2009R1284 — IT — 16.04.2014 — 006.001


Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

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REGOLAMENTO (UE) N. 1284/2009 DEL CONSIGLIO

del 22 dicembre 2009

che istituisce determinate misure restrittive specifiche nei confronti della Repubblica di Guinea

(GU L 346, 23.12.2009, p.26)

Modificato da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  No

page

date

 M1

Regolamento (UE) n. 279/2010 della Commissione del 31 marzo 2010

  L 86

20

1.4.2010

►M2

Regolamento (UE) n. 269/2011 del Consiglio del 21 marzo 2011

  L 76

1

22.3.2011

 M3

Regolamento (UE) n. 1295/2011 del Consiglio del 13 dicembre 2011

  L 330

1

14.12.2011

 M4

Regolamento (UE) n. 49/2013 del Consiglio del 22 gennaio 2013

  L 20

25

23.1.2013

 M5

Regolamento (UE) n. 517/2013 del Consiglio del 13 maggio 2013

  L 158

1

10.6.2013

►M6

Regolamento (UE) n. 380/2014 del Consiglio del 14 aprile 2014

  L 111

29

15.4.2014




▼B

REGOLAMENTO (UE) N. 1284/2009 DEL CONSIGLIO

del 22 dicembre 2009

che istituisce determinate misure restrittive specifiche nei confronti della Repubblica di Guinea



IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

Visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215, paragrafi 1 e 2,

vista la posizione comune 2009/788/PESC del Consiglio, del 27 ottobre 2009, concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica di Guinea ( 1 ), modificata dalla decisione 2009/1003/PESC del Consiglio del 22 dicembre 2009,

Vista la proposta congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)

La posizione comune 2009/788/PESC dispone determinate misure restrittive nei confronti dei membri del Consiglio nazionale per la democrazia e lo sviluppo (CNDS) e dei soggetti ad essi associati, responsabili della repressione violenta del 28 settembre 2009 o della situazione di stallo politico in cui versa il paese.

(2)

Tali misure comprendono sia il congelamento dei fondi e delle risorse economiche delle persone fisiche o giuridiche, delle entità e degli organismi elencati nell'allegato della posizione comune, che il divieto di fornire assistenza tecnica e finanziaria e altri servizi pertinenti ad attrezzature militari a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo della Repubblica di Guinea o da usare nel territorio di questo paese. Le misure includono anche un divieto di vendita, fornitura, trasferimento o esportazione di attrezzature nella Repubblica di Guinea che potrebbero essere utilizzate a fini di repressione interna.

(3)

Tali misure rientrano nell'ambito del trattato e, pertanto, al fine di garantirne l'applicazione uniforme da parte degli operatori economici di tutti gli Stati membri, la loro attuazione richiede una normativa a livello dell'Unione, nella misura in cui esse riguardano l'Unione.

(4)

Qualsiasi trattamento di dati personali a norma del presente regolamento dovrebbe essere conforme al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati ( 2 ), e alla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati ( 3 ).

(5)

Il presente regolamento deve entrare in vigore immediatamente per garantire l'efficacia delle misure ivi contemplate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:



Articolo 1

Ai fini del presente regolamento si intende per:

▼M6 —————

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d) «fondi», le attività e i benefici finanziari di qualsiasi natura, ivi compresi, sebbene in via non esaustiva:

i) contanti, assegni, cambiali, vaglia postali e altri strumenti di pagamento;

ii) depositi presso istituti finanziari o altre entità, saldi sui conti, debiti e titoli obbligazionari;

iii) titoli negoziati a livello pubblico e privato e i prestiti obbligazionari, comprese le azioni, i certificati azionari, le obbligazioni, i pagherò, i warrant, le obbligazioni ipotecarie e i contratti finanziari derivativi;

iv) interessi, dividendi o altri redditi o plusvalore derivanti o generati dalle attività;

v) crediti, diritti di compensazione, garanzie, fideiussioni e altri impegni finanziari;

vi) lettere di credito, polizze di carico e atti di cessione;

vii) documenti da cui risulti un interesse riguardante capitali o risorse finanziarie;

e) «congelamento di fondi», il divieto di spostare, trasferire, alterare, utilizzare o trattare i fondi o avere accesso ad essi in modo da modificarne il volume, l'importo, la collocazione, la proprietà, il possesso, la natura e la destinazione o da introdurre altri cambiamenti tali da consentire l'uso dei fondi in questione, compresa la gestione di portafoglio;

f) «risorse economiche», le attività di qualsiasi tipo, tangibili o intangibili, mobili o immobili, che non siano fondi ma che possano essere utilizzate per ottenere fondi, beni o servizi;

g) «congelamento delle risorse economiche», il blocco preventivo della loro utilizzazione al fine di ottenere fondi, beni o servizi in qualsiasi modo, compresi tra l'altro la vendita, l'affitto e le ipoteche;

h) «territorio dell'Unione», i territori a cui si applica il trattato, alle condizioni ivi stabilite.

▼M6 —————

▼B

Articolo 6

1.  Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti a, di proprietà di, detenuti o controllati dalle persone fisiche o giuridiche, dalle entità o dagli organismi elencati nell’allegato II.

2.  È vietato mettere a disposizione, direttamente o indirettamente, delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi elencati nell’allegato II fondi o risorse economiche, o destinarli a loro vantaggio.

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3.  Nell’allegato II sono elencate le persone identificate dalla commissione d’inchiesta internazionale come responsabili degli avvenimenti del 28 settembre 2009 nella Repubblica di Guinea, e le persone fisiche o giuridiche, le entità o gli organismi a queste associate, designati dal Consiglio conformemente all’articolo 4, paragrafo 1, della decisione 2010/638/PESC del Consiglio, del 25 ottobre 2010, concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica di Guinea ( 4 ).

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4.  È vietato partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività aventi l'obiettivo o il risultato, diretto o indiretto, di eludere le misure di cui ai paragrafi 1 e 2.

▼M6

Articolo 7

Il divieto di cui all'articolo 6, paragrafo 2 non comporta alcun genere di responsabilità per le persone fisiche e giuridiche, le entità o gli organismi che hanno messo a disposizione fondi o risorse economiche se essi non sapevano, e non avevano alcun motivo ragionevole di sospettare, che le loro azioni avrebbero violato tale divieto.

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Articolo 8

1.  In deroga all'articolo 6, le autorità competenti degli Stati membri di cui ai siti web elencati nell’allegato III possono autorizzare che taluni fondi o risorse economiche congelati siano sbloccati o che taluni fondi o risorse economiche siano messi a disposizione, alle condizioni che esse ritengono appropriate, dopo aver stabilito che i fondi o le risorse economiche sono:

a) necessari per soddisfare le esigenze di base delle persone elencate nell'allegato II e dei familiari a loro carico, compresi i pagamenti relativi a generi alimentari, affitti o garanzie ipotecarie, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e servizi pubblici;

b) destinati esclusivamente al pagamento di onorari ragionevoli e al rimborso delle spese sostenute, connesse alle prestazioni di servizi giuridici;

c) destinati esclusivamente al pagamento di diritti o di spese di servizio connessi alla normale gestione o alla custodia dei fondi o delle risorse economiche congelati; o

d) necessari per coprire spese straordinarie, a condizione che lo Stato membro abbia comunicato a tutti gli altri Stati membri e alla Commissione, almeno due settimane prima dell'autorizzazione, i motivi per i quali ritiene che dovrebbe essere concessa una determinata autorizzazione.

2.  Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione dell’eventuale autorizzazione concessa a norma del paragrafo 1.

Articolo 9

1.  In deroga all'articolo 6, le autorità competenti degli Stati membri di cui ai siti web elencati nell'allegato III possono autorizzare che taluni fondi o risorse economiche congelati siano sbloccati, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

a) i fondi o le risorse economiche in questione siano oggetto di un vincolo di natura giudiziaria, amministrativa o arbitrale sorto prima della data in cui la persona, l’entità o l’organismo di cui all’articolo 6 sono stati inseriti o nell'allegato II o di una decisione giudiziaria, amministrativa o arbitrale adottata prima di tale data;

b) i fondi o le risorse economiche in questione saranno usati esclusivamente per soddisfare i crediti garantiti da tale vincolo o riconosciuti validi da tale decisione, entro i limiti fissati dalle leggi e dai regolamenti applicabili che disciplinano i diritti dei soggetti titolari di tali crediti;

c) il vincolo o la decisione non vada a favore di una persona, di un'entità o di un organismo elencato nell'allegato II; e

d) il riconoscimento del vincolo o della decisione non sia contrario all'ordine pubblico dello Stato membro interessato.

2.  Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione dell’eventuale autorizzazione concessa a norma del paragrafo 1.

Articolo 10

1.  L’articolo 6, paragrafo 2 non osta a che gli enti finanziari o creditizi dell'Unione accreditino sui conti congelati fondi trasferiti verso i conti della persona fisica o giuridica, entità o organismo figuranti nell'elenco, purché gli eventuali versamenti su tali siano anch'essi congelati. L'ente finanziario o creditizio informa senza indugio l'autorità competente pertinente in merito a tali transazioni.

2.  L’articolo 6, paragrafo 2 non si applica al versamento sui conti congelati di:

a) interessi o altri profitti dovuti su detti conti; o

b) pagamenti dovuti nel quadro di contratti, accordi o obblighi che sono stati conclusi o sono sorti anteriormente alla data in cui la persona fisica o giuridica, l’entità o l’organismo di cui all’articolo 3 sono stati inseriti nell'allegato II,

purché tali interessi, altri profitti, pagamenti o strumenti finanziari siano congelati in conformità dell'articolo 6, paragrafo 1.

Articolo 11

Il congelamento di fondi e risorse economiche o il rifiuto di rendere disponibili fondi o risorse economiche, se effettuato ritenendo in buona fede che tale azione sia conforme al presente regolamento, non comporta alcun genere di responsabilità per la persona fisica o giuridica, l'entità o l'organismo che lo attua, né per i suoi direttori o dipendenti, a meno che non si dimostri che i fondi e le risorse economiche sono stati congelati o trattenuti in seguito a negligenza.

Articolo 12

1.  Fatte salve le norme applicabili in materia di relazioni, riservatezza e segreto professionale, le persone fisiche e giuridiche, le entità o gli organismi sono tenuti a:

a) fornire immediatamente qualsiasi informazione atta a facilitare il rispetto del presente regolamento, quali i conti e gli importi congelati a norma dell'articolo 6, alle autorità competenti degli Stati membri di cui ai siti web elencati nell'allegato III per il paese in cui risiedono o sono situati e a trasmettere tali informazioni alla Commissione, direttamente o tramite l'autorità competente di cui ai siti web elencati nell'allegato III; e

b) collaborare con detta autorità competente per qualsiasi verifica di tali informazioni.

2.  Le ulteriori informazioni ricevute direttamente dalla Commissione sono messe a disposizione dello Stato membro interessato.

3.  Le informazioni fornite o ricevute ai sensi del presente articolo sono utilizzate unicamente per i fini per i quali sono state fornite o ricevute.

Articolo 13

La Commissione e gli Stati membri si informano reciprocamente e immediatamente in merito alle misure adottate a norma del presente regolamento e si comunicano tutte le informazioni pertinenti in loro possesso riguardanti il presente regolamento, in particolare quelle relative a problemi di violazione e di applicazione delle norme e alle sentenze pronunciate dai tribunali nazionali.

Articolo 14

L’allegato II riporta, laddove disponibili, le informazioni sulle persone fisiche incluse nell'elenco sufficienti ad identificarle.

Tali informazioni possono riguardare:

a) cognome e nomi, compresi gli eventuali alias e titoli;

b) data e luogo di nascita;

c) cittadinanza;

d) numero del passaporto e della carta d'identità;

e) codice fiscale e numero di previdenza sociale;

f) sesso;

g) indirizzo o altre informazioni sul luogo in cui si trovano;

h) funzione o professione;

i) data di designazione.

L'allegato II può inoltre contenere le informazioni che permettono l'identificazione di cui sopra relativi a membri della famiglia delle persone che figurano nell'elenco, a condizione che tali informazioni siano necessarie, in un caso specifico, al fine esclusivo di verificare l'identità della persona fisica in questione figurante nell'elenco.

L'allegato II indica altresì i motivi dell'inserimento nell'elenco, per esempio la funzione.

▼M2

Articolo 15

La Commissione è autorizzata a modificare l’allegato III sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri.

▼M2

Articolo 15 bis

1.  Qualora il Consiglio decida di applicare a una persona fisica o giuridica, a un’entità o a un organismo le misure di cui all’articolo 6, paragrafo 1, esso modifica di conseguenza l’allegato II.

2.  Il Consiglio trasmette la sua decisione e i motivi dell’inserimento nell’elenco alla persona fisica o giuridica, all’entità o all’organismo di cui al paragrafo 1 direttamente, se l’indirizzo è noto, o mediante la pubblicazione di un avviso, dando alla persona fisica o giuridica, all’entità o all’organismo la possibilità di presentare osservazioni.

3.  Qualora siano presentate osservazioni o siano addotte nuove prove sostanziali, il Consiglio riesamina la sua decisione e ne informa di conseguenza la persona fisica o giuridica, l’entità o l’organismo.

4.  L’elenco di cui all’allegato II è riesaminato periodicamente e almeno ogni dodici mesi.

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Articolo 16

1.  Gli Stati membri stabiliscono norme sulle sanzioni applicabili alle violazioni del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie per garantirne l'attuazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.

2.  Gli Stati membri notificano senza indugio tali norme alla Commissione dopo l’entrata in vigore del presente regolamento e le notificano ogni successiva modifica.

Articolo 17

1.  Gli Stati membri designano le autorità competenti di cui al presente regolamento e le identificano nei siti web elencati nell'allegato III o mediante gli stessi.

2.  Gli Stati membri notificano le proprie autorità competenti alla Commissione immediatamente dopo l’entrata in vigore del presente regolamento e le notificano ogni successiva modifica.

3.  Laddove il presente regolamento imponga di notificare, informare o comunicare in altro modo con la Commissione, l'indirizzo e gli altri estremi da usare per tali comunicazioni sono quelli indicati nell'allegato III.

Articolo 18

Il presente regolamento si applica:

a) nel territorio dell'Unione, compreso il suo spazio aereo;

b) a bordo di tutti gli aeromobili e di tutti i natanti sotto la giurisdizione di uno Stato membro;

c) a qualsiasi cittadino di uno Stato membro che si trovi all’interno o all’esterno del territorio dell'Unione;

d) a qualsiasi persona giuridica, entità o organismo registrato o costituito conformemente alla legislazione di uno Stato membro;

e) a qualsiasi persona giuridica, entità o organismo relativamente ad attività economiche esercitate interamente o parzialmente all’interno dell'Unione.

Articolo 19

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

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ALLEGATO II



Elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità i degli organismi di cui all'articolo 6, paragrafo 3

 

Nome

(ed eventuali pseudonimi)

Informazioni sull'identità

(data e luogo di nascita (d.d.n. e l.d.n.), numero di passaporto (Pass.)/carta d'identità …)

Motivi

1.

Capitano Moussa Dadis CAMARA

d.d.n.: 01.01.64 o 29.12.68

Pass: R0001318

Persona identificata dalla commissione internazionale d'inchiesta come responsabile degli eventi verificatisi il 28 settembre 2009 in Guinea

2.

Comandante Moussa Tiégboro CAMARA

d.d.n.: 1.1.68

Pass: 7190

Persona identificata dalla commissione internazionale d'inchiesta come responsabile degli eventi verificatisi il 28 settembre 2009 in Guinea

3.

Colonnello Dr. Abdoulaye Chérif DIABY

d.d.n.: 26.2.57

Pass: 13683

Persona identificata dalla commissione internazionale d'inchiesta come responsabile degli eventi verificatisi il 28 settembre 2009 in Guinea

4.

Tenente Colonnello Aboubacar Chérif (alias Toumba) DIAKITÉ

 

Persona identificata dalla commissione internazionale d'inchiesta come responsabile degli eventi verificatisi il 28 settembre 2009 in Guinea

5.

Tenente Colonnello Jean-Claude PIVI (alias Coplan)

d.d.n.: 1.1.60

Persona identificata dalla commissione internazionale d'inchiesta come responsabile degli eventi verificatisi il 28 settembre 2009 in Guinea

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ALLEGATO III

Siti web contenenti informazioni sulle autorità competenti e indirizzo per le notifiche alla commissione europea

BELGIO

http://www.diplomatie.be/eusanctions

BULGARIA

http://www.mfa.bg/en/pages/135/index.html

REPUBBLICA CECA

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

DANIMARCA

http://um.dk/da/politik-og-diplomati/retsorden/sanktioner/

GERMANIA

http://www.bmwi.de/DE/Themen/Aussenwirtschaft/aussenwirtschaftsrecht,did=404888.html

ESTONIA

http://www.vm.ee/est/kat_622/

IRLANDA

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519

GRECIA

http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html

SPAGNA

http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/PoliticaExteriorCooperacion/GlobalizacionOportunidadesRiesgos/Documents/ORGANISMOS%20COMPETENTES%20SANCIONES%20INTERNACIONALES.pdf

FRANCIA

http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/

CROAZIA

http://www.mvep.hr/sankcije

ITALIA

http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Europea/Deroghe.htm

CIPRO

http://www.mfa.gov.cy/sanctions

LETTONIA

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LITUANIA

http://www.urm.lt/sanctions

LUSSEMBURGO

http://www.mae.lu/sanctions

UNGHERIA

http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/

MALTA

https://www.gov.mt/en/Government/Government%20of%20Malta/Ministries%20and%20Entities/Officially%20Appointed%20Bodies/Pages/Boards/Sanctions-Monitoring-Board-.aspx

PAESI BASSI

www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-vrede-en-veiligheid/sancties

AUSTRIA

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

POLONIA

http://www.msz.gov.pl

PORTOGALLO

http://www.portugal.gov.pt/pt/os-ministerios/ministerio-dos-negocios-estrangeiros/quero-saber-mais/sobre-o-ministerio/medidas-restritivas/medidas-restritivas.aspx

ROMANIA

http://www.mae.ro/node/1548

SLOVENIA

http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika_in_mednarodno_pravo/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/

SLOVACCHIA

http://www.mzv.sk/sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu

FINLANDIA

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

SVEZIA

http://www.ud.se/sanktioner

REGNO UNITO

https://www.gov.uk/sanctions-embargoes-and-restrictions

Indirizzo per le notifiche alla Commissione europea:

Commissione europea

Servizio degli strumenti di politica estera (FPI)

EEAS 02/309

B-1049 Bruxelles

Belgio

E-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu



( 1 ) GU L 281 del 28.10.2009, pag. 7.

( 2 ) GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

( 3 ) GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

( 4 ) GU L 280 del 26.10.2010, pag. 10.