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Document 32015R2075
Commission Regulation (EU) 2015/2075 of 18 November 2015 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for abamectin, desmedipham, dichlorprop-P, haloxyfop-P, oryzalin and phenmedipham in or on certain products (Text with EEA relevance)
Regolamento (UE) 2015/2075 della Commissione, del 18 novembre 2015, che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di abamectina, desmedifam, diclorprop-P, alossifop-P, orizalin e fenmedifam in o su determinati prodotti (Testo rilevante ai fini del SEE)
Regolamento (UE) 2015/2075 della Commissione, del 18 novembre 2015, che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di abamectina, desmedifam, diclorprop-P, alossifop-P, orizalin e fenmedifam in o su determinati prodotti (Testo rilevante ai fini del SEE)
GU L 302 del 19.11.2015, p. 15–50
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force: This act has been changed. Current consolidated version: 19/11/2015
19.11.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 302/15 |
REGOLAMENTO (UE) 2015/2075 DELLA COMMISSIONE
del 18 novembre 2015
che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di abamectina, desmedifam, diclorprop-P, alossifop-P, orizalin e fenmedifam in o su determinati prodotti
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (1), in particolare l'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), l'articolo 18, paragrafo 1, lettera b) e l'articolo 49, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
I livelli massimi di residui (LMR) per le sostanze diclorprop-P, alossifop-P e orizalin sono stati fissati nell'allegato III, parte A, del regolamento (CE) n. 396/2005. Gli LMR per le sostanze abamectina, desmedifam e fenmedifam sono stati fissati nell'allegato II e nell'allegato III, parte B, di detto regolamento. |
(2) |
Per la sostanza abamectina l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (nel seguito «l'Autorità») ha presentato un parere motivato sugli LMR vigenti, in conformità dell'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005 (2). Ha proposto di modificare la definizione di residuo ed ha raccomandato di abbassare gli LMR per la carne e i reni bovini. Per altri prodotti ha raccomandato di aumentare o mantenere gli LMR vigenti. L'Autorità ha concluso che per quanto concerne gli LMR per agrumi, mandorle, nocciole, noci comuni, mele, pere, cotogne, nespole, nespole del Giappone, pesche, prugne, uve da tavola, uve da vino, fragole, more di rovo, lamponi, ribes a grappoli (rosso, nero e bianco), uva spina, papaie, patate, ravanelli, aglio, cipolle, scalogni, cipolline, pomodori, peperoni, melanzane, cetrioli, cetriolini, zucchine, meloni, zucche, cocomeri, cavoli cinesi, dolcetta, lattuga, scarola, rucola, foglie e germogli di Brassica, cicoria witloof, cerfoglio, erba cipollina, foglie di sedano, prezzemolo, salvia, rosmarino, timo, basilico, foglie di alloro, dragoncello, fagioli (freschi, con baccello), piselli (freschi, con baccello) e porri, alcune informazioni non erano disponibili ed è necessario un ulteriore esame da parte dei responsabili della gestione dei rischi. Dato che non sussistono rischi per i consumatori, gli LMR per tali prodotti dovrebbero essere fissati nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 al livello vigente o a quello indicato dall'Autorità. Tali LMR saranno riveduti tenendo conto delle informazioni disponibili entro un termine di due anni a decorrere dalla pubblicazione del presente regolamento. L'Autorità ha concluso che, per quanto concerne gli LMR per ciliegie, avocado, piselli (freschi, senza baccello) e carciofi non erano disponibili informazioni e per quanto concerne crescione e sedano le informazioni disponibili non erano sufficienti per stabilire un LMR provvisorio ed era necessario un ulteriore esame da parte dei responsabili della gestione dei rischi. Per tali prodotti gli LMR dovrebbero essere fissati allo specifico limite di determinazione. Tenendo conto delle informazioni supplementari sulle buone pratiche agricole fornite dalla Francia dopo la pubblicazione del parere motivato e data l'assenza di rischi per i consumatori, gli LMR per le albicocche dovrebbero essere fissati nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005, al livello vigente. |
(3) |
Per la sostanza desmedifam l'Autorità ha presentato un parere motivato sugli LMR vigenti in conformità dell'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005, in combinato disposto con l'articolo 12, paragrafo 1, del medesimo regolamento (3), giungendo alla conclusione che per quanto riguarda gli LMR per bietole rosse, bietole da foglia e barbabietole da zucchero (radice), carne, grasso, fegato e reni di suini, carne, grasso, fegato e reni di bovini, carne, grasso, fegato e reni di ovini, carne, grasso, fegato e reni di caprini, alcune informazioni non erano disponibili ed è necessario un ulteriore esame da parte dei responsabili della gestione dei rischi. Dato che non sussistono rischi per i consumatori, gli LMR per tali prodotti dovrebbero essere fissati nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 al livello vigente o a quello indicato dall'Autorità. Tali LMR saranno riveduti tenendo conto delle informazioni disponibili entro un termine di due anni a decorrere dalla pubblicazione del presente regolamento. |
(4) |
Per la sostanza diclorprop-P l'Autorità ha presentato un parere motivato sugli LMR vigenti in conformità dell'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005, in combinato disposto con l'articolo 12, paragrafo 1, del medesimo regolamento (4). Ha proposto di modificare la definizione di residuo e ha raccomandato di ridurre gli LMR per mele, pere, ciliegie, prugne, orzo in chicchi, avena in chicchi, segale in chicchi e frumento in chicchi. Ha proposto inoltre di aumentare gli LMR vigenti per le arance. L'Autorità ha concluso che, per quanto riguarda gli LMR per la carne, il grasso, il fegato e i reni di suini, la carne, il grasso, il fegato e i reni di bovini, la carne, il grasso, il fegato e i reni di ovini, la carne, il grasso, il fegato e i reni di caprini nonché per il latte vaccino, ovino e caprino alcune informazioni non erano disponibili ed è necessario un ulteriore esame da parte dei responsabili della gestione dei rischi. Dato che non sussistono rischi per i consumatori, gli LMR per tali prodotti dovrebbero essere fissati nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 al livello vigente o a quello indicato dall'Autorità. Tali LMR saranno riveduti tenendo conto delle informazioni disponibili entro un termine di due anni a decorrere dalla pubblicazione del presente regolamento. |
(5) |
Per la sostanza alossifop-P l'Autorità ha presentato un parere motivato sugli LMR vigenti in conformità dell'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005 (5). Ha proposto di modificare la definizione di residuo e ha concluso che, per quanto riguarda gli LMR per carote, cipolle, fagioli (secchi), piselli (secchi), semi di girasole, barbabietole da zucchero (radice), carne, grasso, fegato e reni di suini, carne, grasso, fegato e reni di bovini, carne, grasso, fegato e reni di ovini, carne, grasso, fegato e reni di caprini, carne, grasso e fegato di pollame, per il latte vaccino, ovino e caprino e per le uova di volatili alcune informazioni non erano disponibili ed è necessario un ulteriore esame da parte dei responsabili della gestione dei rischi. Dato che non sussistono rischi per i consumatori, gli LMR per tali prodotti dovrebbero essere fissati nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 al livello vigente o a quello indicato dall'Autorità. Tali LMR saranno riveduti tenendo conto delle informazioni disponibili entro un termine di due anni a decorrere dalla pubblicazione del presente regolamento. L'Autorità ha concluso che, per quanto concerne gli LMR per cipolline e semi di colza le informazioni non erano sufficienti per stabilire un LMR provvisorio ed è necessario un ulteriore esame da parte dei responsabili della gestione dei rischi. L'LMR per le cipolline dovrebbe essere fissato allo specifico limite di determinazione. Tenendo conto delle informazioni supplementari sulle buone pratiche agricole fornite dall'Australia dopo la pubblicazione del parere motivato e data l'assenza di rischi per i consumatori, l'LMR per i semi di colza dovrebbe essere fissato nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 al livello vigente. Tale LMR sarà riveduto tenendo conto delle informazioni disponibili entro un termine di due anni a decorrere dalla pubblicazione del presente regolamento. |
(6) |
Per la sostanza orizalin l'Autorità ha presentato un parere motivato sugli LMR vigenti in conformità dell'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005 (6). Ha raccomandato di ridurre l'LMR per le uve da tavola. Per altri prodotti ha raccomandato di mantenere l'LMR vigente. L'Autorità ha concluso che, per quanto concerne gli LMR per kiwi e asparagi, alcune informazioni non erano disponibili ed è necessario un ulteriore esame da parte dei responsabili della gestione dei rischi. Dato che non sussistono rischi per i consumatori, gli LMR per tali prodotti dovrebbero essere fissati nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 al livello vigente o a quello indicato dall'Autorità. Tali LMR saranno riveduti tenendo conto delle informazioni disponibili entro un termine di due anni a decorrere dalla pubblicazione del presente regolamento. L'Autorità ha concluso che, per quanto concerne gli LMR per le banane, le informazioni disponibili non erano sufficienti per stabilire un LMR provvisorio ed è necessario un ulteriore esame da parte dei responsabili della gestione dei rischi. L'LMR per tale prodotto dovrebbe essere fissato allo specifico limite di determinazione. |
(7) |
Per la sostanza fenmedifam l'Autorità ha presentato un parere motivato sugli LMR vigenti in conformità dell'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005, in combinato disposto con l'articolo 12, paragrafo 1, del medesimo regolamento (7). Ha proposto di modificare la definizione di residuo L'Autorità ha concluso che per quanto riguarda gli LMR per fragole, bietole rosse, spinaci, bietole da foglia, cerfoglio, erba cipollina, foglie di sedano, prezzemolo, salvia, rosmarino, timo, basilico, foglie di alloro e dragoncello alcune informazioni non erano disponibili e ed è necessario un ulteriore esame da parte dei responsabili della gestione dei rischi. Dato che non sussistono rischi per i consumatori, gli LMR per tali prodotti dovrebbero essere fissati nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 al livello vigente o a quello indicato dall'Autorità. Tali LMR saranno riveduti tenendo conto delle informazioni disponibili entro un termine di due anni a decorrere dalla pubblicazione del presente regolamento. Per quanto riguarda l'LMR per le barbabietole da zucchero (radice), l'Autorità ha concluso che alcune informazioni non erano disponibili ed è necessario un ulteriore esame da parte dei responsabili della gestione dei rischi. Tenendo conto delle informazioni supplementari relative alle sperimentazioni sui residui fornite dalla Finlandia dopo la pubblicazione del parere motivato, l'LMR per la barbabietola da zucchero (radice) dovrebbe essere fissato, nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005, a «0,05 (*) mg/kg». Tale LMR sarà riveduto tenendo conto delle informazioni disponibili entro un termine di due anni a decorrere dalla pubblicazione del presente regolamento. L'Autorità ha concluso che per quanto riguarda gli LMR per la carne, il grasso, il fegato e i reni di suini, la carne, il grasso, il fegato e i reni di bovini, la carne, il grasso, il fegato e i reni di ovini, la carne, il grasso, il fegato e i reni di caprini, il latte vaccino, ovino e caprino, la carne, il grasso e il fegato del pollame e le uova di volatili le informazioni disponibili non erano sufficienti per stabilire un LMR provvisorio ed è necessario un ulteriore esame da parte dei responsabili della gestione dei rischi. Per tali prodotti gli LMR dovrebbero essere fissati allo specifico limite di determinazione. |
(8) |
Per quanto riguarda i prodotti sui quali l'impiego del prodotto fitosanitario in questione non è autorizzato e per i quali non esistono tolleranze all'importazione o CXL, gli LMR dovrebbero essere fissati allo specifico limite di determinazione o all'LMR di base, conformemente all'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 396/2005. |
(9) |
La Commissione ha consultato i laboratori di riferimento dell'Unione europea per i residui di antiparassitari in merito alla necessità di adattare alcuni limiti di determinazione. Per quanto riguarda varie sostanze, tali laboratori sono giunti alla conclusione che per alcuni prodotti gli sviluppi della tecnica richiedono la fissazione di specifici limiti di determinazione. |
(10) |
Sulla base dei pareri motivati dell'Autorità e tenendo conto dei fattori pertinenti alla materia in esame, le opportune modifiche degli LMR sono conformi alle prescrizioni dell'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005. |
(11) |
I partner commerciali dell'Unione sono stati consultati in merito ai nuovi LMR tramite l'Organizzazione mondiale del commercio e le loro osservazioni sono state prese in considerazione. |
(12) |
Il regolamento (CE) n. 396/2005 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza. |
(13) |
Per consentire condizioni normali di commercializzazione, trasformazione e consumo dei prodotti, il presente regolamento dovrebbe stabilire disposizioni transitorie per i prodotti ottenuti prima della modifica degli LMR e per i quali le informazioni confermano un livello elevato di protezione dei consumatori. |
(14) |
Prima dell'applicazione degli LMR modificati dovrebbe essere concesso un periodo di tempo ragionevole al fine di consentire agli Stati membri, ai paesi terzi e agli operatori dell'industria alimentare di prepararsi ad ottemperare alle nuove prescrizioni derivanti dalla modifica degli LMR. |
(15) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il regolamento (CE) n. 396/2005 nella sua forma precedente alle modifiche introdotte dal presente regolamento continuerà ad applicarsi a quanto prodotto prima dell'8 dicembre 2015.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 9 giugno 2016.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 18 novembre 2015
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1.
(2) Autorità europea per la sicurezza alimentare; Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for abamectin according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005. The EFSA Journal 2014; 12(9):3823.
(3) Autorità europea per la sicurezza alimentare; Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for desmedipham according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005. The EFSA Journal 2014; 12(7):3803.
(4) Autorità europea per la sicurezza alimentare; Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for dichlorprop-P according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005. The EFSA Journal 2014; 12(2):3552.
(5) Autorità europea per la sicurezza alimentare; Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for haloxyfop-P according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005. The EFSA Journal 2014; 12(10):3861.
(6) Autorità europea per la sicurezza alimentare; Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for oryzalin according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005. The EFSA Journal 2014; 12(8):3819.
(7) Autorità europea per la sicurezza alimentare; Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for phenmedipham according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005. The EFSA Journal 2014; 12(8):3807.
ALLEGATO
Gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 sono modificati come segue:
1) |
L'allegato II è così modificato:
|
2) |
L'allegato III è così modificato:
|
(1) Indica il limite inferiore di determinazione analitica.
(**) |
Combinazione di antiparassitario e codice alla quale si applica l'LMR fissato nell'allegato III, parte B. |
(F) |
= |
Liposolubile |
Abamectina (somma di avermectina B1a, avermectina B1b e isomero delta 8,9 di avermectina B1a) (F) (R)
(R) |
= |
La definizione del residuo è diversa per le seguenti combinazioni di antiparassitari e numeri di codice: Abamectina — codice 1000000 eccetto 1040000: avermectina B1a |
(+) |
L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 19 novembre 2017, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.
|
(+) |
L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi e alle sperimentazioni sui residui. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 19 novembre 2017, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.
|
(+) |
L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 19 novembre 2017, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.
|
(+) |
L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi e alle sperimentazioni sui residui. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 19 novembre 2017, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.
|
(+) |
L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 19 novembre 2017, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.
|
(+) |
L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi e alle sperimentazioni sui residui. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 19 novembre 2017, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.
|
(+) |
L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 19 novembre 2017, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.
|
(+) |
L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi e alle sperimentazioni sui residui. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 19 novembre 2017, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.
|
(+) |
L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 19 novembre 2017, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.
|
(+) |
L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi e alle sperimentazioni sui residui. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 19 novembre 2017, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.
|
(+) |
L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 19 novembre 2017, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.
|
(+) |
L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi e alle sperimentazioni sui residui. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 19 novembre 2017, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.
|
(+) |
L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 19 novembre 2017, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.
|
(+) |
Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.
|
Desmedifam
(+) |
L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative al metabolismo delle colture. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 19 novembre 2017, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.
|
(+) |
Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.
|
(+) |
L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative al metabolismo delle colture. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 19 novembre 2017, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.
|
(+) |
L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 19 novembre 2017, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.
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Fenmedifam
(+) |
L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alla stabilità all'immagazzinamento. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 1 novembre 2017, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.
|
(+) |
L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative al metabolismo delle colture e al metabolismo nelle colture a rotazione. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 19 novembre 2017, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.
|
(+) |
L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alle sperimentazioni sui residui, al metabolismo delle colture e al metabolismo nelle colture a rotazione. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 19 novembre 2017, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.
|
(+) |
L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative al metabolismo delle colture e al metabolismo nelle colture a rotazione. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 19 novembre 2017, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.
|
(+) |
Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.
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(+) |
L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alle sperimentazioni sui residui, al metabolismo delle colture e al metabolismo nelle colture a rotazione. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 19 novembre 2017, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.
|
(2) Per l'elenco completo dei prodotti di origine vegetale e animale ai quali si applicano gli LMR occorre fare riferimento all'allegato I.
(F) |
= |
Liposolubile |
Abamectina (somma di avermectina B1a, avermectina B1b e isomero delta 8,9 di avermectina B1a) (F) (R)
(R) |
= |
La definizione del residuo è diversa per le seguenti combinazioni di antiparassitari e numeri di codice: Abamectina — codice 1000000 eccetto 1040000: avermectina B1a |
(+) |
L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 19 novembre 2017, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.
|
(+) |
L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi e alle sperimentazioni sui residui. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 19 novembre 2017, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.
|
(+) |
L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 19 novembre 2017, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.
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(+) |
L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi e alle sperimentazioni sui residui. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 19 novembre 2017, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.
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(+) |
L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 19 novembre 2017, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.
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(+) |
L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi e alle sperimentazioni sui residui. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 19 novembre 2017, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.
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L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 19 novembre 2017, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.
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L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi e alle sperimentazioni sui residui. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 19 novembre 2017, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.
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L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 19 novembre 2017, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.
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L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi e alle sperimentazioni sui residui. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 19 novembre 2017, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.
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L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 19 novembre 2017, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.
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L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi e alle sperimentazioni sui residui. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 19 novembre 2017, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.
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L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 19 novembre 2017, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.
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Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.
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Desmedifam
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L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative al metabolismo delle colture. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 19 novembre 2017, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.
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Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.
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L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative al metabolismo delle colture. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 19 novembre 2017, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.
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L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 19 novembre 2017, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.
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Fenmedifam
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L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alla stabilità all'immagazzinamento. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 1 novembre 2017, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.
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L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative al metabolismo delle colture e al metabolismo nelle colture a rotazione. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 19 novembre 2017, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.
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L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alle sperimentazioni sui residui, al metabolismo delle colture e al metabolismo nelle colture a rotazione. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 19 novembre 2017, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.
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L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative al metabolismo delle colture e al metabolismo nelle colture a rotazione. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 19 novembre 2017, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.
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Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.
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(+) |
L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alle sperimentazioni sui residui, al metabolismo delle colture e al metabolismo nelle colture a rotazione. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 19 novembre 2017, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.
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(3) Indica il limite inferiore di determinazione analitica.
(4) Per l'elenco completo dei prodotti di origine vegetale e animale ai quali si applicano gli LMR occorre fare riferimento all'allegato I.
(F) |
= |
Liposolubile |
Diclorprop [somma di diclorprop (incluso diclorprop-P) e dei suoi sali, esteri e coniugati, espressa in diclorprop] (R)
(R) |
= |
La definizione del residuo è diversa per le seguenti combinazioni di antiparassitari e numeri di codice: Diclorprop — codice 1000000 eccetto 1040000: Somma di diclorprop (incluso diclorprop-p) e dei suoi sali, espressa in diclorprop |
(+) |
Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli altri ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.
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(+) |
L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 19 novembre 2017, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.
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Alossifop [somma di alossifop e dei suoi esteri, sali e coniugati espressa in alossifop [somma di isomeri (R) e (S) in qualunque rapporto] (F) (R)
(R) |
= |
La definizione del residuo è diversa per le seguenti combinazioni di antiparassitari e numeri di codice: Alossifop — codice 1000000 eccetto 1040000: Somma di alossifop e dei suoi esteri, sali e coniugati espressa in alossifop [somma di isomeri (R) e (S) in qualunque rapporto] |
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L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi, alle condizioni di magazzinaggio impiegate nelle sperimentazioni sui residui, ai metodi di analisi impiegati nelle sperimentazioni sui residui, ai metodi di analisi impiegati negli studi sulla stabilità al magazzinaggio. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 19 novembre 2017, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.
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(+) |
L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi, alla natura dei residui nei prodotti trasformati, alle condizioni di magazzinaggio impiegate nelle sperimentazioni sui residui, ai metodi di analisi impiegati nelle sperimentazioni sui residui, ai metodi di analisi impiegati negli studi sulla stabilità al magazzinaggio. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 19 novembre 2017, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.
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(+) |
L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi, alla natura dei residui nei prodotti trasformati, alle sperimentazioni sui residui, alle condizioni di magazzinaggio impiegate nelle sperimentazioni sui residui, ai metodi di analisi impiegati nelle sperimentazioni sui residui, ai metodi di analisi impiegati negli studi sulla stabilità al magazzinaggio. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 19 novembre 2017, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.
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Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli altri ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.
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L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi, alla natura dei residui nei prodotti trasformati, alle sperimentazioni sui residui, alle condizioni di magazzinaggio impiegate nelle sperimentazioni sui residui, ai metodi di analisi impiegati nelle sperimentazioni sui residui, ai metodi di analisi impiegati negli studi sulla stabilità al magazzinaggio. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 19 novembre 2017, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.
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L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alla stabilità al magazzinaggio e ai metodi di analisi. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 19 novembre 2017, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.
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L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alla stabilità al magazzinaggio, alla natura dei residui nei prodotti trasformati e ai metodi di analisi. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 19 novembre 2017, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.
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L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alla stabilità al magazzinaggio e ai metodi di analisi. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 19 novembre 2017, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.
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Orizalin (F)
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L' Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alle sperimentazioni sui residui. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 19 novembre 2017, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.
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L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alla stabilità al magazzinaggio e al metabolismo delle colture. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 19 novembre 2017, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.
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Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli altri ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.
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