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Document 32015R0243

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/243 della Commissione, del 13 febbraio 2015 , che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008 per quanto riguarda la voce relativa agli Stati Uniti nell'elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti da cui determinati prodotti ottenuti dal pollame possono essere importati o transitare nell'Unione in relazione all'influenza aviaria ad alta patogenicità Testo rilevante ai fini del SEE

GU L 41 del 17.2.2015, p. 5–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 20/04/2021; abrog. impl. da 32020R0692

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/243/oj

17.2.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 41/5


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/243 DELLA COMMISSIONE

del 13 febbraio 2015

che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008 per quanto riguarda la voce relativa agli Stati Uniti nell'elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti da cui determinati prodotti ottenuti dal pollame possono essere importati o transitare nell'Unione in relazione all'influenza aviaria ad alta patogenicità

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano (1), in particolare l'articolo 8, frase introduttiva, l'articolo 8, punto 1, primo comma, l'articolo 8, punto 4, e l'articolo 9, paragrafo 4, lettera c),

vista la direttiva 2009/158/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova (2), in particolare l'articolo 23, paragrafo 1, l'articolo 24, paragrafo 2, e l'articolo 25, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 798/2008 della Commissione (3) stabilisce le condizioni in materia di certificazione veterinaria per le importazioni e il transito nell'Unione, compreso lo stoccaggio durante il transito, di pollame e prodotti a base di pollame («i prodotti in questione»). Esso dispone che i prodotti in questione possano essere importati e transitare nell'Unione soltanto dai paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti elencati alle colonne 1 e 3 della tabella di cui all'allegato I, parte 1.

(2)

Il regolamento (CE) n. 798/2008 stabilisce anche le condizioni che un paese terzo, un suo territorio, zona o compartimento devono soddisfare per poter essere considerati indenni dall'influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI).

(3)

Gli Stati Uniti figurano nell'elenco dell'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008 in quanto paese terzo dal quale sono autorizzate le importazioni e il transito nell'Unione dei prodotti in questione, da tutto il suo territorio.

(4)

Un accordo tra l'Unione e gli Stati Uniti (4) prevede un rapido riconoscimento reciproco delle misure di regionalizzazione in caso di comparsa di focolai di una malattia nell'Unione o negli Stati Uniti («l'accordo»).

(5)

Il 19 dicembre 2014, gli Stati Uniti hanno confermato la presenza di HPAI del sottotipo H5N8 in un'azienda avicola ubicata nella contea di Douglas nello Stato dell'Oregon e il 3 gennaio 2015 HPAI del sottotipo H5N2 in un allevamento di pollame nello Stato di Washington. Di conseguenza l'intero territorio di tale paese terzo non può più essere considerato indenne dalla malattia. Le autorità veterinarie degli Stati Uniti hanno immediatamente sospeso in tutto il territorio il rilascio di certificati veterinari riguardanti partite di prodotti ottenuti dal pollame, destinati all'importazione e al transito nell'Unione. Gli Stati Uniti hanno inoltre attuato una politica di abbattimento totale per lottare contro l'HPAI e limitarne la diffusione.

(6)

Gli Stati Uniti hanno trasmesso informazioni sulla situazione epidemiologica nel loro territorio e sulle misure adottate per prevenire l'ulteriore diffusione dell'HPAI e dette informazioni sono state esaminate dalla Commissione. Sulla base di tale valutazione, nonché degli impegni stabiliti nell'accordo e delle garanzie fornite dagli Stati Uniti, è opportuno concludere che limitare le restrizioni relative all'introduzione nell'Unione dei prodotti alla zona colpita da HPAI nello Stato dell'Oregon e all'intero Stato di Washington, che le autorità veterinarie degli Stati Uniti hanno sottoposto a restrizioni a motivo di focolai in corso, dovrebbe essere sufficiente a coprire i rischi connessi con l'introduzione dei prodotti in questione nell'Unione. La voce relativa agli Stati Uniti nell'elenco di cui alla parte 1 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008 dovrebbe essere modificata per tenere conto della regionalizzazione di tale paese terzo a causa dei focolai di HPAI in corso.

(7)

L'allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza.

(8)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008 è modificato in conformità dell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 febbraio 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11.

(2)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 74.

(3)  Regolamento (CE) n. 798/2008 della Commissione, dell'8 agosto 2008, che istituisce un elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti da cui sono consentiti le importazioni e il transito nella Comunità di pollame e prodotti a base di pollame e che definisce le condizioni di certificazione veterinaria (GU L 226 del 23.8.2008, pag. 1).

(4)  Accordo tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America in merito a misure sanitarie applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale, approvato da parte della Comunità mediante la decisione 1998/258/CE del Consiglio (GU L 118 del 21.4.1998, pag. 1).


ALLEGATO

Nell'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008 la voce relativa agli Stati Uniti è sostituita dalla seguente:

Codice ISO e nome del paese terzo o suo territorio

Codice del paese terzo, suo territorio, zona o compartimento

Descrizione del paese terzo, suo territorio, zona o compartimento

Certificato veterinario

Condizioni specifiche

Condizioni specifiche

Qualifica relativa alla sorveglianza dell'influenza aviaria

Qualifica relativa alla vaccinazione contro l'influenza aviaria

Qualifica relativa alla lotta contro la salmonella (7)

Modelli

Garanzie supplementari

Data di chiusura (1)

Data di apertura (2)

1

2

3

4

5

6

6A

6B

7

8

9

«US — Stati Uniti

US-0

L'intero paese

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP, E

 

 

 

 

 

 

S4

 

US-1

Zona degli Stati Uniti, escluso il territorio US-2

BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA

 

N

 

 

A

 

S3, ST1»

WGM

VIII

 

 

 

 

 

 

POU, RAT

 

N

 

 

 

 

 

US-2

Zona degli Stati Uniti corrispondente alla Contea di Douglas nello Stato dell'Oregon e tutto il territorio dello Stato di Washington

WGM

VIII

P2

19.12.2014

 

 

 

 

POU, RAT

 

N

P2


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