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Document 32015R1362

Regolamento (UE) 2015/1362 della Commissione, del 6 agosto 2015, che modifica l'allegato III del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo all'uso del diossido di silicio (E 551) negli estratti di rosmarino (E 392) (Testo rilevante ai fini del SEE)

GU L 210 del 7.8.2015, p. 22–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/1362/oj

7.8.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 210/22


REGOLAMENTO (UE) 2015/1362 DELLA COMMISSIONE

del 6 agosto 2015

che modifica l'allegato III del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo all'uso del diossido di silicio (E 551) negli estratti di rosmarino (E 392)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari (1), in particolare l'articolo 10, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

L'allegato III del regolamento (CE) n. 1333/2008 contiene un elenco dell'Unione di additivi alimentari autorizzati negli additivi, enzimi e aromi alimentari e nei nutrienti; esso ne specifica altresì le condizioni d'uso.

(2)

Tale elenco può essere aggiornato in conformità alla procedura uniforme di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) su iniziativa della Commissione o in seguito a una domanda in tal senso.

(3)

In data 27 ottobre 2014 è stata presentata, e diffusa presso gli Stati membri ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1331/2008, una domanda mirante ad autorizzare l'uso del diossido di silicio (E 551) come antiagglomerante aggiunto a forme in polvere dell'additivo alimentare antiossidante — estratto di rosmarino (E 392).

(4)

L'uso del diossido di silicio (E 551) come antiagglomerante consentirebbe all'estratto in polvere di rosmarino di rimanere fluido più a lungo senza rapprendersi/gelatinizzarsi durante il periodo di conservazione, di facilitarne l'uso e di essere usato in modo più efficiente una volta aggiunto agli alimenti.

(5)

Il comitato scientifico per l'alimentazione umana ha stabilito una DGA globale «non specificata» per il diossido di silicio (E 551) e altri silicati (di sodio, di potassio, di calcio e di magnesio), se utilizzati come antiagglomeranti (3). Ciò significa che l'uso di tale additivo ai livelli necessari per ottenere l'effetto tecnologico desiderato non presenta rischi per la salute. L'esposizione aggiuntiva del consumatore al diossido di silicio, se impiegato quale antiagglomerante nell'estratto di rosmarino, resterebbe limitata.

(6)

Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1331/2008, per aggiornare l'elenco UE degli additivi alimentari di cui all'allegato III del regolamento (CE) n. 1333/2008, la Commissione non è tenuta a chiedere il parere dell'Autorità se risulta che tale aggiornamento non abbia effetti sulla salute umana.

(7)

Poiché l'autorizzazione all'uso del diossido di silicio (E 551) negli estratti di rosmarino (E 392) costituisce un aggiornamento dell'elenco che non comporterà effetti sulla salute umana, non è necessario chiedere il parere dell'Autorità.

(8)

Nulla osta pertanto ad autorizzare l'uso del diossido di silicio (E 551) quale agente antiagglomerante negli estratti di rosmarino (E 392).

(9)

Occorre quindi modificare di conseguenza l'allegato III del regolamento (CE) n. 1333/2008.

(10)

I provvedimenti di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato III del regolamento (CE) n. 1333/2008 è modificato in conformità all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Il presente regolamento è vincolante in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 agosto 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 354 del 31.12.2008, pag. 16.

(2)  Regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che istituisce una procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari (GU L 354 del 31.12.2008, pag. 1).

(3)  Relazione del comitato scientifico per l'alimentazione umana, 25a serie, 1990.


ALLEGATO

Nella parte 2 dell'allegato III del regolamento (CE) n. 1333/2008, è inserita la seguente voce dopo la prima voce relativa all'additivo alimentare E 551, diossido di silicio:

«E 551

Diossido di silicio

30 000 mg/kg nella preparazione

Estratti in polvere essiccati di rosmarino (E 392)»


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