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Document 32011R1295

Regolamento (UE) n. 1295/2011 del Consiglio, del 13 dicembre 2011 , recante modifica del regolamento (UE) n. 1284/2009 che istituisce determinate misure restrittive specifiche nei confronti della Repubblica di Guinea

GU L 330 del 14.12.2011, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/1295/oj

14.12.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 330/1


REGOLAMENTO (UE) N. 1295/2011 DEL CONSIGLIO

del 13 dicembre 2011

recante modifica del regolamento (UE) n. 1284/2009 che istituisce determinate misure restrittive specifiche nei confronti della Repubblica di Guinea

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 215, paragrafo 1,

vista la decisione 2011/706/PESC del Consiglio, del 27 ottobre 2011, recante modifica della decisione 2010/638/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica di Guinea (1),

vista la proposta congiunta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli Affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 1284/2009 del Consiglio (2) ha imposto determinate misure restrittive specifiche nei confronti della Repubblica di Guinea, conformemente alla posizione comune 2009/788/PESC del Consiglio (3) [in seguito sostituita dalla decisione 2010/638/PESC del Consiglio (4)], in risposta alla repressione violenta da parte delle forze di sicurezza delle manifestazioni politiche svoltesi a Conakry il 28 settembre 2009.

(2)

La decisione 2010/638/PESC è stata modificata dalla decisione 2011/706/PESC con riguardo, tra l’altro, alla portata delle misure riguardanti il materiale militare e il materiale che potrebbe essere utilizzato a fini di repressione interna.

(3)

Alcuni aspetti di tali misure in questione rientrano nell’ambito del trattato e, pertanto, al fine di garantirne l’applicazione uniforme da parte degli operatori economici di tutti gli Stati membri, la loro attuazione richiede un’azione normativa a livello di Unione.

(4)

È opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 1284/2009,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1284/2009 è sostituito dal seguente:

«1.   In deroga agli articoli 2 e 3, le autorità competenti degli Stati membri indicate neii siti web elencati nell’allegato III possono autorizzare, in casi debitamente giustificati:

a)

la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione di attrezzature che potrebbero essere utilizzate a fini di repressione interna, purché siano destinate unicamente a uso umanitario o protettivo, o a programmi di sviluppo istituzionale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) e dell’Unione europea, o a operazioni di gestione delle crisi da parte dell’Unione europea e dell’ONU;

b)

la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione di attrezzature non letali che potrebbe essere utilizzate a fini di repressione interna, purché siano destinate unicamente a permettere alla polizia e alla gendarmeria della Repubblica di Guinea di mantenere l’ordine pubblico limitandosi ad un uso appropriato e proporzionato della forza;

c)

la concessione di finanziamenti e la prestazione di assistenza finanziaria, di assistenza tecnica, di servizi di intermediazione e di altri servizi pertinenti ad attrezzature o programmi ed operazioni di cui alle lettere a) e b);

d)

la concessione di finanziamenti e la prestazione di assistenza finanziaria, di assistenza tecnica, di servizi di intermediazione e di altri servizi pertinenti a materiale militare non letale destinato unicamente a uso umanitario o protettivo, a programmi di costruzione istituzionale dell’ONU e dell’Unione europea o a operazioni di gestione delle crisi da parte dell’Unione europea e dell’ONU;

e)

la concessione di finanziamenti e la prestazione di assistenza finanziaria, di assistenza tecnica, di servizi di intermediazione e di altri servizi pertinenti a materiale militare non letale destinato unicamente a permettere alla polizia e alla gendarmeria della Repubblica di Guinea di mantenere l’ordine pubblico limitandosi a un uso appropriato e proporzionato della forza;

f)

la concessione di finanziamenti e la prestazione di assistenza finanziaria, di assistenza tecnica, di servizi di intermediazione e di altri servizi pertinenti a veicoli non da combattimento costruiti o equipaggiati con materiali per difese balistiche, destinati unicamente alla protezione del personale dell’Unione europea e dei suoi Stati membri nella Repubblica di Guinea.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 2011

Per il Consiglio

Il presidente

M. CICHOCKI


(1)  GU L 281 del 28.10.2011, pag. 28.

(2)  GU L 346 del 23.12.2009, pag. 26.

(3)  GU L 281 del 28.10.2009, pag. 7.

(4)  GU L 280 del 26.10.2010, pag. 10.


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