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Document 32015R1906

Regolamento (UE) 2015/1906 della Commissione, del 22 ottobre 2015, che modifica il regolamento (CE) n. 282/2008 relativo ai materiali e agli oggetti di plastica riciclata destinati al contatto con gli alimenti (Testo rilevante ai fini del SEE)

GU L 278 del 23.10.2015, p. 11–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 09/10/2022; abrog. impl. da 32022R1616

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/1906/oj

23.10.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 278/11


REGOLAMENTO (UE) 2015/1906 DELLA COMMISSIONE

del 22 ottobre 2015

che modifica il regolamento (CE) n. 282/2008 relativo ai materiali e agli oggetti di plastica riciclata destinati al contatto con gli alimenti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE (1), in particolare l'articolo 5, paragrafo 1, lettera n),

considerando quanto segue:

(1)

Il considerando 20 del regolamento (CE) n. 282/2008 della Commissione (2) recita che le decisioni di autorizzazione dei processi di riciclo della plastica devono essere adottate conformemente alla procedura di regolamentazione di cui all'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1935/2004.

(2)

L'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 282/2008, relativo a tali decisioni, fa riferimento all'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1935/2004.

(3)

All'epoca dell'adozione del regolamento (CE) n. 282/2008, sia l'articolo 11, paragrafo 3, sia l'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1935/2004 facevano riferimento alla procedura di regolamentazione di cui all'articolo 5 della decisione 1999/468/CE del Consiglio (3).

(4)

L'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1935/2004 è stato modificato dal regolamento (CE) n. 596/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) al fine di introdurre la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE mediante il riferimento a un nuovo articolo 23, paragrafo 4, inserito nel regolamento (CE) n. 1935/2004.

(5)

Dato che l'autorizzazione di un processo di riciclo della plastica è un atto di portata individuale inteso ad attuare l'articolo 5, paragrafo 1, lettera n), del regolamento (CE) n. 1935/2004 e dato che l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 282/2008 stabilisce criteri di autorizzazione precisi, dovrebbe applicarsi la procedura di regolamentazione cui fa riferimento l'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1935/2004. La procedura di regolamentazione tuttavia non esiste più, essendo la decisione 1999/468/CE stata sostituita dal regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (5). A norma del regolamento (UE) n. 182/2011 la procedura d'esame è la procedura appropriata ai fini dell'autorizzazione dei processi di riciclo della plastica.

(6)

Dovrebbe essere adeguato il riferimento alla procedura di adozione contenuto nel regolamento (CE) n. 282/2008.

(7)

Il regolamento (CE) n. 282/2008 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza,

(8)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 282/2008 è sostituito dal seguente:

«1.   La Commissione adotta una decisione rivolta al richiedente rilasciando o rifiutando l'autorizzazione del processo di riciclo.

Si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (6).

La Commissione è assistita dal comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi istituito dall'articolo 58, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (7). Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 ottobre 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 338 del 13.11.2004, pag. 4.

(2)  Regolamento (CE) n. 282/2008 della Commissione, del 27 marzo 2008, relativo ai materiali e agli oggetti di plastica riciclata destinati al contatto con gli alimenti e che modifica il regolamento (CE) n. 2023/2006 (GU L 86 del 28.3.2008, pag. 9).

(3)  Decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23).

(4)  Regolamento (CE) n. 596/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, che adegua alla decisione 1999/468/CE del Consiglio determinati atti soggetti alla procedura di cui all'articolo 251 del trattato, per quanto riguarda la procedura di regolamentazione con controllo. Adeguamento alla procedura di regolamentazione con controllo — Quarta parte (GU L 188 del 18.7.2009, pag. 14).

(5)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).


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