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Document 32015R0864

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/864 della Commissione, del 4 giugno 2015, che modifica il regolamento (CE) n. 340/2008 relativo alle tariffe e agli oneri pagabili all'Agenzia europea per le sostanze chimiche a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) (Testo rilevante ai fini del SEE)

GU L 139 del 5.6.2015, pp. 1–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/864/oj

5.6.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 139/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/864 DELLA COMMISSIONE

del 4 giugno 2015

che modifica il regolamento (CE) n. 340/2008 relativo alle tariffe e agli oneri pagabili all'Agenzia europea per le sostanze chimiche a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (1), in particolare l'articolo 74, paragrafo 1, e l'articolo 132,

considerando quanto segue:

(1)

In conformità all'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 340/2008 della Commissione (2), le tariffe e gli oneri di cui a tale regolamento sono rivisti annualmente tenendo conto del tasso di inflazione rilevato mediante l'indice europeo dei prezzi al consumo pubblicato da Eurostat in conformità al regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio (3).

(2)

A seguito di questa revisione annuale realizzata nel 2014, tali tariffe dovrebbero essere adattate secondo il tasso di inflazione media annuale applicabile pubblicato da Eurostat, che è pari a 1,5 % per l'anno 2013.

(3)

L'adeguamento delle tariffe e degli oneri è fissato a un livello tale che il gettito da essi derivante, insieme ad altre fonti di entrate dell'agenzia a norma dell'articolo 96, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1907/2006, è sufficiente a coprire i costi dei servizi forniti.

(4)

Il consiglio di amministrazione dell'Agenzia, nell'ambito dei poteri ad esso conferiti dal regolamento (CE) n. 1907/2006, dovrebbe continuare a monitorare gli sforzi profusi dall'Agenzia per migliorare l'efficienza al fine di ottenere il miglior rapporto tra risorse impiegate e risultati conseguiti. La Commissione dovrebbe tener conto del parere del consiglio di amministrazione in occasione della prossima revisione delle tariffe e degli oneri pagabili all'Agenzia conformemente all'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 340/2008 della Commissione.

(5)

Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 340/2008.

(6)

Per motivi di certezza giuridica il presente regolamento non dovrebbe applicarsi alle domande valide che sono pendenti alla data della sua entrata in vigore.

(7)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 133 del regolamento (CE) n. 1907/2006,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati da I a VIII del regolamento (CE) n. 340/2008 sono sostituiti dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento non si applica alle domande valide che sono pendenti alla data di entrata in vigore del medesimo.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 giugno 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)   GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1.

(2)  Regolamento (CE) n. 340/2008 della Commissione, del 16 aprile 2008, relativo alle tariffe e agli oneri pagabili all'Agenzia europea per le sostanze chimiche a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) (GU L 107 del 17.4.2008, pag. 6).

(3)  Regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio, del 23 ottobre 1995, relativo agli indici dei prezzi al consumo armonizzati (GU L 257 del 27.10.1995, pag. 1).


ALLEGATO

«ALLEGATO I

Tariffe per le registrazioni presentate a norma degli articoli 6, 7 o 11 del regolamento (CE) n. 1907/2006

Tabella 1

Tariffe ordinarie

 

Presentazione individuale

Presentazione congiunta

Tariffe per le sostanze da 1 a 10 tonnellate

1 739 EUR

1 304 EUR

Tariffe per le sostanze da 10 a 100 tonnellate

4 674 EUR

3 506 EUR

Tariffe per le sostanze da 100 a 1 000 tonnellate

12 501 EUR

9 376 EUR

Tariffe per le sostanze superiori a 1 000 tonnellate

33 699 EUR

25 274 EUR


Tabella 2

Tariffe ridotte per le PMI

 

MEDIA impresa

(presentazione individuale)

MEDIA impresa

(presentazione congiunta)

Piccola impresa

(presentazione individuale)

Piccola impresa

(presentazione congiunta)

Microimpresa

(presentazione individuale)

Microimpresa

(presentazione congiunta)

Tariffe per le sostanze da 1 a 10 tonnellate

1 131 EUR

848 EUR

609 EUR

457 EUR

87 EUR

65 EUR

Tariffe per le sostanze da 10 a 100 tonnellate

3 038 EUR

2 279 EUR

1 636 EUR

1 227 EUR

234 EUR

175 EUR

Tariffe per le sostanze da 100 a 1 000  tonnellate

8 126 EUR

6 094 EUR

4 375 EUR

3 282 EUR

625 EUR

469 EUR

Tariffe per le sostanze superiori a 1 000  tonnellate

21 904 EUR

16 428 EUR

11 795 EUR

8 846 EUR

1 685 EUR

1 264 EUR

«ALLEGATO II

Tariffe per le registrazioni presentate a norma dell'articolo 17, paragrafo 2, dell'articolo 18, paragrafi 2 e 3 o dell'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1907/2006

Tabella 1

Tariffe ordinarie

 

Presentazione individuale

Presentazione congiunta

Tariffa

1 739 EUR

1 304 EUR


Tabella 2

Tariffe ridotte per le PMI

 

MEDIA impresa

(presentazione individuale)

MEDIA impresa

(presentazione congiunta)

Piccola impresa

(presentazione individuale)

Piccola impresa

(presentazione congiunta)

Microimpresa

(presentazione individuale)

Microimpresa

(presentazione congiunta)

Tariffa

1 131 EUR

848 EUR

609 EUR

457 EUR

87 EUR

65 EUR

«ALLEGATO III

Tariffe per l'aggiornamento delle registrazioni a norma dell'articolo 22 del regolamento (CE) n. 1907/2006

Tabella 1

Tariffe ordinarie per l'aggiornamento della fascia di tonnellaggio

 

Presentazione individuale

Presentazione congiunta

Da 1-10 tonnellate a 10-100 tonnellate

2 935 EUR

2 201 EUR

Da 1-10 tonnellate a 100-1 000 tonnellate

10 762 EUR

8 071 EUR

Da 1-10 tonnellate a un tonnellaggio superiore a 1 000  tonnellate

31 960 EUR

23 970 EUR

Da 10-100 tonnellate a 100-1 000 tonnellate

7 827 EUR

5 870 EUR

Da 10-100 tonnellate a un tonnellaggio superiore a 1 000  tonnellate

29 025 EUR

21 768 EUR

Da 100-1 000 tonnellate a un tonnellaggio superiore a 1 000  tonnellate

21 198 EUR

15 898 EUR


Tabella 2

Tariffe ridotte per le PMI per l'aggiornamento della fascia di tonnellaggio

 

MEDIA impresa

(presentazione individuale)

MEDIA impresa

(presentazione congiunta)

Piccola impresa

(presentazione individuale)

Piccola impresa

(presentazione congiunta)

Microimpresa

(presentazione individuale)

Microimpresa

(presentazione congiunta)

Da 1-10 tonnellate a 10-100 tonnellate

1 908 EUR

1 431 EUR

1 027 EUR

770 EUR

147 EUR

110 EUR

Da 1-10 tonnellate a 100-1 000  tonnellate

6 995 EUR

5 246 EUR

3 767 EUR

2 825 EUR

538 EUR

404 EUR

Da 1-10 tonnellate a un tonnellaggio superiore a 1 000  tonnellate

20 774 EUR

15 580 EUR

11 186 EUR

8 389 EUR

1 598 EUR

1 198 EUR

Da 10-100 tonnellate a 100-1 000  tonnellate

5 087 EUR

3 816 EUR

2 739 EUR

2 055 EUR

391 EUR

294 EUR

Da 10-100 tonnellate a un tonnellaggio superiore a 1 000  tonnellate

18 866 EUR

14 150 EUR

10 159 EUR

7 619 EUR

1 451 EUR

1 088 EUR

Da 100-1 000 tonnellate a un tonnellaggio superiore a 1 000  tonnellate

13 779 EUR

10 334 EUR

7 419 EUR

5 564 EUR

1 060 EUR

795 EUR


Tabella 3

Tariffe per altri aggiornamenti

Tipo di aggiornamento

Modifica dell'identità del dichiarante con una modifica della personalità giuridica

1 631 EUR

Tipo di aggiornamento

Presentazione individuale

Presentazione congiunta

Modifica dell'accesso concesso alle informazioni nella domanda

Grado di purezza e/o identità delle impurità o degli additivi

4 892 EUR

3 669 EUR

Fascia di tonnellaggio pertinente

1 631 EUR

1 223 EUR

Sommario di studio o sommario esauriente di studio

4 892 EUR

3 669 EUR

Informazioni nella scheda di dati di sicurezza

3 261 EUR

2 446 EUR

Nome commerciale della sostanza

1 631 EUR

1 223 EUR

Designazione nella nomenclatura IUPAC per le sostanze di cui all'articolo 119, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1907/2006 non soggette a un regime transitorio

1 631 EUR

1 223 EUR

Designazione nella nomenclatura IUPAC per le sostanze di cui all'articolo 119, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1907/2006 utilizzate come prodotto intermedio nelle attività di ricerca e sviluppo a carattere scientifico o nelle attività di ricerca e sviluppo orientate ai prodotti e ai processi

1 631 EUR

1 223 EUR


Tabella 4

Tariffe ridotte per le PMI per altri aggiornamenti

Tipo di aggiornamento

MEDIA impresa

Piccola impresa

Microimpresa

Modifica dell'identità del dichiarante con una modifica della personalità giuridica

1 060 EUR

571 EUR

82 EUR

Tipo di aggiornamento

MEDIA impresa

(presentazione individuale)

MEDIA impresa

(presentazione congiunta)

Piccola impresa

(presentazione individuale)

Piccola impresa

(presentazione congiunta)

Microimpresa

(presentazione individuale)

Microimpresa

(presentazione congiunta)

Modifica dell'accesso concesso alle informazioni nella domanda

Grado di purezza e/o identità delle impurità o degli additivi

3 180 EUR

2 385 EUR

1 712 EUR

1 284 EUR

245 EUR

183 EUR

Fascia di tonnellaggio pertinente

1 060 EUR

795 EUR

571 EUR

428 EUR

82 EUR

61 EUR

Sommario di studio o sommario esauriente di studio

3 180 EUR

2 385 EUR

1 712 EUR

1 284 EUR

245 EUR

183 EUR

Informazioni nella scheda di dati di sicurezza

2 120 EUR

1 590 EUR

1 141 EUR

856 EUR

163 EUR

122 EUR

Nome commerciale della sostanza

1 060 EUR

795 EUR

571 EUR

428 EUR

82 EUR

61 EUR

Designazione nella nomenclatura IUPAC per le sostanze di cui all'articolo 119, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1907/2006 non soggette a un regime transitorio

1 060 EUR

795 EUR

571 EUR

428 EUR

82 EUR

61 EUR

Designazione nella nomenclatura IUPAC per le sostanze di cui all'articolo 119, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1907/2006 utilizzate come prodotto intermedio nelle attività di ricerca e sviluppo a carattere scientifico o nelle attività di ricerca e sviluppo orientate ai prodotti e ai processi

1 060 EUR

795 EUR

571 EUR

428 EUR

82 EUR

61 EUR

«ALLEGATO IV

Tariffe per le domande a norma dell'articolo 10, lettera a), punto xi), del regolamento (CE) n. 1907/2006

Tabella 1

Tariffe ordinarie

Oggetto della domanda di riservatezza

Presentazione individuale

Presentazione congiunta

Grado di purezza e/o identità delle impurità o degli additivi

4 892 EUR

3 669 EUR

Fascia di tonnellaggio pertinente

1 631 EUR

1 223 EUR

Sommario di studio o sommario esauriente di studio

4 892 EUR

3 669 EUR

Informazioni nella scheda di dati di sicurezza

3 261 EUR

2 446 EUR

Nome commerciale della sostanza

1 631 EUR

1 223 EUR

Designazione nella nomenclatura IUPAC per le sostanze di cui all'articolo 119, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1907/2006 non soggette a un regime transitorio

1 631 EUR

1 223 EUR

Designazione nella nomenclatura IUPAC per le sostanze di cui all'articolo 119, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1907/2006 utilizzate come prodotto intermedio nelle attività di ricerca e sviluppo a carattere scientifico o nelle attività di ricerca e sviluppo orientate ai prodotti e ai processi

1 631 EUR

1 223 EUR


Tabella 2

Tariffe ridotte per le PMI

Oggetto della domanda di riservatezza

MEDIA impresa

(presentazione individuale)

MEDIA impresa

(presentazione congiunta)

Piccola impresa

(presentazione individuale)

Piccola impresa

(presentazione congiunta)

Microimpresa

(presentazione individuale)

Microimpresa

(presentazione congiunta)

Grado di purezza e/o identità delle impurità o degli additivi

3 180 EUR

2 385 EUR

1 712 EUR

1 284 EUR

245 EUR

183 EUR

Fascia di tonnellaggio pertinente

1 060 EUR

795 EUR

571 EUR

428 EUR

82 EUR

61 EUR

Sommario di studio o sommario esauriente di studio

3 180 EUR

2 385 EUR

1 712 EUR

1 284 EUR

245 EUR

183 EUR

Informazioni nella scheda di dati di sicurezza

2 120 EUR

1 590 EUR

1 141 EUR

856 EUR

163 EUR

122 EUR

Nome commerciale della sostanza

1 060 EUR

795 EUR

571 EUR

428 EUR

82 EUR

61 EUR

Designazione nella nomenclatura IUPAC per le sostanze di cui all'articolo 119, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1907/2006 non soggette a un regime transitorio

1 060 EUR

795 EUR

571 EUR

428 EUR

82 EUR

61 EUR

Designazione nella nomenclatura IUPAC per le sostanze di cui all'articolo 119, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1907/2006 utilizzate come prodotto intermedio nelle attività di ricerca e sviluppo a carattere scientifico o nelle attività di ricerca e sviluppo orientate ai prodotti e ai processi

1 060 EUR

795 EUR

571 EUR

428 EUR

82 EUR

61 EUR

«ALLEGATO V

Tariffe e oneri per la notifica di attività di ricerca e sviluppo orientate ai prodotti e ai processi (PPORD) a norma dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1907/2006

Tabella 1

Tariffe per la notifica di PPORD

Tariffa ordinaria

544 EUR

Tariffa ridotta per le medie imprese

353 EUR

Tariffa ridotta per le piccole imprese

190 EUR

Tariffa ridotta per le microimprese

27 EUR


Tabella 2

Oneri per la proroga dell'esenzione PPORD

Onere ordinario

1 087 EUR

Onere ridotto per le medie imprese

707 EUR

Onere ridotto per le piccole imprese

380 EUR

Onere ridotto per le microimprese

54 EUR

«ALLEGATO VI

Tariffe per le domande di autorizzazione a norma dell'articolo 62 del regolamento (CE) n. 1907/2006

Tabella 1

Tariffe ordinarie

Tariffa di base

54 100 EUR

Tariffa supplementare per sostanza

10 820 EUR

Tariffa supplementare per impiego

10 820 EUR

Tariffa supplementare per richiedente

Se il richiedente supplementare non è una PMI: 40 575 EUR

Se il richiedente supplementare è una media impresa: 30 431 EUR

Se il richiedente supplementare è una piccola impresa: 18 259 EUR

Se il richiedente supplementare è una microimpresa: 4 058 EUR


Tabella 2

Tariffe ridotte per le medie imprese

Tariffa di base

40 575 EUR

Tariffa supplementare per sostanza

8 115 EUR

Tariffa supplementare per impiego

8 115 EUR

Tariffa supplementare per richiedente

Se il richiedente supplementare è una media impresa: 30 431 EUR

Se il richiedente supplementare è una piccola impresa: 18 259 EUR

Se il richiedente supplementare è una microimpresa: 4 058 EUR


Tabella 3

Tariffe ridotte per le piccole imprese

Tariffa di base

24 345 EUR

Tariffa supplementare per sostanza

4 869 EUR

Tariffa supplementare per impiego

4 869 EUR

Tariffa supplementare per richiedente

Se il richiedente supplementare è una piccola impresa: 18 259 EUR

Se il richiedente supplementare è una microimpresa: 4 058 EUR


Tabella 4

Tariffe ridotte per le microimprese

Tariffa di base

5 410 EUR

Tariffa supplementare per sostanza

1 082 EUR

Tariffa supplementare per impiego

1 082 EUR

Tariffa supplementare per richiedente

Richiedente supplementare: 4 057 EUR

«ALLEGATO VII

Oneri per la revisione di un'autorizzazione a norma dell'articolo 61 del regolamento (CE) n. 1907/2006

Tabella 1

Oneri ordinari

Onere di base

54 100 EUR

Onere supplementare per impiego

10 820 EUR

Onere supplementare per sostanza

10 820 EUR

Onere supplementare per richiedente

Se il richiedente supplementare non è una PMI: 40 575 EUR

Se il richiedente supplementare è una media impresa: 30 431 EUR

Se il richiedente supplementare è una piccola impresa: 18 259 EUR

Se il richiedente supplementare è una microimpresa: 4 058 EUR


Tabella 2

Oneri ridotti per le medie imprese

Onere di base

40 575 EUR

Onere supplementare per impiego

8 115 EUR

Onere supplementare per sostanza

8 115 EUR

Onere supplementare per richiedente

Se il richiedente supplementare è una media impresa: 30 431 EUR

Se il richiedente supplementare è una piccola impresa: 18 259 EUR

Se il richiedente supplementare è una microimpresa: 4 058 EUR


Tabella 3

Oneri ridotti per le piccole imprese

Onere di base

24 345 EUR

Onere supplementare per impiego

4 869 EUR

Onere supplementare per sostanza

4 869 EUR

Onere supplementare per richiedente

Se il richiedente supplementare è una piccola impresa: 18 259 EUR

Se il richiedente supplementare è una microimpresa: 4 058 EUR


Tabella 4

Oneri ridotti per le microimprese

Onere di base

5 410 EUR

Onere supplementare per impiego

1 082 EUR

Onere supplementare per sostanza

1 082 EUR

Onere supplementare per richiedente

Se il richiedente supplementare è una microimpresa: 4 058 EUR

«ALLEGATO VIII

Tariffe per i ricorsi a norma dell'articolo 92 del regolamento (CE) n. 1907/2006

Tabella 1

Tariffe ordinarie

Ricorso contro una decisione a norma:

Tariffa

dell'articolo 9 o 20 del regolamento (CE) n. 1907/2006

2 392 EUR

dell'articolo 27 o 30 del regolamento (CE) n. 1907/2006

4 783 EUR

dell'articolo 51 del regolamento (CE) n. 1907/2006

7 175 EUR


Tabella 2

Tariffe ridotte per le PMI

Ricorso contro una decisione a norma:

Tariffa

dell'articolo 9 o 20 del regolamento (CE) n. 1907/2006

1 794 EUR

dell'articolo 27 o 30 del regolamento (CE) n. 1907/2006

3 587 EUR

dell'articolo 51 del regolamento (CE) n. 1907/2006

5 381 EUR

»

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