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Document 32014R1038
Commission Implementing Regulation (EU) No 1038/2014 of 25 September 2014 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature
Regolamento di esecuzione (UE) n. 1038/2014 della Commissione, del 25 settembre 2014 , relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
Regolamento di esecuzione (UE) n. 1038/2014 della Commissione, del 25 settembre 2014 , relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
GU L 287 del 1.10.2014, p. 14–19
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
1.10.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 287/14 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1038/2014 DELLA COMMISSIONE
del 25 settembre 2014
relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a),
considerando quanto segue:
(1) |
Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento. |
(2) |
Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali relative all'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell'Unione per l'applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell'ambito degli scambi di merci. |
(3) |
In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato devono essere classificate nei codici NC indicati nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3. |
(4) |
È opportuno disporre che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate per le merci interessate dal presente regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, in conformità alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio (2). Tale periodo deve essere fissato a tre mesi. |
(5) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella.
Articolo 2
Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in conformità alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 25 settembre 2014
Per la Commissione,
a nome del presidente
Heinz ZOUREK
Direttore generale della Fiscalità e unione doganale
(1) GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.
(2) Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1).
ALLEGATO
Descrizione delle merci |
Classificazione (codice NC) |
Motivazione |
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(1) |
(2) |
(3) |
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(1) Cfr. la figura 1. |
9018 39 00 |
La classificazione è determinata dalle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata e dal testo dei codici NC 9018 e 9018 39 00. Tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive, vale a dire la combinazione di un palloncino, di una punta atraumatica, delle bande indicatrici in oro e dell'attacco Luer, alla presentazione il tubo può essere identificato come uno strumento o un apparecchio per uso medico del capitolo 90. La classificazione alla voce 9021 è esclusa poiché il tubo non viene impiantato nell'organismo per compensare una deficienza o un'infermità ma viene rimosso al termine del trattamento. Il prodotto deve essere pertanto classificato nel codice NC 9018 39 00 come catetere (cfr. anche le note esplicative del sistema armonizzato, NE del SA, relative alla voce 9018, gruppo I). |
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(1) Cfr. la figura 2. |
9018 39 00 |
La classificazione è determinata dalle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata e dal testo dei codici NC 9018 e 9018 39 00. Tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive, vale a dire la combinazione della curva, della banda indicatrice radiopaca, della punta atraumatica e del rivestimento lubrificante, alla presentazione il tubo può essere identificato come uno strumento o un apparecchio per uso medico del capitolo 90. La classificazione alla voce 9021 è esclusa poiché il tubo non viene impiantato nell'organismo per compensare una deficienza o un'infermità ma viene rimosso al termine del trattamento. Il prodotto deve essere pertanto classificato nel codice NC 9018 39 00 come catetere (cfr. anche le NE del SA relative alla voce 9018, gruppo I). |
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(1) Cfr. la figura 3. |
9018 39 00 |
La classificazione è determinata dalle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata e dal testo dei codici NC 9018 e 9018 39 00. Tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive, vale a dire la combinazione della forma e delle bande indicatrici radiopache, alla presentazione il filo può essere identificato come uno strumento o un apparecchio per uso medico del capitolo 90. La classificazione alla voce 9021 è esclusa poiché il filo non viene impiantato nell'organismo per compensare una deficienza o un'infermità ma viene rimosso al termine del trattamento. Il prodotto deve essere pertanto classificato nel codice NC 9018 39 00 come filo guida (cfr. anche le NE del SA relative alla voce 9018, gruppo I). |
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(1) Cfr. la figura 4. |
9018 90 84 |
La classificazione è determinata dalle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata e dal testo dei codici NC 9018, 9018 90 e 9018 90 84. Poiché nel catetere viene introdotta mediante pressione una piccola quantità di liquido, che tuttavia in un secondo momento defluisce liberamente, il dispositivo non solleva né sposta continuamente in altro modo volumi di liquidi (cfr. le NE del SA relative alla voce 8413, primo paragrafo). È pertanto esclusa la classificazione alla voce 8413 come pompa per liquidi. Tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive, ossia la combinazione della forma, delle precise regolazioni della pressione, della piccola quantità di liquido utilizzata e dell'attacco Luer, alla presentazione l'articolo può essere identificato come strumento o apparecchio per uso medico del capitolo 90 (cfr. anche le NE del SA relative alla voce 9018, quinto paragrafo). La classificazione alla voce 9021 è esclusa poiché l'articolo non viene tenuto in mano, portato sulla persona o impiantato nell'organismo per compensare una deficienza o un'infermità. Il prodotto deve essere pertanto classificato nel codice NC 9018 90 84 come altro strumento o apparecchio per la medicina, la chirurgia, l'odontoiatria e la veterinaria. |
Figura 1
Figura 2
Figura 3
Figura 4
(1) Le illustrazioni sono fornite a scopo puramente informativo.