di immunità dalle ammende. In seguito a accertamenti condotti all’inizio del 2011 la Commissione ha ricevuto tre richieste di trattamento favorevole.

(5)

Il 20 novembre 2014 la Commissione ha avviato un procedimento ai sensi dell’articolo 2 del regolamento n. 773/2004 relativamente alle imprese che hanno concluso la transazione e a un’altra impresa (la «sesta impresa»). Al momento della presente relazione, il procedimento relativo alla sesta impresa è in corso nell’ambito delle disposizioni generali (non di transazione) del regolamento n. 773/2004 (4).

(6)

Sempre il 20 novembre 2014 la Commissione ha adottato una comunicazione degli addebiti nel caso AT.39824 (la «comunicazione degli addebiti»). Tra il 20 e il 24 novembre 2014, la comunicazione degli addebiti è stata notificata ai destinatari del progetto di decisione e a tre entità appartenenti alla sesta impresa (i «destinatari della comunicazione degli addebiti»).

(7)

Tutti i destinatari della comunicazione degli addebiti hanno chiesto l’accesso al fascicolo d’indagine della Commissione. Nel dicembre 2014 la direzione generale della Concorrenza («DG Concorrenza») ha messo a disposizione dei destinatari il testo principale del fascicolo accessibile. Per quanto riguarda la parte del fascicolo della Commissione che richiedeva speciali misure di riservatezza, la DG Concorrenza ha organizzato procedure di accesso limitato (all’interno e all’esterno dei locali della DG Concorrenza) che hanno consentito ad avvocati esterni di individuare i documenti di cui hanno chiesto versioni non riservate a nome dei rispettivi clienti. Tali procedure di accesso ristretto sono iniziate nel dicembre 2014. Le richieste di versioni non riservate dei documenti individuati nelle procedure di accesso limitato sono state trasmesse alla DG Concorrenza nei mesi di febbraio e marzo 2015. Nel febbraio 2016, la DG Concorrenza ha fornito le versioni non riservate corrispondenti.

(8)

Tra il 1o settembre 2015 e il 3 giugno 2016 la Commissione ha avuto discussioni di transazione con i destinatari della comunicazione degli addebiti che, nel luglio 2015, avevano contattato in via informale la Commissione manifestando interesse per l’eventuale presentazione di proposte di transazione ai sensi dell’articolo 10 bis del regolamento n. 773/2004.

(9)

Tra il 15 e il 21 giugno 2016 i destinatari del progetto di decisione hanno presentato proposte di transazione alla Commissione a norma dell’articolo 10 bis, paragrafo 2, del regolamento n. 773/2004. In tutte le proposte si riconosceva, tra l’altro, che il destinatario del progetto di decisione in esame fosse stato sufficientemente informato degli addebiti sollevati dalla Commissione contro lo stesso e avesse avuto sufficienti possibilità di presentare osservazioni alla Commissione.

(10)

Il consigliere-auditore non ha ricevuto richieste o denunce nel caso di specie (5).

(11)

Conformemente all’articolo 16 della decisione 2011/695/UE, il consigliere-auditore ha valutato se il progetto di decisione riguardasse soltanto le obiezioni su cui i destinatari del progetto di decisione hanno avuto la possibilità di pronunciarsi ed è giunto ad una conclusione positiva.

(12)

Alla luce di quanto sopra, il consigliere-auditore ritiene che l’esercizio effettivo dei diritti procedurali dei destinatari del progetto di decisione sia stato rispettato.

Bruxelles, 18 luglio 2016

Wouter WILS


(1)  Redatta ai sensi degli articoli 16 e 17 della decisione 2011/695/UE del presidente della Commissione europea, del 13 ottobre 2011, relativa alla funzione e al mandato del consigliere-auditore per taluni procedimenti in materia di concorrenza (GU L 275 del 20.10.2011, pag. 29).

(2)  Regolamento (CE) n. 773/2004 della Commissione (GU L 123 del 27.4.2004, pag. 18) modificato in particolare dal regolamento (CE) n. 622/2008 della Commissione (GU L 171 dell’1.7.2008, pag. 3). Si veda anche la comunicazione della Commissione concernente la transazione nei procedimenti per l’adozione di decisioni a norma degli articoli 7 e 23 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, nei procedimenti relativi ai cartelli (GU C 167 del 2.7.2008, pag. 1).

(3)  Raggruppati in base alla rispettiva impresa che ha concluso la transazione, i destinatari del progetto di decisione sono: i) MAN SE, MAN Truck & Bus AG, MAN Truck & Bus Deutschland GmbH; ii) AB Volvo (publ), Volvo Lastvagnar AB, Volvo Group Trucks Central Europe GmbH, Renault Trucks SAS; iii) Daimler AG; iv) Fiat Chrysler Automobiles N.V, CNH Industrial N.V., Iveco SpA, Iveco Magirus AG; v) PACCAR Inc., DAF Trucks N.V. e DAF Trucks Deutschland GmbH.

(4)  Cfr. punto 2.2 della comunicazione concernente la transazione, in particolare il paragrafo 19.

(5)  A norma dell’articolo 15, paragrafo 2, della decisione 2011/695/UE, le parti dei procedimenti nei casi di cartelli tra imprese che partecipano a discussioni in vista di una transazione a norma dell’articolo 10 bis del regolamento (CE) n. 773/2004 possono rivolgersi al consigliere-auditore in qualsiasi fase della procedura di transazione al fine di garantire l’effettivo esercizio dei propri diritti procedurali. Cfr. anche il paragrafo 18 della comunicazione concernente la transazione e l’articolo 3, paragrafo 7, della decisione n. 2011/695/UE.


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