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Document 32015D1765

    Decisione di esecuzione (UE) 2015/1765 della Commissione, del 30 settembre 2015, che modifica gli allegati I e II della decisione 2004/558/CE per quanto riguarda la qualifica di indenne da rinotracheite bovina infettiva del Land tedesco Baden-Württemberg e della regione italiana Valle d'Aosta [notificata con il numero C(2015) 6572] (Testo rilevante ai fini del SEE)

    GU L 257 del 2.10.2015, p. 44–46 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 20/04/2021; abrog. impl. da 32021R0620

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2015/1765/oj

    2.10.2015   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 257/44


    DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2015/1765 DELLA COMMISSIONE

    del 30 settembre 2015

    che modifica gli allegati I e II della decisione 2004/558/CE per quanto riguarda la qualifica di indenne da rinotracheite bovina infettiva del Land tedesco Baden-Württemberg e della regione italiana Valle d'Aosta

    [notificata con il numero C(2015) 6572]

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    vista la direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali della specie bovina e suina (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2, e l'articolo 10, paragrafo 2,

    considerando quanto segue:

    (1)

    La direttiva 64/432/CEE stabilisce norme sugli scambi all'interno dell'Unione di animali della specie bovina. A norma del suo articolo 9, uno Stato membro che abbia un programma nazionale obbligatorio di lotta contro una delle malattie contagiose elencate nel suo allegato E, parte II, può sottoporlo alla Commissione per approvazione. Tale elenco comprende la rinotracheite infettiva bovina, che descrive i sintomi clinici più evidenti dell'infezione da herpesvirus bovino di tipo 1 (BHV1). L'articolo 9 della direttiva 64/432/CEE prevede anche che siano precisate le garanzie complementari che possono essere richieste negli scambi intracomunitari.

    (2)

    L'articolo 10 della direttiva 64/432/CEE stabilisce inoltre che se uno Stato membro ritiene che il proprio territorio sia indenne, totalmente o in parte, da una delle malattie indicate nell'elenco dell'allegato E, parte II, di detta direttiva, esso presenta alla Commissione la documentazione giustificativa appropriata. Tale articolo prevede anche che siano precisate le garanzie complementari che possono essere richieste negli scambi intracomunitari.

    (3)

    La decisione 2004/558/CE (2) della Commissione approva i programmi di lotta e di eradicazione del virus BHV1 presentati dagli Stati membri indicati nell'elenco dell'allegato I di detta decisione per le regioni che sono elencate in tale allegato e alle quali si applicano garanzie complementari a norma dell'articolo 9 della direttiva 64/432/CEE.

    (4)

    L'allegato II della decisione 2004/558/CE elenca inoltre le regioni degli Stati membri che sono considerate indenni da BHV1 e alle quali si applicano le garanzie complementari a norma dell'articolo 10 della direttiva 64/432/CEE.

    (5)

    Attualmente tutte le regioni della Germania, ad eccezione dei Länder Baviera, Turingia, Sassonia, Sassonia-Anhalt, Brandeburgo, Berlino e Meclemburgo-Pomerania Occidentale figurano nell'allegato I della decisione 2004/558/CE. Questi Länder sono indenni da BHV1 e quindi figurano nell'allegato II di tale decisione.

    (6)

    La Germania ha appena presentato alla Commissione la documentazione giustificativa per ottenere la qualifica di indenne dal BHV1 per il Land Baden-Württemberg, nonché le garanzie complementari in virtù dell'articolo 10 della direttiva 64/432/CEE.

    (7)

    Alla luce della valutazione della documentazione giustificativa presentata dalla Germania, il Land Baden-Württemberg non dovrebbe più essere compreso nell'elenco di cui all'allegato I della decisione 2004/558/CE, bensì in quello di cui al suo allegato II e a tale Land andrebbe estesa l'applicazione delle garanzie complementari a norma dell'articolo 10 della direttiva 64/432/CEE. Gli allegati I e II della decisione 2004/558/CE devono quindi essere modificati di conseguenza.

    (8)

    Attualmente la regione italiana Valle d'Aosta figura nell'allegato I della decisione 2004/558/CE.

    (9)

    L'Italia ha appena presentato alla Commissione la documentazione giustificativa per ottenere la qualifica di indenne dal BHV1 per la regione Valle d'Aosta, nonché le garanzie complementari in virtù dell'articolo 10 della direttiva 64/432/CEE.

    (10)

    Alla luce della valutazione della documentazione giustificativa presentata dall'Italia, la regione Valle d'Aosta non dovrebbe più essere compresa nell'elenco di cui all'allegato I della decisione 2004/558/CE, bensì in quello di cui al suo allegato II e a tale regione andrebbe estesa l'applicazione delle garanzie complementari a norma dell'articolo 10 della direttiva 64/432/CEE. Gli allegati I e II della decisione 2004/558/CE devono quindi essere modificati di conseguenza.

    (11)

    La decisione 2004/558/CE va pertanto modificata in tal senso.

    (12)

    Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    Gli allegati I e II della decisione 2004/558/CE sono sostituiti dall'allegato della presente decisione.

    Articolo 2

    Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 30 settembre 2015

    Per la Commissione

    Vytenis ANDRIUKAITIS

    Membro della Commissione


    (1)  GU 121 del 29.7.1964, pag. 1977/64.

    (2)  Decisione 2004/558/CE della Commissione, del 15 luglio 2004, che stabilisce le modalità d'applicazione della direttiva 64/432/CEE del Consiglio per quanto riguarda le garanzie complementari per gli scambi intracomunitari di animali della specie bovina in relazione alla rinotracheite bovina infettiva e l'approvazione dei programmi di eradicazione presentati da alcuni Stati membri (GU L 249 del 23.7.2004, pag. 20).


    ALLEGATO

    «

    ALLEGATO I

    Stati membri

    Regioni degli Stati membri alle quali si applicano le garanzie complementari per la rinotracheite bovina infettiva a norma dell'articolo 9 della direttiva 64/432/CEE

    Belgio

    Tutte le regioni

    Repubblica ceca

    Tutte le regioni

    Germania

    I Länder:

    Brema

    Amburgo

    Assia

    Bassa Sassonia

    Renania Settentrionale-Vestfalia

    Renania-Palatinato

    Saar

    Schleswig-Holstein

    Italia

    Regione Friuli-Venezia Giulia

    Provincia autonoma di Trento

    ALLEGATO II

    Stati membri

    Regioni degli Stati membri alle quali si applicano le garanzie complementari per la rinotracheite bovina infettiva a norma dell'articolo 10 della direttiva 64/432/CEE

    Danimarca

    Tutte le regioni

    Germania

    I Länder:

    Baden-Württemberg

    Baviera

    Berlino

    Brandeburgo

    Meclemburgo-Pomerania Occidentale

    Sassonia

    Sassonia-Anhalt

    Turingia

    Italia

    Regione Valle d'Aosta

    Provincia autonoma di Bolzano

    Austria

    Tutte le regioni

    Finlandia

    Tutte le regioni

    Svezia

    Tutte le regioni

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