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Dokument JOL_2011_160_R_0019_01

2011/350/UE: Decisione del Consiglio, del 7 marzo 2011 , sulla conclusione, a nome dell’Unione europea, del protocollo tra l’Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen, con particolare riguardo alla soppressione dei controlli alle frontiere interne e alla circolazione delle persone
Protocollo tra l’Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen

GU L 160 del 18.6.2011, s. 19—36 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

18.6.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 160/19


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 7 marzo 2011

sulla conclusione, a nome dell’Unione europea, del protocollo tra l’Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen, con particolare riguardo alla soppressione dei controlli alle frontiere interne e alla circolazione delle persone

(2011/350/UE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 16 e 74, l'articolo 77, paragrafo 2 e l'articolo 79, paragrafo 2, lettere a) e c) in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a),

vista la proposta della Commissione europea,

vista l’approvazione del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

(1)

A seguito dell'autorizzazione alla Commissione del 27 febbraio 2006, si sono conclusi i negoziati con il Principato del Liechtenstein e la Confederazione svizzera per un protocollo sull'adesione del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen.

(2)

Ai sensi delle decisioni del Consiglio 2008/261/CE (1) e 2008/262/GAI (2) e fatta salva la sua conclusione in una data successiva, il protocollo è stato firmato a nome dell’Unione europea il 28 febbraio 2008.

(3)

In conseguenza dell’entrata in vigore del trattato di Lisbona il 1o dicembre 2009, l’Unione europea ha sostituito ed è succeduta alla Comunità europea.

(4)

È opportuno approvare il protocollo.

(5)

Per quanto concerne lo sviluppo dell’acquis di Schengen che ricade nell’ambito della parte terza, titolo V del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, è opportuno applicare alle relazioni con il Liechtenstein la decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione dell’accordo concluso dal Consiglio dell’Unione europea con la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (3), in quanto applicabile.

(6)

La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen, al quale il Regno Unito non partecipa ai sensi della decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell’acquis di Schengen (4); il Regno Unito non partecipa pertanto alla sua adozione e non è vincolato da essa, né è soggetto alla sua applicazione.

(7)

La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen, a cui l’Irlanda non partecipa ai sensi della decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell’Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell’acquis di Schengen (5); l’Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione e non è vincolata da essa, né è soggetta alla sua applicazione.

(8)

La presente decisione non pregiudica la posizione della Danimarca a norma del protocollo sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull’Unione europea ed al trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen e i documenti connessi sono approvati a nome dell'Unione europea.

Il testo del protocollo e i documenti connessi sono acclusi alla presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione si applica ai settori disciplinati dalle disposizioni di cui all’articolo 2, paragrafi 1 e 2 del protocollo e al loro sviluppo, nella misura in cui tali disposizioni sono menzionate nelle decisioni 2000/365/CE e 2002/192/CE.

Articolo 3

Le disposizioni degli articoli da 1 a 4 della decisione 1999/437/CE si applicano, allo stesso modo, all’associazione del Liechtenstein all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen.

Articolo 4

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a depositare, a nome dell’Unione europea, lo strumento di approvazione a norma dell’articolo 9 del protocollo, allo scopo di impegnare l’Unione europea, e a effettuare la notificazione seguente:

«In conseguenza dell’entrata in vigore del trattato di Lisbona il 1o dicembre 2009, l’Unione europea ha sostituito ed è succeduta alla Comunità europea e da tale data esercita tutti i diritti e assume tutti gli obblighi della Comunità europea. Pertanto, i riferimenti alla Comunità europea nel testo del protocollo e dell’accordo si intendono fatti all’Unione europea.»

Articolo 5

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Articolo 6

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 7 marzo 2011.

Per il Consiglio

Il presidente

CZOMBA S.


(1)  Decisione 2008/261/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2008, sulla firma, a nome della Comunità europea, e sull’applicazione provvisoria di alcune disposizioni del protocollo tra l’Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (GU L 83 del 26.3.2008, pag. 3).

(2)  Decisione 2008/262/GAI del Consiglio, del 28 febbraio 2008, sulla firma, a nome dell’Unione europea, e sull’applicazione provvisoria di alcune disposizioni del protocollo tra l’Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (GU L 83 del 26.3.2008, pag. 5).

(3)  GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31.

(4)  GU L 131 dell’1.6.2000, pag. 43.

(5)  GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20.


PROTOCOLLO

tra l’Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen

L’UNIONE EUROPEA,

e

LA COMUNITÀ EUROPEA,

e

LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA,

e

IL PRINCIPATO DEL LIECHTENSTEIN,

in seguito denominate «le parti contraenti»,

VISTO l’accordo firmato il 26 ottobre 2004 tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (1) («l’accordo di associazione»);

RICORDANDO che l’articolo 16 prevede la possibilità del Principato del Liechtenstein di aderire all’accordo di associazione mediante un protocollo;

CONSIDERATA la situazione geografica del Principato del Liechtenstein;

CONSIDERATI gli stretti legami che intercorrono tra il Principato del Liechtenstein e la Confederazione svizzera, che si concretano in uno spazio senza controlli alle frontiere interne fra il Principato e la Confederazione;

CONSIDERATO l’auspicio del Principato del Liechtenstein di mantenere e creare uno spazio senza controlli alle frontiere con tutti i paesi Schengen e, quindi, di essere associato all’acquis di Schengen;

CONSIDERANDO che, in forza dell’accordo concluso il 18 maggio 1999 dal Consiglio dell’Unione europea con la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia (2), questi due Stati sono stati associati all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen;

CONSIDERANDO che è auspicabile che il Principato del Liechtenstein sia associato, al pari dell’Islanda e della Norvegia e della Svizzera, all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen;

CONSIDERANDO appropriato concludere tra l’Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein un protocollo che comporti per il Liechtenstein diritti e obblighi analoghi a quelli convenuti tra il Consiglio dell’Unione europea, da un lato, l’Islanda e la Norvegia, nonché la Svizzera, dall’altro;

CONSIDERANDO che le disposizioni del titolo IV del trattato che istituisce la Comunità europea e degli atti adottati a norma di tale titolo non si applicano al Regno di Danimarca ai sensi del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, e che le decisioni volte a sviluppare l’acquis di Schengen in applicazione del suddetto titolo, che la Danimarca ha recepito nel suo diritto nazionale, possono soltanto far sorgere obblighi di diritto internazionale tra la Danimarca e gli altri Stati membri;

CONSIDERANDO che l’Irlanda e il Regno Unito di Gran Bretagna e dell’Irlanda del Nord partecipano, conformemente alle decisioni adottate ai sensi del protocollo sull’integrazione dell’acquis di Schengen nell’ambito dell’Unione europea allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, ad alcune disposizioni dell’acquis di Schengen (3);

CONSIDERANDO necessario garantire che gli Stati con i quali l’Unione europea ha creato un’associazione volta all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen applichino tale acquis anche nelle loro reciproche relazioni;

CONSIDERANDO che il buon funzionamento dell’acquis di Schengen richiede l’applicazione simultanea del presente protocollo e degli accordi tra le varie parti associate o partecipanti all’attuazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen che disciplinano le loro reciproche relazioni;

VISTO il protocollo sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l’esame di una domanda d’asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera (4);

RAMMENTANDO il legame fra l’acquis di Schengen e l’acquis comunitario relativo ai criteri e ai meccanismi per determinare lo Stato competente per l’esame di una domanda di asilo presentata in uno degli Stati membri e relativo all’istituzione del sistema «Eurodac»;

CONSIDERANDO che tale legame richiede un’applicazione simultanea dell’acquis di Schengen e dell’acquis comunitario relativo ai criteri e ai meccanismi per determinare lo Stato competente per l’esame di una domanda di asilo presentata in uno degli Stati membri e relativo all’istituzione del sistema «Eurodac»,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Conformemente all’articolo 16 dell’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen («l’accordo di associazione»), il Principato del Liechtenstein (di seguito «Liechtenstein») aderisce all’accordo di associazione nei termini e alle condizioni stabilite dal presente protocollo.

L’adesione instaura diritti e obblighi reciproci tra le parti contraenti secondo le regole e le procedure stabilite dal presente protocollo.

Articolo 2

1.   Il Liechtenstein attua e applica le disposizioni dell’acquis di Schengen elencate negli allegati A e B dell’accordo di associazione in quanto applicabili agli Stati membri dell’Unione europea, alle condizioni previste in detti allegati.

2.   Il Liechtenstein attua e applica inoltre le disposizioni degli atti dell’Unione europea e della Comunità europea elencati nell’allegato del presente protocollo, che hanno sostituito o sviluppato le disposizioni dell’acquis di Schengen.

3.   Fatto salvo l’articolo 5, il Liechtenstein accetta, attua e applica anche gli atti e i provvedimenti adottati dall’Unione europea e dalla Comunità europea volti a modificare o sviluppare le disposizioni dell’acquis di Schengen per i quali sono state seguite le procedure stabilite nell’accordo di associazione, in combinazione con il presente protocollo.

Articolo 3

Al Liechtenstein si applicano i diritti e gli obblighi di cui all’articolo 3, paragrafi da 1 a 4, agli articoli da 4 a 6, da 8 a10, all’articolo 11, paragrafi 2, 3 e 4, e all’articolo 13 dell’accordo di associazione.

Articolo 4

La presidenza del comitato misto istituito a norma dell’articolo 3 dell’accordo di associazione è esercitata, a livello di esperti, dal rappresentante dell’Unione europea e, a livello di alti funzionari e di ministri, a rotazione semestrale dal rappresentante dell’Unione europea e rispettivamente dal rappresentante del governo del Liechtenstein o della Svizzera.

Articolo 5

1.   L’adozione dei nuovi atti o provvedimenti nei settori di cui all’articolo 2 è riservata alle competenti istituzioni dell’Unione europea. Fatto salvo il paragrafo 2 del presente articolo, detti atti o provvedimenti entrano in vigore simultaneamente per l’Unione europea, la Comunità europea e i loro rispettivi Stati membri interessati e per il Liechtenstein, a meno che l’atto o il provvedimento stesso non prevedano espressamente altrimenti. A tal fine, si tiene debitamente conto delle indicazioni fornite dal Liechtenstein in sede di comitato misto per quanto riguarda i tempi necessari per soddisfare i suoi requisiti costituzionali.

2.

a)

Il Consiglio dell’Unione europea («il Consiglio») comunica immediatamente al Liechtenstein l’avvenuta adozione degli atti o provvedimenti di cui al paragrafo 1 per i quali sono state seguite le procedure stabilite dal presente protocollo. Il Liechtenstein si pronuncia in merito all’accettazione del contenuto e al recepimento nel proprio ordinamento giuridico interno. Tale decisione è notificata al Consiglio e alla Commissione delle Comunità europee («la Commissione») nei trenta giorni successivi all’adozione degli atti o provvedimenti in questione.

b)

Se il Liechtenstein può essere vincolato dal contenuto di un atto o provvedimento soltanto previo soddisfacimento dei suoi requisiti costituzionali, ne informa il Consiglio e la Commissione al momento della notifica. Il Liechtenstein informa immediatamente per iscritto il Consiglio e la Commissione dell’adempimento di tutti i requisiti costituzionali. Se non è richiesto referendum, la notifica ha luogo entro trenta giorni dalla scadenza del termine referendario. Se è richiesto un referendum, il Liechtenstein dispone, per effettuare la notifica, di un termine massimo di diciotto mesi a decorrere dalla notifica del Consiglio. Con decorrenza dalla data di entrata in vigore dell’atto o del provvedimento per il Liechtenstein e fino alla notifica di quest’ultimo circa l’adempimento dei requisiti costituzionali, il Liechtenstein applica provvisoriamente, ove possibile, il contenuto dell’atto o del provvedimento in questione.

Se il Liechtenstein non può applicare provvisoriamente l’atto o il provvedimento in questione e tale stato di fatto crea difficoltà che ostacolano il buon funzionamento della cooperazione Schengen, la situazione è esaminata dal comitato misto. L’Unione europea e la Comunità europea possono adottare, nei confronti del Liechtenstein, misure proporzionate e necessarie per garantire il buon funzionamento della cooperazione Schengen.

3.   L’accettazione, da parte del Liechtenstein, degli atti e dei provvedimenti di cui al paragrafo 2 instaura diritti e obblighi fra il Liechtenstein, da un lato, e l’Unione europea, la Comunità europea e gli Stati membri, nella misura in cui siano vincolati da tali atti e provvedimenti, e la Svizzera, dall’altro.

4.   Qualora:

a)

il Liechtenstein notifichi la decisione di non accettare il contenuto di un atto o di un provvedimento di cui al paragrafo 2 per il quale sono state seguite le procedure previste nel presente protocollo; oppure

b)

il Liechtenstein non effettui la notifica entro il termine di trenta giorni di cui ai paragrafi 2, lettera a), o 5, lettera a); oppure

c)

il Liechtenstein non effettui la notifica entro trenta giorni dalla scadenza del termine referendario o, in caso di referendum, nel termine di diciotto mesi previsto dal paragrafo 2, lettera b), oppure non provveda all’applicazione provvisoria contemplata nella medesima lettera a partire dalla data prevista per l’entrata in vigore dell’atto o del provvedimento;

il presente protocollo non è più considerato applicabile a meno che il comitato misto, previo attento esame delle modalità con cui continuare il protocollo, decida altrimenti entro novanta giorni. Il protocollo cessa di essere applicabile tre mesi dopo la scadenza del termine di novanta giorni.

5.

a)

Se le disposizioni di un nuovo atto o di un nuovo provvedimento hanno l’effetto di non autorizzare più gli Stati membri a subordinare alle condizioni di cui all’articolo 51 della convenzione di applicazione dell’accordo di Schengen (5) l’esecuzione di una richiesta di assistenza giudiziaria in materia penale o il riconoscimento di un mandato di perquisizione e/o di sequestro di mezzi di prova proveniente da un altro Stato membro, il Liechtenstein può notificare al Consiglio e alla Commissione, nel termine di trenta giorni di cui al paragrafo 2, lettera a), che non accetterà né recepirà il contenuto di tali disposizioni nel suo ordinamento giuridico interno, nella misura in cui queste ultime si applichino a richieste o a mandati di perquisizione e di sequestro relativi a inchieste o procedimenti relativi a reati in materia di fiscalità diretta che, se fossero stati commessi nel Liechtenstein, non sarebbero stati punibili, secondo il diritto del Liechtenstein, con una pena privativa della libertà. In tal caso, il presente protocollo resta applicabile, contrariamente alle disposizioni del paragrafo 4.

b)

Su domanda di uno dei suoi membri, il comitato misto si riunisce al più tardi entro i due mesi successivi a tale richiesta e, prendendo in considerazione gli sviluppi a livello internazionale, discute della situazione risultante da una notifica eseguita a norma della lettera a).

Non appena il comitato misto sia pervenuto, all’unanimità, a un accordo in base al quale il Liechtenstein accetta e recepisce pienamente le disposizioni pertinenti del nuovo atto o del nuovo provvedimento, si applicano il paragrafo 2, lettera b), e i paragrafi 3 e 4. L’informazione cui è fatto riferimento nel paragrafo 2, lettera b), prima frase, è fornita nei trenta giorni successivi all’accordo raggiunto in sede di comitato misto.

Articolo 6

Nell’assolvere gli obblighi derivanti dal sistema d’informazione Schengen e dal sistema di informazione visti, il Liechtenstein può avvalersi dell’infrastruttura tecnica svizzera per accedere ai sistemi.

Articolo 7

Per i costi amministrativi connessi all’applicazione del presente protocollo, il Liechtenstein versa al bilancio generale dell’Unione europea un contributo annuo pari allo 0,071 % dell’importo di 8 100 000 EUR, adeguato su base annua in funzione del tasso di inflazione all’interno dell’Unione europea.

Articolo 8

1.   Il presente protocollo lascia impregiudicati l’accordo sullo Spazio economico europeo o altri eventuali accordi conclusi fra la Comunità europea e il Liechtenstein.

2.   Il presente protocollo lascia impregiudicati gli accordi che vincolano il Liechtenstein, da un lato, e uno o più Stati membri, dall’altro, nella misura in cui siano compatibili con lo stesso protocollo. In caso d’incompatibilità tra tali accordi e il presente protocollo, prevale quest’ultimo.

3.   Il presente protocollo lascia impregiudicati eventuali accordi futuri tra la Comunità europea e il Liechtenstein, o tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il Liechtenstein, dall’altro, oppure gli accordi che possono essere conclusi sulla base degli articoli 24 e 38 del trattato sull’Unione europea.

4.   Il presente protocollo lascia impregiudicati gli accordi fra il Liechtenstein e la Svizzera, nella misura in cui siano compatibili con lo stesso protocollo. In caso d’incompatibilità tra tali accordi e il presente protocollo, prevale quest’ultimo.

Articolo 9

1.   Il presente protocollo entra in vigore un mese dopo la data in cui il segretario generale del Consiglio, che ne è depositario, ha accertato l’adempimento di tutte le formalità previste per l’espressione del consenso delle parti al presente protocollo, o in loro nome, a essere vincolate dal presente protocollo.

2.   Gli articoli 1, 4 e l’articolo 5, paragrafo 2, lettera a), prima frase del presente protocollo e i diritti e gli obblighi di cui all’articolo 3, paragrafi da 1 a 4, e agli articoli da 4 a 6 dell’accordo di associazione si applicano al Liechtenstein in via provvisoria, a decorrere dalla data in cui è firmato il presente protocollo.

3.   Per gli atti o provvedimenti adottati dopo la firma del presente protocollo ma prima della sua entrata in vigore, il termine di trenta giorni di cui all’articolo 5, paragrafo 2, lettera a), ultima frase, decorre dalla data d’entrata in vigore del protocollo stesso.

Articolo 10

1.   Le disposizioni di cui all’articolo 2 sono applicate dal Liechtenstein alla data che sarà stabilita dal Consiglio con voto unanime dei suoi membri che rappresentano i governi degli Stati membri che applicano tutte le disposizioni di cui all’articolo 2, previe consultazioni in sede di comitato misto e una volta accertato che il Liechtenstein riunisce i presupposti per l’attuazione delle disposizioni pertinenti.

I membri del Consiglio che rappresentano rispettivamente il governo dell’Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord partecipano all’adozione di tale decisione nella misura in cui essa concerne le disposizioni dell’acquis di Schengen e gli atti fondati su di esso o ad esso correlati, cui questi Stati membri partecipano.

I membri del Consiglio che rappresentano i governi degli Stati membri per i quali, conformemente al trattato di adesione, si applicano solo alcune delle disposizioni di cui all’articolo 2, partecipano all’adozione di tale decisione nella misura in cui essa concerne le disposizioni dell’acquis di Schengen che sono già applicabili nel loro rispettivo Stato membro.

2.   L’applicazione delle disposizioni di cui al paragrafo 1 instaura diritti e obblighi fra la Svizzera e il Liechtenstein, da un lato, e fra il Liechtenstein e l’Unione europea, la Comunità europea e gli Stati membri, come opportuno, nella misura in cui siano vincolati da tali disposizioni, dall’altro.

3.   Il presente protocollo si applica soltanto se gli accordi che il Liechtenstein deve concludere e previsti dall’articolo 13 dell’accordo di associazione sono applicati.

4.   Inoltre, il presente protocollo si applica soltanto se il protocollo tra la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l’esame di una domanda d’asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera è anch’esso applicato.

Articolo 11

1.   Il presente protocollo può essere denunciato dal Liechtenstein o dalla Svizzera, oppure per decisione del Consiglio con voto unanime dei suoi membri. La denuncia è notificata al depositario e ha effetto sei mesi dopo la notifica.

2.   Nell’eventualità che la Svizzera denunci l’accordo di associazione o il presente protocollo o che l’accordo di associazione cessi di applicarsi alla Svizzera, l’accordo di associazione e il presente protocollo restano in vigore per quanto riguarda le relazioni fra l’Unione europea e la Comunità europea, da un lato, e il Liechtenstein, dall’altro. In tale eventualità il Consiglio, sentito il Liechtenstein, decide le misure necessarie. Tali misure, tuttavia, vincolano il Liechtenstein soltanto nella misura in cui le accetti.

3.   Il presente protocollo cessa di essere applicabile se il Liechtenstein denuncia uno degli accordi di cui all’articolo 13 dell’accordo di associazione conclusi dal Liechtenstein, o il protocollo di cui all’articolo 10, paragrafo 4.

Articolo 12

Il presente protocollo è redatto in triplice copia in lingua bulgara, ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, romena, slovacca, slovena, svedese, tedesca e ungherese. Ognuno di questi testi fa ugualmente fede.

In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto la propria firma in calce al presente protocollo.

Съставено в Брюксел на двадесет и осми февруари две хиляди и осма година.

Hecho en Bruselas, el veintiocho de febrero de dos mil ocho.

V Bruselu dne dvacátého osmého února dva tisíce osm.

Udfærdiget i Bruxelles den otteogtyvende februar to tusind og otte.

Geschehen zu Brüssel am achtundzwanzigsten Februar zweitausendacht.

Kahe tuhande kaheksanda aasta veebruarikuu kahekümne kaheksandal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι οκτώ Φεβρουαρίου δύο χιλιάδες οκτώ.

Done at Brussels on the twenty-eighth day of February in the year two thousand and eight.

Fait à Bruxelles, le vingt-huit février deux mille huit.

Fatto a Bruxelles, addì ventotto febbraio duemilaotto.

Briselē, divtūkstoš astotā gada divdesmit astotajā februārī.

Priimta du tūkstančiai aštuntų metų vasario dvidešimt aštuntą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-nyolcadik év február huszonnyolcadik napján.

Magħmul fi Brussell, fit-tmienja u għoxrin jum ta’ Frar tas-sena elfejn u tmienja.

Gedaan te Brussel, de achtentwintigste februari tweeduizend acht.

Sporządzono w Brukseli dnia dwudziestego ósmego lutego roku dwa tysiące ósmego.

Feito em Bruxelas, em vinte e oito de Fevereiro de dois mil e oito.

Încheiat la Bruxelles, la douăzeci și opt februarie în anul două mii opt.

V Bruseli dňa dvadsiateho ôsmeho februára dvetisícosem.

V Bruslju, dne osemindvajsetega februarja leta dva tisoč osem.

Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäkahdeksantena päivänä helmikuuta vuonna kaksituhattakahdeksan.

Som skedde i Bryssel den tjugoåttonde februari tjugohundraåtta.

За Европейския съюз

Por la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā

Europos Sajungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

På Europeiska unionens vägnar

Image

За Европейската общност

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

Az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Pentru Comunitatea Europeană

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

Image

За Конфедерация Швейцария

Por la Confederación Suiza

Za Švýcarskou konfederaci

For Det Schweiziske Forbund

Für die Schweizerische Eidgenossenschaft

Šveitsi Konföderatsiooni nimel

Για την Ελβετική Συνομοσπονδία

For the Swiss Confederation

Pour la Confédération Suisse

Per la Confederazione svizzera

Šveices Konfederācijas vārdā

Šveicarijos Konfederacijos vardu

A Svájci Államszövetség részéről

Għall-Konfederazzjoni Żvizzera

Voor de Zwitserse Bondsstaat

W imieniu Konfederacji Szwajcarskiej

Pela Confederação Suíça

Pentru Confederația Elvețiană

Za Švajčiarskou konfederáciu

Za Švicarsko konfederacijo

Sveitsin valaliiton puolesta

För Schweiziska edsförbundet

Image

За Княжество Лихтенщайн

Por el Principado de Liechtenstein

Za Lichtenštejnské knížectví

For Fyrstendømmet Liechtenstein

Für das Fürstentum Liechtenstein

Liechtensteini Vürstiriigi nimel

Για το Πριγκιπάτο του Λιχτενστάιν

For the Principality of Liechtenstein

Pour la Principauté de Liechtenstein

Per il Principato del Liechtenstein

Lihtenšteinas Firstistes vārdā

Lichtenšteino Kunigaikštystės vardu

A Liechtensteini Hercegség részéről

Għall-Prinċipat ta’ Liechtenstein

Voor het Vorstendom Liechtenstein

W imieniu Księstwa Liechtensteinu

Pelo Principado do Liechtenstein

Pentru Principatul Liechtenstein

Za Lichtenštajnské kniežatstvo

Za Kneževino Lihtenštajn

Liechtensleinin ruhtinaskunnan puolesta

För Furstendömet Liechtenstein

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(1)  GU L 53 del 27.2.2008, pag. 52.

(2)  GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36.

(3)  GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20 e GU L 131 dell’1.6.2000, pag. 43.

(4)  Cfr. pagina 39 della presente Gazzetta ufficiale.

(5)  Convenzione di applicazione dell’accordo di Schengen, del 14 giugno 1995, tra i governi degli Stati dell’Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all’eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni (GU L 239 del 22.9.2000, pag. 19).

ALLEGATO

Allegato del protocollo sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen

Il Liechtenstein applicherà le disposizioni di cui all’articolo 2, paragrafo 2 a partire dalla data stabilita dal Consiglio ai sensi dell’articolo 10:

regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio, del 26 ottobre 2004, che istituisce un’Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell’Unione europea (GU L 349 del 25.11.2004, pag. 1),

regolamento (CE) n. 2252/2004 del Consiglio, del 13 dicembre 2004, relativo alle norme sulle caratteristiche di sicurezza e sugli elementi biometrici dei passaporti e dei documenti di viaggio rilasciati dagli Stati membri (GU L 385 del 29.12.2004, pag. 1). Decisione della Commissione del 28 febbraio 2005 volta a stabilire le specifiche tecniche relative alle norme sulle caratteristiche di sicurezza e sugli elementi biometrici dei passaporti e dei documenti di viaggio rilasciati dagli Stati membri [C(2005) 409 definitivo] e decisione della Commissione del 28 giugno 2006 sulle specifiche tecniche relative alle norme sulle caratteristiche di sicurezza e sugli elementi biometrici dei passaporti e dei documenti di viaggio rilasciati dagli Stati membri [C(2006) 2901 definitivo],

decisione 2005/211/GAI del Consiglio, del 24 febbraio 2005, relativa all’introduzione di alcune nuove funzioni del Sistema d’informazione Schengen, anche nel quadro della lotta contro il terrorismo (GU L 68 del 15.3.2005, pag. 44),

decisione 2005/719/GAI del Consiglio, del 12 ottobre 2005, che stabilisce la data di applicazione di talune disposizioni della decisione 2005/211/GAI relativa all’introduzione di alcune nuove funzioni del Sistema d’informazione Schengen, anche nel quadro della lotta contro il terrorismo (GU L 271 del 15.10.2005, pag. 54),

decisione 2005/727/GAI del Consiglio, del 12 ottobre 2005, che stabilisce la data di applicazione di talune disposizioni della decisione 2005/211/GAI relativa all’introduzione di alcune nuove funzioni del Sistema d’informazione Schengen, anche nel quadro della lotta contro il terrorismo (GU L 273 del 19.10.2005, pag. 25),

decisione 2006/228/GAI del Consiglio, del 9 marzo 2006, che stabilisce la data di applicazione di talune disposizioni della decisione 2005/211/GAI relativa all’introduzione di alcune nuove funzioni del sistema d’informazione Schengen, compresa la lotta contro il terrorismo (GU L 81 del 18.3.2006, pag. 45),

decisione 2006/229/GAI del Consiglio, del 9 marzo 2006, che stabilisce la data di applicazione di talune disposizioni della decisione 2005/211/GAI relativa all’introduzione di alcune nuove funzioni del sistema d’informazione Schengen, compresa la lotta contro il terrorismo (GU L 81 del 18.3.2006, pag. 46),

decisione 2006/631/GAI del Consiglio, del 24 luglio 2006, che stabilisce la data di applicazione di talune disposizioni della decisione 2005/211/GAI relativa all’introduzione di alcune nuove funzioni del sistema d’informazione Schengen, anche nel quadro della lotta contro il terrorismo (GU L 256 del 20.9.2006, pag. 18),

decisione 2005/267/CE del Consiglio, del 16 marzo 2005, relativa alla creazione sul web di una rete di informazione e coordinamento sicura per i servizi di gestione dell’immigrazione degli Stati membri (GU L 83 dell’1.4.2005, pag. 48),

decisione della Commissione del 15 dicembre 2005 che fissa le modalità per l’attuazione della decisione 2005/267/CE del Consiglio relativa alla creazione sul web di una rete di informazione e coordinamento sicura per i servizi di gestione dell’immigrazione degli Stati membri [C(2005) 5159 definitivo],

regolamento (CE) n. 851/2005 del Consiglio, del 2 giugno 2005, che modifica il regolamento (CE) n. 539/2001 che adotta l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all’atto dell’attraversamento delle frontiere esterne e l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo in relazione al meccanismo di reciprocità (GU L 141 del 4.6.2005, pag. 3),

decisione 2005/451/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2005, che stabilisce la data di applicazione di talune disposizioni del regolamento (CE) n. 871/2004 relativo all’introduzione di alcune nuove funzioni del sistema d’informazione Schengen, compresa la lotta contro il terrorismo (GU L 158 del 21.6.2005, pag. 26),

regolamento (CE) n. 1160/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2005, che modifica le disposizioni della convenzione di applicazione dell’accordo di Schengen del 14 giugno 1985 relativo all’eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, con riferimento all’accesso al sistema d’informazione Schengen da parte dei servizi degli Stati membri competenti per il rilascio dei documenti di immatricolazione dei veicoli (GU L 191 del 22.7.2005, pag. 18),

raccomandazione 2005/761/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 settembre 2005, diretta a facilitare il rilascio, da parte degli Stati membri, di visti uniformi di soggiorno di breve durata per i ricercatori di paesi terzi che si spostano nella Comunità a fini di ricerca scientifica (GU L 289 del 3.11.2005, pag. 23),

decisione 2005/687/CE della Commissione, del 29 settembre 2005, relativa al formato per la relazione sulle attività delle reti dei funzionari di collegamento incaricati dell’immigrazione e sulla situazione nel paese ospitante in materie inerenti all’immigrazione clandestina (GU L 264 dell’8.10.2005, pag. 8),

decisione 2005/728/GAI del Consiglio, del 12 ottobre 2005, che stabilisce la data di applicazione di talune disposizioni del regolamento (CE) n. 871/2004 relativo all’introduzione di alcune nuove funzioni del Sistema d’informazione Schengen, compresa la lotta contro il terrorismo (GU L 273 del 19.10.2005, pag. 26),

regolamento (CE) n. 2046/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2005, recante misure volte ad agevolare le procedure per la domanda e il rilascio del visto per i membri della famiglia olimpica partecipanti ai Giochi olimpici e/o paraolimpici invernali di Torino 2006 (GU L 334 del 20.12.2005, pag. 1),

regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (GU L 105 del 13.4.2006, pag. 1),

decisione 2006/440/CE del Consiglio, del 1o giugno 2006, che modifica l’allegato 12 dell’istruzione consolare comune e l’allegato 14a del manuale comune relativamente ai diritti da riscuotere corrispondenti alle spese amministrative per il trattamento delle domande di visto (GU L 175 del 29.6.2006, pag. 77),

decisione 2006/628/CE del Consiglio, del 24 luglio 2006, che stabilisce la data di applicazione dell’articolo 1, paragrafi 4 e 5, del regolamento (CE) n. 871/2004 relativo all’introduzione di alcune nuove funzioni del sistema d’informazione Schengen, compresa la lotta contro il terrorismo (GU L 256 del 20.9.2006, pag. 15),

decisione 2006/648/CE della Commissione, del 22 settembre 2006, che stabilisce le specifiche tecniche in relazione alle norme sulle caratteristiche biometriche per lo sviluppo del Sistema informazione visti (GU L 267 del 27.9.2006, pag. 41),

rettifica della decisione 2004/512/CE del Consiglio, dell’8 giugno 2004, che istituisce il sistema d’informazione visti (VIS) (GU L 271 del 30.9.2006, pag. 85). Questa rettifica non riguarda la versione italiana,

decisione 2006/757/CE della Commissione, del 22 settembre 2006, che modifica il manuale SIRENE (GU L 317 del 16.11.2006, pag. 1),

decisione 2006/758/CE della Commissione, del 22 settembre 2006, che modifica il manuale SIRENE (GU L 317 del 16.11.2006, pag. 42),

decisione 2006/684/CE del Consiglio, del 5 ottobre 2006, recante modifica dell’allegato 2, inventario A, dell’istruzione consolare comune relativamente ai requisiti per i visti per i titolari di passaporti diplomatici e di servizio indonesiani (GU L 280 del 12.10.2006, pag. 29),

decisione 2006/752/CE della Commissione, del 3 novembre 2006, che stabilisce le ubicazioni del sistema di informazione visti durante la fase di sviluppo (GU L 305 del 4.11.2006, pag. 13),

raccomandazione della Commissione del 6 novembre 2006 che istituisce un «Manuale pratico per le guardie di frontiera (Manuale Schengen)» comune, ad uso delle autorità competenti degli Stati membri per lo svolgimento del controllo di frontiera sulle persone [C(2006) 5186 definitivo],

decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio, del 18 dicembre 2006, relativa alla semplificazione dello scambio di informazioni e intelligence tra le autorità degli Stati membri dell’Unione europea incaricate dell’applicazione della legge (GU L 386 del 29.12.2006, pag. 89 e rettifica nella GU L 75 del 15.3.2007, pag. 26),

regolamento (CE) n. 1986/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, sull’accesso al sistema d’informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) dei servizi competenti negli Stati membri per il rilascio delle carte di circolazione (GU L 381 del 28.12.2006, pag. 1),

regolamento (CE) n. 1987/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, sull’istituzione, l’esercizio e l’uso del sistema d’informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) (GU L 381 del 28.12.2006, pag. 4),

regolamento (CE) n. 1931/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che stabilisce norme sul traffico frontaliero locale alle frontiere terrestri esterne degli Stati membri e che modifica le disposizioni della convenzione Schengen (GU L 405 del 30.12.2006, pag. 1. Versione rettificata nella GU L 29 del 3.2.2007, pag. 3),

regolamento (CE) n. 1932/2006 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, che modifica il regolamento (CE) n. 539/2001 che adotta l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all’atto dell’attraversamento delle frontiere esterne e l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (GU L 405 del 30.12.2006, pag. 23). Versione rettificata nella GU L 29 del 3.2.2007, pag. 10),

regolamento (CE) n. 1988/2006 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, che modifica il regolamento (CE) n. 2424/2001 sullo sviluppo del Sistema d’informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) (GU L 411 del 30.12.2006, pag. 1). Versione rettificata nella GU L 27 del 2.2.2007, pag. 3),

decisione 2006/1007/GAI del Consiglio, del 21 dicembre 2006, che modifica la decisione 2001/886/GAI sullo sviluppo del Sistema d’informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) (GU L 411 del 30.12.2006, pag. 78). Versione rettificata nella GU L 27 del 22.2.2007, pag. 43),

decisione 2007/170/CE della Commissione, del 16 marzo 2007, che stabilisce i requisiti di rete per il sistema d’informazione Schengen II (primo pilastro) (GU L 79 del 20.3.2007, pag. 20),

decisione 2007/171/CE della Commissione, del 16 marzo 2007, che stabilisce i requisiti di rete per il sistema d’informazione Schengen II (primo pilastro) (GU L 79 del 20.3.2007, pag. 29),

decisione n. 574/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 maggio 2007, che istituisce il Fondo per le frontiere esterne per il periodo 2007-2013, nell’ambito del programma generale Solidarietà e gestione dei flussi migratori (GU L 144 del 16.6.2007, pag. 22),

decisione 2007/533/CE del Consiglio, del 12 giugno 2007, sull’istituzione, l’esercizio e l’uso del sistema d’informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) (GU L 205 del 7.8.2007, pag. 63),

decisione 2007/472/CE del Consiglio, del 25 giugno 2007, recante modifica della decisione del comitato esecutivo istituito dalla convenzione di Schengen del 1990, che modifica il regolamento finanziario relativo alle spese d’installazione e di funzionamento dell’unità di supporto tecnico del Sistema d’informazione Schengen (C.SIS) (GU L 179 del 7.7.2007, pag. 50),

regolamento (CE) n. 863/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 luglio 2007, che istituisce un meccanismo per la creazione di squadre di intervento rapido alle frontiere e modifica il regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio limitatamente a tale meccanismo e disciplina i compiti e le competenze degli agenti distaccati (GU L 199 del 31.7.2007, pag. 30),

decisione 2007/519/CE del Consiglio, del 16 luglio 2007, recante modifica della parte 2 della rete di consultazione Schengen (specifiche tecniche) (GU L 192 del 24.7.2007, pag. 26),

decisione 2007/599/CE della Commissione, del 27 agosto 2007, recante applicazione della decisione n. 574/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’adozione degli orientamenti strategici 2007-2013 (GU L 233 del 5.9.2007, pag. 3),

decisione 2007/866/CE del Consiglio, del 6 dicembre 2007, recante modifica della parte 1 della rete di consultazione Schengen (specifiche tecniche) (GU L 340 del 22.12.2007, pag. 92).


ATTO FINALE

I plenipotenziari,

dell’UNIONE EUROPEA,

e

della COMUNITÀ EUROPEA,

e

della CONFEDERAZIONE SVIZZERA,

e

del PRINCIPATO DEL LIECHTENSTEIN,

in seguito denominate le «Parti contraenti»,

riuniti in Bruxelles il ventotto febbraio nell’anno 2008 per la firma del Protocollo tra l’Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen, hanno adottato il protocollo.

I plenipotenziari della parti contraenti hanno preso atto delle seguenti dichiarazioni elencate in prosieguo e allegate al presente atto finale:

dichiarazione comune delle parti contraenti su un’Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell’Unione europea,

dichiarazione comune delle parti contraenti relativa all’articolo 23, paragrafo 7 della convenzione del 29 maggio 2000 all’assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell’Unione europea (1),

dichiarazione della Comunità europea e del Liechtenstein sulle relazioni esterne,

dichiarazione del Liechtenstein sull’assistenza giudiziaria in materia penale,

dichiarazione del Liechtenstein relativa all’articolo 5, paragrafo 2, lettera b),

dichiarazione del Liechtenstein relativa all’applicazione della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale e della Convenzione europea di estradizione,

dichiarazione della Comunità europea sul Fondo per le frontiere esterne per il periodo 2007-2013,

dichiarazione della Commissione europea sulla trasmissione delle proposte,

dichiarazione comune sui comitati misti.

За Европейския съюз

Por la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

På Europeiska unionens vägnar

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За Европейската общност

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Pentru Comunitatea Europeană

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

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За Конфедерация Швейцария

Por la Confederación Suiza

Za Švýcarskou konfederaci

For Det Schweiziske Forbund

Für die Schweizerische Eidgenossenschaft

Šveitsi Konföderatsiooni nimel

Για την Ελβετική Συνομοσπονδία

For the Swiss Confederation

Pour la Confédération suisse

Per la Confederazione svizzera

Šveices Konfederācijas vārdā

Šveicarijos Konfederacijos vardu

A Svájci Államszövetség részéről

Għall-Konfederazzjoni Żvizzera

Voor de Zwitserse Bondsstaat

W imieniu Konfederacji Szwajcarskiej

Pela Confederação Suíça

Pentru Confederația Elvețiană

Za Švajčiarsku konfederáciu

Za Švicarsko konfederacijo

Sveitsin valaliiton puolesta

För Schweiziska edsförbundet

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За Княжество Лихтенщайн

Por el Principado de Liechtenstein

Za Lichtenštejnské knížectví

For Fyrstendømmet Liechtenstein

Für das Fürstentum Liechtenstein

Liechtensteini Vürstiriigi nimel

Για το Πριγκιπάτο του Λιχτενστάιν

For the Principality of Liechtenstein

Pour la Principauté de Liechtenstein

Per il Principato del Liechtenstein

Lihtenšteinas Firstistes vārdā

Lichtenšteino Kunigaikštystės vardu

A Liechtensteini Hercegség részéről

Għall-Prinċipat ta' Liechtenstein

Voor het Vorstendom Liechtenstein

W imieniu Księstwa Liechtensteinu

Pelo Principado do Liechtenstein

Pentru Principatul Liechtenstein

Za Lichtenštajnské kniežatstvo

Za Kneževino Lihtenštajn

Liechtensteinin ruhtinaskunnan puolesta

För Furstendömet Liechtenstein

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(1)  GU C 197 del 12.7.2000, pag. 1.

DICHIARAZIONI COMUNI DELLE PARTI CONTRAENTI

DICHIARAZIONE COMUNE DELLE PARTI CONTRAENTI SU UN’AGENZIA EUROPEA PER LA GESTIONE DELLA COOPERAZIONE OPERATIVA ALLE FRONTIERE ESTERNE DEGLI STATI MEMBRI DELL’UNIONE EUROPEA

Le parti contraenti prendono atto della necessità di concludere convenzioni ulteriori per l’associazione della Svizzera e del Liechtenstein all’Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell’Unione europea, sull’impronta delle convenzioni concordate con la Norvegia e l’Islanda.

DICHIARAZIONE COMUNE DELLE PARTI CONTRAENTI SULL’ARTICOLO 23, PARAGRAFO 7 DELLA CONVENZIONE DEL 29 MAGGIO 2000 RELATIVA ALL’ASSISTENZA GIUDIZIARIA IN MATERIA PENALE TRA GLI STATI MEMBRI DELL’UNIONE EUROPEA

Le parti contraenti convengono che il Liechtenstein può, fatte salve le disposizioni dell’articolo 23, paragrafo 1, lettera c), della Convenzione relativa all’assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell’Unione europea, a seconda del caso di specie, esigere che, a meno che lo Stato membro interessato abbia ottenuto il consenso della persona interessata, i dati personali possano essere utilizzati ai fini previsti dall’articolo 23, paragrafo 1, lettere a) e b), di tale convenzione solo previo accordo del Liechtenstein nell’ambito dei procedimenti per i quali esso avrebbe potuto rifiutare o limitare la trasmissione o l’uso dei dati personali conformemente alle disposizioni di tale convenzione o degli strumenti previsti dall’articolo 1 di quest’ultima.

Se, in un caso particolare, il Liechtenstein rifiuta di acconsentire a una richiesta di uno Stato membro in applicazione delle suddette disposizioni, deve motivare la decisione per iscritto.

ALTRE DICHIARAZIONI

DICHIARAZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA E DEL LIECHTENSTEIN SULLE RELAZIONI ESTERNE

La Comunità europea e il Liechtenstein convengono che la Comunità europea si impegna a esortare gli Stati terzi o le organizzazioni internazionali con le quali conclude accordi in un settore connesso alla cooperazione Schengen, compresa la politica dei visti, a concludere accordi simili con il Principato del Liechtenstein, fatta salva la competenza di quest’ultimo di concludere tali accordi.

DICHIARAZIONE DEL LIECHTENSTEIN SULL’ASSISTENZA GIUDIZIARIA IN MATERIA PENALE

Il Liechtenstein dichiara che i reati fiscali perseguiti dalle autorità del Liechtenstein non possono dar luogo a un ricorso davanti a un organo giurisdizionale competente, in particolare in materia penale.

DICHIARAZIONE DEL LIECHTENSTEIN RELATIVA ALL’ARTICOLO 5, PARAGRAFO 2, LETTERA B)

(Termine di accettazione dei nuovi sviluppi dell’acquis di Schengen)

Il termine massimo di diciotto mesi di cui all’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), riguarda sia l’approvazione che l’attuazione dell’atto o del provvedimento. Esso comprende le seguenti fasi:

la fase preparatoria,

il procedimento parlamentare,

il termine di trenta giorni per la proposizione del referendum,

il referendum (organizzazione e votazione), se applicabile,

la ratifica del principe regnante.

Il governo del Liechtenstein informa senza indugio il Consiglio e la Commissione dell’adempimento di ciascuna di tali fasi.

Il governo del Liechtenstein si impegna a usare tutti i mezzi a sua disposizione per fare in modo che le varie fasi sopra citate si svolgano il più rapidamente possibile.

DICHIARAZIONE DEL LIECHTENSTEIN RELATIVA ALL’APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE EUROPEA DI ASSISTENZA GIUDIZIARIA IN MATERIA PENALE E DELLA CONVENZIONE EUROPEA DI ESTRADIZIONE

Il Liechtenstein si impegna a rinunciare ad avvalersi delle riserve e dichiarazioni che accompagnano la ratifica della Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957 e della Convenzione europea di assistenza giudiziaria del 20 aprile 1959 in quanto incompatibili con il presente protocollo.

DICHIARAZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA SUL FONDO PER LE FRONTIERE ESTERNE PER IL PERIODO 2007-2013

La Comunità europea sta istituendo un Fondo per le frontiere esterne per il periodo 2007-2013, nel cui ambito devono essere concluse ulteriori convenzioni con i paesi terzi associati all’acquis di Schengen.

DICHIARAZIONE DELLA COMMISSIONE EUROPEA SULLA TRASMISSIONE DELLE PROPOSTE

Quando trasmette al Consiglio dell’Unione europea e al Parlamento europeo proposte che si riferiscono al presente protocollo, la Commissione ne trasmette copia al Liechtenstein.

Partecipazione ai comitati che assistono la Commissione europea nell’esercizio dei suoi poteri esecutivi:

Il 1o giugno 2006 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con la Repubblica d’Islanda, il Regno di Norvegia, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein per la conclusione di un accordo sull’associazione di tali paesi ai lavori dei comitati che coadiuvano la Commissione europea nell’esercizio dei suoi poteri esecutivi per quanto riguarda l’attuazione, l’applicazione e lo sviluppo dell’acquis di Schengen.

Fino alla conclusione di tale accordo si applica al Liechtenstein l’accordo sotto forma di scambio di lettere tra il Consiglio dell’Unione europea e la Confederazione svizzera concernente i comitati che assistono la Commissione europea nell’esercizio dei suoi poteri esecutivi. Ciò vale nonostante, ai fini della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (1), le condizioni per la partecipazione del Liechtenstein sono previste all’articolo 100 dell’accordo sullo Spazio economico europeo.

DICHIARAZIONE COMUNE SUI COMITATI MISTI

Le delegazioni che rappresentano i Governi degli Stati membri dell’Unione europea,

La delegazione della Commissione europea,

Le delegazioni che rappresentano i Governi della Repubblica d’Islanda e del Regno di Norvegia,

La delegazione che rappresenta il governo della Confederazione Svizzera,

La delegazione che rappresenta il governo del Principato del Liechtenstein,

rilevano che il Liechtenstein aderisce al comitato misto istituito dall’accordo di associazione della Svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen, mediante un protocollo del presente accordo;

hanno deciso di organizzare congiuntamente le riunioni dei comitati misti istituiti, da un lato, dall’accordo di associazione dell’Islanda e della Norvegia all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen, e, dall’altro, dall’accordo riguardante l’associazione della Svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen, integrato dal protocollo sull’associazione del Liechtenstein, indipendentemente dal livello della riunione;

rilevano che lo svolgimento congiunto di tali riunioni richiede una soluzione pragmatica per quanto riguarda l’ufficio di presidenza di tali riunioni quando la presidenza stessa è attribuita agli Stati associati ai sensi dell’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen, integrato dal protocollo sull’associazione del Liechtenstein, oppure dell’accordo concluso dal Consiglio dell’Unione europea con la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen;

prendono atto del desiderio degli Stati associati di cedere, se necessario, l’esercizio della presidenza e di effettuare una rotazione fra loro, in ordine alfabetico in base al nome, a partire dall’entrata in vigore dell’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione Svizzera riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen, e dall’entrata in vigore del protocollo sull’associazione del Liechtenstein.


(1)  GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1982/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).


Nahoru