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Document 32015R0307

    Regolamento di esecuzione (UE) 2015/307 della Commissione, del 26 febbraio 2015 , che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda le condizioni di approvazione della sostanza attiva triclopir Testo rilevante ai fini del SEE

    GU L 56 del 27.2.2015, p. 6–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/307/oj

    27.2.2015   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 56/6


    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/307 DELLA COMMISSIONE

    del 26 febbraio 2015

    che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda le condizioni di approvazione della sostanza attiva triclopir

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (1), in particolare la seconda alternativa di cui all'articolo 21, paragrafo 3, e l'articolo 78, paragrafo 2,

    considerando quanto segue:

    (1)

    La direttiva 2006/74/CE della Commissione (2) ha inserito il triclopir come sostanza attiva nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio (3), a condizione che gli Stati membri interessati garantissero che il notificante, su richiesta del quale il triclopir era stato iscritto in detto allegato, fornisse informazioni supplementari di conferma sulla valutazione dei rischi per uccelli e mammiferi dovuti ad esposizioni acute e di lunga durata e dei rischi per gli organismi acquatici dovuti all'esposizione al metabolita 6-cloro-2-piridinol.

    (2)

    Le sostanze attive incluse nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE sono considerate approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 e sono elencate nella parte A dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (4).

    (3)

    Il notificante ha presentato allo Stato membro relatore, l'Irlanda, entro i termini previsti, informazioni supplementari per confermare la valutazione dei rischi per gli uccelli, i mammiferi e gli organismi acquatici.

    (4)

    L'Irlanda ha valutato le informazioni supplementari fornite dal notificante e, il 25 gennaio 2011 e il 22 novembre 2013, ha presentato agli altri Stati membri, alla Commissione e all'Autorità europea per la sicurezza alimentare (di seguito «l'Autorità») la propria valutazione sotto forma di due addenda al progetto di relazione di valutazione.

    (5)

    La Commissione ha ritenuto che le informazioni supplementari fornite dal notificante abbiano dimostrato l'impossibilità di escludere un rischio inaccettabile per gli uccelli e i mammiferi, se non attraverso l'imposizione di ulteriori restrizioni.

    (6)

    La Commissione ha invitato il notificante a presentare le sue osservazioni in merito alla relazione di riesame relativa al triclopir.

    (7)

    La Commissione ha concluso che le informazioni supplementari di conferma richieste non siano state fornite completamente e che non sia possibile escludere un rischio inaccettabile per gli uccelli e i mammiferi, se non attraverso l'imposizione di ulteriori restrizioni.

    (8)

    Si conferma che la sostanza attiva triclopir deve essere considerata approvata a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009. Al fine di ridurre al minimo l'esposizione degli uccelli e dei mammiferi, è però opportuno modificare le condizioni di impiego di tale sostanza attiva, in particolare limitandone l'uso.

    (9)

    L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 dovrebbe quindi essere modificato di conseguenza.

    (10)

    È opportuno concedere agli Stati membri il tempo necessario per modificare o revocare le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti triclopir.

    (11)

    Laddove gli Stati membri concedano un periodo di tolleranza a norma dell'articolo 46 del regolamento (CE) n. 1107/2009, nel caso di prodotti fitosanitari contenenti triclopir tale periodo dovrebbe terminare al più tardi 18 mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.

    (12)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Modifica del regolamento (CE) n. 540/2011

    La parte A dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificata conformemente all'allegato del presente regolamento.

    Articolo 2

    Misure transitorie

    In conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 gli Stati membri modificano o revocano all'occorrenza le autorizzazioni esistenti per i prodotti fitosanitari contenenti triclopir come sostanza attiva entro il 19 settembre 2015.

    Articolo 3

    Periodo di tolleranza

    L'eventuale periodo di tolleranza concesso dagli Stati membri a norma dell'articolo 46 del regolamento (CE) n. 1107/2009 è il più breve possibile e scade non oltre il 19 settembre 2016.

    Articolo 4

    Entrata in vigore

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 26 febbraio 2015

    Per la Commissione

    Il presidente

    Jean-Claude JUNCKER


    (1)  GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.

    (2)  Direttiva 2006/74/CE della Commissione, del 21 agosto 2006, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio ai fini dell'inserimento del diclorprop-P, del metconazolo, del pirimetanil e del triclopir come sostanze attive (GU L 235 del 30.8.2006, pag. 17).

    (3)  Direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1).

    (4)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive approvate (GU L 153 dell'11.6.2011, pag. 1).


    ALLEGATO

    Nella parte A dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, il testo della colonna «Disposizioni specifiche» della riga 136, triclopir, è sostituito dal seguente:

    «PARTE A

    Possono essere autorizzati solo gli usi come erbicida. Sono autorizzati esclusivamente gli usi che comportano un'applicazione totale annua non superiore a 480 g di sostanza attiva per ettaro.

    PARTE B

    Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni della relazione di riesame sul triclopir, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva adottata dal comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi il 12 dicembre 2014.

    Nell'ambito di questa valutazione generale, gli Stati membri devono:

    prestare particolare attenzione alla protezione delle acque sotterranee nelle zone esposte a rischi. Le condizioni di autorizzazione devono comprendere misure di contenimento dei rischi e se necessario andranno introdotti programmi di monitoraggio nelle zone esposte a rischi,

    prestare particolare attenzione alla sicurezza degli operatori e garantire che le condizioni d'impiego prevedano l'uso di dispositivi di protezione personale appropriati,

    prestare particolare attenzione alla protezione di uccelli, mammiferi, organismi acquatici e piante non bersaglio. Le condizioni di autorizzazione devono comprendere, se del caso, misure di contenimento dei rischi.»


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