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Document 32009R0045

Regolamento (CE) n. 45/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008 , che modifica il regolamento (CE) n. 1339/2001 che estende agli Stati membri che non hanno adottato l’euro quale moneta unica gli effetti del regolamento (CE) n. 1338/2001 che definisce talune misure necessarie alla protezione dell’euro contro la falsificazione

OJ L 17, 22.1.2009, p. 4–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 19 Volume 011 P. 134 - 134

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/45/oj

22.1.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 17/4


REGOLAMENTO (CE) N. 45/2009 DEL CONSIGLIO

del 18 dicembre 2008

che modifica il regolamento (CE) n. 1339/2001 che estende agli Stati membri che non hanno adottato l’euro quale moneta unica gli effetti del regolamento (CE) n. 1338/2001 che definisce talune misure necessarie alla protezione dell’euro contro la falsificazione

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 308,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere della Banca centrale europea,

considerando quanto segue:

(1)

Con il regolamento (CE) n. 1339/2001 del Consiglio (1) l’applicazione del regolamento (CE) n. 1338/2001 del Consiglio (2) è stata estesa agli Stati membri non partecipanti secondo la definizione di cui al regolamento (CE) n. 974/98 del Consiglio, del 3 maggio 1998, relativo all’introduzione dell’euro (3).

(2)

Il regolamento (CE) n. 1338/2001 è stato modificato dal regolamento (CE) n. 44/2009 (4). È tuttavia importante che la protezione dell’euro sia assicurata anche negli Stati membri che non l’hanno adottato come moneta unica ed è opportuno adottare le disposizioni necessarie a tal fine, nel rispetto del principio di proporzionalità.

(3)

Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1339/2001,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’articolo 1 del regolamento (CE) n. 1339/2001 è sostituito dal seguente:

«Articolo 1

L’applicazione degli articoli da 1 a 11 del regolamento (CE) n. 1338/2001, quale modificato dal regolamento (CE) n. 44/2009 (5), è estesa agli Stati membri che non hanno adottato l’euro come moneta unica.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 18 dicembre 2008.

Per il Consiglio

Il presidente

M. BARNIER


(1)  GU L 181 del 4.7.2001, pag. 11.

(2)  GU L 181 del 4.7.2001, pag. 6.

(3)  GU L 139 dell’11.5.1998, pag. 1.

(4)  Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.

(5)  Regolamento (CE) n. 44/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, recante modifica del regolamento (CE) n. 1338/2001, che definisce talune misure necessarie alla protezione dell’euro contro la falsificazione (GU L 17 del 22.1.2009, pag. 1).».


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