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Document 32015R0255

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/255 della Commissione, del 13 febbraio 2015 , recante approvazione di una modifica minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Marchfeldspargel (IGP)]

GU L 43 del 18.2.2015, p. 3–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/255/oj

18.2.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 43/3


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/255 DELLA COMMISSIONE

del 13 febbraio 2015

recante approvazione di una modifica minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Marchfeldspargel (IGP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l'articolo 53, paragrafo 2, secondo comma,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 53, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha esaminato la domanda dell'Austria relativa all'approvazione di una modifica del disciplinare dell'indicazione geografica protetta «Marchfeldspargel», registrata in virtù del regolamento (CE) n. 1263/96 della Commissione (2), quale modificato dal regolamento (CE) n. 564/2002 (3).

(2)

La domanda è intesa a modificare il disciplinare inserendovi un diverso organismo di controllo.

(3)

La Commissione ha esaminato la modifica e la ritiene giustificata. Poiché si tratta di una modifica minore ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione può approvarla senza seguire la procedura di cui agli articoli da 50 a 52 del medesimo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il disciplinare della denominazione di origine protetta «Marchfeldspargel» è modificato conformemente all'allegato I del presente regolamento.

Articolo 2

Il documento unico consolidato che riepiloga gli elementi principali del disciplinare è riportato nell'allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 febbraio 2015

Per la Commissione,

a nome del presidente

Phil HOGAN

Membro della Commissione


(1)  GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.

(2)  Regolamento (CE) n. 1263/96 della Commissione, del 1o luglio 1996, che completa l'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 relativo alla registrazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine nel quadro della procedura di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 (GU L 163 del 2.7.1996, pag. 19).

(3)  Regolamento (CE) n. 564/2002 della Commissione, del 2 aprile 2002, che modifica alcuni elementi del disciplinare di due denominazioni figuranti nell'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 relativo alla registrazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine nel quadro della procedura di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari e che modifica alcuni elementi del disciplinare di una denominazione figurante nell'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 relativo all'iscrizione di alcune denominazioni nel Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette di cui al regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio (Marchfeldspargel/Baena/Lammefjordsgulerod) (GU L 86 del 3.4.2002, pag. 7).


ALLEGATO I

Nel disciplinare dell'indicazione geografica protetta «Marchfeldspargel» sono approvate le seguenti modifiche.

Al punto 5, lettera g) del disciplinare, l'organismo di controllo indicato, il Landeshauptmann von Niederösterreich, è sostituito dall'organismo di controllo privato seguente:

SGS Austria Controll-Co.GesmbH

Diefenbachgasse 35

1150 Vienna

AUSTRIA

Tel. + 43-1-512 25 67-0

Fax (00 43 1) -512 25 67 -9

E-mail: sgs.austria@sgs.com

Il nome dell'organizzazione richiedente è stato così modificato:

«Verein Genuss Region Marchfeldspargel g.g.A.»


ALLEGATO II

DOCUMENTO UNICO CONSOLIDATO

Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari (1)

«MARCHFELDSPARGEL»

N. CE: AT-PGI-0217-01213 — 11.3.2014

IGP (X) DOP ( )

1.   Denominazione

«Marchfeldspargel»

2.   Stato membro o paese terzo

Austria

3.   Descrizione del prodotto agricolo o alimentare

3.1.   Tipo di prodotto

Classe 1.6. Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati.

3.2.   Descrizione del prodotto a cui si applica la denominazione di cui al punto 1

I turioni (= germogli di asparagi «Asparagus officinalis L.») devono essere interi, sani, non danneggiati da un lavaggio inadeguato, puliti, di aspetto e odore freschi, esenti da parassiti e danni causati da roditori o insetti, ammaccature o umidità esterna anormale e privi di odore e/o sapore estranei. Il taglio praticato alla base dell'asparago deve essere quanto più netto possibile. Inoltre i turioni non devono essere vuoti, spaccati o pelati. Sono tollerate, in misura limitata, piccole spaccature sopraggiunte dopo la raccolta. I «Marchfeldspargel» hanno un gusto d'asparago marcato e delicato, leggermente amarognolo. Al gusto non devono essere amari o fibrosi.

Gli asparagi sono suddivisi in quattro gruppi in funzione della colorazione:

asparagi bianchi,

asparagi violetti: l'apice è di colore da rosato a violetto-porpora e una parte del turione presenta una colorazione bianca,

asparagi violetto-verdi: in parte violetti e con colorazione verde,

asparagi verdi: l'apice e la maggior parte del turione devono presentare una colorazione verde.

La lunghezza massima ammessa è di 22 cm per gli asparagi bianchi e violetti e di 25 cm per gli asparagi violetto-verdi e verdi.

Varietà:

varietà tedesche: Ruhm von Braunschweig, Schwetzinger Meisterschuss, Huchels Auslese, Lukullus, Vulkan, Presto, Merkur, Hermes, Eposs, Ravel, Ramos;

varietà di asparagi verdi (privi di antociani): Spaganiva, Schneewittchen, Schneekopf;

varietà olandesi: Venlim, Carlim, Gijnlim, Boonlim, Backlim, Thielim, Horlim, Prelim, Grolim;

varietà francesi: Larac, Cito, Aneto, Desto, Selection «Darbonne n. 4», Selection «Darbonne n. 3», Jacq. Ma. 2001, Jacq. Ma. 2002, Andreas, Dariana, Cipres, Viola;

varietà americana: Mary Washington.

3.3.   Materie prime (solo per i prodotti trasformati)

3.4.   Alimenti per animali (solo per i prodotti di origine animale)

3.5.   Fasi specifiche della produzione che devono avere luogo nella zona geografica delimitata

3.6.   Norme specifiche in materia di affettatura, grattugiatura, confezionamento ecc.

I «Marchfeldspargel» sono confezionati in mazzi saldamente legati, disposti a strati in confezioni unitarie o in piccole confezioni. La calibrazione è determinata dal diametro, conformemente al disciplinare. Il contenuto di ogni confezione o di ogni mazzo deve essere omogeneo e comprendere esclusivamente asparagi della stessa origine, qualità e colorazione. Il confezionamento è effettuato esclusivamente con materiali in grado di proteggere dall'umidità e dalla luce e di garantire una chiusura ermetica.

Un sistema speciale di trasporto garantisce la distribuzione degli asparagi in tutta l'Austria entro 24 ore dalla raccolta.

3.7.   Norme specifiche in materia di etichettatura

Logo comune; la denominazione protetta «Marchfeldspargel», nonché il nome, l'indirizzo, il tipo di colorazione, la classe, il calibro, il peso e il numero di confezioni.

4.   Delimitazione concisa della zona geografica

Marchfeld: la pianura fertile situata ad est di Vienna tra il Danubio e la Morava (in tedesco: March), delimitata a sud dal Danubio, ad est dalla Morava, a nord dalle colline del Weinviertler Hügelland, ad ovest dai confini dalla città di Vienna.

5.   Legame con la zona geografica

5.1.   Specificità della zona geografica

La regione di Marchfeld risente moderatamente del clima delle steppe pannoniche e presenta tipi di suolo particolari (suoli fluviali, terre nere, suoli colluviali e alluvionali ad elevato tenore di humus e con tenori variabili di argilla e di loess). Insieme alla Stiria sudorientale, essa gode del più lungo periodo di soleggiamento di tutta l'Austria e fa parte delle regioni più calde del paese. Dal 19o secolo la regione di Marchfeld occupa una posizione di rilievo nella coltura dell'asparago (all'epoca della monarchia austroungarica, la corte imperiale di Vienna si approvvigionava da alcuni produttori della zona); gli orticoltori di questa regione vantano quindi una lunga esperienza nella coltura dell'asparago. Le favorevoli condizioni di produzione che caratterizzano la regione di Marchfeld favoriscono il rispetto dei criteri ecologici.

5.2.   Specificità del prodotto

I «Marchfeldspargel» sono caratterizzati da un aroma d'asparago del tutto particolare, contengono meno sostanze amare rispetto ai prodotti simili e sono eccezionalmente teneri.

5.3.   Legame causale tra la zona geografica e la qualità o le caratteristiche del prodotto (per le DOP) o una qualità specifica, la reputazione o altre caratteristiche del prodotto (per le IGP)

Le condizioni climatiche, associate ai particolari tipi di suolo, sono ideali per la coltura dell'asparago. Le temperature medie particolarmente miti e un grado di umidità sufficiente offrono condizioni molto favorevoli per le colture. L'asparago nella sua forma selvatica è quindi originario della regione di Marchfeld. La lunga esperienza degli orticoltori della regione di Marchfeld contribuisce a garantire che vengano coltivate soltanto le varietà più confacenti alle particolari condizioni di produzione. Trattandosi di varietà particolarmente adatte alle condizioni pedologiche, i «Marchfeldspargel» contengono pochissime sostanze amare. Inoltre i turioni dei «Marchfeldspargel» vengono raccolti più spesso rispetto ai prodotti simili, per cui risultano scarsamente legnosi.

I «Marchfeldspargel» godono peraltro di un'eccellente reputazione. Alle manifestazioni di apertura della stagione degli asparagi di Marchfeld, in occasione delle quali viene eletta la «reginetta degli asparagi di Marchfeld», partecipano infatti celebrità del mondo della politica, degli affari e della cultura.

Riferimento alla pubblicazione del disciplinare

[articolo 5, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 510/2006

http://www.patentamt.at/Media/Marchfeldspargel.pdf


(1)  GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12. Sostituito dal regolamento (UE) n. 1151/2012.


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