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Document 32015R0404

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/404 della Commissione, dell' 11 marzo 2015 , che modifica il regolamento (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive beflubutamid, captano, dimetoato, dimetomorf, etoprofos, fipronil, folpet, formetanato, glufosinato, metiocarb, metribuzin, fosmet, pirimifosmetile e propamocarb Testo rilevante ai fini del SEE

GU L 67 del 12.3.2015, p. 6–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/404/oj

12.3.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 67/6


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/404 DELLA COMMISSIONE

dell'11 marzo 2015

che modifica il regolamento (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive beflubutamid, captano, dimetoato, dimetomorf, etoprofos, fipronil, folpet, formetanato, glufosinato, metiocarb, metribuzin, fosmet, pirimifosmetile e propamocarb

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (1), in particolare l'articolo 17, primo comma,

considerando quanto segue:

(1)

La parte A dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (2) elenca le sostanze attive che si ritengono approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009.

(2)

Le approvazioni delle sostanze attive captano, dimetoato, dimetomorf, etoprofos, fipronil, folpet, formetanato, glufosinato, metiocarb, metribuzin, fosmet, pirimifosmetile e propamocarb scadranno il 30 settembre 2017 e l'approvazione della sostanza attiva beflubutamid scadrà il 30 novembre 2017. Sono state presentate domande di rinnovo delle approvazioni delle suddette sostanze attive. Dato che a tali sostanze attive si applicano le prescrizioni del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione (3), è necessario concedere tempo sufficiente per completare la procedura di rinnovo nel rispetto di tale regolamento. Di conseguenza è probabile che l'approvazione delle suddette sostanze attive scada prima che sia stata adottata una decisione in merito al loro rinnovo. È quindi necessario prorogare il loro periodo di approvazione.

(3)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011.

(4)

Considerate le finalità dell'articolo 17, primo comma, del regolamento (CE) n. 1107/2009, nei casi in cui non vengano presentati fascicoli supplementari a norma del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 al più tardi 30 mesi prima della rispettiva data di scadenza di cui all'allegato del presente regolamento, la Commissione fissa la data di scadenza alla stessa data prevista prima del presente regolamento o alla prima possibile data successiva.

(5)

Considerate le finalità dell'articolo 17, primo comma, del regolamento (CE) n. 1107/2009, nei casi in cui la Commissione adotta un regolamento che stabilisce che l'approvazione di una sostanza attiva di cui all'allegato del presente regolamento non viene rinnovata poiché i criteri di approvazione non sono rispettati, la Commissione fissa la data di scadenza alla stessa data prevista prima del presente regolamento o, se tale data è successiva, alla data di entrata in vigore del regolamento che stabilisce che l'approvazione della sostanza attiva non è rinnovata.

(6)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La parte A dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificata conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 marzo 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive approvate (GU L 153 dell'11.6.2011, pag. 1).

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione, del 18 settembre 2012, che stabilisce le norme necessarie per l'attuazione della procedura di rinnovo dell'approvazione delle sostanze attive a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (GU L 252 del 19.9.2012, pag. 26).


ALLEGATO

La parte A dell'allegato del regolamento (UE) n. 540/2011 è così modificata:

1)

nella sesta colonna «Scadenza dell'approvazione» della riga numero 145, captano, la data «30 settembre 2017» è sostituita dalla data «31 luglio 2018»;

2)

nella sesta colonna «Scadenza dell'approvazione» della riga numero 146, folpet, la data «30 settembre 2017» è sostituita dalla data «31 luglio 2018»;

3)

nella sesta colonna «Scadenza dell'approvazione» della riga numero 147, formetanato, la data «30 settembre 2017» è sostituita dalla data «31 luglio 2018»;

4)

nella sesta colonna «Scadenza dell'approvazione» della riga numero 148, metiocarb, la data «30 settembre 2017» è sostituita dalla data «31 luglio 2018»;

5)

nella sesta colonna «Scadenza dell'approvazione» della riga numero 149, dimetoato, la data «30 settembre 2017» è sostituita dalla data «31 luglio 2018»;

6)

nella sesta colonna «Scadenza dell'approvazione» della riga numero 150, dimetomorf, la data «30 settembre 2017» è sostituita dalla data «31 luglio 2018»;

7)

nella sesta colonna «Scadenza dell'approvazione» della riga numero 151, glufosinato, la data «30 settembre 2017» è sostituita dalla data «31 luglio 2018»;

8)

nella sesta colonna «Scadenza dell'approvazione» della riga numero 152, metribuzin, la data «30 settembre 2017» è sostituita dalla data «31 luglio 2018»;

9)

nella sesta colonna «Scadenza dell'approvazione» della riga numero 153, fosmet, la data «30 settembre 2017» è sostituita dalla data «31 luglio 2018»;

10)

nella sesta colonna «Scadenza dell'approvazione» della riga numero 154, propamocarb, la data «30 settembre 2017» è sostituita dalla data «31 luglio 2018»;

11)

nella sesta colonna «Scadenza dell'approvazione» della riga numero 155, etoprofos, la data «30 settembre 2017» è sostituita dalla data «31 luglio 2018»;

12)

nella sesta colonna «Scadenza dell'approvazione» della riga numero 156, pirimifosmetile, la data «30 settembre 2017» è sostituita dalla data «31 luglio 2018»;

13)

nella sesta colonna «Scadenza dell'approvazione» della riga numero 157, fipronil, la data «30 settembre 2017» è sostituita dalla data «31 luglio 2018»;

14)

nella sesta colonna «Scadenza dell'approvazione» della riga numero 158, beflubutamid, la data «30 novembre 2017» è sostituita dalla data «31 luglio 2018».


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