2001R1339 — IT — 11.02.2009 — 001.001


Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

►B

REGOLAMENTO (CE) N. 1339/2001 DEL CONSIGLIO

del 28 giugno 2001

che estende agli Stati membri che non hanno adottato l'euro quale moneta unica gli effetti del regolamento (CE) n. 1338/2001 che definisce talune misure necessarie alla protezione dell'euro contro la falsificazione

(GU L 181, 4.7.2001, p.11)

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►M1

REGOLAMENTO (CE) N. 45/2009 DEL CONSIGLIO del 18 dicembre 2008

  L 17

4

22.1.2009




▼B

REGOLAMENTO (CE) N. 1339/2001 DEL CONSIGLIO

del 28 giugno 2001

che estende agli Stati membri che non hanno adottato l'euro quale moneta unica gli effetti del regolamento (CE) n. 1338/2001 che definisce talune misure necessarie alla protezione dell'euro contro la falsificazione



IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 308,

vista la proposta della Commissione ( 1 ),

visto il parere del Parlamento europeo ( 2 ),

considerando quanto segue:

(1)

Adottando il regolamento (CE) n. 1338/2001 ( 3 ) il Consiglio ha previsto che gli articoli da 1 a 11 di detto regolamento producono i loro effetti negli Stati membri che hanno adottato l'euro quale moneta unica.

(2)

È tuttavia importante far beneficiare l'euro dello stesso livello di protezione negli Stati membri che non l'hanno adottato ed è opportuno prendere le disposizioni a tal fine necessarie,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:



▼M1

Articolo 1

L’applicazione degli articoli da 1 a 11 del regolamento (CE) n. 1338/2001, quale modificato dal regolamento (CE) n. 44/2009 ( 4 ), è estesa agli Stati membri che non hanno adottato l’euro come moneta unica.

▼B

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso è applicabile a decorrere dal 1o gennaio 2002. Esso è tuttavia applicabile fin dalla pubblicazione alle banconote ed alle monete che non sono ancora state emesse, ma che sono destinate ad esserlo.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.



( 1 ) GU C 337 E del 28.11.2000, pag. 264.

( 2 ) Parere reso il 3 maggio 2001 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

( 3 ) Vedi pagina 6 della presente Gazzetta ufficiale.

( 4 ) Regolamento (CE) n. 44/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, recante modifica del regolamento (CE) n. 1338/2001, che definisce talune misure necessarie alla protezione dell’euro contro la falsificazione (GU L 17 del 22.1.2009, pag. 1).