Bruxelles, 19.12.2018

COM(2018) 890 final

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSIGLIO EUROPEO, AL CONSIGLIO, ALLA BANCA CENTRALE EUROPEA, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO, AL COMITATO DELLE REGIONI E ALLA BANCA EUROPEA PER GLI INVESTIMENTI

Prepararsi al recesso del Regno Unito dall'Unione europea il 30 marzo 2019 - Attuazione del piano d'azione predisposto dalla Commissione per ogni evenienza


Il Consiglio europeo invita a intensificare i lavori a tutti i livelli per prepararsi alle conseguenze del recesso del Regno Unito, prendendo in considerazione tutti gli esiti possibili.

Consiglio europeo (Articolo 50), 13 dicembre 2018 1

1.Introduzione

Il Regno Unito ha deciso di lasciare l'Unione europea ricorrendo alla procedura prevista all'articolo 50 del trattato sull'Unione europea. A meno che la decisione sia revocata 2 o che sia approvata all'unanimità una proroga del periodo previsto, l'uscita dall'Unione diverrà realtà fra poco più di 100 giorni. La Commissione si rammarica della decisione ma la rispetta. Come ha sottolineato nella prima comunicazione sui preparativi alla Brexit del 19 luglio 2018 3 , quale che sia lo scenario prospettato le perturbazioni saranno notevoli. La Commissione ha pertanto più volte sollecitato i cittadini europei, le imprese e gli Stati membri a prepararsi a tutti gli scenari possibili valutandone integralmente i rischi e pianificando la risposta al fine di attutirli.

Con la seconda comunicazione sui preparativi alla Brexit la Commissione ha varato il 13 novembre 2018 un piano d'azione per ogni evenienza 4 , nel quale annuncia misure unilaterali di contenimento del danno, atte esclusivamente ad attutire le conseguenze più gravi di un recesso in assenza di accordo. Il 14 novembre 2018 i negoziatori della Commissione e del Regno Unito hanno concordato i termini dell'accordo di recesso 5 , che la Commissione ha approvato nella sua integralità il 22 novembre 2018 6 . Il Consiglio europeo (Articolo 50) ha approvato l'accordo il 25 novembre 2018, invitando la Commissione, il Parlamento europeo e il Consiglio ad adottare le misure necessarie per fare in modo che possa entrare in vigore il 30 marzo 2019, così da garantire un recesso ordinato 7 .

Per consentire alla parte UE di concludere e ratificare l'accordo di recesso nelle prossime settimane, il 5 dicembre 2018 la Commissione ha adottato due proposte di decisione del Consiglio relative, rispettivamente, alla firma e alla conclusione. Il Consiglio europeo (Articolo 50) del 13 dicembre 2018 ha confermato l'approvazione dell'accordo e l'intenzione di disporne la ratifica. L'accordo dovrà essere ratificato dal Regno Unito conformemente alle proprie norme costituzionali. La ratifica dell'accordo di recesso da parte di entrambe le parti resta l'obiettivo e la priorità della Commissione.

Il Consiglio europeo (Articolo 50) del 13 dicembre 2018 ha invitato a intensificare i lavori a tutti i livelli per prepararsi alle conseguenze del recesso del Regno Unito e a tutti gli esiti possibili. La presente comunicazione illustra sia le misure con cui la Commissione risponde a tale invito oggi, 19 dicembre 2018, sia le altre iniziative che risultano essenziali per l'attuazione del piano d'azione per ogni evenienza.

2.Il piano d'azione predisposto dalla Commissione per ogni evenienza

Data l'incertezza che continua a circondare il processo di ratifica da parte del Regno Unito e conformemente alle conclusioni del Consiglio europeo (Articolo 50) del 13 dicembre, la Commissione dà con urgenza attuazione al piano d'azione per ogni evenienza: oggi ha adottato tutte le proposte legislative e gli atti delegati ivi indicati 8 , mentre gli altri progetti di atti di esecuzione annunciati saranno pronti entro il 15 febbraio 2019, così che i comitati competenti possano votarli in tempo utile.

Parallelamente la Commissione ha continuato a collaborare strettamente con gli Stati membri per coordinare la pianificazione a livello unionale e nazionale. Il pacchetto di misure adottato dalla Commissione e illustrato nella presente comunicazione tiene conto delle discussioni condotte con gli Stati membri 9 . Quest'intervento viene ad aggiungersi ai preparativi già compiuti indicati nella seconda comunicazione.

La Commissione invita il Parlamento europeo e il Consiglio a adottare urgentemente le proposte. Gli Stati membri dovrebbero accelerare i lavori per prepararsi a tutte le evenienze riguardo all'uscita del Regno Unito dall'Unione.

La Commissione invita gli Stati membri ad astenersi dall'intrattenere bilateralmente con il Regno Unito discussioni o rapporti finalizzati alla conclusione di accordi o intese: le iniziative in tal senso metterebbero a repentaglio il processo di ratifica, sarebbero nella maggior parte dei casi incompatibili con il diritto dell'Unione e rischierebbero di creare condizioni di disparità tra gli Stati membri. Complicherebbero altresì i futuri negoziati dell'Unione con il Regno Unito su un partenariato nuovo. Così come per l'accordo di recesso, è essenziale mantenere una linea unitaria nei preparativi per ogni evenienza.

3.Gli interventi

Come indicato nella seconda comunicazione sui preparativi alla Brexit, le misure di emergenza 10 dovranno rispettare, a prescindere dai livelli, i principi generali seguenti:

·non riproducono i vantaggi dell'appartenenza all'Unione né i termini di un periodo di transizione come quello previsto nel progetto di accordo di recesso;

·sono di natura temporanea. Per le misure adottate oggi la Commissione ha proposto limiti temporali, ove necessari in funzione della situazione specifica del settore;

·sono adottate unilateralmente dall'Unione europea nel perseguimento dei propri interessi e possono essere revocate in qualsiasi momento;

·rispettano la ripartizione delle competenze prevista dai trattati;

·le misure di emergenza nazionali sono compatibili con il diritto dell'Unione;

·non servono a porre rimedio ai ritardi che i portatori di interessi avrebbero potuto evitare con preparativi e azioni tempestive.

In virtù dell'articolo 355, paragrafo 3, del TFUE e per quanto previsto dall'atto di adesione del Regno Unito alle Comunità europee del 1972, il diritto dell'Unione si applica a Gibilterra in quanto territorio europeo di cui uno Stato membro assume la rappresentanza nei rapporti con l'estero. Quando il Regno Unito non sarà più uno Stato membro, l'articolo 355, paragrafo 3, del TFUE cesserà di applicarsi a Gibilterra, alla quale non si applicheranno quindi neppure le misure di emergenza.

4.I cittadini

Se l'accordo di recesso non sarà ratificato, i cittadini dell'UE che soggiornano nel Regno Unito non saranno più tutelati dalle norme dell'UE sulla libera circolazione, mentre ai cittadini del Regno Unito presenti nell'Unione europea si applicheranno a decorrere dalla data del recesso le norme generali ivi vigenti per i cittadini dei paesi terzi. Questa situazione avrebbe per le persone interessate ripercussioni in termini di diritto di soggiorno e di lavoro nel luogo in cui vivono attualmente e in termini di prestazioni sociali di cui fruiscono.

La Commissione ha sempre sostenuto, fin dall'inizio, che la tutela dei cittadini dell'UE nel Regno Unito e dei cittadini del Regno Unito nell'Unione europea è un tema prioritario. Esorta gli Stati membri a dar prova di generosità riguardo ai cittadini del Regno Unito che risiedono già nel loro territorio 11 . Nella comunicazione del 13 novembre la Commissione si è compiaciuta del fatto che la Primo ministro Theresa May avesse assicurato 12 che, anche in assenza di accordo, i diritti dei cittadini dell'UE nel Regno Unito saranno tutelati in modo analogo. La Commissione si attende una formalizzazione di queste rassicurazioni che consenta ai cittadini di farvi affidamento.

Diritto di soggiorno

In termini di diritto di entrare, soggiornare e lavorare negli Stati membri dell'UE, ai cittadini del Regno Unito che risiedono nell'Unione europea si applicheranno le norme dell'UE e nazionali riguardanti i cittadini di paesi terzi. Per i soggiorni di breve durata (fino a 90 giorni su un arco di 180) la Commissione ha adottato una proposta di regolamento 13 in virtù della quale i cittadini del Regno Unito sono esentati dall'obbligo del visto a condizione che tutti i cittadini dell'Unione godano di un'esenzione analoga nel Regno Unito. I cittadini di paesi terzi che, per qualsiasi finalità, intendono soggiornare per un periodo superiore a 90 giorni in uno Stato membro dell'UE devono ottenere dalle autorità nazionali competenti della migrazione un permesso di soggiorno o un visto per soggiorno di lunga durata. Ferma restando la presenza di determinate condizioni, ai cittadini di paesi terzi che hanno soggiornato legalmente cinque anni in uno Stato membro deve essere conferito lo status di soggiornante di lungo periodo conformemente alla normativa dell'Unione. Nella seconda comunicazione sui preparativi alla Brexit la Commissione ha precisato che, a tali fini, rientreranno nel computo anche i periodi di soggiorno legale trascorsi da cittadini del Regno Unito in uno degli Stati membri prima della data del recesso.

La Commissione invita pertanto gli Stati membri a:

üadottare, nel rispetto del diritto dell'Unione, misure che consentano a tutti i cittadini del Regno Unito che il 29 marzo 2019 soggiorneranno legalmente in uno Stato membro di mantenervi tale status di soggiorno legale senza soluzione di continuità;

ütenersi pronti a rilasciare ai cittadini del Regno Unito in questione il permesso di soggiorno come prova del loro soggiorno legale e del loro diritto di lavorare. Gli Stati membri, in particolare quelli che ospitano le comunità più numerose di cittadini del Regno Unito, dovrebbero dar prova di pragmatismo, nel rispetto del diritto dell'Unione, rilasciando documenti di soggiorno temporanei fino a quando non sarà possibile il rilascio del permesso di soggiorno definitivo 14 . In considerazione delle peculiarità di ciascuno Stato membro sono percorribili opzioni tecniche diverse, quali misure legislative nazionali, il rilascio di documenti temporanei o il riconoscimento di documenti preesistenti;

üadottare tutte le misure legislative e amministrative necessarie per essere in grado di rilasciare documenti di soggiorno temporanei entro la data del recesso e trattare le domande di permesso di soggiorno definitivo mediante il modello uniforme 15 entro fine 2019.

Per assicurare la coerenza d'impostazione la Commissione discuterà ulteriormente degli aspetti pratici con gli Stati membri (UE a 27) il 20 dicembre 2018.

Per i cittadini dell'UE che risiedono nel Regno Unito, alle iniziative in tal senso delle rappresentanze diplomatiche degli Stati membri nel paese si affiancherà l'attività degli uffici di rappresentanza della Commissione nel Regno Unito, che continueranno a monitorare attentamente la linea seguita dal Regno Unito circa la prosecuzione del soggiorno dei cittadini dell'Unione nel paese. I cittadini interessati potranno contare sulle informazioni e competenze messe a disposizione da tali uffici.

Coordinamento della sicurezza sociale

Il diritto dell'Unione prevede norme comuni in materia di coordinamento della sicurezza sociale per tutelare i diritti di sicurezza sociale dei cittadini dell'UE che hanno esercitato il diritto fondamentale di trasferirsi in un altro Stato membro. Le norme dell'Unione in materia di coordinamento della sicurezza sociale comprendono i diritti derivanti dal diritto nazionale in materia di malattia, maternità e paternità, pensioni, invalidità, disoccupazione, prestazioni familiari, infortuni sul lavoro e malattie professionali 16 . Le norme sul coordinamento della sicurezza sociale si fondano sul principio che i cittadini sono soggetti alla normativa di un solo Stato membro (unicità) e sul principio che hanno gli stessi diritti e gli stessi obblighi dei cittadini di tale Stato membro (parità di trattamento). In virtù di questi principi, inoltre, le autorità computano i periodi pregressi di assicurazione, lavoro o soggiorno in altri Stati membri per determinare l'ammissibilità della persona a una data prestazione (totalizzazione), mentre i cittadini possono, di norma, ricevere le prestazioni in denaro alle quali hanno diritto anche se vivono in uno Stato membro diverso (esportabilità).

Se l'accordo di recesso non sarà ratificato, le norme dell'Unione in materia di coordinamento della sicurezza sociale cesseranno di applicarsi al Regno Unito. Questa possibilità desta nei cittadini dell'UE che lavorano o soggiornano nel Regno Unito, o che vi hanno lavorato o soggiornato in precedenza, preoccupazioni circa i loro diritti di sicurezza sociale, peraltro condivise dai cittadini del Regno Unito che attualmente lavorano o soggiornano in un altro Stato membro.

La Commissione invita gli Stati membri a adoperarsi al massimo per rispondere a tali preoccupazioni garantendo la certezza del diritto e tutelando i diritti di sicurezza sociale acquisiti dai cittadini che avranno esercitato il diritto di libera circolazione prima del 30 marzo 2019.

La Commissione invita in particolare gli Stati membri a:

ücomputare, per i cittadini dell'UE a 27 e per i cittadini del Regno Unito, i periodi di lavoro/assicurazione trascorsi nel Regno Unito prima del recesso;

üinformare i cittadini della necessità di conservare la documentazione atta a dimostrare l'esistenza di tali periodi;

üprovvedere a che i periodi maturati fino al recesso rientrino nella "totalizzazione" anche per le persone che continuano a vivere nel Regno Unito;

üesportare le pensioni di vecchiaia nel Regno Unito nonostante il fatto che diverrà un paese terzo. Questo varrebbe per i cittadini che continueranno a risiedere nel Regno Unito dopo la data del recesso, ma anche per i cittadini del Regno Unito che hanno acquisito diritti alla pensione di vecchiaia nell'UE a 27 prima della data del recesso. 

Il 20 dicembre 2018 la Commissione trasmetterà agli Stati membri (UE a 27) consigli concreti e dettagliati sul modo in cui mettere in pratica una linea coerente adatta a ogni evenienza in materia di coordinamento della sicurezza sociale, cui gli Stati membri dovrebbero attenersi a partire dalla data del recesso.

La Commissione ricorda che l'Unione ha competenza esclusiva in materia di coordinamento della sicurezza sociale per i periodi maturati e per i fatti e gli eventi verificatisi prima della data del recesso.

5.Gli interventi normativi settore per settore

Servizi finanziari

Se l'accordo di recesso non sarà ratificato, alla data del recesso gli operatori finanziari stabiliti nel Regno Unito perderanno il diritto di prestare negli Stati membri dell'UE a 27 servizi in base al regime dei passaporti UE per i servizi finanziari. Come indicato dalla Commissione negli avvisi ai portatori di interessi pubblicati in questo settore 17 , gli operatori del Regno Unito e le relative controparti nell'UE a 27 devono pertanto attivarsi per assicurare il rispetto del diritto dell'Unione in tutte le evenienze e in tempo utile per il recesso del Regno Unito.

Esaminati i rischi a cui un'assenza di accordo esporrebbe il settore finanziario e sentite la Banca centrale europea e le autorità europee di vigilanza, la Commissione è giunta alla conclusione che per salvaguardare la stabilità finanziaria nell'UE a 27 è sufficiente un numero limitato di misure di emergenza. Si tratta di provvedimenti che attenuano i rischi per la stabilità finanziaria unicamente nei settori in cui i soli preparativi messi in atto dagli operatori del mercato risulterebbero nettamente insufficienti ad affrontare tali rischi entro la data del recesso. La Commissione ha pertanto adottato in data odierna gli atti elencati qui di seguito, che si applicheranno a partire dalla data del recesso se non sarà ratificato l'accordo di recesso.

üDecisione di equivalenza temporanea e condizionata I per 12 mesi per evitare interruzioni nella compensazione centrale dei derivati: l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) potrà dare un riconoscimento provvisorio alle controparti centrali attualmente stabilite nel Regno Unito consentendo loro di continuare a prestare servizi nell'Unione in via temporanea. La Commissione è giunta alla conclusione che le imprese dell'UE a 27 hanno bisogno di questo periodo per predisporre alternative concretamente percorribili ai servizi prestati dagli operatori del Regno Unito.

üDecisione di equivalenza temporanea e condizionata II per 24 mesi per evitare interruzioni nei servizi prestati dai depositari centrali di titoli stabiliti nel Regno Unito: tali depositari potranno continuare temporaneamente a prestare agli operatori dell'Unione servizi di notariato e di tenuta centralizzata dei conti. Gli operatori dell'UE a 27 che attualmente non dispongono di un'alternativa nell'UE a 27 potranno così adempiere agli obblighi previsti dal diritto dell'UE.

üDue regolamenti delegati III , IV che agevolano la novazione, a tempo determinato, di taluni contratti derivati negoziati fuori borsa (derivati OTC) conclusi con una controparte stabilita nel Regno Unito per sostituire tale controparte con una stabilita nell'Unione: tali contratti potranno essere trasferiti a una controparte dell'UE a 27 mantenendo lo status di esenzione, quindi senza essere sottoposti agli obblighi di compensazione e ai requisiti di margine previsti dal regolamento sulle infrastrutture del mercato europeo (EMIR). I contratti antecedenti all'EMIR sono esentati dagli obblighi in esso previsti. Con questi atti il cambiamento della controparte non inciderà sullo status di esenzione.

In tutti i comparti del settore dei servizi finanziari le imprese dovrebbero continuare a adottare tutte le misure necessarie per attenuare i rischi e per garantire ai clienti la continuità del servizio. Le imprese dovrebbero informare concretamente i clienti delle misure adottate e delle relative modalità di attuazione. Se sono nell'Unione europea, i clienti di imprese del Regno Unito devono prepararsi ad una situazione in cui il prestatore di cui si servono non è più assoggettato al diritto dell'UE.

Trasporto aereo

Se l'accordo di recesso non sarà ratificato, dalla data del recesso sarà interrotta la circolazione aerea tra l'UE e il Regno Unito. La Commissione ha adottato oggi due misure temporanee che, assicurando i collegamenti di base, eviteranno una totale interruzione del traffico aereo tra l'Unione e il Regno Unito.

üProposta di regolamento V volta ad assicurare temporaneamente, per 12 mesi, la prestazione di determinati servizi aerei tra il Regno Unito e gli Stati membri dell'UE a 27: i vettori aerei del Regno Unito potranno sorvolare tutto il territorio dell'Unione senza atterrarvi, effettuare scali nel territorio dell'Unione per scopi non commerciali ed effettuare servizi di trasporto aereo internazionale di passeggeri e di merci, di linea e no. Questa possibilità è subordinata alla reciprocità, vale a dire al fatto che il Regno Unito riconosca diritti equivalenti ai vettori aerei dell'Unione assicurando le condizioni per una concorrenza leale.

üProposta di regolamento VI sulla sicurezza aerea: la validità di alcune licenze esistenti è prorogata in via provvisoria per 9 mesi, così da regolare la particolare situazione che verrebbe a crearsi nel settore per il fatto che l'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea (AESA) può rilasciare determinati certificati soltanto in base a una licenza rilasciata in un paese terzo, mentre il Regno Unito potrà rilasciare licenze soltanto a partire dalla data del recesso, quando riacquisterà lo status di "Stato di progettazione".

Se un intervento di emergenza a livello di UE è possibile e necessario per instaurare la disciplina giuridica atta ad evitare un'interruzione brusca delle attività nel trasporto aereo 18 , questo sarà sufficiente e non occorrerà adottare ulteriori misure a livello nazionale.

Trasporto di merci su strada

Se l'accordo di recesso non sarà ratificato, il trasporto di merci su strada tra l'UE e il Regno Unito subirà forti limitazioni e sarà assoggettato a un sistema internazionale di contingentamento. La Commissione ha adottato oggi una misura atta ad assicurare i collegamenti di base, grazie alla quale gli operatori del Regno Unito saranno autorizzati in via temporanea a trasportare merci nell'Unione ferma restando la reciprocità, vale a dire che il Regno Unito riconosca diritti equivalenti ai trasportatori di merci su strada dell'Unione assicurando le condizioni per una concorrenza leale.

üProposta di regolamento VII che autorizza in via temporanea, per 9 mesi, i trasportatori di merci su strada titolari di una licenza emessa nel Regno Unito ad effettuare trasporti di merci su strada fra il territorio di tale paese e gli Stati membri dell'UE a 27.

L'intervento di emergenza a livello di UE è necessario per instaurare una disciplina giuridica adeguata del trasporto di merci su strada, settore nel quale il diritto dell'UE è subentrato ai vecchi accordi bilaterali sui diritti di trasporto, che non è possibile riesumare. Qualsiasi nuovo accordo bilaterale solleverebbe questioni di competenza e non consentirebbe a un operatore di un altro Stato membro di effettuare trasporti di merci su strada verso il Regno Unito (cosiddetto trasporto cross-trade). Non esiste quindi una soluzione pratica.

Dogane ed esportazione di merci

Se l'accordo di recesso non sarà ratificato, a partire dalla data del recesso si applicherà tutta la normativa dell'UE relativa alle merci importate e alle merci esportate, compresi l'imposizione di dazi e imposte e l'adempimento delle formalità e dei controlli previsti dall'attuale disciplina giuridica, così da assicurare condizioni di parità.

Resta essenziale l'intervento degli Stati membri, i quali devono adottare tutte le misure che, se l'accordo di recesso non sarà ratificato, permettano loro di applicare a tutte le importazioni dal Regno Unito e a tutte le esportazioni verso di esso il codice doganale dell'Unione e le pertinenti norme in materia di imposte indirette a partire dalla data del recesso. Sarebbe opportuno un ricorso alle esistenti possibilità di rilasciare autorizzazioni per misure di agevolazione previste dal codice doganale dell'Unione. Nel corso di riunioni con gli Stati membri la Commissione ha fornito informazioni particolareggiate sulle opzioni disponibili nel quadro del codice doganale dell'Unione.

La Commissione ha adottato oggi anche la seguente misura tecnica.

üRegolamento delegato VIII mirante ad includere i mari che bagnano il Regno Unito nelle disposizioni sui limiti di tempo entro i quali occorre presentare le dichiarazioni sommarie di entrata e le dichiarazioni pre-partenza prima dell'entrata nel territorio doganale dell'Unione o dell'uscita da esso.

Se l'accordo di recesso non sarà ratificato, dalla data di recesso saranno necessarie licenze individuali per l'esportazione di prodotti a duplice uso dall'UE al Regno Unito. I prodotti a duplice uso sono beni, software e tecnologie che possono essere impiegati per applicazioni sia civili che militari. L'Unione controlla l'esportazione, il transito e l'intermediazione dei prodotti a duplice uso in modo da contribuire alla pace e alla sicurezza internazionali e prevenire la proliferazione delle armi di distruzione di massa. Le autorizzazioni generali di esportazione dell'Unione consentono di esportare, a determinate condizioni, i prodotti a duplice uso verso talune destinazioni 19 . Per agevolare, a partire dalla data del recesso, i controlli sulle esportazioni di prodotti a duplice uso verso il Regno Unito se l'accordo di recesso non sarà ratificato, e per far sì che il regime delle autorizzazioni di esportazione funzioni correttamente per tutti gli Stati membri dell'UE a 27, la Commissione ha adottato la seguente proposta.

üProposta di regolamento IX mirante ad aggiungere il Regno Unito all'elenco dei paesi per i quali l'autorizzazione generale di esportazione di prodotti a duplice uso è valida in tutta l'UE.

Politica climatica dell'Unione europea

La politica dell'Unione europea in materia di clima si compone di vari elementi, in particolare il sistema di scambio di quote di emissione e il sistema di quote per l'immissione in commercio degli idrofluorocarburi. Nel sistema di scambio di quote di emissione, l'offerta risponde ai meccanismi del mercato. Se l'accordo di recesso non sarà ratificato, il Regno Unito non parteciperà più al sistema e può accadere che le quote da esso emesse determino un eccesso dell'offerta. Per evitare le distorsioni del mercato che ne risulterebbero e ai fini del buon funzionamento e dell'integrità ambientale del sistema di scambio di quote di emissione, la Commissione ha adottato il seguente atto.

üDecisione della Commissione X volta a sospendere temporaneamente per il Regno Unito l'assegnazione di quote di emissioni a titolo gratuito, la vendita all'asta e lo scambio di crediti internazionali a decorrere dal 1º gennaio 2019.

Se l'accordo di recesso non sarà ratificato, il Regno Unito non parteciperà più neppure al sistema di quote per l'immissione in commercio di idrofluorocarburi. La Commissione ha quindi adottato le seguenti misure tecniche.

üDecisione di esecuzione XI mirante a consentire alle imprese del Regno Unito di accedere al mercato dell'UE a 27 grazie all'assegnazione di una quota annua adeguata;

üRegolamento di esecuzione XII mirante a garantire che, nel comunicare i dati, le imprese operino una distinzione tra il mercato dell'UE e il mercato del Regno Unito al fine di consentire, in futuro, la corretta assegnazione delle quote.

Altri settori

Data la particolare importanza della cooperazione regionale nell'area, la Commissione ribadisce l'impegno a mantenere in tutte le ipotesi gli attuali programmi che interessano le zone di frontiera dell'Irlanda e dell'Irlanda del Nord. A tal fine ha adottato oggi il seguente atto.

üProposta di regolamento XIII atto a garantire sino a fine 2020 la continuazione dei programmi PEACE IV (Irlanda-Regno Unito) e Regno Unito-Irlanda (Irlanda-Irlanda del Nord-Scozia).

La Commissione sottolinea di aver proposto per il prossimo quadro finanziario pluriennale di mantenere, potenziandolo, il sostegno transfrontaliero a favore della pace e della riconciliazione nelle zone di frontiera dell'Irlanda e dell'Irlanda del Nord 20 .

In conseguenza del recesso del Regno Unito è infine necessario adattare alcune norme in materia di statistiche. A tal fine la Commissione ha adottato oggi il seguente atto.

üRegolamento delegato della Commissione XIV mirante ad inserire il Regno Unito negli elenchi statistici riguardanti la bilancia dei pagamenti, gli scambi internazionali di servizi e gli investimenti diretti all'estero.

6.Le prossime iniziative per prepararsi ad ogni evenienza

La Commissione continuerà nelle prossime settimane ad attuare il piano d'azione per ogni evenienza, continuando a controllare se si rendano necessari ulteriori interventi.

Proseguirà lo stretto coordinamento con gli Stati membri, anche sotto forma di seminari settoriali in sede di gruppo del Consiglio (Articolo 50). La Commissione parteciperà ogniqualvolta necessario alle riunioni del Parlamento europeo e del Consiglio dedicate ai preparativi e alle misure per far fronte a ogni evenienza.

La Commissione invita i colegislatori a adottare gli atti legislativi proposti in modo da assicurarne la vigenza per la data del recesso del Regno Unito. La Commissione sottolinea inoltre al Parlamento europeo e al Consiglio l'importanza di un'entrata in vigore il più possibile rapida degli atti delegati.

La Commissione ribadisce infine l'invito agli Stati membri a restare uniti anche negli interventi per far fronte a ogni evenienza, astenendosi dal concludere intese bilaterali che, oltre ad essere incompatibili con il diritto dell'UE e a non permettere di conseguire gli stessi risultati dell'azione a livello unionale, complicherebbero la predisposizione delle relazioni future tra l'UE e il Regno Unito.



Elenco degli atti giuridici adottati dalla Commissione

(1)

    http://data.consilium.europa.eu/doc/document/XT-20022-2018-INIT/it/pdf

(2)

     Il Regno Unito è libero di revocare unilateralmente, in modo inequivocabile e senza condizioni, la notifica dell'intenzione di recedere dall'Unione europea - cfr. causa C-621/18 Wightman e altri contro Secretary of State for Exiting the European Union.

(3)

      https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1542205939753&uri=CELEX:52018DC0556

(4)

      https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A52018DC0880  

(5)

      https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/joint_report_0.pdf ; https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/draft_withdrawal_agreement_0.pdf

(6)

     Comunicazione alla Commissione approvata il 22 novembre 2018, C (2018) 9001.

(7)

      http://data.consilium.europa.eu/doc/document/XT-20015-2018-INIT/it/pdf  

(8)

     Cfr. allegati I e II della seconda comunicazione sui preparativi alla Brexit.

(9)

     Sono stati organizzati vari seminari di preparazione settoriale con gli Stati membri (UE a 27), elencati nell'allegato 6 della seconda comunicazione.

(10)

     L'elenco non preclude la possibilità di effettuare gli ulteriori interventi che si rivelassero necessari in una fase successiva.

(11)

     Nella presente comunicazione l'espressione "cittadini del Regno Unito" comprende tali cittadini ma anche i loro familiari di paesi terzi che, alla data del recesso, risiedono già nel rispettivo Stato ospitante.

(12)

     https://www.gov.uk/government/news/pm-brexit-negotiations-statement-21-september-2018.

(13)

     COM(2018) 745 final.

(14)

     Per continuare a soggiornare e lavorare in uno Stato membro dell'UE, i cittadini del Regno Unito che alla data del recesso vi risiedono dovranno essere in possesso di un permesso di soggiorno per cittadini di paesi terzi rilasciato dalle autorità nazionali competenti della migrazione.

(15)

     Previsto dal regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio, del 13 giugno 2002, che istituisce un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di paesi terzi (GU L 157 del 15.6.2002, pag. 1).

(16)

     Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU L 166 del 30.4.2004, pag. 1) e regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU L 284 del 30.10.2009, pag. 1).

(17)

      https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness/preparedness-notices_it#fisma  

(18)

     Per quanto riguarda i portatori di interessi la Commissione ha sottolineato che i vettori aerei, i fabbricanti, le imprese di manutenzione e il personale titolare di licenza dovranno attivarsi quanto prima per ottenere le licenze, i certificati e le omologazioni necessari. La Commissione ricorda inoltre che le imprese che intendono essere riconosciute come vettori aerei dell'UE devono fare il necessario affinché al 30 marzo 2019 i pertinenti requisiti siano soddisfatti.

(19)

     L'autorizzazione generale di esportazione dell'Unione vale per le esportazioni verso Australia, Canada, Giappone, Nuova Zelanda, Norvegia, Svizzera, Liechtenstein e Stati Uniti d'America.

(20)

     COM(2018) 374 final.

(I)

     Decisione di esecuzione (UE) della Commissione che stabilisce, per un periodo di tempo limitato, che il quadro normativo applicabile alle controparti centrali del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è equivalente, in conformità del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (C(2018) 9139).

(II)

     Decisione di esecuzione (UE) della Commissione che stabilisce, per un periodo di tempo limitato, che il quadro normativo applicabile ai depositari centrali di titoli nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è equivalente in conformità del regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (C(2018) 9138).

(III)

     Regolamento delegato (UE) della Commissione che modifica il regolamento delegato (UE) 2015/2205 della Commissione, il regolamento delegato (UE) 2016/592 della Commissione e il regolamento delegato (UE) 2016/1178 della Commissione che integrano il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda la data di decorrenza dell'obbligo di compensazione per taluni tipi di contratti (C(2018) 9122).

(IV)

     Regolamento delegato (UE) della Commissione che modifica il regolamento delegato (UE) 2016/2251 che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la data fino alla quale le controparti possono continuare ad applicare le rispettive procedure di gestione del rischio per taluni contratti derivati OTC non compensati mediante controparte centrale (C(2018) 9118).

(V)

     Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a norme comuni per garantire una connettività di base del trasporto aereo in relazione al recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione (COM(2018) 893 final).

(VI)

     Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a determinati aspetti della sicurezza aerea in relazione al recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione (COM(2018) 894 final).

(VII)

     Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme comuni che garantiscono i collegamenti di base per il trasporto di merci su strada in relazione al recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione (COM(2018) 895 final).

(VIII)

     Regolamento delegato della Commissione che modifica il regolamento delegato (UE) 2015/2446 per quanto riguarda i termini per presentare le dichiarazioni sommarie di entrata o le dichiarazioni pre-partenza nel caso del trasporto via mare da e verso il Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord, le isole Anglo-Normanne e l'isola di Man (C(2018) 9094).

(IX)

     Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio mediante il rilascio di un'autorizzazione generale di esportazione dell'Unione per l'esportazione di determinati prodotti a duplice uso dall'Unione verso il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (COM(2018) 891 final).

(X)

     Decisione della Commissione, del 17 dicembre 2018, che ordina all'amministratore centrale di sospendere temporaneamente l'accettazione, da parte del catalogo delle operazioni dell'Unione europea, delle procedure pertinenti per il Regno Unito in materia di assegnazione a titolo gratuito, vendita all'asta e scambio di crediti internazionali (C(2018) 8707).

(XI)

     Decisione di esecuzione della Commissione, del 17 dicembre 2018, relativa alla modifica della decisione di esecuzione (UE) 2017/1984 recante determinazione, in applicazione del regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sui gas fluorurati a effetto serra, dei valori di riferimento, per quanto riguarda i valori di riferimento per il periodo compreso tra il 30 marzo 2019 e il 31 dicembre 2020 per i produttori o importatori stabiliti nel Regno Unito che hanno comunicato l'immissione in commercio di idrofluorocarburi a decorrere dal 1° gennaio 2015, come comunicato a norma del citato regolamento (C(2018) 8801).

(XII)

   Regolamento di esecuzione della Commissione, del 14 dicembre 2018, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 1191/2014 per quanto riguarda la comunicazione dei dati di cui all'articolo 19 del regolamento (UE) n. 517/2014 per quanto riguarda gli idrofluorocarburi immessi in commercio nel Regno Unito e nell'Unione a 27 Stati membri (C(2018) 8575).

(XIII)

     Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio inteso a consentire la continuazione dei programmi di cooperazione territoriale PEACE IV (Irlanda-Regno Unito) e Regno Unito-Irlanda (Irlanda-Irlanda del Nord-Scozia) nel contesto del recesso del Regno Unito dall'Unione europea (COM (2018) 892 final).

(XIV)

     Regolamento delegato (UE) della Commissione, del 19 dicembre 2018, che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 184/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda i livelli di disaggregazione geografica (C(2018) 8872).