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Document 32015R0712
Commission Implementing Regulation (EU) 2015/712 of 28 April 2015 amending Regulation (EU) No 103/2012 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature
Regolamento di esecuzione (UE) 2015/712 della Commissione, del 28 aprile 2015, che modifica il regolamento (UE) n. 103/2012 relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
Regolamento di esecuzione (UE) 2015/712 della Commissione, del 28 aprile 2015, che modifica il regolamento (UE) n. 103/2012 relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
C/2015/3018
GU L 114 del 5.5.2015, p. 1–3
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
5.5.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 114/1 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/712 DELLA COMMISSIONE
del 28 aprile 2015
che modifica il regolamento (UE) n. 103/2012 relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio del 23 luglio 1987 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a),
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (UE) n. 953/2013 del Consiglio (2) ha modificato l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 e ha sostituito i codici NC 8528 59 10, 8528 59 40 e 8528 59 80 con i codici NC 8528 59 20, 8528 59 31, 8528 59 39 e 8528 59 70. |
(2) |
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 103/2012 della Commissione (3) concernente la classificazione delle merci, adottato per garantire un'applicazione uniforme della nomenclatura combinata instaurata dal regolamento (CEE) n. 2658/87, fa riferimento a codici NC non più esistenti. Esso deve pertanto essere aggiornato tramite modifiche che tengano conto del codice NC corretto attualmente in vigore. |
(3) |
Il comitato del codice doganale non ha espresso un parere entro il termine stabilito dal suo presidente, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 103/2012 è sostituito dal testo riportato nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 28 aprile 2015
Per la Commissione,
a nome del presidente
Heinz ZOUREK
Direttore generale della DG Fiscalità e unione doganale
(1) GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.
(2) Regolamento (UE) n. 953/2013 del Consiglio, del 26 settembre 2013, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune (GU L 263 del 5.10.2013, pag. 4).
(3) Regolamento di esecuzione (UE) n. 103/2012 della Commissione, del 7 febbraio 2012, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata (GU L 36 del 9.2.2012, pag. 17).
ALLEGATO
«ALLEGATO
Descrizione delle merci |
Classificazione (codice NC) |
Motivazione |
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(1) |
(2) |
(3) |
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Un pannello modulare smontato (denominato “parete LED”) comprendente diversi moduli a forma di piastrelle, che misurano ciascuna circa 38 × 38 × 9 cm. Ciascuna piastrella contiene diodi a emissione luminosa rossi, verdi e blu e ha una risoluzione di 16 × 16 pixel, una dimensione del punto di 24 mm, una densità luminosa di 2 000 cd/m2 e una frequenza di aggiornamento di oltre 300 Hz. Esse contengono altresì l'elettronica di funzionamento. Il pannello è presentato in abbinamento a un sistema di elaborazione comprensivo di:
Il segnale elaborato è trasmesso dal processore di segnali a un distributore di dati per mezzo di cavi di fibra ottica. Il distributore di dati a sua volta trasmette i dati alle diverse piastrelle del pannello. Il pannello sembra essere adatto ad eventi sportivi o ricreativi, alla segnaletica commerciale ecc., ma non alla visione ravvicinata. |
8528 59 39 |
Classificazione a norma delle regole generali 1, 2, lettera a, e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata e del testo dei codici NC 8528 , 8528 59 e 8528 59 39 . Tenuto conto che il pannello può riprodurre video, non può essere considerato un dispositivo elettrico a fini di segnalazione visiva. Si esclude pertanto la classificazione alla voce 8531 come pannello indicatore. Tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive, ovvero le dimensioni dello schermo, gli standard TV (CVBS) e le modalità video supportati, la dimensione del punto non adatta alla visione ravvicinata e l'alta luminosità, del suo utilizzo per eventi sportivi o ricreativi, per la segnaletica commerciale ecc., esso non può essere considerato un tipo di pannello utilizzato unicamente o principalmente per un sistema automatico di elaborazione dell'informazione riportato alla voce 8471 . Pertanto, si esclude anche la classificazione alla sottovoce 8528 51 00 . Dal momento che può visualizzare segnali provenienti da una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione (ADP) ad un livello sufficiente per poter essere utilizzato concretamente con questa macchina, il pannello è ritenuto in grado di visualizzare segnali provenienti da macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione con un livello di funzionalità accettabile. Il pannello va pertanto classificato al codice NC 8528 59 39 come altro dispositivo di visualizzazione a colori a schermo piatto in grado di visualizzare segnali provenienti da macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione con un livello di funzionalità accettabile.» |