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Carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli
I trasferimenti e i pagamenti di prodotti finanziari devono essere regolamentati per evitare rischi notevoli, in particolare quelli legati all’insolvenza dei partecipanti alla transazione. La presente normativa dell’Unione europea (UE) stabilisce norme volte a ridurre al minimo tali rischi.
ATTO
Direttiva 98/26/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 1998, concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli.
SINTESI
I trasferimenti e i pagamenti di prodotti finanziari devono essere regolamentati per evitare rischi notevoli, in particolare quelli legati all’insolvenza dei partecipanti alla transazione. La presente normativa dell’Unione europea (UE) stabilisce norme volte a ridurre al minimo tali rischi.
CHE COSA FA LA PRESENTE DIRETTIVA?
Garantisce che gli ordini di trasferimento e pagamento di prodotti finanziari possano essere finalizzati, principalmente limitando i problemi dovuti all’insolvenza di un partecipante. Tali partecipanti possono essere:
PUNTI CHIAVE
Gli ordini di trasferimento sono irrevocabili
Gli ordini di trasferimento di prodotti finanziari sono vincolanti da contratto. Tale clausola si applica inoltre a qualsiasi netting di pagamento associato, situazioni in cui le posizioni di debito sono bilanciate fra i partecipanti.
Le norme si applicano anche quando un partecipante è soggetto a procedure di insolvenza, purché l’ordine di trasferimento fosse in atto prima dell’inizio delle procedure. Le norme possono inoltre essere applicabili fino alle 24 ore successive, per coprire situazioni in cui le transazioni sono state immesse in un sistema in un momento in cui la registrazione non è disponibile, per esempio durante la notte.
Norme uniformi
La direttiva mira a garantire che siano applicate norme uniformi laddove siano operativi sistemi di pagamento e di regolamento titoli multipli, a partire dal momento in cui le transazioni vengono immesse in un sistema al fine di evitare difficoltà derivanti da regolamenti incompatibili.
Garanzie nelle situazioni di insolvenza
L’esistenza di procedure di insolvenza nei confronti di un partecipante non ha effetto retroattivo sui diritti e sugli obblighi di altri partecipanti, né sull’accesso di questi ultimi alle normali garanzie finanziarie insite in una transazione.
A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA LA DIRETTIVA?
È entrata in vigore originariamente nel 1998, ma è stata modificata diverse volte.
Per ulteriori informazioni, si veda la pagina sui servizi finanziari e l’unione dei mercati dei capitali del sito Internet della Commissione europea.
RIFERIMENTI
Atto |
Data di entrata in vigore |
Data limite di trasposizione negli Stati membri |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
Direttiva 98/26/UE |
11.6.1998 |
11.12.1999 |
Atti modificatori |
Data di entrata in vigore |
Data limite di trasposizione negli Stati membri |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
Direttiva 2009/44/CE |
30.6.2009 |
30.12.2010 |
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Direttiva 2010/78/UE |
4.1.2011 |
31.12.2011 |
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Regolamento (UE) n. 648/2012 |
16.8.2012 |
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Regolamento (UE) n. 909/2014 |
17.9.2014 |
- |
Successive modifiche e correzioni alla direttiva 98/26/CE sono state incorporate nel testo base. La presente versione consolidata è a solo scopo di riferimento.
Ultimo aggiornamento: 03.12.2014