20.8.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 239/18


Giovedì 2 febbraio 2012
Trasferimenti transfrontalieri di sedi di società

P7_TA(2012)0019

Risoluzione del Parlamento europeo del 2 febbraio 2012 recante raccomandazioni alla Commissione su una 14a direttiva di diritto societario in materia di trasferimenti transfrontalieri di sedi di società (2011/2046(INI))

2013/C 239 E/03

Il Parlamento europeo,

visto l’articolo 225 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visti gli articoli 50 e 54 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la comunicazione della Commissione del 21 maggio 2003, intitolata "Modernizzare il diritto delle società e rafforzare il governo societario nell'Unione europea – Un piano per progredire" (COM(2003)0284),

vista la comunicazione della Commissione del 3 marzo 2010 dal titolo "Europa 2020 – Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva" (COM(2010)2020),

vista la comunicazione della Commissione, del 27 ottobre 2010, dal titolo "Verso un atto per il mercato unico – Per un'economia sociale di mercato altamente competitiva – 50 proposte per lavorare, intraprendere e commerciare insieme in modo più adeguato" (COM(2010)0608),

vista la comunicazione della Commissione del 13 aprile 2011 intitolata "L'Atto per il mercato unico – Dodici leve per stimolare la crescita e rafforzare la fiducia – Insieme per una nuova crescita" (COM(2011)0206),

visto il regolamento (CE) n. 2157/2001 del Consiglio dell'8 ottobre 2001 relativo allo statuto della Società europea (SE) (1),

vista la direttiva 2001/86/CE del Consiglio dell’8 ottobre 2001 che completa lo statuto della società europea per quanto riguarda il coinvolgimento dei lavoratori (2),

vista la direttiva 2005/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2005 relativa alle fusioni transfrontaliere delle società di capitali (3),

viste le sentenze della Corte di giustizia nelle cause Daily Mail  (4), Centros  (5), Überseering  (6), Inspire Art  (7), SEVIC Systems  (8), Cadbury Schweppes  (9), e Cartesio  (10),

vista la sua risoluzione del 4 luglio 2006 sui recenti sviluppi e le prospettive in materia di diritto societario (11),

vista la sua risoluzione del 25 ottobre 2007 sulla società privata europea e sulla quattordicesima direttiva in materia di diritto societario a proposito del trasferimento della sede societaria (12),

vista la sua risoluzione del 19 febbraio 2009 sull'applicazione della direttiva 2002/14/CE che stabilisce un quadro generale relativo all'informazione e alla consultazione dei lavoratori nella Comunità europea (13),

vista la sua risoluzione del 10 marzo 2009 recante raccomandazioni alla Commissione sul trasferimento transfrontaliero della sede legale di una società (14),

vista la sua risoluzione del 23 novembre 2010 sugli aspetti relativi al diritto civile, al diritto commerciale, al diritto di famiglia e al diritto internazionale privato del Piano d'azione per l'attuazione del programma di Stoccolma (15),

visti gli articoli 42 e 48 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione giuridica e il parere della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (A7-0008/2012),

A.

considerando che gli articoli 49 e 54 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea garantiscono la libertà di stabilimento per tutte le società; considerando che la migrazione transfrontaliera di società è uno degli elementi fondamentali per il completamento del mercato interno; considerando che occorre rilevare la mancanza di uniformità della legislazione in materia di trasferimento e delle procedure concernenti il trasferimento della sede, societaria o reale, di una società o impresa di diritto nazionale esistente, da uno Stato membro a un altro Stato membro, in seno al mercato unico, e i rischi connessi per l'occupazione nonché le difficoltà amministrative, i costi generati, le implicazioni sociali e l'assenza di certezza giuridica;

B.

considerando che la maggior parte dei partecipanti alla consultazione pubblica chiusasi il 15 aprile 2004 si sono detti a favore dell’approvazione di una direttiva di diritto societario relativa ai trasferimenti transfrontalieri di sedi societarie;

C.

considerando che, stante la disparità degli obblighi imposti negli Stati membri per i trasferimenti societari, la sentenza della Corte di giustizia nella causa Cartesio conferma la necessità di una disciplina armonizzata dei trasferimenti transfrontalieri di sedi di società;

D.

considerando che nella sentenza Cartesio la Corte di giustizia non ha fornito i necessari chiarimenti in merito al trasferimento di sede di una società, contrariamente alle aspettative formulate dalla Commissione nella sua valutazione d'impatto del 2007 (16);

E.

considerando che spetta al legislatore e non alla Corte di giustizia stabilire, sulla base del trattato, le misure pertinenti per realizzare la libertà di trasferimento della sede sociale;

F.

considerando che, come risultato della dichiarazione della Commissione contenuta nella valutazione d'impatto 2007, secondo cui l'opzione della "non azione" sembra più proporzionata in quanto non è necessaria alcuna ulteriore azione da parte dell'Unione europea (17), la mobilità aziendale comporta ancora elevati oneri amministrativi nonché costi sociali e fiscali;

G.

considerando che la valutazione d'impatto della Commissione del 2007 non tratta le conseguenze per le politiche sociali e occupazionali, ad eccezione della partecipazione dei lavoratori;

H.

considerando che occorre impedire il ricorso indebito a sedi costituite unicamente da una casella postale (post box offices) e a società fantasma (shell companies), finalizzate ad aggirare gli obblighi giuridici, sociali e fiscali;

I.

considerando che il trasferimento transfrontaliero di una sede sociale dovrebbe essere neutro a livello fiscale;

J.

considerando che il trasferimento della sede dovrebbe mantenere la continuità della personalità giuridica della società o impresa interessata, al fine di garantirne il buon funzionamento;

K.

considerando che il trasferimento non dovrebbe incidere sui diritti dei portatori di interesse (azionisti di minoranza, dipendenti e creditori) acquisiti prima del trasferimento stesso;

L.

considerando che la procedura di trasferimento dovrebbe essere disciplinata da regole rigide che garantiscano ai portatori di interesse trasparenza e informazione prima del trasferimento,

M.

considerando che i diritti di coinvolgimento dei dipendenti rivestono grande importanza al momento del trasferimento della sede di una società;

N.

considerando la necessità di assicurare la coerenza delle procedure di coinvolgimento dei dipendenti previste dalle varie disposizioni delle direttive in materia di diritto societario;

1.

chiede alla Commissione di presentare rapidamente, sulla base dell’articolo 50, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettera g), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, una proposta relativa ad una direttiva sul trasferimento transfrontaliero delle sedi societarie, seguendo le raccomandazioni particolareggiate figuranti in allegato;

2.

constata che tali raccomandazioni rispettano i diritti fondamentali e il principio di sussidiarietà;

3.

ritiene che la proposta richiesta non presenti incidenza finanziarie;

4.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione e le raccomandazioni particolareggiate figuranti in allegato alla Commissione e al Consiglio, nonché ai parlamenti e ai governi degli Stati membri.


(1)  GU L 294 del 10.11.2001, pag. 1.

(2)  GU L 294 del 10.11.2001, pag. 22.

(3)  GU L 310 del 25.11.2005, pag. 1.

(4)  Causa 81/87, Daily Mail (Raccolta 1988, pag. 5483).

(5)  Causa C-212/97, Centros (Raccolta 1999, pag. I-1459).

(6)  Causa C-208/00, Überseering (Raccolta 2002, pag. I-9919).

(7)  Causa C-167/01, Inspire Art (Raccolta 2003, pag. I-10155).

(8)  Causa C-411/03, SEVIC Systems (Raccolta 2005, pag. I-10805).

(9)  Causa C-196/04, Cadbury Schweppes (Raccolta 2006, pag. I-7995).

(10)  Causa C-210/06, Cartesio (Raccolta 2008, pag. I-9641).

(11)  GU C 303 E del 13.12.2006, pag. 114.

(12)  GU C 263 E del 16.10.2008, pag. 671.

(13)  GU C 76 E del 25.3.2010, pag. 11.

(14)  GU C 87 E dell'1.4.2010, pag. 5.

(15)  Testi approvati, P7_TA(2010)0426.

(16)  Documento di lavoro dei servizi della Commissione: valutazione dell'impatto della direttiva sul trasferimento transfrontaliero di sedi di società, SEC (2007)1707, punto 3.5.2, pagg 24-25.

(17)  Documento di lavoro dei servizi della Commissione: sulla valutazione dell'impatto della direttiva sul trasferimento transfrontaliero di sedi di società, SEC (2007)1707, punto 6.2.4, pag 39.


Giovedì 2 febbraio 2012
ALLEGATO

RACCOMANDAZIONI PARTICOLAREGGIATE IN ORDINE AL CONTENUTO DELLA PROPOSTA RICHIESTA

Raccomandazione 1 (Ambito di applicazione della direttiva da adottare)

La direttiva dovrebbe applicarsi alle società di capitali ai sensi dell'articolo 2, punto 1, della direttiva 2005/56/CE.

Il suo ambito di applicazione dovrebbe prevedere una soluzione adeguata alla questione della separazione tra la sede sociale e la sede amministrativa di una società.

Raccomandazione 2 (Effetti del trasferimento transfrontaliero)

La direttiva dovrebbe permettere alle società di esercitare il loro diritto di stabilimento, migrando in uno Stato membro ospitante, senza perdere la personalità giuridica e senza necessità di sciogliersi, attraverso la trasformazione in una società disciplinata dalla legislazione dello Stato membro ospitante.

Il trasferimento non dovrebbe eludere gli obblighi giuridici, sociali e fiscali.

Il trasferimento dovrebbe prendere effetto dalla data di registrazione nello Stato membro ospitante. A decorrere da tale data, la società dovrebbe essere soggetta alla legislazione di detto Stato.

Il trasferimento non dovrebbe incidere sui rapporti giuridici della società con i soggetti terzi.

Il trasferimento dovrebbe essere neutro a livello fiscale, come previsto dalla direttiva 90/434/CEE (1).

Raccomandazione 3 (Regole volte ad assicurare la trasparenza e l'informazione prima della decisione di trasferimento)

La direzione o il consiglio di amministrazione di una società che progetta un trasferimento dovrebbero essere tenuti a redigere una relazione e un piano di trasferimento. Prima che la direzione decida in merito alla relazione e al piano di trasferimento, i rappresentanti dei dipendenti oppure, in mancanza di rappresentanti, i dipendenti stessi dovrebbero essere informati e consultati sul progetto di trasferimento secondo le modalità di cui all’articolo 4 della direttiva 2002/14/CE (2).

La relazione dovrebbe essere sottoposta agli azionisti e ai rappresentanti dei dipendenti oppure, in mancanza di rappresentanti, ai dipendenti stessi.

La relazione dovrebbe descrivere gli aspetti economici, legali e sociali del trasferimento, fornirne le motivazioni e illustrarne le conseguenze per gli azionisti, i creditori e i dipendenti, i quali hanno la possibilità di esaminare la relazione per un periodo minimo di un mese e massimo di tre mesi prima della data dell'assemblea degli azionisti in cui il trasferimento sarà sottoposto ad approvazione.

Il piano d'azione dovrebbe contenere i seguenti elementi:

a)

la forma giuridica, la denominazione e la sede legale della società nello Stato membro d'origine;

b)

la forma giuridica, la denominazione e la sede legale della società nello Stato membro ospitante;

c)

l'atto costitutivo e lo statuto previsto per la società nello Stato membro ospitante;

d)

il calendario previsto per il trasferimento;

e)

la data a partire dalla quale le operazioni della società che intende trasferire la propria sede saranno trattate ai fini contabili come situate nello Stato membro ospitante;

f)

informazioni dettagliate sul trasferimento dell'amministrazione centrale o della sede principale di attività;

g)

i diritti garantiti agli azionisti, ai dipendenti e ai creditori della società o i provvedimenti al riguardo proposti e l'indirizzo al quale tutte le pertinenti informazioni potranno essere ottenute gratuitamente;

h)

se la società è gestita sulla base della partecipazione dei dipendenti e se la legislazione nazionale dello Stato membro ospitante non impone un regime di questo tipo, le informazioni sulle procedure con cui sono determinate le modalità di partecipazione dei dipendenti.

La relazione e il piano di trasferimento dovrebbero essere sottoposti all’esame degli azionisti e dei rappresentanti dei dipendenti della società con un congruo anticipo rispetto alla data dell'assemblea generale degli azionisti della società stessa.

Il piano di trasferimento dovrebbe essere pubblicato in conformità delle disposizioni della direttiva 2009/101/CE (3).

Raccomandazione 4 (Delibera dell’assemblea degli azionisti)

L'assemblea generale degli azionisti dovrebbe approvare la proposta di trasferimento nelle forme stabilite e con la maggioranza richiesta per modificare l'atto costitutivo e lo statuto ai sensi della legislazione applicabile alla società nello Stato membro d'origine.

Se la società è gestita sulla base della partecipazione dei dipendenti, l'assemblea degli azionisti può subordinare il perfezionamento del trasferimento alla sua approvazione esplicita delle modalità di partecipazione dei dipendenti.

Gli Stati membri dovrebbero poter adottare disposizioni volte ad assicurare una protezione adeguata degli azionisti di minoranza che si oppongono al trasferimento, ad esempio il diritto di recedere dalla società, conformemente alla legislazione applicabile nello Stato membro d'origine della medesima.

Raccomandazione 5 (Verifica della legittimità del trasferimento)

Lo Stato membro d'origine dovrebbe verificare la legittimità della procedura di trasferimento in base alla propria legislazione.

L'autorità competente designata dallo Stato membro d'origine dovrebbe rilasciare un certificato che attesti che tutti gli atti e le formalità richiesti sono stati espletati prima del trasferimento.

Il certificato, una copia dell'atto costitutivo e dello statuto previsti per la società nello Stato membro ospitante e una copia della proposta di trasferimento dovrebbero essere presentati entro un congruo termine all'ente competente per la registrazione nello Stato membro ospitante. Tali documenti dovrebbero essere sufficienti ad abilitare la società a essere registrata nello Stato membro ospitante. L'autorità competente per la registrazione nello Stato membro ospitante verifica che siano soddisfatte le condizioni formali e sostanziali del trasferimento, compresi gli obblighi previsti dallo Stato membro ospitante per la costituzione di una società di questo tipo.

L'autorità competente dello Stato membro ospitante dovrebbe notificare immediatamente la registrazione all’autorità omologa dello Stato membro d'origine. L'autorità dello Stato membro d'origine dovrebbe quindi procedere alla cancellazione della società dal registro.

Per proteggere i soggetti terzi, la registrazione nello Stato membro ospitante e la cancellazione dal registro dello Stato membro d'origine dovrebbero essere adeguatamente resi pubblici.

Raccomandazione 6 (Misure di tutela)

Alle società nei cui confronti sono in corso procedimenti di scioglimento, liquidazione, insolvenza o cessazione dei pagamenti o altri procedimenti analoghi non dovrebbe essere consentito di effettuare un trasferimento transfrontaliero della sede.

Ai fini dei procedimenti giudiziari o amministrativi in corso avviati prima del trasferimento della sede legale, la società dovrebbe essere considerata come avente la propria sede legale nello Stato membro d'origine. I creditori esistenti dovrebbero avere diritto a un deposito cauzionale.

Raccomandazione 7 (Diritti dei dipendenti)

Occorre preservare i diritti di partecipazione dei dipendenti durante il trasferimento. In principio i tali diritti dovrebbero essere disciplinati dalla legislazione dello Stato membro ospitante.

Tuttavia, la legislazione dello Stato membro ospitante non dovrebbe applicarsi:

a)

se non prevede almeno lo stesso livello di partecipazione di quello vigente nello Stato membro d'origine; oppure

b)

se non conferisce ai dipendenti degli stabilimenti della società situati in altri Stati membri lo stesso diritto di esercitare i diritti di partecipazione di cui godevano prima del trasferimento.

Inoltre, le disposizioni legislative in materia di diritti dei lavoratori dovrebbero essere in linea con l'acquis.


(1)  Direttiva 90/434/CEE del Consiglio, del 23 luglio 1990, relativa al regime fiscale comune da applicare alle fusioni, alle scissioni, ai conferimenti d'attivo ed agli scambi d'azioni concernenti società di Stati Membri diversi (GU L 225 del 20.8.1990, pag. 1).

(2)  Direttiva 2002/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 marzo 2002 che stabilisce un quadro generale relativo all'informazione e la consultazione dei lavoratori nella Comunità europea (GU L 80, del 23.3.2002, p. 29).

(3)  Direttiva 2009/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, intesa a coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società a mente dell’articolo 48, secondo comma, del trattato per proteggere gli interessi dei soci e dei terzi (GU L 258 dell'1.10.2009, pag. 11).