Bruxelles, 25.11.2020

COM(2020) 760 final

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSIGLIO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E AL COMITATO DELLE REGIONI

Sfruttare al meglio il potenziale innovativo dell'UE















Piano d'azione sulla proprietà intellettuale per sostenere la ripresa e la resilienza dell'UE
















1.La sfida futura: capitalizzare il patrimonio intellettuale dell'Europa per stimolare la ripresa e la resilienza

Le attività immateriali quali invenzioni, creazioni artistiche e culturali, marchi, software, know-how, processi aziendali e dati sono i pilastri dell'economia odierna. Negli ultimi due decenni il volume degli investimenti annuali in tali "prodotti di proprietà intellettuale" 1 è aumentato dell'87 % nell'UE, mentre il volume degli investimenti materiali (non residenziali) è aumentato solo del 30 %. Inoltre gli investimenti in beni immateriali sono stati colpiti in misura molto minore dalla crisi economica del 2008 2 .

I diritti di proprietà intellettuale (DPI), ossia brevetti, marchi, disegni e modelli, diritti d'autore e diritti connessi, indicazioni geografiche e privative per ritrovati vegetali, nonché le norme sulla protezione dei segreti commerciali aiutano gli imprenditori e le società a valorizzare le loro attività immateriali. Nell'economia di oggi i prodotti e i processi industriali si basano sempre più su beni immateriali protetti da DPI; una valida gestione della proprietà intellettuale (PI) è ormai divenuta parte integrante di qualsiasi strategia commerciale di successo. Le industrie che fanno un uso intensivo della PI svolgono un ruolo essenziale nell'economia dell'UE e offrono alla società posti di lavoro di qualità e sostenibili. Le industrie ad alta intensità di DPI attualmente rappresentano quasi il 45 % del PIL europeo e contribuiscono direttamente alla creazione di quasi il 30 % di tutti i posti di lavoro 3 . Molti ecosistemi industriali europei non possono prosperare senza un'efficace protezione della PI e strumenti efficaci per lo scambio di attività immateriali.

La PI è una risorsa fondamentale per poter competere a livello mondiale. Il numero di domande di registrazione di PI è in aumento in tutto il mondo. La stessa tendenza si osserva nell'UE. Tra il 2010 e il 2019 il numero di brevetti concessi in Europa è aumentato all'incirca da 58 000 a 137 000, sebbene l'aumento sia meno marcato rispetto ad altre parti del mondo, in particolare l'Asia, dove le economie stanno rapidamente recuperando terreno nella produzione di PI.

L'UE ha i mezzi per restare competitiva nella corsa mondiale alla leadership tecnologica. Dispone anche di un solido quadro in materia di PI. Ad esempio, un meccanismo unico di domanda consente di ottenere e tutelare marchi, disegni e modelli e varietà vegetali in tutta Europa. La qualità dei brevetti rilasciati in Europa è tra le più elevate al mondo 4 . Gli innovatori europei sono all'avanguardia nelle tecnologie verdi 5 . A livello mondiale detengono una quota rilevante dei brevetti verdi 6 e dispongono di portafogli di PI particolarmente solidi in tecnologie aventi ad oggetto, tra l'altro, l'adattamento ai cambiamenti climatici, la cattura e lo stoccaggio del carbonio, il trattamento delle acque e dei rifiuti 7 . Le imprese europee sono leader anche in tecnologie digitali specifiche, come le tecnologie di connettività.

È necessario continuare a far leva sui nostri punti di forza, aggiornando il quadro dell'UE ove necessario e attuando politiche ben calibrate in materia di PI per aiutare le imprese a capitalizzare le loro invenzioni e creazioni, garantendo nel contempo che tali invenzioni e creazioni siano messe al servizio dell'economia e della società in generale. Nell'UE vi è abbondanza di inventiva e creatività: è pertanto necessario massimizzare gli incentivi per far emergere questo potenziale e mettere le nostre imprese sulla via della ripresa economica 8 e della leadership verde e digitale dell'Europa a livello mondiale.

Alcune delle sfide sociali più importanti del nostro tempo, come rendere possibile la transizione verde o garantire un'assistenza sanitaria adeguata per tutti, non possono essere affrontate senza soluzioni innovative. Lo sviluppo delle energie rinnovabili e di ecosistemi energetici a basse emissioni di carbonio, ad esempio, dipende dal rapido sviluppo e dalla rapida diffusione di tecnologie all'avanguardia e da strumenti efficaci per la condivisione di attività immateriali essenziali come i dati. Lo sviluppo di un ecosistema sanitario fiorente in Europa richiede un sistema trasparente di incentivi alla PI, che promuova l'innovazione garantendo nel contempo un accesso effettivo a medicinali a prezzi contenuti. I settori culturali e creativi non possono prosperare senza un'efficace protezione della PI 9 .

La crisi COVID-19 ha messo in evidenza la dipendenza dell'UE da innovazioni e tecnologie essenziali e ha ricordato all'Europa l'importanza di norme e strumenti efficaci in materia di PI per garantire una rapida diffusione della PI essenziale; i DPI e la loro importanza per un'industria farmaceutica europea competitiva e innovativa rientrano anche nella nuova strategia farmaceutica per l'Europa 10 .

La rivoluzione tecnologica - con l'economia e la società dei dati, il passaggio all'intelligenza artificiale ("IA"), la crescente importanza di nuove tecnologie come blockchain, stampa 3D e Internet delle cose (IoT), nonché lo sviluppo di nuovi modelli commerciali come l'economia delle piattaforme e l'economia dei dati e circolare - offre un'opportunità unica per modernizzare il nostro approccio alla protezione delle nostre attività immateriali. Negli ultimi decenni si sono registrati progressi significativi nella creazione di un mercato unico per la PI, che ha prodotto molti benefici per l'economia dell'UE. Sono disponibili diversi strumenti per fornire soluzioni innovative alla società 11 . Rimangono però numerose lacune e debolezze nel modo in cui le imprese dell'UE proteggono il capitale immateriale e lo fanno fruttare a favore della società europea.

Abbiamo individuato cinque sfide.

·In primo luogo, nonostante i notevoli progressi compiuti, una parte del sistema di PI dell'UE rimane troppo frammentata, con procedure troppo complesse e costose e a volte poco chiare.

I brevetti europei sono soggetti a costose procedure nazionali di convalida e a contenziosi paralleli in più paesi dell'UE. Per i prodotti farmaceutici, la protezione mediante certificati protettivi complementari (CPC) è disponibile solo a livello nazionale. Dovrebbe essere rafforzata la tutela dei disegni e modelli e delle indicazioni geografiche (IG). Nei casi in cui è necessaria la registrazione per proteggere i propri DPI, i sistemi di sportello unico con un'adeguata copertura dovrebbero costituire la norma e non l'eccezione.

Nel quadro della trasformazione digitale diventa ancora più urgente una protezione ben calibrata di disegni e modelli nell'ambiente digitale. Ad esempio, per garantire un'agevole diffusione delle tecnologie di stampa 3D abbiamo bisogno di chiarezza sulla protezione dei file di stampa 3D e sulle limitazioni all'uso privato dei disegni e modelli. Occorrono risposte chiare a nuove domande, ad esempio su come proteggere le invenzioni sviluppate o attuate avvalendosi dell'IA 12 , oppure su come evitare che la riparazione e il riutilizzo siano ostacolati da pratiche inique o eccessivamente restrittive in materia di PI 13 . Nel contempo occorre sfruttare meglio il potenziale offerto dalle nuove tecnologie, quali l'IA e la blockchain, per aumentare l'efficacia dei nostri sistemi di PI. 

·In secondo luogo, troppe imprese, in particolare PMI, e troppi ricercatori non sfruttano appieno le opportunità offerte dalla protezione della PI.

Solo il 9 % delle PMI dell'UE ha registrato diritti di PI. Nella crisi attuale il numero di registrazioni di PI è diminuito, a scapito della competitività e della resilienza delle imprese. Da una recente analisi emerge che la riluttanza delle PMI ad avvalersi dei diritti di PI è ampiamente dovuta alla mancanza di conoscenze in materia 14 ; anche quando si avvalgono di DPI, le PMI ritengono che si tratti di un sistema troppo costoso e complesso, nel quale è difficile orientarsi.

Oltre a far registrare bassi livelli di protezione della PI, le PMI non stanno valorizzando pienamente lo sfruttamento commerciale di tale PI. Analisti finanziari e investitori riconoscono la proprietà intellettuale come elemento fondamentale del valore di un'impresa e come indicatore delle sue capacità tecnologiche e di crescita. Ciononostante le PMI ad alta intensità di conoscenze che cercano finanziamenti per le loro attività spesso non adottano strategie adeguate in materia di PI che contribuirebbero a valorizzare il loro capitale immateriale. Per il settore finanziario la valutazione di un brevetto o di un marchio è fondamentale, poiché il finanziatore o l'investitore è principalmente interessato a garanzie fungibili 15 ed è meno attratto dal diritto di monopolio in sé.

Una solida gestione della PI è inoltre necessaria per sostenere la valorizzazione e la diffusione dei risultati della R&S in Europa. Ad esempio, benché il 26 % delle pubblicazioni di ricerca di elevato valore sull'IA provenga dall'Europa, solo quattro dei primi 30 richiedenti (13 %) e il 7 % delle imprese che brevettano prodotti di IA in tutto il mondo sono europei 16 .

·In terzo luogo, gli strumenti per agevolare l'accesso alla PI (e quindi consentire l'adozione e la diffusione delle tecnologie) non sono sufficientemente sviluppati.

La crisi COVID-19 ha dimostrato la nostra dipendenza da innovazioni e tecnologie critiche, in particolare nel settore sanitario. L'UE dovrebbe migliorare ulteriormente gli strumenti di cui dispone per rendere disponibili tali innovazioni e tecnologie ove necessario, garantendo nel contempo un equo rendimento degli investimenti.

La concessione di licenze per brevetti essenziali (SEP) è spesso un esercizio farraginoso e costoso sia per i titolari dei brevetti sia per gli utilizzatori delle tecnologie. Data la crescente importanza dei brevetti SEP (vi sono ad esempio oltre 95 000 brevetti unici e domande di brevetto a sostegno del 5G 17 ), occorre un quadro molto più chiaro e prevedibile che incentivi i negoziati in buona fede piuttosto che il ricorso a contenziosi.

Sebbene la condivisione dei dati stia acquisendo importanza in molti settori, restano da chiarire le implicazioni del quadro della PI per la condivisione dei dati.

·In quarto luogo, nonostante i costanti sforzi compiuti per invertire la tendenza, la contraffazione e la pirateria continuano a prosperare, anche grazie allo sfruttamento delle tecnologie digitali.

Le importazioni di prodotti contraffatti e usurpativi nell'UE ammontano a ben 121 miliardi di EUR, valore che rappresenta fino al 6,8 % delle importazioni dell'UE nel 2016 (rispetto al 5 % registrato nel 2013) 18 . Ogni anno questo si traduce in una perdita di vendite dirette pari a 50 miliardi di EUR e in una perdita di 416 000 posti di lavoro diretti 19 . Il furto informatico di segreti commerciali comporta una perdita stimata di 60 miliardi di EUR nell'UE 20 .

·Infine la mancanza di fair play a livello mondiale fa sì che le imprese dell'UE siano spesso pregiudicate quando operano all'estero.

Alcuni paesi terzi non tutelano la PI a sufficienza, spesso a danno delle imprese dell'UE. L'UE deve sfruttare il suo potenziale per svolgere il ruolo di normatore a livello mondiale, intensificando gli sforzi per contrastare le pratiche abusive, come le registrazioni in mala fede e altre appropriazioni indebite della PI. Dovrebbe in particolare dare l'esempio nello sviluppo di soluzioni normative all'avanguardia per questioni globali quali la concessione di licenze per i brevetti SEP o le modalità di condivisione dei dati.

In risposta a queste cinque sfide, e sulla base dei contributi forniti dagli Stati membri e dai portatori di interessi 21 , il presente piano d'azione individua cinque settori prioritari, con specifiche proposte d'azione volte a:

·migliorare il sistema di protezione della proprietà intellettuale;

·incentivare l'uso e la diffusione della PI, in particolare da parte delle PMI;

·facilitare l'accesso ai beni immateriali e la loro condivisione, garantendo nel contempo un equo rendimento degli investimenti;

·garantire un rispetto più rigoroso della proprietà intellettuale e

·migliorare il fair play a livello mondiale.

2.Migliore protezione della proprietà intellettuale    

Una priorità assoluta è garantire che gli innovatori dell'UE abbiano accesso a strumenti di protezione rapidi, efficaci e a costi contenuti. A tal fine dobbiamo fare un passo in più per affrontare la restante frammentazione e ridurre la complessità, garantendo altresì che il nostro corpus normativo sia pienamente in linea con le esigenze della nuova economia verde e digitale.

Per fare ciò occorre garantire il lancio del sistema brevettuale unitario, che comporterà la creazione di uno sportello unico per le imprese, semplificando notevolmente la brevettazione nell'UE, aumentando la trasparenza e facilitando la concessione di licenze. Ottenere un brevetto unitario (che copre fino a 25 Stati membri) 22 e mantenerlo per una durata normale costerà all'incirca 10 000 EUR, circa sei volte meno che ottenere e mantenere una protezione equivalente oggi. La possibilità di un contenzioso centralizzato dinanzi al nuovo tribunale unificato dei brevetti porterà inoltre ad una maggiore certezza del diritto e consentirà di evitare procedimenti paralleli in più Stati membri, riducendo notevolmente i costi delle controversie. Il sistema brevettuale unitario sarà quindi uno strumento fondamentale per la ripresa industriale dell'UE, in particolare per i settori delle energie rinnovabili, dell'elettronica, aerospaziale e della difesa, nonché per gli ecosistemi della mobilità.

La principale questione da risolvere per garantire l'avvio del sistema brevettuale unitario è la ratifica da parte della Germania dell'accordo relativo al tribunale unificato dei brevetti, resa ora possibile da una recente decisione della Corte costituzionale tedesca 23 . Una volta completato il processo di ratifica, la Commissione collaborerà con l'Ufficio europeo dei brevetti (UEB) e gli Stati membri per rendere operativo il sistema brevettuale unitario tra gli Stati membri contraenti 24 e incoraggerà ad aderire al nuovo sistema gli Stati membri che non vi hanno ancora preso parte.

Strettamente collegati ai brevetti sono i certificati protettivi complementari (CPC), che offrono un periodo supplementare di protezione della PI per i medicinali e i prodotti fitosanitari brevettati soggetti a lunghe sperimentazioni cliniche e procedure di autorizzazione all'immissione in commercio. Dopo l'introduzione di un "esonero" dai CPC per la fabbricazione nel 2019 25 , la Commissione ha recentemente concluso una valutazione dettagliata del regime di tali certificati 26 . Dall'analisi emerge che, pur se ancora valido, il sistema dei certificati protettivi complementari risente di un'attuazione frammentata tra gli Stati membri. Questa situazione si traduce in inefficienze e mancanza di trasparenza e prevedibilità, che ostacolano gli innovatori e i produttori di medicinali generici e finiscono per nuocere ai pazienti. La Commissione sta valutando come superare questi problemi, anche con la possibile introduzione di un meccanismo unificato di rilascio dei CPC e/o la creazione di un titolo unitario per tali certificati.

Nel contesto della sua nuova strategia farmaceutica per l'Europa, la Commissione sta inoltre valutando con attenzione come ottimizzare ulteriormente incentivi e vantaggi al fine di stimolare l'innovazione, rispondere alle esigenze insoddisfatte e promuovere l'accessibilità economica garantendo un rapido lancio sul mercato e la fornitura continua di farmaci, compresi i medicinali generici e biosimilari. L'innovazione in questo ambito dovrebbe rispondere alle esigenze ed essere messa a disposizione di tutti i pazienti che possono beneficiarne. In tale contesto esamina tra l'altro il regime per i medicinali orfani e pediatrici 27 e l'esenzione Bolar 28 .

In seguito al successo della riforma della legislazione sui marchi dell'UE 29 , la Commissione riesaminerà la normativa dell'UE in materia di protezione dei disegni e modelli. L'obiettivo è migliorare l'accessibilità, anche economica, della protezione dei disegni e modelli nell'UE, in particolare per quanto riguarda gli ecosistemi dei settori tessile, dell'arredamento e dell'elettronica, garantendo che tale regime di protezione offra un migliore sostegno alla transizione verso l'economia digitale e verde. Il design rende attraente un prodotto; i prodotti ben progettati conferiscono ai produttori un notevole vantaggio competitivo. I risultati della recente valutazione 30 della legislazione dell'UE in materia di protezione dei disegni e modelli 31 indicano che, per quanto nel complesso funzionino bene, i sistemi dei disegni e modelli dell'UE presentano ancora determinate carenze. Le procedure di registrazione sono in parte obsolete e in alcuni casi comportano inutili oneri amministrativi. La protezione delle nuove forme di disegni o modelli (ad esempio disegni o modelli animati, interfaccia grafica utente) non è sufficientemente chiara. Anche la mancanza di chiarezza sulla portata dei diritti relativi a disegni e modelli rappresenta un problema, specialmente in relazione al crescente uso della stampa 3D o alla tutela dei diritti su disegni o modelli in relazione alle merci contraffatte che transitano nell'UE. Infine, in conseguenza dell'armonizzazione solo parziale della protezione dei disegni e modelli in relazione a componenti utilizzati per la riparazione di prodotti complessi, il mercato dei pezzi di ricambio, importante da un punto di vista economico, continua a essere fortemente frammentato, il che provoca una grave distorsione della concorrenza e ostacola la transizione verso un'economia più sostenibile ed ecologica.

L'Europa ha bisogno anche di un nuovo approccio per quanto riguarda le modalità di protezione delle indicazioni geografiche (IG). Le IG sono denominazioni di prodotti che hanno un legame con l'ambiente naturale e le competenze dei produttori locali; appartengono al patrimonio culturale europeo, contribuiscono alla sostenibilità sociale, ambientale ed economica dell'economia rurale 32 e sono talvolta denominate anche "DPI rurali". Le IG hanno un notevole valore economico nel settore agricolo. Nel 2017 il valore delle vendite di prodotti agroalimentari e bevande le cui denominazioni sono protette dall'UE come indicazioni geografiche è ammontato a 74,76 miliardi di EUR all'interno dell'UE, pari al 7 % delle vendite totali nel settore alimentare e delle bevande in Europa. Le IG rappresentano inoltre il 15,5 % del totale delle esportazioni agroalimentari dell'UE, con un ricarico superiore per le denominazioni protette 33 . Esiste tuttavia un potenziale non ancora sfruttato: le attuali norme in materia di protezione e applicazione potrebbero essere più precise e i ruoli degli Stati membri e della Commissione nel processo di registrazione potrebbero essere determinati meglio. Esistono inoltre diversi regimi di IG per diversi tipi di prodotti agricoli. Sulla base dei risultati della valutazione in corso 34 , la Commissione esaminerà possibili metodi per rafforzare, modernizzare, razionalizzare e tutelare meglio le indicazioni geografiche per prodotti agricoli, alimenti, vini e bevande alcoliche 35 . 

Attualmente solo alcuni Stati membri dispongono di norme per garantire la protezione delle IG in relazione a prodotti non agricoli (come l'artigianato). A livello dell'UE non esiste attualmente un meccanismo uniforme di protezione di tali IG non agricole, che spesso costituiscono un elemento importante dell'identità locale, attraggono il turismo, permettono di mantenere competenze uniche e contribuiscono alla creazione di posti di lavoro. Uno studio 36 recente indica che un sistema armonizzato per i prodotti non agricoli sarebbe vantaggioso per l'economia dell'UE in quanto offrirebbe ai consumatori una migliore visibilità e indicazioni di autenticità per questi prodotti e potrebbe aiutare i produttori a rimanere competitivi e a collaborare in mercati di nicchia, dando un impulso alle regioni meno sviluppate 37 . Per questi motivi, nell'ambito della riforma generale del regime delle IG, la Commissione valuterà se sia fattibile creare un regime efficiente e trasparente di protezione delle IG dell'UE per i prodotti non agricoli basandosi su un'approfondita valutazione d'impatto dei relativi costi e benefici. Ciò consentirebbe inoltre all'UE di sfruttare appieno le opportunità offerte dal sistema internazionale delle denominazioni d'origine e delle IG 38 e in generale conferirebbe un maggiore vantaggio nel promuovere il riconoscimento delle IG dell'UE a livello mondiale.

Anche il sistema della privativa comunitaria per ritrovati vegetali (CPVR) svolge un ruolo cruciale per l'economia dell'UE. Un solido sistema di privativa per ritrovati vegetali incentiva i costitutori a sviluppare nuove varietà, contribuendo in tal modo al conseguimento degli obiettivi del Green Deal europeo e degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite. La Commissione continuerà a monitorare la corretta applicazione del sistema e cercherà di apportare ulteriori miglioramenti, ove necessario 39 . La valutazione del 2011 della normativa sulla privativa comunitaria per ritrovati vegetali ha concluso che il sistema nel complesso funziona bene e dovrebbe essere mantenuto, anche se con alcuni adeguamenti accuratamente mirati. Questa conclusione è corroborata da alcune carenze individuate più di recente 40 , che potrebbero essere affrontate, in seguito a una valutazione, mediante una revisione mirata della legislazione a medio termine.

Oltre alle riforme summenzionate, la Commissione, insieme ai portatori di interessi e agli uffici della PI, prenderà in esame l'uso di nuove tecnologie quali l'IA e la blockchain per migliorare ulteriormente l'efficacia dei nostri sistemi di PI. In effetti le nuove tecnologie possono contribuire ad agevolare la protezione della PI 41 , migliorare la trasparenza, consentire una più agevole distribuzione dei diritti per le licenze 42 e contrastare con maggiore efficacia la contraffazione e la pirateria. Per esplorare il pieno potenziale delle nuove tecnologie e promuoverne la diffusione, la Commissione intende incoraggiare un dialogo con l'industria che funga da cassa di risonanza e accompagni le numerose iniziative in corso in questo campo.

La rivoluzione digitale richiede anche una riflessione su ciò che deve essere protetto e sulle modalità di tale protezione. Le tecnologie di IA stanno creando nuove opere e invenzioni. In alcuni casi, ad esempio nel settore culturale, l'uso di macchine creative può diventare la norma. Tali sviluppi sollevano la questione di stabilire quale protezione debba essere riconosciuta ai prodotti creati con l'aiuto delle tecnologie di IA. Discussioni in merito all'impatto dell'IA sui DPI sono in corso in Europa e a livello internazionale (cfr. sezione 6). Uno studio pubblicato oggi 43 sottolinea la necessità di distinguere tra le invenzioni e creazioni generate con l'aiuto di tecnologie di IA e quelle create esclusivamente da tecnologie di IA. Sebbene le invenzioni e le creazioni generate autonomamente da tecnologie di IA siano ancora per lo più una questione che riguarda il futuro, a parere della Commissione i sistemi di IA non dovrebbero essere trattati come autori né come inventori. Questa è la linea adottata anche dall'UEB nella causa Dabus 44 . Lo studio evidenzia inoltre che l'attuale quadro dell'UE in materia di PI e la convenzione sul brevetto europeo sembrano sostanzialmente adeguati per affrontare le sfide poste dalle invenzioni e dalle creazioni assistite dall'IA. Permangono tuttavia divari di armonizzazione 45 e margini di miglioramento 46 , che dovrebbero essere affrontati per permettere il fiorire dell'eccellenza europea nel campo dell'IA. Come primo passo la Commissione individuerà e analizzerà tutte le questioni e avvierà discussioni con i portatori di interessi. Il dialogo con l'industria sopra indicato potrebbe rappresentare un utile piattaforma di discussione in questo contesto.

Infine la Commissione garantirà un'applicazione coerente e all'avanguardia delle norme, in collaborazione con gli Stati membri e i portatori di interessi.

Nel settore del diritto d'autore, la Commissione è impegnata a sostenere il recepimento e l'attuazione tempestivi ed efficaci delle due direttive di recente adozione sulla modernizzazione del quadro dell'UE in materia di diritto d'autore 47 . Una parte fondamentale di questo lavoro riguarda l'attuazione dell'articolo 17 della direttiva sul diritto d'autore, che stabilisce un regime giuridico specifico per l'utilizzo di contenuti protetti dal diritto d'autore da parte delle piattaforme per la condivisione di contenuti caricati dagli utenti. La Commissione ha svolto un ampio dialogo con i portatori di interessi per raccogliere i pareri delle parti interessate sui principali temi connessi all'applicazione di tale articolo. Tenendo conto dei risultati del dialogo, la Commissione pubblicherà presto orientamenti intesi ad assistere gli Stati membri nell'attuazione di tale disposizione. Per quanto riguarda l'attuale quadro dell'UE sul diritto d'autore, la Commissione lavorerà anche a una serie di relazioni risultanti da specifiche disposizioni, quali le clausole di riesame contenute in diversi strumenti dell'UE sul diritto d'autore, tra cui la direttiva sulla durata della protezione, la direttiva sulla gestione collettiva dei diritti, la cosiddetta direttiva "Marrakech" e il regolamento sulla portabilità 48 .

L'applicazione della direttiva sulle biotecnologie 49 è essenziale per il mercato delle biotecnologie, che è in rapida evoluzione. I brevetti biotecnologici offrono incentivi essenziali, ma dovrebbero essere rilasciati in circostanze giustificate. La direttiva sulle biotecnologie offre a tale proposito un quadro equilibrato, la cui applicazione continuerà a essere monitorata dalla Commissione 50 .

Per migliorare il modo in cui i DPI sono protetti nell'UE, la Commissione intende:

-sostenere una rapida introduzione del sistema brevettuale unitario, creando uno sportello unico per la protezione e il rispetto dei brevetti in tutta l'UE (2021);

-ottimizzare il sistema dei certificati protettivi complementari per renderlo più trasparente ed efficiente (primo trimestre 2022);

-modernizzare la legislazione dell'UE sui disegni e modelli industriali per renderla più accessibile e sostenere meglio la transizione verso l'economia digitale e verde (quarto trimestre 2021);

-rafforzare il sistema di protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli per renderlo più efficace ed esaminare, sulla base di una valutazione d'impatto, l'opportunità di proporre un sistema dell'UE per la protezione delle indicazioni geografiche non agricole (quarto trimestre 2021);

-valutare la legislazione sulle varietà vegetali (quarto trimestre 2022).

3.Promuovere un uso e una diffusione efficaci della PI, in particolare da parte delle PMI

Le strategie intelligenti in materia di PI possono fungere da catalizzatore della crescita, ma spesso gli innovatori e i creatori europei non riescono a cogliere i vantaggi della proprietà intellettuale, il che indebolisce fortemente la capacità dell'UE di innovare e rafforzare la propria resilienza in settori cruciali dell'economia. L'Europa dovrebbe sfruttare ulteriormente il valore delle conoscenze che le nostre imprese creano, sviluppano e condividono costantemente, aiutandole a gestire queste risorse in modo più attivo e agevolando un migliore accesso al capitale proprio e ai finanziamenti.

Per conseguire questo obiettivo, la Commissione si adopererà come segue.

·A breve termine, insieme all'EUIPO, offrirà un sostegno finanziario o voucher per la PI alle PMI colpite dalla crisi COVID-19, aiutandole a gestire i loro portafogli di PI. Il regime, dotato di un bilancio di 20 milioni di EUR 51 per un anno, dovrebbe diventare operativo a decorrere dal 1º gennaio 2021 e coprirà rimborsi parziali per la registrazione di marchi, disegni e modelli e per un'analisi della PI (una revisione delle attività immateriali di un'impresa da parte di un professionista e una consulenza iniziale su come gestire tali attività in modo strategico). 

·Parallelamente avvierà 52 ulteriori consulenze personalizzate in materia di PI nell'ambito del programma Orizzonte Europa, fornendo assistenza alle imprese innovative nelle diverse fasi del processo di R&I. Esaminerà inoltre la possibilità di estendere la consulenza in materia di PI ad altri programmi di ricerca e di investimento dell'UE, compreso il polo di consulenza nell'ambito di InvestEU. Per un gruppo selezionato di imprese molto innovative, la Commissione combinerà la consulenza strategica con il sostegno finanziario per sviluppare portafogli di PI 53 .

·Più in generale la Commissione predisporrà, in collaborazione con l'EUIPO, uno sportello unico per l'accesso a informazioni e consulenze in materia di PI 54 . L'EUIPO 55 svilupperà una piattaforma, il Centro europeo di informazioni sulla PI, che sarà collegata allo sportello digitale unico e offrirà accesso a tutte le informazioni pertinenti non solo sulle formalità relative alla PI, ma anche sui servizi correlati (ad es. deposito delle domande di protezione del nome di dominio, registrazione di denominazioni sociali), offrendo nel contempo sistemi di registrazione di facile utilizzo per le PMI. La Commissione intende inoltre integrare il sostegno e la consulenza in materia di PI attraverso le sue varie reti di sostegno alle PMI 56 per raggiungere più efficacemente le piccole imprese.

·Infine la Commissione agevolerà la possibilità per le PMI di sfruttare la PI per ottenere accesso ai finanziamenti. Benché i beni immateriali siano spesso tra le risorse più preziose, da un'indagine emerge che non molte PMI traggono beneficio dalla PI quando cercano di ottenere accesso ai finanziamenti 57 . Le banche e i fondi di capitale di rischio sono riluttanti a fornire finanziamenti facendo affidamento sui beni di PI e la crisi COVID-19 ha aumentato ulteriormente questa avversione al rischio. Da uno studio recente emerge un evidente divario in relazione al finanziamento delle PMI sulla base del loro patrimonio intellettuale 58 . La Commissione discuterà con la comunità finanziaria per stabilire in che modo la valutazione della PI possa aiutare a tenere in maggiore considerazione il patrimonio intellettuale delle PMI 59 . Il progetto pilota di "due diligence tecnologica" annunciato nella strategia per le PMI servirà a sperimentare la valutazione della PI in un contesto tecnologico più ampio 60 . Sulla base dell'esperienza acquisita con i meccanismi di garanzia bancaria esistenti 61 , la Commissione valuterà inoltre come migliorare l'uso delle garanzie a sostegno delle PMI e dei creatori nei progetti basati sulla PI.

Oltre a queste attività orientate alle PMI, la comunicazione della Commissione "Un nuovo SER per la ricerca e l'innovazione" 62  sottolinea la necessità di trasformare in innovazione dirompente i risultati della ricerca di eccellenza in Europa e di promuovere una migliore gestione della PI nella più ampia comunità R&I; a tale riguardo la Commissione avvierà una campagna di sensibilizzazione volta a promuovere la valorizzazione della PI nella valutazione delle società da parte degli investitori. Ad esempio la Commissione aggiornerà la sua raccomandazione sulla gestione della proprietà intellettuale nelle attività di trasferimento delle conoscenze attraverso i principi guida per la valorizzazione delle conoscenze. Tale revisione sarà accompagnata da un codice di buone pratiche per l'uso intelligente della PI e abbinata al sostegno offerto da InvestEU ai titolari di progetti attraverso consulenze tecniche, finanziarie e giuridiche anche in materia di proprietà intellettuale.

Saranno inoltre adottate misure per garantire che la PI finanziata con fondi pubblici sia utilizzata in modo equo ed efficace. La Commissione ha già lanciato una nuova piattaforma per favorire la valorizzazione dei risultati delle attività di R&I finanziate dall'UE 63 e una piattaforma che presenta le attività di R&I sostenute dall'UE per contrastare la diffusione del coronavirus e sostenere la preparazione per affrontare altre epidemie 64 . L'obiettivo è garantire che i risultati ottenuti utilizzando i fondi dell'UE siano utilizzati a vantaggio dell'economia dell'Unione. Per questo motivo, nell'ambito del programma Orizzonte Europa, quando la PI inerente ai risultati della ricerca deve essere sfruttata principalmente in paesi terzi non associati i richiedenti saranno tenuti a spiegare in che modo tale sfruttamento sia comunque nell'interesse dell'UE 65 .

La protezione della PI e un'ampia diffusione delle nuove tecnologie rimarranno inoltre un elemento centrale di importanti progetti di comune interesse europeo (IPCEI) connessi alla R&I e dei finanziamenti nel quadro del Fondo europeo di sviluppo regionale.

Occorre inoltre migliorare le condizioni che consentono alle imprese di utilizzare e proteggere la loro PI negli appalti pubblici al fine di stimolare l'innovazione e dare impulso all'economia. Gli Stati membri dovrebbero considerare la possibilità di lasciare ai contraenti la titolarità della PI, ove opportuno, a meno che non siano in gioco interessi pubblici prevalenti o siano in atto strategie di concessione di licenze aperte incompatibili. Come annunciato nella strategia per le PMI, la Commissione chiarirà le questioni relative alla proprietà intellettuale negli appalti pubblici mediante l'aggiornamento degli orientamenti sugli appalti per l'innovazione.

Per promuovere la diffusione e l'uso della PI, la Commissione:

-fornirà, insieme all'EUIPO, un sistema di voucher per la PI a favore delle PMI, per finanziare la registrazione dei DPI e la consulenza strategica in materia di PI (primo trimestre 2021);

-introdurrà servizi di assistenza in materia di PI per le PMI nell'ambito del programma "Orizzonte Europa" e li estenderà ad altri programmi dell'UE (2020+).

4.Rendere più agevole l'accesso ai beni cui si applica la tutela della PI e la loro condivisione

Nell'economia di oggi è fondamentale un accesso più agevole e rapido alle conoscenze, ai dati e alle tecnologie, comprese quelle cui si applica la tutela della PI. Un'economia resiliente, verde 66 e competitiva ha bisogno di strumenti per agevolare l'accesso in tempi di crisi a tecnologie essenziali cui si applica la tutela della PI, per facilitare la concessione di licenze per i diritti d'autore e i brevetti essenziali e per promuovere la condivisione dei dati.

·Strumenti migliori per agevolare l'accesso alla PI essenziale in tempi di crisi

La crisi COVID-19 sottolinea l'importanza di un sistema di PI efficace, che offra forti incentivi all'innovazione e un facile accesso alla PI per le tecnologie. Occorrono finanziamenti e incentivi alla R&S per garantire lo sviluppo e la disponibilità in tempi rapidi di nuove tecnologie, quali vaccini o nuovi trattamenti. Dobbiamo pertanto avvalerci di strumenti migliori per garantire che il sistema di PI consenta l'accesso a tecnologie essenziali, ove e quando necessario, garantendo nel contempo un adeguato rendimento degli investimenti per gli innovatori.

Finora la crisi COVID-19 ha evidenziato la resilienza del nostro sistema di proprietà intellettuale. Ciò è dovuto, in larga misura, al forte impegno dei soggetti pubblici e privati e alla stretta collaborazione tra loro, nonché alle diverse iniziative adottate per promuovere lo sviluppo e la disponibilità di vaccini e di altre forniture essenziali.

La Commissione sostiene la messa in comune volontaria e la concessione volontaria di licenze per la PI connessa a terapie e vaccini contro la COVID-19 67 , in linea con la risoluzione dell'Assemblea mondiale della sanità 68 . Tali iniziative dovrebbero basarsi su una partecipazione volontaria, garantendo un accesso ampio ed equo e consentendo ai titolari della PI di recuperare gli investimenti in modo equilibrato. La Commissione ha inoltre adottato misure per promuovere la cooperazione nel settore privato al fine di affrontare in modo efficiente la carenza di prodotti e servizi essenziali 69  e di garantire che siano resi disponibili i risultati dei programmi di R&I finanziati con fondi pubblici nell'UE e nei suoi Stati membri, in particolare allo scopo di accelerare la produzione di materiali essenziali 70 .

Per il futuro la Commissione ravvisa tuttavia la necessità di migliorare gli strumenti esistenti per far fronte alle situazioni di crisi.

La Commissione sta studiando le modalità per incentivare una rapida messa in comune della PI essenziale in tempi di crisi, ad esempio attraverso un nuovo sistema di concessione di licenze che renda temporaneamente disponibile la PI essenziale in modo controllato, così da poter rapidamente intensificare la fabbricazione di prodotti cui si applica la tutela della PI, anche attraverso il riorientamento della produzione.

Infine la Commissione ravvisa l'esigenza di garantire l'esistenza di sistemi efficaci per il rilascio di licenze obbligatorie, ai quali ricorrere come ultima risorsa e come rete di sicurezza in caso di fallimento di qualunque altro tentativo di rendere disponibile la PI. L'accordo dell'OMC sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (TRIPS) prevede la possibilità, alle condizioni ivi specificate, di rilasciare licenze obbligatorie, ossia stabilisce che la pubblica amministrazione ha il potere di autorizzare un soggetto a usare un'invenzione brevettata senza il consenso del titolare del brevetto. La procedura può essere accelerata in caso di emergenza nazionale. Dal combinato disposto di tali norme con la dichiarazione di Doha sull'accordo TRIPS e la salute pubblica emerge chiaramente che ogni membro dell'OMC ha non solo il diritto di concedere licenze obbligatorie, ma anche la libertà di determinare i motivi in base ai quali tali licenze sono concesse.

In Europa la concessione di licenze obbligatorie è disciplinata principalmente dal diritto nazionale 71 . La Commissione invita gli Stati membri a garantire la massima efficacia degli strumenti di cui dispongono, ad esempio istituendo procedure accelerate per il rilascio di licenze obbligatorie in situazioni di emergenza. Ravvisa inoltre la necessità di un maggiore coordinamento in questo ambito, onde evitare effetti distorsivi sull'innovazione e sugli scambi. Il coordinamento tempestivo e la condivisione delle informazioni tra gli Stati membri, ad es. per quanto riguarda la durata di tali licenze e le relative royalties, dovrebbero contribuire a garantire i massimi benefici evitando nel contempo eccessive distorsioni. La Commissione esaminerà con gli Stati membri la possibilità di creare un meccanismo di coordinamento di emergenza, da attivare con breve preavviso quando gli Stati membri prendono in considerazione il rilascio di una licenza obbligatoria.

·Agevolare la concessione di licenze di PI grazie a una maggiore trasparenza, in particolare per quanto riguarda il diritto d'autore

Per agevolare il rilascio di licenze e la condivisione della PI occorre maggiore trasparenza in merito alla titolarità e alla gestione di tutti i tipi di PI. Il brevetto unitario rappresenterà un vero progresso nel settore dei brevetti.

Anche l'uso di metadati di alta qualità e di nuove tecnologie come la blockchain potrebbe contribuire a conseguire una maggiore trasparenza e una migliore gestione dei dati sui diritti, in particolare nel settore dei diritti d'autore, nonché una migliore identificazione dei titolari dei diritti 72 .

La Commissione sta avviando uno studio sul diritto d'autore e sulle nuove tecnologie, incentrato sulla gestione dei dati sui diritti d'autore e sull'intelligenza artificiale, i cui risultati dovrebbero essere disponibili nel 2021. La Commissione continuerà a collaborare con i portatori di interessi per promuovere la qualità dei dati sui diritti d'autore e realizzare una "infrastruttura per il diritto d'autore 73 " ben funzionante (ad esempio migliorando la disponibilità di informazioni autorevoli e aggiornate sui titolari dei diritti, sulle condizioni e sulle opportunità di concessione di licenze) 74 .

·Brevetti essenziali

I brevetti essenziali (SEP) sono brevetti per tecnologie integrate nelle norme. La quantità di brevetti essenziali e il numero di titolari di questi brevetti sono in aumento (ad esempio, per gli standard di connettività mobile più di 25 000 famiglie di brevetti 75 sono state dichiarate all'ETSI da un gruppo sempre più ampio di titolari di brevetti SEP; anche le nuove norme tecnologiche emergenti fanno spesso riferimento a brevetti SEP). I brevetti SEP svolgono un ruolo cruciale nello sviluppo del 5G e dell'Internet delle cose (IoT). L'integrazione digitale di oggetti, dispositivi, sensori e beni di uso quotidiano, con applicazioni che vanno dalla salute alle automobili connesse e dall'energia alle città intelligenti, richiede soluzioni interoperabili basate su norme.

In tale contesto è essenziale disporre di norme stabili, efficienti ed eque che regolino la concessione di licenze per brevetti SEP. Nonostante gli orientamenti forniti dalla comunicazione sui brevetti essenziali nel 2017, 76 alcune imprese continuano a incontrare difficoltà a trovare un accordo sulla concessione di licenze per i brevetti SEP. Ciò può dar luogo a frequenti controversie in cui i titolari dei brevetti adducono la violazione dei loro brevetti SEP mentre l'altra parte lamenta l'imposizione di condizioni inique da parte del titolare del brevetto nel quadro dell'accordo di licenza. Attualmente le maggiori controversie sembrano riguardare il settore automobilistico, ma possono estendersi oltre in quanto la concessione di licenze per brevetti SEP è rilevante anche per gli ecosistemi della sanità, dell'energia, della fabbricazione intelligente, digitali e dell'elettronica 77 .

A breve termine la Commissione agevolerà le iniziative promosse dall'industria per ridurre i contrasti e le controversie tra gli operatori di settori specifici.

Parallelamente, sulla base dell'approccio del 2017, la Commissione prenderà in considerazione riforme volte a chiarire e migliorare ulteriormente il quadro che regola la dichiarazione e la concessione di licenze per i brevetti nonché il rispetto degli stessi. La Commissione esaminerà ad esempio la creazione di un sistema indipendente di verifica del carattere essenziale da parte di terzi al fine di rafforzare la certezza giuridica e ridurre i costi delle controversie. 78 Le eventuali riforme terranno conto delle discussioni con i portatori di interessi e dell'esperienza acquisita con gli orientamenti forniti nella comunicazione del 2017 sui brevetti SEP.

·Promuovere la condivisione dei dati

Infine, come indicato nella recente strategia europea per i dati 79 della Commissione, l'UE ha bisogno di un quadro solido che consenta alle imprese di creare, condividere e utilizzare i dati, nonché di accedervi. Tra il 2018 e il 2025 il valore dell'economia dei dati nell'UE arriverà quasi a triplicare, fino a raggiungere 829 miliardi di EUR e a rappresentare il 5,8 % del PIL dell'UE 80 nel 2025. Poiché alcuni dati possono essere protetti da diritti di proprietà intellettuale o come segreti commerciali, la Commissione sta valutando il quadro della PI per garantire un equilibrio tra la necessità di promuovere la condivisione dei dati (ad es. per agevolare l'accesso ai dati e il loro uso da parte delle PMI, per facilitare le riparazioni) e la necessità di poter salvaguardare interessi legittimi.

La promozione della condivisione dei dati richiede un ambiente sicuro in cui le imprese possano continuare a investire nella generazione e nella raccolta di dati, condividendoli in modo sicuro, fiduciose che i loro dati commerciali sensibili non saranno acquisiti, utilizzati o divulgati illecitamente. La direttiva sui segreti commerciali 81 fornisce già strumenti di protezione efficaci, ma potrebbe essere necessario chiarirne l'ambito di applicazione, ad esempio specificando quali tipi di dati o serie di dati potrebbero essere considerati "segreti commerciali", oppure chiarendo se l'attuale serie di eccezioni possa sostenere l'economia dei dati e verde 82 , o ancora stabilendo se, e in che modo, gli strumenti offerti dalla direttiva possano essere utilizzati per contrastare efficacemente l'acquisizione, l'uso e la divulgazione illeciti di dati e serie di dati. Nell'intento di chiarire tali questioni e individuare le migliori pratiche, la Commissione ha avviato uno studio specificamente incentrato su alcuni settori strategici, tra cui il settore sanitario e quello automobilistico. Sulla base dei risultati e nel quadro della legge sui dati 83 , la Commissione valuterà la necessità di ulteriori azioni, ad esempio orientamenti mirati.

La direttiva sulle banche dati 84 prevede una tutela sui generis per le banche dati, che sono il risultato di ingenti investimenti. Da una recente valutazione 85 è emerso che, sebbene apporti un valore aggiunto, la direttiva sulle banche dati potrebbe essere rivista per facilitare l'accesso ai dati e il loro utilizzo. Facendo seguito alla strategia europea per i dati, la Commissione intende pertanto riesaminare la direttiva, in particolare per agevolare la condivisione e lo scambio di dati generati da macchine e dati generati nel contesto dell'introduzione dell'IoT. Il riesame si svolgerà parallelamente all'adozione della legge sui dati 86 e terrà conto delle iniziative di condivisione dei dati nel settore della normativa in materia di antitrust 87 .

Per agevolare la concessione di licenze e la condivisione della proprietà intellettuale, la Commissione intende:

-garantire la disponibilità della PI essenziale in tempi di crisi, anche attraverso nuovi strumenti per la concessione di licenze e un sistema di coordinamento delle licenze obbligatorie (2021-2022);

-migliorare la trasparenza e la prevedibilità nella concessione di licenze per i brevetti SEP incoraggiando le iniziative guidate dall'industria nei settori maggiormente interessati, oltre a intraprendere possibili riforme, se necessario anche di carattere normativo, volte a chiarire e a migliorare il quadro dei brevetti SEP nonché a fornire strumenti di trasparenza efficaci (primo trimestre 2022);

-promuovere l'accesso ai dati e la loro condivisione, salvaguardando nel contempo gli interessi legittimi, mediante un chiarimento di determinate disposizioni fondamentali della direttiva sui segreti commerciali e un riesame della direttiva sulle banche dati (terzo trimestre del 2021).

5.Lotta alle violazioni dei DPI

Un sistema di proprietà intellettuale ben funzionante comprende un'applicazione efficace dei DPI. La Commissione continua a monitorare attentamente l'applicazione della direttiva sul rispetto dei DPI 88 per garantire un ricorso giurisdizionale efficace ed equilibrato e collabora con gli Stati membri e i portatori di interessi per dare attuazione ai suoi recenti orientamenti 89 , ad esempio al fine di garantire che, laddove siano soddisfatte tutte le condizioni, compreso il requisito di proporzionalità, le ingiunzioni siano applicate in modo uniforme ed efficiente in tutti gli Stati membri.

Nel settore dei brevetti, il varo del tribunale unificato dei brevetti dovrebbe ulteriormente agevolare e razionalizzare l'applicazione dei diritti brevettuali.

Per quanto riguarda la contraffazione e la pirateria, la Commissione ravvisa una chiara necessità di intensificare gli sforzi. Nel 2016 le importazioni di prodotti contraffatti e usurpativi nell'UE sono ammontate a ben 121 miliardi di EUR, valore che rappresenta fino al 6,8 % delle importazioni dell'UE (rispetto al 5 % registrato nel 2013) 90 . La presenza di prodotti contraffatti sul mercato dell'UE comporta una perdita di vendite dirette pari a 50 miliardi di EUR e una perdita di 416 000 posti di lavoro diretti ogni anno 91 . Questo fenomeno costituisce inoltre una grave minaccia per la salute, la sicurezza e la protezione dei consumatori (ad esempio a causa delle mascherine false) 92 e incide negativamente sull'ambiente 93 . 

Su Internet sono emerse nuove forme di violazione della PI, come i furti informatici di segreti commerciali (da cui derivano, secondo le stime, 60 miliardi di EUR di perdite nell'UE 94 ), la televisione via Internet (IPTV) illegale e altre forme di streaming (in diretta) illegale. Tali nuove forme di violazione della PI pongono sfide particolari per l'industria manifatturiera, per le industrie creative e culturali e per il settore sportivo.

La Commissione ha già annunciato che prima della fine dell'anno nuove disposizioni chiariranno e aggiorneranno le responsabilità delle piattaforme online ed elimineranno i disincentivi alle loro azioni volontarie volte a contrastare i contenuti (beni o servizi) illegali da esse intermediati. L'imminente proposta riguardante il pacchetto relativo alle legge sui servizi digitali è intesa ad armonizzare una serie di obblighi specifici, vincolanti e proporzionati per i servizi digitali, la cui applicazione sarà resa possibile da un quadro di vigilanza rafforzato 95 .

Occorre inoltre rafforzare in misura sostanziale la capacità delle autorità preposte all'applicazione della legge e dare maggiore priorità alla lotta alla contraffazione e alla pirateria. La Commissione esorta gli Stati membri e il Consiglio a includere i reati contro la PI tra le priorità del prossimo ciclo programmatico dell'UE [ piattaforma multidisciplinare europea di lotta alle minacce della criminalità (EMPACT) 96 ], per il periodo 2022-2025. Intende rafforzare l'applicazione dei DPI a livello dell'UE, ampliando il mandato della Commissione e attribuendolo all'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) affinché quest'ultimo, oltre ad impedire l'ingresso di merci contraffatte nel mercato unico, possa anche contrastare la fabbricazione illegale di prodotti contraffatti all'interno dell'UE 97 . La Commissione incoraggia inoltre tutti i portatori di interessi a continuare gli scambi di informazioni con Europol al fine di migliorare ulteriormente la valutazione complessiva delle minacce e di promuovere un'azione efficace e coordinata di contrasto dei reati contro la PI.

La Commissione sosterrà inoltre le autorità doganali degli Stati membri nel miglioramento della gestione dei rischi e delle azioni antifrode, in particolare istituendo capacità di analisi dei dati a livello dell'UE, dotando gli Stati membri di migliori attrezzature per il controllo doganale e rafforzando la cooperazione all'interno dell'UE e con le autorità doganali dei paesi terzi 98 .

La Commissione rafforzerà la cooperazione tra tutti i soggetti coinvolti - titolari dei diritti, fornitori, vari gruppi di intermediari (quali piattaforme online, social media, settore pubblicitario, servizi di pagamento, registrar/registri dei nomi di dominio, imprese di trasporto e logistica) e autorità pubbliche preposte all'applicazione della legge (tra cui organi amministrativi, dogane, polizia, autorità di vigilanza del mercato e pubblici ministeri) - al fine di contrastare la pirateria e la contraffazione. A tal fine istituirà un pacchetto di strumenti dell'UE contro la contraffazione basato, tra l'altro, su pratiche e principi segnalati, formulati nel contesto di varie iniziative promosse dall'industria 99 . Il pacchetto di strumenti chiarirà ruoli e responsabilità e individuerà le modalità della collaborazione. Un elemento fondamentale che potrebbe richiedere ulteriori orientamenti 100 è la condivisione dei dati pertinenti sui prodotti e sugli operatori commerciali, nel rispetto della normativa dell'UE in materia di protezione dei dati. Il pacchetto di strumenti promuoverà inoltre l'utilizzo di nuove tecnologie quali il riconoscimento delle immagini, l'intelligenza artificiale e la blockchain 101 . Se del caso, il pacchetto di strumenti sarà corredato di parametri di riferimento per consentire di misurare i progressi compiuti.

Sulla base del successo di specifiche azioni preventive e repressive contro le contraffazioni di prodotti connessi alla COVID-19 102 , la Commissione promuoverà campagne per contrastare l'ingresso sul mercato delle merci contraffatte più dannose per i consumatori 103 .

Infine l'impatto economico del furto informatico di segreti commerciali potrebbe essere drasticamente ridotto promuovendo la sensibilizzazione alla cibersicurezza e una gestione competente della PI. In linea con le proprie competenze in materia di cibersicurezza e con le azioni di sensibilizzazione svolte nel quadro della strategia per l'Unione della sicurezza 104 , la Commissione, insieme all'EUIPO, agli Stati membri e alla comunità imprenditoriale, svilupperà strumenti di sensibilizzazione e orientamenti mirati che aumenteranno la resilienza delle imprese dell'UE (e in particolare delle PMI) nei confronti dei furti informatici di segreti commerciali.

Per combattere le violazioni dei DPI, la Commissione intende:

-chiarire e aggiornare le responsabilità dei servizi digitali, in particolare delle piattaforme online, attraverso la legge sui servizi digitali (quarto trimestre del 2020);

-rafforzare il ruolo dell'OLAF nella lotta alla contraffazione e alla pirateria (2022);

-istituire un pacchetto di strumenti dell'UE per contrastare la contraffazione, che stabilisca i principi dell'azione congiunta, della cooperazione e della condivisione dei dati tra titolari dei diritti, intermediari e autorità preposte all'applicazione della legge (secondo trimestre del 2022).

6.Fair play a livello mondiale

La proprietà intellettuale svolge un ruolo di primo piano nel commercio, negli investimenti e nelle nostre relazioni con i paesi terzi. Le industrie ad alta intensità di DPI sono responsabili del 93 % delle esportazioni totali di merci dell'UE verso il resto del mondo 105 ; un numero crescente di paesi in tutto il mondo si avvale di beni di PI per sostenere il proprio sviluppo e la competitività nazionale. Le politiche di protezione della PI stanno acquisendo importanza geopolitica 106 .

Quando competono all'estero, le nostre imprese devono poter contare su condizioni di parità stabili a livello mondiale. I dati 107 dimostrano tuttavia che le nostre imprese incontrano ancora notevoli ostacoli quando operano in paesi terzi, tra cui una normativa e un'applicazione carenti in materia di PI, trasferimenti forzati di tecnologia e altre pratiche sleali, quali limitazioni alla titolarità dei diritti di PI sui risultati di ricerche comuni, furto informatico e inibitorie extraterritoriali molto ampie che vietano azioni in giudizio.

Con il suo ampio mercato unico, l'UE è in una posizione privilegiata per svolgere il ruolo di normatore a livello mondiale in materia di PI; può battersi per un quadro della PI stabile ed efficace a livello mondiale e continuerà a farlo. Allo stesso tempo abbiamo bisogno di proteggerci meglio dai furti di PI, dallo spionaggio e da altre appropriazioni indebite di PI che hanno origine in paesi terzi ma incidono sui nostri mercati europei. Gli Stati membri dovrebbero inoltre prestare particolare attenzione all'effettiva protezione della PI nelle tecnologie essenziali per garantire la nostra resilienza in settori strategici.

Per conseguire tali obiettivi, la Commissione intraprenderà le seguenti azioni:

nel contesto degli accordi di libero scambio (ALS), la Commissione continuerà a perseguire l'adozione di capitoli ambiziosi sulla PI che prevedano elevati standard di protezione, al fine di garantire condizioni di parità per le imprese dell'UE e stimolare la crescita economica. La Commissione si adopererà per la piena attuazione delle disposizioni in materia di PI negli accordi di libero scambio esistenti, anche attraverso la risoluzione delle controversie e, se del caso, il ricorso al regolamento relativo all'applicazione delle norme commerciali, una volta modificato.

La Commissione sfrutterà appieno i dialoghi sulla PI con i principali partner commerciali e altri paesi prioritari quali Stati Uniti, Cina, Repubblica di Corea, Thailandia, Turchia e Brasile per promuovere riforme e amplierà ulteriormente la portata dei suoi principali programmi in materia di PI offrendo cooperazione tecnica in Cina, Asia sudorientale e America latina.

Pur continuando a promuovere condizioni di parità a livello mondiale, la Commissione intensificherà gli sforzi per proteggere le imprese dell'UE dalle pratiche sleali. Utilizzerà come strumento di pressione l'elenco di controllo relativo alla contraffazione e alla pirateria 108 , su cui figurano i mercati e i prestatori di servizi che si presume svolgano attività di contraffazione e pirateria, le agevolino o ne traggano vantaggio, e la relazione sui paesi terzi 109 , che individua i paesi terzi in cui lo stato della protezione e del rispetto dei DPI (online e offline) desta maggiori preoccupazioni. Sia la lista di controllo che la relazione saranno aggiornate regolarmente e le azioni volte ad affrontare le carenze individuate saranno attentamente monitorate.

Nei suoi orientamenti relativi agli investimenti esteri diretti e alla protezione delle attività strategiche dell'Europa, pubblicati nel marzo 2020, la Commissione ha inoltre esortato tutti gli Stati membri dell'UE ad avvalersi appieno dei loro meccanismi di controllo degli investimenti esteri e, per gli Stati membri che attualmente non ne dispongono, a istituire un meccanismo di controllo completo al fine di affrontare gli aspetti pertinenti relativi alla sicurezza e all'ordine pubblico degli investimenti esteri diretti, che possono avere ad oggetto beni di PI essenziali nell'Unione europea 110 .

La Commissione ravvisa inoltre la necessità di garantire che tutti i paesi terzi e le loro imprese rispettino le regole, anche nei rapporti con gli organismi di ricerca europei. A tale scopo saranno formulate nuove condizioni quadro per la cooperazione internazionale nel settore della ricerca con enti di paesi terzi, che garantiranno un ecosistema globale dell'innovazione equo e non distorsivo, basato su condizioni di parità e reciprocità, mantenendo nel contempo elevati standard etici e di integrità scientifica. A tale riguardo la Commissione definirà orientamenti sulle ingerenze straniere nelle università e negli istituti di istruzione superiore dell'UE al fine di sensibilizzare in merito a possibili furti di proprietà intellettuale nell'ambito della cooperazione internazionale (2021).

Per quanto concerne la politica estera, la Commissione, in collaborazione con l'alto rappresentante e gli Stati membri, sarà pronta ad applicare le misure restrittive disponibili per contrastare lo spionaggio informatico privato e governativo mirato ad acquisire beni europei di PI all'avanguardia. 111  

È estremamente importante che l'UE si esprima con una voce forte e univoca nelle sedi globali quali l'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI), l'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), l'Unione internazionale per la protezione delle nuove varietà vegetali (UPOV), l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) e l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE). La Commissione collaborerà con gli Stati membri e altri portatori di interessi per individuare e difendere norme globali in materia di protezione della PI e le migliori soluzioni possibili per le nuove sfide, quali la necessità di garantire un accesso equo a cure, vaccini e strumenti diagnostici nella lotta alla COVID-19. Il dibattito in seno all'OMPI sulle implicazioni dell'IA per la PI rappresenta un'altra opportunità unica per l'Europa di esercitare la sua influenza in un momento in cui l'attività di regolamentazione è ancora in atto e avere così un impatto duraturo sulla trasformazione digitale dell'economia mondiale attualmente in corso.

Per tutelare il valore dei marchi, la Commissione valuterà l'adesione dell'UE al trattato di Singapore sul diritto dei marchi. La Commissione collaborerà con i partner internazionali per proteggere le IG in tutto il mondo attraverso il registro multilaterale di Lisbona gestito dall'OMPI. Intensificherà la sua partecipazione ai forum globali su Internet affinché il sistema internazionale dei nomi di dominio (DNS) rispetti pienamente i DPI, comprese le IG, e provvederà affinché la tutela della PI sia adeguatamente presa in considerazione anche nelle politiche relative alla governance dello spazio dei nomi di dominio e all'accesso alle informazioni sui registranti ("dati Whois"). In materia di diritti d'autore, la Commissione continuerà a partecipare attivamente ai negoziati dell'OMPI, con l'obiettivo di raggiungere un accordo su un nuovo trattato che garantisca la protezione internazionale agli organismi di radiodiffusione. Si adopererà inoltre per assicurare la ratifica, da parte dell'UE, del trattato OMPI di Pechino (sottoscritto dall'UE nel 2013), che garantisce la protezione internazionale alle interpretazioni ed esecuzioni audiovisive.

La Commissione continuerà ad assistere le imprese europee all'estero. Oltre agli helpdesk internazionali per le PMI sulla PI già presenti in Cina, in Asia sudorientale e in America latina 112 , la Commissione intende varare un nuovo helpdesk per le PMI sulla PI, che assisterà le imprese europee in India (all'inizio del 2021).

Infine la Commissione intensificherà gli sforzi volti a offrire un'assistenza tecnica qualificata per aiutare i paesi in via di sviluppo a utilizzare al meglio la PI per sostenere la loro crescita economica. A titolo di esempio, nell'ambito del piano d'azione sui DPI per l'Africa, la Commissione promuoverà una migliore generazione, protezione e gestione della PI (comprese le IG 113 ) in tale continente 114 .

7.Collaborazione con gli Stati membri e i portatori di interessi

La Commissione conta sul sostegno e sul contributo del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché di tutti i portatori di interessi, all'attuazione del presente piano d'azione e delle varie misure in esso contenute.

Invita inoltre gli Stati membri a formulare le loro politiche e strategie nazionali in materia di proprietà intellettuale in linea con gli obiettivi indicati nel presente piano d'azione e a rendere prioritario il rafforzamento della protezione e dell'applicazione della PI nei loro sforzi volti a garantire la ripresa economica.

La Commissione stimolerà anche il dibattito tra tutti i soggetti interessati, in particolare nei pertinenti ecosistemi industriali, per collegare meglio la politica in materia di PI alle mutevoli realtà ed esigenze dell'industria dell'UE, in linea con la relazione di previsione strategica della Commissione 115 e la relativa agenda. A tal fine la Commissione terrà discussioni periodiche su questioni inerenti alla proprietà intellettuale nel quadro degli eventi e dei consessi esistenti per la definizione della politica industriale.



Appendice I 

Contributo dei settori ad alta intensità di DPI all'occupazione 
negli ecosistemi industriali

Fonte: calcoli dell'EUIPO e della CE basati sui dati dello studio "Industrie ad alta intensità di diritti di proprietà intellettuale e risultati economici nell'Unione europea", UEB e EUIPO 2019.

Questo grafico illustra il contributo dei settori ad alta intensità di DPI all'occupazione in ciascuno degli ecosistemi industriali. Questo spiega ad esempio il contributo apparentemente basso dei DPI nell'ecosistema Salute. Il settore farmaceutico e quello dei dispositivi medici, entrambi caratterizzati da un'elevatissima intensità di DPI, contribuiscono solo al 6 % dell'occupazione, mentre gli altri settori, come quello ospedaliero e dell'assistenza medica, non presentano un'elevata intensità di DPI.

Si tratta del contributo delle imprese titolari di DPI all'occupazione nell'UE. In quanto tale mostra solo una parte del quadro dell'influenza dei DPI sull'economia, ma non riflette l'impatto più ampio dei diritti di proprietà intellettuale sulle imprese che possono non essere di per sé titolari di DPI, ma utilizzano fattori produttivi protetti dai DPI nei loro prodotti o servizi (ad esempio affiliati, licenziatari di tecnologia, subappaltatori, il settore delle strutture ricettive o del commercio al dettaglio quando condividono prodotti delle industrie culturali).

(1)

Secondo le norme SNA2008/ESA2010, i sistemi contabili nazionali comprendono una serie di attività immateriali specifiche rientranti nella categoria di attività "prodotti di proprietà intellettuale", ad esempio R&S, prospezione mineraria, software e banche dati, originali di opere artistiche, letterarie e d'intrattenimento.

(2)

"Unlocking investment in intangible assets", documento di riflessione 047 della DG ECFIN , maggio 2017.

(3)

  Industrie ad alta intensità di diritti di proprietà intellettuale e risultati economici nell'Unione Europea , EUIPO-UEB, 2019.

(4)

"Hidden treasures. Mapping Europe's sources of competitive advantage in doing business", D. Kalff, A. Renda, Centro per gli studi politici europei (CEPS), Bruxelles 2019, pag. 59; cfr. anche la relazione 2018 dell'Ufficio europeo dei brevetti sulla qualità .

(5)

Quadro di valutazione 2019 dell'UE sugli investimenti in R&S delle imprese .

(6)

Percentuale di domande PCT in relazione alle sfide per la società. Cfr. la sezione sul clima e sull'ambiente nella relazione 2020  "Science, Research and Innovation Performance of the EU" .

(7)

Cfr: "Climate change mitigation technologies in Europe - evidence from patent and economic data" , UEB 2015.

(8)

Alcuni studi dimostrano che le piccole e medie imprese che si avvalgono dei DPI crescono più rapidamente e sono più resilienti alle crisi economiche - Imprese a forte crescita e diritti di proprietà intellettuale, EUIPO-UEB, 2019 .

(9)

L'appendice I contiene una mappa che illustra il ruolo delle industrie ad alta intensità di DPI negli ecosistemi.

(10)

  COM(2020) 761 .

(11)

A titolo di esempio, oggi con un'unica domanda è possibile proteggere un marchio, un disegno o modello industriale o una varietà vegetale nell'intero territorio dell'UE, ed esiste una normativa comune sulla protezione dei segreti commerciali.

(12)

  "Trends and developments in Artificial Intelligence – Challenges to the IPR framework" , studio condotto da IVIR e JIPP, novembre 2020.

(13)

  Cfr. le pertinenti specifiche introdotte nell'ottobre 2019 dai regolamenti di esecuzione per la progettazione ecocompatibile  [C(2019) 2120, C(2019) 2121, C(2019) 2122, C(2019) 2123, C(2019) 2124, C(2019) 2125, C(2019) 2126, C(2019) 2127, C(2019) 5380, C(2019) 6843].

(14)

Le PMI non titolari di diritti di PI hanno indicato la mancanza di conoscenze sulla PI come motivo principale per non chiedere la registrazione (38 % dei rispondenti). Scheda di valutazione sulle PMI e la proprietà intellettuale, EUIPO 2019 .

(15)

Spesso il suo scopo è la vendita o la concessione in licenza dei beni immateriali, con la conseguente monetizzazione degli stessi.

(16)

Relazione 2020 "Science, Research and Innovation Performance of the EU" .

(17)

  Studio conoscitivo sui brevetti dichiarati per lo standard 5G , IPlytics, 2020.

(18)

  Tendenze del commercio di prodotti contraffatti e usurpativi , OCSE e EUIPO, 2019.

(19)

  Relazione sullo stato delle violazioni dei DPI , EUIPO, 2020 : dati annuali medi 2013-2017.

(20)

  "The scale and impact of industrial espionage and theft of trade secrets through cyber" , 2018.

(21)

Il presente piano d'azione si basa sui riscontri ricevuti in merito alla relativa tabella di marcia e sui contributi forniti dagli Stati membri e dai portatori di interessi, sia per iscritto sia attraverso discussioni tenutesi in occasione di conferenze sulla futura politica in materia di PI e discussioni mirate in seno al Parlamento e al Consiglio.

(22)

Il sistema brevettuale unitario è attuato attraverso la cooperazione rafforzata dei 25 Stati membri partecipanti (tutti gli Stati membri dell'UE tranne Spagna e Croazia).

(23)

  Ordinanza del 13 febbraio 2020 , 2 BvR 739/17, pubblicata il 20 marzo 2020.

(24)

Oltre alla ratifica dell'accordo relativo al tribunale unificato dei brevetti da parte della Germania, sarà necessario anche l'accordo degli Stati membri per dare avvio al "periodo di applicazione provvisoria", in modo da consentire di mettere a punto l'assetto istituzionale e pratico del tribunale, prima dell'avvio a pieno regime del sistema brevettuale unitario. In conformità al regolamento (UE) n. 1257/2012 relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione di una tutela brevettuale unitaria, la Commissione e l'UEB dovranno inoltre concludere un accordo di lavoro che preveda una stretta cooperazione per quanto riguarda il funzionamento del sistema brevettuale unitario. Il recesso del Regno Unito dall'UE non dovrebbe ostacolare l'avvio del sistema brevettuale unitario.

(25)

  Regolamento (UE) 2019/933 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che modifica il regolamento (CE) n. 469/2009 sul certificato protettivo complementare per i medicinali.

(26)

 Valutazione del sistema di certificato protettivo complementare dell'UE – SWD/2020/8508

(27)

  Una nuova strategia industriale per l'Europa , COM(2020) 102 final, pag. 14; Tabella di marcia "Prodotti farmaceutici – medicinali sicuri e a prezzi accessibili (nuova strategia dell'UE)" .

(28)

L'esenzione Bolar è un mezzo di difesa nei procedimenti per violazione di un brevetto, particolarmente rilevante per il settore dei medicinali, in base al quale un'invenzione brevettata può essere sfruttata, per un periodo limitato prima della scadenza del brevetto, da un terzo unicamente a fini di ricerca e sperimentazione e per ottenere le necessarie autorizzazioni regolamentari.

(29)

Il Parlamento europeo ha approvato il pacchetto di riforme sui marchi il 15 dicembre 2015: https://ec.europa.eu/growth/industry/policy/intellectual-property/trade-mark-protection_it .

(30)

  Relazione sulla valutazione della legislazione dell'UE in materia di protezione dei disegni e dei modelli .

(31)

Direttiva 98/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio , del 13 ottobre 1998, sulla protezione giuridica dei disegni e dei modelli; regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio , del 12 dicembre 2001, su disegni e modelli comunitari.

(32)

 Cfr. la  strategia "Dal produttore al consumatore" annunciata dalla Commissione per rafforzare la sostenibilità dei criteri per le indicazioni geografiche.

(33)

  Valutazione delle IG (agricole) e delle specialità tradizionali garantite protette nell'UE , 2019.

(34)

  Valutazione delle IG (agricole) e delle specialità tradizionali garantite protette nell'UE , 2019 .

(35)

Revisione del regime delle indicazioni geografiche, (IG) dell'UE per i prodotti agricoli, i prodotti alimentari, i vini e le bevande alcoliche ( consultazione IIA ).

(36)

  "Economic aspects of geographical indication protection at the EU level for non-agricultural products" , 2020.

(37)

Più precisamente, l'introduzione di una protezione delle IG a livello dell'UE per i prodotti non agricoli potrebbe generare, nel lungo termine, un incremento complessivo atteso degli scambi intra-UE compreso tra il 4,9 % e il 6,6 % circa delle attuali esportazioni intra-UE (tra 37,6 e 50 miliardi di EUR). Le previsioni indicano che con un sistema uniforme l'occupazione regionale potrebbe aumentare dello 0,12-0,14 % e che nell'UE nel suo complesso potrebbe essere creato un numero compreso tra 284 000 e 338 000 nuovi posti di lavoro. Cfr. "Geographical indications for non-agricultural products. Cost of non-Europe report" , 2019.

(38)

Basato sul sistema di Lisbona per la registrazione internazionale delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche gestito dall'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale.

(39)

  Industrie ad alta intensità di diritti di proprietà intellettuale e risultati economici nell'Unione Europea , EUIPO-UEB, 2019.

(40)

Individuate in particolare a partire dai contributi dei portatori di interessi, dall'analisi delle decisioni della Corte di giustizia dell'Unione europea e dalle raccomandazioni del gruppo di lavoro interistituzionale.

(41)

Ad esempio accelerando gli esami di novità e le procedure di registrazione.

(42)

Metadati per i diritti d'autore, per quanto riguarda sia la titolarità della PI che la concessione di licenze.

(43)

  "Trends and developments in Artificial Intelligence – Challenges to the IPR framework" , studio condotto da IVIR e JIPP, novembre 2020.

(44)

Nel 2018 sono state depositate presso l'UEB due domande di brevetto europeo. Entrambe designavano la macchina "DABUS" come inventore. Le due domande di brevetto sono state respinte dall'UEB, che ha ritenuto che l'inventore designato in un brevetto europeo debba essere una persona fisica. L'UEB ha inoltre interpretato il termine "inventore" come riferito a una persona fisica conformemente a una norma applicabile a livello internazionale. Le decisioni sono state impugnate.

(45)

Lo studio sottolinea ad esempio la mancanza di armonizzazione delle norme relative alla paternità dell'opera e alla titolarità dei diritti d'autore, che può portare a soluzioni nazionali divergenti per quanto riguarda le opere assistite dall'IA.

(46)

Ad esempio lo studio fornisce raccomandazioni per adeguare alcuni concetti del diritto dei brevetti, quali l'attività inventiva e l'obbligo di divulgazione, alle invenzioni assistite dall'IA.

(47)

  Direttiva (UE) 2019/790 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE; direttiva (UE) 2019/789 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, che stabilisce norme relative all'esercizio del diritto d'autore e dei diritti connessi applicabili a talune trasmissioni online degli organismi di diffusione radiotelevisiva e ritrasmissioni di programmi televisivi e radiofonici e che modifica la direttiva 93/83/CEE del Consiglio. Gli Stati membri sono tenuti a recepire queste direttive entro il 7 giugno 2021.

(48)

  Direttiva 2011/77/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2011, che modifica la direttiva 2006/116/CE concernente la durata di protezione del diritto d'autore e di alcuni diritti connessi; direttiva 2014/26/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso online nel mercato interno; direttiva (UE) 2017/1564 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 settembre 2017, relativa a taluni utilizzi consentiti di determinate opere e di altro materiale protetto da diritto d'autore e da diritti connessi a beneficio delle persone non vedenti, con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa; regolamento (UE) 2017/1128  del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, relativo alla portabilità transfrontaliera di servizi di contenuti online nel mercato interno.

(49)

  Direttiva 98/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 1998, sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche.

(50)

 In particolare per garantire la piena attuazione della comunicazione della Commissione relativa a determinati articoli della direttiva 98/44/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche , del 3 novembre 2016, quale approvata dal Parlamento europeo e dal Consiglio, in cui si chiarisce che i prodotti derivanti da procedimenti essenzialmente biologici non possono essere brevettati.

(51)

A titolo del programma COSME e finanziato principalmente dall'avanzo dell'EUIPO.

(52)

Cfr. l'attuale programma IPA4SME .

(53)

La Commissione sperimenterà il concetto nel progetto "Closing the finance gap for IPR-driven start-ups and SMEs" .  

(54)

Per far sì che ogni PMI abbia facile accesso alla consulenza, come sottolineato nella strategia per le PMI.

(55)

Si tratta di un'iniziativa che rientra nel programma dell'EUIPO per le PMI e che sarà messa a punto in collaborazione con la rete dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPN), composta dall'EUIPO e dagli uffici nazionali di PI degli Stati membri dell'UE.

(56)

Tali consulenti operano tramite reti o fornitori di consulenze nell'ambito della rete Enterprise Europe, dei poli di innovazione, delle reti di cluster o del polo di consulenza InvestEU (evoluzione dell'attuale polo europeo di consulenza sugli investimenti ).

(57)

Secondo il quadro di valutazione delle PMI pubblicato dall'EUIPO nel 2019, solo il 13 % delle PMI titolari di diritti di PI ha tentato di ottenere finanziamenti utilizzando i propri beni immateriali: il 9 % con esito positivo e il 4 % con esito negativo.

(58)

Studio "Financing intangibles: Is there a market failure?" , CE 2020.

(59)

Questo è possibile nell'ambito di InvestEU e si baserà sull'esperienza acquisita attraverso il progetto "Finanziamenti, apprendimento, innovazione e brevettazione per le industrie culturali e creative" e lo studio "Financing intangibles: Is there a market failure?" , CE 2020.

(60)

  Comunicazione della Commissione - "Una strategia per le PMI per un'Europa sostenibile e digitale", COM(2020) 103 final del 10 marzo 2020.

(61)

Cfr. lo strumento di garanzia InnovFin per le PMI o lo strumento di garanzia per i settori culturali e creativi.

(62)

  Comunicazione sullo Spazio europeo della ricerca (SER) .

(63)

Cfr. la piattaforma dei risultati del programma Orizzonte .

(64)

Cfr. la piattaforma di  ricerca e innovazione per contrastare il coronavirus .

(65)

Analogamente, nell'ambito del Fondo europeo per la difesa (FED) sono state introdotte disposizioni specifiche per tutelare i risultati delle attività di R&S sostenute sul piano finanziario e la loro disponibilità nell'UE. Tra queste figurano l'obbligo di notifica ex ante alla Commissione in caso di trasferimento della titolarità dei risultati e della relativa PI (e in caso di concessione di licenze esclusive per azioni di ricerca) a paesi terzi non associati o a soggetti di tali paesi e l'obbligo di rimborsare il finanziamento dell'UE qualora tale trasferimento dei risultati/della PI sia in contrasto con gli interessi di sicurezza e di difesa dell'Unione e dei suoi Stati membri o con gli obiettivi del FES.

(66)

Nel campo dei dati sull'ambiente (che consentono lo sviluppo di analisi del ciclo di vita), il fatto che i dati siano soggetti a DPI dovrebbe essere bilanciato con l'interesse pubblico a calcolare l'impronta ambientale dei prodotti e delle organizzazioni.

(67)

  Comunicazione della Commissione - "Strategia dell'Unione europea per i vaccini contro la COVID-19", COM(2020) 245 final del 17 giugno 2020.

(68)

  Risoluzione 73 dell'Assemblea mondiale della sanità .

(69)

  Comunicazione della Commissione  - "Quadro temporaneo per la valutazione delle questioni in materia di antitrust relative alla cooperazione tra imprese volta a rispondere alle situazioni di emergenza causate dall'attuale pandemia di Covid-19", C(2020) 3200 final.

(70)

Il manifesto per la ricerca dell'UE sulla COVID-19 , lanciato per massimizzare l'accessibilità dei risultati della ricerca nella lotta contro la COVID-19, è stato finora sostenuto da oltre 600 organizzazioni (tra cui università, istituti di ricerca, imprese private, comprese le PMI, e organizzazioni della società civile) e da oltre 1800 persone provenienti da tutta Europa e da paesi terzi.

(71)

L'unica eccezione è costituita dal regolamento (CE) n. 816/2006 , che prevede uno specifico regime di concessione di licenze obbligatorie che dà attuazione all'articolo 31 bis dell'accordo TRIPS e riguarda la fabbricazione di prodotti farmaceutici destinati all'esportazione verso paesi con problemi di salute pubblica.

(72)

Cfr. anche il documento 15016/19 del Consiglio "Developing the Copyright Infrastructure - Stocktaking of work and progress under the Finnish Presidency".

(73)

L'insieme di norme, tecnologie e istituzioni che inquadrano le pratiche di gestione dei dati nelle industrie creative.

(74)

Cfr. " SMART 2019/0038 – Studio sui diritti d'autore e nuove tecnologie: gestione dei dati sui diritti d'autore e intelligenza artificiale".

(75)

  Analisi panoramica dei brevetti potenzialmente essenziali divulgati all'ETSI, 2020.  

(76)

  Comunicazione della Commissione - "Definire l'approccio dell'UE ai brevetti essenziali", COM (2017) 712 final del 29 novembre 2017.

(77)

Anche per la sanità intelligente, l'energia intelligente e l'Internet delle cose.

(78)

  Relazione sullo studio pilota relativo alla valutazione del carattere essenziale nei brevetti SEP.   

(79)

  Comunicazione della Commissione - "Una strategia europea per i dati", COM(2020) 66 final del 19 febbraio 2020.

(80)

Cfr. la scheda informativa sulla strategia europea per i dati .

(81)

  Direttiva (UE) 2016/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, sulla protezione del know-how riservato e delle informazioni commerciali riservate (segreti commerciali) contro l'acquisizione, l'utilizzo e la divulgazione illeciti

(82)

 Nel settore delle cartucce di inchiostro e toner per stampanti, ad esempio, diverse argomentazioni sono state addotte, in gran parte dai costruttori OEM, contro la rigenerazione dei loro prodotti da parte di terzi, mentre i professionisti della rigenerazione indipendenti (in particolare le PMI) non dispongono delle risorse necessarie per avviare azioni legali contro i grandi costruttori OEM, anche quando tali professionisti della rigenerazione potrebbero operare legalmente. Questa minaccia percepita può avere un effetto dissuasivo sulle piccole imprese che desiderino entrare nel mercato della rigenerazione. Cfr.: " Study on the implementation of product design requirements set out in Article 4 of the WEEE Directive The case of re-usability of printer cartridges: final report ", Kling et al., per la Commissione europea, DG ENV, 2018.

(83)

La strategia europea per i dati prevede di esaminare la necessità di un'azione legislativa su questioni che incidono sulle relazioni tra i soggetti dell'economia dei dati al fine di incentivare la condivisione intersettoriale dei dati. Tali questioni (ad esempio la condivisione dei dati tra imprese e amministrazioni pubbliche e la condivisione dei dati tra imprese attraverso diritti d'uso per i dati generati congiuntamente) potrebbero essere affrontate in una legge sui dati (2021).

(84)

  Direttiva 96/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 1996, relativa alla tutela giuridica delle banche di dati.

(85)

  Valutazione della direttiva 96/9/CE relativa alla tutela giuridica delle banche di dati, SWD (2018) 147 final.

(86)

  Programma di lavoro della Commissione per il 2021 .

(87)

La condivisione dei dati costituisce uno scambio di informazioni che deve avvenire in conformità alle norme antitrust, come indicato negli orientamenti orizzontali della Commissione che spiegano quali tipi di informazioni possono essere condivisi. Con l'attuale riesame di tali orientamenti si valuterà se siano necessari orientamenti relativi alla condivisione di dati per nuove forme di collaborazione nel campo della R&S. La Commissione valuterà inoltre se occorrano ulteriori orientamenti relativi ai casi in cui l'accesso ai dati potrebbe essere reso obbligatorio in base alla dottrina sulle infrastrutture essenziali.

(88)

  Direttiva 2004/48/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale.

(89)

  Commission communication Orientamenti in merito ad alcuni aspetti della direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, COM (2017) 708 final del 29 novembre 2017.

(90)

  Tendenze del commercio di prodotti contraffatti e usurpativi , OCSE e EUIPO, 2019.

(91)

  Relazione sullo stato delle violazioni dei DPI , EUIPO, 2020 : dati annuali medi 2013-2017.

(92)

  "Qualitative Study on Risks Posed by Counterfeits to Consumers" , EUIPO 2019.

(93)

Cfr. le operazioni effettuate con l'aiuto dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode, ad esempio il sequestro di 550 tonnellate di pesticidi illegali o contraffatti nel 2019 nell'ambito dell'operazione "Silver Axe IV" (cfr. il comunicato stampa ).

(94)

  "The scale and impact of industrial espionage and theft of trade secrets through cyber" , 2018.

(95)

Cfr. la consultazione pubblica avviata il 2 giugno 2020 e il seguito che ha ricevuto:

(96)

  Piattaforma multidisciplinare europea di lotta alle minacce della criminalità .

(97)

  Comunicazione della Commissione - "Piano d'azione a lungo termine per una migliore attuazione e applicazione delle norme del mercato unico", COM(2020) 94 final del 10 marzo 2020, pagg. 11-12.

(98)

Cfr. il piano d'azione doganale , COM(2020) 581 final del 28 settembre 2020.

(99)

Cfr. ad esempio le relazioni recentemente pubblicate sul funzionamento del protocollo d'intesa sulla vendita di merci contraffatte via internet   e del protocollo d'intesa sulla pubblicità online e i DPI .

(100)

L'ulteriore ampliamento dell' IP enforcement portal  gestito dall'EUIPO consentirà inoltre uno scambio di dati più efficace tra tutti i soggetti interessati. A titolo di esempio, l'ampliamento comprenderà l'integrazione di dati sui DPI non ancora contemplati dal portale, quali privative per ritrovati vegetali e IG.

(101)

Cfr., ad esempio, il forum anticontraffazione Blockathon dell'Osservatorio dell'EUIPO, che mira a costruire un'infrastruttura di blockchain comune, cui possono collegarsi tutte le parti (intermediari, titolari dei diritti e autorità preposte all'applicazione della legge) per condividere dati al fine di proteggere le catene di approvvigionamento dall'infiltrazione di merci contraffatte.

(102)

Cfr: OLAF launches enquiry into fake COVID-19 related products . Cfr. anche: Panoramica delle attività e delle azioni illegali, e Truffe collegate alla COVID-19 .

(103)

I centri europei dei consumatori elaborano materiale didattico per sensibilizzare i consumatori in merito ai rischi derivanti dalle merci contraffatte. Consigli utili per i consumatori ;  relazione dell'ECC sulla contraffazione .

(104)

Strategia per l'Unione della sicurezza, COM(2020) 605 final, pag. 25.

(105)

  "2019 Status report on IPR infringement" , Osservatorio europeo sulle violazioni dei DPI, 2019.

(106)

Cfr. ad esempio la dichiarazione adottata dai paesi del G7 nel 2019.

(107)

  Relazione della Commissione dal titolo "Report on the protection and enforcement of intellectual property rights in third countries", SWD(2019) 452 final/2.

(108)

  SWD(2018) 492 .  

(109)

  SWD(2019) 452 .

(110)

  Comunicazione della Commissione - "Orientamenti agli Stati membri per quanto riguarda gli investimenti esteri diretti e la libera circolazione dei capitali provenienti da paesi terzi, nonché la protezione delle attività strategiche europee, in vista dell'applicazione del regolamento (UE) 2019/452 (regolamento sul controllo degli investimenti esteri diretti)" (2020/C 99 I/01). Ad esempio, tecnologie per la fabbricazione di DPI o futuri vaccini.

(111)

  Decisione (PESC) 2020/1127 del Consiglio .

(112)

  Helpdesk internazionale per le PMI sulla PI .

(113)

  Strategia continentale 2018-2023 per le indicazioni geografiche in Africa.

(114)

  Il partenariato Africa-UE .

(115)

  Relazione di previsione strategica 2020 .