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Document 32014R1136

Regolamento (UE) n. 1136/2014 della Commissione, del 24 ottobre 2014 , che modifica il regolamento (UE) n. 283/2013 per quanto riguarda le disposizioni transitorie per le procedure concernenti i prodotti fitosanitari Testo rilevante ai fini del SEE

GU L 307 del 28.10.2014, p. 26–27 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/1136/oj

28.10.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 307/26


REGOLAMENTO (UE) N. 1136/2014 DELLA COMMISSIONE

del 24 ottobre 2014

che modifica il regolamento (UE) n. 283/2013 per quanto riguarda le disposizioni transitorie per le procedure concernenti i prodotti fitosanitari

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (1), in particolare l'articolo 78, paragrafo 1, lettera b),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 283/2013 della Commissione (2) ha abrogato il regolamento (UE) n. 544/2011 della Commissione (3) e ha stabilito nuovi requisiti relativi ai dati per le sostanze attive.

(2)

Per dar modo agli Stati membri e alle parti interessate di conformarsi ai nuovi requisiti, il regolamento (UE) n. 283/2013 stabilisce disposizioni transitorie per quanto riguarda sia la presentazione di dati per le domande di approvazione, rinnovo dell'approvazione o modifica dell'approvazione delle sostanze attive sia la presentazione di dati per le domande di autorizzazione, rinnovo dell'autorizzazione o modifica dell'autorizzazione dei prodotti fitosanitari.

(3)

Al fine di consentire, in determinati casi, la presentazione di dati relativi alle sostanze attive nelle domande di autorizzazione o di modifica dell'autorizzazione dei prodotti fitosanitari in conformità ai requisiti per i dati in vigore al momento dell'approvazione o del rinnovo delle sostanze, è opportuno modificare le disposizioni transitorie per quanto riguarda le procedure di autorizzazione dei prodotti fitosanitari. Tale modifica è volta ad impedire l'insorgere di disparità nella valutazione dei dati generati, in conformità ai nuovi requisiti per i dati, da parte di Stati membri appartenenti a zone diverse e a mantenere di conseguenza un approccio uniforme e armonizzato nella valutazione di tali dati tramite la loro valutazione a livello dell'Unione.

(4)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 283/2013 è sostituito dal seguente:

«1.   Nel caso delle domande di autorizzazione di cui all'articolo 28 del regolamento (CE) n. 1107/2009 riguardanti prodotti fitosanitari che contengono una o più sostanze attive per le quali siano stati presentati i fascicoli a norma dell'articolo 3 o per le quali l'autorizzazione non sia stata ancora rinnovata a norma dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1107/2009 e a norma del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione (4), il regolamento (UE) n. 544/2011 continua ad applicarsi per la presentazione dei dati relativi a tale/i sostanza/e attiva/e.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 ottobre 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE) n. 283/2013 della Commissione, del 1o marzo 2013, che stabilisce i requisiti relativi ai dati applicabili alle sostanze attive, conformemente al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (GU L 93 del 3.4.2013, pag. 1).

(3)  Regolamento (UE) n. 544/2011 della Commissione, del 10 giugno 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti relativi ai dati applicabili alle sostanze attive (GU L 155 dell'11.6.2011, pag. 1).

(4)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione, del 18 settembre 2012, che stabilisce le norme necessarie per l'attuazione della procedura di rinnovo dell'approvazione delle sostanze attive a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (GU L 252 del 19.9.2012, pag. 26


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